Cap. 49 - Debiti verso banche
49
DEBITI VERSO BANCHE
Passivo SP
D.4
Prassi
Documento OIC n. 12; Documento OIC n. 19
1 PREMESSA
I debiti verso banche ricomprendono tutti quei debiti in cui la controparte è un
istituto di credito (sottoposto al controllo della Banca d’Italia), a titolo di anticipazione, affidamento di conto corrente, affidamento garantito da mezzi di pagamento, mutuo, ecc.
2
CONTENUTO DELLA VOCE
La voce D.4 del passivo comprende:
• i debiti verso istituti di credito con garanzia reale, cioè debiti nei quali
l’obbligazione assunta è garantita da pegno o da ipoteca sui beni sociali;
• gli altri debiti verso banche, non assistiti da garanzie reale.
I tipici debiti verso banche sono i seguenti:
• mutui ipotecari;
• anticipazioni bancarie;
• riporti passivi;
• altri debiti verso banche.
2.1
MUTUI IPOTECARI
Il mutuo è la forma classica di finanziamento a medio lungo termine utilizzabile
dalle imprese.
Normalmente le somme ricevute a titolo di mutuo hanno una destinazione
specifica e vincolata ad un determinato piano di investimento.
Le operazioni di mutuo sono normalmente supportate da garanzie reali (es.:
ipoteca) ed, eventualmente, anche da garanzie personali dei soci (es. fideiussioni).
Le principali tipologie di mutuo sono le seguenti:
• mutui a tasso di interesse fisso;
• mutui a tasso di interesse variabile;
• mutui a scadenza variabile;
• mutui a capitale indicizzato.
Il rimborso del mutuo può avvenire nei seguenti modi:
• rimborso a quote decrescenti: con ogni rata si rimborsano quote sempre
uguali di capitale e si pagano interessi decrescenti sul debito residuo;
• rimborso a quote costanti: con ogni rata si rimborsano quote crescenti di
capitale e interessi decrescenti e, pertanto, la singola rata di ammortamento
è costante nel tempo.
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Cap. 49 - Debiti verso banche
2.1.1
Mutui a tasso di interesse fisso
Nel caso di un mutuo a tasso di interesse fisso, il tasso d’interesse originariamente
fissato, non viene mai modificato.
Le rate periodiche che la società mutuataria corrisponde all’istituto di credito
comprendono una quota di rimborso del capitale ottenuto in prestito ed una quota
relativa agli interessi relativi al periodo trascorso dall’ottenimento del mutuo,
calcolati sempre con lo stesso tasso di interesse originariamente pattuito.
La struttura di rimborso a quote costanti è la più usata per i mutui a tasso di
interesse fisso.
2.1.2
Mutui a tasso di interesse variabile
Nel caso di mutui a tasso di interesse variabile, il tasso di interesse originariamente stabilito cambia nel corso della durata del prestito sulla base di determinati parametri come, per esempio, il tasso ufficiale di sconto oppure
l’Euribor.
2.1.3
Mutui a scadenza variabile
I mutui a scadenza variabile presentano le seguenti caratteristiche:
• il tasso di interesse è variabile;
• la rata di rimborso rimane costante nel tempo, indipendentemente dal tasso
di interesse applicato.
Date tali caratteristiche, la durata del prestito è variabile e diventa più lunga con
l’aumentare dei tassi d’interesse.
2.1.4
Mutui a capitale indicizzato
I mutui a capitale indicizzato si caratterizzano per la distribuzione crescente nel
tempo degli esborsi finanziari relativi al rimborso. In particolare la quota di rimborso
del capitale viene sottoposta ad un prefissato meccanismo di indicizzazione.
L’ammontare del mutuo è determinato solo nel momento della concessione dello
stesso. Al momento del rimborso della prima rata e delle successive, il debito
residuo viene rivalutato in funzione di determinati parametri. Il nuovo debito
residuo costituisce anche la base per il calcolo degli interessi della rata successiva.
2.2
OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE BANCARIA
Le anticipazioni bancarie consentono all’azienda di reperire mezzi finanziari
attraverso la costituzione in garanzia di alcuni beni o crediti.
Di norma, l’importo dell’anticipazione viene totalmente versato dall’azienda nel
momento di stipulazione dell’operazione e la società si impegna a rimborsare la
somma ottenuta in prestito a una certa scadenza.
La banca non concede un’anticipazione pari al valore di mercato dei titoli ricevuti
a garanzia, ma eroga un importo inferiore per tenere conto delle eventuali
oscillazioni che possono subire i corsi dei titoli durante l’operazione.
La liquidazione degli interessi sull’anticipazione bancaria può essere fatta in via
anticipata o in via posticipata.
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Cap. 49 - Debiti verso banche
Gli interessi passivi su anticipazioni sono esenti da IVA sia che l’operazione finanziaria venga
stipulata con una banca o un istituto di credito, sia che l’anticipazione venga concessa da una
società finanziaria.
2.3
RIPORTI PASSIVI
L’art. 1548 c.c. definisce il riporto come “il contratto per il quale il riportato
trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un
determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla
scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie,
verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura
convenuta”.
Nel caso in cui una banca conceda un finanziamento sotto forma di riporto, essa
acquisisce temporaneamente la proprietà dei titoli concedendo in cambio una certa
somma di denaro. Per contro, il cliente a favore del quale la banca ha concesso il
riporto perde temporaneamente la proprietà dei titoli e ottiene in cambio una
determinata somma di denaro.
Normalmente i titoli di credito oggetto del contratto di riporto sono titoli mobiliari,
ma è possibile anche il caso di riporto su valute.
2.4
ALTRI DEBITI VERSO BANCHE
Gli altri debiti verso banche comprendono le altre forme tecniche di indebitamento
bancario di cui un’impresa può usufruire, come per esempio i saldi passivi
derivanti dall’utilizzo di aperture di credito su conti correnti aperti presso banche
di credito ordinario.
3
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI RILEVAZIONE
Secondo quanto chiarito dal documento OIC n. 19, hanno rilevanza per i debiti:
• l’origine;
• la natura del creditore;
• la scadenza.
I debiti sorti per operazioni di finanziamento o per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi, in base al documento OIC n. 19 (§I.VII.B), sono rilevati
in bilancio quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte.
In particolare, i mutui sono rilevati se si è verificata l’erogazione dei fondi.
4
CRITERI DI VALUTAZIONE
Secondo quanto previsto dal documento OIC n. 19 (§ M.I) i debiti in euro vanno
iscritti in bilancio, come regola generale, al valore nominale.
Il saldo da esporre in bilancio esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed
oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi ed
accessori vengono addebitati successivamente a tale data.
Il documento OIC n. 19 (M.XI) prevede lo scorporo della componente finanziaria
insita nelle obbligazioni di pagamento a medio lungo termine per i soli debiti che
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Cap. 49 - Debiti verso banche
si originano dall’acquisizione di beni e di servizi. I “Debiti verso banche”, pertanto, non devono essere assoggettati ad attualizzazione.
Per ciascuna voce di debito, lo Stato patrimoniale deve esporre in modo separato
le seguenti componenti:
• parte del debito esigibile entro l’esercizio successivo;
• parte del debito esigibile oltre l’esercizio successivo.
4.1
MUTUI IPOTECARI A TASSO FISSO
L’operazione di mutuo presenta i seguenti momenti principali:
• concessione del mutuo;
• rimborso del mutuo
Concessione del mutuo
ES
Si consideri ad esempio il caso di una società che richiede presso una banca l’erogazione di un mutuo
per euro 100.000,00 a tasso di interesse fisso con rimborso a quote costanti, con le seguenti
caratteristiche:
• tasso di interesse: 3%
• durata del mutuo:10 anni
• rata: semestrale posticipata
Banca c/c
(C.IV.1 Attivo SP)
a
Mutui passivi
100.000,00
(D.4 Passivo SP)
Rimborso del mutuo
Il rimborso di un mutuo avviene tramite il pagamento di rate periodiche (semestrali, trimestrali, ecc.)
ES
Riprendendo l’esempio precedente, al momento del rimborso del mutuo, si dovrà effettuare la
scrittura contabile seguente:
≠
4.2
ES
a
Banca c/c
(C.IV.1 Attivo SP)
Mutuo passivo
(D.4 Passivo SP)
5.000,00
Interessi passivi su mutui
(C.17 CE)
1.500,00
MUTUI A CAPITALE INDICIZZATO
Si consideri il seguente esempio:
• ammontare del mutuo 100.000,00
• tasso di interesse: 4%
• durata mutuo: 10 anni
• rata mutuo: semestrale
Al momento dell’erogazione del mutuo si avrà la seguente rilevazione:
532
6.500,00
Cap. 49 - Debiti verso banche
Banca c/c
(C.IV.1 Attivo SP)
a
Mutui passivi
(D.4 Passivo SP)
100.000,00
Al momento del pagamento della prima rata di rimborso, la scrittura è la seguente:
≠
Banca c/c
(C.IV.1 Attivo SP)
a
7.000,00
Interessi passivi su mutui
(C.17 CE)
2.000,00
Mutui passivi
(D.4 Passivo SP)
5.000,00
Al momento del pagamento della prima rata il debito residuo, pari ad € 95.000,00 viene rivalutato
dell’1% e diventa, quindi pari ad € 95.950,00. La rilevazione contabile relativa a tale rivalutazione è
la seguente:
Interessi per
rivalutazione mutui
(C.17 CE)
4.3
a
Mutui passivi
(D.4 Passivo SP)
950,00
ANTICIPAZIONI CON INTERESSI LIQUIDATI IN VIA ANTICIPATA
Le fasi di registrazione sono le seguenti:
• costituzione di beni in pegno (titoli, merci, oggetti preziosi, valori in genere);
• liquidazione dell’anticipazione passiva e degli interessi;
• estinzione dell’anticipazione;
• restituzione dei titoli dati in pegno.
ES
Si consideri il seguente esempio:
• titoli dati in pegno: 50.000,00
• tasso di interesse: 3%
Al momento della costituzione in pegno dei titoli si rileva quanto segue:
Depositari titoli ricevuti a
garanzia
a
Titoli presso terzi a garanzia
50.000,00
Al momento della liquidazione dell’anticipazione passiva vengono trattenuti anche gli interessi
passivi sulle anticipazioni.
≠
a
Anticipazioni passive
45.000,00
(D.4 Passivo SP)
Banca c/c
(C.IV.1 Attivo SP)
43.500,00
Interessi passivi su
anticipazioni
(C.17 CE)
1.500,00
533
Cap. 49 - Debiti verso banche
Al momento di estinzione dell’anticipazione:
Anticipazioni passive
(D.4 Passivo SP)
a
Banca c/c
(C.IV.1 Attivo SP)
45.000,00
Al momento della restituzione dei titoli dati a pegno
Titoli presso terzi a
garanzia
4.4
a
Depositari titoli ricevuti a
garanzia
50.000,00
ANTICIPAZIONI CON INTERESSI LIQUIDATI IN VIA POSTICIPATA
Le fasi di registrazione sono le seguenti:
• costituzione di beni in pegno (titoli, merci, oggetti preziosi, valori in genere);
• liquidazione dell’anticipazione passiva;
• estinzione dell’anticipazione passiva e liquidazione degli interessi;
• restituzione dei titoli dati in pegno.
ES
Si consideri il seguente esempio:
• titoli dati in pegno: 50.000,00
• tasso di interesse: 3%
Al momento della costituzione in pegno dei titoli si rileva quanto segue:
Depositari titoli ricevuti a
garanzia
a
Titoli presso terzi a garanzia
50.000,00
Al momento della liquidazione dell’anticipazione passiva non vengono trattenuti gli interessi passivi:
Banca c/c
(C.IV.1 Attivo SP)
a
Anticipazioni passive
(D.4 Passivo SP)
45.000,00
Al momento di estinzione dell’anticipazione vengono addebitati anche gli interessi passivi:
≠
Banca c/c
(C.IV.1 Attivo SP)
a
46.500,00
Anticipazioni passive
(D.4 Passivo SP)
45.000,00
Interessi passivi su
anticipazioni
(C.17 CE)
1.500,00
Al momento della restituzione dei titoli dati a pegno
Titoli presso terzi a
garanzia
4.5
a
Depositari titoli ricevuti a
garanzia
50.000,00
RIPORTO
Le scritture contabili relative al riporto ricalcano quelle relative alle anticipazioni
bancarie.
Anche con riferimento al riporto si può presentare sia il caso di liquidazione degli
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Cap. 49 - Debiti verso banche
interessi in via anticipata, sia quello di liquidazione degli interessi in via posticipata.
Con riferimento alle scritture contabili relative al riporto si vedano gli esempi precedenti con riferimento alle anticipazioni bancarie
4.6
ESTINZIONE ANTICIPATA DI DEBITI
In base al documento OIC n. 19 (§ M.X), nel caso di estinzione anticipata di un
debito, la differenza tra l’ammontare residuo del debito ed il costo globale per
l’estinzione è rilevata nel Conto economico.
Qualora tale differenza sia positiva la rilevazione deve essere effettuata al
momento in cui le parti raggiungono l’accordo per l’estinzione anticipata.
Nel caso in cui la differenza sia negativa nel momento in cui l’estinzione
anticipata si stima probabile, si rileva l’onere addizionale nei fondi rischi ed oneri.
Il debito è stornato nel momento in cui si sottoscrive l’accordo ovvero si estingue
finanziariamente l’obbligazione, se successivo.
4.7
DEBITI VERSO BANCHE IN VALUTA
Ai sensi dell’art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c. “le attività e le passività in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti
alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono
essere imputati a Conto economico e l’eventuale utile netto deve essere
accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”.
5
INDICAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA
Il contenuto della Nota integrativa dipende dalle disposizioni dell’art. 2427 c.c. e
dalle altre disposizioni in materia.
Con riferimento ai debiti verso banche l’art. 2427 co. 1 c.c. richiede l’indicazione
in Nota integrativa delle seguenti informazioni:
• i criteri applicati nella valutazione e nella conversione dei valori non
espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 co.
1 n. 1);
• le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del
passivo (art. 2427 co. 1 n. 4);
• l’ammontare di debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti
assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della
natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree
geografiche (art. 2427 co. 1 n. 6);
• eventuali effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari verificatesi
in seguito alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 co. 1 n. 6-bis c.c.).
In aggiunta a quanto previsto dal codice civile il documento OIC n. 19 (§ N)
richiede l’indicazione in Nota integrativa delle eventuali informazioni complementari necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.
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Cap. 49 - Debiti verso banche
5.1
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella Nota integrativa deve essere indicato il criterio di valutazione utilizzato per
le poste di cui in argomento, rappresentato, in genere, dal valore nominale.
5.2
VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE
L’art. 2427 co. 1 n. 4 c.c. richiede l’esposizione in Nota integrativa delle
variazioni intervenute nella consistenza delle “altre voci dell’attivo e del passivo”.
Come evidenziato dal documento OIC n. 12 (sub Nota integrativa al bilancio)
“poiché gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico indicano, per ogni
voce, gli importi dell'esercizio precedente (e quindi raffrontano i saldi dei due
esercizi), si ritiene che non ci si possa limitare ad evidenziare le variazioni
intervenute nella consistenza delle voci, ma si debbano identificare, almeno per le
voci che presentano variazioni significative, i principali motivi che le hanno
determinate”.
5.3
AMMONTARE DEI DEBITI CON SCADENZA SUPERIORE A 5 ANNI
L’art. 2427 co. 1 n. 6) c.c. richiede che siano distintamente indicati nella Nota
integrativa i debiti che hanno una scadenza superiore a 5 anni. Il codice civile
richiede inoltre l’ulteriore informazione riguardante la ripartizione geografica dei
debiti stessi e quella riguardante i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
con specifica indicazione della natura delle garanzie (es. pegno, ipoteca).
5.4
VARIAZIONE SIGNIFICATIVA DEI CAMBI VALUTARI
Poiché le operazioni effettuate in valuta estera sono rilevate in bilancio al cambio
alla data di chiusura dell’esercizio e le eventuali variazioni di cambio verificatesi
in seguito alla chiusura dell’esercizio, ma precedentemente alla preparazione del
bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza dell’esercizio
successivo, gli effetti derivanti da tali variazioni, se significativi, devono essere
rilevati in Nota integrativa.
5.5
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il documento OIC n. 19 (§ N.f.) richiede che in Nota integrativa vengano inserite
tutte le informazioni complementari necessarie al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria.
Con riferimento ai debiti verso banche occorrerà, quindi, fornire informazioni
dettagliate in merito alla durata dei prestiti contratti, al tasso di interesse ecc.
6
INDICAZIONI NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
La Relazione sulla gestione ha come obiettivo quello di dare una rappresentazione
della situazione finanziaria della società.
A tale proposito, con riferimento ai debiti verso banche, appare particolarmente
importante, nella Relazione sulla gestione dare informazioni in merito ai mutui a
tasso di interesse variabile.
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Cap. 49 - Debiti verso banche
Tale tipologia di mutuo, infatti, implica delle rate di rimborso di importo variabile,
che possono non essere facilmente programmabili e potrebbero creare problemi di
equilibrio tra entrate e uscite finanziarie nei diversi esercizi.
Per ulteriori approfondimenti in merito alle informazioni da fornire nella Relazione sulla
gestione si veda cap. 85 “Struttura e contenuto della Relazione sulla gestione”, Parte IV.
7
COLLOCAZIONE DELLA VOCE NEL BILANCIO ABBREVIATO
Secondo quanto previsto dall’art. 2435-bis c.c. nel bilancio in forma abbreviata lo
Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 c.c. con
lettere maiuscole e numeri romani.
Nel bilancio in forma abbreviata quindi non è richiesta una suddivisione tra i
debiti i quali vengono cumulativamente iscritti alla voce “D – Debiti”. In ogni
caso è richiesta la separata indicazione dei debiti esigibili oltre l’esercizio
successivo.
Nota integrativa
L’art. 2435-bis co. 5 c.c. prevede che, nella Nota integrativa del bilancio in forma
abbreviata, l’indicazione dell’ammontare dei debiti di durata residua superiore a
cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica
esposizione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree
geografiche, venga effettuata con riferimento all’importo globale dei debiti iscritti
in bilancio.
Per quanto riguarda le altre informazioni da fornire in Nota integrativa, l’art.
2435-bis c.c., con riferimento ai “Debiti verso banche”, non prevede semplificazioni rispetto a quanto previsto dall’art. 2427 c.c. e, pertanto, occorrerà
riportare i criteri di valutazione delle voci in argomento, le variazioni intervenute
rispetto all’esercizio precedente e tutte le altre informazioni sopra elencate a
proposito del bilancio redatto in forma ordinaria.
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529 I debiti verso banche ricomprendono tutti quei debiti in cui la