Consorzi,
G.E.I.E., A.T.I.
Lorenzo Benatti
Parma, 5 ottobre 2011
Le fonti
• Art. da 2602 a 2620 c.c.
– art. 2602-2611 norme comuni a tutti i tipi di
consorzi,
– art. 2612-2615bis norme relative ai consorzi
con attività esterna,
– art. 2615ter società consortili.
Nozione di consorzio
«Con il contratto di consorzio più imprenditori
istituiscono un’organizzazione comune per la
disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi
delle rispettive imprese» (art. 2602, 1° comma).
Il consorzio non è una società
• Consorzi con (sola) attività interna: manca
l’esercizio in comune
di un’attività economica.
• Tutti i consorzi, compresi quelli con (anche) attività esterna:
diversità di scopo.
Scopo
lucrativo
Scopo
mutualistico
Scopo
consortile
utile in capo
alla società
vantaggio
diretto in capo
ai soci
vantaggio
diretto in capo
agli imprenditori
Società semplice
s.n.c.
s.a.s.
s.p.a.
s.a.p.a.
s.r.l.
Società
cooperative
e M.A.
CONSORZI
SOCIETA’
CONSORTILI
Il consorzio non è una società lucrativa
Società lucrativa
Consorzio
Il vantaggio è diretto in capo agli
Realizzazione di un utile per la associati (maggiori ricavi o
minori costi per le rispettive
società
imprese.
I soci non devono godere di I consorziati
particolare requisiti
imprenditori
devono
essere
La società mira a produrre beni Il consorzio mira a produrre beni
e servizi da cedere a terzi per o servizi necessari alle imprese
ricavarne un guadagno
consorziate, che tendenzialmente assorbono le produzione.
Il consorzio non è una cooperativa
Cooperativa
Consorzio
Il vantaggio è diretto in capo agli associati
I soci devono godere di requisiti I consorziati
in
base
all’oggetto
della imprenditori
cooperativa (essere allevatori di
bovini, viticultori, muratori,
consumatori, ecc.)
La
cooperativa
offre
un
vantaggio diretto ai soci in
termini di servizi a costi di
favore o di occasioni di lavoro.
devono
essere
Il consorzio mira a produrre beni
o servizi necessari alle imprese
consorziate, che tendenzialmente assorbono le produzione.
Tipologie di consorzi
(in senso economico)
• Consorzi
anticoncorrenziali
– per
esempio
consorzi
per
il
contingentamento
della produzione o
dello scambio di
particolari beni,
– si tratta di patto
limitativo
della
concorrenza
(intesa)
• Consorzi di
coordinamento
– mirano
alla
riduzione dei costi
di gestione delle
singole imprese o
alla realizzazione
di fasi produttive
che singolarmente
non
potrebbero
attuare
Tipologie di consorzi nel c.c.
• Consorzi con (solo)
attività interna
– lo scopo dell’organizzazione comune
è solo quello di
regolare i rapporti
tra i consorziati
• Consorzi con attività
(anche) esterna
– viene costituto un
ufficio comune destinato a svolgere
attività con i terzi
Norme comuni a tutti i consorzi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Forma e contenuto del contratto (2603),
Durata del consorzio (2604),
Controllo sull’attività dei singoli consorziati (2605),
Deliberazioni consortili (2606),
Modificazioni del contratto (2607),
Organi preposti al consorzio (2608),
Recesso ed esclusione (2609),
Trasferimento dell’azienda (2610),
Cause di scioglimento (2611).
Il contratto
• forma: scritta a pena nullità,
• contenuto: informazioni prescritte dall’art. 2603, 2° e
3° c., sono essenziali le indicazioni relative all’oggetto
del consorzio, agli obblighi dei consorziati e agli
(eventuali) contributi in denaro dovuti dai consorziati;
• durata libera, in mancanza di specificazione 10 anni, è
discussa
la
possibilità
che
un
consorzio
anticoncorrenziale possa durare oltre 5 anni in
contrasto con l’art. 2596 c.c.
• il contratto è tendenzialmente aperto: per l’ingresso di
nuovi imprenditori non è necessario il consenso
unanime degli altri consorziati, se il contratto prevede
le condizioni di ammissione; in mancanza occorrerà il
consenso unanime salvo nel caso di cessione d’azienda.
Cessione azienda
• Salvo diversa disposizione delle parti, il
trasferimento
dell’azienda
comporta
automaticamente il subentro nel contratto di
consorzio
• Se il trasferimento è avvenuto per atto tra vivi e
sussiste giusta causa, gli altri consorziati possono
deliberare l’esclusione dell’acquirente entro un
mese dalla notizia del trasferimento.
Scioglimento limitato al consorziato
• Può avvenire per:
– recesso,
– esclusione.
• Le cause di recesso e di esclusione devono essere previste dal
contratto.
• Nel silenzio del contratto, opereranno:
– l’esclusione nel caso di cessione d’azienda prevista dall’art. 2610,
– l’esclusione per gravi inadempienze,
– La cessazione (per recesso od esclusione del consorziato che cessi
di essere imprenditore (Campobasso).
• Al consorziato receduto od escluso spetta la quota di liquidazione (del
fondo consortile). Secondo dottrina l’art. 2609 si riferisce alle quote
nei consorzi di contingentamento.
Scioglimento del consorzio
• Le cause di scioglimento sono elencate dall’art.
2611 c.c.
• E’ possibile deliberare lo scioglimento a
maggioranza, solo se sussiste giusta causa. In caso
contrario lo scioglimento dovrà essere deliberato
all’unanimità.
Organizzazione
• Ampia libertà ai consorziati, ma in linea di massima:
– organo deliberativo composto da tutti i consorziati
(assemblea),
– organo con funzioni gestorie (organo direttivo).
• Organo deliberativo (2606, 1° c.), che decide a maggioranza
salvo che il contratto disponga diversamente. Tali decisioni
sono impugnabili entro trenta giorni davanti all’autorità
giudiziaria, se contrarie alla legge o al contratto. Non prevista
procedura, ma si applicherà quella tipica degli organi collegiali:
convocazione, riunione, discussione e deliberazione.
• E’ richiesto il consenso unanime per le modifiche del contratto,
salvo il contratto disponga diversamente.
• Organo esecutivo, disciplina integralmente rimessa al contratto.
La responsabilità è quella del mandatario (2608).
Norme relative ai consorzi con
attività esterna (1)
•
•
•
•
•
2612 iscrizione nel registro delle imprese,
2613 rappresentanza in giudizio,
2614 fondo consortile,
2615 responsabilità verso i terzi,
2615-bis situazione patrimoniale.
Consorzi con attività esterna (2)
• Esercitano attività d’impresa? Secondo Campobasso
SI come attività commerciale ausiliaria (2195).
• Sono soggetti a pubblicità legale (registro delle
imprese):
– contratto,
– persone che hanno la presidenza, la direzione e
la rappresentanza (e i relativi poteri),
– modifiche al contratto,
– situazione patrimoniale annuale.
• Rappresentanza processuale passiva inderogabile
(art. 2613)
Consorzi con attività esterna (3)
• Deve essere costituito un fondo consortile (2614) dotato di
autonomia patrimoniale. Fin che dura la società i consorziati
non possono chiedere la divisione del fondo (salvo i casi di
esclusione o recesso) e i creditori particolari dei consorziati non
possono far valere il loro credito su di esso.
• Vanno distinte le obbligazioni:
– assunte dal consorzio per il proprio funzionamento, risponde
esclusivamente il consorzio col suo fondo;
– assunte per conto dei consorziati, rispondono solidalmente
sia il consorziato o i consorziati interessati, sia il fondo
consortile; in caso di insolvenza del consorziato interessato,
il suo debito si ripartisce fra tutti gli altri consorziati in
proporzione alle loro quote (l’obbligazione del consorzio è
solo di garanzia); secondo Campobasso questa regola si
applica anche alle operazioni, rientranti nell’oggetto del
consorzio, compiute da quest’ultimo anche in nome del
consorziato.
Società consortili (2615-ter)
• «Le società previsti nei capi III e seguenti del titolo V
possono assumere come oggetto sociale gli scopi
indicati nell’art. 2602.
• In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo
dei soci di versare contributi in denaro».
• Si ritiene pacificamente che i consorzi possono
assumere anche la veste di società cooperativa.
• Si è vista in precedenza la differenza tra consorzio e
società (lucrativa o mutualistica). Vi è una diversità
di scopo tra consorzio e società (in particolare
lucrativa).
Disciplina della soc. consortile
• Si applica la disciplina del tipo di società e quella dei
consorzi non trova applicazione, salvo l’introduzione di
specifiche clausole statutarie, compatibili con il tipo?
• Oppure si applica una disciplina mista? Quella del tipo
societario per gli aspetti formali, mentre quella dei
consorzi, anche in assenza di specifiche clausole
nell’Atto Costitutivo, per quelli sostanziali (rapporti tra
soci e con i terzi): cause recesso/esclusione, regime
responsabilità obbligazioni, ecc.
• Dottrina e giurisprudenza sono divise. Campobasso
propende per prima soluzione.
G.E.I.E.
• Gruppo Europeo di Interesse Economico
• Fonti: regolamento comunitario 25 luglio 1985 n.
2137; D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Struttura del G.E.I.E.
• Contraenti:
– persone fisiche o giuridiche che svolgono attività
economica (anche non imprenditori);
– almeno due membri devono esercitare l’attività
o avere l’amministrazione centrale in stati
diversi dell’Unione.
• Il G.E.I.E. gode di «capacità, a proprio nome, di
essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi
natura» ed è dotato di capacità processuale. Il
nostro legislatore non gli ha attribuito personalità
giuridica.
Funzione del G.E.I.E.
• Agevolare e sviluppare l’attività economica dei
suoi membri.
• Il gruppo «non ha lo scopo di realizzare profitti
per se stesso».
Costituzione del G.E.I.E.
• Il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena
di nullità e deve indicare i dati identificativi prescritti
dal regolamento,
• Il contratto deve essere iscritto nel registro delle
imprese e pubblicato sulla G.U.. Dell’avvenuta
pubblicazione deve essere data notizia nella G.U.C.E.:
– l’iscrizione ha efficacia costitutiva (per gli atti
compiuti prima dell’iscrizione sono responsabili
illimitatamente e solidalmente coloro che li hanno
compiuti qualora il GEIE non se ne fa carico dopo
l’iscrizione),
– la pubblicazione dichiarativa.
Nullità del G.E.I.E.
• Cause: non ne sono previste di specifiche, per cui
operano quelle dettate per i contratti associativi.
• Effetti: agisce come causa di scioglimento ed è
sanabile.
Organizzazione del G.E.I.E.
• Ampia autonomia.
• Due organi:
– organo collegiale composto dai membri, le decisioni
più importanti devono essere prese all’unanimità,
ogni membro ha un voto (il contratto può attribuirne
più di uno, ma nessun membro deve avere la
maggioranza);
– organo amministrativo, nominato nel contratto o da
una decisione dei membri; può essere nominato
amministratore del GEIE anche la persona giuridica.
• Solo agli amministratori spetta la rappresentanza del
G.E.I.E.
(se
non
diversamente
stabilito
la
rappresentanza spetta disgiuntamente).
Aspetto patrimoniale
• Il G.E.I.E. deve tenere le scritture contabili previste per gli
imprenditori commerciali. Gli amministratori redigono il bilancio
che deve essere approvato dai membri e depositato nel registro
delle imprese.
• I profitti del G.E.I.E. sono considerati direttamente profitti dei
membri.
• Non è prevista la costituzione di un fondo patrimoniale, né che
questo sia dotato di autonomia patrimoniale.
• Delle obbligazioni del G.E.I.E. (tutte) rispondono oltre al gruppo
solidalmente ed illimitatamente tutti i suoi membri (senza
distinguere tra operazioni per conto del GEIE o degli associati). La
responsabilità è però sussidiaria rispetto a quella del GEIE. Ogni
nuovo associato risponde anche delle obbligazioni precedenti alla
sua ammissione, salvo patto contrario opponibile ai terzi solo se
pubblicato. I membri che cessano continuano a rispondere delle
obbligazioni precedenti l’uscita. La responsabilità permane dopo la
cessazione del GEIE fino a cinque anni.
Vicende rapporto associativo
• L’ammissione di nuovi membri avviene all’unanimità.
• Possibili recesso ed esclusione se previsti dal contratto. Il recesso è
comunque possibile se sussiste giusta causa od il consenso unanime
degli associati. L’esclusione per gravi inadempienze può sempre
essere sempre pronunciata dal giudice su istanza della maggioranza.
Sono esclusi di diritto: l’associato che perda i requisiti per la
partecipazione, il membro sottoposto a procedura concorsuale. Il
membro cessato ha diritto alla liquidazione.
• Il G.E.I.E. si scioglie obbligatoriamente per:
– scadenza del termine,
– conseguimento oggetto o impossibilità di conseguirlo,
– venir meno della pluralità dei membri,
– venir meno della diversa nazionalità dei membri.
• Il giudice può dichiarare lo scioglimento per giusta causa.
• Il G.E.I.E. è soggetto a fallimento, ma non falliscono anche i membri,
i quali saranno chiamati a versare le somme per estinguere i debiti.
A.T.I.
• Associazione Temporanea di Imprese (joint venture)
costituita per la realizzazione di grandi opere che
superano le capacità delle singole imprese.
• Non sempre conviene costituire apposite società o
consorzi.
• Si sono diffusi accordi reciproci di cooperazione.
• Le imprese presentano un’offerta congiunta e affidano
ad una di esse (capogruppo o capofila) il compito di
gestire i rapporti con il committente.
• Trattasi perciò di contratti associativi innominati (art.
1322 c.c.). Non esiste una disciplina organica ed
unitaria.
Le A.T.I. per la parteciapzione agli
appalti di opere pubbliche
• Fonti: D. Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.
• Si tratta di un mandato collettivo con
rappresentanza. Deve risultare da scrittura
privata autenticata. La capogruppo mantiene il
ruolo di rappresentante per tutto il periodo. Il
mandato è infatti irrevocabile e la revoca per
giusta causa è inefficace nei confronti
dell’appaltante.
• Piena libertà alle imprese per quanto riguarda i
rapporti interni.
Responsabilità nelle ATI per appalti
pubblici
appalti non scorporabili
appalti scorporabili
raggruppamenti orizzontali
raggruppamenti verticali
responsabilità solidale di
tutte le imprese
responsabilità solo della
capogruppo, le altre
imprese rispondono solo
per l’esecuzione della
parte di loro competenza.
Fallimento
• Se fallisce la capogruppo, il committente ha la
facoltà di proseguire nell’appalto con altra
capogruppo designata dalle società riunite.
• Se fallisce una delle associate, l’appalto
prosegue. La capogruppo può sostituire l’impresa
venuta a mancare.
Consorzi,
G.E.I.E., A.T.I.
Lorenzo Benatti
[email protected]
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