Perdite su crediti: principi
contabili e profili tributari.
Bologna, 3 giugno 2015
a cura di Silvia Mezzetti
(*) La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza
1
PRINCIPI CONTABILI:
OIC 15
2
ATTIVITÀ OIC NEL 2014
Oltre ai principi contabili 15, 20 e 21,
relativi rispettivamente a Crediti, Titoli
di debito e Partecipazioni e azioni
proprie, resi disponibili nel giugno
2014, l’OIC ha pubblicato, nei primi
giorni del mese di agosto 2014, altri 16
principi contabili revisionati.
3
DECORRENZA
I nuovi principi si applicano ai bilanci
chiusi a partire dal 31/12/2014 anche
se per OIC 15 era consentita una loro
applicazione anticipata ai bilanci 2013.
4
SCOPO
Adeguamento dei principi contabili alle
necessità attuali, limitando l’influenza
degli IAS/IFRS che in alcuni casi
costringevano le aziende a soluzioni
estranee alla cultura nazionale.
5
PROCEDURA DI REVISIONE
La revisione ha riguardato:
1) la struttura dei principi contabili per consentire di
rintracciare più facilmente:
– ambito di applicazione
– principali definizioni
– criteri di classificazione e rilevazione
– informazioni da presentare in Nota integrativa.
2) il contenuto, con l’introduzione di rilevanti e numerose
modifiche che impattano direttamente sul trattamento
contabile applicabile alle singole fattispecie.
6
OIC 15: DEFINIZIONI
I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una
scadenza individuata o individuabile, determinati
ammontari di disponibilità liquide da clienti o da
altri soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali e
di servizi tale diritto deriva generalmente dalla
vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento
differito.
7
OIC 15: DEFINIZIONI
Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che
contengono una promessa o un ordine incondizionato di
pagamento a favore del portatore del titolo.
Le ricevute bancarie sono strumenti che contengono un
ordine di incasso disposto dal creditore a un istituto bancario
per la riscossione di crediti verso propri clienti derivanti da
operazioni commerciali documentate da fatture. Il
trasferimento di ricevute bancarie per l’incasso non
rappresenta sconto o cessione di credito, quindi il credito non
va rimosso dal bilancio fino all’incasso.
8
OIC 15: CLASSIFICAZIONE
La classificazione dei crediti tra attivo circolante
(crediti commerciali) e immobilizzazioni finanziarie
si basa sul criterio della "destinazione" o
dell‘origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria.
Poi si distingue la scadenza.
Le perdite realizzate su crediti non derivanti da
valutazioni (ad esempio derivanti da un
riconoscimento giudiziale inferiore al valore del
credito, da una transazione o da prescrizione) si
classificano nella voce B14 “Oneri diversi di
gestione” del conto economico, previo l’utilizzo
dell’eventuale fondo svalutazione crediti.
9
OIC 15: CLASSIFICAZIONE
I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al
netto di svalutazioni e altre rettifiche per ridurli al
valore del presumibile realizzo.
I crediti verso le controllanti delle controllanti sono
classificati nei «crediti verso controllanti»; mentre i
crediti verso società soggette a comune controllo
sono classificati negli «altri crediti».
10
OIC 15: NOVITA’
Lo scorporo degli interessi attivi impliciti riguarda
solo i crediti commerciali con scadenza
superiore all’anno e che incorporano un interesse
irragionevolmente basso.
Se un credito incassabile entro un anno viene
trasformato in un credito a lungo termine, senza la
corresponsione di interessi espliciti, l’operazione è
di natura finanziaria, ma non si effettuano
attualizzazioni.
Il credito viene trasferito da CII dell’attivo circolante
alla voce BIII2 delle immobilizzazioni finanziarie
(salve svalutazioni per presunto realizzo).
11
OIC 15: NOVITA’
- Chiarimenti relativi allo scorporo/attualizzazione
dei crediti.
Sono chiaramente identificati i casi in cui deve
essere scorporata, dal prezzo di cessione dei beni,
la componente relativa agli interessi impliciti e
dunque, rispetto al passato non si confonde più il
tema delle “attualizzazioni” rispetto a quello dello
scorporo.
12
OIC 15: NOVITA’
- Attualizzazione crediti
Amministrazione)
(verso
la
Pubblica
Vi sono casi in cui l'impresa è a conoscenza, al momento
della stipula del contratto, del fatto che, nonostante la
scadenza inferiore all'anno specificatamente indicata nel
contratto stesso, il credito verrà incassato in un tempo
marcatamente superiore all'anno. In tali casi, il credito è
attualizzato secondo le regole indicate nel documento
stesso. La predetta conoscenza è oggettivamente
dimostrabile sulla base dell'esperienza o di altri fattori
obiettivi. Il previsto termine di scadenza è ragionevolmente
determinabile sulla base degli stessi fattori.
13
OIC 15: NOVITA’
- Precisazione per vendita a rate con riserva
della proprietà
Il ricavo della vendita a rate con riserva della
proprietà si iscrive in sede di consegna del bene
dal momento che il mantenimento della proprietà
assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre
i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono
immediatamente trasferiti.
14
OIC 15: NOVITA’
- Precisazione per valutazione collettiva dei
crediti
Viene introdotto il concetto di classi omogenee
(profili di rischio simili) di crediti anomali,
nonché vengono esaminati alcuni aspetti specifici
delle svalutazioni dei crediti (per esempio crediti
assistiti da garanzie o assicurati).
Diventa accettabile una valutazione forfettaria e
non analitica dei crediti di importo non significativo
raggruppati in classi omogenee per la stima di
eventuali perdite da accantonare al F.do (oppure
accantonamento analitico).
15
OIC 15: NOVITA’
-
ALTRE PRECISAZIONI
Rettifiche di fatturazione per merci difettose, eccedenti le
ordinazioni, ecc.: lo stanziamento stimato per i resi di merci o
prodotti da parte dei clienti non rettifica l’ammontare dei
crediti e trova contropartita in un apposito fondo rischi.
16
OIC 15: NOVITA’
-
CANCELLAZIONE DEI CREDITI
La cancellazione dei crediti è ora consentita solo (ed è
obbligatoria) quando vi è
- Estinzione dei diritti a ricevere flussi finanziari
o
- Trasferimento del diritto ai flussi con trasferimento di tutti i
rischi inerenti il credito.
E’ concessa la cancellazione anche con mantenimento di
rischi minimali, con relativo stanziamento in un fondo rischi.
Tali obbligazioni devono essere di volta in volta valutate.
17
OIC 15: CANCELLAZIONE
CANCELLAZIONE DEI CREDITI
I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito
si estinguono
OPPURE
La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari
derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti
sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
18
OIC 15: NOVITA’
-
CANCELLAZIONE DEI CREDITI
Nella valutazione del trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi allo smobilizzo dei crediti si devono tenere in
considerazione tutte le clausole accessorie al contratto e
valutare se, nella sostanza, siano stati trasferiti tutti i rischi e
benefici.
Da un punto di vista pratico queste disposizioni obbligano il
redattore del bilancio a porsi delle domande circa la «natura»
dell’operazione, che spesso prescinde dalla forma legale del
contratto.
19
OIC 15: APPENDICE C
20
ESEMPIO
Caso di cessione pro-solvendo
La società ha iscritto in bilancio al 31.12.X al valore di
presumibile realizzo un credito di 90.
Il valore nominale del credito, non produttivo di interessi, che
scade il 31.12.X+1, è pari a 100.
Il credito è ceduto pro-solvendo l’1.1.X+1 al valore di 81,8: il
prezzo di cessione rappresenta il valore attuale del credito
ceduto e non riflette presunte perdite derivanti da un
peggioramento del valore di presumibile realizzo del credito.
Il contratto di cessione prevede che – se il credito venisse
incassato per un valore superiore a quello di cessione
– il cessionario non è tenuto a rifondere la differenza
21
Le scritture contabili
Prima della cessione in bilancio
Credito 100 Fondo
10 = Valore 90 (punto 34 OIC)
Alla cessione
Banche a Debito 81,8
Nel periodo tra la data di cessione e la data di scadenza del
credito ceduto (si rilevano gli interessi passivi pro-rata temporis)
Interessi passivi a Debito 8,2
Alla scadenza
Fondo a Credito 10
Debito a Credito 90
22
PROFILI TRIBUTARI:
NORMATIVA
E PRASSI
23
Normativa
Art. 101 del Tuir
perdite
Art. 106 del Tuir
svalutazioni
Art. 96 del Tuir
interessi
Art. 109 del Tuir
competenza
24
Prassi
Circolare n. 26/E del 2013
Circolare n. 14/E del 2014
25
Art. 101 e art. 106 del TUIR:
PERDITE E SVALUTAZIONI
Le due norme introducono dei criteri ad hoc per regolare le
modalità con cui gli oneri derivanti dalla gestione dei crediti
devono concorrere al reddito ai fini fiscali.
In particolare:
- l’articolo 101, comma 5, del TUIR indica i requisiti di natura
probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli
oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di
essi, divenuta “definitiva”;
- l’articolo 106 del TUIR stabilisce una misura forfettaria di
deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che,
se pur probabile, si presenta ancora come “potenziale”.
26
ART. 101, COMMA 5, DEL TUIR
Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo
non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono
deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni
caso, per le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili
ai sensi del comma 3 dell’art. 106, se il debitore è
assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
27
ART. 101, COMMA 5: SEGUE
Ai fini del presente comma, il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data
della sentenza dichiarativa di fallimento o del
provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto di
omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del
decreto che dispone la procedura di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi.
28
ART. 101, COMMA 5: SEGUE
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il
credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei
mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un
importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più
rilevante dimensione di cui all’art. 27, comma 10, del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro
per le altre imprese.
29
ART. 101, COMMA 5: SEGUE
Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre
quando il diritto alla riscossione del credito è
prescritto.
Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in
caso di cancellazione dei crediti dal bilancio
operata in applicazione dei principi contabili
(DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2013).
30
GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI SUSSISTONO IN OGNI CASO:
1) “(…) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha
concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi
dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.
2) “(…) quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo
di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non
superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (...) e
non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.”(introdotto dall’articolo
33, comma 5, della Legge n. 83 del 2012).
3) “(…) in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in
applicazione dei principi contabili” (introdotto dall’art. 1 commi 160 lett.
b) e 161 delle Legge 147/2013).
4) “(…) quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.”
(introdotto dall’articolo 33, comma 5, della Legge n. 83 del 2012).
31
Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – la
portata applicativa
“Nell’art. 101, co. 5 del Tuir confluiscono in particolare sia
- le perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un
processo di stima,
sia
- quelle che emergono nel contesto di un atto realizzativo”.
“(…) Poiché la perdita dedotta determina un decremento del valore
fiscalmente riconosciuto del credito, eventuali somme ricevute in
misura maggiore rispetto al credito residuo dopo la rilevazione
della perdita, o eventuali riprese di valore del credito stesso imputate a
conto economico, concorrono alla determinazione del reddito
imponibile come sopravvenienze attive (cfr. Risoluzione n. 9/016 del 1°
aprile 1981)”.
32
Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir.
26/E/2013 – – Da elementi certi e precisi
La circolare distingue tra perdite:
A) determinate tramite un processo valutativo interno e
B) originatesi a seguito di un atto realizzativo.
33
Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir.
26/E/2013 – – Da elementi certi e precisi – PROCESSO
VALUTATIVO
A) determinate tramite un processo valutativo interno
(…) la “definitività” della perdita possa essere verificata
solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza
non temporanea del debitore, riscontrabile qualora
la situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza
patrimoniale del debitore
sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro
soddisfacimento della posizione creditoria”.
(es. procedure esecutive verso un ente pubblico, ripetuti
tentavi di recupero senza esito, antieconomicità atti)
34
Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013
– – da elementi certi e precisi – ATTI REALIZZATIVI
B) originatesi a seguito di un atto realizzativo.
Si tratta:
1) cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo
definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed
economica del creditore (cessione a banche);
2) transazione con il debitore che comporta la riduzione
definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti
quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore
stesso;
3) atto di rinuncia al credito.
35
PROBLEMI ATTI REALIZZATIVI
La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di
dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101, co. 5, del
TUIR), in tutti i casi di
“cancellazione dei crediti dal bilancio operata IN APPLICAZIONE DEI
PRINCIPI CONTABILI”
Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di
carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal
bilancio
36
PROBLEMATICHE
RICHIAMO  OIC 15: Cancellazione dei crediti
Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato per lo storno contabile
dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta
definitiva
Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi, ad esempio:
Transazione (art. 1965 C.C.)
Rinuncia al credito (art. 1236 C.C.)
Prescrizione (art. 2948 C.C. e ss)
Chiusura della procedura fallimentare
Cessione credito
37
CESSIONE PRO SOLUTO
La perdita da cessione pro-soluto del credito è
automaticamente deducibile dal reddito d’impresa, in quanto
emergente a seguito della cancellazione del credito dal
bilancio in ossequio ai principi contabili di riferimento: salvo
che sia operata ad un prezzo simbolico (Cass. n.
7555/2002). Resta, infatti, impregiudicato il potere
dell’Amministrazione Finanziaria di sindacare la
congruità della perdita, sotto il profilo dell’elusività
dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n.
600/1973: a questo proposito, la C.M. n. 26/E/2013 segnala
come maggiormente a rischio le fattispecie intercorse tra
soggetti non indipendenti.
38
Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – – da
elementi certi e precisi – modesta entità
La modesta entità va individuata considerando:
>> “(…) il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali
svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale”.
>> “(…) deve essere effettuata considerando anche l’imposta sul valore
aggiunto oggetto di rivalsa nei confronti del debitore (…) ma non gli
interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di
inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma
rispetto al valore del credito”.
>> “(...) in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni
obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla
circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine
del periodo d’imposta più posizioni creditorie”.
39
Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –
deducibilità ex lege – credito di modesto importo –
coordinamento 101 – 109 imputazione
“(…) Per quanto concerne, invece, il rispetto del
principio di competenza, si fa presente che il termine
di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di
modesta entità rappresenta il momento a partire dal
quale la perdita può essere fiscalmente dedotta,
considerato che la stessa diviene effettivamente
deducibile dal reddito d’impresa solo nell’esercizio in
cui è imputata a conto economico”.
40
Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –
deducibilità ex lege – credito di modesto importo
coordinamento 101 – 109 imputazione
–
.
(…) In altri termini, qualora - in coerenza con quanto previsto dai
principi contabili di redazione del bilancio – la perdita sui crediti sia
stata imputata nel conto economico relativo ad un
- ESERCIZIO SUCCESSIVO a quello in cui maturano i sei mesi
dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere
rinviata al periodo d’imposta di imputazione a conto economico;
- ESERCIZIO PRECEDENTE a quello di maturazione dei sei mesi e
non sia stata dedotta fiscalmente - perché non avente i requisiti per
la deducibilità - la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo
d’imposta di maturazione del semestre”.
41
Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –
deducibilità ex lege – credito di modesto importo - coordinamento
101 – 109 - imputazione
“Si evidenzia, inoltre, che il rispetto del principio di previa
imputazione può considerarsi realizzato anche nel caso in cui
a conto economico sia confluito il costo a titolo di
svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente. Ciò
in coerenza con quanto previsto nella circolare n. 26/E del 20
giugno 2012, ove si è confermata la possibilità di dedurre una
maggiore quota di ammortamento fiscale rispetto a quella
transitata a conto economico nel presupposto che il costo sia
transitato a titolo di svalutazione in un esercizio precedente.
42
Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –
deducibilità ex lege – credito di modesto importo - coordinamento
101 – 109 - imputazione
In particolare, nell’ipotesi di svalutazione integrale dei crediti di
modesta entità, imputata a conto economico nell’esercizio o negli
esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale
della perdita rileva nel periodo d’imposta in cui risulta decorso il
termine di sei mesi previsto dalla norma. In tal caso, l’imputazione è
garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di
svalutazione”.
Nella diversa ipotesi di svalutazione parziale dei crediti di modesta
entità, imputata a conto economico nell’esercizio o negli esercizi
precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della
perdita spetta nel periodo in cui risulta decorso il termine di sei mesi
stabilito dalla disposizione.
43
Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –
deducibilità ex lege – credito di modesto importo - coordinamento
101 – 109 - imputazione
Il contribuente potrà, quindi, dedurre come perdita la svalutazione
imputata a conto economico e non dedotta fiscalmente nel periodo in
cui risulta decorso il termine dei sei mesi dalla scadenza del credito.
La restante quota, invece, diverrà deducibile nel periodo in cui
confluisce a conto economico il residuo valore come svalutazione o
come perdita.
Al riguardo, occorre precisare che nel caso di svalutazioni effettuate
“per masse” - in cui non risulta possibile individuare la parte di
svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo - la
perdita su crediti deve essere integralmente imputata all’intero
ammontare delle svalutazioni operate”.
44
ART. 106, COMMA 1, DEL TUIR
Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo
non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel
comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun
esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di
acquisizione dei crediti stessi . Nel computo del limite si
tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare
complessivo delle svalutazione e degli accantonamenti ha
raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei
crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
45
ART. 106, COMMA 2, DEL TUIR
Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti
stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101,
limitatamente alla parte che eccede l’ammontare
complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio
l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di
acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il
reddito dell’esercizio stesso.
46
ESEMPIO N. 1
CREDITO < 2.500/5.000, NON ESIGIBILE, SVALUTATO
SINGOLARMENTE A CONTO ECONOMICO ANNO X con
compimento sesto mese anno x+1
Anno x: dedotto civilisticamente, ma non fiscalmente (f.do
svalutazione crediti tassato)
Anno x+1: al compimento del sesto mese dalla scadenza del credito
procedere allo storno del fondo svalutazione crediti tassato chiudendo
la posizione del cliente
La deduzione fiscale nell’anno x+1 si realizza con una variazione in
diminuzione nel modello Unico
47
ESEMPIO N. 2
CREDITO < 2.500/5.000 IPOTESI DI SVALUTAZIONE PER MASSE A
CONTO ECONOMICO ANNO X
Anno x: dedotto civilisticamente e fiscalmente lo 0,50% del valore
nominale dei crediti (f.do svalutazione crediti non tassato)
Anno x+1: al compimento del sesto mese dalla scadenza del credito
procedere allo storno del fondo svalutazione crediti non tassato
chiudendo la posizione del cliente
La deduzione fiscale nell’anno x+1 dell’eventuale eccedenza tra il
credito e il fondo si realizza con imputazione a conto economico della
perdita su crediti.
48
Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –
deducibilità ex lege - Deducibilità delle perdite su crediti
prescritti
La prescrizione è un istituto previsto dall’articolo 2934 del codice
civile secondo il quale “ogni diritto si estingue per prescrizione,
quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla
legge”.
Come previsto dal successivo articolo 2943 del codice civile “la
prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si
inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un
giudizio (...). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto
che valga a costituire in mora il debitore”.
ATTENZIONE:
INERZIA NEL RECUPERO = LIBERALITA’ NON DEDUCIBILE (?)
49
PRESENZA DI ELEMENTI CERTI E PRECISI EX LEGE
CREDITI DI MODESTA ENTITA’ (2.500 o 5.000 EURO) E
DECORSO DI UN PERIODO DI SEI MESI DALLA SCADENZA DEL
PAGAMENTO DEL CREDITO STESSO
DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO E’ PRESCRITTO
IL DEBITORE HA CONCLUSO UN ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO
IL DEBITORE E’ ASSOGGETTATO A PROCEDURE
CONCORSUALI
50
1.Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza
rinuncia o prescrizione, esigibili  NO PROBLEMATICHE
CONTABILI/FISCALI
2.Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti
3.Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza
rinuncia o prescrizione, non esigibili.
TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITA’ FISCALE
51
CREDITI PRESCRITTI O RINUNCIA
CONTABILMENTE
PERDITA SU CREDITI
deducibile
CREDITI SCADUTI DA SEI MESI A FINE ESERCIZIO, SENZA
PRESCRIZIONE O RINUNCIA, NON ESIGIBILI
CONTABILMENTE
SVALUTAZIONE CREDITI (B10d)
deducibile (101/106)
52
Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente
situazione con riferimento ai crediti:
Crediti scaduti da oltre sei mesi
credito A:
2.000
credito B:
1.500
credito C:
2.400
credito D:
23.100
Crediti prescritti:
10.000
(non esigibile, rinuncia)
(esigibile)
(non esigibile)
(oltre i 2.500, non esigibile)
PERDITA SU CREDITI 2.000 + 10.000 (entrambi deducibili)
SVALUTAZIONE CREDITI 2.400 + 23.100 (il primo deducibile e il
secondo nei limiti dell’art. 106)
53
Società costituita nel 2013
Prospetto dei crediti in Unico SC 2014
VALORE
DI BILANCIO
3.000
500
3,000
500
97.000
Crediti a fine anno 100.000
Svalutazione civilistica 3%
VALORE
FISCALE
100.000
deducibile nel limite dello 0,5%
Al rigo RF25 Svalutazioni e accantonamenti
art. 106
2.500
54
Società costituita nel 2013
Prospetto dei crediti in Unico SC 2015
Perdita per impresa fallita es.2014 euro 3.600
VALORE
DI BILANCIO
3.000
3,600
500
3,600
1,000
1,000
525
104,000
Al rigo RF55 Altre variazioni in diminuzione
Al rigo RF25 Svalutazioni e accantonamenti
VALORE
FISCALE
525
105.000
2.500
art. 106
475
55
OIC 15 E ART. 96
ART. 96 DEL TUIR
COMMA 3: «Assumono rilevanza gli interessi passivi
e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi
assimilati, derivanti da contratti di mutuo con
esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di
natura commerciale e con inclusione, tra agli attivi, di
quelli derivanti da crediti della stessa natura.
OIC 15 PARAGRAFO 23: Termini di pagamento
lunghi: riconoscimento dell’interesse implicito
56
OIC 15 E ART. 109
ART. 109 DEL TUIR:
«ai fini della determinazione dell’esercizio di
competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si
considerano conseguiti … alla data della consegna o
spedizione. Non si tiene conto delle clausole di
riserva di proprietà.
OIC 15 PARAGRAFO 22: La rilevazione del ricavo di
vendita e del relativo credito avvengono alla
consegna, indipendentemente dal passaggio di
proprietà.
57
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Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari