POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO /
FURTO / RAPINA VEICOLI CON ANTIFURTI
SATELLITARE E SPECIALI
CONVENZIONE OVER-SAT
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono
per Accessori di serie: Accessori stabilmente installati sul
veicolo costituenti normale dotazione senza supplemento al
prezzo base di listino;
per Accessori non di serie: Accessori stabilmente
installati sul veicolo non rientranti nel novero degli
“accessori di serie” e degli “optional”. Sono compresi in
questa definizione gli impianti di telelocalizzazione
satellitare, localizzazione, immobilizer;
per Apparecchi audiofonovisivi: Radio, lettori di compact
disc, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti,
stabilmente installati, la cui sottrazione possa verificarsi
solo con danneggiamento della plancia o del sistema di
fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi
audiofonovisivi gli impianti diversi da quelli sopra indicati.
per "Assicurato": Il soggetto il cui interesse è protetto dall'
assicurazione;
per "Assicurazione": Il contratto di assicurazione;
per "Beneficiario": Persona alla quale spetta la
prestazione pattuita;
per “Centrale Operativa”: Centro di ricezione telematica
dei segnali di controllo e di allarme dei veicoli;
per "Contraente": Il soggetto che stipula l' assicurazione e
su cui gravano gli obblighi da esso derivanti;
per "Danno parziale": Danno le cui spese di riparazione
sono inferiori al valore commerciale del veicolo al momento
del sinistro;
per "Degrado": percentuale di riduzione che viene
applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai
materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro.
Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del
rapporto esistente fra il valore commerciale del veicolo al
momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo.
per "Esplosione": Conseguenza di sviluppo di gas o
vapori ad elevata temperatura e pressione, dovuta a
reazione chimica che si autopropaga velocemente;
per "Franchigia": Parte di indennizzo, contrattualmente
pattuita, che l’assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro;
per "Fulmine": Effetto provocato da una scarica elettrica
naturale avvenuta nell' atmosfera;
per "Furto": Sottrazione del veicolo assicurato a colui che
lo detiene;
per "Incendio": Combustione con sviluppo di fiamma;
per "Indennizzo": La somma dovuta dalla Società in caso
di sinistro;
per “Immobilizer “ : Antifurto evoluto con blocco motore
automatico e/o flusso carburante,con
chiave di
riconoscimento elettronica, solitamente montato in aggiunta
(ed interfacciato ad esso) all’immobilizzatore di serie
per "Liquidazione": Procedimento atto a verificare il diritto
al risarcimento ed a determinare l' importo liquidabile;
per “Localizzatore “: l’apparato montato a bordo del
veicolo oltre che a essere un antifurto evoluto con blocco
motore automatico, consente anche la localizzazione del
veicolo direttamente dal cliente attraverso il sistema GPS .
Valore Auto-Over-Sat
Ed. 2005
In taluni casi / modelli, l’utente può avere anche la
possibilità di richiedere l’intervento della centrale.
per Optional: Accessori, stabilmente installati sul veicolo,
forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo,
con supplemento al prezzo di listino;
per "Polizza": Il documento che prova l' assicurazione;
per "Premio": La somma dovuta dal Contraente alla
Società a corrispettivo dell’assicurazione;
per Proprietario del veicolo: L’intestatario al P.R.A. o colui
che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto
di proprietà del veicolo;
per “Quattroruote”:
La pubblicazione mensile della
Editoriale Domus. Tale pubblicazione riporta i prezzi di
listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle
usate, basate su indagini di mercato comprensive degli
accessori di serie. Per quanto riguarda gli autocarri detti
prezzi e quotazioni vengono riportati sulle pubblicazioni
Eurotax Blu ed Eurotax Giallo.
per "Rapina": Sottrazione del veicolo assicurato mediante
violenza o minaccia a colui che lo detiene.
per "Regola Proporzionale – Somma assicurata
insufficiente": Qualora l’assicurazione copra solo una
parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento
del sinistro, la Società determina l’indennizzo in
proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata
ed il valore effettivo della medesima al momento del
sinistro.
per "Rischio": La probabilità che si verifichi il sinistro e l'
entità dei danni che possono derivarne;
per "Scoperto": La quota, espressa in percentuale, del
danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico
dell’assicurato;
per "Sinistro": Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è
prestata l' assicurazione;
per "Società": La Spett. HDI Assicurazioni S.p.A.
per “Intermediario”: il Broker di assicurazione cui il
Contraente abbia affidato la gestione del contratto;
per "Somma Assicurata": Valore dichiarato dal
Contraente riportato in polizza e riferito al veicolo, compresi
gli accessori e agli apparecchi per i quali sia indicato lo
specifico valore complessivo ad essi relativo. Se non
espressamente esclusa, tali valori si intendono comprensivi
dell'importo relativo all’ I.V.A.
1. CONDIZIONI GENERALI
Premessa
La presente assicurazione è stipulata a seguito di specifica
convenzione tra la Società e Premium Broker S.r.l.
E’ condizione vincolante per l’efficacia contrattuale che:
•
il veicolo assicurato sia dotato di antifurto satellitare,
localizzatore, immobilizer certificato ed accettato dalla
Societa’ stessa e che lo stesso sia stato collaudato e
funzionante;
•
al momento della sottoscrizione dell’assicurazione
venga fornito il certificato di collaudo/installazione
sottoscritto dalla Centrale Operativa e dall’installatore,
copia del libretto di circolazione del veicolo assicurato,
copia di un documento di identità valido del
Contraente.
1.1 – Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento
del rischio
La Società presta l’assicurazione nei tempi e nei modi
descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni
Pagina 1 di 8
rese dal Contraente e dall’Assicurato nella proposta di
polizza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e
dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto dell'indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894
C.C.).
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione
scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono
comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo
nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898
C.C.).
1.2 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica
Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della
Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea,
nonché per il territorio della Croazia, della Norvegia,
dell’Islanda, del Liechtenstein, del Principato di Monaco e
della Svizzera.
1.3 – Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del
premio
Il premio si paga alla consegna della polizza. Il pagamento
deve essere eseguito esclusivamente presso il broker che
ha in gestione il contratto.
La garanzia è operante dalle ore 24 del giorno indicato sulla
proposta di polizza, indipendentemente dall'ora effettiva di
rilascio della stessa, sempre che sia stato effettuato il
pagamento del premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del
giorno del pagamento.
Il premio deve essere pagato in unica soluzione.
L’assicurazione ha validità per la durata indicata nella
proposta di polizza (decorrente dalla data di effetto indicata
sulla proposta di polizza) e cessa definitivamente alla sua
naturale scadenza senza obbligo di disdetta per le Parti.
1.4 – Trasferimento della proprietà del veicolo
Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il
Contraente è tenuto a dame immediata comunicazione alla
Società che adotterà la soluzione richiesta tra le seguenti
ipotesi:
a) Sostituzione con altro veicolo
Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo
assicurato, qualora il cedente / proprietario previa
esibizione dell’attestazione di alienazione del veicolo
assicurato e restituzione del contratto assicurativo in corso
relativo al veicolo venduto, chieda che il contratto stipulato
per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua
proprietà purché dotato di antifurto satellitare operativo,
collegato e corredato di certificato di collaudo, la Società,
previo eventuale conguaglio del premio dell'annualità in
corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della
sostituzione del veicolo emetterà un nuovo contratto, ferma
comunque la scadenza della precedente polizza.
b) Vendita del veicolo
Nel caso di vendita del veicolo ed in assenza di acquisto di
un nuovo veicolo da parte dell’Assicurato il contratto si
intende risolto a decorrere dalla data della vendita senza
restituzione di alcun premio, che resta interamente
acquisito alla Società.
Tuttavia, nel caso la polizza sia stata stipulata per durate
superiori
all’anno
la
Società,
previa
esibizione
dell’attestazione di alienazione del veicolo assicurato e
Valore Auto-Over-Sat
Ed. 2005
restituzione del contratto assicurativo in corso relativo al
veicolo venduto, rimborsa l’importo corrisposto in via
anticipata per le annualità successive a quella in corso al
momento della vendita, al netto delle imposte.
1.5 – Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da
quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 C.C.) e deve
contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al
sinistro.
La denuncia deve contenere:
•
la data ed il luogo del sinistro;
•
la dettagliata descrizione del sinistro;
•
l’entità approssimativa del danno;
•
le generalità di eventuali testimoni;
•
la segnalazione dell’intervento di Vigili del Fuoco,
Polizia o altre autorità;
•
la copia del verbale di denuncia all’Autorità Giudiziaria;
•
relativamente all’assicurazione incendio, gli eventuali
danni subiti da altri veicoli, le cose danneggiate, le
generalità dei loro proprietari;
•
copia del contratto assicurativo;
•
copia del contratto di abbonamento ai servizi della
Centrale Operativa (ove previsto);
•
il luogo ove è visibile il veicolo per la stima dei danni.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo
possibile, le notizie, i documenti e copia della denuncia
presentata alle Autorità competenti relativi al sinistro.
A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della
denuncia di sinistro, nonché nell' invio di documentazione,
la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione
del pregiudizio sofferto. L’inadempimento di tale obbligo
può comportare la perdita totale o parziale del diritto di
indennizzo. (art. 1915 C.C.).
In caso di furto totale del veicolo assicurato è necessario
consegnare alla Società, insieme alle chiavi del veicolo
anche i telecomandi per l’inserimento / disinserimento
dell’impianto di antifurto satellitare.
1.6 – Risoluzione del contratto per furto
In caso di furto o perdita totale del veicolo, il contratto è
risolto a decorrere dalla data del sinistro stesso. Il
Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia
della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
1.7 – Cessazione di rischio per distruzione,
demolizione, rottamazione od esportazione definitiva
del veicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio per distruzione o
esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a
darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del
P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione
e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il
contratto assicurativo. Nel caso di cessazione di rischio per
demolizione o rottamazione del veicolo il Contraente è
tenuto inoltre a darne notizia alla Società fornendo copia
del certificato di cui all’art. 46, 4° comma, D. Lgs. 5/2/97
n.22, rilasciato da un concessionario o succursale di casa
costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per
la demolizione o rottamazione.
Il contratto si intende risolto a decorrere dalla data della
distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione
definitiva, come risultante dalla documentazione indicata al
primo comma senza alcuna restituzione di premio, che
resta interamente acquisito dalla Società.
Tuttavia, nel caso la polizza sia stata stipulata per durate
superiori all’anno la Società, previa esibizione della
Pagina 2 di 8
documentazione indicata al primo comma e restituzione del
contratto assicurativo in corso relativo al veicolo venduto,
rimborsa l’importo corrisposto in via anticipata per le
annualità successive a quella in corso al momento della
distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione
definitiva, al netto delle imposte.
Qualora l’Assicurato chieda che il contratto relativo al
veicolo distrutto, demolito, rottamato o esportato sia reso
valido per un altro veicolo di sua proprietà purché dotato di
antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer operativo,
collegato e corredato di certificato di collaudo, la Società,
previo eventuale conguaglio del premio dell’annualità in
corso sulla base della tariffa in vigore al momento della
sostituzione del veicolo, emetterà un nuovo contratto, ferma
comunque la scadenza della precedente polizza.
1.8 – Imposte e Tasse
Sono a carico del Contraente le imposte e gli oneri derivanti
per legge dalla stipulazione del Contratto.
1.9 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente
contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.
1.10 – Non tacita proroga del contratto
La polizza cessa alla sua naturale scadenza e non è
soggetta a tacito rinnovo. Non trova applicazione l’art. 1901
secondo comma, del Codice Civile.
1.11 – Massimo indennizzo per anno assicurativo
Nel caso di più sinistri verificatisi in uno stesso periodo
assicurativo annuo, che interessano una medesima
garanzia, la somma degli indennizzi liquidati dalla Società
non potrà superare la somma assicurata indicata in polizza.
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
IN CASO DI VINCOLO
2.1 – VA - Condizione di vincolo per veicoli venduti
ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato
dominio. Pagamento anticipato del premio in unica
soluzione
Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti
della Società indicata in polizza. La Società si obbliga per la
durata del contratto, indipendente dalle risultanze al
Pubblico Registro Automobilistico, a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle
garanzie prestate con il presente contratto, se non con
il consenso della vincolataria;
b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia
stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15
giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) non pagare, in caso di sinistro Incendio, Furto o
Rapina, Collisione, Eventi socio - politici e naturali,
l'indennizzo che fosse liquidato a termini di contratto
senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga
altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito
rateale, a versare a quest'ultima l'indennità liquidata
contro quietanza liberazione al cui rilascio la
vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.
Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. 1.10
“Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla sua
naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della
Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della
vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun
obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della
polizza.
Valore Auto-Over-Sat
Ed. 2005
2.2 – VB - Condizione di vincolo per veicoli venduti
ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato
dominio. Pagamento del premio per un periodo
inferiore a quello del contratto di vendita rateale
Il Contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti
della Società indicata in polizza. La Società si obbliga per la
durata del contratto, indipendente dalle risultanze al
Pubblico Registro Automobilistico, a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle
garanzie prestate con il presente contratto, se non con
il consenso della vincolataria;
b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia
stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15
giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata
qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di
assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato
pagamento del premio comporterà comunque
sospensione della garanzia ai sensi di legge;
d) non pagare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina,
Collisione, Eventi socio - politici e naturali, l’indennizzo
che fosse liquidato a termini di polizza senza il
consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì,
fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a
versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro
quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin
d’ora autorizzata dal Contraente.
Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. 1.10
“Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla sua
naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della
Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della
vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun
obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della
polizza.
2.3 – VC – Condizione di vincolo per veicoli concessi in
leasing. Pagamento anticipato del premio in unica
soluzione
Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti
della Società indicata in polizza. Premesso che il veicolo
assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al
Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato
concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del
vincolo, la Società si impegna nei confronti della
vincolataria a:
a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate
con il presente contratto, se non con il consenso della
vincolataria;
b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia
stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15
giorni dalla ricezione della relativa denuncia.
Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o
Rapina, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del
veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di
polizza verrà, a nonna dell'art.1891, secondo comma del
Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità
di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà
sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. 1.10
“Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla sua
naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della
Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della
vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun
obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della
polizza.
2.4 – VD – Condizione di vincolo per veicoli concessi in
Pagina 3 di 8
leasing. Pagamento del premio per un periodo inferiore
a quello del contratto di leasing
Il contratto si intende vincolato nei termini e nei confronti
della Società indicata in polizza. Premesso che il veicolo
assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al
Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato
concesso in leasing al Contraente fino alla scadenza del
vincolo, la Società si impegna nei confronti della
vincolataria a:
a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate
con il presente contratto, se non con il consenso della
vincolataria;
b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia
stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15
giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata
qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di
assicurazione scaduto, fermo restando che il mancato
pagamento del premio comporterà comunque
sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, in caso di sinistro Incendio, Furto o
Rapina, Collisione, Eventi socio - politici e naturali, del
veicolo assicurato, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di
polizza verrà, a norma dell’art.1891, secondo comma del
Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità
di proprietaria di detto veicolo e che pertanto da essa verrà
sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Resta altresì inteso che, in base a quanto previsto dall’art.
1.10 “Non tacita proroga del contratto”, la polizza cessa alla
sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte
della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti
della vincolataria si estinguono automaticamente, senza
alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza
della polizza.
3. RISCHI DIVERSI
DANNI AL VEICOLO
3.1 – Oggetto dell'assicurazione
Premesso che l'assicurazione vale per il veicolo identificato
nella proposta di polizza, ivi compresi gli accessori di serie
e non di serie e gli optional stabilmente installati sullo
stesso, esclusi gli audiofonovisivi salvo quanto previsto
dall'art. 3.3 “Audiofonovisivi", la Società si obbliga, nei limiti
precisati in polizza ed alle condizioni che seguono, a:
3.1.1 Incendio - indennizzare l'Assicurato dei danni
materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in
conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di
fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell'azione del
fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di
alimentazione destinati al funzionamento del veicolo
stesso.
3.1.2 Furto e rapina totale e parziale - indennizzare l'
Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto
o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso.
Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al
veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina. Sono
altresì compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza
della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina
con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non
siano direttamente conseguenti a collisione, urto o
ribaltamento.
integrale a seguito di furto o rapina del veicolo descritto in
polizza.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni arrecati al
veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina.
L'Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena
abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di
esso.
In caso di ritrovamento del veicolo o parte di esso prima del
pagamento dell'indennizzo da parte della Società, la
presente garanzia è operante esclusivamente nel caso in
cui il valore del recupero non sia superiore al 20% del
valore del veicolo al momento del sinistro.
Entro tali limiti sono compresi i danni subiti dal veicolo in
conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto
o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche
che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.
Il valore di quanto recuperato prima del pagamento
dell'indennizzo sarà detratto dall'indennizzo stesso.
In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'
Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a
vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a
trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo
fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti
secondo i rispettivi interessi.
L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto
venisse recuperato: in questo caso si procederà ad una
nuova determinazione dell'ammontare del danno secondo i
criteri previsti dall'art. 3.5 “Determinazione dell’ammontare
del danno” e si effettuerà il conguaglio con l'indennizzo
precedentemente pagato.
3.1.4 Eventi socio - politici - indennizzare l'Assicurato dei
danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal
veicolo descritto in polizza, in conseguenza di scioperi,
sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in
genere, terrorismo e sabotaggio.
Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere l’assicurazione
non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo
risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.
La presente garanzia è valida solo per le autovetture uso
privato e se espressamente richiamata sulla proposta di
polizza.
3.1.5 Eventi naturali - indennizzare l' Assicurato dei danni
materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal
veicolo descritto in polizza a causa di uragani, bufere,
tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni,frane,
valanghe, slavine e alluvioni.
La presente garanzia è valida solo per le autovetture uso
privato e se espressamente richiamata sulla proposta di
polizza.
3.2 – Esclusioni
L'assicurazione non copre i danni:
a) cagionati o agevolati da dolo o colpa grave
dell'Assicurato, del Contraente, delle persone del cui
fatto essi rispondano a norma di legge o con essi
conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro
incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo
assicurato;
b) verificatisi in occasione di esplosioni nucleari,
contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni
militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni
vulcaniche, terremoti;
c) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o
competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
3.1.3 Furto totale - indennizzare l' Assicurato dei danni
materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di sottrazione
Valore Auto-Over-Sat
Ed. 2005
Pagina 4 di 8
d)
arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la
rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente
contratto;
e) causati da semplici bruciature e/o da fenomeno
elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
f) derivanti da furto di teloni di copertura, a meno che non
siano danni conseguenti a furto totale.
g) alle merci trasportate;
h) ai mezzi destinati al trasporto di infiammabili;
i) nel caso il sistema di antifurto satellitare, localizzatore
o immobilizer non sia installato.
Non sono indennizzabili le spese per modificazioni,
aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della
riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da
deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri
pregiudizi anche fiscali.
3.3 - Audiofonovisivi
L'assicurazione è estesa agli apparecchi audiofonovisivi,
purché stabilmente installati sul veicolo, a condizione che
siano richiamati in polizza e che il relativo valore sia
compreso nella somma assicurata della garanzia Furto.
In caso di danno la Società determina l'indennizzo tenendo
conto del degrado d'uso e con l'applicazione della regola
proporzionale, di cui all'art. 1907 C.C..
In caso di danno parziale l'indennizzo non può comunque
superare il valore commerciale degli apparecchi
Audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro.
In caso di furto parziale del solo apparecchio
audiofonovisivo, qualora in polizza sia previsto uno
scoperto, il minimo dello stesso è ridotto a € 103,29. Anche
se in polizza non sia previsto uno scoperto si applica
comunque uno scoperto del 10% con il minimo di € 103,29.
Qualora, oltre all'apparecchio audiofonovisivo, siano state
rubate altre parti del veicolo, al danno complessivamente
determinato si applica lo scoperto e il relativo minimo
indicati sulla scheda di polizza.
L'indennizzo non può in nessun caso superare per ciascun
sinistro il 10% della somma assicurata al momento del
sinistro con il massimo di € 2.582,28.
3.4 Antifurto Satellitare / Localizzatore / Immobilizer
L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del
Contraente che:
•
il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione
del Sistema di antifurto satellitare / localizzatore /
immobilizer indicato nella proposta di polizza:
•
l'installazione del Sistema di antifurto satellitare /
localizzatore / immobilizer è stata eseguita ed è
certificata da un installatore autorizzato dalla casa
produttrice del Sistema e dalla Centrale Operativa nel
caso di antifurto satellitare
•
il Sistema di antifurto satellitare / localizzatore /
immobilizer sarà mantenuto efficiente e regolarmente
in funzione nel corso della durata del presente
contratto.
Qualora risulti che al momento del sinistro:
•
il sistema di antifurto satellitare / localizzatore /
immobilizer non sia stato inserito;
•
il sistema di attivazione / disattivazione del sistema di
antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer sia stato
dimenticato all’interno del veicolo;
•
non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o
assistenza dell’antifurto satellitare / localizzatore /
immobilizer espressamente richiesti dalla Centrale
Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa
costruttrice;
Valore Auto-Over-Sat
Ed. 2005
non sia stata effettuata la regolare manutenzione
dell’antifurto satellitare / localizzatore / immobilizer
espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o
dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
•
il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode
del veicolo siano a conoscenza del mancato
funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare /
localizzatore / immobilizer;
•
il Proprietario / Assicurato o il contraente non
collaborino, o reiterino detto comportamento, con le
Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria o la Società in
ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di
elementi o documenti utili alle indagini;
•
non sia stato effettuato il rinnovo del contratto
telefonico relativo alla scheda GSM montata
sull’antifurto satellitare oppure nel caso di scheda
prepagata non vi sia credito sufficiente o non sia stato
effettuato il rinnovo annuale;
•
non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia
nota all’Assicurato, per sosta permanente del veicolo
oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato
in luogo chiuso e/o custodito;
•
in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare /
localizzatore / immobilizer non sia efficientemente e
regolarmente in funzione per dolo e colpa grave del
Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro
conviventi, dei loro dipendenti o delle persone
incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo
assicurato;
la Società in deroga a quanto previsto all'art. 3.9 "Scoperto
e franchigia" delle Condizioni Generali, corrisponderà
all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di
polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato.
Nel solo caso di Antifurto satellitare, qualora al momento
del sinistro la Centrale Operativa non abbia ricevuto alcun
segnale d’allarme, la Società in deroga all’art. 3.9 “Scoperto
e Franchigie” delle Condizioni Generali, corrisponderà
all’Assicurato l’80% dell’importo da liquidare a termini di
polizza rimanendo il rimanente 20% a carico dell’Assicurato
stesso.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve
presentare l'attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice
del Sistema, relativamente allo stato del terminale del
satellitare al momento del sinistro.
•
3.5 – Determinazione dell'ammontare del danno
a) Perdita totale del veicolo
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo la
Società, nel limite della somma assicurata indicata nella
proposta di polizza, determina l'indennizzo:
•
per le autovetture in base alle quotazioni indicate
sulla pubblicazione Quattroruote (Editrice Domus) con
riferimento al mese di accadimento dell'evento,
maggiorate del valore commerciale degli eventuali
accessori non di serie e degli optional; qualora detta
pubblicazione non riporti la quotazione dell'autovettura
assicurata, il valore della stessa, maggiorato del valore
commerciale degli eventuali accessori non di serie e
degli optional,verrà determinato in base al valore
commerciale al momento del sinistro;
•
per tutti gli Autocarri / Camper / Caravan in base alla
media del valore commerciale degli stessi indicato
sulle pubblicazioni Eurotax Blu ed Eurotax Giallo,
maggiorato del valore commerciale degli eventuali
accessori non di serie e degli optional al momento del
sinistro.
L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al
prezzo d’acquisto dell’autovettura, dell’autocarro, del
Pagina 5 di 8
camper o del caravan così come risultante dalla fattura
d’acquisto o dal valore d’acquisto indicato nell’estratto
cronologico rilasciato al P.R.A.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di
veicolo ripristinato successivamente all’acquisto la
liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo
previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti
l’avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di
ricambio.
b) Danno parziale
Si considera economicamente riparabile il danno le cui
spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal
relitto non superino il valore commerciale del veicolo al
momento del sinistro comprensivo del valore degli
accessori non di serie e degli optional.
Le parti del veicolo, compresi gli accessori e gli optional,
non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove,
saranno liquidate:
•
per le autovetture
limitatamente alle garanzie Incendio, Furto e
Collisione, se al momento del sinistro non sono
trascorsi più di cinque anni dalla data di prima
immatricolazione del veicolo, senza tenere conto
del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che
per ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei
freni, sellerie, capote e accessori non di serie;
relativamente alle restanti garanzie tenendo conto
del degrado dovuto a vetustà o ad usura.
•
per tutti gli altri veicoli
tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad
usura.
Sia per il caso di danno totale che danno parziale, in ogni
caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la
documentazione relativa agli accessori non di serie e agli
optional per i quali viene richiesto l'indennizzo.
In caso di danno parziale, qualora la somma assicurata
dichiarata in polizza dal Contraente corrisponda soltanto ad
una parte del valore che il veicolo aveva al momento del
sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa
proporzione (art. 1907 C.C.).
L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della
somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale
del veicolo, degli accessori e degli optional assicurati al
momento del sinistro fermo quanto previsto dal successivo
art. 3.9 "Scoperto e franchigia".
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà
conto dell' incidenza dell'I.V.A. ove l' Assicurato la tenga a
suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia
compreso nel valore assicurato.
3.6 – Valore a nuovo per autovetture in caso di perdita
totale a seguito di incendio, furto e rapina
Se previsto in polizza il Valore a nuovo, a parziale deroga
dell'art. 3.5 “Determinazione dell’ammontare del danno”, in
caso di perdita totale dell’autovettura, la determinazione
dell'ammontare del danno viene effettuata senza tener
conto delle quotazioni della pubblicazione Quattroruote
(Editrice Domus) ma con riferimento al prezzo di acquisto
dell’autovettura, purché ricorrano le seguenti condizioni:
•
che si tratti per l’autovettura di prima
immatricolazione;
•
che la perdita totale si verifichi entro sei mesi dalla
data di prima immatricolazione;
•
che la somma assicurata sia pari al prezzo di
acquisto dell’autovettura risultante dalle relative
fatture.
Valore Auto-Over-Sat
Ed. 2005
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà
conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l' Assicurato la tenga a
suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia
compreso nel valore assicurato.
L’indennizzo non potrà comunque essere superiore al
prezzo d’acquisto dell’autovettura o dell’autocarro così
come risultante dalla fattura d’acquisto o dal valore
d’acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato al
P.R.A.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di
veicolo ripristinato successivamente all’acquisto la
liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo
previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti
l’avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di
ricambio.
3.7
–
Procedimento
per
la
determinazione
dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei
Periti
La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata
dalla Società e dall'Assicurato mediante accordo concluso
o direttamente fra loro o, se anche una sola delle Parti ne
faccia richiesta, tra due Periti, che esse nominano, uno per
ciascuna, con atto unico ed ai quali conferiscono anche
l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e
sulle modalità del sinistro, nonché sulla corrispondenza
effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni
risultanti dalla polizza.
I due Periti, se non si accordano tra loro in tutto o in parte,
ne eleggono un terzo da scegliersi, se anche uno solo ne
faccia richiesta, fuori della provincia nel cui territorio il
sinistro si è verificato; il terzo può essere nominato anche
prima del disaccordo, ma il suo intervento può essere
richiesto soltanto quando detto disaccordo si verifica,
limitatamente ai punti controversi.
Se una delle Parti non provvede volontariamente alla
nomina del proprio Perito o se i due Periti non si accordano
su quella del terzo, tali nomine sono demandate al
Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è
avvenuto.
Le conclusioni cui i due Periti pervengono concordemente e
quelle che sui punti controversi il Collegio adotta anche se
a maggioranza e quindi anche se uno dei Periti non le
sottoscrive -sono vincolanti per le Parti, che fin d'ora
rinunciano a qualsiasi impugnativa, impregiudicata ogni
questione attinente all'indennizzabilità del danno.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;
quelle del terzo vanno a carico della Società e dell'
Assicurato in parti uguali, escluso ogni obbligo solidale.
3.8 – Relitti
Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto,
ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed
economicamente irreparabile, la Società, anche in deroga a
quanto previsto all’art. 3.5 “Determinazione dell’ammontare
del danno”, ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà
dei residui del sinistro. A richiesta l’Assicurato dovrà esibire
il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante la cessata
circolazione per rottamazione oppure fornire la copia del
certificato di cui all’art. 46, 4° comma, D. L.gs. 05.02.1997,
22, rilasciato da un concessionario o succursale di casa
costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per
la demolizione o rottamazione.
3.9 – Scoperto e franchigia
Dal danno determinato ai sensi degli artt. 3.5
“Determinazione dell’ammontare del danno” e 3.6 “Valore a
nuovo per autovetture in caso di perdita totale a seguito di
Pagina 6 di 8
incendio, furto o rapina si deduce lo scoperto e/o la
franchigia precisati in nella proposta di polizza.
E’ fatto salvo quanto indicato all’art. 3.4 “Antifurto satellitare
/ Localizzatore / Immobilizer”.
3.10 – Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del
Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto nella
proposta di polizza, dei trasportati e dei familiari
dell'Assicurato, salvo il caso di dolo dei medesimi.
3.11 – Riparazioni e/o sostituzione in natura delle cose
rubate o danneggiate
La Società, invece di pagare l'indennizzo, ha facoltà di far
eseguire direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni
occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di
sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni
e con le stesse caratteristiche tecniche il veicolo o parte di
esso, oppure acquistare quanto residua del veicolo dopo il
sinistro in base al valore così come determinato dall'art. 3.5
"Determinazione dell'ammontare del danno".
3.12 – Pagamento dell'indennizzo
La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale,
ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere il
certificato atte stante l'esito dell'istruttoria penale, nonché
copia della denuncia di sinistro presentata all' Autorità
competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento
del veicolo, la scheda di perdita di possesso e il certificato
cronologico attestante lo stato giuridico originario del
veicolo rilasciato dal P.R.A. e gli altri documenti
indispensabili alla definizione del sinistro.
L’Assicurato si obbliga a rilasciare alla Società la procura a
vendere di quanto sia stato recuperato.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito nella valuta
corrente entro 15 giorni dalla data della liquidazione.
3.13 – Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della
presente polizza alla Spett.le Premium S.r.l. Broker di
Assicurazione – Via Guerrazzi, 9 – 20145 Milano. Tutte le
comunicazioni alle quali l’Assicurato è tenuto devono
essere fatte per iscritto alla Spett.le Premium S.r.l.
Pertanto, agli effetti della presente polizza, la Società da
atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker
si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni
comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà
come fatta dal Contraente. La Società inoltre riconosce che
il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra
designato che riconosce che tale pagamento è liberatorio
per il Contraente.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Premessa
Avere sempre a bordo:
•
carta di circolazione;
•
certificato di assicurazione;
•
contrassegno di assicurazione;
•
Carta Verde (necessaria in alcuni Paesi esteri);
•
patente di guida valida (controllare periodicamente la
scadenza);
•
Modulo Blu "Constatazione amichevole di incidente".
Premesso che ogni sinistro va denunciato alla Direzione
Sinistri della Società, per ottenere un più rapido
risarcimento dei danni è consigliabile (utilizzando, se
Valore Auto-Over-Sat
Ed. 2005
necessario, la consulenza delle Agenzie / Subagenzie della
Società a disposizione dell' Assicurato):
•
presentare la denuncia in modo tempestivo;
•
fornire una descrizione dettagliata e completa del
sinistro;
•
allegare tutti i documenti fiscali, giudiziari e medici;
•
indicare sempre il luogo in cui sia possibile accertare i
danni subiti dal veicolo;
•
utilizzare il Modulo Blu.
Ecco alcuni consigli e suggerimenti sulle cose da fare se
capita uno dei sinistri previsti da questa polizza.
Incidente stradale
1. Per la denuncia:
•
utilizzare il Modulo Blu (Constatazione amichevole
d'incidente), unico modello di denuncia riconosciuto
ufficialmente dalla Legge (art. 5 Legge 39/77);
•
raccogliere le generalità di eventuali testimoni, di
eventuali feriti, e di coloro che sono rimasti coinvolti
nell' incidente;
•
segnalare gli eventuali interventi da parte delle Autorità
(Carabinieri,
Polizia,
ecc.)
precisando
le
contravvenzioni elevate;
•
indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni
subiti dal veicolo;
•
inviare alla Società le eventuali successive richieste dei
danneggiati e i documenti delle Autorità.
2. Il Modulo Blu e la richiesta di risarcimento
Il Modulo Blu va utilizzato e spedito alla propria Compagnia
in funzione di "denuncia del sinistro", anche se l'altro
protagonista dell'incidente si è rifiutato di fIrmarlo. In tal
caso, per chiedere il risarcimento dei danni subiti, occorre
indirizzare una richiesta alla Compagnia del responsabile
dell'incidente.
3. Cancellazione della targa
Se il proprio veicolo non è più riparabile per incidente
stradale o a seguito di incendio, occorre chiederne la
cancellazione al P.R.A.. Questo va fatto al P.R.A. più vicino
consegnando le targhe e la carta di circolazione. Con tale
operazione, cessando la proprietà, si interrompe l'obbligo di
pagamento del bollo di circolazione (oggi più propriamente
tassa di proprietà) e degli eventuali "superbolli".
Il certificato di cancellazione ottenuto dal P.R.A. va
trasmesso all'Ufficio di Rappresentanza o all' Agenzia cui è
assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società,
insieme al certificato e contrassegno se non distrutti, per
ottenere l'anticipata annullazione della polizza ed il
rimborso del premio non utilizzato.
Incendio
1. Per la denuncia:
descrivere
dettagliatamente il sinistro;
indicare
sommariamente le parti danneggiate;
segnalare
l'eventuale intervento di Vigili del Fuoco,
Polizia o altre Autorità;
precisare
gli eventuali danni subiti da altri veicoli, le
cose danneggiate, le generalità dei loro
proprietari;
indicare
il luogo dove sia possibile accertare i
danni subiti dal veicolo.
Furto e rapina
1. Presentare immediatamente denuncia del fatto alla
Polizia o ai Carabinieri, recandosi al Commissariato o alla
Stazione con carta da bollo e carta uso bollo, richiedendone
copia autenticata.
2. Per la denuncia:
Pagina 7 di 8
inviare una lettera alla Società allegando copia del verbale
di denuncia all' Autorità.
3. In caso di furto parziale:
•
precisare le parti rubate o danneggiate;
•
indicare il luogo dove sia possibile accertare i danni
subiti dal veicolo;
•
documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni
di prima necessità;
•
documentare con fatture o ricevute fiscali l'acquisto
dell'apparecchio audiofonovisivo rubato, con I'
indicazione della marca e modello e la data della sua
installazione sul veicolo in garanzia;
•
allegare alla denuncia la relativa documentazione di
spesa.
4. In caso di furto totale, se l' Assicurato viene a
conoscenza del ritrovamento del veicolo prima di aver
ricevuto l'indennizzo:
•
trasferire immediatamente il veicolo in un luogo sicuro,
per consentire gli accertamenti dei danni subiti che
dovranno trovare corrispondenza nel verbale di
ritrovamento delle Autorità del luogo in cui il veicolo è
stato ritrovato;
•
richiedere copia del verbale di ritrovamento;
•
comunicare tempestivamente l' avvenuto ritrovamento
alla Società;
•
inviare alla Società copia del verbale di ritrovamento.
5. per ottenere l'indennizzo in caso di furto totale
presentare :
•
certificato cronologico attestante lo stato giuridico
originario del veicolo rilasciato al P.R.A.;
•
scheda di perdita di possesso;
•
fattura di acquisto se il furto è avvenuto prima che sia
completata l'iscrizione al P.R.A. o se è operante il
valore a nuovo.
La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale,
ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il
certificato attestante l'esito dell'istruttoria penale.
Contrassegno
tassa
di
circolazione
e
immatricolazione
Allegare alla richiesta d'indennizzo copia della denuncia di
furto totale e la documentazione relativa al periodo per il
quale è stata pagata la tassa di circolazione.
Eventi socio – politici e atmosferici
1. Per la denuncia:
•
descrivere dettagliatamente il sinistro;
•
indicare il luogo dove è possibile visionare I'
autovettura per i necessari accertamenti;
•
documentare le riparazioni di prima necessità.
2. Nel caso in cui il sinistro sia stato provocato da
comportamenti altrui nei quali siano ravvisabili estremi di
reato:
•
presentare la denuncia alle Autorità utilizzando la carta
da bollo più tre copie ed inviare all'Ufficio di
Rappresentanza o all' Agenzia cui è assegnata la
polizza oppure alla Direzione della Società la lettera di
denuncia del sinistro accompagnata da una copia della
denuncia presentata alle Autorità.
3. Nel caso di danni da eventi naturali:
•
allegare alla denuncia la certificazione dell'Ufficio
Meteorologico del Comune dove è avvenuto il fatto.
•
Collisione
Seguire la stessa procedura dell’incidente stradale.
Valore Auto-Over-Sat
Ed. 2005
Rottura Cristalli
1. Per la denuncia:
•
descrivere dettagliatamente il sinistro alla Società
precisando i danni subiti dal veicolo;
•
indicare il luogo in cui sia possibile accertare i danni
subiti dal veicolo;
•
documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali
riparazioni di prima necessità.
Infortuni
1. Per la denuncia:
inviare la denuncia per lettera raccomandata o presentarla
all'Ufficio di Rappresentanza o all' Agenzia cui è assegnata
la polizza oppure direttamente alla Società, entro tre giorni
da quando è avvenuto il fatto o da quando se ne è avuta la
possibilità.
2. ln ogni caso è necessario indicare:
•
le generalità del!' Assicurato;
•
il numero di polizza;
•
la data, l'ora e il luogo dell'infortunio;
•
le cause e le circostanze dello stesso.
3. Inoltre si deve allegare alla denuncia un certificato
medico nel quale siano descritti in dettaglio:
•
la natura delle lesioni;
•
a regione anatomica colpita;
•
la prognosi;
•
l'eventuale ricovero;
•
l' eventuale applicazione di apparecchio gessato o
immobilizzante;
•
le eventuali spese sostenute.
4. Successivamente è necessario inviare:
•
eventuali certificati di proroga nei quali il medico
indichi, in maniera circostanziata, i motivi per i quali
ritiene necessario prolungare lo stato di infermità.
5. L 'Assicurato deve:
•
sottoporsi in qualsiasi momento su richiesta della
Società, agli accertamenti e controlli medici necessari,
•
fornire ogni informazione e produrre copia di ogni
documentazione sanitaria a tal fine sciogliendo dal
segreto professionale i medici che lo hanno visitato e
curato.
6. AI sinistro verrà assegnato un numero progressivo di
identificazione, al quale dovrà esser fatto riferimento
nel corso della definizione dello stesso.
Pagina 8 di 8
Scarica

VALORE AUTO-Over-Sat