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Revisione
La relazione di revisione
in presenza di problematiche
di going concern
Governo d’impresa
di Ilaria Avegno (*)
L’obiettivo del lavoro di revisione legale è addivenire alla formulazione di un giudizio sul bilancio,
supportato dalla valutazione e dalle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti durante
lo svolgimento del lavoro, e conseguentemente, esprimere chiaramente tale giudizio in una
relazione che descriva anche gli elementi sui quali lo stesso si fonda. Sulla base degli elementi
probativi ottenuti, il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, esiste una incertezza significativa
legata ad eventi o circostanze che possano far sorgere ragionevoli e rilevanti dubbi riguardo alla
continuità aziendale e decidere di conseguenza come meglio modulare il programma di lavoro
relativo alle procedure di revisione a supporto del giudizio di revisione espresso nella relazione
finale.
Quadro normativo di riferimento
Le principali fonti normative, a cui fare riferimento quando si parla di continuità aziendale, sono le seguenti:
codice civile, art. 2423 bis;
IAS 1;
principio di revisione n. 570;
Documento di ricerca Assirevi n. 176;
International Auditing Assurance Standards Board documento del 20.01.2009;
Documento Banca d’Italia e Isvap n. 2 del 6
febbraio 2009 e Comunicazione Consob n.
9012559;
L’art 2423 bis, rubricato: «principi di redazione del bilancio», stabilisce che nella redazione del bilancio la valutazione delle voci
debba essere eseguita nella prospettiva della
continuazione dell’attività. È uno dei principi cardine che richiama la valutazione degli
elementi dell’attivo e del passivo secondo il
loro valore di funzionamento, ovvero nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività, almeno nel breve periodo ovvero nell’arco temporale di un esercizio contabile. Qualora invece le prospettive future non rispettassero il presupposto della continuità aziendale, occorrerebbe procedere a valutazioni
molto diverse, applicando principi contabili
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differenti, ad esempio applicando principi liquidatori.
Lo IAS 1, ai punti 23 e 24, stabilisce quanto
segue: «nella fase di preparazione del bilancio,
la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella
prospettiva della continuazione dell’attività a
meno che la direzione aziendale non intenda
liquidare l’entità o interromperne l’attività, o
non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel
fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano
comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come
un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio
non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali
esso è stato redatto e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.
Nel determinare se il presupposto della proNota:
(*) Commercialista e revisore legale in Genova
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spettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di
tutte le informazioni disponibili sul futuro,
che è relativo ad almeno, ma non limitato, a
dodici mesi dopo la data di riferimento del
bilancio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Quando
l’entità ha una storia di redditività e di facile
accesso alle risorse
finanziarie, la conclusione che il presupposto
della continuità aziendale sia appropriato può
essere raggiunta senza dettagliate analisi. In
altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori
relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani
di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di
finanziamento alternative, prima di ritenere
che sussista il presupposto della continuità
aziendale».
Pertanto, in sintesi:
– la direzione deve evidenziare in bilancio
eventuali significative incertezze che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla
capacità dell’impresa di continuare a operare
come un’entità in funzionamento;
– nella valutazione del presupposto della
continuità aziendale, la direzione aziendale
tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma
nonlimitato, a dodici mesi dopo la data di
riferimento del bilancio.
La ratio della norma è finalizzata ad individuare il momento effettivo in cui l’azienda
non èpiù in grado di operare secondo il presupposto della continuità aziendale, al fine
di preservare il patrimonio aziendale residuo
ed esporlo in termini liquidatori.
Il Principio di revisione n. 570 emanato dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili delinea alcuni indicatori da prendere in considerazione (Tavola
1).
Qualora vengano individuati elementi che
possano istillare il ragionevole dubbio sulla
continuità aziendale dell’impresa il revisore
deve:
a) esaminare e valutare i piani aziendali redatti dalla Direzione e discussi dall’eventuale
Consiglio di amministrazione che si basino
sulla valutazione della persistenza e a quali
condizioni della continuità aziendale;
b) raccogliere elementi probativi sufficienti e
appropriati per confermare o meno l’esistenza di una incertezza significativa, mediante
Tavola 1 – Fattori di rischio che possono segnalare problematiche di continuità aziendale
1) Indicatori finanziari
– Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
– Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso;
oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine perfinanziare attività a lungo termine;
– Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
– Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;
– Principali indici economico-finanziari negativi;
– Consistenti perdite operative o significative perdite di valore di attività che generano cash flow;
– Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
– Incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
– Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (covenants);
– Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione «a credito» alla condizione «pagamento alla consegna»;
Incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.
2) Indicatori gestionali
– Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;
– Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
– Difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamenti da importanti
fornitori.
3) Altri indicatori
– Capitale ridotto al di sotto dei limiti o non conformità alle norme di legge;
– Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa
non è in grado di rispettare;
– Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.
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Governo d’impresa
Revisione
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Revisione
Governo d’impresa
lo svolgimento delle procedure di revisione
ritenute necessarie;
c) ottenere elementi probativi sufficienti ed
appropriati che confermino la fattibilità dei
piani della direzione;
d) analizzare gli eventi successivi;
e) ottenere dalla direzione attestazioni scritte.
Il principio di revisione 570 sottolinea che
nel valutare l’adeguatezza dell’informativa
resa dagli amministratori in bilancio, il revisore deve considerare se le informazioni fornite richiamano in modo esplicito l’attenzione del lettore sulla possibilità che l’impresa
non sia in grado di continuare a realizzare le
proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.
Banca d’Italia, Consob e Isvap con il documento n. 2 del 6 febbraio 2009 e la Consob
con documento n. 9012559 del 6 febbraio
2009, hanno focalizzato l’importanza del
processo di elaborazione delle relazioni finanziarie fondato su una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi
contabili di riferimento considerati nella loro
interezza, pur nel persistere delle difficili
condizioni economiche e di mercato. Tra
gli indicatori di presenza di incertezze significative, occorre prestare maggiore attenzione a:
– prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili
di rinnovo o di rimborso; eccessivo squilibrio
finanziario dovuto a dipendenza da prestiti a
breve termine per finanziare attività a lungo
termine;
– indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
– incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
– perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di
fornitori importanti;
– capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o
non conformità ad altre norme di legge.
Il punto 6 del documento di ricerca Assirevi
di luglio 2009 (n. 138) propone una formulazione standard nel caso di impossibilità di
esprimere un giudizio sul bilancio per incertezze o continuità aziendale.
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Definizione ed identificazione
delle responsabilità
Di fondamentale importanza qualora si ravvisino problematiche di continuità aziendale
è svolgere il proprio ruolo, nell’ambito del
proprio profilo di responsabilità. È pertanto
importante delineare gli ambiti di responsabilità della direzione della società e del revisore legale. A riguardo occorre fare riferimento alla normativa, infatti sia il codice civile sia lo IAS 1 prevedono che la direzione
effettui una valutazione specifica in merito
alla continuità aziendale. Il presupposto della continuità aziendale costituisce un principio fondamentale per la redazione del bilancio, perciò la direzione ha la responsabilità
di tale valutazione.
Nel caso in cui la direzione ravvisi incertezze
significative che possano fare sorgere dubbi
in merito all’utilizzo del presupposto della
continuità aziendale, ma comunque ritenga
appropriato utilizzare questo presupposto
per redigere il bilancio, dovrà descrivere tali
incertezze in maniera adeguata nelle note al
bilancio, preferibilmente in una apposita sezione. Si ritiene in questo caso indispensabile una descrizione delle azioni che la società
ha posto in essere per fare fronte a queste
incertezze.
La valutazione della Direzione deve prendere
in considerazione i seguenti punti:
a) un periodo di almeno 12 mesi;
b) qualora la continuità dipenda principalmente da un piano industriale, è opportuno
individuare il lasso temporale opportuno che
soddisfi il requisito della tempestività;
c) gli indicatori finanziari e gestionali previsti dal principio di revisione 570.
L’art. 2428 c.c. richiede che nella relazione
sulla gestione gli amministratori forniscano
una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. Nell’attuale
contesto di crisi economica e finanziaria, infatti, gli amministratori devono prestare
maggiore attenzione ad eventuali problematiche inerenti i rischi di liquidità e di accesso
al credito.
La responsabilità del revisore, d’altro canto,
consiste nel:
a) valutare l’appropriato utilizzo da parte
della direzione del presupposto della continuità
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aziendale nella redazione del bilancio;
b) valutare l’appropriata informativa in bilancio circa le incertezze significative.
L’aspetto più controverso riguarda il grado di
giudizio che il revisore è chiamato a fornire
circa la ragionevolezza di un piano industriale. La responsabilità è paragonabile a quella
dell’asseveratore del piano ex. art. 67 o 182
L.F. Se il piano risulta determinante ai fini
della valutazione del presupposto della continuità aziendale, infatti, il revisore è chiamato ad entrare nel merito del piano stesso,
nella valutazione delle ipotesi, della ragionevolezza delle previsioni, della presenza di
elementi probativi di supporto. La responsabilità del revisore è comunque limitata ad
esprimere un apprezzamento sulla valutazione della direzione circa la continuità aziendale e quindi, più in generale, del bilancio
nel suo complesso.
La relazione di revisione
Le conclusioni del revisore in presenza di
incertezze significative sulla continuità
aziendale vanno ricondotte entro lo schema
standard, suggerito dalla Professione, di una
relazione di revisione redatta secondo le norme di legge. Il principio di revisione internazionale Isa 570 guida il revisore in questa
operazione.
Il revisore, nel corso del lavoro, deve aver:
svolto procedure di valutazione del rischio
e altre attività, per considerare se esistono
eventi e circostanze che comportano dubbi
significativi sulla continuità aziendale;
apprezzato criticamente la valutazione della direzione in proposito;
considerato il periodo successivo a quello
considerato dalla direzione;
svolto procedure di revisione aggiuntive, se
lo si è ritenuto necessario in relazione a incertezze significative sulla continuità aziendale.
I punti chiave che la relazione del revisore
deve contenere sono definiti dall’art. 14,
commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 39/2010, e sono
i seguenti:
– identificazione del bilancio oggetto di revisione e delle regole di redazione applicate;
– descrizione della portata della revisione e
dei principi di revisione applicati dal revisore;
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– motivazione di un eventuale giudizio diverso dal giudizio positivo;
– giudizio di revisione;
– eventuali richiami di informativa, che non
costituiscono rilievi;
– giudizio di coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio.
Nella pratica professionale a ciascun punto
corrisponde un paragrafo, con una numerazione progressiva. Inoltre:
– le motivazioni di un giudizio diverso da
quello senza rilievi precedono sempre il paragrafo del giudizio;
– i richiami di informativa vengono espressi
sempre dopo il paragrafo del giudizio e prima del giudizio di coerenza della relazione
sulla gestione con il bilancio.
– il luogo e la data di emissione;
– la sottoscrizione del revisore.
La professione raccomanda per la redazione
della relazione di revisione una forma standard secondo due modelli sostanzialmente
uguali, salvo marginali differenze:
il modello del Pr 002, emesso dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili nell’aprile 2011;
il modello del Documento di Ricerca n.
157, emesso da Assirevi, associazione di revisori, nel novembre 2010.
Sulla base degli elementi probativi ottenuti,
il revisore deve stabilire se, a suo giudizio,
esiste una incertezza significativa legata ad
eventi o circostanze che possano fare sorgere
dubbi significativi riguardo alla continuità
ziendale. La sua relazione potrà concludersi
con:
giudizio positivo;
giudizio senza rilievi ma con richiamo d’informativa (paragrafo d’enfasi da inserire dopo il giudizio sul bilancio);
giudizio con rilievi;
impossibilità di esprimere un giudizio;
giudizio negativo.
Esempi pratici di relazione di revisione
Se gli elementi a disposizione del revisore
sono considerati sufficienti per valutare la
continuità aziendale, ci si può ritrovare all’interno di una delle seguenti casistiche:
1) non si rilevano dubbi in relazione alla contiuità aziendale, quindi il giudizio sul bilancio è positivo, secondo il modello di relazione di revisione standard prevista da Assirevi
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Governo d’impresa
Revisione
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Revisione
Governo d’impresa
nel documento di ricerca n. 157 del 2010 (Tavola 2);
2) qualora permangano dei ragionevoli dubbi
circa la continuità aziendale ma il presupposto venga comunque ritenuto appropriato, il
revisore deve valutare se l’informativa di bilancio è adeguata.
Se l’informativa è adeguata il revisore esprime un giudizio senza rilievi ma con richiamo
d’informativa, inserendo nella propria relazione il paragrafo numero quattro della relazione esempio precedente, per richiamare
l’attenzione sull’informativa. A titolo esemplificativo il paragrafo protrebbe essere formulato come riportato in Tavola 3;
3) come indicato nel Principio di Revisione
570, in casi estremi il revisore può trovarsi
nell’impossibilità di esprimere un giudizio
sul bilancio per incertezze sulla continuità
aziendale; in tali casi si suggerisce di impostare il paragrafo 3 della relazione di revisione utilizzando lo standard in Tavola 4.
Se l’informativa non è adeguata il revisore
esprime un giudizio con rilievi o un giudizio
negativo;
4) esistono dubbi tali sulla continuità aziendale per cui il presupposto è inappropriato,
se il bilancio è stato predisposto presupponendo la continuità, in questo caso il giudizio del revisore sarà negativo.
Tavola 2 – Esempio di relazione di revisione nel caso di continuità aziendale
Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Principi contabili italiani
Agli Azionisti della
ABC S.p.A.
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio (consolidato) della ABC S.p.A. (del Gruppo ABC) chiuso
al ... [data]. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione compete agli amministratori della ABC S.p.A.. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso
sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata
pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio (consolidato) sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende
l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti
nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l’espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio (consolidato) dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi
secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa (emessa da altro revisore) in data ...
[data].
3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio (consolidato) della ABC S.p.A. (del Gruppo ABC) al ... [data] è conforme alle
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società (del Gruppo).
4. [Il paragrafo riporterà eventuali richiami di informativa sul bilancio].
5. [Paragrafo relativo al giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio]1.
[Luogo e data di emissione]
[Società di revisione S.p.A.]
[Nome e cognome]
(Socio)
Tavola 3 – Esempio di integrazione paragrafo con richiamo di informativa
La società ha chiuso l’esercizio al ....... con una perdita di E ......., presenta inoltre una posizione finanziaria netta
negativa pari a E .......... In nota integrativa e nella Relazione sulla gestione gli amministratori hanno descritto ampiamente le tensioni di mercato e finanziarie che richiamano dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad
operare sulla base del presupposto della continuità aziendale e hanno altresı̀ esposto le loro considerazioni che hanno
portato a redigere il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale.
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Revisione
pilato, e avere stabilito che tali criteri alternativi risultano accettabili nel quadro normativo sull’informazione finanziaria.
Nel contesto normativo italiano, ad esempio
si può trattare di un bilancio di liquidazione.
Conclusioni
Al momento di esprimere il giudizio nella
relazione finale, nei casi in cui si applica il
principio di revisione internazionale n. 570,
il revisore individuale o la società di revisione sono giustamente preoccupati che un errore di valutazione della situazione possa
configurare una specifica responsabilità.
Il revisore legale, al momento di esprimere il
giudizio nella relazione, ha comunque già messo in atto comportamenti, nell’ambito delle sue
funzioni che, se sbagliati, configurano una specifica responsabilità. Pertanto la sua maggiore
preoccupazione dovrebbe essere quella che il
contenuto della relazione sia coerente con le
scelte e i comportamenti messi in atto sulla
base dei doveri di controllo contabile.
Tavola 4 – Esempio di paragrafo con impossibilità di esprimere giudizio in casi di incertezza
sulla continuità aziendale
‘‘[Descrizione dei fatti ai quali si riferisce l’incertezza e richiamo di quanto in proposito detto dagli amministratori. In
particolare, nel caso di problematiche di continuità aziendale, richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori
in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di significativi dubbi sulla continuità aziendale ].
[Concludere quindi con la seguente formulazione: ‘‘Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità
aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio del Gruppo
al [data].’’]’’
Nelle circostanze sopra indicate, il paragrafo 4 sarà pertanto formulato come segue:
‘‘A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un
giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo ABC al [data]’’.
Come previsto dal Principio di Revisione n. 001, l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio si rifletterà sul
giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione e sull’eventuale relazione sul governo societario che sarà impostato
come segue:
‘‘La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione [e della relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari] in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori della
ABC S.p.A.. È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione [e della
specifica sezione sul governo societario e gli assetti proprietari, limitatamente alle informazioni di cui al comma 1,
lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98] con il bilancio, come richiesto dalla
legge. A causa della rilevanza degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in
grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio [consolidato] del
Gruppo ABC al [data].’’
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Governo d’impresa
Nella generalità dei quadri normativi sull’informazione finanziaria periodica delle imprese in esercizio, il presupposto della continuità aziendale ha natura fondante ed è sovraordinato rispetto ai principi contabili applicati, costituendo un pre-requisito per l’adozione delle cosiddette valutazioni di funzionamento.
Tuttavia, il venir meno del presupposto della
continuità aziendale non comporta esonero
dagli obblighi di rendicontazione contabile
e dal relativo controllo esterno da parte del
revisore.
L’Isa 570, al paragrafo A23, prevede che qualora l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale non risulti appropriato, il bilancio debba essere redatto con criteri alternativi e che il revisore sia tenuto a svolgere la
revisione di tale bilancio e ad esprimere un
giudizio su di esso.
Il revisore sarà in grado di esprimere un giudizio sul bilancio solo dopo averne verificato
i criteri di redazione, alternativi a quelli dell’impresa in continuità, con cui è stato com-
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