Note pratiche di etichettatura dei vini Regole generali Fanno parte dell’etichettatura: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono. Tutte le indicazioni figurano in una o più lingue ufficiali della Comunità, tuttavia il nome di una DOP o IGP non è traducibile. Nel caso di esportazione, se la legislazione del Paese Terzo interessato prevede indicazioni non previste nella UE, esse possono essere riportate in etichetta, anche in lingue diverse da quelle ufficiali della Comunità, ma limitatamente alle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa del Paese Terzo di destinazione: devono essere debitamente documentate su richiesta degli Organi di Controllo. Indicazioni obbligatorie : devono essere riportate sul recipiente in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dal testo e dai disegni che le circondano, e nello stesso campo visivo, in modo tale che possano essere lette contemporaneamente senza necessità di ruotare il recipiente. Possono essere fuori dello stesso campo visivo: numero di lotto contiene solfiti e altre indicazioni di allergeni indicazione importatore. Indicazioni Facoltative Le norme in materia di etichettatura nel settore vitivinicolo sono ora complementari alle norme previste dalla direttiva 2000/13/CE del 20 marzo 2000 relativa all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, nonché alla relativa pubblicità. Tali norme si applicano trasversalmente per tutti i settori. Consentono di riportare informazioni aggiuntive purché siano dimostrabili e siano rispettate determinate condizioni ed eccezioni circa la veridicità delle indicazioni riportate in etichetta e il relativo controllo, nonché il rischio di confusione per i consumatori. Perciò l’etichetta di un vino non deve: a) essere tale da indurre in errore l'acquirente, specialmente: per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto e in particolare natura, identità, qualità, composizione, quantità, conservazione, origine o provenienza, modo di fabbricazione o di ottenimento attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti analoghi possiedono caratteristiche identiche b) attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà. Indicazioni Obbligatorie L’etichettatura del Vino («senza origine», DOP, IGP, Varietale), VS, VSQ, VF, VL, Vino da uve appassite e Vino da uve stramature, contiene le seguenti indicazioni obbligatorie: designazione della categoria (può essere omessa per i vini che si fregiano di una DOP o IGP) per i vini DOP - espressione «Denominazione di Origine Protetta» oppure sigle D.O.C. o D.O.C.G. o DOP, anche per esteso oppure entrambe (sia l’espressione UE che quella italiana) - nome della denominazione di origine protetta per i vini IGP - espressione «Indicazione Geografica Protetta» oppure le sigle IGT o IGP anche per esteso oppure entrambe - nome della indicazione geografica protetta titolo alcol. volumico effettivo: in unità o mezze unità percentuali con la cifra seguita da % vol. altezza minima caratteri: - 3 mm (bottiglie con volume tra 20 e 100 cl) - 5 mm (bottiglie di capacità > 100 cl) - 2 mm (bottiglie con capacità = o < 20 cl) tolleranza analitica rispetto a valore in etichetta: 0,5% vol in più o in meno (0,8% per vini DOP e IGP conservati in bottiglia per più di 3 anni, e per VS, VSQ, VF, VL, Vini da Uve Stramature) volume nominale recipiente : altezza minima caratteri: - 3 mm (bottiglie con volume tra 20 e 100 cl) - 5 mm (bottiglie di capacità > 100 cl) - 2 mm (bottiglie con capacità = o < 20 cl) Può essere indicata la lettera minuscola «e» con altezza minima dei caratteri di 3mm (deve essere collocata nello stesso campo visivo dell'indicazione del volume nominale e certifica, sotto la responsabilità dell'importatore o di chi effettua il riempimento, la conformità dell'imballaggio preconfezionato alle disposizioni della direttiva CEE 76/211 e s.m.i.) indicazione dell’imbottigliatore (per VS, VSQ, VSQA: nome del produttore o venditore): Nome o Ragione sociale indicata per esteso (in alternativa anche in forma abbreviata, ma a condizione che risulti da Atto costitutivo o da Statuto e sia riportata nella voce «denominazione» nel Registro Imprese della CCIAA) Comune e Stato membro preceduti dai termini «Imbottigliato da» («Confezionato da» se recipienti diversi dalle bottiglie - "Elaborato da" o "Spumantizzato da" per VS/VSQ) Ammessi termini come: «Imbottigliato all’origine» per vini IGP/DOP se imbottigliati nell’azienda del produttore «Imbottigliato nella Fattoria», «Imbottigliato nell’Azienda Agricola» o equivalenti anche per vini senza DOP e IGP, sempre se imbottigliati nell’azienda del produttore «Integralmente prodotto» per vino ottenuto solo da uve raccolte e vinificate nell’azienda. Consentito usare, al posto dell’imbottigliatore: codice ICQRF completato dalla Sigla IT e dai riferimenti ad altro soggetto che partecipa al circuito commerciale (Nome + Comune e Stato membro) imbottigliamento conto terzi: si utilizzano termini come «Imbottigliato per conto di ...» se è indicato anche il Nome + il Comune e Stato membro della persona che ha effettuato l’imbottigliamento per conto terzi, si usano i termini «Imbottigliato da (…) per conto di (…)» È possibile utilizzare il Codice ICQRF. Se imbottigliamento è effettuato in luogo diverso dalla sede sociale, va specificato anche il luogo reale di imbottigliamento (può essere omesso se imbottigliamento avviene in comune confinante con quello dove si trova la sede sociale). Se il Nome dell’Imbottigliatore (o del Produttore o Importatore o Venditore) o il Comune ove ha la sede contiene o è costituito da una DOP o IGP, il nome o comune è indicato sull’etichetta: con la minimizzazione dei caratteri con il Codice Istat del comune o il Codice ICQRF dell’imbottigliatore. indicazione della provenienza: per vini senza DO o IG con termini quali «Vino di …» o «Prodotto in ….» (se le uve sono raccolte e vinificate in quel territorio), oppure con termini quali «Vino della Comunità Europea» (se il vino è ottenuto da una miscela di vini di diversi Paesi UE per vini DOP/IGP con termini quali «Vino di ….» o «Prodotto in …..» (completati dalla indicazione dello Stato membro dove le uve sono state raccolte e vinificate) Indicazione dell’importatore (per i vini importati) Indicazione del tenore di zucchero (obbligatorio solo per VS, VSQ, VSQA) Si usano menzioni: - «brut nature» o «pas dosè» se tenore < 3 g/l - «extra brut» se tenore compreso tra 0 e 6 g/l - «brut» se tenore < 12 g/l - «extra dry» se tenore compreso tra 12 e 17 g/l - «dry», «secco» o «asciutto» se tenore compreso tra 17 e 32 g/l - «abboccato» o «demi-sec» se tenore compreso tra 32 e 50 g/l - «dolce» se tenore > 50 g/l Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta : 3 g/l in più o in meno Numero del lotto della partita Indicazione allergeni - eventuale presenza indicata facendola precedere da termine «contiene»: - «solfiti» o «anidride solforosa» se il contenuto in solfiti è superiore a 10 mg/l - «uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina» - «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte». Quando la presenza di tali sostanze possa essere individuata nel prodotto finale in base ai metodi d’analisi (obbligo attivo per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2012). Indicazioni Facoltative Le principali riguardano: Annata - a condizione che almeno l’85% del vino sia ottenuto da uve raccolte nell’annata indicata Nome di una o più varietà di vite o loro sinonimi ufficiali - a condizione che il vino sia ottenuto per almeno l’85% da uve provenienti dalla varietà stessa nel caso si indichino due o più varietà, la loro presenza deve essere al 100% e vanno riportate in ordine decrescente e con caratteri delle stesse dimensioni la varietà può essere indicata per i vini DOP e IGP il cui disciplinare lo consente e per i vini senza DOP e IGP: per questi in Italia sono consentite solo 6 varietà di una lista “positiva” se l’indicazione dei nomi delle varietà è riferita a tipologie di vino ottenute da uvaggio e/o assemblaggio (ad esempio le tipologie Rosso, Bianco o Rosato della IGT Terre di Chieti), oltre al rispetto delle precedenti condizioni esse devono essere riportate: - fuori dal campo visivo dove figurano le indicazioni obbligatorie e nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o delle caratteristiche del prodotto con caratteri delle stesse dimensioni e colore rispetto a quelli usati per la “descrizione” e in caratteri di dimensione non superiore a 3 mm di altezza e 2 mm di larghezza e, comunque, in caratteri non > a ¼ rispetto a quelli usati per la DOP o IGP. Inoltre, deve essere assicurata la rintracciabilità del prodotto, per cui le varietà, oltre ad essere regolarmente presenti nello Schedario viticolo aziendale, devono essere specificamente annotate sul registro di vinificazione al momento del loro carico nell’ambito delle operazioni vendemmiali (ad es. «dai nostri vigneti uve Montepulciano e Merlot atte a Terre di Chieti IGT Rosso 2013») tenore di zuccheri residui (per i vini diversi dai VS, VSQ, VSQA) - Si usano le menzioni: «secco» o «asciutto» se tenore 4 g/l massimo oppure 9 g/l purchè il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al tenore di zucchero residuo «abboccato» se tenore compreso tra 4 e 12 g/l oppure tra 4 e 18 g/l purchè il tenore di acidità totale, espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 grammi al tenore di zucchero residuo «amabile» se tenore compreso tra 12 e 45 g/l «dolce» se tenore = o > 45 g/l Per i VL: «secco» se tenore fino a 40 g/l - «semisecco» o «amabile» se tenore compreso tra 40 e 100 g/l - «dolce» se tenore > 100 g/l . Tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta: 1 g/l in più o in meno. Simbolo Comunitario per i vini DOP e IGP (simboli grafici conformi al Reg. CE n. 628/2008) Menzioni tradizionali per i vini DOP e IGP (se previsti dal disciplinare di produzione ad esempio, Passito, Stravecchio, Superiore, Riserva, Chiaretto, Ambra, ……) Nome dell’Azienda (diversa dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore) - riservata ai vini DOP e IGP - Si fa mediante l’uso di termini precisi (e relative illustrazioni) riferiti allo stabilimento dell’azienda viticola, presenti in una lista positiva: Abbazia - Castello - Torre - Rocca - Villa a condizione che il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda, la vinificazione sia effettuata nell’azienda e i nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non contengano, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vino dell’azienda viticola - sono fatti salvi i Marchi commerciali registrati. Termini che si riferiscono a metodi di produzione: «fermentato in barrique», «invecchiato o maturato in botte», ecc. «fermentato in bottiglia»: per i VS a DOP o per i VSQ con fermentazione in bottiglia - durata del processo di elaborazione, compreso l’affinamento nell’azienda di produzione, calcolata a decorrere dall’inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non inferiore a 9 mesi - durata del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita e della permanenza della partita sulle fecce di almeno 90 giorni, e con separazione delle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso oppure sboccatura «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo tradizionale» o «metodo classico tradizionale» per i VS a DOP o per i VSQ con fermentazione in bottiglia e permanenza senza interruzione sulle fecce nella stessa azienda per almeno 90 giorni, e con separazione delle fecce mediante sboccatura «Crémant» per i VSQ bianchi o rosè DOP o IGP ottenuti da uve vendemmiate a mano, con mosto ottenuto da pressatura di grappoli interi in quantità non > a 100 litri/150 kg di uva, elaborato coi criteri del metodo classico, e con: contenuto SO2 < 150 mg/l e contenuto zucchero residuo < 50 g/l riferimento al metodo di produzione biologica. Nome di una unità geografica più piccola o più grande per i vini DOP, a condizione che la delimitazione sia ben definita, che sia prevista una lista positiva nel disciplinare e sia riferita a: una località o gruppo di località un comune o una frazione una sottozona (sottoregione viticola o parte di essa) una zona amministrativa. Schema di etichetta di un vino senza DOP o IGP Schema di etichetta di un vino a IGP(ex IGT) con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più frequenti 1. Categoria del Prodotto (anche VINO VARIETALE) 2. Nome della varietà di vite, consentita anche per i vini senza DOP e IGP: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Syrah, Chardonnay e Sauvignon (e loro sinonimi) sono le sole consentite per l’Italia, sempre a condizione che almeno l’85% provenga dalla varietà indicata (100% se ne vengono indicate 2 o più) e che ciò sia dimostrabile 3. Annata di raccolta delle uve (facoltativa) 4. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore 5. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria sede principale 6. Volume nominale del recipiente 7. Titolo alcolometrico volumico effettivo 8. Indicazione di provenienza (può essere omessa se si integra Vino o Vino Varietale col termine «d’Italia») 9. Indicazione allergeni, che deve essere apposta in una qualsiasi delle etichette del recipiente o direttamente sul contenitore di tutti i vini con contenuto in solfiti superiore a 10 mg/l. Non sono previsti caratteri minimi e può essere scritta solo in italiano ma, se il vino è inviato in altri Paesi UE, bisogna verificare la lingua. Eventualmente anche derivati del latte/uovo 10. Numero di Lotto di appartenenza del vino”. La sua indicazione è a discrezione dell’imbottigliatore (in questo caso sta a indicare che il vino è stato imbottigliato il 79esimo giorno del 2012, cioè il 19.03.12) 1. Nome della Denominazione 2. Menzione che accompagna l’unità geografica italiana (può essere anche in sigla «IGT»), che sostituisce l’espressione IGP 3. Nome di due varietà di vite: in questo caso il vino è ottenuto al 100% dalle due varietà. L’Aglianico è la varietà prevalente 4. Annata di raccolta delle uve (facoltativa) 5. Simbolo Comunitario che contraddistingue la IGP, riportato secondo quanto previsto dall’Allegato V del Reg. CE n. 1898/2006 modificato dal Reg. CE n. 628/08 (facoltativo) 6. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore. A particolari condizioni, è anche possibile utilizzare termini quali «imbottigliato dal viticoltore» o «imbottigliato all’origine» oppure «imbottigliato dalla Azienda agricola», ma in tale caso il vino in causa deve essere imbottigliato nell’azienda del produttore (ammesso il principio di prevalenza) 7. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria sede principale 8. Indicazione di Provenienza 9. Numero di Lotto di appartenenza del vino. La sua indicazione è a discrezione dell’imbottigliatore (in questo caso sta a indicare che il vino è stato imbottigliato il 119esimo giorno del 2013, cioè il 29.04.2013) 10. Volume nominale del recipiente 11. Titolo alcolometrico volumico effettivo 12. Indicazione allergeni Schema di etichetta di un vino DOP o IGP Schema di etichetta di un vino DOP (Docg e Doc) con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più frequenti con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più frequenti 1. Nome della Denominazione da cui proviene il vino 2. Espressione Comunitaria (possibile sia per esteso che in sigla DOP); in alternativa o aggiunta è possibile indicare anche la menzione tradizionale italiana DOC 3. Annata di raccolta delle uve 4. Marchio commerciale del vino. Può contenere anche una delle menzioni tipo «Villa» o «Rocca» se inserita in un marchio preesistente registrato prima del 4 maggio 2002 (il Marchio + menzione può essere inserito anche nel nome o nella ragione sociale dell’imbottigliatore, ma in tal caso i caratteri vanno minimizzati) 5. Nome oppure Ragione sociale + Comune e Stato membro di chi ha ordinato l’imbottigliamento (imbottigliamento conto terzi) 6. Imbottigliatore conto terzi (imbottigliatore effettivo) indicato tramite Codice ICQRF seguito dalla sigla IT - In alternativa l’Imbottigliatore per conto terzi può essere indicato, se la sede dell’imbott. fisico e di quello giuridico si trovano in comuni diversi non limitrofi: Imbottigliato per conto di Azienda Agricola FrancoBianchi, Casalbordino, Italia nello stabilimento di Chieti 7. Numero di Lotto di appartenenza del vino 8. Volume nominale del recipiente 9. Titolo alcolometrico volumico effettivo 10. Indicazione di Provenienza 11. Indicazione allergeni 1. Nome della Denominazione da cui proviene il vino 2. Menzione tradizionale (possibile sia per esteso che in sigla DOC), che sostituisce l’espressione DOP 3.Nome di una unità geografica più piccola (MGA): in questo caso la “Sottozona” «Terre di Casauria» o «Casauria», riconosciuta all’interno della zona di produzione più ampia del MdA DOC 4. Annata di raccolta delle uve 5. Menzione tradizionale, che deve essere specificamente prevista dal relativo disciplinare di produzione 6. Menzione «Vigna » seguita dal “toponimo”, cioè dal nome del luogo che non sia geografico 7. Nome oppure Ragione sociale dell’imbottigliatore. È possibile utilizzare i termini «imbottigliato nella zona di produzione» e «imbottigliato all’origine dalla Azienda agricola» (a condizione che l’’imbottigliamento avvenga nell’azienda del produttore), eventualmente integrati dalla dicitura «integralmente prodotto» 8. Comune e Stato membro in cui l’imbottigliatore ha la propria sede principale 9. Numero di Lotto di appartenenza del vino 10. Volume nominale del recipiente 11. Titolo alcolometrico volumico effettivo 12. Indicazione di Provenienza 13. Indicazione allergeni 14. Numero del recipiente, un’indicazione possibile senza particolari prescrizioni (ma deve essere dimostrabile e va provata, a richiesta degli organismi di controllo, la sua esattezza) Schema di etichetta di un vino spumante di qualità con le indicazioni obbligatorie ed alcune facoltative tra le più frequenti 1. Categoria del prodotto da cui proviene il vino 2. Annata di raccolta delle uve (facoltativa) 3. Menzione relativa all’indicazione del tenore di zucchero (obbligatoria). Il termine Brut indica che il tenore di zuccheri residui è inferiore a 12 g/l 4. Nome oppure Ragione sociale del produttore (o del venditore). In alternativa: * il produttore (o elaboratore o spumantizzatore) può essere indicato col codice ICRF, integrato dal nome del venditore (Elaborato da 123/CN/IT Venduto da Giorgio Bianchi, Chieti, Italia) * si può indicare solo il venditore in sostituzione del nome del produttore, ma in questo caso si deve riportare la sede dello stabilimento del produttore (Venduto da Giorgio Bianchi, Chieti, Italia Nello stabilimento di Canelli, Italia) 5. Comune e Stato membro in cui il produttore ha la propria sede principale 6. Numero di Lotto di appartenenza del vino 7. Volume nominale del recipiente 8. Titolo alcolometrico volumico effettivo 9. Indicazione di Provenienza 10. Indicazione allergeni Caso particolare indicazione imbottigliatore Se il NOME dell’imbottigliatore/venditore/importatore e/o il COMUNE ove questo ha la sede contiene il nome di una DOP/IGP, anche in parte, per evitare di creare confusione nel consumatore: il NOME + la SEDE (2) devono essere indicati in caratteri inferiori a 3 mm in altezza e 2 mm in larghezza e devono comunque essere non superiori a ¼ della designazione (1) che compare in etichetta in alternativa si può indicare il codice ICRF in alternativa, dovendo indicare il nome del Comune ove è avvenuto l’imbottigliamento, questo si può sostituire col Codice ISTAT. Caso particolare indicazione imbottigliatore Per l’uso delle menzioni sull’imbottigliamento all’origine (2) e (3), comprese le altre: imbottigliato all’origine dal produttore, imbottigliato nella fattoria, imbottigliato nel podere, imbottigliato nella cascina, imbottigliato nella tenuta vale il principio di prevalenza, cioè tali menzioni potranno essere utilizzate, per un’azienda agricola, anche nella etichetta di vini DOP o IGP (1) acquistati da terzi (e, perciò, non prodotti in azienda) a condizione che sia assicurato che, dal punto di vista quantitativo, la produzione complessiva dell’azienda sia prevalente rispetto a quella delle citate partite acquistate da terzi. Rispettando comunque le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni fiscali di cui l’azienda agricola gode per il campo di attività definito dall’articolo 2135 del C.C., verificate dalla GdF. La limitazione riferita alle uve provenienti da vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa resta solo nel caso in cui si indichi, in etichetta, anche la frase «integralmente prodotto», dicitura peraltro inserita proprio con l’ultima OCM. Indicazione allergeni - Solfiti Per tutti i prodotti vitivinicoli con un contenuto alcolico superiore a 1,2% vol: MPF Vino Vino DOP e IGP Vino Frizzante - Vino Spumante - Vino Liquoroso Vino da uve stramature - Vino da uve appassite Aceto di vino è obbligatoria indicazione in etichetta del contenuto di solfiti se superiori a 10 mg/l. Nello specifico, la norma prevede che: l’indicazione vada riportata con uno dei seguenti termini: «contiene solfiti » o «contiene anidride solforosa» come le altre indicazioni relative a importatore o a numero di lotto, anche questa può figurare al di fuori del campo visivo dove si trovano le indicazioni obbligatorie non esiste una dimensione minima dei caratteri per questa indicazione, perciò vale la norma generale per le indicazioni obbligatorie (tuttavia, a partire dal 13.12.2014 dovrà essere indicata in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), non sia pari o superiore a 1,2 mm - Reg. (UE) n. 1169/2011 - dalla stessa data tale previsione varrà per tutte le altre indicazioni obbligatorie: denominazione, quantità, responsabile immissione in commercio). Per i vini commercializzati in mercati extra-comunitari, è consigliabile apporre tale indicazione anche in lingua inglese («contains sulfites»). Etichettatura dei Vini Per il vino circolante in uno dei Paesi UE è necessario tradurre l’indicazione degli Allergeni nella lingua del rispettivo Paese UE, come riportato nell’Allegato X Parte A del Regolamento CE n. 607/2009 (inserito con la modifica apportata dal Reg. UE 579/2012). Per citare i Paesi più importanti : Francia: Contient «sulfites» o «anhydride sulfureux» Contient «oeuf», «protéine de l’oeuf», «produit de l’oeuf», «lysozyme de l’oeuf» o «albumine de l’oeuf» Contient «lait», «produits du lait», «caséine du lait» o «protéine du lait» Germania: Enthält «Sulfite» o «Schwefeldioxid» Enthält «Ei», «Eiprotein», «Eiprodukt», «Lysozym aus Ei» o «Albumin aus Ei» Enthält «Milch», «Milcherzeugnis», «Kasein aus Milch» o «Milchprotein» Regno Unito: Contains «sulphites», «sulfites», «sulphur dioxide» o «sulfur dioxide» Contains «egg», «egg protein», «egg product», «egg lysozyme» o «egg albumin» Contains «milk», «milk products», «milk casein» o «milk protein» Spagna: Contiene «sulfitos» o «dióxido de azufre» Contiene «huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» o «ovoalbúmina» Contiene «leche», «productos lácteos», «caseína de leche» o «proteína de leche» Svezia: Innehåller «sulfiter» o «svaveldioxid» (anche in Innehåller consentito «ägg», «äggprotein», «äggprodukt», «ägglysozym» o anche in «äggalbumin» Inglese) inglese Innehåller «mjölk», «mjölkprodukter», «mjölkkasein» o «mjölkprotein». e, tra gli altri : Olanda: Bevat «sulfieten» o «zwaveldioxide» Bevat «ei», «eiproteïne», «eiderivaat», «eilysozym» o «eialbumine» Bevat «melk», «melkderivaat», «melkcaseïne» o «melkproteïnen» Danimarca: Indeholder «sulfitter» o «svovldioxid» Indeholder «æg», «ægprotein», «ægprodukt», «æglysozym», o «ægalbumin» Indeholder «mælk», «mælkeprodukt», «mælkecasein» o «mælkeprotein» Finlandia: Sisältää «sulfiittia», «sulfiitteja» o «rikkidioksidia» (anche in consentito Sisältää «kananmunaa», «kananmunaproteiinia», anche in sve«kananmunatuotetta», Svedese) «lysotsyymiä dese (kananmunasta)» o «kananmuna-albumiinia» Sisältää «maitoa», «maitotuotteita», «kaseiinia (maidosta)» o «maitoproteiinia» Slovenia: Vsebuje «sulfiti» o «žveplov dioksid» Vsebuje «jajce», «jajčne beljakovine», «proizvod iz jajc», «jajčni lizocim» o «jajčni albumin» Vsebuje «mleko», «proizvod iz mleka», «mlečni kazein» o «mlečne beljakovine» Ungheria: Indicazione allergeni Pittogrammi Facoltativi Nella indicazione di tutti gli allergeni: Solfiti Derivati del latte Derivati dell’uovo. I termini possono essere accompagnati da uno dei pittogrammi previsti: Belgio: Austria: Tartalmaz «szulfitok» o «kén-dioxid» Tartalmaz «tojás», «tojásból származó fehérje», «tojástermék», «tojásból származó lizozim» o «tojásból származó albumin» Tartalmaz «tej», «tejtermékek», «tejkazein» o «tejfehérje» lingue ammesse: Inglese - Francese - Tedesco - Olandese lingue ammesse: Inglese - Francese - Italiano - Tedesco. Indicazione allergeni - derivati del latte e dell’uovo Per tutti i prodotti vitivinicoli con un contenuto alcolico superiore a 1,2% vol è obbligatoria indicazione in etichetta del contenuto in derivati dell’uovo e/o in derivati del latte, se la presenza di tali sostanze possa essere individuata nel prodotto finale in base ai metodi d’analisi riconosciuti dalla UE e se, comunque, presentano un residuo superiore a 0,25 mg/l Nello specifico, la norma prevede che l’indicazione vada riportata con uno dei seguenti termini: Per i derivati dell’uovo: «contiene uovo» o «contiene proteina dell’uovo» o «contiene derivati dell’uovo» o «contiene lisozima da uovo» o «contiene ovoalbumina» Per i derivati del latte: «contiene latte» o «contiene proteina del latte» o «contiene derivati del latte» o «contiene caseina del latte». Per il resto, valgono gli stessi obblighi previsti per i solfiti. La prescrizione si applica per i vini ottenuti da uve provenienti dalla vendemmia 2012/2013 e successive, ed etichettati dopo il 30 giugno 2012. Nella indicazione di tutti gli allergeni i termini possono essere accompagnati da uno dei pittogrammi previsti. Vini imbottigliati Chiusura recipienti Il vino regolarmente chiuso ed etichettato, confezionato in bottiglie o inrecipienti fino a 60 litri (comprese, perciò, le dame, i canestri, le taniche o le damigiane) e detenuto in cantina o negli stabilimenti del produttore o dei commercianti all’ingrosso, è considerato come già posto in vendita per il consumo e, quindi, deve rispettare i limiti e le prescrizioni per i vini immessi al consumo. Tutti i vini confezionati in recipienti fino a 60 litri devono recare un sistema di chiusura che rechi l’indicazione dell’imbottigliatore, in modo indelebile e ben visibile dall’esterno (art. 12, par. 4 Legge 82/2006). Si può indicare : Nome la Ragione sociale il Marchio (a condizione che sia riportato nel Registro Imprese della CCIAA) il «Codice ICRF» attribuito dall’Ufficio periferico dell’ICQRF allo stabilimento al momento dell’apertura della posizione. In alternativa al nome, alla ragione sociale o la marchio dell’imbottigliatore, qualora si indichi il Codice ICRF, è preferibile indicare sulla capsula solo la sigla senza acronimo, cioè, ad esempio, «105/CH». Volumi nominali A partire dall’11 aprile 2010 è entrata in vigore la Direttiva 2007/45/CE relativa alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati. La nuova Direttiva ha avuto l’effetto, relativamente al settore del vino, di prevedere esclusivamente delle fasce prestabilite di gamme di volumi nominali, al di sotto e al di sopra delle quali la scelta ora è libera. Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati (sostanzialmente, capacità dei recipienti ancora soggette a regolamentazione): Vino tranquillo - solo i seguenti 8 valori compresi tra 100 e 1.500 ml: 100 - 87 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500 Vino spumante e frizzante - solo i seguenti 5 valori compresi tra 125 e 1.500 ml: 125 - 200 - 375 - 750 - 1.500 Vino liquoroso - solo i seguenti 7 valori compresi tra 100 e 1.500 ml: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500 Bevande spiritose (Grappa, ...) - solo i seguenti 9 valori compresi tra 100 e 2.000 ml: 100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1.000 - 1.500 - 1.750 - 2.000. Riferimenti Giuridici Norme Comunitarie Reg. (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 (Regolamento Unico) Sezione I Ter, da art. 118 quatervicies a 118 novovicies Reg. (CE) n. 607/2009 del 14 luglio 2009 (Regolamento applicazione per le DOP, IGP, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione prodotti vitivinicoli) e successive modifiche (Reg. 401/2010, Reg. CE 538/2011, Reg. CE 670/2011, Reg CE 579/2012, Reg. CE 1185/2012) e rettifiche (GUUE L 75 del 15 marzo 2012) - Capo IV, da art. 49 a 73 Reg. CE n. 628/2008 del 2 luglio 2008 (modifica del Reg. CE n. 1898/2006 inerente le Modalità di applicazione per i prodotti DOP e IGP) - Allegato - Uso del Simbolo UE Reg. CE n. 203/2012 dell’8 marzo 2012 (modalità di applicazione sul Vino Biologico) Reg. UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 (relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) - dal 13 dicembre 2014 abrogherà la Direttiva 2008/13/CE Direttiva 2008/13/CE del 20 marzo 2000 (relativa alla etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, nonché alla relativa pubblicità) Direttiva 2007/45/CE del 5 settembre 2007 (relativa alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati) - Allegato I Direttiva 76/211 /CEE del 20 gennaio 1976 (relativa al precondizionamento in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati - Marchio CEE) Art. 3 e Allegato I, Punto 3.3 Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 (relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare) - Art. 4 indicazione Lotto. Norme Nazionali Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini) Decreto 13 agosto 2012 (Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del D.Lgs. n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo) - modificato da DD 16.09.13 Circolare Mipaaf, Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo La storia Agroqualità nasce nel 1995 dall’esigenza delle Camere di Commercio di presidiare i temi della certificazione agroalimentare, dotandosi di una struttura specializzata, in grado di operare in un mercato che, a metà degli anni novanta, iniziava a presentare esigenze di salvaguardia dei valori della qualità. Qualificazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari da sempre rappresentano la mission di Agroqualità. Nel corso del 2007, al fine di potenziare e ampliare le attività ed i servizi offerti alle imprese, si è concretizzata l’alleanza con il RINA, tra i primi organismi di certificazione italiani che completa le potenzialità acquisite dall’azienda in ambito regolamentato, con una vasta gamma di servizi nella certificazione volontaria di prodotto e di sistema. Rurale e della Qualità D.G. dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità SAQ IX - Prot. n. 19461 del 7 dicembre 2010 (chiarimento in merito all’indicazione dei vitigni per le tipologie di vini IGP e DOP da «uvaggio» Bianco», Rosso, Rosato e altre) Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive CE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) e successive modifiche - Artt. 9 (Quantità) e 13 (Lotto) Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 12 (Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati) Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’OCM vino) - Art. 12 (Sistema di chiusura recipienti) Decreto 13 maggio 2010 (Regolamentazione dell'utilizzo della menzione «Talento» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. Elaborati con il metodo classico). Grazie all’acquisizione e la successiva fusione per incorporazione avvenuta nel 2013 di Ismecert S.r.l., ente di certificazione specializzato nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, Agroqualità è diventato l’organismo di controllo di riferimento per tutto il Centro/Sud Italia. Testi a cura di Luca Pollini - Esperto di legislazione vitivinicola. Il RINA é un gruppo multinazionale che fornisce servizi di verifica, certificazione, valutazione di conformità, classificazione navale, valorizzazione ambientale, test di prodotto, supervisione in loco e dei fornitori, formazione e consulenza ingegneristica attraverso una vasta gamma di industrie e servizi. Il RINA opera attraverso una rete di società dedicate ai diversi settori: Shipping, Energia, Infrastrutture e Costruzioni, Logistica e Trasporti, Ambiente e Qualità, Agroalimentare e Sanità, Finanza e Pubbliche Istituzioni, Business Governance. Con circa 280 milioni di euro di attività nel 2012, oltre 2200 risorse, 150 uffici in 53 Paesi nel mondo, il RINA é oggi in grado di rispondere alle esigenze dei propri clienti ed é allo stesso tempo riconosciuto quale interlocutore autorevole presso le principali Organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di nuovi standard normativi. RINA S.p.A. via Corsica, 12 16128 Genova Italy ph. +39 010 53851 fax +39 010 5351000 [email protected] Agroqualità S.p.A. viale Cesare Pavese 305 00144 Roma ph. +39 06 54228675 fax +39 06 54228692 [email protected] Uff. di Pescara - Agroqualità S.p.A. Strada Statale 16 bis, località Villa Raspa 65010 Spoltore (PE) ph. +39 085 4175588 fax +39 010 5351135 [email protected] www.rinagroup.org www.agroqualita.it