Regolamento 1169/2011/CE
“informazioni sugli alimenti ai
consumatori”
Informazioni obbligatorie e
facoltative
Finalità
Semplificare la normativa in materia, garantendo la
certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi;
Garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e
sani;
Garantire un livello elevato di tutela della salute dei
consumatori;
Assicurare ai consumatori il diritto all'informazione e
permettere che le loro scelte possano essere dettate
da considerazioni di natura sanitaria, economica,
ambientale, sociale ed etica.
Campo di applicazione
Tutti i prodotti destinati al consumatore finale, compresi quelli
forniti dalle collettività e quelli destinati alle collettività;
Servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto;
Alimenti preimballati destinati al consumatore finale e forniti da
operatore commerciale ad operatore commerciale;
Alimenti preimballati destinati ad una collettività per esservi
preparati, trasformati, frazionati o tagliati;
Vendite a distanza (per inf.obbligatorie che devono essere
disponibili su supporto della vendita a distanza o tramite altro
supporto individuato dall'osa prima della conclusione
dell'acquisto, tranne tmc o d.s. Tutte le informazioni obbligatorie
comunque disponibili alla consegna)
Non si applica
Ai prodotti sfusi e preincartati per i quali
si rimanda a disposizioni nazionali;
Salvo obbligatorietà indicazioni per
sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze;
Indicazioni obbligatorie
denominazione dell’alimento
elenco degli ingredienti
elenco delle sostanze allergeniche
quantita’ di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
quantita’ netta dell’alimento
termine minimo di conservazione o data di scadenza
condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego
nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile
il paese di origine o il luogo di provenienza (ove previsto)
istruzioni per l’uso (quando sono indispensabili per l’uso adeguato
dell’alimento)
titolo alcolometrico volumico effettivo (per bevande con > 1.2 di alcol)
dichiarazione nutrizionale
eventuali indicazioni complementari per il tipo o categorie specifiche di
alimenti
Disponibilità e posizionamento
indicazioni obbligatorie
Le indicazioni obbligatorie devono essere rese disponibili e
facilmente accessibili;
Le indicazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati devono
apparire direttamente nell'imballaggio o su un etichetta ad esso
apposta;
Deve essere assicurata la chiara leggibilità attraverso la stampa
in caratteri la cui parte mediana è >= 1,2 mm (>= 0,9 mm per
imballaggi con superfici maggiori < 80 cm2).
Le indicazioni relative alla denominazione dell’alimento, alla
quantità netta e al titolo alcolometrico devono apparire nello
stesso campo visivo.
Esse non possono essere nascoste, oscurate, limitate o separate
da altre indicazioni.
Le indicazioni obbligatorie devono essere apposte in un punto
evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente
leggibili ed eventualmente indelebili.
Denominazione dell'alimento
La denominazione dell’alimento è:
la sua denominazione legale (prescritta da UE o
stato membro);
in mancanza, la sua denominazione usuale
(accettata quale nome dai consumatori dello stato
membro);
in mancanza, la denominazione descrittiva (per
alimento e suo uso).
In ogni caso la denominazione dell’alimento non può
essere sostituita con una denominazione protetta
come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o
denominazione di fantasia.
Indicazioni obbligatorie specifiche che
accompagnano la denominazione
La
denominazione
dell’alimento
deve
comprendere o essere accompagnata da un
indicazione dello stato specifico in cui si trova
il prodotto o dello specifico trattamento che
esso ha subito (ad esempio in polvere,
liofilizzato, ricongelato, affumicato)quando
l’omissione di tale informazione potrebbe
indurre in errore l’acquirente.
Indicazioni obbligatorie specifiche che
accompagnano la denominazione
In particolare sono normati i casi di :
Alimento decongelato (obbligo indicazione «decongelato»);
Ingrediente sostitutivo (obbligo indicazione ingrediente sostitutivo);
Acqua aggiunta a carni o pesci (obbligo indicazione se il peso del
prodotto finito è >5%);
Carne ricomposta o pesce ricomposto (obbligo indicazione «carne
ricomposta» o «pesce ricomposto»);
Involucro non edibile negli insaccati (obbligo indicazione non
edibilità budello);
Proteine aggiunte a carne o pesce (obbligo indicazione della loro
presenza);
Alimento trattato con radiazioni ionizzanti (obbligo ind. «alimento
irradiato»);
Alimenti esenti obbligo
elencazione ingredienti
Ortofrutticoli freschi non sbucciati e tagliati;
Acque gassificate;
Aceti di fermentazione provenienti da un solo prodotto di
base;
Formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, senza
aggiunta di ingredienti diversi dal latte;
Alimenti comprendenti un solo ingrediente a condizione
che la denominazione sia identica alla denominazione
dell'ingrediente o che consenta di individuare un
ingrediente;
Bevande con contenuto alcoolico >1.2%vol;
Imballaggi con superficie < 10 cm2;
Indicazioni complementari
Confezionato in atmosfera protettiva;
Con edulcorante;
Con zucchero/i ed edulcorante;
Contiene aspartame;
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi;
Elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per
i bambini e durante la gravidanza e
l'allattamento;
Ingredienti designati con la
denominazione della categoria
Olio animale (o olio + specifica animale);
Grasso o materia grassa animale o + indicazione
dell'animale;
Farine;
Amido/i, fecola/e;
Pesce;
Formaggi;
Spezia o miscela di spezie;
Piante aromatiche o miscela di piante..;
Gomma base;
Pangrattato;
Ingredienti designati con la
denominazione della categoria
categoria
Designazione
Qualsiasi categoria di saccarosio
zucchero
Destrosio anaidro e monoidrato
destrosio
Sciroppo di glucosio disidratato e
non
Sciroppo di glucosio
Proteine del latte e loro miscele
Proteine del latte
Carni separate meccanicamente
Carni di .. separate
meccanicamente
Burro di cacao di pressione,
torsione o raffinato
Burro di cacao
Tutti i tipi di vino
vino
Designazione aromi
Devono comparire nella lista ingredienti come:
“Aromi”
Con denominazione specifica
Con una descrizione se il componente contiene aromi di
cui art.3 Reg.1334/2008/CE (aromatizzante di
affumicatura, precursore di aroma ecc.)
Il termine “naturale” riferibile esclusivamente a quello
proveniente da sostanmze naturali o contenente solo
sostanze aromatizzanti naturali;
Quantità di taluni ingredienti o categoria
di ingredienti (regola QU.I.D)
La quantità di un ingrediente (o categoria) al momento della
sua utilizzazione deve essere indicata quando tale
ingrediente:
compare nella denominazione dell'alimento (salame al
tartufo) o è dal consumatore ad esso associato;
È evidenziato nell'etichetta con parole, immagini o
graficamente (yogurt al caffè);
È essenziale per caratterizzare l'alimento e distinguerlo da
analoghi (pasta all'uovo)
In tal caso la q deve essere riportata in % e deve comparire
nella denominazione dell'alimento o accanto all'ingrediente
nella lista.
Quantità netta
La quantità netta si esprime:
Litro, centilitro, millilitro in unità di
volume per prodotti liquidi;
Kg e grammo in unità di massa per altri
prodotti.
Esenzione da indicazione
quantità
La quantità non è obbligatoria per gli
alimenti:
Soggetti a notevoli perdite di volume/
massa e venduti al pezzo o pesati
davanti all'acquirente;
La cui q netta è < 5gr. o 5 ml
(eccezione spezie e piante aromatiche)
Venduti al pezzo ed il numero pezzi è
indicato in etichetta
Quantità
Se l'alimento solido è presentato in
liquido copertura (acqua, soluzioni
acquose di sali, di zuccheri, succhi
frutta, aceti ecc.) viene indicato anche il
peso sgocciolato dell'alimento;
Se alimento è stato glassato il peso deve
essere indicato al netto della glassatura.
Termine minimo di
conservazione
TMC: data di durabilità dell'alimento,
cioè fino a quando l'alimento conserva
le
sue
proprietà
specifiche
se
correttamente conservato.
Viene indicato:
“Da consumarsi pref. entro il” (giorno);
“Da consumarsi pref. entro fine” (altri
casi)
Modalità indicazione TMC
Prodoti conservabili
per
Modalità indicazione
esempio
Meno di tre mesi
GG/MM
Da consumarsi pref entro
5 dicembre
Dai 3 ai 18 mesi
MM/AA
Da consumarsi pref entro
fine dicembre
Oltre 18 mesi
AAAA
Da consumarsi pref entro
la fine del 2012
Prodotti esenti da TMC
Ortofrutticoli freschi;
Vini, vini liquorosi, vini spumanti ecc e bevande simili
ottenute da frutti diversi o da uva o da mosto di uva;
Bevande con contenuto alcoolico =>10%vol;
Prodotti panetteria e pasticceria consumati entro 24 ore
dalla fabbricazione;
Aceti;
Sale da cucina;
Zuccheri stato solido;
Prodotti confetteria (Caramele, confetti)composti
unicamente da zuccheri aromatizzati e colorati;
Gomme da masticare
Data scadenza
Rappresenta
il
termine
ultimo
per
la
commercializzazione del prodotto, trattasi di
prodotti deperibili per cui il il consumo successivo
a tale data è considerato un rischio potenziale
per la salute;
E' preceduta “da consumarsi entro” GG/MM/AAAA
(eventuale);
Deve essere indicata su ogni singola porzione
preconfezionata.
Data congelamento
Si riferisce a carne, preparazioni a base di
carne, prodotti non trasformati a base
di pesce congelati;
E'
indicata
con
“congelato
il”
GG/MM/AAAA o si può richiamare il
punto della confezione ove la data è
riportata;
Condizioni particolari di
conservazione e di uso
Devono essere indicate quando le
peculiarità degli alimenti lo richiedono;
Se necessario devono essere anche
indicate le condizioni di conservazione
e/o il periodo di consumo dopo
l'apertura della confezione.
Nome, ragione sociale e indirizzo
dell'operatore responsabile
E' obbligatorio indicare nome o ragione sociale con cui il
prodotto è commercializzato o l'importatore per
importazione da paesi extra UE;
Il responsabile deve assicurare presenza e l'esattezza delle
informazioni presenti sull'etichetta;
Non è più possibile identificare l'operatore commerciale con il
solo marchio di fabbrica in sostituzione del nome o
ragione sociale;
Non vi è più l'obbligo di indicare la sede dello stabilimento di
produzione (obbligo previsto dal D,lvo 109/1992)
Paese di origine e luogo
provenienza
Categoria
Norma
Carni bovine
Regg.1760,1825/2000/CE
Ortofrutticoli freschi
Reg.1580/07/CE
Prodotti ittici freschi
Regg.104/2000/CE, 2065/2001/CE
miele
Dir.110/2001/CE
Oli vergini ed extra vergini oliva
Reg.1019/2002/CE
DOP/IGP
Reg.510/2006/CE
STG
Reg.509/2006/CE
Paese di origine e luogo
provenienza
Indicazione luogo di origine e provenienza
è obbligatoria:
Quando l'omissione possa indurre in
errore il consumatore ,
Per carni suine, ovine, caprine e di
volatili fresche, refrigerate o congelate
(atti
esecuzione)
(luogo
nascita,
allevamento, macellazione)
Origine e provenienza prodotto diversa da
quella ingrediente primario
Se paese origine o luogo provenienza dell'alimento è indicato
e diverso da quello di origine del suo ingrediente primario
(>50% e associato alla sua denominazione):
Deve essere indicato anche il paese di origine o luogo
provenienza dell'ingrediente primario;
o
Il paese di origine o il luogo di provenienza
dell'ingrediente primario deve essere indicato come
diverso da quello dell'alimento
Attività Commissione
Entro 13/12/2013 presenta atti di esecuzione su indicazione
obbligatoria origine o provenienza da adottare per:
Carni suine, ovicaprine e volatili;
Ingrediente primario.
Entro 13/12/2014 presenta relazioni al parlamento ed al
Consiglio su indicazione obbligatoria origine o
provenienza:
Latte;
Latte ingrediente di PBL;
Alimenti non trasformati;
Alimenti a base di unico ingrediente, ingrediente
primario
Istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso di un alimento sono
indicate in modo da consentirne un uso
adeguato dello stesso
Titolo alcoolimetrico volumico
E'
obbligatorio
indicare
il
titolo
alcolometrico volumico effettivo per le
bevande con tenore alcolico > 1,2
secondo le disposizioni specifiche UE.
Informazioni volontarie
Soddisfano i seguenti requisiti:
Non indurre in errore il consumatore;
Non essere ambigue o confuse;
Essere basate su dati scientifici
pertinenti;
Informazioni volontarie
Sono soggette ad atti di esecuzione della
Commissione informazioni riguardo:
Presenza eventuale e non intenzionale
di sostanze o prodotti che provocano
allergie o intolleranze;
Idoneità alimenti per vegetariani o
vegani;
Assunzioni di riferimento per gruppi
specifici di popolazione;
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