NORMATIVA
La donazione
indiretta
Dottrina e giurisprudenza a confronto sul tema
Q
uando i rapporti
interni a una famiglia sono sereni
capita molto spesso che un genitore decida di acquistare con i propri
soldi un immobile che viene poi intestato a un figlio.
Questo esempio, che possiamo definire “classico”, ha alla base un atto di generosità che va a beneficiare un familiare e pertanto realizza una donazione.
La finalità liberale di voler arricchire
un’altra persona si raggiunge appunto
tramite una donazione che secondo il
codice civile è un contratto oppure scegliendo altre strade che possiamo definire indirette cioè utilizzando altre forme giuridiche che abbiano una causa
diversa da quella liberale tipica della
donazione (volendo aiutare una persona in difficoltà non gli regalo una somma di denaro, ma provvedo a estingue-
Luglio - Settembre 2014
re il suo debito pagando direttamente
il creditore).
La forma più diffusa di donazione
indiretta: il “negotium mixtum cum
donatione”
La giurisprudenza prevede molte forme
di donazione indiretta. Tra queste quella numericamente più preponderante è
di sicuro la donazione mista conosciuta come “negotium mixtum cum donatione”, il cui caso classico può essere
quello che vede un padre o un nonno
vendere al proprio figlio o nipote un
bene immobile come un appartamento
di pregio o mobile come un pacchetto azionario ad un valore notevolmente
inferiore a quello di mercato. In pratica, in questa fattispecie sono presenti
sia i caratteri della vendita che quelli
della donazione in quanto da una parte si realizza uno scambio di prestazioni costituito dal pagamento e dall’altra
c’è la volontà da parte del venditore del
bene di arricchire l’acquirente il qua-
Fausto Fasciani
Avvocato e giornalista pubblicista. Ha svolto a lungo la professione di promotore finanziario
operando per primarie società di
investimento. È consulente giuridico Cisl per il settore finanziario
e dei lavoratori autonomi e atipici.
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le è ben conscio di questa intenzione e
la accetta. In queste situazioni, la giurisprudenza di legittimità stabilisce il
principio secondo il quale non è necessaria la forma della donazione, ma
quella della vendita o del negozio scelto
dalle parti (v. Cass. Civ. 23297/2009)
oltre a specificare che “la vendita ad un
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Tra le varie forme
di donazione indiretta
nel “negotium mixtum
cum donatione",
la giurisprudenza
stabilisce che
non è necessaria
la forma della
donazione,
ma quella della
vendita
o del negozio
scelto dalle parti
prezzo inferiore a quello effettivo realizza un negotium mixtum cum donatione soltanto se: a) la sproporzione tra
le prestazioni sia di entità significativa;
b) l’alienante sia consapevole dell’insufficienza del corrispettivo rispetto al
valore del bene, finalizzata ad arricchire l’acquirente della differenza tra valore reale del bene e prezzo” (Cass. Civ.
19601/2004). Tra l’altro la donazione
indiretta non dando luogo a una e vera
e propria donazione è valida ed efficace
anche se non sia stata adottata la forma
dell’atto pubblico.
Torniamo agli esempi riportati all’inizio
dell’articolo, che rientrano pienamente
nell’ipotesi della donazione indiretta.
Nel caso di acquisto di un appartamento con denaro del genitore e successiva intestazione al figlio la donazione indiretta si riferisce all’immobile e non
al denaro mentre se il genitore realizza
una vendita di un immobile di sua proprietà al figlio a prezzo di favore avremo
il negotium mixtum cum donatione. E
così costituisce donazione indiretta anche il caso del contratto preliminare
con il quale il promittente venditore si
obbliga a trasferire il bene immobile ad
un prezzo al valore catastale ( questo se
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c’è l’intenzione di arricchire il promissario acquirente).
ca in maniera automatica il perfezionamento di una donazione indiretta tanto
più che sul conto erano affluite somme
La contestazione del conto corrente
derivanti dalla sua attività professionaLa parte preponderante della clientela le. Il ricorrente spiega che alla moglie
degli intermediari bancari e finanziari e aveva concesso una semplice delega sul
dei promotori finanziari è costituita da conto corrente contenente i risparmi
nuclei familiari e molto spesso i coniugi già esistenti e che la successiva cointeaccendono dei conti cointestati. È bene stazione del conto riguardava i risparmi
dire che non rientra invece nella dona- futuri. La Corte di Cassazione quindi
zione indiretta la cointestazione di un cassava la sentenza in quanto, le somconto corrente bancario sul quale sia me del conto cointestato con i due costata depositata una somma di proprie- niugi non erano state messe ad esclusiva
tà di uno solo dei titolari. Sul caso si è disposizione della moglie AA neanche
pronunciata di recente la Corte di Cas- per il cinquanta per cento da parte del
sazione con la sentenza 809 del 16 gen- marito DM, ma erano finalizzate a fare
naio 2014.
fronte ad eventuali esigenze familiari. I giudici di Piazza Cavour precisano
Vediamo il caso:
quindi che “la cointestazione di un cont""BWFWBQSPQPTUPBQQFMMPDPOUSPMB to corrente ad uso esclusivo che attribusentenza del tribunale di primo gra- isce agli intestatari la qualità di creditori
do che aveva dichiarato l’esclusiva pro- o di debitori solidali dei saldi del conto,
prietà del marito DM sui beni ogget- ai sensi dell’art. 1854 c.c., sia nei conto di un sequestro disposto dal giudice fronti dei terzi che nei rapporti interni,
ed in particolare di somme riportate in fa presumere la contitolarità dell’oggetun deposito titoli e annessi conti cor- to del contratto ma non è prova definirenti dei quali l’appellante AA era coin- tiva di aver posto in essere con tale atto
testataria e di quanto contenuto nelle una donazione indiretta.
cassette di sicurezza intestate alla stes- Tale presunzione dà luogo soltanto
sa AA. La Corte di Appello, riformando all’inversione dell’onere probatorio e
in parte la sentenza impugnata, dichia- può essere superata attraverso le prerava DM proprietario al cinquanta per sunzioni semplici, purché gravi, precicento del valore delle somme presenti se e concordanti dalla parte che dedunel deposito titoli ed annessi conti correnti. In pratica, il giudice di secondo
grado riteneva che con la contestazione
del conto alla moglie DM avesse voluDONAZIONE INDIRETTA
to realizzare una donazione indiretta di
Le donazioni indirette sono atti che producono gli effetti economici propri della dometà del valore del suo conto deposito
nazione, pur non essendolo sotto l'aspetto
titoli acquistati con denaro provenientecnico giuridico. Per esempio, sono donate dalle sue disponibilità esclusive. DM
zioni indirette il pagamento del debito alricorreva in Cassazione che gli dava ratrui, il contratto a favore di terzo, l’accollo
gione. Secondo i giudici della Suprema
del debito altrui e la vendita a prezzo irriCorte il giudice di secondo grado avesorio, atti con cui si raggiunge il risultato
di arricchire una persona senza stipulare un
va errato nel ritenere che DM avesse
vero e proprio atto di donazione. Non si apvoluto, accendendo un conto corrente
plicano, dunque, le norme che regolano la
intestato a sé stesso ed alla moglie, reaforma della donazione (che richiedono la
lizzare una donazione indiretta del cinstipula per atto pubblico alla presenza dei
quanta per cento delle somme versate
testimoni), ma trovano applicazione alcune norme sostanziali, e in particolare quelsul medesimo conto giudicando provale sulla revocazione per ingratitudine o sota la sussistenza dell’animus donandi.
pravvenienza di figli e sulla riduzione per
La tesi, corretta, dei legali del ricorrente
lesione della legittima
DM infatti sostiene che l’apertura di un
conto corrente cointestato non impli-
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ca una situazione giuridica diversa da
quella risultante dalla cointestazione
stessa”. Ciò significa che la donazione
indiretta va provata da chi vuol farla valere in giudizio.
Non rientra
nella donazione
indiretta
la cointestazione
di un conto corrente
bancario sul quale
sia stata depositata
una somma
di proprietà
di uno solo
dei titolari
Donazione indiretta e negozio fiduciario
Secondo buona parte della dottrina
giuridica la donazione indiretta rientra nello schema del negozio indiretto in quanto, come abbiamo visto, le
parti per raggiungere l’intento di liberalità invece di utilizzare la forma del
contratto di donazione si servono di un
altro contratto con causa diversa. Questo fatto è molto importante dal punto di vista pratico perché accanto alla
tipologia dei negozi indiretti troviamo
anche quella dei negozi fiduciari che si
ha quando un soggetto detto fiduciante
trasferisce senza corrispettivo a un fiduciario la titolarità di un bene a patto che
questo ne usi secondo le istruzioni ricevute. E quindi, per evitare di fare delle
confusioni, si deve tenere presente che
tra la figura della donazione indiretta e
quella del negozio fiduciario, malgrado
le vicinanza nelle modalità, vi sono delle importanti differenze.
Anche su questo argomento è intervenuta la Corte di Cassazione con una re-
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cente sentenza, la numero 3134 del 29
febbraio 2012. Nel caso in esame, un
ristoratore colpito da un provvedimento di interdizione legale per effetto di
condanna penale chiedeva al tribunale, per il tramite del suo tutore, che venisse riconosciuto il carattere fiduciario
dell’intestazione dell’azienda, il ristorante appunto, in capo alla convenuta,
figlia dell’attore. Il ristoratore aveva infatti deciso di intestare l’azienda alla figlia a causa di disavventure giudiziarie
che non gli consentivano di svolgere alcuna attività. Il giudice di primo grado, sulla base delle prove documentali,
aveva riscontrato che l’azienda era stata
effettivamente acquistata con il denaro
del padre, ma non il fatto che la figlia
si fosse obbligata a trasferire la proprietà dell’azienda a favore del padre quando ciò fosse stato possibile. In pratica,
il giudice di merito non rilevando l’intenzione della figlia di “restituire” il ristorante al padre aveva qualificato il fatto come donazione indiretta, ma non
come negozio fiduciario. La sentenza
veniva confermata anche dalla Corte
di Appello e contro di essa il tutore del
ristoratore proponeva ricorso in Cassazione affermando che nella specie non
esistevano l’animus donandi, la spontaneità, la liberalità considerando che
l’uomo aveva intestato alla figlia l’azienda solo a causa delle disavventure giudiziarie che non gli consentivano di svolgere alcuna attività. Spiegano infatti gli
Ermellini che “affinché ricorra l’intestazione fiduciaria di un bene occorre che
il trasferimento vero e proprio in favore
del fiduciario sia limitato dall’obbligo
inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del
pactum fiduciae. In detta figura manca
qualsiasi intento liberale del fiduciante
verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo è
soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante”. In merito poi alla figura della donazione indiretta ed ai rapporti di questa
con il negozio fiduciario la Cassazione
spiega che il ristoratore “ha stipulato il
contratto di compravendita dell'azien-
da per sé o per persona da nominare;
che la parte acquirente, sciogliendo la
riserva, ha provveduto alla dichiarazione di nomina della figlia e quest'ultima
ha accettato detta dichiarazione; che il
denaro occorrente per l'acquisto dell'azienda è stato fornito dal padre. Tali
essendo i presupposti di fatto, correttamente la Corte d'appello ha ravvisato nell'acquisto del complesso aziendale con denaro proprio del disponente e
nell'intestazione della relativa titolarità
in favore della persona designata e cosi
beneficiata - la quale, con l'accettazione
della dichiarazione di nomina, è divenuta parte in senso sostanziale del negozio stesso, cancellando ogni situazione giuridica riconducibile al soggetto
che aveva svolto per lei l'attività materiale di autore del contratto - una donazione indiretta di quella universitas.
“Secondo la giurisprudenza di questa
Corte, infatti, la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può
essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, e può essere costituito anche da più negozi tra loro
collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo ed, essendosene
riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di
nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, cosi consentendo a quest'ultimo di rendersi
acquirente del bene ed intestatario
dello stesso (Cass., Sez. II, 16 marzo
2004, n. 5333)”.
Donazione indiretta e successione
La donazione indiretta ha anche risvolti nel campo della disciplina del diritto di famiglia. Infatti, il bene del coniuge ricevuto da un congiunto, per
esempio un genitore, è bene personale ed è escluso dalla comunione legale
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NEGOZIO FIDUCIARIO
Mediante il negozio fiduciario un soggetto
(fiduciante) investe un altro soggetto (fiduciario) della proprietà di un bene, di altro
diritto reale ovvero di una ulteriore situazione giuridica soggettiva di vantaggio. Tale
titolarità (piena per quanto riguarda i terzi) è tuttavia destinata ad essere circoscritta,
nell'ambito dei rapporti tra le parti, da pattuizioni di carattere obbligatorio (cosiddetto pactum fiduciae)
dei coniugi. In tal senso, si è espressa
la Corte di Cassazione con la sentenza 14197/2013 nella quale viene anche
specificato che per la donazione indiretta non è richiesto l’atto pubblico tipico della donazione, “essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per
il negozio tipico utilizzato per realizzare
lo scopo di liberalità”.
Ma di donazione indiretta si parla soprattutto in campo di diritto successorio. Infatti quando il de cuius in vita ha
fatto delle donazioni ai figli o al coniuge la legge presume che questi non abbia avuto l’intenzione di favorire alcuni
soggetti successibili, ma attribuire agli
stessi un anticipo sulla futura successione. Proprio per evitare che tali donazioni vadano a creare delle disparità contrarie alla legge, in quanto si può ledere
la quota dei legittimari o comunque la
proporzionalità di trattamento tra i coeredi, i beni donati devono essere com-
COLLAZIONE
La collazione è l'atto con cui gli eredi del
defunto conferiscono alla massa ereditaria
(cioè l'insieme dei beni che saranno oggetto di eredità) tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita. Tali donazioni
possono infatti incidere anche significativamente sia sul complesso dei beni lasciati dal
defunto, sia, di conseguenza, sull'entità delle porzioni di beni spettanti a ciascuno degli eredi. Quindi con la collazione la legge
intende ripristinare, a favore dei parenti più
stretti del defunto, l'uguaglianza di trattamento nella ripartizione del patrimonio ereditario
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presi nel patrimonio del de cuius per
procedere poi alla divisione tra i coeredi
tenuto conto della proporzione delle rispettive quote. Tale istituto giuridico è
la collazione (art. 737 c.c.).
L’applicabilità dell’istituto della collazione presuppone comunque l’esistenza
di un bene da dividere tra più coeredi
e la sua regola di base è che essa si attua con riferimento al valore dei beni al
momento dell’apertura della successione. Ma allora nel caso della donazione
di un immobile da parte di un padre al
proprio figlio cosa rientra nella successione l’immobile o il denaro impiegato
per acquistarlo? La questione, che per
tanti anni ha visto un serrato dibattito
in sede dottrinaria, non è di secondaria importanza anche se può sembrarlo
a prima vista. Basti pensare all’apertura di una successione a lunga distanza
dall’acquisto del bene. Se in questo caso
si ritiene che oggetto della collazione sia
il denaro dovendo il coerede conferire
questo è chiaro che in caso di forte svalutazione il donatario ne avrebbe un indubbio vantaggio. Va tenuto conto del
fatto che la giurisprudenza per diverso
tempo ha seguito questo indirizzo per
poi mutarlo fino ad arrivare ad una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ. 9282/92) chiarendo
che “nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto,
che il disponente medesimo intenda in
tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce stru-
mento formale per il trasferimento del
bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e,
quindi, integra donazione indiretta del
bene stesso, non del denaro. Pertanto,
in caso di collazione, secondo le previsioni dell’art. 737 c.c., il conferimento
deve avere ad oggetto l’immobile, non
il denaro impiegato per il suo acquisto”.
Questo principio è stato poi confermato dalla Cassazione in un’altra pronuncia, la 11496/ 2010, secondo la quale
nel caso di acquisto dell’immobile al figlio da parte dei genitori oggetto della donazione indiretta è il bene e non
il denaro.
Di donazione indiretta
si parla soprattutto
in campo successorio.
Quando il de cuius
in vita ha fatto
delle donazioni
ai figli o al coniuge
la legge presume
che abbia avuto
l’intenzione
di attribuire agli eredi
un anticipo sulla
successione
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