Lorenzo Benatti
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Parma 4 maggio 2010
È
una Convenzione di diritto materiale
uniforme (che introduce un regime unitario
nei vari Stati che l’hanno ratificata);
 Introduce una disciplina applicabile ai soli
rapporti internazionali (vendite) e non a
quelli interni per cui non deve essere
nazionalizzata;
 Le versioni ufficiali sono 6: araba, cinese,
inglese, francese, russa e spagnola. Quella
che viene usati in italiano non è ufficiale.
1.
2.
3.
4.
Ambito di applicazione e disposizioni
generali (artt. 1-13)
Formazione del contratto (artt. 14-24)
Disciplina del contratto (obblighi delle parti
e rimedi per l’inadempimento (artt. 25-88)
Disposizioni finali (artt. 89-101)
 La
parte III che regola il contratto di vendita
costituisce
il
corpo
centrale
della
convenzione di Vienna e presenta la seguente
struttura:





disposizioni generali (artt. 25-29),
obbligazioni del venditore (artt. 30-52),
obbligazioni del compratore (artt. 53-65),
passaggio del rischio (artt. 66-70),
disposizioni comuni alle obbligazioni
venditore e del compratore (artt. 71-88).
del
 Come
si è visto la convenzione disciplina la
formazione del contratto di vendita ed i
diritti ed obblighi che tale contratto fa
nascere fra il venditore ed il compratore,
mentre non si occupa degli effetti che il
contratto può avere sulla proprietà delle
merci vendute. La convenzione si occupa
tuttavia del principale effetto che consegue
normalmente a tale passaggio di proprietà,
vale a dire il passaggio del rischio di
perimento della merce dal venditore al
compratore

Salvo che le parti non dispongano diversamente nel
contratto (eventualmente mediante il richiamo di
Incoterms), il rischio passa al compratore




beni per i quali non è previsto il trasporto: momento di
consegna o messa a disposizione dei beni (art. 69),
beni per i quali è previsto il trasporto: consegna al primo
vettore (art. 67),
beni in viaggio: momento di conclusione del contratto (art.
68).
Una volta che si sia verificato il trasferimento dei
rischi, la perdita o il deterioramento delle merci non
libera l’acquirente dall'obbligo di pagare il prezzo, a
meno che tali avvenimenti non dipendano da fatto
del venditore (art. 66).
 Poche
norme, fra le quali
importanti sono quelle inerenti:


le
più
l’individuazione
della
nozione
di
inadempimento essenziale del contratto
(principio del favor contractus)
la disciplina formale delle modifiche del
contratto (principio di libertà di forma analogo
a quello dell’art. 11)
 L’art.
25 dispone che una inosservanza del
contratto commessa da una delle parti è
essenziale quando causa all'altra parte un
pregiudizio
tale
da
privarla
sostanzialmente di ciò che questa era in
diritto di attendersi dal contratto.

Sulla base dell’art. 29, un contratto può essere
modificato o rescisso mediante accordo
amichevole fra le parti (comma 1). Un contratto
scritto può prevedere che ogni modifica o
rescissione amichevole debba essere fatta per
iscritto. Tuttavia, se una delle parti si comporta
in modo diverso, non può opporre l’utilizzo di
una forma diversa da quella scritta se l’altra
parte
ha
fatto
affidamento
su
tale
comportamento (comma 2).
 La
risoluzione del contratto è efficace
solo se notificata all’altra parte (art. 26).
 In generale la parte che trasmette una
notifica, una domanda o un’altra
comunicazione,
in
conformità
alla
convenzione con mezzi appropriati alle
circostanze, non perde il diritto di
avvalersene in caso si verifiche un ritardo
o un errore nella trasmissione o che essa
non pervenga al destinatario (art. 27).
 Gli
obblighi del venditore sono costituiti
da (art. 30):
consegna di merce conforme e dei documenti
che la rappresentano
 trasferimento della proprietà dei beni

 La
convenzione di Vienna detta regole
suppletive o di default (derogabili dalle
parti) in relazione a:



luogo di consegna (art. 31)
termine di consegna (art. 32)
consegna dei documenti (art. 33)
In base all’art. 31, se non è previsto un luogo di
consegna, il venditore deve:

a)
b)
c)
consegnare le merci al primo trasportatore perché le
faccia pervenire all'acquirente, quando il contratto di
vendita implica un trasporto di merci;
mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale
luogo, quando il contratto riguarda qualcosa di genere che
deve essere prelevato su una massa determinata o che
deve essere fabbricata o prodotta e le parti sapevano,
quando hanno stipulato il contratto, che le merci si
trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un
luogo particolare;
mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo
in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento
della conclusione del contratto, negli altri casi.


In base all’art. 32, se il venditore consegna le merci ad un
trasportatore e se le merci non sono chiaramente
identificate ai fini del contratto, mediante apposizione di
un segno distintivo su di esse, mediante documenti di
trasporto o mediante qualsiasi altro mezzo, il venditore
deve dare all'acquirente un avviso di spedizione che indichi
in maniera specifica le merci (comma 1).
Se il venditore deve prendere disposizioni per il trasporto
delle merci, egli deve concludere i contratti necessari
affinché il trasporto sia effettuato fino al luogo previsto,
mediante mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e
secondo le condizioni usuali per tale trasporto (art. 32, c.
2).
L’art. 33 precisa che il venditore dovrà consegnare le
merci:

a)
b)
c)

nella data fissata da contratto se questa è fissata o è
determinabile;
In una data rientrante nel periodo fissato dal contratto se
questo è fissato o determinabile;
In un termine ragionevole a partire dalla conclusione del
contratto, in tutti gli altri casi.
Il venditore deve consegnare i documenti relativi alle
merci nel momento, luogo e forma previsti dal contratto.
Qualora il venditore consegni i documenti in anticipo
rispetto al momento previsto dal contratto, questi ha
diritto di porre riparo entro quel momento ad un
eventuale non-conformità dei documenti, purché ciò non
procuri all’acquirente né inconvenienti, né spese
irragionevoli (art. 34).
É
la parte della convenzione di Vienna che
hanno dato luogo alla maggior parte delle
controversie.
 Essa regola due aspetti di fondo:


regime suppletivo delle garanzie per vizi (art.
35) e per evizione (artt. 41-42)
oneri del compratore per poter far valere il
difetto di conformità: esame tempestivo della
merce (art. 38), contestazione dettagliata e
tempestiva del difetto di conformità (art. 39) o
dell’evizione (art. 43)


A norma dell’art. 36, il venditore è responsabile:

di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del
trasferimento dei rischi al compratore, anche se il difetto appare solo
successivamente (comma 1);

di qualsiasi difetto di conformità che si verifichi dopo il momento del
trasferimento dei rischi e che sia imputabile all'inesecuzione di uno
qualsiasi dei suoi obblighi, compreso il venir meno ad una garanzia
che, per un certo periodo, le merci si manterranno adeguate al loro
uso normale o ad un uso speciale o conserveranno le qualità e le
caratteristiche specificate (comma 2).
Qualora il venditore consegni le merci in anticipo rispetto a quanto
stabilito dal contratto, questi ha diritto si di consegnare una parte o una
quantità mancante, o merci nuove in sostituzione delle merci non
conformi al contratto, sia di porre riparo ad ogni difetto di conformità
delle merci, purché l’esercizio di tale diritto non causi all’acquirente né
inconvenienti, né spese irragionevoli.
Il venditore deve consegnare merci la cui
quantità, qualità e genere corrispondono a quelli
previsti dal contratto, e il cui imballaggio e
confezione corrispondono a quelli previsti dal
contratto (art. 35, 1° c.).
 Il venditore non è responsabile di un difetto di
conformità che il compratore conosceva o non
poteva ignorare al momento della conclusione
del contratto (art. 35, 3° c.).




Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o
pretesa di terzi, a meno che l'acquirente non accetti di
prenderle in consegna a tali condizioni (art. 41).
Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o
pretesa di terzi, fondati sulla proprietà industriale o altra
proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non
poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a
condizione che tale diritto o pretesa siano fondati sulla
proprietà industriale o altra proprietà intellettuale (art. 42, 1°
c.).
Il venditore non è tenuto all'obbligo di cui sopra (art. 42, 2° c.):
a)
b)
se, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era
a conoscenza o non poteva ignorare l'esistenza del diritto o della
pretesa; o
il diritto o la pretesa risultano dal fatto che il venditore si sia
adeguato alle tecniche, disegni, formule o altre specificazioni
analoghe fornite dall'acquirente.

L'acquirente deve esaminare le merci o farle esaminare nel
termine più breve possibile, considerate le circostanze (art. 38,
c. 1).

Se il contratto implica un trasporto merci, l'esame può essere
differito fino al loro arrivo a destinazione (art. 38, c. 2).

Qualora le merci siano dirottate o rispedite dall'acquirente senza
che questi abbia avuto ragionevolmente la possibilità di
esaminarle e tale circostanza era nota al venditore, al momento
della conclusione del contratto, o avrebbe dovuto essergli nota,
l'esame può essere differito fino all'arrivo delle merci alla loro
nuova destinazione (art. 38, c. 3).

Il venditore non può far valere a proprio favore tali termini se il
difetto di conformità gli era noto o non poteva da lui essere
ignorato e non lo ha denunciato all’acquirente (art. 40).



L'acquirente deve denunciare il difetto di conformità al
venditore, precisando la natura di tale difetto, entro un
termine ragionevole, a partire dal momento in cui l'ha
constatato o avrebbe dovuto constatarlo. In mancanza
l’acquirente decade dal diritto (art. 39, c. 1).
In generale la decadenza si verifica comunque se il difetto
non è fatto valere entro due anni dalla data della consegna
(art. 39, 2 c.).
Il venditore non può far valere la decadenza
dell’acquirente dal diritto a far valere il difetto di
conformità, se questo gli era noto o non poteva da lui
essere ignorato e non lo ha denunciato all’acquirente (art.
40).


Anche il difetto di evizione deve essere denunciato
dall’acquirente precisando la natura del diritto o della
pretesa di terzi gravante sulle merci, entro un termine
ragionevole, a partire dal momento in cui ne è venuto o
avrebbe dovuto venirne a conoscenza, pena la decadenza
dal diritto (art. 43, 1° c.).
Anche in questo caso il venditore non può far valere
l’eventuale decadenza se era a conoscenza del difetto di
evizione (art. 43, 2 c.).

La convenzione di Vienna prevede una serie di rimedi
di cui può avvalersi il compratore in caso di
inadempimento del venditore, che comprende (art.
45, c. 1):





la richiesta di esatto adempimento, ovvero di riparazione o
sostituzione della merce difettosa (art. 46),
la riduzione del prezzo (art. 50),
la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento
essenziale (art. 49),
il risarcimento del danno subito (artt. 45 e 74-79).
Nessun termine di grazia può essere concesso al
venditore da un giudice o da un arbitro qualora
l'acquirente si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone
in caso di inosservanza del contratto (art. 45, c. 3).




Se il venditore consegna solamente una parte delle merci,
o se solamente una parte delle merci consegnate è
conforme
al
contratto,
le
disposizioni
relative
all’inadempimento, per quanto riguarda la parte mancante
o non conforme (art. 51, c. 1).
L'acquirente può dichiarare il contratto totalmente
rescisso solo se l'inesecuzione parziale o il difetto di
conformità costituiscono un'inosservanza essenziale del
contratto (art. 51, c. 2).
Se il venditore consegna le merci prima della data
stabilita, l'acquirente ha facoltà di prenderle in consegna o
di rifiutare tale consegna (art. 52, c. 1).
Se il venditore consegna una quantità superiore a quella
prevista dal contratto, l'acquirente può accettare o
rifiutare di prendere in consegna la quantità eccedente. Se
l'acquirente accetta di prenderla in consegna tutta o in
parte, deve pagarla secondo la tariffa del contratto (art.
52, c. 2).







L'acquirente può esigere dal venditore l'adempimento dei suoi obblighi, a meno che
non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con tale esigenza (art. 46, c. 1).
Se le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente non può esigere dal
venditore la consegna di altre merci in sostituzione a meno che il difetto di
conformità costituisca un'inosservanza essenziale del contratto e che tale consegna
sia richiesta al momento della denuncia del difetto di conformità o entro un
termine ragionevole a decorrere da tale denuncia (art. 46, c. 2).
e le merci non sono conformi al contratto, l'acquirente può esigere che il venditore
ponga riparo al difetto di conformità, a meno che ciò non sia irragionevole, tenuto
conto di tutte le circostanze. La riparazione deve essere chiesta al momento della
denuncia del difetto di conformità o entro un termine ragionevole a decorrere da
detta denuncia (art. 46, c. 3).
L'acquirente può fissare al venditore un termine supplementare di durata
ragionevole per l'adempimento dei suoi obblighi (art. 47, c. 1).
A meno che non abbia ricevuto dal venditore una notifica che lo informi che
quest'ultimo non adempirà i suoi obblighi nei termini così stabiliti, l'acquirente non
può, prima dello scadere di tale termine, avvalersi di nessuno dei mezzi di cui
dispone in caso di inosservanza del contratto (art. 47, c. 2).
Salvo che l’acquirente rescinda il contratto, il venditore può, anche dopo la data
della consegna, porre riparo, a sue spese, a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, a
condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non causi all'acquirente
nè inconvenienti irragionevoli, nè incertezze per quanto riguarda il rimborso, da
parte del venditore, delle spese sostenute dall'acquirente. Tuttavia, l'acquirente
mantiene il diritto di richiedere danni-interessi (art. 48, c. 1).
……

In caso di difetto di conformità delle merci al
contratto, sia che il prezzo sia stato pagato o no,
l'acquirente
può
ridurre
il
prezzo
proporzionalmente alla differenza fra il valore
che le merci effettivamente consegnate avevano
al momento della consegna, ed il valore che
merci conformi avrebbero avuto in tale
momento. Tuttavia, se il venditore pone riparo a
qualsiasi mancanza ai suoi obblighi o se
l'acquirente rifiuta di accettare l'adempimento
degli obblighi da parte del venditore,
l'acquirente non può ridurre il prezzo (art. 50).
L'acquirente può dichiarare il contratto rescisso (art. 49, c. 1):

a)
se l'inadempimento da parte del venditore di uno qualsiasi degli obblighi
costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o
b)
in caso di mancata consegna, se il venditore non consegna le merci nel termine
supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1 dell'art. 47 o
se dichiara che non le consegnerà entro il termine così fissato.
Tuttavia, quando il venditore ha consegnato le merci, l'acquirente scade dal
diritto di dichiarare risolto il contratto se non lo ha fatto (art. 49, c. 2):

a)
in caso di consegna tardiva, entro un termine ragionevole, a partire dal momento
in cui è venuto a conoscenza che la consegna era stata effettuata.
b)
in caso di inosservanza diversa dalla consegna tardiva, entro una scadenza
ragionevole;
i.
ii.
iii.
a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza di tale
inosservanza;
dopo la scadenza di ogni termine supplementare fissato dall'acquirente, in conformità al paragrafo 1
dell'art. 47 o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi entro tale
termine supplementare; o
dopo la scadenza di ogni termine supplementare indicato dal venditore in conformità al paragrafo 2
dell'art. 48 o dopo che l'acquirente abbia dichiarato che non accetterà l'adempimento degli obblighi.
 Si
vedrà in seguito la disciplina del
risarcimento del danno e del riconoscimento
degli interessi.
 Gli
obblighi del compratore sono costituiti da
(art. 53):
pagamento del prezzo alla data stabilita (v.
anche art. 54 e 59),
 presa in consegna della merce.

 La
convenzione di Vienna detta regole
suppletive o di default (derogabili dalle
parti) in relazione a:




determinazione del prezzo di vendita (artt. 55 e
56)
luogo di pagamento (art. 57)
tempo di pagamento (art. 58)
modalità di presa in consegna (art. 60)


Se dal contratto non risulta il prezzo e non siano previste
modalità per determinarlo si presume che le parti si siano
tacitamente riferite al prezzo solitamente praticato al
momento della conclusione del contratto, nel ramo
commerciale considerato, per le stesse merci vendute in
circostanze analoghe (art. 55).
Se non è specificato a quale peso sia riferito il prezzo delle
merci, si presume che esso sia riferito al peso netto (art.
56).

Se non è stabilito il luogo di pagamento, esso si
presume (art. 57, c.1):
a) se il pagamento deve essere fatto al momento
della consegna delle merci o dei documenti, nel
luogo di tale consegna,
b) negli altri casi presso la sede di affari del
venditore.



Se non è stabilito il tempo di pagamento, esso deve
avvenire quando il venditore mette a disposizione
dell’acquirente sia le merci sia i documenti
rappresentativi delle merci. Il venditore può porre
il pagamento come condizione della consegna delle
merci e dei documenti (art. 58, c. 1).
Se il contratto prevede il trasporto delle merci, il
venditore può effettuarne la spedizione, purché
queste o i documenti rappresentativi non siano
consegnati all'acquirente che dopo pagamento del
prezzo (art. 58, c. 2).
L'acquirente non è tenuto a pagare il prezzo prima
di aver avuto la possibilità di esaminare le merci,
salvo diverso accordo (art. 58, c. 3).

L'obbligo dell'acquirente di ricevere la
consegna consiste (art. 60):
a) nel compiere qualsiasi atto che ci si possa da
lui
ragionevolmente
attendere
per
permettere al venditore, di effettuare la
consegna; e
b) nel ritirare le merci.
Lorenzo Benatti
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Lezione 04-05-2010