GDLE5042 del 19-10_GDLE_19102015_16.pdf - GDLE - Stampato da: [email protected] - 17/10/2015 «Nuovamente» inaugura uno sportello informativo LECCO (mlm) In occasione della «Giornata del volontariato in ospedale», mercoledì 21 ottobre, l’associazione Nuovamente inaugurerà lo sportello informativo. Tale sportello sarà presente nella hall del Manzoni ogni mercoledì dalle 10 alle 12; l’obiettivo è quello di fornire informazioni utili a tutti coloro che hanno subito un ictus o una lesione cerebrale e ai familiari, per sostenerli e aiutarli ad affrontare questa questa esperienza già dalla prima fase ospedaliera. Lecco 16 LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2015 Giornale di Lecco i.p. IL NOTAIO RISPONDE La donazione, cos’è e quanto costa LECCO(afm) Il notaio Daniele Minussi risplonde ai quesiti dei lettori. 1) Buongiorno, se i miei genitori volessero comprare una seconda casa e intestarla a me, che differenza c'è tra questo sistema e la donazione? Quanto costa la donazione? Il caso esposto dal lettore è abbastanza frequente e si verifica non soltanto per la “seconda casa”. Più in generale riguarda l’ipotesi in cui i genitori desiderino provvedere all’acquisto di un bene immobile da intestare al figlio. La vicenda è complessa e possiede anche risvolti fiscali che è pericoloso non aver presente. Quante volte i genitori hanno semplicemente effettuato un bonifico bancario sul conto del figlio che ha successivamente acquisto un appartamento? Questa via è errata non soltanto dal punto di vista legale (si tratta infatti di una donazione di denaro nulla per mancanza della forma legale richiesta), ma anche da un punto di vista tributario, dal momento che espone l’acquirente ad una serie di possibili accertamenti da parte del fisco. Ogni contribuente infatti possiede un proprio “profilo” in relazione ai redditi che genera e qualsiasi atto di acquisto che non sia in linea con tale “profilo” viene posto sotto la lente di ingrandimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ma veniamo al punto: per realizzare l’intenzione rappresentata dal lettore i genitori hanno a loro disposizione diverse strade. 1) Possono acquistare la casa da chi ne è proprietario, donandola con un atto successivo al figlio; 2) possono donare al figlio la somma di denaro che serve per l’acquisto: in un secondo tempo il figlio effettua la compravendita utilizzando i denari donatigli; 3) è anche possibile che, al tempo della compravendita allo stesso tavolo siedano la parte venditrice, i genitori e il figlio. I genitori provvedono ad effettuare il pagamento, mentre il figlio “si intesta” (ma sarebbe meglio dire “acquista”) l’immobile che viene venduto. E’ chiaro che la via più economica per ottenere il risultato desiderato è proprio la terza ed ultima che abbiamo descritto. La via n.1) e la n.2) rendono indispensabile procedere a due distinti atti notarili: oltre alla vendita immobiliare occorrerà infatti stipulare anche una donazione (avente ad oggetto o il denaro oppure l’immobile). La soluzione n.3) è indubbiamente la più economica, dal momento che permette con un unico atto di sintetizzare sia l’operazione di acquisto dell’immobile, sia la elargizione di denaro dai genitori al figlio. Dal punto di vista tecnico accade che il debito del figlio verso il venditore per il prezzo del bene appena venduto viene pagato dai genitori. Giuridicamente questa situazione viene appellata “adempimento del terzo” ed è contemplata dall’art.1180 cod.civ., che ne disciplina gli effetti. Infatti il terzo (tale è il genitore rispetto alla compravendita, dal momento che egli non è né la parte venditrice, né quella acquirente) nel pagare un debito che non gli fa capo, può surrogarsi nel credito oppure rinunziare a tale surrogazione. Nel primo caso egli diventerebbe creditore del figlio (sostanzialmente sarebbe come se quello che il figlio doveva pagare al venditore dovesse poi essere pagato al genitore), nel secondo invece il genitore ha pagato il debito del figlio come se avesse inteso donargli tale importo. Per questo motivo l’operazione viene qualificata come “donazione indiretta”: non è una donazione “diretta” perché il denaro non viene dato al figlio, ma il risultato pratico è lo stesso perché il figlio si arricchisce per effetto dell’estinzione del debito che aveva verso il venditore al quale non ha pagato il prezzo dell’immobile. L’operazione descritta è dunque molto conveniente sia dal punto di vista tributario (non si paga alcuna imposta), sia dal punto di vista dell’attività da effettuare (si stipula un solo atto notarile al posto di due).