Anno 2009 Deliberazione n. 51 Pos. Rag. n. COMUNE DI FORLI’ CONSIGLIO COMUNALE ca Seduta del 30 Marzo 2009 In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 30 Marzo 2009 alle ore 15:30 in seduta pubblica. Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l’intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall’appello fatto dal Segretario. N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cognome e nome Consiglieri APRIGLIANO FRANCESCO AVELLONE ANDREA BACCARINI ROMANO BIONDI LAURO BONAVITA OTTAVIO BONGIORNO VINCENZO BRIGANTI MAURO BURNACCI VANDA CAMORANI VALERIA CASADEI GARDINI FRANCESCO CASTAGNOLI ALESSANDRO ERRANI MARCO FARNETI PAOLO FRANCIA FABRIZIO GASPERONI ROBERTO GENTILINI TATIANA GIUNCHI FLAVIO GUERRINI PIO GUGNONI GABRIELE MANCINI ENRICA MANUCCI CRISTIAN TOTALE PRESENTI: 23 Pr. X As. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X N. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Cognome e nome Consiglieri MARABINI GIULIO MASINI NADIA MATTEUCCI LEO MILANESI LEA MINGHINI LUCIANO MONTANARI MASSIMO MORGAGNI DIANA NERVEGNA ANTONIO PERELLI FILIBERTO RAGAZZINI PAOLO RONCHI ALESSANDRO SAMORI' PIETRO SANSAVINI LUIGI SBARAGLI ERIO TAMPELLINI RICCARDO TAPPARI DANIELE TAVOLETTI GIOVANNI MARIO TERRACCIANO UGO VALENTINI MARCO ZAMBIANCHI LUCA Pr. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X TOTALE ASSENTI: 18 Partecipa il VENTRELLA ANTONIO. Scrutatori i Sigg. Consiglieri TAMPELLINI RICCARDO, FARNETI PAOLO, MANCINI ENRICA. Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri BUCCI GIOVANNI - CAPACCI PALMIRO MARZOCCHI GIANFRANCO - ZELLI GABRIELE - - - - - - . Partecipa, altresì, in qualità di invitato permanente il Sig. Raies Imed, Presidente della Consulta dei Cittadini Stranieri. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente MINGHINI LUCIANO pone in discussione il seguente argomento: OGGETTO n. 44 IMPIANTI SPORTIVI ''PATTINODROMO SCOPERTO'', ''SKATE PARK'', ''TENNIS MARCONI'', ''CALCIO ZANFINI'' - AFFIDAMENTO IN GESTIONE. As. 2 In merito era stata distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato. Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi. Il Presidente del Consiglio, Minghini, introduce l’argomento in discussione concernente l'affidamento in gestione degli impianti sportivi “Pattinodrono scoperto”, “Skate Park”, “Tennis Marconi” e “Calcio Zanfini”. Illustra la proposta suddetta, su richiesta del Cons. Sbaragli del Gruppo consiliare V.F., l'Assessore allo sport, Bucci. Successivamente intervengono il Presidente della Consulta dei cittadini stranieri, Raies, e il Cons. Sbaragli. Nel corso di tali interventi entrano i Cons. Burnacci, Castagnoli e il Sindaco ed escono, prima dell'espressione del voto, i Cons. Briganti e Zambianchi: Presenti n. 24. Entra anche l'Ass. Galassi ed esce l'Ass. Zelli. Dopo di che; IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamate: 1) la decisione n. 20/62799 del 7.12.2004, con la quale la Giunta comunale ha stabilito, in ottemperanza alle disposizioni vigenti: • di disdettare, con scadenza al 31.12.2005, il contratto di locazione che la Regione Emilia Romagna aveva stipulato con l’associazione Tennis club “Marconi”, relativo all’impianto sportivo di viale Marconi, che questo 3 Comune ha acquisito per effetto della compravendita dell’immobile su cui insiste anche tale impianto, avvenuta in data 1.6.1999; • di attivare la procedura di assegnazione della struttura e, trattandosi di impianto sportivo facente parte del patrimonio demaniale, in quanto bene vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, di dare mandato all’Unità sport di trasformare il rapporto patrimoniale da locazione a concessione amministrativa; 2) la deliberazione n. 482 del 9.11.2005 con la quale la Giunta comunale, per garantire l’apertura dell’impianto sportivo “Tennis Marconi”, durante l’iter per l’individuazione della modalità gestionale da applicare all’impianto e la conseguente fase di assegnazione a gestore definitivo, ha affidato lo stesso in concessione amministrativa all’associazione sportiva Tennis Club Marconi (cui ha fatto seguito la stipulazione del relativo contratto rep. gen. n. 27688/05), confermando, a carico della stessa, un canone annuo di concessione, quantificato in € 3.092,00 (IVA inclusa), pari al canone di locazione precedentemente versato; Richiamate, inoltre: – le decisioni n. 27/10812 del 13.2.2007 e n. 23 del 15.01.2008 (e le determinazioni dirigenziali esecutive delle stesse n. 1256 del 23.4.2007 e n. 584 del 5.3.2008), con le quali la Giunta comunale, per garantire l’apertura degli impianti sportivi Pattinodromo scoperto di viale Spazzoli e Skatepark sito nell’area verde di via Dragoni -, durante lo svolgimento delle procedure per l’assegnazione a gestori definitivi, ha concesso l’affidamento provvisorio della gestione degli impianti, rispettivamente all’Associazione Sportiva Pattinodromo Forlì (contratto Rep. Gen. n. 28520/07) e alla Società sportiva 4 Forlì Skate (lettera contratto Racc. Contr. n. 134/08), ritenuti gli unici soggetti possibili idonei alla gestione; – la decisione n. 26/84294 del 16/12/2008 (cui ha fatto seguito la determinazione dirigenziale n. 394 del 20.2.2009) con la quale la Giunta comunale ha prorogato la scadenza degli affidamenti in parola al 30.4.2009; Richiamate, infine: – la deliberazione di Giunta comunale n. 501 del 25.11.1999 (cui ha fatto seguito il contratto Rep. Gen. n. 25078/2000) con la quale è stata rinnovata, per ulteriori anni 5 (cinque) e precisamente fino al 30.4.2005, la concessione contratto relativa all’affidamento in gestione - alla Polisportiva Cava sezione calcio - dell’impianto da calcio “Devis Zanfini”; – la deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 26.4.2005 (cui ha fatto seguito il contratto repertorio generale n. 27495/2005) con la quale, in virtù delle migliorie che il gestore ha apportato all’impianto, è stato prolungato l’affidamento dell’impianto Zanfini al 30.4.2009; – la determinazione n. 1169 del 16.4.2007, con la quale si è autorizzata l’omogeneizzazione delle scadenze contrattuali di alcuni impianti, prolungando, fra le altre, la scadenza della concessione del Zanfini al 30.6.2009; Considerato che la carenza di personale comunale e le difficoltà ad assumere ulteriori unità da impiegare in tali attività, non permettono la gestione diretta degli impianti in parola; Richiamata l'art. 90, comma 25, della Legge 27 gennaio 2002, n. 289, il quale stabilisce, che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della medesima legge (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali), nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti 5 sportivi, la gestione sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari; Ritenuto, pertanto, di affidare la gestione degli impianti in parola a terzi; Atteso che è in corso di predisposizione il nuovo Regolamento comunale disciplinante l’affidamento degli impianti sportivi, di cui si è resa necessaria una nuova redazione aderente alle disposizioni di cui alla Legge regionale 6.7.2007, n. 11 “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali”; Considerato, tuttavia, che è opportuno procedere in tempi brevi all’assegnazione degli impianti, al fine di consentire, da un verso, un migliore utilizzo degli stessi da parte dell’utenza e, per l'altro, una razionalizzazione della spesa a carico del Comune; Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto a definire la modalità di affidamento e a disciplinare il rapporto concessorio, sulla base della citata normativa statale e regionale; Richiamato l’art. 3 della L.R. n. 11/2007 che prevede che l’individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avvenga nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, e che possa essere affidato in via diretta nei seguenti casi: a) quando sul territorio di riferimento dell'Ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto; 6 b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo; c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati; Considerato che, nelle fattispecie in parola, sussistono i seguenti elementi: – gli impianti Pattinodromo e Skate sono strutturalmente utilizzabili solo per le specifiche discipline. Gli attuali gestori degli impianti suddetti sono rispettivamente: - per lo Skatepark, l’associazione sportiva Forlì Skate. L’associazione risulta essere, come da dichiarazione del CONI di Forlì – Cesena, agli atti dell'Unità sport, l’unica operante nel territorio in questa disciplina; - per il Pattinodromo scoperto, l’associazione sportiva Pattinodromo Forlì. L’associazione è un Consorzio che riunisce nella propria compagine tutte le società forlivesi (come dichiarato dal CONI di Forlì – Cesena) che praticano pattinaggio e hockey; è dotata di statuto aperto, che prevede l’ammissione di società di eventuale nuova costituzione; per la sua composizione consortile, garantisce buona competenza gestionale (in termini di specificità dei programmi delle attività e delle manutenzioni; di migliore utilizzo degli spazi; di valorizzazione dello sport che rappresenta) e la collaborazione fra tutte le diverse società del territorio operanti nella medesima disciplina sportiva; – l’impianto Tennis Marconi e l’impianto Zanfini hanno caratteristiche strutturali tali: – da essere destinati allo svolgimento di pratiche sportive prettamente amatoriali e non professionistiche; 7 – da non potere ospitare altre attività sportive possibili apportatrici di entrate; – da avere, pertanto, una ridotta numerosità d’utenza attesa; – da non poter ospitare servizi accessori o con valenza imprenditoriale (p.e. spazi utili per la ristorazione); Ritenuto, pertanto, ai sensi del citato art. 3 della L.R. n. 11/07e dell'art. 57 comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 163/06, che sussistano le ragioni di natura tecnica per le quali il contratto può essere affidato ad un gestore determinato; Considerato che i concessionari sopra indicati hanno dimostrato, durante la gestione fino ad ora attuata, di essere affidabili, attenti alla gestione ed alla promozione delle attività, capaci di fungere da collante sociale; Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento definitivo agli stessi patti e condizioni degli impianti in parola, tramite il ricorso alla procedura negoziata diretta; Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il Dirigente competente cui afferisce l’Unità sport adatterà la determinazione a contrattare, approvativa anche dei disciplinari per l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di cui trattasi; Dato atto, altresì, che il suddetto Dirigente sarà responsabile anche dell’esecuzione dei contratti, ai sensi del Regolamento dei contratti del Comune di Forlì e della Legge n. 241/90 come modificata, nonché dello svolgimento della procedura negoziata diretta e della sottoscrizione dei relativi n. 4 contratti di assegnazione che saranno stipulati in forma di scrittura privata repertoriata; Ritenuto, pertanto, al fine di consentire ai gestori il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, in relazione alla qualità del servizio: 8 - di erogare un contributo presunto annuo, dipendente dalle disponibilità di bilancio, pari a quanto scaturirà dalla procedura negoziata, al ribasso rispetto alla base di: - € 1.700,00, per lo skatepark; - € 5.000,00 per il Pattinodromo scoperto; - € 3.000,00 per il campo da calcio Zanfini; - di concordare tale importo, di volta in volta, mediante atto concluso per corrispondenza, con il perfezionamento di apposita lettera – contratto da iscrivere nella Raccolta contratti decentrata cui fa riferimento l’Unità sport; - di erogare il contributo in rate semestrali posticipate dietro richiesta scritta del concessionario che contenga una relazione sulle attività e sugli interventi manutentivi effettuati nella frazione di periodo relativa all’eventuale contributo, nonché, per il secondo semestre, su presentazione del bilancio e sulla base di specifici riferimenti del Dirigente del Servizio politiche culturali, giovanili e sportive, previa verifica circa l'assoggettamento a ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/73; Ritenuto, altresì, di prevedere, a carico dei gestori: A) il versamento di una cauzione definita a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, negli importi indicati nella sottostante tabella, con scadenza di mesi 6 (sei) successiva alla scadenza della concessione-contratto; B) il pagamento di un canone di concessione, pari a quanto scaturirà dalla procedura negoziata, al rialzo rispetto alla base indicata nella sottostante tabella: Impianto Canone annuo base Cauzione definitiva Pattinodromo scoperto 250,00 8.000,00 skatepark 100,00 3.000,00 Tennis Marconi 400,00 5.000,00 Zanfini 300,00 3000 9 Ritenuto, inoltre, di non prevedere alcun contributo per il Tennis Marconi, in quanto il contributo ipotizzabile per garantire il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario (ca. € 3.000,00 suscettibile di ribasso) risulta erogato indirettamente quale differenza tra il canone attualmente versato (€ 3.092,00) e quello previsto con il presente atto (€ 400,00 suscettibile di rialzo); Sentito il parere del consiglio direttivo della Consulta dello sport in data 23.2.2009; Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: – di regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente del Servizio politiche culturali giovanili e sportive / Area servizi al cittadino, in data 10.03.2009; – di regolarità contabile, con verifica anche della copertura finanziaria, rilasciato dal Dirigente del Servizio programmazione e gestione bilancio e dal Direttore dell'Area finanze, patrimonio e contratti in data 12.03.2009; Visto, altresì, il parere favorevole, rilasciato dal Dirigente del Servizio contratti, gare e acquisti in data 11.03.2009; Visto, infine: – la sottoscrizione del Direttore d’Area in data 10.03.2009, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. h), del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; – il parere positivo di conformità dell’azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario generale in data 17.03.2009; Con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 6 (Burnacci, Giunchi, Milanesi e Farneti del Gruppo consiliare F.I.; Sbaragli del Gruppo consiliare V.F. e Aprigliano del Gruppo consiliare A.M.), espressi con procedimento elettronico dai n. 24 Consiglieri presenti e n. 18 votanti; 10 DELIBERA 1. di affidare in concessione, per le motivazioni di cui in premessa, previo esperimento di procedura negoziata diretta, riservata agli attuali gestori, la gestione degli impianti sportivi: a) Pattinodromo scoperto, viale Spazzoli, all’Associazione sportiva Pattinodromo Forlì; b) Skatepark, sito nell’area verde di via Dragoni, alla Società sportiva Forlì Skate; c) Tennis Marconi, via Marconi, n. 4, all’Associazione sportiva Tennis Club Marconi; d) campo da calcio Devis Zanfini, all’Associazione Polisportiva Cava, sezione calcio; 2. di stabilire che il presente affidamento all’Associazione Sportiva Pattinodromo Forlì sia da intendere quale integrazione al contratto rep. gen. n. 28928 dell’8.4.2008 che l’Associazione ha in essere per il pattinodromo coperto (affidato in concessione ai sensi della deliberazione consiliare n. 109 del 9.7.2007), con scadenza al 31.12.2012; 3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Dirigente del Servizio politiche culturali giovanili sportive responsabile del relativo procedimento provvederà all’adozione della determinazione a contrattare, approvativa anche del disciplinare per la gestione degli impianti sportivi, il quale svolgerà gli adempimenti in premessa indicati ed adotterà la determinazione di aggiudicazione, con il preliminare parere del Servizio contratti gare e acquisti; 4. di stabilire che gli atti dirigenziali di cui sopra vengano assunti nel rispetto dei seguenti indirizzi: 11 a) le offerte, presentate in sede di procedura negoziata, dovranno rispettare le allegate Linee guida e saranno esaminate, in contraddittorio, avvalendosi della collaborazione dei Servizi comunali interessati; b) le concessioni-contratto hanno durata di anni 5 (cinque); c) è prevista la facoltà di rinnovo delle concessioni-contratto per anni 5 (cinque) , previa verifica della volontà delle parti, in assenza di disdetta di una di esse ed in presenza di specifico provvedimento e contratto di rinnovo; d) l'eventuale disdetta di cui sopra dovrà essere comunicata dal concessionario entro 8 (otto) mesi antecedenti la scadenza; e) le condizioni di gestione dovranno prevedere le azioni del concessionario rese in attuazione del principio di sussidiarietà; f) è data facoltà ai concessionari di recedere anticipatamente dal contratto di concessione, unicamente dopo il terzo anno, previa comunicazione da inviarsi all’Unità sport del Comune di Forlì a mezzo di lettera raccomandata con almeno sei mesi di preavviso rimanendo, comunque, a loro carico le obbligazioni assunte in dipendenza del periodo della gestione attuata; g) il valore annuale presunto del contributo (da riconoscere al concessionario in dipendenza delle effettive disponibilità di bilancio); il valore base del canone annuo che il concessionario dovrà riconoscere al Comune; la cauzione definitiva che il concessionario dovrà versare, risultano i seguenti: Impianto Pattinodromo scoperto skatepark Tennis Marconi Zanfini h) Contributo base Canone base (ammesse solo (ammesse solo offerte in ribasso) offerte in rialzo) 5.000,00 250,00 1.700,00 100,00 // 400,00 3.000,00 300,00 di stabilire che ciascun concessionario: Cauzione definitiva 8.000,00 3.000,00 5.000,00 3000 12 a) garantisca all’utenza libera (intesa come attività occasionale non continuativa o attività praticata da altri soggetti) di norma il 30% del monte ore di utilizzazione delle strutture sportive. Tali ore dovranno essere distribuite in più fasce orarie in modo da non relegare l’utenza libera in spazi residuali o da non consentire l’uso degli spazi all’utenza giovanile e infantile. La definizione della percentuale sarà oggetto della procedura negoziata diretta; b) consenta e promuova, nell’attività di esercizio dell’impianto, lo svolgimento di tutte le attività sportive strettamente legate e compatibili con la destinazione degli spazi; c) di prevedere che i progetti di utilizzo degli impianti sportivi pongano particolare attenzione verso i bambini, gli anziani e, in genere, le categorie più svantaggiate, favorendo il loro coinvolgimento nella vita del complesso e prevedendo un congruo numero di ore di utilizzo gratuito per tali categorie di persone; d) di rinviare, per la disciplina delle manutenzioni, a quanto stabilito nel Disciplinare delle manutenzioni predisposto dal competente Servizio Gestione edifici pubblici, in atti, e nelle allegate Linee Guida; e) di stabilire che, in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il Comune si riservi la facoltà di applicare una penalità di ammontare variabile da € 200,00 a € 1.000,00, a seconda della gravità della violazione ed al perdurare della stessa e ciò a giudizio insindacabile del Comune stesso; 5. di dare atto, altresì, che al finanziamento della spesa, nei limiti della disponibilità di bilancio, provvederà annualmente il Dirigente competente con apposito provvedimento e che lo stesso Dirigente incaricato dell’esecuzione del 13 contratto provvederà all’erogazione del contributo, con l’invio di apposita lettera-contratto, in forma di atto concluso per corrispondenza; 6. di prevedere, se necessario, una proroga degli affidamenti agli attuali gestori da concedersi automaticamente fino all'esecutività dell’atto di aggiudicazione ed alla data in cui l'aggiudicatario sarà in grado di assumere la nuova gestione qui prevista; 7. di autorizzare, fin da ora, in via d’urgenza, nelle more della stipulazione dei conseguenti contratti, la consegna del servizio agli affidatari con apposito verbale di consegna, dal giorno successivo alla data di esecutività dell’atto di aggiudicazione qualora i contratti non siano perfezionati in tempo utile rispetto alla scadenza delle gestioni in corso. <><><><><><> 14 Comune di Forlì AREA SERVIZI AL CITTADINO SERVIZIO POLITICHE CULTURALI TURISTICHE E SPORTIVE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA Articolo Argomento Art. 1 SCOPI DELLA CONCESSIONE Art. 2 IMPIANTI OGGETTO DI CONCESSIONE DI ESERCIZIO IN GESTIONE E MANUTENZIONE Art. 3 PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE Art. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Art. 6 DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Art. 7 MODALITA’ DI GESTIONE VERDE PUBBLICO Art. 8 INTERVENTI DI MIGLIORIA O DI MANUTENZIONE Art. 9 RISCOSSIONE DEGLI INTROITI Art. 10 CONTROLLI E VERIFICHE Art. 11 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE Art. 12 INDICAZIONI PER LA GESTIONE Art. 13 PUBBLICITÀ Art. 14 RESPONSABILITÀ Art. 15 GARANZIE ASSICURATIVE Art. 16 PENALI E CAUZIONI – RESCISSIONE ED ESECUZIONE D’UFFICIO Art. 17 INADEMPIENZE – REVOCA E RISOLUZIONE Art. 18 RECESSO Art. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Art. 20 CANONE DI CONCESSIONE Art. 21 RICONSEGNA Art. 22 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 23 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 15 Art. 1 – SCOPI DELLA CONCESSIONE 1. La concessione è finalizzata al perseguimento dei seguenti scopi: a) consentire e promuovere lo svolgimento di tutte le discipline sportive praticabili nell’impianto con l’applicazione di tariffe comprensive di ogni onere; b) procedere alla distribuzione degli spazi in genere e al controllo sul loro corretto uso; c) riscuotere le tariffe d’uso e provvedere ai relativi adempimenti amministrativi ed economicofiscali; d) compiere gli adempimenti amministrativi per l’ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa vigente, o introdotte dall’evolvere della stessa, per tutti gli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, agibilità o quanto necessario per l’utilizzo dell’impianto sportivo in relazione alla sua destinazione d’uso; e) garantire gli interventi di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti, nonché delle strutture mobili e delle attrezzature; f) determinare e attribuire livelli di responsabilità, nel proprio interno, in merito alla condizione di agibilità e fruibilità delle strutture e impianti. Art. 2 – IMPIANTI OGGETTO DI CONCESSIONE DI ESERCIZIO IN GESTIONE E MANUTENZIONE 1. L’impianto oggetto di concessione viene consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto, così come individuato nell’apposita “Relazione tecnica dello stato di consistenza” e nelle “Planimetrie catastali”. Sulla base dello stato di manutenzione dell’impianto all’atto della consegna; della potenzialità d’uso del complesso in relazione all’attrezzatura ed ai servizi accessori e tutte le altre condizioni intrinseche ed estrinseche relative all’intero complesso, viene attribuito all’impianto un valore economico, meramente indicativo, approssimativo e non rilevante sotto il profilo giuridico, in quanto non riferito ad alcuna concreta stima, ma meramente agli aspetti patrimoniali. Inoltre, costituisce oggetto di concessione, l’esercizio della gestione delle palestre (laddove presenti) per tutti gli usi eventualmente individuati dal Comune, ivi compreso quello scolastico. 2. Sono affidati al Concessionario i beni mobili e strumentali descritti negli appositi verbali e assoggettati a tutte le condizioni contrattuali previste a carico del Concessionario per l’uso, la gestione e manutenzione. La manutenzione, la sostituzione e l’acquisto delle attrezzature sportive e di servizio all’impianto sono a carico del concessionario. 3. E’ oggetto di concessione anche l’esercizio dell’attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande (laddove presenti), da esercitare nell’apposito locale allo scopo individuato. 4. All'atto della consegna dell'impianto, sarà redatto, in contraddittorio, verbale di constatazione e ricognizione generale. 16 Art. 3 – PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO 1. Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Forlì. 2. Ogni attrezzatura meccanica, strumentale o impiantistica, così come ogni manufatto edile o di qualsiasi altra natura di cui il Concessionario riterrà di doversi dotare per la conduzione dell’impianto, così come ogni opera o modifica che verrà realizzata dal Concessionario medesimo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Forlì. Ad ogni nuova acquisizione od intervento, il Concessionario dovrà adeguare l’inventario dei beni mobili o le carte di consistenza. 3. Le concessioni e/o autorizzazioni edilizie, per le nuove opere e/o modifiche citate al precedente comma 2, ovvero per gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, saranno rilasciate al concessionario dal Comune di Forlì, previa richiesta a mezzo di istanza documentata nei modi previsti da leggi e regolamenti. A tal fine il presente atto costituisce, per il concessionario, delega a richiedere le autorizzazioni e/o concessioni necessarie ad assolvere agli obblighi derivanti dalla convenzione. 4. Per ogni intervento manutentivo, dovrà essere depositata presso il Comune copia dei disegni esecutivi. Tale obbligo non è considerato assolto con il rinvio alla documentazione tecnica presentata per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni comunali. 5. L’esercizio della gestione delle attrezzature ed impianti di cui trattasi è subordinata all’osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti. Art. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La durata della concessione è fissata dal Consiglio Comunale a decorrere dalla data di stipulazione della concessione-contratto (o dal verbale di consegna anticipata in via d’urgenza nelle more della stipula, quando vi si ricorre) e può prevedere, previa verifica della volontà delle parti, il rinnovo automatico di anni 5, per una sola volta, in assenza di disdetta di una delle parti. 2. La disdetta deve essere comunicata per iscritto al Comune di Forlì dal concessionario entro 8 mesi antecedenti la scadenza. 3. Tutti gli obblighi qui previsti a carico dell’aggiudicatario decorrono dal giorno successivo alla data di esecutività dell’atto di aggiudicazione. 4. In caso di migliorie ed eventuale loro incidenza sulla durata, si rinvia al Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi del Comune di Forlì. Art. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. Il concessionario può utilizzare l’impianto con le limitazioni di legge, in relazione all’effettivo stato delle strutture e degli impianti, sotto la sua esclusiva responsabilità. Sono a carico del concessionario: a) tutti gli oneri relativi alla gestione di tutti i servizi interni, ai rapporti con l’Amministrazione Comunale e con i soggetti utenti degli impianti; b) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria di: – manufatti edili; – viali, strade e ogni percorso interno; 17 – impianti idraulici; – impianti elettrici; – impianti tecnologici, ad eccezione di quanto disposto al successivo comma 2; – attrezzature meccaniche, elettromeccaniche ed elettriche; – infissi e carpenterie in legno e/o metalliche; – lattonerie; – accessori e/o attrezzature di arredo e sportive; – qualunque manufatto o accessorio che costituisca di fatto una pertinenza dell’impianto; sulla base di un apposito programma delle attività in cui siano chiaramente individuati tutti i subsistemi (strutture, impianti, arredi giochi, ecc.) e le relative operazioni pertinenti. Il programma deve essere predisposto sulla base delle indicazioni contenute nel “Disciplinare delle manutenzioni” predisposto dal competente Servizio GEP; c) mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e ad alto fusto e/o cespuglio, come indicato all’art. 7; d) pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi e degli arredi, vetrate e infissi; e) pulizia delle fosse biologiche; Dovranno essere garantite tutte le misure di carattere igienico-sanitario per svolgere in condizioni ottimali le attività sportive scolastiche, non scolastiche e di servizio, in palestra (laddove esistente) ed in ogni altro impianto sportivo e locale di servizio; f) mantenimento e cura di tutto quanto non contemplato dal presente elenco, ma che costituisce di fatto una pertinenza o accessorio dell’impianto; g) interventi per l’adeguamento dell’apparato tecnico-impiantistico in relazione all’evoluzione delle normative Federali per lo svolgimento delle discipline praticabili nell’impianto sportivo; h) tutti gli oneri relativi alle utenze idriche ed elettriche e quant’altro necessario alla conduzione dell’impianto; h) distribuzione degli spazi demandati al concessionario e controllo sul loro corretto uso, nonché il controllo sul corretto uso della palestra (laddove esistente), in orario scolastico ed extrascolastico; i) la riscossione delle tariffe d’uso e i relativi adempimenti amministrativi ed economico fiscali; j) gli adempimenti amministrativi per l’ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa vigente o introdotte dall’evolvere della stessa, per tutti gli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, agibilità o quanto necessario per l’utilizzo dell’impianto sportivo in relazione alla sua destinazione d’uso; k) gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, di controllo, di guardiania e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenti, nonché delle strutture mobili e delle attrezzature; l) tutti gli oneri relativi all’eventuale sgombero della neve, qualora si renda necessario per l’utilizzo dell’impianto e, in ogni caso, dalle aree di transito. 2. Il concessionario terrà conto che in alcuni impianti è in corso il contratto “Gestione Calore” tramite il quale il Comune ha affidato a gestore idoneo la conduzione di tutte le Centrali Termiche delle proprietà immobiliari 18 del Comune, con relativi oneri di messa a norma, manutenzione straordinaria, ordinaria e forniture di combustibile. Il concessionario dell’impianto sportivo, pertanto, è completamente sollevato da tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa a norma e dalle forniture necessarie al funzionamento degli apparati termici ed ha l’obbligo di rimborsare la spesa sostenuta dal Comune per l’erogazione del servizio “Gestione Calore”. In alternativa, il concessionario potrà, per tutti gli impianti termici, versare direttamente ai fornitori il corrispettivo per i combustibili utilizzati e rimborsare al Comune di Forlì l'importo per lo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria, pronto intervento alle apparecchiature di C.T., nonché di svolgimento di tutte le attività demandate alla figura di “terzo Responsabile”. Il Comune si farà carico di individuare il soggetto, in possesso dei requisiti necessari, per lo svolgimento di tali attività, e anticiperà gli oneri economici derivanti dalle stesse. 3. Il concessionario è impegnato a subentrare al Comune nei contratti istituiti per l’affidamento di uno o più servizi di conduzione dell’impianto in essere, sempre che non sia prevista la possibilità per il Comune di estinguere i contratti senza alcun onere a proprio carico; 4. Il concessionario è impegnato a riservare all’utenza libera, intesa come attività occasionale non continuativa o attività praticate da altri soggetti diversi dal concessionario, di norma il 30% del monte ore di utilizzazione delle strutture sportive. Tale quota dovrà essere distribuita in più fasce orarie in maniera da non relegare questo tipo di utenza in spazi residuali o da non consentirne l’uso all’utenza giovanile e infantile. La definizione della percentuale sarà oggetto della procedura negoziata diretta. Per quanto attiene alla palestra (laddove esistente), il Comune si riserva il diritto di procedere all’assegnazione degli spazi in maniera continuativa. Per tutto il periodo dall’1 novembre al 15 agosto, ogni spazio non assegnato dal Comune potrà essere assegnato dal concessionario. Tale assegnazione potrà costituire presupposto per applicare il “criterio della continuità dell’attività”, ma solo a favore dell’ente, società o gruppo sportivo assegnatario la cui attività sia stata svolta (in quello spazio e nell’anno di assegnazione) con le caratteristiche di cui all’art. 2 del “Regolamento d’uso e criteri per l’assegnazione di palestre comunali e provinciali”. Inoltre, qualora ne ravvisi la necessità, il Comune si riserva il diritto di assegnare la palestra per usi scolastici, senza che il concessionario debba nulla pretendere. 5. Il concessionario si deve impegnare a riservare, all’attività giovanile delle società sportive locali, gli spazi storicamente utilizzati. 6. I limiti di utilizzo annui per il campo da calcio (laddove esistente) sono definiti dal competente Servizio Verde. 7. Nell’attività di esercizio dell’impianto, il concessionario dovrà consentire e promuovere lo svolgimento di tutte le attività sportive strettamente legate e compatibili con la destinazione degli spazi. 8. Il concessionario si impegna a rispettare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1105 del 27.7.1995, relativa allo svolgimento negli impianti sportivi di feste popolari. 9. La manutenzione, la sostituzione e l’acquisto delle attrezzature sportive e di servizio all’impianto sono a carico del concessionario. 19 10. Per l’uso dell’impianto, il concessionario è impegnato ad applicare e pretendere, per anno sportivo, tariffe da individuare all'interno dei minimi e massimi tariffari fissati dal Comune con apposito atto per gli impianti sportivi in concessione a terzi. Ad inizio stagione sportiva, il gestore deve comunicare, all'Unità Sport, le tariffe che intende applicare. L’uso dell’impianto deve essere aperto ad ogni tipo di utenza, la quale non deve essere sottoposta a nessuna discriminazione nell’applicazione delle tariffe. Le tariffe da applicare per le attrezzature per lo svago e passatempo (quali ping-pong, calcio balilla o altro) - installate al fine di costituire elementi di richiamo e incentivare l’aggregazione - vanno concordate con il Comune. Il concessionario deve regolarizzare ogni adempimento definito dalle normative fiscali e di ogni altra natura vigenti. 11. Il Concessionario deve riservare al Comune di Forlì il diritto di utilizzare o far utilizzare gratuitamente (comprese le spese giornaliere di pulizia) il complesso sportivo, per lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico o di rilevanza sociale, purché compatibili con la destinazione d’uso dell’impianto, per un massimo di 15 giornate all’anno. 12. Il concessionario è tenuto a consentire l’accesso libero dell’utenza all’intera area verde. Un’eventuale regolamentazione di tale accesso dovrà essere preventivamente concordata con il Comune. 13. Il concessionario è impegnato a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative rivolte particolarmente ai giovani, atte a sviluppare la pratica sportiva e motoria, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale, nell’ambito di una gestione dell’impianto aperta a tutte le realtà sportive del territorio. 14. Il Concessionario è tenuto a consentire l’utilizzo gratuito di spazi dell’impianto, eccetto le strutture e infrastrutture a valenza economica, per lo svolgimento dei centri estivi riconosciuti (convenzionati, accreditati, ecc.) dal Comune destinati a ragazzi. 15. Il concessionario consentirà, in qualsiasi momento, che tecnici e funzionari incaricati dal Comune accedano a tutte le strutture dell’impianto, per verifiche e ispezioni. 16. Il Concessionario curerà la compilazione dell’apposito tabellone d’uso, vidimato dall’Unità Sport, con il nome dell’utilizzatore ed il numero identificativo del riscontro di pagamento e collocherà il tabellone in luogo ben visibile, a disposizione di chiunque intenda verificare il corretto utilizzo della struttura sportiva. 17. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il concessionario dovrà presentare al Servizio Politiche Culturali Giovanili Giovanili Sportive e alla Circoscrizione territorialmente competente, una relazione relativa alla gestione dell’anno solare precedente relativa a: a) attività realizzate, suddivise fra utenza organizzata e utenza libera; b) manutenzione ordinaria effettuata nell’ambito del programma di cui al precedente comma 1, lett. b). La relazione dovrà contenere almeno i seguenti dati: - intervento manutentivo realizzato; - tempistica; - soggetto attuatore; - modalità; - vizi riscontrati. Dovrà, inoltre, essere redatta secondo uno schema da approvarsi da parte del Comune; c) tariffe applicate per ogni attività praticata; d) bilancio di gestione. Il bilancio è pubblico. 20 18. In caso di sostituzione del personale, il livello professionale dei nuovi soggetti non dovrà mai, in nessun caso, essere inferiore a quello proposto nel progetto-offerta. Art. 6 – DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 1) Con riferimento all’art. 5, comma 1, lett. b), si intende per “manutenzione ordinaria” quell’intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l’integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l’aspetto tecnico. La manutenzione ordinaria deve avvenire sulla base di uno specifico programma in cui siano individuate tutte le operazioni necessarie e la relativa programmazione temporale. 2) Si intende per “manutenzione straordinaria” ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici. E’, altresì, così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e alle norme vigenti o che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione. 3) Il concessionario è tenuto ad eseguire: a) la manutenzione ordinaria, preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionario; b) la manutenzione ordinaria necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate. A tale intervento, si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d’atto del deterioramento e/o danneggiamento e l’inizio dei lavori, se non per quanto necessario all’approntamento e all’organizzazione degli stessi; c) la manutenzione straordinaria necessaria alla riparazione e ripristino delle strutture, impianti sportivi o tecnologici o al loro adeguamento riconducibili a carenze di manutenzione ordinaria anche riferiti al mancato rispetto dello specifico programma o a qualsiasi causa imputabile al concessionario. 4. Alle lettere a) e c) non sono previste le manutenzioni relative agli impianti termici in quanto regolate dalle disposizioni contenute all’art. 5, comma 2. 5. Le manutenzioni straordinarie non contemplate nel precedente comma 3 e quelle che costituiscono una miglioria dell’intera struttura o di parte della stessa, dovranno essere concordate con il Comune, secondo le modalità di cui all’art. 8. Art. 7 – MODALITA’ DI GESTIONE VERDE PUBBLICO 1. Il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi che fanno parte del complesso (area verde adibita a giardino pubblico, piazzale antistante gli impianti sportivi e pertinenze, campo da calcio e pertinenze, ecc…), con l’osservanza delle prescrizioni fornite dal competente Servizio Verde. 2. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e nell’osservanza delle norme previste dal Regolamento Comunale per il verde pubblico e privato. 21 3. Sono a carico del Comune di Forlì, i seguenti interventi di carattere straordinario, su segnalazione del concessionario: • abbattimento di alberature; • potatura di rimonda e contenimento di ogni alberatura presente ogni 4/5 anni; • monitoraggio e valutazione di stabilità delle alberature; • monitoraggio delle strutture ludiche presenti; • riparazione e/o sostituzione delle strutture ludiche degradate da normale logorio. 4. Tutte le aree a verde vengono consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e devono essere custodite con cura e vigilate attentamente, soprattutto per quanto concerne il decoro e la sicurezza della pubblica incolumità, segnalando eventuali anomalie, che eccedano dalla manutenzione ordinaria, al Servizio Verde del Comune di Forlì, che è preposto al controllo e verifica delle condizioni contrattuali a livello di verde. Art. 8 – INTERVENTI DI MIGLIORIA O DI MANUTENZIONE 1. In attuazione del principio di sussidiarietà, il concessionario può proporre di realizzare, con oneri totalmente o parzialmente a proprio carico, interventi di miglioria o di manutenzione straordinaria dell’impianto. Tale proposta costituirà oggetto di valutazione per il Comune, il quale potrà decidere l’accoglimento dell’istanza, secondo quanto indicato nel Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi del Comune di Forlì, alle cui prescrizioni si fa completamente rinvio. Ogni miglioria realizzata diventerà di proprietà del Comune e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al concessionario. Art. 9 – RISCOSSIONE DEGLI INTROITI 1. Tutte le entrate di qualsiasi natura saranno acquisite dal concessionario, ivi comprese quelle relative al bar, se esistente. Nell’esercizio dell’attività di bar e di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere applicati prezzi che non siano congrui rispetto al prezzario definito dalla Camera di Commercio di Forlì. Art. 10 – CONTROLLI E VERIFICHE 1. Il Comune di Forlì, attraverso persone allo scopo incaricate, ha l’obbligo di esercitare il controllo sul rispetto delle clausole di contratto e, pertanto, ha il diritto di accedere in qualsiasi momento all’impianto e in qualsiasi sua struttura, allo scopo di accertare la perfetta manutenzione, conservazione e, in generale, l’osservanza delle condizioni della concessione. 2. I Consigli di Circoscrizione esercitano una costante attività di verifica sul corretto uso dell’impianto presentando, al Servizio Politiche Culturali Giovanili Sportive, osservazioni motivate e documentate in merito all’andamento della pratica sportiva, segnalazioni di eventuali inconvenienti o episodi di cattiva gestione, proposte relative a variazioni di tariffe, ove queste siano modificabili. 22 3. Eventuali contestazioni degli incaricati saranno inoltrate al concessionario unitamente ad apposita diffida a provvedere a sanare le inadempienze entro il termine fissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all’applicazione delle penalità stabilite. Decorso inutilmente il termine fissato, il Comune potrà deliberare la revoca della concessione, anche con effetto immediato. Art. 11 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE 1. Il Comune di Forlì si impegna a comunicare al concessionario, almeno 10 giorni prima, ogni qualvolta intenda far valere il proprio diritto previsto all’art. 5, punto 11 della presente concessione. 2. Il Comune di Forlì si impegna a dare comunicazione delle assegnazioni degli spazi extrascolastici, come definito all’art. 5, punto 4, entro il 15 ottobre di ogni anno. Tuttavia, si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie assegnazioni, anche dopo tale data, in relazione alle esigenze scolastiche che, di volta in volta, si dovessero determinare. 3. Il Comune di Forlì potrà eventualmente riconoscere al concessionario un contributo annuo, a fronte degli ulteriori oneri di cui all’art. 5, accordato, in dipendenza delle effettive disponibilità di bilancio, in forma di atto concluso per corrispondenza. Qualora accordato, il contributo sarà erogato in rate semestrali posticipate dietro richiesta scritta del concessionario e su presentazione di una relazione sulle attività e sugli interventi manutentivi effettuati nella frazione di periodo relativa al contributo. Art. 12 – INDICAZIONI PER LA GESTIONE 1. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di cedere, in tutto o in parte, in forma diretta o indiretta, la gestione, eccezion fatta per quanto riguarda il bar o gli spazi ristoro ed eventuali spazi destinati alla pubblicità. 2. Per la conduzione dell’attività di bar e di somministrazione di alimenti e bevande, il Concessionario potrà avvalersi di terzi in possesso delle necessarie autorizzazioni. Potrà, inoltre, ricorrere a terzi idonei, limitatamente all’esecuzione di attività accessorie, previa acquisizione di più preventivi scritti e, in ogni caso, fermo restando la sua responsabilità diretta nei confronti del Comune di Forlì. 3. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di mettere in atto interventi o procedure che possano di fatto determinare una selezione dell’utenza che vanifichi la volontà preminente del Comune di destinare all’uso pubblico i propri impianti. Art. 13 – PUBBLICITA’ 1. Nei limiti della disciplina specifica vigente, il concessionario avrà titolo ad individuare a propria discrezione gli spazi pubblicitari nell’ambito dell’impianto e nelle aree di pertinenza, secondo le disposizioni del regolamento comunale. Il 10% di detti spazi è destinato al Comune di Forlì a titolo completamente gratuito. 23 2. Il concessionario introiterà tutte le entrate derivanti dalla gestione degli spazi pubblicitari e regolerà in proprio il rapporto con i relativi sub concessionari, esonerando e sollevando il Comune di Forlì da ogni responsabilità. 3. Il Comune di Forlì riscuoterà dal concessionario, con le forme e mezzi previsti dalle vigenti disposizioni, l’imposta sulla pubblicità, quando dovuta. Art. 14 – RESPONSABILITA’ 1. Dalla data di decorrenza del contratto, ogni responsabilità diretta o indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Forlì, inerente l’attività di gestione dell’impianto sportivo, è a completo carico del concessionario. Il Comune di Forlì resta del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi che il concessionario abbia posto in essere a qualunque titolo, anche di fatto. 2. Il concessionario solleva il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi in ogni momento e modo, da quanto forma oggetto della presente concessione. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno possa derivare a persone e cose a causa di interventi di manutenzioni e dall’esercizio della propria attività, sollevando il concedente ed obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone il concedente stesso. 3. Il concessionario rimane escluso da ogni tipo di responsabilità riferita alle centrali termiche sempre che non sia comprovato un suo intervento, diretto o indiretto o comunque non di sua spettanza, sui predetti impianti. Art. 15 – GARANZIE ASSICURATIVE 1. Il concessionario stipulerà con primaria Compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), con effetto dalla data di decorrenza della concessione, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese, oltre all’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o di altro genere, anche tutte le altre operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Il concessionario si obbliga a mantenere in vigore la suddetta polizza per tutta la durata del contratto, suoi eventuali rinnovi e proroghe. 2. Tale polizza avrà massimali, separati per le due garanzie (RCT e RCO), non inferiori a: • € 2.500.000,00 “unico” per la garanzia RCT; • € 2.500.000,00 per sinistro, con sottolimite di € 1.000.000,00 per persona, per la garanzia RCO. 3. Tale polizza, inoltre, deve prevedere, tra le altre condizioni, la Responsabilità Civile derivante da fatto, anche doloso, di persone delle quali il concessionario debba rispondere. 4. L’inoperatività totale o parziale della suddetta copertura assicurativa non esonera il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti. 5. Il fabbricato e gli altri beni di proprietà del Comune sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori. 24 6. Il Comune di Forlì, nell’ambito di tale polizza, ha attivato la clausola di rinuncia alla rivalsa (salvo il caso di dolo) dell’assicuratore nei confronti del Concessionario per danni risarciti ai sensi della polizza stessa. 7. Il concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà del concessionario stesso o da lui tenuti in uso, consegna o simili. 8. E’ fatto obbligo al concessionario di comunicare immediatamente al Comune gli eventuali sinistri, sia RCT o RCO, o i danni a fabbricati o beni del Comune, che si verificassero nel corso della gestione. 9. Il concessionario risponde direttamente dei danni provocati da altri soggetti che siano coinvolti nella gestione del complesso immobiliare. Il concessionario tiene, comunque, indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni provocati dai suddetti soggetti. Art. 16 – PENALI E CAUZIONE – RESCISSIONE ED ESECUZIONE D’UFFICIO 1. In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il Comune di Forlì si riserva la facoltà di applicare una penalità di ammontare variabile da € 200,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a giudizio insindacabile del Comune di Forlì. 2. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione della violazione con invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla data di notifica della contestazione. 3. Il concessionario, a garanzia degli impegni e obblighi assunti, presenta firma della stipula del contratto di deposito cauzionale, nell’importo determinato in relazione ad ogni singolo impianto. Tale deposito può avvenire a mezzo di una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa: in tale caso, deve contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’impegno alla sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Forlì. La cauzione deve avere scadenza di 6 (sei) mesi successiva alla scadenza della concessione-contratto. 4. Qualora il concessionario si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, il Comune di Forlì avrà la facoltà di rescindere il contratto senza nulla dovere al concessionario e trattenendo dal deposito cauzionale, quale indennizzo, un importo pari all’importo che riconosce semestralmente al Concessionario moltiplicato per ogni semestre o frazione di semestre mancante alla scadenza naturale del contratto. 5. In caso di risoluzione del contratto per inadempienze del concessionario, il Comune di Forlì ha facoltà di provvedere all’esecuzione d’ufficio, in danno del concessionario, in ordine al risanamento di eventuali danni alle strutture o alle attrezzature dell’impianto accorsi in relazione all’attività di esercizio dell’uso e della gestione del concessionario o per provvedere agli eventuali interventi manutentivi non eseguiti nell’ambito della concessione di gestione. Per tale attività, potrà rivalersi sulla cauzione. 6. Resta salva da parte del Comune di Forlì ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità del deposito cauzionale. 25 Art. 17 – INADEMPIENZE – REVOCA E RISOLUZIONE 1. Nel caso di inosservanza, da parte del concessionario, degli obblighi o condizioni previsti dalla concessione, obblighi e condizioni che si convengono tutti e tutte ugualmente importanti, il concedente, a suo insindacabile giudizio, potrà inoltrare al concessionario apposita diffida ad adempiere, fissando un termine temporale per l’adempimento commisurato alla gravità e pericolosità dell’inadempienza. Decorso inutilmente il termine prefissato, il concedente potrà deliberare la revoca della concessione, anche con effetto immediato, fermo restando il suo diritto all’applicazione delle penalità stabilite. 2. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, il Comune viene sollevato dalla corresponsione della semestralità in corso del contributo di cui all’art. 11.3 con facoltà di provvedere al recupero, a mezzo di trattenuta dal deposito cauzionale, della 1a semestralità eventualmente liquidata per l’annualità in corso. Il concessionario, in tale eventualità, dovrà risolvere tutti i contratti in essere con terzi, rispondendo di eventuali sospesi o di obbligazioni pendenti. Art. 18 – RECESSO 1. E’ data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dal contratto di concessione, unicamente dopo il terzo anno, previa comunicazione da inviarsi al Comune di Forlì a mezzo di lettera raccomandata con almeno 8 (otto) mesi di preavviso: in tale caso nessun onere aggiuntivo ricadrà sul concessionario. Rimangono, comunque, confermati tutti gli impegni di cui all’art. 5 fino a che il contratto ha effetto e, anche successivamente, il concessionario è tenuto a rispondere delle obbligazioni da lui assunte in dipendenza della gestione. 2. In caso di utilizzo, da parte del concessionario, della facoltà di recesso anticipato dal contratto il Comune di Forlì tratterrà, dal deposito cauzionale, quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dal concessionario e, in ogni caso, non darà corso alla richiesta di svincolo del concessionario, prima di aver puntualmente verificato l’insussistenza di danni, di sospesi o di obbligazioni precedenti. 3. Il Comune di Forlì può, in qualunque momento, procedere alla revoca della concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. L’atto di revoca dovrà contenere adeguate motivazioni circa le ragioni per cui il soddisfacimento del pubblico interesse comporta la revoca della concessione. Art. 19 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 1. La concessione – contratto può essere risolta per inadempimento nei casi previsti dall’art. 1453 del Codice Civile. 2. Nei seguenti casi, il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 C.C.: a) dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate oppure a seguito di un’infrazione particolarmente grave; 26 b) dopo tre contestazioni di violazioni dell’obbligo di mantenere in pieno funzionamento e/o in piena efficienza la struttura concessa, e/o di provvedere alle manutenzioni; c) danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del personale del Concessionario; d) gravi danni a impianti ed attrezzature di proprietà del Comune dovuti a comportamento doloso o colposo del Concessionario; e) inosservanza del divieto di sub-concessione; f) messa in liquidazione; casi di cessione dell’attività del Concessionario non autorizzati; g) in caso di evasione fiscale, frode e fallimento dell’impresa. 3. Nel caso di risoluzione del contratto per i motivi sopraelencati, il Comune non rimborserà al Concessionario alcun onere o spesa di qualsiasi genere e nemmeno avrà l'obbligo di subentrare nei rapporti contrattuali intrapresi dal Concessionario stesso. In questi casi, il Comune di Forlì provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. 4. Il contratto potrà, inoltre, essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti, previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilirsi di comune intesa. Art. 20 – CANONE DI CONCESSIONE 1. Il concessionario riconosce al Comune un canone annuo di concessione. Tale canone deve essere versato entro 60 giorni dall’emissione della relativa fattura. Art. 21 – RICONSEGNA 1. Alla scadenza naturale del contratto, sempre che non ne sia stato chiesto e ottenuto il rinnovo, o nell’eventualità di una sua risoluzione o dell’esercizio della facoltà di recesso, il concessionario restituirà l’intero impianto in perfette condizioni di manutenzione e con tutte le migliorie eventualmente eseguite senza nulla a pretendere. 2. All’atto della riconsegna, sarà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti, nel quale, a pena di decadenza di ogni diritto di rivalsa, il Comune dovrà evidenziare eventuali danni concernenti il bene. I danni dovranno essere risarciti dal concessionario entro trenta giorni dalla stesura del verbale di riconsegna o essere sanati direttamente dal Comune di Forlì, con oneri dedotti dal deposito cauzionale. 3. All’atto della riconsegna dovranno essere risolti, a cura e con oneri del concessionario, tutti i contratti in essere con terzi, salvo che il Comune non dichiari di volervi subentrare. Il concessionario dovrà, inoltre, procedere alla risoluzione di tutti i rapporti di lavoro in essere, facendosi carico dei relativi oneri. Art. 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Ai sensi del Regolamento dei Contratti del Comune di Forlì, qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla 27 giurisdizione competente secondo quanto previsto dall’art. 5 della L. 1034/1971. E’ esclusa la competenza arbitrale. Art. 23 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 1. Costituisce allegato di contratto e ne fa parte integrante il disciplinare e il progetto di gestione predisposto dal concessionario. 2. Fanno parte del contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’Unità Sport, i seguenti documenti: • planimetrie • inventario beni mobili • stato di consistenza • disciplinare manutenzioni • tariffe gestione calore 3. I documenti di cui al comma 2 sono prodotti contestualmente agli altri documenti necessari per la stipulazione del contratto, sottoscritti in ciascun foglio dal legale rappresentante del concessionario ed accettati dal dirigente del servizio sport. 4. Ai sensi dell’art. 1346 C.C., tali documenti, pur se non formalmente allegati, ma depositati e custoditi in atti presso l’unità sport del Comune, concorrono a determinare il contenuto della concessione-contratto e le parti, all’atto della stipulazione, riconoscono che essi formano parte integrante della stessa e, quindi, che la loro osservanza costituisce obbligazione per le parti firmatarie. 28 Fatto, letto e sottoscritto IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE ___________________ _______________________ Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 2 Aprile 2009 e vi resterà affissa per la durata di gg.15. LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO Forlì, 2 Aprile 2009 _________________________ La presente deliberazione: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. LA RESPONSABILE UNITA’ GIUNTA E CONSIGLIO Forlì, 14 Aprile 2009 ____________________________