Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari. Bologna, 3 giugno 2015 a cura di Silvia Mezzetti (*) La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza 1 PRINCIPI CONTABILI: OIC 15 2 ATTIVITÀ OIC NEL 2014 Oltre ai principi contabili 15, 20 e 21, relativi rispettivamente a Crediti, Titoli di debito e Partecipazioni e azioni proprie, resi disponibili nel giugno 2014, l’OIC ha pubblicato, nei primi giorni del mese di agosto 2014, altri 16 principi contabili revisionati. 3 DECORRENZA I nuovi principi si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31/12/2014 anche se per OIC 15 era consentita una loro applicazione anticipata ai bilanci 2013. 4 SCOPO Adeguamento dei principi contabili alle necessità attuali, limitando l’influenza degli IAS/IFRS che in alcuni casi costringevano le aziende a soluzioni estranee alla cultura nazionale. 5 PROCEDURA DI REVISIONE La revisione ha riguardato: 1) la struttura dei principi contabili per consentire di rintracciare più facilmente: – ambito di applicazione – principali definizioni – criteri di classificazione e rilevazione – informazioni da presentare in Nota integrativa. 2) il contenuto, con l’introduzione di rilevanti e numerose modifiche che impattano direttamente sul trattamento contabile applicabile alle singole fattispecie. 6 OIC 15: DEFINIZIONI I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, determinati ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva generalmente dalla vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento differito. 7 OIC 15: DEFINIZIONI Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che contengono una promessa o un ordine incondizionato di pagamento a favore del portatore del titolo. Le ricevute bancarie sono strumenti che contengono un ordine di incasso disposto dal creditore a un istituto bancario per la riscossione di crediti verso propri clienti derivanti da operazioni commerciali documentate da fatture. Il trasferimento di ricevute bancarie per l’incasso non rappresenta sconto o cessione di credito, quindi il credito non va rimosso dal bilancio fino all’incasso. 8 OIC 15: CLASSIFICAZIONE La classificazione dei crediti tra attivo circolante (crediti commerciali) e immobilizzazioni finanziarie si basa sul criterio della "destinazione" o dell‘origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria. Poi si distingue la scadenza. Le perdite realizzate su crediti non derivanti da valutazioni (ad esempio derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 “Oneri diversi di gestione” del conto economico, previo l’utilizzo dell’eventuale fondo svalutazione crediti. 9 OIC 15: CLASSIFICAZIONE I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni e altre rettifiche per ridurli al valore del presumibile realizzo. I crediti verso le controllanti delle controllanti sono classificati nei «crediti verso controllanti»; mentre i crediti verso società soggette a comune controllo sono classificati negli «altri crediti». 10 OIC 15: NOVITA’ Lo scorporo degli interessi attivi impliciti riguarda solo i crediti commerciali con scadenza superiore all’anno e che incorporano un interesse irragionevolmente basso. Se un credito incassabile entro un anno viene trasformato in un credito a lungo termine, senza la corresponsione di interessi espliciti, l’operazione è di natura finanziaria, ma non si effettuano attualizzazioni. Il credito viene trasferito da CII dell’attivo circolante alla voce BIII2 delle immobilizzazioni finanziarie (salve svalutazioni per presunto realizzo). 11 OIC 15: NOVITA’ - Chiarimenti relativi allo scorporo/attualizzazione dei crediti. Sono chiaramente identificati i casi in cui deve essere scorporata, dal prezzo di cessione dei beni, la componente relativa agli interessi impliciti e dunque, rispetto al passato non si confonde più il tema delle “attualizzazioni” rispetto a quello dello scorporo. 12 OIC 15: NOVITA’ - Attualizzazione crediti Amministrazione) (verso la Pubblica Vi sono casi in cui l'impresa è a conoscenza, al momento della stipula del contratto, del fatto che, nonostante la scadenza inferiore all'anno specificatamente indicata nel contratto stesso, il credito verrà incassato in un tempo marcatamente superiore all'anno. In tali casi, il credito è attualizzato secondo le regole indicate nel documento stesso. La predetta conoscenza è oggettivamente dimostrabile sulla base dell'esperienza o di altri fattori obiettivi. Il previsto termine di scadenza è ragionevolmente determinabile sulla base degli stessi fattori. 13 OIC 15: NOVITA’ - Precisazione per vendita a rate con riserva della proprietà Il ricavo della vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive in sede di consegna del bene dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti. 14 OIC 15: NOVITA’ - Precisazione per valutazione collettiva dei crediti Viene introdotto il concetto di classi omogenee (profili di rischio simili) di crediti anomali, nonché vengono esaminati alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (per esempio crediti assistiti da garanzie o assicurati). Diventa accettabile una valutazione forfettaria e non analitica dei crediti di importo non significativo raggruppati in classi omogenee per la stima di eventuali perdite da accantonare al F.do (oppure accantonamento analitico). 15 OIC 15: NOVITA’ - ALTRE PRECISAZIONI Rettifiche di fatturazione per merci difettose, eccedenti le ordinazioni, ecc.: lo stanziamento stimato per i resi di merci o prodotti da parte dei clienti non rettifica l’ammontare dei crediti e trova contropartita in un apposito fondo rischi. 16 OIC 15: NOVITA’ - CANCELLAZIONE DEI CREDITI La cancellazione dei crediti è ora consentita solo (ed è obbligatoria) quando vi è - Estinzione dei diritti a ricevere flussi finanziari o - Trasferimento del diritto ai flussi con trasferimento di tutti i rischi inerenti il credito. E’ concessa la cancellazione anche con mantenimento di rischi minimali, con relativo stanziamento in un fondo rischi. Tali obbligazioni devono essere di volta in volta valutate. 17 OIC 15: CANCELLAZIONE CANCELLAZIONE DEI CREDITI I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono OPPURE La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. 18 OIC 15: NOVITA’ - CANCELLAZIONE DEI CREDITI Nella valutazione del trasferimento dei rischi e dei benefici connessi allo smobilizzo dei crediti si devono tenere in considerazione tutte le clausole accessorie al contratto e valutare se, nella sostanza, siano stati trasferiti tutti i rischi e benefici. Da un punto di vista pratico queste disposizioni obbligano il redattore del bilancio a porsi delle domande circa la «natura» dell’operazione, che spesso prescinde dalla forma legale del contratto. 19 OIC 15: APPENDICE C 20 ESEMPIO Caso di cessione pro-solvendo La società ha iscritto in bilancio al 31.12.X al valore di presumibile realizzo un credito di 90. Il valore nominale del credito, non produttivo di interessi, che scade il 31.12.X+1, è pari a 100. Il credito è ceduto pro-solvendo l’1.1.X+1 al valore di 81,8: il prezzo di cessione rappresenta il valore attuale del credito ceduto e non riflette presunte perdite derivanti da un peggioramento del valore di presumibile realizzo del credito. Il contratto di cessione prevede che – se il credito venisse incassato per un valore superiore a quello di cessione – il cessionario non è tenuto a rifondere la differenza 21 Le scritture contabili Prima della cessione in bilancio Credito 100 Fondo 10 = Valore 90 (punto 34 OIC) Alla cessione Banche a Debito 81,8 Nel periodo tra la data di cessione e la data di scadenza del credito ceduto (si rilevano gli interessi passivi pro-rata temporis) Interessi passivi a Debito 8,2 Alla scadenza Fondo a Credito 10 Debito a Credito 90 22 PROFILI TRIBUTARI: NORMATIVA E PRASSI 23 Normativa Art. 101 del Tuir perdite Art. 106 del Tuir svalutazioni Art. 96 del Tuir interessi Art. 109 del Tuir competenza 24 Prassi Circolare n. 26/E del 2013 Circolare n. 14/E del 2014 25 Art. 101 e art. 106 del TUIR: PERDITE E SVALUTAZIONI Le due norme introducono dei criteri ad hoc per regolare le modalità con cui gli oneri derivanti dalla gestione dei crediti devono concorrere al reddito ai fini fiscali. In particolare: - l’articolo 101, comma 5, del TUIR indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di essi, divenuta “definitiva”; - l’articolo 106 del TUIR stabilisce una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come “potenziale”. 26 ART. 101, COMMA 5, DEL TUIR Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’art. 106, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 27 ART. 101, COMMA 5: SEGUE Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 28 ART. 101, COMMA 5: SEGUE Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’art. 27, comma 10, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. 29 ART. 101, COMMA 5: SEGUE Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2013). 30 GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI SUSSISTONO IN OGNI CASO: 1) “(…) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. 2) “(…) quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (...) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.”(introdotto dall’articolo 33, comma 5, della Legge n. 83 del 2012). 3) “(…) in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili” (introdotto dall’art. 1 commi 160 lett. b) e 161 delle Legge 147/2013). 4) “(…) quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.” (introdotto dall’articolo 33, comma 5, della Legge n. 83 del 2012). 31 Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – la portata applicativa “Nell’art. 101, co. 5 del Tuir confluiscono in particolare sia - le perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un processo di stima, sia - quelle che emergono nel contesto di un atto realizzativo”. “(…) Poiché la perdita dedotta determina un decremento del valore fiscalmente riconosciuto del credito, eventuali somme ricevute in misura maggiore rispetto al credito residuo dopo la rilevazione della perdita, o eventuali riprese di valore del credito stesso imputate a conto economico, concorrono alla determinazione del reddito imponibile come sopravvenienze attive (cfr. Risoluzione n. 9/016 del 1° aprile 1981)”. 32 Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – – Da elementi certi e precisi La circolare distingue tra perdite: A) determinate tramite un processo valutativo interno e B) originatesi a seguito di un atto realizzativo. 33 Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – – Da elementi certi e precisi – PROCESSO VALUTATIVO A) determinate tramite un processo valutativo interno (…) la “definitività” della perdita possa essere verificata solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria”. (es. procedure esecutive verso un ente pubblico, ripetuti tentavi di recupero senza esito, antieconomicità atti) 34 Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – – da elementi certi e precisi – ATTI REALIZZATIVI B) originatesi a seguito di un atto realizzativo. Si tratta: 1) cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore (cessione a banche); 2) transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso; 3) atto di rinuncia al credito. 35 PROBLEMI ATTI REALIZZATIVI La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101, co. 5, del TUIR), in tutti i casi di “cancellazione dei crediti dal bilancio operata IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI” Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio 36 PROBLEMATICHE RICHIAMO OIC 15: Cancellazione dei crediti Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi, ad esempio: Transazione (art. 1965 C.C.) Rinuncia al credito (art. 1236 C.C.) Prescrizione (art. 2948 C.C. e ss) Chiusura della procedura fallimentare Cessione credito 37 CESSIONE PRO SOLUTO La perdita da cessione pro-soluto del credito è automaticamente deducibile dal reddito d’impresa, in quanto emergente a seguito della cancellazione del credito dal bilancio in ossequio ai principi contabili di riferimento: salvo che sia operata ad un prezzo simbolico (Cass. n. 7555/2002). Resta, infatti, impregiudicato il potere dell’Amministrazione Finanziaria di sindacare la congruità della perdita, sotto il profilo dell’elusività dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973: a questo proposito, la C.M. n. 26/E/2013 segnala come maggiormente a rischio le fattispecie intercorse tra soggetti non indipendenti. 38 Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – – da elementi certi e precisi – modesta entità La modesta entità va individuata considerando: >> “(…) il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale”. >> “(…) deve essere effettuata considerando anche l’imposta sul valore aggiunto oggetto di rivalsa nei confronti del debitore (…) ma non gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito”. >> “(...) in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d’imposta più posizioni creditorie”. 39 Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – deducibilità ex lege – credito di modesto importo – coordinamento 101 – 109 imputazione “(…) Per quanto concerne, invece, il rispetto del principio di competenza, si fa presente che il termine di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d’impresa solo nell’esercizio in cui è imputata a conto economico”. 40 Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – deducibilità ex lege – credito di modesto importo coordinamento 101 – 109 imputazione – . (…) In altri termini, qualora - in coerenza con quanto previsto dai principi contabili di redazione del bilancio – la perdita sui crediti sia stata imputata nel conto economico relativo ad un - ESERCIZIO SUCCESSIVO a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere rinviata al periodo d’imposta di imputazione a conto economico; - ESERCIZIO PRECEDENTE a quello di maturazione dei sei mesi e non sia stata dedotta fiscalmente - perché non avente i requisiti per la deducibilità - la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo d’imposta di maturazione del semestre”. 41 Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – deducibilità ex lege – credito di modesto importo - coordinamento 101 – 109 - imputazione “Si evidenzia, inoltre, che il rispetto del principio di previa imputazione può considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia confluito il costo a titolo di svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente. Ciò in coerenza con quanto previsto nella circolare n. 26/E del 20 giugno 2012, ove si è confermata la possibilità di dedurre una maggiore quota di ammortamento fiscale rispetto a quella transitata a conto economico nel presupposto che il costo sia transitato a titolo di svalutazione in un esercizio precedente. 42 Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – deducibilità ex lege – credito di modesto importo - coordinamento 101 – 109 - imputazione In particolare, nell’ipotesi di svalutazione integrale dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico nell’esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita rileva nel periodo d’imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dalla norma. In tal caso, l’imputazione è garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di svalutazione”. Nella diversa ipotesi di svalutazione parziale dei crediti di modesta entità, imputata a conto economico nell’esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita spetta nel periodo in cui risulta decorso il termine di sei mesi stabilito dalla disposizione. 43 Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – deducibilità ex lege – credito di modesto importo - coordinamento 101 – 109 - imputazione Il contribuente potrà, quindi, dedurre come perdita la svalutazione imputata a conto economico e non dedotta fiscalmente nel periodo in cui risulta decorso il termine dei sei mesi dalla scadenza del credito. La restante quota, invece, diverrà deducibile nel periodo in cui confluisce a conto economico il residuo valore come svalutazione o come perdita. Al riguardo, occorre precisare che nel caso di svalutazioni effettuate “per masse” - in cui non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo - la perdita su crediti deve essere integralmente imputata all’intero ammontare delle svalutazioni operate”. 44 ART. 106, COMMA 1, DEL TUIR Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi . Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazione e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. 45 ART. 106, COMMA 2, DEL TUIR Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. 46 ESEMPIO N. 1 CREDITO < 2.500/5.000, NON ESIGIBILE, SVALUTATO SINGOLARMENTE A CONTO ECONOMICO ANNO X con compimento sesto mese anno x+1 Anno x: dedotto civilisticamente, ma non fiscalmente (f.do svalutazione crediti tassato) Anno x+1: al compimento del sesto mese dalla scadenza del credito procedere allo storno del fondo svalutazione crediti tassato chiudendo la posizione del cliente La deduzione fiscale nell’anno x+1 si realizza con una variazione in diminuzione nel modello Unico 47 ESEMPIO N. 2 CREDITO < 2.500/5.000 IPOTESI DI SVALUTAZIONE PER MASSE A CONTO ECONOMICO ANNO X Anno x: dedotto civilisticamente e fiscalmente lo 0,50% del valore nominale dei crediti (f.do svalutazione crediti non tassato) Anno x+1: al compimento del sesto mese dalla scadenza del credito procedere allo storno del fondo svalutazione crediti non tassato chiudendo la posizione del cliente La deduzione fiscale nell’anno x+1 dell’eventuale eccedenza tra il credito e il fondo si realizza con imputazione a conto economico della perdita su crediti. 48 Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – deducibilità ex lege - Deducibilità delle perdite su crediti prescritti La prescrizione è un istituto previsto dall’articolo 2934 del codice civile secondo il quale “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. Come previsto dal successivo articolo 2943 del codice civile “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (...). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”. ATTENZIONE: INERZIA NEL RECUPERO = LIBERALITA’ NON DEDUCIBILE (?) 49 PRESENZA DI ELEMENTI CERTI E PRECISI EX LEGE CREDITI DI MODESTA ENTITA’ (2.500 o 5.000 EURO) E DECORSO DI UN PERIODO DI SEI MESI DALLA SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL CREDITO STESSO DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO E’ PRESCRITTO IL DEBITORE HA CONCLUSO UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO IL DEBITORE E’ ASSOGGETTATO A PROCEDURE CONCORSUALI 50 1.Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, esigibili NO PROBLEMATICHE CONTABILI/FISCALI 2.Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti 3.Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza rinuncia o prescrizione, non esigibili. TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITA’ FISCALE 51 CREDITI PRESCRITTI O RINUNCIA CONTABILMENTE PERDITA SU CREDITI deducibile CREDITI SCADUTI DA SEI MESI A FINE ESERCIZIO, SENZA PRESCRIZIONE O RINUNCIA, NON ESIGIBILI CONTABILMENTE SVALUTAZIONE CREDITI (B10d) deducibile (101/106) 52 Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti: Crediti scaduti da oltre sei mesi credito A: 2.000 credito B: 1.500 credito C: 2.400 credito D: 23.100 Crediti prescritti: 10.000 (non esigibile, rinuncia) (esigibile) (non esigibile) (oltre i 2.500, non esigibile) PERDITA SU CREDITI 2.000 + 10.000 (entrambi deducibili) SVALUTAZIONE CREDITI 2.400 + 23.100 (il primo deducibile e il secondo nei limiti dell’art. 106) 53 Società costituita nel 2013 Prospetto dei crediti in Unico SC 2014 VALORE DI BILANCIO 3.000 500 3,000 500 97.000 Crediti a fine anno 100.000 Svalutazione civilistica 3% VALORE FISCALE 100.000 deducibile nel limite dello 0,5% Al rigo RF25 Svalutazioni e accantonamenti art. 106 2.500 54 Società costituita nel 2013 Prospetto dei crediti in Unico SC 2015 Perdita per impresa fallita es.2014 euro 3.600 VALORE DI BILANCIO 3.000 3,600 500 3,600 1,000 1,000 525 104,000 Al rigo RF55 Altre variazioni in diminuzione Al rigo RF25 Svalutazioni e accantonamenti VALORE FISCALE 525 105.000 2.500 art. 106 475 55 OIC 15 E ART. 96 ART. 96 DEL TUIR COMMA 3: «Assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra agli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. OIC 15 PARAGRAFO 23: Termini di pagamento lunghi: riconoscimento dell’interesse implicito 56 OIC 15 E ART. 109 ART. 109 DEL TUIR: «ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti … alla data della consegna o spedizione. Non si tiene conto delle clausole di riserva di proprietà. OIC 15 PARAGRAFO 22: La rilevazione del ricavo di vendita e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà. 57