Note pratiche di
etichettatura dei vini
Regole generali
Fanno parte dell’etichettatura: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di
commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio,
documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato
prodotto o che ad esso si riferiscono.
Tutte le indicazioni figurano in una o più lingue ufficiali della Comunità,
tuttavia il nome di una DOP o IGP non è traducibile.
Nel caso di esportazione, se la legislazione del Paese Terzo interessato prevede
indicazioni non previste nella UE, esse possono essere riportate in etichetta,
anche in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunità, ma limitatamente
alle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa del Paese Terzo di
destinazione:
devono essere debitamente documentate su richiesta degli Organi di
Controllo.
Indicazioni obbligatorie :
devono essere riportate sul recipiente in caratteri indelebili e chiaramente
distinguibili dal testo e dai disegni che le circondano, e nello stesso campo
visivo, in modo tale che possano essere lette contemporaneamente senza
necessità di ruotare il recipiente.
Possono essere fuori dello stesso campo visivo:
numero di lotto
contiene solfiti e altre indicazioni di allergeni
indicazione importatore.
Indicazioni Facoltative
Le norme in materia di etichettatura nel settore vitivinicolo sono ora
complementari alle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE del 20 marzo
2000 relativa all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari,
nonché alla relativa pubblicità.
Tali norme si applicano trasversalmente per tutti i settori.
Consentono di riportare informazioni aggiuntive purché siano dimostrabili e
siano rispettate determinate condizioni ed eccezioni circa la veridicità delle
indicazioni riportate in etichetta e il relativo controllo, nonché il rischio di
confusione per i consumatori.
Perciò l’etichetta di un vino non deve:
a) essere tale da indurre in errore l'acquirente, specialmente:
per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto e in particolare natura,
identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine o
provenienza, modo di fabbricazione o di ottenimento attribuendo al prodotto
alimentare effetti o proprietà che non possiede suggerendogli che il prodotto
alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti
analoghi possiedono caratteristiche identiche
b) attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia
umana né accennare a tali proprietà.
Indicazioni Obbligatorie
L’etichettatura del Vino («senza origine», DOP, IGP, Varietale), VS, VSQ, VF, VL,
Vino da uve appassite e Vino da uve stramature, contiene le seguenti
indicazioni obbligatorie:
designazione della categoria (può essere omessa per i vini che si fregiano
di una DOP o IGP)
per i vini DOP
- espressione «Denominazione di Origine Protetta» oppure sigle D.O.C. o
D.O.C.G. o DOP, anche per esteso oppure entrambe (sia l’espressione
UE che quella italiana)
- nome della denominazione di origine protetta
per i vini IGP
- espressione «Indicazione Geografica Protetta» oppure le sigle IGT o IGP
anche per esteso oppure entrambe
- nome della indicazione geografica protetta
titolo alcol. volumico effettivo: in unità o mezze unità percentuali con la
cifra seguita da % vol.
altezza minima caratteri:
- 3 mm (bottiglie con volume tra 20 e 100 cl)
- 5 mm (bottiglie di capacità > 100 cl)
- 2 mm (bottiglie con capacità = o < 20 cl)
tolleranza analitica rispetto a valore in etichetta: 0,5% vol in più o in
meno (0,8% per vini DOP e IGP conservati in bottiglia per più di 3 anni,
e per VS, VSQ, VF, VL, Vini da Uve Stramature)
volume nominale recipiente :
altezza minima caratteri:
- 3 mm (bottiglie con volume tra 20 e 100 cl)
- 5 mm (bottiglie di capacità > 100 cl)
- 2 mm (bottiglie con capacità = o < 20 cl)
Può essere indicata la lettera minuscola «e» con altezza minima dei
caratteri di 3mm (deve essere collocata nello stesso campo visivo
dell'indicazione del volume nominale e certifica, sotto la responsabilità
dell'importatore o di chi effettua il riempimento, la conformità
dell'imballaggio preconfezionato alle disposizioni della direttiva CEE
76/211 e s.m.i.)
indicazione dell’imbottigliatore (per VS, VSQ, VSQA: nome del produttore o
venditore):
Nome o Ragione sociale indicata per esteso (in alternativa anche in forma
abbreviata, ma a condizione che risulti da Atto costitutivo o da Statuto e
sia riportata nella voce «denominazione» nel Registro Imprese della
CCIAA)
Comune e Stato membro preceduti dai termini «Imbottigliato da»
(«Confezionato da» se recipienti diversi dalle bottiglie - "Elaborato da" o
"Spumantizzato da" per VS/VSQ)
Ammessi termini come:
«Imbottigliato all’origine» per vini IGP/DOP se imbottigliati nell’azienda
del produttore
«Imbottigliato nella Fattoria», «Imbottigliato nell’Azienda Agricola» o
equivalenti anche per vini senza DOP e IGP, sempre se imbottigliati
nell’azienda del produttore
«Integralmente prodotto» per vino ottenuto solo da uve raccolte e
vinificate nell’azienda.
Consentito usare, al posto dell’imbottigliatore:
codice ICQRF completato dalla Sigla IT e dai riferimenti ad altro soggetto
che partecipa al circuito commerciale (Nome + Comune e Stato membro)
imbottigliamento conto terzi: si utilizzano termini come «Imbottigliato per
conto di ...»
se è indicato anche il Nome + il Comune e Stato membro della persona
che ha effettuato l’imbottigliamento per conto terzi, si usano i termini
«Imbottigliato da (…) per conto di (…)»
È possibile utilizzare il Codice ICQRF.
Se imbottigliamento è effettuato in luogo diverso dalla sede sociale, va
specificato anche il luogo reale di imbottigliamento (può essere omesso se
imbottigliamento avviene in comune confinante con quello dove si trova la
sede sociale).
Se il Nome dell’Imbottigliatore (o del Produttore o Importatore o Venditore)
o il Comune ove ha la sede contiene o è costituito da una DOP o IGP, il
nome o comune è indicato sull’etichetta:
con la minimizzazione dei caratteri
con il Codice Istat del comune o il Codice ICQRF dell’imbottigliatore.
indicazione della provenienza:
per vini senza DO o IG con termini quali «Vino di …» o «Prodotto in ….»
(se le uve sono raccolte e vinificate in quel territorio), oppure con termini
quali «Vino della Comunità Europea» (se il vino è ottenuto da una miscela
di vini di diversi Paesi UE
per vini DOP/IGP con termini quali «Vino di ….» o «Prodotto in …..»
(completati dalla indicazione dello Stato membro dove le uve sono state
raccolte e vinificate)
Indicazione dell’importatore (per i vini importati)
Indicazione del tenore di zucchero (obbligatorio solo per VS, VSQ, VSQA) Si usano menzioni:
- «brut nature» o «pas dosè» se tenore < 3 g/l
- «extra brut» se tenore compreso tra 0 e 6 g/l
- «brut» se tenore < 12 g/l
- «extra dry» se tenore compreso tra 12 e 17 g/l
- «dry», «secco» o «asciutto» se tenore compreso tra 17 e 32 g/l
- «abboccato» o «demi-sec» se tenore compreso tra 32 e 50 g/l
- «dolce» se tenore > 50 g/l
Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta : 3 g/l in più o
in meno
Numero del lotto della partita
Indicazione allergeni - eventuale presenza indicata facendola precedere da
termine «contiene»:
- «solfiti» o «anidride solforosa» se il contenuto in solfiti è superiore a 10
mg/l
- «uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» o
«ovoalbumina»
- «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte».
Quando la presenza di tali sostanze possa essere individuata nel prodotto
finale in base ai metodi d’analisi (obbligo attivo per i prodotti ottenuti
dalla vendemmia 2012).
Indicazioni Facoltative
Le principali riguardano:
Annata - a condizione che almeno l’85% del vino sia ottenuto da uve
raccolte nell’annata indicata
Nome di una o più varietà di vite o loro sinonimi ufficiali - a condizione che
il vino sia ottenuto per almeno l’85% da uve provenienti dalla varietà stessa
nel caso si indichino due o più varietà, la loro presenza deve essere al
100% e vanno riportate in ordine decrescente e con caratteri delle stesse
dimensioni
la varietà può essere indicata per i vini DOP e IGP il cui disciplinare lo
consente e per i vini senza DOP e IGP: per questi in Italia sono consentite
solo 6 varietà di una lista “positiva”
se l’indicazione dei nomi delle varietà è riferita a tipologie di vino ottenute
da uvaggio e/o assemblaggio (ad esempio le tipologie Rosso, Bianco o
Rosato della IGT Terre di Chieti), oltre al rispetto delle precedenti
condizioni esse devono essere riportate:
- fuori dal campo visivo dove figurano le indicazioni obbligatorie e nel
contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico
colturali e/o delle caratteristiche del prodotto con caratteri delle stesse
dimensioni e colore rispetto a quelli usati per la “descrizione” e in
caratteri di dimensione non superiore a 3 mm di altezza e 2 mm di
larghezza e, comunque, in caratteri non > a ¼ rispetto a quelli usati per
la DOP o IGP.
Inoltre, deve essere assicurata la rintracciabilità del prodotto, per cui le
varietà, oltre ad essere regolarmente presenti nello Schedario viticolo
aziendale, devono essere specificamente annotate sul registro di
vinificazione al momento del loro carico nell’ambito delle operazioni
vendemmiali (ad es. «dai nostri vigneti uve Montepulciano e Merlot atte a
Terre di Chieti IGT Rosso 2013»)
tenore di zuccheri residui (per i vini diversi dai VS, VSQ, VSQA) - Si usano
le menzioni:
«secco» o «asciutto» se tenore 4 g/l massimo oppure 9 g/l purchè il tenore
di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia
inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo
«abboccato» se tenore compreso tra 4 e 12 g/l oppure tra 4 e 18 g/l
purchè il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico
per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero
residuo
«amabile» se tenore compreso tra 12 e 45 g/l
«dolce» se tenore = o > 45 g/l
Per i VL: «secco» se tenore fino a 40 g/l - «semisecco» o «amabile» se
tenore compreso tra 40 e 100 g/l - «dolce» se tenore > 100 g/l .
Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta: 1 g/l in più o in
meno.
Simbolo Comunitario per i vini DOP e IGP (simboli grafici conformi al Reg.
CE n. 628/2008)
Menzioni tradizionali per i vini DOP e IGP (se previsti dal disciplinare di
produzione ad esempio, Passito, Stravecchio, Superiore, Riserva, Chiaretto,
Ambra, ……)
Nome dell’Azienda (diversa dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore,
del produttore o del venditore) - riservata ai vini DOP e IGP - Si fa mediante
l’uso di termini precisi (e relative illustrazioni) riferiti allo stabilimento
dell’azienda viticola, presenti in una lista positiva:
Abbazia - Castello - Torre - Rocca - Villa
a condizione che il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate
in vigneti coltivati da tale azienda, la vinificazione sia effettuata
nell’azienda e i nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimi
abbinabili non contengano, in tutto o in parte, un nome geografico
riservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vino
dell’azienda viticola - sono fatti salvi i Marchi commerciali registrati.
Termini che si riferiscono a metodi di produzione:
«fermentato in barrique», «invecchiato o maturato in botte», ecc.
«fermentato in bottiglia»: per i VS a DOP o per i VSQ con fermentazione
in bottiglia - durata del processo di elaborazione, compreso l’affinamento
nell’azienda di produzione, calcolata a decorrere dall’inizio del processo
di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non
inferiore a 9 mesi - durata del processo di fermentazione destinato a
rendere spumante la partita e della permanenza della partita sulle fecce
di almeno 90 giorni, e con separazione delle fecce mediante filtraggio
secondo il metodo del travaso oppure sboccatura
«fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo
classico» o «metodo tradizionale» o «metodo classico tradizionale» per i
VS a DOP o per i VSQ con fermentazione in bottiglia e permanenza senza
interruzione sulle fecce nella stessa azienda per almeno 90 giorni, e con
separazione delle fecce mediante sboccatura
«Crémant» per i VSQ bianchi o rosè DOP o IGP ottenuti da uve
vendemmiate a mano, con mosto ottenuto da pressatura di grappoli interi
in quantità non > a 100 litri/150 kg di uva, elaborato coi criteri del
metodo classico, e con: contenuto SO2 < 150 mg/l e contenuto zucchero
residuo < 50 g/l riferimento al metodo di produzione biologica.
Nome di una unità geografica più piccola o più grande per i vini DOP, a
condizione che la delimitazione sia ben definita, che sia prevista una lista
positiva nel disciplinare e sia riferita a:
una località o gruppo di località
un comune o una frazione
una sottozona (sottoregione viticola o parte di essa)
una zona amministrativa.
Schema di etichetta di un
vino senza DOP o IGP
Schema di etichetta di un
vino a IGP(ex IGT)
con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più
frequenti
1. Categoria del Prodotto (anche VINO VARIETALE)
2. Nome della varietà di vite, consentita anche per i vini senza DOP
e IGP: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Syrah,
Chardonnay e Sauvignon (e loro sinonimi) sono le sole
consentite per l’Italia, sempre a condizione che almeno l’85%
provenga dalla varietà indicata (100% se ne vengono indicate
2 o più) e che ciò sia dimostrabile
3. Annata di raccolta delle uve (facoltativa)
4. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore
5. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria
sede principale
6. Volume nominale del recipiente
7. Titolo alcolometrico volumico effettivo
8. Indicazione di provenienza (può essere omessa se si integra Vino
o Vino Varietale col termine «d’Italia»)
9. Indicazione allergeni, che deve essere apposta in una qualsiasi
delle etichette del recipiente o direttamente sul contenitore di
tutti i vini con contenuto in solfiti superiore a 10 mg/l. Non sono
previsti caratteri minimi e può essere scritta solo in italiano
ma, se il vino è inviato in altri Paesi UE, bisogna verificare la
lingua. Eventualmente anche derivati del latte/uovo
10. Numero di Lotto di appartenenza del vino”. La sua indicazione
è a discrezione dell’imbottigliatore (in questo caso sta a
indicare che il vino è stato imbottigliato il 79esimo giorno del
2012, cioè il 19.03.12)
1. Nome della Denominazione
2. Menzione che accompagna l’unità geografica italiana (può
essere anche in sigla «IGT»), che sostituisce l’espressione IGP
3. Nome di due varietà di vite: in questo caso il vino è ottenuto al
100% dalle due varietà. L’Aglianico è la varietà prevalente
4. Annata di raccolta delle uve (facoltativa)
5. Simbolo Comunitario che contraddistingue la IGP, riportato
secondo quanto previsto dall’Allegato V del Reg. CE n.
1898/2006 modificato dal Reg. CE n. 628/08 (facoltativo)
6. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore. A particolari
condizioni, è anche possibile utilizzare termini quali
«imbottigliato dal viticoltore» o «imbottigliato all’origine»
oppure «imbottigliato dalla Azienda agricola», ma in tale caso
il vino in causa deve essere imbottigliato nell’azienda del
produttore (ammesso il principio di prevalenza)
7. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria
sede principale
8. Indicazione di Provenienza
9. Numero di Lotto di appartenenza del vino. La sua indicazione è
a discrezione dell’imbottigliatore (in questo caso sta a indicare
che il vino è stato imbottigliato il 119esimo giorno del 2013,
cioè il 29.04.2013)
10. Volume nominale del recipiente
11. Titolo alcolometrico volumico effettivo
12. Indicazione allergeni
Schema di etichetta di un
vino DOP o IGP
Schema di etichetta di un
vino DOP (Docg e Doc)
con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più
frequenti
con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più
frequenti
1. Nome della Denominazione da cui proviene il vino
2. Espressione Comunitaria (possibile sia per esteso che in sigla
DOP); in alternativa o aggiunta è possibile indicare anche la
menzione tradizionale italiana DOC
3. Annata di raccolta delle uve
4. Marchio commerciale del vino. Può contenere anche una delle
menzioni tipo «Villa» o «Rocca» se inserita in un marchio
preesistente registrato prima del 4 maggio 2002 (il Marchio +
menzione può essere inserito anche nel nome o nella ragione
sociale dell’imbottigliatore, ma in tal caso i caratteri vanno
minimizzati)
5. Nome oppure Ragione sociale + Comune e Stato membro di chi
ha ordinato l’imbottigliamento (imbottigliamento conto terzi)
6. Imbottigliatore conto terzi (imbottigliatore effettivo) indicato
tramite Codice ICQRF seguito dalla sigla IT - In alternativa
l’Imbottigliatore per conto terzi può essere indicato, se la sede
dell’imbott. fisico e di quello giuridico si trovano in comuni
diversi non limitrofi: Imbottigliato per conto di Azienda Agricola
FrancoBianchi, Casalbordino, Italia nello stabilimento di Chieti
7. Numero di Lotto di appartenenza del vino
8. Volume nominale del recipiente
9. Titolo alcolometrico volumico effettivo
10. Indicazione di Provenienza
11. Indicazione allergeni
1. Nome della Denominazione da cui proviene il vino
2. Menzione tradizionale (possibile sia per esteso che in sigla DOC),
che sostituisce l’espressione DOP
3.Nome di una unità geografica più piccola (MGA): in questo caso
la “Sottozona” «Terre di Casauria» o «Casauria», riconosciuta
all’interno della zona di produzione più ampia del MdA DOC
4. Annata di raccolta delle uve
5. Menzione tradizionale, che deve essere specificamente prevista
dal relativo disciplinare di produzione
6. Menzione «Vigna » seguita dal “toponimo”, cioè dal nome del
luogo che non sia geografico
7. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore. È possibile
utilizzare i termini «imbottigliato nella zona di produzione» e
«imbottigliato all’origine dalla Azienda agricola» (a condizione
che l’’imbottigliamento avvenga nell’azienda del produttore),
eventualmente integrati dalla dicitura «integralmente
prodotto»
8. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria
sede principale
9. Numero di Lotto di appartenenza del vino
10. Volume nominale del recipiente
11. Titolo alcolometrico volumico effettivo
12. Indicazione di Provenienza
13. Indicazione allergeni
14. Numero del recipiente, un’indicazione possibile senza
particolari prescrizioni (ma deve essere dimostrabile e va
provata, a richiesta degli organismi di controllo, la sua
esattezza)
Schema di etichetta di un
vino
spumante di qualità
con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più
frequenti
1. Categoria del prodotto da cui proviene il vino
2. Annata di raccolta delle uve (facoltativa)
3. Menzione relativa all’indicazione del tenore di zucchero
(obbligatoria). Il termine Brut indica che il tenore di zuccheri
residui è inferiore a 12 g/l
4. Nome oppure Ragione sociale del produttore (o del venditore).
In alternativa:
* il produttore (o elaboratore o spumantizzatore) può essere
indicato col codice ICRF, integrato dal nome del venditore
(Elaborato da 123/CN/IT
Venduto da Giorgio Bianchi, Chieti, Italia)
* si può indicare solo il venditore in sostituzione del nome
del produttore, ma in questo caso si deve riportare la sede
dello stabilimento del produttore
(Venduto da Giorgio Bianchi, Chieti, Italia Nello stabilimento
di Canelli, Italia)
5. Comune e Stato membro in cui il produttore ha la propria
sede principale
6. Numero di Lotto di appartenenza del vino
7. Volume nominale del recipiente
8. Titolo alcolometrico volumico effettivo
9. Indicazione di Provenienza
10. Indicazione allergeni
Caso particolare
indicazione
imbottigliatore
Se il NOME dell’imbottigliatore/venditore/importatore e/o il
COMUNE ove questo ha la sede contiene il nome di una DOP/IGP,
anche in parte, per evitare di creare confusione nel consumatore:
il NOME + la SEDE (2) devono essere indicati in caratteri
inferiori a 3 mm in altezza e 2 mm in larghezza e devono
comunque essere non superiori a ¼ della designazione (1) che
compare in etichetta
in alternativa si può indicare il codice ICRF
in alternativa, dovendo indicare il nome del Comune ove è
avvenuto l’imbottigliamento, questo si può sostituire col Codice
ISTAT.
Caso particolare
indicazione
imbottigliatore
Per l’uso delle menzioni sull’imbottigliamento all’origine (2) e (3),
comprese le altre: imbottigliato all’origine dal produttore,
imbottigliato nella fattoria, imbottigliato nel podere, imbottigliato
nella cascina, imbottigliato nella tenuta vale il principio di
prevalenza, cioè tali menzioni potranno essere utilizzate, per
un’azienda agricola, anche nella etichetta di vini DOP o IGP (1)
acquistati da terzi (e, perciò, non prodotti in azienda) a condizione
che sia assicurato che, dal punto di vista quantitativo, la
produzione complessiva dell’azienda sia prevalente rispetto a
quella delle citate partite acquistate da terzi.
Rispettando comunque le condizioni per il mantenimento delle
agevolazioni fiscali di cui l’azienda agricola gode per il campo di
attività definito dall’articolo 2135 del C.C., verificate dalla GdF.
La limitazione riferita alle uve provenienti da vigneti di pertinenza
dell’azienda e vinificate nella stessa resta solo nel caso in cui si
indichi, in etichetta, anche la frase «integralmente prodotto»,
dicitura peraltro inserita proprio con l’ultima OCM.
Indicazione allergeni - Solfiti
Per tutti i prodotti vitivinicoli con un contenuto alcolico superiore a 1,2% vol:
MPF
Vino
Vino DOP e IGP
Vino Frizzante - Vino Spumante - Vino Liquoroso
Vino da uve stramature - Vino da uve appassite
Aceto di vino
è obbligatoria indicazione in etichetta del contenuto di solfiti se superiori a 10 mg/l.
Nello specifico, la norma prevede che:
l’indicazione vada riportata con uno dei seguenti termini: «contiene solfiti »
o «contiene anidride solforosa» come le altre indicazioni relative a importatore o a numero di lotto, anche
questa può figurare al di fuori del campo visivo dove si trovano le indicazioni
obbligatorie
non esiste una dimensione minima dei caratteri per questa indicazione,
perciò vale la norma generale per le indicazioni obbligatorie (tuttavia, a
partire dal 13.12.2014 dovrà essere indicata in caratteri la cui parte
mediana (altezza della x), non sia pari o superiore a 1,2 mm - Reg. (UE) n.
1169/2011 - dalla stessa data tale previsione varrà per tutte le altre
indicazioni obbligatorie: denominazione, quantità, responsabile immissione
in commercio).
Per i vini commercializzati in mercati extra-comunitari, è consigliabile apporre
tale indicazione anche in lingua inglese («contains sulfites»).
Etichettatura dei Vini
Per il vino circolante in uno dei Paesi UE è necessario tradurre l’indicazione
degli Allergeni nella lingua del rispettivo Paese UE, come riportato
nell’Allegato X Parte A del Regolamento CE n. 607/2009 (inserito con la
modifica apportata dal Reg. UE 579/2012).
Per citare i Paesi più importanti :
Francia: Contient «sulfites» o «anhydride sulfureux»
Contient «oeuf», «protéine de l’oeuf», «produit de l’oeuf»,
«lysozyme de l’oeuf» o «albumine de l’oeuf»
Contient «lait», «produits du lait», «caséine du lait» o «protéine
du lait»
Germania: Enthält «Sulfite» o «Schwefeldioxid»
Enthält «Ei», «Eiprotein», «Eiprodukt», «Lysozym aus Ei» o
«Albumin aus Ei»
Enthält «Milch», «Milcherzeugnis», «Kasein aus Milch» o
«Milchprotein»
Regno Unito: Contains «sulphites», «sulfites», «sulphur dioxide» o «sulfur
dioxide»
Contains «egg», «egg protein», «egg product», «egg
lysozyme» o «egg albumin»
Contains «milk», «milk products», «milk casein» o «milk
protein»
Spagna:
Contiene «sulfitos» o «dióxido de azufre»
Contiene «huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto»,
«lisozima de huevo» o «ovoalbúmina»
Contiene «leche», «productos lácteos», «caseína de leche» o
«proteína de leche»
Svezia:
Innehåller «sulfiter» o «svaveldioxid» (anche in Innehåller
consentito
«ägg», «äggprotein», «äggprodukt», «ägglysozym» o
anche in
«äggalbumin» Inglese)
inglese
Innehåller «mjölk», «mjölkprodukter», «mjölkkasein» o
«mjölkprotein».
e, tra gli altri :
Olanda:
Bevat «sulfieten» o «zwaveldioxide»
Bevat «ei», «eiproteïne», «eiderivaat», «eilysozym» o
«eialbumine»
Bevat
«melk»,
«melkderivaat»,
«melkcaseïne»
o
«melkproteïnen»
Danimarca: Indeholder «sulfitter» o «svovldioxid»
Indeholder «æg», «ægprotein», «ægprodukt», «æglysozym», o
«ægalbumin»
Indeholder «mælk», «mælkeprodukt», «mælkecasein» o
«mælkeprotein»
Finlandia: Sisältää «sulfiittia», «sulfiitteja» o «rikkidioksidia» (anche in
consentito
Sisältää
«kananmunaa»,
«kananmunaproteiinia»,
anche in sve«kananmunatuotetta»,
Svedese)
«lysotsyymiä
dese
(kananmunasta)» o «kananmuna-albumiinia»
Sisältää «maitoa», «maitotuotteita», «kaseiinia (maidosta)» o
«maitoproteiinia»
Slovenia:
Vsebuje «sulfiti» o «žveplov dioksid»
Vsebuje «jajce», «jajčne beljakovine», «proizvod iz jajc»,
«jajčni lizocim» o «jajčni albumin»
Vsebuje «mleko», «proizvod iz mleka», «mlečni kazein» o
«mlečne beljakovine»
Ungheria:
Indicazione allergeni
Pittogrammi
Facoltativi
Nella indicazione di tutti gli allergeni:
Solfiti
Derivati del latte
Derivati dell’uovo.
I termini possono essere accompagnati da uno dei
pittogrammi previsti:
Belgio:
Austria:
Tartalmaz «szulfitok» o «kén-dioxid»
Tartalmaz «tojás», «tojásból származó fehérje», «tojástermék»,
«tojásból származó lizozim» o «tojásból származó albumin»
Tartalmaz «tej», «tejtermékek», «tejkazein» o «tejfehérje»
lingue ammesse: Inglese - Francese - Tedesco - Olandese
lingue ammesse: Inglese - Francese - Italiano - Tedesco.
Indicazione allergeni - derivati del latte e dell’uovo
Per tutti i prodotti vitivinicoli con un contenuto alcolico superiore a 1,2% vol è
obbligatoria indicazione in etichetta del contenuto in derivati dell’uovo e/o in
derivati del latte, se la presenza di tali sostanze possa essere individuata nel
prodotto finale in base ai metodi d’analisi riconosciuti dalla UE e se,
comunque, presentano un residuo superiore a 0,25 mg/l
Nello specifico, la norma prevede che l’indicazione vada riportata con uno dei
seguenti termini:
Per i derivati dell’uovo: «contiene uovo» o «contiene proteina dell’uovo» o
«contiene derivati dell’uovo» o «contiene lisozima da uovo» o «contiene
ovoalbumina»
Per i derivati del latte: «contiene latte» o «contiene proteina del latte» o
«contiene derivati del latte» o «contiene caseina del latte».
Per il resto, valgono gli stessi obblighi previsti per i solfiti.
La prescrizione si applica per i vini ottenuti da uve provenienti dalla
vendemmia 2012/2013 e successive, ed etichettati dopo il 30 giugno 2012.
Nella indicazione di tutti gli allergeni i termini possono essere accompagnati
da uno dei pittogrammi previsti.
Vini imbottigliati
Chiusura recipienti
Il vino regolarmente chiuso ed etichettato, confezionato in bottiglie o
inrecipienti fino a 60 litri (comprese, perciò, le dame, i canestri, le taniche o
le damigiane) e detenuto in cantina o negli stabilimenti del produttore o dei
commercianti all’ingrosso, è considerato come già posto in vendita per il
consumo e, quindi, deve rispettare i limiti e le prescrizioni per i vini immessi
al consumo.
Tutti i vini confezionati in recipienti fino a 60 litri devono recare un sistema di
chiusura che rechi l’indicazione dell’imbottigliatore, in modo indelebile e ben
visibile dall’esterno (art. 12, par. 4 Legge 82/2006).
Si può indicare :
Nome
la Ragione sociale
il Marchio (a condizione che sia riportato nel Registro Imprese della CCIAA)
il «Codice ICRF» attribuito dall’Ufficio periferico dell’ICQRF allo
stabilimento al momento dell’apertura della posizione.
In alternativa al nome, alla ragione sociale o la marchio dell’imbottigliatore,
qualora si indichi il Codice ICRF, è preferibile indicare sulla capsula solo la
sigla senza acronimo, cioè, ad esempio, «105/CH».
Volumi nominali
A partire dall’11 aprile 2010 è entrata in vigore la Direttiva 2007/45/CE
relativa alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.
La nuova Direttiva ha avuto l’effetto, relativamente al settore del vino, di
prevedere esclusivamente delle fasce prestabilite di gamme di volumi nominali,
al di sotto e al di sopra delle quali la scelta ora è libera.
Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi
preconfezionati (sostanzialmente, capacità dei recipienti ancora soggette a
regolamentazione):
Vino tranquillo - solo i seguenti 8 valori compresi tra 100 e 1.500 ml:
100 - 87 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500
Vino spumante e frizzante - solo i seguenti 5 valori compresi tra 125 e 1.500
ml:
125 - 200 - 375 - 750 - 1.500
Vino liquoroso - solo i seguenti 7 valori compresi tra 100 e 1.500 ml:
100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500
Bevande spiritose (Grappa, ...) - solo i seguenti 9 valori compresi tra 100 e
2.000 ml:
100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1.000 - 1.500 - 1.750 - 2.000.
Riferimenti Giuridici
Norme Comunitarie
Reg. (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 (Regolamento Unico) Sezione I Ter, da art. 118 quatervicies a 118 novovicies
Reg. (CE) n. 607/2009 del 14 luglio 2009 (Regolamento applicazione per
le DOP, IGP, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione prodotti
vitivinicoli) e successive modifiche
(Reg. 401/2010, Reg. CE 538/2011, Reg. CE 670/2011, Reg CE
579/2012, Reg. CE 1185/2012) e rettifiche (GUUE L 75 del 15 marzo
2012) - Capo IV, da art. 49 a 73
Reg. CE n. 628/2008 del 2 luglio 2008 (modifica del Reg. CE n.
1898/2006 inerente le Modalità di applicazione per i prodotti DOP e IGP)
- Allegato - Uso del Simbolo UE
Reg. CE n. 203/2012 dell’8 marzo 2012 (modalità di applicazione sul Vino
Biologico)
Reg. UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 (relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori) - dal 13 dicembre 2014
abrogherà la Direttiva 2008/13/CE
Direttiva 2008/13/CE del 20 marzo 2000 (relativa alla etichettatura e
presentazione dei prodotti alimentari, nonché alla relativa pubblicità)
Direttiva 2007/45/CE del 5 settembre 2007 (relativa alle quantità nominali
dei prodotti preconfezionati) - Allegato I
Direttiva 76/211 /CEE del 20 gennaio 1976 (relativa al precondizionamento
in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati - Marchio CEE) Art. 3 e Allegato I, Punto 3.3
Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 (relativa alle diciture o
marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una
derrata alimentare) - Art. 4 indicazione Lotto.
Norme Nazionali
Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini)
Decreto 13 agosto 2012 (Disposizioni nazionali applicative del regolamento
(CE) n.1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n.
607/2009 della commissione e del D.Lgs. n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo) - modificato
da DD 16.09.13
Circolare Mipaaf, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo
La storia
Agroqualità nasce nel 1995 dall’esigenza delle
Camere di Commercio di presidiare i temi della
certificazione agroalimentare, dotandosi di una
struttura specializzata, in grado di operare in un
mercato che, a metà degli anni novanta, iniziava a
presentare esigenze di salvaguardia dei valori della
qualità. Qualificazione e valorizzazione delle
produzioni agroalimentari da sempre rappresentano
la mission di Agroqualità.
Nel corso del 2007, al fine di potenziare e ampliare
le attività ed i servizi offerti alle imprese, si è
concretizzata l’alleanza con il RINA, tra i primi
organismi di certificazione italiani che completa le
potenzialità acquisite dall’azienda in ambito
regolamentato, con una vasta gamma di servizi
nella certificazione volontaria di prodotto e di
sistema.
Rurale e della Qualità D.G. dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità SAQ IX - Prot. n. 19461 del 7 dicembre 2010 (chiarimento in merito
all’indicazione dei vitigni per le tipologie di vini IGP e DOP da «uvaggio»
Bianco», Rosso, Rosato e altre)
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive CE
concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari) e successive modifiche - Artt. 9 (Quantità) e 13 (Lotto)
Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 12 (Attuazione della direttiva
2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti
preconfezionati)
Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa
comunitaria concernente l’OCM vino) - Art. 12 (Sistema di chiusura
recipienti)
Decreto 13 maggio 2010 (Regolamentazione dell'utilizzo della menzione
«Talento» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q.
Elaborati con il metodo classico).
Grazie all’acquisizione e la successiva fusione per
incorporazione avvenuta nel 2013 di Ismecert S.r.l.,
ente di certificazione specializzato nella
valorizzazione delle produzioni agroalimentari di
qualità, Agroqualità è diventato l’organismo di
controllo di riferimento per tutto il Centro/Sud Italia.
Testi a cura di Luca Pollini - Esperto di legislazione vitivinicola.
Il RINA é un gruppo multinazionale che fornisce servizi di verifica, certificazione, valutazione di conformità, classificazione navale,
valorizzazione ambientale, test di prodotto, supervisione in loco e dei fornitori, formazione e consulenza ingegneristica attraverso una
vasta gamma di industrie e servizi. Il RINA opera attraverso una rete di società dedicate ai diversi settori: Shipping, Energia,
Infrastrutture e Costruzioni, Logistica e Trasporti, Ambiente e Qualità, Agroalimentare e Sanità, Finanza e Pubbliche Istituzioni,
Business Governance. Con circa 280 milioni di euro di attività nel 2012, oltre 2200 risorse, 150 uffici in 53 Paesi nel mondo, il RINA
é oggi in grado di rispondere alle esigenze dei propri clienti ed é allo stesso tempo riconosciuto quale interlocutore autorevole presso
le principali Organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di nuovi standard normativi.
RINA S.p.A. via Corsica, 12 16128 Genova
Italy
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ph. +39 06 54228675
fax +39 06 54228692 [email protected]
Uff. di Pescara - Agroqualità S.p.A. Strada Statale 16 bis, località Villa Raspa 65010 Spoltore (PE)
ph. +39 085 4175588
fax +39 010 5351135 [email protected]
www.rinagroup.org
www.agroqualita.it
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Note pratiche di etichettatura dei vini