GRATIFICA NATALIZIA 2007 A. DETERMINAZIONE SETTORE EDILE: la gratifica natalizia per gli operai è erogata mensilmente mediante maggiorazione della quota di paga oraria; per gli impiegati è ragguagliata all’intera retribuzione mensile globale di fatto. SETTORE CARTOTECNICO: impiegati - intermedi - operai - apprendisti - quadri - dirigenti: 30/26 (193 ore) della retribuzione mensile. SETTORE GRAFICO: impiegati - intermedi - operai - apprendisti - quadri - dirigenti: 30/26 (192 ore 30') della retribuzione mensile. TUTTI GLI ALTRI SETTORI: a) dirigenti – quadri – impiegati – categorie speciali. La tredicesima mensilità deve essere ragguagliata all’intera retribuzione oraria globale di fatto per il numero di ore mensili Previste da contratto; b) operai - apprendisti La tredicesima mensilità deve essere ragguagliata all’intera retribuzione mensile oraria globale di fatto. LAVORATORI A TEMPO PARZIALE: la quota di gratifica natalizia deve essere determinata in misura proporzionale in riferimento al minor orario svolto rispetto a quello contrattualmente previsto. N.B. Ai dipendenti assunti o licenziati durante l’anno saranno corrisposti ratei di gratifica in proporzione al servizio prestato (per quanto riguarda l’individuazione dei criteri di maturazione del rateo mensile, si veda ogni singolo contratto). B. CASI SPECIFICI B. 1 Assenze per maternità obbligatoria per intero Se il datore di lavoro ha corrisposto il trattamento integrativo contrattuale mediante il sistema del conguaglio (differenza tra il 100% e quanto percepito dall'INPS) Gratifica natalizia da corrispondersi Se il datore di lavoro ha corrisposto il trattamento integrativo in misura percentuale (20% della retribuzione mensile) nella misura del 20% Se il datore di lavoro non è tenuto all'integrazione del trattamento dell'Istituto Previdenziale 08/11/2007 B. 2 Assenze per malattia o infortunio Se il datore di lavoro ha corrisposto il trattamento integrativo contrattuale mediante il sistema del conguaglio per intero Gratifica natalizia da corrispondersi(1) Se il datore di lavoro ha corrisposto il trattamento integrativo in misura percentuale in misura proporzionale Per i periodi durante i quali, per disposizioni contrattuali, il lavoratore ha percepito solo il trattamento da parte dell'Istituto (1) Per i settori grafico e cartotecnico si consiglia alle aziende di rifarsi al CCNL. Agli impiegati ed agli apprendisti dovrà essere corrisposta la gratifica per intero in quanto il trattamento economico di malattia nelle misure previste dai contratti è interamente a carico del datore di lavoro. C. ESCLUSIONI - Assenze per malattie del bambino di età inferiore ai tre anni (Art. 47, co. 1, D.Lgs. 151/2001) e assenze per malattie del bambino di età compresa fra i tre e gli otto anni, nel limite di cinque giorni (Art. 47, co. 2, D.Lgs. 151/2001) - I periodi eccedenti la conservazione del posto contrattuale, ma entro la conservazione del posto di legge (TBC) - Il periodo di aspettativa personale - Il periodo di permesso non retribuito superiore ai 15 giorni - Il periodo di aspettativa previsto da alcuni contratti, successivo ai periodi di conservazione del posto (nei casi di puerperio e di malattia) - Le assenze per sciopero - Servizio militare La gratifica non è dovuta per - I periodi di C.I.G. ordinaria - I periodi di C.I.G. straordinaria - I periodi di assenza ingiustificata - Astensione facoltativa post-partum (salvo diversa disposizione contrattuale) e prolungamento (art. 33, co. 1, L. 104/92) concesso fino al compimento del 3° anno di età del bambino handicappato - Congedo “straordinario” indennizzato per gravi e documentati motivi familiari (durata complessiva di due anni(*) nell’arco della vita lavorativa - art. 42, co. 5, D.Lgs. n.151/01 - Congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari (durata non superiore a due anni(*) art. 4, co. 2, L. 53/00) (*) Previdenziale durata massima complessiva spettante tra i due congedi 08/11/2007 LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE La cassa integrazione guadagni integra i ratei di gratifica natalizia relativi ai periodi nei quali il dipendente ha fruito del trattamento. Per determinare le quote a carico Istituto, l’ammontare della gratifica natalizia deve essere diviso per un numero convenzionale di ore annue (2.000) da ridurre, proporzionalmente, nei casi di compensi riferiti a periodi inferiori all’anno. Il rimborso di ratei in oggetto, sia per l’integrazione salariale ordinaria che per l’integrazione salariale straordinaria, è consentito fino a concorrenza del limite massimo previsto dalla legge. Di conseguenza si dovrà sempre considerare se sia stato superato o meno il limite in ciascun mese (ovvero effettuando il rapporto a settimana per periodi di intervento inferiori al mese) nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali. Soltanto nel caso che sussista ancora capienza verranno corrisposti, calcolati mese per mese (ovvero settimana per settimana), i ratei di tredicesima mensilità, etc. (naturalmente nella misura dell’80% della retribuzione spettante per la 13a mensilità) fino a raggiungimento di detto limite mensile (ovvero ragguagliato a settimana). In relazione al predetto limite l’INPS ha fissato, per l’anno 2007, i seguenti valori: LORDO 1) euro 844,06 2) euro 1.014,48 NETTO (al netto della riduzione, ex art. 26 L. 41/86, attualmente pari al 5,84%, a seguito dell’aumento disposto dall’art. 1, co. 769 della Finanziaria 2007) euro 794,77 euro 955,23 SETTORI EDILE (per gli eventi metereologici) LORDO 1) euro 1.012,87 2) euro 1.217,38 NETTO (al netto della riduzione, ex art. 26 L. 41/86, attualmente pari al 5,84%, a seguito dell’aumento disposto dall’art. 1, co. 769 della Finanziaria 2007) euro 953,72 euro 1.146,29 L’importo della retribuzione mensile, che costituisce la soglia per l’applicazione dei limiti di cui ai punti 2), è fissato, a decorrere dal 1/1/2007, in 1.826,07 euro, comprensivo dei ratei di mensilità aggiuntive. N.B. Sui ratei di grafica natalizia riconosciuti dall’INPS per i periodi di CIG dovrà operarsi la riduzione del 5,84%. TRATTENUTA PENSIONI Sulla gratifica natalizia dovrà essere operata la trattenuta pensioni per l’importo indicato nel frontespizio del mod. 0 bis M, sul quale il relativo importo è indicato nell’apposito riquadro. La trattenuta deve essere operata per intero anche se la gratifica è stata corrisposta in misura ridotta. In caso di cessazione del rapporto anteriore al mese di dicembre non si dovrà operare alcuna trattenuta sulle somme liquidate a titolo di ratei della 13a mensilità. Esposizione sul mod. DM 10/2 L’importo delle ritenute in oggetto deve essere versato all’INPS, dalle aziende, con la denuncia contributiva riguardante i periodi di paga scaduti nel mese di dicembre, indicando il numero dei lavoratori interessati e l'ammontare relativo alle ritenute stesse nell'apposito rigo dei quadri “B-C” del mod. DM 10/2. Previdenziale 08/11/2007