3.1. REGOLAMENTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DELLA VOCE DI BILANCIO 400 APPROVATO DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 20031 Preambolo L'Ufficio di Presidenza adotta il presente regolamento tenendo conto delle esigenze connesse con la specificità operativa dei gruppi politici. Il presente regolamento rispetta i principi dell'unità e della veridicità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza. Il Parlamento affida ai gruppi compiti di esecuzione. Il presente regolamento contiene tutte le disposizioni atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite e prevede necessariamente quanto segue: a) procedure di aggiudicazione degli appalti b) un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione c) una contabilità di tali operazioni e procedure di rendicontazione che consentano di accertare il corretto utilizzo dei fondi comunitari e l'effettiva misura di tale utilizzo d) una revisione contabile esterna indipendente e) la pubblicazione dei conti. PARTE 1 – REGOLAMENTO Capo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 1. Base giuridica della gestione degli stanziamenti I gruppi politici gestiscono i fondi ad essi assegnati conformemente ai principi di gestione indiretta dei fondi applicando per analogia l'articolo 60 del regolamento finanziario2 e tenendo quindi debitamente conto delle esigenze specifiche dei gruppi stessi in conformità del presente regolamento. 1.1 Natura delle spese 1 Modificato con decisione dell'Ufficio di presidenza del 22 marzo 2006, dell'11 luglio 2007, del 20 settembre 2010, del 23 marzo 2011, del 26 settembre 2011, del 2 luglio 2012, dell'11 marzo 2013, del 24 febbraio 2014 e del 14 aprile 2014. 2 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. DV\1028795IT.doc PE422.537/BUR 1.1.1 Gli stanziamenti resi disponibili sulla voce di bilancio 400 coprono: – le spese amministrative ed operative dei gruppi politici/della segreteria dei deputati non iscritti; – le spese connesse alle attività politiche e d'informazione condotte dai gruppi politici/dai deputati non iscritti nel quadro delle attività politiche dell'Unione europea. Tali stanziamenti non possono: – sostituire spese già coperte da altre voci del bilancio del Parlamento europeo, in particolare quelle che ricadono nello statuto dei deputati del Parlamento europeo3 (in appresso "lo statuto"), ad eccezione delle spese coperte a titolo delle indennità di cui agli articoli 25 e 33 delle misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo4, purché tali spese siano elencate nel piano contabile allegato alla presente regolamentazione. A tal fine, i gruppi e l'Amministrazione prendono le misure necessarie per evitare rischi di doppi pagamenti, segnatamente per quanto concerne l'indennità per spese generali, le indennità di assistenza parlamentare, le spese di viaggio e di soggiorno e i gruppi di visitatori. I Segretari generali dei gruppi definiscono, in collaborazione con il Segretario generale del Parlamento, le modalità che consentono lo scambio di informazioni garantendo una definizione chiara delle responsabilità; – essere utilizzati per finanziare in qualsiasi forma campagne elettorali europee, nazionali, regionali o locali. (Le linee guida per l'interpretazione di tale disposizione sono allegate al presente regolamento); – essere utilizzati per l'acquisto di immobili o veicoli; – essere utilizzati per finanziare i partiti politici a livello nazionale e europeo o organizzazioni da essi dipendenti (incluse le fondazioni dei partiti politici dotate di personalità giuridica autonoma) ai sensi del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo5; – essere utilizzati per acquisire una partecipazione finanziaria o una proprietà in qualsiasi altra organizzazione. 1.1.2 La tipologia della spesa deve essere conforme al piano contabile comune, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 1.1.3 Gli stanziamenti non possono essere utilizzati per coprire spese nei casi in cui ciò possa dar adito ad un conflitto di interessi, quale definito all'articolo 57 del regolamento finanziario; 3 Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1). 4 Decisione dell'Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1) e successive modifiche. 5 GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1. PE422.537/BUR 2/24 DV\1028795IT.doc 1.2 Ripartizione degli stanziamenti 1.2.1 L'assegnazione degli stanziamenti ai vari gruppi politici e ai deputati non iscritti è determinata dall'Ufficio di presidenza sulla base di una chiave proposta dai presidenti dei gruppi politici. Tale assegnazione è stabilita in base alla composizione dei gruppi politici e al numero dei deputati non iscritti al 1° gennaio dell'esercizio considerato ed è effettuata in conformità della chiave di cui all'allegato 3. 1.2.2 I gruppi politici/deputati non iscritti non possono finanziare le proprie attività, quali definite al paragrafo 1.1.1 delle presenti norme, con risorse diverse da quelle messe a loro disposizione sulla linea di bilancio 400 o da questa derivate. I gruppi politici/deputati non iscritti in veste di deputati europei non possono ricevere né doni né legati. 1.3 Modifiche di composizione, fusioni e scioglimento di gruppi 1.3.1 Le modifiche di composizione dei gruppi in corso di esercizio danno luogo a una riassegnazione proporzionale e pro rata temporis degli stanziamenti. Il calcolo della ripartizione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di modifica della composizione del(dei) gruppo(i) politico(i). L'Amministrazione procede alla riassegnazione all'inizio dell'esercizio successivo, in occasione del versamento degli stanziamenti. In caso di modifiche di composizione di eccezionale entità, l'Amministrazione presenta all'Ufficio di presidenza un progetto di riassegnazione degli stanziamenti. La scelta di uno o più membri di un gruppo politico di divenire non iscritti comporta il rimborso immediato, su base pro rata temporis, dell'importo cui ha diritto un deputato non iscritto. Il calcolo della ripartizione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di modifica della composizione del(dei) gruppo(i) politico(i). L'Amministrazione informa il(i) gruppo(i) politico(i) dell'importo che dovrà essere rimborsato; il rimborso deve essere effettuato entro e non oltre un mese dalla notifica da parte dell'Amministrazione. In caso di mancato rimborso, l'importo viene detratto all'inizio dell'esercizio successivo, all'atto del versamento degli stanziamenti. In caso di adesione di un deputato non iscritto a un gruppo politico l'Amministrazione prepara una relazione sullo stato delle spese del deputato interessato alla data di adesione. Gli stanziamenti eventualmente non utilizzati dal deputato non iscritto sono devoluti al gruppo. 1.3.2 In caso di scioglimento di un gruppo politico, l'ex presidente del gruppo rimane responsabile della stesura del rendiconto definitivo per il periodo a partire dalla data di scioglimento. Gli stanziamenti non sono utilizzati per finanziare spese sostenute dopo la data di scioglimento, a meno che riguardino la liquidazione o l'impegno giuridico assunto in precedenza per iscritto. Entro tre mesi dallo scioglimento ufficiale, il gruppo politico trasmette al Presidente del Parlamento europeo una relazione sull'utilizzo degli stanziamenti dell'esercizio, secondo le modalità di cui nelle sezioni 2.7.1 e 2.7.2 del presente regolamento. Dopo la redazione dello stato patrimoniale alla data di scioglimento del gruppo, si procede alla liquidazione delle attività e passività del gruppo sotto la supervisione congiunta dell'ex presidente del gruppo e del Segretario generale del Parlamento europeo o del suo rappresentante. Le attività nette, comprese eventuali attività fisse, sono rimborsate al Parlamento europeo. DV\1028795IT.doc 3/24 PE422.537/BUR Il gruppo politico trasmette al Parlamento europeo, entro tre mesi dalla data dello scioglimento ufficiale del gruppo, tutti i documenti relativi all'attuazione ed esecuzione del bilancio del gruppo politico. Essi sono conservati per almeno cinque anni dopo la data in cui il Parlamento europeo ha concesso il discarico al Presidente. In caso di dimissioni di un deputato non iscritto, l'Amministrazione chiude i conti relativi a quest'ultimo tenendo conto degli impegni scritti precedentemente contratti. 1.4 Responsabilità I gruppi politici sono responsabili di fronte all'Istituzione dell'utilizzo degli stanziamenti nei limiti dei poteri loro conferiti dall'Ufficio di Presidenza ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Essi vigilano a che gli stanziamenti siano utilizzati nel rispetto del presente regolamento prendendo ogni disposizione atta ad evitare spese non conformi al regolamento stesso. Il gruppo politico, rappresentato dal suo presidente, è l'ordinatore responsabile. Il regolamento interno di ciascun gruppo prevede la designazione di un ordinatore delegato. L'ordinatore delegato e coloro che abbiano ricevuto una sottodelega come "ordinatori" sono abilitati ad autorizzare la spesa, ad accertare i diritti di riscossione ed ad emettere gli ordini di recupero e i mandati di pagamento. 1.5 Pubblicità, organizzazione congiunta e patrocinio 1.5.1 Ogni attività politica o informativa finanziata sugli stanziamenti della voce 400 deve menzionare chiaramente il nome e/o il simbolo del gruppo politico. 1.5.1.1 1.5.1.2 Le pubblicazioni o altro materiale o attività d'informazione pubblicati o prodotti da deputati non iscritti devono recare il nome del deputato e un'indicazione chiara e completa del suo status di "deputato al Parlamento europeo non iscritto", a lato o immediatamente sotto il nome del deputato. Tanto il nome che lo status devono essere ben visibili e devono apparire sulla copertina di qualsiasi pubblicazione o materiale informativo prodotto. L'uso del logo del Parlamento europeo non è consentito ai deputati non iscritti senza l'autorizzazione del Segretario generale del Parlamento europeo. Come in precedenza, le pubblicazioni e le attività di comunicazione dei deputati non iscritti devono indicare che l'autore è unico responsabile delle stesse e che il Parlamento europeo non è responsabile di qualsiasi uso possa essere effettuato delle informazioni in esse contenute. Le pubblicazioni o altro materiale o attività d'informazione pubblicati o prodotti dai deputati al Parlamento europeo che appartengono a un gruppo politico, a norma dell'articolo 30 del regolamento6, devono recare il nome e/o il simbolo del gruppo politico a cui il deputato appartiene. 6 I riferimenti sono fatti alla versione del regolamento in vigore alla data dell'adozione dell'ultima decisione di modifica presa dall'Ufficio di presidenza. PE422.537/BUR 4/24 DV\1028795IT.doc L'uso del logo del Parlamento europeo da parte dei deputati al Parlamento europeo che appartengono a un gruppo politico è soggetto a una procedura di autorizzazione da parte del gruppo politico a cui il deputato appartiene. 1.5.2 I gruppi politici/deputati non iscritti possono organizzare attività politiche o d'informazione insieme a terzi. In tal caso, il gruppo politico o il(i) deputato(i) non iscritto(i) deve(devono) parteciparvi effettivamente. Il nome e/o il simbolo del gruppo politico devono figurare allo stesso livello di quelli degli altri organizzatori. Per i deputati non iscritti, il riferimento allo status di deputato non iscritto al Parlamento europeo deve figurare allo stesso livello di quello degli altri organizzatori. L'onere prevedibile a carico di ciascun co-organizzatore viene determinato in anticipo. 1.5.3 I gruppi politici/deputati non iscritti possono menzionare, nelle loro attività politiche o d'informazione, i terzi partecipanti a tali attività. In tal caso, la denominazione e il simbolo di tali soggetti figurano a un livello inferiore a quello del gruppo politico/dei deputati non iscritti. 1.5.4 Ogni servizio prestato da partiti politici o organizzazioni da essi dipendenti ai gruppi politici/deputati non iscritti per l'organizzazione di attività è debitamente fatturato al prezzo di costo. In caso di subappalto, ai gruppi politici/deputati non iscritti sono fornite le fatture con la prova dell'avvenuto pagamento. 1.6 Quote contributive e sovvenzioni a favore di terzi 1.6.1 Senza pregiudizio della sezione 1.1.1 delle presenti norme, i gruppi politici/deputati non iscritti possono sostenere le organizzazioni esterne attraverso sovvenzioni o quote associative a carico degli stanziamenti della voce 400, fino a un totale pari al 5% della dotazione annuale di loro spettanza a titolo della voce di bilancio 400. Per tale sostegno, essi devono richiedere una certificazione contabile o un rendiconto finanziario sull'uso fatto dei relativi stanziamenti quando l'importo in questione superi €10 000. Sono vietate le sovvenzioni a favore di partiti politici nazionali o europei o di organizzazioni da essi dipendenti (comprese le fondazioni dei partiti politici dotate di personalità giuridica autonoma). 1.7 Contratti di lavoro 1.7.1 Oltre al personale assunto secondo lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti delle Istituzioni UE, i gruppi politici possono assumere personale contrattuale e concludere contratti di prestazione di servizi utilizzando i fondi di cui alla voce 400. Qualsiasi contratto di lavoro comporta almeno i seguenti elementi: – i dati che permettono di verificare l'identità delle persone beneficiarie del contratto, – la durata del contratto, – una descrizione sommaria della natura delle funzioni, – la sede o le sedi di lavoro, – l'orario di lavoro (a tempo pieno/tempo parziale), – la retribuzione mensile lorda della persona beneficiaria del contratto e qualsiasi altro diritto pecuniario, ferie retribuite, bonus di fine anno e disposizioni in materia di spese di missione, – il rilascio di una busta paga mensile, – le disposizioni relative al congedo annuale, compresa la sua durata, – le disposizioni relative alla risoluzione del contratto, compreso il periodo di preavviso, DV\1028795IT.doc 5/24 PE422.537/BUR – – – una clausola in cui si specifichi la legislazione nazionale applicabile al contratto di lavoro, il regime nazionale di sicurezza sociale7 a cui la persona beneficiaria del contratto è affiliata, una clausola che indichi esplicitamente che l'altra parte del contratto di lavoro è il gruppo politico e non il Parlamento europeo. Un contratto di prestazione di servizi comporta almeno i seguenti elementi: – l'identità e lo status giuridico del prestatore di servizi, – la durata del contratto, – una descrizione delle prestazioni da fornire, – la sede o le sedi della prestazione di servizi, – il prezzo (compresa l'IVA, se del caso), – una clausola in cui si specifichi la legislazione nazionale applicabile al contratto di servizi, – l'obbligo per il prestatore di servizi di conformarsi alla legislazione a lui applicabile, – la partita IVA e il numero d'iscrizione al registro delle società del prestatore di servizi (o la base giuridica pertinente che lo esenti dall'obbligo di iscrizione al registro), – una clausola che indichi esplicitamente che l'altra parte del contratto di servizi è il gruppo politico e non il Parlamento europeo. I gruppi adottano le disposizioni necessarie per accertarne la conformità. I contratti d'opera o di prestazione di servizi della durata di almeno sei mesi stipulati dai gruppi politici sono trasmessi trimestralmente per conoscenza al Segretario generale del Parlamento europeo, corredati di una copia del prospetto paga o della fattura più recente. I contratti di lavoro non sono autorizzati per i deputati non iscritti. Capo 2 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE 2.1 Disposizioni generali 2.1.1 Gli stanziamenti sono versati ai gruppi politici all'inizio di ciascun esercizio finanziario, o all'inizio di ogni mese in caso di applicazione del regime dei dodicesimi provvisori, in appositi conti bancari. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Tuttavia, nell'anno delle elezioni europee, il primo esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 30 giugno; il secondo esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 31 dicembre. 2.1.2 Ogni gruppo adotta regole finanziarie interne. Tali regole e le relative revisioni sono comunicate al Segretario generale. Le regole sono oggetto di una pubblicazione elettronica sul sito Internet del Parlamento. Sulla base di quest'ultima, ogni gruppo adotta, secondo le proprie norme interne, un bilancio annuale che autorizza le entrate e le spese dell'esercizio. 7 Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971, la sicurezza sociale è composta dai seguenti settori: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d'invalidità; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; le prestazioni familiari. PE422.537/BUR 6/24 DV\1028795IT.doc 2.1.3 Il pagamento costituisce l'atto finale con cui il gruppo politico assolve i propri obblighi verso i propri creditori. 2.1.4 Qualora al 1° gennaio non sia stato adottato alcun bilancio, gli impegni e i pagamenti possono essere assunti ed eseguiti secondo il principio dei dodicesimi, purché si tratti di spese autorizzate in linea di principio nell'ultimo bilancio approvato dal gruppo politico. 2.1.5 Le entrate e le spese sono iscritte in bilancio per il loro importo integrale e senza compensazione fra di loro. Non possono essere generate entrate, assunti impegni o effettuati pagamenti senza imputazione a un capitolo, a un articolo o a una voce del bilancio. 2.1.6 Gli stanziamenti non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo entro una quota massima del 50% degli stanziamenti annuali ricevuti dal bilancio del Parlamento europeo. Gli importi che eccedono tale percentuale sono rimborsati al bilancio del Parlamento europeo, unitamente agli interessi maturati, dopo la chiusura dei conti e la presentazione al Presidente del Parlamento europeo della relazione dei revisori dei conti. Ai fini del calcolo del riporto in anni elettorali per quei gruppi che continuano ad esistere dopo le elezioni, i due periodi di bilancio semestrali vengono aggregati e considerati come unico esercizio finanziario di cui al presente paragrafo. 2.1.7 L'esecuzione del bilancio avviene nel rispetto del principio dell'incompatibilità delle funzioni di ordinatore e contabile. 2.1.8 Tutte le entrate riscosse e le spese sostenute devono avere una valida base giuridica e denotare una sana gestione finanziaria. 2.1.9 Ciascun gruppo può decidere, secondo il proprio regolamento interno, di delegare funzioni a un membro del gruppo e/o del suo personale. Ogni delega deve specificare i suoi limiti e le sue condizioni e deve essere documentata da una decisione scritta. 2.1.10 In bilancio possono essere iscritti stanziamenti diretti a finanziare attività politiche e informative a livello centrale o decentrato. Ciascun gruppo adotta regole e procedure specifiche per l'impegno e l'esecuzione degli stanziamenti decentrati. Per la liquidazione delle spese connesse con le attività condotte a livello regionale, l'ordinatore responsabile può prevedere l'istituzione di casse anticipi a norma della sezione 2.5.5 del presente regolamento. 2.1.11 Ciascun gruppo adotta regole relative allo storno di stanziamenti da voce a voce all'interno del proprio bilancio. 2.1.12 Ciascun gruppo conserva tutti i documenti relativi alla formazione ed esecuzione del bilancio per almeno cinque anni dopo la data di concessione del discarico al Presidente da parte del Parlamento europeo. L'Amministrazione conserva i rendiconti trasmessi dai deputati non iscritti per almeno cinque anni dopo la data di concessione del discarico al Presidente. 2.2 Esecuzione del bilancio DV\1028795IT.doc 7/24 PE422.537/BUR 2.2.1 Gli stanziamenti autorizzati in bilancio coprono un esercizio finanziario. 2.2.2 I bilanci dei gruppi politici sono elaborati secondo il piano contabile comune figurante nella Parte 2 delle presenti norme. I gruppi possono operare ulteriori suddivisioni nel rispetto del piano contabile comune. 2.2.3 Ciascun gruppo istituisce un sistema di controllo interno ed assicura che ciascuna operazione finanziaria sia svolta dai seguenti soggetti: – – – l'agente incaricato del suo avvio, l'agente preposto alle verifiche ex ante, l'ordinatore competente. Le funzioni di avvio e di verifica ex ante sono fra loro incompatibili, come pure le funzioni di ordinatore e di contabile. Gli agenti preposti alle verifiche ex ante non possono essere subordinati agli agenti incaricati dell'avvio di operazioni. Prima dell'emissione di un mandato di pagamento occorre: – – – – – determinare o verificare la sussistenza o l'ammontare della somma dovuta; verificare la disponibilità dei fondi; verificare la completezza della documentazione; verificare le condizioni che determinano l'obbligo del pagamento; nonché verificare che la spesa rispetti le norme che disciplinano l'uso degli stanziamenti della linea di bilancio 400. 2.2.4 Gli impegni e i pagamenti possono essere effettuati solo nei limiti degli stanziamenti disponibili. Ogni decisione d'impegno deve indicare la cifra esatta. 2.2.5 L'emissione del mandato di pagamento è l'atto che dispone il pagamento di una voce di spesa. 2.3 Acquisti Salvo il caso in cui il fornitore sia un'Istituzione o un fornitore già selezionato da un'Istituzione mediante ricorso alla concorrenza, ogni acquisto deve formare oggetto di una procedura di aggiudicazione, tenendo conto delle particolarità dei gruppi politici/dei deputati non iscritti. Le procedure applicabili sono le seguenti: • per gli appalti di valore superiore a 60.000 euro devono essere interpellati almeno cinque candidati; la decisione deve essere presa in presenza di almeno tre offerte valide; • per gli appalti di valore compreso fra 15.000 e 60.000 euro devono essere interpellati almeno tre candidati; • Gli appalti di valore inferiore a € 15.000 possono formare oggetto di una sola offerta. La scelta del fornitore o del prestatore di servizi deve essere motivata. Tutti gli atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto devono essere conservati a cura dell'ordinatore. Nel caso di deputati non iscritti, tutti gli atti devono essere presentati all'amministrazione. PE422.537/BUR 8/24 DV\1028795IT.doc Gli appalti sono attribuiti mediante una delle due procedure previste all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario. In deroga alle disposizioni del presente articolo, i gruppi politici/i deputati non iscritti possono procedere all'aggiudicazione di un appalto mediante procedura negoziata ad offerta unica nei casi previsti agli articoli 129 e 130 del regolamento delegato della Commissione sulle modalità di applicazione del regolamento finanziario dell'Unione8. 2.4 Inventario 2.4.1 Ogni gruppo politico tiene un inventario dettagliato che indica il numero e il valore dei beni acquistati utilizzando gli stanziamenti della voce 400. In questo inventario sono registrati i beni non consumabili, con una durata di utilizzazione superiore ad un anno e il cui prezzo di acquisto raggiunge o supera la soglia fissata per i beni del Parlamento. Detto inventario è tenuto secondo le modalità stabilite in allegato. 2.5 Contabilità 2.5.1 La contabilità è tenuta in euro, per anno civile e secondo il metodo della partita doppia. Essa registra la totalità delle entrate e delle spese dell'esercizio ed è supportata da idonea documentazione. Anche il conto di gestione e il bilancio finanziario sono presentati in euro. I documenti giustificativi comprendono le fatture originali nonché ogni documento atto a dimostrare la natura della spesa. 2.5.2 La contabilità viene chiusa a fine esercizio per consentire la compilazione della relazione finanziaria del gruppo. La relazione finanziaria comprende un bilancio finanziario, uno stato delle entrate e delle spese dell'esercizio e le relative note esplicative. La tenuta dei conti e la rendicontazione sono soggette alle considerazioni complessive sui rendiconti finanziari nelle norme adottate dal contabile della Commissione di cui agli articoli 143 e 144 del regolamento finanziario, nella misura in cui siano applicabili all'esecuzione della voce di bilancio 400. Se una norma contabile differisce materialmente da tali considerazioni, ciò viene indicato nelle note relative ai rendiconti finanziari. Il bilancio e lo stato delle entrate e delle spese vengono stabiliti conformemente al piano contabile armonizzato riportato nella Parte 2 del presente regolamento. Le spese sono presentate in base ad una classificazione per destinazione. Per facilitare l'armonizzazione della presentazione degli stati finanziari dei gruppi politici, un modello di relazione finanziaria è stato elaborato ed inserito in un vademecum messo a disposizione dei gruppi politici. 2.5.3 Lo stato delle entrate e delle spese è stabilito in base ai principi generalmente accettati della contabilità di esercizio. 8 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. DV\1028795IT.doc 9/24 PE422.537/BUR Possono essere contabilizzate come spese nel conto di gestione quelle sostenute dal gruppo entro il 31 dicembre (oppure il 30 giugno e il 31 dicembre, nell'anno delle elezioni europee) e che riguardino attività svolte nel corso dell'esercizio in questione, se i pagamenti sono stati effettuati entro e non oltre il 31 gennaio dell'esercizio successivo (il 30 settembre negli anni delle elezioni). 2.5.4 L'esecuzione degli stanziamenti della voce 400 avviene attraverso operazioni sui conti bancari aperti a proprio nome dai gruppi politici. Tutti i conti bancari accesi dai gruppi politici sono ripresi nelle rispettive contabilità. I gruppi possono accendere conti a loro intestati nel quadro delle casse anticipi permanenti menzionate nella sezione 2.5.5 delle presenti norme. Tutte le operazioni effettuate sui conti bancari del gruppo politico sono contabilizzate. 2.5.5 Ogni cassa anticipi presuppone un impegno di spesa per l'importo complessivo. Si distingue tra cassa anticipi permanente e cassa anticipi temporanea. Le casse anticipi sono istituite o liquidate a cura dell'ordinatore competente. Le spese della cassa anticipi sono amministrate dal suo responsabile in base alle istruzioni fornite negli impegni di spesa. L'amministratore degli anticipi è responsabile della liquidazione e del rimborso degli importi anticipati. 2.6 Controllo finanziario 2.6.1 La tenuta e la presentazione dei conti annuali dei gruppi è soggetta a certificazione contabile esterna. L'analisi dei revisori esterni è condotta in conformità del mandato definito in appresso. Il revisore ha il mandato di effettuare un controllo indipendente sulla base delle norme di certificazione internazionali (IAS) quali emesse dall'organismo normativo IASSB. Tale certificazione comporta tutti i controlli delle scritture contabili e altre procedure di controllo ritenute necessarie per poter acquisire, con una ragionevole certezza, un'opinione indipendente in relazione ai seguenti elementi: a) b) c) d) lo stato delle entrate e delle spese fornisce un quadro veridico e fedele della situazione finanziaria del gruppo per l'esercizio controllato; il bilancio fornisce un quadro veridico e fedele del patrimonio del gruppo alla chiusura dell'esercizio finanziario; le considerazioni complessive sui rendiconti finanziari nelle norme adottate dal contabile della Commissione di cui agli articoli 143 e 144 del regolamento finanziario sono state rispettate nella preparazione e nella presentazione dei conti o, se del caso, lo scostamento da tali considerazioni complessive è adeguatamente spiegato in una nota allegata ai rendiconti finanziari; un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni, comprendente l'effettiva separazione delle funzioni di ordinatore e di contabile o delle funzioni equivalenti; PE422.537/BUR 10/24 DV\1028795IT.doc e) f) g) h) i) j) k) la presentazione dei conti rispetta il piano contabile armonizzato figurante nella Parte 2 del presente regolamento; le spese sono conformi alle disposizioni del presente regolamento; la spesa è stata imputata correttamente alla pertinente voce del bilancio del gruppo; gli stanziamenti erano disponibili; sono stati applicati i principi di sana gestione finanziaria; gli ordini di pagamento sono corredati dei documenti originali (o di copie autenticate); le regole interne del gruppo sono state rispettate. Al termine dei suoi lavori il revisore formula le proprie opinioni in una relazione di certificazione destinata al presidente del gruppo politico oggetto del controllo. 2.6.2 Il revisore esterno controlla le attività del gruppo relative alla gestione del rischio, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria. Il revisore esterno è incaricato in particolare di quanto segue: a) valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei servizi nella messa in atto delle politiche, dei programmi e delle azioni in rapporto ai rischi ad essi associati; b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni applicabili a ogni operazione di esecuzione del bilancio. Il revisore esterno esercita le proprie funzioni rispetto all'insieme delle attività e dei servizi del gruppo. Può accedere pienamente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza in loco, ivi compreso negli Stati membri e nei paesi terzi. Il revisore esterno include nella relazione annuale di revisione contabile le sue constatazioni sui sistemi di controllo interni. 2.6.3 Su proposta del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo elabora un elenco delle società di certificazione autorizzate. Il Segretario generale è autorizzato ad aggiungere altre società di certificazione nell'elenco, durante il periodo di validità dello stesso, eccezion fatta per gli ultimi tre mesi, sempreché abbiano presentato la loro candidatura e soddisfino le condizioni dell'invito a manifestare interesse. Sulla base di tale elenco, i gruppi politici sono liberi di scegliere una società di certificazione. Il conferimento dell'incarico al revisore avviene sulla base di una lettera di incarico standard. La durata massima dell'incarico ininterrotto della stessa società di certificazione è di cinque anni9. 2.7 Relazione al Parlamento europeo 2.7.1 Prima della fine del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio ogni gruppo politico presenta al Presidente del Parlamento europeo una relazione certificata sull'utilizzo degli stanziamenti nel trascorso esercizio finanziario. 2.7.2 Tale relazione finanziaria comprende: a) la relazione del revisore, che contiene quanto richiesto nella sezione 2.6.1 del presente regolamento; 9 Il primo periodo di cinque anni inizia il 21 settembre 2010. DV\1028795IT.doc 11/24 PE422.537/BUR b) la relazione finanziaria del gruppo quale descritta nella sezione 2.5.2 del presente regolamento. La relazione è trasmessa al Segretario generale e pubblicata sul sito Internet del Parlamento. 2.7.3 Il Presidente del Parlamento europeo trasmette le relazioni di cui alla sezione 2.7.2 del presente regolamento all'Ufficio di presidenza e alla commissione per il controllo dei bilanci che le esaminano secondo le competenze loro assegnate nel regolamento del Parlamento. 2.7.4 Qualora l'Ufficio di presidenza, consultato a norma del paragrafo 2.7.3 delle presenti norme, ritenga, tenuto conto del parere della commissione per il controllo dei bilanci, che gli stanziamenti non sono stati utilizzati conformemente alle pertinenti norme, gli stanziamenti in parola devono essere rimborsati al Parlamento europeo entro tre mesi dalla data di accertamento dell'irregolarità. In tali casi l'Ufficio di presidenza può decidere il recupero da parte del Parlamento europeo dei fondi impropriamente utilizzati, operando una ritenuta sugli stanziamenti dell'esercizio finanziario successivo. 2.8 Consultazione 2.8.1 I gruppi e i deputati non iscritti si consultano a vicenda per ogni questione attinente all'applicazione del presente regolamento onde armonizzarne l'applicazione. 2.9 Norme specifiche per i deputati non iscritti 2.9.1 Gli acquisti effettuati dai deputati non iscritti sono pagati direttamente al fornitore o rimborsati dall'amministrazione in tempi brevi su presentazione dei giustificativi d'acquisto e della documentazione richiesta dal presente regolamento e previa verifica della loro conformità alle disposizioni di quest'ultimo. L'Amministrazione verifica che a) b) c) d) le spese siano conformi alle disposizioni e non siano coperte da altre indennità; siano state rispettate le disposizioni del regolamento; sia stato applicato il principio di sana gestione finanziaria; le spese siano supportate da una documentazione in originale e da una prova di pagamento in caso di rimborso al deputato (o in copia autenticata dal fornitore o da altra autorità all'uopo abilitata). Quando richiedono il rimborso delle spese, i deputati si adoperino per raggruppare il maggior numero possibile di spese su uno stesso modulo e tengano conto del fatto che le domande di rimborso individuali non saranno accettate per importi inferiori a € 50. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Nell'anno delle elezioni europee, il primo esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 30 giugno; il secondo esercizio finanziario ha inizio il 1° luglio e si chiude il 31 dicembre. 2.9.2 Gli stanziamenti non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario possono essere riportati solo all'esercizio successivo entro una quota massima del 50% degli stanziamenti annuali ricevuti dal bilancio del Parlamento europeo. PE422.537/BUR 12/24 DV\1028795IT.doc Gli importi che eccedono il 50% sono annullati e rimborsati al bilancio del Parlamento europeo dopo la chiusura dei conti. 2.9.3 La gestione degli stanziamenti per i deputati non iscritti è assicurata dall'Amministrazione del Parlamento secondo il piano contabile in allegato. 2.9.4 In caso di dimissioni o di adesione di un deputato non iscritto a un gruppo politico, il deputato presenta all'amministrazione, entro un mese dalla data di dimissioni o di adesione al gruppo politico, tutte le spese pendenti sostenute entro detta data. 2.9.5 I beni acquistati dai deputati non iscritti sugli stanziamenti 400 sono registrati nell'inventario del Parlamento europeo. In questo inventario sono registrati i beni non consumabili, con una durata di utilizzazione superiore ad un anno e il cui prezzo di acquisto raggiunge o supera la soglia fissata per i beni del Parlamento. Detto inventario è tenuto secondo le modalità stabilite in allegato. 2.9.6 L'amministrazione predispone un rendiconto delle entrate e delle spese e un bilancio per deputato attestanti la regolarità dei conti e la conformità alle presenti norme. Una versione consolidata di tali documenti è quindi pubblicata sul sito web del Parlamento europeo. 2.9.7 Il Presidente del Parlamento europeo trasmette tali documenti – che dovranno pervenirgli entro il 30 aprile dell'esercizio successivo – all'Ufficio di presidenza e alla commissione per il controllo dei bilanci, che le esaminano secondo le competenze loro assegnate dal regolamento del Parlamento. 2.9.8 Qualora l'Ufficio di presidenza, consultato a norma del paragrafo precedente, ritenga, in accordo con la commissione per il controllo dei bilanci, che gli stanziamenti non sono stati utilizzati conformemente alle presenti norme, gli stessi sono rimborsati al Parlamento europeo entro tre mesi a partire dalla data in cui l'irregolarità è stata constatata. PARTE 2 – PIANO CONTABILE Il piano contabile è corredato di esempi in corsivo che possono servire come guida per la contabilizzazione. CONTO ECONOMICO/STATO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE Titolo 1 – ENTRATE CAPITOLO 1 – SOVVENZIONI E ALTRE RISORSE DEL PARLAMENTO EUROPEO 1. Dotazione del Parlamento europeo Dotazione annuale ricevuta dal Parlamento europeo nel quadro della linea di bilancio 400 a seguito di una ripartizione adottata dall'Ufficio di presidenza (sezione 1.2.1 del regolamento relativo alla voce di bilancio 400). 2. Altre risorse del Parlamento europeo Entrate diverse dagli stanziamenti della voce di bilancio 400, che il gruppo riceve dal Parlamento europeo. CAPITOLO 2 – RISORSE PROPRIE DV\1028795IT.doc 13/24 PE422.537/BUR 1. Interessi e ricavi assimilati Interessi bancari percepiti dal gruppo su conti correnti, conti a termine, depositi, fondi di investimento o altri strumenti presso istituzioni finanziarie. 2. Differenze positive di cambio Entrate provenienti dai cambi di valuta. Entrate provenienti dalla rivalutazione delle monete a fine esercizio. 3. Entrate varie Limitate a varie risorse direttamente risultanti dalle attività finanziate a titolo degli stanziamenti della voce 400, fra cui le note di credito o i rimborsi concernenti esercizi finanziari precedenti (sezione 1.2.2 del regolamento relativo alla voce di bilancio 400). 4. Riporto dall'esercizio finanziario precedente Saldo positivo del bilancio dell'esercizio finanziario precedente (sezione 2.1.6 del regolamento relativo alla voce di bilancio 400). TOTALE DELLE ENTRATE Titolo II – SPESE CAPITOLO 1 – PERSONALE 1. Missioni di segreteria** Spese relative alle funzioni del personale non direttamente connesse con un'attività coperta da altri articoli 2. Assunzioni∗ Insieme delle spese connesse con le procedure di assunzione di nuovi membri del personale del gruppo, fra cui missioni del personale nel quadro delle procedure di assunzione. 3. Tirocini Insieme delle spese connesse con le convenzioni di tirocinio concluse dal gruppo, incluse le spese relative alle missioni di tirocinanti che non sono direttamente connesse con un'attività coperta da altri articoli. 4. Retribuzioni e oneri connessi*, onorari Insieme delle spese connesse con i contratti di lavoro e di prestazione di servizi conclusi dal gruppo, che non sono a titolo di articoli diversi dalla voce di bilancio 400. 5. Formazione professionale* Insieme delle spese connesse con l'organizzazione della formazione dei membri del personale del gruppo, che includono le spese di missione legate a tale formazione. 6. Spese di rappresentanza del personale* Insieme delle spese connesse con le attività di rappresentanza del personale della segreteria del gruppo. CAPITOLO 2 – MATERIALE, SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI E SPESE DI FUNZIONAMENTO 1. Materiale, spese di funzionamento, ingegneria e manutenzione informatica Acquisto di materiale informatico, contratti di assistenza, consulenze, sviluppo di software e altre spese connesse. Spese di ammortamento incluse. ** ∗ I costi di compensazione dell'impatto climatico dei viaggi sono considerati parte integrante delle spese di viaggio. Non autorizzate per i deputati non iscritti. PE422.537/BUR 14/24 DV\1028795IT.doc 2. Materiale, impianti di telecomunicazione e relative spese di installazione e di manutenzione, macchine per ufficio, arredi e impianti tecnici Acquisto di materiale per ufficio, contratti di assistenza e altre spese connesse. Spese di ammortamento incluse. 3. Cancelleria e forniture per ufficio Acquisto di forniture consumabili per ufficio. 4. Spese postali e di telecomunicazione Telefonia fissa e mobile, fax, spese postali, abbonamento a Internet, consegne per corriere espresso, etc. 5. Spese di stampa e di riproduzione Noleggio di fotocopiatrici, comprese le spese relative alle copie supplementari. Per il costo dei contratti di noleggio con opzione d'acquisto, cfr. le immobilizzazioni materiali. 6. Spese di locazione di uffici∗ Spese di locazione di uffici per il gruppo al di fuori dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo. CAPITOLO 3 – DOCUMENTAZIONE, STUDI E RICERCHE 1. Giornali, riviste, agenzie di stampa e libri Compresi abbonamenti on line. 2. Studi e ricerche Onorari degli esperti incaricati di elaborare uno studio, comprese le eventuali spese per i loro spostamenti in occasione della presentazione di quest'ultimo. 3. Banche dati CAPITOLO 4 – SPESE LEGALI, CONTABILI, FINANZIARIE E ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO 1. Spese giuridiche Spese per avvocati, consulenze legali e altre spese pertinenti. Sono comprese le spese per le missioni dei membri del personale in questo settore. 2. Spese contabili/audit* Spese connesse con la contabilità del gruppo e l'elaborazione dei suoi stati finanziari, comprese le spese di gestione di un programma contabile e gli onorari dei revisori esterni. 3. Oneri finanziari e differenze negative di cambio Spese bancarie, fra cui interessi debitori e di mora e spese per i servizi bancari on line. 4. Spese di traduzione e di interpretazione Spese relative ai lavori di traduzione e di interpretazione al di fuori del quadro di un'attività coperta da un altro articolo del presente piano contabile. 5. Altri costi di funzionamento CAPITOLO 5 – SPESE DI RIUNIONE E DI RAPPRESENTANZA** ∗ Non autorizzate per i deputati non iscritti. I costi di compensazione dell'impatto climatico dei viaggi sono considerati parte integrante delle spese di viaggio. ** DV\1028795IT.doc 15/24 PE422.537/BUR 1. Riunioni ufficiali del gruppo∗ Spese relative alle riunioni ufficiali del gruppo e dell'ufficio di presidenza, giornate di studio. Spese relative a tali riunioni, di cui il Parlamento europeo non si fa carico. Spese di missione del personale e spese di viaggio degli intervenuti. 2. Altre riunioni e conferenze Spese nel quadro delle conferenze e delle riunioni organizzate dal gruppo, diverse da quelle di cui al punto 5.1. Comprese delegazioni di deputati al di fuori delle sedi di lavoro del Parlamento europeo con un programma politico. Comprese spese di missione del personale, dei deputati e spese di viaggio degli intervenuti 3. Spese di rappresentanza Spese di rappresentanza non rientranti nel quadro di un'attività coperta da un altro articolo del presente piano contabile. 4. Inviti Insieme delle spese connesse con l'invito di personalità (opinion leader o esperti), al di fuori del quadro di un'attività coperta da un altro articolo del presente piano contabile. Compresi invitati a riunioni degli organi del gruppo, le cui spese non sono coperte da altri articoli del presente piano contabile. 5. Missioni d'inchiesta individuali di deputati Comprese spese di missione degli accompagnatori. Non copre le spese di missione di deputati nel quadro di attività coperte da altri articoli del presente piano contabile. Non copre le spese di delegazioni di deputati con un programma del gruppo. CAPITOLO 6 – PUBBLICAZIONI E PUBBLICITÀ 1. Manifesti, opuscoli e pubblicazioni Insieme delle spese relative a manifesti, opuscoli di informazione e dépliant pubblicati dal gruppo. 2. Annunci pubblicitari e pubblicità audiovisiva. Insieme delle spese relative alle inserzioni su giornali e riviste e alla pubblicità audiovisiva. 3. Materiale pubblicitario, gadget, pubblicità tramite strumenti di telecomunicazione Comprese cartoline senza messaggio informativo elaborato. Il materiale pubblicitario acquistato a titolo di questo articolo non è iscritto all'attivo del bilancio se invenduto. 4. Siti Internet e ciberpubblicità Insieme delle spese connesse con i siti Internet del gruppo. 5. Visite alle istituzioni, stand informativi Insieme delle spese connesse con le giornate "porte aperte" del Parlamento europeo e gli stand informativi del gruppo. Comprese spese di missione del personale del gruppo. Compresi gruppi di visitatori al Parlamento europeo non sovvenzionati da quest'ultimo. CAPITOLO 7 – DEPUTATI Il punto 7.1 è stato incorporato nel punto 5.5. 1. Attività politiche e d'informazione decentrate ∗ Non autorizzate per i deputati non iscritti. PE422.537/BUR 16/24 DV\1028795IT.doc Stanziamenti destinati alle spese amministrative, alle attività politiche e d'informazione delle delegazioni nazionali e/o alle attività politiche e d'informazione dei deputati nei vari Stati membri. Al conto economico è allegato un quadro dettagliato delle spese imputate a questo articolo. Al conto economico è allegato un quadro dettagliato delle spese imputate a questo articolo, Al conto economico è allegato un quadro dettagliato delle spese imputate a questo articolo, che riporta la ripartizione delle spese imputate all'articolo in base alle voci figuranti nell'allegato 2 del presente piano contabile. CAPITOLO 8 – SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 1. Sovvenzioni Cfr. articolo 6, paragrafo 2, lettera b, del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003. Le sovvenzioni a favore dei partiti politici europei non sono autorizzate. 2. Contributi Cfr. articolo 6, paragrafo 2, lettera b, del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003. I contributi ai partiti politici europei non sono autorizzati. TOTALE DELLE SPESE RIPORTO A NUOVO TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE STATO PATRIMONIALE TITOLO III – ATTIVO Capitolo I - Immobilizzazioni materiali e immateriali TITOLO IV – PASSIVO Capitolo I - Riserve I.1 - Riporto a nuovo Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono valutate al prezzo di acquisto o di produzione al netto degli ammortamenti accumulati. I tassi di ammortamento sono indicati nella tabella allegata. Stanziamenti riportati all'esercizio finanziario successivo Capitolo II - Debiti finanziari Debiti presso istituzioni finanziarie, compresi i saldi passivi dei conti bancari del gruppo a fine esercizio I.1 - Immobilizzazioni immateriali I.2 - Immobilizzazioni materiali Contratti di locazione con opzione d'acquisto. II.1 Debiti finanziari di durata residua superiore ad un anno II.2 Debiti finanziari di durata residua inferiore ad un anno Capitolo II - Creditori, stock e altri attivi circolanti II.1 Fornitori Compresi anticipi su ordinazioni da consegnare in un esercizio finanziario successivo e crediti ai fornitori Capitolo III - Altri debiti III.1 - Altri debiti II.2 Personale Debiti vari esclusi fondi per fatture non saldate alla fine del mese successivo allo scadere dell'esercizio finanziario Anticipi ai membri del personale della segreteria del gruppo II.3 IVA III.2 Spese liquidate durante l'esercizio n e pagate durante l'esercizio n+1 Importi IVA che devono essere rimborsati dagli Stati membri in occasione di un esercizio finanziario successivo II.4 Stock Compresi stock di materiale pubblicitario destinati alla vendita. Valutazione al prezzo d'acquisto salvo applicazione del principio di prudenza. Gli articoli di cancelleria e le forniture per ufficio non DV\1028795IT.doc 17/24 Insieme delle spese relative all'esercizio finanziario in corso pagate durante il mese successivo allo scadere dell'esercizio finanziario Totale passivo PE422.537/BUR sono iscritti in bilancio, ma registrati nella contabilità analitica d'esercizio alla data dell'acquisto Capo IV: Ratei passivi/Risconti passivi II.5 Varie IV. 1 Ratei IV. 2 Risconti passivi Capitolo III - Conti finanziari Disponibilità e titoli presso istituzioni finanziarie III.1 Valori mobiliari (Titoli di prestito, fondi di investimento, fondi monetari) Il metodo di valutazione deve essere spiegato nelle note allegate ai conti annuali III.2 Disponibilità (Contanti, conti correnti e conti a termine) Totale attivo Capo IV: Risconti attivi/Ratei attivi IV.1 - Risconti attivi IV.2 - Riscontri passivi PE422.537/BUR 18/24 DV\1028795IT.doc PARTE 3 – LINEE DIRETTIVE PER L'INTERPRETAZIONE 1. Paragrafo 1.1.1, terzo trattino, relativo alla spesa finanziata su altre voci del bilancio del Parlamento europeo (esclusi i deputati non iscritti). 1.1 Un gruppo politico o una delegazione nazionale possono, nel quadro delle attività politiche o di informazione decentrate, ricorrere agli stanziamenti della voce 400 per la locazione di uffici in uno Stato membro, purché le attività ivi condotte (comprese quelle svolte dal personale assunto in loco): • siano svolte esclusivamente a nome del gruppo o di una sua delegazione; • non rechino il nome di un deputato europeo in particolare, se non colui che è a tale attività partecipa, la dirige o vi collabora; e purché i locali siano chiaramente identificati come uffici del gruppo o della delegazione del gruppo, non siano utilizzati da un deputato europeo come ufficio circoscrizionale, per ospitare un suo assistente o ricevere o incontrare il pubblico nel quadro della sua funzione rappresentativa. (Qualora le circostanze possano dare adito a ragionevoli dubbi, il deputato può essere invitato a dimostrare che sta utilizzando a tal fine la propria indennità per spese generali in qualità di deputato europeo o di non aver impiegato per tali spese i fondi della voce 400). 1.2 Un gruppo politico può autorizzare l'utilizzo degli stanziamenti 400 per coprire le spese di viaggio nel quadro di a una missione del gruppo preventivamente autorizzata, per le trasferte di un deputato all'interno del proprio Paese di elezione, purché tale attività sia svolta in una località distante meno di 150 km. dal suo domicilio. 2. Paragrafo 1.1.1, quarto trattino, relativo al carattere elettorale delle attività politiche e d'informazione 2.1 Il carattere elettorale di un'attività o azione è determinato dal contesto generale dell'attività stessa. Ciò significa che, anche se non sono esplicitamente menzionate espressioni quali "candidato", "lista", "partiti", "voto", il carattere elettorale può essere ravvisato nella finalità diretta o indiretta e nell'impostazione generale dell'attività in questione. Un'attività giudicata anche parzialmente a carattere elettorale è respinta in toto. Il divieto di condurre un'attività di carattere elettorale prescinde dal tipo di attività o dal mezzo di comunicazione utilizzato. 2.2 Per quanto riguarda le attività politiche e d'informazione, sono considerate ammissibili le seguenti iniziative: – informazione al pubblico sulla data e le modalità tecnico-pratiche delle elezioni e invito ai cittadini a partecipare alle elezioni stesse; – relazione di attività per la trascorsa legislatura; – ogni normale attività parlamentare intrapresa sotto la diretta responsabilità di un gruppo politico o di un deputato non iscritto, fra cui la pubblicazione di comunicati stampa e di dichiarazioni politiche, restando inteso che ogni attività politica e d'informazione di questo tipo intrapresa da un gruppo politico o da un deputato non DV\1028795IT.doc 19/24 PE422.537/BUR iscritto un mese prima delle elezioni europee, non può essere patrocinata, cofirmata o altrimenti sostenuta da partiti o organizzazioni europee, nazionali, regionali o locali e non può indicare il nome di deputati del Parlamento europeo salvo che per citazioni bibliografiche; nonché – attività politiche e d'informazione relative a campagne referendarie su un argomento di rilevanza europea. 2.3 In linea di massima – anche se l'elenco non è esaustivo – le fattispecie di seguito riportate sono considerate attività di campagna elettorale, e pertanto vietate ai fini del ricorso alla voce 400: – utilizzo della parola "candidato"; – menzione della lista o del numero di lista; – raccomandazione/richiesta di votare per una lista, un candidato o una corrente politica o l'uso diretto o indiretto della parola "voto" in tale contesto; – attività connesse alla preparazione della campagna elettorale; – menzione del fatto che un deputato in carica si ricandida e richiede voti, fiducia o sostegno; nonché – presenza su qualunque tipo di materiale documentario del nome o della foto di candidati che non sono attualmente deputati al Parlamento europeo; – qualsiasi elemento pubblicitario, a prescindere dal mezzo utilizzato, per produzione e/o utilizzazione 30 giorni prima del periodo elettorale in un anno di elezioni europee, che comporti la fotografia e il nome del deputato in questione e che non trasmetta informazioni relative alle attività del Parlamento uscente. PE422.537/BUR 20/24 DV\1028795IT.doc ALLEGATO 1 INVENTARI L'inventario indica, per ciascun bene, la descrizione, il costo unitario, la data d'acquisto, la sua ubicazione e l'ultima data alla quale la presenza fisica del bene è stata verificata dal gruppo o confermata dal suo detentore. Ogni bene è controllato con periodicità almeno triennale. A chiusura dell'esercizio finanziario, è registrato nel bilancio del gruppo il valore dell'inventario con il deprezzamento corrispondente, suddiviso per tipologia di beni. L'ammortamento è calcolato secondo il metodo lineare su base mensile. La presentazione dell'inventario è oggetto di una nota in bilancio nel formato di cui alla fine del presente allegato (Allegato 1 bis). Prima del 30 gennaio ogni anno il contabile di ciascun gruppo trasmette alla Direzione generale delle finanze un prospetto del valore d'inventario al 31 dicembre dell'esercizio trascorso unitamente all'elenco dei beni ricompresi nell'inventario. Se la relazione di revisione contabile raccomanda la modifica del valore d'inventario, la nuova valutazione viene indicata nella relazione destinata al Parlamento europeo. Ogni vendita di beni figuranti in inventario è oggetto di obbligo di pubblicazione, contabilizzazione e di invito a presentare offerte. Le uscite di beni dall'inventario devono formare oggetto di una dichiarazione scritta che precisi i motivi dell'uscita e la destinazione finale del bene. La dichiarazione è vistata dal contabile del gruppo. In caso di scioglimento del gruppo, il registro d'inventario e tutti i beni sono devoluti al Parlamento europeo. I beni acquistati dai deputati non iscritti sono registrati dall'amministrazione nell'inventario finanziario del Parlamento europeo (se trattasi di articoli di valore eguale o superiore alla soglia indicata al paragrafo 2.4.1. delle presenti norme). In caso di dimissioni o di fine mandato di un deputato non iscritto, quest'ultimo restituisce all'Amministrazione, in una delle tre sedi di lavoro del Parlamento europeo, i beni acquistati a valere sul bilancio dell'Istituzione. Se un deputato non iscritto aderisce a un gruppo politico, i beni sono trasferiti nell'inventario del gruppo. Se un deputato lascia un gruppo politico, i beni restano acquisiti al gruppo che ne ha finanziato l'acquisto. DV\1028795IT.doc 21/24 PE422.537/BUR ALLEGATO 1 BIS Costo storico Saldi di apertura (costo storico) Meno Vendite e registrazione nel conto economico Più Acquisti dell'esercizio Più Trasferimenti = Saldo di chiusura ai costi storici Ammortamento accumulato Saldi di apertura (ammortamento accumulato) Meno Ammortamenti accumulati delle immobilizzazioni vendute e registrazione nel conto economico Più Spesa di ammortamento dell'esercizio = Saldo di chiusura ai costi storici Valori netti Categoria e tasso di ammortamento Valore contabile netto degli attivi al 31/12/N-1 Valore contabile netto degli attivi al 31/12/N PE422.537/BUR Software informatico 25% Materiale informatico 25% Materiale telecom 25% Attrezzatura tecnica e forniture 12.5% Installazioni e macchinari vari 12.5% Arredi (sedie, scrivanie, armadi) 10% Totale (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) (Euro) 22/24 DV\1028795IT.doc ALLEGATO 2 QUADRO DETTAGLIATO DELL'ESECUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DECENTRALIZZATI CAPITOLO 7, ARTICOLO 1 Ripartizione in base al piano contabile allegato al regolamento relativo alla linea di bilancio 400 CAPITOLO/ ARTICOLO 1 2 3 4 52 53 54 61 62 63 64 65 DENOMINAZIONE Personale Materiale e spese di segreteria Documentazione, studi e ricerche Spese legali, contabili, finanziarie e altre spese di funzionamento Altre riunioni e conferenze Spese di rappresentanza Inviti Manifesti, opuscoli e pubblicazioni Annunci pubblicitari e pubblicità audiovisiva. Materiale pubblicitario, gadget, pubblicità tramite strumenti di telecomunicazione Siti Internet e ciberpubblicità Visite alle istituzioni, stand informativi TOTALE ART. 7.1. DV\1028795IT.doc ESECUZIONE esercizio N ... ... ... 23/24 ... ... ESECUZIONE esercizio N-1 ... ... 100% ... % % ... ... 100% PE422.537/BUR ALLEGATO 3 Chiave di ripartizione degli stanziamenti della voce 400 Gli stanziamenti sono distribuiti nel modo seguente: – prima di tutto, la parte cui hanno diritto i membri non iscritti viene dedotta con le seguenti modalità: • un importo pari al 60 % del "bilancio della voce 400" medio (vale a dire la cifra ottenuta dividendo l'importo iscritto alla voce 400 per il numero di deputati al Parlamento europeo) è assegnato a ogni membro non iscritto; – il saldo viene quindi distribuito fra i gruppi politici nel modo seguente: • un importo pari al : 2,5% del saldo è distribuito in parti uguali tra i gruppi politici; 97,5% del saldo è distribuito proporzionalmente al numero di seggi ottenuti da ogni gruppo politico. PE422.537/BUR 24/24 DV\1028795IT.doc