Regolamento 1169/2011/CE “informazioni sugli alimenti ai consumatori” Informazioni obbligatorie e facoltative Finalità Semplificare la normativa in materia, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi; Garantire la libera circolazione di alimenti sicuri e sani; Garantire un livello elevato di tutela della salute dei consumatori; Assicurare ai consumatori il diritto all'informazione e permettere che le loro scelte possano essere dettate da considerazioni di natura sanitaria, economica, ambientale, sociale ed etica. Campo di applicazione Tutti i prodotti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e quelli destinati alle collettività; Servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto; Alimenti preimballati destinati al consumatore finale e forniti da operatore commerciale ad operatore commerciale; Alimenti preimballati destinati ad una collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o tagliati; Vendite a distanza (per inf.obbligatorie che devono essere disponibili su supporto della vendita a distanza o tramite altro supporto individuato dall'osa prima della conclusione dell'acquisto, tranne tmc o d.s. Tutte le informazioni obbligatorie comunque disponibili alla consegna) Non si applica Ai prodotti sfusi e preincartati per i quali si rimanda a disposizioni nazionali; Salvo obbligatorietà indicazioni per sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze; Indicazioni obbligatorie denominazione dell’alimento elenco degli ingredienti elenco delle sostanze allergeniche quantita’ di taluni ingredienti o categorie di ingredienti quantita’ netta dell’alimento termine minimo di conservazione o data di scadenza condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore responsabile il paese di origine o il luogo di provenienza (ove previsto) istruzioni per l’uso (quando sono indispensabili per l’uso adeguato dell’alimento) titolo alcolometrico volumico effettivo (per bevande con > 1.2 di alcol) dichiarazione nutrizionale eventuali indicazioni complementari per il tipo o categorie specifiche di alimenti Disponibilità e posizionamento indicazioni obbligatorie Le indicazioni obbligatorie devono essere rese disponibili e facilmente accessibili; Le indicazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati devono apparire direttamente nell'imballaggio o su un etichetta ad esso apposta; Deve essere assicurata la chiara leggibilità attraverso la stampa in caratteri la cui parte mediana è >= 1,2 mm (>= 0,9 mm per imballaggi con superfici maggiori < 80 cm2). Le indicazioni relative alla denominazione dell’alimento, alla quantità netta e al titolo alcolometrico devono apparire nello stesso campo visivo. Esse non possono essere nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni. Le indicazioni obbligatorie devono essere apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Denominazione dell'alimento La denominazione dell’alimento è: la sua denominazione legale (prescritta da UE o stato membro); in mancanza, la sua denominazione usuale (accettata quale nome dai consumatori dello stato membro); in mancanza, la denominazione descrittiva (per alimento e suo uso). In ogni caso la denominazione dell’alimento non può essere sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia. Indicazioni obbligatorie specifiche che accompagnano la denominazione La denominazione dell’alimento deve comprendere o essere accompagnata da un indicazione dello stato specifico in cui si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio in polvere, liofilizzato, ricongelato, affumicato)quando l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente. Indicazioni obbligatorie specifiche che accompagnano la denominazione In particolare sono normati i casi di : Alimento decongelato (obbligo indicazione «decongelato»); Ingrediente sostitutivo (obbligo indicazione ingrediente sostitutivo); Acqua aggiunta a carni o pesci (obbligo indicazione se il peso del prodotto finito è >5%); Carne ricomposta o pesce ricomposto (obbligo indicazione «carne ricomposta» o «pesce ricomposto»); Involucro non edibile negli insaccati (obbligo indicazione non edibilità budello); Proteine aggiunte a carne o pesce (obbligo indicazione della loro presenza); Alimento trattato con radiazioni ionizzanti (obbligo ind. «alimento irradiato»); Alimenti esenti obbligo elencazione ingredienti Ortofrutticoli freschi non sbucciati e tagliati; Acque gassificate; Aceti di fermentazione provenienti da un solo prodotto di base; Formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, senza aggiunta di ingredienti diversi dal latte; Alimenti comprendenti un solo ingrediente a condizione che la denominazione sia identica alla denominazione dell'ingrediente o che consenta di individuare un ingrediente; Bevande con contenuto alcoolico >1.2%vol; Imballaggi con superficie < 10 cm2; Indicazioni complementari Confezionato in atmosfera protettiva; Con edulcorante; Con zucchero/i ed edulcorante; Contiene aspartame; Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi; Elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l'allattamento; Ingredienti designati con la denominazione della categoria Olio animale (o olio + specifica animale); Grasso o materia grassa animale o + indicazione dell'animale; Farine; Amido/i, fecola/e; Pesce; Formaggi; Spezia o miscela di spezie; Piante aromatiche o miscela di piante..; Gomma base; Pangrattato; Ingredienti designati con la denominazione della categoria categoria Designazione Qualsiasi categoria di saccarosio zucchero Destrosio anaidro e monoidrato destrosio Sciroppo di glucosio disidratato e non Sciroppo di glucosio Proteine del latte e loro miscele Proteine del latte Carni separate meccanicamente Carni di .. separate meccanicamente Burro di cacao di pressione, torsione o raffinato Burro di cacao Tutti i tipi di vino vino Designazione aromi Devono comparire nella lista ingredienti come: “Aromi” Con denominazione specifica Con una descrizione se il componente contiene aromi di cui art.3 Reg.1334/2008/CE (aromatizzante di affumicatura, precursore di aroma ecc.) Il termine “naturale” riferibile esclusivamente a quello proveniente da sostanmze naturali o contenente solo sostanze aromatizzanti naturali; Quantità di taluni ingredienti o categoria di ingredienti (regola QU.I.D) La quantità di un ingrediente (o categoria) al momento della sua utilizzazione deve essere indicata quando tale ingrediente: compare nella denominazione dell'alimento (salame al tartufo) o è dal consumatore ad esso associato; È evidenziato nell'etichetta con parole, immagini o graficamente (yogurt al caffè); È essenziale per caratterizzare l'alimento e distinguerlo da analoghi (pasta all'uovo) In tal caso la q deve essere riportata in % e deve comparire nella denominazione dell'alimento o accanto all'ingrediente nella lista. Quantità netta La quantità netta si esprime: Litro, centilitro, millilitro in unità di volume per prodotti liquidi; Kg e grammo in unità di massa per altri prodotti. Esenzione da indicazione quantità La quantità non è obbligatoria per gli alimenti: Soggetti a notevoli perdite di volume/ massa e venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente; La cui q netta è < 5gr. o 5 ml (eccezione spezie e piante aromatiche) Venduti al pezzo ed il numero pezzi è indicato in etichetta Quantità Se l'alimento solido è presentato in liquido copertura (acqua, soluzioni acquose di sali, di zuccheri, succhi frutta, aceti ecc.) viene indicato anche il peso sgocciolato dell'alimento; Se alimento è stato glassato il peso deve essere indicato al netto della glassatura. Termine minimo di conservazione TMC: data di durabilità dell'alimento, cioè fino a quando l'alimento conserva le sue proprietà specifiche se correttamente conservato. Viene indicato: “Da consumarsi pref. entro il” (giorno); “Da consumarsi pref. entro fine” (altri casi) Modalità indicazione TMC Prodoti conservabili per Modalità indicazione esempio Meno di tre mesi GG/MM Da consumarsi pref entro 5 dicembre Dai 3 ai 18 mesi MM/AA Da consumarsi pref entro fine dicembre Oltre 18 mesi AAAA Da consumarsi pref entro la fine del 2012 Prodotti esenti da TMC Ortofrutticoli freschi; Vini, vini liquorosi, vini spumanti ecc e bevande simili ottenute da frutti diversi o da uva o da mosto di uva; Bevande con contenuto alcoolico =>10%vol; Prodotti panetteria e pasticceria consumati entro 24 ore dalla fabbricazione; Aceti; Sale da cucina; Zuccheri stato solido; Prodotti confetteria (Caramele, confetti)composti unicamente da zuccheri aromatizzati e colorati; Gomme da masticare Data scadenza Rappresenta il termine ultimo per la commercializzazione del prodotto, trattasi di prodotti deperibili per cui il il consumo successivo a tale data è considerato un rischio potenziale per la salute; E' preceduta “da consumarsi entro” GG/MM/AAAA (eventuale); Deve essere indicata su ogni singola porzione preconfezionata. Data congelamento Si riferisce a carne, preparazioni a base di carne, prodotti non trasformati a base di pesce congelati; E' indicata con “congelato il” GG/MM/AAAA o si può richiamare il punto della confezione ove la data è riportata; Condizioni particolari di conservazione e di uso Devono essere indicate quando le peculiarità degli alimenti lo richiedono; Se necessario devono essere anche indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo dopo l'apertura della confezione. Nome, ragione sociale e indirizzo dell'operatore responsabile E' obbligatorio indicare nome o ragione sociale con cui il prodotto è commercializzato o l'importatore per importazione da paesi extra UE; Il responsabile deve assicurare presenza e l'esattezza delle informazioni presenti sull'etichetta; Non è più possibile identificare l'operatore commerciale con il solo marchio di fabbrica in sostituzione del nome o ragione sociale; Non vi è più l'obbligo di indicare la sede dello stabilimento di produzione (obbligo previsto dal D,lvo 109/1992) Paese di origine e luogo provenienza Categoria Norma Carni bovine Regg.1760,1825/2000/CE Ortofrutticoli freschi Reg.1580/07/CE Prodotti ittici freschi Regg.104/2000/CE, 2065/2001/CE miele Dir.110/2001/CE Oli vergini ed extra vergini oliva Reg.1019/2002/CE DOP/IGP Reg.510/2006/CE STG Reg.509/2006/CE Paese di origine e luogo provenienza Indicazione luogo di origine e provenienza è obbligatoria: Quando l'omissione possa indurre in errore il consumatore , Per carni suine, ovine, caprine e di volatili fresche, refrigerate o congelate (atti esecuzione) (luogo nascita, allevamento, macellazione) Origine e provenienza prodotto diversa da quella ingrediente primario Se paese origine o luogo provenienza dell'alimento è indicato e diverso da quello di origine del suo ingrediente primario (>50% e associato alla sua denominazione): Deve essere indicato anche il paese di origine o luogo provenienza dell'ingrediente primario; o Il paese di origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicato come diverso da quello dell'alimento Attività Commissione Entro 13/12/2013 presenta atti di esecuzione su indicazione obbligatoria origine o provenienza da adottare per: Carni suine, ovicaprine e volatili; Ingrediente primario. Entro 13/12/2014 presenta relazioni al parlamento ed al Consiglio su indicazione obbligatoria origine o provenienza: Latte; Latte ingrediente di PBL; Alimenti non trasformati; Alimenti a base di unico ingrediente, ingrediente primario Istruzioni per l'uso Le istruzioni per l'uso di un alimento sono indicate in modo da consentirne un uso adeguato dello stesso Titolo alcoolimetrico volumico E' obbligatorio indicare il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con tenore alcolico > 1,2 secondo le disposizioni specifiche UE. Informazioni volontarie Soddisfano i seguenti requisiti: Non indurre in errore il consumatore; Non essere ambigue o confuse; Essere basate su dati scientifici pertinenti; Informazioni volontarie Sono soggette ad atti di esecuzione della Commissione informazioni riguardo: Presenza eventuale e non intenzionale di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze; Idoneità alimenti per vegetariani o vegani; Assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione;