Egregio Presidente ed egregi Consiglieri,
la relazione annuale del presidente Bortone quest’anno ha indicato
strategicamente quali sono le strade che l’AEEG ha intenzione di battere
ed indicare come preminenti nella complessiva materia dell’energia in
ottemperanza a quanto previsto nel Piano Energetico Nazionale ma nel
mese di agosto il corposo rapporto conseguente all’indagine conoscitiva
sul mercato liberalizzato apre ulteriori motivi di discussione e di
confronto.
In particolare le liberalizzazioni del mercato dell’energia e del gas a causa
di un sistema ancora oggi poco trasparente che non favorisce la
comparabilità e quindi la competitività del sistema spingono le
associazioni dei consumatori a prendere posizione netta e chiara su tale
problematica.
E’ interessante a questo proposito leggere le risposte che il Presidente
Bortone ha dato nel corso dell'audizione del 9 luglio 2013 dinnanzi alla X
Commissione Industria, Commercio, Turismo:
“Per quanto riguarda i clienti che si sono rivolti al mercato libero
l’Autorità effettua periodici monitoraggi sulle condizioni di vendita al
dettaglio di energia elettrica e di gas naturale. Nell’agosto scorso è stato
pubblicato il rapporto che contiene gli esiti dell’indagine conoscitiva
avviata nel luglio 2012 per verificare i livelli dei prezzi applicati nel
mercato libero e quelli nel mercato tutelato e le ragioni di eventuali
differenziali positivi; le criticità nel mercato della vendita al dettaglio con
particolare riferimento agli aspetti che possono rendere difficile ai clienti
finali orientarsi ed effettuare scelte pienamente consapevoli e
vantaggiose; valutare i potenziali interventi, regolatori e non, volti sia a
migliorare il coinvolgimento dei clienti domestici nel mercato e a
potenziare la loro capacità di beneficiare della concorrenza, sia a favore
dei clienti non domestici.”
Detto dal Presidente Bortone non fa che aumentare e consolidare l’idea e
la consapevolezza che il mercato va indirizzato a favore del cliente
domestico e non.
Ma l’aver posto in essere, per esempio un sistema di reclamo come quello
scaturente dalla delibera 153/12 sui contratti non richiesti non fa altro
che aumentare il disagio e la necessità di un franco confronto sulla vexata
quaestio.
Argomenti come il pagamento di un consumo mai richiesto in contrasto
con quanto previsto nella emananda direttiva europea sui diritti dei
consumatori è una considerazione che va fatta e tenuta in gran conto
dall’Autorità.
Inoltre, i sistemi di reclamo e procedurali instaurati dalla stessa delibera
153 nonché dal SIND e dalla procedura C-MOR fanno si che ciò che noi
definiamo liberalizzazioni rischiano di indurre il consumatore a non
ritenere il mercato libero come un potenziale miglioramento delle
condizioni di fornitura e di contratto.
La lunga gestazione del SII Sistema Integrativo Informatico è un ulteriore
elemento di inquietudine che impedisce una serena valutazione e
soprattutto un’apertura al libero mercato.
Un altro punto nodale delle forti criticità rilevate è dato dal ruolo centrale
assunto dal Servizio Conciliazione dell’AU rispetto alla negoziazione
paritetica anche in riferimento alla direttiva n°11 del 2013 sulle ADR
europee.
A tal proposito la direttiva 11/2013 del Parlamento Europeo dispone la
piena copertura a livello di UE delle ADR, ciò significa che sarà disponibile
una procedura di ADR per tutte le controversie contrattuali in ogni
settore ed in tutti gli Stati membri; tutti gli organismi ADR dovranno
altresì soddisfare criteri di qualità tali da assicurare che essi operino in
modo efficace, equo, indipendente e trasparente.
E' interessante notare come la Commissione Europea ed il Parlamento
Europeo abbiano indicato nella sussidiarietà e nella proporzionalità i
principi stabilizzatori del sistema ADR lasciando in tal modo al legislatore
interno la tutela e la salvaguardia delle esperienze consolidate di
risoluzione.
Viene consolidato, in tal modo, in maniera definitiva il ruolo degli
organismi quale elemento centrale delle ADR nella sua espressione di
indipendenza e terzietà rispetto alla controversia instaurata e alla
conseguente neutralità dello stesso rispetto alle parti.
Partendo dal dato generale di principio, quindi, risulta molto più
comprensibile la richiesta di adattamento delle procedure interne (in
particolare della paritetica italiana) fatta dalla direttiva alla normativa
sussidiaria e proporzionale lasciando alla libera applicazione dei singoli
stati la forma e le specificità locali.
La riprova della necessaria svolta di cambiamento è data dall'intervento
che un'Autorità particolarmente attenta alle novità europee come l'AEEG
ha strutturato nel giro di due anni attraverso la creazione di modelli di
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risoluzione alternative in grado di competere da subito e con le regole
giuste in Europa.
Partendo dal terzo pacchetto energia del 2009 recepito in Italia nel 2011
(D.lgs. 93) l'AEEG ha costruito un modello sia per i reclami (sportello del
Consumatore) che per le conciliazioni (servizio di Conciliazione) creando
alternatività con le paritetiche ma, si noti, adattando il modello a quello
della mediazione europea. Infatti L'Art. 44 del richiamato decreto recita
al 4 comma che “L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura il
trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei
clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale
ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila affinché
siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui
all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE”.
In tal modo e con un certo anticipo sulla direttiva 11/2013, l'AEEG ha
riversato nel settore energetico tutte le novità in materia di mediaconciliazione, a partire dal ruolo del mediatore/conciliatore terzo on line,
alla creazione di un organismo autonomo presso l'Acquirente Unico e la
previsione della retribuzione dei partecipanti alla mediazione on line, così
come previsto dalla direttiva, "secondo modalità non legate all'esito della
procedura (art.6 1 par. lettera d)" .
Ma tale partecipazione dell'AEEG alla partita della mediazione a favore
dei consumatori con un proprio ruolo di player è una scelta legittima o è
un’invasione di campo o ancora, per meglio dire, un abuso di posizione
dominante? Cosa significa tale intervento per la conciliazione paritetica?
L'interpretazione della normativa ci favorisce nella comprensione in
quanto il servizio di Conciliazione gestito dall'Acquirente Unico ha fatto si
che a sei mesi dall'inizio della sperimentazione, questo sia diventato un
servizio procedurale di chiusura (cioè permette la conciliazione anche in
mancanza di specifici protocolli cd Servizio Universale) con un grande
(direi enorme) appeal dato dalla possibilità dell'intervento del
distributore nella mediazione.
A tal proposito lo stesso richiamato art.44 del d. lgs 93/11 aveva onerato
l'AEEG di rendere efficaci le conciliazioni nei confronti dei venditori ed
anche dei distributori possibilità che però resta nella sola disponibilità di
intervento del servizio di conciliazione e non delle negoziazioni
paritetiche innescando in tal modo profonde ed insormontabili difficoltà
di natura procedurali e materiali alla risoluzione efficace delle
conciliazioni.
Premesso che l’intervento dell’AEEG non può che migliorare il servizio di
assistenza ed informazione per il consumatore devono però essere
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introdotte regole che valgono per tutti: se il distributore è parte della
conciliazione altrettanto deve essere parte della negoziazione paritetica e,
soprattutto, se vi sono finanziamenti alle domande di conciliazione a
prescindere dall’esito (in ossequio a quanto previsto dalla direttiva
11/2013) lo stesso deve avvenire anche per le paritetiche.
Resta il dato inconfutabile della necessità da parte dei tre attori del
"sistema negoziazione" (associazioni dei consumatori, aziende e Autorità)
di arrivare ad una veloce modifica delle conciliazioni adattandosi in
maniera decisa al modello europeo indicato dalla direttiva per non
restare fuori da ogni contesto innovativo e residuare in una negoziazione
aziendale che svilisce il grande ruolo che storicamente le associazioni e le
aziende insieme si sono ritagliate nel panorama europeo delle ADR.
Ultimo punto che mi preme sottolineare è l’importante passo che deve
essere fatto verso il riconoscimento di un ruolo che le associazioni dei
consumatori assumono e sempre più assumeranno nella gestione dei
reclami. Se i dati dell’Autorità afferenti il numero dei reclami ricevuti dai
gestori è in crescita esponenziale rispetto al 2011 ed ammontante a circa
416.000 reclami scritti si comprende la necessità di un riconoscimento
esplicito e concordato del ruolo che le associazioni rivestono nei confronti
del consumatore.
Riconoscere questo ruolo significa far assumere dignità e consapevolezza
alle associazioni, in parole povere, assumere quel ruolo significa entrare
nella gestione pre-contenziosa e aiutare la risoluzione della controversia
non limitandosi alla fase cosiddetta patologica del reclamo di cui alla
conciliazione paritetica ed al Servizio Conciliazione.
Le tematiche interessanti e che potrebbero essere oggetto di
approfondimento in questa sede possono essere tante a partire dal
dibattito sul ruolo del distributore e della sua funzione essenziale ma
“trasparente” per il consumatore e le sue contestazioni ma avranno
sicuramente modo gli altri colleghi di affrontare queste come altre
tematiche.
Infine permettetemi un personale ricordo del maestro Peppino Colella
che purtroppo non è qui con noi a seguire questa audizione al quale
rivolgo un grazie e ad majora.
Avv. Ovidio Marzaioli
Vicesegretario generale
Movimento Consumatori
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