Cap. 49 - Debiti verso banche 49 DEBITI VERSO BANCHE Passivo SP D.4 Prassi Documento OIC n. 12; Documento OIC n. 19 1 PREMESSA I debiti verso banche ricomprendono tutti quei debiti in cui la controparte è un istituto di credito (sottoposto al controllo della Banca d’Italia), a titolo di anticipazione, affidamento di conto corrente, affidamento garantito da mezzi di pagamento, mutuo, ecc. 2 CONTENUTO DELLA VOCE La voce D.4 del passivo comprende: • i debiti verso istituti di credito con garanzia reale, cioè debiti nei quali l’obbligazione assunta è garantita da pegno o da ipoteca sui beni sociali; • gli altri debiti verso banche, non assistiti da garanzie reale. I tipici debiti verso banche sono i seguenti: • mutui ipotecari; • anticipazioni bancarie; • riporti passivi; • altri debiti verso banche. 2.1 MUTUI IPOTECARI Il mutuo è la forma classica di finanziamento a medio lungo termine utilizzabile dalle imprese. Normalmente le somme ricevute a titolo di mutuo hanno una destinazione specifica e vincolata ad un determinato piano di investimento. Le operazioni di mutuo sono normalmente supportate da garanzie reali (es.: ipoteca) ed, eventualmente, anche da garanzie personali dei soci (es. fideiussioni). Le principali tipologie di mutuo sono le seguenti: • mutui a tasso di interesse fisso; • mutui a tasso di interesse variabile; • mutui a scadenza variabile; • mutui a capitale indicizzato. Il rimborso del mutuo può avvenire nei seguenti modi: • rimborso a quote decrescenti: con ogni rata si rimborsano quote sempre uguali di capitale e si pagano interessi decrescenti sul debito residuo; • rimborso a quote costanti: con ogni rata si rimborsano quote crescenti di capitale e interessi decrescenti e, pertanto, la singola rata di ammortamento è costante nel tempo. 529 Cap. 49 - Debiti verso banche 2.1.1 Mutui a tasso di interesse fisso Nel caso di un mutuo a tasso di interesse fisso, il tasso d’interesse originariamente fissato, non viene mai modificato. Le rate periodiche che la società mutuataria corrisponde all’istituto di credito comprendono una quota di rimborso del capitale ottenuto in prestito ed una quota relativa agli interessi relativi al periodo trascorso dall’ottenimento del mutuo, calcolati sempre con lo stesso tasso di interesse originariamente pattuito. La struttura di rimborso a quote costanti è la più usata per i mutui a tasso di interesse fisso. 2.1.2 Mutui a tasso di interesse variabile Nel caso di mutui a tasso di interesse variabile, il tasso di interesse originariamente stabilito cambia nel corso della durata del prestito sulla base di determinati parametri come, per esempio, il tasso ufficiale di sconto oppure l’Euribor. 2.1.3 Mutui a scadenza variabile I mutui a scadenza variabile presentano le seguenti caratteristiche: • il tasso di interesse è variabile; • la rata di rimborso rimane costante nel tempo, indipendentemente dal tasso di interesse applicato. Date tali caratteristiche, la durata del prestito è variabile e diventa più lunga con l’aumentare dei tassi d’interesse. 2.1.4 Mutui a capitale indicizzato I mutui a capitale indicizzato si caratterizzano per la distribuzione crescente nel tempo degli esborsi finanziari relativi al rimborso. In particolare la quota di rimborso del capitale viene sottoposta ad un prefissato meccanismo di indicizzazione. L’ammontare del mutuo è determinato solo nel momento della concessione dello stesso. Al momento del rimborso della prima rata e delle successive, il debito residuo viene rivalutato in funzione di determinati parametri. Il nuovo debito residuo costituisce anche la base per il calcolo degli interessi della rata successiva. 2.2 OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONE BANCARIA Le anticipazioni bancarie consentono all’azienda di reperire mezzi finanziari attraverso la costituzione in garanzia di alcuni beni o crediti. Di norma, l’importo dell’anticipazione viene totalmente versato dall’azienda nel momento di stipulazione dell’operazione e la società si impegna a rimborsare la somma ottenuta in prestito a una certa scadenza. La banca non concede un’anticipazione pari al valore di mercato dei titoli ricevuti a garanzia, ma eroga un importo inferiore per tenere conto delle eventuali oscillazioni che possono subire i corsi dei titoli durante l’operazione. La liquidazione degli interessi sull’anticipazione bancaria può essere fatta in via anticipata o in via posticipata. 530 Cap. 49 - Debiti verso banche Gli interessi passivi su anticipazioni sono esenti da IVA sia che l’operazione finanziaria venga stipulata con una banca o un istituto di credito, sia che l’anticipazione venga concessa da una società finanziaria. 2.3 RIPORTI PASSIVI L’art. 1548 c.c. definisce il riporto come “il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta”. Nel caso in cui una banca conceda un finanziamento sotto forma di riporto, essa acquisisce temporaneamente la proprietà dei titoli concedendo in cambio una certa somma di denaro. Per contro, il cliente a favore del quale la banca ha concesso il riporto perde temporaneamente la proprietà dei titoli e ottiene in cambio una determinata somma di denaro. Normalmente i titoli di credito oggetto del contratto di riporto sono titoli mobiliari, ma è possibile anche il caso di riporto su valute. 2.4 ALTRI DEBITI VERSO BANCHE Gli altri debiti verso banche comprendono le altre forme tecniche di indebitamento bancario di cui un’impresa può usufruire, come per esempio i saldi passivi derivanti dall’utilizzo di aperture di credito su conti correnti aperti presso banche di credito ordinario. 3 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE E MODALITÀ DI RILEVAZIONE Secondo quanto chiarito dal documento OIC n. 19, hanno rilevanza per i debiti: • l’origine; • la natura del creditore; • la scadenza. I debiti sorti per operazioni di finanziamento o per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi, in base al documento OIC n. 19 (§I.VII.B), sono rilevati in bilancio quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte. In particolare, i mutui sono rilevati se si è verificata l’erogazione dei fondi. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE Secondo quanto previsto dal documento OIC n. 19 (§ M.I) i debiti in euro vanno iscritti in bilancio, come regola generale, al valore nominale. Il saldo da esporre in bilancio esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi ed accessori vengono addebitati successivamente a tale data. Il documento OIC n. 19 (M.XI) prevede lo scorporo della componente finanziaria insita nelle obbligazioni di pagamento a medio lungo termine per i soli debiti che 531 Cap. 49 - Debiti verso banche si originano dall’acquisizione di beni e di servizi. I “Debiti verso banche”, pertanto, non devono essere assoggettati ad attualizzazione. Per ciascuna voce di debito, lo Stato patrimoniale deve esporre in modo separato le seguenti componenti: • parte del debito esigibile entro l’esercizio successivo; • parte del debito esigibile oltre l’esercizio successivo. 4.1 MUTUI IPOTECARI A TASSO FISSO L’operazione di mutuo presenta i seguenti momenti principali: • concessione del mutuo; • rimborso del mutuo Concessione del mutuo ES Si consideri ad esempio il caso di una società che richiede presso una banca l’erogazione di un mutuo per euro 100.000,00 a tasso di interesse fisso con rimborso a quote costanti, con le seguenti caratteristiche: • tasso di interesse: 3% • durata del mutuo:10 anni • rata: semestrale posticipata Banca c/c (C.IV.1 Attivo SP) a Mutui passivi 100.000,00 (D.4 Passivo SP) Rimborso del mutuo Il rimborso di un mutuo avviene tramite il pagamento di rate periodiche (semestrali, trimestrali, ecc.) ES Riprendendo l’esempio precedente, al momento del rimborso del mutuo, si dovrà effettuare la scrittura contabile seguente: ≠ 4.2 ES a Banca c/c (C.IV.1 Attivo SP) Mutuo passivo (D.4 Passivo SP) 5.000,00 Interessi passivi su mutui (C.17 CE) 1.500,00 MUTUI A CAPITALE INDICIZZATO Si consideri il seguente esempio: • ammontare del mutuo 100.000,00 • tasso di interesse: 4% • durata mutuo: 10 anni • rata mutuo: semestrale Al momento dell’erogazione del mutuo si avrà la seguente rilevazione: 532 6.500,00 Cap. 49 - Debiti verso banche Banca c/c (C.IV.1 Attivo SP) a Mutui passivi (D.4 Passivo SP) 100.000,00 Al momento del pagamento della prima rata di rimborso, la scrittura è la seguente: ≠ Banca c/c (C.IV.1 Attivo SP) a 7.000,00 Interessi passivi su mutui (C.17 CE) 2.000,00 Mutui passivi (D.4 Passivo SP) 5.000,00 Al momento del pagamento della prima rata il debito residuo, pari ad € 95.000,00 viene rivalutato dell’1% e diventa, quindi pari ad € 95.950,00. La rilevazione contabile relativa a tale rivalutazione è la seguente: Interessi per rivalutazione mutui (C.17 CE) 4.3 a Mutui passivi (D.4 Passivo SP) 950,00 ANTICIPAZIONI CON INTERESSI LIQUIDATI IN VIA ANTICIPATA Le fasi di registrazione sono le seguenti: • costituzione di beni in pegno (titoli, merci, oggetti preziosi, valori in genere); • liquidazione dell’anticipazione passiva e degli interessi; • estinzione dell’anticipazione; • restituzione dei titoli dati in pegno. ES Si consideri il seguente esempio: • titoli dati in pegno: 50.000,00 • tasso di interesse: 3% Al momento della costituzione in pegno dei titoli si rileva quanto segue: Depositari titoli ricevuti a garanzia a Titoli presso terzi a garanzia 50.000,00 Al momento della liquidazione dell’anticipazione passiva vengono trattenuti anche gli interessi passivi sulle anticipazioni. ≠ a Anticipazioni passive 45.000,00 (D.4 Passivo SP) Banca c/c (C.IV.1 Attivo SP) 43.500,00 Interessi passivi su anticipazioni (C.17 CE) 1.500,00 533 Cap. 49 - Debiti verso banche Al momento di estinzione dell’anticipazione: Anticipazioni passive (D.4 Passivo SP) a Banca c/c (C.IV.1 Attivo SP) 45.000,00 Al momento della restituzione dei titoli dati a pegno Titoli presso terzi a garanzia 4.4 a Depositari titoli ricevuti a garanzia 50.000,00 ANTICIPAZIONI CON INTERESSI LIQUIDATI IN VIA POSTICIPATA Le fasi di registrazione sono le seguenti: • costituzione di beni in pegno (titoli, merci, oggetti preziosi, valori in genere); • liquidazione dell’anticipazione passiva; • estinzione dell’anticipazione passiva e liquidazione degli interessi; • restituzione dei titoli dati in pegno. ES Si consideri il seguente esempio: • titoli dati in pegno: 50.000,00 • tasso di interesse: 3% Al momento della costituzione in pegno dei titoli si rileva quanto segue: Depositari titoli ricevuti a garanzia a Titoli presso terzi a garanzia 50.000,00 Al momento della liquidazione dell’anticipazione passiva non vengono trattenuti gli interessi passivi: Banca c/c (C.IV.1 Attivo SP) a Anticipazioni passive (D.4 Passivo SP) 45.000,00 Al momento di estinzione dell’anticipazione vengono addebitati anche gli interessi passivi: ≠ Banca c/c (C.IV.1 Attivo SP) a 46.500,00 Anticipazioni passive (D.4 Passivo SP) 45.000,00 Interessi passivi su anticipazioni (C.17 CE) 1.500,00 Al momento della restituzione dei titoli dati a pegno Titoli presso terzi a garanzia 4.5 a Depositari titoli ricevuti a garanzia 50.000,00 RIPORTO Le scritture contabili relative al riporto ricalcano quelle relative alle anticipazioni bancarie. Anche con riferimento al riporto si può presentare sia il caso di liquidazione degli 534 Cap. 49 - Debiti verso banche interessi in via anticipata, sia quello di liquidazione degli interessi in via posticipata. Con riferimento alle scritture contabili relative al riporto si vedano gli esempi precedenti con riferimento alle anticipazioni bancarie 4.6 ESTINZIONE ANTICIPATA DI DEBITI In base al documento OIC n. 19 (§ M.X), nel caso di estinzione anticipata di un debito, la differenza tra l’ammontare residuo del debito ed il costo globale per l’estinzione è rilevata nel Conto economico. Qualora tale differenza sia positiva la rilevazione deve essere effettuata al momento in cui le parti raggiungono l’accordo per l’estinzione anticipata. Nel caso in cui la differenza sia negativa nel momento in cui l’estinzione anticipata si stima probabile, si rileva l’onere addizionale nei fondi rischi ed oneri. Il debito è stornato nel momento in cui si sottoscrive l’accordo ovvero si estingue finanziariamente l’obbligazione, se successivo. 4.7 DEBITI VERSO BANCHE IN VALUTA Ai sensi dell’art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c. “le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati a Conto economico e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”. 5 INDICAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA Il contenuto della Nota integrativa dipende dalle disposizioni dell’art. 2427 c.c. e dalle altre disposizioni in materia. Con riferimento ai debiti verso banche l’art. 2427 co. 1 c.c. richiede l’indicazione in Nota integrativa delle seguenti informazioni: • i criteri applicati nella valutazione e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427 co. 1 n. 1); • le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo (art. 2427 co. 1 n. 4); • l’ammontare di debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (art. 2427 co. 1 n. 6); • eventuali effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari verificatesi in seguito alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 co. 1 n. 6-bis c.c.). In aggiunta a quanto previsto dal codice civile il documento OIC n. 19 (§ N) richiede l’indicazione in Nota integrativa delle eventuali informazioni complementari necessarie a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria. 535 Cap. 49 - Debiti verso banche 5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE Nella Nota integrativa deve essere indicato il criterio di valutazione utilizzato per le poste di cui in argomento, rappresentato, in genere, dal valore nominale. 5.2 VARIAZIONI INTERVENUTE RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE L’art. 2427 co. 1 n. 4 c.c. richiede l’esposizione in Nota integrativa delle variazioni intervenute nella consistenza delle “altre voci dell’attivo e del passivo”. Come evidenziato dal documento OIC n. 12 (sub Nota integrativa al bilancio) “poiché gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico indicano, per ogni voce, gli importi dell'esercizio precedente (e quindi raffrontano i saldi dei due esercizi), si ritiene che non ci si possa limitare ad evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle voci, ma si debbano identificare, almeno per le voci che presentano variazioni significative, i principali motivi che le hanno determinate”. 5.3 AMMONTARE DEI DEBITI CON SCADENZA SUPERIORE A 5 ANNI L’art. 2427 co. 1 n. 6) c.c. richiede che siano distintamente indicati nella Nota integrativa i debiti che hanno una scadenza superiore a 5 anni. Il codice civile richiede inoltre l’ulteriore informazione riguardante la ripartizione geografica dei debiti stessi e quella riguardante i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie (es. pegno, ipoteca). 5.4 VARIAZIONE SIGNIFICATIVA DEI CAMBI VALUTARI Poiché le operazioni effettuate in valuta estera sono rilevate in bilancio al cambio alla data di chiusura dell’esercizio e le eventuali variazioni di cambio verificatesi in seguito alla chiusura dell’esercizio, ma precedentemente alla preparazione del bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza dell’esercizio successivo, gli effetti derivanti da tali variazioni, se significativi, devono essere rilevati in Nota integrativa. 5.5 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il documento OIC n. 19 (§ N.f.) richiede che in Nota integrativa vengano inserite tutte le informazioni complementari necessarie al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria. Con riferimento ai debiti verso banche occorrerà, quindi, fornire informazioni dettagliate in merito alla durata dei prestiti contratti, al tasso di interesse ecc. 6 INDICAZIONI NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE La Relazione sulla gestione ha come obiettivo quello di dare una rappresentazione della situazione finanziaria della società. A tale proposito, con riferimento ai debiti verso banche, appare particolarmente importante, nella Relazione sulla gestione dare informazioni in merito ai mutui a tasso di interesse variabile. 536 Cap. 49 - Debiti verso banche Tale tipologia di mutuo, infatti, implica delle rate di rimborso di importo variabile, che possono non essere facilmente programmabili e potrebbero creare problemi di equilibrio tra entrate e uscite finanziarie nei diversi esercizi. Per ulteriori approfondimenti in merito alle informazioni da fornire nella Relazione sulla gestione si veda cap. 85 “Struttura e contenuto della Relazione sulla gestione”, Parte IV. 7 COLLOCAZIONE DELLA VOCE NEL BILANCIO ABBREVIATO Secondo quanto previsto dall’art. 2435-bis c.c. nel bilancio in forma abbreviata lo Stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 c.c. con lettere maiuscole e numeri romani. Nel bilancio in forma abbreviata quindi non è richiesta una suddivisione tra i debiti i quali vengono cumulativamente iscritti alla voce “D – Debiti”. In ogni caso è richiesta la separata indicazione dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Nota integrativa L’art. 2435-bis co. 5 c.c. prevede che, nella Nota integrativa del bilancio in forma abbreviata, l’indicazione dell’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica esposizione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche, venga effettuata con riferimento all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Per quanto riguarda le altre informazioni da fornire in Nota integrativa, l’art. 2435-bis c.c., con riferimento ai “Debiti verso banche”, non prevede semplificazioni rispetto a quanto previsto dall’art. 2427 c.c. e, pertanto, occorrerà riportare i criteri di valutazione delle voci in argomento, le variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente e tutte le altre informazioni sopra elencate a proposito del bilancio redatto in forma ordinaria. 537 Cap. 49 - Debiti verso banche 538