GRATIFICA NATALIZIA 2007
A.
DETERMINAZIONE
SETTORE EDILE: la gratifica natalizia per gli operai è erogata mensilmente mediante maggiorazione della quota di paga oraria; per gli
impiegati è ragguagliata all’intera retribuzione mensile globale di fatto.
SETTORE CARTOTECNICO: impiegati - intermedi - operai - apprendisti - quadri - dirigenti: 30/26 (193 ore) della retribuzione mensile.
SETTORE GRAFICO: impiegati - intermedi - operai - apprendisti - quadri - dirigenti: 30/26 (192 ore 30') della retribuzione mensile.
TUTTI GLI ALTRI SETTORI:
a) dirigenti – quadri – impiegati – categorie speciali.
La tredicesima mensilità deve essere ragguagliata all’intera retribuzione oraria globale di fatto per il numero di ore mensili
Previste da contratto;
b) operai - apprendisti
La tredicesima mensilità deve essere ragguagliata all’intera retribuzione mensile oraria globale di fatto.
LAVORATORI A TEMPO PARZIALE: la quota di gratifica natalizia deve essere determinata in misura proporzionale in riferimento al
minor orario svolto rispetto a quello contrattualmente previsto.
N.B. Ai dipendenti assunti o licenziati durante l’anno saranno corrisposti ratei di gratifica in proporzione al servizio prestato (per quanto
riguarda l’individuazione dei criteri di maturazione del rateo mensile, si veda ogni singolo contratto).
B.
CASI SPECIFICI
B. 1 Assenze per maternità obbligatoria
per intero
Se il datore di lavoro ha corrisposto il trattamento
integrativo contrattuale mediante il sistema del
conguaglio (differenza tra il 100% e quanto percepito
dall'INPS)
Gratifica natalizia
da corrispondersi
Se il datore di lavoro ha corrisposto il trattamento
integrativo in misura percentuale (20% della
retribuzione mensile)
nella misura del 20%
Se il datore di lavoro non è tenuto all'integrazione del
trattamento dell'Istituto
Previdenziale
08/11/2007
B. 2 Assenze per malattia o infortunio
Se il datore di lavoro ha corrisposto il trattamento
integrativo contrattuale mediante il sistema del
conguaglio
per intero
Gratifica natalizia da
corrispondersi(1)
Se il datore di lavoro ha corrisposto il trattamento
integrativo in misura percentuale
in misura proporzionale
Per i periodi durante i quali, per disposizioni
contrattuali, il lavoratore ha percepito solo il
trattamento da parte dell'Istituto
(1) Per i settori grafico e cartotecnico si consiglia alle aziende di rifarsi al CCNL.
Agli impiegati ed agli apprendisti dovrà essere corrisposta la gratifica per intero in quanto il trattamento economico di malattia nelle
misure previste dai contratti è interamente a carico del datore di lavoro.
C.
ESCLUSIONI
- Assenze per malattie del bambino di età inferiore ai tre anni (Art. 47, co. 1, D.Lgs.
151/2001) e assenze per malattie del bambino di età compresa fra i tre e gli otto anni,
nel limite di cinque giorni (Art. 47, co. 2, D.Lgs. 151/2001)
- I periodi eccedenti la conservazione del posto contrattuale, ma entro la conservazione
del posto di legge (TBC)
- Il periodo di aspettativa personale
- Il periodo di permesso non retribuito superiore ai 15 giorni
- Il periodo di aspettativa previsto da alcuni contratti, successivo ai periodi di
conservazione del posto (nei casi di puerperio e di malattia)
- Le assenze per sciopero
- Servizio militare
La gratifica non è dovuta per
- I periodi di C.I.G. ordinaria
- I periodi di C.I.G. straordinaria
- I periodi di assenza ingiustificata
- Astensione facoltativa post-partum (salvo diversa disposizione contrattuale) e
prolungamento (art. 33, co. 1, L. 104/92) concesso fino al compimento del 3° anno di
età del bambino handicappato
- Congedo “straordinario” indennizzato per gravi e documentati motivi familiari (durata
complessiva di due anni(*) nell’arco della vita lavorativa - art. 42, co. 5, D.Lgs.
n.151/01
- Congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari (durata non superiore
a due anni(*) art. 4, co. 2, L. 53/00)
(*)
Previdenziale
durata massima complessiva spettante tra i due congedi
08/11/2007
LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE
La cassa integrazione guadagni integra i ratei di gratifica natalizia relativi ai periodi nei quali il dipendente ha fruito del trattamento.
Per determinare le quote a carico Istituto, l’ammontare della gratifica natalizia deve essere diviso per un numero convenzionale di ore
annue (2.000) da ridurre, proporzionalmente, nei casi di compensi riferiti a periodi inferiori all’anno.
Il rimborso di ratei in oggetto, sia per l’integrazione salariale ordinaria che per l’integrazione salariale straordinaria, è consentito fino a
concorrenza del limite massimo previsto dalla legge.
Di conseguenza si dovrà sempre considerare se sia stato superato o meno il limite in ciascun mese (ovvero effettuando il rapporto a
settimana per periodi di intervento inferiori al mese) nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali.
Soltanto nel caso che sussista ancora capienza verranno corrisposti, calcolati mese per mese (ovvero settimana per settimana), i ratei
di tredicesima mensilità, etc. (naturalmente nella misura dell’80% della retribuzione spettante per la 13a mensilità) fino a
raggiungimento di detto limite mensile (ovvero ragguagliato a settimana).
In relazione al predetto limite l’INPS ha fissato, per l’anno 2007, i seguenti valori:
LORDO
1) euro
844,06
2) euro 1.014,48
NETTO (al netto della riduzione, ex art. 26 L. 41/86, attualmente pari al 5,84%,
a seguito dell’aumento disposto dall’art. 1, co. 769 della Finanziaria 2007)
euro
794,77
euro
955,23
SETTORI EDILE (per gli eventi metereologici)
LORDO
1) euro 1.012,87
2) euro 1.217,38
NETTO (al netto della riduzione, ex art. 26 L. 41/86, attualmente pari al 5,84%,
a seguito dell’aumento disposto dall’art. 1, co. 769 della Finanziaria 2007)
euro
953,72
euro
1.146,29
L’importo della retribuzione mensile, che costituisce la soglia per l’applicazione dei limiti di cui ai punti 2), è fissato, a decorrere dal
1/1/2007, in 1.826,07 euro, comprensivo dei ratei di mensilità aggiuntive.
N.B. Sui ratei di grafica natalizia riconosciuti dall’INPS per i periodi di CIG dovrà operarsi la riduzione del 5,84%.
TRATTENUTA PENSIONI
Sulla gratifica natalizia dovrà essere operata la trattenuta pensioni per l’importo indicato nel frontespizio del mod. 0 bis M, sul quale il
relativo importo è indicato nell’apposito riquadro.
La trattenuta deve essere operata per intero anche se la gratifica è stata corrisposta in misura ridotta.
In caso di cessazione del rapporto anteriore al mese di dicembre non si dovrà operare alcuna trattenuta sulle somme liquidate a titolo
di ratei della 13a mensilità.
Esposizione sul mod. DM 10/2
L’importo delle ritenute in oggetto deve essere versato all’INPS, dalle aziende, con la denuncia contributiva riguardante i periodi di
paga scaduti nel mese di dicembre, indicando il numero dei lavoratori interessati e l'ammontare relativo alle ritenute stesse
nell'apposito rigo dei quadri “B-C” del mod. DM 10/2.
Previdenziale
08/11/2007
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