C O M U N E D I O S T U N I Provincia di Brindisi (Vers. Apr. 2012)
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE
BOLLENTI SPIRITI “G.O.A.L. – Gioventù Ostunese Aggregata e Libera” PROGETTO DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE nel Comune di Ostuni CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “CASA DELLA MUSICA” Indice: Art. 1 –Oggetto della concessione………………………………………………………………………………………. Art. 2 – Finalità del progetto da realizzare……………………………………………………………………………… Art. 3 – Durata della concessione e rinnovo…………………………………………………………………………..... Art. 4 – Prestazioni richieste……………………………………………………………………………………………...… Art. 5 – Corrispettivi della concessione………………………………………………………………………………….. Art. 6 – Oneri a carico del concessionario……………………………………………………………………………… Art. 7 – Oneri a carico del concedente………………………………………………………………………………… Art. 8 – Consegna della struttura e degli impianti…………………………………………………………………….. Art. 9 – Modalità di espletamento del servizio…………………………………………………………………………. Art. 10 ‐ Inizio dell’attività………………………………………………………………………………………………….… Art. 11 – Base d’asta…………………………………………………………………………………………………………. Art. 12 – Modalità di gara e criteri di aggiudicazione………………………………………………………………… Art. 13 – Requisiti di partecipazione e di ammissibilità……………………………………………………… Art. 14 – Indicazione del personale………………………………………………………………………………………. Art. 15 – Obblighi del Concessionario nei confronti del personale………………………………………………... Art. 16 – Rapporto di lavoro e servizio civile e volontariato…………………………………………………………. Art. 17 – Subappalto……………………………………………………………………………………………………….… Art. 18 – Ulteriori obblighi del Concessionario ed ispezioni annuali………………………………………………… Art. 19 – Osservanza di leggi, regolamenti e norme…………………………………………………………………. Art. 20 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – Penali……………………………………… Art. 21 – Risoluzione del contratto………………………………………………………………………………………… Art. 22 – Recesso unilaterale………………………………………………………………………………………………... Art. 23 – Fallimento, grave inadempimento e costituzione in mora………………………………………………... Art. 24 – Responsabilità e assicurazioni…………………………………………………………………………………… Art. 25 – Domicilio del Concessionario……………………………………………………………………………………. Art. 26 – Spese imposte e tasse…………………………………………………………………………………………….. Art. 27 ‐ Pretese di terzi………………………………………………………………………………………………………. Art. 28 – Rilascio licenze e autorizzazioni………………………………………………………………………………… . Art. 29 – Norma di salvaguardia ambientale…………………………………………………………………………….. Art. 30 – Variazione del contratto…………………………………………………………………………………………… Art. 31 ‐ Cauzione……………………………………………………………………………………………………………… Art. 32 – Norme transitorie e finali…………………………………………………………………………………………… Art. 33 – Controversie – Foro competente………………………………………………………………………………… Art 34 – RISERVATEZZA e trattamento dati personali…………………………………………………………………….. Art. 35 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)………………………………… pag. 2 pag. 2 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 5 pag. 6 pag. 6 pag. 6 pag. 7 pag. 9 pag. 10 pag. 10 pag. 10 pag. 10 pag. 10 pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 12 pag. 12 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 13 pag. 13 pag. 13 pag. 14 pag. 14 pag. 14 pag. 14 pag. 14 pag. 15 1
Art. 1 ‐ Oggetto della concessione Forma oggetto della concessione la gestione di un Centro di aggregazione giovanile denominato “Casa della musica” costituito dal complesso di beni immobili e mobili ubicati in via Rossetti, in una porzione ristrutturata dell’ex caserma dei Vigili del fuoco e del convento dei Cappuccini. L’immobile individuato nella planimetria (Allegato A) e le attrezzature, (Allegati B e C), sono destinati all’attività prevista dal Progetto ”Goal ‐ Laboratori Urbani Bollenti Spiriti”, riportata nel piano esecutivo della gestione (d’ora in avanti PEG), (Allegato D), e solo in subordine per altre manifestazioni o usi purché compatibili con la programmazione dell’attività e con la destinazione d’uso dell’immobile. Il soggetto gestore, successivamente denominato Concessionario, è tenuto a garantire l’uso dei locali e degli spazi destinati a: - Sala polivalente; - Sala incisione e sala prove; - Spazi per laboratori; - Informagiovani – internet point – Centro educazione ambientale; - Locali indicati in planimetria come “Spazio associazioni”; - Piazzale esterno adiacente; e la loro utilizzazione secondo la programmazione e negli orari stabiliti, in favore dei soggetti aderenti al Protocollo di Rete Locale Bollenti Spiriti, da costituire, ed in ogni caso in favore dei giovani della città, applicando le tariffe che saranno di volta in volta concordate con il Comune di Ostuni, in seguito denominato Soggetto Attuatore. Si precisa che i locali indicati in planimetria come “Spazio associazioni” devono essere oggetto di destinazione secondo la proposta migliorativa contenuta nell’offerta tecnica presentata in sede di gara da parte del concorrente. Art. 2 Finalità del progetto da realizzare Il progetto si rivolge in particolare ai giovani nella fascia di età compresa fra i 16 ed i 35 anni presenti sul territorio ed intende costruire un Centro di aggregazione giovanile che abbia le seguenti finalità: ¾ promuovere la loro partecipazione nel tessuto sociale del comune; ¾ migliorare la fruizione del tempo libero e dell’ambiente urbano; ¾ promuovere il miglioramento della qualità della vita anche nell’ambito familiare; ¾ prevenire condizioni di malessere socio relazionale e psico affettivo; ¾ prevenire e rimuovere fenomeni di bullismo e violenza, sviluppando nei ragazzi la capacità di autoformarsi e progettarsi nel futuro; ¾ offrire ai ragazzi ed ai giovani spazi di incontro (infopoint) dove poter avere informazioni sui servizi culturali, sportivi, ricreativi presenti sul territorio, internet point, per l’accesso ad internet, nonché punti di socializzazione; ¾ offrire momenti e percorsi di confronto sui temi che riguardano la propria crescita e le relazioni con il gruppo dei pari e l’ambiente di vita; ¾ offrire ai ragazzi ed ai giovani, singoli o associati anche in gruppi informali, occasioni e spazi (la musica, il teatro, il cinema , i laboratori) per dare sfogo alla loro creatività e alla voglia di fare; ¾ promuovere iniziative socializzanti di carattere educativo offrendo percorsi di sostegno alla relazionalità anche a singoli ragazzi che presentano particolari difficoltà; ¾ offrire ai genitori un punto di incontro e di riferimento; ¾ prevenire e ridurre la dispersione scolastica favorendo l’emersione della marginalità attraverso la valorizzazione dell’identità personale ed il senso di appartenenza al gruppo; ¾ integrare gli interventi istituzionali per contrastare le forme di disagio, devianza ed emarginazione giovanile; ¾ sostenere i giovani e i loro familiari nei contrasti generazionali favorendo una migliore percezione reciproca; 2
¾ Creare le condizioni per la nascita e la diffusione di imprenditorialità tra i giovani di ogni età e condizione sociale, accompagnando e sostenendo le loro idee innovative e valorizzando le differenze di genere e culturali; ¾ Promuovere nuove professioni ‐ nuovi mestieri legati al patrimonio artistico, alla creatività/espressività, alla cultura, alle tradizioni, con la prospettiva che i giovani si organizzino in gruppi e si propongano per la gestione del servizi collegati. Puntare, quindi, sull'impiego dei giovani del territorio per la gestione degli spazi creativi, dei servizi culturali, della valorizzazione dell'ambiente, dei patrimonio artistico/architettonico, delle tradizioni storico/economiche del territorio. Le attività, i servizi, i destinatari, le risorse umane e professionali, le modalità di funzionamento sono regolate dal Piano Esecutivo di Gestione, allegato al presente capitolato, il cui contenuto il Soggetto partecipante dichiara di accettare con la partecipazione alla gara, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni contenute nel provvedimento di affidamento. Art. 3 ‐ Durata della concessione e rinnovo La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla attivazione del servizio, salvo interruzione anticipata previa esplicita disdetta da comunicare almeno 6 (sei) mesi prima della data di recesso, con lettera raccomandata da una delle due parti. Il Soggetto Attuatore si riserva comunque la facoltà di interrompere con decorrenza immediata la convenzione qualora si verificasse il mancato rispetto delle norme contenute nel presente capitolato, tale da compromettere seriamente lo stato di decoro, di pulizia e/o sicurezza dei locali e degli impianti e attrezzature annessi. Al termine della convenzione, per scadenza naturale o per decorrenza immediata per l’esercizio di tale facoltà da parte del Soggetto Attuatore, i locali oggetto della convenzione stessa dovranno essere immediatamente sgomberati da qualsiasi oggetto, suppellettile o attrezzatura non di proprietà dell’Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario, a convenzione scaduta, rifiutasse per qualsiasi motivo lo sgombero di cui al comma precedente, previo sollecito ufficiale del Soggetto Attuatore con preavviso minimo di giorni 5 (cinque) notificato come per legge, tutti gli oggetti o suppellettili presenti nell'impianto che fossero di proprietà del concessionario passeranno irreversibilmente nella proprietà dell’Amministrazione Comunale, che ne potrà disporre nei modi che riterrà più opportuni, gravando le eventuali spese, per asportazione e/o trasloco in altro luogo o pulizia e smaltimento a rifiuto di detti materiali, sulla fideiussione a garanzia. Nel caso d’inagibilità dell’immobile per l’effettuazione di lavori di manutenzione straordinaria programmati o imprevisti che impedisca effettivamente l’utilizzo della struttura o parti di esse ed il regolare protrarsi del rapporto convenzionale di gestione, il Concessionario non potrà richiedere indennizzi di sorta. Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo soddisfacente per il Comune di Ostuni, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto, l’affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere ripetuto, con procedura negoziata di cui all’art. 57 – comma 5, lettera b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e comunque agli stessi patti e condizioni per un ulteriore periodo da determinarsi successivamente, in ogni caso non superiore a cinque anni. Art. 4 ‐ Prestazioni richieste Il Concessionario dovrà garantire la gestione dei laboratori urbani nell’ambito del progetto Laboratori Urbani Bollenti Spiriti ‐ “Goal”, assicurando le prestazioni consistenti nelle funzioni, nei servizi e nelle attività indicate nel richiamato Piano esecutivo di gestione. Gli introiti delle attività e dei servizi e gli eventuali ricavi per le ulteriori attività dovranno essere finalizzati al finanziamento del progetto Laboratori Bollenti Spiriti “Casa della musica”per l’intera sua durata quinquennale. Gli introiti derivanti dalla gestione della prima annualità saranno oggetto di analitico rendiconto al Soggetto Attuatore, ed il saldo attivo sarà accantonato per il funzionamento dei Laboratori negli anni successivi. I risultati in attivo della gestione, detratta la somma costituente l’utile d’impresa, saranno annualmente reinvestiti per il miglioramento e il potenziamento del servizio. 3
È onere del Concessionario, in coerenza con il Piano economico presentato in sede di gara nel contesto del progetto tecnico, acquisire ulteriori ricavi attraverso sponsorizzazioni, contributi ecc. al fine di garantire l’equilibrio di gestione previsto nell’offerta presentata ed in coerenza con le stime sommarie del Soggetto Attuatore riportate nel Piano economico gestionale. Art. 5 ‐ Corrispettivi della concessione Il corrispettivo a favore del Concessionario per la gestione degli immobili e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sarà costituito: a) dal contributo a carico della Regione Puglia stabilito in Euro 140.000,00 I.V.A. compresa per il primo anno di gestione. Esso decorrerà dalla data di attivazione dei servizi e sarà erogata nella misura del 40% come anticipo all’inizio del servizio, al momento dell’ avvio effettivo delle attività. Il restante 60% sarà, invece, erogato in due tranche di pari valore al termine del terzo e del quarto trimestre, previa presentazione di rendiconto, fatto salvo l’obbligo di presentare il bilancio rendiconto conclusivo che sarà verificato dal Soggetto Attuatore. Il Comune condiziona i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC. b) Dagli introiti derivanti dalla gestione dei servizi ed altri proventi. Il Concessionario, infatti, dovrà garantire comunque, per l’intera durata dell’appalto, la realizzazione delle attività e dei servizi indicati, assumendone gli oneri, in una dimensione di completa autonomia finanziaria, mediante i ricavi derivanti dall’offerta di spazi e servizi, dall’organizzazione di attività socio‐culturali produttive e tramite la ricerca di finanziamenti pubblici e privati. Il Soggetto Attuatore potrà ricercare direttamente ulteriori finanziamenti per sostenere la continuità e la funzionalità dell’iniziativa, compatibilmente con le possibili risorse disponibili. Il Concessionario può apporre cartellonista pubblicitaria all’interno degli immobili e delle aree interessate al progetto. L’assolvimento delle imposte e tasse sulla pubblicità e pubbliche affissioni è a suo carico. Nell’apposizione della cartellonista dovrà essere garantita la sicurezza e l’incolumità del pubblico. Art. 6 ‐ Oneri a carico del concessionario Il Concessionario dovrà provvedere, a proprio esclusivo carico e sotto la propria diretta responsabilità: a) ad assicurare l’attività e la piena fruibilità delle strutture per l’attività compatibile con il programma di attività ”Goal – Casa della musica” come previste nel PEG; b) a rendere servizi alla comunità locale; c) a mantenere la maggiore pluralità di attività e servizi sia diurni che serali per attrarre spaccati differenti della popolazione giovanile residente e non; d) a garantire lo scambio formativo favorendo modalità di condivisione e contaminazione tra le discipline, le competenze, i soggetti coinvolti nella gestione e fruizione al fine di favorire il potenziamento delle conoscenze personali e forme dinamiche di apprendimento sinergico tra organizzazioni, associazioni, gruppi creativi e popolazione giovanile e garantire lo scambio intergenerazionale; e) a gestire gli spazi comuni assicurando il criterio della rotazione tra i soggetti aderenti alla rete locale “bollenti spiriti”; f) ad ospitare attività locali ed associative nel rispetto degli orari e delle regole di utilizzo, per riunioni di quartiere e cittadine, conferenze pubbliche, seminari e workshop, iniziative di autofinanziamento per associazioni, gruppi, ecc. g) a garantire la comunicazione e pubblicizzazione delle attività realizzate nell’ambito del progetto; h) a riscuotere le quote per uso degli impianti, sulla base delle tariffe concordate con il Soggetto Attuatore; i) al funzionamento, alla conduzione e alla manutenzione ordinaria; in particolare dovrà effettuare a proprio carico, le seguenti operazioni: 4
I.
manutenzione ordinaria dell’immobile concesso in uso, degli impianti, delle attrezzature, degli arredi; II.
controllo degli impianti in generale; III.
pulizie giornaliere di tutti i locali della struttura, ivi inclusi gli spazi esterni; IV.
disinfezione e lavaggio a fondo dei pavimenti della struttura e degli spazi esterni da eseguirsi con apposite attrezzature e con proprio materiale di consumo; V.
manutenzione ordinaria con propri fondi degli impianti di diffusione sonora, degli impianti luci, delle postazioni informatiche e di quant’altro posto a disposizione della struttura dal Soggetto Attuatore; VI.
voltura a proprio nome e pagamento delle utenze o dei rifornimenti (telefono, gas, luce, ecc.); i) a collaborare con il Soggetto Attuatore per l'effettuazione, almeno una volta l'anno, di una ricognizione dello stato di conservazione e manutenzione delle strutture e degli impianti; j) a garantire le norme in materia di sicurezza nei posti di lavoro; k) a garantire il rispetto della quiete pubblica, evitando l’emissione di suoni e rumori oltre i limiti di soglia previsti per le zone residenziali; l) a riconsegnare la struttura e gli impianti alla scadenza della concessione nello stato di conservazione e funzionalità in cui si trovavano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento connesso ad un uso appropriato e conforme alle regole. Art. 7 ‐ Oneri a carico del concedente Sono a carico del Soggetto Attuatore: a) l’erogazione del contributo di cui all’art. 5; b) la manutenzione straordinaria; c) tutti gli interventi mirati a mantenere o adeguare i livelli di sicurezza delle strutture e degli impianti nel rispetto della specifica normativa in materia; d) l’acquisizione, e la relativa trasmissione al concessionario, di tutte le certificazioni inerenti l’agibilità della struttura, collaudi degli impianti/attrezzature, etc. Art. 8 – Consegna della struttura e degli impianti La consegna della struttura, degli impianti, dei beni strumentali e dei beni mobili di proprietà comunale, che sono ceduti in uso, contestualmente all’immobile destinato al servizio, con finalità esclusiva di utilizzo nell’ambito delle attività programmate per il centro di aggregazione giovanile, avverrà mediante redazione d’apposito verbale di consegna da redigersi in presenza del Responsabile Unico del Procedimento nominato dal Soggetto Attuatore e dal Legale rappresentante del Concessionario, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e degli altri beni mobili. Nessuna attrezzatura od impianto consegnati al concessionario potranno essere alienati o distrutti. Le eventuali sostituzioni che si renderanno necessarie per esigenze di gestione dovranno essere autorizzate dal R.U.P. L’ulteriore acquisto dei beni necessari allo svolgimento delle attività del progetto è un onere a carico del Concessionario, il quale è tenuto ad inserirlo nel proprio inventario, secondo le norme di legge. Le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e di materiali. È fatto divieto di apportare modifiche o variazioni o manomissioni alla struttura e agli impianti di qualunque genere, fatta salva l’ordinaria manutenzione. Il Concessionario si impegna a segnalare immediatamente qualsiasi manomissione degli impianti assunti in gestione. Eventuali manomissioni rilevate dal Soggetto Attuatore, da chiunque effettuate e non preventivamente segnalate dal Concessionario, saranno formalmente contestate con diffida al ripristino e, in caso di inadempienza, i lavori 5
potranno essere eseguiti da ditte idonee a scelta del R.U.P. senza nessun ulteriore preavviso, salvo il successivo recupero della spesa mediante addebito al Concessionario. Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di effettuare controlli tecnico ‐ amministrativi in qualsiasi momento della giornata e a tal fine dovrà disporre della possibilità di accedere agli immobili, nei quali è fatto divieto di sostituire le serrature senza preventiva esplicita autorizzazione del R.U.P. Tutti i beni resteranno comunque proprietà del Comune di Ostuni al termine del progetto. Il Concessionario, consapevole che ai sensi e per effetto del D.M. 18/03/96 gli immobili assegnati ed i relativi impianti sono omologati per non più di 99 utenti presenti contemporaneamente, provvederà alla accurata sorveglianza affinché tale limite di affluenza di persone non sia superato, assumendosi ogni eventuale responsabilità civile e penale per quanto possa derivare da eventuali trasgressioni. Art. 9 ‐ Modalità di espletamento del servizio Il servizio di cui all’art. 1 deve essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata della concessione, nei locali all’uopo indicati nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel Piano Esecutivo di Gestione, nel Progetto “Goal”, nel progetto tecnico presentato in sede di gara, nonché delle eventuali ulteriori prescrizioni fissate nel provvedimento di aggiudicazione. Art. 10 ‐ Inizio dell’attività Il Concessionario deve dare inizio alle attività per la realizzazione dell’iniziativa oggetto dell’affidamento entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso. All’atto dell’affidamento il Concessionario deve indicare il proprio rappresentante che costituirà l’interlocutore del Comune di Ostuni per ciò che attiene l’esecuzione del contratto. Art. 11 – Base d’asta Il prezzo a base di gara del presente appalto è pari a complessivi € 140.000,00= comprensivo di IVA. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero poiché non è stato redatto il D.U.V.R.I., in assenza di rischi da interferenza. Art. 12 ‐ Modalità di gara e criteri di aggiudicazione La concessione del servizio sarà affidata mediante procedura aperta, ex artt. 30 e 55 D.Lgs. n.163/2006. L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006, individuata sulla base degli elementi di valutazione e dei parametri di seguito indicati: a) offerta economica: punti 10/100 sarà costituita dal ribasso offerto in relazione alla base d’asta di € 140.000,00= comprensivo di IVA. Il ribasso espresso in percentuale sarà applicato sull’imponibile, dopo aver detratto l’importo corrispondente all’IVA, calcolata secondo il regime dell’aliquota praticata dal concorrente. In caso di mancato ribasso l’offerta, pur ritenuta valida, non conseguirà alcun punteggio. Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta economica deve essere accompagnata da una proposta di tariffario per i principali servizi offerti nonché dal piano economico – finanziario, aggiornato rispetto al piano contenuto nel PEG con l’offerta tecnico‐economica prodotta per la gara. Al ribasso offerto sarà attribuito il corrispondente punteggio come di seguito indicato: il punteggio massimo (punti dieci) sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso. Alle altre percentuali di ribasso sarà assegnato un punteggio proporzionalmente ridotto, con applicazione della seguente formula: ribasso offerto 6
10 x ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ribasso massimo b) offerta tecnica, costituita da una relazione per ognuno dei sub elementi di seguito riportati: punti complessivi 45/100 b.1) qualità dell’idea progettuale: metodologie ed organizzazione del lavoro massimo punti 5 b.2) Elementi migliorativi ed innovativi nella realizzazione del servizio, rispetto a quanto previsto nel PEG: utilizzo degli spazi, utilizzo delle risorse, integrazione di servizi, ampliamento delle fasce orarie, coinvolgimento delle associazioni o gruppi informali, ecc. massimo punti 10 b.3) elaborazione di un piano di utilizzo della struttura nel suo complesso, in cui risultino indicate le attività socio‐culturali (in favore dei giovani e degli appartenenti alle fasce sociali deboli), di avviamento a nuove iniziative imprenditoriali culturali e al consolidamento di giovani formazioni musicali, nonché le eventuali ulteriori attività di organizzazione di eventi a livello cittadino massimo punti 7 b.4) elaborazione di una programmazione delle attività complessivamente destinate ai giovani (didattiche, formative, ludico‐espressive, ecc.), con indicazione delle modalità di svolgimento, nonché di aggiornamento degli operatori e del personale impegnato nella conduzione della struttura; massimo punti 8 b.5) elaborazione del piano di comunicazione e marketing, con indicazione delle attività complementari e di supporto alla gestione, degli obiettivi e delle modalità di organizzazione delle attività di promozione; massimo punti 5 b.6) elaborazione di un piano di conduzione e manutenzione della struttura, con indicazione delle attività previste a tutela del patrimonio comunale, dei profili professionali destinati a tali attività, delle modalità organizzative delle stesse e dello scadenziario degli interventi di manutenzione programmata; massimo punti 4 b.7) elaborazione di un piano di fruizione del servizio in relazione ad una maggiore disponibilità di orari e giornate di servizio, rispetto a quelli minimi contenuti nel PEG; massimo punti 6 c) competenza del gestore e struttura organizzativa e gestionale: punti complessivi 45/100 c.1) Costituzione del soggetto gestore in relazione al grado di coinvolgimento delle espressioni giovanili del territorio comunale (associazioni, gruppi informali, ecc.) massimo punti 5 c.2) documentata esperienza acquisita dal concorrente nella gestione di strutture analoghe per destinatari (i giovani) e per attività svolte (promozione della cultura, della aggregazione giovanile, della formazione nei settori specifici oggetto della attività della struttura, gestione di studi di registrazione musicale, ecc.) pubblici o privati aperti al pubblico. Il punteggio sarà così attribuito: - 0,5 punto per ogni anno o sua frazione superiore al semestre massimo punti 5 - attività svolta nel territorio della regione Puglia, massimo punti 10 Il punteggio concernente l’attività svolta nel territorio è cumulabile con quello temporale e verrà così attribuito: numero di attività svolte 10 x ___________________________ numero massimo di attività svolte c.3) struttura organizzativa e gestionale richiesta al paragrafo 6 del PEG, ove è previsto un organico di base formato da: 7
‐ n. 1 unità avente ruolo di Direzione, in possesso di Laurea (nuovo e vecchio ordinamento) che abbia maturato esperienza significativa in struttura analoga a quella oggetto della presente concessione (come previsto al paragrafo 5 del PEG); ‐ n. 3 unità per la gestione delle attività, compresa la segreteria amministrativa, in possesso almeno di diploma di scuola media superiore. Nel predetto organico di base deve essere garantita la presenza di un educatore nonché almeno di una unità in possesso di esperienza non inferiore a 12 mesi nella gestione e manutenzione di impianti tecnologici (video e fonici) e di assistenza in ambito informatico; I concorrenti dovranno produrre l’organigramma della struttura organizzativa e gestionale minima richiesta, corredata da curricula ed ogni ulteriore documento utile all’attribuzione del seguente punteggio: ‐ esperienza maturata, nell’ambito delle proprie competenze, per un periodo superiore a dodici mesi: 0,5 punti per semestre massimo punti 7 ‐ in riferimento alla qualificazione di educatore e delle esperienze in campo tecnologico ed informatico, le stesse sono da comprovarsi con attestazioni ufficiali: 0,5 punti per ogni attestazione posseduta. massimo 4 punti ‐ età degli operatori: 1 punto per ogni operatore di età compresa tra i 20 e i 35 anni massimo punti 4 ‐ componente femminile nell’organico, 0,5 punti per ogni operatore di sesso femminile massimo punti 2 c.4) numero operatori, ulteriori rispetto a quello minimo previsto al paragrafo 6 del PEG, occupati per il pieno adempimento del servizio (numero operatori per giornate lavorative) massimo punti 8 numero operatori (per giornate lavorative) offerti 8 x ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ numero operatori (per giornate lavorative) massimo Le offerte saranno esaminate e valutate da un’apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell’art. 84 D. Lgs. 163/2006. La Commissione giudicatrice valuterà l’offerta‐progetto, sulla base degli elementi innanzi precisati. Il servizio in parola sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio totale. In caso di parità di punteggio si procederà come segue : a. la concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale, prescindendo da quello attribuito al prezzo; b. in caso di parità anche del punteggio parziale di cui alla precedente lettera a), si procederà mediante sorteggio. Si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta, ritenuta congrua e soddisfacente dalla Commissione di gara. In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare la concessione in favore dell’offerta che avrà ottenuto il secondo miglior punteggio e, quindi, a scorrere nella graduatoria dei punteggi, fino al quinto miglior punteggio. Saranno escluse le offerte economiche in aumento rispetto alla base d’asta. Non saranno altresì ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza fra il ribasso percentuale scritto/i in cifre e quello/i scritto/i in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse. L’Amministrazione ha facoltà di non concedere il servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti. 8
Art. 13 ‐ Requisiti di partecipazione e di ammissibilità Possono partecipare alla gara i sotto elencati soggetti ‐ formalmente costituiti da almeno un anno antecedente alla data di pubblicazione del bando ‐ singoli, associati o consorziati, anche temporaneamente associate in ATS ed ATI, aventi finalità culturali, artistiche, ricreative e socio educative o – in ogni caso – riconducibili alle finalità generali del progetto: • imprese, le società, anche in forma cooperativa, operanti nel settore socio‐culturale; • fondazioni; • associazioni con scopi socio‐culturali; • associazioni ONLUS legalmente costituite; purché in possesso a pena di esclusione di esperienza documentata nel settore oggetto del servizio o nella gestione di altri servizi e/o organizzazione di altre attività a carattere culturale, artistico e sociale, nonché dei requisiti previsti dalla normativa per la partecipazione agli appalti pubblici almeno da parte del soggetto capofila. Art. 14 ‐ Indicazione del personale Il Concessionario è tenuto a fornire, prima dell’inizio dell’avvio della attività, l’elenco del personale effettivamente impiegato per l’espletamento del servizio, corrispondente a quanto dichiarato nella proposta presentata in sede di offerta tecnica sulla base delle condizioni previste dal Piano Esecutivo di Gestione. Qualora il Concessionario sia costretto a sostituire nel corso della operatività della convenzione alcune unità del personale impegnato nel servizio, dovrà darne preventiva comunicazione, con l’indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno comunque avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire. Il Comune di Ostuni ove ravvisi motivi ostativi, potrà denegare l’autorizzazione, entro 10 gg. dalla comunicazione della sostituzione. In tale caso il Soggetto è tenuto a sostituire nell’espletamento del servizio, entro 10 gg. dalla comunicazione del diniego di autorizzazione, il personale non idoneo. In caso di inadempienza il Comune di Ostuni potrà disporre la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta al Concessionario. Art. 15 ‐ Obblighi del Concessionario nei confronti del personale Il Concessionario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed in relazione alle diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il Concessionario è obbligato, in particolare, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. Il Concessionario è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario per tutto il periodo di attività dell’affidamento anche nel caso che esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Art. 16 ‐ Rapporto di lavoro e servizio civile e volontariato L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio. Il Concessionario può inserire nel servizio volontari e giovani in servizio civile, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto, dandone comunicazione 9
preventiva all’Amministrazione Comunale, che ne verificherà il congruo utilizzo. Art. 17 – Subappalto Al Concessionario è fatto espresso divieto di subappaltare, in tutto od in parte, lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, pena la risoluzione della convenzione medesima ai sensi dell’art. 1456 del C.C. Art. 18 – Ulteriori obblighi del Concessionario ed ispezioni annuali Il Concessionario oltre al rispetto degli obblighi di cui agli articoli precedenti è tenuto: a)
a fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l’accesso nei locali, in cui si svolge l’attività di realizzazione del progetto, agli operatori del Servizio Sociale nonché agli altri eventuali Organismi incaricati di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione dell’iniziativa; b)
a mettere a disposizione del Comune di Ostuni copia dei materiali e dei prodotti realizzati in sede di realizzazione del progetto; c)
ad inserire in ogni eventuale pubblicazione relativa al progetto la dicitura: Comune di Ostuni ‐ Servizio Sociale, nonché il logo della Regione Puglia‐ Bollenti Spiriti. Il Soggetto Attuatore, attraverso il R.U.P. provvederà annualmente, a disporre almeno una ricognizione alla struttura ed alle attrezzature date in concessione allo scopo di verificare lo stato ed il rispetto delle norme contrattuali. Dall'esito del sopralluogo sarà redatto apposito processo verbale in contraddittorio. Art. 19 ‐ Osservanza di leggi, regolamenti e norme Il Concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant’altro possa comunque interessare la convenzione. Art. 20 ‐ Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio – Penali Per ogni accertamento da parte dell’ufficio o per denuncia di terzi confermata da sopralluogo relativo alla mancata effettuazione della manutenzione ordinaria prevista dal presente capitolato o delle pulizie, nonché per ogni inadempimento previsto dal capitolato d’appalto, fatte salve le clausole di risoluzione, verranno applicate le seguenti penali: Per il primo accertamento d’intervento o adempimento non effettuato: € 150,00; per ogni successivo accertamento d’intervento non effettuato: € 250,00 che saranno trattenute dal Soggetto Attuatore. Art. 21 ‐ Risoluzione del contratto Fatti salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., ferma restando ogni rivalsa per danni e l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 20, nei seguenti casi: a) recidiva specifica per gli inadempimenti accertati come all’art. 20; b) qualora l’impresa per sua grave negligenza sia causa di non avvio o interruzione del servizio; c) qualora la somma delle penali computate a norma dell’art. 20 superi il 10% dell’importo contrattuale; d) Cessione del contratto; e) Subappalto, anche parziale, del servizio oggetto della concessione; 10
f) Grave violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari. g) Scioglimento o cessazione della attività dell’impresa, anche di una sola di quelle eventualmente associate in ATI. Tra le motivazioni della risoluzione si fa particolare riferimento alla scarsa qualità del servizio erogato, la cui valutazione sia stata precedentemente contestata al concessionario, nonché alla volontà dell’Ente di cessare il servizio, anche parzialmente, per il venir meno della sua ragione d’essere (mancanza di utenza in quantità significativa). La presente convenzione può essere oggetto di risoluzione ipso jure da parte del Comune di Ostuni in caso di manifesta incapacità gestionale, gravi inadempienze da parte del concessionario, tali da compromettere la funzionalità del servizio, di non ottemperanza del concessionario al complesso degli impegni assunti, di verifica e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, previa diffida alla eliminazione dell’inconveniente entro congruo termine, comunque non superiore a 10 giorni, e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni. Alla risoluzione contrattuale di diritto, a causa della inadempienza del gestore, e senza che questi possa reclamare indennizzi di sorta, si perviene con preavviso di trenta giorni per il tramite di provvedimento amministrativo con il quale si procede all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, restando impregiudicata la facoltà dell’Ente di intraprendere ogni ulteriore azione risarcitoria a tutela dei propri diritti e interessi. Il contratto è altresì automaticamente risolto, con effetto immediato, qualora si verifichi la cancellazione dell’impresa, o di uno dei soggetti associati, dall’albo regionale o registro eventualmente previsto per la legittimazione della attività svolta. La risoluzione del contratto è notificata dall’Ente appaltante tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro messo equivalente. Art. 22 ‐ Recesso unilaterale Qualora la cooperativa concessionaria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi sull’intero deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata alla ditta appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali. Qualora l’Amministrazione Comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio, oppure ravvedesse l’opportunità della soppressione anche parziale del servizio o infine ne venisse sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore, la concessione potrà essere interrotta con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata con almeno 90 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto, senza alcun indennizzo alla ditta appaltatrice. Art. 23 ‐ Fallimento, grave inadempimento e costituzione in mora Il fallimento del concessionario comporta la risoluzione del contratto con incameramento del deposito cauzionale. In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento nel medesimo l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare in via analogica l’art.140 del D.Lgs.163/06. Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune di costituzione in mora del concessionario del servizio. Art. 24 ‐ Responsabilità e assicurazioni Il concessionario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impiegato per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune 11
da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. In particolare è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di provvedere a stipulare idonee polizze assicurative a copertura dei seguenti rischi: 1. Responsabilità civile per danni a terzi, personale socio e/o dipendente ed utenti, derivanti, a qualunque titolo dal proprio personale o dal cattivo funzionamento degli impianti fissi, mobili, e apparecchiature connesse alle attività esercitate per importo di massimale non inferiore complessivamente a €. 500.000,00=, di intesa che, ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti del massimale fissato in tale polizza assicurativa, l’aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare il Comune di Ostuni da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare; 2. incendio, furto e atti vandalici, sia rispetto alla struttura che agli impianti, compresi quelli tecnologici, arredi ed attrezzature, con massimale non inferiore a Euro 200.000,00, esonerando il Soggetto Attuatore da qualsiasi responsabilità in merito ai danni di cui ai punti precedenti. Copia autentica di tali polizze dovranno essere consegnate al R.U.P. comunale prima della stipula della convenzione relativa alla concessione in gestione delle strutture. Art. 25 ‐ Domicilio del Concessionario Per tutti gli effetti inerenti e conseguenti l'aggiudicazione del servizio di cui alla presente convenzione il Concessionario dovrà eleggere domicilio presso il Comune di Ostuni. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate tramite lettera raccomandata AR, ove non disposto diversamente da norme vigenti. Art. 26 ‐ Spese imposte e tasse Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla convenzione, quali quelle di bollo, quietanza, registro ecc. saranno a carico del Concessionario, senza potere di rivalsa. Art. 27 ‐ Pretese di terzi Il Concessionario garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza da parte del Soggetto stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dal Soggetto per lo svolgimento del servizio oggetto della convenzione. Art. 28 ‐ Rilascio licenze e autorizzazioni Per la gestione di tutti i servizi previsti nella presente convenzione nonché di tutti quelli che vorrà svolgere, compatibilmente con la destinazione d’uso dell’immobile, ivi comprese attività commerciali, di somministrazione, pubblicitarie, ecc., il Concessionario è tenuto ad acquisire autonomamente tutti i permessi, licenze ed autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente. Art. 29 ‐ Norma di salvaguardia ambientale Il Concessionario si impegna a rispettare l’ambiente nelle attività svolte come negli acquisti e nella gestione dei rifiuti. Allo scopo porrà in essere tutti gli accorgimenti necessari alla mitigazione del rumore, alla riduzione dei rifiuti, alla tutela della qualità dell’aria e alla cura e alla igiene degli ambienti gestiti. Il reiterato disturbo della quiete pubblica, il degrado della struttura, la scarsa attenzione nella cura e gestione degli ambienti, se rilevati dal Soggetto Attuatore, saranno causa di risoluzione del contratto. Art. 30 ‐ Variazioni del contratto Nel corso dell’esecuzione del contratto il Comune di Ostuni può chiedere, e il concessionario ha 12
l’obbligo di accettare agli stessi patti e condizioni, un aumento, o una diminuzione, del servizio fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo complessivo. Art. 31 – Cauzione A garanzia di tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Soggetto Attuatore, il Concessionario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con le modalità previste dall’art. 113 del Dls 163/06 anche mediante idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa da presentarsi prima della stipula del contratto. Il Concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Soggetto Attuatore avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, nel periodo di durata della concessione. La cauzione sarà svincolata esclusivamente dietro autorizzazione del R.U.P., a seguito della restituzione delle strutture e degli impianti e relativo verbale di constatazione Art. 32 – Norme transitorie e finali Per quanto non contenuto nel presente Capitolato si fa rinvio alle vigenti norme di legge. Art. 33 ‐ Controversie – Foro competente Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nella esecuzione della presente convenzione saranno devolute alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti del C.P.C.. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Brindisi. Art. 34 ‐ RISERVATEZZA e trattamento dati personali Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con il concessionario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: ‐ finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico‐economiche del concorrente all’esecuzione della prestazione nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. ‐ dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003. ‐ Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. ‐ Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990: ‐ Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione 13
del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati. Art. 35 ‐ Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI). Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lg. n. 81 del 09/04/08 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123); vista la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n. 3/2008, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi da interferenza. Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. 14
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10 Capitolato Casa Musica april2012