Egregio Presidente ed egregi Consiglieri, la relazione annuale del presidente Bortone quest’anno ha indicato strategicamente quali sono le strade che l’AEEG ha intenzione di battere ed indicare come preminenti nella complessiva materia dell’energia in ottemperanza a quanto previsto nel Piano Energetico Nazionale ma nel mese di agosto il corposo rapporto conseguente all’indagine conoscitiva sul mercato liberalizzato apre ulteriori motivi di discussione e di confronto. In particolare le liberalizzazioni del mercato dell’energia e del gas a causa di un sistema ancora oggi poco trasparente che non favorisce la comparabilità e quindi la competitività del sistema spingono le associazioni dei consumatori a prendere posizione netta e chiara su tale problematica. E’ interessante a questo proposito leggere le risposte che il Presidente Bortone ha dato nel corso dell'audizione del 9 luglio 2013 dinnanzi alla X Commissione Industria, Commercio, Turismo: “Per quanto riguarda i clienti che si sono rivolti al mercato libero l’Autorità effettua periodici monitoraggi sulle condizioni di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale. Nell’agosto scorso è stato pubblicato il rapporto che contiene gli esiti dell’indagine conoscitiva avviata nel luglio 2012 per verificare i livelli dei prezzi applicati nel mercato libero e quelli nel mercato tutelato e le ragioni di eventuali differenziali positivi; le criticità nel mercato della vendita al dettaglio con particolare riferimento agli aspetti che possono rendere difficile ai clienti finali orientarsi ed effettuare scelte pienamente consapevoli e vantaggiose; valutare i potenziali interventi, regolatori e non, volti sia a migliorare il coinvolgimento dei clienti domestici nel mercato e a potenziare la loro capacità di beneficiare della concorrenza, sia a favore dei clienti non domestici.” Detto dal Presidente Bortone non fa che aumentare e consolidare l’idea e la consapevolezza che il mercato va indirizzato a favore del cliente domestico e non. Ma l’aver posto in essere, per esempio un sistema di reclamo come quello scaturente dalla delibera 153/12 sui contratti non richiesti non fa altro che aumentare il disagio e la necessità di un franco confronto sulla vexata quaestio. Argomenti come il pagamento di un consumo mai richiesto in contrasto con quanto previsto nella emananda direttiva europea sui diritti dei consumatori è una considerazione che va fatta e tenuta in gran conto dall’Autorità. Inoltre, i sistemi di reclamo e procedurali instaurati dalla stessa delibera 153 nonché dal SIND e dalla procedura C-MOR fanno si che ciò che noi definiamo liberalizzazioni rischiano di indurre il consumatore a non ritenere il mercato libero come un potenziale miglioramento delle condizioni di fornitura e di contratto. La lunga gestazione del SII Sistema Integrativo Informatico è un ulteriore elemento di inquietudine che impedisce una serena valutazione e soprattutto un’apertura al libero mercato. Un altro punto nodale delle forti criticità rilevate è dato dal ruolo centrale assunto dal Servizio Conciliazione dell’AU rispetto alla negoziazione paritetica anche in riferimento alla direttiva n°11 del 2013 sulle ADR europee. A tal proposito la direttiva 11/2013 del Parlamento Europeo dispone la piena copertura a livello di UE delle ADR, ciò significa che sarà disponibile una procedura di ADR per tutte le controversie contrattuali in ogni settore ed in tutti gli Stati membri; tutti gli organismi ADR dovranno altresì soddisfare criteri di qualità tali da assicurare che essi operino in modo efficace, equo, indipendente e trasparente. E' interessante notare come la Commissione Europea ed il Parlamento Europeo abbiano indicato nella sussidiarietà e nella proporzionalità i principi stabilizzatori del sistema ADR lasciando in tal modo al legislatore interno la tutela e la salvaguardia delle esperienze consolidate di risoluzione. Viene consolidato, in tal modo, in maniera definitiva il ruolo degli organismi quale elemento centrale delle ADR nella sua espressione di indipendenza e terzietà rispetto alla controversia instaurata e alla conseguente neutralità dello stesso rispetto alle parti. Partendo dal dato generale di principio, quindi, risulta molto più comprensibile la richiesta di adattamento delle procedure interne (in particolare della paritetica italiana) fatta dalla direttiva alla normativa sussidiaria e proporzionale lasciando alla libera applicazione dei singoli stati la forma e le specificità locali. La riprova della necessaria svolta di cambiamento è data dall'intervento che un'Autorità particolarmente attenta alle novità europee come l'AEEG ha strutturato nel giro di due anni attraverso la creazione di modelli di 2 risoluzione alternative in grado di competere da subito e con le regole giuste in Europa. Partendo dal terzo pacchetto energia del 2009 recepito in Italia nel 2011 (D.lgs. 93) l'AEEG ha costruito un modello sia per i reclami (sportello del Consumatore) che per le conciliazioni (servizio di Conciliazione) creando alternatività con le paritetiche ma, si noti, adattando il modello a quello della mediazione europea. Infatti L'Art. 44 del richiamato decreto recita al 4 comma che “L'Autorità per l'energia elettrica e il gas assicura il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale ed energia elettrica avvalendosi dell'Acquirente unico Spa e vigila affinché siano applicati i principi in materia di tutela dei consumatori di cui all'Allegato I delle direttive 2009/73/CE e 2009/72/CE”. In tal modo e con un certo anticipo sulla direttiva 11/2013, l'AEEG ha riversato nel settore energetico tutte le novità in materia di mediaconciliazione, a partire dal ruolo del mediatore/conciliatore terzo on line, alla creazione di un organismo autonomo presso l'Acquirente Unico e la previsione della retribuzione dei partecipanti alla mediazione on line, così come previsto dalla direttiva, "secondo modalità non legate all'esito della procedura (art.6 1 par. lettera d)" . Ma tale partecipazione dell'AEEG alla partita della mediazione a favore dei consumatori con un proprio ruolo di player è una scelta legittima o è un’invasione di campo o ancora, per meglio dire, un abuso di posizione dominante? Cosa significa tale intervento per la conciliazione paritetica? L'interpretazione della normativa ci favorisce nella comprensione in quanto il servizio di Conciliazione gestito dall'Acquirente Unico ha fatto si che a sei mesi dall'inizio della sperimentazione, questo sia diventato un servizio procedurale di chiusura (cioè permette la conciliazione anche in mancanza di specifici protocolli cd Servizio Universale) con un grande (direi enorme) appeal dato dalla possibilità dell'intervento del distributore nella mediazione. A tal proposito lo stesso richiamato art.44 del d. lgs 93/11 aveva onerato l'AEEG di rendere efficaci le conciliazioni nei confronti dei venditori ed anche dei distributori possibilità che però resta nella sola disponibilità di intervento del servizio di conciliazione e non delle negoziazioni paritetiche innescando in tal modo profonde ed insormontabili difficoltà di natura procedurali e materiali alla risoluzione efficace delle conciliazioni. Premesso che l’intervento dell’AEEG non può che migliorare il servizio di assistenza ed informazione per il consumatore devono però essere 3 introdotte regole che valgono per tutti: se il distributore è parte della conciliazione altrettanto deve essere parte della negoziazione paritetica e, soprattutto, se vi sono finanziamenti alle domande di conciliazione a prescindere dall’esito (in ossequio a quanto previsto dalla direttiva 11/2013) lo stesso deve avvenire anche per le paritetiche. Resta il dato inconfutabile della necessità da parte dei tre attori del "sistema negoziazione" (associazioni dei consumatori, aziende e Autorità) di arrivare ad una veloce modifica delle conciliazioni adattandosi in maniera decisa al modello europeo indicato dalla direttiva per non restare fuori da ogni contesto innovativo e residuare in una negoziazione aziendale che svilisce il grande ruolo che storicamente le associazioni e le aziende insieme si sono ritagliate nel panorama europeo delle ADR. Ultimo punto che mi preme sottolineare è l’importante passo che deve essere fatto verso il riconoscimento di un ruolo che le associazioni dei consumatori assumono e sempre più assumeranno nella gestione dei reclami. Se i dati dell’Autorità afferenti il numero dei reclami ricevuti dai gestori è in crescita esponenziale rispetto al 2011 ed ammontante a circa 416.000 reclami scritti si comprende la necessità di un riconoscimento esplicito e concordato del ruolo che le associazioni rivestono nei confronti del consumatore. Riconoscere questo ruolo significa far assumere dignità e consapevolezza alle associazioni, in parole povere, assumere quel ruolo significa entrare nella gestione pre-contenziosa e aiutare la risoluzione della controversia non limitandosi alla fase cosiddetta patologica del reclamo di cui alla conciliazione paritetica ed al Servizio Conciliazione. Le tematiche interessanti e che potrebbero essere oggetto di approfondimento in questa sede possono essere tante a partire dal dibattito sul ruolo del distributore e della sua funzione essenziale ma “trasparente” per il consumatore e le sue contestazioni ma avranno sicuramente modo gli altri colleghi di affrontare queste come altre tematiche. Infine permettetemi un personale ricordo del maestro Peppino Colella che purtroppo non è qui con noi a seguire questa audizione al quale rivolgo un grazie e ad majora. Avv. Ovidio Marzaioli Vicesegretario generale Movimento Consumatori 4