Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 04 28.01.2014 Interposizione: focus normativo A cura di Alberto Nastasia Categoria: Accertamento e riscossione Sottocategoria: Varie Alcuni recenti interventi della Corte di Cassazione confermano come non sia ancora completamente sopito il dibattito dottrinario e giurisprudenziale, in ordine al campo di applicazione della previsione normativa recata dall’art. 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973, norma quest’ultima che autorizza l’Amministrazione Finanziaria, in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio, a imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato - anche sulla base di presunzioni qualificate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza - che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. Al riguardo è bene, sin da subito, precisare che la prevalente dottrina è da sempre orientata a ritenere che detta previsione non può che riferirsi ai soli casi di “interposizione fittizia” e non anche a quelli di “interposizione reale”. La posizione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione è certamente più oscillante, come dimostra l’affermazione contenuta nella recente sentenza n. 449 del 10 gennaio 2013, secondo cui il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito del quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali. Da qui l’esigenza di approfondire i termini della questione e analizzare le ricadute che tale diversa interpretazione è suscettibile di determinare sul piano pratico; tale indagine non può che muovere dall’analisi della previsione normativa che sarà letta tenendo, innanzitutto, conto delle considerazioni al riguardo espresse negli atti parlamentari. Di seguito verranno delineate le peculiarità e gli elementi distintivi che caratterizzano le ipotesi di interposizione fittizia e reale, segnalando le considerazioni in merito espresse dalla più autorevole dottrina e dai giudici di legittimità. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Genesi della previsione normativa. Il punto di partenza per la presente analisi è rappresentato dalla previsione recata dall’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, introdotta dall’art. 30 del D.L. 2 Marzo 1989, n. 691, il quale prevede che “in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”. Prescindendo, per ragioni espositive, dall’analitico esame di tutte le iniziative legislative che - sebbene non trasfuse in provvedimenti definitivi costituiscono, sul piano ermeneutico, un utile ausilio per la definizione dell’ambito applicativo della norma2, si ritiene utile, in questa sede,richiamare l’attenzione sul contenuto di talune di esse. Si tratta, in particolare,dell’art. 6, comma 5, del disegno di legge n. 1507 del 13 marzo 1980 - successivamente espunto dal progetto che portò all’approvazione della L. n. 516 del 1982 - il quale puniva per frode fiscale il possesso di redditi da parte di soggetti che li facevano risultare di altrui spettanza, mediante interposizione fittizia o facendo risultare i cespiti produttivi come appartenenti a società costituite o utilizzate esclusivamente a tal fine. Di interesse è anche l’art. 25 del disegno di legge n. 3705, approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 1988, il quale dettava una specifica disciplina dell’“interposizione fittizia” che era concepita in rapporto di “species” a “genus” con la “clausola generale antielusiva” contenuta nel successivo art. 31. Quest’ultima disposizione prevedeva, al comma 1, la configurabilità dell’elusione fiscale ogniqualvolta le parti ponessero in essere “uno o più atti giuridici tra loro collegati al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione dei medesimi risultati economici che si possono ottenere con atti giuridici diversi da quelli posti in essere”, rimettendo all’allora Ministro delle Finanze, la definizione delle fattispecie elusive (comma 2) e attribuendo agli Uffici il potere di superare la “forma” giuridica degli atti “assoggettandoli allo stesso trattamento tributario della disposizione elusa” (comma 3). Tale disposizione non fu approvata a differenza dell’art. 25 del progetto che fu, invece, trasfuso dapprima nel primo comma del D.L. n. 69/1989 per confluire, successivamente, nel comma 3 dell’art. 37, del D.P.R. n. 600/1973, rimanendo pertanto “orfana” dell’impianto sistematico in cui era stata concepita. 1 2 Convertito con la legge 27 aprile 1989, n. 254. Una puntuale ricostruzione delle vicende è offerta da P.M. TABELLINI, L’elusione della norma tributaria, Giuffrè, 2007, pagg. 165 e segg. e F. PAPARELLA, Possesso di redditi ed interposizione fittizia, Giuffrè editore, 2000, pagg. 288 e segg. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Con l’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il Legislatore ha poi aggiunto il comma 4 all’art. 37 del D.P.R. n. 600/19733 prevedendo che “le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L’amministrazione procede al rimborso dopo che l’accertamento, nei confronti del soggetto interponente,è divenuto definitivo e in misura non superiore all’imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento”4. Passando ora ad analizzare il comma 3, dell’art. 37 del D.P.R. n. 600/1973, ritengo utile segnalare che il profilo parso, sin da subito, maggiormente controverso fu quello attinente il campo di applicazione della disposizione; più in particolare, ciò su cui la dottrina si interrogò, già nelle prime fasi di concreta applicazione della disposizione, era rappresentato dall’interrogativo, se oggetto della norma fosse solo l’interposizione fittizia di persona o anche il fenomeno dell’interposizione reale. L’assenza nella disposizione di espliciti riferimenti a una o a entrambe le distinte forme di interposizione e l’ambiguità della formulazione adottata, ci impongono di soffermare la nostra attenzione sulle nozioni di “interposizione fittizia” e “interposizione reale”, così come costruite dalla migliore dottrina. L’interposizione fittizia Su un piano generale, si può innanzitutto osservare che la nozione di interposizione abbraccia una dimensione assai ampia dovendosi in essa ricomprendere qualsiasi vicenda in cui la posizione giuridica di un soggetto viene privata, sul piano legale o sostanziale, di uno dei suoi elementi costitutivi, per effetto di un intervento esterno. In questo senso, è stato osservato che ad essa sono riconducibili fenomeni estremamente eterogenei che vanno da mere attività coadiuvanti sul piano economico e della gestione di affari, a quelle giuridiche svolte in nome e per conto altrui fino all’attività esercitata fittiziamente, ovvero quella in cui appare un soggetto che in realtà non compie alcuna attività sostanziale, limitandosi 3 4 Si è così giunti al vigente assetto dell’art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973. In relazione all’ambito di operatività di tale disposizione, la Corte di Cassazione, nella sentenza 22 gennaio 2010, n. 1166, ha affermato che “la disciplina dell’interposizione prevista dal D.P.R. n. 600/1973 art. 37, commi 3 e 4 risulta invocabile dagli interposti solo qualora provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati ad altro contribuente, e comporta il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soltanto dopo che l’accertamento, nei confronti dell’interponente, diventi definitivo”. Nel caso di specie, è stata esclusa l’applicabilità della disciplina dell’interposizione, difettandone i relativi presupposti, nel caso in cui un contribuente – intestatario di quota di una società di persone – intenda dimostrare la sua estraneità al rapporto societario, per contestare un avviso di accertamento contenente l’imputazione proporzionale dei redditi di partecipazione, ex art. 5 del D.P.R. n. 917/1986. Conseguentemente, l’Amministrazione ha la facoltà di effettuare il rimborso dopo che l’accertamento, nei confronti del soggetto interponente, è divenuto definitivo, e in misura non superiore all’imposta effettivamente percepita a seguito dell’accertamento stesso. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info alla partecipazione formale a un atto i cui effetti si riferiscono a un soggetto distinto5. Proprio in ragione di tale multiformità, la dottrina ha ritenuto imprescindibile la distinzione fra i fenomeni di interposizione fittizia o soggettiva, dalle ipotesi di “interposizione reale”, inquadrando soli i primi nell’ambito della simulazione6. È stato, infatti, osservato che la simulazione7, in ogni sua forma8, inclusa l’interposizione fittizia, trova specifica regolamentazione nel comma 3 dell’art. 37 del D.P.R. n. 600/1973, norma che impone al fisco di ignorare le ingannevoli apparenze e di badare non alla finzione, ma alla realtà effettuale dei fenomeni, nella loro vera conformazione giuridica9. In sostanza, quindi, per “interposizione fittizia” deve intendersi l’inserimento nel rapporto giuridico di uno o più soggetti estranei che fungono da schermo per celare le parti effettive, determinando un contesto fittizio di persone. Il profilo caratterizzante tale figura è quindi rappresentato dalla simulazione dell’intervento dell’interposto, in quanto chi opera realmente la contrattazione è il soggetto interponente. In questo senso, è stato affermato che l’interposizione fittizia altro non è se non una simulazione relativa soggettiva che viene realizzata attraverso l’attribuzione a un soggetto - che, in realtà, è un mero nuntius-della qualifica di destinatario dell’atto10. 5 Così MIRABELLI, Le disposizioni fiduciarie nell’art. 627 del codice civile (contributo allo studio dell’interposizione di persona) in “Rivista trim. dir. proc. civ.”, 1955, pag. 1069. A tale riguardo G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario – Parte generale, CEDAM, VIII edizione, 2012, pag. 220 pone in evidenza che “il dittico «simulazione‐dissimulazione» è un fenomeno variegato che nel diritto tributario assume una «estensione» maggiore che in diritto civile perché include anche i meri atti giuridici e persino i fatti materiali rilevanti per il diritto tributario nulla vietando di rivestire di una forma apparente atti e fatti di tale specie”. 7 In ambito civilistico il riferimento è all’art. 1414 e segg. del codice civile. Il predetto articolo, rubricato “effetti della simulazione fra le parti”, dispone che “Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”. 8 L’esame della giurisprudenza consente, infatti, di poter affermare che la simulazione può cadere ‐ oltre che sugli elementi che caratterizzano l’obbligazione tributaria, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo ‐ anche sulla natura del diritto oggetto del contratto. A mero titolo esemplificativo, si segnalano, tra le tante: la sentenza 16 febbraio 2010 n. 3571, relativa a un caso in cui era stato accertato che oggetto della cessione era solo il marchio e non già l’intera azienda come simulatamente fatto risultare dalle parti; la sentenza 20 ottobre 2006, n. 22587 in cui sono state avvallate le conclusioni cui era giunto l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla simulata rappresentazione contabile di un cespite come riferibile al patrimonio personale dell’imprenditore; ancora la sentenza 10 gennaio 2013, n. 449 (decisione sulla quale tornerò nel paragrafo dedicato alla rassegna giurisprudenziale) avente ad oggetto un caso di donazione di un bene effettuata da un genitore ai propri figli al quale è seguita la successiva rivendita del bene; la sentenza 3 maggio 2013, n. 19100 relativa alla cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’immagine di un attore a una società appositamente costituita, nella quale le quote erano ripartite dall’indagato con la sorella, il ruolo di procuratrice, era svolto dalla moglie e le funzioni di amministratore unico erano esercitate da un’altra sorella, con il fine di ottenere la riduzione della base imponibile mediante trasformazione dei guadagni costituenti poste attive in costi deducibili come poste passive. 9 Così G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario – Parte generale, cit., pag. 221. 10 L. NANNI, L’interposizione di persona, CEDAM, 1990, pagg. 109 e segg. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In buona sostanza, in tali circostanze l’accordo simulatorio interviene fra tre soggetti: − il contraente effettivo o interponente; − il contraente effettivo o interposto; − la controparte contrattuale. La persona interposta finge di intervenire nel contratto, ma non è parte contrattuale; in sostanza essa è inattiva, passiva, senza volontà, non fa altro che prestare il suo nome11. In tali circostanze si realizza, infatti, un duplice rapporto: il primo fra l’interponente e il terzo, e il secondo fra quest’ultimo e l’interposto, ma soltanto quest’ultimo rapporto viene ritenuto valido ed efficace dalle parti. In questo senso, l’interposizione fittizia determina uno “scollamento tra realtà effettuale ed economica dell’operazione e l’immagine che di tale realtà viene data a soggetti estranei all’operazione”12. In estrema sintesi si può affermare che, nella vicenda interpositoria, di cui all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, è sempre lo stesso reddito che, occultato da un soggetto (interponente), viene dichiarato da un altro soggetto (interposto) e tassato nei suoi confronti. In sostanza, quindi, non è il reddito che viene occultato; esso, infatti, non scompare, ma è imputato a una “testa di paglia” che ne appare il titolare. L’interposizione reale L’interposizione reale si realizza, invece, quando l’interposto agisce come effettivo contraente, assumendo in proprio i diritti derivanti dal contratto e impegnandosi a ritrasferirli all’interponente con un ulteriore atto che diviene necessario in ragione dell’estraneità di quest’ultimo rispetto al rapporto principale. Pertanto, mentre nell’interposizione fittizia tutti i soggetti vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell’atto, nell’interposizione reale manca l’accordo simulatorio, cosicché gli effetti del contratto stipulato si producono realmente nei confronti del secondo. Soltanto a seguito di un successivo negozio di trasferimento, gli effetti potranno avere luogo a favore dell’altro soggetto. Nell’interposizione reale, quindi, l’accordo è sempre e solo bilaterale tra interponente e interposto, con assoluta estraneità del terzo contraente. L’interposizione reale può assumere due distinte forme che si differenziano in ragione della rilevanza attribuita alla volontà dell’interposto. 11 12 Così F. FERRARA, Della simulazione dei negozi giuridici, Roma, 1922, pagg. 236 e segg. Questa affermazione è stata utilizzata da A. PERINI, Operazioni soggettivamente inesistenti, interposizione fittizia e nuovo sistema penale tributario in “Diritto penale e processo” n. 11/2001, pag. 1411. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La prima ricorre nelle ipotesi in cui l’interposto acquisisce un diritto da un terzo per trasferirlo all’interponente, compiendo un atto che non presuppone alcuna specifica qualità. In tali circostanze egli assume la veste di mandatario in nome proprio e si ha rappresentanza indiretta. L’altra forma di interposizione reale, si ha in tutti i casi in cui “è richiesta una posizione prestabilita, una vocazione determinata, un diritto anteriore … la quale presuppone nell’agente la qualità di proprietario o di creditore”13e l’interposto riceve dall’interponente, al solo scopo di trasferirlo al terzo o di ritrasferirlo all’interponente. In queste circostanze si è nell’ambito dei negozi fiduciari14. Ambito oggettivo di applicazione dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973: interposizione soggettiva o anche interposizione reale? All’indomani dell’entrata in vigore della disposizione, la maggior parte della dottrina si espresse favorevole di ritenere non ammissibile l’interpretazione estensiva dell’ambito oggettivo di applicazione della norma, tesa ad abbracciare anche la cosiddetta “interposizione reale”. Ciò in quanto le ipotesi di interposizione reale, in cui dichiaratamente e realmente la partecipazione soggettiva è arricchita dalla presenza di soggetti affidatari di specifiche funzioni “sono tipiche e seguono le loro specifiche discipline tributarie o sono fiscalmente trattate proprio tenendo conto dell’inserimento, nella fattispecie, di soggetti di norma mancanti”15. In questo senso è stato anche osservato che “l’esclusione dal campo di applicazione della norma in rassegna dell’interposizione reale è testimoniata dal fatto che quest’ultima riguarda, senza dubbio, situazioni caratterizzate da una perfetta coincidenza fra realtà apparente e realtà effettiva, con la conseguenza che unico titolare del reddito non può che essere proprio colui che «appare» tale, sebbene questo stesso soggetto sia tenuto, successivamente, a trasferire il reddito al dominus”16. Secondo questa impostazione, la finalità della norma è quella di costituire il fondamento di un procedimento amministrativo attraverso il quale l’Amministrazione Finanziaria, in qualità di terzo, può far valere l’esistenza di una vera e propria simulazione soggettiva, indipendentemente dall’accertamento giudiziale, evidenziando, in sede di motivazione dell’atto impositivo, le argomentazioni giuridiche e di fatto utilizzate. 13 Così F. FERRARA, Della Simulazione dei negozi giuridici, Roma, 1922, cit. Per un diffuso esame del negozio fiduciario sia consentito il rinvio a F. GAZZONI, Manuale di diritto privato, Edizioni scientifiche italiane, X edizione, 2003, pagg. 956 e segg. 15 Così G. GAFFURI, Diritto tributario, CEDAM, VII edizione, 2012, pag. 204. 16 S. CAPOLUPO, Manuale dell’accertamento delle imposte, IPSOA, VIII edizione, 2013, pagg. 1006 e segg. 14 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Ulteriore argomento prodotto a favore della limitazione del campo di applicazione della norma in esame alla sola interposizione fittizia, è costituito dal contenuto della relazione al disegno di legge n. 130117, trasmessa alla Presidenza del Senato il 1° settembre 1988. In particolare, assumono rilievo, per i fini che ci interessano, le considerazioni formulate sull’art. 25 del documento, la cui formulazione è identica rispetto a quella del vigente art.37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Sul punto, nel disegno di legge si afferma che “i due articoli(artt. 10 e 25, N. d. A) sono idealmente collegati avendo di mira essenzialmente il fenomeno elusivo che si realizza frequentemente attraverso l’interposizione fittizia di un soggetto non residente. Va peraltro rilevato che la formulazione dell’art. 25, che modifica l’art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973, assegna alla norma un ambito assai vasto. Ed infatti la norma può applicarsi ad ogni caso di interposizione fittizia di altro soggetto finalizzata a non far apparire il reddito dell’effettivo percettore”. E ancora “anche sotto questo aspetto la norma ha un valore antielusivo in quanto può servire a contrastare quelle situazioni nelle quali, attraverso un’apparente titolarità di redditi, non corrispondente alla realtà, è possibile sottrarsi alla progressività delle aliquote”. Conseguentemente, l’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, riguarderebbe i soli casi d’interposizione fittizia nel possesso del reddito trovando, pertanto, applicazione solo laddove sia dimostrato che un soggetto (interposto fittizio) è simulatamente titolare dei beni o delle attività che costituiscono la fonte produttiva del reddito (ad esempio immobili, denaro, partecipazioni), con l’intento di occultare il vero titolare giuridico di tale fonte reddituale (interponente), che dei redditi si appropria. In senso favorevole, invece, all’interpretazione estensiva dell’ambito oggettivo di applicazione della norma, tesa ad abbracciare anche la cosiddetta “interposizione reale”, si è espressa minoritaria, seppure autorevole dottrina18, la quale ha argomentato tale posizione sulla scorta dell’osservazione, secondo cui “la lettura riduttiva del comma 3 dell’art. 37, volta a circoscriverne la portata nell’ambito della sola interposizione fittizia, è logicamente non sostenibile. È vero, infatti, che lessicalmente la disposizione fa riferimento alla «scissione», alla «non corrispondenza» tra «possessore effettivo» del reddito e 17 Il disegno di legge, recante “Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall’anagrafe tributaria” è reperibile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica, www.senato.it, X legislatura, 11. 18 Cfr., in particolare: G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit. pag. 221 e segg. il quale aggiunge “la ratio legis che sorregge il trattamento disposto dal comma 3 dell’art. 37 per l’interposizione fittizia, la quale in ultima istanza è proiezione della regola naturale secondo cui la finzione non può prevalere sulla realtà, deve valere a maggior ragione nell’ipotesi in cui il conflitto «finzione‐realtà» si manifesta in capo a un soggetto solo e non a una coppia di soggetti” e A. LOVISOLO, “Il contrasto all’interposizione «gestoria» nelle operazioni effettive e reali, ma prive di valide ragioni economiche” in “GT‐ Rivista di giurisprudenza tributaria” n. 10/2011, pag. 869 e segg. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info «possessore apparente» (prestanome, persona interposta, testa di legno, uomo di paglia e chi più ne ha più ne metta) e in ipotesi di accertamento di tale discrepanza impone all’ufficio accertatore di imputare al titolare effettivo ciò che appare del titolare fittizio. Ma così disponendo il legislatore ha posto e codificato un principio di maggiore estensione, che travalica i ristretti ambiti della scissione nella titolarità e del binomio titolarità effettiva e titolarità apparente perché se è vero che l’apparente possesso deve cedere il passo all’effettivo possesso se sono coinvolti soggetti diversi, tale preminenza dell’effettività sull’apparenza deve valere, a fortiori, se la discrepanza si manifesta in capo a un soggetto solo”19. Conseguentemente, la “ratio legis” che sorregge il trattamento disposto dal comma 3, dell’art. 37, per l’interposizione fittizia dovrebbe, a maggior ragione, valere in tutti i casi in cui, la posizione dell’interponente è prevalente rispetto a quella del soggetto interposto, essendo l’esistenza e l’operatività di quest’ultimo non sorretta da un’autonoma e significativa “business purpose”20. La posizione della giurisprudenza di legittimità L’analisi della giurisprudenza di legittimità sul tema oggetto del presente intervento, può certamente prendere le mosse dall’esame della sentenza della Corte di Cassazione 3 aprile 2000, n. 397921(peraltro richiamata nella motivazione della più recente sentenza n. 8671 del 2011), in cui si legge che “questa norma (art. 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973, N.d.A.), stabilendo l’imputabilità al possessore effettivo dei redditi di cui appaia titolare altro soggetto in base ad interposizione di persona, inequivocabilmente si occupa del caso dell’interposizione fittizia in senso proprio... caratterizzata dalla divaricazione fra situazione esteriore e situazione sostanziale, rispettivamente riferibili all’interposto e all’interponente, non anche del caso dell’interposizione cosiddetta reale... ove la forma e la sostanza coincidono, e si può porre soltanto un problema di validità ed efficacia dell’atto negoziale determinativo della variazione soggettiva nella titolarità del bene”. 19 Cfr.G. FALSITTA, Manuale di diritto tributario, cit. Così A. LOVISOLO, “Il contrasto all’interposizione «gestoria» nelle operazioni effettive e reali, ma prive di valide ragioni economiche”, cit. 21 Commenti alla decisione sono offerti da: R. BARDINU,“Il «dividendwashing» e l’interposizione fittizia all’esame della Corte di Cassazione” in “Diritto e Pratica Tributaria” n. 6/2000, pag. 1346; G. ZOPPINI,“Annotazioni sul regime fiscale proprio delle operazioni di «dividendwashing»” in “Giurisprudenza Italiana” n. 8‐9/2000; E. DI GIACOMO, “La Cassazione conferma la non elusione per i dividendwashing” in “il fisco” n. 33/2000, pag. 10319; F. PAPARELLA, “Primi punti fermi della Cassazione sull'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973” in “Rassegna Tributaria” n. 4/2000, pag. 1273; S. DUS, “Dividendwashing, Corte di Cassazione e profili di illegittimità della tesi del Se.C.I.T.”in “Rassegna Tributaria” n. 4/2000, pag. 1267; E. NUZZO, “Il dividendwashing tra la cessione temporanea di titoli azionari e dell’usufrutto su azioni” in “Rassegna Tributaria” n. 3/2000, pag. 921; P. PICCONE FERRAROTTI, “Sull’applicabilità dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 al cosiddetto dividendwashing” in “Rassegna Tributaria” n. 3/2000, pag. 933. 20 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Secondo questa impostazione, l’interposizione soggettiva- combattuta dal legislatore, attraverso l’attribuzione all’Amministrazione Finanziaria del potere di superare la realtà in tutti i casi in cui essa emerga come fittizia - deve essere distinta dall’interposizione reale che si realizza ogniqualvolta si ha una realtà giuridico/economica che, anche laddove elude gli obblighi tributari, conserva una sua validità civilistica generale22. In pratica, nel caso dell’interposizione fittizia, sulla base della «situazione esteriore», il contraente dell’atto negoziale appare essere il soggetto «interposto», mentre sulla base della «situazione sostanziale» il contribuente dell’atto negoziale è il «soggetto interponente». In tali circostanze, il Fisco non dovrebbe motivare riprese a tassazione sulla base di un generico riferimento all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, ma procedere, come per ogni altro caso di elusione, operando rettifiche che partano dalla norma tributaria che si assume aggirata, dall’illustrazione dei risparmi d’imposta ottenuti e della carenza di valide ragioni economiche diverse da quelle del risparmio fiscale. Nella più recente sentenza 15 aprile 2011, n. 867123i giudici di legittimità, richiamando l’esaminata sentenza del 2000, hanno affermato che il principio dalla stessa stabilito “è rimasto fermo, e così pure la constatazione che prima dell’introduzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis non esisteva una clausola generale antielusiva nell’ordinamento fiscale italiano”. Ciò sarebbe confermato, sempre secondo i giudici, dalla circostanza che i medesimi giudici di legittimità hanno ricercato detto principio, prima dell’entrata in vigore dell’art. 37-bis, non nella citata disposizione bensì nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e nel principio, di cui all’art. 53 della Costituzione. Il caso sottoposto al vaglio dei giudici di legittimità riguardava un ritenuto trasferimento di reddito finalizzato, secondo l’Amministrazione Finanziaria, alla sottrazione di materia imponibile al Fisco, in quanto entrambe le società 22 La Corte di Cassazione, in relazione alla differenza intercorrente fra interposizione fittizia e reale in ambito civilistico, ha, a più riprese, affermato che nella prima “si ha una simulazione soggettiva e l’interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio (trasferimento della proprietà) si producono a favore dell’interponente” mentre “nella interposizione reale … non esiste simulazione, in quanto l’interposto, d’accordo con l’interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti in tal modo acquistati all’interponente”.E ancora “un tipico caso d’interposizione reale è quella che si viene a configurare in forza di un mandato senza rappresentanza dove, come stabilito dall’art. 1705 del codice civile, il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”. 23 In banca dati “fisconline”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info italiane (X) e (Z) facevano capo a un medesimo gruppo controllato da una società estera. In particolare, alla diminuzione artificiosa del reddito di una società corrispondeva un incremento del reddito per l’altro soggetto giuridico; detto incremento veniva, tuttavia, bilanciato, ai fini fiscali, da perdite pregresse. Secondo la ricostruzione operata dall’Agenzia delle Entrate nell’atto di accertamento, il meccanismo di traslazione del reddito si fondava “sull’aumento del prezzo dei beni ceduti da (Y) a (Z) e di diminuzione di prezzo dei beni ceduti da (Z) a (Y)”. Sul punto i giudici di legittimità hanno osservato che - per espressa ammissione dell’Ufficio - le operazioni che, secondo la tesi dell’organo accertatore, avevano prodotto la “traslazione” del reddito dalla (Y) alla (Z) erano reali cosicché non si era realizzata alcuna interposizione fittizia. Conseguentemente, “giacché nell’anno di riferimento la (Y) non disponeva del reddito traslato, che era effettivamente confluito nella casse della (Z)”,i giudici hanno ritenuto “la motivazione della sentenza impugnata, che esclude(va) la sussistenza di interposizione fittizia e quindi l’applicabilità della norma contestata”, corretta. In senso contrario muove la sentenza della Corte di Cassazione 10 giugno 2011, n. 1278824relativa a un accertamento condotto nei confronti di tre società localizzate in Italia, Svizzera e Germania fra loro “collegate”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva preso in esame una serie di operazioni di compravendita intervenute fra le tre società, tutte formalmente esistenti e operative. Dette operazioni -condotte, secondo l’Amministrazione Finanziaria, sotto la gestione e l’influenza determinante del proprietario e amministratore della società svizzera (socio delle altre due società) - avrebbero consentito di dirottare verso la società svizzera, che non risultava svolgere alcuna attività effettiva nel ciclo di produzione e commercializzazione di beni, una parte 24 Per un commento alla decisione cfr. A. BORGOGLIO, “Accertamento e imputazione del reddito imponibile nel caso di interposizione reale”in banca dati “fisconline”; cfr. pure, in chiave adesiva, A. LOVISOLO, “Il contrasto all’interposizione «gestoria» nelle operazioni effettive e reali, ma prive di valide ragioni economiche” in “GT – Rivista di giurisprudenza tributaria” n. 10/2011, pag. 869 il quale afferma che “la conclusione cui perviene la Suprema corte ci trova del tutto consenzienti … osservando che la previsione dell’art. 37, terzo comma è diretta a contrastare, non solo (e non tanto) il fenomeno della simulazione soggettiva («interposizione fittizia in senso stretto»), ma anche quello dell’interposizione «reale», beninteso nelle sole ipotesi in cui siano riscontrabili un acquisto e operatività dell’interposto effettivi, ma privi di una propria ragione economica, in quanto diretti al solo risparmio (o peggio ancora «raggiro») d’imposta, come è rinvenibile nelle ipotesi di «esterovestizione» e (più recentemente) come è proprio dei missing traders delle frodi carosello”.Vd. anche V. GIULIANI, “Interposizione fittizia di società. Per l’avviso basta la presunzione” su Fisco Oggi del 16 giugno 2011 su www.fiscooggi.it. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info consistente dei redditi della S.r.l. italiana, con l’effetto di un consistente risparmio d’imposta determinato dal regime fiscale privilegiato di quel Paese. Al riguardo gli Ermellini hanno, innanzitutto, osservato che l’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, che ha evidenti finalità antielusive - nel senso che mira a impedire che, attraverso operazioni commerciali compiute mediante negozi giuridici conformi all’ordinamento giuridico, si realizzi lo scopo di sottrarre alla corretta tassazione, in tutto o in parte, il reddito prodotto e imputabile al medesimo soggetto giuridico - non presuppone un comportamento fraudolento (diretto ad aggirare il divieto imposto da una norma imperativa: art. 1344c.c.), essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante (in quanto non sorretto da valutazioni economiche diverse dal profilo fiscale) di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale proprio dell’operazione che costituisce il presupposto d’imposta. Sempre secondo la Corte di Cassazione, il fenomeno della simulazione relativa (nell’ambito del quale può trovare posto l’interposizione personale fittizia) non esaurisce, infatti, il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali, nelle quali difetta del tutto l’elemento caratteristico dei negozi simulati, costituito dalla divergenza tra la dichiarazione esterna e l’effettiva volontà dei contraenti o meglio dalla relazione funzionale, integrante la causa unitaria, che intercorre tra il negozio apparentemente stipulato (simulato) e quello effettivamente concluso dalle parti (dissimulato). Inoltre, l’assenza di valide ragioni economiche del sistema di atti negoziali “a catena” aventi ad oggetto le cessioni di beni poste in essere dalle tre società rappresenta, secondo la Suprema Corte, la presunzione grave, precisa e concordante, che consente all’Amministrazione Finanziaria di attribuire alla S.r.l. i redditi di cui appare titolare la società Svizzera. Merita, infine, di essere menzionata la sentenza della Cassazione 10 gennaio 2013, n. 44925. Il caso trattato dai giudici di legittimità riguarda la vendita di un terreno da parte di contribuenti che pochi mesi prima lo avevano ricevuto in donazione dal padre. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a quest’ultimo, recuperando, in base all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, la plusvalenza determinata dalla cessione. Al riguardo, occorre premettere che l’art. 68, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) stabilisce che, per i terreni acquistati per successione o 25 Oggetto di commento da parte di: A. BORGOGLIO, Cessione a terzi del terreno preceduta da donazione ad opera di un familiare e interposizione fittizia in “il fisco” n. 4/2013, pagg. 560 e segg.; D. AMENDOLA, Plusvalenze derivanti dalla vendita di un terreno ricevuto in donazione in “il fisco” n. 40/2013, pagg. 6172 e segg. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info donazione, il prezzo di acquisto è assunto come il valore dichiarato nelle relative denunce e atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente. Conseguentemente, qualora un contribuente riceva in donazione un terreno e successivamente lo ceda, la plusvalenza tassabile deve essere determinata in misura pari alla differenza tra il prezzo di cessione e il valore dichiarato nell’atto di donazione, sommato degli eventuali ulteriori oneri. In ragione delle richiamate regole di determinazione delle plusvalenze, si è diffusa la prassi di dichiarare nell’atto di donazione un valore uguale o comunque prossimo a quello della successiva cessione, ottenendo in tal modo un consistente risparmio d’imposta. Tali condotte vengono contestate dall’Amministrazione Finanziaria che accerta la plusvalenza in capo al donante, sulla scorta del richiamo alla previsione dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Il ragionamento seguito in tali circostanze è il seguente: il reddito di cui risulta apparentemente titolare il cedente del terreno, in realtà, deve essere considerato attribuibile al donante per interposta persona. Sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito nella sentenza in commento che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal D.P.R. n. 600, del 1973, articolo 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta”. Da ciò facendo discendere che “il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione personale fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali”. Conclusioni La posizione recentemente assunta dalla Corte di Cassazione, nelle sentenze 12788 del 2011 e n. 449 del 2013, in ordine alla riconducibilità di casi di interposizione reale nell’ambito applicativo dell’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, rende assolutamente indispensabile, per gli operatori dell’Amministrazione Finanziaria, individuare - in relazione alle specificità del caso concreto -quale possa essere lo strumento più idoneo per contestare le diverse forme di abuso. L’esame e il confronto delle argomentazioni prodotte dai giudici di legittimità nelle sentenze 8671 e 12788, rispettivamente dell’aprile e del giugno 2011, possono tornare utili a questo fine. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 12 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In primis, possiamo osservare che, nella parte motivazionale della prima sentenza, sfavorevole all’Amministrazione Finanziaria, la Suprema Corte, dopo aver affermato che l’elemento essenziale per l’applicabilità della norma è rappresentato dall’interposizione fittizia di persona, ha avvertito l’esigenza di segnalare, seppure incidentalmente, l’inapplicabilità al caso specifico pure della generale clausola antiabuso elaborata dalle Sezioni unite della Cassazione nelle sentenze del 23 dicembre 2008. Nella Sentenza 12788/2011 i giudici di legittimità hanno, invece, sostenuto la necessità di non limitarsi a esaminare la rappresentazione formale dei rapporti intervenuti fra i soggetti coinvolti nelle operazioni, ma di guardare all’effettiva finalità che si intendeva perseguire attraverso la realizzazione delle operazioni commerciali intervenute fra le tre società. Quest’ultima posizione è stata più di recente confermata dalla Cassazione nell’esaminata sentenza n. 449 del 2013. Volendo trarre da quanto precede qualche indicazione, si può senz’altro affermare che, la riconducibilità dell’operazione nello schema dell’art. 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973, non può che precedere, dal punto di vista logico, il possibile ricorso alla clausola antiabuso26. Ciò in quanto l’abuso nel diritto tributario coglie, in sostanza, tutti quei comportamenti leciti che hanno come finalità principale quella di conseguire un vantaggio fiscale non previsto dalla legge, ma che, comunque, il sistema disapprova. Resta fermo che in tutti i casi in cui il vantaggio fiscale è conseguito in violazione di una specifica norma, si è nel campo dell’evasione. L’attigua area, di portata illimitata, dell’abuso copre, invece, tutti quei comportamenti che eccedono il lecito risparmio d'imposta. Pertanto, nei casi di partecipazione plurisoggettiva, si rende in primo luogo necessario verificare se lo schema adottato sia o meno riconducibile a quello dell’interposizione fittizia. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso la dimostrazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, della partecipazione all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente o ancora, in base alla prova che il prezzo è stato pagato all’interponente dal terzo contraente, o è stato a lui immediatamente retrocesso dal soggetto interposto. 26 Sul punto D. DEOTTO, “L’abuso del diritto non va confuso con l’evasione né con il legittimo risparmio d’imposta” in Corriere tributario n. 12/2013, pag. 951, osserva che “l’evasione si realizza anche attraverso tutte le vicende di alterazione dei fatti economici, come, ad esempio, l'interposizione fittizia (disciplinata dall’art. 37, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 che non è altro, una species del più ampio genere della simulazione”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 13 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In difetto di tali elementi, l’unico strumento per contestare l’operazione non può che essere rappresentato dal ricorso all’“abuso del diritto” che tuttavia, può essere accompagnato - secondo l’impostazione adottata dai giudici di legittimità - dal richiamo all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 che, in questa connotazione deve essere inteso quale declinazione ai casi di distorta imputazione soggettiva dell’immanente principio dell’abuso. In questi casi spetterà, comunque, al Fisco fornire la prova che la finalità essenziale degli atti o negozi posti in essere, è stata quella di conseguire un vantaggio fiscale illegittimo. - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 14 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info