Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil Segreteria Nazionale Prot. n. 290/P/2013 Roma, 05 dicembre 2013 AL MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI ROMA OGGETTO: Scorrimento graduatorie concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica di Agente della Polizia di Stato.^^^^^ Il D.L. 101/2013, c.d. “Decreto D’Alia”, convertito nella L. 125 del 31 ottobre u.s, secondo le previsioni rilevabili dall’art. 4/4°, ha prorogato l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato fino 31 dicembre 2016, e ciò, senza escludere quelle collegate ai concorsi pubblici banditi per la copertura delle vacanze nel comparto sicurezza e difesa. Invero la regola generale afferente la validità delle graduatorie per i concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione, fissata dal D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 35/5° ter, già stabiliva con chiarezza lapalissiana che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione». A tutto ciò vi è da aggiungere che provvedimenti normativi precedenti al Decreto D’Alia, la L.228/2012 all’art. 1/388° (Legge di Stabilità) ed il D.P.C.M. del 19 giugno 2013, in attuazione del’art. 1/394° della L.228/2012, avevano già prodotto nel corso del tempo la formale proroga della validità triennale della graduatorie approvate. Tant’è che, ad oggi, per effetto delle diverse proroghe intervenute, sono ancora da ritenere valide ed efficaci tutte le graduatorie approvate a far data dall’1 gennaio 2007. Al complesso normativo fin qui descritto va aggiunto anche che il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria, con la sentenza n. 14 del 28 luglio 2011, ha sancito il principio secondo cui “in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’Amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti”. Un compendio di norme, quello cui fin qui si è fatto riferimento, particolarmente articolato nella sua complessità ma altrettanto chiaro nei suoi contenuti, che, seppur perentorio nelle prescrizioni cui le Pubbliche Amministrazioni avrebbero dovuto attenersi, non ha impedito al Dipartimento della P.S. di bandire nuovi concorsi pubblici per l’immissione a ruolo di nuovi Agenti, anche in presenza di graduatorie ancora valide ed efficaci. Una chiara ed evidente violazione! Proprio sul rapporto graduatorie valide ed efficaci/nuovi concorsi interviene l’art. 4/3° del D.L. 101/2013, laddove si stabilisce che, per le Amministrazioni dello Stato, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata alla verifica: Via delle Quattro fontane, n. 109 – 00184 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 e-mail: [email protected] 1 a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. In tal modo, le previsioni del Decreto D’Alia, impediscono espressamente alla Pubblica Amministrazione di bandire nuovi concorsi fino a quando non siano stati assunti tutti i concorren ti già dichiarati vincitori (ma non ancora assunti) e tutti gli idonei non vincitori posizionati in graduatorie ancora vigenti. A giudizio del Silp CGIL, un’attenta ed obiettiva analisi del D.L. 101/2013, consente di rilevare come il Decreto D’Alia, oltre ribadire con forza la questione afferente la validità triennale delle graduatorie, compie un passo importante nel conferire valore normativo ad un principio giurisprudenziale ormai consolidato. Infatti il Consiglio di Stato, aveva già evidenziato con particolare chiarezza che lo scorrimento delle graduatorie preesistenti ed efficaci dovesse rappresentare la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituiva soltanto l’eccezione ad una regola che, per essere attuata dalla Pubblica Amministrazione, richiedeva un’apposita ed approfondita motivazione che desse validamente conto delle ragioni per le quali si avviasse una nuova procedura concorsuale. E’altrettanto chiaro come il Decreto D’Alia, proprio per consolidare il principio giurisprudenziale sentenziato dal Consiglio di Stato sia andato oltre il pronunciamento stesso, tant’è che impone ulteriori rigide limitazioni alle possibilità delle Pubbliche Amministrazioni di derogare al quello che oggi non è più solo un principio generale ma una norma dello Stato. L’articolo 4/3° quater del Decreto D’Alia stabilisce, inoltre, che l’assunzione dei vincitori e degli idonei nelle procedure concorsuali già avviate e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione (31 ottobre 2013), è subordinata all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica. Quanto detto impone a codesto Dipartimento di dare immediata ed urgente attuazione alla scorrimento delle graduatorie relative a tutti i concorsi pubblici banditi le cui procedure si siano concluse successivamente all’1 gennaio 2007 che, per effetto delle norme cui si è fatto riferimento, sono da ritenersi valide a tutti gli effetti e fino al 31 dicembre 2016. In attesa di urgente riscontro alla presente, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. IL SEGRETARIO NAZIONALE (Mario ROSELLI) Via delle Quattro fontane, n. 109 – 00184 Roma – tel. 06 – 4927111, fax 06 – 44702297 e-mail: [email protected] 2