La scissione di società
21 gennaio 2008
Lucio Antonello – dottore commercialista
CORTELLAZZO & SOATTO
LA SCISSIONE DI SOCIETA’

LE FORME DI SCISSIONE

INDIVIDUAZIONE / DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI
DA SCINDERE (AZIENDA O RAMO DI AZIENDA)

I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI O QUOTE E
INDICAZIONE / DETERMINAZIONE DEL VALORE EFFETTIVO DEL
PATRIMONIO NETTO (RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI)

LE FORMALITA’ E I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA SCISSIONE

LE SEMPLIFICAZIONI DELLA PROCEDURA

LA FORMAZIONE DEL PRIMO BILANCIO POST SCISSIONE

ANALISI DI ALCUNI ASPETTI FISCALI ED ELUSIVI
LA SCISSIONE DI SOCIETA’
FORME DI SCISSIONE

PATRIMONIO
TOTALE
PARZIALE
PER INCORPORAZIONE

SOCIETA’ BENEFICIARIA
MEDIANTE COSTITUZIONE
PROPORZIONALE

SOCI
NON PROPORZIONALE
SCISSIONE TOTALE
Ante scissione
SOCIO
A
SOCIO
B
ALFA
S.P.A.
Post scissione
SOCIO
A
SOCIO
B
BETA
GAMMA
SCISSIONE PARZIALE
Ante scissione
SOCIO
A
SOCIO
B
ALFA
S.P.A.
Post scissione
SOCIO
B
SOCIO
A
ALFA
GAMMA
SCISSIONE PER INCORPORAZIONE
Ante scissione
socio
A
socio
B
ALFA
socio
C
S.P.A.
socio
D
BETA
S.P.A.
Post scissione
socio
A
socio
B
ALFA
S.P.A.
socio
A
socio
B
socio
C
BETA S.P.A.
socio
D
SCISSIONE PROPORZIONALE
Ante scissione
SOCIO
A
SOCIO
B
60%
40%
ALFA
S.P.A.
Post scissione
SOCIO
A
SOCIO
B
60%
60%
BETA
S.P.A.
GAMMA
S.P.A.
40%
40%
SCISSIONE E CESSIONE D’AZIENDA
CESSIONE D’AZIENDA
PATRIMONIO
SOCIETA’ CEDENTE
Soci di ALFA
SOCIETA’ ACQUIRENTE
ALFA
BETA
DENARO
SCISSIONE PARZIALE
PATRIMONIO
SOCIETA’ SCISSA
Soci di ALFA
SOCIETA’ BENEFICIARIA
ALFA
AZIONI O QUOTE DI BETA
BETA
SCISSIONE E CONFERIMENTO D’AZIENDA
CONFERIMENTO D’AZIENDA
PATRIMONIO
SOC. CONFERENTE
Soci di ALFA
SOC. CONFERITARIA
ALFA
BETA
AZIONI O QUOTE DI BETA
SCISSIONE PARZIALE
PATRIMONIO
SOCIETA’ SCISSA
Soci di ALFA
SOCIETA’ BENEFICIARIA
ALFA
AZIONI O QUOTE DI BETA
BETA
FASI DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE / SCISSIONE



PROGETTO
DELIBERA
ATTO
GLI AMMINISTRATORI




REDIGONO IL PROGETTO
REDIGONO LA S.P. DI RIFERIMENTO
PREDISPONGONO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PROVVEDONO PER NOMINA ESPERTO
L’ASSEMBLEA DEI SOCI

APPROVA IL PROGETTO
I RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA’

STIPULANO L’ATTO DI FUSIONE
LA SCISSIONE DI SOCIETA’
Nel progetto di scissione
 Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a
ciascuna delle società beneficiarie

Criteri di distribuzione azioni o quote delle beneficiarie
Nella relazione dell’organo amministrativo
 Illustrazione dei criteri di distribuzione delle azioni o quote

Valore effettivo del P.N. assegnato alle beneficiarie e di quello
rimasto nella scissa
ESATTA DESCRIZIONE ELEMENTI PATRIMONIALI DA
ASSEGNARE
Aspetti temporali
Variazioni conseguenti alla dinamica aziendale
 Contabilità separata variazione del PNC / risultato d’esercizio

Senza contabilità separata variazione del PNC / permutazioni
risultato d’esercizio
Necessario indicare criteri in base ai quali aggiornare, alla data di effetto della
scissione, le attività e passività da assegnare, anche se prive di rilevanza
contabile alla data della S.P.
Correlazione con ramo d’azienda da scindere.
Coerenza tra attività e passività (mutui ipotecari, crediti e fondi svalutazione,
rapporti con personale e debiti TFR, imposte differite attive o passive, ecc.)
ESATTA DESCRIZIONE ELEMENTI PATRIMONIALI DA
ASSEGNARE
Destinazione non desumibile dal progetto
Attività
 Scissione totale
Scissione parziale
Passività
 Scissione totale
Scissione parziale
/ ripartizione tra le beneficiarie in proporzione della quo
ta del P.N. assegnato a ciascuna di esse, così come
valutato ai fini della determinazione del rapporto di
cambio
/ a favore della società scissa
/ responsabilità solidale tra società beneficiarie
/ responsabilità solidale tra società scissa e società
beneficiarie
Limite della responsabilità: valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria
VALORE EFFETTIVO DEL PATRIMONIO NETTO
Art. 2506 – ter c. 2
/ La relazione dell’organo amministrativo deve indicare
il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle
società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa
Duplice funzione a favore dei creditori sociali:

Garanzia massima entro cui è possibile chiedere la soddisfazione dei propri
crediti
•
•

Nel caso la destinazione di un elemento del passivo non sia desumibile del
progetto (2506 bis c. 3 c.c.)
Nel caso in cui i debiti della società scissa non siano soddisfatti dalla società cui
fanno carico (responsabilità sussidiaria limitata art. 2506 quater c. 3 c.c.)
Informazione utile per decidere su eventuale opposizione alla scissione
CONCETTO DI VALORE EFFETTIVO OIC 4
Non il patrimonio netto contabile.
Non il valore determinato ai fini del rapporto di cambio.
Valore del patrimonio “rettificato”, valutando le attività che concorrono a costituire garanzia per i creditori a valore corrente
Valore dei beni trasferibili e suscettibili di esecuzione forzata oltre a crediti e disponibilità liquide
Valore di mercato # valore espropriabile
OIC 4
per ciascuna parte delle attività e passività occorre indicare i seguenti
diversi valori:
a) il valore contabile
b) il valore effettivo almeno per le attività che abbiano un valore effettivo significativamente diverso da quello contabile escludendo avviamento e immateriali non soggetti ad esecuzione forzata
CRITERI DISTRIBUZIONE AZIONI O QUOTE DELLE
BENEFICIARIE

Proporzionale

Non proporzionale con diritto dei soci non concordi di uscire
dalla società. In tal caso indicazione nel progetto (2506 bis c. 4
c.c.)
• Diritto di far acquistare la partecipazione
• Corrispettivo determinato con i criteri del recesso
• Nominativo degli acquirenti
LE FORMALITA’ E I TEMPI
ADEMPIMENTO
1
2
3
COLLEGAMENTO TEMPORALE
CON ALTRI ADEMPIMENTI
Pubblicazione nella G.U. Almeno 90 giorni prima dell’iscridell’avviso ai possessori di zione del progetto
obbligazioni della facoltà di
esercitare
il
diritto
di
conversione anticipata
Istanza per la nomina degli
esperti ex art. 2501 sexies c.c.
Istanza per la nomina
dell’esperto ex art. 2343 c.c.
ove occorra
LE FORMALITA’ E I TEMPI
4
Redazione della
patrimoniale
5
Redazione del progetto
6
Redazione della relazione degli
amministratori
7
Redazione delle relazioni degli
esperti (ex art. 2501 sexies e/o
art. 2343 c.c.)
situazione Deve riferirsi ad una data non
anteriore di oltre 120 giorni al
giorno di deposito del progetto
presso la sede della società
LE FORMALITA’ E I TEMPI
8
Iscrizione del progetto presso
il Registro delle Imprese
9
Deposito presso la sede della Almeno 30 giorni prima della data
società:
fissata per la delibera
* Progetto
* Relazione degli Amministratori
* Relazione degli esperti
* Bilanci degli ultimi tre esercizi
con le relative relazioni accompagnatorie
* Situazioni patrimoniali
Almeno 30 giorni prima della data
fissata per la delibera
LE FORMALITA’ E I TEMPI
10 Informativa alle OO.SS.
11 Convocazione dell’assemblea
straordinaria dei soci
12 Delibera
Trascorsi almeno:
* 30 giorni dall’iscrizione del progetto
nel Registro delle Imprese
* 30 giorni dal deposito presso la sede
della società degli atti ex art. 2501
septies c.c.
13 Iscrizione della delibera
Entro 30 giorni dalla delibera
LE FORMALITA’ E I TEMPI
14 Stipula dell’atto
Trascorsi almeno 60 giorni
dall’ultima iscrizione nel Registro
delle Imprese della delibera
(previa
verifica
eventuali
opposizioni dei creditori)
15 Iscrizione presso i Registri Entro 30 giorni dalla data della
delle Imprese competenti
stipula dell’atto
16 Data di effetto
Data
dell’ultima
iscrizione
dell’atto di fusione / scissione
all’Ufficio del Registro delle
Imprese competente
LE FORMALITA’ E I TEMPI
17 Comunicazione
agli uffici
fiscali, enti previdenziali,
organi di P.S. e comunali per
licenze,
autorizzazioni,
comunicazione a clienti,
fornitori,
istituti
bancari,
società di leasing, ecc.
18 Annullamento azioni società
incorporata
o
scissa
emissione
nuove
azioni
società
incorporante
o
beneficiaria e aggiornamento
libro soci
LE FORMALITA’ E I TEMPI
ABBREVIAZIONE TEMPI PROCEDURA
Per società non azionarie: termini ridotti a metà
 30 giorni da iscrizione progetto
 30 giorni da deposito atti presso sede
 60 giorni per opposizione dei creditori
Per decisione unanime dei soci: rinuncia ai termini
 30 giorni da iscrizione progetto
 30 giorni da deposito presso sede sociale degli atti
Per stipula atto: esenzione del termine per opposizione dei
creditori
 Pagamento creditori
 Consenso creditori
 Deposito somme dovute
 Asseverazione di società di revisione
SEMPLIFICAZIONI
Scissione (totale o parziale) proporzionale con beneficiarie di nuova
costituzione
 Esenzione della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto
di cambio (art. 2506 ter c. 3^)
Con il consenso unanime degli aventi diritto di voto esenzione della
redazione (art. 2506 – ter c. 4^)
 Situazione patrimoniale

Relazione illustrativa dell’organo amministrativo

Relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio
ASPETTI CONTABILI
1. Situazione patrimoniale sia per la scissa che per le beneficiarie
preesistenti (art. 2501 quater c.c.) riferite ad una data non anteriore di
oltre 120 gg. dal deposito del progetto
2. Situazione dei patrimoni assegnati alle beneficiarie o rimasti
3. Bilancio. di chiusura della società scissa
4. Primo bilancio delle beneficiarie successivo alla scissione / bilancio di
apertura alla data di effetto reale della scissione
5. Primo bilancio di esercizio post scissione
DIFFERENZE DI SCISSIONE
NATURA ECONOMICA
Disavanzo da annullamento: costo della partecipazione > PNC della partecipata:
a) al momento dell’acquisto si è tenuto conto delle PLUS latenti
b) tra la data di acquisto e quella della fusione la partecipata ha subito perdite
considerate non durevoli
c) la partecipazione è stata rivalutata per effetto di leggi speciali mentre i beni
della partecipata non sono stati rivalutati
d) il costo pagato a suo tempo è risultato eccessivo rispetto al valore economico
effettivo
DIFFERENZE DI SCISSIONE
NATURA ECONOMICA
Imputazione del disavanzo da annullamento:
a) agli elementi dell’attivo e del passivo “ove possibile” (maggior valore
effettivamente esistente e recuperabile)
b) ad avviamento per la differenza residua se effettivamente esistente
c) a riduzione del PNC oppure a CE se deriva da perdite pregresse o da un costo
eccessivo (cattivo affare)
AVANZO DA ANNULLAMENTO
a) Acquisto a condizioni particolarmente vantaggiose
b) i beni della partecipata sono stati rivalutati mentre la partecipazione NO
c) nel periodo tra data acquisto e quello di fusione si sono formate riserve da utile
senza un corrispondente aumento del valore contabile della partecipazione
d) acquisto effettuato prevedendo un badwill che ha influito sul prezzo
e) sopravalutazione del PNC della partecipata per mancata iscrizione di fondi
rischi o svalutazione di immobilizzi
Imputazione avanzo da annullamento:
a) “Riserva avanzo di fusione” quando ha natura di utile come nei casi a), b) e c)
b) “Fondo rischi per oneri e perdite da fusione” per i casi d) ed e)
DISAVANZO DA CONCAMBIO
Mancata coincidenza nei rapporti tra valori effettivi e valori contabili delle società
interessate e dal rapporto esistente alla data di effetto della scissione tra capitale sociale della beneficiaria e PNC assegnato
•
può essere giustificato da un effettivo maggior valore del ramo d’azienda
assegnato rispetto al suo valore netto contabile
•
può avere origine casuale e in tal caso va imputato a PNC oppure a conto
economico
AVANZO DA CONCAMBIO
a) Riserve sopraprezzo azioni
b) Riserva generica di capitale
c) Mancata iscrizione di fondi rischi
LA SCISSIONE DI SOCIETA’
ASPETTI FISCALI (art. 173 IRES)
Neutralità

Società
No plus-minusvalenze
Irrilevanza avanzo
Irrilevanza disavanzo e sua imputazione
Prospetto di riconciliazione

Soci
Irrilevanza cambio partecipazioni
Rilevanza eventuale conguaglio
LA SCISSIONE – POSIZIONI SOGGETTIVE
(art. 173 c. 4^)
Diritti - oneri - obblighi di natura fiscale

Connessi agli elementi del patrimonio scisso specificatamente o
per insiemi
* seguono tali elementi nella società a cui sono attribuiti

Non connessi
* Attribuzione alle società coinvolte in proporzione al P.N.C.
trasferito o rimasto
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI
SOGGETTIVE (art. 173 c. 4^)
La “Connessione” deve essere riferita ad elementi della S.P. e non
anche alle voci del C.E. e deve essere diretta.
Posizioni soggettive che non rientrano nella disciplina citata
•
Acconti imposte IRES e IRAP (art. 173 c. 5)
•
Fondi di accantonamento della scissa (art. 173 c. 6)
•
Riserve in sospensione d’imposta (art. 173 c. 9)
•
Perdite fiscali (art. 173 c. 10)
•
Obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi d’imposta
precedenti (art. 173 c. 12)
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI
SOGGETTIVE (art. 173 c. 4^)
Definizione di posizione soggettiva (R.M. 19.03.2002 n. 91/E) “ogni situa-
zione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in
capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti di imposta di questa società,
ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato
effetto nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi di imposta
successivi alla scissione”.
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI
SOGGETTIVE (art. 173 c. 4^)
Esempi:

Rateizzazione plusvalenza (art. 86 c. 4 TUIR)

Deducibilità differita delle
* Spese di rappresentanza
* manutenzioni eccedenti il 5%

Deducibilità o tassazione secondo il principio di cassa
* Compensi amministratori
* Contributi alle associazioni di categoria
* Dividendi
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – POSIZIONI
SOGGETTIVE (art. 173 c. 4^)

Variazioni in diminuzione connesse all’utilizzo di fondi tassati

Altri oneri di natura fiscale
* fondo rischi su crediti eccedente quota deducibile
* Garanzia prodotti
* Controversie legali – tributarie
* Oneri e condizioni relativi a contratti di leasing
* Diverso valore fiscale rispetto a quello contabile
Opportunità che le posizioni soggettive siano definite in contradditorio
LA SCISSIONE DI SOCIETA’ – ASPETTI FISCALI
Obblighi versamenti acconti imposte dirette scadenti dopo data efficacia
scissione
 Scissione parziale
* Restano alla scissa interamente. Alla beneficiaria si applicano le regole ordinarie

Scissione totale
* Trasferimento in capo alla beneficiaria con ripartizione in proporzione al
P.N.
Fondi di accantonamento
Ragguaglio alla durata di utilizzo




Ammortamento
Limite spese manutenzione
Spese relative a più esercizi
Accantonamenti
LA SCISSIONE - RISERVE IN SOSPENSIONE
DI IMPOSTA (art. 123 bis c. 9^)
CRITERI DI RIPARTIZIONE
Regola generale
 Proporzionalità al P.N.C. trasferitoto rimasto
Deroga
 Se la sospensione dipende da eventi che riguardano specifici elementi
patrimoniali i fondi seguono tali elementi nella società a cui sono stati
attribuiti (legame “attuale” e non di tipo “genetico”
ESEMPI:
•
Riserva da conferimento art. 34 L. 02.12.1975 n. 576
•
Riserva da rivalutazione monetaria C.M. 17.05.2000 n. 98/E risposta 1.5.9
•
Ricostituzione delle riserve (R.M. 02.10.2002 n. 317/E)
LA SCISSIONE DI SOCIETA’
DECORRENZA EFFETTI FISCALI
Data ultima iscrizione atto 2506 quater c.c.
Post datazione se beneficiarie già esistenti
Retrodatazione – condizioni


Scissione totale
e
Coincidenza periodi d’imposta
LA SCISSIONE DI SOCIETA’
ALTRI OBBLIGHI FISCALI
Obblighi – controlli e accertamenti
 Scissa
 Beneficiaria designata nell’atto di scissione
/ scissione parziale
/ scissione totale
Le altre beneficiarie sono responsabili solidali
 Imposte / Sanzioni / Interessi
 Possibili provvedimenti cautelari
 Facoltà di partecipare al procedimento senza oneri di avvisi o altri
adempimenti per A.F.
Obbligo di indicare soggetto e luogo di conservazione scritture contabili
e documenti (art. 173, c. 14 Tuir)
FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETA’
NORMA ANTIELUSIVA art. 37 bis D.P.R. 600/73
Atti, fatti o negozi (anche collegati)
Privi di valide ragioni economiche
Diretti ad aggirare obblighi
o divieti
Disconoscere i benefici
indebiti
Diretti ad ottenere riduzioni o
Rimborsi di imposta indebiti
Riqualificare
l’operazione
Qualificazione
Fine specifico
Potere dovere degli Uff.
Finanziari nel rispetto
speciali procedure di
accertamento
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Fusione e scissione - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli