IMU L’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, istituita con decorrenza 1 gennaio 2012, sostituisce, per la parte dovuta sul possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e Terreni agricoli), l’IRPEF , le relative addizionale e l’ICI. Le aliquote valide su tutto il territorio nazionale e stabilite dalla manovra MONTI Aliquota ridotta per: - abitazione principale e pertinenza 4,00 per mille - fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille Aliquota ordinaria su tutte le altre categorie di immobili : 7,6 per mille CHI PAGA L’IMPOSTA: I soggetti titolari di diritto di proprietà ovvero titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria: il locatario In caso di assegnazione della casa coniugale, a seguito separazione o divorzio, l’obbligo è sul coniuge assegnatario. Il presupposto è il possesso di immobili IVI COMPRESA L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE PERTINENZE DELLA STESSA (intendendo l’unità immobiliare dove il possessore e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono anagraficamente ed una sola pertinenza per cat. C2, C6, C7), contestualmente CESSA L’ESCLUSIONE DI IMPOSTA anche SULLE UNITA’ ABITATIVE destinate ad abitazione principale CONCESSE IN USO GRATUITO a parenti fino al 2 grado o l’eventuale applicazione dell’aliquota ridotta. VALORE SU CUI CALCOLARE L’IMPOSTA: Per i Fabbricati: Il valore su cui calcolare l’imposta è quello costituito dalle rendite catastali (che si possono trovare sull’atto di acquisto e/o dalle visure catastali), rivalutate del 5%, moltiplicate per i seguenti moltiplicatori: Categorie catastali Abitazioni (fabbricati gruppo A e cat. C2, C6, e C7con esclusione cat. Catastale A10) Fabbricati gruppo B Laboratori artigiani (C3, C4 e C5) Uffici cat. A10 Edifici industriali e commerciali (gruppo D, tranne D5) Banche, Assicurazione, cat. D5 Negozi, cat. C1 Terreni agricoli condotti direttamente Altri Terreni agricoli/incolti 100 Moltiplicatore attuale (art. 13, c. 4 e 5 D.L. 201/11 conv. L. 214/11) 160 140 100 140 140 50 50 50 80 60 Dall’anno 2013 65 80 34 75 55 110 75 135 Precedente moltiplicatore N.B. Per i FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D NON ISCRITTI IN CATASTO, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati , per le AREE FABBRICABILI e per gli interventi di recupero, nulla è variato rispetto al valore determinato ai sensi dell’art. 5 Del D.Lgs 504/92 (quello di applicazione dell’ICI). Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è ridotta del 50% L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione, o in alternativa può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 Sono soggetti all’imposta anche i fabbricati rurali (sia a destinazione abitative che strumentale, cat. A6 e D10) iscritti al catasto terreni, che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre p.v., con modalità stabilite dal Decreto Ministero delle Finanze 19/4/1994 n. 701 PER I TERRENI: terreni agricoli: si moltiplica il reddito dominicale, rivalutato del 25%(anziché il 5%), per il moltiplicatore 135. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è 110 DETRAZIONI per l’abitazione principale: Dall’imposta dovuta dal contribuente ( e relativa pertinenza) si detraggono, fino alla concorrenza dell’imposta, €. 200,00 (duecento euro) rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussiste la destinazione di abitazione principale. Se si è in presenza di più contribuenti a cui è attribuita l’abitazione principale la detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica PER GLI ANNI 2012 E 2013 alla detrazione sopra indicata (€. 200,00) si aggiunge la quota di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante e residente abitualmente nell’abitazione principale (fino ad un max di €. 400,00) QUANDO SI PAGA L’IMPOSTA: IN DUE RATE LA PRIMA ENTRO IL 16 GIUGNO LA SECONDA ENTRO IL 16 DICEMBRE (come per l’ICI) PAGAMENTO IMPOSTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVA PERTINENZA: PER L’ANNO 2012 l’imposta dovuta, calcolata applicando le aliquote di base (4,00 per mille) e le detrazioni previste per l’abitazione e le relative pertinenze, è versata in 3 (tre) rate di cui la prima e la seconda pari ad 1/3 (un terzo, 33%) dell’imposta, da corrispondere entro il 16 giugno ed il 16 settembre, la terza rata è versata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; IN ALTERNATIVA PER L’ANNO 2012 l’imposta dovuta, calcolata come sopra, può essere versata in due rate di cui la prima entro il 16 giugno in misura pari al 50%, e la seconda entro il 16 dicembre a saldo di quanto complessivamente dovuto per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata,. PAGAMENTO IMPOSTA CATEGORIE DIVERSE DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: PER L’ANNO 2012 in due rate; il pagamento della prima rata è effettuato, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base (7,6 per mille) stabilite dal legislatore; la seconda rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata COME SI PAGA: il versamento avverrà mediante utilizzo del modello F24 reperibile presso banche , uffici postali o scaricabile dal sito internet dell’agenzia delle entrate. Codice entrata del Comune di Grandate – E139 Poiché la tempistica per la predisposizione di alcuni atti fondamentali a disciplina dell’imposta (determinazione aliquote da parte del Comune, e regolamento) saranno approvati successivamente, prima della scadenza di fine anno si consiglia di richiedere conferma . SI PRECISA CHE UNA QUOTA DEL GETTITO DELL’IMPOSTA , PARI ALLA META’ DELL’IMPORTO DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA DI BASE, E’ RISERVATA ALLO STATO DICHIARAZIONE : Chi acquista/vende o muta il diritto reale di possesso rispetto all’anno precedente : devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni ai fini della determinazione dell’imposta utilizzando apposito modello che verrà approvato da apposito decreto. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 Il funzionario resp.le : dott.ssa Rossana Canzani Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi all’ufficio tributi 031457825 ESEMPI Per chi volesse calcolare da solo la propria I.M.U., abbiamo riportato degli esempi di calcolo : 1 esempio) Nucleo familiare residente, con autorimessa ,composto da 4 persone con n. 2 figli di età inferiore a 26 anni abitazione principale : cat. Catastale A/3 con rendita da visura catastale di €. 550,00 e C/6 con rendita €. 106,00 Aliquota base 4,00 per mille CALCOLO IMPONIBILE : Rendita catastale rivalutata del 5%: 550,00 x1,05 = €. 577,50 + 106,00 x 1.05=€. 111,30 Il risultato per 160 (coefficiente categoria A e C2, C6, C7) : 577,50 x160 = €. 92.400 + 111,30 x 160= 17.808,00 Imu: base imponibile x aliquota = tributo dovuto €. (92.400+17.808,00) x 4/1000= €. 440,83 Detrazione prima casa: 440,83 - 200,00 = €. 240,83 Detrazione figli: 240,83 - 50,00 - 50,00 = €. 140,83 TRIBUTO ANNUO DOVUTO 1 rata a giugno: €. 140,83/3=€. 46,90 in arrotondamento 2 rata settembre : identicamente 1/3 di €. 140,83 = 46,90 3 rata dicembre : saldo (€. 140.83 – 46,90-46,90)=€ 47,03 oppure se l’aliquota varia occorre rifare il calcolo e versare il conguaglio 2 esempio) Seconda casa : cat. A/3 con rendita da visura catastale di €. 550,00 Aliquota base 7,6 per mille CALCOLO IMPONIBILE : Rendita catastale rivalutata del 5%e moltiplicata per 160: €. 550,00 x 1,05 x 160= €. 92.400,00 base imponibile su cui calcolare l’aliquota Base imponibile per aliquota = TRIBUTO ANNUO DOVUTO €. (92.400,00 x 7,6)/1000 = €. 702,24 DI CUI : IMU STATO €. 351,12 cod. 3919 IMU COMUNE €. 351,12 cod. 3918 1 rata a giugno 50% dell’imposta : IMU STATO €. (351.12/2)=€. 175,56 COD. 3919 IMU COMUNE €. (351.12/2)=€. 175,56 COD. 3919 3 esempio) laboratori per arti e mestieri - C/3 : Rendita da visura catastale 750,00 Aliquota base 7,6 per mille (rendita catastale x 5%) x 140 = base imponibile €. 750,00 x 1.05 x 140=€. 110.250,00 base imponibile x L’aliquota = TRIBUTO ANNUO DOVUTO €. 110.250,00 x 0,76 per mille=€. 837,90 DI CUI : IMU STATO €. 418,95 cod. 3919 IMU COMUNE €. 418,95 cod. 3918 N.B. Il tributo è dovuto in base al periodo di possesso, se superiore ai 15 gg. si calcola un mese; se il tributo è dovuto ad es. solo per 8 mesi, si calcola: tributo annuo diviso 12 mesi per 8 = tributo da pagare solo per gli 8 mesi; CODICI DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Di seguito i codici, e sintetiche istruzioni di compilazione del modello F24, da utilizzare per il versamento dell’IMU, a partire dal 18 aprile 2012 Per il versamento dell’IMU deve utilizzarsi la sezione “IMU e altri Tributi locali”, in particolare: • Nello spazio cod.Ente/cod. Comune il codice catastale dove sono situati gli immobili (se Grandate: E139) • Nello spazio “Ravv.” Barrare se il pagamento riguarda un ravvedimento • Nello spazio “Immob. Variati” barrare solo se sono intervenute variazione nella proprietà degli immobili che richiedono anche la presentazione della dichiarazione di variazione • Nello spazio “Acc.” Barrare se il pagamento riguarda l’acconto ovverosia la rata di giugno e/o settembre • Nello spazio ”Saldo” barrare se il pagamento riguarda il saldo ovverosia la rata di dicembre • Nello spazio “numero immobili” indicare il n. degli immobili per cui si versa l’imposta • Nello spazio “codice tributo” indicare il codice sotto riportato e corrispondente alla tipologia dell’immobile per cui si versa l’imposta: • 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune) Si precisa che il contribuente per la tipologia di immobile diverso dalla abitazione principale e relativa pertinenza, deve indicare separatamente la quota destinata al Comune da quella destinata allo Stato, con la conseguenza che, già in sede di acconto, per l'abitazione principale e le sue pertinenze il tributo dovuto dovrà essere versato con il codice «3912», mentre per gli altri fabbricati (seconde case) il tributo dovrà essere versato equamente per il 50% con il codice «3918» (Comune) e per il 50% con il codice «3919» (Stato). • 3914 terreni (destinatario il Comune) • 3915 terreni (destinatario lo Stato) • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune) • 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato) • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) • 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato) In caso di ravvedimento • 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune) • 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).