La scissione di società 21 gennaio 2008 Lucio Antonello – dottore commercialista CORTELLAZZO & SOATTO LA SCISSIONE DI SOCIETA’ LE FORME DI SCISSIONE INDIVIDUAZIONE / DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA SCINDERE (AZIENDA O RAMO DI AZIENDA) I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI O QUOTE E INDICAZIONE / DETERMINAZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO NETTO (RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI) LE FORMALITA’ E I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA SCISSIONE LE SEMPLIFICAZIONI DELLA PROCEDURA LA FORMAZIONE DEL PRIMO BILANCIO POST SCISSIONE ANALISI DI ALCUNI ASPETTI FISCALI ED ELUSIVI LA SCISSIONE DI SOCIETA’ FORME DI SCISSIONE PATRIMONIO TOTALE PARZIALE PER INCORPORAZIONE SOCIETA’ BENEFICIARIA MEDIANTE COSTITUZIONE PROPORZIONALE SOCI NON PROPORZIONALE SCISSIONE TOTALE Ante scissione SOCIO A SOCIO B ALFA S.P.A. Post scissione SOCIO A SOCIO B BETA GAMMA SCISSIONE PARZIALE Ante scissione SOCIO A SOCIO B ALFA S.P.A. Post scissione SOCIO B SOCIO A ALFA GAMMA SCISSIONE PER INCORPORAZIONE Ante scissione socio A socio B ALFA socio C S.P.A. socio D BETA S.P.A. Post scissione socio A socio B ALFA S.P.A. socio A socio B socio C BETA S.P.A. socio D SCISSIONE PROPORZIONALE Ante scissione SOCIO A SOCIO B 60% 40% ALFA S.P.A. Post scissione SOCIO A SOCIO B 60% 60% BETA S.P.A. GAMMA S.P.A. 40% 40% SCISSIONE E CESSIONE D’AZIENDA CESSIONE D’AZIENDA PATRIMONIO SOCIETA’ CEDENTE Soci di ALFA SOCIETA’ ACQUIRENTE ALFA BETA DENARO SCISSIONE PARZIALE PATRIMONIO SOCIETA’ SCISSA Soci di ALFA SOCIETA’ BENEFICIARIA ALFA AZIONI O QUOTE DI BETA BETA SCISSIONE E CONFERIMENTO D’AZIENDA CONFERIMENTO D’AZIENDA PATRIMONIO SOC. CONFERENTE Soci di ALFA SOC. CONFERITARIA ALFA BETA AZIONI O QUOTE DI BETA SCISSIONE PARZIALE PATRIMONIO SOCIETA’ SCISSA Soci di ALFA SOCIETA’ BENEFICIARIA ALFA AZIONI O QUOTE DI BETA BETA FASI DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE / SCISSIONE PROGETTO DELIBERA ATTO GLI AMMINISTRATORI REDIGONO IL PROGETTO REDIGONO LA S.P. DI RIFERIMENTO PREDISPONGONO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROVVEDONO PER NOMINA ESPERTO L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL PROGETTO I RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA’ STIPULANO L’ATTO DI FUSIONE LA SCISSIONE DI SOCIETA’ Nel progetto di scissione Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie Criteri di distribuzione azioni o quote delle beneficiarie Nella relazione dell’organo amministrativo Illustrazione dei criteri di distribuzione delle azioni o quote Valore effettivo del P.N. assegnato alle beneficiarie e di quello rimasto nella scissa ESATTA DESCRIZIONE ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE Aspetti temporali Variazioni conseguenti alla dinamica aziendale Contabilità separata variazione del PNC / risultato d’esercizio Senza contabilità separata variazione del PNC / permutazioni risultato d’esercizio Necessario indicare criteri in base ai quali aggiornare, alla data di effetto della scissione, le attività e passività da assegnare, anche se prive di rilevanza contabile alla data della S.P. Correlazione con ramo d’azienda da scindere. Coerenza tra attività e passività (mutui ipotecari, crediti e fondi svalutazione, rapporti con personale e debiti TFR, imposte differite attive o passive, ecc.) ESATTA DESCRIZIONE ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE Destinazione non desumibile dal progetto Attività Scissione totale Scissione parziale Passività Scissione totale Scissione parziale / ripartizione tra le beneficiarie in proporzione della quo ta del P.N. assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio / a favore della società scissa / responsabilità solidale tra società beneficiarie / responsabilità solidale tra società scissa e società beneficiarie Limite della responsabilità: valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO NETTO Art. 2506 – ter c. 2 / La relazione dell’organo amministrativo deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa Duplice funzione a favore dei creditori sociali: Garanzia massima entro cui è possibile chiedere la soddisfazione dei propri crediti • • Nel caso la destinazione di un elemento del passivo non sia desumibile del progetto (2506 bis c. 3 c.c.) Nel caso in cui i debiti della società scissa non siano soddisfatti dalla società cui fanno carico (responsabilità sussidiaria limitata art. 2506 quater c. 3 c.c.) Informazione utile per decidere su eventuale opposizione alla scissione CONCETTO DI VALORE EFFETTIVO OIC 4 Non il patrimonio netto contabile. Non il valore determinato ai fini del rapporto di cambio. Valore del patrimonio “rettificato”, valutando le attività che concorrono a costituire garanzia per i creditori a valore corrente Valore dei beni trasferibili e suscettibili di esecuzione forzata oltre a crediti e disponibilità liquide Valore di mercato # valore espropriabile OIC 4 per ciascuna parte delle attività e passività occorre indicare i seguenti diversi valori: a) il valore contabile b) il valore effettivo almeno per le attività che abbiano un valore effettivo significativamente diverso da quello contabile escludendo avviamento e immateriali non soggetti ad esecuzione forzata CRITERI DISTRIBUZIONE AZIONI O QUOTE DELLE BENEFICIARIE Proporzionale Non proporzionale con diritto dei soci non concordi di uscire dalla società. In tal caso indicazione nel progetto (2506 bis c. 4 c.c.) • Diritto di far acquistare la partecipazione • Corrispettivo determinato con i criteri del recesso • Nominativo degli acquirenti LE FORMALITA’ E I TEMPI ADEMPIMENTO 1 2 3 COLLEGAMENTO TEMPORALE CON ALTRI ADEMPIMENTI Pubblicazione nella G.U. Almeno 90 giorni prima dell’iscridell’avviso ai possessori di zione del progetto obbligazioni della facoltà di esercitare il diritto di conversione anticipata Istanza per la nomina degli esperti ex art. 2501 sexies c.c. Istanza per la nomina dell’esperto ex art. 2343 c.c. ove occorra LE FORMALITA’ E I TEMPI 4 Redazione della patrimoniale 5 Redazione del progetto 6 Redazione della relazione degli amministratori 7 Redazione delle relazioni degli esperti (ex art. 2501 sexies e/o art. 2343 c.c.) situazione Deve riferirsi ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno di deposito del progetto presso la sede della società LE FORMALITA’ E I TEMPI 8 Iscrizione del progetto presso il Registro delle Imprese 9 Deposito presso la sede della Almeno 30 giorni prima della data società: fissata per la delibera * Progetto * Relazione degli Amministratori * Relazione degli esperti * Bilanci degli ultimi tre esercizi con le relative relazioni accompagnatorie * Situazioni patrimoniali Almeno 30 giorni prima della data fissata per la delibera LE FORMALITA’ E I TEMPI 10 Informativa alle OO.SS. 11 Convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci 12 Delibera Trascorsi almeno: * 30 giorni dall’iscrizione del progetto nel Registro delle Imprese * 30 giorni dal deposito presso la sede della società degli atti ex art. 2501 septies c.c. 13 Iscrizione della delibera Entro 30 giorni dalla delibera LE FORMALITA’ E I TEMPI 14 Stipula dell’atto Trascorsi almeno 60 giorni dall’ultima iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera (previa verifica eventuali opposizioni dei creditori) 15 Iscrizione presso i Registri Entro 30 giorni dalla data della delle Imprese competenti stipula dell’atto 16 Data di effetto Data dell’ultima iscrizione dell’atto di fusione / scissione all’Ufficio del Registro delle Imprese competente LE FORMALITA’ E I TEMPI 17 Comunicazione agli uffici fiscali, enti previdenziali, organi di P.S. e comunali per licenze, autorizzazioni, comunicazione a clienti, fornitori, istituti bancari, società di leasing, ecc. 18 Annullamento azioni società incorporata o scissa emissione nuove azioni società incorporante o beneficiaria e aggiornamento libro soci LE FORMALITA’ E I TEMPI ABBREVIAZIONE TEMPI PROCEDURA Per società non azionarie: termini ridotti a metà 30 giorni da iscrizione progetto 30 giorni da deposito atti presso sede 60 giorni per opposizione dei creditori Per decisione unanime dei soci: rinuncia ai termini 30 giorni da iscrizione progetto 30 giorni da deposito presso sede sociale degli atti Per stipula atto: esenzione del termine per opposizione dei creditori Pagamento creditori Consenso creditori Deposito somme dovute Asseverazione di società di revisione SEMPLIFICAZIONI Scissione (totale o parziale) proporzionale con beneficiarie di nuova costituzione Esenzione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2506 ter c. 3^) Con il consenso unanime degli aventi diritto di voto esenzione della redazione (art. 2506 – ter c. 4^) Situazione patrimoniale Relazione illustrativa dell’organo amministrativo Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ASPETTI CONTABILI 1. Situazione patrimoniale sia per la scissa che per le beneficiarie preesistenti (art. 2501 quater c.c.) riferite ad una data non anteriore di oltre 120 gg. dal deposito del progetto 2. Situazione dei patrimoni assegnati alle beneficiarie o rimasti 3. Bilancio. di chiusura della società scissa 4. Primo bilancio delle beneficiarie successivo alla scissione / bilancio di apertura alla data di effetto reale della scissione 5. Primo bilancio di esercizio post scissione DIFFERENZE DI SCISSIONE NATURA ECONOMICA Disavanzo da annullamento: costo della partecipazione > PNC della partecipata: a) al momento dell’acquisto si è tenuto conto delle PLUS latenti b) tra la data di acquisto e quella della fusione la partecipata ha subito perdite considerate non durevoli c) la partecipazione è stata rivalutata per effetto di leggi speciali mentre i beni della partecipata non sono stati rivalutati d) il costo pagato a suo tempo è risultato eccessivo rispetto al valore economico effettivo DIFFERENZE DI SCISSIONE NATURA ECONOMICA Imputazione del disavanzo da annullamento: a) agli elementi dell’attivo e del passivo “ove possibile” (maggior valore effettivamente esistente e recuperabile) b) ad avviamento per la differenza residua se effettivamente esistente c) a riduzione del PNC oppure a CE se deriva da perdite pregresse o da un costo eccessivo (cattivo affare) AVANZO DA ANNULLAMENTO a) Acquisto a condizioni particolarmente vantaggiose b) i beni della partecipata sono stati rivalutati mentre la partecipazione NO c) nel periodo tra data acquisto e quello di fusione si sono formate riserve da utile senza un corrispondente aumento del valore contabile della partecipazione d) acquisto effettuato prevedendo un badwill che ha influito sul prezzo e) sopravalutazione del PNC della partecipata per mancata iscrizione di fondi rischi o svalutazione di immobilizzi Imputazione avanzo da annullamento: a) “Riserva avanzo di fusione” quando ha natura di utile come nei casi a), b) e c) b) “Fondo rischi per oneri e perdite da fusione” per i casi d) ed e) DISAVANZO DA CONCAMBIO Mancata coincidenza nei rapporti tra valori effettivi e valori contabili delle società interessate e dal rapporto esistente alla data di effetto della scissione tra capitale sociale della beneficiaria e PNC assegnato • può essere giustificato da un effettivo maggior valore del ramo d’azienda assegnato rispetto al suo valore netto contabile • può avere origine casuale e in tal caso va imputato a PNC oppure a conto economico AVANZO DA CONCAMBIO a) Riserve sopraprezzo azioni b) Riserva generica di capitale c) Mancata iscrizione di fondi rischi LA SCISSIONE DI SOCIETA’ ASPETTI FISCALI (art. 173 IRES) Neutralità Società No plus-minusvalenze Irrilevanza avanzo Irrilevanza disavanzo e sua imputazione Prospetto di riconciliazione Soci Irrilevanza cambio partecipazioni Rilevanza eventuale conguaglio LA SCISSIONE – POSIZIONI SOGGETTIVE (art. 173 c. 4^) Diritti - oneri - obblighi di natura fiscale Connessi agli elementi del patrimonio scisso specificatamente o per insiemi * seguono tali elementi nella società a cui sono attribuiti Non connessi * Attribuzione alle società coinvolte in proporzione al P.N.C. trasferito o rimasto LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI SOGGETTIVE (art. 173 c. 4^) La “Connessione” deve essere riferita ad elementi della S.P. e non anche alle voci del C.E. e deve essere diretta. Posizioni soggettive che non rientrano nella disciplina citata • Acconti imposte IRES e IRAP (art. 173 c. 5) • Fondi di accantonamento della scissa (art. 173 c. 6) • Riserve in sospensione d’imposta (art. 173 c. 9) • Perdite fiscali (art. 173 c. 10) • Obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi d’imposta precedenti (art. 173 c. 12) LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI SOGGETTIVE (art. 173 c. 4^) Definizione di posizione soggettiva (R.M. 19.03.2002 n. 91/E) “ogni situa- zione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti di imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi di imposta successivi alla scissione”. LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI SOGGETTIVE (art. 173 c. 4^) Esempi: Rateizzazione plusvalenza (art. 86 c. 4 TUIR) Deducibilità differita delle * Spese di rappresentanza * manutenzioni eccedenti il 5% Deducibilità o tassazione secondo il principio di cassa * Compensi amministratori * Contributi alle associazioni di categoria * Dividendi LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI SOGGETTIVE (art. 173 c. 4^) Variazioni in diminuzione connesse all’utilizzo di fondi tassati Altri oneri di natura fiscale * fondo rischi su crediti eccedente quota deducibile * Garanzia prodotti * Controversie legali – tributarie * Oneri e condizioni relativi a contratti di leasing * Diverso valore fiscale rispetto a quello contabile Opportunità che le posizioni soggettive siano definite in contradditorio LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – ASPETTI FISCALI Obblighi versamenti acconti imposte dirette scadenti dopo data efficacia scissione Scissione parziale * Restano alla scissa interamente. Alla beneficiaria si applicano le regole ordinarie Scissione totale * Trasferimento in capo alla beneficiaria con ripartizione in proporzione al P.N. Fondi di accantonamento Ragguaglio alla durata di utilizzo Ammortamento Limite spese manutenzione Spese relative a più esercizi Accantonamenti LA SCISSIONE - RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA (art. 123 bis c. 9^) CRITERI DI RIPARTIZIONE Regola generale Proporzionalità al P.N.C. trasferitoto rimasto Deroga Se la sospensione dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali i fondi seguono tali elementi nella società a cui sono stati attribuiti (legame “attuale” e non di tipo “genetico” ESEMPI: • Riserva da conferimento art. 34 L. 02.12.1975 n. 576 • Riserva da rivalutazione monetaria C.M. 17.05.2000 n. 98/E risposta 1.5.9 • Ricostituzione delle riserve (R.M. 02.10.2002 n. 317/E) LA SCISSIONE DI SOCIETA’ DECORRENZA EFFETTI FISCALI Data ultima iscrizione atto 2506 quater c.c. Post datazione se beneficiarie già esistenti Retrodatazione – condizioni Scissione totale e Coincidenza periodi d’imposta LA SCISSIONE DI SOCIETA’ ALTRI OBBLIGHI FISCALI Obblighi – controlli e accertamenti Scissa Beneficiaria designata nell’atto di scissione / scissione parziale / scissione totale Le altre beneficiarie sono responsabili solidali Imposte / Sanzioni / Interessi Possibili provvedimenti cautelari Facoltà di partecipare al procedimento senza oneri di avvisi o altri adempimenti per A.F. Obbligo di indicare soggetto e luogo di conservazione scritture contabili e documenti (art. 173, c. 14 Tuir) FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETA’ NORMA ANTIELUSIVA art. 37 bis D.P.R. 600/73 Atti, fatti o negozi (anche collegati) Privi di valide ragioni economiche Diretti ad aggirare obblighi o divieti Disconoscere i benefici indebiti Diretti ad ottenere riduzioni o Rimborsi di imposta indebiti Riqualificare l’operazione Qualificazione Fine specifico Potere dovere degli Uff. Finanziari nel rispetto speciali procedure di accertamento