ItalGiure W eb Corte Suprema di
Cassazione
PENALE
E_l.f;.J1çQ
Cuutell~_t.Q
Ri~~
Accan.tQlli!.
S.1l-ç..Q~S.S_lYQ
ÀlUlotata
Sez.
5, Sentenza n. 28007 del 22/06/2004 (Ud. 04/06/2004
n. 960)Rv. 228713
Presidente:Marrone F. Estensore:Marini PF. .Imputato:Squillante.
P.M GalassoA. (Diff)
(Amrul1ain partesenzarinvio, App.Napoli, 21 ottobre
2003).
607 R.F,ATTFALLIMENTARI
~ 031 FATTI DI BANCAROTTA
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONEDIVERSE DAL
FALLITO
- FATTI
D I BAN CAR OTT A
-
Bancarottaper distTazione- Ingiustificatamancanzadi beni di cui sia
accertata la precedentedisponibilità da parte dell'impresa fallita Presunzione di responsabilità a carico del prestanome
dell'amministratore di fatto (cosiddetto "testa di legno") -
Esclusione.
In tema di banca.fotta.fraudolenta, mentre con riguardo a quella
documentaleper sottrazionedelle scritture contabili, ben può ritenersi la
responsabilitàdel soggettoinvcstito solo formalmentedell'amministrazione
dell'impresafallita (cosiddetto"testa di legno"), attesoil diretto e persona
obbligo dell'amministratoredi diritto di tenere e conservarele suddette
scritture,non altrettantopuò dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione,
relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore
apparente,trovare automaticaapplicAzioneil principio secondoil quale,
una volta accertata la presenzadi detenninati beni nella disponibilità
dell'imprcnditol-e fallito, il loro mancato rcpcrirncnto, in assenzadi
adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la
presunzionedella dolosasottrazione,dal momentoche la pur consapevole
accettazionedel ruolo di amministratoreapparentenon necessariamente
implica la consapevolezza
di disegnicriminosi nutriti dall'amministratore
1/21
di fatto
Riferim.enti normativi: ( T,eggeFalliment. art. 223)
~e
16/03/1942-l1YJJJ.,_267
art. 223
( Legge Falliment. ano216)
kgge 16/03/1.2-42~.nYm,,-~~~
MassìmeprecedentiVedi: N. 14745 del 19.2.2Rv. 215199, N. 4892 del
1.9.92Rv. 207895, N. 548B_..d.eJ_2!:JjJJl
Rv. 217193, N. 7583 @Ll.22,2~
~J.3647, N. 10465 del 19-9-9Rv. 214301, N. 5619 de:1-2_0-QQ
~21 6112, R
ll2_S._de.lJ-9-9-8Rv. 209949
L/L
Cassazione
P~NALE ContenylQ
P,-l.e.nm
Risultati
Accant~I}~
Precedente
SucceS§!YQ
E.dIta
Sez. 5, Sentenza n. 36630 del 24/09/2003 (Ud. 05/06/2003
n. 854) Rv. 228308
Presidente:Marrone F. Estensore:Marasca G. Imputato: Cori. P.M
Hinna DanesiF. (Con!)
(Rigetta, App. Bologna, 5 luglio 2002).
607 REATIFALLIMENTARl - 002 BANCARO'rl'A iN GbNERE
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENEREAmministratore di fatto - Possibilità di assumerela veste di
soggetto attivo del reato - Sussistenza.
Nei reati di bancarotta in ambito societario, soggetto attivo può essere
anche colui che svolga in via di mero fatto le funzioni di amministratore~
poiché le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tta ruolo
corrispondente ad una carica fom1ale ed analoga funzione esercitatain via
di fatto. (In motivazione la Corte ha negato che una tale distinzione sia stata
introdotta dal testo tifom1a.t.oòell'art- 26.19cnd.clv- - modificato dall'art. 1
del D.Lgs. Il aprile 2002, n. 61 - ove la responsabilità di colui che svolga
in via di mero fatto le funzioni tipiche del diritto societario è stata
espressamenteprevista quanto alle relative fattispecie criminose, giacché il
legislatore ha semplicemente inteso fornire un riscontro letterale ad una
soluzione già consolidata in via interpretativa, e d'altra parte la materia
fallimentare è disciplinata in via autonoma~così restando suscettibile di
autnnnmaricostruzione).
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 216)
~,gg~...l.QLQ3L1942
nUffi. 267art.212
( Legge Falliment. ano223)
Legge 16/03/1941_nJJ_m.
267 art. 223
Cod. Civ. art. 2639
Dec:re.to Legisl.
11/0~?O_Q2~T1um.(-il art.. lCOST
PE.NPENTR
(/2.
(Legge Falliment.art. 217)
Legge 16/03/1942num. 267 art.~
( LGggG FallimGnt. ali. 224)
L~ gg~..l...6lQ3D,242.,n~m,._.2_61_,au."..2.2_4
Massimeprecedenti Vedi:N. 14103 del 195)-,9.
R-L_.2_1_~1.a,
~:f.2-41.:::L~1
2.-0-0_1
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ItalGiureWeb - Corte Suprema di
Cassazione
PENALE
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Ri,su]_ta.ti.
Mg.$.~illl-C~R"~
~~G.~~
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Ef:JJi
Sez.5, Sentenza n. 14745 del 29/12/1999 (Ud. 26/11/1999
n. 2072) Rv. 215199
Presidente:Lacanna P. Estensore:Foscarini B. Imputato: Dragomir A.
P,M Ranieri B. (Parz.Diff)
(Annulla in parte senza rinvio, App. Brescia, 20 aprile
1999).
607 REATI FALLIMENTARI - 004 BANCAROTTA
FRAUDOLENTA - IN GENERE
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN
GENERE.
Reato commessodall'amministratore di fatto - Concorso,ai sensi
dell'an 40 cod.pen., dell'amministratore di diritto - Dolo di
quest'ultimo - Consapevolezza
che il primo occulta, distrae ecc.
Sufficienza - Responsabilitàa titolo colposo dell'amministratoredi
diritto per il solo fatto di aver assuntotale carica. EsclusioneNecessitàche il dolo investai singoli episodidelittuosi- Esclusione.
609 REATO - 005 ODDLIGO GIURlDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
REA'l'O w l:AUSALl'I'À
(RAPPOR'I'O DI) . OBHLl(jO
UIURl,Ull:O
DI I:MPEDIREL'EVENTO Bancarottafraudolenta- Reato commessodall'amministratore di
f~tto
-
Concorso ai sensi dell'art 40 cod.pen. dell'~mminjst.rat.oredi
diritto - Dolo di questoultimo - Consapevolezza
del fatto che il primo
- Responsabilitàdell'amministratore
di diritto soI0 in conseguenzadella carica assunta- Esclusione distrae, occulta ecc. ~ Sufficienza
N ecessità che il dolo investa i singoli episodi delittuosi
- .Esclusione.
In tema di bancarotta, mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio
che l'amministratoredi diritto rispondeunitamenteall'amministratore di
4/2
fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di
impedire, dal punto di vista soggettivo, si richiede la generi.ca
consapevolezza,
da parte del pl-imo,che l'amministratorecffcttivo, distrae,
occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o
riconosce passività inesistenti, senza che sia necessario che tale
consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione
dell'amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale
,
consapevolezza non puo esseresemplicementedesuntadal fatto che il
soggetto abbia acconsentito a ricoprire fonnalmente la carIca di
amministratore. (Fé1LLi~pecle
ilclla
quale la carica di amministratore era stata
attnbuita ad una citta
extracomunitaria.La Cassazione,
nell'enunciareil
principio di diritto sopra riportato, ha annullato la sentenzaimpugnata
evidenziandoche il giudice di merito avevasostanzialmente
addossato
predettauna responsabilitàa titolo colposo,la quale, viceversa,può valere
solo ai fini delle obbligaziom civili, colTelatea detemlinate omissioni
dell'amministratore,ma non per il delitto di bancarottafraudolenta,per il
qualeè imprescindibileil dolo).
Riferimenti normativi: (Legge Falliment.art. 216)
L.e,g~.6/03/1942num,.267art. 216
Cod. Civ. art. 2392
Cod.Penoart. 40
Massime precedenti Colifo7~mi:~.r._11654del L9.9-1 R\,. 19981.6
MU.\'simeprecedenti Vedi: N. 15850 d~U_~
Rv. 185881.
2/2
~
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Suprema d
Cassazione
PEN..I\LE
Elenco
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Accanton~
Precede-,-t}~~. SuccessivQ
Massime ~q.~,-e,\'.\'lve:
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fi4i
~çez.5, Sentenza n. 14745 del 29/12/1999 (Ud. 26/1.1/1999
n. 2072) Rv. 215199
Presidente:Lacanna P. Estensore:Foscarini B. Imputato: Dragomir A.
P.M Ranieri B. (Parz.Diff)
(Annulla in partc scnzarinvio, App. Brescia, 20 aprile
1999).
607 REATI FALLIMENT ARI - 004 BANCAROTTA
FRA UDO LENTA - IN GENERE
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN
GENEREReato commessodall'amministratore di fatto - Concorso,
delI'art 40 cod.pen., dell'amministratore di diritto - Dolo
quest'ultimo - Consapevolezzache il primo occulta, distrae ecc,
Sufficienza - Responsabilitàa titolo colposo dell'amministratoredJ
diritto per il solo fatto di aver assuntotale carica - Esclusione
Necessitàcheil dolo investai singoli episodidelittuosi - Esclusione.
609 REATO - 005 OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTODI)
T1TTMPRT1TRF,
T ..'EVENTO
Bancarotta
fraudolenta
.;
- OBBLIGO GIURIDICC:
-
'
- Reato com,messodall'ammin,istratore di
fatto
- Concorso
diritto
- Dolo di questoultimo - Consapevolezzadel fatto che il primo
ai sensi dell'art 40 cod.pen. dell'amministratore d]
distrae, occulta ecc. - Sufficienza - Responsabilità dell'ammini~tralur.
di diritto solo in conseguenzadella carica assunta Esclusione
~
Necessità che il dolo investa i singolj, episodi delittuosi - Esclusione.
In tema di bancarotta, mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbie>
che l'ammin1,strC1t,ore
di rlirittn risponde unitaniente all'amministratore dI'
.../It
i
fatto per non avere impedit() l'evento che aveva l'obbligo giuridico di:
impedire, dal punto di vjsta soggettivo, si richiede la genericai
çun~Clpt::volezza, da pal-te del plimo,
che l'anm1inistratore
effettivo,
distrac,
occulta, dissimula, distrugge () dissipa i beni sociali ovvero espone o
riconosce passività inesistell1i, senza che sia necessario che tale
consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione
dell'amministratore
di f"tto
si è estrinsecata. Tuttavia, tale
consapevolezza non può essere semplicemente desl1nta dal fatto che 11
soggetto abbia acconsentit() a ricoprire formalmente la carica di
ammini~l.raLur~.(Fauispe:ciell~lla quale la carica di amministratore era stata
attribuita ad una cittadina extracomunitaria.La Cassazione,nell'enunciare il
principio di diritto sopra rjp ()rtato, ha annullato la sentenza impugnata
evidenziando che il giudice dlmerito aveva sostanzialmenteaddossatoalla
predetta una responsabilità a titolo colposo, la quale, viceversa, può valere
solo ai fini delle obbligazioJll civili, correlate a deteffilinate omissioni
dell'amministratore, ma non. per il delitto di bancarotta fraudolenta, per jl
quale è imprt;~cinilibil~ il do]o).
Riferimenti normativi: ( Legge Fa-ll.iment.art. 216)
~e
16/03/1942D~l1l.267 art. 216
Cod. Civ. art. 2392
Cod. Peno;1rt. 40
MassimeplAecedentiColiformi: ~1_l..Qi4 de11994~_.l.9~8..16.
Mus~.ilneprecedenti ~"edi..N,J5850 dcl1990
RY..:J_8-.S.-8..8.1
.2./2.
Suprema di
Cassazione
P}';NALE
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Risultati
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A.çç~.n_tJ)Jla
Precedente
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Sez.5, Sentenza n. 10330 del 13/03/2001 (Ud. 14/12/2000
n. 2055) Rv. 218465
Presidente:Foscarini B. Estensore:Bruno PA. Imputato: Mungo E
P.M FrassoA. (Diff)
(Dichiara inammissibile, App. Roma, 21 febbraio 2000).
677 SENTENZA (Cod. proc. peno1988) 015 CORRELAZIONE TRA
ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
SHN'!'bNZA (COD. PROC. PEN. 1988) CORRELAZIONE TRA
ACCUSA E SENTENZA-IN GENEREAccertamento del reato di mancata o irregolare tenuta delle scritture
contabili obbligatorie (art- 217 legge fall.) in luogo dell'originario
delitto di bancarotta fraudolenta (art. 216 legge faI!.) - Violazjone del
principio di correlazione tra accusa c scntenza - Esclusione F attispecie.
Il principio della correlazione tra imputazionee sentenzanon è violato
quandodall'originariae più graveaccusadì bancarottaftaudolenta,prevista
dall'art. 216 della leggefallimentare,nell'ipotesi della tenutadelle scritture
in modo tale da non consentirela ricostruzione del patrimonio o del
m,ovimentodegli affari,si sia accertatail più lieve reato di cui all'art. 217,
secondocomma,per la mancatao irregolaretenutadelle scritture contabili
obbligatorie, atteso che la seconda condutta (;u~tituis~t: Wl ".miIlu~" ri~pello
alla prima.
Riferimenti normativi: (Legge Falliment.art. 216 com. l ll. 2)
Legge 16/03/'1942DUro.267 art,.1~1_6_çom.l
D.
2
( Legge Falliment. art- 217 c.cm. 2)
Legge 16/03/1942QY~1I1-,_267art. 217 com. 2
Massimeprecedenti Conformi: N. 9958 del 1997Rv. 208935, :N.3-9-.5~1-.dcl
A999_~" !~3~6_S__"_~~
-,/1
PENALE
Contet:l:.~_t_Q
El~Q
Risultati
Accantona
f_f.e..çedente
~~,~~jYQ
Sez.S, Sentenza n. 3045 del 13/03/1987 (Ud. 28/11/1986n.
1694) Rv. 175324
Presidente:MOFF A G. Estensore:SCORZELLI F. Imputato:
MUSSO. P.M BRACCI. (PARZ DIFF)
616 SENTENZA (Cod.proc.
175324 SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA
O L'ACCUSA CONTESTATA - IPOTESI VARIE - RAPPORTO DI
,
PROGRESSIONE O CO:MPLESSITA - SUSSISTENZA DELLA
CORRELAZIONE
- FA,!"l'lSPbCIE IN TEMA DI REATI
FALLIMENTARI: OMESSA TENUTA DI LIBRI CONTABILI. *
607 REATI FALLIMENTARI - 014 OMESSA O IRREGOLARE
TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE
175324 REAn FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE -
O:MESSAO IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE CONTESTAZIONE DI IRREGOLARE TENUTA - CONDANNA
PER Ol\ffiSSA TENUTA - IMMUTAZIONH DEL FATTO INSUSSISTENZA.*
NON SI VERIFICA MUTAMENTO DELL'ACCUSA QUANDO IL
FATTO CONTESTATO E QUELLO RITENUTO SONOIN RA.PPORTO
DI PROGRESSIONE
E COMPLESSITA E NON DI ETEROGENEITÀO
,
INCOMPATIBILITA. NE DERIVA CHE, IN TEMA DI REATO
FALLIMENTARE,NON SUSSISTE IMMUTAZIONE DEL FATTO
QUANDO, CONTESTATA LA IRREGOLARE O INCOMPLETA
TENUTA DEI LIBRI CONTABILI, SIA STATA PRONUNZIATA
CONDANNA PF,ROMESSATENUTA DEGLI STESSI.*
Riferimenti normclti,Ji: Cod. Proc. Pen- art. 447
Cod. Civ. art. 2214
( Legge Fall1ment. art. 217)
L.~.gge16/03/1942.JlU.ll;1.
267 a~m
)(1
ItalGiureWeb - Corte Suprema di
Cassazione
PENALE .kontenuto
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.Ac_çantona
~~_-?!~.Q.
Sez. 5, Sentenza n. 13595 del 25/03/2003 (Ud. 19/02/2003
n. 203) Rv. 224842
Presidente: Foscarini B. Estensore: Ferrua G. Imputato: Leoni. P.M.
Meloni VD. (Conf)
(DichIara inammissibile, App.Milano 5 novembre2001).
677 SENTENZA (Cod.proc.peno1988) - 015 CORRELAZIONETRA
ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
SENTENZA (COD. PROC.PEN. 1988) - CORREL.I.\ZIONE TRA
ACCUSAE SENTENZA
- IN GE~~REContestazionedi bancarottanella veste di amministratoredi fatto Ritenuta responsabilitàper concorsocome "ex1raneus"nel delitto di
bancarotta- Corrispondenzatra il fatto contestatoe quello ritenuto In
sentenza- Violazionedell'art.521 cod.proc. peno- ConfigurabilitàEsclusione.
Non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato
e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la
decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente
esterno in un reato di banCHTotta.
fraudolenta, anziché quale amministratore
di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta, atteso che il
soggetto che non risulti essereamministratore di fatto può certamenteaver
concorso come "extraneus"nel delitto di bancarotta.
Riferimenti nonnativi:
Nuovo Cod. Pr.p_c_.
Penoart. 521
L~~Z-2/09/1988 num.A4.'Z-al1:-2.2l
Cod.Pen.art. 110
(Legge Falliment.art. 216)
LeggI: 16/03/1942 num. 267 an,__2lfJ.
( Legge Falliment. art. 223)
~e
16LQ.3./j942nUffi. 267~tl.._2.22
Massime precedenti Vedi: N. 7581 de11999 Rv. 213776, N. 10457 del
2QQQRv. 220534
1/..1
ItalGiureWeb - Corte Suprema di
Cassazione
PEN ALE
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Ri~.Yl.tmi
Accantona
Precedente
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S'ez.5, Sentenza n. 3~..83~
del 20/11/2002 (Ud. 23/10/2002
n. 1148) Rv. 225398
Presidente:Marrone F. Estensore:Cicchetti N. Imputato: Galluccio.
P.M. Viglietta G. (Conf)
(Rigetta, App. Milano, 5 dicembre 2000).
607 REAllFALLIMENTARI - 004 BANCAROTTA
FRAUDOLENTA- IN GENERE
REATI FALLIMENTARI
IN GENERE-
- BANCAROTTA
FRAUDOLENTA
-
Bancarotta per dissipazione- Bancarotta semplice mediante
-"operazioni- di
manifesta
imprudenza - "-Rapporti tra le fattispecie.
607 REATI FALLIMENTARI - 012 CONSUMAZIONE DEL
p A TRllvIONIO IN OPERAZIONI ALEA TORIE O IMPRUDENTI
REATI FALLIl\1ENTARl
- BANCAROTTA
SEMPLICE
CONSUMAZIONE
DEL PAT RIMONTO IN OPERAZIONI
ALEA TORTE O IMPRUDENTI Bancarotta
fraudolenta
fraudolenta per dissipazione - Rapporti
Bancarotta
Rapporti tra
tra le
le
"'.'
.
per
fattispecie.
L'ipotesi di bancarotta fraudolenta pcr dissipazioncsi diffcrcnzia dalla
fattispecie della consumazionedi una notevole parte del patrimonio
dell'imprenditore per effetto dì operazioni manifestamenteimprudenti,
punita a titolo di bancarotta semplice, sia sul piano soggettivo,in q.uanto
esigela coscienzae la volontà dell'agentedi diminuire dettopatrimonioper
scopi del U1ttOestranei all'impresa, sia sul piano oggett.ìvo,in qua.nto
l'operazionefraudolentaè priva del pur minimo profilo di coerenzacon le
esigenze dell'impresa stessa.Ne consegue:che il giudice può ritenere
integrata l'a fortiori" l'ipotesi di bancarotta semplice, qualora non sia
raggiuntala prova del dolo tipico della dissipazione,anchenel casodi atti
di gestionedel tutto estraneialle esigenzedi conduzionedell'impresa.
;
4/2
~
Rijp.rimp.nti nnrmativi:
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f)e:CT. 1h/O~/1942 m]m. 2(;7 ~T1.21 (; com. 1 n.
l
( Legge Falliment. art. 216 com. l n. 1)
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 COIn-.l n. 2
(Legge Falliment. art. 217 com. 1 n. 2)
MassimeprecedentiVedi:N. 5850del 1979Rv. 142346,N. 10523del
19-8lRv.151090,N.12874de11989Rv.182141,N.15850de11990~
185886,N. 2876 del 1999 Rv. 21260R
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Successivo
~"ez.1, Sentenza n. 27048 del U4/U7/2UUI (Ud. 31/U5/2UUI
n. 3938) Rv. 219911
Presidente:
.
La Gioia V. Estensore:Fazzioli E. Imputato: Cirelli. P.M
Ciampoli L. (Diff)
(Annulla con rinvio, Trib. Corno, 20 novembre 2000).
657 ESECUZIONE(Cod.proc.peno1988) - 005 concorsofonnale e
reatocontinuato
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE
DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO
CONTINUATOContinuazione.. Bancarotta semplice ritenuta dal giudice di
cognizionein luogo di quella fraudolentadocumentaI
e, per esclusione
del dolo specifico- Automaticaqualificabilità del fatto comecolposoLegittimità - Esclusione - Verifica dell'elemento soggettivo ù~11;:l
bancarotta semplice Necessità.
Una volta che, in sede di cognizione,sia stato escluso il dolo specifico
necessarioad integrare l'elemento soggettivo del reato di bancarotta
fraudolenta
do cumentale, prevista dall'art. 216,
comma 1, n. 2, legge
fallimentare, e sia stata derubricata tale imputazione in bancarotta
semplice, il giudice dell'esecuzione,invcstito di richicsta di applicazione
della continuazioneanche con riferimento alla condannaintervenuta per
quest'ultimo fatto, non può qualificarlo autornati camentecome colposo, per
escluderel'applicabilità dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ma deve verificare
seil fatto stesso,secondo l'accertamento del giudice di cognizione, debba
ritenersì commesso con dolo, seppur generico) o con colpa.7non potendo,
oroettersi l'esame sull'e!emento psicologico del reato tutte le volte che esso
abbia conseguenze rilevanti sull'applicazione della Icggc pcnalc.
Rifertmenlt normalivi: Cod. Pt:D. art. 43
Cod. Pen. art. 81
-1/2.
( Legge Falliment. ano217)
L~-1-<QLQ1L.l.9A2._UJ.m:l.
267~ ~
Nuovo Co_d.!~1?roc.
Penoart. 671
ugp~22/09/198-8.-m.}[email protected],--ffi
Massimeprecedenti Vedi: N. 4038 del 1994 Rv. 198.4_~,N. 10364 del.
l~
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Cassazione
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Massime
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Sez. 5, Sentenza n. 1_0.3..6-4del 01/09/1999 (Ud. 14/04/1999
n. 80Q)Rv. 215031
Presidente:Malinconico A. Estensore:Perrone P. Imputato: Ragaldi G.
ed altI-i. P.M Ranieri B. {Diff}
(Annulla senzarinvio, App. Roma, 19 maggio 1998).
607 REATI FALLIMENTARI
- 008
FATTI COI\.1MESSI
SULIBRI E
SC RlTTURE
REATI FALLI:rvIENTARI - BANCAROTTA
FRAUDOLENTA FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE Omesso o insufficiente accertamento delle finalità propostesi
dall'agente - Sussistenzadel reato Esclusione - Sussistenza del
diverso reato di bancarotta semplice - Fondamento.
-
607 REATI FALLIMENTARI - 004 BANCAROTTA
FRAUDOLENTA - IN GENERE
REATI FALLThffiNTARI
- BANCAROTTA
:
;
FRi-\UDOLENTJ:"\--
IN GENERE
Documentale- Insufficiente accerti
accertamentoin ordine allo scopo
ente - Sussistenza.
Sussistenza- Esclusione - Sussistenzadel
prefissosi dall'agente
diversoreatodi bancarotta semplice
In tema di bancarottadocumentale,qualorasia assenteo insufficiente
l'accertamentoin ordine allo scopoeventtlalmentepropostosidall'agenteed
in ordine alla oggettivafinalizzazionedi tale carenza,la fiera mancanzadei
libli e delle scl-itturecontabili deve essel-ericondottaalla ipotesi crimillosa'
di bancarotta
semplice. Invero la bancarotta
fraudolenta
documentale, prevista dall'art. 216 comma primo n 2)legge fallimentare, è
un delitto doloso, mentre la bancarotta
sempJice è punibile;
indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, per cui è superflua la indagine
s"l111a
efficacia
-
causale dell'omessa o irregolare
-
",
tenuta dei predetti
.
~/2
documenti, che è punita per sè ~tessa., indipendentemente dalle
conseguenze.
Riferimenti normatìvi: (Legge Falliment. art. 216)
~ge 16/03/1942_num.267 ano21_Q
(Legge Falliment. art. 217)
L.e~.L6fjQ3.L1942num. 267 _'ì.tt.:-lli
Massimeprecedenti Vedi: M~.3951del 1992 :RY-.J..B~-8-U,
N. 6650_d.eJ_1-222
Evo 190499, ~1_1.329 del 1993 ~l.9_$-.-g.2Q
2/z.
ItalGiure W eh - Corte Suprema di
Cassazione
Elenco
Ej.SJJlJt~ti
PENALE çContenutQ
Açcantona
Precede_Q~
tii1.
ij
i
J
S-1;1_ç.çessi
va
:A1l!!utata
Sez. 5, Sentenza n. 9103 del 27/08/1992 (Ud. 25/06/1992 ll.
1324) Rv. 191662
Presidente:Cinto G. Estensore:Ferri F. Imputato: Ruzza. P.M. Di
Ciccia. (Coni)
(Annulla senzarinvio, App. Torino, 27 gennaio 1992).
607 REATI FALLIMENTARI - 002 BANCAROTTAINGENERE
Reatifallimentari Bancarotta
in genere-
f
~
Mancata tenuta della contabilità interna - Reati
Reati dì
di bancarotta
bancarotta
configurabili - Indicazione.
Il fatto meramenteomissivo della mancatatenuta dclla contabilità inte11Ja
integra gli estremi della bancarotta semplice e non quelli della
baocaro((a fraudolenta documentale,a meno che non risulti accertato
che scopo dell'omissionesia stato proprio quello di recarepregiudizio ai
creditori.
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 216)
L~ì61Q3/1942
nlJ..I!\.!-267 art. 21..9.
(Legge Falliment. art. 217)
L~e...!6/U3/1942_"nym. 267 art. 2~U
Massimeprecedenti Vedi:R..v, 166406RY". 153489
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ItalGiure W eb - Corte Suprema di
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c assaZIOn e
PENALE
Annotata
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Elenco
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Accantona
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Prece ente
-S-llc_ç~S.~5_1'y.Q
Massime
successive:
1!.g1Ij
Sez. 5, Scntcnza n. 8081 del 25/07/1991 (Ud. 04/07/1991 n.
549) Rv. 188044
Presidente: Bilardo L. Estensore: SabeoneP, Imputato: Minuto. P,.1\ti
"7'iale. (COfifj
(Rigetta, App. Genova,21 novembre 1989).
607 REATI FALLIMENTARI - 004 BANCAROTTA
FRAUDOLENTA - IN GENERE
Reatifallimentari- Bancarotta fraudolenta - In genere
~
Bancarotta semplice
- Libri
e scritture rilevanti
- Diffc
Diffcrcnzc
tra lc
duefigure cnmmose.
In tema di bancarotta fraudolenta documentaI
e - a differenza della
bancarotta semplice, là dove si può tener conto soltanto delle scritture
obbligatoriee dei libri prescritti dalla legge - rilevano tutti i libri e tutte le
scritture ancorchénon obbligatori, sicchénell'ipotesi dell'art. 216, comma
primo n. 2 ultima parte, Legge Fallimentarebene è possibileescludereil
reato se, "aliunde" e comunque,si possa ricostruire il patrimonio e il
movimentodegli affroi.
Riferimenti normativi: (Legge Fal1iment.ano216)
Legge 16/03/1.942 nUffi. 267 art. 216
(Legge FalJiment. art. 217)
~e
16/03./1942num. 267 art. 211
Massimeprecedenti Vedi: Rv. 174756R v. l 52~~ RY.t__1A6_1.2:1
ItalGiureWeb - Corte Suprema di
Cassazione
PENALE
El~~Q
~~~~~~-7
RIsultatI
Contenuto
Annotata
Accantona
"
Precedente
Successivo
Massimesuccessive:.C::Ql![Qrmi,~~t!i
Sez. 5, Scntcnza l'l. 15850 de/29/11/1990 (Ud. 26/06/1990
n. 853) Rv. 185886
Presidente:DOLCE R. Estensore:MARRONE F. Imputato:
BORDONI. P.M. VIALE. (PARZDIFF)
607 REATI FALLIMENTARI - 012 CONSUMAZIONE DEL
PATRIMONIO IN OPERAZIONI ALEA TORIE O IMPRUDENTI
185886REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE CONSUMAZIONE DEL PA TRlMONIO IN OPERAZIONI
ALEATORIE
O
IMPRUDENTI
-
BANCAROTTA
FRAUDOLENT A - IN GENERE - PER DISTRAZIONE DIFFERENZE TRA I DUE REATI QUANTO AD ELE1\I1ENTO
- INDICAZIONE.*
607 REATI FALLIMENTARI - 004 BANCAROTTA
FRAUDOLENTA - IN GENERE
SOGGETTIVO
185886*
IN TEMA DI BANCAROTTA, QUANDO L'AGENTE PONEIN ESSERE
OPERAZIONI IMPRUDENTI IDONEE A CONFIGIJRARE LA
BANCAROTTA SEMPLICE DI CUI AL N. 2 DELL'ART. 217
LEGGE fALL., EGLi AGISCE CON IMPRUDENZA, MA PU.R
SEMPRENELL'INTERESSE DELL'IMPRESA; NELLE OPERAZIONI
DISTRATTIVE CHE INTEGRANO IL DELITTO DI BANCAROTTA
FRAunOTJF:NTA
nT CT_TTAT.T,'ART. 216 DRT,T,A STESSA T..IEGGE,
INVECE, L'AGENTE AGISCE DOLOSAMENTE PERSEGUENDOUN
INTERESSE
PROPRIO
O
DI
TERZI
ESTRANEI
,
ALL'IMPRESA
E,
QUINDI, CON LA COSCIENZA E VOLaNT A DI PORREIN ESSERE
A'IVl'I
lNCOMPA'l'lHlLl
CON LA SALVAGUARDIA DEL
PATRIMONIO AZIENDALE ED IN CONTRASTO CON L'INTERESSE
DEI CREDITORI ALLA CONSERVAZIONE DELLE GARANZIE
PATRIMONIALI.
(V
N 182141;
- MASS
- - --(V MASS N 182121;(V MASS
N 178608; (V MASS N 170343; (V MASS N 140647).*
Riferimenti normativi: (Legge FaUiment. art. 216 com. .l n. 1.)
L egg.~ 1-.6LO
3119-42 -D-ij,ill
2_6la.rt.-2Jlio
1lJ 1 --n
J,-
(Legge Fa]liment.art. 217 com. 1 n. 2)
L.J:.gg~_L9lQ;2L]
.2.:f_;f_.nll.m~. .2.6-1.
~.o.. 2.17-
,r:,Qm J-~P.~.-2
Ma,.\',~imeprecedenti Vedi.' Rv. 1~2141Rv. 1~212]_Rv. 17R60~Rv- 17014.."
Rv. 140647
It IGiur eWeb Corte Suprema di
Cassazione
PENALE
Q>.Jlt_~nuto
ElençQ
.Ri.s.Ylt~
Accantona
P.I~e.q"~n~
.
SucceSSIVO
..Wassilne successive: l:.~di
Sez. 5, Sentenza n. 12874 del 25/09/1989 (Ud. 07/03/1989
n. 444) Rv. 182141
Presidente:DOLCE R. Estensore:CA'l'ALANO A. imputato:
BRUZZESE. P.M TRANFO. (CONF)
607 REATIFALLIMENTARl - 004 BANCAROTTA
FRAUDOLENTA- IN GENERE
182141
REATI
FALLIMENTARI
BANCAROTTA
FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER
DISTRAZIONE - NOZIONE - BANCAROTTA SEMPLICE CONSUMAZIONE DEL PA TRlMONIO IN OPERAZIONI
ALEA TORIE o IMP UD
, ENTI DISPERSIONEDEL PA TRIMONIO
MEDIANTE ATTIVITA DI GIOCO - REATG RAVVISABILE. *
607 REATI FALLIMENT ARI 012 CONSUMAZIONE DEL
PATRIMONIO IN OPERAZIONIALEA TORlE O IMPRUDENTI
182141*
INTEGRA GLI ESTREMI DEL DELITTO
DI
BANCAROTTA
FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE OGNI FORMA DI DIVERSA
ED INGIUSTA DE.STINAZIONE VOLONTARIAMENTE DA TA AL
PATRTMONIO RTSPF,TTOAT FINI CHF OTffiSTO DEVE AVERE
NELL'IMPRESA, QUALE ELE~NTO NECESSARIO PER LA SUA
FUNZIONALIT A E QUALE GARANZIA VERSO I TERZI, LA
COSCIENTE E VOLONTARIA DISPERSIONE PA TRIMONIALE
MEDIANTE IL GIOCO COSTITUISCE DISSIPAZIONE, INTESA
CO~
SPERPERO o D~APIDAZIONE DEI BENI A SCOPI
VOLUTTUARI ESTRANEI ALL'I:MPRESA E NON OPERAZIONE DI
\
PURA SORTE O MANIFESTAMENTE
IMPR.T_mF,NTR OT C1TI
ALL'ART. 217 LEGGE FALLllvIENTARI IL QUALE PRESUPPONE
L'ESERCIZIO DI ATTI DI IMPRESE CONNOTATI DA ERRORI DI
YALUTAZIONE. (CONF MASS N 177518).*
Rzferirnenti normativi: (Legge Falliment. art. 21h com. 1 n. 1)
Legge16/.Q3.tl.942
nUffi. 26lq.rt. 216 com,--1.~
( Lcgge Pallimcnt. ali. 217 C0111.
2)
1_e.gg~16/03/1..2.4.2nUffi. 26.7 .~.tl,-.21]-S;JQ.m.._2
MassimeprecedentiConformi:~_lZlila
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Mat.1Dott.R.Gargiulo 28nov2005