TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Revisione La relazione di revisione in presenza di problematiche di going concern Governo d’impresa di Ilaria Avegno (*) L’obiettivo del lavoro di revisione legale è addivenire alla formulazione di un giudizio sul bilancio, supportato dalla valutazione e dalle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti durante lo svolgimento del lavoro, e conseguentemente, esprimere chiaramente tale giudizio in una relazione che descriva anche gli elementi sui quali lo stesso si fonda. Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, esiste una incertezza significativa legata ad eventi o circostanze che possano far sorgere ragionevoli e rilevanti dubbi riguardo alla continuità aziendale e decidere di conseguenza come meglio modulare il programma di lavoro relativo alle procedure di revisione a supporto del giudizio di revisione espresso nella relazione finale. Quadro normativo di riferimento Le principali fonti normative, a cui fare riferimento quando si parla di continuità aziendale, sono le seguenti: codice civile, art. 2423 bis; IAS 1; principio di revisione n. 570; Documento di ricerca Assirevi n. 176; International Auditing Assurance Standards Board documento del 20.01.2009; Documento Banca d’Italia e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e Comunicazione Consob n. 9012559; L’art 2423 bis, rubricato: «principi di redazione del bilancio», stabilisce che nella redazione del bilancio la valutazione delle voci debba essere eseguita nella prospettiva della continuazione dell’attività. È uno dei principi cardine che richiama la valutazione degli elementi dell’attivo e del passivo secondo il loro valore di funzionamento, ovvero nel presupposto che l’azienda prosegua la sua attività, almeno nel breve periodo ovvero nell’arco temporale di un esercizio contabile. Qualora invece le prospettive future non rispettassero il presupposto della continuità aziendale, occorrerebbe procedere a valutazioni molto diverse, applicando principi contabili 52 differenti, ad esempio applicando principi liquidatori. Lo IAS 1, ai punti 23 e 24, stabilisce quanto segue: «nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento. Nel determinare se il presupposto della proNota: (*) Commercialista e revisore legale in Genova 10/2014 TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. spettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Quando l’entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale». Pertanto, in sintesi: – la direzione deve evidenziare in bilancio eventuali significative incertezze che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare a operare come un’entità in funzionamento; – nella valutazione del presupposto della continuità aziendale, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma nonlimitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. La ratio della norma è finalizzata ad individuare il momento effettivo in cui l’azienda non èpiù in grado di operare secondo il presupposto della continuità aziendale, al fine di preservare il patrimonio aziendale residuo ed esporlo in termini liquidatori. Il Principio di revisione n. 570 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili delinea alcuni indicatori da prendere in considerazione (Tavola 1). Qualora vengano individuati elementi che possano istillare il ragionevole dubbio sulla continuità aziendale dell’impresa il revisore deve: a) esaminare e valutare i piani aziendali redatti dalla Direzione e discussi dall’eventuale Consiglio di amministrazione che si basino sulla valutazione della persistenza e a quali condizioni della continuità aziendale; b) raccogliere elementi probativi sufficienti e appropriati per confermare o meno l’esistenza di una incertezza significativa, mediante Tavola 1 – Fattori di rischio che possono segnalare problematiche di continuità aziendale 1) Indicatori finanziari – Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo; – Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine perfinanziare attività a lungo termine; – Indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori; – Bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi; – Principali indici economico-finanziari negativi; – Consistenti perdite operative o significative perdite di valore di attività che generano cash flow; – Mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi; – Incapacità di saldare i debiti alla scadenza; – Incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (covenants); – Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione «a credito» alla condizione «pagamento alla consegna»; Incapacità di ottenere finanziamenti necessari per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari. 2) Indicatori gestionali – Perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; – Perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; – Difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamenti da importanti fornitori. 3) Altri indicatori – Capitale ridotto al di sotto dei limiti o non conformità alle norme di legge; – Contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare; – Modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa. 10/2014 53 Governo d’impresa Revisione TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Revisione Governo d’impresa lo svolgimento delle procedure di revisione ritenute necessarie; c) ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati che confermino la fattibilità dei piani della direzione; d) analizzare gli eventi successivi; e) ottenere dalla direzione attestazioni scritte. Il principio di revisione 570 sottolinea che nel valutare l’adeguatezza dell’informativa resa dagli amministratori in bilancio, il revisore deve considerare se le informazioni fornite richiamano in modo esplicito l’attenzione del lettore sulla possibilità che l’impresa non sia in grado di continuare a realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività. Banca d’Italia, Consob e Isvap con il documento n. 2 del 6 febbraio 2009 e la Consob con documento n. 9012559 del 6 febbraio 2009, hanno focalizzato l’importanza del processo di elaborazione delle relazioni finanziarie fondato su una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza, pur nel persistere delle difficili condizioni economiche e di mercato. Tra gli indicatori di presenza di incertezze significative, occorre prestare maggiore attenzione a: – prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; eccessivo squilibrio finanziario dovuto a dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine; – indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori; – incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti; – perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti; – capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge. Il punto 6 del documento di ricerca Assirevi di luglio 2009 (n. 138) propone una formulazione standard nel caso di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio per incertezze o continuità aziendale. 54 Definizione ed identificazione delle responsabilità Di fondamentale importanza qualora si ravvisino problematiche di continuità aziendale è svolgere il proprio ruolo, nell’ambito del proprio profilo di responsabilità. È pertanto importante delineare gli ambiti di responsabilità della direzione della società e del revisore legale. A riguardo occorre fare riferimento alla normativa, infatti sia il codice civile sia lo IAS 1 prevedono che la direzione effettui una valutazione specifica in merito alla continuità aziendale. Il presupposto della continuità aziendale costituisce un principio fondamentale per la redazione del bilancio, perciò la direzione ha la responsabilità di tale valutazione. Nel caso in cui la direzione ravvisi incertezze significative che possano fare sorgere dubbi in merito all’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, ma comunque ritenga appropriato utilizzare questo presupposto per redigere il bilancio, dovrà descrivere tali incertezze in maniera adeguata nelle note al bilancio, preferibilmente in una apposita sezione. Si ritiene in questo caso indispensabile una descrizione delle azioni che la società ha posto in essere per fare fronte a queste incertezze. La valutazione della Direzione deve prendere in considerazione i seguenti punti: a) un periodo di almeno 12 mesi; b) qualora la continuità dipenda principalmente da un piano industriale, è opportuno individuare il lasso temporale opportuno che soddisfi il requisito della tempestività; c) gli indicatori finanziari e gestionali previsti dal principio di revisione 570. L’art. 2428 c.c. richiede che nella relazione sulla gestione gli amministratori forniscano una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. Nell’attuale contesto di crisi economica e finanziaria, infatti, gli amministratori devono prestare maggiore attenzione ad eventuali problematiche inerenti i rischi di liquidità e di accesso al credito. La responsabilità del revisore, d’altro canto, consiste nel: a) valutare l’appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità 10/2014 TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. aziendale nella redazione del bilancio; b) valutare l’appropriata informativa in bilancio circa le incertezze significative. L’aspetto più controverso riguarda il grado di giudizio che il revisore è chiamato a fornire circa la ragionevolezza di un piano industriale. La responsabilità è paragonabile a quella dell’asseveratore del piano ex. art. 67 o 182 L.F. Se il piano risulta determinante ai fini della valutazione del presupposto della continuità aziendale, infatti, il revisore è chiamato ad entrare nel merito del piano stesso, nella valutazione delle ipotesi, della ragionevolezza delle previsioni, della presenza di elementi probativi di supporto. La responsabilità del revisore è comunque limitata ad esprimere un apprezzamento sulla valutazione della direzione circa la continuità aziendale e quindi, più in generale, del bilancio nel suo complesso. La relazione di revisione Le conclusioni del revisore in presenza di incertezze significative sulla continuità aziendale vanno ricondotte entro lo schema standard, suggerito dalla Professione, di una relazione di revisione redatta secondo le norme di legge. Il principio di revisione internazionale Isa 570 guida il revisore in questa operazione. Il revisore, nel corso del lavoro, deve aver: svolto procedure di valutazione del rischio e altre attività, per considerare se esistono eventi e circostanze che comportano dubbi significativi sulla continuità aziendale; apprezzato criticamente la valutazione della direzione in proposito; considerato il periodo successivo a quello considerato dalla direzione; svolto procedure di revisione aggiuntive, se lo si è ritenuto necessario in relazione a incertezze significative sulla continuità aziendale. I punti chiave che la relazione del revisore deve contenere sono definiti dall’art. 14, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 39/2010, e sono i seguenti: – identificazione del bilancio oggetto di revisione e delle regole di redazione applicate; – descrizione della portata della revisione e dei principi di revisione applicati dal revisore; 10/2014 – motivazione di un eventuale giudizio diverso dal giudizio positivo; – giudizio di revisione; – eventuali richiami di informativa, che non costituiscono rilievi; – giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. Nella pratica professionale a ciascun punto corrisponde un paragrafo, con una numerazione progressiva. Inoltre: – le motivazioni di un giudizio diverso da quello senza rilievi precedono sempre il paragrafo del giudizio; – i richiami di informativa vengono espressi sempre dopo il paragrafo del giudizio e prima del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. – il luogo e la data di emissione; – la sottoscrizione del revisore. La professione raccomanda per la redazione della relazione di revisione una forma standard secondo due modelli sostanzialmente uguali, salvo marginali differenze: il modello del Pr 002, emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nell’aprile 2011; il modello del Documento di Ricerca n. 157, emesso da Assirevi, associazione di revisori, nel novembre 2010. Sulla base degli elementi probativi ottenuti, il revisore deve stabilire se, a suo giudizio, esiste una incertezza significativa legata ad eventi o circostanze che possano fare sorgere dubbi significativi riguardo alla continuità ziendale. La sua relazione potrà concludersi con: giudizio positivo; giudizio senza rilievi ma con richiamo d’informativa (paragrafo d’enfasi da inserire dopo il giudizio sul bilancio); giudizio con rilievi; impossibilità di esprimere un giudizio; giudizio negativo. Esempi pratici di relazione di revisione Se gli elementi a disposizione del revisore sono considerati sufficienti per valutare la continuità aziendale, ci si può ritrovare all’interno di una delle seguenti casistiche: 1) non si rilevano dubbi in relazione alla contiuità aziendale, quindi il giudizio sul bilancio è positivo, secondo il modello di relazione di revisione standard prevista da Assirevi 55 Governo d’impresa Revisione TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Revisione Governo d’impresa nel documento di ricerca n. 157 del 2010 (Tavola 2); 2) qualora permangano dei ragionevoli dubbi circa la continuità aziendale ma il presupposto venga comunque ritenuto appropriato, il revisore deve valutare se l’informativa di bilancio è adeguata. Se l’informativa è adeguata il revisore esprime un giudizio senza rilievi ma con richiamo d’informativa, inserendo nella propria relazione il paragrafo numero quattro della relazione esempio precedente, per richiamare l’attenzione sull’informativa. A titolo esemplificativo il paragrafo protrebbe essere formulato come riportato in Tavola 3; 3) come indicato nel Principio di Revisione 570, in casi estremi il revisore può trovarsi nell’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio per incertezze sulla continuità aziendale; in tali casi si suggerisce di impostare il paragrafo 3 della relazione di revisione utilizzando lo standard in Tavola 4. Se l’informativa non è adeguata il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo; 4) esistono dubbi tali sulla continuità aziendale per cui il presupposto è inappropriato, se il bilancio è stato predisposto presupponendo la continuità, in questo caso il giudizio del revisore sarà negativo. Tavola 2 – Esempio di relazione di revisione nel caso di continuità aziendale Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 Principi contabili italiani Agli Azionisti della ABC S.p.A. 1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio (consolidato) della ABC S.p.A. (del Gruppo ABC) chiuso al ... [data]. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della ABC S.p.A.. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio (consolidato) sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio (consolidato) dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa (emessa da altro revisore) in data ... [data]. 3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio (consolidato) della ABC S.p.A. (del Gruppo ABC) al ... [data] è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società (del Gruppo). 4. [Il paragrafo riporterà eventuali richiami di informativa sul bilancio]. 5. [Paragrafo relativo al giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio]1. [Luogo e data di emissione] [Società di revisione S.p.A.] [Nome e cognome] (Socio) Tavola 3 – Esempio di integrazione paragrafo con richiamo di informativa La società ha chiuso l’esercizio al ....... con una perdita di E ......., presenta inoltre una posizione finanziaria netta negativa pari a E .......... In nota integrativa e nella Relazione sulla gestione gli amministratori hanno descritto ampiamente le tensioni di mercato e finanziarie che richiamano dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale e hanno altresı̀ esposto le loro considerazioni che hanno portato a redigere il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale. 56 10/2014 TAMI ALESSANDRA - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Revisione pilato, e avere stabilito che tali criteri alternativi risultano accettabili nel quadro normativo sull’informazione finanziaria. Nel contesto normativo italiano, ad esempio si può trattare di un bilancio di liquidazione. Conclusioni Al momento di esprimere il giudizio nella relazione finale, nei casi in cui si applica il principio di revisione internazionale n. 570, il revisore individuale o la società di revisione sono giustamente preoccupati che un errore di valutazione della situazione possa configurare una specifica responsabilità. Il revisore legale, al momento di esprimere il giudizio nella relazione, ha comunque già messo in atto comportamenti, nell’ambito delle sue funzioni che, se sbagliati, configurano una specifica responsabilità. Pertanto la sua maggiore preoccupazione dovrebbe essere quella che il contenuto della relazione sia coerente con le scelte e i comportamenti messi in atto sulla base dei doveri di controllo contabile. Tavola 4 – Esempio di paragrafo con impossibilità di esprimere giudizio in casi di incertezza sulla continuità aziendale ‘‘[Descrizione dei fatti ai quali si riferisce l’incertezza e richiamo di quanto in proposito detto dagli amministratori. In particolare, nel caso di problematiche di continuità aziendale, richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di significativi dubbi sulla continuità aziendale ]. [Concludere quindi con la seguente formulazione: ‘‘Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio del Gruppo al [data].’’]’’ Nelle circostanze sopra indicate, il paragrafo 4 sarà pertanto formulato come segue: ‘‘A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo ABC al [data]’’. Come previsto dal Principio di Revisione n. 001, l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio si rifletterà sul giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione e sull’eventuale relazione sul governo societario che sarà impostato come segue: ‘‘La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione [e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari] in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti compete agli amministratori della ABC S.p.A.. È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione [e della specifica sezione sul governo societario e gli assetti proprietari, limitatamente alle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell’art. 123-bis del D.Lgs. 58/98] con il bilancio, come richiesto dalla legge. A causa della rilevanza degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo 3, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio [consolidato] del Gruppo ABC al [data].’’ 10/2014 57 Governo d’impresa Nella generalità dei quadri normativi sull’informazione finanziaria periodica delle imprese in esercizio, il presupposto della continuità aziendale ha natura fondante ed è sovraordinato rispetto ai principi contabili applicati, costituendo un pre-requisito per l’adozione delle cosiddette valutazioni di funzionamento. Tuttavia, il venir meno del presupposto della continuità aziendale non comporta esonero dagli obblighi di rendicontazione contabile e dal relativo controllo esterno da parte del revisore. L’Isa 570, al paragrafo A23, prevede che qualora l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale non risulti appropriato, il bilancio debba essere redatto con criteri alternativi e che il revisore sia tenuto a svolgere la revisione di tale bilancio e ad esprimere un giudizio su di esso. Il revisore sarà in grado di esprimere un giudizio sul bilancio solo dopo averne verificato i criteri di redazione, alternativi a quelli dell’impresa in continuità, con cui è stato com-