POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO / FURTO / RAPINA VEICOLI CON ANTIFURTI SATELLITARE E SPECIALI CONVENZIONE OVER-SAT DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per Accessori di serie: Accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione senza supplemento al prezzo base di listino; per Accessori non di serie: Accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli “accessori di serie” e degli “optional”. Sono compresi in questa definizione gli impianti di telelocalizzazione satellitare, localizzazione, immobilizer; per Apparecchi audiofonovisivi: Radio, lettori di compact disc, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, stabilmente installati, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi audiofonovisivi gli impianti diversi da quelli sopra indicati. per "Assicurato": Il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione; per "Assicurazione": Il contratto di assicurazione; per "Beneficiario": Persona alla quale spetta la prestazione pattuita; per “Centrale Operativa”: Centro di ricezione telematica dei segnali di controllo e di allarme dei veicoli; per "Contraente": Il soggetto che stipula l' assicurazione e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti; per "Danno parziale": Danno le cui spese di riparazione sono inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; per "Degrado": percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo. per "Esplosione": Conseguenza di sviluppo di gas o vapori ad elevata temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si autopropaga velocemente; per "Franchigia": Parte di indennizzo, contrattualmente pattuita, che l’assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro; per "Fulmine": Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell' atmosfera; per "Furto": Sottrazione del veicolo assicurato a colui che lo detiene; per "Incendio": Combustione con sviluppo di fiamma; per "Indennizzo": La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per “Immobilizer “ : Antifurto evoluto con blocco motore automatico e/o flusso carburante,con chiave di riconoscimento elettronica, solitamente montato in aggiunta (ed interfacciato ad esso) all’immobilizzatore di serie per "Liquidazione": Procedimento atto a verificare il diritto al risarcimento ed a determinare l' importo liquidabile; per “Localizzatore “: l’apparato montato a bordo del veicolo oltre che a essere un antifurto evoluto con blocco motore automatico, consente anche la localizzazione del veicolo direttamente dal cliente attraverso il sistema GPS . Valore Auto-Over-Sat Ed. 2005 In taluni casi / modelli, l’utente può avere anche la possibilità di richiedere l’intervento della centrale. per Optional: Accessori, stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo di listino; per "Polizza": Il documento che prova l' assicurazione; per "Premio": La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione; per Proprietario del veicolo: L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo; per “Quattroruote”: La pubblicazione mensile della Editoriale Domus. Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate, basate su indagini di mercato comprensive degli accessori di serie. Per quanto riguarda gli autocarri detti prezzi e quotazioni vengono riportati sulle pubblicazioni Eurotax Blu ed Eurotax Giallo. per "Rapina": Sottrazione del veicolo assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene. per "Regola Proporzionale – Somma assicurata insufficiente": Qualora l’assicurazione copra solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, la Società determina l’indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore effettivo della medesima al momento del sinistro. per "Rischio": La probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne; per "Scoperto": La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell’assicurato; per "Sinistro": Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' assicurazione; per "Società": La Spett. HDI Assicurazioni S.p.A. per “Intermediario”: il Broker di assicurazione cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto; per "Somma Assicurata": Valore dichiarato dal Contraente riportato in polizza e riferito al veicolo, compresi gli accessori e agli apparecchi per i quali sia indicato lo specifico valore complessivo ad essi relativo. Se non espressamente esclusa, tali valori si intendono comprensivi dell'importo relativo all’ I.V.A. 1. CONDIZIONI GENERALI Premessa La presente assicurazione è stipulata a seguito di specifica convenzione tra la Società e Premium Broker S.r.l. E’ condizione vincolante per l’efficacia contrattuale che: • il veicolo assicurato sia dotato di antifurto satellitare, localizzatore, immobilizer certificato ed accettato dalla Societa’ stessa e che lo stesso sia stato collaudato e funzionante; • al momento della sottoscrizione dell’assicurazione venga fornito il certificato di collaudo/installazione sottoscritto dalla Centrale Operativa e dall’installatore, copia del libretto di circolazione del veicolo assicurato, copia di un documento di identità valido del Contraente. 1.1 – Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio La Società presta l’assicurazione nei tempi e nei modi descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni Pagina 1 di 8 rese dal Contraente e dall’Assicurato nella proposta di polizza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). 1.2 – Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, della Norvegia, dell’Islanda, del Liechtenstein, del Principato di Monaco e della Svizzera. 1.3 – Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del premio Il premio si paga alla consegna della polizza. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso il broker che ha in gestione il contratto. La garanzia è operante dalle ore 24 del giorno indicato sulla proposta di polizza, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa, sempre che sia stato effettuato il pagamento del premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio deve essere pagato in unica soluzione. L’assicurazione ha validità per la durata indicata nella proposta di polizza (decorrente dalla data di effetto indicata sulla proposta di polizza) e cessa definitivamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta per le Parti. 1.4 – Trasferimento della proprietà del veicolo Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a dame immediata comunicazione alla Società che adotterà la soluzione richiesta tra le seguenti ipotesi: a) Sostituzione con altro veicolo Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, qualora il cedente / proprietario previa esibizione dell’attestazione di alienazione del veicolo assicurato e restituzione del contratto assicurativo in corso relativo al veicolo venduto, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà purché dotato di antifurto satellitare operativo, collegato e corredato di certificato di collaudo, la Società, previo eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione del veicolo emetterà un nuovo contratto, ferma comunque la scadenza della precedente polizza. b) Vendita del veicolo Nel caso di vendita del veicolo ed in assenza di acquisto di un nuovo veicolo da parte dell’Assicurato il contratto si intende risolto a decorrere dalla data della vendita senza restituzione di alcun premio, che resta interamente acquisito alla Società. Tuttavia, nel caso la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno la Società, previa esibizione dell’attestazione di alienazione del veicolo assicurato e Valore Auto-Over-Sat Ed. 2005 restituzione del contratto assicurativo in corso relativo al veicolo venduto, rimborsa l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della vendita, al netto delle imposte. 1.5 – Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. La denuncia deve contenere: • la data ed il luogo del sinistro; • la dettagliata descrizione del sinistro; • l’entità approssimativa del danno; • le generalità di eventuali testimoni; • la segnalazione dell’intervento di Vigili del Fuoco, Polizia o altre autorità; • la copia del verbale di denuncia all’Autorità Giudiziaria; • relativamente all’assicurazione incendio, gli eventuali danni subiti da altri veicoli, le cose danneggiate, le generalità dei loro proprietari; • copia del contratto assicurativo; • copia del contratto di abbonamento ai servizi della Centrale Operativa (ove previsto); • il luogo ove è visibile il veicolo per la stima dei danni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e copia della denuncia presentata alle Autorità competenti relativi al sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell' invio di documentazione, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo. (art. 1915 C.C.). In caso di furto totale del veicolo assicurato è necessario consegnare alla Società, insieme alle chiavi del veicolo anche i telecomandi per l’inserimento / disinserimento dell’impianto di antifurto satellitare. 1.6 – Risoluzione del contratto per furto In caso di furto o perdita totale del veicolo, il contratto è risolto a decorrere dalla data del sinistro stesso. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente. 1.7 – Cessazione di rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato Nel caso di cessazione di rischio per distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il contratto assicurativo. Nel caso di cessazione di rischio per demolizione o rottamazione del veicolo il Contraente è tenuto inoltre a darne notizia alla Società fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, 4° comma, D. Lgs. 5/2/97 n.22, rilasciato da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione. Il contratto si intende risolto a decorrere dalla data della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva, come risultante dalla documentazione indicata al primo comma senza alcuna restituzione di premio, che resta interamente acquisito dalla Società. Tuttavia, nel caso la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno la Società, previa esibizione della Pagina 2 di 8 documentazione indicata al primo comma e restituzione del contratto assicurativo in corso relativo al veicolo venduto, rimborsa l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva, al netto delle imposte. Qualora l’Assicurato chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito, rottamato o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà purché dotato di antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer operativo, collegato e corredato di certificato di collaudo, la Società, previo eventuale conguaglio del premio dell’annualità in corso sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione del veicolo, emetterà un nuovo contratto, ferma comunque la scadenza della precedente polizza. 1.8 – Imposte e Tasse Sono a carico del Contraente le imposte e gli oneri derivanti per legge dalla stipulazione del Contratto. 1.9 – Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti. 1.10 – Non tacita proroga del contratto La polizza cessa alla sua naturale scadenza e non è soggetta a tacito rinnovo. Non trova applicazione l’art. 1901 secondo comma, del Codice Civile. 1.11 – Massimo indennizzo per anno assicurativo Nel caso di più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, che interessano una medesima garanzia, la somma degli indennizzi liquidati dalla Società non potrà superare la somma assicurata indicata in polizza. 2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE IN CASO DI VINCOLO 2.1 – VA - Condizione di vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del premio in unica soluzione Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Collisione, Eventi socio - politici e naturali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di contratto senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberazione al cui rilascio la vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente. Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. 1.10 “Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza. Valore Auto-Over-Sat Ed. 2005 2.2 – VB - Condizione di vincolo per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. La Società si obbliga per la durata del contratto, indipendente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a: a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge; d) non pagare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Collisione, Eventi socio - politici e naturali, l’indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente. Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. 1.10 “Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza. 2.3 – VC – Condizione di vincolo per veicoli concessi in leasing. Pagamento anticipato del premio in unica soluzione Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a: a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia. Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a nonna dell'art.1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. 1.10 “Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza. 2.4 – VD – Condizione di vincolo per veicoli concessi in Pagina 3 di 8 leasing. Pagamento del premio per un periodo inferiore a quello del contratto di leasing Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti della Società indicata in polizza. Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a: a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso della vincolataria; b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; c) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge. Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina, Collisione, Eventi socio - politici e naturali, del veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell’art.1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Resta altresì inteso che, in base a quanto previsto dall’art. 1.10 “Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza. 3. RISCHI DIVERSI DANNI AL VEICOLO 3.1 – Oggetto dell'assicurazione Premesso che l'assicurazione vale per il veicolo identificato nella proposta di polizza, ivi compresi gli accessori di serie e non di serie e gli optional stabilmente installati sullo stesso, esclusi gli audiofonovisivi salvo quanto previsto dall'art. 3.3 “Audiofonovisivi", la Società si obbliga, nei limiti precisati in polizza ed alle condizioni che seguono, a: 3.1.1 Incendio - indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso. 3.1.2 Furto e rapina totale e parziale - indennizzare l' Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento. integrale a seguito di furto o rapina del veicolo descritto in polizza. Sono esclusi dalla presente garanzia i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina. L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. In caso di ritrovamento del veicolo o parte di esso prima del pagamento dell'indennizzo da parte della Società, la presente garanzia è operante esclusivamente nel caso in cui il valore del recupero non sia superiore al 20% del valore del veicolo al momento del sinistro. Entro tali limiti sono compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l' Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i criteri previsti dall'art. 3.5 “Determinazione dell’ammontare del danno” e si effettuerà il conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato. 3.1.4 Eventi socio - politici - indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio. Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere l’assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati. La presente garanzia è valida solo per le autovetture uso privato e se espressamente richiamata sulla proposta di polizza. 3.1.5 Eventi naturali - indennizzare l' Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza a causa di uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni,frane, valanghe, slavine e alluvioni. La presente garanzia è valida solo per le autovetture uso privato e se espressamente richiamata sulla proposta di polizza. 3.2 – Esclusioni L'assicurazione non copre i danni: a) cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge o con essi conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche, terremoti; c) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; 3.1.3 Furto totale - indennizzare l' Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di sottrazione Valore Auto-Over-Sat Ed. 2005 Pagina 4 di 8 d) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente contratto; e) causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio; f) derivanti da furto di teloni di copertura, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale. g) alle merci trasportate; h) ai mezzi destinati al trasporto di infiammabili; i) nel caso il sistema di antifurto satellitare, localizzatore o immobilizer non sia installato. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali. 3.3 - Audiofonovisivi L'assicurazione è estesa agli apparecchi audiofonovisivi, purché stabilmente installati sul veicolo, a condizione che siano richiamati in polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata della garanzia Furto. In caso di danno la Società determina l'indennizzo tenendo conto del degrado d'uso e con l'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art. 1907 C.C.. In caso di danno parziale l'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli apparecchi Audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro. In caso di furto parziale del solo apparecchio audiofonovisivo, qualora in polizza sia previsto uno scoperto, il minimo dello stesso è ridotto a € 103,29. Anche se in polizza non sia previsto uno scoperto si applica comunque uno scoperto del 10% con il minimo di € 103,29. Qualora, oltre all'apparecchio audiofonovisivo, siano state rubate altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applica lo scoperto e il relativo minimo indicati sulla scheda di polizza. L'indennizzo non può in nessun caso superare per ciascun sinistro il 10% della somma assicurata al momento del sinistro con il massimo di € 2.582,28. 3.4 Antifurto Satellitare / Localizzatore / Immobilizer L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che: • il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del Sistema di antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer indicato nella proposta di polizza: • l'installazione del Sistema di antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del Sistema e dalla Centrale Operativa nel caso di antifurto satellitare • il Sistema di antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto. Qualora risulti che al momento del sinistro: • il sistema di antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer non sia stato inserito; • il sistema di attivazione / disattivazione del sistema di antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer sia stato dimenticato all’interno del veicolo; • non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice; Valore Auto-Over-Sat Ed. 2005 non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell’antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice; • il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer; • il Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini; • non sia stato effettuato il rinnovo del contratto telefonico relativo alla scheda GSM montata sull’antifurto satellitare oppure nel caso di scheda prepagata non vi sia credito sufficiente o non sia stato effettuato il rinnovo annuale; • non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all’Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito; • in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer non sia efficientemente e regolarmente in funzione per dolo e colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; la Società in deroga a quanto previsto all'art. 3.9 "Scoperto e franchigia" delle Condizioni Generali, corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato. Nel solo caso di Antifurto satellitare, qualora al momento del sinistro la Centrale Operativa non abbia ricevuto alcun segnale d’allarme, la Società in deroga all’art. 3.9 “Scoperto e Franchigie” delle Condizioni Generali, corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo da liquidare a termini di polizza rimanendo il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare l'attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del sinistro. • 3.5 – Determinazione dell'ammontare del danno a) Perdita totale del veicolo In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata nella proposta di polizza, determina l'indennizzo: • per le autovetture in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell'evento, maggiorate del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional; qualora detta pubblicazione non riporti la quotazione dell'autovettura assicurata, il valore della stessa, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional,verrà determinato in base al valore commerciale al momento del sinistro; • per tutti gli Autocarri / Camper / Caravan in base alla media del valore commerciale degli stessi indicato sulle pubblicazioni Eurotax Blu ed Eurotax Giallo, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie e degli optional al momento del sinistro. L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d’acquisto dell’autovettura, dell’autocarro, del Pagina 5 di 8 camper o del caravan così come risultante dalla fattura d’acquisto o dal valore d’acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato al P.R.A. A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all’acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l’avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio. b) Danno parziale Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro comprensivo del valore degli accessori non di serie e degli optional. Le parti del veicolo, compresi gli accessori e gli optional, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate: • per le autovetture limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e Collisione, se al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote e accessori non di serie; relativamente alle restanti garanzie tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura. • per tutti gli altri veicoli tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura. Sia per il caso di danno totale che danno parziale, in ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie e agli optional per i quali viene richiesto l'indennizzo. In caso di danno parziale, qualora la somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente corrisponda soltanto ad una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 C.C.). L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli optional assicurati al momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo art. 3.9 "Scoperto e franchigia". Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell' incidenza dell'I.V.A. ove l' Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. 3.6 – Valore a nuovo per autovetture in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina Se previsto in polizza il Valore a nuovo, a parziale deroga dell'art. 3.5 “Determinazione dell’ammontare del danno”, in caso di perdita totale dell’autovettura, la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tener conto delle quotazioni della pubblicazione Quattroruote (Editrice Domus) ma con riferimento al prezzo di acquisto dell’autovettura, purché ricorrano le seguenti condizioni: • che si tratti per l’autovettura di prima immatricolazione; • che la perdita totale si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione; • che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto dell’autovettura risultante dalle relative fatture. Valore Auto-Over-Sat Ed. 2005 Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l' Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d’acquisto dell’autovettura o dell’autocarro così come risultante dalla fattura d’acquisto o dal valore d’acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato al P.R.A. A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all’acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l’avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio. 3.7 – Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata dalla Società e dall'Assicurato mediante accordo concluso o direttamente fra loro o, se anche una sola delle Parti ne faccia richiesta, tra due Periti, che esse nominano, uno per ciascuna, con atto unico ed ai quali conferiscono anche l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonché sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti dalla polizza. I due Periti, se non si accordano tra loro in tutto o in parte, ne eleggono un terzo da scegliersi, se anche uno solo ne faccia richiesta, fuori della provincia nel cui territorio il sinistro si è verificato; il terzo può essere nominato anche prima del disaccordo, ma il suo intervento può essere richiesto soltanto quando detto disaccordo si verifica, limitatamente ai punti controversi. Se una delle Parti non provvede volontariamente alla nomina del proprio Perito o se i due Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le conclusioni cui i due Periti pervengono concordemente e quelle che sui punti controversi il Collegio adotta anche se a maggioranza e quindi anche se uno dei Periti non le sottoscrive -sono vincolanti per le Parti, che fin d'ora rinunciano a qualsiasi impugnativa, impregiudicata ogni questione attinente all'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo vanno a carico della Società e dell' Assicurato in parti uguali, escluso ogni obbligo solidale. 3.8 – Relitti Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irreparabile, la Società, anche in deroga a quanto previsto all’art. 3.5 “Determinazione dell’ammontare del danno”, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta l’Assicurato dovrà esibire il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante la cessata circolazione per rottamazione oppure fornire la copia del certificato di cui all’art. 46, 4° comma, D. L.gs. 05.02.1997, 22, rilasciato da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione. 3.9 – Scoperto e franchigia Dal danno determinato ai sensi degli artt. 3.5 “Determinazione dell’ammontare del danno” e 3.6 “Valore a nuovo per autovetture in caso di perdita totale a seguito di Pagina 6 di 8 incendio, furto o rapina si deduce lo scoperto e/o la franchigia precisati in nella proposta di polizza. E’ fatto salvo quanto indicato all’art. 3.4 “Antifurto satellitare / Localizzatore / Immobilizer”. 3.10 – Rinuncia al diritto di rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto nella proposta di polizza, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, salvo il caso di dolo dei medesimi. 3.11 – Riparazioni e/o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate La Società, invece di pagare l'indennizzo, ha facoltà di far eseguire direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche il veicolo o parte di esso, oppure acquistare quanto residua del veicolo dopo il sinistro in base al valore così come determinato dall'art. 3.5 "Determinazione dell'ammontare del danno". 3.12 – Pagamento dell'indennizzo La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere il certificato atte stante l'esito dell'istruttoria penale, nonché copia della denuncia di sinistro presentata all' Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la scheda di perdita di possesso e il certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato dal P.R.A. e gli altri documenti indispensabili alla definizione del sinistro. L’Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a vendere di quanto sia stato recuperato. Il pagamento dell'indennizzo è eseguito nella valuta corrente entro 15 giorni dalla data della liquidazione. 3.13 – Clausola Broker L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le Premium S.r.l. Broker di Assicurazione – Via Guerrazzi, 9 – 20145 Milano. Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto devono essere fatte per iscritto alla Spett.le Premium S.r.l. Pertanto, agli effetti della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente. La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato che riconosce che tale pagamento è liberatorio per il Contraente. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Premessa Avere sempre a bordo: • carta di circolazione; • certificato di assicurazione; • contrassegno di assicurazione; • Carta Verde (necessaria in alcuni Paesi esteri); • patente di guida valida (controllare periodicamente la scadenza); • Modulo Blu "Constatazione amichevole di incidente". Premesso che ogni sinistro va denunciato alla Direzione Sinistri della Società, per ottenere un più rapido risarcimento dei danni è consigliabile (utilizzando, se Valore Auto-Over-Sat Ed. 2005 necessario, la consulenza delle Agenzie / Subagenzie della Società a disposizione dell' Assicurato): • presentare la denuncia in modo tempestivo; • fornire una descrizione dettagliata e completa del sinistro; • allegare tutti i documenti fiscali, giudiziari e medici; • indicare sempre il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo; • utilizzare il Modulo Blu. Ecco alcuni consigli e suggerimenti sulle cose da fare se capita uno dei sinistri previsti da questa polizza. Incidente stradale 1. Per la denuncia: • utilizzare il Modulo Blu (Constatazione amichevole d'incidente), unico modello di denuncia riconosciuto ufficialmente dalla Legge (art. 5 Legge 39/77); • raccogliere le generalità di eventuali testimoni, di eventuali feriti, e di coloro che sono rimasti coinvolti nell' incidente; • segnalare gli eventuali interventi da parte delle Autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.) precisando le contravvenzioni elevate; • indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo; • inviare alla Società le eventuali successive richieste dei danneggiati e i documenti delle Autorità. 2. Il Modulo Blu e la richiesta di risarcimento Il Modulo Blu va utilizzato e spedito alla propria Compagnia in funzione di "denuncia del sinistro", anche se l'altro protagonista dell'incidente si è rifiutato di fIrmarlo. In tal caso, per chiedere il risarcimento dei danni subiti, occorre indirizzare una richiesta alla Compagnia del responsabile dell'incidente. 3. Cancellazione della targa Se il proprio veicolo non è più riparabile per incidente stradale o a seguito di incendio, occorre chiederne la cancellazione al P.R.A.. Questo va fatto al P.R.A. più vicino consegnando le targhe e la carta di circolazione. Con tale operazione, cessando la proprietà, si interrompe l'obbligo di pagamento del bollo di circolazione (oggi più propriamente tassa di proprietà) e degli eventuali "superbolli". Il certificato di cancellazione ottenuto dal P.R.A. va trasmesso all'Ufficio di Rappresentanza o all' Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società, insieme al certificato e contrassegno se non distrutti, per ottenere l'anticipata annullazione della polizza ed il rimborso del premio non utilizzato. Incendio 1. Per la denuncia: descrivere dettagliatamente il sinistro; indicare sommariamente le parti danneggiate; segnalare l'eventuale intervento di Vigili del Fuoco, Polizia o altre Autorità; precisare gli eventuali danni subiti da altri veicoli, le cose danneggiate, le generalità dei loro proprietari; indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo. Furto e rapina 1. Presentare immediatamente denuncia del fatto alla Polizia o ai Carabinieri, recandosi al Commissariato o alla Stazione con carta da bollo e carta uso bollo, richiedendone copia autenticata. 2. Per la denuncia: Pagina 7 di 8 inviare una lettera alla Società allegando copia del verbale di denuncia all' Autorità. 3. In caso di furto parziale: • precisare le parti rubate o danneggiate; • indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo; • documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità; • documentare con fatture o ricevute fiscali l'acquisto dell'apparecchio audiofonovisivo rubato, con I' indicazione della marca e modello e la data della sua installazione sul veicolo in garanzia; • allegare alla denuncia la relativa documentazione di spesa. 4. In caso di furto totale, se l' Assicurato viene a conoscenza del ritrovamento del veicolo prima di aver ricevuto l'indennizzo: • trasferire immediatamente il veicolo in un luogo sicuro, per consentire gli accertamenti dei danni subiti che dovranno trovare corrispondenza nel verbale di ritrovamento delle Autorità del luogo in cui il veicolo è stato ritrovato; • richiedere copia del verbale di ritrovamento; • comunicare tempestivamente l' avvenuto ritrovamento alla Società; • inviare alla Società copia del verbale di ritrovamento. 5. per ottenere l'indennizzo in caso di furto totale presentare : • certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato al P.R.A.; • scheda di perdita di possesso; • fattura di acquisto se il furto è avvenuto prima che sia completata l'iscrizione al P.R.A. o se è operante il valore a nuovo. La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato attestante l'esito dell'istruttoria penale. Contrassegno tassa di circolazione e immatricolazione Allegare alla richiesta d'indennizzo copia della denuncia di furto totale e la documentazione relativa al periodo per il quale è stata pagata la tassa di circolazione. Eventi socio – politici e atmosferici 1. Per la denuncia: • descrivere dettagliatamente il sinistro; • indicare il luogo dove è possibile visionare I' autovettura per i necessari accertamenti; • documentare le riparazioni di prima necessità. 2. Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da comportamenti altrui nei quali siano ravvisabili estremi di reato: • presentare la denuncia alle Autorità utilizzando la carta da bollo più tre copie ed inviare all'Ufficio di Rappresentanza o all' Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società la lettera di denuncia del sinistro accompagnata da una copia della denuncia presentata alle Autorità. 3. Nel caso di danni da eventi naturali: • allegare alla denuncia la certificazione dell'Ufficio Meteorologico del Comune dove è avvenuto il fatto. • Collisione Seguire la stessa procedura dell’incidente stradale. Valore Auto-Over-Sat Ed. 2005 Rottura Cristalli 1. Per la denuncia: • descrivere dettagliatamente il sinistro alla Società precisando i danni subiti dal veicolo; • indicare il luogo in cui sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo; • documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità. Infortuni 1. Per la denuncia: inviare la denuncia per lettera raccomandata o presentarla all'Ufficio di Rappresentanza o all' Agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società, entro tre giorni da quando è avvenuto il fatto o da quando se ne è avuta la possibilità. 2. ln ogni caso è necessario indicare: • le generalità del!' Assicurato; • il numero di polizza; • la data, l'ora e il luogo dell'infortunio; • le cause e le circostanze dello stesso. 3. Inoltre si deve allegare alla denuncia un certificato medico nel quale siano descritti in dettaglio: • la natura delle lesioni; • a regione anatomica colpita; • la prognosi; • l'eventuale ricovero; • l' eventuale applicazione di apparecchio gessato o immobilizzante; • le eventuali spese sostenute. 4. Successivamente è necessario inviare: • eventuali certificati di proroga nei quali il medico indichi, in maniera circostanziata, i motivi per i quali ritiene necessario prolungare lo stato di infermità. 5. L 'Assicurato deve: • sottoporsi in qualsiasi momento su richiesta della Società, agli accertamenti e controlli medici necessari, • fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. 6. AI sinistro verrà assegnato un numero progressivo di identificazione, al quale dovrà esser fatto riferimento nel corso della definizione dello stesso. Pagina 8 di 8