IL PATTO DI STABILITA’ E I VINCOLI SULLA SPESA DI PERSONALE Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza PATTO DI STABILITA’ La legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, articolo 12 fissa le norme per il concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica PATTO DI STABILITA’ ENTI SOGGETTI - PROVINCE - COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI - COMUNITA’ MONTANE PATTO DI STABILITA’ POSSONO FACOLTATIVAMENTE ADERIRE ANCHE I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI La scelta viene operata annualmente PATTO DI STABILITA’ Ai comuni che hanno aderito al patto non si applicano le disposizioni previste all’articolo 12 commi 28 e 29 PATTO DI STABILITA’ OBIETTIVI 1) CONSEGUIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO 2) RIDUZIONE DEL RAPPORTO TRA DEBITO DELL’ENTE E PRODOTTO INTERNO LORDO NAZIONALE 1. EQUILIBRIO ECONOMICO • L’equilibrio economico si ottiene quando ENTRATE CORRENTI >o= SPESE CORRENTI + rimborso quote capitale di mutui e prestiti, prestiti obbligazionari e debiti pluriennali Equilibrio Equilibrioeconomico economico- -segue segue • Titoli delle ENTRATE (I, II e III) • Titoli delle SPESE (I e III interventi 3, 4 e 5) Per le comunità montane i titoli delle entrate sono il I e il II Per la classificazione si fa riferimento ai modelli previsti dal DPR 194/1996 Equilibrio economico- segue Equilibrio economico- segue • L’equilibrio deve essere rispettato sia in termini di competenza (accertamenti / impegni) che di cassa (riscossioni / pagamenti) • Equilibrio di cassa è dato da RISCOSSIONI – PAGAMENTI c/competenza e c/residui relativi ai titoli di entrata e di spesa sopra specificati Equilibrio economico - correttivi • Le entrate sono maggiorate dei proventi dei permessi di costruire e relative sanzioni per la parte destinata a finanziare la spesa corrente; • Le spese sono decurtate di quanto finanziato con avanzo di amm.ne ad eccezione dell’avanzo applicato a pareggio Equilibrio Equilibrioeconomico economico -- correttivi correttivi • le spese finanziate con avanzo vincolato in base a disposizioni normative applicato alla parte corrente del bilancio • le spese finanziate con avanzo non vincolato applicato alla parte corrente del bilancio sostenute per: - il pagamento di oneri contrattuali arretrati per il personale; - copertura di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e da accordi transattivi Equilibrio Equilibrioeconomico economico -- correttivi correttivi • le spese non ripetitive di parte corrente finanziate con avanzo non vincolato sostenute nei termini di cui all’articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000 • importi relativi ai rimborsi anticipati di mutui Equilibrio economico - correttivi Alternativa per l’equilibrio economico di cassa: • riscossioni titolo II (titolo I per CC.MM) • riscossioni per addizionale IRpef • riscossioni per rimborso spese funzionamento uffici giudiziari • riscossioni per trasferimento compensativo mancato gettito ici Equilibrio economico - correttivi Valorizzate in misura pari agli accertamenti qualora più favorevole La scelta può essere operata sulle quattro fattispecie di entrata in maniera disgiunta 2. RIDUZIONE DEL RAPPORTO DEBITO/PIL • Il rapporto in questione mette in relazione l’ammontare del debito di finanziamento con il valore del PIL nazionale • Questo rapporto deve diminuire Modulazione dell’obiettivo debito/Pil La diminuzione del rapporto è: obiettivo annuale per Province, Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti obiettivo su base triennale per i comuni con popolazione tra 5.001 e 15.000; indirizzo di carattere generale per comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 e per comunità montane; Modulazione dell’obiettivo debito/Pil Non si applica a chi ha un rapporto debito residuo / entrate correnti inferiore al 40%. L’ente che può avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo al servizio finanza locale entro il 28 febbraio Riduzione rapporto DEBITO/PIL – correttivi Non rileva: • L’indebitamento sostenuto da apposito contributo per la parte coperta dal contributo; • I mutui contratti nell’ambito della LR 4/2001; • L’indebitamento per interventi di edilizia scolastica e a tutela della pubblica incolumità (urgenti); • L’indebitamento che finanzia opere che si sostengono da sole (e che ripagano il mutuo) Riduzione rapporto DEBITO/PIL – correttivi Accordi di programma tra regione ed ee.ll. per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale, possono prevedere che l’indebitamento contratto possa, ai fini del patto, essere imputato su più esercizi. MONITORAGGIO Tutti gli enti inviano entro 28 febbraio Allegati 1 e 3 (con i dati di bilancio) entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto (non oltre il 31 luglio) Allegati 2 e 3 (con i dati da rendiconto) Monitoraggio - segue I comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti che conseguono l’obiettivo di riduzione del rapporto debito/Pil nel triennio Inviano entro 30 giorni dall’approvazione rendiconto (non oltre il 31 luglio) Allegato 5 (con i dati da rendiconto cumulati per il triennio 2007 – 2009) Monitoraggio - segue I modelli si intendono inviati con l’inserimento dei dati nel sistema web finanza locale • Gli importi vengono espressi in euro con arrotondamento all’unità di euro • Il revisore provvederà a certificare i dati inseriti nel “sistema web finanza locale” e ad inviare un modello appositamente predisposto Monitoraggio - segue I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti confermano l’adesione al patto con l’invio dei modelli 1 e 3 entro e non oltre il 28 febbraio Monitoraggio - segue Monitoraggio semestrale CHI • province • comuni con pop. sup. a 5.000 • CCMM QUANDO entro 31 luglio ed entro il 28 febbraio anno successivo per secondo semestre Monitoraggio - segue Monitoraggio infrannuale PERCHE’ È stato richiesto dallo Stato ai fini conoscitivi e di valutazione sull’andamento finanza pubblica COME utilizzando il modello 4 Monitoraggio - segue In occasione dei monitoraggi viene verificata la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto Se vi è difformità Chiarimenti da parte del responsabile del Servizio finanziario alla Regione con nota SANZIONI Mancato conseguimento eq. economico di competenza e/o riduzione Debito/Pil 1. divieto di assunzioni, fatto salvo il passaggio di funzioni il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di personale e la mobilità reciproca 2. divieto di indebitarsi eccetto i mutui assistiti da contribuzioni (comunitarie, statali, regionali, provinciali) o connessi a normativa su sicurezza edifici scolastici rimane fermo vincolo riduzione Debito/Pil Sanzioni - segue Mancato conseguimento eq. economico di cassa 3. Divieto di applicare avanzo alla parte corrente del bilancio ad eccezione: • Quote avanzo vincolato per legge • Avanzo accantonato per rinnovi contrattuali • Avanzo a copertura debiti fuori bilancio Sanzioni - segue Mancato conseguimento eq. economico comp. e/o Mancata riduzione debito/Pil Sanzione 1 e 2 Le sanzioni operano anche per il mancato raggiungimento di uno solo dei due obiettivi Sanzioni - segue Se anche mancato conseguimento equilibrio economico di cassa anche sanzione 3 Se solo mancato conseguimento equilibrio economico di cassa solo sanzione 3 Sanzioni - segue comuni con pop. inferiore a 15.000 abitanti se solo mancato conseguimento equilibrio economico sanzione 1, 2 ed eventualmente 3 se solo mancata riduzione debito/Pil (valutata alla fine del triennio) sanzione 1 e 2 Sanzioni - segue comuni con pop. inf. a 5.000 ab. se mancato conseguimento equilibrio economico sanzione 1, 2 ed eventualmente 3 se solo mancata riduzione debito/Pil nessuna sanzione perché obiettivo consigliato OBBLIGHI PER I REVISORI L’organo di revisione deve • Certificare il contenuto dei modelli preventivi e consuntivi • Vigilare sull’andamento dell’indebitamento • Verificare il raggiungimento degli obiettivi con nota da inviare alla Regione • Verificare in occasione dei monitoraggi la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi Obblighi per i revisori - segue Invio documentazione sottoscritta: • A preventivo certificando i dati contenuti nei modelli con dichiarazione inserita nel sistema web finanza locale • A consuntivo la certificazione coincide con la verifica del raggiungimento obiettivi • Nessuna certificazione infrannuale OBBLIGHI PER LA DIREZIONE AUTONOMIE LOCALI La Direzione deve: • Raccogliere tutta la documentazione per banca dati anche per rilevazioni statistiche • Inviare al MEF i prospetti riepilogativi sul conseguimento obiettivi per valutazione andamenti finanza pubblica • Inviare alla Corte dei conti i prospetti riepilogativi ai sensi art. 7, comma 7, legge 131/2005 CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE Gli enti soggetti al patto di stabilità: non possono nel triennio 20092011 superare un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente > al 35% Per i comuni capoluogo e per i comuni turistici la percentuale è elevata al 40% Contenimento della spesa di personale - segue Per determinare l’ammontare della spesa di personale si fa riferimento all’intervento 1 del titolo I della spesa Contenimento della spesa di personale - segue Gli enti soggetti al patto di stabilità che nel triennio 2005 – 2007 hanno registrato un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente al 50% non possono nel 2009 assumere a nessun titolo e con nessuna tipologia contrattuale Contenimento della spesa di personale - segue ESCLUSIONI: -Pagamento oneri contrattuali arretrati e nuovi aumenti -Maggiori spese connesse ad assunzioni per: •Adeguamento standard minimi polizia locale •Servizio sociale dei comuni sostenute dai comuni gestori •Categorie protette per quote obbligatorie SPESE DI PERSONALE ENTI NON SOGGETTI AL PATTO •possono assumere a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato del biennio precedente •l’ammontare della spesa di personale, al lordo di oneri riflessi a carico amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del 2007. SPESE DI PERSONALE ENTI NON SOGGETTI AL PATTO - segue Gli enti che nel 2008 hanno dato avvio ad assunzioni potranno conteggiare le cessazioni del 2007 solo se non già sostituite SPESE DI PERSONALE ENTI NON SOGGETTI AL PATTO - segue Sono consentite procedure di mobilità in compensazione, tra enti locali del comparto unico, che avvengano anche nello stesso esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa I piccoli Comuni (fino a 3.000 abitanti) possono assumere personale in relazione alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel 2009 SPESE DI PERSONALE ENTI NON SOGGETTI AL PATTO - segue Sono consentite deroghe motivate al regime delle assunzioni per i comuni non soggetti al patto purché: 1) il volume complessivo della spesa per personale in servizio non superi il parametro obiettivo valido per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15%; 2) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello degli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20% SPESE DI PERSONALE Il trasferimento di personale tra amm.ni nell’ambito della costituzione di forme associative, che diano luogo, nelle fattispecie previste dalla legge, anche alla costituzione di POA, può avvenire a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. Questo vale anche per gli enti soggetti ai vincoli derivanti dal mancato conseguimento degli obiettivi posti dal patto