LA PAC 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
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possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare la
scheda Strumenti disegno per cambiare la formattazione della citazione.]
In questo nuovo contesto di Riforma della Politica Agricola Comune, gli Uffici
del CAA Coldiretti sono a Vostra completa disposizione con personale
adeguato e costantemente aggiornato.
In particolare i nostri Uffici potranno illustrarvi le nuove regole della PAC,
comprendenti sia gli impegni da rispettare (esempio greening e condizionalità)
ma anche le opportunità che la normativa offre.
Viste le tante novità Vi consigliamo di rivolgerVi ai nostri Uffici in tempo utile
prima del termine ultimo per la presentazione della Domanda unica di
pagamento 2015.
Sul sito www.caa.coldiretti.it potete trovare l’Ufficio a Voi più vicino.
Pubblicazione a cura di:
Claudia Albani
Domenico Bosco
Giovanna Ansovini
Fabrizio De Filippis
Angelo Frascarelli
Stefano Leporati
Ultimo aggiornamento Marzo 2015
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La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
LA PAC 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
1.
2.
3.
4.
Introduzione ............................................................................................................. 4
L’architettura della Pac........................................................................................... 4
I pagamenti diretti ................................................................................................... 6
Il pagamento di base ................................................................................................ 6
4.1. I requisiti per l’accesso ai nuovi titoli ............................................................. 7
4.2. Regionalizzazione e convergenza .................................................................... 8
4.3. Il modello “irlandese” ..................................................................................... 8
4.4. La riserva nazionale ........................................................................................ 9
4.5. Attivazione e trasferimento dei titoli ............................................................. 10
5. Il pagamento ecologico .......................................................................................... 11
5.1. Diversificazione delle colture ........................................................................ 12
5.2. Mantenimento dei prati e pascoli permanenti .............................................. 13
5.3. Aree di interesse ecologico (EFA)................................................................. 14
5.4. Le sanzioni per il mancato rispetto del greening.......................................... 15
6. Il pagamento per i giovani agricoltori .................................................................. 21
7. Il pagamento accoppiato ....................................................................................... 22
7.1. Le scelte nazionali ......................................................................................... 22
8. Il pagamento per i piccoli agricoltori.................................................................... 24
9. L’attività minima ................................................................................................... 24
10. L’agricoltore attivo ................................................................................................ 24
10.1. La lista nera ................................................................................................... 25
10.2. I requisiti dell’agricoltore attivo.................................................................... 25
11. La soglia minima ................................................................................................... 26
12. Riduzione dei pagamenti ....................................................................................... 27
13. L’Ocm Unica e le misure di mercato .................................................................... 27
13.1. Gli interventi di mercato ................................................................................ 28
13.2. Le quote .......................................................................................................... 28
13.3. I regimi di aiuto ............................................................................................. 28
13.4. Migliorare il funzionamento della filiera ..................................................... 29
14. La politica di sviluppo rurale ................................................................................ 29
14.1. Dagli assi alle priorità ................................................................................... 31
14.2. Le misure........................................................................................................ 31
15.
Il nuovo sistema di autorizzazione degli impianti viticoli ............................. 34
15.1. Il reimpianto nella stessa azienda ................................................................. 36
15.2. I diritti in portafoglio ..................................................................................... 37
15.3. La gestione del potenziale vitivinicolo nazionale e gli impianti non
autorizzati
............................................................................................................ 37
15.4. Dai diritti alle autorizzazioni –alcune cose da tenere presente .................... 38
15.5. Dalle regole alle risorse. Conferma del Programma Nazionale di Sostegno
(PNS)
. ........................................................................................................... 38
15.6. Il nuovo regime dei pagamenti diretti: titoli anche ai viticoltori, ma senza
greening
............................................................................................................ 40
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finanziamento della Pac sarà assicurato da
due fondi:
 il Feaga, Fondo europeo agricolo di
garanzia;
 il Feasr, Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale.
La riforma sulla Pac si articola su quattro
importanti regolamenti di base:
1) pagamenti diretti (Reg. 1307/2013);
2) organizzazione comune di mercato
unica (Reg. 1308/2013);
3) sviluppo rurale (Reg. 1305/2013);
4) regolamento
orizzontale
sul
finanziamento, la gestione e il
monitoraggio
della
Pac
(Reg.
1306/2013).
1. Introduzione
Il 20 dicembre 2013 sono stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea i regolamenti del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla nuova Pac
2014-2020. Nei primi mesi del 2014 sono
stati adottati i regolamenti applicativi della
Commissione europea.
Con questi atti legislativi, dopo quattro anni
di proposte e dibattiti, ha preso avvio
ufficialmente la Pac 2014-2020.
Ai regolamenti comunitari sono seguite le
scelte nazionali e le prime norme attuative,
tra cui il DM 6513 del 18 novembre 2014,
contenente le disposizioni nazionali di
applicazione del regolamento (UE)
1307/2013. A tale decreto seguiranno
ulteriori disposizioni del Ministero, di Agea
e delle Regioni. A partire dall'autunno 2014
gli agricoltori si sono confrontati con la
nuova riforma della PAC, la quinta in 20
anni (tab. 1).
Tab. 1 – Le riforme della Pac
Periodo di
Commissario
Riforma
applicazione
1993-1999
Riforma
Ray Mac
Mac
Sharry
Sharry
(irlandese)
2000-2004
Agenda Franz Fischler
2000
(austriaco)
2005-2009
Riforma Franz Fischler
Fischler
(austriaco)
2010-2013
Health
Mariann
check
Fischer Boel
(danese)
2014-2020
Europa
Dacian Ciolos
2020
(romeno)
Il quadro normativo comunitario è
completato dai regolamenti delegati e dai
regolamenti
di
esecuzione
della
Commissione, che contengono importanti
norme di attuazione.
Ai regolamenti comunitari seguiranno le
disposizioni regolamentari nazionali, con
tre diversi livelli istituzionali: Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Agea e Regioni. La maggior parte
di queste normative nazionali saranno
adottate nel periodo tra ottobre 2014 e
marzo 2015 e andranno a completare il
quadro normativo della nuova Pac.
2. L’architettura della Pac
L’architettura giuridica della Pac rimane
sostanzialmente confermata, con un edificio
che si regge su due pilastri, due fondi e
quattro regolamenti (figg. 1 e 2).
Il primo pilastro comprende gli interventi di
mercato, che riguardano la stabilizzazione
dei redditi degli agricoltori tramite la
gestione dei mercati agricoli e, soprattutto,
il regime di pagamenti diretti. Il secondo
pilastro promuove la competitività delle
imprese agricole e lo sviluppo rurale, con
misure programmate a livello territoriale.
Anche per il periodo 2014-2020 il
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Fig. 1 – Pac 2014-2020: due pilastri, due fondi e quattro regolamenti
Reg. 1306/2013 - Finanziamento, gestione e monitoraggio della
Pac
I pilastro
II pilastro
Reg. 1307/2013 pagamenti diretti
Reg. 1308/2013 organizzazione comune
dei mercati (OCM)
Reg. 1305/2013 sostegno allo sviluppo
rurale
FEAGA
FEASR
Fig. 2 – L’architettura della Pac 2014-2020
Fonte: Inea
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3. I pagamenti diretti
I pagamenti diretti della Pac cambieranno
radicalmente dal 2015, con la duplice
finalità di assicurare un adeguato sostegno
fisso al reddito e di rafforzare l’efficacia
ambientale della Pac, a sostegno della
fornitura di beni pubblici prodotti
dall’agricoltura.
L’obiettivo, dunque, è di realizzare un
sostegno più mirato, più equo e più “verde”.
A questo scopo, la nuova Pac abbandona il
sostegno
indifferenziato
e
prevede
un’articolazione dei pagamenti diretti in
sette possibili tipologie, di cui tre
obbligatorie e quattro facoltative per gli
Stati membri, da finanziare con percentuali
del massimale nazionale (tab. 2).
Ogni Stato membro, entro il 1° agosto 2014,
ha dovuto prendere importanti decisioni
sulle tipologie di pagamenti diretti da
attivare (tra quelli facoltativi) e la
percentuale del massimale nazionale da
destinare ad essi.
Tab. 2 – Le sette tipologie di pagamenti diretti
Min-max del
massimale
nazionale
Tipologia
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri
1. pagamento di base
2. pagamento verde (greening)
3. pagamento giovani agricoltori
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri
4. pagamento ridistributivo per i primi ettari
5. pagamento alle aree svantaggiate
6. pagamento accoppiato
7. pagamento piccoli agricoltori
Scelta dell’Italia
18-68%
30% (fissa)
fino al 2%
58%
30%
1%
fino al 30%
fino al 5%
fino al 15%
fino al 10%
Non attivazione
Non attivazione
11%
(*)
(*) pagamento semplificato che sostituisce le altre tipologie di pagamenti.
L’Italia ha deciso di attivare cinque
tipologie di pagamenti (tab. 2):
- pagamento di base: 58% del massimale
nazionale;
- pagamento ecologico (greening): 30%;
- pagamento per i giovani agricoltori:
1%;
- pagamento accoppiato: 11%;
- pagamento per i piccoli agricoltori.
Il Reg. 1307/2013 fissa i massimali
nazionali per ogni Stato membro. Per
l’Italia, il massimale nazionale per i
pagamenti diretti è pari a 3,95 miliardi di
euro nel 2014 e scenderà a 3,7 miliardi di
euro nel 2020; in totale, nel settennio 20142020, l’ammontare dei pagamenti diretti
all’agricoltura italiana è pari a 26,66
miliardi di euro (tab. 3).
Tab. 3 – Il massimale di pagamenti diretti per l’Italia (milioni di euro)
2014
2015
2016
3.953,40 3.902,00 3.850,80
2017
2018
2019
2020
Totale
3.799,50
3.751,90
3.704,30
3.704,30
26.666,40
4. Il pagamento di base
La tipologia più importante è il
pagamento di base, perché solo gli
agricoltori che hanno diritto al
pagamento di base possono accedere
alle altre tipologie di pagamento (ad
eccezione del pagamento accoppiato,
che è svincolato dagli altri pagamenti).
Il pagamento di base è imperniato su
titoli all’aiuto disaccoppiati.
Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli
storici lasceranno il posto ai nuovi titoli.
I titoli storici sono scaduti il 31
dicembre 2014. I nuovi titoli saranno
assegnati agli agricoltori attivi sulla
base della domanda unica che avranno
presentato al 15 maggio 2015.
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assegnazione nel 2015, gli anni successivi
l’agricoltore potrà avere titoli solo con due
modalità:
- per assegnazione dalla riserva
nazionale (in qualunque anno);
- per
trasferimento:
affitto
o
compravendita di titoli, che potrà
avvenire solo tra agricoltori attivi
tranne in caso di successione effettiva
o anticipata (in qualunque anno).
Il numero dei titoli sarà pari al numero
di ettari ammissibili indicati nella
Domanda 2015 per gli utilizzi seguenti:
-
seminativi;
colture permanenti (frutteti, vigneti,
oliveti, agrumeti, frutta a guscio, ecc.);
- prati e pascoli permanenti.
È utile sottolineare che l’assegnazione dei
nuovi titoli avverrà solamente il 15 maggio
2015, vale a dire che sarà unica, anche se è
detta “prima assegnazione”. Dopo la prima
4.1. I requisiti per l’accesso ai nuovi titoli
La prima assegnazione dei nuovi titoli, che
avverrà sulla base della domanda al 15
maggio 2015, genera un’importante
conseguenza in merito all’affitto dei terreni,
che in Italia riguarda oltre il 30% della
superficie agricola, con il rischio di un anno
di blocco degli stessi.
Per evitare che i proprietari assenteisti (non
agricoltori) potessero andare alla caccia dei
titoli, il Reg. 1307/2014 ha previsto due
requisiti per ricevere i titoli:
- che gli agricoltori abbiano ricevuto
pagamenti diretti o aiuti nazionali in
relazione ad una domanda di aiuto nel
2013;
- che siano agricoltori attivi.
Pertanto
gli
agricoltori
ottengono
l’assegnazione dei nuovi titoli se hanno
presentato una domanda di aiuto per il 2013.
In altre parole, solamente l’agricoltore che
ha ricevuto pagamenti diretti per il 2013
potrà accedere ai nuovi titoli. Tuttavia, sono
previste quattro deroghe per gli agricoltori
che non hanno il “requisito del 2013” (tab.
4). In tutti i casi, affinché agli agricoltori
vengano assegnati i diritti all'aiuto e'
necessaria una dimensione minima
aziendale pari a 5.000 metri quadrati.
Tab. 4 – I requisiti per l’assegnazione dei nuovi titoli
Requisiti
1. Essere agricoltore attivo
2. Presentare una domanda
di assegnazione di titoli
3. Aver presentato una
domanda di aiuto per il
2013
Deroghe per l’agricoltore
che non possiede il
requisito del 2013
1. Ortofrutticoli, patate da
consumo, patate da seme,
piante ornamentali
2. Vigneti
3. Riserva nazionale
4. Prove verificabili
Precisazioni
La definizione di agricoltore attivo è stata decisa dallo Stato
membro il 1° agosto 2014.
La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15
maggio 2015.
Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una
domanda di aiuto per pagamenti diretti nel 2013.
Non è sufficiente una domanda nell’ambito del PSR.
Precisazioni
Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano
ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante
ornamentali su una superficie minima di cinquemila mq
Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
Agricoltori a cui siano stati assegnati titoli dalla riserva
nazionale nel 2014.
Agricoltori:
- che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto;
e
- che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013,
esercitavano attività di produzione e/o allevamento.
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4.2. Regionalizzazione e convergenza
Il pagamento di base è soggetto alla
regionalizzazione e alla convergenza.
La regionalizzazione consiste in un valore
uniforme per ettaro per tutti gli agricoltori,
pari alla media nazionale oppure regionale.
L’Italia ha deciso l’applicazione della
regionalizzazione sulla base della “regione
unica” a livello nazionale; quindi i
pagamenti diretti tenderanno ad un valore
uniforme a livello nazionale, che
attualmente in media sarebbe pari a circa
320 euro considerando tutte le componenti
dei pagamenti diretti. Il suddetto valore
dipenderà dalle superfici che saranno
dichiarate nel 2015. Considerando il solo
pagamento di base, le stime MiPAAF
prevedono un valore compreso tra 168 euro
e 192 euro; a tale valore si dovrà poi
aggiungere il pagamento greening.
La regionalizzazione provoca un effetto
penalizzante per gli agricoltori che
attuamente hanno titoli di valore elevato.
Per questa ragione la nuova Pac prevede il
meccanismo della convergenza.
convergenza totale al 2015;
convergenza totale al 2019;
convergenza parziale al 2019 o modello
“irlandese”.
La scelta andava fatta entro il 1° agosto
2014, per poi applicarla dal 1° gennaio
2015. L’Italia ha deciso di applicare la
convergenza
secondo
il
modello
“irlandese”.
1.
2.
3.
4.3. Il modello “irlandese”
Il modello di convergenza “irlandese”
prevede un graduale passaggio dagli attuali
livelli dei pagamenti diretti verso livelli più
omogenei senza raggiungere un valore
uniforme dei pagamenti diretti nel 2019.
Il modello “irlandese” fissa regole per il
pagamento di base e per il pagamento
greening.
Relativamente al pagamento di base, il
modello prevede che (art. 25, Reg.
1307/2013):
- gli agricoltori che inizialmente ricevano
meno del 90% del valore unitario
nazionale otterranno un aumento
graduale, pari ad un terzo della
differenza tra il loro valore unitario
iniziale e il 90% del valore unitario
nazionale nel 2019 (fig. 3);
- i titoli di ogni agricoltore non potranno
diminuire di oltre il 30% rispetto al
loro valore unitario iniziale;
- all’anno di domanda 2019 nessun titolo
avrà un valore unitario più basso del
60% del valore unitario nazionale al
2019, a meno che ciò dia luogo a
perdite superiori al 30% per gli
agricoltori
che
“finanziano”
il
meccanismo; in tal caso il valore
unitario minimo sarà fissato al livello
necessario al rispetto della soglia del
30%.
Essa consiste in un passaggio graduale dal
vecchio al nuovo sistema dei pagamenti
diretti ovvero dagli attuali titoli storici ai
nuovi titoli.
Ogni Paese può applicare la convergenza
scegliendo fra tre diverse modalità:
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Fig. 3 – La convergenza secondo il modello “irlandese”
Max 30%
Media (VUN: Valore
Unitario Nazionale)*
90% VUN
1/3 dif. 90%
60% VUN
60% VUN
*Nell’ipotesi MiPAAF compreso tra 168 euro e 192 euro.
dall’agricoltore nel 2014, compreso, se
percepito, l’articolo 68 per il tabacco, Danae
racemosa e patate, mentre B rappresenta il
numero di titoli assegnatigli nel 2015 esclusi
quelli della riserva. Inoltre, per il 2014, in
seguito alla diminuzione del massimale
rispetto a quello previsto nell'allegato VIII
del Reg. 73/2009, il valore dei titoli sarà
ridotto
dell'8,41%
(Circolare
Agea
ACIU.2014.755). Con l'applicazione della
disciplina finanziaria per i pagamenti con
importo superiore a 2.000 euro, alla suddetta
diminuzione si aggiungerà
un'ulteriore
riduzione pari all'1,302214% (Regolamento
di esecuzione (UE) N. 1227/2014), per una
riduzione complessiva pari a circa il 9,71%.
Relativamente al pagamento greening, il
modello “irlandese” prevede che gli Stati
membri possano fissarlo a livello
individuale,
calcolandolo
per
ogni
agricoltore come percentuale del pagamento
di base (art. 43, par. 9, comma 3, Reg.
1307/2013). L’Italia ha optato per il calcolo
del pagamento greening a livello
individuale. Di conseguenza, per gli
agricoltori che avranno un titolo del
pagamento di base più elevato, anche il
pagamento greening sarà più elevato.
Come si è detto, il MiPAAF ha stimato un
valore unitario iniziale compreso tra 168
euro e 192 euro.
Di seguito si riporta la formula utilizzata per
il calcolo del valore unitario iniziale
dell’agricoltore e che sarà oggetto di
convergenza (art. 26, par. 2, Reg.
1307/2013):
VUI = (X/Y) * (A/B)
X/Y rappresenta il rapporto tra il massimale
nazionale per il pagamento di base per il
2015 e l’importo totale dei pagamenti per il
2014 nell’ambito del regime di pagamento
unico.
A/B rappresenta il pagamento medio per
ettaro al primo anno, dove A rappresenta
l’importo
dei
pagamenti
percepiti
4.4. La riserva nazionale
Ogni Stato membro stabilirà una riserva
nazionale. A tale scopo, nel primo anno di
applicazione del regime del pagamento di
base, gli Stati membri alimenteranno la
riserva nazionale con una riduzione
percentuale lineare del pagamento di base,
sino al massimo del 3% del relativo
massimale. Per il primo anno di
applicazione, l’Italia ha deciso di operare
una trattenuta del 3% del massimale
nazionale del pagamento di base,
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corrispondente al 1,74% del massimale
nazionale di tutti i pagamenti diretti.
La riserva nazionale dovrà essere utilizzata
in via prioritaria per l’assegnazione di titoli
ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori
che iniziano la loro attività agricola. Tra gli
ulteriori utilizzi previsti dal regolamento,
l’Italia userà la riserva nazionale con le
seguenti priorità:
a) coprire il fabbisogno per il pagamento
dei giovani agricoltori per arrivare al
2% in caso di necessità;
b) assegnare titoli agli agricoltori per
evitare che le terre siano abbandonate,
comprese le zone soggette a programmi
di ristrutturazione connessi ad un
intervento pubblico;
c) assegnare titoli agli agricoltori al fine di
compensarli per svantaggi specifici;
d) assegnare titoli agli agricoltori ai quali
è stata negata l’assegnazione di titoli
per cause di forza maggiore o di
circostanze eccezionali;
e) praticare un aumento lineare del valore
dei titoli su base permanente se la
pertinente riserva nazionale supera lo
0,5% del massimale nazionale previsto
per il pagamento di base, ferme
restando le disponibilità per i giovani,
per chi inizia l’attività agricola, per le
assegnazioni previste ai precedenti
punti a) e b) e per gli agricoltori che
hanno diritto ad un aumento a seguito
di una decisione giudiziaria definitiva o
un provvedimento amministrativo
definitivo.
Possono presentare domanda alla riserva
nazionale le persone fisiche e giuridiche di
età compresa tra 18 e 65 anni e unicamente
gli agricoltori attivi.
L’assegnazione dovrebbe essere effettuata
sulla base del valore unitario nazionale dei
titoli nell’anno di assegnazione, pari a circa
180 euro/ha, a cui si aggiungono circa 93
euro/ha per il pagamento greening; pertanto
i pagamenti spettanti agli agricoltori che
accedono alla riserva nazionale potrebbe
essere di circa 273 euro/ha.
Nell’allegato I del DM 6513 del 18
novembre 2014 sono illustrati i criteri di
priorità in caso di richiesta eccessiva e
superiore alla disponibilità dei fondi della
riserva (tab. 5).
Tab. 5 – Criteri di priorità per l’accesso alla riserva nazionale
Punteggio
massimo
ottenibile
Criteri di priorità
Anagrafica
Territoriale
Professionale/
Istruzione
contribuzione
previdenziale
in agricoltura
montagna
≤ 40 anni
55 pt.
15
pt. laurea
specialistica o
vecchio
ordinamento
100 pt.
> 40 ≤
55 anni
collina
10 laurea
pt.
pianura
5 diploma
pt.
25 pt.
Imprenditoria
femminile
15
pt.
15
pt. Agricoltore
10
pt.
donna
15 pt.
5 pt.
dovrà abbinare annualmente a un ettaro di
superficie ammissibile, che comprende tutta
la superficie agricola: seminativi, colture
4.5. Attivazione e trasferimento dei titoli
Per ricevere il pagamento di base,
l’agricoltore in possesso di un titolo lo
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all’aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento
definitivo; non si considera trasferimento il
riversamento dei diritti alla scadenza di un
affitto.
Secondo quanto stabilito all’articolo 16 del
DM 1420 del 26 febbraio 2015, in caso di
trasferimento di titoli senza i corrispondenti
ettari ammissibili, sara’ applicata una
riduzione al valore dei titoli. In particolare,
e’ riversato nella riserva nazionale il trenta
per cento dei valori unitari annuali del titolo
trasferito oppure l’importo equivalente
espresso in numero di titoli. Al termine del
contratto di affitto i titoli tornano in capo al
proprietario con l’importo ridotto in quanto
la riduzione e’ di tipo definitivo.
permanenti, prati e pascoli permanenti (tab.
6). Rimarranno non ammissibili solo le
superfici forestali e gli usi non agricoli. In
pratica potrà essere considerata ammissibile
tutta la SAU.
I titoli all’aiuto di un agricoltore che non
siano stati utilizzati per due anni
consecutivi, o non siano stati attivati per
due anni, confluiranno nella riserva
nazionale.
Il trasferimento potrà avvenire solo tra
agricoltori attivi, salvo in caso di
successione effettiva o anticipata.
Per trasferimento si intende l’affitto o la
vendita o il trasferimento per successione
effettiva o anticipata di terreni o di diritti
Tab. 6 – Le definizioni delle tipologie di utilizzo dei terreni
Uso dei terreni
Definizioni
superficie agricola
qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture
permanenti
terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la
coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione
a norma dei regolamenti sullo sviluppo rurale, a prescindere dal fatto che siano
adibite o meno a coltivazioni in serra o sotto ripari fissi o mobili
colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati e pascoli permanenti
(definiti a parte), che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono
raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida
terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da
foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso
nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno cinque anni; può
comprendere altre specie adatte al pascolo purché l’erba e le altre piante
erbacee da foraggio restino predominanti. Inoltre possono comprendere le
superfici pascolabili che rientrano nelle prassi locali consolidate, ma sulle quali
non siano tradizionalmente predominanti l'erba o le altre piante erbacee da
foraggio.
seminativo
colture permanenti
prato permanente
per il clima e l’ambiente (greening) o, in
alternativa, le pratiche equivalenti.
Le tre pratiche agricole benefiche per il
clima e l’ambiente sono (tab. 7):
1) diversificazione delle colture;
2) mantenimento dei prati permanenti;
3) presenza di un’area di interesse
ecologico.
Le tre pratiche agricole vanno rispettate
congiuntamente.
Queste tre pratiche, fissate dal Reg.
1307/2013 (art. 43-47), sono uguali per tutti
gli agricoltori dell’Unione europea, senza
possibilità per gli Stati membri di
modificare i loro vincoli.
5. Il pagamento ecologico
Il pagamento “verde” o ecologico o
greening è una delle sette componenti del
nuovo sostegno della Pac.
Dal punto di vista finanziario, il pagamento
verde è la seconda componente in ordine di
importanza dopo il pagamento di base, con
una percentuale fissa del 30% del
massimale nazionale, uguale per tutti gli
Stati membri.
Come si è detto, beneficiano del pagamento
verde solamente gli agricoltori che
percepiscono il pagamento di base i quali
sono tenuti ad applicare su tutti i loro ettari
ammissibili le pratiche agricole benefiche
11
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
Il Reg. 1307/2013 prevede, tuttavia, che
alcune categorie di soggetti siano esentate
dagli impegni del greening.
- gli agricoltori biologici, relativamente
alla parte di azienda sulla quale si
pratica l’agricoltura biologica;
- gli agricoltori che aderiscono al regime
semplificato per i piccoli agricoltori;
- gli agricoltori che, a seguito
dell’adesione a misure agro-climaticoambientali dei Psr o ad alcune tipologie
di certificazione, adottano pratiche
benefiche per l’ambiente e per il clima
che danno benefici equivalenti o
maggiori rispetto a quelli del greening.
Gli agricoltori le cui aziende sono situate in
tutto o in parte nelle zone rientranti nelle
direttive Habitat, Acqua e Uccelli, hanno
diritto al pagamento ecologico purché
applichino le pratiche agricole benefiche, e
e le stesse siano compatibili, nell’azienda in
questione, con gli obiettivi di tali direttive.
Fino a 10 ettari di seminativo, l’agricoltore
non ha obblighi di diversificazione.
Fermo restando il numero delle colture, non
si applicano i limiti massimi previsti se più
del 75% della superficie a seminativo è
composta da erba o altre piante erbacee da
foraggio o da terreni lasciati a riposo. Sui
restanti seminativi la coltura principale non
può coprire più del 75% dei seminativi,
salvo i casi in cui tali seminativi rimanenti
siano occupati da erba o altre piante erbacee
da foraggio o lasciati a riposo.
Per il calcolo delle quote delle diverse
colture Agea ha stabilito come periodo di
riferimento quello compreso tra il primo
aprile e il 9 giugno dell’anno di
presentazione della domanda.
5.1. Diversificazione delle colture
Il primo impegno del greening è la
diversificazione delle colture che si
applica solamente ai seminativi, e soltanto
quando superano i 10 ettari. Le colture
permanenti (frutteti, oliveti, vigneti,
pascoli) sono esentate.
Questo impegno prevede la presenza di (tab.
8):
- almeno due colture nelle aziende la cui
superficie a seminativo sia compresa tra
10 e 30 ha, nessuna delle quali copra
più del 75% della superficie a
seminativo;
- almeno tre colture nelle aziende la cui
superficie a seminativo sia superiore a
30 ha, con la coltura principale che
copra al massimo il 75% della superficie
a seminativo e le due colture principali
al massimo il 95%.
Le esenzioni dalla diversificazione
Gli impegni della diversificazione non si
applicano, oltre che nelle aziende con
superfici a seminativo inferiori a 10 ettari,
nei seguenti casi:
 se i seminativi dell’azienda sono
interamente investiti con una coltura
sommersa per una parte significativa
dell'anno o per una parte significativa
del ciclo colturale;
 se i seminativi sono utilizzati per più
del 75% per la produzione di erba o di
piante erbacee da foraggio e/o sono
tenuti a riposo, a condizione che la
superficie complessiva dei seminativi
non sottoposti a tali utilizzi non superi i
30 ettari;
 se più del 75% della superficie agricola
12
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
ammissibile è costituita da prato
permanente, utilizzata per la produzione
di piante erbacee da foraggio o per la
coltivazione di colture sommerse per
una parte significativa dell'anno o del
ciclo colturale (es. riso) o sottoposta a
una combinazione di tali tipi di
impieghi, a condizione che la superficie
complessiva dei seminativi non
sottoposti a tali impieghi non sia
superiore a 30 ettari
 se oltre il 50% della superficie
dichiarata a seminativo non è stata
inserita dall'agricoltore nella propria
domanda di aiuto dell’anno precedente
e quando, in esito a un raffronto delle
domande d’aiuto basate sulle ortofoto
ricavate dalle immagini da satellite o da
aereo, i seminativi risultano coltivati
nella loro totalità con una coltura
diversa da quella dell’anno civile
precedente.
Per coltura si intende:
 una coltura appartenente a uno qualsiasi
dei
differenti
generi
della
classificazione botanica delle colture;
 una coltura appartenente a una qualsiasi
specie nel caso delle brassicacee,
solanacee e cucurbitacee;
 i terreni lasciati a riposo;
 l’erba o le altre piante erbacee da
foraggio.
La coltura invernale e la coltura primaverile
sono considerate distinte anche se
appartengono allo stesso genere.
preoccupazioni per questo impegno.
Tuttavia, qualora uno Stato membro accerti
che il rapporto è diminuito di oltre il 5%,
deve prevedere obblighi per i singoli
agricoltori di convertire terreni a prato
permanente. In particolare, l'Italia ha scelto
di applicare un livello di "pre-allarme" al
fine di evitare il raggiungimento del 5%.
Tale livello è stato fissato pari al 3,5% e, in
caso di superamento, gli agricoltori
autorizzati alla conversione da Agea sono
tenuti a ricreare una superficie a prato
permanente dello stesso numero di ettari di
quella convertita che e' vincolata fin dal
primo giorno e per almeno 5 anni. Al fine di
verificare il controllo sulle superfici a “prati
e pascoli permanenti”, in Italia il DM 6513
del 18 novembre 2014 sull’applicazione
della Pac impone che gli agricoltori possano
convertire i prati e pascoli permanenti solo
dopo
l’autorizzazione
di
Agea.
L’autorizzazione di Agea è rilasciata entro
30 giorni.
Inoltre gli Stati membri designano i prati e
pascoli
permanenti
nelle
zone
ecologicamente sensibili sotto il profilo
ambientale contemplate nelle zone “Natura
2000” (zone sensibili elencate nelle
direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE),
incluse le torbiere e le zone umide ivi
situate, e che richiedono una protezione
rigorosa per conseguire gli obiettivi di dette
direttive. Gli Stati membri possono
designare prati e pascoli permanenti
ecologicamente sensibili anche al di fuori di
tali zone. In Italia, il decreto ministeriale
assegna questa possibilità alle Regioni e
alle Province Autonome.
Gli agricoltori non possono convertire o
arare i prati e pascoli permanenti nelle zone
ecologicamente sensibili.
L’impegno è stato creato per salvaguardare
tutti i prati e pascoli permanenti considerati
estremamente sensibili da un punto di vista
ambientale. In sostanza la situazione non
cambia molto dal precedente obbligo di
condizionalità
che
riguardava
il
mantenimento dei prati e dei pascoli a
livello di Paese membro.
In sintesi, gli agricoltori:
- nelle zone ecologicamente sensibili,
non possono convertire o arare i prati e
pascoli permanenti;
5.2.
Mantenimento dei prati e pascoli
permanenti
Gli Stati membri devono assicurare che il
rapporto tra “prati e pascoli permanenti” e
la “superficie agricola totale” nazionale non
diminuisca in misura superiore al 5%.
Quindi gli Stati membri assicurano il
mantenimento di una certa proporzione
delle superfici a prato e pascolo permanente.
Per il calcolo della diminuzione della
percentuale si prende in considerazione una
“superficie di riferimento”, costituita da:
- superficie investita a prato e pascolo
permanente nel 2012;
- superficie agricola dichiarata nel 2015.
L’obbligo si applica a livello nazionale,
perciò l’agricoltore non deve avere
13
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
-
nelle altre zone, possono convertire i
prati e pascoli permanenti solo dopo
l’autorizzazione di Agea. Qualora il
rapporto
tra
"prati
e
pascoli
permanenti" e "superficie agricola
totale" diminuisca oltre il 3,5% rispetto
alla
superficie
di
riferimento,
l'agricoltore ha l'obbligo di creare una
superficie a prato permanente dello
stesso numero di ettari di quella
convertita, che e' vincolata fin dal
primo giorno e per almeno cinque anni.

leguminose o sottoposti ad una
combinazione di tali tipi di impieghi, a
condizione
che
la
superficie
complessiva dei seminativi non
sottoposti a tali utilizzi non superi i 30
ettari;
dove più del 75% della superficie
agricola ammissibile è costituita da
prato permanente, utilizzata per la
produzione di piante erbacee da
foraggio o per la coltivazione di colture
sommerse per una parte significativa
dell'anno o del ciclo colturale (es. riso)
o sottoposta a una combinazione di tali
tipi di impieghi, a condizione che la
superficie complessiva dei seminativi
non sottoposti a tali impieghi non sia
superiore a 30 ettari.
Le tipologie di aree di interesse ecologico
Gli Stati membri decidono che cosa può
essere considerato come area di interesse
ecologico, tenuto conto di un elenco
previsto dal Reg. 1307/2013 (art. 46, par.
2):
a) terreni lasciati a riposo;
b) terrazze;
c) elementi caratteristici del paesaggio,
compresi gli elementi adiacenti ai
seminativi dell’azienda, tra cui possono
rientrare elementi caratteristici del
paesaggio che non sono inclusi nella
superficie ammissibile;
d) fasce tampone, comprese le fasce
tampone occupate da prati permanenti,
a condizione che queste siano distinte
dalla superficie agricola ammissibile
adiacente;
e) ettari agro-forestali che ricevono, o che
hanno ricevuto, un sostegno dai Psr;
f) fasce di ettari ammissibili lungo le zone
periferiche delle foreste;
g) superfici con bosco ceduo a rotazione
rapida, senza impiego di concime
minerale e/o prodotti fitosanitari;
h) superfici oggetto di imboschimento, ai
sensi dei Psr;
i) superfici con colture intercalari o manto
vegetale ottenuto mediante l’impianto o
la germinazione di sementi (non
applicato in Italia per scelta nazionale);
j) superfici con colture azotofissatrici.
Il significato tecnico e la descrizione delle
5.3. Aree di interesse ecologico (EFA)
Il terzo impegno del greening obbliga gli
agricoltori con una superficie a seminativo
superiore a 15 ettari a destinarne una quota
del 5% ad aree di interesse ecologico, o
ecological focus area (EFA) secondo la
terminologia inglese.
La soglia del 5% potrebbe essere aumentata
al 7% nel 2018, a seguito di una relazione
della Commissione, che dovrà essere
presentata entro il 31 marzo 2017, e di un
atto legislativo del Parlamento europeo e
del Consiglio.
Sono altresì esonerate le colture permanenti
e i prati e pascoli permanenti. Questa è stata
una novità del negoziato sostenuta da
Coldiretti, in quanto la proposta originaria
della Commissione prevedeva l’obbligo
delle EFA anche per le colture permanenti
(vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
Le esenzioni dalle EFA
Sono escluse dal rispettare l’obbligo di
EFA le aziende:
 con una superficie a seminativo
inferiore o uguale a 15 ettari;
 i cui seminativi sono utilizzati per più
del 75% per la produzione di erba o di
piante erbacee da foraggio, per terreni
lasciati a riposo, investiti a colture
14
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
suddette tipologie di aree di interesse
ecologico sono riportati nella tabella 9.
Il DM 6513 del 18 novembre 2014
sull’applicazione della Pac in Italia ha
stabilito che sono considerate come EFA
tutte quelle elencate dall’art. 46, par. 2 del
Reg. 1307/2013 (tab. 9), ad eccezione delle
superfici con colture intercalari.
Lo stesso decreto ministeriale stabilisce
quali
colture
azotofissatrici
siano
utilizzabili come aree di interesse ecologico
(tab. 10). Il Ministero provvederà
all’emanazione di un decreto per fissare i
criteri per i metodi produttivi da applicare
per le azotofissatrici.
L’area di interesse ecologico (EFA) è
situata sui seminativi dell’azienda, ad
eccezione delle superfici con bosco ceduo a
rotazione rapida e delle superfici oggetto di
imboschimento, che sono EFA anche se
non fanno parte dei seminativi, in quanto
sono classificate come colture permanenti.
Gli elementi caratteristici del paesaggio e
le fasce tampone, per essere considerati
EFA, possono altresì essere adiacenti ai
seminativi dell’azienda.
(tab. 11). Il fattore di conversione è
finalizzato a trasformare la misurazione
delle EFA in ettari, mentre il fattore di
ponderazione e' finalizzato a trasformare il
valore ecologico delle EFA in ettari; ad
esempio il fattore di conversione delle siepi
(m/m²) è pari a 5, quindi 1.000 metri lineari
di siepe corrispondono a 5.000 m² di EFA;
il fattore di ponderazione delle colture
azotofissatrici è pari a 0,7, quindi 10 ettari
di soia o favino o erba medica
corrispondono a 7 ettari di EFA.
5.4. Le sanzioni per il mancato rispetto del
greening
Il mancato rispetto del greening comporta
l’applicazione di sanzioni amministrative
che assumono la forma di una riduzione
dell’importo del pagamento verde (art. 77,
par. 6, Reg. 1306/2013).
Le
sanzioni
amministrative
sono
proporzionali e graduate in funzione della
gravità, della portata, della durata e della
ripetizione dei casi di inadempimento
interessati.
Le sanzioni generano un riduzione
dell’importo del pagamento verde che può
arrivare al 100% nel caso di maggiore
gravità del mancato rispetto.
L’agricoltore che non rispetta il greening
dunque perde solo tale pagamento. Ma
questa norma vale soltanto per il 2015 e il
2016.
Dal 2017, le sanzioni amministrative
aumenteranno. Infatti, a partire dal 2017, il
mancato rispetto del greening comporta una
sanzione che va ad intaccare anche gli altri
pagamenti (in misura pari al 20% del
pagamento verde nel 2017 e pari al 25%
dal 2018). In altre parole, dal 2017,
l’agricoltore che non rispetta il greening
perde tale pagamento e, in aggiunta, subisce
una riduzione degli altri pagamenti pari al
20-25% del pagamento verde.
I fattori di conversione e di ponderazione
I tipi di aree di interesse ecologico, elencati
nella tabella 9, sono molto diversi tra di
loro, sia per unità di misura (ad esempio le
siepi si misurano in metri lineari) sia per
valore ecologico (ad esempio il “valore
ecologico” di un ettaro di terreno lasciato a
riposo è superiore a quello di un ettaro di
coltura azotofissatrice).
Per semplificare l’amministrazione e tener
conto delle caratteristiche dei tipi di aree di
interesse ecologico elencati, nonché per
facilitarne la misurazione, gli Stati membri
possono avvalersi, quando calcolano gli
ettari totali rappresentati dall’area di
interesse ecologico dell’azienda, dei fattori
di conversione e/o di ponderazione che
figurano nell’allegato X del Reg. 1307/2013
15
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
Tab. 7 - Gli impegni del greening
Aziende
interessate
Diversificazione
colturale
Aziende
con
superfici a
seminativo
> 10 ha
Mantenimento
prati e pascoli
Aziende
con prati
permanenti
e pascoli
Aree di
interesse
Aziende
con
Superfici e colture
Deroghe e esenzioni
Seminativi tra 10-30 ha:
presenza di almeno 2
colture, con la principale
fino al 75% della superficie;
Seminativi >30 ha: almeno
3 colture con la principale
<75% e le due principali
fino al 95%
Escluse le aziende con
seminativi occupati per
più del 75% da
foraggio, terreni lasciati
a riposo o una
combinazione di tali usi
Escluse le aziende con
superficie ammissibile
con più del 75% a
foraggio, prato
permanente e con
colture sommerse (riso)
o una combinazione di
tali usi.
In entrambi i casi gli
ettari restanti sono
inferiori o pari a 30.
Il rapporto tra prato
permanente e superficie
agricola totale non deve
diminuire di oltre il 5% a
livello nazionale. Se il
rapporto diminuisce oltre il
3,5% gli agricoltori
autorizzati alla conversione
da Agea devono creare una
superficie a prato
permanente dello stesso
numero di ettari di quella
convertita che sara'
vincolata fin dal primo
giorno e per almeno 5 anni.
Il 5% della superficie a
seminativo deve essere
16
Il mantenimento è
obbligatorio in aree,
designate dagli Stati
membri, considerate
ecologicamente
sensibili ai sensi delle
direttive sulla
conservazione degli
habitat naturali e sulla
conservazione degli
uccelli
Escluse aziende con
superficie agricola
Equivalenza
Agricoltura
biologica e pratiche
equivalenti degli
impegni agroclimaticoambientali e dei
sistemi nazionali o
regionale di
certificazione
ambientale (se
danno un
equivalente o
maggiore beneficio
per il clima e
l’ambiente)
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
ecologico
superfici a
seminativo
> 15 ha
destinata a fini ecologici
(7% dal 2017)
17
ammissibile con più del
75% di foraggio, prato
permanente e con
colture sommerse (riso)
o una combinazione di
tali usi;
escluse aziende con
superfici a seminativo
con più del 75% di
foraggi, coltivazioni di
leguminose, terreni
lasciati a riposo o una
combinazione di tali
usi.
In entrambi i casi gli
ettari restanti sono
inferiori o pari a 30.
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
Tab. 8 - La diversificazione colturale
Superficie aziendale a
seminativo
Colture
Dimensione minima
fino a 10 ettari
esenzione
-
da 10 a 30 ettari
minimo 2
maggiore di 30 ettari
minimo 3
nessuna delle colture deve coprire più del 75% della
superficie a seminativo
la coltura principale copre al massimo il 75% della
superficie a seminativo; le due colture principali al
massimo il 95%.
18
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
Tab. 9 - Superfici considerate aree di interesse ecologico (EFA)
EFA
Terreni lasciati a
riposo
Terrazze
Descrizione
Su questi terreni è assente qualsiasi produzione agricola.
Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7* di cui all’allegato II del regolamento (UE) n.1306/2013 e altre
terrazze.
Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o
3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici
del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1306/2013.
Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio:
a)
b)
c)
Elementi caratteristici
del paesaggio
d)
e)
f)
g)
h)
Fasce tampone
Ettari agroforestali
Fasce di ettari
ammissibili
siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri;
alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri;
alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono
alle specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a
5 metri;
gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di
0,3 ha in entrambi i casi;
bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola;
stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di
cemento o di plastica;
fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non
sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento;
muretti di pietra tradizionali.
Tutte, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie
agricola ammissibile adiacente.
Per “sistema agroforestale” si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata
all’agricoltura sulla stessa superficie. Vengono ammesse quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a
causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a
seminativo ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie.
Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste.
Superfici con colture
intercalari (1)
Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite
da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si
sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Sulle
superfici non deve essere impiegato concime minerale e/o prodotti fitosanitari.
Il decreto ministeriale stabilisce che in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, robinie,
paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi
polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni.
Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per l’imboschimento che comprende un premio
annuale destinato a coprire per un periodo non superiore ai 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro
volto a compensare le perdite di reddito provocate dall’imboschimento per un periodo non superiore a vent’anni.
Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi (non
applicato in Italia per scelta nazionale)
Superfici con colture
azotofissatrici
Sono costituite da colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro (per l’Italia, vedi
tab. 10).
Superfici con bosco
ceduo a rotazione
rapida
Superfici oggetto di
imboschimento
(1) EFA non utilizzabile in Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale.
*BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati,
margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
*CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (GU L 20 del 26.1.2010).
*CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e
della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
Fonte: Reg. 639/2014.
19
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
Tab. 10 - Elenco delle specie azotofissatrici
arachide (Arachis hypogaea L.)
cece (Cicer arietinum L.)
cicerchia (Lathyrus sativus L.)
erba medica e luppolina (Medicago ssp.)
fagiolo (Phaseolus vulgaris L.)
fagiolo dall’occhio (Vigna unguicolata L.)
fagiolo d’Egitto (Dolichos lablab L.)
fagiolo di Lima (Phaseolus lunatus L.)
fava, favino e favetta (Vicia faba L.)
fieno greco (Trigonella foenum-graecum L.)
ginestrino (Lotus corniculatus L.)
lenticchia (Lens culinaris Medik.)
liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.,)
lupinella (Onobrychis viciifolia Scop.)
lupino (Lupinus ssp.)
moco (Lathyrus cicera L.)
pisello (Pisum sativum L.)
sulla (Hedysarum coronarium L.)
trifogli (Trifolium sp.)
soia (Glycine max L.)
veccia (Vicia sativa L.)
veccia villosa (Vicia villosa Roth)
Fonte: DM 6513 del 18 novembre 2014
20
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
Tab. 11 - Fattori di conversione e di ponderazione per il calcolo delle EFA
Elementi caratteristici
Terreni lasciati a riposo (per m²)
Terrazze
U.M.
Fattore di
conversione
(m/albero/m²)
Fattore di
ponderazione
EFA
(se si applicano
entrambi i fattori)
Superficie
EFA
convertita
(m2)
m2
n.p.
1
1 m2
0
2
0
ml
2
1
2m
ml
5
2
10 m2
0
2
0
2
0
2
Elementi caratteristici del paesaggio:
a) Siepi/fasce alberate
b) Alberi isolati
c) Alberi in filari
d) Gruppi di alberi/boschetti
e) Bordi dei campi
f) Stagni
g) Fossati
v.a.
20
ml
5
2
1,5
2
30 m
10 m
m
n.p.
1,5
1,5 m
0
ml
6
1,5
9 m2
0
2
m
n.p.
ml
3
1,5
2
2
1,5 m
0
2
0
2
6m
h) Muretti di pietra tradizionali
ml
1
1
1m
0
i) Altri elementi caratteristici adiacenti ai
seminativi dell’azienda
Fasce tampone
m2
n.p.
1
1 m2
0
2
0
2
Ettari agroforestali
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi
forestali:
Senza produzione
Con produzione
Superfici con bosco ceduo a rotazione
rapida
Superfici oggetto di imboschimento
Superfici con colture intercalari o manto
vegetale (1) (non applicato in Italia per scelta
nazionale)
Superfici con colture azotofissatrici
ml
6
2
1,5
9m
m
n.p.
1
1m
0
ml
ml
ml
6
6
1,5
0,3
9 m2
1,8 m2
0
0
0
m2
n.p
0,3
0,3 m2
0
2
m
n.p.
1
1m
m2
n.p.
0,3
0,3 m2
0
0,7
2
0
2
m
n.p.
2
0
0,7 m
(1) EFA non utilizzabile in Italia, in base a quanto previsto dal DM 6513 del 18 novembre 2014.
Fonte: Allegato II, Reg. 639/2014.
insediate nei cinque anni che precedono
la prima presentazione di una domanda
per aderire al regime del pagamento di
base (quindi la data limite è il 15
maggio 2011).
Il pagamento è limitato alla fase iniziale del
ciclo di vita dell’impresa e non deve
trasformarsi in un aiuto al funzionamento,
per cui esso è concesso per un periodo di
cinque anni.
Se l’insediamento è avvenuto prima del
2015, il periodo quinquennale viene ridotto
del numero di anni trascorsi tra la data del
primo insediamento e la data della prima
6.
Il pagamento per i giovani
agricoltori
Gli Stati membri concedono un
pagamento
aggiuntivo
ai
giovani
agricoltori per promuovere il ricambio
generazionale; il pagamento di base
calcolato al loro primo insediamento è
aumentato del 25% per i primi cinque anni
di attività.
I beneficiari del pagamento sono le persone
fisiche che possiedono i seguenti requisiti:
- non abbiano più di 40 anni;
- si insedino per la prima volta come
capo-azienda, o che si siano già
21
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
-
domanda per aderire al regime del
pagamento di base, ovvero il 2015. Ad
esempio, se un giovane agricoltore si è
insediato nel 2013, il pagamento viene
concesso per tre anni (2015, 2016 e 2017).
Il Reg. 1307/2013 prevede che il plafond
destinato al pagamento per i giovani
agricoltori non può essere superiore al 2%
del massimale nazionale.
L’Italia ha scelto di destinare l’1% del
massimale nazionale al finanziamento del
pagamento per i giovani agricoltori, con un
importo ottenuto moltiplicando il numero
dei titoli attivati dall’agricoltore per il 25%
del valore medio dei titoli all'aiuto detenuti
dall’agricoltore stesso, in proprietà o in
affitto. In altre parole, il giovane agricoltore
percepisce un pagamento di base
maggiorato del 25%.
Se la dotazione dell’1% del massimale
nazionale non è sufficiente, il restante 1%
potrà essere finanziato tramite la riserva
nazionale al fine di coprire il fabbisogno
necessario a soddisfare tutte le richieste dei
giovani agricoltori.
Il numero massimo di ettari ammissibili al
pagamento è stato fissato a 90. Ad esempio
un giovane agricoltore che possiede 200
ettari, percepisce il pagamento per 90 ettari.
si trovano in difficoltà;
rivestono una particolare importanza
per ragioni economiche, sociali o
ambientali.
L’importo del sostegno è stabilito nella
misura necessaria a creare un incentivo
quando si manifesti una delle seguenti
esigenze:
- mantenere gli attuali livelli di
produzione a causa della mancanza di
alternative e ridurre il rischio di
abbandono della produzione e i
conseguenti problemi sociali e/o
ambientali;
- assicurare un approvvigionamento
stabile all’industria di trasformazione
locale, evitando in tal modo le
conseguenze economiche e sociali
negative di una eventuale perdita di
attività;
- la necessità di compensare gli
agricoltori di un determinato settore per
gli svantaggi derivanti dal protrarsi
delle perturbazioni sul relativo mercato.
Ogni Stato membro – tra cui l’Italia – ha
notificato alla Commissione europea, entro
il 1° agosto 2014, le decisioni sul sostegno
accoppiato, con informazioni relative alle
regioni interessate, ai tipi di agricoltura o ai
settori interessati e al livello di sostegno da
concedere.
7. Il pagamento accoppiato
L’art. 52 del Reg. 1307/2013 prevede che
gli Stati membri possano destinare una
percentuale del massimale nazionale per
concedere aiuti accoppiati ad una larga
gamma di prodotti: cereali, semi oleosi,
colture proteiche, legumi da granella, lino,
canapa, riso, frutta a guscio, patate da
fecola, latte e prodotti lattiero-caseari,
sementi, carni ovine e caprine, carni bovine,
olio d’oliva, bachi da seta, foraggi essiccati,
luppolo, barbabietola da zucchero, canna da
zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli,
bosco ceduo a rotazione rapida.
Sono esclusi tabacco, patate da consumo e
da industria, vino e prodotti vitivinicoli,
carni suine e carni avicole.
L’obiettivo di questa tipologia di pagamenti
diretti è di concedere un sostegno
accoppiato a quei settori o a quelle regioni
in cui esistono determinati tipi di
agricoltura o determinati settori agricoli
che:
7.1. Le scelte nazionali
Il sostegno accoppiato in Italia è destinato a
3 macrosettori articolati in 10 settori e a 17
misure di intervento (tab. 12).
La maggior parte delle risorse sono
destinate alla zootecnia (211,87 milioni di
euro, pari al 49,36%), distribuite tra i
seguenti settori: vacche da latte, bufale,
vacche nutrici, bovini macellati 12-24 mesi,
ovicaprini.
Il sostegno ai seminativi (34,24% delle
risorse) interessa sette settori: riso,
barbabietola, pomodoro da industria, grano
duro
(Centro-Sud),
soia
(Nord)
proteoleaginose ed erbai annuali di sole
leguminose (Centro), leguminose da
granella ed erbai annuali di sole leguminose
(Sud). Il sostegno all’olivicoltura è pari a
70,39 milioni di euro (16,40% delle risorse).
In tabella 12 sono riportate delle stime dei
pagamenti unitari per ciascuna misura di
22
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
sostegno accoppiato, che tuttavia potranno
subire variazioni sulla base del numero di
superfici/capi richiesti a premio.
Tab. 12 – I pagamenti accoppiati
PLAFOND
SETTORI
MISURA
TERRITORIO
Premi alle vacche da latte
LATTE
Premi aggiuntivi alle vacche da latte
in zone montane
Premi alle bufale
Premi alle vacche nutrici
CARNE
OVICAPRINO
Premi ai bovini macellati 12-24
mesi*
Premi alle agnelle
Premi a capi ovi-caprini macellati
certificati DOP o IGP
FRUMENTO
DURO, COLTURE
PROTEICHE E
PROTEAGINOSE
Premi alla coltivazione di frumento
duro
Premi alla coltivazione di colture
proteoleaginose ed erbai annuali di
sole leguminose
BARBABIETOLA
POMODORO DA
INDUSTRIA
Premi alla coltivazione di riso
Premi alla coltivazione di
barbabietola da zucchero
Premi alla coltivazione di pomodoro
da industria
Premi alle superfici olivicole
OLIO DI OLIVA
%
nazionale
75,11
17,50
56
nazionale
9,87
2,30
40
nazionale
4,12
0,96
20
nazionale
40,78
9,50
202
nazionale
66,96
15,60
46
nazionale
9,49
2,21
12
nazionale
5,54
1,29
10
9,87
2,30
97
59,88
13,95
60
14,16
3,30
80
11,80
2,75
90
22,75
5,30
120
nazionale
17,21
4,01
325
nazionale
11,3
2,63
160
Liguria, Puglia,
Calabria
44,29
10,30
78
Puglia, Calabria
13,31
3,10
70
nazionale
12,88
3,00
130
429,22
100,0
Toscana, Umbria,
Marche, Lazio
Premi alla coltivazione di leguminose
da granella ed erbai annuali di sole
leguminose
RISO
Milioni di
euro
Piemonte,
Lombardia, Veneto,
Friuli, Emilia
Romagna
Toscana, Umbria,
Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna
Premi alla coltivazione di soia
Premi alle superfici olivicole con una
pendenza media superiore al 7,5%
Premi alle superfici olivicole di
particolare rilevanza economica,
sociale, territoriale e ambientale
TOTALE
Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna
nazionale
*Per tale premio è prevista una maggiorazione del 30% per i capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei
richiedenti o aderenti a un sistema di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura facoltativi riconosciuti. La
maggiorazione è pari al 50% per i capi macellati e certificati DOP o IGP.
23
IMPORTO
STIMATO
euro/capo o
euro/ha
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
Quindi il regime per i piccoli agricoltori
non assorbe una percentuale del massimale
nazionale, in quanto il regime è sostitutivo
degli altri pagamenti.
8. Il pagamento per i piccoli agricoltori
Il Reg. Ue 1307/2013 (artt. 60-65) prevede
la possibilità di attivare un regime per i
piccoli agricoltori, con un pagamento
annuale forfettario che sostituisce tutti i
pagamenti diretti. Non si tratta di una
tipologia di pagamento, come nel caso dei
giovani agricoltori, ma di un regime che
persegue l’obiettivo della semplificazione
amministrativa.
Il regime per i piccoli agricoltori è
facoltativo per gli Stati membri; l’Italia ha
deciso di attivarlo. Il regime è facoltativo
anche per gli agricoltori, nel senso che chi
ne ha i requisiti è comunque libero di
scegliere se partecipare o no.
I piccoli agricoltori presentano la domanda
di assegnazione dei nuovi titoli e la
domanda di pagamento (Domanda Unica)
al 15 maggio 2015 come tutti gli altri
agricoltori.
Gli agricoltori che intendano partecipare al
regime per i piccoli agricoltori devono
presentare una domanda aggiuntiva entro il
15 settembre 2015.
Agea deve comunicare l’importo del
pagamento che spetta al piccolo agricoltore
in tempo utile. Chi non entrerà nel regime
dei piccoli agricoltori entro il 15 settembre
2015, non potrà più accedervi in una fase
successiva, ma potrà comunque beneficiare
dei pagamenti diretti seguendo le regole
previste per tutti gli altri agricoltori.
Il piccolo agricoltore può decidere di
recedere dal regime in un anno successivo
al 2015, ma non potrà più rientrarvi.
L’importo del pagamento annuo per ciascun
agricoltore ha un livello massimo di 1.250
euro/azienda. Gli Stati membri fissano
l’importo del pagamento annuo per ciascun
agricoltore che partecipa al regime, in base
a quattro diversi metodi. L’Italia ha scelto il
metodo storico: l’importo per i piccoli
agricoltori è pari al totale dei pagamenti da
assegnare all’agricoltore nel 2015; gli stati
membri possono adattare tale importo alle
variazioni annuali del massimale nazionale.
Per finanziare il pagamento per i piccoli
agricoltori, gli Stati membri deducono gli
importi dai massimali dei rispettivi
pagamenti sostituiti: pagamento di base,
pagamento ecologico, pagamento per i
giovani agricoltori e pagamento accoppiato.
9. L’attività minima
Il Reg. 1307/2013 prevede che non vengano
concessi pagamenti diretti a persone fisiche
o giuridiche le cui superfici agricole siano
mantenute naturalmente in uno stato idoneo
al pascolo o alla coltivazione e su cui non
siano svolte le attività agricole minime
fissate dallo Stato membro. L’Italia ha
fissato i “criteri di mantenimento della
superficie in uno stato idoneo al pascolo o
alla coltivazione”, che consistono in
un’attività con cadenza annuale ovvero in
almeno una pratica colturale ordinaria,
fermo restando il rispetto dei criteri di
condizionalità. L’attività agricola minima
consiste in un’attività con cadenza annuale
ovvero in almeno una pratica colturale
ordinaria, fermo restando il rispetto dei
criteri di condizionalità.
Tale attività minima sarà oggetto di
definizione tramite decreto ministeriale.
10. L’agricoltore attivo
L’agricoltore attivo è un concetto nuovo
nella Pac e persegue lo scopo di selezionare
i beneficiari dei pagamenti diretti,
escludendo gli agricoltori “non attivi”, ossia
i soggetti per i quali l’agricoltura non è una
parte significativa della loro attività
economica.
La definizione di “agricoltore attivo” è stata
molto contrastata a livello comunitario.
L’accordo finale e il successivo Reg.
24
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
1307/2013 hanno portato a due criteri:
1. la definizione di una lista nera
(black list) o lista negativa di
soggetti esclusi a priori;
2. la delega agli Stati membri per la
definizione di agricoltore attivo.
c) la sua attività principale o il suo oggetto
sociale è l’esercizio di un’attività
agricola.
10.2. I requisiti dell’agricoltore attivo
Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 3) prevede la
delega agli Stati membri nella definizione
di “agricoltore attivo”. In particolare, gli
Stati membri possono escludere dai
pagamenti diretti i soggetti:
- le cui attività agricole siano una parte
insignificante
delle
attività
economiche complessive;
- il cui scopo sociale non consista
nell’esercizio di attività agricola.
L’Italia ha scelto di applicare sia la soglia
di non applicazione che l’agricoltore attivo.
10.1. La lista nera
Il Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 2) prevede
l’esclusione dai pagamenti diretti dei
soggetti che appartengono alla cosiddetta
lista nera (black list): aeroporti, servizi
ferroviari,
impianti
idrici,
servizi
immobiliari, terreni sportivi e aree
ricreative permanenti. Gli Stati membri
possono ampliare la black list in base a
criteri oggettivi e non discriminatori, ma
non possono, in nessun caso, ridurre la lista
fissata dal regolamento.
L’Italia ha deciso di allargare la lista nera a
quattro categorie di soggetti:
- persone fisiche e giuridiche che
svolgono attività di intermediazione
creditizia (banche e finanziarie);
- persone fisiche e giuridiche che
svolgono attività di intermediazione
commerciale (es. società immobiliari);
- società per azioni, cooperative e mutue
assicurazioni che svolgono attività di
assicurazione e/o riassicurazione;
- Pubblica
Amministrazione,
fatta
eccezione per gli enti che effettuano
formazione e sperimentazione in campo
agricolo e i enti che gestiscono usi
civici.
Una persona fisica o giuridica che rientra
nella lista nera è tuttavia considerata
“agricoltore attivo” se fornisce prove
verificabili che dimostrino una delle
seguenti situazioni:
a) l’importo annuo dei pagamenti diretti è
almeno pari al 5% dei proventi totali
ottenuti da attività non agricole
nell’anno fiscale più recente per cui tali
prove siano disponibili;
b) le sue attività agricole non sono
insignificanti, cioè i proventi totali
ottenuti
dall’attività
agricola
rappresentano
almeno
un terzo
dell’importo totale dei proventi ottenuti
nell’anno fiscale più recente per il quale
sono disponibili prove verificabili;
La soglia di non applicazione è prevista
dal Reg. 1307/2013 (art. 9, par. 4):
l’esclusione dai pagamenti diretti non si
applica ai soggetti che nell’anno precedente
abbiano percepito pagamenti diretti al di
sotto di una certa soglia, fissata dagli Stati
membri a un importo non superiore a 5.000
euro. L’Italia ha previsto una soglia
differenziata per aree, in base alla quale
sono considerati “agricoltori attivi” i
soggetti che hanno percepito nell’anno
precedente pagamenti diretti di ammontare
inferiore a:
- 5.000
euro
per
le
aziende
prevalentemente ubicate in montagna
e/o zone svantaggiate;
- 1.250 euro nelle altre zone.
Riguardo all’agricoltore attivo, l’Italia ha
adottato i seguenti requisiti (tab. 13):
- iscrizione
all’INPS,
come
IAP
(Imprenditore Agricolo Professionale),
CD (Coltivatore Diretto), coloni o
mezzadri;
- titolari di partita IVA in campo agricolo
e, a partire dal 2016, che presentino
dichiarazione annuale IVA. Per le
aziende con superfici prevalentemente
ubicate in montagna e/o zone
svantaggiate, è sufficiente il possesso
della partita IVA in campo agricolo.
I due criteri sono alternativi ovvero un
agricoltore è attivo se è iscritto all’INPS o
se possiede la Partita Iva; non sono
necessari entrambi i criteri.
Con il DM 1420 del 26 febbraio 2015 sono
25
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
state
apportate
importanti
novità
relativamente al requisito della partita IVA.
L’articolo 1, comma 2 stabilisce che in caso
di partita attivata prima del primo agosto
2014, il controllo consisterà nella semplice
verifica del possesso della stessa. Per le
partite IVA attivate successivamente al
primo agosto 2014, oppure in assenza di
partita IVA, sarà verificata la significatività
dell’attività agricola.
In particolare, l’attività e’ considerata
significativa se l’importo annuo dei
pagamenti diretti è pari almeno al 5% dei
proventi totali ottenuti da attività non
agricole (art. 13, paragrafo 2, lettera a),
oppure l’importo totale dei proventi ottenuti
da attività agricole è pari almeno ad un
terzo dell’importo totale dei proventi
ottenuti nell’anno fiscale più recente (art.
13, paragrafo 2, lettera b), oppure
un’attività agricola è considerata l’attività
principale o l’oggetto sociale di una persona
giuridica se è registrata come attività
principale o oggetto sociale nel registro
delle imprese o in base ad altra prova
ufficiale equivalente (art. 13, paragrafo 3).
Tab. 13 – L’agricoltore attivo
Zone montane e/o svantaggiate
Altre zone
Agricoltore con pagamenti diretti inferiori a 5.000 Agricoltore con pagamenti diretti inferiori a 1.250
euro.
euro.
Oppure
Oppure
Agricoltore
iscritto
all’INPS,
come
IAP Agricoltore
iscritto
all’INPS,
come
IAP
(Imprenditore
Agricolo
Professionale),
CD (Imprenditore
Agricolo
Professionale),
CD
(Coltivatore Diretto), colono o mezzadro.
(Coltivatore Diretto), colono o mezzadro.
Oppure
Oppure
Agricoltore in possesso della partita IVA attiva in Agricoltore in possesso della partita IVA attiva in
campo agricolo.
campo agricolo e, a partire dal 2016, con
dichiarazione annuale IVA.
pagamenti diretti;
b) 0,5 ettari per la superficie ammissibile a
pagamenti diretti.
In Italia esisteva già la soglia minima di 100
euro/beneficiario, prevista dal Decreto
ministeriale 22 marzo 2007, quindi il nostro
Paese era già in linea con il dettato della
nuova Pac. Nonostante ciò, le scelte
nazionali hanno previsto di innalzare la
soglia minima obbligatoria prevista dal
regolamento, portandola a:
- 250 euro per gli anni 2015 e 2016;
- 300 euro dal 2017.
Tra le scelte effettuate dall’Italia è prevista
anche la possibilità di utilizzare il 3% del
massimale nazionale, previa esclusione del
massimale previsto per il greening, per
l’aumento del massimale del pagamento di
base. Questo consentirà di rimettere in
circolo nel sistema quegli importi
momentaneamente “congelati” e non pagati
(perché sotto i 250/300 euro o non attivati).
Infatti, gli importi sotto soglia sono stimati
pari a circa il 2,7% del massimale nazionale
11. La soglia minima
Il Reg. Ue 1307/2013 (art. 10) prevede che
gli Stati membri non eroghino pagamenti
diretti agli agricoltori in uno dei seguenti
casi:
a) se l’importo totale dei pagamenti diretti
richiesti non supera i 100 euro;
b) se
la
superficie
ammissibile
dell’azienda per la quale si chiedono
pagamenti diretti è inferiore a un ettaro.
Lo scopo è di ridurre i costi amministrativi
per pagamenti irrisori, di ammontare
inferiore allo stesso costo amministrativo di
gestione della pratica di aiuto.
Anche in questo caso il Reg. 1307/2013 (art.
10) introduce una flessibilità per gli Stati
membri, per tener conto della differente
struttura delle rispettive economie agricole.
A tal fine, gli Stati membri possono
adottare diverse soglie, entro limiti
comunque prefissati dal regolamento. Per
l’Italia, tali limiti sono:
a) fino a 400 euro per l’importo totale dei
26
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
e,
quindi,
risulterebbero
dall’aumento di massimale
pagamento di base.
coperti
per il
degressività obbligatoria è un taglio inferiore
a quello che si applicava nel regime ante
2014 con la modulazione, la quale non è
prevista nella nuova Pac.
L’Italia ha previsto una riduzione dei
pagamenti molto più rilevante di quella
obbligatoria (tab. 14):
- 50% per la quota di pagamento di base
superiore a 150.000 euro;
- 100% per la quota di pagamento di base
superiore a 500.000 euro (dopo aver
applicato la decurtazione del 50% sugli
importi superiori a 150.000 euro)Dunque,
l’Italia ha scelto di adottare una degressività
molto forte, che addirittura diventa un
capping da 500.000 euro in su.
I fondi accantonati con la degressività
restano allo Stato membro, sono trasferiti
nelle rispettive dotazioni per lo sviluppo
rurale e possono essere utilizzati senza il
requisito del cofinanziamento.
12. Riduzione dei pagamenti
Il Reg. Ue 1307/2013 (art. 11) prevede la
riduzione
dei
pagamenti
diretti
particolarmente
elevati,
tramite
la
degressività e il capping.
La degressività è una riduzione progressiva
dei pagamenti diretti. Il capping o tetto
aziendale è invece un limite massimo ai
pagamenti diretti.
Il Reg. 1307/2013 prevede, per i pagamenti
diretti da concedere agli agricoltori per ogni
anno civile, la riduzione di almeno il 5% del
pagamento di base per la parte eccedente i
150.000 euro (degressività obbligatoria). Gli
Stati membri possono aumentare la
percentuale di degressività fino al 100%,
realizzando, di fatto, un capping volontario.
La degressività e il capping si applicano
solamente al pagamento di base. Di fatto, la
Tab. 14 – Riduzione dei pagamenti diretti
Riduzione
DA (euro)
A (euro)
0%
0
150.000
- 50%
150.000
500.000
- 100%
>500.000
Le scelte sulla degressività e sul capping
prevedono tagli consistenti, ma sono
alleggeriti dalla detrazione dei costi del
lavoro dall’ammontare dei pagamenti cui
applicare il taglio. A discrezione degli Stati
membri, infatti, la degressività e il capping
possono essere mitigati per le aziende che
utilizzano lavoro aziendale (art. 11, par. 2),
al fine di tener conto del contributo
all’occupazione.
Le scelte nazionali prevedono questa
opzione, per cui i costi della manodopera
(salari, stipendi, oneri previdenziali, inclusi
quelli pagati dall’imprenditore per la propria
posizione e quella dei suoi familiari) saranno
detratti dal calcolo della degressività e del
capping.
In altri termini, il calcolo prevede
l’applicazione della seguente formula:
Im = PB - L
dove:
Im = importo soggetto alla riduzione della
degressività
PB = pagamento di base dell’azienda
L = costo del lavoro.
13. L’Ocm Unica e le misure di mercato
Gli interventi di mercato sono racchiusi nel
Reg. 1308/2013, la cosiddetta Ocm unica,
che ha sostituito il precedente Reg.
1234/2007.
Il regolamento contiene tutte le norme
riguardanti il mercato interno, l’intervento
pubblico, l’ammasso privato, i regimi di
aiuto relativi ad alcuni settori, le norme di
commercializzazione, le organizzazioni dei
produttori, gli scambi con i Paesi terzi.
27
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
-
13.1. Gli interventi di mercato
Le misure di mercato, come l’intervento
pubblico e l’aiuto all’ammasso privato,
attualmente presenti nella Pac, vengono in
gran parte mantenute, ma riducendole a “reti
di sicurezza”.
Gli interventi di mercato sono limitati ai
seguenti:
- intervento pubblico nei settori
frumento tenero, frumento duro, orzo,
mais, riso, carne bovina, burro, latte
scremato in polvere; è soppresso
l’intervento per il sorgo;
- ammasso privato nei settori zucchero,
olio d’oliva, carne bovina, carne suina,
carne ovina e caprina, burro, latte
scremato in polvere, formaggi a pasta
dura.
I prezzi di riferimento rimarranno
invariati:
- cereali: 101,31 €/t;
- risone: 150 €/t;
- zucchero bianco: 404,40 €/t;
- zucchero grezzo: 335,20 €/t;
- carcasse di bovini maschi della qualità
R3: 2.224 €/t;
- burro: 246,39 €/100kg;
- latte scremato in polvere: 169,80
€/100kg;
- carcasse di suino: 1.509,39 €/t.
-
delle quote zucchero dal 1° ottobre
2017;
- dei diritti di impianto dei vigneti dal
1° gennaio 2016, sostituiti da un nuovo
regime di autorizzazioni.
Latte: il regime delle quote latte termina il
31 marzo 2015. Vengono confermate le
regole contrattuali approvate nel “pacchetto
latte”,
inclusa
la
programmazione
produttiva dei formaggi a denominazione
d’origine.
Zucchero: la riforma prevede la fine del
regime delle quote dello zucchero il 30
settembre 2017 e, per il periodo
successivo, viene stabilito un nuovo sistema
di relazioni contrattuali. Dopo la fine delle
quote, lo zucchero bianco potrà beneficiare
degli aiuti all’ammasso privato; per questo
rimangono in vigore le disposizioni che
disciplinano gli accordi fra gli zuccherifici e
i coltivatori.
Vigneti: l’accordo prevede la fine del
regime dei diritti di impianto nel settore
vitivinicolo al 31 dicembre 2015, con
l’introduzione
di
un
regime
di
autorizzazioni per i nuovi impianti di viti
dal 2016 – secondo le raccomandazioni del
gruppo di alto livello sul vino formulate nel
dicembre 2012 – con crescita limitata
all’1% all’anno.
13.3. I regimi di aiuto
I programmi “Frutta nelle scuole” e “Latte
nelle scuole” saranno prorogati a tutto il
periodo 2014-2020 e il bilancio annuale per
il programma di frutta nelle scuole è
aumentato da 90 a 150 milioni di euro/anno.
Gli aiuti alle organizzazioni di operatori nel
settore dell’olio di oliva e delle olive da
tavola saranno mantenuti, con programmi
triennali che prevedano uno o più dei
seguenti elementi:
- miglioramento dell’impatto ambientale
dell’olivicoltura;
- miglioramento della qualità della
produzione dell’olio di oliva e delle olive
da tavola;
- sistemi di tracciabilità, certificazione,
tutela della qualità, controlli, ecc.
Il finanziamento alle organizzazioni di
operatori, per l’Italia, viene confermato con
uno stanziamento annuale di 35,99 milioni di
euro.
13.2. Le quote
Gli strumenti di regolazione dell’offerta, in
particolare le quote (latte, zucchero, vigneti),
saranno aboliti. In questo modo si completa
lo smantellamento della vecchia politica di
intervento sul mercato. In altre parole, i
prezzi garantiti, gli ammassi, le quote non
faranno parte della nuova Pac, ad eccezione
di situazioni di crisi grave.
A tal proposito è confermata l’abolizione:
- delle quote latte dal 1° aprile 2015;
28
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
Anche i programmi di sostegno nel settore
vitivinicolo sono confermati con le misure
attualmente esistenti.
organizzazioni interprofessionali possono
essere riconosciute per tutti i settori, allo
scopo di rafforzare il potere contrattuale
degli agricoltori nella filiera agroalimentare.
Sono previste nuove possibilità di
costituzione di questi tipi di organizzazioni
il cui finanziamento è previsto all’interno
della politica di sviluppo rurale.
Si prevede inoltre che gli agricoltori
possano negoziare contratti collettivi per
l’olio d’oliva e le carni bovine, i cereali e
taluni altri seminativi. È prevista la
programmazione produttiva per i prosciutti
crudi a denominazione d’origine.
13.4. Migliorare il funzionamento della
filiera
Il Reg. 1308/2013 estende a tutti i settori il
modello dell’ortofrutta, prevedendo:
lo
stimolo
delle
relazioni
contrattuali;
la trasparenza e il funzionamento
dei mercati;
il rafforzamento del ruolo delle OP,
delle AOP e delle OI, tramite
l’esenzione dalle norme antitrust;
il rafforzamento degli aiuti alle OP
e alle AOP, il cui finanziamento è
previsto nell’ambito della politica di
sviluppo rurale.
Per quanto riguarda la qualità, l’Ocm unica
stabilisce
inoltre
le
norme
di
commercializzazione, compreso il concetto
di “luogo di produzione”.
In sintesi, le nuove misure di mercato, non
potendo assicurare la stabilizzazione dei
prezzi con i vecchi strumenti della Pac,
prevedono di raggiungere questo obiettivo
tramite il rafforzamento del ruolo dei
produttori: OP, AOP, OI, contratti.
Le organizzazioni dei produttori e le
14. La politica di sviluppo rurale
La nuova politica di sviluppo rurale è
elaborata in stretto coordinamento con le
altre politiche tramite un quadro strategico
comune a livello Ue e accordi di
partenariato a livello nazionale che
riguardano tutti gli aiuti dei Fondi strutturali
(Feasr, Fesr, Fse e Feamp). Il Quadro
strategico comune riguardante l’Italia è stato
approvato il 29 ottobre 2014.
La nuova programmazione dei Psr prevede
una maggiore coerenza con le altre
politiche dell’Ue (figg. 4 e 5) e ne impone
la programmazione in concomitanza con
quella di tutti gli altri fondi strutturali.
Fig. 4 – Pac e Fondi strutturali 2014-2020
Regolamento “orizzontale”
(recante disposizioni comuni ai Fondi strutturali e
d’investimento europei)
Quadro Strategico Comune (QCS)
Politica agricola comune (Pac)
¨Pilastro I: Feaga
Misure di mercato,
pagamenti diretti
Pilastro II: Feasr
Politica di sviluppo rurale
29
Altri fondi strutturali e
d’investimento europei
(ESI) del QCS (Fesr, Fse,
Fondo di coesione, Feamp)
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
Fig. 5 – I documenti della nuova programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020
Quadro strategico
comune, QSC
Contratto di
Partenariato, CP
Programmi
operativi (PO)
Fesr, Fse, Feamp
Programmi di
Sviluppo Rurale,
Psr
Le Regioni predisporranno i PSR secondo le
esigenze delle proprie zone rurali e avranno
a disposizione maggiori risorse (+6%).
Nella programmazione 2007-2013, la
gestione del rischio (assicurazioni agevolate
e fondi di mutualizzazione) faceva parte del
primo pilastro della Pac (articolo 68); invece
nella programmazione 2014-2020 farà parte
di un PSR nazionale. Questa scelta è
particolarmente importante perché consente
di finanziare il programma assicurativo
nazionale in agricoltura, con criteri di
omogeneità, dando continuità a un sistema
che si è dimostrato efficiente.
14.1. Psr nazionali e regionali
La politica di sviluppo rurale manterrà
l’attuale schema di programmazione: gli
Stati membri o le Regioni predisporranno i
programmi pluriennali (i Psr) secondo le
esigenze delle proprie zone rurali.
In Italia, nella programmazione 2014-2020
ci sarà una novità assoluta rispetto al
passato: lo sviluppo rurale sarà attuato
anche tramite un Programma di Sviluppo
Rurale Nazionale (PSRN), congiuntamente
a programmi regionali.
L’Italia ha previsto di destinare 18,6 miliardi
di euro all’attuazione dei programmi
regionali e 2,2 a misure nazionali, in
quattro linee di intervento: gestione del
rischio, infrastrutture irrigue, biodiversità
animale e rete rurale nazionale. Pertanto, la
prossima programmazione 2014-2020 vedrà
la coesistenza di un PSR nazionale, insieme
ai tradizionali 21 PSR regionali.
Le precedenti programmazioni (2000-2006
e 2007-2013) non avevano mai consentito
la compresenza di PSR regionali e
nazionali, ad eccezione della rete rurale
nazionale.
Nella programmazione 2014-2020, l’Italia
disporrà di un PSR nazionale con quattro
misure:
- Gestione rischio per €
1.640.000.000 (7,86 %);
- Biodiversità animale per €
200.000.000 (0,96%);
- Infrastrutture irrigue per €
300.000.000 (1,44%);
- Rete rurale nazionale per €
100.003.534 (0,48%);
In totale, le misure nazionali assorbono 2,4
miliardi di euro, pari al 10,74% della spesa
pubblica per lo sviluppo rurale.
La misura “Gestione del rischio” prevederà
meccanismi e strategie tali da rendere
applicabile l’intervento in tutto il territorio
nazionale, anche attraverso l’attivazione di
un “Fondo mutualistico” e delle misure di
sostegno del reddito in caso di crisi.
Un altro tema che farà parte di un PSR
nazionale è il piano irriguo, che sta
assumendo una notevole rilevanza a seguito
dei frequenti eccessi di pioggia o scarsità di
acqua
(siccità)
che
sta
colpendo
ripetutamente l’agricoltura italiana.
La misura prevedrà interventi connessi alle
strutture irrigue e non alla bonifica
ambientale in senso lato, in quanto tali
30
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
interventi non possono essere posti a carico
del settore agricolo.
Una specifica misura finanzia le attività
nazionali
e
regionali
relative
al
miglioramento della biodiversità animale
(informazioni, banche dati, controlli utili alla
selezione), che consente di finanziarie il
programma nazionale per la gestione dei
Libri Genealogici e il miglioramento
genetico.
climatici, biodiversità, filiere agroalimentari
corte.
14.2. Le misure
L’elenco delle misure (tab. 15) rappresenta
l’articolazione
delle
sei
priorità
precedentemente indicate. Le novità
principali rispetto alla programmazione
2007-2013 sono le seguenti.
Innovazione: questa priorità (e più in
particolare il previsto partenariato europeo
per l’innovazione sui temi della
produttività e della sostenibilità agricole)
sarà sostenuta da diverse misure di
sviluppo rurale, quali “Trasferimento di
conoscenze”,
“Cooperazione”
e
“Investimenti
in
immobilizzazioni
materiali”. Il partenariato incentiverà l’uso
efficiente delle risorse, la produttività e il
passaggio ad un’economia a basse
emissioni di CO2 e ad uno sviluppo del
settore agricolo e forestale rispettoso del
clima e resiliente ai cambiamenti climatici.
A tal fine servirà anche una maggior
cooperazione fra l’agricoltura e la ricerca,
per accelerare il trasferimento tecnologico
agli agricoltori.
Conoscenza - “Un’agricoltura basata
sulla conoscenza”: misure rafforzate per
fornire servizi di consulenza agraria (anche
in relazione alla mitigazione dei
cambiamenti climatici e all’adattamento ai
medesimi, alle sfide ambientali, allo
sviluppo economico e alla formazione).
Ristrutturazione/investimenti/ammoder
namento delle aziende: sovvenzioni già
previste, a volte con tassi di finanziamento
più alti se connesse ai partenariati europei
per l’innovazione o a progetti comuni.
Giovani agricoltori: una combinazione di
misure che può comprendere sovvenzioni
per avviare l’attività (fino a 70.000 euro),
investimenti generali in immobilizzazioni
materiali, servizi di formazione e
consulenza.
Piccoli agricoltori: sovvenzioni per
avviare l’attività fino a 15.000 euro per
ciascuna piccola azienda agricola.
Gestione del rischio: assicurazione e fondi
di mutualizzazione per assicurare il
raccolto dai rischi per eventi atmosferici o
zoonosi
(attualmente
disponibili
nell’ambito
dell’articolo
68
nel
14.1. Dagli assi alle priorità
La nuova programmazione 2014-2020 offre
un approccio più flessibile di quella attuale
2007-2013. Le misure non saranno più
classificate a livello Ue in “assi” con
l’obbligo di una spesa minima per asse. Si
passa dagli assi alle priorità.
Spetterà agli Stati membri o alle Regioni
decidere quale misura usare (e come) per
raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei
priorità generali con relativi “settori
d’interesse” (sotto-priorità) più specifici.
Ogni Psr dovrà contenere almeno quattro
delle sei priorità. Le sei priorità sono
incentrate sul trasferimento di conoscenze,
l’innovazione, l’organizzazione delle filiere
agroalimentari, la gestione del rischio, la
tutela degli ecosistemi, il contrasto ai
cambiamenti climatici e la riduzione della
CO2, l’inclusione sociale e lo sviluppo
economico nelle zone rurali. Nel nuovo
periodo di programmazione gli Stati membri
o le Regioni avranno anche la possibilità di
mettere a punto sottoprogrammi tematici
per concentrarsi meglio su specifiche
esigenze: giovani agricoltori, piccoli
agricoltori, zone montane, donne nelle zone
rurali, mitigazione dei cambiamenti
31
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
naturali – con effetto a decorrere dal 2018
al più tardi – basata su otto criteri biofisici;
gli Stati membri conservano la possibilità
di delimitare fino al 10% delle loro
superfici soggette a vincoli specifici per
preservare o migliorare l’ambiente.
Cooperazione: maggiori possibilità di
sostenere la cooperazione in ambito
tecnologico, ambientale e commerciale, per
esempio progetti pilota, azioni ambientali
congiunte,
sviluppo
di
filiere
agroalimentari corte e dei mercati locali.
Attività non agricole: sovvenzioni per
avviare l’attività e sviluppare micro- e
piccole imprese.
Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi:
gli
investimenti
per
le
infrastrutture a banda larga e per le energie
rinnovabili possono aumentare di scala per
estendersi alla rilocalizzazione di attività e
alla riconversione di fabbricati.
Leader: maggiore sensibilizzazione e altro
sostegno preparatorio alle strategie;
promuovere la flessibilità di operazione
con altri fondi a livello locale, per es. la
cooperazione urbano-rurale.
primo pilastro); l’estensione è destinata ad
includere l’opzione di stabilizzazione dei
redditi, che consentirebbe un’erogazione
fino al 70% delle perdite subite, a partire
da un fondo di mutualizzazione, in caso di
perdita di reddito superiore al 30%.
Organizzazioni di produttori: sostegno
alla costituzione di gruppi e organizzazioni
sulla base di un piano aziendale, limitato
alle aziende definite come Pmi.
Pagamenti
agro-climatico-ambientali:
contratti
comuni,
collegamento
a
formazione e informazioni adeguate,
maggiore flessibilità nella proroga dei
contratti iniziali.
Agricoltura biologica: nuova misura
separata per una maggiore visibilità.
Settore forestale: sostegno rafforzato e
semplificato grazie a sovvenzioni e
pagamenti annuali.
Zone montane: per tutte le zone montane
e per i terreni agricoli oltre il 62° parallelo,
l’importo degli aiuti può essere portato fino
a 450 euro/ettaro (da una base di 250
euro/ettaro).
Altre zone soggette a vincoli naturali e
ad altri vincoli specifici: nuova
delimitazione per le zone soggette a vincoli
Tab. 15 - Riepilogo delle misure previste dal Reg. 1305/2013
Art
Misura
Art.
14
Trasferimento di
conoscenza e azioni di
informazione
Art.
15
Servizi di consulenza,
sostituzione e
assistenza alla gestione
delle aziende agricole
Art.
16
Regimi di qualità dei
prodotti agricoli e
alimentari
Cod
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
Art.
17
Investimenti ed
immobilizzazioni
materiali
4.2
4.3
4.4
Art.
18
Art.
Ripristino del
potenziale produttivo
agricolo danneggiato
…
Sviluppo delle imprese
5.1
5.2
6.1
Tipo di intervento/operazione
Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze
Attività dimostrative ed azioni di informazione
Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e
forestali
Servizi di consulenza
Promuovere l’avviamento dei servizi di consulenza aziendale,
sostituzione ed assistenza alla gestione delle aziende agricole nonché
di consulenza forestale
Formazione dei consulenti
Partecipazione a regimi di qualità
Attività di promozione ed informazione implementazione dai gruppi
di produttori su mercati interni
Investimenti nelle imprese agricole
Investimenti in trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di
prodotti agricoli
Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e
l'adeguamento dell'agricoltura e delle foreste
Investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi
agro-climatici-ambientali
Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
delle calamità naturali, avversità climatiche
Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da
calamità naturali, avversità climatiche
Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori
32
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
Art
19
Misura
e delle aziende agricole
Cod
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
Art.
20
Servizi di base e
rinnovamento dei
villaggi
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8.1
8.2
Art.
21
Investimenti nello
sviluppo delle aree
forestali e nel
miglioramento della
redditività delle foreste
8.3
8.4
8.5
8.6
Art.
27
Costituzione di
associazioni di
produttori
Art.
28
Pagamenti agroclimatici- ambientali
Art.
29
Agricoltura biologica
Art.
30
Natura 2000 e direttiva
quadro sulle acque
Art.
31
Indennità per le zone
soggette a vincoli
naturali o ad altri
vincoli specifici
Art.
33
Benessere degli animali
Tipo di intervento/operazione
Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone
rurali
Aiuto all'avviamento di impresa per lo sviluppo di piccole aziende
agricole
Sostegno agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività
extra agricole
Pagamenti per agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli
agricoltori che cedono la propria azienda ad un altro agricoltore
Piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali, pani di gestione
dei siti Natura 2000 e delle zone ad Alto Valore Naturale (AVN)
Investimenti per creazione, miglioramento ed espansione di
infrastrutture su piccola scala, incluse energie rinnovabili e recupero
energetico;
Investimenti nelle infrastrutture di banda larga
Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione
rurale
Investimenti per infrastrutture ricreative pubbliche, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Studi ed investimenti associati alla manutenzione al restauro ed alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi …
Investimenti finalizzati alla rilocalizzane di attività e alla
riconversione di fabbricati ed altri impianti situati nelle vicinanze di
centri rurali, …
Altro
Costi di impianto mancato reddito e manutenzione per forestazione ed
imboschimento (art 22)
Costi di impianto e mantenimento di sistemi agro-forestali (art. 23)
Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici (art. 24)
Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici (art. 24)
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali (art. 25)
Investimenti in tecnologie silvicole nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (art.
26)
9.1
Costituzione di gruppi di produttori ed organizzazioni nei settori
agricoli e forestali
10.1
Pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali
10.2
11.1
11.2
12.1
12.2
Supporto alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura
Conversione a pratiche e metodi biologici
Mantenimento a pratiche e metodi biologici
Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000
Compensazione per le zone forestali nelle aree Natura 2000
Compensazione per le zone agricole incluse nei Piani di Gestione dei
bacini idrografici
Pagamenti compensativi nelle aree montane
Pagamenti compensativi per le altre aree affette da vincoli naturali
specifici
Pagamenti compensativi ad ettaro per SAU in aree con altri vincoli
specifici
12.3
13.1
13.2
13.3
14
Pagamento per il benessere degli animali
33
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
Art
Art.
34
Misura
Servizi silvo-climaticiambientali e
salvaguardia della
foresta
Cod
15.1
Tipo di intervento/operazione
Pagamenti per impegni forestali
15.2
Supporto alla conservazione delle risorse genetiche forestali
16.1
16.2
16.3
16.4
Art.
35
Cooperazione
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.0
17.1
Art.
36
Gestione del rischio
17.2
17.3
Art.
40
Finanziamento dei
pagamenti diretti
nazionali integrativi in
Croazia
Art.
32
Art.
42-44
Reg. Comune e art. 4244 (Leader) Reg.
Sviluppo Rurale CLLD
- Leader
Art 51 Assistenza tecnica
Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI
per la sostenibilità e la produttività agricola
Supporto per progetti pilota
Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie
(altra) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di
lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo
sviluppo e la commercializzazione di servizi turistici inerenti al
turismo rurale
Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione
e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali
Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle
filiere corte e dei mercati locali
Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ad essi
Approcci collettivi ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso
Cooperazione di filiera produzione sostenibile di biomasse per
l'industria alimentare, produzione di energia e nei processi industriali
Strategie di sviluppo locale diverse dal CLLD (leader)
Supporto per la stesura di piani di gestione forestale o documenti
equivalenti
Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività
concernenti la salute, integrazione sociale, educazione ambientale ed
alimentare
Altro
Contributo finanziari per il pagamento dei premi assicurativi del
raccolto, degli animali e delle piante
Contributo finanziario per i fondi mutualistici
Strumenti di stabilizzazione del reddito, consistenti nel versamento di
contributi finanziari ai fondi di mutualizzazioni
18
Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia
19.1
Supporto alla preparazione
Supporto all’implementazione di operazioni nell’ambito delle
strategie di sviluppo locale
Preparazione e implementazione delle attività di cooperazione dei
GAL
Costi di gestione e animazione PSL
Supporto per la preparazione e l’implementazione del programma.
19.2
19.3
19.4
20.1
34
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
15. Il nuovo sistema di autorizzazioni
La nuova programmazione dell’Ocm Unica
prevede lo smantellamento del sistema delle
quote che coinvolgerà anche il sistema dei
diritti di impianto dei vigneti. L’abolizione
del vecchio ordinamento è prevista dal 31
dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016, i
diritti di impianto saranno sostituiti da un
regime di autorizzazioni che rimarrà in
vigore fino al 31 dicembre 2030. Al fine di
valutare gli effetti dell’applicazione del
nuovo regime e prevedere eventuali
correttivi è stato anche già previsto un
riesame intermedio dopo il 2020.
denominazione e indicazione geografica.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede il
nuovo sistema. Con il nuovo sistema gli
impianti e i reimpianti saranno consentiti
solo previa autorizzazione, concessa su
richiesta dei produttori, espressa in ettari e
legata ad una specifica superficie. Le
autorizzazioni hanno una durata massima di
tre anni ed è prevista una sanzione in caso
di non utilizzo da parte dell’agricoltore
successivamente al rilascio.
Primo importante elemento di distinzione
tra i diritti (attuale sistema) e le
autorizzazioni (dal 2016) è proprio il
vincolo alla superfice di destinazione che
porta con se la non trasferibilità delle
autorizzazioni, né a titolo oneroso né a
titolo gratuito. Sono in fase di definizione le
condizioni e le modalità per consentire i
trasferimenti in situazioni eccezionali
Il nuovo sistema si caratterizza per la
possibilità di crescita delle superfici vitate
aziendali senza dover investire denaro
nell’acquisto dei diritti, seppur all’interno di
un quadro di regole per buona parte già
definite nel regolamento di base. Al tempo
stesso sono stati recepiti alcuni strumenti
per tutelare in particolare le aree a
Superfici vitate
650.000 ettari
Aziende
200.000
Occupati
1,2 milioni
di persone
di cui 55.000
vinificatrici
di cui 35.000
imbottigliatrici
di cui 500.000 titolari
di superfici vitate
49 milioni di ettolitri
Produzione 2013
Previsioni vendemmia 2014
Inferiore a 41 milioni di ettolitri
Giacenze al 31 luglio 2014
45 milioni di ettolitri
Giro d’affari
Fatturato
14 miliardi
9 miliardi
20,4 milioni di ettolitri
5,1 miliardi di fatturato
332 DOC
73 DOCG
118 IGT
Export 2014
I territori
Tabella 16: i numeri del vino – Elab. Coldiretti
35
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
(cause di forza maggiore, successione).
incremento della qualità dei prodotti a
denominazione di origine e indicazione
geografica e aumento della dimensione dei
piccoli vigneti, comportamento precedente,
organizzazioni senza scopo di lucro a
finalità sociale). Qualora la superfice
assegnata risulti inferiore al 50% della
superfice richiesta, il produttore potrà
rinunciare all’assegnazione entro tempi
limitati. La Commissione sta inoltre
valutando le modalità per destinare alle
annualità successive eventuali superfici non
assegnate a causa di rinunce. Ricevuta
l’autorizzazione per nuovo impianto il
produttore avrà tre anni di tempo per
effettuare l’impianto e potrà essere
sanzionato se non lo realizza.
La possibilità di incrementare le superfici
non è però illimitata. Infatti, per evitare
aumenti eccessivi delle produzioni, lo Stato
membro può concedere autorizzazioni fino
ad un massimo dell’1 per cento annuo della
superficie vitata nazionale secondo la
cosiddetta clausola di salvaguardia;
considerando che la superficie vitata
nazionale è pari a circa 650.000 ettari,
potranno essere assegnate ogni anno
autorizzazioni per nuovi impianti per circa
6.500 ettari al massimo. Inoltre, questa
percentuale potrà anche essere ridotta nelle
aree a Denominazione di Origine (Do) e
Indicazione geografica (Ig) se i Consorzi di
tutela dimostreranno che vi è una situazione
di difficoltà (rischio di offerta eccedentaria
o svalutazione della denominazione).
Per il rilascio delle autorizzazioni lo Stato
membro può fissare criteri di ammissibilità
già definiti nelle norme Ue e non
modificabili, basati sulla disponibilità di
superfice, sulle conoscenze e competenze
professionali e sul rischio di una
significativa
svalutazione
di
una
denominazione, oppure utilizzare uno o più
dei criteri di priorità- di seguito esaminaticome criteri di ammissibilità.
15.1. Il reimpianto nella stessa azienda
Il reimpianto nella stessa azienda
rappresenta un altro aspetto importante nel
nuovo sistema di gestione. Ai produttori
che estirpano un vigneto dopo il 1 gennaio
2016 lo Stato membro garantisce
automaticamente
l’autorizzazione
ad
effettuare il reimpianto. Tali autorizzazioni
non sono conteggiate ai fini della clausola
di salvaguardia. L’autorizzazione al
reimpianto può, inoltre, essere concessa
prima dell’estirpazione, purché questa
avvenga entro quattro anni dalla data del
nuovo impianto. E’ bene ribadire che,
Se le richieste di autorizzazione ammissibili
risultano inferiori alla percentuale fissata
dallo Stato Membro nell’ambito della
clausola di salvaguardia (1% annuo della
superficie vitata nazionale), queste sono
tutte accettate, altrimenti sono concesse in
proporzione (criterio del pro-rata) e/o in
base a criteri di priorità, anche questi già
fissati a Bruxelles e non modificabili dagli
Stati Membri, (giovani produttori, requisiti
ambientali,
ricomposizione
fondiaria,
sostenibilità economica, incremento della
competitività aziendale e territoriale,
36
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
contrariamente a quanto avveniva in
precedenza, le autorizzazioni al reimpianto
non potranno essere trasferite. Nelle aree a
Do e IG inoltre, su decisione motivata da
parte
del
Consorzio
di
tutela,
l’autorizzazione può essere vincolata al
reimpianto della stessa Do/Ig. Anche le
autorizzazioni al reimpianto avranno una
durata di tre anni dal rilascio, ma la
richiesta potrà essere effettuata entro due
anni dalla estirpazione del vigneto
preesistenti, pertanto si potrà contare su una
durata di 5 anni (2+3). Così come accade
oggi con i diritti di reimpianto, se il vigneto
estirpato non era regolare, l’autorizzazione
al reimpianto non sarà concessa.
riserve regionali. In questa prospettiva le
Regioni stanno attivando bandi per
assegnare i diritti di reimpianto esistenti la
cui realizzazione dovrà avvenire entro il 31
dicembre del 2015. Questi diritti, al pari di
quelli detenuti da produttori, se non
utilizzati entro il 31 dicembre dovranno
essere convertiti in autorizzazioni e avranno
validità pari alla durata stabilita dalla
Regione. Un recente decreto del Ministro
ha inoltre cancellato il divieto di
trasferimento dei diritti di reimpianto al di
fuori delle regioni favorendo così la
circolazione dei diritti su tutto il territorio
nazionale, con l’obbiettivo di limitare la
possibile perdita di potenziale produttivo.
Ricordiamo che in Italia ci sono circa
40.000 ettari di diritti di reimpianto detenuti
dai produttori da oltre 4 anni e per i quali
dal 1° gennaio 2016 sarà possibile solo
convertirli in autorizzazioni al reimpianto
da parte dei detentori, ma non sarà più
possibile cederli.
15.2. I diritti in portafoglio
Ai viticoltori che detengono al 31 dicembre
2015 diritti di impianto ancora validi è data
la possibilità, fino al 2020, di convertire tali
diritti in autorizzazioni. Le autorizzazioni
così ottenute scadono al più tardi il 31
dicembre 2023 e le superfici concesse a
partire da diritti in portafoglio non
concorrono al raggiungimento della
clausola di salvaguardia. Con il termine del
sistema dei diritti cesseranno anche le
15.3. La
gestione
del
potenziale
vitivinicolo nazionale e gli impianti
non autorizzati
Come nel passato il nuovo sistema di
37
La Pac 2014-2020
Speciale Vinitaly 2015
gestione del potenziale produttivo fissa
delle regole ben precise e gli SS.MM.
continueranno ad avere l’obbligo di tenere
sotto controllo gli impianti viticoli e di
detenere l’inventario e lo schedario viticolo.
Gli impianti di vigneto effettuati senza le
specifiche autorizzazione sono considerati
illegali e gli Stati Membri hanno l’obbligo
di sanzionare i produttori che impiantano
senza autorizzazione (importi minimi fissati
dalla Commissione Ue da 6.000 a 20.000
€/Ha). I produttori dovranno estirpare a
proprie spese gli impianti non autorizzati e
qualora non provvedano saranno le autorità
degli S.M. ad assicurare l’estirpazione
addebitando il costo ai produttori
interessati. Come nel passato le superfici
vitate provenienti da impianti non
autorizzati non beneficiano delle misure di
sostegno da parte della Ue.
15.4. Dai diritti alle autorizzazioni –
alcune cose da tenere presente
Dal 1° gennaio 2016 non sarà possibile
trasferire né i diritti di reimpianto vigneti né
le autorizzazioni ricevute. Fintanto che non
saranno completate le norme Ue (atti
delegati e di esecuzione attesi per la fine di
marzo/inizio aprile 2015) gli Stati membri
non avranno il quadro completo entro cui
attivare i nuovi bandi e gestire
l’assegnazione delle autorizzazioni. Ciò
nonostante è molto probabile che si vada ad
MISURE
Aiuto disaccoppiato ai
viticoltori
Promozione
Ristrutturazione e
riconversione
Vendemmia verde
Fondi di
mutualizzazione
Assicurazione
Investimenti
Distillazione
sottoprodotti
Totale
2014
2015
una applicazione di tipo nazionale e non
regionale in modo da massimizzare la
disponibilità di autorizzazioni a favore delle
aree che hanno maggiore interesse ad
accrescere le proprie superfici. Non è da
escludere che, soprattutto per la prima
annualità, sarà già attivato nel secondo
semestre del 2015 un bando semplificato
per l’assegnazione di autorizzazioni per
nuovi impianti da utilizzare sin dai primi
mesi del 2016. In questa ottica per la prima
annualità potrebbe esserci una applicazione
molto limitata dei criteri di ammissibilità e
di priorità e il possibile utilizzo del
meccanismo della riduzione proporzionale
(pro rata) nel caso di richieste eccedenti al
plafond
disponibile.
Un
aspetto
particolarmente importante riguarda la
possibilità di accedere agli aiuti per
ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Dal 1° gennaio 2016 solamente le
autorizzazioni al reimpianto
potranno
essere utilizzate per ricevere l’aiuto
venendo a mancare i presupposti della
misura –ossia fare una ristrutturazione o
una riconversione del vigneto - nel caso di
una autorizzazione per nuovo impianto.
15.5. Dalle regole alle risorse. Conferma
del Programma Nazionale di Sostegno
(PNS) Come nella passata programmazione
e nonostante un taglio generalizzato delle
ANNO
2016
2017
2018
101.997.000
101.997.000
101.997.000
101.997.000
101.997.000
140.000.000
10.000.000
140.000.000
10.000.000
140.000.000
10.000.000
140.000.000
10.000.000
140.000.000
10.000.000
20.000.000
45.000.000
20.000.000
45.000.000
20.000.000
45.000.000
20.000.000
45.000.000
20.000.000
45.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
336.997.000
336.997.000
336.997.000
336.997.000
336.997.000
Tabella 17: prospetto riepilogativo delle risorse
38 disponibili per misura – Elab. Coldiretti
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la qualità dei prodotti e l’impatto
ambientale (misura nuova);
 vendemmia verde;
 distillazione dei sottoprodotti;
 fondi mutualistici
 assicurazioni contro le calamità.
Nella tabella 17 si riporta un prospetto
riepilogativo.
Nell’ambito della gestione dei fondi
comunitari gli Stati Membri hanno
l’obbligo di assicurare che per una
stessa misura o azione di investimenti
non ci sia un doppio finanziamento. A
questo fine in accordo con le Regioni e
Provincie autonome viene operata la
demarcazione tra le misure inserite nel
PNS vino e quelle dei PSR regionali.
L’esigenza di avere una demarcazione è
particolarmente evidente per quanto
riguarda la misura di investimenti in
risorse comunitarie per l’agricoltura il
settore vitivinicolo ha visto confermato il
proprio budget (1,3 miliardi di euro a
livello europeo di cui circa 337 milioni per
l’Italia) fino a 2020.
Nel 2014 l’Italia ha ottenuto il via libera da
Bruxelles sulla nuova programmazione
(PNS vino 2014-2018) attraverso la quale
sarà possibile finanziare le seguenti misure :
 Promozione dei vini sui mercati
dei paesi terzi e attività di
informazione
sul
mercato
interno;
 ristrutturazione e riconversione
dei vigneti anche per motivi
fitosanitari;
 investimenti;
 ricerca e sviluppo per migliorare
* L’importo non comprende la quota nazionale pari a euro 30.599.100.
Tabella 18: ripartizione fondi 2015 per regione - MiPAAF
39
La Pac 2014-2020
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quanto si potrebbe sovrapporre a
similari misure dei PSR (Misura 4 –
Investimenti
in
immobilizzazioni
materiali, corrispondente alle vecchie
Misure 121 e 123). A questo fine il
decreto nazionale che fissa le
disposizioni applicative della misura
prevede in allegato (Tabella 18) una
tabella
in cui viene operata la
demarcazione e fissato in modo
puntuale e per ogni Regione quali
operazioni è possibile finanziare con i
fondi della misura e quali invece
ricadono sui fondi del secondo pilastro
Come noto le misure di promozione,
ristrutturazione, vendemmia verde e
investimenti sono gestite a livello delle
singole
regioni
che
attivano
annualmente propri bandi e gestiscono
una quota di riparto delle risorse
complessive il cui prospetto relativo al
2015 è riportato nella tabella 17.
rischio idrogeologico che oggi preoccupa la
maggior parte del territorio nazionale.
secondo le scelte effettuate dall’Italia, il
pagamento non sarà uguale durante l’intero
periodo di programmazione, ma l’importo
dei titoli varierà di anno in anno a seconda
del valore iniziale da cui partirà ogni
singolo agricoltore. In particolare, l’importo
dei titoli delle aziende, che entrano per la
prima volta nel sistema, partirà dallo step
più
basso
per
poi
aumentare
progressivamente. Presumibilmente tra
queste aziende rientreranno la maggior
parte delle aziende viticole. Il regime
prevede anche l’applicazione di una soglia
minima di pagamenti diretti, al di sotto
della quale il pagamento non è erogato. Per
il 2015 e 2016 la soglia minima sarà pari a
250 euro, mentre dal 2017 questa sarà pari a
300euro. Le nuove aziende che entrano nel
sistema potrebbero rientrare nelle suddette
soglie minime e non ricevere il pagamento.
Si consiglia comunque di presentare la
domanda in quanto, per il meccanismo di
convergenza, tali aziende, nel secondo anno
di applicazione, potrebbero avere un
aumento del valore dei titoli tale da
consentirgli il superamento della soglia
minima e di ricevere il pagamento.
15.6. Il nuovo regime dei pagamenti
diretti: titoli anche ai viticoltori, ma
senza greening
Secondo quanto previsto nel nuovo regime
dei pagamenti diretti, potranno presentare
domanda anche i viticoltori, ai quali
verranno riconosciuti diritti all’aiuto. Un
importante vantaggio, derivante dall’attività
di negoziazione e fortemente sostenuto da
Coldiretti, consiste nell’esclusione delle
superfici vitate dall’applicazione delle
pratiche benefiche per il clima e l’ambiente
(greening). Con questa esclusione e’ stato
di fatto riconosciuto il ruolo ambientale
delle coltivazioni viticole, non solo dal
punto di vista della biodiversità e della
tutela dei paesaggi, ma anche e soprattutto
l’importante ruolo sulla prevenzione del
Di seguito (Figura 6) si riporta la
simulazione di un’azienda con 10 ettari
di vigneto, che non ha mai presentato
domanda e che quindi accede per la
prima volta al Regime dei Pagamenti
diretti.
Nel 2015 percepirà un pagamento totale
pari a circa 327 euro che negli anni
successivi,
per
effetto
della
convergenza, tenderà ad aumentare.
40
La Pac 2014-2020
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Figura 6: esempio di calcolo del valore dei titoli – Elab. Coldiretti
41
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Tabella 19: Allegato I al DM n. 2141 del 3 aprile 2012
REGIONE
PIEMONTE
Presente
nel
PSR
OPERAZIONE
1.
Punti vendita aziendali purché non ubicati all’interno
delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione:
Investimenti materiali per l’esposizione e la vendita dei
prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione.
2.
Acquisto di recipienti e contenitori in legno per
l’invecchiamento dei vini.
3.
Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture
aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione,
trasformazione, commercializzazione e conservazione del
prodotto
3a) Cantina
3b) Cantina fuori terra
3c) Cantina interrata
3d) Fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli
3e) Riattamento di strutture per la trasformazione aziendale
prodotti vitivinicoli
3f) Fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli
3g) Riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti
vitivinicoli
3h) Fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti
vitivinicoli
3i) Riattamento di strutture per la conservazione prodotti
vitivinicoli
3l) Attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli
3m) Attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli
42
NOTE
Le operazioni relative ai punti 1 e 2 sono sempre
state escluse dalla misura 123 del PSR nel
periodo di programmazione 2007 – 2013. Le
operazioni riconducibili alla misure 121 saranno
completamente escluse dal PSR a partire dal 1
gennaio 2011. Si evidenzia inoltre che le
operazioni sopraindicate non sono presenti in
altre misure del PSR periodo di programmazione
2007 - 2013
.
NO
Si precisa che le operazioni relative al punto 3
sono escluse dal PSR, periodo di programmazione
2007-2013 ed in modo particolare dalle misure
121 e 123, a partire dal 1.1.2011.
La Regione porrà in atto tutte le procedure
amministrative e di controllo necessarie a
garantire che non vi sia un doppio finanziamento
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3n) Attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli
3o) Attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli
3p) Impianto trasformazione, conservazione,
commercializzazione vino
LOMBARDIA
1.
Acquisto di recipienti per l’invecchiamento del vino:
 barriques, compresi i portabarriques
 tonneau botti di piccole dimensioni
 recipienti mobili per l’affinamento in acciaio.
Tutte le operazioni indicate dal punto 1 al punto
6 sono completamente escluse dal PSR periodo
di programmazione 2007 – 2013 e
conseguentemente sono escluse dalle misure 121
e 123.
Tutti i recipienti ammissibili non devono superare la capacità
nominale di 10 hl
2.
Acquisto di macchine e/o attrezzature per la
movimentazione del magazzino di cantina
 Muletti o similari per la movimentazione del
magazzino di cantina,
 cestoni e giropallets per la movimentazione di
bottiglie.
 pompe di travaso anche complete di
elettrocompressore.
3.
C ostruzione e/o la ristrutturazione di uffici aziendali
 Spese per la costruzione di nuovi uffici
 Miglioramento e ristrutturazione di immobili ad uso
ufficio aziendale esclusi i lavori di abbellimento e
manutenzione ordinaria
 Acquisto di terreni per un costo inferiore al 10% del
totale delle spese ammissibili al netto dell’IVA
relative all’operazione considerata
43
Si precisa che la modifica di cui sopra entra in
vigore a partire dal 1 gennaio 2012.
NO
Tutte le attrezzature di cui alle operazioni 1, 2, 4,
5 devono aumentare la dotazione iniziale
presente in azienda e devono avere un periodo di
utilizzo superiore a 5 anni
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4.
Dotazioni utili all’allestimento di uffici aziendali
 Acquisto di pc per postazioni fisse e di pc portatili,
stampanti, fax, arredi e/o mobili;
 Acquisto software gestionali per l’ufficio e la cantina
5. Allestimento di punti vendita al dettaglio e/o sale
degustazione da realizzare presso la sede legale od operativa del
beneficiario, ma al di fuori delle unità produttive o presso una
sede diversa dalla sede legale ma all’interno del territorio
regionale
 Acquisto mobili da esposizione, scaffalature, banconi,
tavoli e sedie e di tutto ciò che è necessario per
allestimento di punti vendita aziendali e/o sale di
degustazioni
 Acquisto di elettrodomestici dedicati quali frigoriferi e
lavastoviglie
PROVINCIA
DI TRENTO
6. Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all’ecommerce
 Spese per la progettazione e la realizzazione di siti siti
internet finalizzati all’e-commerce comprese
hardware e software dedicato
1) Contenitori per affinamento barrique
2) Contenitori per affinamento e vinificazione in legno e
acciaio fino a 80 ettolitri
3) Bins in materiale plastico
4) Macchine e attrezzature per la logistica di cantina (es.
muletti) e per l’incantinamento
44
NO
Le operazioni indicate al punto 1) sono
completamente escluse dal PSR periodo di
programmazione 2007 – 2013 e
conseguentemente sono escluse dalle misure 121
e 123 . Per le operazioni da 2) a 9) è stata
richiesta una modifica al PSR approvata dal
Comitato di Sorveglianza il 3 febbraio 2012 con
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5)
6)
7)
8)
Nastri di trasporto uve e banchi di cernita
Presse per la vinificazione fino a 80 quintali/ora
Diraspatrici fino a 80 quintali/ora
Macchine per il remuage meccanico (mobili, semoventi o
portate)
9) Programmi informatici per la gestione della cantina
PROVINCIA DI 1.
Investimenti per macchine e attrezzature agricole.
BOLZANO
1a ) Acquisto di macchine ed attrezzature per la
trasformazione del vino
1b) Acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione
del vino
1c) Acquisto di macchine ed attrezzature per lo stoccaggio
del vino
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
1.
Acquisto di contenitori in legno per l’affinamento e
l’invecchiamento dei vini
UMBRIA
1.
Costruzione, ristrutturazione, acquisizione di beni
immobili, ivi incluse le sistemazioni delle aree esterne a
servizio degli stessi, e di impianti aziendali per la produzione,
trasformazione, confezionamento, commercializzazione,
conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche
finalizzati all’aggregazione tra imprese, compresi gli
45
procedura di consultazione scritta e notificata ai
competenti Uffici nazionali e comunitari. I
servizi della Commissione hanno approvato la
modifica nel luglio 2012 (Ref.
Ares(2012)890246 - 20/07/2012).
NO
Le operazioni indicate dal punto 1 al punto 1c)
sono completamente escluse dal PSR periodo di
programmazione
2007
–
2013
e
conseguentemente sono escluse dalle misure 121
e 123
NO
Le operazioni indicate sono completamente
escluse dal PSR periodo di programmazione
2007 – 2013 e conseguentemente sono escluse
dalle misure 121 e 123.
A decorrere dal 1 aprile 2011 le domande di
aiuto che prevedono investimenti aziendali ed
extra aziendali per la trasformazione e la
commercializzazione nel settore del vino saranno
finanziate esclusivamente con le risorse
dell’OCM Vino. Pertanto a decorrere da tale data
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interventi volti alla riduzione dei costi energetici.
per l’acquisizione, la realizzazione e
l’allestimento di punti vendita, show rooms, sale di
degustazione di prodotti vitivinicoli ivi compresi eventuali
annessi magazzini, sia aziendali che extra-aziendali
nell’ambito territoriale dei paesi aderenti all’U.E. Tali
strutture dovranno essere utilizzate esclusivamente per i vini
DOP e IGP della Regione Umbria.
Acquisto (o leasing con patto di acquisto) di beni mobili,
macchine e attrezzature nuove, per la produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
stoccaggio dei prodotti vitivinicoli.
Acquisto di recipienti e contenitori, ivi comprese le barriques
per l’affinamento e la movimentazione dei prodotti
vitivinicoli.
Acquisto di hardware, stampanti, fax, arredi e/o mobili per
ufficio.
Acquisizione di software per la gestione aziendale.
Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di
prodotti vitivinicoli.
Spese per l’acquisto di brevetti e licenze.
Spese tecniche e generali per consulenze, studi di fattibilità,
progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e
collaudi laddove previsti, fino ad un massimo del 12% del
volume degli investimenti ritenuti ammissibili per
investimenti immobiliari e 5% per investimenti mobiliari.
non saranno accettate domande per le stesse
operazioni previste dalle misure 121 e 123 del
PSR periodo di programmazione 2007-2013. La
Regione porrà in atto tutte le procedure
amministrative e di controllo necessarie a
garantire che non vi sia un doppio finanziamento.
2. Investimenti
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PUGLIA
1. Realizzazione di punti vendita e sale degustazione extra
aziendali dei vini regionali sul territorio regionale e
nazionale
46
NO
.
Si precisa che a decorrere dal 1 aprile 2011 tutte
le operazioni inserite nel PNS sono escluse dai
finanziamenti delle misure 121 e 123.
Le medesime operazioni non saranno
inserite nel P.S.R. periodo di programmazione
2014 – 2020, attualmente in fase di
predisposizione
Le operazioni descritte dal punto 1 al punto 3
sono totalmente escluse dal PSR periodo di
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a) ristrutturazione ed ammodernamento dell’immobile;
b) arredi e materiali informatici;
2. Attività di e-commerce – Cantine virtuali:
a) Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico.
3. Logistica a sostegno della filiera vitivinicola:
a) Show-room;
b) realizzazione di network;
c) realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche
(razionalizzare e meglio organizzare la catena trasporto
– stoccaggio – distribuzione in modo strategico,
garantendo una penetrazione efficace delle merci sui
mercati nazionali ed internazionali).
CAMPANIA
1 .Punti vendita extra aziendali
1 a) Investimenti per l’esposizione e per la vendita dei vini
 acquisto attrezzature ed elementi di arredo per
allestimento punti vendita extra aziendali(mobili,
scaffalature, banconi, frigoriferi adeguati, registratori di
cassa, vetrine interne ed esterne* al punto vendita)
1b ) Investimenti per degustazione
 acquisto attrezzature ed elementi di arredo: banchi di
appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie e banner,
frigoriferi adeguati, cestelli e decanter
NO
programmazione
2007
–
2013
e
conseguentemente sono escluse dalle misure 121
e 123. Per quanto riguarda la misura 313 si
precisa che al suo interno non sono previsti
finanziamenti specifici al settore vitivinicolo e
che comunque non sono previsti finanziamenti
per la realizzazione di una piattaforma web.
Poiché la demarcazione della regione Puglia,
presenta aspetti da approfondire con i competenti
uffici regionali, in via precauzionale la
operazione contraddistinta con il numero 3 c)
viene sospesa dal PNS italiano.
NO
Tutte le operazioni elencate dal punto 1 al punto
3 sono a beneficio del settore vitivinicolo e
saranno finanziate con i fondi dell’OCM Vino.
Le operazioni descritte sono pertanto escluse dal
finanziamento con i fondi del PSR 2007 – 2013
e conseguentemente sono completamente escluse
dalle misure 121 e 123. Nella misura 313 sono
esclusi finanziamenti al settore vitivinicolo
*Vetrine esterne al punto vendita nella misura
del 10% della superficie utile dei locali adibiti
alla vendita dei prodotti
2.
Attività di e-commerce
2 a) Acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione
47
I punti 1a) e 1b) possono essere realizzati nei
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di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al
commercio elettronico
 Registrazione del dominio o piattaforma informatica,
consulenza per organizzazione e strutturazione del sito
internet e dell’e-commerce, programmi di vendita e
gestione magazzino prodotti viticoli, registrazione
copyright e protocolli di sicurezza, hardware, pc,
stampanti e fax
canali Horeca e della GDO
SARDEGNA
Tutti gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di
trattamento, in infrastrutture vinicole e nella
commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento
globale dell’impresa e riguardanti:
a) La produzione e l commercializzazione dei prodotti di cui
all’allegato VII parte II del Reg. (UE) 1308/2013;
b) Lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie
connesse con i prodotti di cui all’allegato VII parte II del
Reg. (UE) 1308/2013;
Sono comprese le spese generali collegate alle spese relative agli
investimenti (onorari, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti
e licenze)
LAZIO
1. realizzazione,
ristrutturazione,
ampliamento
48
e
Dal 1 gennaio 2014 tutte le operazioni sono
finanziate esclusivamente con i fondi dell’OCM
vino: Al fine di evitare sovrapposizioni tra gli
investimenti previsti dal PSR e quelli previsti dal
PNS verranno effettuati controlli incrociati sia in
sede di ammissibilità al finanziamento da parte
dell’Agenzia ARGEA, sia al momento della
liquidazione dell’aiuto da parte dell’Organismo
Pagatore AGEA
NO
La Pac 2014-2020
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2.
3.
4.
5.
EMILIA
ROMAGNA
adeguamento delle strutture di trasformazione,
confezionamento, commercializzazione, conservazione e
stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del
miglioramento ambientale. Sono comprese spese per
strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di
degustazione e per uffici;
acquisto di macchinari e impianti tecnologici, recipienti,
contenitori, barriques, macchine e attrezzature nuove,
comprese quelle informatiche e i relativi programmi,
impiegati nella trasformazione, confezionamento,
commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei
prodotti vitivinicoli;
spese per attrezzature e arredi per locali destinati al
commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per
uffici.
Introduzione di sistemi volontari per la certificazione di
processo e di prodotto;
Interventi
volti
al
potenziamento
ed
alla
razionalizzazione delle fasi della logistica;
1. Investimenti materiali per la vendita diretta dei prodotti
vitivinicoli (punti vendita) da realizzarsi presso la struttura di
trasformazione /commercializzazione o presso altri sedi
come previsto dalla normativa nazionale
2. Investimenti immateriali per la creazioni e/o
implementazione di siti internet finalizzati all’e-commerce
49
Le operazioni indicate dal punto 1 al punto 5,
relative al settore vitivinicolo, presenti nella
misura 121 e 123 del PSR Lazio, periodo di
programmazione 2007 – 2013, dal 1 luglio 2011
sono ammissibili a finanziamento esclusivamente
nell’ambito
della
misura
“Investimenti”
dell’OCM Vino.
NO
La Regione porrà in atto tutte le procedure
amministrative e di controllo necessarie a
garantire che non vi sia un doppio finanziamento.
NO
A decorrere dal 2012 la misura 123 del PSR non
sarà attivata e saranno finanziate con il PNS tutte
le tipologie di intervento previste nell’ambito di
tale misura ( Accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali). La demarcazione
proposta è stata approvata dal Comitato di
sorveglianza e comunicata alla Commissione UE
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3. Investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:
costruzione e ristrutturazione di immobili;
acquisto di impianti, macchinari, attrezzature;
4. Investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al
punto precedente, quali:
acquisizione di know-how;
acquisto di software;
creazione e/o implementazione di siti internet;
acquisto di brevetti e licenze;
onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità
connessi col progetto presentato.
Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere riferiti alle
tipologie di seguito indicate:
a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione,
ammodernamento di impianti di condizionamento,
trasformazione, commercializzazione dei prodotti della
filiera agroindustriale;
b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie
innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di
mercato;
c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla
razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla
qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della
sicurezza alimentare;
d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di
sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla
normativa vigente;
50
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che ha dato riscontro di avvenuta ricezione con
nota ARES (2012) 472122 del 18 aprile 2012.
Poiché la demarcazione, presenta aspetti da
approfondire con i competenti uffici regionali, in
via precauzionale le operazioni contrassegnate
con i punti 3 e 4 verranno sospese dal PNS
italiano.
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e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla
prevenzione degli inquinamenti;
f) investimenti finalizzati al recupero ed allo smaltimento di
rifiuti e sottoprodotti di provenienza agroindustriale,
anche con finalità energetiche;
g) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al
potenziamento delle fasi di logistica.
MARCHE
1 - Punti vendita extra aziendali fissi finalizzati alla
commercializzazione dei vini regionali
1a) investimenti per la costruzione di punti vendita fissi
esclusivamente extra aziendali per la commercializzazione
dei vini regionali;
1b) investimenti per la ristrutturazione di punti vendita fissi
esclusivamente extra aziendali per la commercializzazione
dei vini regionali
1c) investimenti per l’allestimento di punti vendita fissi
esclusivamente extra aziendali per la commercializzazione
dei vini regionali.
2 - costruzione/ristrutturazione di beni immobili finalizzati alla
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
vitivinicoli, escluso l’acquisto di terreni;
3 - acquisto di impianti e/o macchinari e/o attrezzature nuove
per la vinificazione ad alto livello tecnologico per la
produzione dei vini a DOP/IGP, compresi:
 software di gestione per gli impianti e per i personal
51
NO
Le operazioni descritte al punto 1 sono
completamente escluse dal PSR Marche periodo
di
programmazione
2007/2013
e
conseguentemente sono escluse dalle misura 121,
123, 313.
Le operazioni descritte al punto 2 e ss sono
finanziate, a decorrere dal 1 marzo 2012,
esclusivamente con i fondi dell’OCM. La
necessaria modifica del PSR della Regione è
stata comunicata alla Commissione europea in
data 30 maggio 2012. La Regione porrà in atto
tutte le procedure amministrative e di controllo
necessarie a garantire che non vi sia
sovrapposizione di interventi e duplicazione di
finanziamento.
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computer aziendali.
 recipienti e contenitori per l’invecchiamento dei vini
DOP/IGP, anche di piccole capacità (barriques), e per la
movimentazione dei vini;
 investimenti volti ad introdurre sistemi volontari della
qualità;
 macchinari e attrezzature per la per la gestione delle
acque reflue in cantina (trattamento e depurazione);
 spese generali fino ad un massimo del 4%.
VENETO
1- Acquisto attrezzature informatiche e relativi programmi
finalizzati a:
- gestione aziendale
- controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla
trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto
- sviluppo di reti di informazione e comunicazione
- commercializzazione delle produzioni
2- Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques per
l’affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).
- Acquisto attrezzature laboratorio per l’analisi chimico-fisica delle
uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e
miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.
3- Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra
aziendali e
- elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al
dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
52
NO
NO
NO
La Regione Veneto ha inoltrato alla CE una modifica
del proprio PSR nell’aprile del 2010 che è stata
approvata formalmente dalla Commissione Europea
con nota Ares (2011) 1052339 del 5/10/2011. Le
operazioni di cui ai punti da 1 a 3 non possono essere
attuate nell’ambito del PSR e pertanto sono finanziate
esclusivamente dal PNS.
L’operazione di cui al punto 4, non prevista dal PSR,
verrà finanziata esclusivamente dal PNS.
La demarcazione per le operazioni di cui ai punti da
1 a 4 ha efficacia a partire dalle domande di aiuto
presentate all’Organismo pagatore successivamente al
15 ottobre 2010.
La verifica che un beneficiario riceva il contributo
solo da una forma di sostegno è garantita comunque
dall’Organismo pagatore regionale che gestisce i
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4-
Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione
prodotti vitivinicoli atte a svolgere le seguenti operazioni:
- Pigiatura/diraspatura,pressatura,
filtrazione/centrifugazione/flottazione,
concentrazione/arricchimento,stabilizzazione, refrigerazione,
trasporto materie prime prodotti e sottoprodotti (pompe, nastri,
cocle) dosaggio di elementi (O2, SO2, ecc), imbottigliamento,
confezionamento, automazione magazzino, appassimento uve
53
procedimenti amministrativi relativi sia all’OCM
vitivinicola che allo sviluppo rurale.
NO
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ABRUZZO
1)
Tutte le operazioni descritte sono completamente
escluse dal PSR periodo di programmazione
2007-2013 e conseguentemente sono escluse
dalle misure 121, 123 e 313.
Allestimento di:
Punti Vendita aziendali ed extra- aziendali integrati nell’unità
produttiva o diversamente ubicati;
Investimenti per l’allestimento per l’esposizione, la vendita e la
degustazione dei prodotti vitivinicoli.
Investimenti per l’utilizzo di sistemi informativi finalizzati ad un
uso
efficace
ed
intelligente
dell’ambiente
(proiezioni
multimediale, effetti luce, suoni, ecc.
2) Attività di e-commerce e di utilizzo di sistemi informativi
Investimenti per l’acquisto di hardware e software finalizzati
all’adozione di tecnologie (ITC) di informazione, comunicazione
per il commercio elettronico.
3) Realizzazione di:
 show-room
Investimenti
per
l’allestimento
di
ambienti
adibiti
esclusivamente all’esposizione dei vini;
 negozi esperienziali;
Spazi ove i vini possono essere commercializzati in modo
innovativo attraverso presentazioni suggestive ed evocative, con
l’utilizzo di sistemi informativi in grado di realizzare una
54
NO
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efficace intelligenza di ambiente. Sono ammissibili spese per la
dotazione di strumenti comunicativi e di attrazione sulla
stimolazione dei cinque sensi.
4) Allestimento e/o completamento di Laboratori di Analisi e
relativa strumentazione per il controllo della qualità dei prodotti
vitivinicoli.
Investimenti per l’acquisto di attrezzature e della strumentazione
necessaria alla realizzazione ed al funzionamento di laboratori
di analisi per controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli.
5) Sistemi di gestione integrata della qualità e tracciabilità
Software gestionali e attrezzature connesse . Strumentazioni per
la misurazione e classificazione delle uve che arrivano in
cantina, tracciabilità del prodotto all’interno della cantina e nel
circuito della distribuzione (es. QR code), controllo dei
parametri dei reflui di cantina, sistemi di monitoraggio interni,
ecc.).
55
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BASILICATA
1 - Attività di e-commerce
-
CALABRIA
TOSCANA
Investimenti per l’acquisto di hardware e software
finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e
comunicazione (ICT) e al commercio elettronico
1- Attività di e-commerce
2- Investimenti per la costruzione, la ristrutturazione e/o
l’allestimento di punti vendita extra aziendali ma in
ambito regionale per la commercializzazione dei vini;
3- Acquisto di barriques e piccoli vasi vinari con capienza
fino a 50 hl. ;
Acquisto di botti di legno per l’invecchiamento dei vini
4. Investimenti per la realizzazione di laboratori:
- acquisto di beni e strumentazione necessari al controllo di
qualità dei prodotti vitivinicoli;
- acquisto di macchinari ed attrezzature per il
campionamento, l’analisi, la gestione e la distribuzione di
prodotti vitivinicoli;
5. Investimenti per l’adozione di sistemi di qualità e
tracciabilità di processo e di prodotto:
- realizzazione di laboratori e della relativa strumentazione
per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli
(acquisto macchinari e attrezzature per campionamento,
analisi, gestione e distribuzione prodotti vitivinicoli per
adozione sistemi di qualità e tracciabilità)
1.
Opere edilizie funzionali e connesse agli investimenti di
cui al successivo punto 2:
56
NO
NO
NO
Tutte le operazioni descritte sono completamente
escluse dal PSR periodo di programmazione
2007-2013 (misure 121, 123 e 313).
Tutte le operazioni indicate sono escluse
programmazione 2007/2013 del PSR sia
misura 121 che 123. La demarcazione è
approvata dal Comitato di sorveglianza
seduta del 21/22 giugno 2012.
dalla
nella
stata
nella
La demarcazione delle operazioni finanziate
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-
opere murarie, tinteggiature, pavimentazioni o altri
investimenti funzionali e connessi alla realizzazione delle
strutture necessarie per la messa in opera degli impianti,
attrezzature e macchinari oggetto del progetto;
2.
Acquisto di macchine, impianti e attrezzature nuove,
compresi i programmi informatici:
- acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature per la
trasformazione
la
conservazione,
l’affinamento,
l’invecchiamento, il confezionamento, la commercializzazione
dei prodotti di cui al all’allegato XI ter del regolamento (CE) n.
1234/2007 o di prodotti a questi connessi;
- acquisto di materiale per l’allestimento dei locali da
destinare a punti vendita aziendali compreso le sale di
degustazione dei prodotti di cui all’allegato XI ter del
regolamento o di prodotti a questi connessi anche se non ubicati
all’interno delle unità produttive purché funzionali alle stesse ed
ubicati sul territorio regionale;
- acquisto di attrezzature informatiche e software, per la
gestione delle attività produttive aziendali nonché per attività di
e-commerce quali “Cantina virtuale” e “Piattaforme web” dei
prodotti di cui all’allegato XI ter del regolamento o di prodotti a
questi connessi;
- realizzazione di siti web per attività di e-commerce quali
“Cantina virtuale” e “Piattaforme web” dei prodotti di cui
all’allegato XI ter del regolamento o di prodotti a questi
connessi;
- acquisto di strumentazione, attrezzature informatiche e
software per la valutazione e analisi di parametri fisico/chimici
57
dall’OCM vitivinicola rispetto al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 è totale. In
particolare è stato notificato alla Commissione
UE, in data 19 luglio 2012, prot. AOOGRT/206887/F.45.40.10.10 che a partire dal 1
gennaio 2013 non sarà più possibile presentare
domande di sostegno sulle misure 121 e 123 del
PSR per operazioni nel settore del vino.
La regione Toscana non attiva la misura
investimenti nella campagna 2013/2014.
pertanto le elencate operazioni sono finanziabili
nell’esercizio finanziario 2013/2014 unicamente
come eventuale seconda annualità di progetti di
investimento
presentati
nella
campagna
2012/2013.
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dei prodotti lavorati, nonché per il monitoraggio e miglioramento
della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti stessi.
3.
Spese generali e tecniche riferite alle spese di cui ai punti
1. e 2.:
- onorari di professionisti, studi di fattibilità e di mercato,
acquisizione di brevetti e licenze inerenti il progetto oggetto
degli investimenti fino ai seguenti limiti massimi:
 10% del totale delle spese ammesse a contributo di
cui al punto a);
 5% del totale delle spese ammesse a contributo di cui
al punto b);
 10% delle spese totali ammesse a contributo per
studi di fattibilità e di mercato acquisizione di
brevetti e licenze.
LIGURIA
1) Punti vendita aziendali ed extra-aziendali finalizzati alla
commercializzazione dei vini regionali:
1a) investimenti per la ristrutturazione e per l’allestimento di
punti vendita fissi per la commercializzazione dei vini
regionali nonché per l’esposizione dei prodotti
vitivinicoli, compresa la degustazione.
1b) Adeguamento dei locali di cantina per l’apertura al
pubblico a fini commerciali.
2) Attività di e-commerce e di utilizzo di sistemi informativi:
2 a) Investimenti per l’acquisto di hardware e software
58
NO
Tutte le operazioni descritte non sono mai state
incluse nel PSR e quindi non sono mai state
finanziate nel periodo di programmazione 20072013.
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SICILIA
finalizzati all’adozione di tecnologie (ITC) di
informazione, comunicazione per il commercio elettronico.
1 Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali
nonché acquisto di attrezzature per la produzione,
trasformazione,
imbottigliamento,
conservazione
e
commercializzazione del prodotto:
1a) Cantina;
1b)Cantina fuori terra;
1c) Cantina interrata;
1d) Fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli;
1e) Riattamento di strutture per la trasformazione aziendale;
1f) fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli;
1g) riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti
vitivinicoli;
1h) Fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti
vitivinicoli;
1i) Riattamento di strutture per la conservazione prodotti
vitivinicoli;
11) Attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli;
1m) Attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli;
1n) Attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli:
ivi comprese le attrezzature di laboratorio di analisi enologiche
(strumentazione per l’analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti
e dei vini finalizzate al campionamento, controllo, e
miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.
1o) Attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli -
59
NO
NO
Tutte le operazioni descritte sono completamente
escluse dal PSR periodo di programmazione
2007-2013 e si prevede che lo saranno anche
nella
programmazione
2014-2020
conseguentemente sono escluse dalle misure
121, 123 e 313
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(acquisto attrezzature ed elementi di arredo: banchi di appoggio,
tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie e banner, frigoriferi adeguati,
cestelli e decanter);
1p)Macchine per distribuzione acque reflue in cantina;
1q) Impianto trasformazione, imbottigliamento, conservazione e
commercializzazione vino;
1 r)Impianto trattamento reflui cantina;
1s) E-commerce “cantina virtuale” piattaforme Web finalizzate
al commercio elettronico
(Registrazione del dominio o piattaforma informatica,
consulenza per organizzazione e strutturazione del sito internet e
dell’e-commerce, programmi di vendita e gestione magazzino
prodotti viticoli, registrazione copyright e protocolli di
sicurezza, hardware, pc, stampanti e fax).
1t) Sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di
trasformazione.
2. Punti vendita aziendali ed extra aziendali purché non ubicati
all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di
degustazione;
2a) Investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti
vitivinicoli, compresa la degustazione;
2b) Investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti
vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature
informatiche.
3. Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per
l'invecchiamento e la movimentazione dei vini.
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Nota di chiarimento:
Per quanto riguarda le operazioni di logistica e le piattaforme logistiche individuate nella demarcazione sopra riportata, si riportano,di
seguito, l’elenco delle operazioni ricomprese in tale voce:
- acquisto di componenti automatizzati e attrezzature di movimentazione di magazzino;
- operazioni volte al miglioramento della gestione interna alla cantina sia del prodotto finito
sia dei prodotti intermedi utilizzati durante il processo produttivo.
Per il potenziamento e la razionalizzazione della logistica nelle fasi della commercializzazione e/o trasformazione possono essere utilizzati
ad esempio:
- software per la gestione della logistica;
- componenti hardware quali ad esempio stampanti di etichette e lettori di etichette.
Le operazioni comprese nella voce “sistemi di gestione integrata della qualità e tracciabilità”, quali ad esempio le certificazioni ISO, BRC e
IFS, fanno riferimento: alla realizzazione di laboratori e della relativa strumentazione per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli;
all’acquisto di beni materiali per il campionamento, l’analisi, la gestione e la distribuzione dei prodotti vitivinicoli, etc. .
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