NORMATIVA La donazione indiretta Dottrina e giurisprudenza a confronto sul tema Q uando i rapporti interni a una famiglia sono sereni capita molto spesso che un genitore decida di acquistare con i propri soldi un immobile che viene poi intestato a un figlio. Questo esempio, che possiamo definire “classico”, ha alla base un atto di generosità che va a beneficiare un familiare e pertanto realizza una donazione. La finalità liberale di voler arricchire un’altra persona si raggiunge appunto tramite una donazione che secondo il codice civile è un contratto oppure scegliendo altre strade che possiamo definire indirette cioè utilizzando altre forme giuridiche che abbiano una causa diversa da quella liberale tipica della donazione (volendo aiutare una persona in difficoltà non gli regalo una somma di denaro, ma provvedo a estingue- Luglio - Settembre 2014 re il suo debito pagando direttamente il creditore). La forma più diffusa di donazione indiretta: il “negotium mixtum cum donatione” La giurisprudenza prevede molte forme di donazione indiretta. Tra queste quella numericamente più preponderante è di sicuro la donazione mista conosciuta come “negotium mixtum cum donatione”, il cui caso classico può essere quello che vede un padre o un nonno vendere al proprio figlio o nipote un bene immobile come un appartamento di pregio o mobile come un pacchetto azionario ad un valore notevolmente inferiore a quello di mercato. In pratica, in questa fattispecie sono presenti sia i caratteri della vendita che quelli della donazione in quanto da una parte si realizza uno scambio di prestazioni costituito dal pagamento e dall’altra c’è la volontà da parte del venditore del bene di arricchire l’acquirente il qua- Fausto Fasciani Avvocato e giornalista pubblicista. Ha svolto a lungo la professione di promotore finanziario operando per primarie società di investimento. È consulente giuridico Cisl per il settore finanziario e dei lavoratori autonomi e atipici. DIFFICOLTÀ TEMPO SPECIALISTICO 20 MINUTI le è ben conscio di questa intenzione e la accetta. In queste situazioni, la giurisprudenza di legittimità stabilisce il principio secondo il quale non è necessaria la forma della donazione, ma quella della vendita o del negozio scelto dalle parti (v. Cass. Civ. 23297/2009) oltre a specificare che “la vendita ad un 59 My RIVISTA DI FORMAZIONE FINANZIARIA Tra le varie forme di donazione indiretta nel “negotium mixtum cum donatione", la giurisprudenza stabilisce che non è necessaria la forma della donazione, ma quella della vendita o del negozio scelto dalle parti prezzo inferiore a quello effettivo realizza un negotium mixtum cum donatione soltanto se: a) la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa; b) l’alienante sia consapevole dell’insufficienza del corrispettivo rispetto al valore del bene, finalizzata ad arricchire l’acquirente della differenza tra valore reale del bene e prezzo” (Cass. Civ. 19601/2004). Tra l’altro la donazione indiretta non dando luogo a una e vera e propria donazione è valida ed efficace anche se non sia stata adottata la forma dell’atto pubblico. Torniamo agli esempi riportati all’inizio dell’articolo, che rientrano pienamente nell’ipotesi della donazione indiretta. Nel caso di acquisto di un appartamento con denaro del genitore e successiva intestazione al figlio la donazione indiretta si riferisce all’immobile e non al denaro mentre se il genitore realizza una vendita di un immobile di sua proprietà al figlio a prezzo di favore avremo il negotium mixtum cum donatione. E così costituisce donazione indiretta anche il caso del contratto preliminare con il quale il promittente venditore si obbliga a trasferire il bene immobile ad un prezzo al valore catastale ( questo se 60 c’è l’intenzione di arricchire il promissario acquirente). ca in maniera automatica il perfezionamento di una donazione indiretta tanto più che sul conto erano affluite somme La contestazione del conto corrente derivanti dalla sua attività professionaLa parte preponderante della clientela le. Il ricorrente spiega che alla moglie degli intermediari bancari e finanziari e aveva concesso una semplice delega sul dei promotori finanziari è costituita da conto corrente contenente i risparmi nuclei familiari e molto spesso i coniugi già esistenti e che la successiva cointeaccendono dei conti cointestati. È bene stazione del conto riguardava i risparmi dire che non rientra invece nella dona- futuri. La Corte di Cassazione quindi zione indiretta la cointestazione di un cassava la sentenza in quanto, le somconto corrente bancario sul quale sia me del conto cointestato con i due costata depositata una somma di proprie- niugi non erano state messe ad esclusiva tà di uno solo dei titolari. Sul caso si è disposizione della moglie AA neanche pronunciata di recente la Corte di Cas- per il cinquanta per cento da parte del sazione con la sentenza 809 del 16 gen- marito DM, ma erano finalizzate a fare naio 2014. fronte ad eventuali esigenze familiari. I giudici di Piazza Cavour precisano Vediamo il caso: quindi che “la cointestazione di un cont""BWFWBQSPQPTUPBQQFMMPDPOUSPMB to corrente ad uso esclusivo che attribusentenza del tribunale di primo gra- isce agli intestatari la qualità di creditori do che aveva dichiarato l’esclusiva pro- o di debitori solidali dei saldi del conto, prietà del marito DM sui beni ogget- ai sensi dell’art. 1854 c.c., sia nei conto di un sequestro disposto dal giudice fronti dei terzi che nei rapporti interni, ed in particolare di somme riportate in fa presumere la contitolarità dell’oggetun deposito titoli e annessi conti cor- to del contratto ma non è prova definirenti dei quali l’appellante AA era coin- tiva di aver posto in essere con tale atto testataria e di quanto contenuto nelle una donazione indiretta. cassette di sicurezza intestate alla stes- Tale presunzione dà luogo soltanto sa AA. La Corte di Appello, riformando all’inversione dell’onere probatorio e in parte la sentenza impugnata, dichia- può essere superata attraverso le prerava DM proprietario al cinquanta per sunzioni semplici, purché gravi, precicento del valore delle somme presenti se e concordanti dalla parte che dedunel deposito titoli ed annessi conti correnti. In pratica, il giudice di secondo grado riteneva che con la contestazione del conto alla moglie DM avesse voluDONAZIONE INDIRETTA to realizzare una donazione indiretta di Le donazioni indirette sono atti che producono gli effetti economici propri della dometà del valore del suo conto deposito nazione, pur non essendolo sotto l'aspetto titoli acquistati con denaro provenientecnico giuridico. Per esempio, sono donate dalle sue disponibilità esclusive. DM zioni indirette il pagamento del debito alricorreva in Cassazione che gli dava ratrui, il contratto a favore di terzo, l’accollo gione. Secondo i giudici della Suprema del debito altrui e la vendita a prezzo irriCorte il giudice di secondo grado avesorio, atti con cui si raggiunge il risultato di arricchire una persona senza stipulare un va errato nel ritenere che DM avesse vero e proprio atto di donazione. Non si apvoluto, accendendo un conto corrente plicano, dunque, le norme che regolano la intestato a sé stesso ed alla moglie, reaforma della donazione (che richiedono la lizzare una donazione indiretta del cinstipula per atto pubblico alla presenza dei quanta per cento delle somme versate testimoni), ma trovano applicazione alcune norme sostanziali, e in particolare quelsul medesimo conto giudicando provale sulla revocazione per ingratitudine o sota la sussistenza dell’animus donandi. pravvenienza di figli e sulla riduzione per La tesi, corretta, dei legali del ricorrente lesione della legittima DM infatti sostiene che l’apertura di un conto corrente cointestato non impli- Luglio - Settembre 2014 NORMATIVA ca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa”. Ciò significa che la donazione indiretta va provata da chi vuol farla valere in giudizio. Non rientra nella donazione indiretta la cointestazione di un conto corrente bancario sul quale sia stata depositata una somma di proprietà di uno solo dei titolari Donazione indiretta e negozio fiduciario Secondo buona parte della dottrina giuridica la donazione indiretta rientra nello schema del negozio indiretto in quanto, come abbiamo visto, le parti per raggiungere l’intento di liberalità invece di utilizzare la forma del contratto di donazione si servono di un altro contratto con causa diversa. Questo fatto è molto importante dal punto di vista pratico perché accanto alla tipologia dei negozi indiretti troviamo anche quella dei negozi fiduciari che si ha quando un soggetto detto fiduciante trasferisce senza corrispettivo a un fiduciario la titolarità di un bene a patto che questo ne usi secondo le istruzioni ricevute. E quindi, per evitare di fare delle confusioni, si deve tenere presente che tra la figura della donazione indiretta e quella del negozio fiduciario, malgrado le vicinanza nelle modalità, vi sono delle importanti differenze. Anche su questo argomento è intervenuta la Corte di Cassazione con una re- Luglio - Settembre 2014 cente sentenza, la numero 3134 del 29 febbraio 2012. Nel caso in esame, un ristoratore colpito da un provvedimento di interdizione legale per effetto di condanna penale chiedeva al tribunale, per il tramite del suo tutore, che venisse riconosciuto il carattere fiduciario dell’intestazione dell’azienda, il ristorante appunto, in capo alla convenuta, figlia dell’attore. Il ristoratore aveva infatti deciso di intestare l’azienda alla figlia a causa di disavventure giudiziarie che non gli consentivano di svolgere alcuna attività. Il giudice di primo grado, sulla base delle prove documentali, aveva riscontrato che l’azienda era stata effettivamente acquistata con il denaro del padre, ma non il fatto che la figlia si fosse obbligata a trasferire la proprietà dell’azienda a favore del padre quando ciò fosse stato possibile. In pratica, il giudice di merito non rilevando l’intenzione della figlia di “restituire” il ristorante al padre aveva qualificato il fatto come donazione indiretta, ma non come negozio fiduciario. La sentenza veniva confermata anche dalla Corte di Appello e contro di essa il tutore del ristoratore proponeva ricorso in Cassazione affermando che nella specie non esistevano l’animus donandi, la spontaneità, la liberalità considerando che l’uomo aveva intestato alla figlia l’azienda solo a causa delle disavventure giudiziarie che non gli consentivano di svolgere alcuna attività. Spiegano infatti gli Ermellini che “affinché ricorra l’intestazione fiduciaria di un bene occorre che il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae. In detta figura manca qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo è soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante”. In merito poi alla figura della donazione indiretta ed ai rapporti di questa con il negozio fiduciario la Cassazione spiega che il ristoratore “ha stipulato il contratto di compravendita dell'azien- da per sé o per persona da nominare; che la parte acquirente, sciogliendo la riserva, ha provveduto alla dichiarazione di nomina della figlia e quest'ultima ha accettato detta dichiarazione; che il denaro occorrente per l'acquisto dell'azienda è stato fornito dal padre. Tali essendo i presupposti di fatto, correttamente la Corte d'appello ha ravvisato nell'acquisto del complesso aziendale con denaro proprio del disponente e nell'intestazione della relativa titolarità in favore della persona designata e cosi beneficiata - la quale, con l'accettazione della dichiarazione di nomina, è divenuta parte in senso sostanziale del negozio stesso, cancellando ogni situazione giuridica riconducibile al soggetto che aveva svolto per lei l'attività materiale di autore del contratto - una donazione indiretta di quella universitas. “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, e può essere costituito anche da più negozi tra loro collegati, come nel caso in cui un soggetto, stipulato un contratto di compravendita, paghi o si impegni a pagare il relativo prezzo ed, essendosene riservata la facoltà nel momento della conclusione del contratto, provveda ad effettuare la dichiarazione di nomina, sostituendo a sé, come destinatario degli effetti negoziali, il beneficiario della liberalità, cosi consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso (Cass., Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333)”. Donazione indiretta e successione La donazione indiretta ha anche risvolti nel campo della disciplina del diritto di famiglia. Infatti, il bene del coniuge ricevuto da un congiunto, per esempio un genitore, è bene personale ed è escluso dalla comunione legale 61 My RIVISTA DI FORMAZIONE FINANZIARIA NEGOZIO FIDUCIARIO Mediante il negozio fiduciario un soggetto (fiduciante) investe un altro soggetto (fiduciario) della proprietà di un bene, di altro diritto reale ovvero di una ulteriore situazione giuridica soggettiva di vantaggio. Tale titolarità (piena per quanto riguarda i terzi) è tuttavia destinata ad essere circoscritta, nell'ambito dei rapporti tra le parti, da pattuizioni di carattere obbligatorio (cosiddetto pactum fiduciae) dei coniugi. In tal senso, si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 14197/2013 nella quale viene anche specificato che per la donazione indiretta non è richiesto l’atto pubblico tipico della donazione, “essendo sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità”. Ma di donazione indiretta si parla soprattutto in campo di diritto successorio. Infatti quando il de cuius in vita ha fatto delle donazioni ai figli o al coniuge la legge presume che questi non abbia avuto l’intenzione di favorire alcuni soggetti successibili, ma attribuire agli stessi un anticipo sulla futura successione. Proprio per evitare che tali donazioni vadano a creare delle disparità contrarie alla legge, in quanto si può ledere la quota dei legittimari o comunque la proporzionalità di trattamento tra i coeredi, i beni donati devono essere com- COLLAZIONE La collazione è l'atto con cui gli eredi del defunto conferiscono alla massa ereditaria (cioè l'insieme dei beni che saranno oggetto di eredità) tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita. Tali donazioni possono infatti incidere anche significativamente sia sul complesso dei beni lasciati dal defunto, sia, di conseguenza, sull'entità delle porzioni di beni spettanti a ciascuno degli eredi. Quindi con la collazione la legge intende ripristinare, a favore dei parenti più stretti del defunto, l'uguaglianza di trattamento nella ripartizione del patrimonio ereditario 62 presi nel patrimonio del de cuius per procedere poi alla divisione tra i coeredi tenuto conto della proporzione delle rispettive quote. Tale istituto giuridico è la collazione (art. 737 c.c.). L’applicabilità dell’istituto della collazione presuppone comunque l’esistenza di un bene da dividere tra più coeredi e la sua regola di base è che essa si attua con riferimento al valore dei beni al momento dell’apertura della successione. Ma allora nel caso della donazione di un immobile da parte di un padre al proprio figlio cosa rientra nella successione l’immobile o il denaro impiegato per acquistarlo? La questione, che per tanti anni ha visto un serrato dibattito in sede dottrinaria, non è di secondaria importanza anche se può sembrarlo a prima vista. Basti pensare all’apertura di una successione a lunga distanza dall’acquisto del bene. Se in questo caso si ritiene che oggetto della collazione sia il denaro dovendo il coerede conferire questo è chiaro che in caso di forte svalutazione il donatario ne avrebbe un indubbio vantaggio. Va tenuto conto del fatto che la giurisprudenza per diverso tempo ha seguito questo indirizzo per poi mutarlo fino ad arrivare ad una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Civ. 9282/92) chiarendo che “nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce stru- mento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto”. Questo principio è stato poi confermato dalla Cassazione in un’altra pronuncia, la 11496/ 2010, secondo la quale nel caso di acquisto dell’immobile al figlio da parte dei genitori oggetto della donazione indiretta è il bene e non il denaro. Di donazione indiretta si parla soprattutto in campo successorio. Quando il de cuius in vita ha fatto delle donazioni ai figli o al coniuge la legge presume che abbia avuto l’intenzione di attribuire agli eredi un anticipo sulla successione Luglio - Settembre 2014