Accordo Quadro Tra SISAL HOLDING ISTITUTO DI PAGAMENTO S.p.A. – patrimonio destinato - società con unico azionista (di seguito indicata come “SHIP”), con sede in Via A. di Tocqueville n. 13, 20154 Milano, Capitale sociale euro 102.500.000,00 i.v., n.ro di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 05425630968, iscritta nell’Albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114 septies D.Lgs. 385/93 con il n. 33500.1, iscritta nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano con il n. 1820505, in persona del Responsabile del patrimonio destinato Dott. Maurizio Santacroce. - da una parte – zz il Sig./la Sig.ra «TITOL» nella sua qualità di «TIPO_FT» «COCRPG1» (di seguito: Ricevitore) il «DATA_NASCITA» bo nato/a a «LUOGO_NASCITA_TITOL» codice fiscale «cod_fisc» a E della «tipologia_tit» con Partita I.V.A. «piva» lo denominata «FT_RAG_SOC» «FT_CAP» So e sede legale in «FAT_INDI» «FT_COMU» «FT_PROV» e nella sua qualità di Titolare del Punto di Vendita «zona»«rice» denominato «DENO» sito in «indi_rice» «cap_rice» «comu_rice» «pv_rice» (di seguito Punto di Vendita) - dall’altra parte (di seguito anche chiamate collettivamente “Parti”) SHIP S.p.A. con unico azionista Iscritta nell'Albo degli Istituti di Pagamento ex art. 114 septies D.Lgs. 385/93 - codice 33500.1 Sede legale: Via A.di Tocqueville, 13 - 20154 Milano – Tel. 02 88681 – Fax 02 29000811 Capitale sociale: euro 102.500.000,00 i.v. N.ro di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 05425630968 N.ro di iscrizione nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano: 1820505 Premesso che a a) SHIP è la società capogruppo del Gruppo Sisal e svolge, mediante patrimonio destinato a tale scopo, l'attività di prestazione di servizi di pagamento, a favore di società private ed enti pubblici (di seguito: "Mandanti"), essendo iscritta nell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 385/1993; b) SHIP ha la disponibilità, per accordi con la controllata Sisal S.p.A. (di seguito: "Contratto di Servizi"), di una rete di circa 40.000 terminali collegati in modalità ondine, ubicati presso esercizi commerciali (di seguito “Ricevitorie”) distribuiti uniformemente su tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento di attività meramente materiali connesse con i servizi di cui al punto a); c) il Ricevitore ha sottoscritto con SISAL S.p.A. il contratto di Punto Vendita per la raccolta dei Giochi (di seguito: “Contratto”); d) il Ricevitore ha manifestato il proprio interesse ad eseguire presso la propria Ricevitoria le attività materiali connesse con i servizi di cui al punto a) e che gli verranno affidate da SHIP (di seguito: “Attività”) e) se non diversamente specificato, le definizioni utilizzate nel presente Accordo Quadro hanno il medesimo significato indicato nel Contratto. Articolo 1 : OGGETTO lo bo Il Ricevitore si impegna a svolgere le Attività che gli verranno affidate da SHIP. L’oggetto ed i contenuti delle Attività verranno, di volta in volta, identificati e precisati negli accordi specifici che le Parti sottoscriveranno per disciplinare ogni singola tipologia di Attività (di seguito “Contratti Applicativi”) ai sensi dell’art.3 del presente Accordo. Le Attività verranno prestate dal Ricevitore secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei relativi Contratti Applicativi e in accordo alle indicazioni che verranno impartite da SHIP. In caso di divergenza fra le disposizioni del presente Accordo Quadro e quelle dei Contratti Applicativi, prevarranno le indicazioni di questi ultimi. Articolo 2 : IMPEGNI DEL RICEVITORE So Il Ricevitore si impegna a: a) prestare le Attività tutte le volte che gli vengano richieste e a porre in essere tutte le operazioni necessarie e/o richieste da SHIP per l’ottimale esecuzione delle stesse; b) svolgere le Attività con la massima professionalità garantendo il rispetto rigoroso delle procedure operative e dei canoni qualitativi che verranno, di volta in volta, definiti da SHIP nei singoli Contratti Applicativi; c) seguire eventuali corsi di addestramento, condotti da SHIP e/o dai Mandanti, sulle caratteristiche delle Attività svolte e sulle procedure manuali e/o automatizzate di svolgimento delle stesse, garantendo il costante aggiornamento proprio e del personale impiegato in Ricevitoria; d) svolgere le Attività in modo continuativo, durante tutto l’orario di apertura della propria Ricevitoria; e) assicurare all’interno della propria Ricevitoria l’esposizione e la distribuzione di tutto il materiale promozionale, istituzionale e pubblicitario, fornito da SHIP e/o dai soggetti Mandanti a supporto dell’Attività, rispettando in maniera scrupolosa le eventuali prescrizioni relative all’affissione delle condizioni di svolgimento delle Attività; f) prestare la necessaria assistenza, fornendo le informazioni richieste in merito alle Attività ed alle modalità di perfezionamento delle stesse; g) non modificare l’importo delle commissioni a carico degli utenti e stabilite quale remunerazione della prestazione delle Attività e stabilite da SHIP nei relativi Contratti Applicativi; h) segnalare tempestivamente a SHIP qualunque anomalia e/o disfunzione riscontrata nello svolgimento delle Attività; i) assicurare la massima riservatezza di tutte le informazioni ed i dati pervenuti o raccolti in esecuzione del presente Accordo Quadro e dei successivi Contratti Applicativi, ai sensi di quanto stabilito all’articolo 10 del presente Accordo Quadro. ACCORDO QUADRO SHIP S.p.A._V0113 2/4 «COCRPG2» zz Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante del presente Accordo Quadro, si stipula quanto segue: Articolo 3 : IMPEGNI DI SHIP S.p.A. SHIP affida al Ricevitore l’esecuzione delle Attività e, di volta in volta, potrà concludere con il Ricevitore ulteriori Contratti Applicativi che identificheranno e regoleranno le specifiche Attività. E’ facoltà di SHIP, nell’ipotesi in cui esistano condizioni ostative alla conclusione con il Ricevitore di singoli Contratti Applicativi, astenersi dal proporre o stipulare gli stessi SHIP è sollevata da ogni responsabilità nei confronti del Ricevitore per qualsiasi sospensione, interruzione o malfunzionamento dell’Attività per cause non imputabili direttamente a SHIP stessa. Articolo 4 : MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI I singoli Contratti Applicativi di cui all’articolo precedente potranno essere stipulati tra SHIP e il Ricevitore anche tramite l’invio del relativo testo in formato elettronico sul terminale di gioco. Salvo i casi in cui il Contratto Applicativo ne faccia esplicita richiesta, non sarà necessario che il Ricevitore restituisca a SHIP copia del Contratto Applicativo controfirmata per accettazione: il compimento della prima attività oggetto del Contratto Applicativo da parte del Ricevitore costituirà accettazione integrale del Contratto Applicativo stesso. Articolo 5 : ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE a Il Ricevitore svolgerà le Attività di cui al presente Accordo Quadro e ai successivi Contratti Applicativi avvalendosi della propria organizzazione di mezzi e persone. Articolo 6 : CORRISPETTIVI bo SHIP si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di esecuzione delle Attività ed i corrispettivi ad esse correlati e previsti in ciascuno dei Contratti Applicativi, con un preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi. La modifica sarà comunicata e perfezionata nelle forme e nei modi di cui all’art.4 che precede. Articolo 8 : MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI So lo Le modalità di pagamento dei corrispettivi dell’Attività verranno di volta in volta definite nei Contratti Applicativi. Per quanto possibile, verrà utilizzata la procedura IAG già in essere tra il Ricevitore e SHIP o altra analoga di eventuale, futura applicazione; SHIP, pertanto, preleverà dal conto corrente del Ricevitore le somme ricevute dal Ricevitore medesimo nello svolgimento delle Attività, al netto della commissione di spettanza del Ricevitore, che sarà dallo stesso trattenuta quale compenso. Articolo 9 : FIDEJUSSIONE Il Ricevitore si impegna, a fronte di richiesta di SHIP e secondo le modalità che gli verranno indicate dalla stessa, a presentare una idonea polizza fideiussoria a garanzia delle somme ricevute nel corso delle Attività e ad integrare la stessa oppure adeguare il Fondo Rischi previsto dal Contratto, in relazione ad ogni nuovo eventuale Contratto Applicativo che venga sottoscritto dalle parti, qualora gli venga richiesto da SHIP. Articolo 10 : RISERVATEZZA Tutte le informazioni inerenti il presente Accordo Quadro e/o i successivi Contratti Applicativi, comunicate tra le Parti verbalmente e per iscritto, anche sotto forma di disegni, diagrammi informatici e/o con qualunque altro mezzo, nonché tutti i dati derivati dall’elaborazione delle stesse, saranno considerati strettamente riservati e pertanto non potranno essere divulgati. Articolo 11 : TRATTAMENTO DEI DATI Tutti i dati personali, la cui eventuale comunicazione da parte dell’utente sarà necessaria per lo svolgimento delle Attività, saranno trattati in maniera completamente automatica da SHIP attraverso il terminale. Ai fini della D.Lgs. 196/2003 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) e successive modifiche ed integrazioni, il Ricevitore sarà considerato quale “incaricato” del trattamento da parte di SHIP; pertanto, qualora nello svolgimento delle Attività il Ricevitore dovesse venire in possesso di dati personali, il Ricevitore si impegna ad utilizzarli e trattarli solo per le finalità previste nel relativo Contratto Applicativo e con le modalità ivi prescritte. Articolo 12 : DURATA DELL’ACCORDO QUADRO Il presente Accordo Quadro avrà validità a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di sottoscrizione. ACCORDO QUADRO SHIP S.p.A._V0113 3/4 «COCRPG3» Articolo 7 : MODIFICHE ALLE CONDIZIONI zz A fronte delle Attività di cui agli art.1 e 2, SHIP riconoscerà al Ricevitore un corrispettivo il cui importo verrà, di volta in volta, determinato nei singoli Contratti Applicativi. Articolo 13 : RISOLUZIONE Qualora una delle Parti non adempia le obbligazioni previste dal presente Accordo Quadro, la parte adempiente avrà facoltà di contestare l’inadempimento per iscritto, con lettera raccomandata A.R., invitando la parte inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni dalla ricezione della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ne, il presente Accordo Quadro si intenderà risolto, fermo restando l’obbligo della parte inadempiente di risarcire il danno sofferto dall’altra parte. Con la risoluzione del presente Accordo Quadro avranno termine anche tutti i relativi Contratti Applica Applicativi. Quanto disposto nel presente articolo trova applicazione anche per la risoluzione limitata a singoli Contratti Applicativi. Articolo 14 : RECESSO a Ciascuna Parte potrà recedere senza oneri dal presente Accordo Quadro tramite comunicazione da inoltrarsi, arsi, con lettera raccomandata A.R., con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di recesso. A fronte di detto recesso, sarà reso tra le Parti, solo ed esclusivamente, quanto dovuto in esecuzione delle Attività fino alla data del recesso medesimo. Con il recesso dall’Accordo Quadro avranno termine anche tutti i Contratti Applicativi a quel momento in essere. Quanto disposto nel presente articolo trova applicazione anche per il recesso limitato a singoli Contratti Applicativi. Articolo 15 : CONDIZIONI RISOLUTIVE Articolo 16 : CESSIONE lo bo Il Ricevitore manifesta sin da ora il proprio consenso all'eventuale cessione del presente Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi da parte di SHIP ad una propria società controllata, controllante e/o collegata. Pertanto SHIP,, in qualunque momento, potrà liberamente cedere il presente Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Applicativi ad una propria società controllata, controllante e/o collegata collegata senza la necessità di alcun ulteriore consenso da parte del Ricevitore. Altresì, le parti concordano che, nell’ipotesi di valida cessione del Contratto, effettuata in conformità con quanto previsto nello stesso, anche il presente Accordo Quadro ed i relativi relativi Contratti Applicativi si intenderanno automaticamente ceduti al nuovo Ricevitore, a tutti gli effetti di legge. So Articolo 17 : LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi sono regolati dalla legge italiana. Per qualunque controversia relativa alla stipulazione, alla validità, all’efficacia, all’interpretazione, alla esecuzione e allo scioglimento del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Applicativi, sarà competente a giudicare esclusivamente usivamente il foro di Milano. Qualora siate d’accordo con la proposta sopra riportata Vi chiediamo di restituirci copia della presente sottoscritta per accettazione. Distinti saluti Milano. lì 14/02/2013 Il Responsabile del patrimonio atrimonio destinato Dott. Maurizio Santacroce Per accettazione ____________________________________________ Ai sensi dei disposti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le condizioni previste dagli articoli 1 (Oggetto), 2 (Impegni del Ricevitore), 4 (Modalità di conclusione de dei contratti applicativi), 7 (Modifiche alle condizioni), condizioni), 13 (Risoluzione), 14 (Recesso), 15 (Condizioni risolutive), 16 (Cessione) e 17 (Legge Applicabile e Foro competente) del presente Accordo Quadro. Per accettazione ________________________________________ ACCORDO QUADRO SHIP S.p.A._V0113 4/4 «COCRPG4» zz Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi sono risolutivamente condizionati alla validità ed all’efficacia del Contratto tra SISAL S.p.A. ed il Ricevitore e al permanere in essere del Contratto di Servizi tra SHIP e Sisal S.p.A. di cui in premesse.