Lorenzo Benatti
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Parma 5 maggio 2010
 La
parte III, che regola il contratto di vendita
costituisce
il
corpo
centrale
della
convenzione di Vienna e presenta la seguente
struttura:





passaggio del rischio (artt. 66-70),
disposizioni generali (artt. 25-29),
obbligazioni del venditore (artt. 30-52),
obbligazioni del compratore (artt. 53-65),
disposizioni comuni alle obbligazioni
venditore e del compratore (artt. 71-88).
del
 L’art.
25 dispone che una inosservanza del
contratto commessa da una delle parti è
essenziale quando causa all'altra parte un
pregiudizio
tale
da
privarla
sostanzialmente di ciò che questa era in
diritto di attendersi dal contratto.
 Gli
obblighi del venditore sono costituiti
da (art. 30):
consegna di merce conforme e dei documenti
che la rappresentano
 trasferimento della proprietà dei beni

 La
convenzione di Vienna detta regole
suppletive o di default (derogabili dalle
parti) in relazione a:



luogo di consegna (art. 31)
termine di consegna (art. 32)
consegna dei documenti (art. 33)
É
la parte della convenzione di Vienna che
hanno dato luogo alla maggior parte delle
controversie.
 Essa regola due aspetti di fondo:


regime suppletivo delle garanzie per vizi (art.
35) e per evizione (artt. 41-42)
oneri del compratore per poter far valere il
difetto di conformità: esame tempestivo della
merce (art. 38), contestazione dettagliata e
tempestiva del difetto di conformità (art. 39) o
dell’evizione (art. 43)

La convenzione di Vienna prevede una serie di rimedi
di cui può avvalersi il compratore in caso di
inadempimento del venditore, che comprende (art.
45, c. 1):




la richiesta di esatto adempimento, ovvero di riparazione o
sostituzione della merce difettosa (art. 46),
la riduzione del prezzo (art. 50),
la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento
essenziale (art. 49),
il risarcimento del danno subito (artt. 45 e 74-79).
 Gli
obblighi del compratore sono costituiti da
(art. 53):
pagamento del prezzo alla data stabilita (v.
anche art. 54 e 59),
 presa in consegna della merce.

 Gli
obblighi del compratore sono costituiti da
(art. 53):
pagamento del prezzo alla data stabilita (v.
anche art. 54 e 59),
 presa in consegna della merce.

 La
convenzione di Vienna detta regole
suppletive o di default (derogabili dalle
parti) in relazione a:




determinazione del prezzo di vendita (artt. 55 e
56),
luogo di pagamento (art. 57),
tempo di pagamento (art. 58),
modalità di presa in consegna (art. 60).

Analogamente a quanto effettuato per la situazione
opposta, la convenzione di Vienna prevede una serie di
rimedi di cui può avvalersi il venditore in caso di
inadempimento del compratore, che comprende (art.
61, c. 1):




la richiesta di esatto adempimento(art. 62),
la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento
essenziale (art. 64),
il risarcimento del danno subito (artt. 61 e 74-79).
Nessun termine di grazia può essere concesso
all'acquirente da un giudice o arbitro qualora il
venditore si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone, in
caso di inadempienza del contratto (art. 61, c. 3).



Il venditore può esigere dall'acquirente il pagamento del
prezzo, la presa in consegna delle merci o l'adempimento
degli altri obblighi dell'acquirente, a meno che non si sia
avvalso di un mezzo incompatibile con dette esigenze (art.
62).
Il venditore può fissare all'acquirente un termine
supplementare di durata ragionevole per l'adempimento
dei suoi obblighi (art. 63, c. 1).
Il venditore non può, prima dello scadere di detto termine,
avvalersi di alcun mezzo di cui dispone in caso di
inosservanza del contratto, a meno che non abbia ricevuto
dall'acquirente una notifica che lo informi che questi non
adempirà ai suoi obblighi nel termine fissato (art. 63, c.
2).
Il venditore può dichiarare rescisso il contratto (art. 64, c. 1):

a)
se l'inadempimento da parte dell'acquirente di uno qualsiasi degli obblighi
costituisce un'inosservanza essenziale del contratto; o
b)
se l'acquirente non adempie al suo obbligo di pagare il prezzo o non
prende in consegna le merci nel termine supplementare fissato dal
venditore in conformità al paragrafo 1 dell'art. 63 o se dichiara che non lo
farà nel termine fissato.
Tuttavia, quando l'acquirente ha pagato il prezzo, il venditore
decade dal diritto di dichiarare rescisso il contratto se non lo ha
fatto (art. 64, c. 2):

a)
in caso di inadempienza tardiva da parte dell'acquirente, prima di essere
venuto a conoscenza che l'adempimento era avvenuto; o
b)
in caso di inosservanza da parte dell'acquirente che non sia adempimento
tardivo, entro un termine ragionevole:
i.
ii.
a partire dal momento nel quale il venditore è venuto a conoscenza o
avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale inadempienza; o
allo spirare di ogni termine supplementare concesso dal venditore in
conformità al paragrafo 1 dell'art. 63 o dopo che l'acquirente abbia
dichiarato che non adempirà ai suoi obblighi in questo termine
supplementare.
 Si
vedrà in seguito la disciplina del
risarcimento del danno e del riconoscimento
degli interessi.
 Si
tratta di un complesso di norme che
attengono indistintamente alle obbligazioni
(ed agli inadempimento) di entrambe le parti
del contratto di vendita internazionale.

I principali aspetti che sono regolamentati da questa
parte della convenzione di Vienna riguardano:
 la proponibilità dell’eccezione di inadempimento (art.
71),
 il
risarcimento del danno per l’inadempimento
contrattuale (artt. 74-77),
 la maturazione di interessi in caso di mancata
corresponsione di somme (art. 78),
 la previsione della forza maggiore quale motivo di
esonero da responsabilità per inadempimento (art. 79),
 l’individuazione delle conseguenze della risoluzione del
contratto (art. 81-84),
 conservazione delle merci (art. 85-88).

Una delle parti può differire l'adempimento dei suoi obblighi quando sia
manifesto, dopo la conclusione del contratto, che l'altra parte non
adempirà ad una parte essenziale dei suoi obblighi a causa (art. 71, c. 1):
a)
di una grave insufficienza della capacità di adempimento di detta parte o della
sua solvibilità; o
b)
del modo con cui si prepara a dare esecuzione o esegue il contratto.

Se il venditore ha già spedito le merci quando si manifestano le ragioni
previste al paragrafo precedente, può opporsi a che le merci siano
consegnate all'acquirente, anche se questi è in possesso di un documento
che gli dà diritto ad ottenerle (art. 71, c. 2).

La parte che differisce l'esecuzione, prima o dopo la spedizione delle
merci, deve immediatamente inviare una notifica in tal senso all'altra
parte, e deve procedere all'esecuzione se l'altra parte dà assicurazioni
sufficienti per un buon adempimento dei suoi obblighi (art. 71, c. 3).

Una parte non può avvalersi di un’inadempienza dell’altra parte nelle
misura in cui tale inadempienza è dovuta ad un atto o omissione da parte
sua (art. 80).
Se, prima, della data di esecuzione del contratto è
manifesto
che
una
parte
commetterà
un'inadempienza essenziale del contratto, l'altra
parte lo può dichiarare rescisso (art. 72, c. 1).
 La parte che ha intenzione di dichiarare rescisso il
contratto, se dispone del tempo necessario, lo deve
notificare all'altra parte, a condizioni ragionevoli per
permettere di fornire assicurazioni sufficienti per un
buon adempimento dei suoi obblighi (art. 72, c. 2).
Ciò non è richiesto se l'altra parte ha dichiarato che
non adempirà ai suoi obblighi (art. 72, c. 3).
 L’art. 73 detta disposizioni specifiche anche per i
contratti a consegne successive.


I danni per un'inadempienza al contratto commessa da una parte sono
uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato dell'altra parte a
seguito dell'inadempienza (art. 74).

In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e entro
un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l'acquirente ha proceduto
ad un acquisto di sostituzione o il venditore ad una vendita di
compensazione, la parte che richiede danni può ottenere la differenza
fra il prezzo del contratto il prezzo dell'acquisto di sostituzione o della
vendita di compensazione, nonché ogni altro danno-interesse che può
essere dovuto in base alla disposizione precedente (art. 75).

In caso di risoluzione del contratto e se le merci hanno un prezzo
corrente, la parte che richiede danni può ottenere, se non ha effettuato
un acquisto in sostituzione, o una vendita di compensazione, la differenza
fra il prezzo fissato nel contratto e il prezzo corrente al momento della
risoluzione del contratto, nonché ogni altro danno o interesse che può
essere dovuto (art. 76, c. 1).
La parte che invoca l'inadempienza del contratto
deve prendere misure ragionevoli, considerate le
circostanze, al fine di limitare la perdita, ivi
compreso
il
mancato
guadagno,
dovuto
all'inadempienza. Se tralascia di farlo, la parte in
difetto può chiedere una riduzione dei danniinteressi pari all'ammontare della perdita che
avrebbe dovuto essere evitata (art. 77).
 Se una parte non paga il prezzo o ogni altra somma
dovuta, l'altra parte ha diritto a interessi su detta
somma senza pregiudicare i danni-interessi che
potrebbe richiedere in virtù delle disposizioni
precedenti (art. 78).


Una parte non è responsabile dell'inadempienza di uno qualsiasi dei
suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta ad un
impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva
ragionevolmente attendere che essa lo prevedesse (art. 79, c. 1).

Se l'inadempienza di una delle parti è dovuta all'inadempienza di un
terzo che ha incaricato di eseguire tutto o parte del contratto, tale
parte è esonerata dalla sua responsabilità solo se (art. 79, c. 2):
a)
la parte ne sia esonerata in virtù della norma precedente; e
b) la terza parte ne sarebbe anch'essa esonerata qualora tale norma
le venisse applicata.

La parte è esonerata dalla responsabilità per tutta la durata
dell'impedimento (art. 79, c. 2).

La parte che non dà esecuzione al contratto, deve avvisare l'altra
parte dell'impedimento e delle sue conseguenze sulla sua capacità di
esecuzione (art. 79, c. 4).


La rescissione del contratto libera ambedue le parti dai loro
obblighi, salvo i danni-interessi eventualmente dovuti. La
rescissione non ha effetto sulle clausole del contratto relative
al regolamento delle controversie o ai diritti ed obblighi delle
parti in caso di risoluzione (art. 81, c. 1).
La parte che ha dato esecuzione totalmente o parzialmente al
contratto può richiedere restituzione all'altra parte di ciò che
ha fornito o pagato in esecuzione del contratto. Se le due parti
sono tenute ad effettuare restituzioni, lo devono fare
contemporaneamente (art. 81, c. 2).

L'acquirente perde il diritto di dichiarare il
contratto rescisso o di esigere dal venditore la
consegna di merci sostitutive se gli è
impossibile restituire le merci in uno stato
pressoché identico a quello nel quale le ha
ricevute (art. 82, c. 1). Tale disposizione non si
applica in alcuni casi previsti dall’art. 82, c. 2.


Se il venditore è tenuto a restituire il prezzo,
deve anche pagare gli interessi sull'ammontare
di detto prezzo a partire dal giorno del
pagamento (art. 84, c. 1).
L'acquirente deve al venditore l'equivalente di
qualsiasi profitto abbia tratto dalle merci o da
una parte di esse (art. 84, c. 2):
a)
b)
quando deve restituirle tutte o in parte; o
quando è nell'impossibilità di restituirle tutte o parte
delle merci in uno stato pressoché identico a quello in
cui le ha ricevute, e tuttavia ha dichiarato il contratto
rescisso o ha preteso dal venditore la consegna di
merci sostitutive.

Se l'acquirente tarda a prendere in consegna le merci o non ne paga il prezzo,
nel caso in cui è previsto che il pagamento del prezzo e la consegna debbano
essere effettuate contemporaneamente, il venditore, se ha le merci in suo
possesso, o sotto il suo controllo, deve prendere le misure ragionevoli per
assicurarne la conservazione. Sarà autorizzato a trattenerle sino a quando abbia
ottenuto dall'acquirente il rimborso delle spese ragionevolmente sostenute (art.
85).

Se l'acquirente ha ricevuto le merci ed intende esercitare il diritto di rifiutarle,
deve prendere le misure ragionevoli per assicurarne la conservazione. E'
autorizzato a trattenerle fino a quando abbia ottenuto dal venditore il rimborso
delle spese ragionevolmente sostenute (art. 86, c. 1).

Se le merci inviate all'acquirente sono state messe a sua disposizione nel loro
luogo di destinazione e se l'acquirente esercita il diritto di rifiutarle, deve
prenderne possesso per conto del venditore purché possa farlo senza pagamento
del prezzo e senza inconvenienti o spese irragionevoli. Tale disposizione non si
applica se il venditore è presente sul luogo di destinazione o se vi è in questo
luogo una persona qualificata per prendere a carico le merci per suo conto. I
diritti ed obblighi dell'acquirente che prende possesso delle merci in virtù del
presente paragrafo sono regolati dal paragrafo precedente (art. 86, c. 2).

La parte che è tenuta a prendere misure per assicurare la
conservazione delle merci può:

depositarle nei magazzini di un terzo a spese dell'altra parte, a condizione
che le spese che ne risultano non siano irragionevoli (art. 87).

venderle con ogni mezzo appropriato se l'altra parte ha eccessivamente
ritardato nel prendere possesso delle merci o a riprenderle o a pagarne il
prezzo o le spese di conservazione; deve però notificarle a detta altra
parte la sua intenzione di vendere (art. 88, c. 1).

Se le merci sono soggette a rapido deterioramento o la loro
conservazione comporta spese eccessive, la parte che è tenuta ad
assicurare la conservazione delle merci deve con ragionevolezza
impegnarsi a venderle (art. 88, c. 2).

La parte che vende le merci ha diritto di trattenere sul prodotto
della vendita un importo uguale alle spese ragionevoli di
conservazione e di vendita delle merci. Detta parte dovrà
corrispondere all'altra la cifra eccedente (art. 88, c. 3).

UNIDROIT è l’Istituto Internazionale per
l’unificazione e del diritto privato, istituto nel
1926, ha sede a Roma. Compie studi di diritto
comparato al fine di elaborare progetti di
Convenzioni di diritto uniforme. Recentemente
ha elaborato anche strumenti non vincolanti, tra
cui, in particoalre, i principi Unidroit sui
contratti commerciali internazionali.Essi sono
stati elaborati nel 1994 e revisionati nel 2004.







strumento di interpretazione o integrazione del
diritto applicabile,
strumento
di
interpretazione
del
diritto
internazionale uniforme,
fonte (non esaustiva) di cognizione e strumento di
codificazione (parziale) della nuova lex mercatoria,
vera e propria legge applicabile nel contesto
arbitrale,
modello per il legislatore nazionale e per convenzioni
internazionali,
guida nella redazione dei contratti,
strumento di individuazione degli usi contrattuali.


I principi non costituiscono una fedele fotografia
delle soluzioni più diffuse. I redattori dei Principi
hanno preferito adottare le soluzioni che avevano il
massimo valore persuasivo e che apparivano
particolarmente
adatte
per
il
commercio
internazionale. Talora sono state preferite alle
soluzioni recepite dalla prassi e dagli usi prevalenti,
regole considerate più avanzate, soprattutto sotto il
profilo di garantire una maggior equilibrio tra le parti
attraverso una più forte tutela della parte
svantaggiata. Si vedano per es. gli artt. 3.10, 2.20 e
6.2.1-6.2.3.
Tuttavia queste regole avanzate costituiscono
un’eccezione.
I
principi Unidriot sono organizzati come un
sistema normativo, pur essendo stati
predisposti, in linea di principio, come norme
contrattuali destinate ad applicarsi in virtù di
un richiamo alle stesse nel contratto. Si è
così voluto fare in modo che i principi
possano applicarsi anche autonomamente
come legge che disciplina del contratto (v.
preambolo).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Disposizioni generali,
Formazione e rappresentanza
Validità,
Interpretazione,
Contenuto e contratto a favore di tersi,
Adempimento,
Inadempimento,
Compensazione,
Cessione dei crediti, trasferimento delle
obbligazioni, cessione dei contratti,
Prescrizione.
 Art.
1.1. Libertà contrattuale: Le parti sono
libere di concludere un contratto e di
determinarne il contenuto.
 Art. 1.2. Carattere vincolante del contratto:
Un contratto validamente concluso è
vincolante per le parti. Può essere
modificato o risolto soltanto in conformità
alle sue clausole o di comune accordo tra le
parti o secondo quanto altrimenti previsto da
questi principi.
Lorenzo Benatti
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Lezione 05-05-2010