“Sperimentazione clinica controllata in medicina generale ed in pediatria di libera scelta: il Decreto 10 maggio 2001 e l’iter di approvazione di uno studio Le principali regole legislative in vigore in Italia Norme di buona pratica clinica nella sperimentazione di medicinali nell’uomo Sperimentazione dei medicinali Direttiva CE 2001 Recepite dal Decreto legislativo 24 giugno 2003 n.211 decreto applicativo 22 agosto 2006 n.194 trasparenza dei dati e loro pubblicazione studi osservazionali Uso compassionevole DM 8 maggio 2003 Regole Sperimentazione no profit DM 17 dic 2004 legislative DM 10 maggio 2001 Circolare n.6 2 sett 2002 Sperimentazione clinica in Medicina Generale e PdLS DM 10 maggio 2001 Allegato 1 § 1 – ambito di applicazione La sperimentazione clinica in MG e PLS è autorizzata se si inquadrano nelle generali finalità di difesa e promozione attiva della salute in termini di prevenzione, cura e riabilitazione, ovvero se riguardano studi su soggetti umani con lo scopo di identificare o verificare il profilo di efficacia e sicurezza di prodotti e/o strategie di intervento in sperimentazione. Rimane esclusa ogni sperimentazione che possa risultare in contrasto con il diritto alla salute di ciascun individuo. DM 10 maggio 2001 Allegato 1 § 1 – ambito di applicazione 1.2. I MMG e i PLS, inclusi negli appositi registri delle ASL, sono autorizzati dal direttore generale, previo parere del proprio Comitato Etico, a condurre le sperimentazioni di cui al punto 1.1, ove non siano in contrasto o di ostacolo alle priorità assistenziali e programmatorie della azienda. 1.4. Le attività di sperimentazione possono essere condotte presso gli ambulatori dei medici singoli e/o associati dotati delle caratteristiche (logistica, strumentazione, ecc.) minime necessarie alla conduzione della sperimentazione nel rispetto del protocollo di studio, dei principi di Buona pratica clinica (ICH-GCP). 2.1. I MMG e i PLS esprimono volontariamente la propria disponibilità a condurre sperimentazioni, chiedendo di iscriversi ad apposito registro di cui al punto 1.2. § 2 – rapporti tra paziente, sperimentatore e proponente la ricerca 2.2. Le attività di sperimentazione devono essere considerate come una componente qualificante dell’attività assistenziale. La partecipazione a sperimentazioni dei MMG e PLS non produce effetti sui massimali di scelta e sul diritto a percepire indennità di piena disponibilità. Restano comunque valide le disposizioni di cui agli accordi collettivi nazionali e accordi decentrati. 2.3. Nessun rapporto economico può essere istituito direttamente tra lo sperimentatore e lo sponsor della ricerca. La remunerazione dello sperimentatore sarà definita dall'ASL di appartenenza … 2.4. Lo sperimentatore che agisce senza le dovute autorizzazioni risponde di ogni eventuale illecito e danno. In tal caso, i dati di quello sperimentatore non avranno validità nell'ambito della sperimentazione stessa. § 3 - ruolo e compiti delle ASL nella sperimentazione in MG e PLS. 3.1.6. Sorvegliare che le attività di sperimentazione clinica controllata siano coerenti e non interferiscano con le priorità di assistenza, formazione, ricerca della ASL e verificare che quanto richiesto dalla sperimentazione garantisca comunque l'assistenza terapeutica ai pazienti non inclusi nella sperimentazione e non rechi pregiudizio ai compiti previsti dagli accordi convenzionali, ivi compresi quelli decentrati (flusso informativo regionale). 3.1.7. Predisporre e sottoscrivere la convenzione che regola gli aspetti finanziari e assicurativi con lo sponsor. 3.1.9. Stabilire le condizioni necessarie a rispettare le regole di GCP-ICH per quanto riguarda l'approvvigionamento, la distribuzione, la conservazione, la contabilità e la restituzione dei farmaci oggetto della sperimentazione. AZIENDA USL DI MODENA REGOLAMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE CLINICA CONTROLLATA IN MEDICINA GENERALE E PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA. Studi/Indagini pre-registrative: farmaci utilizzati in patologie non trattate in ospedale e che vanno quindi studiate a livello territoriale già in fase III. Studi/Indagini post-registrative: farmaci prescritti in contesti e condizioni talora molto diversificati rispetto a quelli della sperimentazione clinica controllata e randomizzata di fase III e IV. Studi osservazionali: ricerche sperimentali non interventistiche con farmaci già registrati che vengono usati alle dosi, nelle forme farmaceutiche e per le indicazioni già approvate dal Ministero della Sanità e riportate sulla scheda tecnica e/o foglietto illustrativo. Studi sperimentali e/o osservazionali nell’ambito delle cure primarie che non riguardino aspetti farmacologici. 5 - Gestione del registro degli sperimentatori 6 – Funzionamento della Commissione 7 – Procedura operativa per avviare la sperimentazione clinica in medicina generale e pediatria di libera scelta Fase dell’avvio della sperimentazione Commissione Aziendale proposta domande MMG/PdLS elenchi - Invia a tutti i medici la proposta di adesione. - Accoglie le domande di partecipazione - Predispone l’elenco dei medici partecipanti - Individua il coordinatore della sperimentazione - Predispone l’atto formale - Comunica le procedure operative - Comunica le modalità di consegna e di registrazione dei campioni - Coordina il piano di formazione domande elenchi • Cause ostative e situazioni di incompatibilità • Situazioni di “conflitto di interessi” • Impegno a modificare le dichiarazioni in caso di cambiamento • Tipologia della sperimentazione; • Popolazione assistita dai medici disponibili alla sperimentazione; • Dotazione logistica e strumentale degli ambulatori; • Impossibilità a partecipare contemporaneamente a più sperimentazioni; • Alternanza degli iscritti nel coinvolgimento Inoltre, la Commissione - prende accordi con i responsabili dei servizi sanitari dell’Azienda USL, a vario titolo coinvolti nell’esecuzione della sperimentazione; - predispone una proposta del piano dei costi per la sperimentazione, comprensiva degli aspetti finanziari e quelli assicurativi e della remunerazione degli sperimentatori (preferibilmente: potenziamento di strutture, apparecchiature, personale, …). Compiti dei medici sperimentatori • selezionare i pazienti (criteri d’inclusione ed esclusione); • organizzare la ricerca, integrandola nell’attività quotidiana senza che interferisca negativamente con l’assistenza di tutti i pazienti; • applicare i criteri della buona pratica clinica (GCP); • comunicare al paziente (o al/ai genitori o tutori) i fini e le caratteristiche della sperimentazione; • raccogliere il consenso come momento finale di un processo di corretta informazione; • registrare i dati; • individuare, registrare e segnalare le reazioni avverse. • Comunicare la eventuale sospensione ART. 8 – GESTIONE SPERIMENTAZIONE. DEI CAMPIONI DI Competenza del Servizio Farmaceutico • ricevere e contabilizzare i campioni connessi con ciascuna sperimentazione; • organizzare le consegne degli stessi (in relazione al tipo di sperimentazione e alla dislocazione territoriale di ogni sperimentatore); • organizzare il ritiro dei campioni residui e la restituzione al promotore; • concordare, qualora necessario, le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali connessi con la sperimentazione. ART. 9 – MONITORAGGIO DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA TERRITORIALE. Il monitoraggio della sperimentazione viene effettuato dalla Commissione o da professionista opportunamente individuato dalla Commissione stessa, tramite modalità diverse, per discutere le eventuali difficoltà inerenti la sperimentazione e verificare lo stato di avanzamento della sperimentazione, valutando: - l'aderenza alle regole della GCP (Good Clinical Practice), - l'assenza di interferenze con la normale attività assistenziale dei Medici Sperimentatori, - il mantenimento degli obiettivi inizialmente definiti. ART. 10 – ONERI FINANZIARI E COMPENSI I rapporti tra l’Azienda USL e gli sperimentatori devono essere improntati alla massima trasparenza, pertanto è vietato qualsiasi rapporto diretto fra promotore e sperimentatori per quanto riguarda compensi in denaro o sotto qualsiasi altra forma, come d’altronde sancito dal DM 10/05/2001. I promotori industriali, la cui individuazione è rimessa alla valutazione del Comitato Etico, sono tenuti a versare all’Azienda USL una quota pari ad almeno Euro 2.600,00 + I.V.A. per l’istruttoria della richiesta di sperimentazione. Il contributo per l’esame della sperimentazione da parte della Commissione è escluso* per: • studi promossi da operatori del SSN; • ricerche promosse da associazioni/istituti che non hanno fini di lucro. * DM 17/12/2004 pubblicato sulla GU n. 43 il 22/2/2005. ART. 12 – APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. Impegno dello sperimentatore 1.Documentazione durante la sperimentazione • Compilazione delle schede con modalità che non consentano la diretta identificabilità dei soggetti (sperimentazione clinica e/o studio osservazionale). • Conservazione della documentazione, cartacea o informatizzata, che consente la corrispondenza biunivoca tra codice e soggetto (studio osservazionale) nel rispetto delle misure di sicurezza previste (evitare la distruzione, la perdita o l’accesso e l’uso indebito delle informazioni raccolte). ART. 12 – APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 2. Risultati della sperimentazione - Conservazione nel rispetto della riservatezza per 5 anni (Direttiva 2005/28/CE). - Trasmissione al promotore senza riferimento anagrafico. Lo sperimentatore deve, inoltre - rendere possibile l’accesso diretto ai dati/documenti originali allo scopo di consentire la funzione di monitoraggio e di verifica da parte del promotore medesimo e l’ispezione da parte delle autorità regolatorie nazionali ed estere, garantendo sempre e comunque la non identificabilità dei soggetti. - informare il soggetto che partecipa alla sperimentazione in merito alle modalità, finalità, titolarità del trattamento dei dati personali e sensibili raccolti ed acquisirne il relativo consenso.