Coordinamento ITP Milano O.d.g. 27/02/2003 Docenti Tecnico pratici e riforma Quale futuro? La situazione in prospettiva? ……in GENERALE • Percorso liceale o professionale • Aumento numero alunni per classe • Riduzione monte ore (30 ore?) • Saturazione cattedre 18 ore • Tagli organici docenti e ATA • Ritorno maestro prevalente • Abolizione o forte riduzione compresenze • Obbligo riconversione (e per noi?) • Mobilità ….. Ciò che ci riguarda in PARTICOLARE • Carteggio Ministri Tremonti-Moratti • Legge 22/11/’02 n. 268 – Conversione D.L. 25/11/’02 n.212 Quanti siamo e chi siamo? 40.000 così suddivisi: – – – – Tecnici Industriali e Commerciali Professionali Madrelingua Licei scientifici (ass.ti cattedra) – ITP ex EE-LL Carteggio Tremonti-Moratti Primo: ridefinizione dei criteri di dimensionamento delle istituzioni scolastiche…. Secondo: mobilità professionale e tra i diversi compartimenti scolastici del personale in esubero (insegnanti tecnicopratici, educazione tecnica e educazione fisica) in totale circa ottomila. ……. Sesto: ridefinizione del profilo professionale dell'assistente tecnico e della funzione docente dell'insegnante tecnico pratico, per eliminare o ridurre i tempi della presenza doppia. Legge 22/11/’02 n. 268 I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l’articolo 33 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 Art. 33 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva ……legge 23 luglio 1991 n. 223 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all' 80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione ……….. O.d.g. 22 legge 268 On. Santulli accolto dal Governo La Camera, premesso che: l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame rende obbligatoria la partecipazione ai corsi di riconversione professionale, previsti dall'articolo 473 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, per i docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali; la perdurante soprannumerarietà comporterebbe l'applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001; la norma in esame tende a realizzare un risparmio di spesa perché consente di coprire le mancanze di organico con personale in servizio; gli insegnanti tecnico-pratici in possesso del solo diploma di scuola media superiore non hanno la possibilità di partecipare ai corsi di riconversione, impegna il Governo a valutare l'opportunità di consentire agli insegnanti tecnico-pratici di transitare, a domanda, previ appositi corsi di formazione, nei ruoli del personale amministrativo tecnico ausiliario, nel limite massimo del 25 per cento dei soprannumerari e con il limite massimo di copertura del 25 per cento dei posti A.T.A. disponibili. Per questo sono nati i coordinamenti ITP FVG ITP VENETO ITP Milano ITP Oristano ITP Bari ITP Napoli ITP Catania ITP Bergamo ITP Pescara ITP Como ITP Palermo ITP Padova ITP Caserta ITP Salerno ITP Taranto ITP Catania ITP Torino ITP Roma AID associazione insegnanti diplomati www.aid-online.org Indirizzi utili: • http://www.coordinamentoitp.it [email protected] • http://web.falco.mi.it/cim (Milano) [email protected] Cosa è stato fatto finora: • Diffusione notizie, coordinamenti, siti, newsgroup • Sensibilizzazione forze politiche, sindacali • O.d.g. 44 proposto da AID e appoggiato dal coordinamento E’ bene ricordare che…. Circolare Ministeriale 3 febbraio 2000, n. 28 Oggetto: Legge 3 maggio 1999, n. 124 - Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico. Insegnanti tecnico-pratici Com'è noto, l'art.5 della legge indicata in oggetto, nel modificare l'art.5 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.Lvo. 16.4.1994, n.297, ha previsto una nuova disciplina per gli insegnanti tecnico-pratici, relativamente ai seguenti profili: - gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe; - le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico, poi, viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate nonché‚ degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati. Alla luce delle osservazioni sopra espresse, appare evidente che un'applicazione della nuova normativa coerente con l'attuale organizzazione didattica (che prevede nelle valutazioni intermedie l'assegnazione di voti separati nelle materie con diversità di prove scritte, orali, pratiche e di un voto unico nella valutazione di fine anno) richiede che le relative proposte di voto - basate sulle risultanze del registro personale proprio di ciascun docente - siano adeguate ai seguenti criteri: - nelle materie insegnate in compresenza, per le quali è prevista anche l'attribuzione del voto pratico, quando si tratti degli scrutini intermedi, in cui i voti rimangono distinti, ciascun docente formula autonomamente la propria proposta di voto. sentito l'altro insegnante; - quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in compresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto -di entrambi i docenti, il Consiglio di classe assegna il voto unico … è stato proposto Ordine del giorno n.5 (trasformato in 44) La Camera, premesso che: l’articolo 5, comma 1 lettera a), del DDL in esame prevede che “la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti”; sia l’attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo grado che quella futura all’interno del ciclo scolastico secondario, configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti; in particolare, la legge 124/99, all’art.5,comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto legislativo citato, del tutto paritariamente contitolari delle unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un docente tecnico-teorico, come hanno peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n.28/2000 che i decreti ministeriali sugli esami di stato emanati a far data data dalla entrata in vigore della legge predetta; la citata legge 124/99, all’articolo 8, comma 3, ha inoltre disposto che “ Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnicopratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è … trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici”, e tali docenti sono oggi totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici; i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e dattilografia, a loro volta, hanno ed hanno sempre avuto totale parità di funzione con tutti gli altri docenti degli istituti di istruzione secondaria nei quali insegnano; impegna il Governo…. parte dispositiva proposta…... a statuire, in sede di provvedimenti attuativi della legge discendente dal DDL in esame, “ l’inquadramento, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, compresi gli ex “assistenti di cattedra” e gli ex “insegnanti tecnico-pratici” già dipendenti degli EE.LL., a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario, e nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente da essi insegnata, o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente, in autonomia o in contitolarità, con l’integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo; riconoscendo altresì pari diritto di inquadramento, all’atto dell’incarico, ai docenti inseriti alla data predetta nelle graduatorie permanenti per i corrispondenti insegnamenti. ” parte dispositiva approvata…. Camera 18 febbraio 2003 DL AC 3387 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e la formazione La Camera, premesso che…. impegna il Governo a statuire, con successivi provvedimenti legislativi, l'inquadramento nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato 9/3387/44. (Testo modificato nel corso della seduta).Ascierto, Castellani, Gamba, Angela Napoli. Cosa facciamo adesso? -Proposte -Coordinamento regionale