COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
PROVINCIA DI BERGAMO
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA
FARMACIA COMUNALE
L’anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____ alle ore ___ nella sede
municipale di Azzano San Paolo
tra
IL COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO, con sede in ______, partita IVA
________ d’ora in avanti indicato come “Comune”, ai fini del presente atto rappresentato
dal Dott. _______, nato a _____ il _____, _____, il quale agisce in nome e per conto e
nell’interesse dell’Amministrazione rappresentata, autorizzato a sottoscrivere il presente
atto giusto decreto del Sindaco n. ……………… ed in esecuzione della deliberazione del
Consiglio Comunale n. _________;
e
_________ , con sede/domicilio in ______, codice fiscale e P. IVA ______ d’ora
in avanti indicata come “concessionaria”, ai fini del presente atto rappresentata dal
Sig.______ nato a ____ il ___ nella sua qualità di legale rappresentante di _____ in nome
e per conto e nell’interesse del quale agisce;
PREMESSO
- che la Giunta Comunale di Azzano San Paolo, avvalendosi della facoltà prevista dalla
L. n. 475/1968 ha stabilito, con deliberazione G.C. n. 205 del 7 ottobre 2009, di
procedere, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla specifica normativa,
alla verifica dei presupposti necessari alla Revisione della Pianta Organica finalizzata
all’istituzione di una nuova sede farmaceutica nell’ambito territoriale di Azzano San
Paolo;
- che la Giunta Comunale di Azzano San Paolo, con deliberazione n. 22 del 24 febbraio
2010, ha espresso parere favorevole alla revisione della pianta organica delle sedi
farmaceutiche del Comune di Azzano San Paolo, allo scopo di far fronte all’obbligo di
individuare una seconda sede farmaceutica conseguente all’aumento della popolazione
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residente, dando atto che il criterio demografico previsto dalla normativa nazionale la
rende necessaria;
- che la deliberazione n. 22 del 24 febbraio 2010, è stata inviata alla Direzione Generale
Sanità della Regione Lombardia, affinché fosse disposta la revisione della pianta organica
delle sedi farmaceutiche del Comune di Azzano San Paolo, istituendo quindi la seconda
sede, con contestuale proposta di delimitazione dei confini delle due sedi farmaceutiche,
avanzata, a seguito di approfondita istruttoria, dall’ASL e confermata dal Comune di
Azzano San Paolo, previa acquisizione di parere favorevole espresso dall’Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Bergamo espresso con nota prot. 3806 del 14 marzo 2011;
- che la Giunta regionale, con deliberazione del 20 aprile 2011 n. 1579, ha definito il
procedimento di revisione della pianta organica delle farmacia del Comune di Azzano
San Paolo, istituendo una seconda farmacia;
- che il Consiglio comunale di Azzano San Paolo, con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 12 del 24/04/2013 n. 37 del 27/11/2013 ha disposto di indire una gara
avente ad oggetto l’affidamento della concessione di durata trentennale per la gestione
della farmacia comunale, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
.
-che la predetta gara in data _____ è stata aggiudicata a ______ e che si e’ provveduto
alla pubblicazione dei risultati di gara;
- che è stata versata la cauzione e sono stati assolti gli ulteriori oneri fissati dagli atti di
gara;
- che è stato versato dal concessionario l’importo indicato negli atti di gara quale
contributo per le spese connesse all’espletamento della procedura concorsuale;
-che e’ stata verificata la posizione di tutti i legali rappresentanti della concessionaria e
non risultano cause ostative alla contrattazione;
che si può procedere, quindi, alla sottoscrizione del presente contratto, che ha lo scopo di
regolamentare l’affidamento della predetta concessione, fissando gli obblighi reciproci tra
il Comune di Azzano San Paolo e ________ al fine di garantire gli interessi pubblici
sottesi al predetto affidamento e disciplinare i controlli da parte del Comune sul concreto
svolgimento del servizio;
- che il Comune rimane titolare della Farmacia di nuova istituzione la cui gestione affida
in concessione e, pertanto, attraverso il presente contratto intende riservarsi delle potestà
di direzione, coordinamento e supervisione sul servizio svolto dal concessionario;
- ritenute la premesse come parti integranti e sostanziali del presente contratto,
SI CONVIENE SI STIPULA QUANTO SEGUE
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TUTTO CIO’ PREMESSO
Art. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il Comune di Azzano San Paolo, nella sua qualità di titolare del servizio
farmaceutico, affida ai sensi della L. n. 475/1968 e delle disposizioni nazionali e
comunitarie volte a garantire i principi di buon andamento, concorrenza, economicità,
efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, la gestione della farmacia comunale a
_______, che accetta, sulla base delle disposizioni contenute nel presente contratto di
servizio. Il servizio oggetto dell’affidamento sarà svolto nella farmacia sita nel Comune
di Azzano San Paolo, in via ______, ed è da considerarsi ad ogni effetto pubblico, la cui
erogazione da parte del concessionario deve avere carattere di regolarità e continuità nel
rispetto della vigente normativa, e riguarda lo svolgimento della seguenti attività:
a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al
dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed
erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori
alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell’ambito
dell’attività svolta dalle farmacie e dagli esercizi di prodotti sanitari;
b) la produzione di servizi nel settore socio - sanitario quali, a titolo esplicativo
ma non esclusivo, l'effettuazione di test diagnostici, la consulenza per l'assistenza
domiciliare, per la salute ed il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria,
la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, e la consulenza sulla
scelta dei farmaci da banco;
c) le ulteriori attività indicate in sede di offerta e nella “Carta della qualità dei
Servizi della Farmacia”.
1.2 Il Comune resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il Concessionario è
titolare dell’azienda commerciale che è connessa al Servizio e che egli si impegna a
svolgere.
1.3 Il Comune potrà, in ogni caso, affidare al concessionario ulteriori servizi,
purché connessi o complementari all’oggetto del presente contratto, anche se temporanei,
alle condizioni che saranno definite dalle parti in apposita appendice al presente
contratto.
Art. 2
CARATTERE DEI SERVIZI, STANDARD E OBIETTIVI
2.1 Il concessionario nell’espletamento del servizio farmaceutico, si impegna a
mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio, anche
in considerazione delle direttive a tal fine impartite dal Comune.
2.2 In particolare, il concessionario si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:
- promuovere l’uso corretto del farmaco, l’organizzazione e l’attuazione sistemistica
all’interno della farmacia e sul territorio di iniziative atte a favorire l’educazione sanitaria
attraverso lo sviluppo di progetti di prevenzione nell’ambito dei programmi del servizio
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sanitario nazionale;
- favorire il ruolo della farmacia come centro di servizi farmaceutici, promuovendo
l’estensione di servizi connessi e complementari finalizzati alla prevenzione e alla cura
della salute nell’interesse dell’utente;
- favorire l’acquisto, anche attraverso prezzi agevolati, dei farmaci generici non
rientranti/coperti dal SSN e prodotti di prima necessità rivolti ad anziani con malattie
croniche ed alla prima infanzia;
- realizzare la produzione/distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di
erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi
(quali, ad esempio, i prodotti del commercio equo e solidale);
- effettuare test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all’utenza;
- effettuare servizi di farmacia anche in favore o in collaborazione con enti pubblici e/o
privati, realizzando in accordo con aziende sanitarie locali e/o con i soggetti affidatari del
servizio medesimo, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari ed eventuali
riscossioni ticket;
- promuovere progetti di consegna dei farmaci a domicilio in ossequio ai limiti di
legge, nonché progetti integrati di assistenza domiciliare in favore di particolari categorie
di cittadini disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il paziente,
salvo quanto previsto dalla vigente normativa di settore.
- favorire la formazione e l'aggiornamento del personale al fine di elevare gli standard di
qualità del servizio.
2.3 In conformità a tali obiettivi, e alla luce dell’offerta presentata in gara dal
concessionario, il Concessionario si impegna a redigere, nel rispetto della normativa
vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni da erogare,
indicati nell’apposito atto allegato agli atti di gara nonché delle ulteriori prestazioni
indicate in sede di gara, la “Carta della qualità dei servizi della farmacia” (di seguito,
“Carta”) e a rispettare i contenuti della stessa.
2.4 La Carta, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle vigenti disposizioni
normativa, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente
contratto e comunque prima dell’avvio dell’attività, ed essere approvata dal Comune.
2.5 La Carta indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, che l'utenza
può legittimamente attendersi dal concessionario, le modalità di accesso alle informazioni
garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e
giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante
restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
2.6 Ai fini dell’emanazione e dei successivi aggiornamenti della Carta, il
concessionario, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 461 della Legge n.
244/2007, si obbliga ad effettuare le seguenti attività:
1. verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e
dell’Amministrazione Comunale circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e
qualitativi del servizio rispetto alle esigenze dell’utenza, ferma restando la
possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in
merito;
2. sistema di monitoraggio permanente della qualità dei servizi svolti sotto la diretta
responsabilità del Comune, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni
singolo cittadino.
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2.7 Tutte le successive modifiche alla Carta, anche se conseguenti alla
predisposizione di direttive assunte ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 286/1999), nonché
a sollecitazioni e/o richieste provenienti dalle Aziende Sanitarie Locali o dalle
Associazioni degli utenti, dovranno essere concordate con il Comune.
2.8 In ogni caso, il concessionario si obbliga ad attivare il servizio entro 6 mesi dalla
sottoscrizione del presente contratto, previa comunicazione alle competenti autorità volta
a consentire alle stesse di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e
quantità dei medicinali siano regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.
Art. 3
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
3.1 La concessione ha durata di anni 30, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto,
rinnovabili solo su espresso accordo tra le parti e solo in presenza dei presupposti previsti
dalla normativa nazionale e comunitaria per il rinnovo.
3.2 Il concessionario garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la
continuità della gestione per sei mesi dalla cessazione del rapporto al fine di consentire il
subentro del Comune o dell’eventuale nuovo affidatario.
3.3 Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni che
riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del
rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna
somma, a nessun titolo.
3.4 La cessazione anticipata del rapporto per fatti imputabili al concessionario,
comporta la revoca dell’affidamento, l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia
comunale, e legittima il Comune ad esercitare un’azione risarcitoria nei confronti del
concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
3.5. La cessazione del rapporto per cause di forza maggiore (quali ad esempio il decesso
o la malattia dell’assegnatario) comporterà il diritto del concessionario uscente o dei suoi
aventi causa, a vedersi riconosciuto il pagamento del c.d. “avviamento”, anche parziale,
da parte del nuovo concessionario secondo i criteri previsti nell’articolo 3.5 del
disciplinare. Nulla sarà riconosciuto se il rapporto concessorio dovesse avere una validità
inferiore ai 5 anni decorrenti dalla data della stipulazione del contratto di servizio.
3.6. Viceversa, qualora dopo la cessazione del rapporto, per qualunque ragione
intervenuta, il Comune decida di non affidare più a terzi la gestione della farmacia
comunale e di gestirla in proprio, nulla sarà dovuto al gestore uscente a titolo di
avviamento.
Art. 4
CANONE
4.1 Il corrispettivo si compone di un canone una tantum di Euro 300.000, risultante
dal disciplinare di gara, da corrispondersi all’amministrazione comunale entro le
scadenze di indicate nell’articolo 3 del disciplinare.
4.2 Il corrispettivo si compone altresì di un canone annuo, da rivalutare secondo
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l’indice Istat ed ai sensi dell’articolo 115 del D.Lgs. n. 115/2006, per 30 anni e da
corrispondersi per ciascuna annualità di esercizio del servizio, di Euro ________,
risultante dall’offerta formulata in sede di gara.
Il predetto canone annuale dovrà essere corrisposto entro il termine di 180 dalla data di
stipulazione del contratto di servizio, come previsto dall’articolo 3 del disciplinare.
Questo termine dovrà essere osservato per tutti i successivi anni di esercizio del servizio.
4.3 In caso di posticipo, sarà riconosciuto dal Concessionario al Comune, l’interesse
corrispondente a quello riconosciuto dal Tesoriere comunale al Comune maggiorato del
10% .
Il ritardo nel pagamento dei predetti canoni legittima comunque il Comune, secondo le
proprie insindacabili valutazioni, ad attivare la procedura di cui all’art. 12.2.
Art. 5
RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
5.1 Ferme restanti le potestà di direzione, coordinamento e supervisione facenti capo
al Comune, dalla data di affidamento il concessionario sarà unico responsabile della
gestione del servizio oggetto del presente contratto, sotto il profilo tecnico, organizzativo,
economico e finanziario, improntandolo a criteri di efficienza ed economicità.
5.2 In particolare, il concessionario si impegna:
a) a prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive della
ASL e delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così
da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie
per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in
caso di violazione di tali norme il concessionario sarà ritenuto unico
responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
b) a gestire il servizio farmaceutico con proprio personale, affidando la
conduzione tecnica della farmacia ad un farmacista Direttore, iscritto
nell'Albo dei Farmacisti;
c) a sostenere tutti i costi di avviamento dell’attività affidata, compresa la
disponibilità dell’immobile nel quale verrà svolta l’attività della farmacia
comunale, degli arredi, delle attrezzature, ecc., impegnandosi quindi a
disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei per quantità e qualità
a garantire il regolare svolgimento del servizio, e facendosi carico anche degli
oneri fiscali connessi all’espletamento dell’attività;
d) a procedere alle comunicazioni alle autorità competenti dell’avvenuta
attivazione del nuovo Servizio Farmaceutico;
e) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività
di cui al presente contratto ed in particolare a stipulare un contratto di
assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso
il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con
adeguato massimale, e per danni inerenti al rischio locativo dell’immobile,
furto e incendio dei beni mobili per l’intera durata del contratto, oltre alle
assicurazioni di legge, e a darne comunicazione al Comune prima
dell’attivazione del servizio;
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f) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa
derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da
terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del
contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e
amministrativa;
g) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a
qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti
collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a
rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli
adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
h) ad assicurare agli utenti il livello di servizio, le modalità e le prestazioni nel
rispetto delle direttive della ASL e di quanto contenuto nella Carta ed a
svolgere periodiche indagini sul grado di soddisfazione degli utenti al fine di
recepire eventuali suggerimenti volti a migliorare i servizi offerti;
i) a garantire al Comune l’accesso alle informazioni e ai dati relativi alla
gestione del servizio affidato, al fine di consentire al concedente di svolgere le
attività di verifica e controllo circa l’attuazione del presente contratto;
j) a stendere il Bilancio di esercizio, anche al fine di fornire al Comune un
ulteriore strumento di valutazione dell’efficacia ed efficienza del servizio;
k) a collaborare con l’Amministrazione Comunale per apportare ogni necessaria
ed idonea documentazione che occorresse a quest’ultima per acquisire
eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche
attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l’Amministrazione
Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
l) ad ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di
servizi resi all’utenza oltre a quelli descritti nella Carta, in ragione
dell’evoluzione dell’attività e della struttura organizzativa della farmacia e di
mutamenti delle esigenze della collettività, dando vita ad una collaborazione
con gli uffici comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della
cittadinanza;
m) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e
sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento;
n) ad adottare, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione informativa sul
grado di soddisfazione dell’utenza ed un documento programmatico nel quale
vengono indicate le scelte e gli obiettivi che intende perseguire negli anni a
venire in relazione alle linee di sviluppo ed ampliamento dei servizi;
o) ad inviare i documenti di cui al precedente punto al Comune entro 10 giorni
dalla sua adozione, e ad assoggettarsi alle osservazioni formulate dal Comune;
p) ad effettuare gli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 461 della Legge
244/2007, ed, in particolare a partecipare alla sessione annuale di verifica del
funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni
dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed
osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei
cittadini;
q) a rispettare i principi che sorreggono lo svolgimento del pubblico servizio ivi
compresi quelli indicati nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 gennaio 1994 (Pubblicata nella G.U. 22 febbraio 1994, n. 43 e
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recante "Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici"), di uguaglianza,
imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed
efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità,
trasparenza e riservatezza.
5.3 L’attività farmaceutica potrà essere allocata in un immobile differente rispetto a
quello indicato in sede di gara, previa autorizzazione del amministrazione
comunale, purché la modifica sia funzionale a specifiche e motivate esigenze
debitamente e tempestivamente illustrate del concessionario, e purché l’attività sia
allocata in un immobile avente le caratteristiche indicate nei punti 7.2, 7.3 e 7.4,
del disciplinare di gara, anche alla luce dell’offerta presentata in gara e del
punteggio conseguito.
Art. 6
RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL COMUNE
6.1 Il Comune, nel rispetto e nei limiti delle proprie competenze istituzionali, si
impegna ad agevolare il concessionario nell’espletamento del servizio affidato e a
cooperare con il concessionario al fine assicurare il corretto espletamento del servizio,
collaborando con i propri Uffici Amministrativi e consentendo il più ampio accesso, nei
limiti delle disposizioni vigenti, a tutte le informazioni in suo possesso (ad es. dati sulla
popolazione, sul territorio, sull’ambiente ecc.) con addebito dei soli costi.
Art. 7
VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE
7.1 Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare in qualsiasi
momento visite e ispezioni nei locali della farmacia ed in quelli comunque utilizzati per
l’espletamento del servizio, nonché dei libri contabili, sociali o di ogni altro documento o
atto amministrativo ritenuto utile, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare
svolgimento del servizio.
7.2 In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare campionamenti
ed ogni operazione conoscitiva, compresa l'acquisizione di copie documentali o
l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di
personale esperto anche esterno alla struttura comunale. Il Comune può effettuare
indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell’utenza del servizio.
7.3 Il concessionario presta al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle
attività sopra indicate, garantendo comunque la prestazione del servizio pubblico.
7.4 I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrati dagli
incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati al concessionario per la messa
in atto delle opportune azioni correttive.
Art. 8
DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO DI
8
SERVIZIO
8.1 E’ vietato il subaffidamento totale o parziale, nonché la cessione, sotto qualsiasi
forma, del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 9
RESPONSABILITA’
9.1 Il concessionario mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da
ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio.
Il concessionario è tenuto a dotarsi delle coperture assicurative descritte nel precedente
articolo 5.2.
La direzione tecnico-sanitaria e commerciale della farmacia è assegnata ad un
Farmacista Direttore, indicato in sede di domanda di partecipazione (di seguito,
“Direttore”).
9.2 II Direttore della farmacia dovrà osservare scrupolosamente ogni norma vigente
in tema di gestione del servizio farmaceutico che è chiamato a condurre, con l'obiettivo di
ottenere la massima efficienza ed efficacia dello stesso ed accertarsi che pari scrupolo sia
impiegato da tutti i dipendenti e collaboratori della farmacia, della cui attività è tenuto a
rispondere.
II Direttore in particolare dovrà:
- osservare le norme dettate dalle Leggi statali e regionali ed i turni di servizio stabiliti
dalla competente autorità sanitaria;
-rispettare scrupolosamente le prescrizioni della Farmacopea Ufficiale in tema di gestione
di farmacia ed in particolare (a titolo esemplificativo):
1.detenere le sostanze medicinali che la Farmacopea Ufficiale indica come obbligatorie e
delle quali deve essere provvista la farmacia;
2. detenere gli strumenti e gli apparecchi indispensabili specificati nelle apposite tabelle
della Farmacopea Ufficiale;
3. munire di cartelli prescritti dalla Farmacopea Ufficiale per particolari sostanze;
4. assicurarsi che i medicinali composti corrispondano alla formula della Farmacopea
Ufficiale e siano preparati in base alle norme ivi descritte;
5 conservare i farmaci secondo le modalità e le temperature della Farmacopea Ufficiale e
siano preparati in base alle norme ivi descritte;
6. curare che qualsiasi farmaco non descritto nella Farmacopea Ufficiale venga
somministrato allo stato di purezza, genuinità ed ottima conservazione;
7. tenere in armadio chiuso a chiave le sostanze velenose, come tali contraddistinte con
speciale contrassegno;
8. tenere in altro separato armadio i medicamenti e le sostanze stupefacenti della I e II
tabella di cui al D.P.R. n. 309/1990;
9. osservare minutamente le rigorose disposizioni concernenti la gestione di veleni e
stupefacenti anche per quanto riguarda l'età dell’acquirente e parimenti per i requisiti
formali delle rispettive ricette, nonché per la pericolosità di dosi eccessive di sostanze
velenose pur prescritte dal medico, del quale va comunque chiesta esplicita assunzione e
responsabilità;
10. somministrare le sostanze medicinali in specie, qualità e quantità corrispondenti alle
ordinazioni mediche;
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11. rispettare il pieno prezzo di vendita dei farmaci riportato nelle relative etichette;
12. spedire le ricette tempestivamente e complete di tutti i dati richiesti dalla legge ai fini
e per gli effetti del pagamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale e conservare
copia delle ricette per il periodo fissato dalla legge;
13. non detenere in farmacia e non somministrare al pubblico medicinali guasti o
imperfetti, adulterati o contraffatti, scaduti di validità non registrati o revocati;
14. attenersi alle prescrizioni di legge per la preparazione di prodotti magistrali e per la
compilazione delle relative etichette;
15.vendere a prezzo fisso sia le specialità medicinali che le altre preparazioni
farmaceutiche attenendosi al listino ed astenersi da qualunque pratica che possa essere
giudicata scorretta sotto il profilo della concorrenza o, comunque, contraria alle norme
poste in tema di vendita e pubblicità di specialità medicinali;
16. vendere tutti i prodotti diversi dalle specialità medicinali e dalle altre preparazioni
farmaceutiche a prezzi in accordo con la politica di efficienza ed efficacia alla base del
servizio farmaceutico pubblico;
17. esporre al pubblico nella farmacia gli orari di servizio, la Farmacopea Ufficiale e la
tariffa nazionale dei medicinali;
18.provvedere ad assolvere tutte le funzioni ed i compiti che dovessero essere determinati
a carico della farmacia da parte delle competenti autorità.
9.3 Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia comunque
alle vigenti disposizioni normative (statali, regionali, provinciali e comunali) e di prassi
disciplinanti la materia.
Art. 10
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
10.1. L’erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario
se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per necessità tecniche del
Servizio, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia
farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
10.2. In ogni caso, l’interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo
strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all’ASL
territorialmente competente.
10.3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e
tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l’interruzione del servizio, ovvero a farvi
fronte con il minor disagio per la collettività.
Art. 11
PENALI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO
11.1. Sono presenti le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili,
i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla
stipula del presente contratto:
a. per il mancato avvio del servizio entro i termini previsti dall’articolo 2.8 del
presente contratto: euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
10
b. per la mancata redazione della Carta, in modo conforme al presente contratto e
agli allegati da esso richiamati, entro i termini, di cui al precedente articolo 2.4:
euro 5.000,00;
c. per la mancata presenza di unità operativa abilitata all’esercizio di farmacista:
euro 60,00 al giorno;
d. per la mancata presenza di unità operativa abilitata all’esercizio di farmacista:
euro 30,00 al giorno;
e. per la mancata rilevazione gratuita del peso a favore dei clienti residenti nel
Comune: euro 10,00 per ogni episodio;
f. per la mancata rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti
residenti nel Comune: euro 10,00 per ogni episodio;
g. per il mancato svolgimento a titolo gratuito di 1 test di autoanalisi del colesterolo,
trigliceridi, emoglobina, transaminasi GT e GOT, acido urico ogni 3 a pagamento
da parte del medesimo cliente: euro 10,00 per ogni episodio;
h. per la mancata divulgazione presso la clientela di pieghevoli (depliant o
giornaletti, ecc.) che diffondano l’educazione sanitaria ed in particolare la
conoscenza del farmaco generico (anche con tabelle di corrispondenza tra i più
noti farmaci commerciali e i relativi farmaci generici): euro 500,00;
i. per la mancata erogazione dei servizi indicati nella “Carta della Qualità dei
Servizi della Farmacia ” saranno irrogate penali che saranno commisurate in
relazione alla gravità delle violazioni riscontrate.
La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In
ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni
riscontrate e alla loro reiterazione da parte del concessionario.
11.2. Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o pec.
Qualora il concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune
potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
11.3. Il Comune, oltre alla applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni
azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori
spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla
cauzione definitiva.
Art. 12
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12.1 II Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto quando, per
comportamenti colposi o dolosi del concessionario, siano state accertate:
a. gravi disfunzioni nell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
b. interruzione del servizio con chiusura dell’esercizio farmaceutico per oltre cinque
giorni, non comunicata, oltre che all’Amministrazione Comunale, anche
all’Autorità sanitaria o da quest’ultima non autorizzata;
c. una delle condizioni di decadenza di cui all’art. 123, R.D. n. 1268/1934;
d. decadenza dell’esercizio della farmacia dichiarata all’autorità sanitaria;
e. reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati;
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f. reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
g. ricorso all’abusivismo professionale;
h. gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto ovvero
gravi violazioni di disposizioni normative che regolamentano il servizio
farmaceutico;
i. inadempimento rispetto all’obbligo di destinare all’esercizio della farmacia i
mezzi necessari per la gestione della stessa;
j. fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del concessionario;
k. inosservanza del divieto di cessione del contratto;
l. decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità
sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
m. ritardo dell’avvio dell’attività oltre i 120 giorni rispetto la scadenza di cui al
precedente articolo 2.8 del presente Contratto;
n. gravi violazioni del presente contratto e della Carta dei Servizi; può costituire
grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente contratto
preveda per essa in astratto la sola applicazione di una penale, se tale
inadempienza si verifica in particolari circostanze o con particolari modalità tali
da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio;
o. il mancato rispetto delle prescrizioni fissate dall’articolo 10 del disciplinare, volte
a regolamentare le garanzie che devono essere prestate in favore del Comune
La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa.
12.2 Il Comune, qualora intenda disporre la risoluzione del contratto, dovrà contestare
al concessionario le inadempienze riscontrate.
Il concessionario deve presentare le proprie giustificazioni entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento della contestazione.
Sulla base delle giustificazioni fornite, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto
alla risoluzione, e decidere di disporre prescrizioni conformative e/o o sanzionatorie a
carico del concessionario o di disporre la sola applicazione di penali da commisurarsi in
relazione alla gravità degli inadempimenti riscontrati.
In caso contrario, il Comune dichiara risolto il presente contratto, e procede alla revoca
dell’affidamento del servizio.
La decisione del Comune di non disporre la risoluzione costituirà soltanto manifestazione
di mera tolleranza degli inadempimenti contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del
Concessionario e non impedirà al Comune di disporre la risoluzione in altre occasioni.
12.3 La risoluzione del contratto, fermo restando in ogni caso il diritto del Comune al
risarcimento del danno subito, comporta oltre alla predetta revoca, l’estinzione del diritto
della gestione della farmacia comunale, e legittima il Comune ad esercitare un’azione
risarcitoria nei confronti del concessionario. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi
sulla cauzione definitiva.
12.4 Il concessionario assicura in ogni caso la continuità del servizio anche in caso di
risoluzione del presente contratto, fino al momento in cui l’attività non sia stata affidata
ad altro soggetto o riassunta dal Comune.
12.5 Se a causa dell’inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il
servizio della farmacia e/o dell’inosservanza delle clausole del presente contratto, venisse
ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, il concessionario non avrà comunque
il diritto di sospendere o ritardare il pagamento dei canoni.
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Art. 13
GARANZIA DEFINITIVA
13.1. A garanzia della buona esecuzione del servizio e dell’esatto adempimento delle
prestazioni contrattuali, il concessionario con il presente contratto costituisce una
garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa), da produrre in originale, con
firma del fidejussore, debitamente autenticata dal notaio, secondo le modalità previste
nell’articolo 10 del disciplinare di gara.
13.2. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario il Comune
potrà rivalersi sulla cauzione per il recupero di somme derivanti da penali, danni e spese
sostenute di cui ai precedenti articoli.
13.3. Ove il Comune escuta la cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla entro
30 giorni.
Art. 14
ESECUZIONE D’UFFICIO
14.1. Verificandosi deficienze od abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali,
qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal
Comune, quest’ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d’ufficio, a spese del
Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare
svolgimento del Servizio.
Art. 15
CONTROVERSIE
15.1. Per le controversie concernenti l’applicazione e l’interpretazione del presente
contratto saranno competenti in via esclusiva il Tribunale di Bergamo e il T.A.R.
Lombardia in sede di giurisdizione esclusiva, secondo il vigente criterio di riparto della
giurisdizione, con espressa esclusione di ogni ulteriore foro concorrente e/o alternativo.
Art. 16
SPESE CONTRATTUALI
16.1. Ogni spesa relativa al presente contralto sarà a carico del concessionario.
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Ai fini dell’imposta di registro si chiede l'applicazione delta tassa fissa.
Per Il Comune
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Per il concessionario
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