Consorzi, G.E.I.E., A.T.I. Lorenzo Benatti Parma, 5 ottobre 2011 Le fonti • Art. da 2602 a 2620 c.c. – art. 2602-2611 norme comuni a tutti i tipi di consorzi, – art. 2612-2615bis norme relative ai consorzi con attività esterna, – art. 2615ter società consortili. Nozione di consorzio «Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese» (art. 2602, 1° comma). Il consorzio non è una società • Consorzi con (sola) attività interna: manca l’esercizio in comune di un’attività economica. • Tutti i consorzi, compresi quelli con (anche) attività esterna: diversità di scopo. Scopo lucrativo Scopo mutualistico Scopo consortile utile in capo alla società vantaggio diretto in capo ai soci vantaggio diretto in capo agli imprenditori Società semplice s.n.c. s.a.s. s.p.a. s.a.p.a. s.r.l. Società cooperative e M.A. CONSORZI SOCIETA’ CONSORTILI Il consorzio non è una società lucrativa Società lucrativa Consorzio Il vantaggio è diretto in capo agli Realizzazione di un utile per la associati (maggiori ricavi o minori costi per le rispettive società imprese. I soci non devono godere di I consorziati particolare requisiti imprenditori devono essere La società mira a produrre beni Il consorzio mira a produrre beni e servizi da cedere a terzi per o servizi necessari alle imprese ricavarne un guadagno consorziate, che tendenzialmente assorbono le produzione. Il consorzio non è una cooperativa Cooperativa Consorzio Il vantaggio è diretto in capo agli associati I soci devono godere di requisiti I consorziati in base all’oggetto della imprenditori cooperativa (essere allevatori di bovini, viticultori, muratori, consumatori, ecc.) La cooperativa offre un vantaggio diretto ai soci in termini di servizi a costi di favore o di occasioni di lavoro. devono essere Il consorzio mira a produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate, che tendenzialmente assorbono le produzione. Tipologie di consorzi (in senso economico) • Consorzi anticoncorrenziali – per esempio consorzi per il contingentamento della produzione o dello scambio di particolari beni, – si tratta di patto limitativo della concorrenza (intesa) • Consorzi di coordinamento – mirano alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese o alla realizzazione di fasi produttive che singolarmente non potrebbero attuare Tipologie di consorzi nel c.c. • Consorzi con (solo) attività interna – lo scopo dell’organizzazione comune è solo quello di regolare i rapporti tra i consorziati • Consorzi con attività (anche) esterna – viene costituto un ufficio comune destinato a svolgere attività con i terzi Norme comuni a tutti i consorzi • • • • • • • • • Forma e contenuto del contratto (2603), Durata del consorzio (2604), Controllo sull’attività dei singoli consorziati (2605), Deliberazioni consortili (2606), Modificazioni del contratto (2607), Organi preposti al consorzio (2608), Recesso ed esclusione (2609), Trasferimento dell’azienda (2610), Cause di scioglimento (2611). Il contratto • forma: scritta a pena nullità, • contenuto: informazioni prescritte dall’art. 2603, 2° e 3° c., sono essenziali le indicazioni relative all’oggetto del consorzio, agli obblighi dei consorziati e agli (eventuali) contributi in denaro dovuti dai consorziati; • durata libera, in mancanza di specificazione 10 anni, è discussa la possibilità che un consorzio anticoncorrenziale possa durare oltre 5 anni in contrasto con l’art. 2596 c.c. • il contratto è tendenzialmente aperto: per l’ingresso di nuovi imprenditori non è necessario il consenso unanime degli altri consorziati, se il contratto prevede le condizioni di ammissione; in mancanza occorrerà il consenso unanime salvo nel caso di cessione d’azienda. Cessione azienda • Salvo diversa disposizione delle parti, il trasferimento dell’azienda comporta automaticamente il subentro nel contratto di consorzio • Se il trasferimento è avvenuto per atto tra vivi e sussiste giusta causa, gli altri consorziati possono deliberare l’esclusione dell’acquirente entro un mese dalla notizia del trasferimento. Scioglimento limitato al consorziato • Può avvenire per: – recesso, – esclusione. • Le cause di recesso e di esclusione devono essere previste dal contratto. • Nel silenzio del contratto, opereranno: – l’esclusione nel caso di cessione d’azienda prevista dall’art. 2610, – l’esclusione per gravi inadempienze, – La cessazione (per recesso od esclusione del consorziato che cessi di essere imprenditore (Campobasso). • Al consorziato receduto od escluso spetta la quota di liquidazione (del fondo consortile). Secondo dottrina l’art. 2609 si riferisce alle quote nei consorzi di contingentamento. Scioglimento del consorzio • Le cause di scioglimento sono elencate dall’art. 2611 c.c. • E’ possibile deliberare lo scioglimento a maggioranza, solo se sussiste giusta causa. In caso contrario lo scioglimento dovrà essere deliberato all’unanimità. Organizzazione • Ampia libertà ai consorziati, ma in linea di massima: – organo deliberativo composto da tutti i consorziati (assemblea), – organo con funzioni gestorie (organo direttivo). • Organo deliberativo (2606, 1° c.), che decide a maggioranza salvo che il contratto disponga diversamente. Tali decisioni sono impugnabili entro trenta giorni davanti all’autorità giudiziaria, se contrarie alla legge o al contratto. Non prevista procedura, ma si applicherà quella tipica degli organi collegiali: convocazione, riunione, discussione e deliberazione. • E’ richiesto il consenso unanime per le modifiche del contratto, salvo il contratto disponga diversamente. • Organo esecutivo, disciplina integralmente rimessa al contratto. La responsabilità è quella del mandatario (2608). Norme relative ai consorzi con attività esterna (1) • • • • • 2612 iscrizione nel registro delle imprese, 2613 rappresentanza in giudizio, 2614 fondo consortile, 2615 responsabilità verso i terzi, 2615-bis situazione patrimoniale. Consorzi con attività esterna (2) • Esercitano attività d’impresa? Secondo Campobasso SI come attività commerciale ausiliaria (2195). • Sono soggetti a pubblicità legale (registro delle imprese): – contratto, – persone che hanno la presidenza, la direzione e la rappresentanza (e i relativi poteri), – modifiche al contratto, – situazione patrimoniale annuale. • Rappresentanza processuale passiva inderogabile (art. 2613) Consorzi con attività esterna (3) • Deve essere costituito un fondo consortile (2614) dotato di autonomia patrimoniale. Fin che dura la società i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo (salvo i casi di esclusione o recesso) e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere il loro credito su di esso. • Vanno distinte le obbligazioni: – assunte dal consorzio per il proprio funzionamento, risponde esclusivamente il consorzio col suo fondo; – assunte per conto dei consorziati, rispondono solidalmente sia il consorziato o i consorziati interessati, sia il fondo consortile; in caso di insolvenza del consorziato interessato, il suo debito si ripartisce fra tutti gli altri consorziati in proporzione alle loro quote (l’obbligazione del consorzio è solo di garanzia); secondo Campobasso questa regola si applica anche alle operazioni, rientranti nell’oggetto del consorzio, compiute da quest’ultimo anche in nome del consorziato. Società consortili (2615-ter) • «Le società previsti nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602. • In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro». • Si ritiene pacificamente che i consorzi possono assumere anche la veste di società cooperativa. • Si è vista in precedenza la differenza tra consorzio e società (lucrativa o mutualistica). Vi è una diversità di scopo tra consorzio e società (in particolare lucrativa). Disciplina della soc. consortile • Si applica la disciplina del tipo di società e quella dei consorzi non trova applicazione, salvo l’introduzione di specifiche clausole statutarie, compatibili con il tipo? • Oppure si applica una disciplina mista? Quella del tipo societario per gli aspetti formali, mentre quella dei consorzi, anche in assenza di specifiche clausole nell’Atto Costitutivo, per quelli sostanziali (rapporti tra soci e con i terzi): cause recesso/esclusione, regime responsabilità obbligazioni, ecc. • Dottrina e giurisprudenza sono divise. Campobasso propende per prima soluzione. G.E.I.E. • Gruppo Europeo di Interesse Economico • Fonti: regolamento comunitario 25 luglio 1985 n. 2137; D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Struttura del G.E.I.E. • Contraenti: – persone fisiche o giuridiche che svolgono attività economica (anche non imprenditori); – almeno due membri devono esercitare l’attività o avere l’amministrazione centrale in stati diversi dell’Unione. • Il G.E.I.E. gode di «capacità, a proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura» ed è dotato di capacità processuale. Il nostro legislatore non gli ha attribuito personalità giuridica. Funzione del G.E.I.E. • Agevolare e sviluppare l’attività economica dei suoi membri. • Il gruppo «non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso». Costituzione del G.E.I.E. • Il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità e deve indicare i dati identificativi prescritti dal regolamento, • Il contratto deve essere iscritto nel registro delle imprese e pubblicato sulla G.U.. Dell’avvenuta pubblicazione deve essere data notizia nella G.U.C.E.: – l’iscrizione ha efficacia costitutiva (per gli atti compiuti prima dell’iscrizione sono responsabili illimitatamente e solidalmente coloro che li hanno compiuti qualora il GEIE non se ne fa carico dopo l’iscrizione), – la pubblicazione dichiarativa. Nullità del G.E.I.E. • Cause: non ne sono previste di specifiche, per cui operano quelle dettate per i contratti associativi. • Effetti: agisce come causa di scioglimento ed è sanabile. Organizzazione del G.E.I.E. • Ampia autonomia. • Due organi: – organo collegiale composto dai membri, le decisioni più importanti devono essere prese all’unanimità, ogni membro ha un voto (il contratto può attribuirne più di uno, ma nessun membro deve avere la maggioranza); – organo amministrativo, nominato nel contratto o da una decisione dei membri; può essere nominato amministratore del GEIE anche la persona giuridica. • Solo agli amministratori spetta la rappresentanza del G.E.I.E. (se non diversamente stabilito la rappresentanza spetta disgiuntamente). Aspetto patrimoniale • Il G.E.I.E. deve tenere le scritture contabili previste per gli imprenditori commerciali. Gli amministratori redigono il bilancio che deve essere approvato dai membri e depositato nel registro delle imprese. • I profitti del G.E.I.E. sono considerati direttamente profitti dei membri. • Non è prevista la costituzione di un fondo patrimoniale, né che questo sia dotato di autonomia patrimoniale. • Delle obbligazioni del G.E.I.E. (tutte) rispondono oltre al gruppo solidalmente ed illimitatamente tutti i suoi membri (senza distinguere tra operazioni per conto del GEIE o degli associati). La responsabilità è però sussidiaria rispetto a quella del GEIE. Ogni nuovo associato risponde anche delle obbligazioni precedenti alla sua ammissione, salvo patto contrario opponibile ai terzi solo se pubblicato. I membri che cessano continuano a rispondere delle obbligazioni precedenti l’uscita. La responsabilità permane dopo la cessazione del GEIE fino a cinque anni. Vicende rapporto associativo • L’ammissione di nuovi membri avviene all’unanimità. • Possibili recesso ed esclusione se previsti dal contratto. Il recesso è comunque possibile se sussiste giusta causa od il consenso unanime degli associati. L’esclusione per gravi inadempienze può sempre essere sempre pronunciata dal giudice su istanza della maggioranza. Sono esclusi di diritto: l’associato che perda i requisiti per la partecipazione, il membro sottoposto a procedura concorsuale. Il membro cessato ha diritto alla liquidazione. • Il G.E.I.E. si scioglie obbligatoriamente per: – scadenza del termine, – conseguimento oggetto o impossibilità di conseguirlo, – venir meno della pluralità dei membri, – venir meno della diversa nazionalità dei membri. • Il giudice può dichiarare lo scioglimento per giusta causa. • Il G.E.I.E. è soggetto a fallimento, ma non falliscono anche i membri, i quali saranno chiamati a versare le somme per estinguere i debiti. A.T.I. • Associazione Temporanea di Imprese (joint venture) costituita per la realizzazione di grandi opere che superano le capacità delle singole imprese. • Non sempre conviene costituire apposite società o consorzi. • Si sono diffusi accordi reciproci di cooperazione. • Le imprese presentano un’offerta congiunta e affidano ad una di esse (capogruppo o capofila) il compito di gestire i rapporti con il committente. • Trattasi perciò di contratti associativi innominati (art. 1322 c.c.). Non esiste una disciplina organica ed unitaria. Le A.T.I. per la parteciapzione agli appalti di opere pubbliche • Fonti: D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. • Si tratta di un mandato collettivo con rappresentanza. Deve risultare da scrittura privata autenticata. La capogruppo mantiene il ruolo di rappresentante per tutto il periodo. Il mandato è infatti irrevocabile e la revoca per giusta causa è inefficace nei confronti dell’appaltante. • Piena libertà alle imprese per quanto riguarda i rapporti interni. Responsabilità nelle ATI per appalti pubblici appalti non scorporabili appalti scorporabili raggruppamenti orizzontali raggruppamenti verticali responsabilità solidale di tutte le imprese responsabilità solo della capogruppo, le altre imprese rispondono solo per l’esecuzione della parte di loro competenza. Fallimento • Se fallisce la capogruppo, il committente ha la facoltà di proseguire nell’appalto con altra capogruppo designata dalle società riunite. • Se fallisce una delle associate, l’appalto prosegue. La capogruppo può sostituire l’impresa venuta a mancare. Consorzi, G.E.I.E., A.T.I. Lorenzo Benatti [email protected]