Incontro con gli studenti del Liceo
Scientifico T. Taramelli
Riflessioni sul tema dell’eutanasia
19 aprile 2008
Prof. Giampaolo Azzoni
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Struttura della presentazione
1. ‘Morte’: quando si muore?
2. ‘Eutanasia’: quando si ha eutanasia?
3. V’è un diritto a morire?
I problemi della volontà e dell’autonomia.
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1.
‘Morte’:
quando si muore?
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Morte:
un fenomeno non istantaneo, ma graduale
Il corpo umano non muore
tutto contemporaneamente:
dalla corteccia cerebrale
ad elementi che godono di autonomia funzionale
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Morte biologica vs. morte clinica
Morte biologica, o assoluta:
la scomparsa di ogni attività biologica
Morte clinica:
morte dell’individuo umano
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Quando si ha morte clinica?
• Esalazione dell’ultimo respiro / Assenza di respiro
spontaneo
• Arresto del battito cardiaco / Asistolia
(vs. arresto temporaneo, sincope)
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rianimazione per persone con arresto cardiaco:
terapie intensive e tecniche biomediche (come i ventilatori che possono
tenere a cuore battente persone in coma a tempo indeterminato)
esasperazione della gradualità
del passaggio da vita a morte
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Morte 1.:
Cessazione di tutte le attività
connesse al tripode vitale:
attività respiratoria
attività cardiocircolatoria
attività nervosa
(Anche per il diritto fino alla L. 1993/578)
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“Morte” 2.:
“Morte” corticale
Decorticazione
Perdita irreversibile dell’attività cerebrale superiore,
connessa alla coscienza.
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Morte 3.:
Morte cerebrale
(“whole brain death”)
Decerebrazione.
Cessazione definitiva di tutte le attività del
cervello.
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L. 29.12.1993 n. 578
Norme per l'accertamento
e la certificazione di morte.
1. Definizione di morte.
La morte si identifica con la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
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D.M. 22-8-1994 n. 582
Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte.
3. Accertamento della morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure
rianimatorie.
1. (...) la morte è accertata quando sia riscontrata, per il periodo di osservazione previsto dall'art.
4, la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
a) stato di incoscienza;
b) assenza di riflesso corneale, riflesso fotomotore, riflesso oculocefalico e oculovestibolare,
reazioni a stimoli dolorifici portati nel territorio d'innervazione del trigemino, riflesso carenale e
respirazione spontanea dopo sospensione della ventilazione artificiale fino al raggiungimento di
ipercapnia accertata da 60 mmHg con pH ematico minore di 7,40;
c) silenzio elettrico cerebrale, documentato da EEG eseguito secondo le modalità tecniche
riportate nell'allegato 1;
d) assenza di flusso cerebrale preventivamente documentata nelle situazioni particolari previste
dal comma 2 dell'art. 2.
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4. Periodo di osservazione.
1. La durata del l'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore a:
a) sei ore per gli adulti e i bambini in età superiore a cinque anni;
b) dodici ore per i bambini di età compresa tra uno e cinque anni;
c) ventiquattro ore nei bambini di età inferiore a un anno.
(...)
3. La simultaneità delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 - o, nei casi di cui al punto c) del
comma 2 dell'art. 2, di tutte quelle esplorabili - deve essere rilevata dal collegio medico per
almeno tre volte, all'inizio, a metà e alla fine del periodo di osservazione. La verifica di assenza di
flusso non va ripetuta.
4. Il momento della morte coincide con l'inizio dell'esistenza simultanea delle condizioni di cui al
comma 3
Nell'accertamento della condizione di cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo, in
concomitanza con i parametri clinici riportati in art. 3, deve essere evidenziata la presenza di
silenzio elettrico cerebrale definito come «assenza di attività elettrica di origine cerebrale
spontanea e provocata, di ampiezza superiore a 2 microVolts su qualsiasi regione del capo per
una durata continuativa di 30 minuti».
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5. Arresto cardiaco irreversibile durante il periodo di osservazione.
1. Qualora, durante il periodo di osservazione di cui all'art. 4, si verifichi la cessazione del
battito cardiaco, l'accertamento della morte può essere effettuato con le modalità di cui all'art.
1.
l'accertamento della morte per arresto cardiaco può essere effettuato da un medico con il
rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.
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Le persone in stato vegetativo persistente
non sono legalmente morte
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2.
‘Eutanasia’:
quando si ha eutanasia?
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Eutanasia pura:
aiutare nel morire
Morte naturale resa indolore, dolce
(es. per sostanze antidolorifiche, cure palliative).
Il suo contrario è detto ‘distanasia’.
è eutanasia solo nel senso etimologico di ‘eutanasia’
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Eutanasia collettivistica
•Eugenica
•Economica
•Criminale
•Sperimentale
•Profilattica
•Solidaristica
K. Binding / A. Hoche, La liberazione dell’estinzione di una vita priva di
valore, 1922.
Ma anche oggi: eutanasia neo-natale e geriatrica.
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Tipologia dell’eutanasia
Attiva/
commissiva
Passiva/
omissiva
Consensuale
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Non consensuale
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Eutanasia individualistica / pietosa
1) Passiva: lasciar morire / comportamenti omissivi
2) Attiva: aiutare a morire
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Eutanasia passiva consensuale
= non è vera eutanasia,
ma rifiuto delle cure da parte del paziente
32. Cost. (...)
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se
non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
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L. 28 marzo 2001, n. 145.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti
dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della
medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile
1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di
clonazione di esseri umani.
Consentement
5. Règle générale.
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la
personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature
de l'intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement
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L’eutanasia passiva consensuale
non è un problema giuridico,
ma può essere un problema etico:
abbiamo il diritto etico di rifiutare cure che sappiamo
adeguate alla nostra salute?
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Così come non è un problema giuridico,
MA NEMMENO ETICO
il rifiuto dell’accanimento diagnostico-terapeutico
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Rifiuto dell’accanimento diagnostico-terapeutico:
la deontologia medica
Art. 16 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
-Accanimento diagnostico-terapeutico –
Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove
espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e
terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio
per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
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Rifiuto dell’accanimento diagnostico-terapeutico:
la Chiesa cattolica
cosiddetto «accanimento terapeutico», ossia: “certi interventi medici non più adeguati alla
reale situazione del malato, perché ormai sproporzionati ai risultati che si potrebbero
sperare o anche perché troppo gravosi per lui e per la sua famiglia. In queste situazioni,
quando la morte si preannuncia imminente e inevitabile, si può in coscienza «rinunciare a
trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza
tuttavia interrompere le cure normali dovute all'ammalato in simili casi».
(…) La rinuncia a mezzi straordinari o sproporzionati non equivale al suicidio o
all'eutanasia; esprime piuttosto l'accettazione della condizione umana di fronte alla morte.
“Evangelium vitae”, 1995, § 65
Documento di riferimento: Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione
sull’eutanasia – Iura et bona, 5 maggio 1980
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Eutanasia attiva non consensuale:
è la forma più grave di eutanasia
575. Omicidio.
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con
la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
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Eutanasia passiva non consensuale
40. C.P. Rapporto di causalità.
(…).
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale
a cagionarlo.
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Eutanasia attiva consensuale
la “vera” eutanasia,
quella che più rileva nel dibattito contemporaneo
Quando un soggetto (medico, infermiere, familiare,…) pone
termine alla vita di un malato dietro sua richiesta (contestuale
o anticipata) al fine di alleviarne le sofferenze.
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Eutanasia attiva consensuale
Art. 17 CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
- Eutanasia Il medico, anche su richiesta del malato, non deve
effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne
la morte.
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Il divieto di eutanasia attiva consensuale
GIURAMENTO DI IPPOCRATE (460 a.C. / 370 a.C.)
“Mi varrò del regime per aiutare i malati secondo le mie
forze e il mio giudizio, ma mi asterrò dal recar danno e
ingiustizia.
Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se
richiestone, né mai proporrò un tale consiglio”.
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Art. 580. Istigazione o aiuto al suicidio.
Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio,
ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio
avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. (…).
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova
in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.
Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o
comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le
disposizioni relative all'omicidio
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Art 579. Omicidio del consenziente.
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la
reclusione da sei a quindici anni.
(…).
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:
1. contro una persona minore degli anni diciotto;
2. contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di
deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze
alcooliche o stupefacenti;
3. contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con
violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
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Tribunale di Roma.
Sentenza 17.10.2007 n. 15381
“l'unica soluzione perché la condotta del medico, attuativa
della volontà del paziente e causativa della morte di
quest'ultimo, possa essere ritenuta di per sé lecita, sarebbe
quella di ridisegnare, mediante l'intervento del legislatore, i
limiti della fattispecie di cui all'art. 579 c.p., escludendo
esplicitamente l'ipotesi del medico che, ottemperando la
volontà del paziente, cagioni la morte di quest'ultimo, mentre
una previsione incriminatrice così ampia ingloba
necessariamente anche questo caso.”
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3.
V’è un diritto a morire?
I problemi della volontà e
dell’autonomia
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3.1.
Il problema della volontà
L’esercizio di un diritto presuppone la volontà.
Ma
1. Quando va manifestata la volontà?
2. Come va manifestata la volontà?
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Parere del CNB su le “Dichiarazioni anticipate di trattamento” (18 dicembre 2003).
Criteri di legittimità delle DAT
Il CNB ritiene che le dichiarazioni anticipate siano legittime, abbiano
cioè valore bioetico, solo quando rispettino i seguenti criteri generali:
A. abbiano carattere pubblico, siano cioè fornite di data, redatte in forma scritta
e mai orale, da soggetti maggiorenni, capaci di intendere e di volere, informati,
autonomi e non sottoposti ad alcuna pressione familiare, sociale, ambientale;
B. non contengano disposizioni aventi finalità eutanasiche, che contraddicano il diritto
positivo, le regole di pratica medica, la deontologia. Comunque il medico
non può essere costretto a fare nulla che vada contro la sua scienza e la sua coscienza;
C. ai fini di una loro adeguata redazione, in conformità a quanto indicato nel punto
B, si auspica che esse siano compilate con l’assistenza di un medico, che può
controfirmarle;
D. siano tali da garantire la massima personalizzazione della volontà del futuro paziente,
non consistano nella mera sottoscrizione di moduli o di stampati, siano
redatte in maniera non generica, in modo tale da non lasciare equivoci sul loro
contenuto e da chiarire quanto più è possibile le situazioni cliniche in relazione
alle quali esse debbano poi essere prese in considerazione.
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CASSAZIONE – Sezione prima civile
4 ottobre – 16 ottobre 2007, n. 21748
«Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre quindici)
in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità
di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita
mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione e
idratazione, (…), il giudice può autorizzare la disattivazione di tale
presidio sanitario (…), unicamente in presenza dei seguenti
presupposti:
(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un
rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun
fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a
livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità
di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno
ad una percezione del mondo esterno; e
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CASSAZIONE – Sezione prima civile
4 ottobre – 16 ottobre 2007, n. 21748
e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad
elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del
paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero
dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti,
corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di
incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.
Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare
l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata
prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute,
di autonomia, e di capacità di intendere e di volere del soggetto
interessato e dalla percezione, che altri possano avere, della qualità
della vita stessa».
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3.2.
Il problema dell’autonomia
L’autonomia individuale è l’unico valore?
L’essere umano è un’isola?
Fino a che punto l’autonomia individuale può spingersi?
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