Il mondo del credito
raccontato dalle banche
Fondo di Garanzia Medio Credito
e riformulazione credito anomalo
26 novembre 2015
Sezione Credito-Finanza di Confindustria Cuneo
Interventi di:
• Roberto Olivieri
RTI Gestore del Fondo di Garanzia – Mediocredito italiano
• Vincenzo Quaglia
Dottore Commercialista in Cuneo
• Giancarlo Somà
Responsabile servizio economico – Unione Industriale di Torino – Vice Presidente
Unionfidi
• Paolo Carbone
Vicedirettore generale – Banca Alpi Marittime
• Elena Cabutti
Dottore Commercialista in Cuneo
Il Fondo di Garanzia per le PMI
Roberto Olivieri – Mediocredito Italiano
RTI Gestore del Fondo di Garanzia
Team Assistenza
Cuneo, 26 Novembre 2015 - Confindustria Cuneo
Il Fondo di garanzia per le PMI
Il Fondo di Garanzia è uno strumento di mitigazione del rischio di credito, operativo presso il
Ministero dello sviluppo economico, a sostegno delle PMI.
Il Fondo sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane riconoscendo una
garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche
L’impresa che si rivolge al Fondo di Garanzia non riceve un contributo in denaro, ma la
concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti
dal Fondo.
2
Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI
Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI (1/2)
Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma
100, lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di
credito a favore delle piccole e medie imprese”
Attualmente l’amministrazione del Fondo è affidata ad un Consiglio, composto da 7 membri,
costituito da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con
funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con
funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da due
esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa.
Raggruppamento
Temporaneo
di Imprese
Mandataria
BdM-MCC
3
Mandanti
Artigiancassa
MPS Capital Services
Mediocredito Italiano
Istituto Centrale
Banche Popolari
Convenzione per la
gestione del Fondo
Garanzia di ultima
istanza dello Stato
Fondo di garanzia per le PMI
Attenuazione del
rischio di credito, con
riduzione
dell’assorbimento di
capitale per i soggetti
finanziatori sulla quota
garantita
Gli attori del sistema
Consiglio di gestione
14
società
di leasing
e factoring
Soggetti operanti con
la garanzia diretta
125
confidi e altri
fondi di garanzia
302
banche
350 banche
8 società di leasing
e factoring
Soggetti operanti con
la controgaranzia
4
In relazione alle operazioni accolte nel 2014
Il Fondo di garanzia per le PMI
I risultati del Fondo
5
I risultati del Fondo di Garanzia per le PMI
Dinamica delle operazioni accolte (n.)
• Nel 2009, l’operatività del Fondo ha
sperimentato una crescita significativa
(+76,5% in termini di operazioni accolte),
che si è rafforzata nel 2010 (+103,6%)
• La dinamica positiva è proseguita nel
2011 (+10,3%), fino a raggiungere nel
2012 le oltre 61 mila, con un incremento
del +11,2% delle domande accolte.
• Nel 2014,
crescita:
al 30 settembre 2015 : operazioni accolte n. 72.453
Dinamica dei finanziamenti accolti (mld €)
confermata
dinamica
di
• +11,7% di domande accolte (oltre 86
mila nel 2014 contro le oltre 77 mila del
2013);
• +19,7% i finanziamenti accolti (circa €
12,9 mld nel 2014 contro i € 10,8 mld
nel 2013)
• Nel I semestre 2015
dinamica di crescita:
confermata
• +17,1% di domande accolte rispetto
allo stesso periodo del 2014;
°
(*) Il dato è riferito al periodo 1 Gennaio – 30 giugno 2015
6
al 30 settembre 2015: importi finanziamenti accolti 10,7 Mld €
• +21,9% di finanziamenti accolti rispetto
allo stesso periodo del 2014.
L’operatività del Fondo I°
° semestre 2015 (1/2)
Al 30 giugno 2015, il finanziamento medio delle operazioni accolte si attesta su un livello in linea
rispetto al 2014. A fronte di un dato medio a giugno 2014, pari a € 139,8 mila, nel 2015 risulta pari
a € 146,6 mila, per un incremento del 4,8.
Distribuzione operazioni accolte a livello territoriale, settoriale e per tipologia di intervento, I semestre
2015
Soprattutto imprese del Nord (47,6%) hanno
avuto accesso alla garanzia del Fondo.
La maggior parte delle operazioni si riferiscono
a imprese che operano nel settore industriale
(44,8%)
Gli interventi di garanzia diretta rappresentano la
quota prevalente (53,1%), evidenziando una
crescita pari al 43,0% rispetto al 2014.
7
L’operatività del Fondo nel 1°
° Semestre 2015 (2/2)
Importo garantito medio per tipologia di intervento, I semestre 2014 vs I semestre 2015 (€ ‘000)
120,0
+12,8%
99,5
88,2
80,0
L’importo garantito medio è passato da €
88,2 mila nel 2014 a € 99,5 mila nel
trimestre 2015 (+12,8%)
40,0
2014
2015
L’importo garantito medio è cresciuto del
4,8% per le operazioni di garanzia diretta a
fronte
di
una
diminuzione
della
controgaranzia dell’8,8%.
8
8
+4,8%
-8,8%
Il Fondo di garanzia per le PMI
Le caratteristiche del Fondo
9
Le caratteristiche
10
(1/3)
Ammissibilità alla
garanzia per
qualunque operazione
finanziaria
Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di
impresa può accedere all’intervento del Fondo (liquidità, pagamento fornitori,
acquisto scorte, investimenti, ecc.)
Intersettorialità
Con l’estensione alle imprese artigiane il Fondo interviene a favore delle imprese
appartenenti a tutti i settori economici, ivi compreso l’autotrasporto merci su
strada (AL MOMENTO SOSPESO) e i professionisti. L’intervento si è rivelato
particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up
Ponderazione zero
L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che
comporta “l’attenuazione del rischio di credito” sulle garanzie dirette e sulle
controgaranzie a prima richiesta, azzerando l’assorbimento di capitale per i
soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita.
Escutibilità a prima
richiesta
La garanzia, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a prima
richiesta” a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di
garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.
Cumulabilità con
altre agevolazioni
pubbliche
E’ possibile cumulare l’intervento della garanzia del Fondo con altre agevolazioni
pubbliche nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea.
Procedure snelle
Per accedere al Fondo è necessario presentare le domande on line con tempi medi
di istruttoria estremamente contenuti.
Le caratteristiche
(2/3)
Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal
Fondo è pari a zero.
La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai
soggetti finanziatori di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del
patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione,
di praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate.
La garanzia di
ultima istanza
dello stato
Essa agisce:
nel caso di garanzia diretta;
nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima
richiesta sul patrimonio del garante.
Essa non opera in caso di controgaranzia su garanzia prestata in
forma sussidiaria ovvero a prima richiesta su “fondo rischi” da
Confidi o altro Fondo di Garanzia.
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Le caratteristiche (3/3)
E’ concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL
385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate,
imprese di
assicurazione.
Garanzia diretta
Essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti
dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti
finanziatori nei confronti delle PMI.
Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate in Italia, ad eccezione
di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per le operazioni inferiori
ai 100 mila euro in Abruzzo, e per le operazioni inferiori ai 150 mila euro nelle
Marche.
E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia
(gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).
Controgaranzia
Cogaranzia
12
(utilizzo abbinato
di garanzia
diretta e
controgaranzia)
Essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello risponde in
solido con il proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo
risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi
versate a titolo definitivo.
Nei limiti di intervento stabiliti per la garanzia diretta, sullo stesso finanziamento,
alla garanzia del confidi può essere abbinata la garanzia diretta.
Sulla garanzia del confidi può essere richiesta la controgaranzia del Fondo.
Ciascuna delle due tipologie di intervento è regolata dalla rispettiva disciplina.
Il Fondo di garanzia per le PMI
I soggetti beneficiari
13
I soggetti beneficiari
(1/3)
Tutte le PMI rientranti nei parametri dimensionali di cui al Decreto MAP 18/04/2005 ed alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6/5/2003, nonché i
professionisti come di seguito definiti.
•
Le PMI devono:
essere iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio; in caso di professionisti devono essere iscritti
agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali di cui alla legge 14/2013;
• essere valutate economicamente e finanziariamente sane sulla base di modelli che
esaminano gli ultimi 2 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di ammissione
all’intervento del Fondo;
• non essere definite imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18, del Reg. CE 800/2008
• appartenere a qualsiasi settore (ATECO 2002), ad eccezione di alcuni settori “sensibili” esclusi
dall’UE: settore agricolo primario, trasporti (tranne autotrasporto merci conto terzi- attualmente
sospeso) cantieristica navale, industria automobilistica, fibre sintetiche, industria carboniera,
siderurgia, assicurazioni
• Devono essere ubicate sul territorio nazionale ad eccezione, per l’accesso alla sola
Garanzia Diretta, di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per operazioni fino
a € 100.000, in Abruzzo e fino a € 150.00,00 nella regione Marche.
14
I soggetti beneficiari
(2/3)
• non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23
maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”)
Non sono ammesse alla Garanzia Diretta le operazioni a favore dei soggetti beneficiari finali
per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero di cui al
paragrafo H.1 (Disposizioni Operative), di richiesta di attivazione di cui al paragrafo H.3 o
di richiesta di prolungamento di cui al paragrafo H.7 relativa ad altre operazioni già
garantite dal Fondo.
15
I soggetti beneficiari
(3/3)
DIMENSIONE AZIENDALE
▪ La categoria delle PMI è costituita da imprese che:
- hanno meno di 250 occupati
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio
annuo non superiore a 43 milioni di euro
▪ Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l’impresa che:
- ha meno di 50 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
▪ Nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l’impresa che:
- ha meno di 10 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
Per la l’individuazione dei parametri PMI vanno verificate anche eventuali imprese associate e
collegate.
Nel caso di variazioni su base annua al di sopra o al di sotto delle soglie fissate, l’impresa perde o
acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per
due esercizi consecutivi
16
Il Fondo di garanzia per le PMI
Start-up innovative e incubatori
certificati
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Interventi in favore di start-up innovative e incubatori certificati
Il Decreto del 26 aprile 2013
Decreto del 26 aprile 2013 che definisce criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo
in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
giugno 2013, n. 147)
L’intervento del Fondo a favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori di impresa è
concesso:
a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi;
senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore, a condizione che il
soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna
garanzia reale, assicurativa o bancaria;
per un importo massimo garantito per singola impresa pari a € 2,5 mln;
nel caso di garanzia diretta, nella misura dell’80% dell’ammontare del finanziamento;
nel caso di controgaranzia, nella misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi o
altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale
massima di copertura dell’80%.
Ai fini dell’applicazione delle predette misure, i soggetti richiedenti devono preventivamente acquisire
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell’allegato 4 alle vigenti
Disposizioni operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell’impresa o
dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese.
18
Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie reali, assicurative o bancarie e/o in
mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le richieste di garanzia sono valutate e
la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti
Disposizioni operative, fermo restando l’intervento gratuito del Fondo.
Il Fondo di garanzia per le PMI
I soggetti richiedenti
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Soggetti richiedenti
(1/2)
Possono richiedere la Garanzia Diretta:
le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche;
gli Intermediari vigilati;
le SFIS (società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo);
le SGR e le Società di gestione armonizzate per le sole operazioni sul capitale di rischio.
Possono richiedere la Controgaranzia:
i Confidi;
gli altri Fondi di garanzia gestiti da banche o intermediari ex art. 106 e 107 del TUB.
Per presentare operazioni a valere sul Fondo, i soggetti richiedenti devono essere
accreditati mediante richiesta scritta al Gestore per l’utilizzo del Portale FdG, secondo la
procedura prevista dalle vigenti Disposizioni Operative.
20
Soggetti richiedenti: operatività che consentono l’accesso diretto al Fondo da parte dei
beneficiari finali (2/2)
È consentito l’accesso diretto al Fondo ai beneficiari delle seguenti tipologie di
operazioni:
•
Le operazioni destinate alle imprese rientranti nella sezione speciale «pari
opportunità» (imprese femminili);
•
Le operazioni destinate alle imprese localizzate nelle regioni «convergenza»
(Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) finanziariamente coperte con la Riserva
PON “Ricerca e Competitività” o la Riserva POIn “Energie rinnovabili e
risparmio energetico”;
•
Le operazioni di microcredito.
Le prime due sono delle vere e proprie prenotazioni di garanzia mediante
presentazione via PEC di moduli compilati e sottoscritti, e deliberate dal Consiglio di
Gestione. Per le operazioni di microcredito si parla di prenotazione on line delle
risorse necessarie alla copertura finanziaria della garanzia che successivamente
sarà deliberata dal consiglio di gestione.
21
Il Fondo di garanzia per le PMI
Le operazioni finanziarie ammissibili
22
Operazioni finanziarie ammissibili
Sulla base delle Disposizioni operative le operazioni ammissibili sono classificate in:
a)Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
b)Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza cessione degli stessi;
c)Operazioni sul capitale di rischio;
d)Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo
bancario di qualsiasi durata;
e)Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione
straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
f) Altre Operazioni finanziarie;
g)Operazioni di sottoscrizione di mini bond;
h) Operazioni di Microcredito.
In attesa dell’adeguamento al Regolamento (UE) n. 651/2014 - che ha sostituito il Regolamento
(CE) n. 800/2008 (circolare 2/2015) - dal 1°
° gennaio 2015 l’intera operatività del Fondo viene
sottoposta ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis Regolamento (UE) n. 1407/2014, per cui anche per i finanziamenti a medio-lungo termine e prestiti
partecipativi, i soggetti beneficiari ed i richiedenti sono tenuti a compilare i prospetti degli aiuti de minimis inseriti,
rispettivamente, nell’allegato 4 e nel Portale FdG
In caso di rinnovo dell’operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di
ammissione alla garanzia e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente.
23
Sono escluse dalla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una
scadenza stabilita e certa. Le operazioni “a revoca” sono considerate ammissibili solo se hanno
una durata e/o una scadenza certa desumibile dalla delibera di concessione.
Percentuali di copertura e importo massimo garantito
Garanzia diretta
IMPRESE
OPERAZIONI
Im pres e Mezzogiorno
Fem m inili Area di cris i
Autotras porto
Ris erve PON e Poin
Sis m a Abruzzo
Altre im pres e
Start up innovative e
incubatori di im pres a
Quota di copertura / Im porto m as s im o garantito
Anticipazione crediti Pubblica Am m inis trazione
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a
36 m es i
Cons olidam ento pas s ività a breve s u s tes s a
banca/gruppo bancario
80%
€ 2,5 m ln
non am m is s ibile
80%
€ 2,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
80%
80%
€ 2,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
30%
€ 1,5 m ln
non am m is s ibile
80%
€ 2,5 m ln
30%
€ 1,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
non am m is s ibile
€ 2,5 m ln
Operazioni s ul capitale di ris chio
50%
€ 2,5 m ln
non am m is s ibile
50%
€ 2,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
Altra operazione finanziaria
80%
€ 1,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
60%
€ 1,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
Operazioni a favore a favore di piccole im pres e
dell'indotto di im pres e in am m inis trazione
s traordinaria di durata non inferiore a 5 anni
80%
€ 1,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
80%
€ 1,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
Operazioni di s ottos crizione di m inibond s enza
piano di am m ortam ento
30%
€ 1,5 m ln
30%
€ 1,5 m ln
non am m is s ibile
30%
€ 1,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
Operazioni di s ottos crizione di m inibond con
piano piano di am m ortam ento
50%
€ 1,5 m ln
50%
€ 1,5 m ln
non am m is s ibile
50%
€ 1,5 m ln
80%
€ 2,5 m ln
Microcredito
80%
80%
80%
80%
80%
Controgaranzia
IMPRESE
OPERAZIONI
Im pres e Mezzogiorno
Fem m inili Area di cris i
Autotras porto
Ris erve PON e Poin
Sis m a Abruzzo
Altre im pres e
Start up innovative e
incubatori di im pres a
Quota di copertura / Im porto m as s im o garantito
24
non am m is s ibile
Anticipazione crediti Pubblica Am m inis trazione 80% di 80%
€ 2,5 m ln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a
36 m es i
80% di 80%
€ 2,5 m ln
Cons olidam ento pas s ività a breve s u s tes s a
banca/gruppo bancario
60% di 60%
€ 1,5 m ln
non am m is s ibile
Operazioni s ul capitale di ris chio
80% di 60%
€ 2,5 m ln
non am m is s ibile
Altra operazione finanziaria
80% di 80%
€ 1,5 m ln
Operazioni a favore a favore di piccole im pres e
dell'indotto di im pres e in am m inis trazione
80% di 80%
s traordinaria di durata non inferiore a 5 anni
€ 1,5 m ln
Microcredito
80% di 80%
80% di 80%
80% di 80%
€ 2,5 m ln
€ 2,5 m ln
non am m is s ibile
80% di 80%
90% di 80%
€ 2,5 m ln
80% di 80%
€ 2,5 m ln
80% di 80%
€ 2,5 m ln
90% di 80%
€ 2,5 m ln
80% di 80%
€ 2,5 m ln
80% di 80%
€ 2,5 m ln
90% di 80%
€ 2,5 m ln
60% di 60%
€ 1,5 m ln
80% di 80%
€ 2,5 m ln
80% di 60%
€ 2,5 m ln
80% di 80%
€ 2,5 m ln
non am m is s ibile
90% di 80%
€ 2,5 m ln
80% di 80%
€ 1,5 m ln
80% di 80%
€ 2,5 m ln
90% di 80%
€ 2,5 m ln
80% di 80%
€ 1,5 m ln
80% di 80%
€ 2,5 m ln
90% di 80%
80% di 80%
80% di 80%
Il Fondo di garanzia per le PMI
Versamenti al Fondo:
la commissione una tantum
25
Il pagamento delle commissioni (ove dovute)
La commissione non è dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di
consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul
capitale di rischio, riferite a:
soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;
imprese femminili;
piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete;
imprese sociali;
imprese di autotrasporto (attualmente sospeso);
imprese colpite dagli eventi sismici;
Imprese start-up innovative e incubatori di impresa.
La commissione non è altresì dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., e
per le Operazioni di Microcredito.
Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo entro 3 mesi dalla delibera
positiva di concessione , a pena di inefficacia, una commissione “una tantum” calcolata in termini di
percentuale dell'importo garantito dal Fondo, come di seguito:
Micro
impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve
termine su stessa banca o gruppo bancario
Operazioni sul capitale di rischio:
- anno di ammissione
- anni successivi:
fino al 5°
successivo al 5°
Operazioni di sottoscrizione di Minibond con o senza
piano di ammortamento
26
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo
4, Parte V delle Disposizioni Operative del Fondo
0,25%
Restanti territori
Piccola
Media
impresa
impresa
Regioni del Mezzogiorno
Micro
Piccola
Media
impresa
impresa
impresa
3%
3%
1%
1%
0,25%
0,5%
0,25%
0,5%
1%
1%
0,5%
1,0%
-
-
-
Il Fondo di garanzia per le PMI
La trasparenza del Fondo
27
Disposizioni in tema di trasparenza
Tenuto conto che il Fondo è uno strumento agevolativo pubblico, in ragione del riconoscimento
della garanzia di ultima istanza dello Stato a valere sugli interventi di Garanzia Diretta, occorre
assicurare la massima trasparenza alle PMI con l’obiettivo di garantire l’effettivo trasferimento dei
vantaggi della garanzia pubblica alle imprese beneficiarie dell’intervento.
A tal fine sono stati introdotti nuovi e più stringenti obblighi per i soggetti richiedenti la garanzia che,
in fase di richiesta di ammissione, devono indicare le differenti condizioni praticate al soggetto
beneficiario finale in caso di ammissione o non ammissione all’intervento del Fondo,
esplicitando il vantaggio riconosciuto in termini di:
minore tasso di interesse applicato;
maggiore volume di credito concesso;
minori importo delle eventuali altre garanzie reali, assicurative, bancarie e personali
richieste all’impresa;
minori commissioni applicate dal confidi.
28
Le modalità operative
Criteri di valutazione economicofinanziaria delle imprese
29
I criteri di valutazione
(1/2)
Per l’ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono valutate mediante alcuni modelli di scoring (distinti
per procedura, per settore economico di appartenenza ed in funzione del regime di contabilità – ordinaria o
semplificata – a cui è sottoposta l’impresa). Ogni modello presenta da 2 a 4 indicatori di bilancio, a ciascuno dei
quali è assegnato un punteggio in rapporto a un determinato valore di riferimento. A ogni indicatore è
assegnato un punteggio da 0-3. In funzione del punteggio dell’impresa – variabile tra un minimo di 0 e un
massimo di 12 punti - è attribuito il livello:
LIVELLO A: punteggio impresa ≥ 9
LIVELLO A: punteggio impresa ≥ 5
LIVELLO B: punteggio impresa = 7 o 8
LIVELLO B: punteggio impresa = 4 o 3
LIVELLO C: punteggio impresa < 7
LIVELLO C: punteggio impresa < 3
La valutazione degli ultimi due bilanci comporta l’assegnazione di due livelli che combinati tra loro
producono la fascia di valutazione:
Proposta positiva al Consiglio > > > > >
Da valutare caso per caso > > > > > > > >
Non ammesse > > > > > > > > > > > > > > >
ANNO 1
A
B
A
B
C
C
A
B
C
ANNO 2
A
A
B
B
B
A
C
C
C
VALUTAZIONE
FASCIA 1
FASCIA 2
FASCIA 3
Rientrano nella fascia 3 di valutazione, le imprese in contabilità ordinaria che presentano un rapporto Mezzi
Propri/Totale Passivo, riferito agli ultimi due bilanci approvati, inferiore al 5% (4% per l’Autotrasporto e
30
imprese Agricole), e le imprese in contabilità semplificata o forfettaria, non valutabili sulla base di dati di
bilancio, che non presentano un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi.
Le nuove imprese vengono valutate sulla base di un business plan, completo di un bilancio previsionale
almeno triennale e di una dettagliata relazione tecnica.
Le novità normative – Aggiornamento dei criteri di valutazione
(2/2)
Criteri di valutazione dei soggetti beneficiari finali
Contabilità ordinaria
Settore
industria
31
Settore
commercio
e servizi
Settore
autotrasporto
Contabilità semplificata
Settore
agricoltura
Settore
autotrasporto
Settore
agricoltura
Settori diversi
da
autotrasporto e
agricoltura
Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (1/4)
Valutazione dei soggetti beneficiari finali
(contabilità ordinaria)
Settori Industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie
dell’immobile), pesca e piscicoltura (Mod A)
INDICE
VALORE DI
RIFERIMENTO
A) (MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE)/ IMMOBILIZZAZIONI
≥ 100%
B) MEZZI PROPRI/TOTALE PASSIVO
≥ 10%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE DEL
SETTORE EDILE E CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI:
MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)
≥2
≥ 8%
Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in
caso l’indice “Mezzi Propri/Totale del Passivo” < 5% nei due ultimi bilanci approvati
32
Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (2/4)
Valutazione dei soggetti beneficiari finali
(contabilità ordinaria)
Settori commercio, servizi e alberghi (società alberghiere locatarie dell’immobile)
(Mod B)
INDICE
VALORE DI
RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE
≥ 80%
B) MEZZI PROPRI/TOTALE PASSIVO
≥ 7%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE
CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI: MOL / VALORE
DELLA PRODUZIONE)
≥2
≥ 8%
Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in
caso l’indice “Mezzi Propri/Totale del Passivo” < 5% nei due ultimi bilanci approvati
33
Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (3/4)
Valutazione dei soggetti beneficiari finali
(contabilità ordinaria)
Settore autotrasporto (cod.Ateco 2002: 60.24) (Mod I1)
INDICE
VALORE DI
RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE
≥ 80%
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO
≤ 60%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO
≥2
≥ 5%
Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in
caso l’indice “Mezzi Propri/Totale del Passivo” < 4% nei due ultimi bilanci approvati
34
Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (4/4)
Valutazione dei soggetti beneficiari finali
(contabilità ordinaria)
Settore Imprese Agricole
(Mod L1)
INDICE
VALORE DI
RIFERIMENTO
A) (MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE) / IMMOBILIZZAZIONI
≥ 100%
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO
≤ 10%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV)
≥2
≥ 8%
Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in
caso l’indice “Mezzi Propri/Totale del Passivo” < 4% nei due ultimi bilanci approvati
35
Procedura ordinaria – contabilità semplificata (1/3)
Valutazione dei soggetti beneficiari finali
(contabilità semplificata)
Settori industria, commercio, servizi, studi professionali, professionisti iscritti
agli ordini professionali e ad associazioni professionali (Imprese non valutabili sulla
base dei dati di bilancio) (Mod G)
INDICE
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE
CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI: MOL / VALORE
DELLA PRODUZIONE)
VALORE DI
RIFERIMENTO
≥2
≥ 8%
La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due
ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dal soggetto beneficiario finale.
Il soggetto beneficiario finale rientra automaticamente in Fascia “3” se non presenta un
utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi..
36
Procedura ordinaria – contabilità semplificata (2/3)
Valutazione dei soggetti beneficiari finali
(contabilità semplificata)
Settore autotrasporto (cod.Ateco 2002: 60.24) (Mod I2)
INDICE
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO
VALORE DI
RIFERIMENTO
≥2
≥ 5%
La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due
ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dal soggetto beneficiario finale.
Il soggetto beneficiario finale rientra automaticamente in Fascia “3” se non presenta un
utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi.
37
Procedura ordinaria – contabilità semplificata (3/3)
Valutazione dei soggetti beneficiari finali
(contabilità semplificata)
Settore Imprese Agricole
(Mod L2)
INDICE
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV)
VALORE DI
RIFERIMENTO
≥2
≥ 8%
La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due
ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dal soggetto beneficiario finale.
Il soggetto beneficiario finale rientra automaticamente in Fascia “3” se non presenta un
utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi.
38
Il Fondo di garanzia per le PMI
Le operazioni semplificate e di importo
ridotto
39
La certificazione del merito di credito (1/4)
Il soggetto richiedente può certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie
Operazioni semplificate
Operazioni di importo ridotto
40
Le operazioni semplificate e di importo ridotto
Criteri generali di ammissione (2/4)
Ai fini dell’ammissione attraverso le procedure “Semplificata” , “Importo
ridotto” e la procedura per l’ammissione senza valutazione dei dati contabili, i
soggetti finanziatori devono attestare che, alla data di presentazione della
richiesta, i soggetti beneficiari finali:
a) sulla base della documentazione comprovante la verifica presso pubblici
registri o presso sistemi di informazioni creditizie, non registrino eventi
pregiudizievoli (quali protesti e pignoramenti)
a proprio carico e,
limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci
amministratori;
b) sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti
con il soggetto finanziatore stesso, non presentino crediti scaduti da più di
180 giorni né siano classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza.
Le operazioni a favore di imprese che si trovano nelle condizioni descritte nei
punti a) o b) sono ammissibili esclusivamente attraverso la procedura
“Ordinaria”.
41
Le operazioni semplificate e di importo ridotto
(Industria, Commercio e Servizi)
Operazioni
semplificate
(3/4)
L’impresa rientra nella fascia 1 del corrispondente modello di valutazione;
Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative;
L’importo dell’operazione, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal
Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% del fatturato dell’impresa (30% nel
caso di operazioni fino a 36 mesi);
L’eventuale diminuzione del fatturato dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio
precedente non sia superiore al 40%;
L’eventuale perdita presente nell’ultimo bilancio non sia superiore al 5% del
fatturato
Nell’ultimo bilancio approvato valore indice Mezzi propri/Totale del passivo non
inferiore 5% (solo imprese in contabilità ordinaria)
Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative;
L’impresa presenti un’utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati;
L’eventuale perdita registrata nell’ultimo bilancio non superi il 10% fatturato.
Importo
ridotto
42
L’ importo base dell’operazione (< € 20 mila) è elevabile fino a € 100 mila sulla base
dei seguenti elementi:
anzianità dell’impresa;
n. addetti dell’impresa ;
nel caso di finanziamento a fronte di investimenti in beni ammortizzabili;
crescita del fatturato almeno del 3% o del 5% nell’ultimo esercizio;
immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di
locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento.
Le operazioni semplificate e di importo ridotto
(Settore Agricoltura)
Operazioni
semplificate
(4/4)
Impresa rientrante nella fascia 1;
Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative
Importo dell’operazione finanziaria, sommate agli altri eventuali affidamenti già
garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, non superi il 40% della Produzione
Lorda Vedibile (PLV) relativa all’ultimo bilancio approvato (ovvero 30% per operazioni
non superiori a 36 mesi);
L’eventuale diminuzione della PLV dell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio
precedente sia inferiore al 40%;
L’eventuale perdita nell’ultimo bilancio non superi il 5% della PLV;
Nell’ultimo bilancio approvato Mezzi propri/Totale del passivo ≥ 4% (contabilità
ordinaria)
Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative;
Utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati;
L’eventuale perdita registrata nell’ ultimo bilancio non superi il 10% della PLV.
L’ importo base dell’operazione (< € 20 mila) è elevabile fino a € 100 mila sulla base dei
seguenti elementi:
Importo
ridotto
43
anzianità dell’impresa;
n. addetti dell’impresa;
nel caso di finanziamento a fronte di investimenti;
crescita della PLV almeno del 3% o del 5% nell’ultimo esercizio;
immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di
locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento;
Somma tra Capitale agrario e Capitale fondiario almeno pari all’80% del Totale
Attivo.
Il Fondo di garanzia per le PMI
Valutazione delle imprese start-up e
sociali
44
Valutazione delle nuove imprese e imprese sociali
Procedura per
nuove imprese
Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria
attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) non
utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati :
sono ammissibili solo se l’operazione è a fronte di un programma di investimento;
rientrano tutte nella fascia 2 e sono sottoposte alla valutazione del Consiglio sulla
base del business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale.
L’operazione non è ammissibile nei casi in cui i mezzi propri, che devono risultare già
versati alla data di erogazione del finanziamento, sono inferiori al 25% dell’importo
del programma di investimento.
Contestualmente alla comunicazione dell’erogazione del finanziamento i soggetti
richiedenti devono inviare al Gestore MCC idonea documentazione comprovante
l’avvenuto versamento dei mezzi propri.
La garanzia è concessa senza valutazione dei dati di bilancio dell’impresa nel caso di:
1) Start-up Innovative e Incubatori certificati a condizione che:
Procedura
senza
valutazione
dei dati di
bilancio
45
• il soggetto finanziatore non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
• il soggetto richiedente acquisisca DSAN che ne attesti l’iscrizione nell’apposita
sezione speciale del Registro delle imprese;
2) Imprese sociali a condizione che:
• il soggetto finanziatore non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
• l’importo dell’operazione finanziaria, sommato a quelli delle altre operazioni già
ammesse alla garanzia, non sia superiore a € 150.00.
Il Team Assistenza alla Clientela del Fondo di garanzia per le PMI
Il supporto ai soggetti del Fondo
46
Il Team Assistenza alla Clientela del Fondo di garanzia per le PMI
Organizzazione incontri informativi/formativi
Processo operativo
I componenti del Team Assistenza effettuano gli incontri
formativi e informativi organizzati sulla base delle
richieste pervenute dai vari enti (prevalentemente da
banche e confidi) con il seguente iter operativo:
Le richieste di formazione vengono raccolte dall’Area
Promozione e Assistenza Commerciale della mandataria
MCC che provvede ad assegnarle al Team Assistenza.
Il Team Assistenza riceve da MCC le informazioni relative
agli interventi info/formativi da effettuare, i referenti da
contattare.
Il Team Assistenza prende contatto con l’ente richiedente,
ne individua le necessità info/formative, conferma la data e
luogo di svolgimento dell’incontro, predispone la
documentazione da presentare, con il coordinamento di
MCC, sulla base delle necessità info/formative manifestate.
47
Area Promozione e Assistenza
Commerciale MCC
Assegna le richieste di
formazione alle
Mandanti
Gruppo di lavoro delle Mandanti
Contatta Ente
richiedente e ne
individua le necessità
info / formative
Customizza
l’intervento
Realizza l’intervento
info / formativo
Il Fondo di garanzia per le PMI
Per contattare il Team Assistenza alla Clientela:
www.fondidigaranzia.mcc.it/contatti
48
Artigiancassa SpA
Istituto Centrale
delle Banche
Popolari Italiane SpA
Silvia Lorenzini
Telefono 06 5845228
Cellulare 340 2291143
Marzia Ferri
Telefono 06 45485193
Cellulare 345 5894945
Michele Farella
Telefono 080 5738848
Cellulare 335 7503462
Luca Bonifazi
Telefono 06 42048320
Cellulare 366 4114027
Rossana Cassetta
Telefono 06 5845419
Cellulare 340 2284183
Sabrina Fausta Aloise
Telefono 06 45485176
Cellulare 348 2809400
Roberto Olivieri
Telefono 06 67127130
Cellulare 338 7591732
Massimo Generali
Telefono 06 67435358
Cellulare 334 6986879
Sabrina Presta
Telefono 06 5845220
Cellulare 349 0666137
Davide Politano
Telefono 06 45485178
Cellulare 348 2790165
Giuseppe Di Fazio
Telefono 06 67127579
Cellulare 366 6228117
Andrea Perfumo
Telefono 06 67345313
Cellulare 335 7888978
Mediocredito Italiano S.p.A.
MPS Capital Services SpA
PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO
AI FINI DELLA VALUTAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
DELLE IMPRESE
Dott. QUAGLIA VINCENZO
ANALISI DI BILANCIO:
finalità e obiettivi
FINALITÀ DELL’ANALISI DI BILANCIO
Le ANALISI DI BILANCIO rappresentano
un procedimento complesso di analisi dei risultati
aziendali, attraverso l’applicazione di opportune
tecniche e metodologie, finalizzate alla formulazione
di valutazioni e giudizi sull’efficienza ed efficacia della
gestione aziendale, da un punto di vista
ECONOMICO, FINANZIARIO e PATRIMONIALE.
FINALITÀ DELL’ANALISI DI BILANCIO
OBIETTIVO delle ANALISI DI BILANCIO è quindi quello di:
individuare i
PUNTI DI FORZA/DEBOLEZZA
dell’impresa sotto l’aspetto
ECONOMICO, FINANZIARIO e PATRIMONIALE,
soddisfacendo pienamente le
esigenze informative dei vari destinatari.
FINALITÀ DELL’ANALISI DI BILANCIO
Stato di salute
dell’impresa
Evoluzione futura
della dinamica
aziendale
Efficienza ed
efficacia gestionale
ANALISI
DI
BILANCIO
Possibilità di
effettuare nuovi
investimenti
Analisi della
situazione in cui
l’impresa opera
Definizione degli OBIETTIVI AZIENDALI
e delle STRATEGIE e AZIONI
finalizzate alla loro realizzazione
ANALISI DI BILANCIO
Nel perseguimento degli obiettivi di cui si è detto
precedentemente,
le
analisi
di
bilancio
si
concentrano in particolare sulla valutazione delle
seguenti performance di impresa:
 PERFORMANCE FINANZIARIA
 PERFORMANCE ECONOMICA
ANALISI DI BILANCIO:
PERFORMANCE FINANZIARIA
La valutazione dello stato di salute dell’impresa
PERFORMANCE FINANZIARIA
L’analisi della performance finanziaria è basata:
- sull’esame delle entrate e delle uscite di cassa
e
- sulla relazione tra fonti di finanziamento e
investimenti effettuati.
In altre parole, essa sintetizza la capacità dell’impresa di
sostenere finanziariamente i propri debiti.
PERFORMANCE FINANZIARIA
In particolare, l’indicatore che
principalmente costituisce un utile strumento
diagnostico per la valutazione dello stato di salute
dell’impresa, da un punto di vista
finanziario e patrimoniale, è la cosiddetta
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
La Posizione Finanziaria Netta (PFN) rappresenta
l’indebitamento netto dell’impresa, ed è finalizzata
alla
valutazione
della
sostenibilità
del
rimborso
dell’indebitamento finanziario.
Essa costituisce un modello alternativo di performance
e può assumere differenti configurazioni.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Tale indicatore consente, anche in correlazione con altri indici, di
valutare:
a) il livello complessivo di indebitamento dell’impresa, quando
viene considerato singolarmente;
b) la
solidità
della
struttura
patrimoniale,
quando
viene
raffrontato con i mezzi propri, prendendo il nome di «Rapporto
di indebitamento finanziario» (PFN / Mezzi propri);
c) la capacità di restituzione del debito, quando viene rapportato
al fatturato, caso in cui viene definito «Tasso di assorbimento
dell’indebitamento» (PFN / Vendite).
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
a) LIVELLO COMPLESSIVO DI INDEBITAMENTO
In
questo
caso,
l’indicatore
di
PFN
viene
considerato
singolarmente.
Anche se manca una definizione precisa ed unitaria di PFN, le
modalità di calcolo più comuni dell’indicatore risultano essere:
 PFN CORRENTE, relativamente all’indebitamento finanziario
netto dell’impresa nel breve periodo;
 PFN
NON
CORRENTE,
relativamente
all’indebitamento
finanziario netto dell’impresa nel lungo periodo;
 PFN
COMPLESSIVA,
relativamente
finanziario netto complessivo dell’impresa.
all’indebitamento
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
CONFIGURAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA:
+ Passività finanziarie non correnti
 Attività finanziarie non correnti
= POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
NON CORRENTE (a)
+ Passività finanziarie correnti
 Attività finanziarie correnti
= POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
CORRENTE (b)
POSIZIONE
FINANZIARIA NETTA
COMPLESSIVA (a+b)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
… dove per:
 ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI,
si
intendono
le
attività/passività
esigibili
entro
l’esercizio successivo (cassa, debiti verso banche a
breve termine,…);
 ATTIVITÀ/PASSIVITÀ
FINANZIARIE
NON
CORRENTI, si intendono le attività/passività esigibili
oltre i 12 mesi (titoli immobilizzati, mutui bancari,
cambiali finanziarie,…).
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Per una corretta interpretazione dei dati, è necessario porre
attenzione al segno che assume la PFN:
 Se la PFN assume SEGNO POSITIVO, questo indica uno
stock di passività finanziarie a quella data superiori rispetto
alla liquidità potenzialmente disponibile in via immediata,
situazione che si può tradurre in un forte disagio monetario
vissuto dall’impresa;
 Se la PFN assume SEGNO NEGATIVO, questo esprime la
capacità
dell’impresa
di
garantire
la
copertura
degli
investimenti finanziari senza la necessità di ricorrere in
maniera eccessiva finanziamenti di terzi.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
In base al segno positivo o negativo che la PFN può
assumere è quindi possibile individuare:
 il grado potenziale ed effettivo di liquidabilità delle
attività e di esigibilità delle passività dell’impresa;
 le criticità che un eventuale disequilibrio potrebbe
comportare in termini di costi di illiquidità, di mobilità
finanziaria e di costi di controllo.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
b) SOLIDITÀ DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
In questo caso, l’indicatore di PFN viene considerato in rapporto al
CAPITALE PROPRIO dell’impresa, esprimendo l’eccedenza di
indebitamento netto rispetto alle fonti con vincolo di proprietà.
PFN (COMPLESSIVA) / CAPITALE PROPRIO
Al crescere dell’indicatore peggiora, a parità di tutte le altre
condizioni, la solidità aziendale.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Tale rapporto, definendo il grado di equilibrio tra mezzi di
terzi
e
mezzi
propri,
fornisce
un
utile
strumento
di
monitoraggio del rischio finanziario cui è esposta l'impresa.
Valori di riferimento ottimali possono essere considerati i
seguenti:
CHIAVE DI LETTURA
SIGNIFICATO
PFN/Capitale Proprio < 3
Situazione di equilibrio
3 < PFN/Capitale Proprio < 5
Situazione di rischio
PFN/Capitale Proprio > 5
Situazione di grave rischio
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
c) CAPACITÀ DI RESTITUZIONE DEL DEBITO
In questo caso, l’indicatore di PFN viene considerato in rapporto
alle VENDITE dell’impresa, sintetizzando il tasso di assorbimento
dell’esposizione finanziaria netta.
PFN (COMPLESSIVA) / VENDITE
Tale indicatore esprime l’attitudine dell’impresa a garantire la
copertura dei mezzi finanziari attraverso le vendite.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Tanto più l’indicatore in esame cresce di valore, tanto maggiore
sarà la criticità finanziaria dell’impresa, cioè l’incapacità di
assorbire l’indebitamento attraverso la produzione di flussi di
cassa adeguati.
Indicativamente, valori di riferimento ottimali possono essere
considerati i seguenti:
CHIAVE DI LETTURA
SIGNIFICATO
PFN/Vendite < 3
Situazione ottima
3 < PFN/Vendite < 5
Situazione rischiosa e da migliorare
PFN/Vendite > 5
Situazione molto rischiosa
ANALISI DI BILANCIO:
PERFORMANCE ECONOMICA
La valutazione di un nuovo investimento
PERFORMANCE ECONOMICA
L’analisi della performance economica è basata sulla
valutazione della capacità dell’impresa di creare
valore, per sostenere i finanziamenti contratti a
fronte di nuovi investimenti, necessari per lo sviluppo
del business dell’impresa.
Qualunque processo di investimento necessita di una
serie di considerazioni che vanno al di là della mera
ricerca del finanziamento.
PERFORMANCE ECONOMICA
Un processo adeguato per la valutazione degli investimenti
può essere articolato nelle seguenti fasi:
1) individuazione delle strategie di investimento (scelte
strategiche);
2) stesura del progetto (capacità previsionale);
3) scelta dell’investimento (capacità di valutazione);
4) scelta del finanziamento (capacità di finanziamento);
5) avvio e sviluppo del business.
PERFORMANCE ECONOMICA
1) SCELTE STRATEGICHE
L’analisi strategica impone la necessità di ponderare con
attenzione l’inserimento del nuovo investimento ed il
contributo
che
esso
potrà
dare
all’intera
struttura
organizzativa.
A
tal
proposito,
viene
redatto
un
documento,
il
BUSINESS PLAN, da cui dovranno emergere il valore che
l’impresa è in grado di creare grazie all’impiego dei nuovi
investimenti, il costo dei finanziamenti ed il rischio insito
nel processo.
PERFORMANCE ECONOMICA
2) CAPACITÀ PREVISIONALE
La capacità previsionale si traduce nell’analisi di due
variabili principali:
1) il COSTO DEL CAPITALE, che esprime il costo del
capitale medio acquisito (inteso sia come capitale
proprio, sia come capitale di terzi);
2) la CREAZIONE DI VALORE, inteso come rendimento
degli investimenti che possa essere sufficiente a
coprire il costo del capitale.
PERFORMANCE ECONOMICA
3) CAPACITÀ DI VALUTAZIONE
In questa fase viene effettuata la verifica dell'impatto che un
determinato
progetto
di
investimento
ha
sulla
struttura
dell’impresa, con l’obiettivo di verificare che i flussi di benefici
futuri siano complessivamente superiori ai costi sostenuti.
Il
problema
che
viene
affrontato
dalla
valutazione
degli
investimenti è, nella sostanza, un problema di scelta: ogni
impresa deve, infatti, prendere delle decisioni d'investimento,
dirette ad allocare ai soli progetti che "creano valore" le risorse
disponibili (fattori produttivi).
PERFORMANCE ECONOMICA
4) CAPACITÀ DI FINANZIAMENTO
In questa fase è necessario analizzare la possibilità di
accesso al credito, il costo del denaro, e l’efficienza.
In particolare, per quantificare il grado di efficienza dei
finanziamenti, si utilizza il ROD (return on debts):
ROD = (Oneri finanziari / Debiti Finanziari) *100
Valori bassi di tale indicatore attestano sostanzialmente
una condizione di efficienza dei finanziamenti.
PERFORMANCE ECONOMICA
5) AVVIO E SVILUPPO DEL BUSINESS
L’ultima fase costituisce quella più delicata.
È necessario a tal proposito comprendere se in tale fase il
progetto possa essere considerato perseguibile oppure
debba essere abbandonato, ferma restando la possibilità
(fisiologica) che in fase di avvio si possano registrare
delle perdite.
Successivamente, seguirà una fase di maturità che si
sostanzierà nell’utilizzo a pieno regime dell’investimento
inserito nell’organizzazione d’impresa.
La riformulazione del credito anomalo
Paolo Carbone
Vice Direttore Generale
La riformulazione del credito anomalo
2
La riformulazione del credito anomalo
 Regolamenti e Direttive europee hanno introdotto nel tempo regole
a livello comunitario sulla composizione del patrimonio di vigilanza
(fondi propri), sui requisiti prudenziali, sull’informativa al pubblico e
su ulteriori profili di disciplina prudenziale
 Tutto ha inizio dalla volontà espressa dalle maggiori banche
centrali (allora del G10) che istituirono quale organo consultivo
internazionale il cd «Comitato di Basilea» (1974)
 Scopo del Comitato è quello di definire e proporre regole sulla
Vigilanza Bancaria per assicurare stabilità al sistema
bancario/finanziario
3
La riformulazione del credito anomalo
• Il Comitato nel 1988 raggiunse un primo accordo
– Nacque così Basilea 1:
 Era il primo accordo sui «requisiti patrimoniali minimi delle banche»
per far fronte al rischio di credito e ai rischi di mercato
(compravendita in proprietà di strumenti finanziari)
 Nascono così i primi tre concetti: capitale minimo pari al 8% dei
crediti alla clientela, ponderazione (coefficienti), e mitigazione
grazie alle garanzie
4
La riformulazione del credito anomalo
Il 1° gennaio 2008 entra in vigore «Basilea 2» che era stato approvato
nel 2004 con tre pilastri:
Requisiti patrimoniali
Controllo prudenziale (ICAAP - SREP)
Disciplina di mercato (informativa al pubblico)
5
La riformulazione del credito anomalo
• La maggior parte degli istituti (in realtà tutti tranne i grandi istituti a
rilevanza nazionale) dal 2008 adottano «l’approccio standard» che
per il rischio di credito vuol dire:
Se un cliente ha un rating rilasciato da agenzie si utilizza per
calcolare la ponderazione (solo alcune aziende corporate)
Altrimenti l’8% viene ponderato in metodo standard a seconda
del tipo di credito concesso (35%-50%-75%-100%)
Viene però prevista una nuova classe di ponderazione relativa ai
prestiti scaduti da 90 gg (in Italia ex 180gg), ai quali viene
applicata la ponderazione del 150%
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La riformulazione del credito anomalo
Basilea 2
 Vengono ridefiniti i criteri di calcolo dei requisiti patrimoniali
 Vengono resi aderenti al rischio dei singoli prestiti (a piccole
imprese a famiglie con garanzie ipotecarie o dello stato)
 Viene concesso l’utilizzo di rating bancari (certificati da Bankit)
 Si considera anche il rischio operativo (frodi, eventi vari)
 Vigilanza verifica politiche e procedure organizzative
 Per il credito relativo a soggetti retail (privati e PMI) con volume
d’affari inferiore a 5 mio e con prestiti non superiori a 1 mio la
ponderazione passa a 75%
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La riformulazione del credito anomalo
Oggi «Basilea 3»
• In breve:
Introduzione di standard minimi di liquidità aziendale
Definizione di capitale regolamentare con più elevati requisiti
patrimoniali
Migliore copertura dei rischi di mercato e controparte
Contenimento del livello di leva finanziaria
La filosofia di Basilea 3 sta nel concetto che tutte le operazioni che
le banche effettuano comportano rischi
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La riformulazione del credito anomalo
Riformulazione credito anomalo
• Fino al 31 dicembre 2014 le Banche suddividevano i crediti
anomali in:
Crediti in evidenza rischio (classificazione interna)
Crediti ristrutturati
Crediti in incaglio oggettivo (scaduti e sconfinati oltre 90 gg)
Crediti in incaglio
Crediti a sofferenza
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La riformulazione del credito anomalo
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La riformulazione del credito anomalo
• Come è riformulato il credito anomalo
A livello europeo la vera distinzione è tra:
 credito performing (in bonis/non deteriorato)
 credito non performing che comprende:
 Esposizioni scadute/sconfinate – da più di 90 gg e oltre il 5% del
totale utilizzato
 Inadempienze probabili (unlikely to pay)
 Sofferenze
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La riformulazione del credito anomalo
• Il non performing ha tre diverse accezioni
 Non perfoming prudenziale (art 178 CRR-Basilea 3)
 Non perfoming contabile IAS 39
 Non performing segnaletico (reg. eur. 227/2015)
Noi trattiamo oggi il non performing prudenziale e quello
segnaletico con il quale le Banche si confrontano per la corretta
riformulazione del credito anomalo che induce il corretto
assorbimento patrimoniale (cioè quanto patrimonio accantono per
ogni euro di credito concesso)
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La riformulazione del credito anomalo
• Il Reg.UE 575/2013 (CRR) e la Direttiva 2013/36/UE (CRDIV)
hanno introdotto regole armonizzate a livello comunitario sulla
composizione del Patrimonio di Vigilanza, sui requisiti prudenziali,
sull’informativa al pubblico etc
• Quindi il processo di armonizzazione si estende anche alle
segnalazioni di vigilanza e prudenziali
• EBA - European Banking Authority – ha pubblicato gli standard
tecnici per le segnalazioni in materia di esposizioni forbearance e
non performing per armonizzare le segnalazioni a livello europeo
• Si introduce così il concetto di «credito forborne» che può
interessare sia le esposizioni definite performing che non
performing
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La riformulazione del credito anomalo
 Le esposizioni forborne sono quei contratti di credito cui sono state offerte misure
di forbearance. Le misure di forbearance consistono in concessioni nei confronti
di un debitore che affronta o è in procinto di affrontare difficoltà nel rispettare i
propri impegni finanziari (“difficoltà finanziarie”).
 Ne consegue che, per classificare un credito come forborne, è necessario il
verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 la banca accerta le difficoltà finanziarie che il debitore sta affrontando ovvero è in
procinto di affrontare;
 il credito è oggetto di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e/o del piano di
rientro o di rifinanziamento, misure concesse a fronte di difficoltà finanziarie
attuali o che si sarebbero manifestate in assenza dell’intervento di
rinegoziazione/rifinanziamento.
 Un credito è, quindi, da intendersi forborne in conseguenza all’adozione di
concessioni (“misure di forbearance”) nei confronti di un debitore che affronta –
o è in procinto di affrontare – difficoltà nel rispetto dei propri impegni di
pagamento.
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La riformulazione del credito anomalo
 Una concessione si riferisce ad una delle seguenti azioni:
 una modifica dei precedenti termini e condizioni di un contratto che
il debitore non è in grado di rispettare a causa delle sue difficoltà
finanziarie (“credito problematico”) e che non sarebbe stata
concessa se il debitore non fosse stato in difficoltà finanziarie;
 un rifinanziamento totale o parziale di un contratto di credito che
non sarebbe stato concesso se il debitore non fosse stato in
difficoltà finanziarie.
 Una concessione può comportare una perdita per il creditore
15
La riformulazione del credito anomalo
 Le evidenze di una concessione includono:
 una variazione migliorativa in favore del debitore rispetto ai precedenti termini
contrattuali,
 le situazioni in cui una modifica contrattuale prevede condizioni più favorevoli
rispetto a quelle applicate dalla banca a debitori con un profilo di rischio simile.
 L’esercizio di clausole, che quando attivate a discrezionalità del debitore
consentono a quest’ultimo di modificare i termini del contratto, è da considerarsi
come una concessione quando l’ente approva l’utilizzo delle clausole e valuta
che il debitore è in situazione di difficoltà finanziaria.
 Il termine “rifinanziamento” indica la concessione di finanziamenti che assicurino
il totale o parziale pagamento di altri contratti di debito che, alle condizioni attuali,
il debitore non sarebbe in grado di ripagare. Per esempio, un contratto è stato
rifinanziato se è stato completamente ripagato con un nuovo contratto concesso
il giorno stesso o un giorno vicino a quello in cui il contratto iniziale sarebbe
scaduto.
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La riformulazione del credito anomalo
• Ne consegue che, a differenza dell’attuale concetto di credito ristrutturato
ai sensi della Circolare di Banca d’Italia n. 272/2008, il cui presupposto è
che le modifiche contrattuali diano luogo ad una perdita economica,
nell’identificazione di un credito forborne tale presupposto viene meno ed
è pertanto sufficiente che sia intervenuta una modifica contrattuale – nei
confronti di un debitore in situazione attuale o prossima di difficoltà
finanziaria – più favorevole di quella applicabile ad altri debitori aventi il
medesimo profilo di rischio.
• Sono da escludere, pertanto, dalla definizione di credito forborne le
rinegoziazioni effettuate per ragioni/prassi commerciali.
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La riformulazione del credito anomalo
• Con riferimento alle concessioni, lo standard dell’EBA distingue le
seguenti fattispecie:
• variazione contrattuale: modifiche contrattuali favorevoli accordate al
debitore unicamente in considerazione del suo stato di difficoltà
finanziaria, ai sensi degli articoli 164(a) e 165 dello standard tecnico
dell’EBA;
• rifinanziamento del debito: erogazione a favore di un debitore in
difficoltà finanziaria di un nuovo finanziamento per consentire il
soddisfacimento dell’obbligazione preesistente, ai sensi degli articoli
165(b) e 167 dello standard tecnico dell’EBA;
• clausole di rinegoziazione contrattuale: modifiche contrattuali
richiedibili da un debitore nel contesto di un contratto già sottoscritto ed
accordate dalla Banca nella consapevolezza che il debitore risulti in
difficoltà finanziaria, ai sensi dell’articolo 166 dello standard tecnico
dell’EBA.
•
18
La riformulazione del credito anomalo
• Come detto, per classificare un credito come forborne la banca deve compiere
entrambe le seguenti azioni:
 la revisione o la rinegoziazione di un credito concesso al cliente;
 l’accertamento della situazione di difficoltà finanziaria che il cliente sta
affrontando o è in procinto di affrontare.
• Pertanto, conformemente allo standard EBA, non è considerata in nessun caso
come forborne l’esposizione verso un debitore che non si trovi in difficoltà
finanziaria.
• Inoltre, la classificazione nello stato forborne è attribuita esclusivamente alle
esposizioni cui sono state accordate misure di forbearance. Pertanto, la banca
dovrà indicare al momento della conclusione dell’operazione, sulla base delle
indicazioni contenute nelle Linee guida, se tale esposizione rientra nella
definizione di credito forborne.
• Si ricorda che l’individuazione di un credito forborne non rappresenta uno stato
amministrativo aggiuntivo rispetto a quelli attualmente previsti, bensì una
classificazione trasversale ai crediti attualmente classificati come bonis (i.e.
performing) e deteriorati (i.e. non performing).
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La riformulazione del credito anomalo
• La classificazione di un credito come forborne può originarsi a seguito della
concessione al cliente di una rinegoziazione contrattuale, un rifinanziamento o
una qualsiasi variazione migliorativa delle condizioni – anche prevista
contrattualmente - che accresca le capacità del debitore di ripagare i propri debiti
e incrementi le probabilità di recupero della banca del valore dell’attivo.
• Sulla base di tale definizione, ove ricorra la condizione di difficoltà finanziaria del
debitore, possono essere considerate come misure di forbearance ad esempio le
seguenti operazioni:
 rimodulazione del piano di ammortamento di finanziamenti a medio-lungo
termine verso clienti privati e imprese;
 rimodulazione del piano finanziario su prestiti personali e finalizzati;
 allungamento della durata di mutui ipotecari erogati a clienti privati e imprese;
 allungamento della durata di mutui chirografari a imprese;
 allungamento del periodo di preammortamento;
 allungamento del piano finanziario tramite accodamento rate;
 .
20
La riformulazione del credito anomalo




rinegoziazione contrattuale conseguente a rottura di covenant finanziari;
trasformazione delle modalità di rimborso da rateale a bullet;
operazioni di consolidamento delle esposizioni per clienti privati non rinegoziabili;
linee di credito a breve termine e/o forme tecniche – specificamente individuate
all’interno della linea di credito – oggetto di consolidamento/piano di rientro;
 estinzione anticipata con assorbimento della quota scaduta e proroga delle
scadenze;
 pratiche di rifinanziamento che, senza erogazione di nuova finanza, permettono
al debitore di riscadenziare il rimborso
21
La riformulazione del credito anomalo
• A seguito della revisione o rinegoziazione di un credito al cliente, la banca valuta
la motivazione che ha portato alla revisione/rifinanziamento del debito:
• la situazione di difficoltà finanziaria del debitore: sono state concesse misure di
forbearance e pertanto il credito va considerato come forborne;
• finalità o prassi di natura commerciale: non sono state concesse misure di
forbearance e pertanto il credito non va considerato come forborne.
• La condizione di difficoltà finanziaria del debitore si presume automaticamente
soddisfatta nel caso di credito deteriorato (che pertanto sarà automaticamente
classificato come forborne non performing), mentre discende da una valutazione
della banca in caso di crediti ancora in bonis.
• In particolare, in funzione dello stato di bonis o deteriorato del cliente, si
distinguono i crediti forborne nelle seguenti categorie:
• forborne non performing: le esposizioni creditizie oggetto di
rinegoziazione/concessione già classificate o da classificare nell’ambito del
credito deteriorato (ad es. incaglio o scaduto/sconfinante);
• forborne performing: le esposizioni creditizie oggetto di
rinegoziazione/concessione per difficoltà finanziaria del cliente che non rientrano
nei presupposti di cui al punto precedente.
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La riformulazione del credito anomalo
• Al fine di agevolare la comprensione dei prodotti e delle situazioni che possono
rientrare nelle misure di forbearance, si riporta – a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo – una lista di casistiche che, presupponendo tra i
requisiti per beneficiare delle agevolazioni la situazione di difficoltà del debitore,
rientrano nella categoria di forborne:
 moratorie ABI/MEF;
 piano famiglie;
 rinegoziazione finanziamenti agrari in arretrato;
• Le fattispecie sopra elencate riguardano agevolazioni nel rimborso del debito
imposte da leggi nazionali o locali nonché da accordi di associazioni di categoria
e concesse a soggetti che presentano situazioni assimilabili a vario titolo alla
nozione di “difficoltà finanziaria”.
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La riformulazione del credito anomalo
• Nel caso di agevolazioni concesse ai sensi di leggi o accordi, quali ad esempio le
moratorie per calamità naturali (es. terremoti e alluvioni) o l’accesso al fondo di
solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, nonostante si venga
incontro a una tendenziale presumibile “difficoltà finanziaria” del debitore, non è
detto che questa sia effettivamente esistente al momento della concessione. Per
tale ragione, la concessione non costituisce di per sé una presunzione di
forbearance e la banca deve valutare caso per caso se classificare il singolo
credito, ove in bonis, come forborne.
• Le moratorie a seguito di eventi di natura calamitosa rientrano tra i crediti
performing nel caso in cui concorrano entrambe le seguenti condizioni:(i) il
debitore è in bonis al momento della concessione; (ii) la banca ritiene che il
debitore non si trovi in condizione di difficoltà riguardo al rispetto delle scadenze
definite.
• L’identificazione di un credito forborne comporta anche l’avvio di una attività di
monitoraggio, con frequenza almeno trimestrale, volta a verificare il decorso di un
intervallo temporale (c.d. “probation period”) oltre il quale, ove rispettate tutte le
condizioni di uscita disciplinate nello standard, è prevista
24
La riformulazione del credito anomalo
•
la possibilità di non segnalare più l’esposizione come forborne
CRITERI DI USCITA dalla categoria
forborne performing
Posizione classificata come performing
Note esplicative
Occorre verificare lo stato amministrativo della posizione, che deve
necessariamente risultare in bonis
Come riferimento occorre considerare la data in cui il credito viene
Probation period di almeno 24 mesi da contrassegnato in procedura come performing, passando quindi da
quando l’esposizione forborne risulta deteriorato a bonis
performing
Qualora si verifihino entrate e uscite, occorre riferirsi sempre all’ultima data
di ingresso in performing del credito forborne.
Periodo di almeno 12 mesi in cui il debitore ha Si tratta di tradurre in concreto il concetto di “ammontare rilevante”, che
pagato regolarmente un ammontare rilevante dipende in primo luogo dal tipo specifico di esposizione oggetto di
di capitale e interessi.
valutazione
Si fa riferimento a tutte le esposizioni verso il cliente anche se non relative a
Assenza di esposizioni scadute da oltre 30
transazioni oggetto di misure di forbearance, ove è necessario verificare
giorni al termine del probation period
che non ci siano posizioni scadute a 30 giorni.
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La riformulazione del credito anomalo
CRITERI DI USCITA dalla categoria
forborne non performing
Note esplicative
Si tratta di una condizione necessaria ma non sufficiente.
Per tale aspetto occorre valutare se opportuno optare per i crediti deteriorati (i.e.
Periodo di almeno 12 mesi dalla concessione non performing) al momento delle concessioni che attivano lo stato di forborne di
della misura di forbearance
non far uscire dalla classificazione a crediti deteriorati il cliente per almeno 12
mesi a prescindere dalle verifiche oggettive dello scaduto impagato (che
potrebbe anche non essere più impagato)
Assenza di esposizioni scadute
Il debitore ha adempiuto regolarmente le proprie obbligazioni creditizie nei
confronti della banca (la disciplina richiama espressamente il concetto di any
past due amount successivamente alla concessione delle misure di forbearance)
L’assenza di ragionevoli dubbi deve essere determinato a seguito di un’analisi
della situazione finanziaria del debitore. Tale circostanza si ritiene assolta in
presenza del pagamento da parte del debitore, nel rispetto del piano di
pagamenti definito a seguito della concessione della misura di forbearance, di un
Assenza di ragionevoli dubbi in merito al rispetto ammontare almeno pari al credito precedentemente impagato e/o rinunciato
oppure a seguito di ritorno del cliente a condizioni di piena solvibilità su tutte le
delle condizioni contrattuali rinegoziate
esposizioni che lo riguardano, attestato da specifica delibera assunta dai
competenti organi.
Si potrebbe valutare di considerare un criterio che consideri che sia almeno
iniziato l’abbattimento delle quote capitali del debito residuo
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La riformulazione del credito anomalo
Posizioni non performing segnaletico:
- Posizioni che soddisfano uno o entrambi i seguenti criteri:
 Esposizioni materiali con più di 90 gg past due
 Probabile incapacità di rimborsare il credito senza la vendita del
collateral (escussione garanzie)
- Tornano performing:
Non sono più considerate in default
Migliora condizione finanziaria del debitore che è quindi in
grado di rimborsare il credito
Nessun ammontare past due > 90
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La riformulazione del credito anomalo
- Credito non performing che comprende:
Esposizioni scadute/sconfinate – da più di 90 gg e oltre il 5% del
totale utilizzato
Inadempienze probabili (unlikely to pay)
Sofferenze
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La riformulazione del credito anomalo
Riepilogo concetto di forborne:
Sono le posizioni su cui sono state effettuate concessioni verso il
debitore che è in «condizioni di difficolta»
Cosa si intende per concessione:
 Modifica delle condizioni contrattuali non commerciali e finalizzate a
permettere di onorare il debito (condizioni economiche)
 Un rifinanziamento totale o parziale di un contratto per il quale il
debitore ha difficoltà nel rimborso (rinegoziazione del debito)
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La riformulazione del credito anomalo
•
•



Nuove definizioni:
Crediti non - performing
Sofferenze
Inadempienze probabili
Esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate
Nuova Classificazione
Sofferenze
Vecchia Classificazione
Sofferenze
Crediti ristrutturati (con intento liquidatorio)
Inadempienze probabili
Incagli, Incagli oggettivi
Crediti ristrutturati
– Forbearance (Esposizioni oggetto di
concessione) (*)
 Esposizioni oggetto di concessione
deteriorate (Non performing esposure
with forbearance measures)
 Altre esposizioni oggetto di
concessione (Forborne performing
esposure)
Scaduti e/o sconfinati
Scaduti e/o sconfinati (da più di 90 giorni e
che superano la soglia di materialità),
Crediti ristrutturati
(*) Crediti modificati nelle originarie condizioni contrattuali e/o rifinanziamenti parziali o totali del debito a fronte di
difficoltà finanziarie del cliente tali da non consentirgli di far fronte ai propri originari impegni contrattuali. (da
standard tecnico EBA)
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Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù
Grazie per l’attenzione
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