NUOVA EDIZIONE 2014
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Confido ti sarà utile e ti fornirà degli spunti interessanti
contribuendo a risolvere tutti i tuoi dubbi.
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MASSIMO TONCI
SOLUZIONI FOREX
VIDEOCORSO PER LA
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TRADING ONLINE SU FOREX E CFD
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MASSIMO TONCI
Soluzioni Forex
© 2014 Massimo Tonci. Tutti i diritti riservati.
!
a Carmen
Indice
Prefazione!
Il mercato Forex!
Storia della tassazione del forex!
Evoluzione della normativa!
Il sistema di tassazione attuale!
Le imposte sui redditi!
La dichiarazione dei redditi.!
Broker all’estero, IVAFE ed RW!
Tobin Tax!
Il software fiscale!
Sanzioni!
Approfondimenti!
Frontespizio del modello UNICO !
Appendice!
Fonti Legislative!
Soluzioni Forex
Massimo Tonci © 2013, 2014, 2015!
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Prefazione
In questi ultimi anni di formazione al trading online ho conosciuto
molte persone che volevano ottenere successo nella propria attività e nella vita più in generale.
Io stesso sono una persona che ogni giorno lotta per avere il suo
pezzo di successo.
Molte di queste persone mi chiedono quali sono gli ingredienti per
essere vincenti e la mia risposta è quella di crearsi un piano
d’azione per avere il successo che ci si è prefissato.
Un business plan che ci faccia vivere con tranquillità e sicurezza.
La paura è l’arma più tagliente che tu stesso costruisci giorno per
giorno per essere sconfitto perciò il mio consiglio è quello di avere
un piano di regole che portino al minimo le possibilità di arrivare ad
avere paura di “fare”, timore di rischiare per vincere. Se vuoi “vincere” devi rischiare di perdere.
Spesso farsi le giuste domande è il sistema più rapido per arrivare
alla soluzione del problema.
Nel mondo finanziario esistono moltissime sfumature complesse
che devono essere prese in considerazione per avere il proprio
piano d’azione trasparente e chiaro.
Investire sulla formazione più professionale, seria e puntuale è ciò
che ti farà risparmiare soldi, anzi, ciò che ti farà guadagnare soldi.
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Nel mondo del trading online noto come moltissime persone non
costruiscono il proprio modello operativo ma, comunque, pretendono di guadagnare o diventare professionisti.
Come puoi pensare di fare il trader di professione se non hai un
piano d’azione fatto di regole da rispettare?
Qualsiasi tipologia di business si basa sul fatto che si faccia per
guadagnare soldi. Se il mercato finanziario vi colpisce con costanza e non vi fa ottenere risultati di valore ma solo perdite significa
che si sbaglia qualcosa.
Non mettiamo l’orgoglio negli affari perché “ business is business”
e non è mai nulla di personale.
Nel trading non ci sono scorciatoie, crei utili o fai perdite. Credo
fermamente però, che solo una testa vuota frena il successo, il
conto di trading vuoto invece no. L’esperienza attiva nei mercati ti
farà acquisire una formazione unica ma solo se le tue azioni sono
dettate da un piano chiaro e semplice che si rispetta.
Nel mio percorso di trader e formatore ho conosciuto svariate persone più o meno volte all’ottenere successo nella vita e nel trading.
Ho scoperto che chi ha successo nella vita avrà successo come
trader.
Qualche tempo fa ho incontrato una persona che, umilmente e con
rispetto di questa attività, sta imparando a fare trading attraverso la
mia metodologia. Parlando ad uno degli eventi che qualvolta mi
vedono partecipe ho scoperto che abitavamo molto vicini e quindi
ci siamo dati appuntamento per un pranzo “informale” per fare due
chiacchere.
Immersi in un primo piatto propostoci da un bel ristorantino della
mia piccola città scopro che la persona con cui sto parlando è un
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bravissimo consulente fiscale per aziende con una propensione
particolare all’internazionalizzazione ed un forte conoscitore della
fiscalità del trading online.
Devo affermare che non è semplice trovare dei professionisti che
sappiano darti un vero supporto quando si parla di forex e di trading in generale. Proprio da qui nasce questo progetto.
Portare facilmente alla mano e alla testa di tutti una guida seria e
professionale per conoscere come funziona la fiscalità nell’attività
di trading e quali sono le azioni da compiere, anche autonomamente, nel momento in cui si devono dichiarare i proventi dell’attività di
trading.
La mia policy è sempre stata quella di trasmettere un metodo di
lavoro nel trading sul mercato delle valute e dei CFD’s, e - attraverso la Here Forex - offro servizi e prodotti che hanno l’intento di
rendere indipendente la persona che vuole, giorno per giorno, fare
trading con professionalità.
Questo lavoro, come tutti quelli che mi riguardano, nasce proprio
dalla necessità di apportare al mondo del trading online in Italia ( in
particolare del forex ) una nuova guida semplice ma professionale,
riguardante un aspetto non molto conosciuto ai più.
Massimo Tonci, oltre ad essere diventato un amico, è un bravissimo consulente e per questo ho ritenuto molto interessante il connubio tra noi.
Siamo animati dallo stesso interesse di trasmettere seri insegnamenti e crediamo entrambi molto importante il tipo di formazione
che si riceve per avere successo.
Io, anzi noi, vogliamo che tu abbia successo.
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E’ con grande piacere che scrivo questa prefazione per questo
lavoro, vi invito a leggere e dare il giusto peso anche all’argomento
“fiscale” se volete essere trader indipendenti a tutti gli effetti!
Buona lettura!
Arduino Schenato
Trader & Trading Coach
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Il mercato Forex
Con il termine “Forex” facciamo generalmente riferimento al “Foreing Exchange Market” ( abbreviato “FX market” ) ovvero al mercato
nel quale vengono scambiate le diverse valute dei singoli paesi.
Se vi servono mille dollari per andare negli Stati Uniti allora dovete
recarvi, ad esempio, presso una banca per scambiare i vostri euro
con la valuta estera; potreste anche decidere di cambiare i vostri
euro presso un cambiavalute una volta giunti a destinazione. Entrambi gli intermediari acquisteranno e venderanno dollari, euro e
ogni altra valuta nel mercato valutario che va sotto il nome di mercato forex.
In termini di volumi trattati il forex è probabilmente uno dei mercati
più capienti al mondo. La grande liquidità abbinata ad un orario
d'apertura di 24 ore al giorno, 5 giorni su 7, permette in qualsiasi
istante una grande velocità d'esecuzione delle operazioni.
Nel forex si confrontano due grandi gruppi di operatori. Da un lato
vi sono gli operatori commerciali che convertono valute per effettuare o ricevere pagamenti mentre dall'altro vi sono grandi banche
d'affari che operano sul mercato con intenti meramente speculativi.
Molte statistiche accreditano questo mercato di un volume di
scambi di circa 4.000 miliardi di dollari al giorno; la mancanza di un
dato ufficiale sull’ammontare degli scambi è dovuta alla caratteristica intrinseca del mercato delle valute, ovvero alla mancanza di
un ente superiore ed autonomo che ne coordini i flussi che, pertanto, questi possono solamente essere stimati.
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Mentre nel mercato azionario è generalmente presente una “borsa”
ovvero un ente presso il quale confluiscono tutte le transazioni, nel
mercato forex ogni intermediario funge da nodo di smistamento
delle contrattazioni in modo autonomo.
Diversamente dal mercato azionario, ove è presente un listino ufficiale delle quotazioni, nel mercato forex esistono diverse quotazioni che variano tra i singoli intermediari; queste differenze di quotazione sono tuttavia veramente minime poiché l’estrema velocità
degli scambi tende ad allineare in pochi secondi eventuali squilibri.
Questo mercato privo di un supremo organo di controllo, supervisione e garanzia prende il nome di mercato “over the counter”,
spesso abbreviato “mercato OTC”.
All'interno di questo fiume di denaro che scorre “OTC” si annidano
anche alcuni piccoli investitori denominati “traders retail” ; questi
ultimi accedono al mercato grazie a piattaforme di trading on line,
ovvero grazie ad un software installato sul proprio computer, con il
quale trasmettono i propri ordini ad uno o più intermediari specializzati - detti brokers - i quali a loro volta fanno da tramite con le
grosse banche d’investimento che sono in ultima analisi le vere
mani forti che spesso tendono ad influenzare i mercati.
Per poter meglio analizzare le vicende che interessano la tassazione delle transazioni che avvengono nel mercato forex abbiamo
la necessità di comprendere, almeno per sommi capi, come si sviluppino nella pratica le operazioni in questo mercato ed avere un
minimo di familiarità con i concetti di guadagno (“gain”) e perdita
(“loss”), nonché di leva (“leverage”) e posizione (“size”).
Scendendo nel campo pratico e concreto l'operatività nel forex si
sostanzia nell'apertura di posizioni che sono immediatamente con-
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vertite dal broker (il nostro intermediario) al cambio corrente tra le
due valute.
All'atto di apertura di una singola operazione il trader retail risulterà
contemporaneamente a credito ed a debito di due differenti valute.
L'operazione sarà "spot" ovvero sarà convertita immediatamente al
cambio di mercato del momento.
All'atto della chiusura dell'operazione il trader avrà ottenuto un’operazione di segno esattamente opposto. Poiché anche questa operazione sarà eseguita spot il trader potrà ottenere dalla fluttuazione
del cambio un differenziale positivo oppure negativo.
Nell'esempio che segue possiamo immaginare che in un dato giorno alle ore 09:30 un trader abbia acquistato diecimila Euro/Dollaro
al cambio di 1,3200.
Il broker al quale il trader è connesso aprirà una posizione a credito
di 10.000 Euro e - contemporaneamente - una posizione a debito
di 13.200,00 dollari.
Il saldo delle due posizioni appare come segue:
EUR
ore 09:30 - acquisto di
10.000,00 Euro/Dollaro al
prezzo di 1,3200
+ 10.000,00
USD
- 13.200,00
Dopo un certo lasso di tempo, poniamo per ipotesi le ore 11:30, il
nostro trader, vedendo il cambio Euro/Dollaro quotare 1,3300, decide di chiudere la posizione e pertanto invia al broker l'ordine di
vendita.
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Il broker eseguirà l’ordine ricevuto azzerando la posizione del trader vendendo i 10.000 Euro al cambio di 1,3300 ed ottenendo in
cambio 13.300,00 dollari.
L'operazione può pertanto essere sintetizzata come segue :
EUR
USD
ore 09:30 - acquisto di
10.000,00 Euro/Dollaro al
prezzo di 1,3200
+ 10.000,00
- 13.200,00
ore 11:00 - chiusura della posizione a 1,3300
- 10.000,00
+ 13.300,00
zero
+ 100,00
saldo
Il differenziale positivo di 100 dollari costituisce il guadagno (gain)
dell'operazione e sarà immediatamente accreditato al trader dopo
essere stato convertito nella valuta di conto (euro).
Possiamo affermare che oggi il nostro trader investendo 10 mila
euro ha ottenuto un differenziale positivo (gain) di 100 dollari (circa
75 euro al cambio di 1,3300) con un profitto di circa 0,75% in poche ore.
Questo sistema di trading presuppone l'esistenza di una quotazione che misuri il fluttuare della seconda valuta rispetto alla prima. Si
parla in questo caso di quotazione "certo per incerto".
Vediamo un esempio al contrario, ovvero se la quotazione invece
che salire fosse scesa ad esempio a 1,3150:
EUR
ore 09:30 - acquisto di
10.000,00 Euro/Dollaro al
prezzo di 1,3200
+ 10.000,00
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USD
- 13.200,00
9
ore 11:00 - chiusura della posizione a 1,3150
- 10.000,00
+ 13.150,00
zero
- 50,00
saldo
Il nostro trader avrà ottenuto un differenziale negativo (loss) ovvero
una perdita pari a 50 Dollari.
Uno degli aspetti più allettanti del forex è sicuramente la possibilità
di operare con la leva finanziaria (leverage).
L'operatività in leva consiste nello sfruttare la possibilità offerta dal
broker di versare solamente una parte del capitale investito a mercato e di operare con posizioni che sono più grandi del capitale a
disposizione.
Ad esempio con una leva 100 si possono aprire presso il broker
posizioni cento volte più grandi del capitale versato.
Per esempio poniamo che il nostro trader disponga per questa singola operazione solamente di 500 Euro e che intenda entrare a
mercato con tutto il proprio capitale (mi si passi l'esempio accademico) ottenendo quindi una posizione a mercato di 50.000 Euro,
ovvero una posizione pari a 100 volte i propri 500 Euro.
Vediamo come sarebbe stato l'esito:
EUR
ore 09:30 - acquisto di
50.000,00 Euro/dollaro al
prezzo di 1,3200
ore 11:00 - chiusura della posizione a 1,3150
-
USD
+ 50.000,00
- 66.000,00
50.000,00
+ 65.750,00
zero
- 250,00
saldo
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In questo caso, che ripeto essere puramente accademico, il nostro
trader avrà in due ore quasi dimezzato il proprio capitale di partenza poiché avrà utilizzato una posizione (size) troppo imponente se
paragonata al capitale a disposizione.
Risulta pertanto chiaro che la perdita (loss) oppure il guadagno
(gain) è espressione diretta non tanto del capitale versato al broker, quanto invece dalla quantità (size) di capitale che il trader impegna in ogni singola operazione. Tale capitale è garantito solamente da una modesta quota che va sotto il nome di margine.
In altre parole i soldi investiti nelle due posizioni sono quelli del
broker; i soldi del trader sono versati a garanzia (margine) delle
eventuali perdite che dovessero derivare dalla fluttuazione del
cambio.
Senza dubbio la possibilità offerta dalla leva finanziaria di porre in
essere consistenti operazioni anche con capitali a margine davvero
irrisori è certamente una delle ragioni della sempre maggiore diffusione del Forex. La leva finanziaria consente infatti di amplificare i
guadagni (ed ovviamente le perdite) in modo davvero significativo.
Le operazioni immesse attraverso la piattaforma di trading possono
essere chiuse nell'arco di ore o minuti ma nulla vieta che le stesse
possano restare attive (in gergo "rimanere a mercato") anche per
diversi giorni o settimane.
Nel caso di prolungamento delle operazioni per più giorni si dovrà
prestare attenzione a due distinte questioni. La prima attiene alla
consegna fisica del denaro e la seconda alla remunerazione (interessi) del denaro stesso.
Abbiamo visto come un’operazione di trading (in gergo un trade)
consista nella contemporanea apertura di una posizione a credito
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di una valuta ed a debito di un’altra, con l’aspettativa di lucrare una
differenza positiva alla chiusura dell’operazione che si avrà con un
nuovo scambio delle stesse quantità di denaro ma con segno opposto.
Desidero ancora insistere sul concetto di contemporaneità; si tratta
infatti non di comperare euro o dollari per poi rivenderli ma di acquisire contemporaneamente due posizioni di segno contrario ed
importo inizialmente identico per lucrare sulla variazione a nostro
favore dell’oscillazione della valuta incerta.
In altre parole se alle ore 09:30 ho acquistato 10.000 Euro/Dollaro
significa che avrò aperto presso il mio broker una posizione a credito di 10.000 Euro (la valuta certa) ed una contemporanea posizione a debito di una quantità di Dollari corrispondente al cambio
del momento (valuta incerta). Poiché il valore della prima valuta è
fisso mentre il valore della seconda fluttua abbiamo una quotazione che prende il nome di quotazione “certo per incerto”
Se alla fine della giornata l’operazione è ancora a mercato la situazione del trader apparirà come segue.
EUR
ore 09:30 - acquisto di
10.000,00 Euro/Dollaro al
prezzo di 1,3200
saldo
USD
+ 10.000,00
- 13.200,00
+ 10.000,00
- 13.200,00
Dal momento che le due posizioni aperte dal trader si sostanziano
in due movimenti di denaro reale, tale denaro deve, o meglio dovrebbe, essere effettivamente consegnato, alla fine della giornata
di trading.
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Per ovviare al problema della consegna fisica del denaro (in gergo
si chiama il “sottostante”) si attiverà un meccanismo per il quale, un
momento prima della chiusura del giorno, l’operazione viene chiusa e, un momento dopo l’inizio della nuova giornata, l’operazione
viene riaperta con i medesimi valori.
Questo meccanismo prende il nome di “roll-over” e permette di
ovviare al problema della consegna fisica del sottostante (il denaro
reale).
Esaminiamo ora il secondo problema che deriva dal mantenere un
credito di 10.000 Euro ed un debito del corrispondente controvalore in Dollari, ovvero gli interessi.
Esaminando l’esempio sopra riportato notiamo che il trader, per
aprire la propria posizione, non ha fisicamente impegnato i 10.000
Euro ma ha unicamente versato un importo (il margine) a garanzia
delle eventuali perdite. Ne deriva che qualcuno gli avrà effettivamente reso disponibile la somma, pur senza consegna fisica del
denaro, ma comunque a disposizione.
Ora immaginate di chiedere alla vostra banca di mettervi semplicemente a disposizione per un mese 10.000 euro; la banca vi
chiederà di corrispondere gli interessi anche se la somma rimane
nel conto senza che voi passiate a ritirarla.
Allo stesso modo le somme contemporaneamente a credito ed a
debito che nascono dal singolo trade posto in essere sono produttive di interessi; gli interessi si traducono contemporaneamente in
un ricavo a favore del trader (per la somma a credito) ed in un costo per il trader (per le somme a debito).
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Tuttavia se da un lato gli interessi sorgono “contemporaneamente”
a debito ed a credito nella maggior parte dei casi gli stessi sorgono
con tassi che variano a seconda della valuta.
Ecco che possedere da oggi fino al giorno dopo (in gergo “overnight”) ad esempio Yen Giapponesi oppure Dollari Americani non
sarà così conveniente come possedere Sterline o meglio ancora
Dollari Australiani sui quali vi sono tassi più alti.
La differenza tra gli interessi overnight, calcolata in corrispondenza
del roll-over, può essere positiva oppure negativa e va ad integrare
il guadagno o la perdita dell’operazione.
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Storia della tassazione del forex
In Italia la tassazione del mercato forex è sempre stata a dir poco
caotica dovendosi rifare a norme di tipo generalistico contenute
quasi esclusivamente nell'articolo 67 del TUIR, ovvero il Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR del 22 Dicembre 1986 n. 917).
Qualche spunto interpretativo si poteva rinvenire nella Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n.165/E del 24 giugno 1998, ma alla fine
ci si ritrovava sempre alle prese con l'articolo 67 del TUIR.
Tale norma in passato è stata fatta oggetto delle più disparate interpretazioni tanto che si erano venute a creare due principali correnti di pensiero.
La prima di queste voleva riconosciuta la totale estraneità dei proventi del forex sulla base della stringente lettura del comma c-ter
del citato articolo 67 del TUIR che determinerebbe la sola imponibilità delle operazioni a termine.
Il caratteristico rollover del forex avrebbe pertanto l’effetto di determinare tout-court la non imponibilità dei proventi.
Una seconda ed ancor più diffusa interpretazione ammette la tassazione dei guadagni facendoli rientrare nel novero del comma 1ter del citato articolo 67 ma solamente nel caso in cui la giacenza
in valuta nei conti del trader superi euro 51.645,69 per almeno 7
giorni lavorativi continui. Superata la doppia condizione di importo
e tempo i redditi sarebbero stati pertanto sottoposti a tassazione.
L'interpretazione ufficiale della Agenzia delle Entrate arrivò con la
Risoluzione nr. 67/E del 6 luglio 2010 e lasciò davvero poco spazio
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a qualsiasi visione "free-tax" : le plusvalenze di fine giornata sono
soggette a tassazione al 12.50% e le perdite non sono deducibili !
L'Agenzia delle Entrate arriva a sentenziare questa interpretazione
adducendo la tesi che il forex sia un mercato ove i contratti posti in
essere - pur non essendo dei derivati - siano "suscettibili di produrre differenziali positivi o negativi in dipendenza dell’andamento del
cambio della valuta estera rispetto all’euro, inquadrabili nell’ambito
della citata lettera c-quinquies"
La Risoluzione prosegue chiarendo che "la plusvalenza realizzata
alla fine della giornata deve essere indicata nella dichiarazione dei
redditi del contribuente (quadro RT – sezione II) e in tale sede deve essere applicata l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per
cento del suo ammontare".
La diretta conseguenza che deriva da questa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è che le perdite generate nelle operazioni
negative non possono essere utilizzate per ridurre l’ammontare
degli utili ottenuti dalle operazioni positive.
In altre parole se in un anno solare dal totale delle operazioni risultano guadagni per 1.200 euro e perdite per 1.500 euro voi avete in
pratica perso 300 euro ma l’Erario pretenderà il pagamento delle
imposte sui 1.200 euro che avete guadagnato senza minimamente
curarsi che le perdite sostenute per 1.500 euro.
Per meglio comprendere gli effetti distorsivi di questa novità sarà
sufficiente dare uno sguardo a questo esempio :
trader A
Trader B
Trader C
operazione n. 1
+ 2.000
+ 2.000
+ 2.000
operazione n. 2
+ 2.000
- 3.000
- 1.500
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operazione n. 3
+ 2.000
+ 2.000
- 1.500
guadagni/perdite effettive
+ 6.000
+ 1.000
- 1.000
Vediamo ora gli effetti distorsivi dell’applicazione del regime di
indeducibilità delle perdite.
trader A
guadagni lordi
imponibile da sottoporre a tassazione
imposte
Trader B
Trader C
+ 6.000 +
1.000
- 1.000
6.000
4.000
2.000
750
500
250
L'effetto di indeducibilità delle perdite appare quanto mai evidente
e genera addirittura un’imbarazzante situazione in capo al Trader C
il quale, oltre ad aver perso soldi nel proprio conto di trading on
line, deve anche corrispondere le imposte all’Erario!
Nonostante i miei 22 anni di esperienza con il bizantino sistema
fiscale italiano alle volte riesco ancora a meravigliarmi... e questa è
una di quelle volte!
Un problema ulteriore deriva dai contratti per differenza (quasi
sempre abbreviati “CFD”). Si tratta di contratti per i quali il primo
valore - quello certo - è rappresentato da una moneta di conto (solitamente il dollaro) mentre il secondo - quelle incerto - è rappresentato da una merce oppure da un indice ma non da una seconda
moneta.
Un classico esempio di contratto per differenza è il CFD sull’indice
del prezzo dell’oro (sigla tecnica “xau/usd”); acquistando uno o più
contratti di questo derivato non acquisteremo la proprietà dell’oro in
senso fisico ma acquisteremo un titolo che ne rappresenta il valore
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e che replica quasi istantaneamente le fluttuazioni della quotazione
dell’oro.
Esistono diversi CFD sulle principali merci come argento, palladio,
rame, petrolio e via dicendo ed esistono anche derivati degli indici
delle principali borse del mondo e tutti hanno in comune con il forex le stesse modalità di funzionamento.
Come già visto per le valute anche i CFD funzionano con una quotazione “certo per incerto” e quasi tutti i broker li hanno inseriti nelle
piattaforme di trading on line.
Poiché il funzionamento delle operazioni in CFD è del tutto simile
al funzionamento delle operazioni sulle valute tutti i broker registrano in un unico conto di trading i risultati positivi e negativi di
entrambe le tipologie di operazioni e da qui iniziano alcuni grattacapi.
Approfondendo la lettura della Risoluzione 67/E si legge infatti come i contratti CFD siano da ricomprendere, non tanto al comma cquinquies come per il forex, ma al precedente comma c-quater.
La diretta conseguenza di tale interpretazione consiste nella possibilità di dedurre le perdite derivanti da operazioni in CFD, ovviamente fino alla concorrenza dei gain derivanti dagli stessi.
Posso immaginare che non sia del tutto chiaro in prima istanza e
pertanto utilizzando l’esempio visto poco prima immaginiamo che il
trader abbia ottenuto i medesimi risultati economici con i derivati
invece che con le valute.
operazione in CFD n. 1
trader A
Trader B
Trader C
+ 2.000
+ 2.000
+ 2.000
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operazione in CFD n. 2
+ 2.000
- 3.000
- 1.500
operazione in CFD n. 3
+ 2.000
+ 2.000
- 1.500
guadagni lordi totali
+ 6.000
+ 1.000
- 1.000
6.000
1.000
zero
750
125
zero
imponibile da sottoporre a tassazione
imposte
Giunti a questo punto posso lasciare immaginare al lettore quali
complicazioni possano insorgere in campo al singolo Trader retail
(ed al suo consulente fiscale) il quale normalmente riceve dal broker un conteggio totale di operazioni senza alcuna diversificazione
(e non ve ne sarebbe ragione alcuna) delle operazioni in valuta da
quelle in CFD.
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Evoluzione della normativa
A distanza di pochi mesi dall’emanazione della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E, di cui abbiamo parlato poco sopra,
fu emanato il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Il decreto 141/2010 provvede a modificare l’articolo 1, comma 4,
del TUF (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
La modifica va ad incidere sulla qualificazione delle operazioni nel
mercato forex poiché le riconduce tra i "Contratti Finanziari Differenziali" considerandoli a tutti gli effetti strumenti finanziari derivati.
La diretta conseguenza di una tale nuova classificazione ufficiale
permette di ricondurre l'operatività del forex nell'ambito del comma
1 lettera c-quater dell'articolo 67 del TUIR con possibilità pertanto
di dedurre le perdite forex come avviene per i CFD.
La novità decorre dal 19 settembre 2010, ovvero dopo quindici
giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta del decreto avvenuta
il 4 settembre 2010.
Il sole24ore, con la consueta puntualità, uscì il 22 settembre con
un articolo nel quale illustrava le nuove modalità di conteggio delle
minusvalenze.
La quasi totalità del mondo del forex sembrò sulle prime non cogliere l'impatto della modifica e continuò a vagare tra diverse soluzioni, alle volte non prive di fantasia.
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A moltiplicare il fiorire di queste interpretazioni sui generis ha in
larga parte contribuito la stretta vicinanza dei traders con la galassia dei blog e dei vari social network.
Ancora oggi si possono trovare web e blog che affermano una miriade di sciocchezze come l'esenzione totale dei proventi al di sotto
di 50.000 Euro annui oppure l’imponibilità a seconda che il broker
sia o meno "autorizzato" (da chi o da cosa non si capisce bene).
Deve passare oltre un anno affinché la questione venga nuovamente esaminata in via ufficiale dall’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 102/E del 25 ottobre 2011.
La Risoluzione, rifacendosi alla modifica introdotta all’articolo 1,
comma 4, del TUF (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ad
opera dell’articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 agosto
2010, n. 141, precisa che la normativa fiscale non possa "prescindere dalle disposizioni civilistiche che regolano le medesime operazioni"
La nuova normativa TUF prevede che i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. “rollover”), siano da ricomprendere tra i “contratti finanziari differenziali”, ovvero debbano essere considerati "strumenti finanziari derivati".
La Risoluzione 102/E dell'Agenzia delle Entrate chiarisce così che
la base imponibile per il calcolo delle imposte sul forex è costituita,
ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del TUIR, dal risultato che si
ottiene facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.
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Questo significa che al termine dell'anno fiscale il contribuente dovrà calcolare la base imponibile sommando tutti i gain ed i rollover
positivi e detraendo tutti i loss ed i rollover negativi.
Pertanto a decorrere dal 19 settembre 2010 (data di entrata in vigore dell’articolo 9, comma 7, del citato decreto legislativo n. 141
del 2010) i redditi derivanti da operazione in forex ed in CFD,
se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente
attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva a norma
dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
Tale imposta sostitutiva che per anni era stata al 12,50% è stata
aggiornata al 20,00% per effetto del Decreto-Legge del 13 agosto
2011 n. 138.
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Il sistema di tassazione attuale
Il 2011 è stato un anno fiscalmente davvero complicato per i traders pertanto sicuramente gioverà una sintesi di quanto illustrato
fino a questo punto, non tanto con riguardo alle varie evoluzioni,
quanto al sistema impositivo attualmente in essere.
La normativa attualmente in vigore dal 1° gennaio 2012 è il Decreto Legge n. 138/2011 convertito nella Legge n.148/2011 e il D.l.
216/2011 il quale stabilisce che tutte le rendite finanziarie, i redditi
di capitale e redditi diversi, complessivamente conseguiti nell’anno
di riferimento, sono soggetti a tassazione mediante imposta
sostitutiva con aliquota fissa del 20%.
Per le persone fisiche che non operano in regime di impresa la
tassazione del ricavi generati dai conti forex è la seguente:
• Si conteggia la base imponibile per anno solare;
• Si sommano tutti i guadagni (gains) ed i rollover positivi;
• Si detraggono tutte le perdite (loss) ed i rollover negativi;
• In caso di imponibile positivo si conteggia l'imposta sostitutiva al
20%.
Vediamo subito un esempio :
Profitti
Operazione n. 1
+ 100,00
Operazione n. 2
+ 500,00
Rollover su op.2
. . .
-5
. . .
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Perdite
. . .
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operazione n. 99
-200
Rollover su op. 99
+ 25,00
operazione n. 100
+ 180,00
TOTALI
+ 805,00
risultato complessivo
+ 600,00
- 205,00
Il nostro trader alla fine delle 100 operazioni avrà ottenuto un guadagno complessivo di 600,00 Euro sul quale andrà a calcolare
un'imposta pari al 20% di Euro 600,00 pari a Euro 120,00.
Qualcuno si starà giustamente chiedendo cosa succede se alla
fine dell’anno invece di un risultato positivo si presentasse una
perdita complessiva ?
Per prima cosa desidero sgomberare il campo dalle fantasiose ipotesi che l'Erario in qualche modo provveda a rimborsarci il 20%
delle nostre perdite; nonostante possa capitare di leggere in rete
ogni sorta di sciocchezza ricordiamoci che le informazioni presenti
nel web sono prive di qualsivoglia garanzia di correttezza.
Non esiste infatti alcun tipo di responsabilità verso chi pubblica
informazioni fiscali errate! Per inciso gli unici soggetti che per legge
si assumono una qualche responsabilità nei confronti del trader per
le sue imposte sono unicamente il broker, qualora agisca quale
sostituto di imposta, ed il consulente fiscale, qualora sia regolarmente iscritto e debitamente assicurato.
L'attuale normativa fiscale sui redditi derivanti dal forex chiama
"plusvalenze" i guadagni (gains) e chiama "minusvalenze" le perdite (loss).
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Mentre il totale delle plusvalenze per anno solare è soggetto ad
un'imposta del 20% il totale delle minusvalenze prodotte in un certo anno solare è "riportabile" nei quattro anni successivi.
Questo sta a significare che le minusvalenze (perdite) di un determinato anno possono essere utilizzate in diminuzione delle plusvalenze (guadagni) per le quattro annualità successive.
Aiutiamoci con il consueto esempio ed immaginiamo che il nostro
trader abbia ottenuto le seguenti performance:
anno fiscale
risultato
anno 2013
- 6.000
anno 2014
+ 1.500
anno 2015
+ 1.000
anno 2016
+ 1.500
anno 2017
+ 1.000
anno 2018
+ 5.000
Il nostro trader nell'anno 2013 ha realizzato una minusvalenza annua pari ad euro 6.000 per la quale non pagherà imposte.
Nell'anno 2014 la gestione risulta in positivo di euro 1.500 e tali
somme potranno essere compensate con le perdite dell'anno
2013. La stessa sorte toccherà agli esercizi 2015 e 2016 e 2017.
Al 31 dicembre dell'anno 2017 le perdite relative all'anno 2013 non
ancora utilizzate ammontano ad euro 1.000. Fa quasi sorridere
dover annunciare che in questo caso le perdite… si perdono!
Le perdite relative all’anno solare 2013 non si possono infatti più
utilizzare per abbattere gli imponibili nell'esercizio successivo al
quarto, ovvero per gli esercizi successivi al 2017, quindi nell'anno
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2018 l'imponibile fiscale sui cui operare la tassazione è pari ad
euro 5.000.
Per rendere ancora più chiaro questo meccanismo nella prossima
tabella possiamo verificare gli importi netti delle perdite che possiamo riportare ed utilizzare
periodo
risultato
perdite
utilizzate
perdite da
riportare
anno 2013
- 6.000
6.000
6.000
anno 2014
+ 1.500
1.500
4.500
anno 2015
+ 1.000
1.000
3.500
anno 2016
+ 1.500
1.500
2.000
anno 2017
+ 1.000
1.000
zero
anno 2018
+ 5.000
Grazie ad uno dei maggiori broker italiani questo meccanismo di
riporto delle minusvalenze fiscali da un anno ai quattro successivi è
spesso conosciuto con il nome di "zainetto fiscale".
Per quanto attiene la possibilità di utilizzo delle perdite dobbiamo
necessariamente prestare attenzione a tenere distinte le perdite
derivanti da redditi diversi e redditi di capitale.
Nella categoria dei redditi di capitale rientrano i guadagni ottenuti
da investimenti come cedole sulle obbligazioni, dividendi su azioni
ed in generale sui redditi che derivano da una remunerazione sul
capitale aventi la caratteristica d’essere certi e predeterminati.
Appartengono invece alla categoria dei redditi diversi tutti i guadagni (e le perdite) che derivano da eventi di tipo aleatorio come ad
esempio l'oscillazione dei listini delle valute (forex) e l'oscillazione
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della quotazione di qualsiasi altro strumento finanziario (azionario e
non) per le quali non vi è in anticipo alcuna certezza di risultato.
Il fatto che entrambi gli strumenti abbiano una tassazione percentualmente simile contribuisce a rendere spesso nebulosa la distinzione tra gli uni e gli altri.
Dobbiamo tuttavia tenere a mente che, in virtù della loro intrinseca
caratteristica di incertezza, possono essere riportate nelle annualità successive solamente le perdite della categoria dei redditi diversi; tali perdite potranno essere compensate esclusivamente con
redditi della medesima categoria e non anche con altri redditi come
ad esempio i redditi di capitale.
In altre parole non possiamo compensare le eventuali perdite del
forex con interessi attivi derivanti da dividendi su azioni oppure da
cedole obbligazionarie.
Sarà invece ammesso compensare le perdite del forex con il guadagno che dovesse derivare dalla vendita di azioni in quanto queste ultime, data la loro caratteristica di aleatorietà di valore, rientrano nella categoria dei redditi diversi e quindi nella stessa categoria
del forex.
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Le imposte sui redditi
In questo capitolo esamineremo in dettaglio gli aspetti legati al pagamento dell'imposta per poi passare ad una analisi della documentazione fiscale che per legge è necessario predisporre.
Per prima cosa precisiamo che esistono due distinti trattamenti
fiscali, molto differenti tra loro, che vanno sotto il nome di "regime
amministrato" e "regime dichiarativo".
All'interno del regime amministrato il broker si sostituisce all’erario
provvedendo a conteggiare tutte le plusvalenze (guadagni) e le
minusvalenze (perdite) al fine di conteggiare e versare l'imposta al
posto del trader.
In buona sostanza il broker farà da esattore per conto del fisco prelevando le imposte direttamente dal conto del trader per versarle
all’Erario al posto dello stesso.
In questo caso siamo di fronte ad un "sostituto di imposta" ovvero
ad un soggetto (il broker) che prende il posto dell'esattore (ovvero
l’Erario) e che va alla fonte (ovvero dal trader) a prelevare le imposte facendosi carico per suo conto dell'esattezza di tutti i conteggi
e di tutte le procedure di riscossione. Il broker dopo essersi sostituito all’Erario ed aver prelevato le imposte in capo al trader provvederà al versamento dei predetti importi all’Erario stesso.
La procedura descritta termina per il trader quando il broker consegnerà la certificazione delle operazioni compiute. Tale documento libera il trader da ulteriori adempimenti burocratici e fornisce garanzia in caso di futuri accertamenti Erariali.
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Il vantaggio di essere liberi tanto dalla burocrazia quanto delle
eventuali conseguenze di mancati versamenti da parte del broker è
sicuramente un plus interessante che deve essere valutato in relazione alla sensibilità individuale nei confronti degli impegni fiscali.
Ci sono persone più o meno inclini ad occuparsi degli aspetti amministrativi legati a qualsiasi tipo di attività imprenditoriale; risulta
pertanto difficile assegnare una preferenza oppure un valore al
vantaggio derivante dalla possibilità di scegliere se avvalersi o meno del regime amministrato.
Quello che possiamo in questa sede rilevare è come siano in effetti
molto pochi i brokers che offrano il servizio di regime amministrato.
Possiamo facilmente comprendere come questo regime sia appannaggio di broker capaci di gestire complesse strutture amministrative e, soprattutto, broker che siano in grado di fare fronte ai
costi che ne derivino.
La sola alternativa al regime amministrato é costituita dal "regime
dichiarativo".
Si tratta del regime nel quale il contribuente (il trader) dovrà interamente occuparsi di tutti gli aspetti legati alla liquidazione ed al
pagamento delle imposte, nonché della compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi.
Nelle prossime pagine avremo modo di scomporre ed analizzare le
operazioni nelle loro singole e distinte fasi.
Liquidazione dell'imposta
La procedura di liquidazione delle imposte consiste nel provvedere
materialmente ai conteggi per determinare l’importo dovuto all’Erario a titolo di imposta sostitutiva derivante dall’attività di trading.
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Tutto generalmente inizia da un documento rilasciato dal broker nel
quale si attesta quali e quanti siano stati i guadagni (o le perdite)
complessivi del trader nell'anno solare di riferimento.
Tale documento deve essere rilasciato a ciascun trader residente
sul territorio italiano da qualunque broker in ottemperanza all'articolo 56 del regolamento CONSOB numero 16190.
Il rendiconto deve contenere:
a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide
detenute presso il broker alla data di chiusura del periodo di riferimento;
b) la misura degli eventuali finanziamenti a mezzo titoli:
c) l’entità di eventuali bonus maturati sui finanziamenti tramite titoli.
Nella parte finale del documento, dopo la lista delle operazioni
compiute, troveremo il dato che più ci interessa, ovvero il risultato
complessivo.
Nel caso in cui il risultato generale dell’anno sia negativo, ovvero
sia espressione di una perdita complessiva, dobbiamo solamente
preoccuparci di tenere debita nota dell'importo per effettuare il riporto nelle quattro annualità successive.
Vedremo successivamente in dettaglio quali siano i righi del modello Unico da compilare qualora vi siano da dichiarare unicamente
delle perdite.
Nel caso risulti un importo con segno positivo, ovvero risulti un
guadagno complessivo, si procederà alla verifica della presenza di
eventuali perdite riportabili dai quattro anni precedenti con il meccanismo descritto nel capitolo precedente.
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Una volta sottratte le eventuali perdite a riporto si ottiene la base
imponibile netta sulla quale calcolare l'imposta al 20% come illustrato nell'esempio che segue.
Guadagni come indicati dal
prospetto rilasciato dal broker
perdite degli anni precedenti
(fino al quarto)
10.000,00
- 3.000,00
base imponibile
7.000,00
imposta al 20%
1.400,00
La procedura di riporto delle perdite appena descritta è valida unicamente a partire dal precedente anno di imposta, quindi solo dal
2012, con qualche complicazione per le perdite dei periodi precedenti.
Tale complicazione sorge per il fatto che negli anni 2012 e 2013
era in vigore un’aliquota al 20% che è più alta rispetto al 12,5% in
vigore negli anni 2011 e precedenti.
Le perdite a riporto dell’esercizio 2011 deve (anzi doveva) pertanto
essere rapportate all’aliquota del 12.5%.
La via più semplice per ottenere una corretta valorizzazione delle
perdite ante 2012 è descritta nelle istruzioni al modello Unico 2014
per l’anno di imposta 2013.
L’Agenzia delle Entrate indica in modo chiaro che le perdite realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 debbono essere considerate non per il loro intero ammontare ma solo per una quota del
62,5%.
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Tale quota permette facilmente di mettere in correlazione le perdite
maturate nel periodo 2011 con tassazione al 12,50% con gli utili
dell’anno 2012 e 2013 soggetti all’aliquota del 20%.
Ipotizzando che la perdita di 3.000 euro si sia formata per 2.000
euro nel 2011 e per 1.000 euro nel 2012 allora il conteggio corretto
per l’anno di imposta 2013 è illustrato nell’esempio seguente.
Guadagni dell’anno 2013 come indicati
dal prospetto rilasciato dal broker
10.000,00
perdite relative all’anno 2011 (62,5% di
Euro 2.000,00)
- 1.250,00
perdite relative all’anno 2012 (100% di
Euro 1.000,00)
- 1.000,00
base imponibile
7.750,00
imposta sostitutiva (al 20%)
1.550,00
Come potete notare nel primo esempio arriviamo a calcolare erroneamente un’imposta inferiore rispetto a quanto riportato correttamente qui sopra.
Pagamento dell’imposta
Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze andrà utilizzato il modello di pagamento unificato
"F24".
Nel modello F24 andranno indicati tutti i dati del contribuente quali
cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo completo e,
naturalmente, il codice fiscale.
Le imposte si versano con il codice tributo "1100", rateazione "01
01".
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L'anno di imposta da indicare sarà ovviamente quello al quale sono
riferite le imposte, infine nel campo importo si avrà cura di trascrivere il risultato che deriva dal conteggio come sopra descritto.
All'interno del modello di pagamento F24 è ovviamente possibile
effettuare una qualsiasi compensazione con altri tributi per i quali vi
sia credito capiente.
Esaminiamo ora nel dettaglio la compilazione delle singole voci
che compongono la delega di pagamento.
Per prima cosa inserite nel frontespizio del modello tutti i dati anagrafici del contribuente. Rileggete bene due volte il codice fiscale
poiché il versamento delle imposte verrà abbinato alla dichiarazione dei redditi proprio grazie al codice fiscale. Pertanto se c’è un
dato che è opportuno non sbagliare è proprio questo.
In caso di valore errato il programma della banca dovrebbe comunque avvisare l’operatore dello sportello del possibile errore; il
condizionale è sempre d’obbligo, perché a descrivere la serie di
piccoli accadimenti tragicomici occorsi a clienti e conoscenti servirebbe un intero capitolo.
Dopo il frontespizio possiamo passare a compilare la sezione denominata “Erario” la quale si trova immediatamente sotto la sezione contenente i dati anagrafici.
Iniziamo a compilare la prima riga iniziando dalla casella “codice
tributo”; per il pagamento dell’imposta è necessario utilizzare il codice “1100”, seguito dal numero della rata e dall’anno solare a cui è
riferito il versamento.
Nel caso di pagamento dell’imposta in unica soluzione nel campo
“rateazione” dovrà essere inserito il valore “01 01” mentre per il
pagamento a rate sarà inserito il valore corrispondente al numero
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della rata (due cifre) seguito dal numero totale delle rate (altre due
cifre).
Vediamo un esempio di compilazione del modello F24 con pagamento dell’imposta in unica soluzione.
Se invece desiderassimo effettuare il pagamento rateale dovremmo compilare il modello F24 in modo leggermente differente. Nell’esempio che segue trova posto il pagamento della prima di cinque
rate per il medesimo importo di Euro 1.550 riportato nell’esempio
precedente.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva andrà effettuato non oltre il
termine ordinario stabilito per il pagamento delle imposte sui redditi
delle persone fisiche, ovvero entro il 16 giugno dell'anno solare
successivo al quale i redditi sono riferiti.
Quindi per i redditi conseguiti nell’anno di imposta 2013, ovvero per
il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, il termine
ordinario sarà il 16 giugno 2014.
Esiste inoltre la possibilità di differire il termine ordinario di un mese
con una modesta maggiorazione dello 0,40%.
Negli ultimi anni i termini di pagamento delle imposte sono stati
quasi sempre prorogati di tre settimane.
E’ successo per anche per le imposte relative all'anno 2012 ove
tale termine era originariamente stato fissato al 16 giugno per poi
essere differito a lunedì 8 luglio 2013. Tale data è stata ottenuta
aggiungendo 21 giorni (tre settimane) alla data di partenza del 17
giugno 2013 (il 16 era infatti un giorno festivo).
La seconda scadenza - quella con maggiorazione - è stata invece
differita direttamente al 20 agosto 2013 in quanto per i versamenti
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2013 la mini-proroga d’agosto aveva compreso, a differenza di
anni passati, anche i versamenti delle imposte.
Negli ultimi anni le proroghe di tre settimane sono diventate di fatto
una regola pertanto è lecito attendersi che le originarie scadenze
del 16 giugno 2013 e del 16 luglio 2013 con la maggiorazione
0,40% potranno slittare rispettivamente al 7 luglio 2014 e 20 agosto 2014.
Devo sottolineare che, per quanto fondata, questa resta un’ipotesi
e come tale andrà verificata, così come deve essere verificata la
probabile ulteriore proroga per i versamenti al 20 agosto 2014.
Chiarita ed accettata l'impossibilità oggettiva di avere una certezza
circa la precisa data di versamento delle imposte proviamo ad introdurre un ulteriore elemento di complicanza ovvero il versamento
rateale.
Esiste infatti la possibilità di versare gli importi derivanti dalla dichiarazione dei redditi (il Modello Unico) in alcune rate. L’uso della
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locuzione “alcune” è d’obbligo e fra qualche riga vi sarà chiaro il
perché.
Per conteggiare il numero delle rate in cui versare le imposte è
necessario in primo luogo distinguere se il contribuente abbia o
meno la partita IVA.
Le presone fisiche SENZA partita IVA potrebbero avere il seguente
calendario di versamenti:
rata
scadenza
rata
scadenza
1
16 giugno 2014
1
16 luglio 2014
2
30 giugno 2014
2
31 luglio 2014
3
31 luglio 2014
3
1 settembre 2014
4
1 settembre 2014
4
30 settembre 2014
5
30 settembre 2014
5
31 ottobre 2014
6
31 ottobre 2014
6
1 dicembre 2014
7
1 dicembre 2014
Diversamente le persone fisiche CON partita IVA (per ragioni connesse all’antidiluviano “conto fiscale”) potrebbero avere il seguente
calendario dei versamenti:
rata
scadenza
rata
scadenza
1
16 giugno 2014
1
16 luglio
2
16 luglio 2014
2
20 agosto 2014
3
20 agosto 2014
3
16 settembre
4
16 settembre 2014
4
16 ottobre
5
16 ottobre 2014
5
17 novembre
6
17 novembre 2014
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Nonostante le due tabelle sopra esposte derivino direttamente dalle istruzioni ministeriali le date indicate potrebbero subire variazioni.
Un eventuale spostamento della scadenza per il versamento in
unica soluzione avrebbe l’effetto di spostare avanti il numero delle
rate.
In questo caso si avrebbe l’effetto collaterale di vedersi ridotto il
numero totale di rate poiché il versamento dell’ultima rata non può
mai eccedere la data del 30 novembre, ovvero la data di scadenza
del secondo acconto d’imposta.
In altre parole nonostante un certo grado di discrezionalità e tanta
incertezza tutti gli importi dovranno essere completamente versati
entro la citata data del 30 novembre.
La rateazione comporta il versamento di un piccolo surplus a titolo
di interessi. Il calcolo delle rate non è complicatissimo, vi basterà
dividere l’importo complessivo da versare all’Erario in tante parti
uguali quante sono le rate da versare e poi maggiorare ogni rata
della corretta percentuale di interesse.
Ecco la tabella per il conteggio degli interessi per le persone fisiche:
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e quella per i titolari di partita IVA:
Per il differimento delle rate dal 16 giugno al 16 luglio dovremmo
ricordarci di aggiungere il quattro per mille (0,40% che dir si voglia)
all’intero importo prima di dividere per il numero delle rate ed aggiungere la percentuale indicata nelle colonne a destra.
In oltre vent'anni non ho mai visto nessuna sanzione nel caso di
errori di qualche centesimo causati da arrotondamenti non corretti,
ma siccome poche cose mi stupiscono in ambito burocratico tenderei ad arrotondare i versamenti sempre eccesso e non per difetto.
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La dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione dei redditi modello UNICO 2014 è l’unico modello
da utilizzare per dichiarare i redditi conseguiti con il forex nell’anno
solare 2013.
E’ possibile eventualmente ricorrere al modello 730 solamente in
“combinazione” con il modello Unico. E’ pertanto possibile compilare il modello 730 con i redditi ed i rimborsi che vi debbono prendere
posto e successivamente compilare un apposito modello UNICO
contenente i soli quadri relativi ai redditi derivanti dalla attività di
trading, che vada ad integrare i dati indicati nel 730
Ciò sta a significare che coloro che fossero interessati a mantenere
un certo grado di riservatezza, ad esempio con il proprio datore di
lavoro o con il proprio CAAF, possono continuare ad utilizzare il
730 e successivamente predisporre un modello Unico “ad-hoc”
contenente solamente i riferimenti all’attività di trading che non può
essere collocata altrimenti se non nel modello UNICO.
Il modello UNICO può essere agevolmente compilato anche mediante l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Per le istruzioni sull’installazione ed uso del software rimando
all’apposita sezione nei capitoli successivi.
Il Modello UNICO è un modello tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali. All’interno è inoltre possibile effettuare
le compensazioni tra imposte a credito ed a debito. Da qui il nome
di modello Unificato-compensativo “Uni-Co”.
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In linea generale è obbligato alla presentazione del modello UNICO chi è tenuto a presentare sia la dichiarazione dei redditi sia la
dichiarazione IVA, come ad esempio chi è titolare di Partita IVA.
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi deve generalmente essere presentata
mediante il canale telematico dell’Agenzia delle Entrate (in gergo
“in via telematica”)
L’invio telematico della dichiarazione deve essere effettuato direttamente dal contribuente il quale può tuttavia demandare tale incombenza ad intermediario abilitato, come ad esempio ad un
commercialista di propria fiducia.
Possono presentare il modello cartaceo solamente i contribuenti
che, pur avendone diritto, non hanno presentato il modello 730, ad
esempio perché privi di sostituto di imposta oppure perché debbono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Inoltre possono presentare il modello cartaceo i contribuenti che,
pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni
redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri RM, RT, RW,
AC del modello UNICO.
Come vedremo tra breve la presentazione del quadro RT è esattamente il caso che ci riguarda.
Il Modello UNICO deve generalmente essere presentato entro una
precisa finestra temporale.
Per l'anno in corso la dichiarazione può essere presentata entro i
seguenti termini:
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• dal 2 maggio 2014 al 30 giugno 2014 se la presentazione viene
effettuata in forma cartacea per tramite di un ufficio postale;
• entro il 30 settembre 2014 se la presentazione viene effettuata
per via telematica, sia direttamente che per tramite di un intermediario abilitato.
Vale la pena ancora una volta ricordare che, nel caso di presentazione del 730 con i soli dati di reddito tradizionali integrato da modello Unico contenente i redditi relativi al trading, si renderà obbligatoria la trasmissione del modello Unico a mezzo del canale telematico.
La compilazione della dichiarazione dei redditi deve avvenire tramite i modelli ministeriali.
Già da qualche anno l'Agenzia delle Entrate provvede a rendere
disponibili i modelli esclusivamente in formato elettronico tramite il
portale dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).
I modelli sono originariamente predisposti a colori e possono ovviamente essere stampati anche in bianco e nero.
I modelli ministeriali “cartacei” e l'apposita busta da utilizzare per la
presentazione dovrebbero essere usualmente in distribuzione gratuita presso tutti i Comuni.
I contribuenti obbligati alla presentazione telematica possono optare per una delle seguenti modalità:
• presentazione telematica diretta (Entratel o Fisconline);
• presentazione tramite intermediario autorizzato (es. il proprio
commercialista di fiducia);
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Da quest’anno non è più consentita la modalità di presentazione
tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che ne curava il successivo invio telematico.
I contribuenti che non sono obbligati alla presentazione telematica
possono eventualmente presentare la dichiarazione dei redditi anche mediante consegna della copia cartacea agli Uffici Postali.
In questo caso la dichiarazione deve essere inserita nella sua busta (che non è facile reperire...) in modo che il triangolo posto in
alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata
della busta e che attraverso la finestra della busta risultino visibili il
tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del
contribuente.
Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza fermagli o
cuciture,
Il servizio di presentazione tramite ufficio postale è gratuito, tuttavia, In caso di gravi imprecisioni, gli uffici postali possono anche
rifiutare l'accettazione della dichiarazione.
Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni
dichiarazione consegnata.
La ricevuta costituisce la prova della presentazione della dichiarazione e deve essere conservata dal contribuente unitamente alla
copia della dichiarazione presentata.
Nelle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2014 si fa
inoltre riferimento della possibilità di presentazione della dichiarazione dall'estero mediante invio a mezzo raccomandata di una
normale busta per corrispondenza di dimensioni idonee a contenere la dichiarazione senza che la si pieghi.
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In questo caso la busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle
entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16,
30175 Marghera VENEZIA (Italia) e deve recare scritto, a carattere
evidente:
• cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
• La dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO 2014 Persone Fisiche”.
Nei casi di presentazione della dichiarazione dall'estero mi sento
tuttavia di suggerire la presentazione tramite internet con l'apposito
programma fornito dall'agenzia delle entrate di cui parlerò a breve.
Nel caso si decida di avvalersi di un intermediario abilitato è necessario consegnare la propria dichiarazione debitamente sottoscritta e conservare la dichiarazione originale recante la firma propria e quella dell’intermediario cui spetta l’onere di trasmetterla.
In questo caso è bene prendere accordi in tempo utile poiché l'intermediario ha facoltà di richiedere il pagamento di un corrispettivo
come pure è libero di non accettare l'incarico.
Frontespizio della dichiarazione
La dichiarazione dei Redditi è composta da alcuni quadri di reddito
e da un frontespizio composto di tre facciate dal quale generalmente si usa iniziare la compilazione.
Nella parte alta della prima facciata dovete indicare il cognome, il
nome e il codice fiscale del contribuente al quale la dichiarazione
dei redditi è riferita e che certamente coinciderà con l'intestatario
del conto di forex e del relativo Statement.
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In caso di dubbio consiglio di controllare che il codice fiscale corrisponda a quello riportato nel tesserino rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria oppure nella tessera sanitaria.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e
data di nascita) indicati sulla tessera sanitaria o nel tesserino è
riportato in modo errato si renderà quasi certamente necessario
rivolgersi agli uffici della Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione.
Nell’attesa della comunicazione di correzione potete comunque
utilizzare il codice fiscale anche se erroneamente attribuito.
Proseguendo nel secondo foglio nella prima sezione denominata
"tipo di dichiarazione" dovrete indicare sicuramente "redditi" ed
eventualmente “IVA”, qualora assieme ai redditi sia presentata anche la dichiarazione IVA;
La casella “Quadro VO” riguarda i soggetti che, pur essendo esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA, debbano comunicare opzioni o revoche ai fini dell’Imposta sul Valore
Aggiunto.
La casella "Quadro AC” riguarda invece la comunicazione annuale
dei condomini.
Le caselle “Studi di settore”, “Parametri”, “Indicatori” sono da utilizzare se sono presenti i relativi modelli.
Particolare attenzione deve essere prestata per quanto riguarda il
campo “Modulo RW” poiché tale quadro é destinato a quanti abbiano effettuato nel 2013 investimenti all’estero ed in generale a
quanti abbiano in qualche modo detenuto attività finanziarie estere.
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Nello specifico si tratta dei casi che vedremo tra breve in cui corre
l’obbligo di segnalare alcuni dati relativi al conto estero mediante la
compilazione dell'apposito Quadro RW del modello UNICO.
I campi "Dichiarazione correttiva nei termini", “Dichiarazione integrativa a favore” e “Dichiarazione integrativa” sono utilizzabili per
presentare una eventuale nuova dichiarazione che vada a rettificare o integrare una precedente dichiarazione già presentata.
Per le ulteriori precisazioni circa questi specifici casi, non volendo
appesantire questo capitolo, si rimanda alla apposita sezione approfondimenti nella quale vengono prese in esame tutte le casistiche previste dalla normativa corrente.
La sezione dati del Contribuente dovrebbe essere di agevole compilazione, tuttavia è necessario prestare particolare attenzione alla
residenza ed alle sue eventuali variazioni.
Se non avete variato la residenza, oppure la variazione è avvenuta
nell’ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo
“Domicilio fiscale al 01/01/2013”, mentre se avete variato la residenza trasferendola in un comune diverso dovete compilare tutti e
tre i righi relativi al domicilio fiscale.
Gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo pertanto, relativamente alla dichiarazione dei redditi per
l’anno 2013, la data a cui fare riferimento per l'obbligo è il 3 novembre 2012 (attenzione : 3 novembre duemiladodici !).
Il frontespizio prosegue con la caselle per la scelta facoltativa della
destinazione dell'otto per mille, del contributo cinque per mille e
con lo spazio per la firma della dichiarazione.
Tutti i noiosi approfondimenti, anche in questa occasione, sono
contenuti nell’apposita sezione denominata "frontespizio della di-
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chiarazione" dove troverete anche tutte le istruzioni per destreggiarvi con le varie caselle relative al domicilio fiscale di cui sopra.
La successiva sezione "Familiari a carico" merita una certa attenzione poiché, per poter ottenere le specifiche detrazioni dall’imposta per carichi di famiglia, è necessario indicare il codice fiscale dei
familiari a carico. E’ inoltre obbligatorio indicare il numero dei mesi
per i quali si ha diritto alla detrazione.
E' possibile indicare come fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo
uguale o inferiore a 2.840,51 euro. L'importo deve essere considerato al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute eventualmente
subite.
Prestate attenzione al codice fiscale del coniuge il quale deve
sempre essere indicato, anche se non fiscalmente a carico. In tal
caso sarà sufficiente lasciare in bianco il numero dei mesi.
Nel compilare la sezione ricordate che nei casi in cui nel corso dell’anno 2013 sia cambiata la situazione di un familiare, si rende necessario compilare un rigo per frazione d’anno con differente situazione. Le frazioni d’anno in tal caso vanno rapportate a mese.
Rimando come di consueto all’apposita sezione per tutti gli approfondimenti e per districarvi nelle eventuali casistiche di cambio di
status in corso d'anno.
Giunti a questo punto e terminata la compilazione del frontespizio
siamo pronti per entrare "nel vivo" della dichiarazione dei redditi
con la compilazione dei quadri specifici.
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il Quadro RT - Plusvalenze di natura finanziaria
All'interno del quadro RT trovano posto le entrate di natura finanziaria che le istruzioni definisco di “diversa provenienza”.
Il quadro è stato modificato rispetto all’anno precedente quindi prestate attenzione a compilare i righi giusti.
La sezione destinata ad ospitare i profitti dell’attività di trading è la
SEZIONE II-B denominata "Plusvalenze assoggettate a imposta
sostitutiva del 20%”.
La Sezione II-B si compone dei righi che vanno da RT41 a RT50.
Nell'immagine seguente vediamo un estratto del quadro RT e precisamente della Sezione II-B che ci interessa.
La compilazione inizia dal rigo RT41 nel quale va indicata la somma di tutti i corrispettivi derivanti dal forex. In questo rigo andremo
pertanto ad indicare il totale generale di quanto percepito dalla attività di trading nel corso dell'anno solare 2013, ovvero dalla data
del 1° gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013.
Il dato è facilmente reperibile dalla certificazione rilasciata dal Broker; alle volte la certificazione può portare il nome inglese "Combined Account Statement" o similare.
Qualunque forma abbia la certificazione dovrà riportare l'elenco
totale dei profit e dei gain durante il periodo che va dal 1° gennaio
al 31 dicembre dell’anno solare cui è riferita.
L’importo finale, ovvero la somma di tutti i risultati parziali positivi e
negativi, sarà l’importo che dovrete inserire al rigo RT41.
Il rigo RT42 non va compilato poiché destinato ad ospitare l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto di titoli, valute,
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metalli preziosi o altri costi rideterminati su base peritale che non
hanno a che vedere con il mondo del Forex e dei CFD.
Al rigo RT43 dovremo semplicemente riportare il valore precedentemente inserito al rigo RT41.
Il rigo RT44 non coinvolge l’attività di trading on line su Forex e
CFD in quanto destinato ad ospitare:
• il 62,50% delle minusvalenze indicate nel rigo RT30 del quadro
RT del Modello UNICO 2013, salvo che non siano già state indicate nella Sezione II-A;
• le minusvalenze derivanti dalla cessione delle quote dei fondi
immobiliari familiari oppure a ristretta base partecipativa;
• il 62,50% delle eventuali minusvalenze derivanti dalla Sezione IIA.
Nel rigo RT45 abbiamo la possibilità di inserire le eventuali perdite
“a riporto” eventualmente sorte all’interno dell’attività di trading on
line su Forex e CFD. Come abbiamo visto in precedenza è possibile “frugare” in quello che è stato definito lo “zainetto fiscale”.
In altre parole si tratta di verificare se vi siano perdite conseguite
nell’anno o negli anni precedenti che sia possibile riportare “a nuovo”.
Il punto è cercare di capire quali siano esattamente gli esercizi ai
quali fare riferimento.
E’ infatti pacifico che le eventuali perdite realizzate a partire dal
periodo di imposta 2012 e 2013 siano riportabili nei quattro esercizi
futuri, ovvero per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
Non è altrettanto automatico invece che sia possibile guardare i
quattro esercizi precedenti al 2012 alla ricerca di differenziali nega-
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tivi da utilizzare liberamente in diminuzione della base imponibile
sulla quale conteggiare l’imposta al 20%.
Vale la pena in questa sede ricordare che la possibilità di utilizzare
le perdite in diminuzione dei guadagni realizzati nel medesimo periodo si ha solamente con il Decreto Legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 il quale ha provveduto alla modifica dell’articolo 1, comma
4, del TUF ( testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58).
Come visto in precedenza la modifica apportata dal Decreto 141
ha inciso direttamente sulla qualificazione delle operazioni nel
mercato forex riconducendole tra i "Contratti Finanziari Differenzia-
li".
Pertanto è solamente a partire da questa data che i guadagni ottenuti dall’attività di trading on line sulle valute possono, a tutti gli
effetti, essere considerati come ricavi originati da strumenti finanziari derivati con possibilità quindi di dedurre le perdite come si
farebbe con i CFD.
Alla luce di quanto sopra dovrebbe potersi ritenere ragionevolmente prudente considerare come deducibili le sole perdite Forex ma-
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turate alla fine dell’anno 2011 dopo l’entrata in vigore del citato DL
141.
Le istruzioni al modello UNICO 2014 per i redditi relativi all’anno
2013 fanno riferimento esclusivamente alle “eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto”.
Pertanto muniamoci di calcolatrice e certificazione del Broker e
conteggiamo il 62,50% della perdita precedentemente conseguita.
Perché il 62,50% ? Semplicemente per il fatto che le perdite sono
maturate in un periodo con tassazione al 12,50% e si rende necessario compensare l’innalzamento dell’aliquota al 20% mediante la
riduzione della quota imponibile sulla quale effettuare i conteggi.
Le perdite sono infatti utilizzabili solamente per la quota corrispondente alla variazione d’aliquota sterilizzando così le differenze che
si vengono a generare con il cambio di aliquota.
Vediamo un esempio : immaginiamo il caso di un trader che abbia
realizzato per l’anno 2013 guadagni forex per 20.000 Euro, nell’anno 2012 non abbia operato ed invece abbia conseguito una perdita
nell’anno 2011 pari ad euro 12.000.
Di primo acchito verrebbe da pensare che lo stesso dovrebbe pagare 1.600 euro di imposte, ovvero il 20% su euro 8.000 (la differenza tra 20.000 e 12.000 euro).
Niente di più sbagliato... La perdita di euro 12.000 va infatti considerata per euro 7.500 (il 62,5% di euro 12.000 è pari ad euro
7.500)
Ne consegue che l’imposta dell’anno 2013 sarà pari ad euro 2.500
ovvero pari al 20% di euro 12.500.
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La base imponibile di euro 12.500 si ottiene dalla differenza tra i
20.000 euro realmente guadagnati al netto dei 7.500 euro utilizzabili a riporto.
Al rigo RT46 si deve riportare la somma algebrica dei righi precedenti e precisamente il risultato della seguente operazione: RT43,
col. 3 – RT43, col. 2 – RT44, col. 3 – RT45, col. 2.
Il rigo RT47 contiene l’imposta sostitutiva vera e propria, ovvero il
20 per cento dell’importo di rigo RT46.
Nel rigo RT48 dovete indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva
eventualmente risultante dalla precedente dichiarazione fino a
concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT47.
Prestate attenzione che tale importo non sia già stato utilizzato in
compensazione nella Sezione II-A.
Se desiderate verificare l’esistenza dell’eccedenza bisogna fare
riferimento all’importo indicato nel rigo RX5, colonna 4 del quadro
RX del modello UNICO 2013 per l’anno di imposta 2012, ponendo
inoltre attenzione a non aver già compensato tale importo nel modello F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Nel rigo RT49, indicate l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta
che è pari all’importo che risulta dalla differenza dei righi RT47
meno RT48.
Nel rigo RT50, indicare l’eventuale quota residua delle minusvalenze non utilizzate nell’anno di imposta.
Preciso che in tale rigo non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari residenti.
Quindi, se dal trading sul Forex nel 2013 avete ottenuto solamente
perdite (certificate dal vostro broker residente) e non avete altri
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redditi da indicare, in questa sezione potete anche NON compilare
questo quadro.
Nell’immagine che segue possiamo vedere il quadro RT compilato
con dati relativi all’esempio citato e più precisamente:
• profitto attività di trading 2013 = 20.000 euro
• perdite dell’anno 2011 = 12.000 euro
• 62,50% delle perdite (12.000 euro) = 7.500 euro
• imponibile netto (20.000-7.500) = 12.500 euro
• imposta sostitutiva (20% di 12.500) = 2.500 euro
Spenderò ancora qualche parola per sottolineare come gli unici
costi che possono essere portati in diminuzione dei ricavi generati
dall’attività di trading siano unicamente le perdite di cui ho parlato
in questo capitolo; questa ripetizione si rende necessaria per
smentire in modo chiaro la leggenda metropolitana secondo la
quale il trader avrebbe diritto a detrarsi alcune spese come ad
esempio il costo per il collegamento ad internet oppure il costo per
l’acquisto del PC con il quale opera.
Tempo fa assistetti ad una conversazione nella quale il ben informato di turno sosteneva che la percentuale della deduzione del PC
era il 50%. Alla mia richiesta di spiegazioni di come si arrivasse a
tale percentuale fui liquidato con il richiamo ad una non bene indi-
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viduata norma che consente (o meglio consentirebbe) la parziale
deduzione dei beni in uso misto personale e “di lavoro”.
Nonostante queste bufale siano di dimensioni colossali certamente
non si faticherà a trovare qualcuno che, con aria scandalizzata,
chiederà “perché non dovrei dedurre il PC ?”.
La risposta è molto semplice: la legge fiscale, possa piacere o meno, non permette di dedurre nessun costo diverso da quello strettamente previsto relativo alle minusvalenze.
La compilazione della dichiarazione dei redditi nella maggior parte
dei casi può considerarsi conclusa, salvo quanto potrete leggere
nel prossimo capitolo.
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Broker all’estero, IVAFE ed RW
L’utilizzo per l’attività di trading di un broker fuori dai confini giuridici
del nostro paese pone l’accento su alcuni obblighi imposti dalla
normativa fiscale.
Per prima cosa è bene richiamare la regolare generale per la quale
un contribuente italiano è sempre obbligato al pagamento nello
stato di residenza delle imposte che derivano dai propri redditi
ovunque questi siano prodotti.
L’attività di forex non si sottrae a questo principio di “mondialità del
reddito” e, di conseguenza, i guadagni che da essa derivano scontano le imposte in Italia indipendentemente dalla localizzazione
geografica del conto di trading e/o del broker.
In altre parole il trasferimento all’estero del conto di trading non fa
venir meno all’obbligo di pagamento delle imposte in Italia, anzi
generalmente fa scattare l’ulteriore obbligo di compilazione del
quadro RW del modello UNICO.
In tale quadro devono essere dichiarate le attività finanziarie detenute all’estero ove siano tenute al pagamento dell’IVAFE ed ove la
giacenza media dell’anno risulti complessivamente superiore a
10.000 euro
Per quanto attiene alla presentazione del modello Unico con il
quadro RW valgono le stesse regole relative al modello Unico con
quadro RT.
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Di conseguenza se il contribuente ad esempio ha presentato separatamente il proprio modello 730 potrà successivamente “aggiungere” i quadri RW e/o RT con un modello Unico che va ed integrare
il modello 730 in precedenza presentato al CAAF o al datore di
lavoro.
Questa soluzione è solitamente adottata dagli amanti della privacy
che non desiderano, ad esempio, far conoscere al proprio datore di
lavoro le proprie giacenze sui conti del broker (magari all’estero).
In questi casi risulta molto utile poter tenere separato il modello
730 con i redditi di lavoro dipendente (o di pensione) dai quadri
relativi all’attività di trading.
Ricordiamo che tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia devono dare indicazione nel quadro RW degli investimenti e delle
attività estere di natura finanziaria detenuti all’estero.
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi all’estero il cui
valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 10.000 euro (art. 4-bis del decreto legge
28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2014, n. 50), fermo restando l’obbligo di compilazione del
quadro laddove sia dovuta l’IVAFE come tra poco si dirà.
La novità di quest’anno per il quadro RW è che non è più previsto
l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero effettuati con riferimento alle suddette attività di investimento.
L’obbligo di dichiarare le attività finanziarie e patrimoniali all’estero
viene a cessare qualora le stesse siano state affidate, in gestione o
in amministrazione, ad intermediari residenti in Italia a patto che i
flussi finanziari ed i redditi che ne derivano siano siano riscossi
attraverso l’intervento degli intermediari stessi o di altro intermediario residente.
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In questi casi la tracciabilità è garantita dall’intermediario residente
sul quale andranno ad incombere tutti gli obblighi, sia dichiarativi
che di liquidazione dell’imposta.
Tuttavia i trasferimenti che hanno interessato gli investimenti e le
attività di natura finanziaria relativi ai conti di forex vanno sempre
indicati nel quadro RW anche se i movimenti sono avvenuti tramite
intermediario italiano.
Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW i contribuenti
residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via
continuativa all’estero in zone di frontiera e Paesi limitrofi, con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria
detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio in quanto
l’investimento non supera il limite di 10.000 euro sarà in ogni caso
tenuto alla compilazione della dichiarazione per l’indicazione dei
redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché per il calcolo dell’IVAFE.
Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l’obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.
Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.
Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un
conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW,
salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell’intestatario (come nel caso di amministratori di società).
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Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all’estero o attività estere di natura finanziaria, è tenuto ad indicarne
il valore nel presente quadro, nonché la quota di possesso espressa in percentuale.
A partire dall’anno di imposta 2013, il contribuente dovrà compilare
il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale
che per il calcolo dell’IVAFE.
Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta,
occorre compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio il caso di un
conto forex all’estero chiuso prima del 31 dicembre 2013).
Per quanto attiene alla conversione dalla valuta estera all'euro è
obbligatorio utilizzare un cambio specifico che viene fissato tramite
un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate reperibile
nella apposita sezione di questo libro.
Prego gli eventuali lettori che dovessero prendere visione della
tabella citata di non aversene a male per la pessima impaginazione
poiché è esattamente come viene fornita agli operatori del settore
dalla Agenzia delle Entrate!
A scopo sia didattico che di rapido confronto riporto alcuni dei principali tassi di cambio
(GBP) Sterlina / Gran Bretagna
0,826743
(CHF) Svizzera / Franco Svizzero
1,23169
(USD) Stati Uniti / Dollaro USA
1,36102
(JPY) Giappone / YEN
141,467
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Per quanto riguarda l’IVAFE chiariamo che si tratta di una sorta di
imposta patrimoniale che colpisce il capitale detenuto all’estero nei
conti di forex ove la giacenza media nell’anno sia complessivamente superiore a 5.000 euro.
L’imposta ammonta allo 0,15% della giacenza quindi se ad esempio il 2° gennaio 2013 avete aperto un conto con il broker versando
18.000 euro e non avete effettuato nessuna operazione ne attiva
ne passiva dovrete comunque versare l’importo di 18.000 x 0,15%
ovvero 27 euro.
L’IVAFE va calcolata per frazione d’anno pertanto se avete aperto il
conto a dicembre 2013 facilmente la giacenza media (da calcolare
per i giorni diviso 365) darà un risultato inferiore a 5.000 euro.
Passiamo ora ad esaminare nello specifico la compilazione del
quadro RW.
Ricordiamoci che le informazioni in questa sezione dovranno essere indicate in modo dettagliato. Per ciascun tipo di investimento e/o
attività di natura finanziaria dovrà essere indicata in modo analitico
lo Stato estero e la consistenza alla fine del periodo di imposta.
Sarà pertanto necessario utilizzare il rigo RW1 per il primo conto
forex, il rigo RW2 per il secondo e così avanti.
Ogni rigo è composto di più caselle numerate dalla 1 alla 22 e deve
essere così compilato
Casella 1 - indicare il codice che contraddistingue a che titolo i conto forex sia detenuto (1 per proprietà, 2 per usufrutto, 3 per nuda
proprietà e 4 per altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.).
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Casella 2 - indicare 2 se siete l’effettivo proprietario del conto forex
oppure 1 se siete un soggetto con delega alla movimentazione del
conto..
Casella 3 - indicare il codice 14 corrispondente altre attività di natura finanziaria
Casella 4 - indicare il codice corrispondente allo Stato estero dove
avete il conto di Forex. L’elenco si trova in appendice
Casella 5 - indicare la percentuale relativa alla quota di possesso
del conto forex situato all’estero.
Casella 6 - indicare il valore 2 per indicare che gli importi sono
espressi al loro valore nominale.
Casella 7 - indicare il valore al 1° gennaio 2013 oppure al primo
giorno dal quale avete acceso il conto di forex.
Casella 8 - indicare il valore al 31 dicembre 2013, ovvero se avete
chiuso il conto prima di fine anno indicate l’ultimo giorno in cui il
conto era operativo.
Casella 9 - indicare il valore massimo che il conto ha raggiunto
durante l’anno 2013 qualora il vostro conto sia dislocato in un paese non collaborativo (black list).
Casella 10 - Se il conto è stato aperto per tutto l’anno indicare 365,
altrimenti scrivere il numero esatto dei giorni per i quali il conto risultava aperto.
Casella 11 - indicare l’importo dell’IVAFE secondo la seguente formula :
casella 8 * 0,15% * possesso
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Ad esempio se in casella 8 avete indicato 18.000 euro ed il conto è
vostro al 100% l’operazione sarà:
18.000 x ,15% * 100% = 27
Se invece avete un conto da 20.000 a metà con vostro zio allora il
conteggio per voi sarà:
20.000 x ,15% * 50% = 15
In caso di più conti presso lo stesso broker, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti accesi.
Vale la pena ricordare nuovamente che qualora la giacenza media
dell’anno non superi i 5.000 euro non è dovuta l’imposta IVAFE.
Nelle caselle 12, 13 e 14 non indicate nulla poiché non interessano
i conti forex.
Nella casella 15 riportare semplicemente l’importo dell’IVAFE che
avete indicato in precedenza alla casella 11.
Lasciate vuota la casella 16 e riportate nuovamente alla casella 17
l’importo dell’IVAFE già indicato alle caselle 11 e 15.
La casella 18 va barrata nel caso il conto di forex non sia stato movimentato nell’anno.
La casella 19 va generalmente lasciata in bianco, tranne quanto
riportato alla successiva casella 20 che è destinata ad ospitare il
codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità
giuridica nel caso in cui voi risultiate titolare effettivo del conto forex
intestato ad un prestanome. In questo caso la casella 2 va compi-
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lata con il codice 2 e la casella 19 va compilata con la percentuale
relativa alla partecipazione.
Nelle caselle 21 e 22 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a
qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione
nella propria dichiarazione dei redditi.
Utilizzando l’esempio precedente del conto forex cointestato con lo
zio qui dovrete indicare il suo codice fiscale.
A questo punto la compilazione del rigo RW1 è terminata e passiamo quindi alla compilazione del rigo RW6 che praticamente riporta la somma di alcune caselle dei righi che vanno da RW1 a
RW5.
Casella 1 - indicare il totale dell’imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nelle caselle 15 dei righi da RW1 a
RW5 che avete sino a qui compilato.
Casella 2 - riportare l’eventuale credito dell’imposta sul valore delle
attività finanziarie possedute all’estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2012.
Munitevi della dichiarazione precedente, ovvero del modello UNICO 2013 per l’anno di imposta 2012 e verificate se nel quadro RX
alla colonna 4 c’è riportato qualcosa.
Se la colonna 4 è vuota allora non riportate nulla altrimenti trascrivete l’importo che leggete.
Casella 3 - qui dovete indicare l’importo dell’eccedenza di IVAFE
eventualmente compensata utilizzando il modello F24. Se il controllo sulla casella 4 del quadro RX dell’anno precedente vi ha dato
importo zero allora potete tranquillamente passare oltre, altrimenti
verificate gli F24.
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Casella 4 - indicare l’ammontare degli acconti dell’IVAFE versati
per l’anno 2013 con il modello F24.
Giunti a questo punto dobbiamo verificare se vi sia un importo da
versare oppure un credito da utilizzare per il futuro.
Prendiamo quindi l’importo della Casella 1 e togliamo quanto eventualmente indicato in Casella 2, sommiamo la Casella 3 ed infine
togliamo l’eventuale importo presente in Casella 4.
Se il risultato di tale operazione è negativo significa che abbiamo
un credito e pertanto riportiamo l’importo.ovviamente mantenendo
il segno meno, nella Casella 6.
Ricordiamoci di trascrivere questo importo anche nella colonna 1
del rigo RX20.
Se l’importo è positivo allora abbiamo un debito, quindi riportiamo
la cifra ottenuta nella Casella 5 (imposta a debito).
L’importo positivo significa che dobbiamo versare l’imposta IVAFE
con il modello F24.
Tale imposta va versata solamente se supera i 12 euro, ovvero se
avete avuto una giacenza media superiore a circa 8.000 euro l’anno.
Il versamento va effettuato compilando la sezione ERARIO (la prima) indicando il codice tributo 4043 - anno 2013.
Vediamo subito con un esempio come andremmo a compilare il
modello F24 se dovessimo versare un’imposta di 27 euro.
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Il successivo rigo RW17 è destinato ad ospitare le informazioni
relative all’IVIE e non interessa i conti di forex, pertanto la compilazione di questo quadro RW può dirsi (finalmente) conclusa.
Vediamo quindi un esempio di compilazione del quadro RW per un
conto di forex aperto presso un Broker di Londra con un saldo medio dell’anno 2013 pari a 18.000 euro e che per tutto l’anno non sia
stato movimentato.
Colgo l’occasione per rammentare che dovete gelosamente conservare tutti i documenti a supporto e prova dei conteggi effettuati
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nei quadri del modello UNICO poiché devono essere prodotti in
caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
E’ necessario conservare i documenti anche se non compilate il
quadri della dichiarazione come nel caso di giacenze non sufficienti
a far scattare l’obbligo di compilazione.
I termini per la conservazione dei documenti sono generalmente
legati alla possibilità di verifica da parte del Fisco ovvero il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
è stata presentata.
La dichiarazione dei redditi per l’anno 2013 si presenta nell’anno
2014 e questo significa che il termine per l’accertamento si prescrive il 31 dicembre 2018, salvo che la stessa non sia omessa o incompleta altrimenti tale termine si proroga di un anno.
In caso di reati tributari gli anni diventano otto mentre nel caso di
reati tributari e dichiarazione omessa i termini si estendono a 10
anni.
Giunti a questo punto la compilazione della dichiarazione dei redditi può considerarsi completata.
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Tobin Tax
La Tobin Tax è la tassa sulle operazioni finanziarie in vigore in Italia
dal 1° marzo 2013.
Il nome si deve allo statunitense James Tobin che per primo teorizzò negli anni 70 la possibilità di introdurre un sistema di tassazione
delle transazioni internazionali che avesse come scopo quello di
penalizzare le speculazioni valutarie a breve termine e dare stabilità ai mercati.
Nel 1981 gli fu conferito il Premio Nobel per l'economia per la sua
“analisi dei mercati finanziari e le loro relazioni con le decisioni di
spesa, con l'occupazione, con la produzione e con i prezzi".
Lo stesso James Tobin, in diverse occasioni, ebbe a lamentarsi
dell'uso poco ortodosso delle sue teorie tanto da indurlo a prendere diverse volte le distanze da progetti di legge che a lui si richiamavano. In una delle sue ultime interviste a "Der Spiegel" James
Tobin affermò "Abusano del mio nome"
Nonostante le prese di posizione di James Tobin e gli avvisi circa la
pericolosità e le storture che si potrebbero presentare qualora la
tassazione non fosse introdotta dalla maggior parte delle piazze
finanziarie questa tassa sulle operazioni finanziarie "Tobin Tax" in
Italia è realtà dal 1° marzo 2013 (1° luglio 2013 per i derivati).
La legge impone un importo da pagare per le operazioni in azioni
italiane pari a:
• 0,12% (0,10% dal 2014) nei mercati regolamentati (Borse) e nei
sistemi multilaterali di negoziazione;
• 0,22% (0,2% dal 2014) fuori dai mercati regolamentati.
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Sono escluse dalla applicazione della Tassa sulle Transazioni Finanziarie (TTF o Tobin Tax) le operazioni che coinvolgono titoli di
società con capitalizzazione inferiore a 500 mln di Euro e sono
inoltre esenti le operazioni aperte e chiuse in giornata.
Le preoccupazioni per gli operatori del mondo forex sono davvero
minime e sono quasi esclusivamente rivolte ai CFD su strumenti
che hanno come sottostante un prodotto quotato a piazza affari
come ad esempio i CFD derivati del FTSE-Mib (ITA40 per alcuni
broker).
La Tobin Tax si paga sulle operazioni effettuate dal 1° luglio 2013 e
è trattenuta direttamente dal broker, sotto forma di markup e quindi
con la stessa tecnica di calcolo dello spread, ovvero come maggior
differenziale tra i prezzi lettera e denaro.
La Tobin Tax sugli strumenti derivati è realizzata con un prelievo
fisso destinato a colpire anche le negoziazioni ad alta frequenza
generate elettronicamente allo scopo di impattare sul book e sulle
quotazioni.
Tuttavia per l'utente le incombenze sono ridotte al minimo, anzi
sono ridotte al solo pagamento, che per altro viene effettuato direttamente dal broker.
Secondo lo schema legislativo tutti gli obblighi relativi all'imposta
ricadono infatti sugli intermediari pertanto gli stessi hanno trattenuto l’importo corrispondente alla tassa direttamente dalle operazioni
compiute dal trader diventando così il soggetto obbligato tanto al
versamento delle imposte ed alla presentazione della dichiarazione, quanto all’obbligo di tenere le evidenze necessarie per eventuali controlli fiscali.
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Ovviamente il Governo italiano (pasticcione a prescindere dal colore) anche in questa occasione ha visto bene di arrivare tardi con i
decreti attuativi cosicché l'imposta alla fine ha visto la luce in un
mare di dubbi per gli operatori del settore.
Curiosamente nella precedente edizione di questo libro ebbi a dire
che, visto il clima pre-elettorale non vi erano certezze sull’esito della odiata tassa Tobin (siamo praticamente tra i pochi fessi al mondo
che l’anno applicata).
A distanza di un anno l’Italia ha visto due nuovi premier e poco è
cambiato, specie quell’odioso clima di incertezza che regna sovrano in campo fiscale e pertanto riscrivo nuovamente la medesima
frase di chiusura del capitolo ... tutto può ancora succedere!
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Il software fiscale
Il moderno trader è sicuramente abbastanza avvezzo a muoversi
nel web. Utilizza quasi certamente una moltitudine di servizi fruibili,
nella maggior parte dei casi, solamente sul web quali una piattaforma di trading, uno dei vari portali di news e poi ancora seminari
web (i c.d. web-seminar o più propriamente webinar) e molte altre
risorse.
E’ pertanto lecito aspettarsi che il trader voglia accettare la sfida di
prepararsi la dichiarazione dei redditi a casa propria e con il proprio
computer.
Questo capitolo esamina tutti i passi necessari per adempiere al
proprio dovere di “bravo cittadino”.
Per prima cosa necessitiamo di dividere in modo schematico gli
adempimenti in due distinte fasi. La prima riguarda solamente la
compilazione della dichiarazione dei redditi fino alla sua stampa e
la seconda riguarda la sola spedizione della predetta dichiarazione
alla agenzia delle entrate.
Pur essendo un nostalgico della scrittura amanuense e, nonostante le diverse stilografiche nel cassetto, l’idea di scrivere la prima
bozza di questo libro a mano, per quanto poeticamente nostalgica,
non mi ha nemmeno sfiorato per un secondo.
Per quanto i modelli cartacei della dichiarazione dei redditi siano
disponibili in formato cartaceo ritengo di gran lunga più comodo
utilizzare il programma fornito dall’Agenzia delle Entrate.
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E’ gratis, è molto comodo, funziona benone, stampa egregiamente
e soprattutto vi permette, eventualmente occorresse, di generare il
file per la trasmissione della dichiarazione dei redditi a mezzo web.
L’unica scocciatura è data dalla necessità di effettuare la registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate che si può ottenere alternativamente recandosi presso gli uffici dell’Agenzia oppure molto più comodamente mediante la procedura web.
Dovete partire innanzitutto dal portale dei servizi telematici della
Agenzia delle Entrate all’indirizzo web:
http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
Nel menù laterale di sinistra selezionate il box “Registrazione” ed a
questo punto selezionate “Registrazione a FiscoOnLine”.
Procedendo nel registrarvi come persona fisica (la prima scelta) vi
verrà richiesto di fornire alcuni dati relativi al reddito che appare
nella vostra dichiarazione relativa all’anno di imposta 2012.
La procedura vi permetterà di accedere alla prima parte del codice
PIN; la seconda parte vi arriverà tramite posta all’indirizzo conosciuto dall’Amministrazione Finanziaria.
In caso di inserimento di dati errati la procedura vi consentirà di
formulare una nuova richiesta fino ad un massimo di tre tentativi,
superati i quali la procedura non ne consentirà altri se non recandosi per lo sblocco presso la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
In caso di necessità potete rintracciare l’indirizzo e gli orari dell’Ufficio di Vostra competenza inserendo il vostro indirizzo di residenza
a questo link : http://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/mappe
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Se i tempi di consegna del codice pin dovessero andare per le lunghe dal portale dell’agenzia è possibile avere informazioni sullo
stato della vostra richiesta; in tal caso vi serviranno codice fiscale e
numero della domanda di abilitazione.
Unitamente alle credenziali di accesso vi arriveranno anche le
istruzioni per il primo accesso ove sarete guidati attraverso la procedura di cambio password e sarete quindi pronti ad accedere ai
servizi telematici “fisco-on-line”.
Il software per la compilazione del modello UNICO 2014 è in fase
di pubblicazione e generalmente viene reso disponibile per il download nel mese di maggio.
Il funzionamento del software è generalmente molto semplice ed i
vari quadri hanno sempre una modalità di inserimento di tipo visuale che ricalca lo stesso andamento grafico del modello ministeriale;
in pratica il software vi mostrerà a video l’esatto modello Unico con
le caselle da riempire secondo le vostre esigenze.
Il software, probabilmente a causa dei molteplici controlli interni,
necessita della compilazione quasi totale della dichiarazione e difficilmente potrete uscire, ad esempio, a metà compilazione per
continuare in un secondo momento; vi suggerisco di controllare
d’avere a disposizione tutti i dati prima di accorgervi che l’unico
modo per uscire dal software è cancellare tutti i dati parziali che si
erano inseriti fino a quel punto.
Una volta terminato il lavoro vi consiglio di salvare il tutti i file e
possibilmente di fare anche una copia di back-up della cartella “fiscoonline” che il software crea nel vostro hard disk. Una stampa
cartacea dovrebbe esaurire le normali precauzioni. A questo punto,
come abbiamo esaminato nei precedenti capitoli, potete spedire il
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file alla Agenzia delle Entrate oppure consegnare la stampa cartacea all’ufficio postale.
In caso di spedizione a mezzo internet ricordatevi di stampare la
ricevuta di spedizione del file.
La ricevuta telematica o postale relativa alla spedizione deve sempre essere conservata unitamente alla copia della dichiarazione dei
redditi per un periodo di tempo congruo.
Attualmente il periodo minimo di conservazione della documentazione di reddito è stabilito al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; questo significa
che la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2013
sarà inviata all’Agenzia delle Entrate nel corso del 2014 e pertanto
sarà accertabile fino al 31 dicembre 2018.
Come già evidenziato nei capitoli precedenti si tratta di un termine
variabile poiché, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, a questa data deve essere aggiunto un ulteriore anno, che
diventano quattro in caso di contestazione di reati tributari e cinque
in presenza contemporanea di omissione e reati.
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Sanzioni
Ogni norma giuridica è collegata ad una sanzione, ovvero ad una
punizione per non aver rispettato i dettami della stessa.
Generalmente più è grave la sanzione più ci si dovrebbe attendere
un rispetto della norma che vi corrisponde ma, curiosamente, in
campo fiscale è spesso vero il contrario.
In questa sede non vogliamo tentare alcuna analisi sulle motivazioni del fenomeno dell'evasione dal quale prendiamo le dovute
distanze.
Possiamo tuttavia immaginare come la scelta assolutamente individuale di non dichiarare al fisco, in tutto o in parte, le proprie entrare sia in larga parte riconducibile a due fattori.
Il primo è connesso alla valutazione della possibilità di essere o
meno scoperti ed il secondo è legato alla gravità della sanzione
comminata, ovviamente se scoperti.
Esiste un certo diffuso pensiero che i controlli siano pochi (forse
era vero in passato) e che le sanzioni possano essere in qualche
modo aggirate con ricorsi, condoni o altre “furbate” (mai stato vero,
nemmeno in passato).
Dobbiamo però tenere presente che nella quasi totalità dei casi le
operazioni con il broker avvengono mediante regolazione in conto
corrente.
Considerate che già da qualche tempo il Fisco ha completo accesso a tutti i nostri movimenti bancari e pertanto non vi sono segreti.
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All'Amministrazione finanziaria è permesso da qualche anno un
controllo dei movimenti che transitano nei nostri conti così completo da non essere nemmeno più necessario che si acceda allo sportello della filiale della banca.
Oramai i controlli bancari avvengono direttamente tramite il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza e pertanto il contribuente non viene a conoscenza che si stanno
verificando i propri conti se non al termine dell’eventuale accertamento fiscale, oltretutto a distanza di diversi anni dalle transazioni.
Per quanto riguarda le sanzioni anticipiamo che le stesse sono
abbastanza gravi e, nel caso di superamento di certe soglie, vi è
l'aggravante della sanzione penale.
Nei casi di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi le
sanzioni vanno dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.
Se non sono dovute imposte, come nel caso di perdite, si applica
la sanzione fissa che va da euro 258 ad euro 1.032.
La sanzione raddoppia nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, perché ad esempio titolari di altra attività.
Le sanzioni appena descritte si rendono applicabili anche nei casi
di:
• dichiarazione nulla perché redatta su modelli non conformi o non
approvati ufficialmente;
• dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto non autorizzato, sempre che la firma non sia regolarizzata entro trenta
giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio;
• dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
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Se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a
novanta giorni è considerata valida, ma rimane dovuta la sanzione
che va da euro 258 ad euro 1.032, raddoppiata per i soggetti obbligati alle scritture contabili.
In questo caso le eventuali imposte scontano la sanzione del 30
per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre
le prescritte scadenze.
Se nella dichiarazione è indicato un reddito inferiore a quello reale
si applica una sanzione dal 100 al 200 per cento della maggiore
imposta dovuta.
Le sanzioni sono aumentate di un terzo se la violazione consiste
nell'occultamento di redditi prodotti all’estero e sono invece raddoppiate qualora l’omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale
privilegiato.
Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si
applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate.
La buona fede del contribuente è tutelata da varie riduzioni delle
sanzioni applicabili.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici
giorni, la sanzione del 30 per cento è ulteriormente ridotta ad un
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:
• ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito
della liquidazione automatica (il c.d. “avviso bonario”);
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• a due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito del
controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973;
La violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio numero
di codice fiscale, dell’obbligo di corretta comunicazione a terzi del
proprio numero di codice fiscale, dell’obbligo di indicazione del
numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con
la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00.
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Approfondimenti
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Frontespizio del modello UNICO
Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le
stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova
dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a
quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che
sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per
quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
a) “Dichiarazione integrativa a favore”
Tale casella va barrata nei seguenti casi:
•
•
presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2,
comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque,
di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso
l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere
utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997,
ovvero richiesto a rimborso;
presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2,
commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, per la correzione di
errori od omissioni non rilevanti per la determinazione della base
imponibile, dell’imposta, né per il versamento del tributo e che
non siano di ostacolo all’esercizio dell’attività di controllo.
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Per ulteriori chiarimenti sulle modalità di recupero di una mancata
deduzione tramite dichiarazione integrativa a favore, si veda la circolare n. 31 del 24 settembre 2013.
b) “Dichiarazione integrativa”
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa:
•
•
nelle ipotesi di ravvedimento previste dall’art. 13 del D.Lgs. n.
472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni o
verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del DPR n. 322 del
1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od
omissioni che abbiano determinato l’indicazione di minor reddito
o, comunque, da cui consegua un minor debito d’imposta o un
maggior credito e fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
Nel caso di presentazione della “dichiarazione integrativa” è necessario evidenziare nella stessa quali quadri o allegati della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non
sono stati invece modificati.
Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro “Firma della dichiarazione” e nelle caselle presenti nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio della dichiarazione
integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato
uno dei seguenti codici:
•
codice “1” per quadro o allegato compilato senza modifiche sia
nella dichiarazione originaria che nella dichiarazione integrativa;
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•
•
codice “2” per quadro o allegato compilato nella dichiarazione
integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
codice “3” per quadro o allegato presente nella dichiarazione
originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.
c) Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. n. 322/98)
Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una
dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8ter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare l’originaria
richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per
la scelta della compensazione, sempre che il rimborso stesso non
sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato
DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla
modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione
di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve
essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” ovvero “Dichiarazione integrativa” a seconda della tipologia di correzioni
effettuate.
La casella “Eventi eccezionali” deve essere compilata dai soggetti
che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta,
delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito
di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all’evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.
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I soggetti interessati devono indicare nell’apposita casella il relativo
codice desunto dalla “Tabella degli eventi eccezionali” riportata in
Appendice alla voce “Eventi eccezionali”.
Dati del contribuente
Luogo e data di nascita
Indicare il Comune di nascita e la sigla della relativa Provincia (se
siete nati all’estero, indicare solo il nome dello Stato in cui siete
nati), la data di nascita (giorno, mese, anno) e il sesso.
Situazione del contribuente
Barrare la casella relativa allo stato civile o alla situazione del contribuente riferita alla data in cui viene presentata la dichiarazione.
In particolare:
•
•
•
la casella 6 (deceduto) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dall’erede per il deceduto.
la casella 7 (tutelato) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni
sequestrati;
la casella 8 (minore) va barrata nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto
legale.
I contribuenti titolari di partita IVA devono indicare il numero nell’apposito spazio.
Accettazione dell’eredità giacente
La casella deve essere compilata nel caso di presentazione della
dichiarazione da parte del contribuente che accetta l’eredità giacente, il quale è tenuto ad effettuare la sua scelta in riferimento ai
redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nella
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dichiarazione presentata dal curatore con l’aliquota prevista per il
primo scaglione di reddito.
In tal caso indicare:
•
•
il codice 1 se chi accetta l’eredità giacente opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi, con le modalità previste
per i redditi a tassazione separata;
il codice 2 se, invece, opta per la liquidazione definitiva dell’imposta su tali redditi con tassazione ordinaria.
Residenza anagrafica
Indicare la residenza anagrafica solo se variata nel periodo dal 1°
gennaio 2013 alla data in cui si presenta la dichiarazione.
Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di
variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune.
Pertanto se avete cambiato la residenza dovete indicare:
•
•
i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di riportare negli appositi spazi, per
esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla
della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo,
ecc.), all’indirizzo, al numero civico ed eventualmente alla frazione;
il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.
La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella “Dichiarazione presentata per la
prima volta”.
Sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un’apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle
Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.
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Casella 1 (Domicilio fiscale diverso dalla residenza): barrare solo
se, per un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, il domicilio
fiscale è diverso dalla residenza anagrafica.
Casella 2 (Dichiarazione presentata per la prima volta): barrare la
casella se si presenta la dichiarazione per la prima volta.
Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica
L’indicazione del numero di telefono, del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali dati si
potranno ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Domicilio fiscale per l’attribuzione dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale
I contribuenti residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune
nella cui anagrafe sono iscritti, pertanto, il domicilio fiscale coincide
generalmente con la residenza anagrafica. L’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del contribuente nel comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività.
Quando concorrono particolari circostanze l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da
quello di residenza. I dati da indicare nei righi relativi al domicilio
fiscale sono necessari per l’individuazione della Regione e del
Comune per i quali è dovuta rispettivamente l’addizionale regionale
e comunale. Tali dati sono il Comune, la sigla della provincia e il
codice catastale del Comune.
Sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it è presente il collegamento a un’apposita tabella, predisposta dal Dipartimento delle
Finanze, da cui è possibile rilevare i codici catastali dei comuni.
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Nota
Se non avete variato la residenza, oppure la variazione è avvenuta
nell’ambito dello stesso Comune, dovete compilare solo il rigo
“Domicilio fiscale al 01/01/2013”. Nel caso in cui, invece, avete variato la residenza trasferendola in un Comune diverso dovete compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fiscale.
Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal
sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata,
e pertanto per compilare i righi relativi al domicilio fiscale dovete
attenervi alle seguenti istruzioni.
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2013: se la variazione è avvenuta a
partire dal 3 novembre 2012 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2012 indicare il
nuovo domicilio.
I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell’anno 2013,
devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.
Domicilio fiscale al 31 dicembre 2013: se la variazione è avvenuta
a partire dal 2 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se
invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2013 indicare
il nuovo domicilio.
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2014: se la variazione è avvenuta a
partire dal 3 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2013 indicare il
nuovo domicilio.
Destinazione dell’otto per mille e del cinque per mille dell'IRPEF
Potete destinare:
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•
•
l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad un’Istituzione religiosa;
il cinque per mille dell'IRPEF a determinate finalità di interesse
sociale.
Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell'IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse. Tali scelte non determinano
maggiori imposte dovute.
Destinazione dell’otto per mille dell'IRPEF
Potete destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:
•
•
•
•
•
•
•
allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
alla Chiesa Cattolica (a scopi di carattere religioso o caritativo);
all’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno
(per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e
all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito);
alle Assemblee di Dio in Italia (per interventi sociali e umanitari
anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
alla Chiesa Evangelica Valdese, Unione delle Chiese metodiste e
Valdesi per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o
culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese,
attraverso gli enti aventi parte nell’ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e
internazionale;
alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia (per interventi sociali,
assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (per la tutela degli
interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della
conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con
particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del
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•
•
•
•
•
patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi
sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l’antisemitismo);
alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa
Meridionale (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi
filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche
in paesi esteri);
alla Chiesa apostolica in Italia (per interventi sociali, culturali ed
umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
all’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (per interventi
sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero);
all’Unione Buddhista Italiana (per interventi culturali, sociali ed
umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di
sostegno al culto);
all’Unione Induista Italiana (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente
pure a favore di altri paesi).
Potete scegliere una sola Istituzione. Indicate la vostra scelta firmando solo all’interno di una delle caselle, rispettando i confini della casella scelta.
La ripartizione dei fondi destinati alle diverse Istituzioni avviene in
proporzione alle scelte espresse.
Se non firmate, e quindi non indicate la vostra scelta, l’otto per mille dell'IRPEF viene comunque attribuito, sempre in maniera proporzionale alle scelte espresse, alle Istituzioni indicate in questo
modello. Tuttavia, la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.
Destinazione del cinque per mille dell'IRPEF
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Potete destinare una quota pari al cinque per mille della vostra
imposta sul reddito alle seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•
sostegno di:
- volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 e successive modificazioni;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2,
3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
finanziamento della ricerca sanitaria;
finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici;
sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del
contribuente;
sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai
fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati
nell’art. 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile
2009, n. 88, come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.
Per esprimere la scelta dovete apporre la vostra firma nel riquadro
corrispondente ad una soltanto delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Per alcune delle finalità, avete la
facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intendete
destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'IRPEF.
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Sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili gli elenchi
dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'IRPEF.
Presentazione della scheda da parte dei soggetti esonerati
Se siete esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione,
potete effettuare le scelte per la destinazione dell’otto e del cinque
per mille dell'IRPEF alle condizioni sopra evidenziate, utilizzando
l’apposita scheda presente nell’ultima pagina di questo Fascicolo.
Le scelte vanno effettuate secondo le modalità sopra indicate,
avendo cura, altresì, di apporre la firma nella casella posta in fondo
alla scheda.
La scheda va presentata, in busta chiusa, entro il 30 settembre
2014:
•
•
allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la
scelta all’Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della
scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L’ufficio postale
rilascia un’apposita ricevuta;
ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non
richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato.
La busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto per mille e del
cinque per mille dell'IRPEF”, il codice fiscale, il cognome e nome
del contribuente.
La scheda deve essere integralmente presentata anche se avete
espresso soltanto una delle scelte consentite (otto o cinque per
mille dell'IRPEF).
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Inoltre, la scheda per la destinazione dell’otto e del cinque per mille
dell'IRPEF può essere presentata direttamente dal contribuente
avvalendosi del servizio telematico.
Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi
dal contribuente
In caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal
rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i
redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di
impresa individuale, dal curatore fallimentare, dal curatore dell’eredità giacente, dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, devono essere osservate le modalità di seguito illustrate.
I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono
compilare il Modello UNICO indicando i dati anagrafici ed i redditi
del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta
la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del
soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella
“Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica.
In particolare chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare il
proprio codice fiscale, il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre, nel campo “data carica” la data (giorno, mese e
anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede, il proprio cognome, nome e il
proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno),
il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.
I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio
fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che
presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente
all’estero (in tal caso barrare anche l’apposita casella) ovvero ab-
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bia indicato il codice di carica “11” (ad esempio sindaco che svolge
attività tutoria di minore).
Nell’ipotesi di dichiarazione presentata dal curatore fallimentare
(codice carica 3) indicare la data (il giorno, il mese e l’anno) di inizio della procedura, barrare la casella, se la procedura non è ancora terminata, se invece la procedura è terminata, scrivere la data
relativa (il giorno, il mese e l’anno).
Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il
co- dice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i
dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e
il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la
società o l’ente dichiarante e il contribuente cui la dichiarazione si
riferisce.
Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d’impresa o professionale, il dichiarante, che non prosegue l’attività del deceduto, deve presentare, in qualità di erede,
un’autonoma dichiarazione unificata per conto di quest’ultimo, utilizzando i quadri dei redditi e dell’IVA relativi al soggetto deceduto.
Il dichiarante che prosegue, invece, in qualità di erede, l’attività
esercitata dal deceduto, può comprendere nella propria dichiarazione unificata oltre ai quadri dei redditi e dell’IVA anche i quadri
necessari all’esposizione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto. Resta fermo l’obbligo di presentare un’autonoma dichiarazione ai soli fini dell’IRPEF
del soggetto deceduto.
Firma della dichiarazione
Barrare le caselle che corrispondono ai quadri compilati e firmare
la dichiarazione.
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In caso di presentazione di dichiarazione integrativa si vedano le
istruzioni fornite in precedenza per la compilazione della casella
“Dichiarazione integrativa” presente nel riquadro “Tipo di dichiarazione”.
La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, che può
essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede
entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari
condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un
apposito codice nella casella “Situazioni particolari”.
Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si
sono definite successivamente alla pubblicazione del presente
modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e
riferiti a specifiche problematiche.
Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia
delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o
comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare
la situazione particolare.
Il contribuente barrando la casella “Invio avviso telematico all’intermediario” inserita in questo riquadro esercita la facoltà di far recapitare l’avviso telematico all’intermediario.
L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l’avviso telematico,
barrando la casella “Ricezione avviso telematico” inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.
Pertanto, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi
degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54- bis del DPR n. 633/
1972 emerga un’imposta da versare o un minor rimborso, l’invito a
fornire chiarimenti, previsto dall’art. 6 comma 5 della legge n. 212/
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2000, è inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto
richiesta (avviso telematico).
Gli intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti
interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti
dal- l’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella
comunicazione di irregolarità ricevuta.
Se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico, la
richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).
La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate
in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l’invio dell’avviso
telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di
trasmissione telematica dell’avviso all’intermediario.
La scelta di far recapitare l’avviso all’intermediario di fiducia consente, inoltre, la verifica da parte di un professionista qualificato
degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Il contribuente può inoltre richiedere che la comunicazione delle
anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sia inviata all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione.
Tale scelta viene effettuata barrando la casella “Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all’intermediario” inserita nel presente riquadro.
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L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere la predetta comunicazione telematica, barrando la casella “Ricezione comunicazione
telematica anomalie dati studi di settore” inserita nel riquadro “impegno alla trasmissione telematica”,
Impegno alla presentazione telematica
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario
che presenta la dichiarazione in via telematica.
L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale e, se si tratta
di CAF, anche il proprio numero di iscrizione all’albo, la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione e la firma.
Inoltre, nella casella “Impegno a presentare in via telematica la
dichiarazione”, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione
è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio.
Con riferimento alle caselle “Ricezione avviso telematico” e “Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore”, si
rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.
Familiari a carico
In questo prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari
che nel 2013 sono stati fiscalmente a vostro carico, al fine di fruire
delle detrazioni dall’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a
carico.
Per la determinazione della detrazione spettante per carichi di famiglia si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo RN6
della dichiarazione dei redditi.
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Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale
o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere
computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel
reddito complessivo:
•
•
•
•
•
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da
Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla
Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti
centrali della Chiesa Cattolica;
la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle
zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27,
commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività
produttive (art. 13 della legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001);
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle
locazioni.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
•
•
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età
e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratui-
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to; gli stessi pertanto ai fini dell’attribuzione della detrazione non
rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari,
a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
•
•
•
•
•
•
•
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Il prospetto, composto da otto righi, deve essere utilizzato per l’indicazione dei dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico
del dichiarante.
Se nel corso del 2013 è cambiata la situazione di un familiare, dovete compilare un rigo per ogni situazione.
Come compilare il rigo relativo al coniuge
Rigo 1: scrivere i dati relativi al coniuge.
Colonna 1: barrare la casella “C”.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale del coniuge. Il
codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato, anche se
non è fiscalmente a carico.
Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il
coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ‘12’ se il coniuge è stato a
vostro carico per tutto il 2013. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2013, scri-
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vere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico.
Per esempio, se vi siete sposati nel mese di giugno 2013, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere
“7”.
Come compilare i righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico
Righi da 2 a 6: Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al
primo figlio.
Colonna 1: barrare la casella “F1” se il familiare indicato è il primo
figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra
quelli a carico) e la casella “F” per i figli successivi al primo.
Colonna 2: barrare la casella “A” se si tratta di un altro familiare.
Colonna 3: barrare la casella “D” se si tratta di un figlio disabile. Se
viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la
casella ‘F’. Si precisa che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei
figli e degli altri familiari che avete a carico.
Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere
indicato, anche se non fruite delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente ad un altro soggetto.
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a
carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da:
•
documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del
Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte
del prefetto competente per territorio;
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•
•
documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone
provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese
di origine.
Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzate questa casella per indicare
il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a
vostro carico. Scrivere ‘12’ se il familiare è stato a vostro carico per
tutto il 2013, se invece è stato a vostro carico solo per una parte
del 2013, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio,
per un figlio nato nel mese di agosto 2012, la detrazione spetta per
cinque mesi, pertanto nella casella dovrete scrivere ‘5’.
Colonna 6 (minore di tre anni): utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha
un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2012
nella casella scrivere ‘12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel
mese di maggio 2013, indicare ‘5’.
Colonna 7 (percentuale di detrazione spettante): utilizzate questa
casella per indicare la percentuale di detrazione spettante.
Si fa presente che la detrazione per figli a carico non può essere
ripartita liberamente tra entrambi i genitori.
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50
per cento ciascuno.
Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire
l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato
per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in
parte dal genitore con il reddito inferiore.
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In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100
per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.
Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero
della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito
basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in
parte della detrazione.
Se un genitore fruisce al cento per cento della detrazione per figlio
a carico, l’altro genitore non può fruirne.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando
l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri
casi:
•
•
figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia
poi legalmente ed effettivamente separato;
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è
coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a
carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha
riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato
a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente
ed effettivamente separato.
Nella colonna “Percentuale di detrazione spettante” indicare:
•
per ogni figlio a carico:
- ‘100’ se la detrazione è richiesta per intero;
- ‘50’ se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- ‘0’ se la detrazione è richiesta per intero dall’altro genitore;
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•
- la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno. Se questa detrazione non spetta per l’intero anno occorre compilare
il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il
rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il
contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione
prevista per il primo figlio.
per ogni altro familiare a carico:
- ‘100’ se l’onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l’onere gravi su più persone. Si
ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura
uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.
Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei
figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella
misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in
mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza
di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori
affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per
limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo
genitore.
Rigo 7 (Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno
quattro figli): potete fruire di un’ulteriore detrazione di 1.200,00 euro se vi spettano le detrazioni per figli a carico e avete almeno
quattro figli. L’ulteriore detrazione per famiglie numerose vi spetta
anche qualora l’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste
solo per una parte dell’anno (nel prospetto dei familiari a carico per
uno o più figli il numero dei mesi a carico è inferiore a 12). Questa
detrazione non vi spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La
detrazione deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i
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genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come
previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente
a carico dell’altro la detrazione compete per intero.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in
presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro
coniuge - circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2), l’ulteriore detrazione
gli spetta per intero, anche se l’altro coniuge non è a suo carico. In
questo rigo indicare la percentuale riferita alla suddetta ulteriore
detrazione.
L’ammontare dell’ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigo RN6 colonna 3.
Si ricorda che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni, è riconosciuto
un credito pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza
nella predetta imposta.
Rigo 8 (Numero figli residenti all’estero a carico del contribuente):
indicare il numero di figli residenti all’estero (righi da 2 a 6 per i
quali è barrata la casella “F” o “D”) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non avete potuto indicare il codice fiscale. Questa
informazione consente di determinare correttamente la detrazione
per figli a carico che risulta diversamente modulata in base al numero di figli. Ad esempio se nel prospetto familiari a carico sono
stati compilati tre righi relativi a tre figli residenti all’estero ma solo
per uno di essi è stato indicato il codice fiscale, in questo rigo dovrà essere indicato il valore 2.
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99
Appendice
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100
Elenco paesi e territori esteri
ABU DHABI!
238
AFGANISTAN!
002
AJMAN!
239
ALAND ISOLE !
292
ALBANIA!
087
ALGERIA!
003
AMERICAN SAMOA!
148
ANDORRA!
004
ANGOLA!
133
ANGUILLA!
209
ANTARTIDE!
180
ANTIGUA E BARBUDA!
197
ARABIA SAUDITA!
005
ARGENTINA!
006
ARMENIA!
266
ARUBA!
212
ASCENSION!
227
AUSTRALIA!
007
AUSTRIA!
008
AZERBAIGIAN!
268
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101
AZZORRE ISOLE!
234
BAHAMAS!
160
BAHRAIN!
169
BANGLADESH!
130
BARBADOS!
118
BELGIO!
009
BELIZE!
198
BENIN!
158
BERMUDA!
207
BHUTAN!
097
BIELORUSSIA!
264
BOLIVIA!
010
BONAIRE SEUSTATIUS AND SABA!
295
BOSNIA-ERZEGOVINA !
274
BOTSWANA!
098
BOUVET ISLAND!
280
BRASILE!
011
BRUNEI DARUSSALAM!
125
BULGARIA!
012
BURKINA FASO!
142
BURUNDI!
025
CAMBOGIA!
135
CAMERUN!
119
CAMPIONE D'ITALIA!
139
CANADA!
013
CANARIE ISOLE!
100
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102
CAPO VERDE !
188
CAROLINE ISOLE!
256
CAYMAN (ISOLE)!
211
CECA (REPUBBLICA)!
275
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)!
143
CEUTA!
246
CHAFARINAS!
230
HAGOS ISOLE!
255
CHRISTMAS ISLAND!
282
CIAD !
144
CILE !
015
CINA !
016
CIPRO!
101
CITTÀ DEL VATICANO !
093
CLIPPERTON !
223
COCOS (KEELING) ISLAND !
281
COLOMBIA!
017
COMORE, ISOLE!
176
CONGO !
145
CONGO (REPDEMOCRATICA DEL) !
018
COOK ISOLE !
237
COREA DEL NORD !
074
COREA DEL SUD!
084
COSTA D'AVORIO !
146
COSTA RICA !
19
CROAZIA !
261
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103
CUBA !
020
CURACAO !
296
DANIMARCA !
021
DOMINICA !
192
DOMINICANA (REPUBBLICA)!
063
DUBAI!
240
ECUADOR !
024
EGITTO !
023
ERITREA !
277
ESTONIA !
257
ETIOPIA !
026
FAEROER (ISOLE)!
204
FALKLAND (ISOLE) !
190
FIJI, ISOLE !
161
FILIPPINE!
027
FINLANDIA !
028
FRANCIA !
029
FUIJAYRAH !
241
GABON!
157
GAMBIA !
164
GEORGIA !
267
GERMANIA!
094
GHANA!
112
GIAMAICA !
082
GIAPPONE !
088
GIBILTERRA!
102
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104
GIBUTI !
113
GIORDANIA !
122
GOUGH !
228
GRECIA !
032
GRENADA !
156
GROENLANDIA !
200
GUADALUPA !
214
GUAM !
154
GUATEMALA !
033
GUAYANA FRANCESE !
123
GUERNSEY!
201
GUINEA!
137
GUINEA BISSAU !
185
GUINEA EQUATORIALE !
167
GUYANA!
159
HAITI !
034
HEARD AND MCDONALD ISLAND!
284
HONDURAS !
035
HONG KONG !
103
INDIA !
114
INDONESIA !
129
IRAN !
039
IRAQ !
038
IRLANDA !
040
ISLANDA!
041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO !
252
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105
ISRAELE !
182
JERSEY C.I!
202
KAZAKISTAN !
269
KENYA !
116
KIRGHIZISTAN!
270
KIRIBATI !
194
KOSOVO !
291
KUWAIT !
126
LAOS !
136
LESOTHO !
089
LETTONIA !
258
LIBANO !
095
LIBERIA !
044
LIBIA !
045
LIECHTENSTEIN !
090
LITUANIA!
259
LUSSEMBURGO !
092
MACAO !
059
MACEDONIA !
278
MADAGASCAR !
104
MADEIRA !
235
MALAWI !
056
MALAYSIA !
106
MALDIVE !
127
MALI !
149
MALTA !
105
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106
MAN ISOLA !
203
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) !
219
MAROCCO !
107
MARSHALL (ISOLE) !
217
MARTINICA !
213
MAURITANIA !
141
MAURITIUS !
128
MAYOTTE!
226
MELILLA !
231
MESSICO !
046
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) !
215
MIDWAY ISOLE !
177
MOLDAVIA !
265
MONGOLIA!
110
MONTENEGRO !
290
MONTSERRAT !
208
MOZAMBICO !
134
MYANMAR !
083
NAMIBIA !
206
NAURU !
109
NEPAL!
115
NICARAGUA !
047
NIGER !
150
NIGERIA !
117
NIUE !
205
NORFOLK ISLAND !
285
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107
NORVEGIA!
048
NUOVA CALEDONIA!
253
NUOVA ZELANDA!
049
OMAN !
163
PAESI BASSI !
050
PAKISTAN !
036
PALAU !
216
PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)!
279
PANAMA!
051
PAPUA NUOVA GUINEA!
186
PARAGUAY!
052
PENON DE ALHUCEMAS !
232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA !
233
PERÙ !
053
PITCAIRN !
175
POLINESIA FRANCESE !
225
POLONIA !
054
PORTOGALLO!
055
PORTORICO !
220
PRINCIPATO DI MONACO !
091
QATAR !
168
RAS EL KAIMAH !
242
REGNO UNITO !
031
REUNION !
247
ROMANIA !
061
RUANDA !
151
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108
RUSSIA (FEDERAZIONE DI) !
262
SAHARA OCCIDENTALE!
166
SAINT KITTS E NEVIS!
195
SAINT LUCIA !
199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE !
222
SAINT-PIERRE E MIQUELON !
248
SALOMONE ISOLE !
191
SALVADOR!
064
SAMOA !
131
SAINT BARTHELEMY !
293
SAN MARINO!
037
SAO TOME E PRINCIPE !
187
SENEGAL!
152
SEYCHELLES !
189
SERBIA !
289
SHARJAH !
243
SIERRA LEONE !
153
SINGAPORE !
147
SINT MAARTEN (DUTCH PAR)!
294
SIRIA !
065
SLOVACCA REPUBBLICA!
276
SLOVENIA!
260
SOMALIA !
066
SOUTH GEORGIAAND SOUTH SANDWICH!
283
SPAGNA !
067
SRI LANKA!
085
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109
STHELENA !
254
STVINCENTE E LE GRENADINE !
196
STATI UNITI D’AMERICA!
069
SUD SUDAN !
297
SUDAFRICANA REPUBBLICA !
078
SUDAN !
070
SURINAM !
124
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS !
286
SVEZIA !
068
SVIZZERA !
071
SWAZILAND !
138
TAGIKISTAN !
272
TAIWAN !
022
TANZANIA !
057
TERRITORI FRANCESI DEL SUD!
183
TERRITORIO BRITOCEANO INDIANO!
245
THAILANDIA !
072
TIMOR EST !
287
TOGO !
155
TOKELAU!
236
TONGA!
162
TRINIDAD E TOBAGO !
120
TRISTAN DA CUNHA !
229
TUNISIA !
075
TURCHIA !
076
TURKMENISTAN !
273
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110
TURKS E CAICOS (ISOLE) !
210
TUVALU !
193
UCRAINA !
263
UGANDA !
132
UMM AL QAIWAIN !
244
UNGHERIA!
077
URUGUAY !
080
UZBEKISTAN !
271
VANUATU !
121
VENEZUELA !
081
VERGINI AMERICANE (ISOLE)!
221
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) !
249
VIETNAM !
062
WAKE ISOLE !
178
WALLIS E FUTUNA !
218
YEMEN !
042
ZAMBIA !
058
ZIMBABWE !
073
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111
Tabella conversione in Euro delle valute estere
Accertamento per l’anno 2013 del cambio in euro delle valute estere, previsto dall’art. 4, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della legge
6 agosto 2013, n. 97.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
Dispone
Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28
giugno 1990 n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, dell’art. 1, comma 1,
della legge 17 dicembre 1997 n. 433, dei decreti legislativi 24 giugno 1998, n. 213, 26 agosto 1998 n. 319,
15 giugno 1999, n. 206, del decreto legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 409, il controvalore in euro
degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione
annuale per gli investimenti e le attività prescritte
dall’articolo 4 dello stesso decreto legge 28 giugno
1990, n. 167, è determinato, per l’anno 2013, come indicato nell’allegato elenco al presente provvedimento.
Motivazioni
L’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giugno 1990
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990 n. 227, prevede che venga annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle Finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta, ai fini della dichiarazione annuale per gli investimenti e le at-
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112
tività prescritte dall’art. 4 dello stesso decreto legge 28 giugno 1990, n. 167.
La Banca d’Italia ha comunicato per via telematica la
media dei cambi (espressi, per effetto della conversione, in euro) riferiti all’anno 2013.
Riferimenti normativi dell’atto
Attribuzione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57;
art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1;
art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5,
comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13
febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio
2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 6 agosto 2013, n. 97 (art. 9);
Articolo 4, comma 4, del decreto legge 28 giugno 1990
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990 n. 227
Roma, 10 aprile 2014
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera
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113
Codici investimenti all’estero e
attività estere di natura finanziaria
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI!
1
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO
DI SOGGETTI NON RESIDENTI!
2
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI!
3
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E
CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI!
4
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI!
5
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL’ESTERO!
6
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI
CON CONTROPARTI NON RESIDENTI!
7
POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI
CAPITALIZZAZIONE!
8
CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI
CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO!
9
METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO
DETENUTI ALL’ESTERO !
10
ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE A FAVORE
DI TRUST, FONDAZIONI O ORGANIZZAZIONI SIMILARI!
11
FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI!
12
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA
NON PARTECIPATIVA!
13
ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA!
14
BENI IMMOBILI!
15
BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht, auto di lusso)!
16
OPERE D’ARTE E GIOIELLI!
17
ALTRI BENI PATRIMONIALI !
18
ALTRE OPERAZIONI!
99
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118
Fonti Legislative
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119
TUID - Testo unico delle imposte sui redditi del 22
dicembre 1986 n. 917 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986
Articolo 67 - Redditi diversi - In vigore dal 13 maggio 2012
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio
di arti e professioni o di imprese commerciali o da
società in nome collettivo e in accomandita semplice,
ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale,
dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non
più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di
cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre
dalla data di acquisto da parte del donante;
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120
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni
altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle
società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni
di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché
la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono
essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le
partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di
voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al
2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento,
secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti
o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La
percentuale di diritti di voto e di partecipazione e'
determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti
di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla
data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti
posseduti rappresentano una percentuale di diritti di
voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;
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121
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la
cessione dei contratti stipulati con associanti non
residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione
al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché
di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate
alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle
realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del
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122
contratto secondo che si tratti di società i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute
estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da
depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di
partecipazione ad organismi d'investimento collettivo.
Agli effetti dell'applicazione della presente lettera
si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi
o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o
più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
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123
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o
di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di
un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare
il reddito complessivo come redditi diversi;
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h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai
sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di
beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti
esercitate abitualmente;
da
attività
commerciali
non
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per
l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di
società e associazioni sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.
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1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le
valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti
di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o
ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti
in data più recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione
che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e
conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento
milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura
delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti
all'emissione o comunque non acquistati da terzi per
effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad
altro comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.
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Decreto legislativo del 13 agosto 2010 n. 141
Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di reddito
ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina
dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 - supplemento ordinario
Articolo 9 - Ulteriori modifiche legislative - In vigore dal 17 ottobre
2012
Comma 7
L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e' sostituito dal seguente:
«4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e
vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e
regolati per differenza, anche mediante operazioni di
rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì
strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute
individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5.».
Decreto legislativo del 21 novembre 1997 n. 461 Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio
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1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8
agosto 1998 n. 184.")
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998 - supplemento ordinario
Articolo 5 - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi
diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 In vigore dal 17 settembre 2011 - con effetto dal 1 gennaio 2012
1. (Comma abrogato)
2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per
cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui al comma
4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalità del
comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo
testo unico. Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli
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di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato.
3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui
alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle
imposte sui redditi determinate secondo i criteri di
cui all'articolo 68 sono distintamente indicati nella
dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti
particolari adempimenti ed oneri di documentazione per
la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di
dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli
altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6.
4. L'imposta sostituiva di cui al comma 2 e' corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi
previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale
imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle
percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo
67, e' portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite
alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma
l'articolo 81, del testo unico delle imposte sui
ti, approvato con decreto del Presidente della
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di cui
1 delreddiRepub-
129
blica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239, e successive modificazioni;
b) (lettera soppressa).
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
Decreto legislativo del 21 novembre 1997 n. 461 Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (N.D.R.: "Per le modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al DLG n. 461 del 1997 vedi DM 23 luglio
1998, in G.U. 28 luglio 1998 n. 174 e DM 6 agosto 1998, in G.U. 8
agosto 1998 n. 184.") - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
gennaio 1998 - supplemento ordinario
Articolo 5 - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi
diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 In vigore dal 17 settembre 2011 - con effetto dal 1 gennaio 2012
1. (Comma abrogato)
2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
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come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati
secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per
cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui al comma
4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalità del
comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella
lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo
testo unico. Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e
dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella
lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato.
3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui
alla lettera c) dell'articolo 67 del testo unico delle
imposte sui redditi determinate secondo i criteri di
cui all'articolo 68 sono distintamente indicati nella
dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti
particolari adempimenti ed oneri di documentazione per
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la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di
dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli
altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6.
4. L'imposta sostituiva di cui al comma 2 e' corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi
previsti per il versamento delle imposte sui redditi
dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale
imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle
percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo
67, e' portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
le minusvalenze, nonché i redditi e le perdite di cui
alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239, e successive modificazioni;
b) (lettera soppressa).
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
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Risoluzione del 06/07/2010 n. 67 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da
operazioni nel mercato Forex articolo 67 del TUIR
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente
l'interpretazione dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è stato esposto il seguente
QUESITO
Listante sta valutando la convenienza ad effettuare
operazioni di compravendita di valute a pronti sul Foreign Exchange Market (c.d. mercato Forex).
L'operatività della compravendita di valute, in detto
mercato, è solitamente regolata giornalmente attraverso
una piattaforma elettronica di trading on line (c.d.
contratti spot) per cui le posizioni dei singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.
Tuttavia, dette operazioni possono non essere chiuse
nella medesima giornata di apertura, in quanto il
cliente può avere convenienza a mantenere in essere,
oltre la giornata lavorativa, le posizioni di mercato
assunte. In tale ipotesi, il broker applica un meccanismo di rollover consistente nella chiusura e nella successiva riapertura della posizione, così da evitare
l'effettiva consegna del sottostante (c.d. contratti
rolling spot).
Considerato che i cambi valutari nei momenti di chiusura e di successiva riapertura della posizione possono
dar luogo all'emersione di differenziali positivi o
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negativi, listante chiede di conoscere il corretto
trattamento fiscale da applicare a dette componenti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Listante è dell'avviso che, nel caso in esame, non possa trovare applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera
c-ter), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), avente ad oggetto la tassazione delle cessioni a termine di valute estere derivanti da conti correnti in valuta, in quanto il meccanismo del rollover interromperebbe il venir meno dei
requisiti richiesti dalla norma ai fini della propria
applicazione.
Pertanto, il soggetto istante non intende sottoporre ad
alcuna tassazione le eventuali plusvalenze conseguite.
PARERE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Le operazioni di compravendita di valuta a pronti descritte nel presente interpello vengono effettuate sul
mercato Forex attraverso la conclusione on line di contratti cosiddetti spot e rolling spot.
Ai fini della effettuazione di tali operazioni di compravendita per il tramite di intermediari specificamente abilitati, è in genere richiesta l'apertura di un
conto corrente dedicato presso una primaria banca italiana (cd. banca depositaria) sul quale viene depositata una somma di denaro (cd. conferimento) vincolata a
favore dell'intermediario. Le somme giacenti sono costituite a cauzione delle operazioni che quest'ultimo
intraprende per ordine e conto del cliente.
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L'operatività sul mercato Forex prevede il regolamento
delle transazioni mediante l'utilizzo di un margine.
Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di
consegna fisica dei controvalori della valuta intermediata.
Le operazioni sono effettuate nel termine giornaliero
(contratti spot). Qualora il cliente intenda mantenere
in essere oltre la giornata lavorativa le posizioni di
mercato assunte, può farlo mediante ordine di chiusura
delle operazioni giornaliere e contestuale ordine di
riapertura per il giorno successivo, con data valuta
rinnovata al giorno di liquidazione successivo (contratti rolling spot).
Ne consegue che al termine della giornata lavorativa il
cliente non potrà mai avere una giacenza di valuta
estera.
Ciò premesso, in merito al regime impositivo delle operazioni aventi ad oggetto valute estere, l'articolo 67,
comma 1, del TUIR menziona tre distinte fattispecie. La
prima, prevista dalla lettera c-ter), dà rilevanza
esclusivamente a talune specifiche fattispecie per le
quali è presunta ex lege una finalità d'investimento
finanziario e cioè nel caso in cui le valute siano cedute a termine ovvero immesse su depositi o conti correnti sicché, agli effetti di tale disposizione, le
mere cessioni a pronti non sono suscettibili di produrre differenziali aventi rilevanza reddituale. Inoltre,
per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non
significative, il comma 1-ter del medesimo articolo 67
del TUIR prevede che la tassazione delle plusvalenze
derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la
giacenza in valuta nei depositi e conti correnti com-
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plessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata.
La seconda fattispecie, prevista dalla successiva lettera c-quater), attribuisce rilevanza fiscale alle operazioni che determinano un obbligo di acquistare o cedere a termine valute estere, con la conseguenza che
eventuali operazioni per le quali tale obbligo non sorge non possono rientrare nella fattispecie impositiva
in esame. L'ipotesi normativa comprende anche i cosiddetti contratti derivati. In particolare, sulla base
degli effetti giuridici che ne scaturiscono è possibile
distinguere due diverse categorie di contratti.
La prima è costituita dai contratti a termine di tipo
traslativo, che sono quelli da cui deriva l'obbligo di
cedere o acquistare a termine le valute estere. La seconda è costituita dei contratti a termine di tipo differenziale, che sono quelli da cui deriva l'obbligo di
effettuare o ricevere a termine uno o più pagamenti
commisurati alle valute estere.
L'ultima fattispecie è contenuta nella lettera c-quinquies), che attrae ad imposizione le plusvalenze realizzate mediante rapporti aventi contenuto finanziario
attraverso cui possono essere conseguiti differenziali
positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Tale disposizione, come chiarito dalla Circolare n.
165/E del 24 giugno 1998 (par. 2.2.5), è finalizzata ad
evitare che i rapporti (non soltanto, quindi, i contratti)
al fine
vi, non
lettere
aleatori di natura finanziaria, posti in essere
di conseguire differenziali positivi e negatiinquadrabili nelle fattispecie indicate nelle
c-ter ) e c-quater), possano sfuggire ad impo-
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sizione. Pertanto, in tutti i casi in cui un contribuente ponga in essere una pluralità di contratti o
atti, tra essi collegati, aventi ad oggetto valute
estere, finalizzati a conseguire differenziali positivi
o negativi in dipendenza
l'andamento delle valute
ziali assumono rilevanza
lettera c-quinquies) del
TUIR.
di un evento aleatorio (quale
estere), i predetti differenreddituale agli effetti della
comma 1 dell'articolo 67 del
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che le
plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita
di valute non possano essere assoggettate a tassazione
sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo
67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR in quanto il contratto posto in essere non è configurabile come una
cessione a termine di valute estere. D'altra parte, non
si realizzano neanche i requisiti per poter rientrare
nell'ambito applicativo del comma 1-ter del medesimo
articolo non verificandosi la condizione del superamento della giacenza media del conto corrente.
L'operazione, inoltre, non presenta tutte le caratteristiche previste per configurare un contratto derivato i
cui differenziali sono assoggettati a tassazione ai
sensi della descritta lettera c-quater).
Tuttavia, è certamente rinvenibile un rapporto avente
ad oggetto valute estere suscettibile di produrre differenziali positivi o negativi in dipendenza dell'andamento del cambio della valuta estera rispetto all'euro,
inquadrabile nell'ambito della citata lettera c-quinquies). Pertanto, la plusvalenza realizzata alla fine
della giornata, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi del contribuente
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(quadro RT sezione II) e in tale sede deve essere applicata l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50
per cento del suo ammontare.
E appena il caso di precisare che, in tale ipotesi,
secondo quanto previsto dal successivo articolo 68,
comma 9, del TUIR, le minusvalenze e i differenziali
negativi derivanti dalle operazioni in argomento non
sono deducibili.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi
enunciati nella presente risoluzione vengano applicati
con uniformità.
Risoluzione del 25/10/2011 n. 102 - Agenzia dell'e
Entrate - Direzione Centrale Normativa
Consulenza giuridica - Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul
Foreign Exchange Market
Testo:
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in
oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo
67, comma 1, del testo unico dell'e imposte sui redditi
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è stato
esposto il seguente
QUESITO
Con la risoluzione dell'Agenzia dell'e Entrate n. 67/E
del 6 luglio 2010 è stato chiarito che i redditi diversi realizzati da una persona fisica, derivanti da operazioni di compravendita di valute estere a pronti sul
Foreign Exchange Market (cd. mercato FOREX), costituiscono plusvalenze ed altri proventi derivanti da diffe-
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renziali positivi di contratti aleatori i quali assumono rilevanza reddituale ai sensi di cui all'articolo
67, comma 1, lettera c-quinquies), del testo unico dell'e imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Successivamente, il decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141 ha modificato l'articolo 1, comma 4, del testo
unico dell'e disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (TUF) prevedendo che sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e di vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per
differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. roll-over).
Considerato che tali contratti finanziari differenziali
sono stati, quindi, riqualificati nell'ambito del TUF
come contratti derivati, l'associazione chiede se alla
luce dell'a suddetta modifica i redditi dell'e operazioni in oggetto realizzati da persone fisiche possano
considerarsi redditi derivanti da contratti derivati di
cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del
TUIR, anziché essere inquadrati nell'ambito dell'a lettera c-quinquies) come chiarito nel citato documento di
prassi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'associazione istante ritiene che i redditi derivanti
dalle predette operazioni di compravendita su valute
concluse sul mercato FOREX siano da considerarsi redditi derivanti da contratti derivati considerata la nuova
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classificazione utilizzata dal TUF per definire tali
contratti.
PARERE
dell'AGENZIA delle ENTRATE
Come è noto, la compravendita di valute sul Foreign
Exchange Market (di seguito FOREX) avviene mediante la
conclusione dei cd. contratti spot e rolling spot.
L'operatività sul mercato FOREX prevede il regolamento
dell'e transazioni mediante l'utilizzo di un margine.
Pertanto, è espressamente esclusa la possibilità di
consegna fisica dei controvalori dell'a valuta intermediata.
Nel caso di contratti spot la compravendita di valute è
regolata giornalmente attraverso una piattaforma elettronica di trading on line per cui le posizioni dei
singoli clienti sono aperte e chiuse nella stessa giornata.
Nel caso di contratti rolling spot le operazioni chiuse
al termine dell'a giornata vengono riaperte nella giornata successiva, qualora il cliente abbia convenienza a
mantenere in essere, oltre la giornata lavorativa, le
posizioni di mercato assunte. In tale ipotesi, l'intermediario applica un meccanismo di roll-over consistente
nella chiusura e nella successiva riapertura dell'a
posizione, in modo che al termine dell'a giornata lavorativa il cliente non potrà mai avere una giacenza di
valuta estera.
Con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio 2010 è stato
chiarito che in tutti i casi in cui un contribuente
ponga in essere una pluralità di contratti o atti, tra
essi collegati, aventi ad oggetto valute estere, finalizzati a conseguire differenziali positivi o negativi
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140
in dipendenza di un evento aleatorio (quale l'andamento
dell'e valute estere), i predetti differenziali assumono rilevanza reddituale agli effetti dell'a lettera cquinquies) del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR.
Tuttavia, occorre tener presente che l'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 agosto 2010, n. 141 è
successivamente intervenuto modificando l'articolo 1,
comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 (TUF).
Per effetto di tale modifica è ora previsto che i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a
transazioni commerciali e regolati per differenza anche
mediante operazioni di rinnovo automatico (cd. roll-over), rientrano tra i contratti finanziari differenziali i quali ai sensi del medesimo testo unico sono considerati strumenti finanziari derivati.
Analogamente, sono da considerarsi strumenti finanziari
riconducibili alla categoria dei contratti differenziali quelli di compravendita in valuta che, pur in assenza di clausole contrattuali che prevedano espressamente
il rinnovo automatico, presentino caratteristiche tali
da consentire di mantenere aperte overnight le posizioni a fine giornata (con conseguente trasformazione dell'a posizione spot in una posizione a termine).
Ciò posto, considerato che l'interpretazione dell'a
disciplina fiscale dell'e operazioni finanziarie non
può prescindere dalle disposizioni civilistiche che
regolano le medesime operazioni, è necessario tener
conto dell'a nuova qualificazione operata dal TUF.
Pertanto, si ritiene che i contratti in esame debbano
essere ricondotti tra i rapporti di cui all'articolo
67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, i cui reddi-
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ti, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d'impresa, sono soggetti ad
imposta sostitutiva a norma dell'articolo 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Ai sensi dell'articolo 68, comma 8, del TUIR, i suddetti redditi sono costituiti dal risultato che si ottiene
facendo la somma algebrica dei differenziali positivi o
negativi nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti.
Alla luce di quanto sopra esposto, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 67/E del 6 luglio 2010 devono
ritenersi non più attuali a decorrere dal 19 settembre
2010 (data di entrata in vigore dell'articolo 9, comma
7, del citato decreto legislativo n. 141 del 2010).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente
risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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