Il mondo del credito raccontato dalle banche Fondo di Garanzia Medio Credito e riformulazione credito anomalo 26 novembre 2015 Sezione Credito-Finanza di Confindustria Cuneo Interventi di: • Roberto Olivieri RTI Gestore del Fondo di Garanzia – Mediocredito italiano • Vincenzo Quaglia Dottore Commercialista in Cuneo • Giancarlo Somà Responsabile servizio economico – Unione Industriale di Torino – Vice Presidente Unionfidi • Paolo Carbone Vicedirettore generale – Banca Alpi Marittime • Elena Cabutti Dottore Commercialista in Cuneo Il Fondo di Garanzia per le PMI Roberto Olivieri – Mediocredito Italiano RTI Gestore del Fondo di Garanzia Team Assistenza Cuneo, 26 Novembre 2015 - Confindustria Cuneo Il Fondo di garanzia per le PMI Il Fondo di Garanzia è uno strumento di mitigazione del rischio di credito, operativo presso il Ministero dello sviluppo economico, a sostegno delle PMI. Il Fondo sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane riconoscendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche L’impresa che si rivolge al Fondo di Garanzia non riceve un contributo in denaro, ma la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. 2 Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (1/2) Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese” Attualmente l’amministrazione del Fondo è affidata ad un Consiglio, composto da 7 membri, costituito da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa. Raggruppamento Temporaneo di Imprese Mandataria BdM-MCC 3 Mandanti Artigiancassa MPS Capital Services Mediocredito Italiano Istituto Centrale Banche Popolari Convenzione per la gestione del Fondo Garanzia di ultima istanza dello Stato Fondo di garanzia per le PMI Attenuazione del rischio di credito, con riduzione dell’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota garantita Gli attori del sistema Consiglio di gestione 14 società di leasing e factoring Soggetti operanti con la garanzia diretta 125 confidi e altri fondi di garanzia 302 banche 350 banche 8 società di leasing e factoring Soggetti operanti con la controgaranzia 4 In relazione alle operazioni accolte nel 2014 Il Fondo di garanzia per le PMI I risultati del Fondo 5 I risultati del Fondo di Garanzia per le PMI Dinamica delle operazioni accolte (n.) • Nel 2009, l’operatività del Fondo ha sperimentato una crescita significativa (+76,5% in termini di operazioni accolte), che si è rafforzata nel 2010 (+103,6%) • La dinamica positiva è proseguita nel 2011 (+10,3%), fino a raggiungere nel 2012 le oltre 61 mila, con un incremento del +11,2% delle domande accolte. • Nel 2014, crescita: al 30 settembre 2015 : operazioni accolte n. 72.453 Dinamica dei finanziamenti accolti (mld €) confermata dinamica di • +11,7% di domande accolte (oltre 86 mila nel 2014 contro le oltre 77 mila del 2013); • +19,7% i finanziamenti accolti (circa € 12,9 mld nel 2014 contro i € 10,8 mld nel 2013) • Nel I semestre 2015 dinamica di crescita: confermata • +17,1% di domande accolte rispetto allo stesso periodo del 2014; ° (*) Il dato è riferito al periodo 1 Gennaio – 30 giugno 2015 6 al 30 settembre 2015: importi finanziamenti accolti 10,7 Mld € • +21,9% di finanziamenti accolti rispetto allo stesso periodo del 2014. L’operatività del Fondo I° ° semestre 2015 (1/2) Al 30 giugno 2015, il finanziamento medio delle operazioni accolte si attesta su un livello in linea rispetto al 2014. A fronte di un dato medio a giugno 2014, pari a € 139,8 mila, nel 2015 risulta pari a € 146,6 mila, per un incremento del 4,8. Distribuzione operazioni accolte a livello territoriale, settoriale e per tipologia di intervento, I semestre 2015 Soprattutto imprese del Nord (47,6%) hanno avuto accesso alla garanzia del Fondo. La maggior parte delle operazioni si riferiscono a imprese che operano nel settore industriale (44,8%) Gli interventi di garanzia diretta rappresentano la quota prevalente (53,1%), evidenziando una crescita pari al 43,0% rispetto al 2014. 7 L’operatività del Fondo nel 1° ° Semestre 2015 (2/2) Importo garantito medio per tipologia di intervento, I semestre 2014 vs I semestre 2015 (€ ‘000) 120,0 +12,8% 99,5 88,2 80,0 L’importo garantito medio è passato da € 88,2 mila nel 2014 a € 99,5 mila nel trimestre 2015 (+12,8%) 40,0 2014 2015 L’importo garantito medio è cresciuto del 4,8% per le operazioni di garanzia diretta a fronte di una diminuzione della controgaranzia dell’8,8%. 8 8 +4,8% -8,8% Il Fondo di garanzia per le PMI Le caratteristiche del Fondo 9 Le caratteristiche 10 (1/3) Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di impresa può accedere all’intervento del Fondo (liquidità, pagamento fornitori, acquisto scorte, investimenti, ecc.) Intersettorialità Con l’estensione alle imprese artigiane il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l’autotrasporto merci su strada (AL MOMENTO SOSPESO) e i professionisti. L’intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up Ponderazione zero L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta “l’attenuazione del rischio di credito” sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita. Escutibilità a prima richiesta La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a prima richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile. Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche E’ possibile cumulare l’intervento della garanzia del Fondo con altre agevolazioni pubbliche nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea. Procedure snelle Per accedere al Fondo è necessario presentare le domande on line con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti. Le caratteristiche (2/3) Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero. La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate. La garanzia di ultima istanza dello stato Essa agisce: nel caso di garanzia diretta; nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante. Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su “fondo rischi” da Confidi o altro Fondo di Garanzia. 11 Le caratteristiche (3/3) E’ concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate, imprese di assicurazione. Garanzia diretta Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI. Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate in Italia, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per le operazioni inferiori ai 100 mila euro in Abruzzo, e per le operazioni inferiori ai 150 mila euro nelle Marche. E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93). Controgaranzia Cogaranzia 12 (utilizzo abbinato di garanzia diretta e controgaranzia) Essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo. Nei limiti di intervento stabiliti per la garanzia diretta, sullo stesso finanziamento, alla garanzia del confidi può essere abbinata la garanzia diretta. Sulla garanzia del confidi può essere richiesta la controgaranzia del Fondo. Ciascuna delle due tipologie di intervento è regolata dalla rispettiva disciplina. Il Fondo di garanzia per le PMI I soggetti beneficiari 13 I soggetti beneficiari (1/3) Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto MAP 18/04/2005 ed alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6/5/2003, nonché i professionisti come di seguito definiti. • Le PMI devono: essere iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio; in caso di professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali di cui alla legge 14/2013; • essere valutate economicamente e finanziariamente sane sulla base di modelli che esaminano gli ultimi 2 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di ammissione all’intervento del Fondo; • non essere definite imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE 800/2008 • appartenere a qualsiasi settore (ATECO 2002), ad eccezione di alcuni settori “sensibili” esclusi dall’UE: settore agricolo primario, trasporti (tranne autotrasporto merci conto terzi- attualmente sospeso) cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche, industria carboniera, siderurgia, assicurazioni • Devono essere ubicate sul territorio nazionale ad eccezione, per l’accesso alla sola Garanzia Diretta, di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per operazioni fino a € 100.000, in Abruzzo e fino a € 150.00,00 nella regione Marche. 14 I soggetti beneficiari (2/3) • non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”) Non sono ammesse alla Garanzia Diretta le operazioni a favore dei soggetti beneficiari finali per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero di cui al paragrafo H.1 (Disposizioni Operative), di richiesta di attivazione di cui al paragrafo H.3 o di richiesta di prolungamento di cui al paragrafo H.7 relativa ad altre operazioni già garantite dal Fondo. 15 I soggetti beneficiari (3/3) DIMENSIONE AZIENDALE ▪ La categoria delle PMI è costituita da imprese che: - hanno meno di 250 occupati - hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro ▪ Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che: - ha meno di 50 occupati - ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro ▪ Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che: - ha meno di 10 occupati - ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro Per la l’individuazione dei parametri PMI vanno verificate anche eventuali imprese associate e collegate. Nel caso di variazioni su base annua al di sopra o al di sotto delle soglie fissate, l’impresa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi 16 Il Fondo di garanzia per le PMI Start-up innovative e incubatori certificati 17 Interventi in favore di start-up innovative e incubatori certificati Il Decreto del 26 aprile 2013 Decreto del 26 aprile 2013 che definisce criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2013, n. 147) L’intervento del Fondo a favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori di impresa è concesso: a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi; senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore, a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria; per un importo massimo garantito per singola impresa pari a € 2,5 mln; nel caso di garanzia diretta, nella misura dell’80% dell’ammontare del finanziamento; nel caso di controgaranzia, nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. Ai fini dell’applicazione delle predette misure, i soggetti richiedenti devono preventivamente acquisire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell’allegato 4 alle vigenti Disposizioni operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell’impresa o dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese. 18 Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie reali, assicurative o bancarie e/o in mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le richieste di garanzia sono valutate e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative, fermo restando l’intervento gratuito del Fondo. Il Fondo di garanzia per le PMI I soggetti richiedenti 19 Soggetti richiedenti (1/2) Possono richiedere la Garanzia Diretta: le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche; gli Intermediari vigilati; le SFIS (società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo); le SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole operazioni sul capitale di rischio. Possono richiedere la Controgaranzia: i Confidi; gli altri Fondi di garanzia gestiti da banche o intermediari ex art. 106 e 107 del TUB. Per presentare operazioni a valere sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere accreditati mediante richiesta scritta al Gestore per l’utilizzo del Portale FdG, secondo la procedura prevista dalle vigenti Disposizioni Operative. 20 Soggetti richiedenti: operatività che consentono l’accesso diretto al Fondo da parte dei beneficiari finali (2/2) È consentito l’accesso diretto al Fondo ai beneficiari delle seguenti tipologie di operazioni: • Le operazioni destinate alle imprese rientranti nella sezione speciale «pari opportunità» (imprese femminili); • Le operazioni destinate alle imprese localizzate nelle regioni «convergenza» (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) finanziariamente coperte con la Riserva PON “Ricerca e Competitività” o la Riserva POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico”; • Le operazioni di microcredito. Le prime due sono delle vere e proprie prenotazioni di garanzia mediante presentazione via PEC di moduli compilati e sottoscritti, e deliberate dal Consiglio di Gestione. Per le operazioni di microcredito si parla di prenotazione on line delle risorse necessarie alla copertura finanziaria della garanzia che successivamente sarà deliberata dal consiglio di gestione. 21 Il Fondo di garanzia per le PMI Le operazioni finanziarie ammissibili 22 Operazioni finanziarie ammissibili Sulla base delle Disposizioni operative le operazioni ammissibili sono classificate in: a)Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi; b)Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza cessione degli stessi; c)Operazioni sul capitale di rischio; d)Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; e)Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni; f) Altre Operazioni finanziarie; g)Operazioni di sottoscrizione di mini bond; h) Operazioni di Microcredito. In attesa dell’adeguamento al Regolamento (UE) n. 651/2014 - che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 800/2008 (circolare 2/2015) - dal 1° ° gennaio 2015 l’intera operatività del Fondo viene sottoposta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis Regolamento (UE) n. 1407/2014, per cui anche per i finanziamenti a medio-lungo termine e prestiti partecipativi, i soggetti beneficiari ed i richiedenti sono tenuti a compilare i prospetti degli aiuti de minimis inseriti, rispettivamente, nell’allegato 4 e nel Portale FdG In caso di rinnovo dell’operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente. 23 Sono escluse dalla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni “a revoca” sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa desumibile dalla delibera di concessione. Percentuali di copertura e importo massimo garantito Garanzia diretta IMPRESE OPERAZIONI Im pres e Mezzogiorno Fem m inili Area di cris i Autotras porto Ris erve PON e Poin Sis m a Abruzzo Altre im pres e Start up innovative e incubatori di im pres a Quota di copertura / Im porto m as s im o garantito Anticipazione crediti Pubblica Am m inis trazione Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 m es i Cons olidam ento pas s ività a breve s u s tes s a banca/gruppo bancario 80% € 2,5 m ln non am m is s ibile 80% € 2,5 m ln 80% € 2,5 m ln 80% € 2,5 m ln 80% € 2,5 m ln 80% 80% € 2,5 m ln 80% € 2,5 m ln 80% € 2,5 m ln 30% € 1,5 m ln non am m is s ibile 80% € 2,5 m ln 30% € 1,5 m ln 80% € 2,5 m ln non am m is s ibile € 2,5 m ln Operazioni s ul capitale di ris chio 50% € 2,5 m ln non am m is s ibile 50% € 2,5 m ln 80% € 2,5 m ln Altra operazione finanziaria 80% € 1,5 m ln 80% € 2,5 m ln 80% € 2,5 m ln 60% € 1,5 m ln 80% € 2,5 m ln Operazioni a favore a favore di piccole im pres e dell'indotto di im pres e in am m inis trazione s traordinaria di durata non inferiore a 5 anni 80% € 1,5 m ln 80% € 2,5 m ln 80% € 2,5 m ln 80% € 1,5 m ln 80% € 2,5 m ln Operazioni di s ottos crizione di m inibond s enza piano di am m ortam ento 30% € 1,5 m ln 30% € 1,5 m ln non am m is s ibile 30% € 1,5 m ln 80% € 2,5 m ln Operazioni di s ottos crizione di m inibond con piano piano di am m ortam ento 50% € 1,5 m ln 50% € 1,5 m ln non am m is s ibile 50% € 1,5 m ln 80% € 2,5 m ln Microcredito 80% 80% 80% 80% 80% Controgaranzia IMPRESE OPERAZIONI Im pres e Mezzogiorno Fem m inili Area di cris i Autotras porto Ris erve PON e Poin Sis m a Abruzzo Altre im pres e Start up innovative e incubatori di im pres a Quota di copertura / Im porto m as s im o garantito 24 non am m is s ibile Anticipazione crediti Pubblica Am m inis trazione 80% di 80% € 2,5 m ln Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 m es i 80% di 80% € 2,5 m ln Cons olidam ento pas s ività a breve s u s tes s a banca/gruppo bancario 60% di 60% € 1,5 m ln non am m is s ibile Operazioni s ul capitale di ris chio 80% di 60% € 2,5 m ln non am m is s ibile Altra operazione finanziaria 80% di 80% € 1,5 m ln Operazioni a favore a favore di piccole im pres e dell'indotto di im pres e in am m inis trazione 80% di 80% s traordinaria di durata non inferiore a 5 anni € 1,5 m ln Microcredito 80% di 80% 80% di 80% 80% di 80% € 2,5 m ln € 2,5 m ln non am m is s ibile 80% di 80% 90% di 80% € 2,5 m ln 80% di 80% € 2,5 m ln 80% di 80% € 2,5 m ln 90% di 80% € 2,5 m ln 80% di 80% € 2,5 m ln 80% di 80% € 2,5 m ln 90% di 80% € 2,5 m ln 60% di 60% € 1,5 m ln 80% di 80% € 2,5 m ln 80% di 60% € 2,5 m ln 80% di 80% € 2,5 m ln non am m is s ibile 90% di 80% € 2,5 m ln 80% di 80% € 1,5 m ln 80% di 80% € 2,5 m ln 90% di 80% € 2,5 m ln 80% di 80% € 1,5 m ln 80% di 80% € 2,5 m ln 90% di 80% 80% di 80% 80% di 80% Il Fondo di garanzia per le PMI Versamenti al Fondo: la commissione una tantum 25 Il pagamento delle commissioni (ove dovute) La commissione non è dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul capitale di rischio, riferite a: soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; imprese femminili; piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria; micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete; imprese sociali; imprese di autotrasporto (attualmente sospeso); imprese colpite dagli eventi sismici; Imprese start-up innovative e incubatori di impresa. La commissione non è altresì dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., e per le Operazioni di Microcredito. Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo entro 3 mesi dalla delibera positiva di concessione , a pena di inefficacia, una commissione “una tantum” calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo, come di seguito: Micro impresa Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario Operazioni sul capitale di rischio: - anno di ammissione - anni successivi: fino al 5° successivo al 5° Operazioni di sottoscrizione di Minibond con o senza piano di ammortamento 26 Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 4, Parte V delle Disposizioni Operative del Fondo 0,25% Restanti territori Piccola Media impresa impresa Regioni del Mezzogiorno Micro Piccola Media impresa impresa impresa 3% 3% 1% 1% 0,25% 0,5% 0,25% 0,5% 1% 1% 0,5% 1,0% - - - Il Fondo di garanzia per le PMI La trasparenza del Fondo 27 Disposizioni in tema di trasparenza Tenuto conto che il Fondo è uno strumento agevolativo pubblico, in ragione del riconoscimento della garanzia di ultima istanza dello Stato a valere sugli interventi di Garanzia Diretta, occorre assicurare la massima trasparenza alle PMI con l’obiettivo di garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle imprese beneficiarie dell’intervento. A tal fine sono stati introdotti nuovi e più stringenti obblighi per i soggetti richiedenti la garanzia che, in fase di richiesta di ammissione, devono indicare le differenti condizioni praticate al soggetto beneficiario finale in caso di ammissione o non ammissione all’intervento del Fondo, esplicitando il vantaggio riconosciuto in termini di: minore tasso di interesse applicato; maggiore volume di credito concesso; minori importo delle eventuali altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste all’impresa; minori commissioni applicate dal confidi. 28 Le modalità operative Criteri di valutazione economicofinanziaria delle imprese 29 I criteri di valutazione (1/2) Per l’ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono valutate mediante alcuni modelli di scoring (distinti per procedura, per settore economico di appartenenza ed in funzione del regime di contabilità – ordinaria o semplificata – a cui è sottoposta l’impresa). Ogni modello presenta da 2 a 4 indicatori di bilancio, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio in rapporto a un determinato valore di riferimento. A ogni indicatore è assegnato un punteggio da 0-3. In funzione del punteggio dell’impresa – variabile tra un minimo di 0 e un massimo di 12 punti - è attribuito il livello: LIVELLO A: punteggio impresa ≥ 9 LIVELLO A: punteggio impresa ≥ 5 LIVELLO B: punteggio impresa = 7 o 8 LIVELLO B: punteggio impresa = 4 o 3 LIVELLO C: punteggio impresa < 7 LIVELLO C: punteggio impresa < 3 La valutazione degli ultimi due bilanci comporta l’assegnazione di due livelli che combinati tra loro producono la fascia di valutazione: Proposta positiva al Consiglio > > > > > Da valutare caso per caso > > > > > > > > Non ammesse > > > > > > > > > > > > > > > ANNO 1 A B A B C C A B C ANNO 2 A A B B B A C C C VALUTAZIONE FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 Rientrano nella fascia 3 di valutazione, le imprese in contabilità ordinaria che presentano un rapporto Mezzi Propri/Totale Passivo, riferito agli ultimi due bilanci approvati, inferiore al 5% (4% per l’Autotrasporto e 30 imprese Agricole), e le imprese in contabilità semplificata o forfettaria, non valutabili sulla base di dati di bilancio, che non presentano un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi. Le nuove imprese vengono valutate sulla base di un business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale e di una dettagliata relazione tecnica. Le novità normative – Aggiornamento dei criteri di valutazione (2/2) Criteri di valutazione dei soggetti beneficiari finali Contabilità ordinaria Settore industria 31 Settore commercio e servizi Settore autotrasporto Contabilità semplificata Settore agricoltura Settore autotrasporto Settore agricoltura Settori diversi da autotrasporto e agricoltura Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (1/4) Valutazione dei soggetti beneficiari finali (contabilità ordinaria) Settori Industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell’immobile), pesca e piscicoltura (Mod A) INDICE VALORE DI RIFERIMENTO A) (MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE)/ IMMOBILIZZAZIONI ≥ 100% B) MEZZI PROPRI/TOTALE PASSIVO ≥ 10% C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE DEL SETTORE EDILE E CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI: MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE) ≥2 ≥ 8% Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in caso l’indice “Mezzi Propri/Totale del Passivo” < 5% nei due ultimi bilanci approvati 32 Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (2/4) Valutazione dei soggetti beneficiari finali (contabilità ordinaria) Settori commercio, servizi e alberghi (società alberghiere locatarie dell’immobile) (Mod B) INDICE VALORE DI RIFERIMENTO A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE ≥ 80% B) MEZZI PROPRI/TOTALE PASSIVO ≥ 7% C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI: MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE) ≥2 ≥ 8% Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in caso l’indice “Mezzi Propri/Totale del Passivo” < 5% nei due ultimi bilanci approvati 33 Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (3/4) Valutazione dei soggetti beneficiari finali (contabilità ordinaria) Settore autotrasporto (cod.Ateco 2002: 60.24) (Mod I1) INDICE VALORE DI RIFERIMENTO A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE ≥ 80% B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO ≤ 60% C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO ≥2 ≥ 5% Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in caso l’indice “Mezzi Propri/Totale del Passivo” < 4% nei due ultimi bilanci approvati 34 Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (4/4) Valutazione dei soggetti beneficiari finali (contabilità ordinaria) Settore Imprese Agricole (Mod L1) INDICE VALORE DI RIFERIMENTO A) (MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE) / IMMOBILIZZAZIONI ≥ 100% B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO ≤ 10% C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV) ≥2 ≥ 8% Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in caso l’indice “Mezzi Propri/Totale del Passivo” < 4% nei due ultimi bilanci approvati 35 Procedura ordinaria – contabilità semplificata (1/3) Valutazione dei soggetti beneficiari finali (contabilità semplificata) Settori industria, commercio, servizi, studi professionali, professionisti iscritti agli ordini professionali e ad associazioni professionali (Imprese non valutabili sulla base dei dati di bilancio) (Mod G) INDICE A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI: MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE) VALORE DI RIFERIMENTO ≥2 ≥ 8% La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dal soggetto beneficiario finale. Il soggetto beneficiario finale rientra automaticamente in Fascia “3” se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi.. 36 Procedura ordinaria – contabilità semplificata (2/3) Valutazione dei soggetti beneficiari finali (contabilità semplificata) Settore autotrasporto (cod.Ateco 2002: 60.24) (Mod I2) INDICE A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO VALORE DI RIFERIMENTO ≥2 ≥ 5% La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dal soggetto beneficiario finale. Il soggetto beneficiario finale rientra automaticamente in Fascia “3” se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi. 37 Procedura ordinaria – contabilità semplificata (3/3) Valutazione dei soggetti beneficiari finali (contabilità semplificata) Settore Imprese Agricole (Mod L2) INDICE A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV) VALORE DI RIFERIMENTO ≥2 ≥ 8% La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dal soggetto beneficiario finale. Il soggetto beneficiario finale rientra automaticamente in Fascia “3” se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi. 38 Il Fondo di garanzia per le PMI Le operazioni semplificate e di importo ridotto 39 La certificazione del merito di credito (1/4) Il soggetto richiedente può certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie Operazioni semplificate Operazioni di importo ridotto 40 Le operazioni semplificate e di importo ridotto Criteri generali di ammissione (2/4) Ai fini dell’ammissione attraverso le procedure “Semplificata” , “Importo ridotto” e la procedura per l’ammissione senza valutazione dei dati contabili, i soggetti finanziatori devono attestare che, alla data di presentazione della richiesta, i soggetti beneficiari finali: a) sulla base della documentazione comprovante la verifica presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, non registrino eventi pregiudizievoli (quali protesti e pignoramenti) a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori; b) sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti con il soggetto finanziatore stesso, non presentino crediti scaduti da più di 180 giorni né siano classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza. Le operazioni a favore di imprese che si trovano nelle condizioni descritte nei punti a) o b) sono ammissibili esclusivamente attraverso la procedura “Ordinaria”. 41 Le operazioni semplificate e di importo ridotto (Industria, Commercio e Servizi) Operazioni semplificate (3/4) L’impresa rientra nella fascia 1 del corrispondente modello di valutazione; Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; L’importo dell’operazione, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% del fatturato dell’impresa (30% nel caso di operazioni fino a 36 mesi); L’eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio precedente non sia superiore al 40%; L’eventuale perdita presente nell’ultimo bilancio non sia superiore al 5% del fatturato Nell’ultimo bilancio approvato valore indice Mezzi propri/Totale del passivo non inferiore 5% (solo imprese in contabilità ordinaria) Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; L’impresa presenti un’utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati; L’eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio non superi il 10% fatturato. Importo ridotto 42 L’ importo base dell’operazione (< € 20 mila) è elevabile fino a € 100 mila sulla base dei seguenti elementi: anzianità dell’impresa; n. addetti dell’impresa ; nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili; crescita del fatturato almeno del 3% o del 5% nell’ultimo esercizio; immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento. Le operazioni semplificate e di importo ridotto (Settore Agricoltura) Operazioni semplificate (4/4) Impresa rientrante nella fascia 1; Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative Importo dell’operazione finanziaria, sommate agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% della Produzione Lorda Vedibile (PLV) relativa all’ultimo bilancio approvato (ovvero 30% per operazioni non superiori a 36 mesi); L’eventuale diminuzione della PLV dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio precedente sia inferiore al 40%; L’eventuale perdita nell’ultimo bilancio non superi il 5% della PLV; Nell’ultimo bilancio approvato Mezzi propri/Totale del passivo ≥ 4% (contabilità ordinaria) Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative; Utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati; L’eventuale perdita registrata nell’ ultimo bilancio non superi il 10% della PLV. L’ importo base dell’operazione (< € 20 mila) è elevabile fino a € 100 mila sulla base dei seguenti elementi: Importo ridotto 43 anzianità dell’impresa; n. addetti dell’impresa; nel caso di finanziamento a fronte di investimenti; crescita della PLV almeno del 3% o del 5% nell’ultimo esercizio; immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento; Somma tra Capitale agrario e Capitale fondiario almeno pari all’80% del Totale Attivo. Il Fondo di garanzia per le PMI Valutazione delle imprese start-up e sociali 44 Valutazione delle nuove imprese e imprese sociali Procedura per nuove imprese Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati : sono ammissibili solo se l’operazione è a fronte di un programma di investimento; rientrano tutte nella fascia 2 e sono sottoposte alla valutazione del Consiglio sulla base del business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale. L’operazione non è ammissibile nei casi in cui i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento, sono inferiori al 25% dell’importo del programma di investimento. Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento i soggetti richiedenti devono inviare al Gestore MCC idonea documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei mezzi propri. La garanzia è concessa senza valutazione dei dati di bilancio dell’impresa nel caso di: 1) Start-up Innovative e Incubatori certificati a condizione che: Procedura senza valutazione dei dati di bilancio 45 • il soggetto finanziatore non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria; • il soggetto richiedente acquisisca DSAN che ne attesti l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese; 2) Imprese sociali a condizione che: • il soggetto finanziatore non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria; • l’importo dell’operazione finanziaria, sommato a quelli delle altre operazioni già ammesse alla garanzia, non sia superiore a € 150.00. Il Team Assistenza alla Clientela del Fondo di garanzia per le PMI Il supporto ai soggetti del Fondo 46 Il Team Assistenza alla Clientela del Fondo di garanzia per le PMI Organizzazione incontri informativi/formativi Processo operativo I componenti del Team Assistenza effettuano gli incontri formativi e informativi organizzati sulla base delle richieste pervenute dai vari enti (prevalentemente da banche e confidi) con il seguente iter operativo: Le richieste di formazione vengono raccolte dall’Area Promozione e Assistenza Commerciale della mandataria MCC che provvede ad assegnarle al Team Assistenza. Il Team Assistenza riceve da MCC le informazioni relative agli interventi info/formativi da effettuare, i referenti da contattare. Il Team Assistenza prende contatto con l’ente richiedente, ne individua le necessità info/formative, conferma la data e luogo di svolgimento dell’incontro, predispone la documentazione da presentare, con il coordinamento di MCC, sulla base delle necessità info/formative manifestate. 47 Area Promozione e Assistenza Commerciale MCC Assegna le richieste di formazione alle Mandanti Gruppo di lavoro delle Mandanti Contatta Ente richiedente e ne individua le necessità info / formative Customizza l’intervento Realizza l’intervento info / formativo Il Fondo di garanzia per le PMI Per contattare il Team Assistenza alla Clientela: www.fondidigaranzia.mcc.it/contatti 48 Artigiancassa SpA Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SpA Silvia Lorenzini Telefono 06 5845228 Cellulare 340 2291143 Marzia Ferri Telefono 06 45485193 Cellulare 345 5894945 Michele Farella Telefono 080 5738848 Cellulare 335 7503462 Luca Bonifazi Telefono 06 42048320 Cellulare 366 4114027 Rossana Cassetta Telefono 06 5845419 Cellulare 340 2284183 Sabrina Fausta Aloise Telefono 06 45485176 Cellulare 348 2809400 Roberto Olivieri Telefono 06 67127130 Cellulare 338 7591732 Massimo Generali Telefono 06 67435358 Cellulare 334 6986879 Sabrina Presta Telefono 06 5845220 Cellulare 349 0666137 Davide Politano Telefono 06 45485178 Cellulare 348 2790165 Giuseppe Di Fazio Telefono 06 67127579 Cellulare 366 6228117 Andrea Perfumo Telefono 06 67345313 Cellulare 335 7888978 Mediocredito Italiano S.p.A. MPS Capital Services SpA PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO AI FINI DELLA VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE Dott. QUAGLIA VINCENZO ANALISI DI BILANCIO: finalità e obiettivi FINALITÀ DELL’ANALISI DI BILANCIO Le ANALISI DI BILANCIO rappresentano un procedimento complesso di analisi dei risultati aziendali, attraverso l’applicazione di opportune tecniche e metodologie, finalizzate alla formulazione di valutazioni e giudizi sull’efficienza ed efficacia della gestione aziendale, da un punto di vista ECONOMICO, FINANZIARIO e PATRIMONIALE. FINALITÀ DELL’ANALISI DI BILANCIO OBIETTIVO delle ANALISI DI BILANCIO è quindi quello di: individuare i PUNTI DI FORZA/DEBOLEZZA dell’impresa sotto l’aspetto ECONOMICO, FINANZIARIO e PATRIMONIALE, soddisfacendo pienamente le esigenze informative dei vari destinatari. FINALITÀ DELL’ANALISI DI BILANCIO Stato di salute dell’impresa Evoluzione futura della dinamica aziendale Efficienza ed efficacia gestionale ANALISI DI BILANCIO Possibilità di effettuare nuovi investimenti Analisi della situazione in cui l’impresa opera Definizione degli OBIETTIVI AZIENDALI e delle STRATEGIE e AZIONI finalizzate alla loro realizzazione ANALISI DI BILANCIO Nel perseguimento degli obiettivi di cui si è detto precedentemente, le analisi di bilancio si concentrano in particolare sulla valutazione delle seguenti performance di impresa: PERFORMANCE FINANZIARIA PERFORMANCE ECONOMICA ANALISI DI BILANCIO: PERFORMANCE FINANZIARIA La valutazione dello stato di salute dell’impresa PERFORMANCE FINANZIARIA L’analisi della performance finanziaria è basata: - sull’esame delle entrate e delle uscite di cassa e - sulla relazione tra fonti di finanziamento e investimenti effettuati. In altre parole, essa sintetizza la capacità dell’impresa di sostenere finanziariamente i propri debiti. PERFORMANCE FINANZIARIA In particolare, l’indicatore che principalmente costituisce un utile strumento diagnostico per la valutazione dello stato di salute dell’impresa, da un punto di vista finanziario e patrimoniale, è la cosiddetta POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA La Posizione Finanziaria Netta (PFN) rappresenta l’indebitamento netto dell’impresa, ed è finalizzata alla valutazione della sostenibilità del rimborso dell’indebitamento finanziario. Essa costituisce un modello alternativo di performance e può assumere differenti configurazioni. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Tale indicatore consente, anche in correlazione con altri indici, di valutare: a) il livello complessivo di indebitamento dell’impresa, quando viene considerato singolarmente; b) la solidità della struttura patrimoniale, quando viene raffrontato con i mezzi propri, prendendo il nome di «Rapporto di indebitamento finanziario» (PFN / Mezzi propri); c) la capacità di restituzione del debito, quando viene rapportato al fatturato, caso in cui viene definito «Tasso di assorbimento dell’indebitamento» (PFN / Vendite). POSIZIONE FINANZIARIA NETTA a) LIVELLO COMPLESSIVO DI INDEBITAMENTO In questo caso, l’indicatore di PFN viene considerato singolarmente. Anche se manca una definizione precisa ed unitaria di PFN, le modalità di calcolo più comuni dell’indicatore risultano essere: PFN CORRENTE, relativamente all’indebitamento finanziario netto dell’impresa nel breve periodo; PFN NON CORRENTE, relativamente all’indebitamento finanziario netto dell’impresa nel lungo periodo; PFN COMPLESSIVA, relativamente finanziario netto complessivo dell’impresa. all’indebitamento POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONFIGURAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: + Passività finanziarie non correnti Attività finanziarie non correnti = POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NON CORRENTE (a) + Passività finanziarie correnti Attività finanziarie correnti = POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORRENTE (b) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA COMPLESSIVA (a+b) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA … dove per: ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI, si intendono le attività/passività esigibili entro l’esercizio successivo (cassa, debiti verso banche a breve termine,…); ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI, si intendono le attività/passività esigibili oltre i 12 mesi (titoli immobilizzati, mutui bancari, cambiali finanziarie,…). POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Per una corretta interpretazione dei dati, è necessario porre attenzione al segno che assume la PFN: Se la PFN assume SEGNO POSITIVO, questo indica uno stock di passività finanziarie a quella data superiori rispetto alla liquidità potenzialmente disponibile in via immediata, situazione che si può tradurre in un forte disagio monetario vissuto dall’impresa; Se la PFN assume SEGNO NEGATIVO, questo esprime la capacità dell’impresa di garantire la copertura degli investimenti finanziari senza la necessità di ricorrere in maniera eccessiva finanziamenti di terzi. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA In base al segno positivo o negativo che la PFN può assumere è quindi possibile individuare: il grado potenziale ed effettivo di liquidabilità delle attività e di esigibilità delle passività dell’impresa; le criticità che un eventuale disequilibrio potrebbe comportare in termini di costi di illiquidità, di mobilità finanziaria e di costi di controllo. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA b) SOLIDITÀ DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE In questo caso, l’indicatore di PFN viene considerato in rapporto al CAPITALE PROPRIO dell’impresa, esprimendo l’eccedenza di indebitamento netto rispetto alle fonti con vincolo di proprietà. PFN (COMPLESSIVA) / CAPITALE PROPRIO Al crescere dell’indicatore peggiora, a parità di tutte le altre condizioni, la solidità aziendale. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Tale rapporto, definendo il grado di equilibrio tra mezzi di terzi e mezzi propri, fornisce un utile strumento di monitoraggio del rischio finanziario cui è esposta l'impresa. Valori di riferimento ottimali possono essere considerati i seguenti: CHIAVE DI LETTURA SIGNIFICATO PFN/Capitale Proprio < 3 Situazione di equilibrio 3 < PFN/Capitale Proprio < 5 Situazione di rischio PFN/Capitale Proprio > 5 Situazione di grave rischio POSIZIONE FINANZIARIA NETTA c) CAPACITÀ DI RESTITUZIONE DEL DEBITO In questo caso, l’indicatore di PFN viene considerato in rapporto alle VENDITE dell’impresa, sintetizzando il tasso di assorbimento dell’esposizione finanziaria netta. PFN (COMPLESSIVA) / VENDITE Tale indicatore esprime l’attitudine dell’impresa a garantire la copertura dei mezzi finanziari attraverso le vendite. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Tanto più l’indicatore in esame cresce di valore, tanto maggiore sarà la criticità finanziaria dell’impresa, cioè l’incapacità di assorbire l’indebitamento attraverso la produzione di flussi di cassa adeguati. Indicativamente, valori di riferimento ottimali possono essere considerati i seguenti: CHIAVE DI LETTURA SIGNIFICATO PFN/Vendite < 3 Situazione ottima 3 < PFN/Vendite < 5 Situazione rischiosa e da migliorare PFN/Vendite > 5 Situazione molto rischiosa ANALISI DI BILANCIO: PERFORMANCE ECONOMICA La valutazione di un nuovo investimento PERFORMANCE ECONOMICA L’analisi della performance economica è basata sulla valutazione della capacità dell’impresa di creare valore, per sostenere i finanziamenti contratti a fronte di nuovi investimenti, necessari per lo sviluppo del business dell’impresa. Qualunque processo di investimento necessita di una serie di considerazioni che vanno al di là della mera ricerca del finanziamento. PERFORMANCE ECONOMICA Un processo adeguato per la valutazione degli investimenti può essere articolato nelle seguenti fasi: 1) individuazione delle strategie di investimento (scelte strategiche); 2) stesura del progetto (capacità previsionale); 3) scelta dell’investimento (capacità di valutazione); 4) scelta del finanziamento (capacità di finanziamento); 5) avvio e sviluppo del business. PERFORMANCE ECONOMICA 1) SCELTE STRATEGICHE L’analisi strategica impone la necessità di ponderare con attenzione l’inserimento del nuovo investimento ed il contributo che esso potrà dare all’intera struttura organizzativa. A tal proposito, viene redatto un documento, il BUSINESS PLAN, da cui dovranno emergere il valore che l’impresa è in grado di creare grazie all’impiego dei nuovi investimenti, il costo dei finanziamenti ed il rischio insito nel processo. PERFORMANCE ECONOMICA 2) CAPACITÀ PREVISIONALE La capacità previsionale si traduce nell’analisi di due variabili principali: 1) il COSTO DEL CAPITALE, che esprime il costo del capitale medio acquisito (inteso sia come capitale proprio, sia come capitale di terzi); 2) la CREAZIONE DI VALORE, inteso come rendimento degli investimenti che possa essere sufficiente a coprire il costo del capitale. PERFORMANCE ECONOMICA 3) CAPACITÀ DI VALUTAZIONE In questa fase viene effettuata la verifica dell'impatto che un determinato progetto di investimento ha sulla struttura dell’impresa, con l’obiettivo di verificare che i flussi di benefici futuri siano complessivamente superiori ai costi sostenuti. Il problema che viene affrontato dalla valutazione degli investimenti è, nella sostanza, un problema di scelta: ogni impresa deve, infatti, prendere delle decisioni d'investimento, dirette ad allocare ai soli progetti che "creano valore" le risorse disponibili (fattori produttivi). PERFORMANCE ECONOMICA 4) CAPACITÀ DI FINANZIAMENTO In questa fase è necessario analizzare la possibilità di accesso al credito, il costo del denaro, e l’efficienza. In particolare, per quantificare il grado di efficienza dei finanziamenti, si utilizza il ROD (return on debts): ROD = (Oneri finanziari / Debiti Finanziari) *100 Valori bassi di tale indicatore attestano sostanzialmente una condizione di efficienza dei finanziamenti. PERFORMANCE ECONOMICA 5) AVVIO E SVILUPPO DEL BUSINESS L’ultima fase costituisce quella più delicata. È necessario a tal proposito comprendere se in tale fase il progetto possa essere considerato perseguibile oppure debba essere abbandonato, ferma restando la possibilità (fisiologica) che in fase di avvio si possano registrare delle perdite. Successivamente, seguirà una fase di maturità che si sostanzierà nell’utilizzo a pieno regime dell’investimento inserito nell’organizzazione d’impresa. La riformulazione del credito anomalo Paolo Carbone Vice Direttore Generale La riformulazione del credito anomalo 2 La riformulazione del credito anomalo Regolamenti e Direttive europee hanno introdotto nel tempo regole a livello comunitario sulla composizione del patrimonio di vigilanza (fondi propri), sui requisiti prudenziali, sull’informativa al pubblico e su ulteriori profili di disciplina prudenziale Tutto ha inizio dalla volontà espressa dalle maggiori banche centrali (allora del G10) che istituirono quale organo consultivo internazionale il cd «Comitato di Basilea» (1974) Scopo del Comitato è quello di definire e proporre regole sulla Vigilanza Bancaria per assicurare stabilità al sistema bancario/finanziario 3 La riformulazione del credito anomalo • Il Comitato nel 1988 raggiunse un primo accordo – Nacque così Basilea 1: Era il primo accordo sui «requisiti patrimoniali minimi delle banche» per far fronte al rischio di credito e ai rischi di mercato (compravendita in proprietà di strumenti finanziari) Nascono così i primi tre concetti: capitale minimo pari al 8% dei crediti alla clientela, ponderazione (coefficienti), e mitigazione grazie alle garanzie 4 La riformulazione del credito anomalo Il 1° gennaio 2008 entra in vigore «Basilea 2» che era stato approvato nel 2004 con tre pilastri: Requisiti patrimoniali Controllo prudenziale (ICAAP - SREP) Disciplina di mercato (informativa al pubblico) 5 La riformulazione del credito anomalo • La maggior parte degli istituti (in realtà tutti tranne i grandi istituti a rilevanza nazionale) dal 2008 adottano «l’approccio standard» che per il rischio di credito vuol dire: Se un cliente ha un rating rilasciato da agenzie si utilizza per calcolare la ponderazione (solo alcune aziende corporate) Altrimenti l’8% viene ponderato in metodo standard a seconda del tipo di credito concesso (35%-50%-75%-100%) Viene però prevista una nuova classe di ponderazione relativa ai prestiti scaduti da 90 gg (in Italia ex 180gg), ai quali viene applicata la ponderazione del 150% 6 La riformulazione del credito anomalo Basilea 2 Vengono ridefiniti i criteri di calcolo dei requisiti patrimoniali Vengono resi aderenti al rischio dei singoli prestiti (a piccole imprese a famiglie con garanzie ipotecarie o dello stato) Viene concesso l’utilizzo di rating bancari (certificati da Bankit) Si considera anche il rischio operativo (frodi, eventi vari) Vigilanza verifica politiche e procedure organizzative Per il credito relativo a soggetti retail (privati e PMI) con volume d’affari inferiore a 5 mio e con prestiti non superiori a 1 mio la ponderazione passa a 75% 7 La riformulazione del credito anomalo Oggi «Basilea 3» • In breve: Introduzione di standard minimi di liquidità aziendale Definizione di capitale regolamentare con più elevati requisiti patrimoniali Migliore copertura dei rischi di mercato e controparte Contenimento del livello di leva finanziaria La filosofia di Basilea 3 sta nel concetto che tutte le operazioni che le banche effettuano comportano rischi 8 La riformulazione del credito anomalo Riformulazione credito anomalo • Fino al 31 dicembre 2014 le Banche suddividevano i crediti anomali in: Crediti in evidenza rischio (classificazione interna) Crediti ristrutturati Crediti in incaglio oggettivo (scaduti e sconfinati oltre 90 gg) Crediti in incaglio Crediti a sofferenza 9 La riformulazione del credito anomalo 10 La riformulazione del credito anomalo • Come è riformulato il credito anomalo A livello europeo la vera distinzione è tra: credito performing (in bonis/non deteriorato) credito non performing che comprende: Esposizioni scadute/sconfinate – da più di 90 gg e oltre il 5% del totale utilizzato Inadempienze probabili (unlikely to pay) Sofferenze 11 La riformulazione del credito anomalo • Il non performing ha tre diverse accezioni Non perfoming prudenziale (art 178 CRR-Basilea 3) Non perfoming contabile IAS 39 Non performing segnaletico (reg. eur. 227/2015) Noi trattiamo oggi il non performing prudenziale e quello segnaletico con il quale le Banche si confrontano per la corretta riformulazione del credito anomalo che induce il corretto assorbimento patrimoniale (cioè quanto patrimonio accantono per ogni euro di credito concesso) 12 La riformulazione del credito anomalo • Il Reg.UE 575/2013 (CRR) e la Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) hanno introdotto regole armonizzate a livello comunitario sulla composizione del Patrimonio di Vigilanza, sui requisiti prudenziali, sull’informativa al pubblico etc • Quindi il processo di armonizzazione si estende anche alle segnalazioni di vigilanza e prudenziali • EBA - European Banking Authority – ha pubblicato gli standard tecnici per le segnalazioni in materia di esposizioni forbearance e non performing per armonizzare le segnalazioni a livello europeo • Si introduce così il concetto di «credito forborne» che può interessare sia le esposizioni definite performing che non performing 13 La riformulazione del credito anomalo Le esposizioni forborne sono quei contratti di credito cui sono state offerte misure di forbearance. Le misure di forbearance consistono in concessioni nei confronti di un debitore che affronta o è in procinto di affrontare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari (“difficoltà finanziarie”). Ne consegue che, per classificare un credito come forborne, è necessario il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni: la banca accerta le difficoltà finanziarie che il debitore sta affrontando ovvero è in procinto di affrontare; il credito è oggetto di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e/o del piano di rientro o di rifinanziamento, misure concesse a fronte di difficoltà finanziarie attuali o che si sarebbero manifestate in assenza dell’intervento di rinegoziazione/rifinanziamento. Un credito è, quindi, da intendersi forborne in conseguenza all’adozione di concessioni (“misure di forbearance”) nei confronti di un debitore che affronta – o è in procinto di affrontare – difficoltà nel rispetto dei propri impegni di pagamento. 14 La riformulazione del credito anomalo Una concessione si riferisce ad una delle seguenti azioni: una modifica dei precedenti termini e condizioni di un contratto che il debitore non è in grado di rispettare a causa delle sue difficoltà finanziarie (“credito problematico”) e che non sarebbe stata concessa se il debitore non fosse stato in difficoltà finanziarie; un rifinanziamento totale o parziale di un contratto di credito che non sarebbe stato concesso se il debitore non fosse stato in difficoltà finanziarie. Una concessione può comportare una perdita per il creditore 15 La riformulazione del credito anomalo Le evidenze di una concessione includono: una variazione migliorativa in favore del debitore rispetto ai precedenti termini contrattuali, le situazioni in cui una modifica contrattuale prevede condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dalla banca a debitori con un profilo di rischio simile. L’esercizio di clausole, che quando attivate a discrezionalità del debitore consentono a quest’ultimo di modificare i termini del contratto, è da considerarsi come una concessione quando l’ente approva l’utilizzo delle clausole e valuta che il debitore è in situazione di difficoltà finanziaria. Il termine “rifinanziamento” indica la concessione di finanziamenti che assicurino il totale o parziale pagamento di altri contratti di debito che, alle condizioni attuali, il debitore non sarebbe in grado di ripagare. Per esempio, un contratto è stato rifinanziato se è stato completamente ripagato con un nuovo contratto concesso il giorno stesso o un giorno vicino a quello in cui il contratto iniziale sarebbe scaduto. 16 La riformulazione del credito anomalo • Ne consegue che, a differenza dell’attuale concetto di credito ristrutturato ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 272/2008, il cui presupposto è che le modifiche contrattuali diano luogo ad una perdita economica, nell’identificazione di un credito forborne tale presupposto viene meno ed è pertanto sufficiente che sia intervenuta una modifica contrattuale – nei confronti di un debitore in situazione attuale o prossima di difficoltà finanziaria – più favorevole di quella applicabile ad altri debitori aventi il medesimo profilo di rischio. • Sono da escludere, pertanto, dalla definizione di credito forborne le rinegoziazioni effettuate per ragioni/prassi commerciali. 17 La riformulazione del credito anomalo • Con riferimento alle concessioni, lo standard dell’EBA distingue le seguenti fattispecie: • variazione contrattuale: modifiche contrattuali favorevoli accordate al debitore unicamente in considerazione del suo stato di difficoltà finanziaria, ai sensi degli articoli 164(a) e 165 dello standard tecnico dell’EBA; • rifinanziamento del debito: erogazione a favore di un debitore in difficoltà finanziaria di un nuovo finanziamento per consentire il soddisfacimento dell’obbligazione preesistente, ai sensi degli articoli 165(b) e 167 dello standard tecnico dell’EBA; • clausole di rinegoziazione contrattuale: modifiche contrattuali richiedibili da un debitore nel contesto di un contratto già sottoscritto ed accordate dalla Banca nella consapevolezza che il debitore risulti in difficoltà finanziaria, ai sensi dell’articolo 166 dello standard tecnico dell’EBA. • 18 La riformulazione del credito anomalo • Come detto, per classificare un credito come forborne la banca deve compiere entrambe le seguenti azioni: la revisione o la rinegoziazione di un credito concesso al cliente; l’accertamento della situazione di difficoltà finanziaria che il cliente sta affrontando o è in procinto di affrontare. • Pertanto, conformemente allo standard EBA, non è considerata in nessun caso come forborne l’esposizione verso un debitore che non si trovi in difficoltà finanziaria. • Inoltre, la classificazione nello stato forborne è attribuita esclusivamente alle esposizioni cui sono state accordate misure di forbearance. Pertanto, la banca dovrà indicare al momento della conclusione dell’operazione, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida, se tale esposizione rientra nella definizione di credito forborne. • Si ricorda che l’individuazione di un credito forborne non rappresenta uno stato amministrativo aggiuntivo rispetto a quelli attualmente previsti, bensì una classificazione trasversale ai crediti attualmente classificati come bonis (i.e. performing) e deteriorati (i.e. non performing). 19 La riformulazione del credito anomalo • La classificazione di un credito come forborne può originarsi a seguito della concessione al cliente di una rinegoziazione contrattuale, un rifinanziamento o una qualsiasi variazione migliorativa delle condizioni – anche prevista contrattualmente - che accresca le capacità del debitore di ripagare i propri debiti e incrementi le probabilità di recupero della banca del valore dell’attivo. • Sulla base di tale definizione, ove ricorra la condizione di difficoltà finanziaria del debitore, possono essere considerate come misure di forbearance ad esempio le seguenti operazioni: rimodulazione del piano di ammortamento di finanziamenti a medio-lungo termine verso clienti privati e imprese; rimodulazione del piano finanziario su prestiti personali e finalizzati; allungamento della durata di mutui ipotecari erogati a clienti privati e imprese; allungamento della durata di mutui chirografari a imprese; allungamento del periodo di preammortamento; allungamento del piano finanziario tramite accodamento rate; . 20 La riformulazione del credito anomalo rinegoziazione contrattuale conseguente a rottura di covenant finanziari; trasformazione delle modalità di rimborso da rateale a bullet; operazioni di consolidamento delle esposizioni per clienti privati non rinegoziabili; linee di credito a breve termine e/o forme tecniche – specificamente individuate all’interno della linea di credito – oggetto di consolidamento/piano di rientro; estinzione anticipata con assorbimento della quota scaduta e proroga delle scadenze; pratiche di rifinanziamento che, senza erogazione di nuova finanza, permettono al debitore di riscadenziare il rimborso 21 La riformulazione del credito anomalo • A seguito della revisione o rinegoziazione di un credito al cliente, la banca valuta la motivazione che ha portato alla revisione/rifinanziamento del debito: • la situazione di difficoltà finanziaria del debitore: sono state concesse misure di forbearance e pertanto il credito va considerato come forborne; • finalità o prassi di natura commerciale: non sono state concesse misure di forbearance e pertanto il credito non va considerato come forborne. • La condizione di difficoltà finanziaria del debitore si presume automaticamente soddisfatta nel caso di credito deteriorato (che pertanto sarà automaticamente classificato come forborne non performing), mentre discende da una valutazione della banca in caso di crediti ancora in bonis. • In particolare, in funzione dello stato di bonis o deteriorato del cliente, si distinguono i crediti forborne nelle seguenti categorie: • forborne non performing: le esposizioni creditizie oggetto di rinegoziazione/concessione già classificate o da classificare nell’ambito del credito deteriorato (ad es. incaglio o scaduto/sconfinante); • forborne performing: le esposizioni creditizie oggetto di rinegoziazione/concessione per difficoltà finanziaria del cliente che non rientrano nei presupposti di cui al punto precedente. 22 La riformulazione del credito anomalo • Al fine di agevolare la comprensione dei prodotti e delle situazioni che possono rientrare nelle misure di forbearance, si riporta – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – una lista di casistiche che, presupponendo tra i requisiti per beneficiare delle agevolazioni la situazione di difficoltà del debitore, rientrano nella categoria di forborne: moratorie ABI/MEF; piano famiglie; rinegoziazione finanziamenti agrari in arretrato; • Le fattispecie sopra elencate riguardano agevolazioni nel rimborso del debito imposte da leggi nazionali o locali nonché da accordi di associazioni di categoria e concesse a soggetti che presentano situazioni assimilabili a vario titolo alla nozione di “difficoltà finanziaria”. 23 La riformulazione del credito anomalo • Nel caso di agevolazioni concesse ai sensi di leggi o accordi, quali ad esempio le moratorie per calamità naturali (es. terremoti e alluvioni) o l’accesso al fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, nonostante si venga incontro a una tendenziale presumibile “difficoltà finanziaria” del debitore, non è detto che questa sia effettivamente esistente al momento della concessione. Per tale ragione, la concessione non costituisce di per sé una presunzione di forbearance e la banca deve valutare caso per caso se classificare il singolo credito, ove in bonis, come forborne. • Le moratorie a seguito di eventi di natura calamitosa rientrano tra i crediti performing nel caso in cui concorrano entrambe le seguenti condizioni:(i) il debitore è in bonis al momento della concessione; (ii) la banca ritiene che il debitore non si trovi in condizione di difficoltà riguardo al rispetto delle scadenze definite. • L’identificazione di un credito forborne comporta anche l’avvio di una attività di monitoraggio, con frequenza almeno trimestrale, volta a verificare il decorso di un intervallo temporale (c.d. “probation period”) oltre il quale, ove rispettate tutte le condizioni di uscita disciplinate nello standard, è prevista 24 La riformulazione del credito anomalo • la possibilità di non segnalare più l’esposizione come forborne CRITERI DI USCITA dalla categoria forborne performing Posizione classificata come performing Note esplicative Occorre verificare lo stato amministrativo della posizione, che deve necessariamente risultare in bonis Come riferimento occorre considerare la data in cui il credito viene Probation period di almeno 24 mesi da contrassegnato in procedura come performing, passando quindi da quando l’esposizione forborne risulta deteriorato a bonis performing Qualora si verifihino entrate e uscite, occorre riferirsi sempre all’ultima data di ingresso in performing del credito forborne. Periodo di almeno 12 mesi in cui il debitore ha Si tratta di tradurre in concreto il concetto di “ammontare rilevante”, che pagato regolarmente un ammontare rilevante dipende in primo luogo dal tipo specifico di esposizione oggetto di di capitale e interessi. valutazione Si fa riferimento a tutte le esposizioni verso il cliente anche se non relative a Assenza di esposizioni scadute da oltre 30 transazioni oggetto di misure di forbearance, ove è necessario verificare giorni al termine del probation period che non ci siano posizioni scadute a 30 giorni. 25 La riformulazione del credito anomalo CRITERI DI USCITA dalla categoria forborne non performing Note esplicative Si tratta di una condizione necessaria ma non sufficiente. Per tale aspetto occorre valutare se opportuno optare per i crediti deteriorati (i.e. Periodo di almeno 12 mesi dalla concessione non performing) al momento delle concessioni che attivano lo stato di forborne di della misura di forbearance non far uscire dalla classificazione a crediti deteriorati il cliente per almeno 12 mesi a prescindere dalle verifiche oggettive dello scaduto impagato (che potrebbe anche non essere più impagato) Assenza di esposizioni scadute Il debitore ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni creditizie nei confronti della banca (la disciplina richiama espressamente il concetto di any past due amount successivamente alla concessione delle misure di forbearance) L’assenza di ragionevoli dubbi deve essere determinato a seguito di un’analisi della situazione finanziaria del debitore. Tale circostanza si ritiene assolta in presenza del pagamento da parte del debitore, nel rispetto del piano di pagamenti definito a seguito della concessione della misura di forbearance, di un Assenza di ragionevoli dubbi in merito al rispetto ammontare almeno pari al credito precedentemente impagato e/o rinunciato oppure a seguito di ritorno del cliente a condizioni di piena solvibilità su tutte le delle condizioni contrattuali rinegoziate esposizioni che lo riguardano, attestato da specifica delibera assunta dai competenti organi. Si potrebbe valutare di considerare un criterio che consideri che sia almeno iniziato l’abbattimento delle quote capitali del debito residuo 26 La riformulazione del credito anomalo Posizioni non performing segnaletico: - Posizioni che soddisfano uno o entrambi i seguenti criteri: Esposizioni materiali con più di 90 gg past due Probabile incapacità di rimborsare il credito senza la vendita del collateral (escussione garanzie) - Tornano performing: Non sono più considerate in default Migliora condizione finanziaria del debitore che è quindi in grado di rimborsare il credito Nessun ammontare past due > 90 27 La riformulazione del credito anomalo - Credito non performing che comprende: Esposizioni scadute/sconfinate – da più di 90 gg e oltre il 5% del totale utilizzato Inadempienze probabili (unlikely to pay) Sofferenze 28 La riformulazione del credito anomalo Riepilogo concetto di forborne: Sono le posizioni su cui sono state effettuate concessioni verso il debitore che è in «condizioni di difficolta» Cosa si intende per concessione: Modifica delle condizioni contrattuali non commerciali e finalizzate a permettere di onorare il debito (condizioni economiche) Un rifinanziamento totale o parziale di un contratto per il quale il debitore ha difficoltà nel rimborso (rinegoziazione del debito) 29 La riformulazione del credito anomalo • • Nuove definizioni: Crediti non - performing Sofferenze Inadempienze probabili Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate Nuova Classificazione Sofferenze Vecchia Classificazione Sofferenze Crediti ristrutturati (con intento liquidatorio) Inadempienze probabili Incagli, Incagli oggettivi Crediti ristrutturati – Forbearance (Esposizioni oggetto di concessione) (*) Esposizioni oggetto di concessione deteriorate (Non performing esposure with forbearance measures) Altre esposizioni oggetto di concessione (Forborne performing esposure) Scaduti e/o sconfinati Scaduti e/o sconfinati (da più di 90 giorni e che superano la soglia di materialità), Crediti ristrutturati (*) Crediti modificati nelle originarie condizioni contrattuali e/o rifinanziamenti parziali o totali del debito a fronte di difficoltà finanziarie del cliente tali da non consentirgli di far fronte ai propri originari impegni contrattuali. (da standard tecnico EBA) 30 Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Grazie per l’attenzione 31