Cap. 1 - Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta
1
TUIR
SOGGETTI PASSIVI IRPEF, PRESUPPOSTO E
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
1, 3, 7, 8, 22
Prassi
C.M. 10.8.94 n. 150/E; Circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2002 n. 87; Circ. Agenzia delle
Entrate 5.3.2003 n. 15; Circ. Agenzia delle Entrate 6.8.2007 n. 48; Ris. Agenzia delle
Entrate 7.3.2008 n. 81; Ris. Agenzia delle Entrate 8.8.2008 n. 356; Circ. Agenzia delle
Entrate 23.12.2009 n. 56
Giurisprudenza
Cass. 15.4.2004 n. 7191; Cass. 21.10.2005 n. 20398; Cass. 30.1.2006 n. 1980; Cass.
23.7.2007 n. 16283; C.T. Reg. Piemonte 19.12.2007 n. 54
1 PREMESSA
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve essere corrisposta da
tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dall’età, dal sesso, dallo stato civile o dalla cittadinanza, purché possiedano le prescritte tipologie di reddito.
2 PRESUPPOSTO DELL’IRPEF
Il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è il possesso
di redditi, in denaro o in natura, rientranti in una delle seguenti categorie (art. 1 del
TUIR):
• redditi fondiari;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro dipendente;
• redditi di lavoro autonomo;
• redditi d’impresa;
• redditi diversi.
2.1
NOZIONE DI POSSESSO
Il reddito va imputato a chi ne ha la disponibilità, vale a dire a chi risulta esserne il
titolare (legittimo possessore), salvo dimostrare che si tratta di possesso:
• in nome altrui (semplice detenzione);
• per interposta persona (interposizione fittizia).
Ai sensi dell’art. 37 co. 3 del DPR 600/73, “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono
imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato,
anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore
per interposta persona”. L’ipotesi dell’interposizione fittizia (simulazione relativa soggettiva) si
realizza tipicamente mediante un accordo a tre soggetti: interponente, interposto e terzo contraente. Il soggetto interponente e il terzo si accordano per far figurare in luogo dell’interponente
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Cap. 1 - Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta
(effettivo contraente), un terzo, soggetto interposto (contraente apparente). Cfr., tra le altre, Cass.
21.10.2005 n. 20398 in materia di “dividend washing”.
La prova dell’interposizione grava sull’Amministrazione finanziaria, si veda, da ultimo, C.T. Reg.
Torino 19.12.2007 n. 54.
In altre parole, ai fini fiscali, il termine “possesso” non può essere assunto esclusivamente nella nozione civilistica (art. 1140 c.c.), ma come effettiva possibilità di
fruire del reddito anche senza averne la titolarità giuridica.
L’art. 1140 c.c. definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività
corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Ai fini del calcolo dell’IRPEF, il reddito va attribuito a colui che lo produce e quindi devono
essere separati i redditi dei singoli componenti della famiglia. Non è consentita la scomposizione
in quote (cosiddetto “splitting”) della somma dei redditi prodotti da parte dei membri della
famiglia in tante parti uguali quanti sono i familiari (Cass. 15.4.2004 n. 7191). Neppure è ravvisabile un vizio di illegittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 29, 35 e 53 Cost.,
dell’art. 3 del TUIR, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale con riferimento a questioni analoghe (cfr. Cass. 24.7.95 n. 358). Ciò in quanto è compito del legislatore, proprio per
evitare possibili ingiustizie, sancire i criteri di tassazione inerenti ai redditi delle famiglie monoreddito nonché di quelle composte da numerosi componenti che non lo producono.
2.2 REDDITI IN NATURA
Sono imponibili anche i redditi che non si manifestano sotto la forma di una somma
di denaro. Tali redditi devono essere quantificati secondo quanto stabilito dall’art. 9
del TUIR.
2.3 REDDITI PERCEPITI DAGLI EREDI
In caso di morte dell’avente diritto, i redditi imponibili in base al principio di cassa
– determinati secondo le regole relative all’originaria categoria di appartenenza –
sono tassati separatamente in capo agli eredi che li hanno percepiti (salvo la
possibilità da parte di ciascun erede di optare per la tassazione ordinaria), ai sensi
degli artt. 19 e 21 del TUIR (art. 7 co. 3 del TUIR).
Anche se percepiti dagli eredi, i redditi appartenenti al de cuius conservano sempre la loro natura
e devono essere assoggettati a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate
se le somme fossero state corrisposte al de cuius.
ES
Nel caso in cui, ad esempio, l’erede percepisca alcune somme a titolo di compenso per prestazioni
di lavoro autonomo effettuate dal de cuius, tali redditi debbono essere tassati in capo all’erede con le
modalità della tassazione separata, a meno che l’erede non opti per il criterio ordinario di tassazione
(R.M. 1.12.80 n. 8/873 e circ. Agenzia delle Entrate 5.3.2003 n. 15, § 1.4).
Si veda anche il cap. 16 “Tassazione separata”.
ES
Peraltro, nel caso in cui i compensi spettanti al de cuius venissero corrisposti ad un erede
minorenne, essi rientrerebbero nell’usufrutto legale che, a norma dell’art. 324 c.c., grava sui beni
del figlio minore. Infatti, tale situazione non sembra rientrare in alcuna delle ipotesi di esclusione
dell’usufrutto legale espressamente indicate dall’art. 324 co. 3 c.c.
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Si veda anche il cap. 3 “Coniugi e figli minori”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 23.7.2007 n. 16283, ha affermato che le somme percepite a titolo di TFR dagli eredi del lavoratore deceduto, succeduti al loro dante causa in corso di
giudizio, in virtù di titolo giudiziale emesso in loro favore, sono soggette a tassazione separata
nei confronti degli eredi stessi, con riferimento al periodo di imposta in cui sono percepite, ai
sensi dell’art. 7 co. 3 del TUIR e non in riferimento all’anno in cui è sorto il diritto del loro dante
causa.
3 SOGGETTI PASSIVI IRPEF
Soggetti passivi IRPEF sono tutte le persone fisiche (art. 2 del TUIR):
• residenti nel territorio dello Stato;
• non residenti nel territorio dello Stato.
Si veda il cap. 2 “Residenza delle persone fisiche”.
Alle due tipologie di contribuenti (residenti e non residenti) corrispondono due
diversi principi di tassazione:
• i soggetti residenti sono assoggettati ad imposizione anche per i redditi
prodotti all’estero;
• i soggetti non residenti in Italia sono, invece, assoggettati a tassazione
limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Si veda il cap. 84 “Redditi prodotti dai soggetti non residenti”.
4
PERIODO D’IMPOSTA
Ai sensi dell’art. 7 del TUIR il periodo d’imposta per le persone fisiche coincide
con l’anno solare.
Per ogni anno sorge un’obbligazione tributaria autonoma ad eccezione di due
deroghe che riguardano:
• il riporto delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice nei 5 anni
successivi, ovvero senza limite di tempo per le perdite conseguite nei primi 3
periodi di attività e salvo alcune norme antielusive (art. 8 co. 3 del TUIR);
• il caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta (e di alcune detrazioni
d’imposta) sia superiore a quello dell’imposta netta; il contribuente ha diritto, a sua scelta, di detrarre la differenza dall’imposta lorda dovuta nel periodo d’imposta successivo oppure a chiederne il rimborso (art. 11 co. 4
secondo periodo del TUIR), ovvero di utilizzarlo in compensazione.
Si vedano i cap. 6 “Perdite fiscali (soggetti IRPEF)”, 10 “Detrazioni d’imposta per carichi di
famiglia” e 14 “Detrazioni per canoni di locazione”.
I redditi devono essere imputati al periodo d’imposta in base alle regole di determinazione della categoria di reddito, ossia secondo il criterio di cassa o quello di
competenza.
Seguono il criterio di cassa, cioè contribuiscono alla formazione del reddito complessivo nel periodo di imposta in cui sono percepiti:
• i redditi di capitale (art. 45 del TUIR), salvo alcune eccezioni;
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Cap. 1 - Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta
•
•
•
i redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR);
i redditi di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR);
i redditi diversi, salvo alcune eccezioni (art. 67 del TUIR).
Seguono, invece, il criterio di competenza economica:
• i redditi d’impresa (art. 56 del TUIR);
• i redditi fondiari (art. 26).
Il principio generale che regola la determinazione del reddito d’impresa è quello di competenza
economica. In applicazione di tale principio, per ogni periodo d’imposta, la determinazione del
reddito di impresa comporta l’individuazione di tutti gli elementi positivi e negativi di reddito
riferibili al periodo stesso, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria dei fatti economici.
5
DETERMINAZIONE DELL’IRPEF
La determinazione dell’IRPEF può essere così schematizzata:
• determinazione della base imponibile;
• determinazione dell’imposta lorda;
• scomputo dall’imposta lorda delle detrazioni, in modo da ottenere l’imposta netta;
• ulteriore scomputo delle ritenute, dei crediti d’imposta, delle eccedenze
pregresse e degli acconti versati, di modo da giungere alla determinazione
dell’imposta effettivamente da versare all’Erario.
5.1
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
A decorrere dal periodo d’imposta 2007, per effetto dell’art. 1 co. 6 lett. a) della
L. 296/2006, che ha modificato l’art. 3 co. 1 del TUIR, il reddito imponibile ai fini
IRPEF dei soggetti fiscalmente residenti in Italia è determinato sottraendo dal reddito
complessivo (sommatoria di tutti i redditi posseduti) soltanto gli oneri deducibili:
• di cui all’art. 10 del TUIR;
• ovvero previsti da altre disposizioni normative.
Per un approfondimento sugli oneri deducibili si veda il cap. 8 “Oneri deducibili”.
In precedenza, invece, si doveva tenere conto anche della deduzione per:
• assicurare la progressività dell’imposizione, spettante ai sensi dell’art. 11
del TUIR in vigore al 31.12.2006 (c.d. “no tax area”);
• oneri di famiglia, spettante ai sensi dell’art. 12 del TUIR in vigore al
31.12.2006 (c.d. “family no tax area”).
5.1.1 Redditi esclusi dalla formazione della base imponibile
Non concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile (art. 3 co. 2 e 3
del TUIR):
• i redditi soggetti a tassazione separata (salvo nelle ipotesi in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria);
• i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva;
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Cap. 1 - Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta
•
•
•
•
gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge
in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli
stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’art. 1
della L. 29.12.88 n. 544;
le somme corrisposte, a titolo di borsa di studio, dal Governo italiano a
cittadini stranieri, in forza di accordi e intese internazionali.
Al riguardo, si rileva che altre ipotesi di esclusione dall’imponibilità, rispetto a
quelle elencate dal co. 3, sono rinvenibili:
• nell’ambito della disciplina delle singole categorie reddituali che concorrono a formare il reddito complessivo, che saranno esaminate in seguito;
• o in altre disposizioni speciali.
5.1.2 Altri redditi non imponibili
Nell’ambito delle speciali disposizioni di non imponibilità si segnalano a titolo
esemplificativo:
• il c.d. “bonus famiglia” previsto dall’art. 1 del DL 185/2008 conv. L. 2/2009,
erogato nell’anno 2009;
• la carta acquisti di cui all’art. 81 co. 32 del DL 112/2008 conv. L. 133/2008
(c.d. “social card”);
• l’assegno di maternità, previsto dalla L. 448/98, per la donna non lavoratrice;
• gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca conferiti dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 30.12.93 n. 593,
dall’Enea e dall’ASI;
• le pensioni equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai
militari di leva (Corte Cost. 11.7.89 n. 387), ossia:
− le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio
di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento o di sottufficiale;
− le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia
di Finanza, nel corpo dei Vigili del Fuoco ed a militari volontari, a
condizione che la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia
stata contratta durante e in dipendenza del servizio di leva o del periodo
corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
• l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 co. 5 della L. 23.7.91 n. 223, per la
parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
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Cap. 1 - Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta
•
•
•
le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti
di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in
occasione di esercitazioni combinate o isolate;
le pensioni corrisposte ai cittadini italiani, agli stranieri e agli apolidi
divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o di criminalità organizzata ed il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della
criminalità organizzata;
le rendite INAIL, esclusa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea
assoluta, nonché le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi
non residenti.
Borse di studio corrisposte dal Governo
In riferimento all’art. 3 co. 3 lett. d-ter) del TUIR, ai sensi del quale sono esclusi
dalla base imponibile IRPEF “le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal
Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali”,
l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 8.8.2008 n. 356, ha chiarito che, nonostante la
disposizione contenuta nella lett. d-ter) citata richieda, ai fini della non imponibilità, che le borse di studio siano “corrisposte” dal Governo italiano, la stessa
vada interpretata nel senso che la concessione delle borse di studio:
• deve discendere da un’espressa volontà governativa;
• devono essere finanziate, direttamente o indirettamente, dai ministeri o altri
organi del Governo italiano, utilizzando le risorse economiche dallo stesso
Governo identificate.
Pertanto non rileva, ai fini del beneficio fiscale, il fatto che le borse di studio siano
materialmente corrisposte da altri soggetti, nel caso in cui agiscano su disposizione e per conto di un organo del Governo italiano.
La ris. 356/2008 ha quindi stabilito che le erogazioni corrisposte a cittadini stranieri, laureandi o
laureati in lingua e letteratura italiana, nell’ambito di un programma di scambio di assistenti di
lingue sono assimilabili alle borse di studio e beneficiano dell’esclusione dalla base imponibile
IRPEF di cui all’art. 3 co. 3 lett. d-ter) del TUIR, anche per la quota parte a carico delle istituzioni scolastiche assegnatarie.
Redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo dei docenti e dei ricercatori che
rientrano in Italia
L’art. 17 co. 1 del DL 185/2008 conv. L. 2/2009 ha reintrodotto alcune agevolazioni fiscali ai fini IRPEF (ed IRAP), allo scopo di incentivare il rientro in Italia
di ricercatori residenti all’estero.
Le agevolazioni sono destinate ai ricercatori e ai docenti che:
• siano in possesso di titolo di studio universitario o ad esso equiparato;
• non siano occasionalmente residenti all’estero;
• abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso
centri di ricerca (pubblici o privati) o università per almeno due anni continuativi;
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Cap. 1 - Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta
•
a partire dal 29.11.2008 o in uno dei 5 anni solari successivi vengano a
svolgere la loro attività in Italia;
• diventino fiscalmente residenti in Italia.
Nei confronti di questi soggetti è previsto che i relativi redditi di lavoro dipendente
o autonomo:
• siano imponibili ai fini IRPEF solo per il 10% del loro ammontare;
• non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.
L’agevolazione si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene
fiscalmente residente in Italia e nei due successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
5.2
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA LORDA
L’imposta lorda è determinata, ai sensi dell’art. 11 del TUIR, applicando alla base
imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili) le aliquote determinate per scaglioni di reddito, che sono fissate al:
• 23%, fino a 15.000,00 euro;
• 27%, oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
• 38%, oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
• 41%, oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
• 43%, oltre 75.000,00 euro.
Per approfondimenti sulla modalità di determinazione dell’imposta si veda il cap. 9 “Determinazione dell’imposta”.
5.3 DETRAZIONI IRPEF
L’imposta lorda così determinata deve essere diminuita:
• delle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR;
• delle detrazioni per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;
• delle detrazioni per canoni di locazione, di cui all’art. 16 del TUIR;
• delle detrazioni per oneri previste dall’art. 15 del TUIR e da altre disposizioni.
Si vedano i cap. 10 “Detrazioni d’imposta per carichi di famiglia”, 11 “Detrazioni d’imposta per
tipologie reddituali”, 12 “Detrazioni per oneri”, 13 “Altre detrazioni per oneri” e 14 “Detrazioni
per canoni di locazione”.
5.4
SCOMPUTO DELLE RITENUTE, DEI CREDITI D’IMPOSTA, DELLE ECCEDENZE
PREGRESSE E DEGLI ACCONTI
Ai sensi dell’art. 22 del TUIR, dall’imposta lorda devono essere scomputate le
ritenute d’acconto, i versamenti in acconto effettuati dal contribuente e i crediti
d’imposta.
L’imposta deve essere diminuita, ai sensi del co. 1, nell’ordine:
• dell’ammontare dei crediti per le imposte pagate all’estero, secondo le modalità di cui all’art. 165 del TUIR;
• dei versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell’imposta;
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Cap. 1 - Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta
•
delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.
Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate.
Nell’ultimo periodo del co. 1 dell’art. 22 è stabilito, inoltre, che le ritenute operate
sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’art. 5 si scomputano,
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Cap. 1 - Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta
nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o
partecipanti. In base a tale dettato normativo, stante la mancata soggettività
passiva ai fini IRPEF dei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, le ritenute subite dagli
stessi si scomputano dall’IRPEF dovuta dai rispettivi soci, associati o partecipanti
nella proporzione con cui a questi ultimi sono attribuiti i redditi in forma associata.
I crediti d’imposta indicati nel quadro RU sono scomputati, “dopo” la “differenza”, nel rigo
RN35. Per l’individuazione di tali crediti d’imposta e delle relative modalità di fruizione e utilizzo si rimanda al cap. 15 “Crediti d’imposta”.
5.4.1 Utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri da parte delle società
di persone e delle associazioni professionali
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.12.2009 n. 56, ha chiarito che la disposizione contenuta nell’art. 22 co. 1 del TUIR concernente la possibilità per i
singoli soci, associati o partecipanti di scomputare le ritenute operate sui redditi
delle società e associazioni, deve essere letta in chiave evolutiva e sistematica, alla
luce della facoltà di compensazione introdotta dall’art. 17 del DLgs. 241/97.
Pertanto, i soci o associati delle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR
possono acconsentire a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo
dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione, in modo tale che
il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per
assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione
per i pagamenti di altre imposte e contributi, attraverso il modello F24.
Condizioni di utilizzo in compensazione delle ritenute residue
L’eventuale utilizzo in compensazione del credito relativo alle ritenute subite da
parte delle società o associazioni senza personalità giuridica richiede il preventivo
assenso da parte dei soci. Tale autorizzazione deve essere fornita:
• in apposito atto avente data certa, quale, ad esempio, una scrittura privata
autenticata;
• o nello stesso atto costitutivo.
L’assenso dei soci, inoltre, può essere riferito:
• al credito derivante dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo
d’imposta (con necessità, in tale circostanza, di rinnovo annuale dell’atto);
• ovvero a quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo,
fino a revoca espressa.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito in capo all’ente collettivo, deve
altresì operare la condizione, prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97, in base al quale il credito deve risultare dalla dichiarazione annuale della società.
Indicazioni nel modello UNICO 2010
La quota delle ritenute d’acconto, subite dalla società partecipata e imputata al
dichiarante persona fisica deve essere indicata nel quadro RH, sezione I, colonna 9
del modello UNICO 2010 PF.
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Cap. 1 - Soggetti passivi IRPEF, presupposto e determinazione dell’imposta
Con riferimento alla società, invece, il modello UNICO 2010 SP contiene dei nuovi
righi nei quadri RX ed RK per indicare le ritenute riattribuite dai soci o associati
secondo la procedura prevista dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 56/2009. In
particolare:
• la nuova sezione IV del quadro RX denominata “Credito IRPEF da ritenute
subite” evidenzia l’importo cumulativo delle ritenute di cui la società o
associazione può beneficiare a seguito della riattribuzione da parte dei soci
o associati;
• il quadro RK (rinominato “Dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute
riattribuite”) evidenzia, nel campo 12 di ogni rigo, il dettaglio delle ritenute
riattribuite da ciascun socio o associato.
5.4.2 Rimborso o riporto in avanti delle eccedenze di crediti, ritenute e versamenti
Il co. 2 dell’art. 22 stabilisce che se l’ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, è superiore
all’imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente, per la parte eccedente,
può alternativamente:
• computarla in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo;
• chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi;
• utilizzarla in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Per i redditi tassati separatamente, se l’ammontare delle ritenute, dei versamenti e
dei crediti è superiore a quello dell’imposta netta di cui agli artt. 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell’eccedenza.
Non è previsto per i redditi tassati separatamente, qualora l’imposta ad essi afferente risulti
inferiore alle ritenute, ai versamenti e ai crediti d’imposta ad essi relativi, il riporto dell’eccedenza così determinata in diminuzione dell’imposta soggetta a tassazione ordinaria nell’esercizio successivo (LEO, p. 558).
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