ItalGiure W eb Corte Suprema di Cassazione PENALE E_l.f;.J1çQ Cuutell~_t.Q Ri~~ Accan.tQlli!. S.1l-ç..Q~S.S_lYQ ÀlUlotata Sez. 5, Sentenza n. 28007 del 22/06/2004 (Ud. 04/06/2004 n. 960)Rv. 228713 Presidente:Marrone F. Estensore:Marini PF. .Imputato:Squillante. P.M GalassoA. (Diff) (Amrul1ain partesenzarinvio, App.Napoli, 21 ottobre 2003). 607 R.F,ATTFALLIMENTARI ~ 031 FATTI DI BANCAROTTA REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONEDIVERSE DAL FALLITO - FATTI D I BAN CAR OTT A - Bancarottaper distTazione- Ingiustificatamancanzadi beni di cui sia accertata la precedentedisponibilità da parte dell'impresa fallita Presunzione di responsabilità a carico del prestanome dell'amministratore di fatto (cosiddetto "testa di legno") - Esclusione. In tema di banca.fotta.fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentaleper sottrazionedelle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilitàdel soggettoinvcstito solo formalmentedell'amministrazione dell'impresafallita (cosiddetto"testa di legno"), attesoil diretto e persona obbligo dell'amministratoredi diritto di tenere e conservarele suddette scritture,non altrettantopuò dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente,trovare automaticaapplicAzioneil principio secondoil quale, una volta accertata la presenzadi detenninati beni nella disponibilità dell'imprcnditol-e fallito, il loro mancato rcpcrirncnto, in assenzadi adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzionedella dolosasottrazione,dal momentoche la pur consapevole accettazionedel ruolo di amministratoreapparentenon necessariamente implica la consapevolezza di disegnicriminosi nutriti dall'amministratore 1/21 di fatto Riferim.enti normativi: ( T,eggeFalliment. art. 223) ~e 16/03/1942-l1YJJJ.,_267 art. 223 ( Legge Falliment. ano216) kgge 16/03/1.2-42~.nYm,,-~~~ MassìmeprecedentiVedi: N. 14745 del 19.2.2Rv. 215199, N. 4892 del 1.9.92Rv. 207895, N. 548B_..d.eJ_2!:JjJJl Rv. 217193, N. 7583 @Ll.22,2~ ~J.3647, N. 10465 del 19-9-9Rv. 214301, N. 5619 de:1-2_0-QQ ~21 6112, R ll2_S._de.lJ-9-9-8Rv. 209949 L/L Cassazione P~NALE ContenylQ P,-l.e.nm Risultati Accant~I}~ Precedente SucceS§!YQ E.dIta Sez. 5, Sentenza n. 36630 del 24/09/2003 (Ud. 05/06/2003 n. 854) Rv. 228308 Presidente:Marrone F. Estensore:Marasca G. Imputato: Cori. P.M Hinna DanesiF. (Con!) (Rigetta, App. Bologna, 5 luglio 2002). 607 REATIFALLIMENTARl - 002 BANCARO'rl'A iN GbNERE REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENEREAmministratore di fatto - Possibilità di assumerela veste di soggetto attivo del reato - Sussistenza. Nei reati di bancarotta in ambito societario, soggetto attivo può essere anche colui che svolga in via di mero fatto le funzioni di amministratore~ poiché le fattispecie legali non introducono alcuna distinzione tta ruolo corrispondente ad una carica fom1ale ed analoga funzione esercitatain via di fatto. (In motivazione la Corte ha negato che una tale distinzione sia stata introdotta dal testo tifom1a.t.oòell'art- 26.19cnd.clv- - modificato dall'art. 1 del D.Lgs. Il aprile 2002, n. 61 - ove la responsabilità di colui che svolga in via di mero fatto le funzioni tipiche del diritto societario è stata espressamenteprevista quanto alle relative fattispecie criminose, giacché il legislatore ha semplicemente inteso fornire un riscontro letterale ad una soluzione già consolidata in via interpretativa, e d'altra parte la materia fallimentare è disciplinata in via autonoma~così restando suscettibile di autnnnmaricostruzione). Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 216) ~,gg~...l.QLQ3L1942 nUffi. 267art.212 ( Legge Falliment. ano223) Legge 16/03/1941_nJJ_m. 267 art. 223 Cod. Civ. art. 2639 Dec:re.to Legisl. 11/0~?O_Q2~T1um.(-il art.. lCOST PE.NPENTR (/2. (Legge Falliment.art. 217) Legge 16/03/1942num. 267 art.~ ( LGggG FallimGnt. ali. 224) L~ gg~..l...6lQ3D,242.,n~m,._.2_61_,au."..2.2_4 Massimeprecedenti Vedi:N. 14103 del 195)-,9. R-L_.2_1_~1.a, ~:f.2-41.:::L~1 2.-0-0_1 RL2-ZA9-4-& .2/.2- ItalGiureWeb - Corte Suprema di Cassazione PENALE Rlencn Contenuto . Ri,su]_ta.ti. Mg.$.~illl-C~R"~ ~~G.~~ Precedente Successivo Ef:JJi Sez.5, Sentenza n. 14745 del 29/12/1999 (Ud. 26/11/1999 n. 2072) Rv. 215199 Presidente:Lacanna P. Estensore:Foscarini B. Imputato: Dragomir A. P,M Ranieri B. (Parz.Diff) (Annulla in parte senza rinvio, App. Brescia, 20 aprile 1999). 607 REATI FALLIMENTARI - 004 BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE. Reato commessodall'amministratore di fatto - Concorso,ai sensi dell'an 40 cod.pen., dell'amministratore di diritto - Dolo di quest'ultimo - Consapevolezza che il primo occulta, distrae ecc. Sufficienza - Responsabilitàa titolo colposo dell'amministratoredi diritto per il solo fatto di aver assuntotale carica. EsclusioneNecessitàche il dolo investai singoli episodidelittuosi- Esclusione. 609 REATO - 005 ODDLIGO GIURlDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO REA'l'O w l:AUSALl'I'À (RAPPOR'I'O DI) . OBHLl(jO UIURl,Ull:O DI I:MPEDIREL'EVENTO Bancarottafraudolenta- Reato commessodall'amministratore di f~tto - Concorso ai sensi dell'art 40 cod.pen. dell'~mminjst.rat.oredi diritto - Dolo di questoultimo - Consapevolezza del fatto che il primo - Responsabilitàdell'amministratore di diritto soI0 in conseguenzadella carica assunta- Esclusione distrae, occulta ecc. ~ Sufficienza N ecessità che il dolo investa i singoli episodi delittuosi - .Esclusione. In tema di bancarotta, mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbio che l'amministratoredi diritto rispondeunitamenteall'amministratore di 4/2 fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, dal punto di vista soggettivo, si richiede la generi.ca consapevolezza, da parte del pl-imo,che l'amministratorecffcttivo, distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistenti, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale , consapevolezza non puo esseresemplicementedesuntadal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire fonnalmente la carIca di amministratore. (Fé1LLi~pecle ilclla quale la carica di amministratore era stata attnbuita ad una citta extracomunitaria.La Cassazione, nell'enunciareil principio di diritto sopra riportato, ha annullato la sentenzaimpugnata evidenziandoche il giudice di merito avevasostanzialmente addossato predettauna responsabilitàa titolo colposo,la quale, viceversa,può valere solo ai fini delle obbligaziom civili, colTelatea detemlinate omissioni dell'amministratore,ma non per il delitto di bancarottafraudolenta,per il qualeè imprescindibileil dolo). Riferimenti normativi: (Legge Falliment.art. 216) L.e,g~.6/03/1942num,.267art. 216 Cod. Civ. art. 2392 Cod.Penoart. 40 Massime precedenti Colifo7~mi:~.r._11654del L9.9-1 R\,. 19981.6 MU.\'simeprecedenti Vedi: N. 15850 d~U_~ Rv. 185881. 2/2 ~ . l Suprema d Cassazione PEN..I\LE Elenco Ri$~~i ContenutQ Accanton~ Precede-,-t}~~. SuccessivQ Massime ~q.~,-e,\'.\'lve: kQ1t..!QrmI, fi4i ~çez.5, Sentenza n. 14745 del 29/12/1999 (Ud. 26/1.1/1999 n. 2072) Rv. 215199 Presidente:Lacanna P. Estensore:Foscarini B. Imputato: Dragomir A. P.M Ranieri B. (Parz.Diff) (Annulla in partc scnzarinvio, App. Brescia, 20 aprile 1999). 607 REATI FALLIMENT ARI - 004 BANCAROTTA FRA UDO LENTA - IN GENERE REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENEREReato commessodall'amministratore di fatto - Concorso, delI'art 40 cod.pen., dell'amministratore di diritto - Dolo quest'ultimo - Consapevolezzache il primo occulta, distrae ecc, Sufficienza - Responsabilitàa titolo colposo dell'amministratoredJ diritto per il solo fatto di aver assuntotale carica - Esclusione Necessitàcheil dolo investai singoli episodidelittuosi - Esclusione. 609 REATO - 005 OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTODI) T1TTMPRT1TRF, T ..'EVENTO Bancarotta fraudolenta .; - OBBLIGO GIURIDICC: - ' - Reato com,messodall'ammin,istratore di fatto - Concorso diritto - Dolo di questoultimo - Consapevolezzadel fatto che il primo ai sensi dell'art 40 cod.pen. dell'amministratore d] distrae, occulta ecc. - Sufficienza - Responsabilità dell'ammini~tralur. di diritto solo in conseguenzadella carica assunta Esclusione ~ Necessità che il dolo investa i singolj, episodi delittuosi - Esclusione. In tema di bancarotta, mentre, dal punto di vista oggettivo, non è dubbie> che l'ammin1,strC1t,ore di rlirittn risponde unitaniente all'amministratore dI' .../It i fatto per non avere impedit() l'evento che aveva l'obbligo giuridico di: impedire, dal punto di vjsta soggettivo, si richiede la genericai çun~Clpt::volezza, da pal-te del plimo, che l'anm1inistratore effettivo, distrac, occulta, dissimula, distrugge () dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistell1i, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di f"tto si è estrinsecata. Tuttavia, tale consapevolezza non può essere semplicemente desl1nta dal fatto che 11 soggetto abbia acconsentit() a ricoprire formalmente la carica di ammini~l.raLur~.(Fauispe:ciell~lla quale la carica di amministratore era stata attribuita ad una cittadina extracomunitaria.La Cassazione,nell'enunciare il principio di diritto sopra rjp ()rtato, ha annullato la sentenza impugnata evidenziando che il giudice dlmerito aveva sostanzialmenteaddossatoalla predetta una responsabilità a titolo colposo, la quale, viceversa, può valere solo ai fini delle obbligazioJll civili, correlate a deteffilinate omissioni dell'amministratore, ma non. per il delitto di bancarotta fraudolenta, per jl quale è imprt;~cinilibil~ il do]o). Riferimenti normativi: ( Legge Fa-ll.iment.art. 216) ~e 16/03/1942D~l1l.267 art. 216 Cod. Civ. art. 2392 Cod. Peno;1rt. 40 MassimeplAecedentiColiformi: ~1_l..Qi4 de11994~_.l.9~8..16. Mus~.ilneprecedenti ~"edi..N,J5850 dcl1990 RY..:J_8-.S.-8..8.1 .2./2. Suprema di Cassazione P}';NALE .ç-Q]Jj~JJJJjQ ~l!l.e_~{{ç Flelli',-Q Risultati . . ce,\"Slve.. A.çç~.n_tJ)Jla Precedente ~~"~.!y'Q Con_formi Sez.5, Sentenza n. 10330 del 13/03/2001 (Ud. 14/12/2000 n. 2055) Rv. 218465 Presidente:Foscarini B. Estensore:Bruno PA. Imputato: Mungo E P.M FrassoA. (Diff) (Dichiara inammissibile, App. Roma, 21 febbraio 2000). 677 SENTENZA (Cod. proc. peno1988) 015 CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE SHN'!'bNZA (COD. PROC. PEN. 1988) CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA-IN GENEREAccertamento del reato di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie (art- 217 legge fall.) in luogo dell'originario delitto di bancarotta fraudolenta (art. 216 legge faI!.) - Violazjone del principio di correlazione tra accusa c scntenza - Esclusione F attispecie. Il principio della correlazione tra imputazionee sentenzanon è violato quandodall'originariae più graveaccusadì bancarottaftaudolenta,prevista dall'art. 216 della leggefallimentare,nell'ipotesi della tenutadelle scritture in modo tale da non consentirela ricostruzione del patrimonio o del m,ovimentodegli affari,si sia accertatail più lieve reato di cui all'art. 217, secondocomma,per la mancatao irregolaretenutadelle scritture contabili obbligatorie, atteso che la seconda condutta (;u~tituis~t: Wl ".miIlu~" ri~pello alla prima. Riferimenti normativi: (Legge Falliment.art. 216 com. l ll. 2) Legge 16/03/'1942DUro.267 art,.1~1_6_çom.l D. 2 ( Legge Falliment. art- 217 c.cm. 2) Legge 16/03/1942QY~1I1-,_267art. 217 com. 2 Massimeprecedenti Conformi: N. 9958 del 1997Rv. 208935, :N.3-9-.5~1-.dcl A999_~" !~3~6_S__"_~~ -,/1 PENALE Contet:l:.~_t_Q El~Q Risultati Accantona f_f.e..çedente ~~,~~jYQ Sez.S, Sentenza n. 3045 del 13/03/1987 (Ud. 28/11/1986n. 1694) Rv. 175324 Presidente:MOFF A G. Estensore:SCORZELLI F. Imputato: MUSSO. P.M BRACCI. (PARZ DIFF) 616 SENTENZA (Cod.proc. 175324 SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA O L'ACCUSA CONTESTATA - IPOTESI VARIE - RAPPORTO DI , PROGRESSIONE O CO:MPLESSITA - SUSSISTENZA DELLA CORRELAZIONE - FA,!"l'lSPbCIE IN TEMA DI REATI FALLIMENTARI: OMESSA TENUTA DI LIBRI CONTABILI. * 607 REATI FALLIMENTARI - 014 OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE 175324 REAn FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - O:MESSAO IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE CONTESTAZIONE DI IRREGOLARE TENUTA - CONDANNA PER Ol\ffiSSA TENUTA - IMMUTAZIONH DEL FATTO INSUSSISTENZA.* NON SI VERIFICA MUTAMENTO DELL'ACCUSA QUANDO IL FATTO CONTESTATO E QUELLO RITENUTO SONOIN RA.PPORTO DI PROGRESSIONE E COMPLESSITA E NON DI ETEROGENEITÀO , INCOMPATIBILITA. NE DERIVA CHE, IN TEMA DI REATO FALLIMENTARE,NON SUSSISTE IMMUTAZIONE DEL FATTO QUANDO, CONTESTATA LA IRREGOLARE O INCOMPLETA TENUTA DEI LIBRI CONTABILI, SIA STATA PRONUNZIATA CONDANNA PF,ROMESSATENUTA DEGLI STESSI.* Riferimenti normclti,Ji: Cod. Proc. Pen- art. 447 Cod. Civ. art. 2214 ( Legge Fall1ment. art. 217) L.~.gge16/03/1942.JlU.ll;1. 267 a~m )(1 ItalGiureWeb - Corte Suprema di Cassazione PENALE .kontenuto R= .Ac_çantona ~~_-?!~.Q. Sez. 5, Sentenza n. 13595 del 25/03/2003 (Ud. 19/02/2003 n. 203) Rv. 224842 Presidente: Foscarini B. Estensore: Ferrua G. Imputato: Leoni. P.M. Meloni VD. (Conf) (DichIara inammissibile, App.Milano 5 novembre2001). 677 SENTENZA (Cod.proc.peno1988) - 015 CORRELAZIONETRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE SENTENZA (COD. PROC.PEN. 1988) - CORREL.I.\ZIONE TRA ACCUSAE SENTENZA - IN GE~~REContestazionedi bancarottanella veste di amministratoredi fatto Ritenuta responsabilitàper concorsocome "ex1raneus"nel delitto di bancarotta- Corrispondenzatra il fatto contestatoe quello ritenuto In sentenza- Violazionedell'art.521 cod.proc. peno- ConfigurabilitàEsclusione. Non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di banCHTotta. fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta, atteso che il soggetto che non risulti essereamministratore di fatto può certamenteaver concorso come "extraneus"nel delitto di bancarotta. Riferimenti nonnativi: Nuovo Cod. Pr.p_c_. Penoart. 521 L~~Z-2/09/1988 num.A4.'Z-al1:-2.2l Cod.Pen.art. 110 (Legge Falliment.art. 216) LeggI: 16/03/1942 num. 267 an,__2lfJ. ( Legge Falliment. art. 223) ~e 16LQ.3./j942nUffi. 267~tl.._2.22 Massime precedenti Vedi: N. 7581 de11999 Rv. 213776, N. 10457 del 2QQQRv. 220534 1/..1 ItalGiureWeb - Corte Suprema di Cassazione PEN ALE ç...Q1lt~_ny.tQ ~QQ Ri~.Yl.tmi Accantona Precedente .~_g.ç..G.essivo S'ez.5, Sentenza n. 3~..83~ del 20/11/2002 (Ud. 23/10/2002 n. 1148) Rv. 225398 Presidente:Marrone F. Estensore:Cicchetti N. Imputato: Galluccio. P.M. Viglietta G. (Conf) (Rigetta, App. Milano, 5 dicembre 2000). 607 REAllFALLIMENTARI - 004 BANCAROTTA FRAUDOLENTA- IN GENERE REATI FALLIMENTARI IN GENERE- - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - Bancarotta per dissipazione- Bancarotta semplice mediante -"operazioni- di manifesta imprudenza - "-Rapporti tra le fattispecie. 607 REATI FALLIMENTARI - 012 CONSUMAZIONE DEL p A TRllvIONIO IN OPERAZIONI ALEA TORIE O IMPRUDENTI REATI FALLIl\1ENTARl - BANCAROTTA SEMPLICE CONSUMAZIONE DEL PAT RIMONTO IN OPERAZIONI ALEA TORTE O IMPRUDENTI Bancarotta fraudolenta fraudolenta per dissipazione - Rapporti Bancarotta Rapporti tra tra le le "'.' . per fattispecie. L'ipotesi di bancarotta fraudolenta pcr dissipazioncsi diffcrcnzia dalla fattispecie della consumazionedi una notevole parte del patrimonio dell'imprenditore per effetto dì operazioni manifestamenteimprudenti, punita a titolo di bancarotta semplice, sia sul piano soggettivo,in q.uanto esigela coscienzae la volontà dell'agentedi diminuire dettopatrimonioper scopi del U1ttOestranei all'impresa, sia sul piano oggett.ìvo,in qua.nto l'operazionefraudolentaè priva del pur minimo profilo di coerenzacon le esigenze dell'impresa stessa.Ne consegue:che il giudice può ritenere integrata l'a fortiori" l'ipotesi di bancarotta semplice, qualora non sia raggiuntala prova del dolo tipico della dissipazione,anchenel casodi atti di gestionedel tutto estraneialle esigenzedi conduzionedell'impresa. ; 4/2 ~ Rijp.rimp.nti nnrmativi: ~io f)e:CT. 1h/O~/1942 m]m. 2(;7 ~T1.21 (; com. 1 n. l ( Legge Falliment. art. 216 com. l n. 1) Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 COIn-.l n. 2 (Legge Falliment. art. 217 com. 1 n. 2) MassimeprecedentiVedi:N. 5850del 1979Rv. 142346,N. 10523del 19-8lRv.151090,N.12874de11989Rv.182141,N.15850de11990~ 185886,N. 2876 del 1999 Rv. 21260R T ;~ ,t;, !ì 8 il f.~ Il 1i " ~ 1 I -I i ; ~2- li t. PENALE Contenuto Ele.n.G.Q Bi~.ti Accantona Precedente Successivo ~"ez.1, Sentenza n. 27048 del U4/U7/2UUI (Ud. 31/U5/2UUI n. 3938) Rv. 219911 Presidente: . La Gioia V. Estensore:Fazzioli E. Imputato: Cirelli. P.M Ciampoli L. (Diff) (Annulla con rinvio, Trib. Corno, 20 novembre 2000). 657 ESECUZIONE(Cod.proc.peno1988) - 005 concorsofonnale e reatocontinuato ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATOContinuazione.. Bancarotta semplice ritenuta dal giudice di cognizionein luogo di quella fraudolentadocumentaI e, per esclusione del dolo specifico- Automaticaqualificabilità del fatto comecolposoLegittimità - Esclusione - Verifica dell'elemento soggettivo ù~11;:l bancarotta semplice Necessità. Una volta che, in sede di cognizione,sia stato escluso il dolo specifico necessarioad integrare l'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta do cumentale, prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, e sia stata derubricata tale imputazione in bancarotta semplice, il giudice dell'esecuzione,invcstito di richicsta di applicazione della continuazioneanche con riferimento alla condannaintervenuta per quest'ultimo fatto, non può qualificarlo autornati camentecome colposo, per escluderel'applicabilità dell'art. 81, comma 2, cod. pen., ma deve verificare seil fatto stesso,secondo l'accertamento del giudice di cognizione, debba ritenersì commesso con dolo, seppur generico) o con colpa.7non potendo, oroettersi l'esame sull'e!emento psicologico del reato tutte le volte che esso abbia conseguenze rilevanti sull'applicazione della Icggc pcnalc. Rifertmenlt normalivi: Cod. Pt:D. art. 43 Cod. Pen. art. 81 -1/2. ( Legge Falliment. ano217) L~-1-<QLQ1L.l.9A2._UJ.m:l. 267~ ~ Nuovo Co_d.!~1?roc. Penoart. 671 ugp~22/09/198-8.-m.}[email protected],--ffi Massimeprecedenti Vedi: N. 4038 del 1994 Rv. 198.4_~,N. 10364 del. l~ RY-,-:f_l.~Q.3l 2/2... ItalGiure W eb - Corte Suprema di Cassazione PENALE - Contenuto Annotata Elenco ~~~ A J...ccantona P d ...[ece ente S . -11~~-~: .5l1~~-.$jY.Q Massime successive: J!..e.!li Sez. 5, Sentenza n. 1_0.3..6-4del 01/09/1999 (Ud. 14/04/1999 n. 80Q)Rv. 215031 Presidente:Malinconico A. Estensore:Perrone P. Imputato: Ragaldi G. ed altI-i. P.M Ranieri B. {Diff} (Annulla senzarinvio, App. Roma, 19 maggio 1998). 607 REATI FALLIMENTARI - 008 FATTI COI\.1MESSI SULIBRI E SC RlTTURE REATI FALLI:rvIENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE Omesso o insufficiente accertamento delle finalità propostesi dall'agente - Sussistenzadel reato Esclusione - Sussistenza del diverso reato di bancarotta semplice - Fondamento. - 607 REATI FALLIMENTARI - 004 BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE REATI FALLThffiNTARI - BANCAROTTA : ; FRi-\UDOLENTJ:"\-- IN GENERE Documentale- Insufficiente accerti accertamentoin ordine allo scopo ente - Sussistenza. Sussistenza- Esclusione - Sussistenzadel prefissosi dall'agente diversoreatodi bancarotta semplice In tema di bancarottadocumentale,qualorasia assenteo insufficiente l'accertamentoin ordine allo scopoeventtlalmentepropostosidall'agenteed in ordine alla oggettivafinalizzazionedi tale carenza,la fiera mancanzadei libli e delle scl-itturecontabili deve essel-ericondottaalla ipotesi crimillosa' di bancarotta semplice. Invero la bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall'art. 216 comma primo n 2)legge fallimentare, è un delitto doloso, mentre la bancarotta sempJice è punibile; indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, per cui è superflua la indagine s"l111a efficacia - causale dell'omessa o irregolare - ", tenuta dei predetti . ~/2 documenti, che è punita per sè ~tessa., indipendentemente dalle conseguenze. Riferimenti normatìvi: (Legge Falliment. art. 216) ~ge 16/03/1942_num.267 ano21_Q (Legge Falliment. art. 217) L.e~.L6fjQ3.L1942num. 267 _'ì.tt.:-lli Massimeprecedenti Vedi: M~.3951del 1992 :RY-.J..B~-8-U, N. 6650_d.eJ_1-222 Evo 190499, ~1_1.329 del 1993 ~l.9_$-.-g.2Q 2/z. ItalGiure W eh - Corte Suprema di Cassazione Elenco Ej.SJJlJt~ti PENALE çContenutQ Açcantona Precede_Q~ tii1. ij i J S-1;1_ç.çessi va :A1l!!utata Sez. 5, Sentenza n. 9103 del 27/08/1992 (Ud. 25/06/1992 ll. 1324) Rv. 191662 Presidente:Cinto G. Estensore:Ferri F. Imputato: Ruzza. P.M. Di Ciccia. (Coni) (Annulla senzarinvio, App. Torino, 27 gennaio 1992). 607 REATI FALLIMENTARI - 002 BANCAROTTAINGENERE Reatifallimentari Bancarotta in genere- f ~ Mancata tenuta della contabilità interna - Reati Reati dì di bancarotta bancarotta configurabili - Indicazione. Il fatto meramenteomissivo della mancatatenuta dclla contabilità inte11Ja integra gli estremi della bancarotta semplice e non quelli della baocaro((a fraudolenta documentale,a meno che non risulti accertato che scopo dell'omissionesia stato proprio quello di recarepregiudizio ai creditori. Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 216) L~ì61Q3/1942 nlJ..I!\.!-267 art. 21..9. (Legge Falliment. art. 217) L~e...!6/U3/1942_"nym. 267 art. 2~U Massimeprecedenti Vedi:R..v, 166406RY". 153489 ;li \I; ii "'"t ItalGiure W eb - Corte Suprema di . c assaZIOn e PENALE Annotata ç_Qnl_~l)..Y1Q Elenco R~~ti . ,.,,~.~~--- Accantona . cl Prece ente -S-llc_ç~S.~5_1'y.Q Massime successive: 1!.g1Ij Sez. 5, Scntcnza n. 8081 del 25/07/1991 (Ud. 04/07/1991 n. 549) Rv. 188044 Presidente: Bilardo L. Estensore: SabeoneP, Imputato: Minuto. P,.1\ti "7'iale. (COfifj (Rigetta, App. Genova,21 novembre 1989). 607 REATI FALLIMENTARI - 004 BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE Reatifallimentari- Bancarotta fraudolenta - In genere ~ Bancarotta semplice - Libri e scritture rilevanti - Diffc Diffcrcnzc tra lc duefigure cnmmose. In tema di bancarotta fraudolenta documentaI e - a differenza della bancarotta semplice, là dove si può tener conto soltanto delle scritture obbligatoriee dei libri prescritti dalla legge - rilevano tutti i libri e tutte le scritture ancorchénon obbligatori, sicchénell'ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2 ultima parte, Legge Fallimentarebene è possibileescludereil reato se, "aliunde" e comunque,si possa ricostruire il patrimonio e il movimentodegli affroi. Riferimenti normativi: (Legge Fal1iment.ano216) Legge 16/03/1.942 nUffi. 267 art. 216 (Legge FalJiment. art. 217) ~e 16/03./1942num. 267 art. 211 Massimeprecedenti Vedi: Rv. 174756R v. l 52~~ RY.t__1A6_1.2:1 ItalGiureWeb - Corte Suprema di Cassazione PENALE El~~Q ~~~~~~-7 RIsultatI Contenuto Annotata Accantona " Precedente Successivo Massimesuccessive:.C::Ql![Qrmi,~~t!i Sez. 5, Scntcnza l'l. 15850 de/29/11/1990 (Ud. 26/06/1990 n. 853) Rv. 185886 Presidente:DOLCE R. Estensore:MARRONE F. Imputato: BORDONI. P.M. VIALE. (PARZDIFF) 607 REATI FALLIMENTARI - 012 CONSUMAZIONE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONI ALEA TORIE O IMPRUDENTI 185886REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE CONSUMAZIONE DEL PA TRlMONIO IN OPERAZIONI ALEATORIE O IMPRUDENTI - BANCAROTTA FRAUDOLENT A - IN GENERE - PER DISTRAZIONE DIFFERENZE TRA I DUE REATI QUANTO AD ELE1\I1ENTO - INDICAZIONE.* 607 REATI FALLIMENTARI - 004 BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE SOGGETTIVO 185886* IN TEMA DI BANCAROTTA, QUANDO L'AGENTE PONEIN ESSERE OPERAZIONI IMPRUDENTI IDONEE A CONFIGIJRARE LA BANCAROTTA SEMPLICE DI CUI AL N. 2 DELL'ART. 217 LEGGE fALL., EGLi AGISCE CON IMPRUDENZA, MA PU.R SEMPRENELL'INTERESSE DELL'IMPRESA; NELLE OPERAZIONI DISTRATTIVE CHE INTEGRANO IL DELITTO DI BANCAROTTA FRAunOTJF:NTA nT CT_TTAT.T,'ART. 216 DRT,T,A STESSA T..IEGGE, INVECE, L'AGENTE AGISCE DOLOSAMENTE PERSEGUENDOUN INTERESSE PROPRIO O DI TERZI ESTRANEI , ALL'IMPRESA E, QUINDI, CON LA COSCIENZA E VOLaNT A DI PORREIN ESSERE A'IVl'I lNCOMPA'l'lHlLl CON LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AZIENDALE ED IN CONTRASTO CON L'INTERESSE DEI CREDITORI ALLA CONSERVAZIONE DELLE GARANZIE PATRIMONIALI. (V N 182141; - MASS - - --(V MASS N 182121;(V MASS N 178608; (V MASS N 170343; (V MASS N 140647).* Riferimenti normativi: (Legge FaUiment. art. 216 com. .l n. 1.) L egg.~ 1-.6LO 3119-42 -D-ij,ill 2_6la.rt.-2Jlio 1lJ 1 --n J,- (Legge Fa]liment.art. 217 com. 1 n. 2) L.J:.gg~_L9lQ;2L] .2.:f_;f_.nll.m~. .2.6-1. ~.o.. 2.17- ,r:,Qm J-~P.~.-2 Ma,.\',~imeprecedenti Vedi.' Rv. 1~2141Rv. 1~212]_Rv. 17R60~Rv- 17014.." Rv. 140647 It IGiur eWeb Corte Suprema di Cassazione PENALE Q>.Jlt_~nuto ElençQ .Ri.s.Ylt~ Accantona P.I~e.q"~n~ . SucceSSIVO ..Wassilne successive: l:.~di Sez. 5, Sentenza n. 12874 del 25/09/1989 (Ud. 07/03/1989 n. 444) Rv. 182141 Presidente:DOLCE R. Estensore:CA'l'ALANO A. imputato: BRUZZESE. P.M TRANFO. (CONF) 607 REATIFALLIMENTARl - 004 BANCAROTTA FRAUDOLENTA- IN GENERE 182141 REATI FALLIMENTARI BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - NOZIONE - BANCAROTTA SEMPLICE CONSUMAZIONE DEL PA TRlMONIO IN OPERAZIONI ALEA TORIE o IMP UD , ENTI DISPERSIONEDEL PA TRIMONIO MEDIANTE ATTIVITA DI GIOCO - REATG RAVVISABILE. * 607 REATI FALLIMENT ARI 012 CONSUMAZIONE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONIALEA TORlE O IMPRUDENTI 182141* INTEGRA GLI ESTREMI DEL DELITTO DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER DISTRAZIONE OGNI FORMA DI DIVERSA ED INGIUSTA DE.STINAZIONE VOLONTARIAMENTE DA TA AL PATRTMONIO RTSPF,TTOAT FINI CHF OTffiSTO DEVE AVERE NELL'IMPRESA, QUALE ELE~NTO NECESSARIO PER LA SUA FUNZIONALIT A E QUALE GARANZIA VERSO I TERZI, LA COSCIENTE E VOLONTARIA DISPERSIONE PA TRIMONIALE MEDIANTE IL GIOCO COSTITUISCE DISSIPAZIONE, INTESA CO~ SPERPERO o D~APIDAZIONE DEI BENI A SCOPI VOLUTTUARI ESTRANEI ALL'I:MPRESA E NON OPERAZIONE DI \ PURA SORTE O MANIFESTAMENTE IMPR.T_mF,NTR OT C1TI ALL'ART. 217 LEGGE FALLllvIENTARI IL QUALE PRESUPPONE L'ESERCIZIO DI ATTI DI IMPRESE CONNOTATI DA ERRORI DI YALUTAZIONE. (CONF MASS N 177518).* Rzferirnenti normativi: (Legge Falliment. art. 21h com. 1 n. 1) Legge16/.Q3.tl.942 nUffi. 26lq.rt. 216 com,--1.~ ( Lcgge Pallimcnt. ali. 217 C0111. 2) 1_e.gg~16/03/1..2.4.2nUffi. 26.7 .~.tl,-.21]-S;JQ.m.._2 MassimeprecedentiConformi:~_lZlila