MINIGUIDA PER LA RICHIESTA DI CHIANTICONTO ONLINE Richiedere il CHIANTICONTO ONLINE è semplice e rapido: • Accedi al sito https://apriconto.inbank.it/08673/WEBCONTO/Apertura01, leggi la documentazione presente nell’area “Consulta i documenti”. • Il conto potrà essere intestato solo a persone fisiche, singolarmente o in cointestazione: tieni a portata di mano il tuo documento di identità (carta di identità, patente di guida o passaporto) e il codice fiscale, nonché il codice IBAN se sei già cliente di un’altra banca che non sia “on line”, che ti servirà – se lo vorrai per effettuare l’attivazione senza doverti recare presso una nostra filiale. • Inserisci tutti i tuoi dati nell’area “Compila i dati” e segui le istruzioni che ti vengono proposte. • Scegli la modalità di attivazione, che potrà essere una delle seguenti: o invio di un “bonifico qualificato” a ChiantiBanca, ossia di un bonifico fatto da una Banca dove sei attualmente correntista, di importo non inferiore a 100 euro; in questo ti verrà chiesto fin dalla fase di inserimento dei dati di indicare il codice IBAN dal quale invierai il bonifico; o attivazione diretta (cd. “de visu”) presso una filiale di ChiantiBanca. • Se hai scelto l’attivazione tramite “bonifico qualificato”, stampa i contratti che ti vengono proposti nell’ultima schermata e inviali, unitamente alla copia del documento utilizzato in fase di inserimento dati e codice fiscale, a: CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO Ufficio Canali Innovativi Piazza Arti e Mesteri 1 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI) Non appena la Banca riceverà e verificherà la documentazione che avrai inviato, in caso di accettazione della tua richiesta, provvederà ad inviarti: o la documentazione contrattuale di tua spettanza; o le credenziali di accesso e il dispositivo di sicurezza (token) per l’utilizzo di ChiantiConto Online via internet banking; o la carta bancomat e, separatamente, il codice segreto (P.I.N.) per il suo utilizzo. • Se hai scelto l’attivazione presso la filiale, non è necessario che stampi alcun documento in quanto troverai tutta la contrattualistica presso la filiale scelta: ricorda di portare con te un documento di identità in corso di validità, il codice fiscale e i 100 euro necessari per il versamento iniziale. Per qualsiasi necessità il servizio di Assistenza di ChiantiConto Online è a tua disposizione attraverso l’indirizzo e-mail [email protected] o via telefono, dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, componendo il numero verde 800 171212 Offerta attraverso tecniche di comunicazione a distanza PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PER I CONTRATTI CONCLUSI A DISTANZA per conto corrente, depositi, finanziamenti, altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d’Italia, esclusi i servizi di pagamento e il credito ai consumatori. Ti consigliamo una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di concludere il contratto. Il consumatore che desidera aprire un conto corrente a distanza deve ricevere/poter scaricare gratuitamente dal sito https://apriconto.inbank.it/08673/WEBCONTO/Apertura01 la Guida che spiega in maniera semplice come scegliere questo servizio e aiuta a capire come funziona e quanto costa. DIRITTI DEL CLIENTE PRIMA DI SCEGLIERE − Ricevere/poter scaricare una copia di questo documento. − Ricevere/poter scaricare il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi. − Ottenere gratuitamente una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all’intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo. − Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) del conto corrente. − Essere informato sull’esistenza e le modalità del diritto di recesso, inclusa la lettera raccomandata A/R, se il cliente è un consumatore. − Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi 10 anni − Nei contratti di conto corrente, avere la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori. − Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto (“portabilità”) presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo. AL MOMENTO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO − Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito alla proposta o al contratto. − Ricevere una copia del contratto firmato dall’intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare. Se il contratto è concluso su internet, ottenere una ricevuta dell’ordine. − Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi. − Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni successive. RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente – prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R scrivendo all’indirizzo: ChiantiBanca, UFFICIO RECLAMI, via Cassia Nord 2/4/6 53035 Monteriggioni (SI), o per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] indicando nell’oggetto della mail la parola “Reclamo”. La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n.28/2010,prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: − all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure − ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF. SUBITO DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Se il cliente è un consumatore, recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Se riceve copia del contratto e del foglio informativo solo dopo la conclusione, i 14 giorni decorrono dal momento del ricevimento. Il recesso è automatico e senza penali anche per i contratti collegati. Il cliente che prima del recesso ha usufruito di servizi previsti dal contratto è tenuto a pagare le spese, se li aveva espressamente richiesti e nei limiti di un importo proporzionato ai servizi. In ogni caso l’intermediario deve restituire al cliente gli importi ricevuti entro 15 giorni. Il diritto di recesso non è previsto nel caso di esecuzione integrale del contratto, su esplicita richiesta scritta del cliente, prima di esercitare il diritto di recesso. DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE − Ricevere comunicazioni sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi. − Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni. ALLA CHIUSURA − Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai contratti a tempo indeterminato, ad esempio il conto corrente e il deposito titoli in amministrazione. − Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo. − Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate. Richiesta di apertura di Conto Corrente e Servizi collegati CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. Sede legale Via Cassia Nord 2/4/6 53035 Monteriggioni (Si) tel 0577297000 fax 0577594378 Direzione generale P.zza Arti e Mestieri 1 50026 San Casciano in Val di Pesa (Fi) tel 055 8255200 fax 0558255241 Iscritta all’Albo delle Banche – C.ABI: 08673 – Cap e Ris. Al 31/12/2010: € 184.774.810 – P/IVA/Cod Fisc/Iscrizione R.I: 01292880521 – C . SWIFT: ICRAITRRIP0 - www.chiantibanca.it - e-mail: [email protected] CHIANTICONTO ON-LINE Conto n. (Luogo e data) INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE Io/Noi sottoscritto/i INTESTATARIO I Cognome e nome Sesso (M/F) Tipo documento di identità Numero documento Luogo di rilascio Data del rilascio Indirizzo e numero civico Provincia CAP Paese Codice fiscale Titolo di studio Professione Cellulare Data di nascita Località Telefono Email Luogo di nascita Provincia Paese INTESTATARIO II (opzionale) Cognome e nome Sesso (M/F) Tipo documento di identità Numero documento Luogo di rilascio Data del rilascio Indirizzo e numero civico Provincia CAP Paese Codice fiscale Titolo di studio Professione Cellulare Data di nascita Località Telefono Email Luogo di nascita Provincia Paese premesso che ho/abbiamo ricevuto le informazioni relative ai servizi di pagamento richieste dalla normativa sulla trasparenza bancaria, attraverso la messa a disposizione del foglio informativo del Conto Corrente “ChiantiConto”, comprensivo dei servizi di pagamento, e la consegna in tempo utile prima della conclusione del presente atto di una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, nonché del foglio informativo, richiedo/richiediamo l'apertura di un conto corrente e dei servizi collegati di seguito indicati. In caso di rapporto cointestato a due persone, la facoltà di firma si intende DISGIUNTA. Ho/abbiamo diritto di recedere dal contratto, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla conclusione. Il diritto di recesso può essere esercitato, nel suddetto termine, tramite l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ChiantiBanca Credito Cooperativo – Ufficio Canali Innovativi, P.za Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI). In tal caso, le eventuali operazioni ed i pagamenti da me/noi disposti sino al ricevimento da parte della Banca della suddetta comunicazione di recesso si intenderanno validi ed efficaci nei miei/nostri confronti. Analogamente si intenderanno validi ed efficaci i pagamenti da me/noi ricevuti. Pagina 1 di 15 ELEZIONE DI DOMICILIO AI SENSI DELL’ART. 9TER DELLA LEGGE 15/12/1990 N. 386 (Elezione di domicilio valida anche per il caso in cui si intenda ricevere la normale corrispondenza, per tutti gli intestatari del conto, ad un indirizzo diverso da quello indicato come residenza del primo intestatario del rapporto) Presso Indirizzo e numero civico Località CAP Provincia Paese Prendo/Prendiamo atto che eventuali variazioni del domicilio eletto potranno esclusivamente aver luogo dietro comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento debitamente sottoscritta. RICHIESTA TESSERA BANCOMAT E PAGOBANCOMAT Richiedo/richiediamo il rilascio di nr.___ (_____) carta/e abilitata/e ai servizi Bancomat Nazionale ed Internazionale, Pagobancomat, pedaggi autostradali (FastPay) con le condizioni di spendibilità e i massimali previsti nel documento di sintesi allegato al presente contratto, a nome di: Nome e Cognome (primo o unico intestatario) Nome e Cognome (secondo intestatario) In caso di accettazione da parte Vostra – che sarà subordinata alla Vostra positiva valutazione – Vi autorizzo/autorizziamo ad inviare, a mio/nostro rischio e sotto la mia/nostra responsabilità, la carta ed il relativo P.I.N. di sicurezza all’indirizzo di corrispondenza già indicatoVi. RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI DI INTERNET BANKING Richiedo/richiediamo l’attivazione del servizio di internet banking INBANK FAMIGLIE, con funzioni dispositive e strumento di sicurezza “TOKEN”, intestato a: Nome e Cognome (primo o unico intestatario) Il servizio “InBank Famiglie” prevede un accesso riservato dal sito www.chiantibanca.it per usufruire, senza necessità di installazione di software, dei servizi informativi e dispositivi previsti dalla banca. Il dispositivo hardware denominato ”Token” è in grado di generare con cadenza regolare di 60 secondi codici numerici monouso (di seguito password) da utilizzare obbligatoriamente nella fase di inoltro di ogni singola disposizione di pagamento a mezzo INBANK. Vi autorizzo/autorizziamo ad inviare il dispositivo, a mio/nostro rischio e sotto la mia/nostra responsabilità, all’indirizzo di corrispondenza già indicatoVi. Le disposizioni di BONIFICO possono essere inoltrate nel rispetto dei limiti di seguito indicati: - limite massimo giornaliero per l’invio di BONIFICI nazionali: € 5.000,00 - limite massimo giornaliero per l’invio di BONIFICI ESTERI in euro: € 0,00 RAPPORTI ABILITATI: TUTTI Sarà abilitato a fruire dei singoli servizi del contratto di INTERNET BANKING il Cliente intestatario o cointestatario di rapporti nominativi -in essere o che saranno accesi- di conto corrente, di mutuo, deposito titoli o in genere di tutti i rapporti nominativi allo stesso intestati o cointestati o sui quali esso è validamente delegato ad operare, fatta eccezione dei rapporti cointestati a firme congiunte. CONSEGNA CREDENZIALI E RESET PASSWORD: Acconsento alla ricezione delle credenziali di accesso mediante canale elettronico. A tal fine richiede che: il codice USERID sia inoltrato al seguente indirizzo email : la prima password di accesso sia inoltrata via SMS al seguente numero: Richiedo la consegna delle credenziali di accesso in formato cartaceo, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto MODALITA’ INOLTRO RICHIESTE DI RESET PASSWORD: La banca consente al Cliente la possibilità di inoltrare via SMS richieste di reset della password di accesso, purché la stazione InBank sia dotata dello strumento di sicurezza TOKEN. Le richieste dovranno essere inoltrate dal numero di cellulare secondo le indicazioni di seguito riportate: Numero di cellulare al quale inviare l’SMS: +39 339 9942024 Testo del messaggio da inviare: RESET 12345678 (dove 12345678 indica la USERID della stazione) InBank eseguirà automaticamente un reset ed invierà la nuova password (ogni volta diversa dalla precedente) al numero di cellulare che ha inoltrato Chiedo di inoltrare alla banca eventuali richieste di reset password, solo in forma scritta. e chiedo/chiediamo l’attivazione delle seguenti abilitazioni: > INFOSMS Il servizio prevede - l’invio automatico di un SMS al cellulare indicatovi ogniqualvolta verrà da me inviata una disposizione di bonifico tramite InBank (internet banking) per importo superiore a euro 2.000,00; - la notifica via SMS in caso di superamento dei seguenti limiti di spesa/prelevamento effettuati con la carta bancomat: € 100,00 per i pagamenti POS, € 60,00 per i prelevamenti ATM - la possibilità di disporre il blocco e lo sblocco del funzionamento della carta bancomat all’estero L’elenco dei messaggi e la relativa sintassi viene fornito in allegato alla lettera di conferma di apertura del rapporto. Inoltre potrò autonomamente attivare i seguenti ulteriori servizi informativi: - sms anche di login al sistema InBank - e-mail di login a InBank e/o di invio disposizione di bonifico - sms di info saldo e ultimi tre movimenti Pagina 2 di 15 - e-mail di info saldo e ultimi tre movimenti SMS e e-mail verranno inviate ai riferimenti indicati nella sezione “Intestazione del Conto Corrente”. > PAGOLIGHT La banca consente al Cliente di impartire disposizioni varie di pagamento, ricariche telefoniche e ricariche di carte prepagate emesse dalla banca, entro l’importo massimo mensile di Euro 1.000,00 con addebito delle operazioni sul conto corrente del Cliente medesimo. L’utilizzo dell’importo massimo mensile da parte del Cliente deve avvenire, in ogni caso, entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. Le disposizioni possono essere inviate mediate collegamento ad internet banking oppure tramite SMS dall’ “utenza telefonica principale” che per conferma si riporta di seguito: Nr. utenza telefonica cellulare principale (obb.) 0039 In caso di utilizzo delle disposizioni via SMS, per le ricariche telefoniche è previsto uno specifico limite giornaliero di Euro 500,00 La sintassi per l’utilizzo degli SMS viene fornita in allegato alla lettera di conferma di apertura del rapporto. > INFOB@NKING: Il servizio denominato infob@nking prevede, accedendo ad INBANK, la consultazione in modalità elettronica dei documenti inviati dalla Banca relativamente a tutti i rapporti intestati, direttamente o in cointestazione, al titolare dell’utenza INBANK: estratti conto, rendicontazioni periodiche, singole contabili sulla movimentazione del conto corrente. Infob@nking sostituisce l’invio di tale corrispondenza tramite posta cartacea. La Banca utilizzerà l’indirizzo e-mail riportato nella sezione nei dati anagrafici dell’intestatario per inviare notifiche di pubblicazione dei documenti disponibili per la consultazione su INBANK-infob@nking: in nessun caso la banca invierà tali documenti quali allegati di messaggi di posta elettronica. FIRMA/E DI CONFERMA DELLE SCELTE EFFETTUATE Confermo/Confermiamo di aver ricevuto, letto e di accettare integralmente tutte le norme e le condizioni economiche che disciplinano i rapporti ed i servizi di cui alla presente richiesta, che in quanto applicabili ai servizi da noi richiesti contengono rispettivamente: I) Documentazione informativa per il Cliente, composta da: - Documento contenente i "Principali Diritti del Cliente"; - Guida della Banca d'Italia "Il conto corrente in parole semplici"; - Guida pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"; 2) Copia per il Cliente della presente "Richiesta di apertura conto corrente e Servizi collegati"; 3) Foglio informativo (completo dell’ Informativa precontrattuale sui contratti e servizi a distanza) inerenti servizi. Data Firma primo o unico intestatario Firma secondo intestatario Qualifica del cliente ai sensi della normativa bancaria (da rilevare prima della conclusione del contratto o a seguito di richiesta di modifica del cliente) Dichiaro di sottoscrivere il contratto indicato in epigrafe “per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale da me eventualmente svolta”. Pertanto, rivesto la qualifica di CONSUMATORE e di CLIENTE AL DETTAGLIO. Prendo atto che la banca è tenuta a cambiare la qualifica assegnatami, qualora ne ricorrano i presupposti, solo a seguito di mia esplicita richiesta. Vi chiedo/chiediamo quindi, l'apertura di un contratto di conto corrente e l'attivazione dei servizi collegati sopra indicati. A tal fine accetto/accettiamo integralmente, avendole tutte lette, le norme contrattuali sulla prestazione dei servizi bancari e finanziari da parte di ChiantiBanca Credito Cooperativo relative al conto corrente di corrispondenza ed ai servizi collegati Bancomat e Pagobancomat, Internet Banking ed Inbank – Funzione CBI, Dispositivo di sicurezza: “Token”, Info SMS e Infob@nking sotto riportate nel presente modulo, nonché tutte le relative condizioni economiche riportate nell’allegato Documento di Sintesi che mi è stato consegnato, che si intende integralmente richiamato e che costituisce parte integrante della presente richiesta. Confermiamo che, in caso di vostra accettazione di questa nostra richiesta, tutti i documenti, con le premesse e gli allegati contenuti, sono parte integrante del contratto e concorrono a formare la volontà contrattuale. Prendiamo atto che, per il perfezionamento della presente richiesta, dovrete darci esplicita comunicazione in tal senso. Vi chiedo/chiediamo di ricevere l’ESTRATTO CONTO relativo alla movimentazione del conto corrente con periodicità TRIMESTRALE. Data Firma primo o unico intestatario Firma secondo intestatario APPROVAZIONE DELLE CLAUSOLE VESSATORIE Dichiaro/dichiariamo altresì di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, secondo comma, codice civile - le seguenti clausole riportate nel presente modulo: NORME RELATIVE AI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA Sezione I – Condizioni generali Art. 2 – comma 6 (individuazione dell’Organismo presso cui esperire la procedura di mediazione di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010); Art. 4 (Invio di corrispondenza e di ordini alla Banca); Art. 5 (Invio della corrispondenza al Cliente); Art. 8 (Poteri di rappresentanza); Art. 9 (Cointestazione del rapporto); Art. 11 (Diritto di garanzia); Art. 12 (Compensazione); Art. 13, comma 2 (Imputazione dei pagamenti); Art. 14 (Modifica delle condizioni contrattuali); Art. 16 (Lingua adottata, legge applicabile e foro competente). Sezione II – Contratto di conto corrente bancario Art. 2 (Addebito in conto di assegni o cambiali); Art. 8, comma 3 (Non apposizione della clausola di effettivo); Art. 9, commi 1 e 2 (Capitalizzazione degli interessi indicata nel documento di sintesi); Art. 10 (Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi); Art. 11, comma 2 (Approvazione dell’estratto conto); Art. 12 (Compensazione e pagamento di assegni); Art. 13 (Recesso). Sezione III – Servizi di pagamento Art. 4 (Rifiuto dell’ordine di pagamento); Art. 5 (Consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento e revoca dello stesso); Art. 6 (Irrevocabilità dell’ordine di pagamento); Art. 8 (Modifica delle condizioni); Art. 11 (Durata del contratto e recesso); Art. 12 (Comunicazioni del Cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto); Art. 14 (Mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento); Art. 15 (Responsabilità per identificativi unici inesatti); Art. 16 (Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario); Art. 17 (Esclusione della responsabilità). Sezione IV – Norme che regolano il servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni Art. 1 (Oggetto e limiti del servizio); Art. 8 (Servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’estero). NORME CHE REGOLANO L’USO DELLA TESSERA BANCOMAT E PAGOBANCOMAT Art. 1, comma 3 – Modifica dei limiti d’importo e delle modalità di erogazione dei Servizi; Art. 4 – Obblighi a carico del cliente; Art. 5, comma 6 – Opponibilità della denuncia di smarrimento, di sottrazione o di appropriazione indebita; Art. 6, comma 1 – Comunicazione del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto; Art. 7, comma 2 – Facoltà per la Banca di sospendere il rimborso; Art. 8 – Responsabilità del cliente per l’utilizzo non autorizzato della Carta; Art. 9 – Addebito in conto e prova delle operazioni; Art. 10, comma 4 – Revoca o perdita dei poteri di rappresentanza; Art. 11 – Limiti dell’utilizzo della Carta; Art. 12, comma 2 – Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi; Art. 15, comma 2 – Messa a disposizione delle informazioni da parte della Banca; Art. 16 – Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione; Art. 17 – Facoltà di recesso della Banca; Art. 18, comma 5 - Uso illecito della Carta; Art. 19, comma 2 – Deroga per i non consumatori diversi dalle microimprese; Pagina 3 di 15 Art. 20 – Modifica delle condizioni; Art. 21 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela; Art. 24, comma 3 – Foro competente; Art. 27, comma 2 – Valuta applicata; Art. 29 – Utilizzo errato della Carta; Art. 32 – Servizio di pagamento POS PagoBancomat Italia; Art. 36 – Servizio di prelevamento e pagamento tramite circuiti internazionali; Art. 37 – Facoltà di modificare, sospendere o abolire i Servizi; Art. 39, comma 1 – Valuta addebito; Art. 40 – Impossibilità di bloccare all’estero il Servizio Maestro PayPass; Art. 43 – Limite temporale giornaliero e giornate non operative; Art. 45, comma 2 – Prova del versamento e suo ammontare; Art. 45, comma 3 – Limitazione di responsabilità all’idoneità dell’impianto; Art. 46 – Valuta accredito; Art. 47 – Banconote sospette di falsità o di provenienza illecita; Art. 48 – Esclusione di responsabilità della banca; Art. 51 – Limite temporale giornaliero e giornate non operative; Art. 53 – Banconote sospette di falsità o di provenienza illecita; Art. 54, comma 2 – Esonero da responsabilità; Art. 55, comma 2 – Prova del versamento e suo ammontare; Art. 55, comma 3 –Limitazione di responsabilità all’idoneità dell’impianto; Art. 56 – Valuta accredito; Art. 57 – Errato utilizzo del Servizio; Art. 58 – Esclusione di responsabilità della Banca; Art. 62 - Esonero da responsabilità per mancata esecuzione delle operazioni; Art. 66 – Esclusione di responsabilità della Banca; Art. 69 sospensione temporanea automatica del servizio, art. 70 facoltà della banca di modificare o sospendere i servizi, Art. 71 esclusione di responsabilità della banca, Art. 73 facoltà di recesso, Art. 75 facoltà di modificare unilateralmente le condizioni. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING Sezione II (caratteristiche del servizio di internet banking) Art. 3 (consegna e custodia dei codici); Art. 4 (erogazione del servizio); Art. 5 (sospensione del servizio); Art. 6 (utilizzo. Obblighi a carico del cliente e della banca); Art. 7 (comunicazioni del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto); Art. 8 (responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate); Art. 9 (responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato) Art. 10 (irrevocabilità dell’ordine di pagamento); Art. 11 (rifiuto dell’ordine di pagamento) ; Art. 12 (identificati unici inesatti); Art. 15 (recesso); Art. 24 (costo dei servizi) Art. 17 (modifica condizioni e comunicazione variazione tasso); Art. 18 (esclusione della responsabilità). Art. 18 (esclusione della responsabilità), nonché dei seguenti articoli relativi alla funzione CBI: Art. 1 (servizi accessori funzione CBI) NORME CHE REGOLANO IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA “TOKEN” Art. 2 (determinazioni dell’uso del Token); Art. 5 (conservazione del Token); Art. 7 (recesso del cliente); art. 8 (recesso della banca); Art. 9 (restituzione del Token) NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO INFOB@NKING Art. 1 (accettazione della tecnica di comunicazione a distanza); - Art. 3 (esonero di responsabilità per la banca); Art. 6 (momento ed effetti di decorrenza dei termini); Art. 8 (revoca, modifica o sospensione dell’accordo); Art. 9 comma 1 (esonero di responsabilità). Data Firma primo o unico intestatario Firma secondo intestatario ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA (ai sensi della normativa in tema di trasparenza bancaria): Dichiaro/dichiariamo che un esemplare della presente richiesta e del relativo Foglio Informativo ci è stato da Voi consegnato. Data Firma primo o unico intestatario Firma secondo intestatario MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN CASO DI EFFETTUAZIONE DI BONIFICO AI FINI IDENTIFICATIVI (cd. BONIFICO QUALIFICATO) Il relazione alla presente richiesta di apertura di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, confermo/confermiamo sotto la mia/nostra personale responsabilità che il bonifico a vostro favore effettuato ai fini identificativi (cd. bonifico qualificato) – recante l’indicazione del codice di riconoscimento personale da voi fornito – è stato da me/noi disposto su conto corrente o conti correnti per il quale/per i quali sono/siamo stato/i identificato/i di persona nell’ambito di un diretto contatto con operatori della Banca presso la quale il conto/i conto è/sono acceso/. Data Firma primo o unico intestatario Firma secondo intestatario AREA RISERVATA ALLA BANCA IN CASO DI IDENTIFICAZIONE DIRETTA Il sottoscritto dichiara di aver personalmente provveduto ad identificare con modalità diretta, ai sensi del D. Lgs. N. 231/2007, il/i soggetto/i i cui estremi identificativi sono riportati nel presente modulo. _______________________________________ (timbro banca e firma operatore) NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI NORME RELATIVE AI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA Sezione I – Condizioni Generali Art. 1 – Applicazione delle Condizioni Generali e diligenza della Banca nei rapporti con la clientela 1. Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in quanto le successive Sezioni non dispongano diversamente. 2. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. Art. 2 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). 5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente. 6. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF, secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Art. 3 – Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente 1. La Banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto. 2. Il cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare l’incarico conferito alla Banca, finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Pagina 4 di 15 Art. 4 – Invio della corrispondenza e di ordini alla Banca 1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale è costituto il rapporto ed hanno corso a rischio del Cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. 2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in ordine al regime degli ordini impartiti alla Banca. Art. 5 – Invio della corrispondenza al Cliente 1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del singolo rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. 2. Le modalità di invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni di cui all’art. 118 e 126 sexies del D.Lgs. 385/1993 (TUB - Testo Unico Bancario) sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal Cliente e riportata nel documento di sintesi. Il Cliente ha comunque il diritto di comunicare, in forma scritta, la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. 3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la Banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente tramite il servizio di banca virtuale messo a disposizione del Cliente medesimo da parte della Banca stessa regolato da un apposito contratto. Tramite il servizio di banca virtuale il Cliente accede alle comunicazioni di cui al comma 1, rese disponibili su un supporto durevole non modificabile, che ne consente la visualizzazione, la stampa, il trasferimento e la conservazione su altro supporto del Cliente stesso. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni a lui destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell’esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell’estratto conto, si intende il giorno in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione secondo le modalità descritte e regolate nel contratto relativo al servizio di banca virtuale sottoscritto dal Cliente. 4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la Banca può inviare all’indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicato dal Cliente, un avviso ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al Cliente. Resta inteso che l’eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l’efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3. 5. È onere del Cliente informare la Banca di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni cartacee/ dell’indirizzo di posta elettronica / del numero di cellulare indicati ai sensi dei commi precedenti presentandosi nella succursale di riferimento per la sottoscrizione dell’apposito modulo di variazione. 6. Qualunque sia la forma scelta e nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatari e le comunicazioni così effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. La modifica della scelta originaria – salvo che la nuova modalità sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio – può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, ma il cointestatario che la dispone è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. Art. 6 – Identificazione della clientela 1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo. 2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.). Art. 7 – Deposito delle firme autorizzate 1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto. 2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica o firma digitale). Art. 8 – Poteri di rappresentanza 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal 2^ giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta alla Banca; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. 3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. 4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. Art. 9 – Cointestazione del rapporto 1. Quando il rapporto sia intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari. 2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. 3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. 4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione, a mezzo di lettera raccomandata, alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto. 5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata, o mediante comunicazione scritta consegnata allo sportello ove è aperto il rapporto, e sono opponibili alla Banca decorsi due giorni lavorativi dalla ricezione. Art. 10 – Pagamenti di debiti in valuta estera 1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente alla Banca nella valuta in cui è espresso il debito, dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola “effettivo” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ.. Art. 11 – Diritto di garanzia 1. La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione su titoli o valori di pertinenza del Cliente detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente. 2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della Banca, stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla Banca medesima verso la stessa persona. Art. 12 – Compensazione 1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca stessa darà pronta comunicazione scritta al cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Art. 13 – Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti 1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso. 2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone prontamente comunicazione a quest’ultimo. Art. 14 – Modifica delle condizioni contrattuali 1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del Cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese, ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Art. 15 – Spese e oneri fiscali 1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il Cliente, nonché quelle relative all’esecuzione, sono a carico del Cliente stesso. Art. 16 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente. 2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l’ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo. Sezione II – Contratto di conto corrente bancario Art. 1 – Convenzione di assegno 1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 124 del R.D. 1736/1933 (cd. “legge assegno”). 2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca – corredata ove possibile da apposita denuncia all’Autorità giudiziaria – della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.). Nel caso in cui il Cliente si avvalga del servizio postale per l’inoltro di assegni, dovrà utilizzare esclusivamente l’assicurata, restando responsabile per ogni danno che dovesse derivargli dall’utilizzo di diverse modalità di invio. 3. In caso di recesso della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. 4. In caso di prelievi a mezzo carta di credito o di debito, in conformità alle condizioni che regolano detti servizi, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto. 5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente. 6. Ai sensi dell’art. 9, ter della L. 386/90 e successive modificazioni, il Cliente è tenuto ad eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’art. 9, bis della medesima legge. Tale elezione di domicilio è resa con la dichiarazione riportata in calce al presente contratto. Eventuali variazioni del domicilio eletto devono essere comunicate con dichiarazione scritta presentata personalmente allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzati alla sede della Banca. Art. 2 – Addebito in conto di assegni o cambiali 1. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. Pagina 5 di 15 11 della Legge Assegno e all’art. 8 della Legge Cambiaria. Art. 3 – Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto 1. Poiché per motivi di sicurezza le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e di alcune tipologie di vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, negoziati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l’integrità dei titoli ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro. Art. 4 – Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID) 1. L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel documento di sintesi. Gli importi degli assegni bancari e circolari negoziati, nonché delle disposizioni RIBA e RID inoltrate per l’incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nel documento di sintesi. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi gli scioperi del personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.). 2. La valuta applicata all’accreditamento degli assegni bancari e circolari determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. 3. Qualora tuttavia la Banca consentisse, eccezionalmente, al Cliente di disporre anticipatamente, in tutto o in parte, di tale importo prima che siano decorsi i termini indicati nel documento di sintesi ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, il cliente non potrà vantare per il futuro analogo diritto. 4. In qualsiasi caso di mancato incasso la Banca, prima del decorso dei termini indicati nel documento di sintesi, si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto. 5. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, la Banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la Banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati. 6. Nel caso di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID) inoltrate per l’incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi, ove compatibili, e fermo quanto previsto alla successiva sezione IV del presente contratto. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell’ipotesi prevista dal comma 4 – spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso. Art. 5 – Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari 1. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’art. 4 (ad esempio assegni esteri, vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute documenti similari, che non fossero disciplinati dalla successiva sezione IV del presente contratto, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che, dell’avvenuto incasso, abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. 2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. 3. Qualora tuttavia la Banca consentisse eccezionalmente al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, il Cliente non potrà vantare per il futuro analogo diritto. 4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. 5. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto. Art. 6 – Versamento in conto di titoli sull’estero 1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni bancari e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso in cui alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. 2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Art. 7 – Movimentazione del conto 1. Le annotazioni concernenti i rapporti di dare ed avere tra Banca e Cliente titolare del conto hanno effetto solutorio. 2. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America e in altri Paesi, in cui le Banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E’ inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. 3. Per quanto attiene i bonifici domestici e transfrontalieri in euro, qualora il Cliente ordinante non fornisca alla Banca i codici IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e BIC (Bank Identifier Code), sarà soggetto, in conformità a quanto disposto dal Regolamento CE n. 924/2009, alle commissioni supplementari previste dalle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi. Art. 8 – Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera 1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in Euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato nel cd. cartello dei cambi dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. 2. Il Cliente si impegna a sostituire l’indicazione "€" o "Eur" o "Euro" esistente sui moduli con quella della divisa prescelta. In caso di assegni, il Cliente si impegna altresì ad apporre, accanto alla somma scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate; in caso contrario l'assegno verrà considerato espresso in euro. Per ogni conversione, vengono addebitate al Cliente le commissioni indicate nei fogli informativi. 3. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art.1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Art. 9 – Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese 1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, annotando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel documento di sintesi, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto, fatte salve, comunque, le previsioni di legge in materia. 2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi di mora, nella misura applicata al momento della cessazione del contratto. 3. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita nel documento di sintesi; nel caso di assegni recanti data di emissione successiva a quella di presentazione, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell’art. 31 della Legge Assegno. 4. Fermo restando quanto sopra, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, le parti convengono di applicare, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento secondo quanto indicato nel documento di sintesi. La commissione di istruttoria veloce è applicata in base alle soglie e nei limiti previsti dalla legge e/o dalle Autorità di settore. Art. 10 – Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi 1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto conto. 2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Art. 11 – Approvazione dell’estratto conto 1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art.1713 cod. civ. 2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto, salvo quanto previsto al comma successivo. 3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 4. Salvo quanto disposto in precedenza al secondo e terzo comma, in ordine all’approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della Sezione I del presente contratto. Art. 12 – Compensazione e pagamento di assegni 1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 12, comma 1, primo capoverso, della Sezione I del presente contratto, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art.12, della Sezione I del presente contratto, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. Art. 13 – Recesso 1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Fermo restando quanto previsto dall’art. 11 della Sezione III (Servizi di pagamento), ciascuna parte può recedere da esso dandone comunicazione scritta all’altra parte con preavviso di 2 (due) giorni. 2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di assegno impagato per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione. 3. Allorché il recesso è divenuto operante la Banca sarà tenuta ad eseguire esclusivamente gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data anteriore all’efficacia del recesso stesso sempre nei limiti della provvista e salvo diversa disposizione. Sezione III – Servizi di pagamento Art. 1 – Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento 1. La presente sezione si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione europea non appartenente all’area dell’euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Essa si applica altresì ai servizi di pagamento prestati nella Unione europea, a condizione che la banca del pagatore e 1 quella del beneficiario siano ivi insediate ovvero l’unica banca coinvolta nell’operazione di pagamento sia insediata nella Comunità. 2 3 2. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta sia quale Banca del pagatore sia quale banca del beneficiario : a) bonifico nazionale/estero/Bonifico Sepa (SCT Sepa Credit Transfert): operazione effettuata dalla Banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione possono coincidere; b) bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria; c) bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale; 1 Per operazione di pagamento si intende l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario (art. 1, comma 1, lett. c, del d.lgs. n.11 del 2010). Per pagatore si intende «la persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n.11 del 2010). 3 Per beneficiario si intende «la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. f, del d.lgs. n.11 del 2010). 2 Pagina 6 di 15 d) RID/Addebito diretto Sepa (SDD Sepa Direct Debit): ordine di incasso di crediti che presuppone una preautorizzazione all’addebito in conto da parte del debitore. L’esecuzione dell’ordine prevede la trasmissione telematica, attraverso un’apposita procedura interbancaria, delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria); e) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito; f) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria; g) altri pagamenti elettronici. 3. La presente sezione non si applica nel caso di operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato alla Banca di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque. Art. 2 – Ordine di pagamento 4 1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l’ordine di pagamento è impartito alla Banca da quest’ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l’ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore. 2. L’ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta indicate dalla Banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l’esecuzione dell’ordine medesimo. 5 3. L’ordine di pagamento deve riportare l’identificativo unico del beneficiario, conformemente al quale la Banca è tenuto a eseguirlo: a titolo esemplificativo: IBAN (bonifico Italia e bollettino bancario Freccia); IBAN e BIC (bonifico estero/bonifico Sepa), IBAN e coordinate d’azienda (RID/ Addebito diretto Sepa), numero effetto (RiBa), numero incasso (Mav). 4. Con riferimento agli addebiti diretti (RID, Addebito Diretto Sepa), il servizio prevede l’addebito in conto corrente degli ordini di incasso per i quali il Cliente ha fornito alla banca direttamente o indirettamente, tramite un terzo beneficiario, un’autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente. L’Addebito Diretto Sepa può configurarsi secondo due schemi di incasso: i) SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti; ii) SDD B2B (Business to Business), utilizzabile, dal lato del pagatore, laddove il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore. La Banca rifiuterà l’esecuzione degli addebiti SDD B2B, nel caso in cui il Cliente pagatore rivesta la qualifica di consumatore. 5. Nel caso di Addebito Diretto SDD B2B, per ogni nuova autorizzazione rilasciata all’Azienda Creditrice, il Cliente deve confermare il primo addebito relativo al nuovo mandato alla Banca, per iscritto o con altro mezzo concordato con la banca stessa. Nel caso di mancata conferma entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito Sepa SDD B2B. Il cliente è tenuto a informare la Banca anche delle modifiche e della revoca del mandato già rilasciato. Art. 3 – Ricezione dell’ordine di pagamento 6 1. Il momento di ricezione dell’ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla banca del pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la banca del pagatore, l’ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi relativo al presente contratto è stabilito il limite orario (cd cut-off) oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, secondo le indicazioni contenute nel foglio informativo, l’ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Art. 4 – Rifiuto dell’ordine di pagamento 1. Laddove tutte le condizioni della presente sezione siano soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 5, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al Cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Il Cliente ha l’onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l’impossibilità per la Banca di eseguire l’ordine di pagamento per mancanza di provvista. Per tale comunicazione di rifiuto il Cliente è tenuto a rimborsare le relative spese nella misura indicata nel documento di sintesi. 3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento. Il cliente autorizza la Banca ad utilizzare per le comunicazioni il numero di telefono comunicato alla succursale di riferimento con la sottoscrizione di apposito modulo. 4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione è considerato come non ricevuto. Art. 5 – Consenso all’esecuzione dell’operazione di pagamento e revoca dello stesso 1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui il pagatore medesimo trasmette l’ordine di pagamento alla banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio, anche solo al beneficiario, dell’autorizzazione all’addebito in conto. 2. Il consenso all’esecuzione dell’operazione di pagamento è revocato con la stessa modalità e forma con la quale l’ordine è stato impartito. Per le operazioni disposte dal beneficiario, il consenso è revocato dal pagatore, oltre che con le modalità e nella forma con cui è stato manifestato, anche mediante comunicazione scritta alla propria banca. La revoca del consenso è consentita fino al momento in cui l’ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo 6. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca è consentita fino alla fine della 2^ (seconda) giornata operativa precedente il giorno concordato per l’esecuzione dell’operazione. 3. La revoca del consenso riferita all’esecuzione di una serie di operazioni impedisce l’esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca impedisce l’esecuzione delle operazioni a partire dalla 2^ (seconda) giornata operativa successiva alla ricezione da parte della banca della revoca medesima. 4. Il Cliente può disattivare il servizio di ordini di incasso elettronici Addebito Diretto Sepa SDD in qualsiasi momento. In tal caso la banca, fino a diversa indicazione, rifiuta l’addebito di tutti gli ordini di incasso elettronici Addebito Diretto Sepa SDD disposti dal momento della ricezione della richiesta di disattivazione del servizio. In tale caso la banca blocca le operazioni di pagamento future e quelle che non siano irrevocabili ai sensi del successivo articolo. A partire dal 1° febbraio 2014 il pagatore avrà la facoltà di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l’incasso dell’addebito diretto, limitare l’esecuzione ai soli pagamenti diretti a beneficiari specificamente indicati dal cliente e inibire l’esecuzione dei soli pagamenti diretti a determinati beneficiari specificamente indicati dal cliente. Art. 6 – Irrevocabilità dell’ordine di pagamento 1. L’ordine di pagamento si considera irrevocabile dopo che esso sia pervenuto alla Banca del pagatore, salvo quanto disposto nei commi successivi. 7 2. Nel caso di addebito diretto , il pagatore può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi ovvero, per i clienti diversi da consumatori, non oltre la fine della 2^ (seconda) giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi . I clienti diversi dai consumatori, al momento del rilascio dell’autorizzazione all’addebito, possono rinunciare al diritto di revoca del singolo ordine di pagamento, fatta salva la revocabilità del consenso all’esecuzione continuativa degli ordini ai sensi del precedente art. 5 della presente sezione. 3. Se si tratta di ordini di pagamento disposti dal pagatore per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’esecuzione , ovvero, per i clienti diversi da consumatori e microimprese, non oltre la fine della 2^ (seconda) giornata operativa precedente il giorno concordato per l’esecuzione. 4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso della Banca del pagatore. In tal caso, la Banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel documento di sintesi. Art. 7 – Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta 1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato alla clientela, i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell’esecuzione degli ordini medesimi sono indicati nel documento di sintesi. 2. La Banca effettuerà gratuitamente gli interventi volti a correggere o prevenire errori e inesattezze nell’esecuzione di operazioni di pagamento, salvo nei casi di: - revoca dell’ordine di pagamento laddove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del presente contratto; - recupero fondi trasferiti a seguito dell’utilizzo di un codice identificativo inesatto da parte del cliente di cui all’art. 15, comma 2, del presente contratto; - giustificato rifiuto ad eseguire un ordine di pagamento di cui all’articolo 4, comma 2, del presente contratto. In tali ipotesi la Banca potrà applicare le spese indicate nel documento di sintesi. Comunque, le spese saranno adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca. 3. Per le operazioni di pagamento denominate in una divisa ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all’area dell’euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dirette verso prestatori di servizi di pagamento insediati in Paesi nella Comunità Europea, la Banca accredita l’importo dell’operazione di pagamento sul conto della Banca del beneficiario al massimo entro la fine della quarta giornata operativa successiva al momento di ricezione dell’ordine. Art. 8 – Modifica delle condizioni 1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative di cui all’articolo precedente e le clausole di cui alla presente sezione. 2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per il Cliente, esse debbono essere comunicate a quest’ultimo per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente sezione senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. 8 4. Quando il Cliente è un consumatore , la Banca può modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione, purché sussista un giustificato motivo, dando un preavviso di almeno due mesi al Cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità. Art. 9 – Comunicazioni 1. Le comunicazioni fra le parti del presente contratto sono effettuate su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, secondo la scelta concordata fra le parti al momento della conclusione del presente contratto ed eventualmente modificata nel corso dello stesso. 2. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate, salvo il disposto dei successivi artt. 10, 11 e 12 della presente sezione, sull’estratto del conto corrente utilizzato come “conto di pagamento”, regolato dalle disposizioni del presente contratto. Art. 10 – Comunicazione al Cliente di informazioni su una singola operazione 1. La Banca fornisce mediante la messa a disposizione del Cliente, sia egli pagatore o beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato ai sensi del precedente art. 9, con periodicità almeno mensile, le informazioni dovute e relative alle singole operazioni di pagamento effettuate nel periodo. Per tali informazioni il Cliente, diverso da consumatore e microimpresa, è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. Qualora il Cliente richieda alla Banca di fornire informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle dovute oppure la trasmissione di informazioni in forma diversa da quella prescelta, è tenuto a rimborsare le relative spese nella misura indicata nel documento di sintesi. 2. Per ogni singola operazione di pagamento disposta dal cliente in qualità di pagatore, la Banca, su richiesta di quest’ultimo e prima dell’esecuzione, mette a sua disposizione su supporto cartaceo informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese relative a tale operazione. 4 Per ordine di pagamento si intende qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario alla propria Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento (art. 1, comma 1, lett. o, del d.lgs. n.11 del 2010). 5 Per identificativo unico si intende «la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. r, del d.lgs. n.11 del 2010). 6 Per giornata operativa si intende il giorno in cui la Banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa (art. 1, comma 1, lett. u, del d.lgs. n.11 del 2010). 7 Per addebito diretto si intende «un servizio di pagamento per l’addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo» (art. 1, lett. v, del d.lgs. n.11 del 2010). 8 Per consumatore si intende «la persona fisica di cui all’art. 1, comma 1, lett. a, del d.lgs. 206 del 2005», vale a dire del codice del consumo (cfr. art. 1, comma 1, lett. a. del d.lgs. n.11 del 2010), a tenor del quale si tratta della «persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Pagina 7 di 15 Art. 11 – Durata del contratto e recesso 1. Il Cliente può recedere dalla presente sezione in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della Banca, questa deve dare al Cliente un preavviso di almeno due mesi. In entrambi i casi la comunicazione di recesso è data in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L’efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea. 2. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso e dandone immediata comunicazione alla controparte. 3. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l’obbligo per il Cliente di precostituire i fondi motivatamente richiesti dalla Banca per chiudere partite eventualmente ancora sospese. 4. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla Banca, sono dovute dal Cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla Banca al Cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto. Art. 12 – Comunicazioni del Cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica in forma scritta e senza indugio tale circostanza alla Banca e comunque entro il termine di 13 mesi, ovvero di 2 mesi per i clienti diversi da consumatori e microimprese, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario. 2. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni dovute per legge relative all’operazione di pagamento. 3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca. 4. L’onere di provare che l’esecuzione dell’operazione non autorizzata o inesatta è imputabile alla Banca grava sul Cliente, quando questi non riveste la qualifica di consumatore o microimpresa. Art. 13 – Operazioni di pagamento non autorizzate 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca provvede al rimborso e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione anche verbale al Cliente. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere e ottenere la restituzione dell’importo rimborsato, anche addebitando il conto di sua iniziativa. Art. 14 – Mancata o inesatta esecuzione dell’ordine di pagamento 1. Fatti salvi gli artt. 12, 15 e 17 della presente sezione, quando l’operazione di pagamento è disposta dal Cliente in qualità di pagatore, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento da quest’ultimo impartito, a meno che il Cliente non abbia impartito l’ordine alle condizioni previste nella presente sezione ovvero non sia in grado di provare che la Banca del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione nel rispetto della disciplina concordata. In tale ultimo caso la Banca del beneficiario è responsabile nei confronti del suo Cliente della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento. 2. Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al pagatore medesimo l’importo dell’operazione di pagamento e ripristina la situazione del conto corrente come se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. 3. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo in essere l’esecuzione inesatta fermi restando il diritto di rettifica di cui all’art. 12 e la responsabilità della Banca ai sensi dell’ottavo comma del presente articolo. 4. Fatti salvi gli artt. 12 e 17 della presente sezione, quando il Cliente risulta essere beneficiario di un’operazione di pagamento, la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione medesima solo se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra di avere eseguito correttamente l’operazione e che il relativo importo è pervenuto alla Banca. In tale caso la Banca mette a disposizione del Cliente l’importo dell’operazione o lo accredita immediatamente sul conto del Cliente medesimo. 5. Fatti salvi gli artt. 12, 15 e 17 della presente sezione, quando l’operazione di pagamento è disposta dal Cliente in qualità di beneficiario, la Banca: a) è responsabile della corretta trasmissione dell’ordine alla Banca del pagatore; b) trasmette senza indugio l’ordine al prestatore dei servizi di pagamento del pagatore; c) è responsabile del rispetto dei tempi di disponibilità e di decorrenza della valuta concordati nel documento di sintesi. 6. Fatti salvi gli artt. 12 e 17 della presente sezione, quando il Cliente risulta essere pagatore di un’operazione di pagamento disposta da un terzo in qualità di beneficiario, la Banca è responsabile solo se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dimostra di avere eseguito correttamente l’operazione. In tale caso la Banca è tenuta a rimborsare al Cliente l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l’operazione di pagamento e informarlo del risultato. 8. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. 9. Nei confronti di clienti diversi da consumatori e microimprese la responsabilità della Banca ai sensi dei commi precedenti ricorre solo nell’ipotesi di dolo o colpa grave. Art. 15 – Responsabilità per identificativi unici inesatti 1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico. 2. Se l’identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. La Banca del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. In tale caso il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca le spese indicate nel documento di sintesi. 3. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico. 4. Il Cliente dovrà prestare particolare attenzione nell’utilizzo dell’identificativo unico, assicurandosi che lo stesso sia esatto. L’esecuzione di un ordine in conformità con l’identificativo unico fornito dalla Banca comporta la presunzione del corretto adempimento dell’ordine da parte della Banca stessa ed esclude la sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione dell’operazione. La presunzione di corretta esecuzione e l’esclusione della responsabilità operano anche qualora il Cliente abbia fornito alla propria banca informazioni aggiuntive rispetto all’identificativo unico. Art. 16 – Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario 1. Nel caso in cui un’operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell’importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’operazione di pagamento; b) l’importo dell’operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presente il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Su richiesta della Banca, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l’esistenza di tali condizioni. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita. 2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca. 3. Il pagatore può chiedere il rimborso di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Per i clienti diversi dai consumatori prevalgono specifici accordi con cui gli stessi rinuncino a chiedere il rimborso o convengano termini inferiori per effettuare la relativa richiesta salvo che il Cliente non consumatore utilizzi l’addebito diretto SDD B2B nel qual caso il rimborso non è previsto. La richiesta è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo; essa si considera efficace per la Banca quando quest’ultima abbia ricevuto la comunicazione effettuata in forma cartacea. 4. La Banca rimborsa l’intero importo dell’operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giorni lavorativi bancari dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore a quali enti e con quali modalità egli può presentare reclamo o ricorso ove non accetti la giustificazione fornita. 5. Il diritto al rimborso è escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il pagatore ha dato l’autorizzazione direttamente alla propria Banca; b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento limitatamente al caso in cui l’operazione del pagatore è stata data prima dell’esecuzione dell’operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dalla Banca o dal beneficiario almeno quattro settimane prima dell’esecuzione. 6. Nel caso in cui un’operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Cliente in qualità di beneficiario, sia già stata eseguita, la Banca ha diritto di recuperare dal Cliente stesso, anche mediante addebito in conto di sua iniziativa, l’importo dell’operazione della quale il pagatore abbia ottenuto il rimborso, in conformità alla normativa vigente. Art. 17 – Esclusione della responsabilità 1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico delle banche non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge. Art. 18 – Sanzioni 1. Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti in materia di servizi di pagamento dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dal D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, sono applicabili alla Banca le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 ed all’art. 144 del D.Lgs. 385/1993. Sezione IV – Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull’italia e sull’estero Art. 1 – Oggetto e limiti del servizio La presente sezione regola i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull’Italia e sull’estero non disciplinati dalla precedente sezione IV. 1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del cedente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull’estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio internazionale vigenti in materia. 2. Sono a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da: a) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni, che sulle distinte di accompagnamento; b) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie; c) smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; d) casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi. 3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà a curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. 4. La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l’incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento. 5. La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese relative o derivanti dall’espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate. 6. La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della legge Cambiaria e 47 della Legge Assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi. Art. 2 – Modalità di presentazione degli effetti cambiari 1. Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario o all’emittente un avviso con l’invito a recarsi ai propri sportelli per l’accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, sia essa firmata o meno. Art. 3 – Effetti cambiari recanti clausola “senza spese”, “senza protesto” 1. Nel caso di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, non firmata a termine di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto. Art. 4 – Ordine di proroga di scadenza effetti 1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l’effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all’art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto. Art. 5 – Pagamento mediante assegni 1. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di Banca, la Banca incaricata dell’incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati. Pagina 8 di 15 Art. 6 – Pagamento di effetti, documenti ed assegni a favore dell’estero 1. Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell’estero, stilati in euro o in divisa estera, la Banca (o il corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto se l’importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. 2. Quest’ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento; in assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato. Art. 7 – Mancato ritiro di documenti da parte del debitore 1. Nel caso di mancato ritiro di documenti – accompagnati o no da effetti – da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla Banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la Banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro o l’immagazzinamento della merce o di provvedere a quanto altro ritenesse opportuno, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze. Art. 8 – Servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’estero 1. I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull’ltalia. Quando le leggi o le prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l’accettazione o l’incasso sono diverse, si applicano le leggi e le prassi dei Paesi esteri. 2. In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione ed i poteri dei firmatari. 3. Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell’incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento del trassato soltanto se l’importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espressa istruzione in tal senso. 4. Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile. Art. 9 – Sconto o negoziazione di effetti, documenti e assegni 1. La presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti documenti ed assegni scontati o negoziati, o sui quali sia stato fatto, in qualunque forma, un anticipo è eseguita dalla Banca – direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non – secondo le norme di cui innanzi. 2. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare i relativi importi alla Banca se, per fatti o circostanze non imputabili alla stessa: a) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; b) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; c) la Banca non sia in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo. NORME CHE REGOLANO L’USO DELLA TESSERA BANCOMAT E PAGOBANCOMAT SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto 1. L’uso congiunto della carta di debito, di seguito denominata Carta, e del “Codice Personale Segreto”, di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato cliente, ad utilizzare con modalità elettroniche i Servizi disciplinati nelle apposite Sezioni e costituisce esplicito consenso, da parte del cliente, all’esecuzione della relativa operazione di pagamento. 2. L’utilizzo della Carta deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai Marchi indicati nelle Sezioni di questo contratto, entro i limiti d’importo, con le modalità ed alle condizioni economiche indicate nel presente contratto e nel documento di sintesi allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; in ogni caso, l’utilizzo della Carta deve avvenire entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente, qualora inferiore al limite d’importo. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti d’importo previsti dal presente contratto. 3. I limiti di importo possono essere modificati dalla Banca con le modalità previste dall’art. 20. Peraltro tali limiti possono essere modificati anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza. 4. In relazione a determinate tipologie di operazioni indicate a fronte, i Servizi possono essere utilizzati mediante l’uso della sola Carta ovvero con altre specifiche modalità indicate dalla Banca. Art. 2 – Rilascio della Carta 1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. 2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN, che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e consegnato al cliente in un plico sigillato. 3. Soltanto dopo la sottoscrizione del presente contratto, la Banca può consegnare personalmente al cliente sia la Carta che il PIN. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest’ultimo, la Banca può provvedere alla spedizione della Carta e del PIN in plichi separati. 4. La Banca ha facoltà di inviare la Carta al cliente a mezzo posta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza. Art. 3 – Obblighi a carico della Banca 1. La Banca ha l’obbligo di: a) assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della Carta (ad es. PIN) non siano accessibili a soggetti diversi dal cliente, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi dei successivi articoli 4 e 5; b) astenersi dall’inviare la Carta salvo il caso in cui sia il cliente a richiederlo espressamente in forma scritta, a meno che la Carta già consegnata al cliente debba essere sostituita; c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il cliente possa eseguire la comunicazione di al successivo articolo 5, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco della Carta, di chiedere la riattivazione della stessa o l’emissione di una nuova ove la Banca non abbia già provveduto; ove richiesto dal cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui all’articolo 5 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima; d) impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del cliente di cui all’articolo 5. Art. 4 – Obblighi a carico del cliente 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare la Carta con l’ordinaria diligenza e nel rispetto delle regole stabilite in questo contratto. E’ inoltre tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. 2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova. 3. Il cliente è tenuto ad apporre la propria firma nell’apposito spazio sul retro della Carta, se presente, all'atto della ricezione della stessa. Art. 5 – Smarrimento, furto o appropriazione indebita della Carta e/o del PIN 1. In caso di smarrimento, furto o appropriazione indebita della Carta ovvero della Carta unitamente al PIN, il cliente è tenuto a comunicarlo senza indugio, non appena ne viene a conoscenza, alla Banca e a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel materiale informativo consegnato al cliente, unitamente alla Carta, all’atto della sottoscrizione del contratto, comunicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta stessa e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo. Quest’ultimo è tenuto altresì a denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. 2. Nel corso della telefonata, l’operatore del Numero Verde comunicherà al cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di invio), telegramma o fax, fornendo, non appena possibile, copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. 3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. 4. Appena ricevuta la segnalazione di cui sopra, la Banca provvede al blocco della Carta senza che il cliente debba sostenere alcuna spesa per il predetto blocco. 5. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della Carta, la Banca, su richiesta del cliente, provvederà alla sostituzione della Carta. In tale caso, il cliente è tenuto a corrispondere l’importo indicato nel documento di sintesi, che viene addebitato ed evidenziato nell’estratto conto. In tali casi il cliente è obbligato a restituire alla Banca la Carta debitamente invalidata (tagliata a metà). 6. La segnalazione di cui al presente articolo è opponibile alla Banca: - dalla data ed ora della comunicazione del numero di blocco da parte dell’operatore del Numero Verde, alla espressa condizione che il blocco sia stato confermato alla Banca dal cliente, nel caso e con le modalità prescritte dal secondo comma; - dalle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione, nel caso previsto dal terzo comma, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca ed i suoi corrispondenti anche non bancari. Art. 6 – Comunicazione del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. Il cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla Banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito. 2. Il termine di tredici mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative alle operazioni di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi. 3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla Banca. Art. 7 – Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate 1. Fatto salvo l’art. 6 del presente contratto, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al cliente l’importo dell’operazione medesima. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode – tra cui ad es. la mancata comunicazione della denuncia di smarrimento, furto o appropriazione indebita ai sensi dell’art. 5 - la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al cliente. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal cliente la restituzione dell’importo rimborsato. Art. 8 – Responsabilità del cliente per l’utilizzo non autorizzato della Carta 1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 5. 2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 3 lett. c). 3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della Carta, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 5, il cliente medesimo può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro, la perdita derivante dall’utilizzo indebito della carta conseguente al suo furto o smarrimento. 4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli articoli 4 e 5 con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3. Art. 9 – Addebito in conto e prova delle operazioni 1. L’addebito in conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione. 2. L’ordine di pagamento impartito tramite la Carta è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito. 3. Qualora il cliente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. 4. Dell’addebito delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione, fatto salvo il caso in cui l’apparecchiatura informi preventivamente il titolare dell’impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il titolare decida di eseguire comunque l’operazione, nonché la documentazione della Banca. Inoltre, può costituire elemento di prova ogni altro mezzo non documentale. 5. Nel caso di operazioni eseguite con le modalità previste al comma 4 dell’art. 1, le operazioni stesse potranno risultare anche in forma elettronica in funzione dell’apparecchiatura utilizzata. Pagina 9 di 15 6. La Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, qualora debba procedere alla rettifica o all’eliminazione della registrazione effettuata, è tenuta a ricostituire la posizione contabile del cliente e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita. 7. Le modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l’operazione come indicato nel documento di sintesi. Art. 10 – Poteri di rappresentanza 1. Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca i soggetti autorizzati a rappresentarlo nel ritiro della Carta ed il PIN, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’uso della Carta e del PIN medesimi da parte di tali soggetti. 2. Su richiesta del cliente, la Carta può essere rilasciata ed intestata ad altro soggetto appositamente delegato –che diviene a sua volta cliente- previa sottoscrizione anche da parte di quest’ultimo del presente contratto. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata ad una persona fisica autorizzata ad operare sul conto corrente, ovvero ad altra persona appositamente delegata – che diviene a sua volta cliente - previa sottoscrizione anche da parte di quest’ultima del presente contratto. 3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall’art. 18, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del relativo PIN. In caso di revoca o perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi, la Carta non può essere utilizzata e deve essere restituita alla Banca. 4. La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca trascorsi tre giorni dal ricevimento della comunicazione. Art. 11 – Limiti dell’utilizzo della Carta 1. La Banca ha la facoltà di bloccare l’utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente); c) nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. 2. Nei casi di cui al comma 1 la Banca informa il cliente anche telefonicamente del blocco della Carta motivando tale decisione. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento. 3. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, la Banca provvede a riattivarla o ad emetterne una nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata. Art. 12 – Erogazione dei Servizi 1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all’art. 1, comma 2, negli orari indicati nelle Sezioni o eventualmente comunicati dalla Banca al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari. 2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 2, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza e/o alla sicurezza dei Servizi medesimi. Art. 13 – Invio di corrispondenza alla Banca 1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente dirette alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti. 2. Il cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile. Art. 14 – Invio della corrispondenza alla clientela 1. L'invio al cliente di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal cliente nel documento di sintesi allegato. In ogni momento il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. Art. 15 – Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti 1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull’estratto del conto corrente utilizzato come “conto di pagamento”, regolato dalle disposizioni della Sezione II del contratto di conto corrente (Conto Corrente Bancario). 2. Prima dell’esecuzione di un’operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sulle spese e/o commissioni da corrispondere. La Banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo. 3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato. Art. 16 – Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione 1. La Banca mette a disposizione del cliente, su supporto cartaceo e mensilmente, l’informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi del presente contratto. Tale stampa movimenti è gratuita. Se il cliente è un non consumatore diverso dalle microimprese, la Banca addebiterà sul conto le spese per l’informativa obbligatoria previste nel documento di sintesi. 2. Se il cliente richiede alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi. Art. 17 – Recesso della Banca 1. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto o dai singoli Servizi in qualsiasi momento con preavviso scritto di due mesi e senza alcun onere per il cliente. Quest’ultimo è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. 2. In presenza di giusta causa o giustificato motivo la Banca ha diritto di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. 3. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della Banca. Art. 18 – Recesso del cliente ed obbligo di restituzione della Carta 1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. In caso di recesso non solo del cliente, ma anche della Banca, la commissione annuale relativa all’utilizzo della Carta verrà rimborsata in modo proporzionale. 2. Il Cliente è inoltre tenuto a restituire alla Banca la Carta ed il materiale di cui al comma precedente: � in caso di richiesta dovuta a motivi diversi da quelli del precedente art. 17, oppure di recesso dal presente contratto o da quello di conto corrente da parte della Banca, entro il termine da questa indicato; � alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto; � in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 10; � contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente. 3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal suo legale rappresentante. 4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della carta. 5. L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 17 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito. Art. 19 – Spese e commissioni 1. Le spese e le commissioni applicate alla clientela sono indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto e saranno addebitate sul conto corrente indicato in frontespizio. 2. Ai clienti non consumatori diversi dalle microimprese si applicano le spese relative alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa di trasparenza sui servizi di pagamento, nella misura indicata nel documento di sintesi. Art. 20 – Modifica delle condizioni 1. Ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo, nonchè le clausole contrattuali di cui al presente atto. 2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest’ultimo ai sensi del precedente art. 14, con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. 4. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo). 5. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. “a pacchetto”), a tutte le modifiche si applica l’art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.). 6. La modifica del tasso di cambio in senso favorevole al cliente è applicata con effetto immediato e senza preavviso. La variazione del tasso di cambio in senso sfavorevole al cliente può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso solo se la modifica dipende esclusivamente dalla variazione del tasso di cambio di riferimento convenuto. Art. 21 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela 1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – è tenuto ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 4. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. 5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione. 6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità -prima di adire l'Autorità Giudiziaria- di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4. Art. 22 – Oneri fiscali 1. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al rapporto posto in essere con il cliente sono a carico dello stesso. Art. 23 – Durata del contratto 1. Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato. Art. 24 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente. 2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l’ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo Art. 25 - Sanzioni 1. Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti per l’esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal d.lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla Banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e all’art. 32 d.lsg. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all’art. 145 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.). 2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall’art. 32 d.lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell’attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal d.lgs. 11/2010. Art. 26 – Norme finali Pagina 10 di 15 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza. SEZIONE II –SERVIZIO ATM BANCOMAT ITALIA Art. 27 – Servizio di prelevamento bancomat 1. Il Servizio “ATM Bancomat Italia” consente al cliente di prelevare denaro contante in Italia – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti d’importo e con le modalità indicate nel documento di sintesi – presso sportelli automatici (ATM) situati in Italia, contraddistinti dal Marchio “Bancomat”, digitando il PIN. 2. L’operazione di prelevamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno di esecuzione dell’operazione stessa. Art. 28 – Orari 1. Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite: - durante l’orario di apertura al pubblico, qualora l’apparecchio sia situato all’interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico; - negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM). Art. 29 – Utilizzo errato della Carta 1. In caso di utilizzo errato della Carta rispetto alle istruzioni di cui all’art. 27 o comunque difforme dalle presenti disposizioni, o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il cliente è tenuto a contattare la sua Banca. Art. 30 – Difettoso funzionamento degli sportelli automatici (ATM) 1. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici (ATM), il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Art. 31 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali). SEZIONE III – SERVIZIO POS PAGOBANCOMAT ITALIA Art. 32 – Servizio di pagamento POS PagoBancomat Italia 1. Il Servizio “POS PagoBANCOMAT Italia” consente al cliente di disporre pagamenti nei confronti dei soggetti convenzionati in Italia – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti di importo e con le modalità indicate nel documento di sintesi – a valere sul conto corrente del cliente medesimo, mediante qualunque apparecchiatura (POS) contrassegnata o comunque individuata dal Marchio PagoBANCOMAT. 2. L’operazione di pagamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno di esecuzione dell’operazione stessa. Art. 33 – Orari 1. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico dei soggetti convenzionati, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato. Art. 34 – Difettoso funzionamento 1. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Art. 35 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali). SEZIONE IV – SERVIZI ATM CIRRUS INTERNAZIONALE/POS MAESTRO INTERNAZIONALE Art. 36 – Servizi di prelevamento e pagamento tramite circuiti internazionali 1. La Carta consente al cliente di prelevare contante – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti nel documento di sintesi - a valere sul suo conto corrente, presso tutti gli sportelli automatici (ATM) contrassegnati con il simbolo CIRRUS, esistenti nei paesi aderenti al Servizio. 2. La Carta consente altresì di effettuare, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti - in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti nel documento di sintesi - nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi terminali nei punti di vendita (POS) contrassegnati dal simbolo Maestro. 3. La Carta, se abilitata alla tecnologia contact-less, consente di effettuare –presso gli esercenti che espongono il marchio Maestro Paypass- operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta stessa. Le operazioni effettuate in tale modalità: - se hanno importo pari o inferiore ad euro 25 possono essere effettuate senza digitazione del P.I.N. o firma della memoria di spesa - se hanno importo superiore ad euro 25 sono convalidate mediante la digitazione del P.I.N. o firma della memoria di spesa. L’elenco completo degli esercenti dotati di POS per la lettura contact-less è consultabile sul sito internet www.mastercard.it/PayPass. 4. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi e con i vincoli orari del centro autorizzativo. Art. 37 – Ubicazione delle apparecchiature 1. L’ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti installatori, i quali si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere od abolire i Servizi. Art. 38 – Moneta 1. Gli ATM ed i POS esteri effettuano le suddette operazioni nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati. Art. 39 – Valuta addebito e tasso di cambio 1. Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta vengono applicati la valuta del giorno in cui avviene l’operazione ed il tasso di cambio previsto nel documento di sintesi. 2. La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l’operazione così come indicato nel documento di sintesi. Art. 40 – Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo estero 1. Il cliente ha la possibilità di richiedere, sottoscrivendo un’apposita appendice al presente contratto, l’attivazione del servizio “Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo estero” che gli permette– tramite invio di un messaggio SMS alla banca- di bloccare o sbloccare l’operatività internazionale della propria carta. Il suddetto blocco non produce però effetti sul servizio Maestro PayPass, che pertanto continua a rimanere attivo anche in caso di attivazione del Servizio. Art. 41 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali), Sezione II (Servizio ATM Bancomat Italia) e Sezione III (Servizio POS PagoBancomat Italia). SEZIONE V – VERSAMENTO DI VALORI - CD. CASSA CONTINUA Art. 42 – Servizio di versamento valori in cassa continua 1. Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici della cd. cassa continua della Banca abilitati a tale servizio, banconote, monete, assegni bancari, postali e circolari, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 43 – Orari 1. Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici di cassa continua ubicati all’interno dei locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel documento di sintesi o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo. Art. 44 – Obblighi del cliente 1. I valori devono essere inseriti nell’apposita busta, disponibile presso gli sportelli della Banca, che il cliente stesso immette nella feritoia dello sportello automatico di cassa continua predisposta ad incamerare i valori versati. 2. Il cliente deve inserire nella busta, insieme ai valori, la distinta di versamento datata e firmata sulla quale devono essere chiaramente indicati il numero e l’intestazione del conto corrente, la dipendenza presso cui è intrattenuto il rapporto ed il dettaglio del contante, nonché gli estremi degli assegni versati. Il cliente è tenuto altresì a trattenere presso di sé, sino al ricevimento dell’estratto conto, la “copia per il cliente” della distinta di versamento e lo scontrino eventualmente rilasciato dall’apparecchiatura. 3. Il cliente può immettere nella busta esclusivamente banconote e assegni. Prima di immettere gli assegni nell’apparecchiatura, il cliente deve verificare l’integrità del titolo nonché la completezza e l’esattezza dei dati. I titoli formalmente irregolari non possono essere accettati. Art. 45 – Contabilizzazione 1. L’apertura del mezzo di custodia nel quale affluiscono le buste è effettuata giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi. I valori che sono contenuti in ogni busta vengono verificati da un cassiere insieme con un altro dipendente della Banca e indicati nel verbale sottoscritto dagli incaricati di cui sopra. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 16, la Banca dà notizia dell’accreditamento sul conto corrente tramite l’estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare. 3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori, la Banca risponde verso il cliente solo dell’idoneità dell’impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore. Art. 46 – Valuta accredito 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 43, l’importo del contante versato è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 43, per l’accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 47 – Irregolarità delle banconote o dei titoli 1. La Banca, qualora dovesse riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nelle banconote o nei titoli immessi nella busta o differenze tra l’accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalle distinte di versamento, ne darà comunicazione scritta al cliente e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato. Art. 48 – Esclusione di responsabilità della Banca 1. La Banca nell’espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l’ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico di cassa continua. Art. 49 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente. SEZIONE VI – VERSAMENTO DI VALORI TRAMITE ATM Art. 50 – Servizio di versamento valori tramite ATM 1. Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici (ATM) abilitati a tale servizio, banconote, assegni bancari, postali e circolari, esclusivamente in Euro, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 51 – Orari 1. Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici ubicati all’interno di locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel documento di sintesi o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo. Art. 52 – Obblighi del cliente 1. Il cliente è tenuto a verificare la regolarità, l’integrità e l’autenticità dei valori, nonché l’esattezza dei dati su di essi riportati, prima di effettuare l’operazione di versamento. Art. 53 – Banconote sospette di falsità o di provenienza illecita 1. Il cliente prende atto che gli sportelli automatici (ATM) trattengono le eventuali banconote sospette di falsità o di provenienza illecita, che non saranno conteggiate nel versamento. In tal caso, la Banca provvederà a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione al cliente stesso. Nel caso di versamento di banconote che presentino indici di anomalia, oppure logore o danneggiate o comunque non negoziabili (non pagabili presso la Banca d’Italia), le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad un’ulteriore verifica da parte della Banca. In tali casi il cliente autorizza sin d’ora la Banca a riaddebitare l’importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità. Art. 54 – Irregolarità degli assegni 1. Per il caso di utilizzo del servizio di versamento assegni, qualora la Banca riscontrasse irregolarità sugli assegni presentati o differenze tra l’importo riportato sul titolo e quello indicato all’atto del versamento, ne darà pronta comunicazione al cliente e procederà alla registrazione dell’operazione limitatamente all’importo accertato. Gli assegni irregolari saranno restituiti al cliente tramite lo sportello presso il quale è aperto il conto corrente, salvo che la restituzione non possa aver luogo per disposizione di legge o di regolamento o per provvedimento della Pubblica Autorità emanato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. 2. Nell’esecuzione dell’incarico di incasso degli assegni versati, la Banca non risponde per i seguenti eventi, ove non imputabili alla stessa: cause di forza maggiore, sciopero anche del proprio personale, eventi naturali, disposizioni di legge inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento o da atti di autorità nazionali ed estere, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria. Pagina 11 di 15 Art. 55 - Contabilizzazione 1. La Banca, verificata l’autenticità dei valori, provvede alla contabilizzazione sul conto corrente. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 16, la Banca dà notizia dell’accreditamento sul conto corrente tramite l’estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare. 3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori la Banca risponde verso il cliente solo dell’idoneità dell’impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore. Art. 56 – Valuta accredito 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 51, l’importo delle banconote versate è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 51, per l’accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 57 – Errato utilizzo del Servizio 1. In caso di utilizzo errato da parte del cliente rispetto alle modalità indicate dalla Banca o per motivi di sicurezza o per il difettoso funzionamento dello sportello automatico (ATM), la Banca può annullare l’operazione restituendo la Carta senza concludere l’operazione di versamento. Art. 58 – Esclusione di responsabilità della Banca 1. La Banca nell’espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l’ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico (ATM). Art. 59 - Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente. SEZIONE VII – SERVIZIO “SELF SERVICE” Art. 60 - Servizio “Self service” 1. Il Servizio “Self service” consente al cliente di effettuare, presso gli sportelli automatici (ATM) a ciò abilitati, operazioni inerenti il conto corrente, quali per esempio interrogazioni, ordini di bonifico o giroconto, ricarica cellulari, pagamento bollette, pagamento canone TV, prenotazioni di libretti, di moduli di assegni bancari, di valuta estera e di assegni circolari, disposizioni permanenti di addebito in conto, le quali ultime potranno essere effettuate anche presso terminali telematici all’uopo abilitati, installati presso società esterne. Art. 61 – Orari 1. Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite: - durante l’orario di apertura al pubblico, qualora l’apparecchio sia situato all’interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico; - negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM). Art. 62 – Presupposti per l’esecuzione delle operazioni 1. La Banca darà esecuzione alle richieste di operazioni a condizione che il conto corrente sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti, e che non sussistano ragioni che ne impediscono l’utilizzazione. In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla mancata esecuzione delle operazioni. Art. 63 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, incluse le valute applicate e i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento, si rinvia alle norme che regolano il rapporto di conto corrente; sono altresì applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali), Sezione II (Servizio Bancomat - ATM Italia) e Sezione III (Servizio Pago Bancomat - POS Italia). SEZIONE VIII – SERVIZIO FASTPAY Art. 64 – Servizio di pagamento per pedaggi autostradali 1. Il Servizio di pagamento di pedaggi autostradali consente al cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi, raggruppati mensilmente. 2. La contabilizzazione in conto corrente dell’importo dei pedaggi effettuati dal cliente avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi. 3. Il cliente prende atto che la Banca è irrevocabilmente autorizzata ad accreditare alle Società od Enti di cui al primo comma, l’importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali. Art. 65 – Modalità e limiti di utilizzo del Servizio 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con il limite di importo indicato nel documento di sintesi. 2. Il cliente prende altresì atto che, per l’utilizzo del Servizio, non è prevista la digitazione del PIN e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se a seguito del primo. Art. 66 – Esclusione di responsabilità della Banca 1. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature, sciopero anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore. 2. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra cliente e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio. Art. 67 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali). SEZIONE IX – SERVIZIO INFOSMS Art. 68 - Il titolare della carta di debito (di seguito titolare) utilizzando il telefono abilitato invia i propri messaggi S.M.S. di richiesta al numero della banca sopra riportato. Il titolare che invia al numero telefonico della banca uno dei messaggi S.M.S. indicati dalla sintassi predisposta dalla banca sopra indicata deve utilizzare un telefono di sua proprietà, abilitato all’invio di messaggi S.M.S., il cui numero di utenza corrisponde a quello indicato quale “numero telefonico del titolare”. Art. 69 - Qualora venga superato il numero massimo di messaggi informativi previsti entro il periodo indicato a fronte, il titolare prende atto che il servizio sarà automaticamente sospeso e verrà ripristinato all’inizio del mese o dell’anno successivo, a seconda del periodo prescelto. Art. 70 - Le istruzioni per l’utilizzo dei servizi abilitati o richiesti alle quali il titolare dovrà strettamente attenersi sono indicate a fronte e potranno essere aggiornate dalla banca dandone comunicazione al titolare anche mediante messaggi S.M.S.. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi. Art. 71 - Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disfunzioni del terminale telefonico il titolare è tenuto a non inviare ulteriori messaggi S.M.S.. Art. 72 - Il titolare autorizza la banca a registrare automaticamente gli accessi effettuati ai vari Servizi. Tali registrazioni sono direttamente imputabili al titolare e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite (informazioni, Blocco/Sblocco, Alert utilizzo bancomat). Art. 73 - La banca si riserva la facoltà di recedere dai servizi abilitati secondo le modalità previste dall’art. 8 del contratto di carta di debito. Art. 74 - Il titolare ha facoltà di recedere dai servizi abilitati secondo le modalità previste dall’art. 9 del contratto di carta di debito. Art. 75. - Ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni economiche, nonché le clausole contrattuali di cui al presente atto. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest’ultimo ai sensi dell’14 del contratto di carta di debito, con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo). Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. “a pacchetto”), a tutte le modifiche si applica l’art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.). Art. 76 - Il titolare si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi secondo quanto previsto dalle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi . La banca addebiterà gli importi relativi ai servizi sul conto corrente indicato nel presente contratto, intestato o cointestato al titolare. Art. 77 - Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto integrativo si fa espresso rinvio alle norme previste nel contratto di carta di debito ed alle condizioni generali del contratto di conto corrente di corrispondenza, già sottoscritti dal titolare. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela 1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. 2. Le presenti condizioni generali trovano applicazione in quanto le successive Sezioni del contratto non dispongano diversamente. Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio Reclami della clientela 1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. 3 bis. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it 4. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. 5. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli – se non vi ha già dato corso - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela 1. La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole Sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. 2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi. 3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. 4. Il cliente, salva la disciplina specifica prevista per i singoli servizi attivati, ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un Pagina 12 di 15 principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. Art. 4 - Invio della corrispondenza alla clientela 1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della banca - anche relative alle presenti condizioni - incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell’ art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal cliente ed esplicitata nel documento di sintesi. In ogni momento il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. Art. 5 - Invio di corrispondenza alla banca 1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente dirette alla banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti. 2. Il cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca siano compilati in modo chiaro e leggibile. Art. 6 - Durata del contratto 1. Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato. At. 7 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente. 2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via alternativa l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca oppure la direzione generale della banca oppure la Filiale dove è instaurato il presente rapporto. Salva l’ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo. SEZIONE II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI INTERNET BANKING Art.1 - Oggetto 1. Il servizio di internet banking denominato INBANK™ (di seguito "servizio") permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet, informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intestatario o di cointestatario di conto corrente, intrattiene con la banca e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell'importo massimo complessivo giornaliero e dell’importo massimo per singola operazione sopra indicati e, comunque, entro il limite del saldo disponibile. Il servizio di INBANK consente di visualizzare la situazione del proprio conto corrente e di altri rapporti in essere con la banca (conto titoli, mutuo, ecc) e di impartire disposizioni a valere sui propri rapporti, nei limiti dell’importo massimo giornaliero sopra indicato, e comunque entro il saldo disponibile del conto corrente. 2. Al fine di limitare il rischio di perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di INBANK la banca e il cliente concordano l’importo massimo giornaliero per le operazioni di pagamento: Bonifico Italia/Estero e Stipendio eseguite tramite il servizio INBANK. Art.2 - Attivazione del servizio 1. L’attivazione del servizio presuppone la sottoscrizione del contratto di conto corrente di corrispondenza e, limitatamente all’opzione “Trading”, del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione e i documenti ad esso allegati, previsti dalla vigente normativa in materia di prestazione dei servizi di investimento. Art. 3- Consegna e custodia codici 1. La banca fornisce al cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet. La banca consegna al cliente un codice cliente (user id cliente) e un codice di accesso (password iniziale), personali e riservati. Il codice di accesso (password iniziale) è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione alfanumerica, di sua scelta, inconoscibile dalla banca. 2. L’attivazione della funzione di acquisto e vendita di strumenti finanziari, se viene attivata l’opzione Trading, avviene successivamente al primo collegamento al servizio Inbank, nel modo descritto nell’articolo precedente, tramite il medesimo codice di accesso (password iniziale) successivamente il cliente dovrà introdurre una ulteriore password segreta per l’opzione Trading (PIN Trading), a combinazione numerica, di sua scelta, inconoscibile dalla banca. 3. La banca consegna al cliente personalmente sia il codice cliente che il codice di accesso con la sottoscrizione del presente contratto. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, ed a rischio del medesimo, la banca può provvedere alla spedizione dei due codici riservati. 4. In fase di sottoscrizione del contratto o successivamente, allo scopo di innalzare periodicamente i livelli di sicurezza del servizio, la banca ha il potere di imporre al cliente l’adozione di strumenti di sicurezza suppletivi (ad esempio sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato). 5. Il cliente è tenuto a custodire segretamente i codici, che devono rimanere riservati. Il cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici medesimi assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito degli stessi. In particolare, il cliente, nel proprio interesse, non deve conservare insieme i codici identificativi ( fra cui user id e password), con avvertenza a non annotarli su un unico supporto. 6. Dopo cinque tentativi di utilizzo con codice di accesso (password) errati, viene inibita la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l’utenza sarà bloccata. L’operatività sarà ripristinata su richiesta del cliente, con la riattivazione da parte della banca del codice di accesso (password iniziale). Per motivi di sicurezza il cliente è obbligato a variare periodicamente la password segreta a combinazione alfanumerica almeno ogni novanta giorni, con facoltà del cliente di variare comunque in ogni momento la password. 7. In caso di smarrimento o sottrazione degli strumenti che generano le password o dei codici identificativi, il cliente deve: a) bloccare tempestivamente i servizi di internet banking secondo le istruzioni fornite dalla banca; b) informare tempestivamente la filiale della banca ove è radicato il rapporto e fare denuncia all’autorità, come indicato nel successivo art. 6. 8. La denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla banca solo dopo trascorse 5 ore lavorative, dal ricevimento della stessa. 9. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di diligenza nella conservazione dei codici identificativi, del dovere di bloccare tempestivamente i servizi di internet banking e/o di denunciare tempestivamente lo smarrimento e/o il furto dei codici identificativi o dei generatori di password a lui consegnati. 10. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito, comunque e da chiunque effettuato, dai codici identificativi o dei generatori di password a lui consegnati. Art. 4 - Erogazione del servizio 1. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative descritte nel presente contratto ed illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet www.inbank.it . E’ obbligo del cliente accedere con regolarità al portale www.inbank.it e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e alle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio. 2. Il cliente autorizza la banca a non dare corso ad alcuna operazione: a) che venisse richiesta con modalità, in tutto o in parte, differenti rispetto a quelle indicate nel contratto; b) che il sistema bloccasse per ragioni di sicurezza, chiedendo la conferma espressa da parte del cliente appositamente contattato con canali di comunicazione alternativi. 3. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospenderli o abolirli in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di INBANK per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intempestività dei dati forniti il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. 4. Il cliente autorizza espressamente la banca a predisporre e mantenere attivi sistemi di registrazione in via continuativa e automatica delle operazioni, delle comunicazioni e delle conversazioni fra loro intercorrenti telefonicamente (indipendentemente dai protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati) e/o sulla rete internet nell’ambito dell’utilizzo dei servizi di Internet banking. 5. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura dei servizi di Internet banking, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della banca, delle registrazioni di cui al precedente comma 4 e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati effettuate dalla banca stessa. Tali registrazioni, unitamente a quelle delle operazioni disposte tramite i Servizi stessi, sono direttamente imputabili al cliente e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite sul proprio conto corrente personale. Art. 5 - Sospensione del servizio 1. La banca può bloccare l’utilizzo di INBANK - ed eventualmente operazioni in corso di esecuzione- per giustificati motivi connessi con un o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza del servizio; b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) nel caso in cui lo strumento preveda una concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. 2. Nei casi di cui al comma precedente, la banca informa il cliente del blocco del servizio INBANK, motivando tale decisione. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento. 3. Al venir meno delle ragioni che hanno comportato il blocco del servizio di INBANK, la banca provvede a riattivare il servizio. Art. 6 – Utilizzo, obblighi a carico del cliente e della banca. 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio di internet banking in conformità ai termini stabiliti nel presente contratto. Il cliente non appena riceve i codici identificati/credenziali di accesso a lui consegnati per l’accesso al servizio, deve adottare le misure idonee a garantirne la sicurezza della custodia e la riservatezza dell’utilizzo. 2. In caso di furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dei codici identificativi/credenziali di accesso al servizio, il cliente, come previsto all’art. 3 comma 7, deve darne senza indugio comunicazione, anche telefonica con successiva conferma a mezzo lettera raccomandata A.R., alla banca, denunciando altresì l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel caso di impossibilità di contattare la banca telefonicamente, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R., telegramma o fax o con gli altri mezzi messi a disposizione, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Altresì, il cliente, nel caso di cui siano venute meno le ragioni che hanno comportato il blocco del servizio di INBANK, di cui al precedente art. 5, potrà richiedere la riattivazione del servizio ove la banca non vi abbia provveduto. Qualora richiesto dal cliente, la banca gli fornisce mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima. 3. La banca è tenuta ad assicurare che: a) i codici identificativi/credenziali di accesso, che consentono l’utilizzo dei servizi di internet banking non sono accessibili a soggetti diversi dal titolare legittimato ad utilizzarli, salvi gli obblighi in capo a quest’ultimo, indicati nel comma 1 del presente articolo; b) il cliente, attenendosi agli adeguati strumenti messi a disposizione dalla banca, possa comunicare senza indugio alla stessa il furto, l’appropriazione indebita o l’utilizzo non autorizzato di strumenti tecnici di accesso al servizio non appena ne viene a conoscenza; c) opererà per impedire qualsiasi utilizzo del servizio di internet banking successivo alla comunicazione: di furto, di appropriazione indebita o di utilizzato non autorizzato, effettuata dal cliente. 4. Sono a carico della banca i rischi connessi alla spedizione dei relativi dispositivi personalizzati di accesso al servizio di internet banking 5. L’utilizzo dei servizi di INBANK effettuato dal cliente dopo l’estinzione dei propri rapporti bancari cui è collegato è da considerarsi illecito, ferme restando le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono. Art. 7 - Comunicazione del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. Il cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrenti dalla data di addebito . 2. Il termine di tredici mesi non opera se la banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi. 3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quanto l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca. Art. 8 - Responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate 1. Fatto salvo l’art. 7 della presente Sezione, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca rimborsa immediatamente al cliente l’importo dell’operazione medesima. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato il conto corrente, la banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode, tra cui ad esempio la mancata comunicazione della denuncia di frode alla competente autorità ai sensi dell’art. 6, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al cliente. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal cliente la restituzione dell’importo rimborsato. Art. 9 - Responsabilità del cliente per l’utilizzo non autorizzato 1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo dei propri codici cliente personali e riservati indebitamente intervenuto dopo la Pagina 13 di 15 comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 6 2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo indebito dei propri codici cliente personali e riservati quando la banca non ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 5 e 6. 3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri codici identificativi personalizzati che consentono l’accesso al proprio rapporto bancario, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 6, il cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante da utilizzo indebito dei propri codici identificativi personalizzati. 4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno degli obblighi di cui agli artt. 3 e 6 con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3. Art. 10 - Irrevocabilità dell’ordine di pagamento 1. Si considera irrevocabile l’ordine di pagamento impartito direttamente dal cliente e ricevuto dalla banca. 2. La banca stabilisce il limite, fissato in prossimità della fine della giornata operativa, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 3. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente ha messo i fondi a disposizione della propria banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. 4. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la banca, l’ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 5. Dell’esecuzione delle operazioni fa prova la comunicazione della banca. 6. Le modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al cambio di riferimento per l’operazione come indicato nel documento di sintesi. Art. 11 - Rifiuto dell’ordine di pagamento 1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato dal cliente, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. 3. Il cliente ha l’onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l’impossibilità per la banca di eseguire l’ordine di pagamento per mancanza di provvista. 4. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento. 5. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione. 6. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la banca può addebitare sul conto corrente del cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel documento di sintesi. Art. 12 - Identificativi unici inesatti 1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico. 2. Se l’identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente comma, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi. 3. La banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’ordinante anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla sua banca informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico. Art. 13 - Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti 1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull’estratto del conto corrente utilizzato come “conto di pagamento”, regolato dalle disposizioni proprie del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente. 2. Prima dell’esecuzione di un’operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo. 3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato. Art. 14 - Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione 1. La banca mette a disposizione del cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole e mensilmente, l’informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi del presente contratto. Tale stampa movimenti è gratuita. Se il cliente è un non consumatore diverso dalle microimprese, la banca addebiterà sul conto le spese per l’informativa obbligatoria previste nel documento di sintesi. 2. Se il cliente richiede alla banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi. Art. 15 – Recesso dal contratto 1. Ferma restando la facoltà della banca di procedere al blocco del servizio per ragioni di sicurezza come previsto agli artt. 3 e 5 del presente contratto, il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente. 2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta. 3. In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale. Art. 16 - Costo dei servizi 1. Il cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto. La banca addebiterà gli oneri relativi sul conto corrente indicato nel presente contratto. Ai clienti non consumatori diversi dalle microimprese si applicano le spese relative alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa di trasparenza sui servizi di pagamento, nella misura indicata nel documento di sintesi. Art. 17 - Modifica delle condizioni 1. Ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione. 2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest’ultimo ai sensi dell’art. 4 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. 4. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo). 5. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. “a pacchetto”), a tutte le modifiche si applica l’art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.). 6. Le modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. Tale comunicazione sarà effettuata nell’estratto conto successivo alla variazione. Art. 18- Esclusione della responsabilità 1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge. Art. 19 - Sanzioni 1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l’esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal d.lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e all’art. 32 d.lsg. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all’art. 145 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.). 2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall’art. 32 d.lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell’attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal d.lgs. 11/2010. SEZIONE III - INBANK - FUNZIONE CBI Art. 1 - Servizi accessori funzione CBI 1. Il servizio consente di trasmettere istruzioni o ricevere informazioni per la gamma di operazioni previste dagli standard CBI, suddivise in obbligatorie e facoltative a seconda che tutte le banche aderenti al servizio siano, rispettivamente, tenute o solo facoltizzate a prenderle in carico nei confronti della propria clientela. 2. Il cliente è tenuto a concordare con ciascuna banca passiva le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il servizio tra quelle che la singola banca passiva è in grado di eseguire e ad autorizzarle ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, assumendosi la responsabilità dell’autenticità, dell’esattezza e della completezza delle medesime istruzioni. 3. A tal fine il cliente deve utilizzare, nei confronti delle banche diverse dalla presente banca attiva, lo schema di lettera allegato al presente contratto e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il servizio da parte della singola banca passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima banca. 4. Il cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici previsti al primo comma, almeno entro 6 ore lavorative precedenti al termine massimo previsto dai contratti stipulati dal cliente stesso con le singole banche passive per l’erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti. 5. Il cliente garantisce l’autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati. 6. Ai sensi del presente articolo, si considerano ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni della settimana dal lunedì al venerdì. 7. Le informazioni contabili concernenti i rapporti in essere presso la banca attiva e le banche passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di registrazione in conto e vengono quotidianamente poste a disposizione del cliente al più tardi entro le ore 8.00, alla condizione che le banche passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni. 8. Nel caso di flussi elettronici rispetto ai quali la banca attiva opera anche come banca passiva si applicano le norme riportate nel successivo allinea. 9. La banca si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal cliente medesimo. 10. La banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute. 11. La banca si impegna ad inviare gli “esiti” in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea. 12. La “conferma di ricezione” deve essere inviata o messa a disposizione dalla banca nel corso dell’arco temporale di un’ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi. Sezione IV - INBANK - FUNZIONE Art. 1 - Servizi accessori funzione trading 1. Il servizio Trading consente al cliente l’accesso diretto all’area finanziaria e permette di effettuare l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari sulla Borsa italiana - Mercato Telematico Azionario (MTA) e su altri mercati i cui riferimenti saranno comunicati successivamente. Il servizio è operativo negli orari indicati nel prospetto Condizioni economiche, ad esclusione dei periodi di tempo necessari agli interventi di chiusura delle procedure di elaborazione dei dati giornalieri della banca e di manutenzione ordinaria. Gli ordini inseriti oltre orario apertura di borsa verranno recepiti ed inoltrati sul mercato il primo giorno di contrattazione successivo. La banca, in caso di indisponibilità del servizio per motivi tecnici, provvederà a segnalare al cliente che l’ordine inviato non è stato preso in carico (messaggio di “non eseguito”). Sezione V - INBANK - FUNZIONE PAGOLIGHT Pagina 14 di 15 Art. 1 - Servizi accessori funzione pagolight 1. Il servizio PagoLIGHT consente al cliente di disporre pagamenti o altri addebiti, a valere sul proprio conto corrente, entro l’importo massimo mensile concesso dalla banca e con le modalità sopra indicate, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. 2. Il cliente che invia al numero di utenza della banca sopra riportato uno dei messaggi SMS sopra indicati nelle “modalità di richiesta”, deve utilizzare un telefono di sua proprietà, abilitato all’invio dei messaggi SMS, il cui numero di utenza corrisponde a quello indicato quale “Nr. di utenza principale “. Il cliente rimane responsabile della custodia e del corretto utilizzo dell’apparecchio cellulare e del relativo numero di utenza telefonica. NORME CHE REGOLANO IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA: “TOKEN” Art. 1 Oggetto – viene consegnato, previa sottoscrizione del presente contratto, un dispositivo hardware – denominato ”Token” – dotato di display ed in grado di generare con cadenza regolare di 60 secondi codici numerici monouso (di seguito password). Il Token ha le dimensioni di un portachiavi ed è contrassegnato da un codice matricola numerico. Lo stesso viene consegnato dalla banca al titolare della stazione INBANK, che potrà utilizzarlo personalmente o in caso di titolare di azienda consegnarlo a sua volta ai soggetti autorizzati dal titolare ad effettuare operazioni previste nell’ambito del servizio INBANK. Art.2 Determinazione dell’uso – il Token potrà essere utilizzato personalmente dal titolare della stazione INBANK, dalle persone autorizzate dallo stesso titolare ad operare come sottoutenti, nonché dai soggetti abilitati con la procura speciale per servizi elettronici, al fine di acquisire le password da digitare per le operazioni previste dal servizio INBANK. Sarà cura del titolare della stazione INBANK fornire ai propri sottoutenti le adeguate informazioni sull’utilizzo del token. E’ espressamente vietato ogni diverso utilizzo, così come la consegna del dispositivo a terzi per qualsiasi ragione. Art 3 Durata del contratto – il presente contratto avrà durata dalla data di consegna del Token fino alla restituzione alla banca per cessazione di funzionamento del dispositivo medesimo. Alla cessazione, il titolare della stazione INBANK, potrà richiedere, qualora disponga dei necessari requisiti, il rilascio di un nuovo Token previa sottoscrizione del relativo contratto. Art.4 Attivazione del Token – il Token viene attivato dalla banca nei termini sopra indicati, previa sottoscrizione del presente contratto. Il Token viene consegnato nello stato di conservazione e nelle condizioni idonee all’uso determinato tra la banca e il cliente. Art.5 Conservazione del Token – il cliente ha l’obbligo di custodire e conservare il Token con diligenza, separatamente dagli altri codici identificativi del servizio di INBANK, e di servirsene appropriatamente per l’uso cui è destinato astenendosi da qualunque intervento sullo stesso. Per garantire il corretto funzionamento del Token dovranno essere in ogni caso adottati i seguenti accorgimenti: - temperatura di utilizzo da 0 a 40 gradi centigradi; - umidità massimo 95 %. Art.6 Smarrimento o sottrazione del Token - in caso di smarrimento o sottrazione del Token, il cliente è tenuto a darne immediatamente comunicazione alla banca, inoltre il cliente è tenuto a farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Art.7 Recesso del cliente - il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla banca. Art.8 Recesso della banca - la banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni, dandone comunicazione scritta al cliente. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art. 33, comma 3 del D.Lgs. n. 206/2005, la banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. Art.9 Restituzione del Token - Il token dovrà essere sempre restituito alla banca: - nel caso di recesso del cliente; - in caso recesso della banca; - in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi previsti dall’art. 5; - cessazione del funzionamento o malfunzionamento del Token. Art.10 Condizioni economiche – per l’utilizzo del Token il titolare si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi secondo quanto previsto dalle indicate condizioni economiche. Il pagamento del canone avverrà con addebito sul conto corrente indicato per il servizio INBANK. Art.11 Rinvio – per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel contratto di INBANK. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO INFOB@NKING Art. 1 – Il cliente richiede ed accetta espressamente di ricevere le comunicazioni previste dagli artt. 118, 119, 126 sexies del D. Lgs. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione adottando la forma elettronica quale tecnica di comunicazione a distanza su tutti i contratti nei quali ha effettuato o effettuerà tale scelta, alle condizioni di seguito previste. Potranno altresì essere inviate con le medesime modalità, a tutti gli effetti di legge, anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni inerenti il rapporto. Resta in ogni caso valida ed efficace, anche nei confronti degli eventuali cointestatari, ogni altra comunicazione, corrispondenza o notifica eventualmente inviata in forma cartacea dalla banca al cliente presso l’indirizzo indicato nel frontespizio del contratto o, in caso di variazione, all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Art. 2 - Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni effettuate dalla banca, con le seguenti modalità, ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la scelta o la modifica della tecnica di comunicazione a distanza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l’obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari. Art. 3 – Le comunicazioni inerenti il rapporto sono inviate, con la periodicità prevista dalla legge o dai rispettivi contratti, mediante accesso riservato al documento nella specifica sezione protetta del sito Internet indicato della banca (servizio INBANK.it). A tal fine, al cliente sono attribuite le credenziali di autenticazione rappresentate da un codice per l’identificazione personale associato ad una parola chiave alfanumerica, conosciuta solamente dal cliente. La parola chiave deve essere modificata dal cliente al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi. Il cliente ha l’obbligo di custodire con la massima riservatezza le credenziali di autenticazione, che valgono quale sottoscrizione autografa del cliente, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante da un loro utilizzo non corretto o abusivo. Art. 4 – La banca non può addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica (art. 127 bis TUB). Art. 5 – Le comunicazioni contrattuali disciplinate dal presente accordo sono fornite tramite supporto durevole non modificabile, che consente al cliente la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione del documento su proprio supporto. Fermi restando gli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti, le comunicazioni contrattuali saranno consultabili dal cliente con le presenti modalità per un periodo massimo di un anno. Art. 6 – I termini per l’esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e per la contestazione dell’estratto conto decorrono dal momento della ricezione della comunicazione. Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione. Il cliente ha l’onere di provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del presente accordo. Per rendere più agevole e tempestiva la comunicazione, la banca invia all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato un avviso, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al cliente. Il cliente ha la facoltà di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica, non solo con comunicazione cartacea inviata alla banca, ma anche accedendo direttamente al sito Internet di quest’ultima (servizio INBANK.it). Resta inteso che l’eventuale mancato invio o ricezione dell’avviso di cui sopra non pregiudica l’efficacia delle comunicazioni, come disciplinata nel comma precedente. E’ onere del cliente informare la banca , con le modalità poc'anzi convenute, di eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica. In caso contrario, la banca continuerà a inviare l’avviso di cui al comma 2 all’indirizzo originariamente indicato senza incorrere in alcuna responsabilità per omessa informazione, a prescindere da variazioni dalla stessa conosciute, ma mai formalmente comunicate dal cliente. Art. 7 – In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio, tramite comunicazione scritta alla banca. La modifica sarà efficace trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e saranno salvi gli effetti delle comunicazioni nel frattempo inviate con le presenti modalità. Art. 8 – In presenza di giustificato motivo, la banca può revocare, modificare o sospendere la tecnica di comunicazione, anche senza preavviso. Art. 9 – Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell’accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca. Art. 10 – Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo integrativo, continuano ad applicarsi le norme relative alle condizioni generali e particolari dei singoli contratti e servizi intercorrenti tra la banca ed il cliente. Pagina 15 di 15 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE Questo conto è adatto ai profili: - Giovani - Famiglie con operatività bassa - Famiglie con operatività media - Famiglie con operatività elevata - Pensionati con operatività bassa - Pensionati con operatività media. INFORMAZIONI SULLA BANCA CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6, 53035 Monteriggioni (SI) Tel.: 0577 297000 - Fax: 0577 594378 Direzione generale: Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI) Tel.: 055 8255200 - Fax: 055 8255241 Email: [email protected] - Sito internet: www.chiantibanca.it Codice Fiscale-Partita IVA-Iscrizione Registro delle Imprese n. 01292880521 Iscritta all’Albo delle Banche n. 5723.2.0 Iscritta all’Albo delle società cooperative Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS'È IL CONTO CORRENTE ONLINE Questo prodotto è disponibile solo per i clienti “consumatori”. In particolare è dedicato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido. ChiantiConto online è un conto rivolto unicamente ai “consumatori” residenti in Italia e domiciliati in Toscana. Permette a privati e famiglie di portare a termine online ed in completa autonomia la richiesta di attivazione del conto. Una volta attivato è possibile: visualizzare l’andamento del rapporto e gestire la propria operatività quotidiana a distanza tramite il servizio di internet banking INBANK; ricevere in forma elettronica le comunicazioni periodiche (estratti conto); effettuare prelievi o pagamenti tramite carta di debito (bancomat/pagobancomat). Non è previsto il rilascio di carnet assegni: l’eventuale attivazione della convenzione assegni deve essere richiesta espressamente presso la filiale di riferimento del conto. E’ possibile anche disporre operazioni agli sportelli delle filiali di ChiantiBanca: in questi casi sono previste commissioni più elevate (vedi di seguito sezione “Condizioni Economiche”), trattandosi di un conto corrente pensato per una prevalente operatività a distanza, mediante internet banking e carte di pagamento. Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la ChiantiBanca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro. Altri rischi sono legati allo smarrimento o al furto della carta di debito e/o del PIN, o delle credenziali di accesso al conto tramite l’internet banking INBANK, rischi che sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. In proposito, contestualmente all’attivazione di ChiantiConto online viene consegnato un dispositivo di sicurezza – denominato Token – in grado di generare password temporanee monouso indispensabili per poter impartire disposizioni via internet banking. Il cliente ha l’obbligo di custodire e conservare il token con diligenza, separatamente dalle credenziali di accesso ad INBANK, e di servirsene esclusivamente per l’uso cui è destinato. Tra i principali rischi associati al conto corrente si segnalano pertanto: - l’uso indebito e fraudolento del Codice Cliente e della Password di accesso al servizio di Interne banking INBANK, che può essere contenuto con l’utilizzo, previsto obbligatoriamente, del codice monouso generato dal dispositivo Token nonché dal puntuale rispetto delle Norme Contrattuali; pertanto il Cliente deve osservare la massima FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 (ZF/000001942) Pagina 1 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE attenzione nella custodia e nel corretto utilizzo dei Codici; - l'interruzione o sospensione dei servizi, con conseguente ritardo o mancata esecuzione delle operazioni, per motivi tecnici o di forza maggiore (o comunque per cause non imputabili alla Banca) od, in generale, per malfunzionamenti del sistema dei pagamenti; - la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni di pagamento imputabili a errori del Cliente o della Banca o delle altre banche coinvolte nell’ esecuzione dell’ operazione; -- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente; - il rischio di cambio per le operazioni in divisa diversa da quella di espressione del conto; - la mancata esecuzione o il ritardo nell'esecuzione delle operazioni a causa di disposizioni impartite in modo inesatto o incompleto ovvero della possibilità di incorrere in divieti normativi internazionali o nazionali; - l'applicazione di eventuali commissioni o spese da parte della banca destinataria/corrispondente, a seconda delle istruzioni contenute nell'Ordine di Pagamento. Per saperne di più: La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.chiantibanca.it. CHE COS'È LA CARTA DI DEBITO E’ il servizio mediante il quale la banca (emittente), attraverso il rilascio di una Carta, consente al correntista (c.d. “Titolare”) di effettuare prelievi di denaro - entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto – presso sportelli automatici (A.T.M.) contraddistinti dal marchio Bancomat, digitando un codice segreto (c.d. P.I.N., “Personal Identification Number”). Funzione PagoBancomat: è il servizio mediante il quale il correntista, entro limiti di importo contrattualmente previsti, può acquistare beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio “PagoBancomat”, digitando il codice segreto. Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul conto corrente contestualmente all’utilizzo: è necessario quindi effettuare tali operazioni solo in presenza di fondi disponibili sul conto corrente. Insieme alle funzioni Bancomat e Pagobancomat (operatività domestica) possono coesistere Marchi (Maestro) che consentono l’utilizzo della carta di debito nei rispettivi circuiti internazionali. Tra i principali rischi associati alla carta di debito si segnalano pertanto: - il blocco della Carta da parte della Banca, in caso di assoluta necessità e per motivi di sicurezza, in qualsiasi momento, anche senza preventivo avviso al Cliente; - l'utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta bancomat/pagobancomat e del P.I.N., con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della Carta e nel mantenimento della segretezza dei Codici e nei casi di smarrimento e sottrazione il Cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste; - variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente prevista ; - se il Cliente utilizza in modo irregolare la Carta con conseguente revoca, da parte dell’emittente, dell’autorizzazione all’uso della stessa, i dati relativi a quest’ultima e alle generalità del Cliente sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE Indicatore Sintetico di Costo (ISC) PROFILO SPORTELLO ONLINE Giovani (164 operazioni annue) € 61,30 € 28,50 Famiglie operatività operazioni annue) bassa (201 € 63,30 € 32,00 Famiglie operatività operazioni annue) media (228 € 90,96 € 59,16 Famiglie operatività operazioni annue) alta (253 € 101,26 € 62,96 Pensionati operatività bassa (124 € 60,00 € 32,70 FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 (ZF/000001942) Pagina 2 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE operazioni annue) Pensionati operatività media (189 operazioni annue) € 94,36 € 58,56 Oltre a questi costi vanno considerati l’imposta di bollo obbligatoria nella misura prevista dalla legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l’apertura del conto. I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono ai 6 profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti correnti privi di fido. Per saperne di più: www.bancaditalia.it . QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente, si rinvia al foglio informativo del relativo contratto Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un C/C. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”. VOCI DI COSTO Spese per l'apertura del conto Non previste Versamento minimo iniziale per l'attivazione del conto € corrente 100,00 SPESE FISSE Gestione Liquidità Canone annuo € (€ 0,00 0,00 Trimestrali) Numero di operazioni incluse nel canone annuo Vedi voce "registrazione operazioni non incluse nel canone" nella sezione "gestione liquidità" Spese annue per conteggio interessi e competenze nessuna Servizi di pagamento Canone annuo carta di debito nazionale/internazionale € 0,00 Circuiti abilitati Bancomat, Pagobancomat, Cirrus Maestro. Canone annuo carta di credito Servizio non commercializzato unitamente al corrente Canone annuo carta multifunzione Non disponibile conto Home banking Canone annuo per internet banking e phone banking € (€ 0,00 0,00 Semestrali) SPESE VARIABILI Gestione liquidità Registrazione operazioni non incluse nel canone FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 SELF: € 0,00 RETROSPORTELLO: € SPORTELLO: € 3,00 (ZF/000001942) 0,00 Pagina 3 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE VIRTUAL: € Produzione / invio estratto conto capitale (cartaceo) € 4,00 Produzione / invio estratto conto capitale (infob@nking) € previsti per legge gratuiti Produzione / invio estratto conto capitale (infob@nking) € oltre a quelli gratuiti per legge 0,00 0,00 0,30 Servizi di pagamento Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in € 0,00 Italia CIRCOLARITA': € 2,00 Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia CASSE RURALI/BCC: € 0,00 Bonifico verso Italia e Ue fino a 50.000 euro con addebito Online: € in c/c Sportello: € Domiciliazione utenze € 0,50 5,00 0,00 INTERESSI SOMME DEPOSITATE Interessi creditori EURIBOR 3 MESI/360 (Attualmente pari a: 0,105%) * 0,1 Massimo: EURIBOR 3 MESI/360 (Attualmente pari a: 0,105%) Arrotondato per difetto a 0,05 Valore effettivo attualmente pari a: 0% T.A.E.: 0% Tasso creditore annuo nominale FIDI E SCONFINAMENTI Fidi Durata del contratto di apertura di credito Indeterminata Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto. Commissione per la messa a disposizione dei fondi Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto. Altre spese Nessuna Spese istruttoria fido Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto. Spese revisione fido Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto. Sconfinamenti extra-fido Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto. Commissione di istruttoria veloce (extra-fido) Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto. Altre spese Nessuna Sconfinamenti in assenza di fido FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 (ZF/000001942) Pagina 4 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate EURIBOR 3 MESI/365 (Attualmente pari a: 0,106%) + 9 punti perc. Arrotondato per eccesso a 0,05 Valore effettivo attualmente pari a: 9,15% T.A.E.: 9,46877% Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido) € Altre spese Nessuna 10,00 CAPITALIZZAZIONE Periodicità TRIMESTRALE DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE CONTANTI / ASSEGNI CIRCOLARI STESSA BANCA Contanti in giornata. Assegni circolari 4 giorni lavorativi DISPONIBILITÀ - VERS. A/C BCC (ICCREA) 4 giorni lavorativi DISPONIBILITÀ - VERS. A/C ALTRI ISTITUTI 4 giorni lavorativi DISPONIBILITÀ - VERS. ASS. CHIANTIBANCA In giornata STESSA FILIALE DISPONIBILITÀ - VERS. ASS. CHIANTIBANCA ALTRA In giornata FILIALE DISPONIBILITÀ - VERS. ASS. ALTRE BANCHE 4 giorni lavorativi DISPONIBILITÀ - VERS. VAGLIA PPTT E BANKITALIA 4 giorni lavorativi DISPONIBILITÀ - RINEG. DA INSOLUTO C/T 4 giorni lavorativi Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.chiantibanca.it . ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ Spese tenuta conto SPESE PER ESTINZIONE C/C € INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE € PRODUZIONE / INVIO SCALARE (posta) € PRODUZIONE / INVIO SCALARE (infob@nking) € INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA - posta INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA elettronica (infob@nking) € - INVIO PROPOSTE VARIAZIONI COND. - posta 0,00 0,00 4,00 0,30 4,00 casella Massimo: € € 0,30 0,00 INVIO PROPOSTE VARIAZIONI COND. - casella € 0,00 elettronica (infob@nking) Per l’invio al garante della comunicazione periodica in Recupero delle spese sostenute fino ad un massimo di € caso di rapporto affidato e garantito da fidejussione 5,00. omnibus o specifica, pegno o ipoteca rilasciata da terzi garanti SERVIZI DI PAGAMENTO FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 (ZF/000001942) Pagina 5 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE Per informativa obbligatoria mensile (per clienti non € consumatori e non microimprese) Per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta per € legge Per comunicazione di mancata esecuzione dell'ordine € (rifiuto) 0,00 Per revoca dell'ordine oltre i termini € 0,00 Per recupero fondi in caso di identificativo unico fornito € inesatto dal cliente 0,00 0,00 0,00 CARTE DEBITO SPESE PER EMISSIONE TESSERA € SPESE PER RINNOVO € 0,00 UTILIZZO POS € 0,00 UTILIZZO FASTPAY € 0,00 UTILIZZO ESTERO / prelevamenti ATM: No "Area Euro" € 2,30 prelevamenti ATM: Area Euro € 2,00 utilizzi su POS: No "Area Euro" € 2,30 utilizzi su POS: "Area Euro" € 0,00 € 0,00 Blocco tramite Numero Verde + PROCAR € 0,00 SPESE PER BLOCCO CARTA / Blocco banca 0,00 MASSIMALE / MASSIMALE GLOBALE GIORNALIERO € 1.500,00 MASSIMALE / MASSIMALE GLOBALE MENSILE € 3.000,00 MASSIMALE / ATM ITALIA GIORNALIERO € 250,00 MASSIMALE / ATM ITALIA MENSILE € 3.000,00 MASSIMALE / EXTRABANCOMAT GIORNALIERO € (prelievi da ATM ChiantiBanca) MASSIMALE / EXTRABANCOMAT MENSILE (prelievi da € ATM ChiantiBanca) 2.000,00 MASSIMALE / PAGOBANCOMAT GIORNALIERO € 1.000,00 MASSIMALE / PAGOBANCOMAT MENSILE € 3.000,00 MASSIMALE / FASTPAY GIORNALIERO € 60,00 MASSIMALE / BANCOMAT ESTERO GIORNALIERO € 250,00 MASSIMALE / BANCOMAT ESTERO MENSILE € 1.000,00 MASSIMALE / POS ESTERO GIORNALIERO € 1.000,00 MASSIMALE / POS ESTERO MENSILE € 1.000,00 Mass. Bonifici da ATM Chiantibanca giornaliero € 3.000,00 Mass. Bonifici da ATM Chiantibanca mensile € 3.000,00 PRODUZIONE / INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA cartaceo PRODUZIONE / INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA infob@nking PRODUZIONE / INVIO DOC. VARIAZIONE CONDIZIONI - cartaceo PRODUZIONE / INVIO DOC. VARIAZIONE CONDIZIONI - infob@nking € 2.000,00 4,00 Massimo: € € 0,00 € 0,00 0,30 INTERNET BANKING INBANK Canone del servizio € 0,00 (compreso nel canone del conto corrente) Canone aggiuntivo semestrale per mancato utilizzo da € oltre 6 mesi (stazione bloccata) FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 6,00 (ZF/000001942) Pagina 6 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE Spesa attivazione TOKEN € 5,00 furto, € 20,00 Info SMS: costo per singolo SMS o singola e-mail ricevuti € 0,00 Pagamenti vari (pagolight): ricariche telefoniche (in € aggiunta alla commissione applicata dal gestore) Pagamenti vari (pagolight): ricariche carte prepagate (in € aggiunta alla commissione applicata dal gestore) 0,00 Spesa sostituzione danneggiamento) TOKEN (smarrimento, 0,00 Pagamenti vari (pagolight): altri pagamenti (canone RAI; come da condizioni stabilite tempo per tempo dall'ente bollo auto) erogatore Produzione/invio doc. periodici Trasparenza (cartaceo) Produzione/invio (infob@nking) doc. periodici € 4,00 Trasparenza € 0,00 Proposte variazioni condizioni (cartaceo) € 0,00 Proposte variazioni condizioni (infob@nking) € 0,00 Accesso internet costo a carico del Cliente Assistenza tecnica telefonica gratuita (numero verde) Orario di disponibilità per accesso a INBANK dalle ore 3,00 alle ore 24,00 ASSEGNI Ass.propri (*)/ costo singolo assegno rilasciato € 0,40 Ass. propri (*)/ bollo su singolo assegno emesso in forma libera Ass.propri (*)/ spese insoluto c/t per assegno tratto (msg 085) Ass.propri (*)/ spese insoluto cartaceo per assegno tratto (msg 851) Ass.propri (*)/ penale pagam. tardivo (oltre a interessi al tasso legale) (*) L'apertura del conto corrente "ChiantiConto OnLine" non prevede l'attivazione automatica della convenzione assegni: questa potrà essere attivata in un secondo momento facendone espressa richiesta alla banca a carico del cliente nella misura prevista per legge € 20,00 € 20,00 10% € 5,50 oltre al recupero delle spese reclamate da terzi Ass.negoziati / spese per richiamo Ass.negoziati / spese per assegni ritornati impagati € 5,50 (anche c/t) oltre al recupero delle spese reclamate da terzi Ass.negoziati / spese assegni protestati € 8,00 oltre al recupero delle spese di protesto Ass.negoziati / spese accredito al dopo incasso € Recupero spese invio preavviso di revoca - CAI € 5,00 15,00 BONIFICI nazionali o in ambito UE e SSE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) in EURO Bonifici su Banche / allo sportello con addebito in c/c € 5,00 Bonifici su Banche / allo sportello con addebito in c/c per stipendi Bonifici su Banche / da distinta manuale con addebito in c/c Bonifici su Banche / da distinta manuale con addebito in c/c per stip Bonifici su Banche / da home banking (InBank) € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 0,50 Bonifici su Banche / da home banking (InBank) per € stipendi 0,50 Bonifici su Banche / da home banking (CBI passivo) 0,50 € Bonifici su Banche / da home banking (CBI passivo) per FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 (ZF/000001942) Pagina 7 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE stipendi € 0,50 Bonifici su Banche / di importo rilevante (BIR) € 15,00 Bonifici su Banche / da file o supporto magnetico con € addebito in c/c Bonifici interni / da file o supporto magnetico con € addebito in c/c 5,00 Bonifici interni / allo sportello con addebito in c/c € Bonifici interni / allo sportello con addebito in c/c per € stipendi Bonifici interni / da distinta manuale con addebito in c/c € 2,00 Bonifici interni / da distinta manuale con addebito in c/c € per stip 2,00 Bonifici interni / da home banking (InBank) € 0,00 Bonifici interni / da home banking (InBank) per stipendi € 0,00 Bonifici interni / da home banking (CBI passivo) 2,00 2,00 2,00 € 0,00 Bonifici interni / da home banking (CBI passivo) per € stipendi 0,00 Bonifici interni / giroconto € 0,00 Bonifici in arrivo da banche € 0,00 Accettazione distinta € 0,00 Penale antergazione € 2,58 Penale incompletezza (IBAN) € 1,00 PAGAMENTI ESTERO (divisa diversa da EURO o in ambito extra UE) BONIFICI ESTERO IN ARRIVO: SPESE fino a € fino a € oltre: € BONIFICI ESTERO IN VALUTA: COMMISS.SERVIZIO 0,15% minimo € 1,00 BONIFICI ESTERO COMMISS.SERVIZIO EURO 100.000,00: € 500.000,00: € 30,00 15,00 20,00 DISPOSTI: 0% BONIFCI ESTERO DISPOSTI: spese op. sportello fino a € fino a € oltre: € 100.000,00: € 500.000,00: € 30,00 20,00 25,00 BONIFCI ESTERO DISPOSTI: spese op. HB fino a € fino a € oltre: € 100.000,00: € 500.000,00: € 22,50 15,00 20,00 BONIFCI ESTERO DISPOSTI: recupero spese OUR fino a € fino a € oltre: € 12.500,00: € 50.000,00: € 100,00 15,00 40,00 CASSA VALUTE Spese fisse su distinta acquisto valuta estera € 2,00 Spese fisse su distinta vendita valuta estera € 2,00 Acquisto banconote estere € 6,00 Vendita banconote estere € 6,00 Acquisto travelers cheques: spesa fissa € 1,00 Acquisto assegni estero: spesa fissa € 10,00 Acquisto assegni estero: commissione 0% Spese insoluto assegno estero/travelers cheques € 25,00 AUTORIZZ.ADDEBITI Spese per addebito RID/SDD (escluse utenze e prodotti € FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 1,00 (ZF/000001942) Pagina 8 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE Banca) Spese per addebito RID/SDD utenze e prodotti banca € 0,00 ADDEBITI DISPOSIZIONI ADDEBITO EFFETTI / HOME BANKING non disponibile con ChiantiConto Online ADDEBITO EFFETTI / SPORTELLO € ADDEBITO RI.BA. / HOME BANKING non disponibile con ChiantiConto Online ADDEBITO RI.BA. / SPORTELLO € 4,00 ADDEBITO MAV / HOME BANKING € 0,00 ADDEBITO MAV / SPORTELLO € 0,00 ADDEBITO RAV / HOME BANKING € 1,00 ADDEBITO RAV / SPORTELLO € 4,00 ADDEBITO BOLL. FRECCIA / HOME BANKING € 0,00 ADDEBITO BOLL. FRECCIA / SPORTELLO € 4,00 ADDEBITO RITIRI ATTIVI € 13,00 4,00 PAGAMENTI VARI Pagamento utenze allo sportello € 4,00 Pagamento bollettini postali allo sportello (nelle filiali in € cui è attivo il servizio) 4,00 Pagamento bollettini postali da InBank € 1,90 Pagamento deleghe fiscali F23/F24 da InBank/sportello € 0,00 VALUTE VALUTE SU VERSAMENTI Valuta - vers. A/C ChiantiBanca In giornata Valuta - vers. A/C BCC (ICCREA) 1 giorno lavorativo Valuta - Vers. A/C altri istituti 1 giorno lavorativo Valuta - vers. contanti / ASS. ChiantiBanca In giornata Valuta - vers. ASS. altre banche 3 giorni lavorativi Valuta - vers. vaglia PPTT e BANKITALIA 1 giorno lavorativo Valuta - vers. cassa cont. A/C ChiantiBanca In giornata Valuta - vers. cassa cont. A/C BCC (ICCREA) 1 giorno lavorativo Valuta - vers. cassa cont. A/C altri 1 giorno lavorativo Valuta - vers. cassa cont. ASS. altre banche 3 giorni lavorativi Valuta - vers. ATM self A/C ChiantiBanca In giornata Valuta - vers. ATM self A/C BCC (ICCREA) 1 giorno lavorativo Valuta - vers. ATM self A/C altri 1 giorno lavorativo Valuta - vers. ATM self ASS. altre banche 3 giorni lavorativi VALUTE SU VERSAMENTI ASSEGNI ESTERO Valuta assegno in divisa tratto su banca estera 9 giorni lavorativi Valuta assegno in euro tratto su banca estera 9 giorni lavorativi Valuta assegno in euro di conto estero tratto su banca 3 giorni lavorativi italiana Valuta assegno in divisa tratto su banca italiana FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 9 giorni lavorativi (ZF/000001942) Pagina 9 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE Data valuta travelers cheques 8 giorni lavorativi Disponibilità assegno divisa banca estera 30 giorni lavorativi Disponibilità assegno euro su banca estera 30 giorni lavorativi Disponibilità assegno euro su banca italiana 15 giorni lavorativi Disponibilità assegno divisa su banca italiana 15 giorni lavorativi Disponibilità travelers cheques 15 giorni lavorativi VALUTE SU PRELEVAMENTI Prelevamento mediante ATM (bancomat) data operazione Prelevamento con assegno interno a sportello data operazione Addebito assegni tratti data emissione BONIFICI IN USCITA Tipo Bonifico Bonifico Interno / Bonifico SEPA (SCT) Bonifico estero in euro o in divisa di Stato membro dell’ UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) non appartenente all’Unione monetaria Altri bonifici estero in euro o in divisa BONIFICI IN ENTRATA Tipo Bonifico Bonifico Interno (stessa banca) Bonifico SEPA (SCT) Bonifico estero in divisa di Stato membro dell’UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) non appartenente all’unione monetaria. Altri bonifici estero in divisa Data valuta di addebito Giornata operativa di esecuzione Data valuta di accredito e disponibilità dei fondi Stessa giornata di addebito all’ordinante Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto della banca (data di regolamento) 2 giorni dalla data di negoziazione della divisa (calendario Forex) 3 giorni dalla data di negoziazione della divisa (calendario Forex) INCASSI COMMERCIALI – passivi RID/SDD PASSIVI: valuta addebito Giornata operativa di addebito Ri.Ba PASSIVE :valuta addebito Giornata operativa di addebito MAV/Bollettini bancari “Freccia” PASSIVI: valuta addebito Giornata operativa di addebito INCASSI COMMERCIALI – attivi (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) RID/SDD ATTIVI Valuta e disponibilità dei fondi per l’accredito RID Stessa giornata operativa di accredito dei della banca (data regolamento). Ri.Ba ATTIVE Valuta e disponibilità dei fondi per l’accredito Ri.Ba Stessa giornata operativa di accredito dei della banca (data regolamento). MAV/Bollettini Bancari “Freccia” ATTIVI Valuta e disponibilità dei fondi per l’accredito MAV Stessa giornata operativa di accredito dei della banca (data regolamento). Valuta e disponibilità dei fondi per l’accredito Freccia Stessa giornata operativa di accredito dei della banca (data regolamento). fondi sul conto fondi sul conto fondi sul conto fondi sul conto GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO BONIFICI IN USCITA Cut off (orario limite oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva) Tipo Bonifico Modalità Orario limite (cut off) Sportello Orario di sportello InBank disposto entro le ore 14,00 Bonifico Interno/Bonifico SEPA (SCT) ATM ChiantiBanca disposto entro le ore 14,00 Remote banking (CBI) ricevuto entro le ore 14,00 Sportello disposto entro le ore 13,00 Bonifico Estero InBank disposto entro le ore 13,00 Remote banking (CBI) Ricevuto entro le ore 13,00 Sportello Orario di sportello Bonifico di importo rilevante InBank disposto entro le ore 14,00 Remote banking (CBI) ricevuto entro le ore 14,00 Il termine massimo di cut off sarà anticipato alle ore pari all’orario di sportello per i bonifici allo sportello e alle ore 10,00 per i bonifici disposti da InBank e ricevuti da Remote banking per le giornate semi-lavorative (es. giorno FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 (ZF/000001942) Pagina 10 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE del santo patrono della filiale di riferimento, 14 Agosto, 24 Dicembre, 31 Dicembre). TEMPI DI ESECUZIONE BONIFICI IN USCITA Giorno di accredito della Banca del beneficiario Medesimo giorno di addebito dei Bonifico interno (stessa banca) fondi(*) Sportello Massimo 2 giornata/e operativa/e successiva/e alla data di ricezione dell’ordine Bonifico SEPA (SCT) InBank, Remote banking (CBI), Massimo 1 giornata/e operativa/e ATM successiva/e alla data di ricezione dell’ordine Sportello Massimo 2 giornata/e operativa/e successiva/e alla data di ricezione Bonifico in divisa di altro Stato dell’ordine membro dell’UE/Spazio Economico Europeo non appartenente InBank, Remote banking (CBI) Massimo 1 giornata/e operativa/e all’unione monetaria: successiva/e alla data di ricezione dell’ordine (*) in caso di bonifico interno la banca del beneficiario è anche la banca del cliente ordinante, la quale dovrà accreditare il beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante. Tipo Bonifico Modalità INCASSI COMMERCIALI RID/SDD PASSIVI Tempi di esecuzione Data di scadenza Ri.Ba PASSIVE Tempi di esecuzione Giorno operativo successivo alla data di scadenza MAV/Bollettini Bancari “Freccia” PASSIVI Tempi di esecuzione Massimo 1 giornate operative successive alla data di ricezione dell’ordine RID ATTIVI (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) Termine per l‘accettazione delle disposizioni RID Ordinario 13 giornate operative anteriori alla data scadenza Termine per l‘accettazione delle disposizioni RID Veloce 6 giornate operative anteriori alla data scadenza Tempi di esecuzione Tali da consentire l’addebito dei fondi all’altra banca alla data di scadenza. SDD ATTIVI (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) Termine per l‘accettazione delle disposizioni SDD CORE SDD FIRST 6 giornate operative anteriori alla data scadenza SDD ONE-OFF 3 giornate operative anteriori alla data scadenza Termine per l‘accettazione delle disposizioni SDD B2B 2 giornate operativa anteriori alla data scadenza Tempi di esecuzione Tali da consentire l’addebito dei fondi all’altra banca alla data di scadenza. Ri.Ba ATTIVE (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO) Termine per l’accettazione delle disposizioni 20 giornate operative anteriori alla data scadenza. ALTRO CAPITALIZZAZIONE DARE TRIMESTRALE RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI ANNO CIVILE ADDEBITO ASSEGNI DATA EMISSIONE PERIOD. INVIO ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 (ZF/000001942) Pagina 11 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE A carico del cliente nella misura prevista per legge PERIODO APPL. OPER. OMAGGIO TRIMESTRALE PERIODO APPL. SPESE FISSE TRIMESTRALE GESTIONE MONETE METALLICHE Versamento di monete metalliche: a) occasionale, non legata a attività professionale o imprenditoriale, presentate in contenitori standard (rotolini e/o blister plastificati) dal controvalore definito: > versamento alla presentazione dei valori, valuta data operazione > commissione massima: euro 5,00 b) da sottoporre a contazione* > versamento all'avvenuta contazione, max 15gg lavorativi dalla presentazione dei valori, valuta data operazione > commissioni 1,90% del controvalore versato (minimo euro 60,00) Prelevamento in monete metalliche*: > consegna entro 10gg lavorativi dalla richiesta > addebito alla consegna, valuta data operazione > commissione 1,70% del controvalore consegnato (minimo euro 60,00) * Il servizio di gestione delle monete metalliche (versamento a contazione e prelevamento) può essere svolto tramite una società di servizi specializzata (di seguito Service) in possesso dei requisiti previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 18 giugno 1931. In questo caso, il ritiro o la consegna delle monete possono essere eseguite presso un punto indicato dal Cliente. La Banca fornisce al cliente l'elenco del personale abilitato all'espletamento del servizio predetto, che sarà riconoscibile dalla divisa indossata, dal tesserino di riconoscimento (la cui esposizione è obbligatoria) corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data nascita) e l'indicazione del datore di lavoro. RECUPERO SPESE PER RICERCHE DI ARCHIVIO E DUPLICAZIONI - Diritto fisso per ogni richiesta pervenuta ............................................................................................................ € 5,00 - Estratto conto scalare o capitale.............................................................................................. max € 12,00 ad estratto - Contabile accredito/addebito ................................................................................................... max € 5,00 a contabile - Assegni nostri o di terzi troncati............................................................................................... max € 6,00 ad assegno - Copie da microfilm (assegni/effetti).............................................................................. max € 10,00 ad assegno/effetto - Copia modello F24 e simili ...................................................................................................... max € 15,00 a modello - Individuazione fonte di spesa o prel. POS/ATM ....................................................................... max € 3,00 ad addebito - Estrazione pratica o busta........................................................................................................ max € 6,00 a richiesta - Tariffa oraria per ricerca complessa ............................................................................................. max € 15,00 ad ora - Altro (da definire in base alla casistica) ........................................................... fino ad un massimo di € 15,00 a ricerca RILASCIO DICHIARAZIONI ................................................................................................................. max € 5,00 cad. RILASCIO CERTIFICAZIONI ..............................................................................................................max € 50,00 cad. SPESE PER COMUNICAZIONI ..........................................................................................................max € 15,00 cad. (Es.: - Comunicazioni su singola operazione (cartaceo) ................................................................................ max € 1,00 cad. - Comunicazioni su singola operazione (infob@nking) .......................................................................... max € 0,20 cad. - Comunicazioni a mezzo posta raccomandata .......................................................................recupero spese sostenute - Comunicazioni su rapporti dormienti................................................................................... recupero spese sostenute) RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il contratto è a tempo indeterminato, si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Numero di giorni dal ricevimento della richiesta del cliente: � conto corrente senza alcun servizio di pagamento (es. assegni, carta di debito/credito, ecc.): 10 giorni lavorativi; � conto corrente con servizi di pagamento (es. assegni, carte di debito) - esclusi RID, Carta di Credito, Viacard/Telepass – e/o Dossier titoli: 20 giorni lavorativi; � conto corrente con Carta di Credito, RID, servizi Viacard-Telepass: 50 giorni lavorativi FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 (ZF/000001942) Pagina 12 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE RECLAMI I reclami vanno inviati all’UFFICIO RECLAMI della Banca, presso la Direzione Generale posta in San Casciano in Val di Pesa piazza Arti e mestieri 1 – 50026 (FI), oppure all’indirizzo e-mail [email protected] , che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di presentare ricorso all’autorità giudiziaria dovrà obbligatoriamente (come previsto dal D.Lgs. n.28 del 04/03/2010 e dalla Legge n.98 09/08/2013 e succ. modif.) intraprendere un procedimento di composizione della controversia, rivolgendosi ad un organismo abilitato alla mediazione. La Banca aderisce a due sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie: l'Arbitro Bancario Finanziario e l'Ombudsman - Giurì bancario. 1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF), competente in caso di servizi bancari e finanziari (esclusi i servizi di investimento), è un organo indipendente costituito ai sensi dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario e rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia. 2. L’Ombudsman - Giurì Bancario è un organo collegiale costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario, competente in caso di servizi di investimento, si occupa della conciliazione stragiudiziale delle controversie bancarie (Alternative Dispute Resolutions) sorte fra la clientela e le banche. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it . LEGENDA Canone annuo Capitalizzazione degli interessi Cliente al dettaglio Cliente che non riveste qualifica di cliente al dettaglio la Commissione di istruttoria veloce (CIV) Consumatore Disponibilità somme versate Microimpresa Saldo disponibile Saldo per valuta Sconfinamento in assenza di fido Sconfinamento extra fido SEPA Area) (Single Euro Payment SEPA Credit Transfer SEPA Direct Debit Spesa singola operazione non compresa nel canone Spese annue per conteggio Spese fisse per la gestione del conto. Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. Consumatori; Persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; Enti senza finalità di lucro; Microimprese Cliente utilizzatore di servizi di pagamento che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro. Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido o oltre il fido concesso. La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Utilizzo da parte del cliente di somme di denaro in eccedenza rispetto all’ammontare dell’affidamento concesso. Area nella quale i cittadini e le imprese possono effettuare e ricevere pagamenti in euro con condizioni di base, diritti e obblighi omogenei in tutti e 27 paesi dell’Unione Europea e nei 4 paesi dell’EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera) Bonifico in euro eseguito in ambito SEPA secondo regole, prassi e standard interbancari fissati dall’EPC (European Payment Council, organismo di autoregolamentazione nato dall’iniziativa dell’industria bancaria europea come organo decisionale e di coordinamento per la creazione della SEPA) Servizio di addebiti diretti in Euro effettuati in Italia o su Paesi dell’Unione Europea; il Servizio è previsto in modalità Core (rivolto ai Consumatori) e B2B (rivolto ai non Consumatori). Il servizio S.D.D. sostituisce dal prossimo 1° febbraio 2014 l’analogo servizio RID, con esclusione dei cosiddetti RID finanziari e RID a importo fisso che migreranno sul nuovo standard S.D.D. dal prossimo 1° febbraio 2016. Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 (ZF/000001942) Pagina 13 di 14 FOGLIO INFORMATIVO CHIANTICONTO ONLINE interessi e competenze Spese per invio estratto conto Tasso creditore annuo nominale Tasso debitore annuo nominale Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Termini di stornabilità Valute sui prelievi Valute sui versamenti calcolo delle competenze. Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione allo sconfinamento in assenza di fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all’anno - di capitalizzazione degli interessi. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente aumentarlo di un quarto e aggiungere ulteriori quattro punti percentuali, tenendo anche presente che la differenza tra il limite così calcolato e il TEGM non può essere superiore a otto punti percentuali. Termini entro i quali la banca negoziatrice e la banca trattaria, emittente o domiciliataria, mantengono il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti dei clienti per il recupero dell’importo dei titoli e/o dei crediti indebitamente pagati, anche dopo la decorrenza dei termini elencati. La banca si riserva inoltre di prorogare ulteriormente i termini indicati in presenza di cause di forza maggiore, ivi compresi gli scioperi del personale. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 10/10/2014 (ZF/000001942) Pagina 14 di 14 LE GUIDE DELLA BANCA D’ITALIA Il conto corrente in parole semplici La SCELTA e i COSTI I DIRITTI del cliente I CONTATTI utili Il conto corrente dalla A alla Z conto corrente Il conto corrente bancario semplifica la gestione del denaro: il cliente deposita in banca il denaro, la banca lo custodisce e offre una serie di servizi, quali accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti, incassi, bonifici, domiciliazione delle bollette, carta di debito (Bancomat), carta di credito, assegni. Il cliente può versare e prelevare denaro dal conto corrente in qualsiasi momento. Lo strumento fondamentale per gestire il tuo denaro. Stampato presso la Divisione Editoria e stampa della Banca d’Italia Cosa c’è in questa guida ? 4 Come scelgo il conto corrente tipi di conto 7 I costi del conto ! 4 8 Gestire con attenzione il proprio conto 10 Chiarimenti? Reclami? Ecco chi contattare Il conto corrente dalla AZ I miei diritti alla 12 13 19 ? Come scelgo il conto corrente Prima di scegliere mi devo fare queste domande Apro il conto per esigenze della famiglia o solo per esigenze personali? Più sono le persone che utilizzano il conto, più saranno le operazioni che probabilmente verranno effettuate. Quante operazioni penso di effettuare al mese? Al crescere del numero di operazioni aumentano i costi variabili, se il contratto li prevede. Voglio operare online o preferisco andare direttamente allo sportello? Utilizzare il conto attraverso internet di solito costa meno, ma richiede anche più attenzioni per poter operare con la massima sicurezza senza subire frodi. 4 È importante chiedere alla banca quali cautele adottare e consultare la pagina dedicata alla sicurezza sul suo sito internet. Userò la carta di debito per pagamenti o prelievi? Utilizzare la carta di debito (> Il conto corrente dalla A alla Z) come strumento di pagamento dei propri acquisti con i POS (> Il conto corrente dalla A alla Z) di solito non comporta spese per il cliente. Invece, i prelievi di contante allo sportello automatico ATM (> Il conto corrente dalla A alla Z) possono avere un costo, in spese e commissioni, soprattutto se effettuati presso una banca diversa da quella che ha emesso la carta. Può bastarmi la carta prepagata? Con la carta prepagata si possono fare prelievi di contante e acquisti, sia nei negozi sia via internet, ma solo fino all’importo caricato in anticipo presso la banca. La carta si può ottenere anche senza aprire un conto corrente. Il suo rilascio può avere un costo, mentre i pagamenti per gli acquisti di solito non comportano spese. Alcune carte prepagate funzionano oggi come un conto e per questo sono chiamate “carte-conto”. Una carta-conto ha il suo codice IBAN (> Il conto corrente dalla A alla Z) e, oltre alle Le guide della Banca d’Italia Il conto corrente in parole semplici funzionalità di una normale carta prepagata, permette di fare e ricevere pagamenti verso e da altri conti (ad esempio: addebito utenze, bonifici). Per le operazioni di pagamento c’è un costo, esattamente come avviene per le operazioni di pagamento eseguite su un conto corrente. Ho bisogno di una carta di credito? Con la carta di credito (> Il conto corrente dalla A alla Z) si possono fare acquisti nei negozi, via internet, via telefono e in tutto il mondo, fino a un importo massimo di spesa definito dalla banca o dalla società che emette la carta. Il tetto di spesa di solito è mensile e si riduce dopo ogni acquisto. La carta di credito consente inoltre di prelevare contante agli sportelli ATM sottraendo la somma prelevata da un tetto di spesa mensile. Il rilascio e l’utilizzo di una carta di credito hanno dei costi per il cliente, come il canone annuo e, quando viene richiesto il pagamento rateale, gli interessi. Il prelievo di contanti da ATM prevede generalmente una commissione piuttosto alta. Per conoscere i costi della carta di credito, bisogna consultare i documenti informativi che la banca deve mettere a disposizione sia presso lo sportello, sia sul sito internet. Utilizzerò il conto per pagamenti ricorrenti, quali affitti, utenze, telepass, rate del mutuo? Il cliente può richiedere che il pagamento avvenga in automatico, riducendo il tempo e l’impegno da dedicare a queste incombenze. È la cosiddetta domiciliazione (> Il conto corrente dalla A alla Z). Potrei aver bisogno di un fido? Occorre valutare attentamente l’esigenza di un fido (> Il conto corrente dalla A alla Z). Un eventuale “scoperto” di conto corrente è più flessibile di altre forme di finanziamento ma anche più costoso. Mi occorrono altri servizi associati al conto, quali cassette di sicurezza e deposito titoli? Spesso le banche offrono conti “a pacchetto”, che comprendono anche servizi accessori al conto corrente. La loro convenienza dipende da quanto il cliente abbia realmente bisogno di questi servizi. 5 Aprire il conto, allo sportello oppure online 6 Per aprire un conto corrente, prima di tutto è necessario andare presso la filiale o sul sito internet di una o più banche, informarsi sui servizi e i costi del conto corrente e confrontare le diverse offerte. Il cliente può ottenere la documentazione per valutare e scegliere con calma, senza per questo impegnarsi in alcun modo con la banca. Una volta scelto il conto corrente, il cliente può aprire il conto sia in banca sia tramite il sito internet della banca seguendo le istruzioni. Le guide della Banca d’Italia Il conto corrente in parole semplici 4 tipi di conto I conti correnti offerti dalle banche italiane sono di molti tipi. I più diffusi possono essere ricondotti a quattro categorie. Conti ordinari Sono i cosiddetti conti a consumo, in cui le spese dipendono dal numero di operazioni effettuate: più operazioni si fanno, più si spende. Conti a pacchetto Sono i conti con un canone che può comprendere anche altri servizi, quali cassette di sicurezza, assicurazioni e gestione del risparmio. I conti a pacchetto si distinguono in conti “con franchigia”, in cui il canone include un numero limitato di operazioni gratuite, e conti “senza franchigia”, in cui è possibile effettuare un numero illimitato di operazioni gratuite. Conto di base È il conto dedicato a chi ha esigenze finanziarie limitate. Include infatti solo un determinato numero di operazioni e alcuni servizi quali carta di debito, accredito della pensione o dello stipendio, versamento di contanti o di assegni bancari e circolari, prelievo di contante, domiciliazione delle principali utenze domestiche. L’elenco completo è nel Foglio Informativo (> Il conto corrente dalla A alla Z) che la banca deve mettere a disposizione dei clienti sia in filiale sia sul sito internet. Il conto di base ha un canone annuo che comprende tutto. Per i clienti che hanno un ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente (> Il conto corrente dalla A alla Z) in corso di validità inferiore a 7.500 euro, il conto non ha spese e non si paga l’imposta di bollo. Per chi ha una pensione fino a 1.500 euro mensili, il conto destinato all’accredito della pensione è gratuito fino a un determinato numero e tipo di operazioni e servizi; si pagano invece eventuali servizi aggiuntivi. Conti in convenzione Sono i conti che beneficiano di sconti e agevolazioni grazie ad accordi con determinate categorie di clienti. 7 I costi del conto Il conto corrente ha dei costi perché la banca offre al cliente una serie di servizi. Da banca a banca, i servizi possono essere molto diversi e anche i loro costi possono essere calcolati in modo diverso. Per questo è importante valutare con attenzione i costi di ciascun servizio prima di decidere quale conto aprire. Per alcune categorie di persone il conto può essere gratuito (conto di base); per maggiori informazioni ci si può rivolgere allo sportello presso il quale si ha il conto o si intende aprirlo. Il costo complessivo del conto è di solito composto da una parte fissa e da una parte variabile. I costi fissi 8 Ci sono sempre e non variano, perché non dipendono da quanto e da come si utilizza il conto. I principali sono il canone annuo del conto corrente, i canoni legati a eventuali carte di pagamento, le imposte di bollo, le spese per l’invio delle comunicazioni al cliente. Il canone annuo include spesso anche un certo numero di operazioni. I costi variabili Variano in base al tipo e al numero di operazioni che si fanno (ad esempio: prelievo di denaro con la carta di debito, incasso assegni). Dipendono da come il cliente utilizza il conto e dalle scelte commerciali della banca. Ecco i principali costi variabili da considerare con attenzione quando si sceglie un conto: ○ spese per la registrazione sul conto di ogni operazione ○ commissioni per l’esecuzione dei singoli servizi ○ spese di liquidazione periodica, ogni volta che la banca calcola gli oneri e gli interessi ○ interessi e altri oneri in caso di scoperto. Per offrire un utile parametro di valutazione dei costi, nel Foglio Informativo del conto corrente la banca fornisce l’ISC Indicatore Sintetico di Costo (> Il conto corrente dalla A alla Z). L’ISC fornisce un idea del costo complessivo del conto corrente in base alle spese e alle commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell’anno, senza considerare gli oneri fiscali e gli interessi. L’ISC viene calcolato per uno o più “profili di operatività tipo” Le guide della Banca d’Italia Il conto corrente in parole semplici (famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia. La metodologia di calcolo dell’ISC e i profili di operatività sono spiegati sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it/ vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni). La chiusura definitiva del conto è senza spese e senza penali. Ci sono delle eccezioni, che però la banca deve riportare nel contratto. 9 ! Gestire con attenzione il proprio conto Non emettere assegni a vuoto o fare pagamenti con carte di pagamento senza avere la necessaria copertura sul conto corrente. Ciò può comportare l’iscrizione nella CAI - Centrale di Allarme Interbancaria (> Il conto corrente dalla A alla Z), l’archivio informatizzato consultabile da tutte le banche e, per alcuni dati, anche da qualsiasi cittadino. Chi è iscritto nella CAI può subire alcune sanzioni temporanee (ad esempio: il divieto di emettere assegni), ma soprattutto può compromettere i suoi rapporti futuri con le banche. Le modalità di consultazione della CAI sono spiegate sul sito della Banca d’Italia (www.bancaditalia. it/sispaga/servpag/cai). Compilare gli assegni in ogni loro parte. Firmare e inserire sempre la data in cui l’assegno viene emesso, l’importo in lettere e in cifre e il beneficiario, per evitare utilizzi impropri dell’assegno. 10 Se un assegno ha la clausola “non trasferibile” può essere incassato solo dal beneficiario. Se non ha la clausola “non trasferibile” può essere trasferito, mediante “girata”, ad altri soggetti che possono a loro volta girarlo. Se il cliente indica se stesso come beneficiario (ad esempio “Mario Rossi”, “me medesimo”, “m.m.”), l’assegno può essere incassato o versato solo dal cliente. Attenzione però, perché in base alla normativa antiriciclaggio gli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro devono contenere sempre la clausola “non trasferibile”, altrimenti le sanzioni possono essere molto alte. Custodire con attenzione le carte di pagamento e i relativi codici di utilizzo, gli assegni, i codici per l’accesso online al conto corrente. Segnalare immediatamente smarrimento e furto alla banca o all’istituto che ha emesso la carta. Generalmente sui siti delle banche sono disponibili tutte le indicazioni che riguardano la sicurezza e i numeri di telefono cui segnalare smarrimenti e furti. I rischi di subire frodi aumentano se si utilizza il conto corrente online. È quindi necessario osservare con rigore le misure di sicurezza indicate dalla banca. Le guide della Banca d’Italia Il conto corrente in parole semplici Quando si fa un bonifico, indicare correttamente il codice IBAN del beneficiario. Se il cliente indica un IBAN errato, anche se gli altri elementi dell’ordine di bonifico (> Il conto corrente dalla A alla Z) sono corretti, la banca non è responsabile del pagamento sbagliato. Deve però impegnarsi in ogni modo per recuperare il denaro accreditato sul conto corrente indicato per errore. Se si opera tramite internet, fare estrema attenzione alle truffe. Il sistema più diffuso su internet per frodare i clienti delle banche è il phishing, che consiste nel richiedere ai clienti i loro dati per email fingendo di essere la loro banca, con l’obiettivo di carpire dati riservati. In genere il cliente riceve messaggi email apparentemente credibili e plausibili, che gli chiedono per esempio nome e cognome, identificativo e password di accesso al conto online, numero di carta di credito, di conto corrente, della carta di identità, oppure lo invitano a cliccare su link contenuti all’interno del messaggio. Non è facile distinguere questi messaggi ingannevoli perché si presentano con i nomi e i marchi di banche e istituzioni affidabili e importanti. Nel dubbio, ricordare che le banche non chiedono mai dati per email ai propri clienti. Ricontrollare nel tempo le condizioni contrattuali. È importante che le condizioni contrattuali siano sempre adeguate alle proprie esigenze perché possono cambiare sia la situazione personale o lavorativa, sia le offerte delle banche. Queste, infatti, possono proporre nuovi prodotti e servizi, anche a condizioni più vantaggiose. Informazioni utili sono nel rendiconto e nel Documento di sintesi annuale. 11 Chiarimenti? Reclami? Ecco chi contattare Per ogni informazione utile il cliente può anche rivolgersi all’eventuale call center della banca. Il cliente può presentare un reclamo scritto alla banca anche per lettera raccomandata A/R o per email. I numeri telefonici e gli indirizzi sono indicati in fondo a questa Guida. L’Ufficio Reclami della banca deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il cliente può presentare ricorso all’ABF - Arbitro Bancario Finanziario. L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche che offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. Per maggiori informazioni: www.arbitrobancariofinanziario.it 12 Le guide della Banca d’Italia Il conto corrente in parole semplici AZ alla Il conto corrente dalla > Accredito e addebito L’accredito è una somma di denaro versata sul conto corrente; l’addebito è il denaro prelevato o utilizzato per pagamenti, sia dal cliente sia dalla banca per conto di quest’ultimo. > Assegno bancario Con l’assegno bancario il cliente dà ordine alla banca di pagare una somma di denaro, a terzi o a se stesso. La banca normalmente consegna blocchetti di assegni con la clausola “non trasferibile” prestampata. Se il cliente desidera avere assegni senza la clausola “non trasferibile”, deve chiederlo espressamente alla banca e pagare l’imposta di 1,50 euro per assegno prevista dalla legge. In ogni caso, solo gli assegni di importo inferiore a 1.000 euro possono essere trasferibili. > ATM - Automated Teller Machine Sportello automatico per prelevare contante utilizzando la carta di debito o di credito, richiedere informazioni sul conto e ottenere altri servizi. È quello che nel linguaggio quotidiano chiamiamo “sportello Bancomat”. > Bonifico Operazione con la quale si trasferiscono somme da un conto corrente a un altro, anche di banche diverse. Chi invia la somma si chiama ordinante, chi la riceve si chiama beneficiario. Quando il trasferimento avviene tra conti della stessa banca, il bonifico si chiama giroconto. > CAI - Centrale di Allarme Interbancaria Archivio informatizzato istituito presso la Banca d’Italia per assicurare il regolare funzionamento dei pagamenti. Vi vengono iscritti i soggetti: ○ che hanno emesso assegni bancari e postali senza essere autorizzati o senza avere i fondi necessari per far fronte al pagamento; ○ a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di credito e di debito a causa del mancato pagamento delle somme relative alle operazioni effettuate. Nel caso degli assegni, l’iscrizione nella CAI determina l’applicazione della “revoca di sistema”, cioè il divieto di emettere assegni e stipulare nuove convenzioni di assegno presso il sistema bancario e postale per sei mesi. Nel caso delle carte di pagamento, l’iscrizione determina la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di credito e di debito per due anni, ma rimane possibile ottenere il rilascio di altre carte; la scelta è lasciata all’istituto emittente. 13 > Capitalizzazione degli interessi Il saldo del conto corrente produce interessi: a favore del cliente se positivo; a favore della banca se negativo. La capitalizzazione significa che gli interessi, una volta accreditati e addebitati sul conto, producono a loro volta interessi. Il calcolo per gli interessi a debito e per quelli a credito deve avere la stessa periodicità. > Carta di credito 14 Carta che permette al titolare di acquistare (tramite POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite ATM) con addebito posticipato. Le operazioni prevedono generalmente un massimale di utilizzo (il cosiddetto plafond) definito nel contratto. Il titolare della carta, a seconda del contratto e del tipo di carta di credito, pagherà in un’unica soluzione, di solito ogni mese con addebito sul conto corrente (“carta di credito classica” o “charge”), oppure a rate, con gli interessi (“carta di credito revolving”). > Carta di debito Carta che permette al titolare, in base a un contratto con la propria banca, di acquistare (tramite POS) beni e servizi presso qualsiasi esercizio commerciale aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta. È quella che nel linguaggio quotidiano chiamiamo “Bancomat”. > Coordinate bancarie “Coordinate bancarie” è il termine generico per codici o diciture che permettono di identificare in maniera univoca un conto corrente. Oggi il codice identificativo di un conto corrente è l’IBAN (International Bank Account Number). > Data contabile, disponibile e valuta A ogni operazione la banca assegna tre tipi di date: ○ data contabile: il giorno in cui la banca registra l’operazione ○ data disponibile: il giorno dal quale il denaro accreditato può essere utilizzato per pagamenti e prelievi ○ data valuta: il giorno dal quale le somme versate iniziano a produrre interessi per il cliente e quelle prelevate cessano di produrli. Il contratto deve indicare le date valuta su versamenti e prelievi e le date per la disponibilità degli importi accreditati. Le guide della Banca d’Italia Il conto corrente in parole semplici > Deposito a risparmio A differenza del conto corrente, usato per la gestione delle spese quotidiane, il deposito a risparmio è dedicato esclusivamente al risparmio. Per questo offre pochi e semplici servizi, quali l’accredito della pensione o il rilascio di una carta di debito (Bancomat). Inoltre non si può mai sconfinare rispetto al saldo, cioè “andare in rosso”. Con il deposito il cliente affida alla banca una somma di denaro e riceve un interesse; la banca si impegna a restituire la somma depositata alla scadenza del contratto o quando il cliente lo richiede. Il cliente riceve un libretto che può essere nominativo (se solo l’intestatario può prelevare denaro dal deposito) o al portatore (se può prelevare chiunque ne sia in possesso). I libretti al portatore però non possono presentare un saldo superiore a 1.000 euro. > Deposito titoli È uno speciale conto utilizzato esclusivamente per “ospitare” i risultati delle operazioni di compravendita di strumenti finanziari, quali titoli pubblici, quote di fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni. Il deposito titoli è abbinato a un conto corrente, sul quale si addebitano le imposte di bollo e le commissioni, e si accreditano i guadagni ricavati dai titoli come dividendi azionari e cedole. > Domiciliazione bancaria È un servizio associato al conto corrente che consente di fare pagamenti periodici, come le bollette e le rate del mutuo, in automatico direttamente dal conto corrente. Per attivare una domiciliazione, basta richiederla alla propria banca o a chi riceverà il pagamento. Se si chiude il conto corrente, è possibile richiedere il trasferi mento automatico delle domiciliazioni alla nuova banca, che gestirà il passaggio. > Estratto conto È il documento che la banca elabora con una determinata periodicità e che elenca i movimenti del conto corrente in ordine cronologico. Di solito si articola in quattro campi: ○ data dell’operazione, cioè il giorno solare in cui si compie un’operazione di accredito o addebito ○ data valuta, cioè la data dalla quale decorrono gli interessi a debito o a credito ○ descrizione dell’operazione ○ importo dell’operazione, con segno positivo o negativo. 15 > Fido o affidamento È la somma che la banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a sua disposizione oltre il saldo disponibile. Il contratto può prevedere il pagamento di interessi sulle somme utilizzate e una commissione onnicomprensiva. > Firma Quando apre un conto corrente il cliente deve depositare in banca la sua firma. Servirà per verificare se le operazioni, in particolare quelle di pagamento, sono state effettivamente disposte dal correntista. Se il conto corrente è intestato a due o più persone, ognuna deve depositare la sua firma. Il contratto deve specificare quali operazioni richiedono la firma di tutti i correntisti (firma congiunta) e quali soltanto una (firma disgiunta). Questo significa che un conto corrente può essere aperto da più persone, che lo possono usare in modo separato. > Foglio Informativo 16 È il documento che gli intermediari mettono a disposizione dei clienti per ciascun prodotto o servizio offerto; contiene informazioni sull’intermediario, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio. I contenuti del contratto devono essere coerenti con le informazioni contenute nel Foglio Informativo. > Fondo interbancario di tutela dei depositi È il sistema di garanzia dei depositi bancari riconosciuto dalla Banca d’Italia: offre copertura ai depositanti fino a un massimo di 100.000 euro in caso di crisi della banca. Vi aderiscono tutte le banche italiane, tranne quelle di credito cooperativo che hanno un loro specifico Fondo di garanzia che assicura la stessa copertura. > IBAN - International Bank Account Number È il codice – formato da lettere e numeri – che consente di identificare in modo univoco il conto corrente. Funziona da “indirizzo” del conto e infatti è indispensabile per trasferire denaro tra conti. Anche se il nome del beneficiario è errato o incompleto, con l’IBAN corretto un bonifico va comunque a buon fine. > Internet banking Con l’internet banking i clienti della banca possono effettuare operazioni bancarie – come bonifici e pagamenti – senza andare in filiale, ma collegandosi a internet. Si accede ai servizi con i propri codici. Oltre alla comodità, l’internet banking spesso offre i servizi bancari a costi inferiori. Le guide della Banca d’Italia Il conto corrente in parole semplici > ISC - Indicatore Sintetico di Costo L’ISC fornisce un’idea del costo complessivo del conto corrente in base alle spese e alle commissioni che possono essere addebitate al cliente nel corso dell’anno, senza considerare gli oneri fiscali e gli interessi. L’ISC viene calcolato per uno o più “profili di operatività tipo” (famiglie e pensionati) individuati dalla Banca d’Italia. Il Foglio Informativo e il Documento di Sintesi indicano l’ISC per i profili tipo di operatività. La metodologia di calcolo dell’ISC e i profili di operatività sono spiegati sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it/ vigilanza/normativa/norm_bi/disposizioni-vig/trasparenza_operazioni). > ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente È l’indice che rappresenta la situazione economica di una famiglia, calcolato a partire dal reddito e da altri elementi del patrimonio. Il suo attestato è rilasciato dall’INPS e consente di accedere alle prestazioni sociali o ai servizi pubblici a condizioni agevolate. > Phone banking È il servizio che permette di fare operazioni bancarie – come bonifici e pagamenti – senza andare in filiale chiamando al telefono il call center della banca. Molte banche mettono a disposizione dei clienti un numero verde gratuito. > POS - Point of Sale È l’apparecchiatura automatica che permette di pagare beni e servizi presso il loro fornitore utilizzando la carta di credito o di debito. Il POS consente di trasferire le informazioni necessarie per l’autorizzazione e la registrazione del pagamento in maniera immediata o differita. > Saldo È la differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data. Se il saldo è positivo, indica la somma disponibile sul conto corrente. Le somme che rimangono inutilizzate fruttano interessi, da calcolare sulla base di un tasso detto “creditore”. Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate. Il saldo disponibile si riferisce alla somma che può essere effettivamente utilizzata. Il saldo liquido si riferisce alla somma disponibile su cui vengono calcolati gli interessi. 17 > Tasso creditore È il tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto una volta sottratte le ritenute fiscali. > Tasso debitore È il tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate oltre le disponibilità del conto. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. 18 Le guide della Banca d’Italia Il conto corrente in parole semplici I miei diritti Al momento di scegliere ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia di questa Guida. Ottenere gratuitamente e portare con sé il Foglio Informativo, che illustra caratteristiche e costi del conto corrente e dei servizi associati. Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o il Documento di Sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Avere a disposizione anche sul sito internet della banca il Foglio Informativo e, se è possibile concludere il contratto online, la copia completa del contratto con il Documento di Sintesi. Conoscere l’ISC del conto corrente per ciascuno dei profili riportati sul Foglio Informativo. Essere informato su come ed entro quali termini è possibile recedere dal contratto. Al momento di firmare ○ Prendere visione del Documento di Sintesi, che riporta tutte le condizioni economiche ed è unito al contratto. ○ Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi. ○ Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni. Le comunicazioni online dovute per legge sono sempre gratuite. ○ Ricevere e conservare una copia del contratto, firmato dalla banca, e una copia del Documento di Sintesi. Se l’apertura del conto avviene online, ricevere l’attestazione della conclusione del contratto, la copia dello stesso contratto e del Documento di Sintesi. Durante il rapporto contrattuale ○ Ricevere un rendiconto e il Documento di Sintesi sull’andamento del rapporto almeno una volta l’anno. Poter contestare l’estratto conto (> Il conto corrente dalla A alla Z) nel 19 ○ ○ ○ ○ 20 ○ ○ ○ termine previsto dalla legge, cioè 60 giorni dal momento in cui lo si riceve; generalmente il termine è indicato nell’intestazione dello stesso rendiconto. Ricevere a inizio anno un riepilogo delle spese complessive sostenute nell’anno precedente. Ricevere in anticipo dalla banca la proposta di qualunque modifica delle condizioni contrattuali, facoltà generalmente prevista nel contratto. La proposta deve indicare il motivo che giustifica la modifica e può essere respinta recedendo dal contratto. Avere la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori. Chiudere il conto corrente e/o recedere dai rapporti collegati (quali carta di debito, carta di credito, domiciliazioni) in qualsiasi momento, di solito senza penalità e senza spese. Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni. La richiesta può essere fatta anche dopo la chiusura del conto. Avere la disponibilità economica delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul proprio conto entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. Avere la decorrenza e la disponibilità degli interessi su una somma versata a partire dal giorno stesso del versamento di denaro o del versamento di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari di un cliente con un conto presso la stessa filiale. Avere la decorrenza e la disponibilità degli interessi sulle somme versate attraverso assegni circolari emessi da un’altra banca dal giorno lavorativo successivo al versamento e attraverso assegni bancari di un’altra banca dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento. Dopo la chiusura ○ Ricevere il rendiconto, con tutte le movimentazioni e il saldo, e il Documento di Sintesi. Le guide della Banca d’Italia LE GUIDE DELLA BANCA D’ITALIA La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica Italiana. Il conto corrente in parole semplici Tra i suoi obiettivi: – assicurare la trasparenza dei servizi bancari e finanziari – migliorare le conoscenze finanziarie dei cittadini – aiutare i cittadini a capire i prodotti più diffusi e a fare scelte consapevoli. Le guide In parole semplici fanno parte di questi impegni. La SCELTA e i COSTI www.bancaditalia.it I DIRITTI del cliente I CONTATTI utili Il conto corrente dalla A alla Z Guida aggiornata al 30 giugno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`GFZZBSGQJAIVESBJIa EDWIG_DbGRST_VDKScGBI_DUIGSUGSKFJFTDKIGBDR_SEEFGIVGBDKFBRFGIVGYDQUDKS[GAHLGPGQJGRDRESTIGJQFWF UIGJFJGKFJZFJUSBSGKFJGVIGKFJKDVDIMDFJSGFGKFJGVAIBCDEBIEF[ ABCDEBFGPGQJGFBYIJDRTFGDJUD_SJUSJESGSGDT_IBMDIVSGKXSGUSKDUSGDJG_FKXDGTSRDGKXDGXIGBIYDFJSGS KXDGXIGEFBEF[G SGUSKDRDFJDGJFJGRFJFGWDJKFVIJEDGKFTSGdQSVVSGUSVGYDQUDKSGTIGRSGVADJESBTSUDIBDFGJFJGVSGBDR_SEEIGDV RQFGDJIUST_DTSJEFGPGBSRFG_QCCVDKF[G VGKVDSJESG_QeGBDWFVYSBRDGIVVABCDEBFGRFVFGUF_FGIWSBGESJEIEFGUDGBDRFVWSBSGDVG_BFCVSTIGUDBSEEITSJES KFJGVIGCIJKIGFGVADJESBTSUDIBDFcG_BSRSJEIJUFGIUGSRRDGQJGBSKVITF[GSGJFJGBDTIJSGRFUUDRZIEEF USVVSGUSKDRDFJDGUSVVABCDEBFcG_QeGKFTQJdQSGBDWFVYSBRDGIVGYDQUDKS[ IGHIJKIGUAEIVDIGZFBJDRKSGDGTSMMDG_SBGDVGRQFGZQJMDFJITSJEF[ +, . f g h . 9 1 2 9 9 0 9 0 . 4 6 6 7 8 9 : ; 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La invitiamo quindi a leggere con attenzione le seguenti informazioni, disponibili presso tutte le nostre agenzie, prima di firmare l’allegato modulo di consenso e di barrare le ulteriori opzioni di consenso in esso riportate. Attività necessarie per la gestione del rapporto con la Banca 2 Per l’attivazione e gestione dei servizi e prodotti offerti dalla Banca e/o per l’ammissione a Socio di ChiantiBanca è necessario e, in alcuni casi, obbligatorio per legge raccogliere ed utilizzare alcuni dati personali del cliente o di persone a lui collegate (familiari, soci, garanti, ecc.). In assenza di tali dati la Banca non sarebbe in grado di 3 fornire le prestazioni e i servizi desiderati.Tali dati possono essere forniti al momento della richiesta di un servizio o nel corso del rapporto dal cliente o anche da altri soggetti , e sono 4 trattati dalla Banca per la gestione dei rapporti bancari o finanziari , l’esecuzione delle operazioni richieste e l’adempimento dei connessi obblighi di legge e disposizioni di autorità del 5 settore ed organi di vigilanza e controllo . In caso di ammissione a Socio di ChiantiBanca i dati sono trattati per: a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapport sociale; b) finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti ovvero dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite dalla Banca d’Italia o dalle Autorità Creditizie nonché in dipendenza della collocazione della Società nell’ambito del Sistema del Credito Cooperativo. I Suoi/Vostri dati verranno inoltre utilizzati al fine di dare corso ad obblighi recati dallo Statuto della Banca per la cui esecuzione risulti necessario l’utilizzo dei dati stessi 6 7 Per i predetti servizi , di regola, la Banca non tratta dati sensibili . Tuttavia, non è escluso che specifiche operazioni effettuate dalla clientela (bonifici, versamenti di quote associative, trattenute dello stipendio, ecc.), possano determinare un’occasionale conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati, che saranno necessariamente utilizzati solo per l’esecuzione di quanto richiesto dal cliente. Nell’ambito delle suddette attività, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato dell’agenzia di riferimento e della Banca (dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci), in relazione alle funzioni svolte, mediante strumenti anche informatici e telematici, e con modalità e logiche di organizzazione, elaborazione e 8 trasmissione dei dati strettamente correlate agli specifici servizi ed operazioni richiesti . Per lo svolgimento della sua attività la Banca si avvale inoltre dell’ausilio della Federazione ..., e/o ad altri soggetti che possono trattare i dati del cliente nell’ambito di attività di revisione contabile e lavorazioni necessarie per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela, la gestione di servizi di pagamento, di carte di credito, di esattorie e tesorerie, il controllo delle frodi e il recupero dei crediti, nonché attività di internal audit e di consulenza. A seconda dell’operazione o servizio, i dati del cliente possono essere comunicati dalla Banca ad altre banche, istituti ed intermediari finanziari, enti interbancari, in Italia e 9 all’estero , e trattati da questi ultimi soggetti per le attività necessarie all’esecuzione di disposizioni o transazioni bancarie e finanziarie. I dati possono essere trattati anche da società specializzate a cui la Banca affida compiti di natura tecnica ed organizzativa necessari per la gestione dei rapporti con la clientela, come i gestori di servizi informatici, 10 servizi di postalizzazione e archiviazione documentale, servizi di consulenza, servizi di controllo, ecc. . Un loro elenco dettagliato ed aggiornato è disponibile gratuitamente presso le agenzie della Banca o sul sito internet www.chiantibanca.it . Si chiede quindi al Cliente di firmare il modulo allegato per rilasciare il consenso al trattamento dei Suoi dati da parte della Banca, della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo e degli altri soggetti sopra indicati per lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi bancari nonché per la gestione del rapporto sociale nel caso di ammissione a Socio di ChiantiBanca. Attività ulteriori per lo sviluppo e la vendita dei prodotti e servizi della Banca Per migliorare la qualità dei servizi e fornire aggiornamenti sui nuovi prodotti e servizi, la Banca può avere l’esigenza di utilizzare i dati personali del cliente, salvo sua diversa indicazione, nell’ambito di attività funzionali alla gestione dei rapporti bancari e per finalità ulteriori relative alla promozione o vendita dei servizi bancari, eventualmente anche dopo la fine dei rapporti. In particolare, i dati possono essere utilizzati per le seguenti finalità: - indagini, sondaggi e ricerche di mercato, anche a fini di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Banca, eseguite direttamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate, mediante interviste anche telefoniche, questionari, ecc.; - promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca ed eventualmente di altre società, per posta o telefono, nonché per fax, e-mail e anche con sistemi automatizzati di comunicazione (come messaggi telefonici con voce preregistrata e sms); - elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l’analisi di comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare a scopo commerciale; - comunicazione di dati ad altre società in ambito bancario, finanziario od assicurativo o del settore cooperativo, al fine di consentire a queste ultime di utilizzarli autonomamente per offrire loro prodotti e servizi. Nel caso di ingresso nella compagine sociale della Banca, i dati del socio possono essere trattati per finalità funzionali all’attività della Banca, per le quali l’interessato ha la facoltà di manifestare o meno il consenso quali ad esempio: - rilevazione del grado di soddisfazione dei soci; - promozione di iniziative riservate ai soci; - invio di pubblicazioni promosse o commissionate dalla Banca. Per tali finalità, la Banca può inoltre avvalersi della collaborazione di soggetti esterni e società specializzate di propria fiducia, che possono trattare alcuni dati della clientela nell’ambito delle attività affidate dalla Banca (v. l’elenco presso agenzia di riferimento). L’acquisizione e l’utilizzo dei dati del cliente per le predette finalità sono facoltativi, non incidendo sul corretto svolgimento dei rapporti e servizi bancari. Ciascun Cliente, barrando le apposite caselle nell’allegato modulo, può scegliere liberamente se rilasciare o rifiutare il consenso alla Banca per le ulteriori finalità di trattamento dei Suoi dati sopra indicate. I diritti del cliente 11 La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni cliente alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano . In particolare, il cliente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati. Il cliente ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione od il blocco se risultino trattati in violazione di legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o, in ogni caso, quando siano utilizzati a scopi commerciali, promozionali o pubblicitari. Tali diritti possono essere esercitati dal cliente direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali richieste, oltre che alla filiale di riferimento, all’ufficio Privacy della Banca presso la Sede Legale in Via Cassia Nord 2/4/6, 53035 Monterigioni (SI), ovvero all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche ed integrazioni. Ad esempio, conti correnti, aperture di credito, mutui, prestiti e finanziamenti, libretti di deposito, deposito titoli, gestione valori mobiliari, incasso effetti, documenti e assegni, cambio di valute estere, cassette di sicurezza, carte di credito, bancomat, pagamento utenze, contributi e tributi. 3 Altri soggetti che, ad esempio, effettuano operazioni che riguardano il cliente (a debito o a credito) o che, per soddisfare una sua richiesta (ad es., per un finanziamento), forniscono alla banca informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc. 4 Es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi contrattuali assunti nei confronti della clientela, ecc. 5 Come, ad es., gli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione dei relativi dati ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto finanziario al terrorismo (incluse le eventuali segnalazioni all’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia) e di accertamenti fiscali (anche per le comunicazioni all’anagrafe dei rapporti con gli operatori finanziari presso l’Agenzia delle Entrate), nonché gli adempimenti previsti da legge sull’usura, normative su servizi di investimento (cd. direttiva MIFID) e sull’intermediazione finanziaria (Consob), servizio di centralizzazione dei rischi della Banca d’Italia, archivio elettronico degli assegni e carte di pagamento (cd. Centrale d’Allarme Interbancaria – CAI) gestito dalla Banca d’Italia con l’ausilio di SIA- SSB S.p.A., sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento (UCAMP) presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ecc. 6 Per alcune attività come, ad es., l’erogazione di mutui assistiti da assicurazione o l’ accensione di polizza vita, in relazione alle quali è possibile un trattamento sistematico e non occasionale di dati sensibili, viene richiesto al cliente uno specifico consenso nell’ambito della relativa modulistica. 7 Ad es., informazioni idonee a rivelare lo stato di salute, le convinzioni religiose o l’ appartenenza a sindacati, partiti ed altre organizzazioni di un cliente. 8 Per le operazioni di investimento, ad es., la direttiva MIFID richiede alla Banca di classificare, anche con procedure informatizzate, la propria clientela sulla base della relativa situazione finanziaria, conoscenza ed esperienza in tali operazioni ed obiettivi di investimento, al fine di valutare l’adeguatezza delle operazioni effettuate, nonché assistere e proteggere gli investitori nelle loro decisioni di investimento. Inoltre, per particolari ordini od istruzioni della clientela o per servizi di phone banking la Banca può registrare anche le conversazioni telefoniche (sulle linee indicate ai clienti) e conservare le registrazioni per i termini di legge (es.: 2 anni per la normativa Consob). 9 Si fa riferimento anche alle prassi bancarie correlate alla negoziazione di assegni tra le banche (come il c.d. benefondi). Per alcune operazioni finanziarie (es.: bonifici) è necessario inoltre utilizzare un sistema di messaggistica internazionale gestito dalla società belga SWIFT, che a scopi di sicurezza memorizza taluni dati anche negli USA (con possibilità per le autorità statunitensi di accedervi per finalità di lotta al terrorismo). Ulteriori informazioni sull’argomento sono disponibili presso il sito web e le agenzie della Banca. 10 Questi soggetti e società sono ns. diretti collaboratori e svolgono la funzione del “responsabile” del ns. trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento. Si tratta anche di soggetti [es. Phoenix IB, ICCREA, ecc.] che svolgono servizi bancari e finanziari; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; enti interbancari che rilevano i rischi finanziari; società di gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; società di cartolarizzazione; società emittenti carte di credito o debito; società di recupero crediti; professionisti e consulenti in ambito legale e contabile; intermediari e promotori finanziari, mediatori e sviluppatori creditizi. 11 L’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 1 2 Pag. 1 di 1 NORME CONTRATTUALI NORME RELATIVE AI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA Sezione I – Condizioni Generali Art. 1 – Applicazione delle Condizioni Generali e diligenza della Banca nei rapporti con la clientela 1. Le presenti Condizioni Generali trovano applicazione in quanto le successive Sezioni non dispongano diversamente. 2. Nei rapporti con il Cliente, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. Art. 2 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente – prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). 5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente. 6. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF, secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Art. 3 – Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente 1. La Banca, determinandone le modalità di esecuzione, è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente, nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, salve le previsioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto. 2. Il cliente, salva la disciplina specifica contenuta nelle singole sezioni del presente contratto, ha facoltà di revocare l’incarico conferito alla Banca, finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Art. 4 – Invio della corrispondenza e di ordini alla Banca 1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale è costituto il rapporto ed hanno corso a rischio del Cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. 2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o con altra sostanza indelebile. Restano impregiudicate le disposizioni contenute nelle singole sezioni del presente contratto in ordine al regime degli ordini impartiti alla Banca. Art. 5 – Invio della corrispondenza al Cliente 1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca comprese le comunicazioni periodiche, quelle di variazione delle condizioni nonché quelle relative ai servizi di pagamento, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del singolo rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. 2. Le modalità di invio della documentazione periodica, delle comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni di cui all’art. 118 e 126 sexies del D.Lgs. 385/1993 (TUB - Testo Unico Bancario) sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal Cliente e riportata nel documento di sintesi. Il Cliente ha comunque il diritto di comunicare, in forma scritta, la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. 3. Qualora venga scelta la forma elettronica, la Banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente tramite il servizio di banca virtuale messo a disposizione del Cliente medesimo da parte della Banca stessa regolato da un apposito contratto. Tramite il servizio di banca virtuale il Cliente accede alle comunicazioni di cui al comma 1, rese disponibili su un supporto durevole non modificabile, che ne consente la visualizzazione, la stampa, il trasferimento e la conservazione su altro supporto del Cliente stesso. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni a lui destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell’esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell’estratto conto, si intende il giorno in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione secondo le modalità descritte e regolate nel contratto relativo al servizio di banca virtuale sottoscritto dal Cliente. 4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la Banca può inviare all’indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicato dal Cliente, un avviso ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al Cliente. Resta inteso che l’eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l’efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3. 5. È onere del Cliente informare la Banca di eventuali variazioni del recapito indicato per la ricezione delle comunicazioni cartacee/ dell’indirizzo di posta elettronica / del numero di cellulare indicati ai sensi dei commi precedenti presentandosi nella succursale di riferimento per la sottoscrizione dell’apposito modulo di variazione. 6. Qualunque sia la forma scelta e nel caso in cui il rapporto sia cointestato, per scegliere la modalità di trasmissione è necessario il consenso scritto di tutti i cointestatari e le comunicazioni così effettuate dalla Banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. La modifica della scelta originaria – salvo che la nuova modalità sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio – può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, ma il cointestatario che la dispone è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. Art. 6 – Identificazione della clientela 1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente stesso e per il titolare effettivo. 2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizione di pagamento, ecc.). Art. 7 – Deposito delle firme autorizzate 1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la succursale ove il relativo rapporto è intrattenuto. 2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica o firma digitale). Art. 8 – Poteri di rappresentanza 1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire dal 2^ giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta, restando comunque escluso l'invio a mezzo telefax, è pervenuta alla Banca; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società. 3. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente. 4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. Art. 9 – Cointestazione del rapporto 1. Quando il rapporto sia intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. In tali rapporti la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari. 2. In ogni caso, i cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. 3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei titolari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. 4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione, a mezzo di lettera raccomandata, alla succursale presso la quale è intrattenuto il rapporto. 5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate con lettera raccomandata, o mediante comunicazione scritta consegnata allo sportello ove è aperto il rapporto, e sono opponibili alla Banca decorsi due giorni lavorativi dalla ricezione. Art. 10 – Pagamenti di debiti in valuta estera 1. Nei rapporti di debito in valuta estera, i pagamenti devono essere effettuati dal Cliente alla Banca nella valuta in cui è espresso il debito, dovendosi qualificare la presente pattuizione come clausola “effettivo” ai sensi e per gli effetti dell'art. 1279 cod. civ.. Art. 11 – Diritto di garanzia 1. La Banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione su titoli o valori di pertinenza del Cliente detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente. 2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della Banca, stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla Banca medesima verso la stessa persona. Art. 12 – Compensazione 1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di Pag. 1 di 12 assegno – la Banca stessa darà pronta comunicazione scritta al cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Art. 13 – Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti 1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso. 2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, c.c. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2, c.c. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, a estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone prontamente comunicazione a quest’ultimo. Art. 14 – Modifica delle condizioni contrattuali 1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del Cliente di recedere dal contratto senza penalità e senza spese, ottenendo, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Art. 15 – Spese e oneri fiscali 1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il Cliente, nonché quelle relative all’esecuzione, sono a carico del Cliente stesso. Art. 16 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente. 2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l’ipotesi in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo. Sezione II – Contratto di conto corrente bancario Art. 1 – Convenzione di assegno 1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 124 del R.D. 1736/1933 (cd. “legge assegno”). 2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca – corredata ove possibile da apposita denuncia all’Autorità giudiziaria – della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.). Nel caso in cui il Cliente si avvalga del servizio postale per l’inoltro di assegni, dovrà utilizzare esclusivamente l’assicurata, restando responsabile per ogni danno che dovesse derivargli dall’utilizzo di diverse modalità di invio. 3. In caso di recesso della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. 4. In caso di prelievi a mezzo carta di credito o di debito, in conformità alle condizioni che regolano detti servizi, la Banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto. 5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente. 6. Ai sensi dell’art. 9, ter della L. 386/90 e successive modificazioni, il Cliente è tenuto ad eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’art. 9, bis della medesima legge. Tale elezione di domicilio è resa con la dichiarazione riportata in calce al presente contratto. Eventuali variazioni del domicilio eletto devono essere comunicate con dichiarazione scritta presentata personalmente allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzati alla sede della Banca. Art. 2 – Addebito in conto di assegni o cambiali 1. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’art. 11 della Legge Assegno e all’art. 8 della Legge Cambiaria. Art. 3 – Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto 1. Poiché per motivi di sicurezza le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e di alcune tipologie di vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, negoziati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l’integrità dei titoli ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro. Art. 4 – Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID) 1. L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel documento di sintesi. Gli importi degli assegni bancari e circolari negoziati, nonché delle disposizioni RIBA e RID inoltrate per l’incasso, non possono più essere stornati decorsi i termini indicati nel documento di sintesi. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore – ivi compresi gli scioperi del personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.). 2. La valuta applicata all’accreditamento degli assegni bancari e circolari determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. 3. Qualora tuttavia la Banca consentisse, eccezionalmente, al Cliente di disporre anticipatamente, in tutto o in parte, di tale importo prima che siano decorsi i termini indicati nel documento di sintesi ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, il cliente non potrà vantare per il futuro analogo diritto. 4. In qualsiasi caso di mancato incasso la Banca, prima del decorso dei termini indicati nel documento di sintesi, si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto. 5. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, la Banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la Banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati. 6. Nel caso di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID) inoltrate per l’incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi, ove compatibili, e fermo quanto previsto alla successiva sezione IV del presente contratto. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente – nell’ipotesi prevista dal comma 4 – spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso. Art. 5 – Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari 1. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’art. 4 (ad esempio assegni esteri, vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute documenti similari, che non fossero disciplinati dalla successiva sezione IV del presente contratto, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che, dell’avvenuto incasso, abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. 2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. 3. Qualora tuttavia la Banca consentisse eccezionalmente al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, il Cliente non potrà vantare per il futuro analogo diritto. 4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. 5. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto. Art. 6 – Versamento in conto di titoli sull’estero 1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni bancari e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso in cui alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. 2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Art. 7 – Movimentazione del conto 1. Le annotazioni concernenti i rapporti di dare ed avere tra Banca e Cliente titolare del conto hanno effetto solutorio. 2. Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America e in altri Paesi, in cui le Banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E’ inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice. 3. Per quanto attiene i bonifici domestici e transfrontalieri in euro, qualora il Cliente ordinante non fornisca alla Banca i codici IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario e BIC (Bank Identifier Code), sarà soggetto, in conformità a quanto disposto dal Regolamento CE n. 924/2009, alle commissioni supplementari previste dalle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi. Art. 8 – Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera 1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in Euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato nel cd. cartello dei cambi dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. 2. Il Cliente si impegna a sostituire l’indicazione "€" o "Eur" o "Euro" esistente sui moduli con quella della divisa prescelta. In caso di assegni, il Cliente si impegna altresì ad apporre, accanto alla somma scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate; in caso contrario l'assegno verrà considerato espresso in euro. Per ogni conversione, vengono addebitate al Cliente le commissioni indicate nei fogli informativi. 3. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art.1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza. Art. 9 – Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese 1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, annotando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. Gli interessi sono riconosciuti al Cliente o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel documento di sintesi, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto, fatte salve, comunque, le previsioni di legge in materia. 2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi di mora, nella misura applicata al momento della cessazione del contratto. 3. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta stabilita nel documento di sintesi; nel caso di assegni recanti data di emissione successiva a quella di presentazione, la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell’art. 31 della Legge Assegno. 4. Fermo restando quanto sopra, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, le parti convengono di applicare, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento secondo quanto indicato nel documento di sintesi. La Pag. 2 di 12 commissione di istruttoria veloce è applicata in base alle soglie e nei limiti previsti dalla legge e/o dalle Autorità di settore. Art. 10 – Conto non movimentato: cessazione corresponsione interessi 1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto conto. 2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Art. 11 – Approvazione dell’estratto conto 1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art.1713 cod. civ. 2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto, salvo quanto previsto al comma successivo. 3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 4. Salvo quanto disposto in precedenza al secondo e terzo comma, in ordine all’approvazione degli estratti conto, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della Sezione I del presente contratto. Art. 12 – Compensazione e pagamento di assegni 1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 12, comma 1, primo capoverso, della Sezione I del presente contratto, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’art.12, della Sezione I del presente contratto, essa non è tenuta a pagare – nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. Art. 13 – Recesso 1. Il presente contratto è a tempo indeterminato. Fermo restando quanto previsto dall’art. 11 della Sezione III (Servizi di pagamento), ciascuna parte può recedere da esso dandone comunicazione scritta all’altra parte con preavviso di 2 (due) giorni. 2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di assegno impagato per difetto di provvista o per mancanza di autorizzazione. 3. Allorché il recesso è divenuto operante la Banca sarà tenuta ad eseguire esclusivamente gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data anteriore all’efficacia del recesso stesso sempre nei limiti della provvista e salvo diversa disposizione. Sezione III – Servizi di pagamento Art. 1 – Ambito di applicazione e caratteristiche dei servizi di pagamento 1. La presente sezione si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Unione europea non appartenente all’area dell’euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Essa si applica altresì ai servizi di pagamento prestati nella Unione europea, a condizione che la banca del pagatore e 1 quella del beneficiario siano ivi insediate ovvero l’unica banca coinvolta nell’operazione di pagamento sia insediata nella Comunità. 2 3 2. La presente sezione regola i seguenti servizi di pagamento, che la banca presta sia quale Banca del pagatore sia quale banca del beneficiario : a) bonifico nazionale/estero/Bonifico Sepa (SCT Sepa Credit Transfert): operazione effettuata dalla Banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione possono coincidere; b) bollettino bancario Freccia: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria; c) bollettino postale: pagamento offerto dalla banca di bollettini compilati dal cliente per adempiere obbligazioni pecuniarie con un creditore correntista postale; d) RID/Addebito diretto Sepa (SDD Sepa Direct Debit): ordine di incasso di crediti che presuppone una preautorizzazione all’addebito in conto da parte del debitore. L’esecuzione dell’ordine prevede la trasmissione telematica, attraverso un’apposita procedura interbancaria, delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria); e) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito; f) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria; g) altri pagamenti elettronici. 3. La presente sezione non si applica nel caso di operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato alla Banca di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque. Art. 2 – Ordine di pagamento 4 1. Nelle operazioni disposte dal pagatore, l’ordine di pagamento è impartito alla Banca da quest’ultimo; nelle operazioni disposte dal beneficiario, è lo stesso beneficiario che invia l’ordine alla propria banca, la quale lo trasmette alla banca del pagatore. 2. L’ordine viene trasmesso su supporto cartaceo o altro supporto, secondo le modalità volta a volta indicate dalla Banca in funzione delle procedure che la stessa segue per l’esecuzione dell’ordine medesimo. 5 3. L’ordine di pagamento deve riportare l’identificativo unico del beneficiario, conformemente al quale la Banca è tenuto a eseguirlo: a titolo esemplificativo: IBAN (bonifico Italia e bollettino bancario Freccia); IBAN e BIC (bonifico estero/bonifico Sepa), IBAN e coordinate d’azienda (RID/ Addebito diretto Sepa), numero effetto (RiBa), numero incasso (Mav). 4. Con riferimento agli addebiti diretti (RID, Addebito Diretto Sepa), il servizio prevede l’addebito in conto corrente degli ordini di incasso per i quali il Cliente ha fornito alla banca direttamente o indirettamente, tramite un terzo beneficiario, un’autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente. L’Addebito Diretto Sepa può configurarsi secondo due schemi di incasso: i) SDD Core, utilizzabile, dal lato del pagatore, da tutte le tipologie di clienti; ii) SDD B2B (Business to Business), utilizzabile, dal lato del pagatore, laddove il Cliente non rivesta la qualifica di consumatore. La Banca rifiuterà l’esecuzione degli addebiti SDD B2B, nel caso in cui il Cliente pagatore rivesta la qualifica di consumatore. 5. Nel caso di Addebito Diretto SDD B2B, per ogni nuova autorizzazione rilasciata all’Azienda Creditrice, il Cliente deve confermare il primo addebito relativo al nuovo mandato alla Banca, per iscritto o con altro mezzo concordato con la banca stessa. Nel caso di mancata conferma entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al nuovo mandato di addebito Sepa SDD B2B. Il cliente è tenuto a informare la Banca anche delle modifiche e della revoca del mandato già rilasciato. Art. 3 – Ricezione dell’ordine di pagamento 6 1. Il momento di ricezione dell’ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è ricevuto dalla banca del pagatore. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la banca del pagatore, l’ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi relativo al presente contratto è stabilito il limite orario (cd cut-off) oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 2. Se si tratta di ordini di pagamento ricorrenti a giorno fisso o per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, secondo le indicazioni contenute nel foglio informativo, l’ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Art. 4 – Rifiuto dell’ordine di pagamento 1. Laddove tutte le condizioni della presente sezione siano soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato ai sensi del successivo art. 5, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Qualora la Banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al Cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. Il Cliente ha l’onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l’impossibilità per la Banca di eseguire l’ordine di pagamento per mancanza di provvista. Per tale comunicazione di rifiuto il Cliente è tenuto a rimborsare le relative spese nella misura indicata nel documento di sintesi. 3. La comunicazione può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento. Il cliente autorizza la Banca ad utilizzare per le comunicazioni il numero di telefono comunicato alla succursale di riferimento con la sottoscrizione di apposito modulo. 4. Un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione è considerato come non ricevuto. Art. 5 – Consenso all’esecuzione dell’operazione di pagamento e revoca dello stesso 1. Nelle operazioni di pagamento disposte dal pagatore, il consenso si intende prestato nel momento in cui il pagatore medesimo trasmette l’ordine di pagamento alla banca. Nelle operazioni di pagamento disposte dal beneficiario, il consenso si intende manifestato dal pagatore attraverso il rilascio, anche solo al beneficiario, dell’autorizzazione all’addebito in conto. 2. Il consenso all’esecuzione dell’operazione di pagamento è revocato con la stessa modalità e forma con la quale l’ordine è stato impartito. Per le operazioni disposte dal beneficiario, il consenso è revocato dal pagatore, oltre che con le modalità e nella forma con cui è stato manifestato, anche mediante comunicazione scritta alla propria banca. La revoca del consenso è consentita fino al momento in cui l’ordine non diviene irrevocabile ai sensi del successivo articolo 6. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca è consentita fino alla fine della 2^ (seconda) giornata operativa 1 Per operazione di pagamento si intende l’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario (art. 1, comma 1, lett. c, del d.lgs. n.11 del 2010). Per pagatore si intende «la persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n.11 del 2010). 3 Per beneficiario si intende «la persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. f, del d.lgs. n.11 del 2010). 4 Per ordine di pagamento si intende qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario alla propria Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento (art. 1, comma 1, lett. o, del d.lgs. n.11 del 2010). 5 Per identificativo unico si intende «la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di un’operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto di pagamento, l’identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento» (art. 1, comma 1, lett. r, del d.lgs. n.11 del 2010). 6 Per giornata operativa si intende il giorno in cui la Banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa (art. 1, comma 1, lett. u, del d.lgs. n.11 del 2010). 2 Pag. 3 di 12 precedente il giorno concordato per l’esecuzione dell’operazione. 3. La revoca del consenso riferita all’esecuzione di una serie di operazioni impedisce l’esecuzione delle operazioni successive che, se eseguite, sono considerate non autorizzate. Per i clienti diversi da consumatori e microimprese, la revoca impedisce l’esecuzione delle operazioni a partire dalla 2^ (seconda) giornata operativa successiva alla ricezione da parte della banca della revoca medesima. 4. Il Cliente può disattivare il servizio di ordini di incasso elettronici Addebito Diretto Sepa SDD in qualsiasi momento. In tal caso la banca, fino a diversa indicazione, rifiuta l’addebito di tutti gli ordini di incasso elettronici Addebito Diretto Sepa SDD disposti dal momento della ricezione della richiesta di disattivazione del servizio. In tale caso la banca blocca le operazioni di pagamento future e quelle che non siano irrevocabili ai sensi del successivo articolo. A partire dal 1° febbraio 2014 il pagatore avrà la facoltà di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l’incasso dell’addebito diretto, limitare l’esecuzione ai soli pagamenti diretti a beneficiari specificamente indicati dal cliente e inibire l’esecuzione dei soli pagamenti diretti a determinati beneficiari specificamente indicati dal cliente. Art. 6 – Irrevocabilità dell’ordine di pagamento 1. L’ordine di pagamento si considera irrevocabile dopo che esso sia pervenuto alla Banca del pagatore, salvo quanto disposto nei commi successivi. 7 2. Nel caso di addebito diretto , il pagatore può revocare l’ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi ovvero, per i clienti diversi da consumatori, non oltre la fine della 2^ (seconda) giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi . I clienti diversi dai consumatori, al momento del rilascio dell’autorizzazione all’addebito, possono rinunciare al diritto di revoca del singolo ordine di pagamento, fatta salva la revocabilità del consenso all’esecuzione continuativa degli ordini ai sensi del precedente art. 5 della presente sezione. 3. Se si tratta di ordini di pagamento disposti dal pagatore per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della Banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’esecuzione , ovvero, per i clienti diversi da consumatori e microimprese, non oltre la fine della 2^ (seconda) giornata operativa precedente il giorno concordato per l’esecuzione. 4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso della Banca del pagatore. In tal caso, la Banca può addebitare le spese della revoca nella misura prevista nel documento di sintesi. Art. 7 – Spese, commissioni, tempi di esecuzione e data valuta 1. Le spese, le commissioni, le valute e ogni altro onere applicato alla clientela, i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento impartiti nonché i tempi di disponibilità delle somme accreditate in conto a seguito dell’esecuzione degli ordini medesimi sono indicati nel documento di sintesi. 2. La Banca effettuerà gratuitamente gli interventi volti a correggere o prevenire errori e inesattezze nell’esecuzione di operazioni di pagamento, salvo nei casi di: - revoca dell’ordine di pagamento laddove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del presente contratto; - recupero fondi trasferiti a seguito dell’utilizzo di un codice identificativo inesatto da parte del cliente di cui all’art. 15, comma 2, del presente contratto; - giustificato rifiuto ad eseguire un ordine di pagamento di cui all’articolo 4, comma 2, del presente contratto. In tali ipotesi la Banca potrà applicare le spese indicate nel documento di sintesi. Comunque, le spese saranno adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca. 3. Per le operazioni di pagamento denominate in una divisa ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all’area dell’euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e dirette verso prestatori di servizi di pagamento insediati in Paesi nella Comunità Europea, la Banca accredita l’importo dell’operazione di pagamento sul conto della Banca del beneficiario al massimo entro la fine della quarta giornata operativa successiva al momento di ricezione dell’ordine. Art. 8 – Modifica delle condizioni 1. Il Cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni economiche e normative di cui all’articolo precedente e le clausole di cui alla presente sezione. 2. Ove si tratti di modifiche sfavorevoli per il Cliente, esse debbono essere comunicate a quest’ultimo per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, con un preavviso di almeno due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal Cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non vuole accettarle. A questo fine, la comunicazione deve specificare che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto disciplinato dalla presente sezione senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. 8 4. Quando il Cliente è un consumatore , la Banca può modificare le condizioni economiche e normative di cui alla presente sezione, purché sussista un giustificato motivo, dando un preavviso di almeno due mesi al Cliente, che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità. Art. 9 – Comunicazioni 1. Le comunicazioni fra le parti del presente contratto sono effettuate su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, secondo la scelta concordata fra le parti al momento della conclusione del presente contratto ed eventualmente modificata nel corso dello stesso. 2. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate, salvo il disposto dei successivi artt. 10, 11 e 12 della presente sezione, sull’estratto del conto corrente utilizzato come “conto di pagamento”, regolato dalle disposizioni del presente contratto. Art. 10 – Comunicazione al Cliente di informazioni su una singola operazione 1. La Banca fornisce mediante la messa a disposizione del Cliente, sia egli pagatore o beneficiario, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato ai sensi del precedente art. 9, con periodicità almeno mensile, le informazioni dovute e relative alle singole operazioni di pagamento effettuate nel periodo. Per tali informazioni il Cliente, diverso da consumatore e microimpresa, è tenuto a corrispondere le spese indicate nel documento di sintesi. Qualora il Cliente richieda alla Banca di fornire informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle dovute oppure la trasmissione di informazioni in forma diversa da quella prescelta, è tenuto a rimborsare le relative spese nella misura indicata nel documento di sintesi. 2. Per ogni singola operazione di pagamento disposta dal cliente in qualità di pagatore, la Banca, su richiesta di quest’ultimo e prima dell’esecuzione, mette a sua disposizione su supporto cartaceo informazioni sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese relative a tale operazione. Art. 11 – Durata del contratto e recesso 1. Il Cliente può recedere dalla presente sezione in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della Banca, questa deve dare al Cliente un preavviso di almeno due mesi. In entrambi i casi la comunicazione di recesso è data in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L’efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea. 2. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso e dandone immediata comunicazione alla controparte. 3. La chiusura del rapporto coincide con la data di perfezionamento del recesso, salvo l’obbligo per il Cliente di precostituire i fondi motivatamente richiesti dalla Banca per chiudere partite eventualmente ancora sospese. 4. Le spese e le commissioni percepite periodicamente dalla Banca, sono dovute dal Cliente in misura proporzionale al periodo precedente lo scioglimento. Se sono state pagate anticipatamente, esse debbono essere rimborsate dalla Banca al Cliente in misura proporzionale alla durata del rapporto. Art. 12 – Comunicazioni del Cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica in forma scritta e senza indugio tale circostanza alla Banca e comunque entro il termine di 13 mesi, ovvero di 2 mesi per i clienti diversi da consumatori e microimprese, decorrente dalla data di addebito nel caso del pagatore, o di accredito nel caso del beneficiario. 2. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni dovute per legge relative all’operazione di pagamento. 3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca. 4. L’onere di provare che l’esecuzione dell’operazione non autorizzata o inesatta è imputabile alla Banca grava sul Cliente, quando questi non riveste la qualifica di consumatore o microimpresa. Art. 13 – Operazioni di pagamento non autorizzate 1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca provvede al rimborso e riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione anche verbale al Cliente. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere e ottenere la restituzione dell’importo rimborsato, anche addebitando il conto di sua iniziativa. Art. 14 – Mancata o inesatta esecuzione dell’ordine di pagamento 1. Fatti salvi gli artt. 12, 15 e 17 della presente sezione, quando l’operazione di pagamento è disposta dal Cliente in qualità di pagatore, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento da quest’ultimo impartito, a meno che il Cliente non abbia impartito l’ordine alle condizioni previste nella presente sezione ovvero non sia in grado di provare che la Banca del beneficiario ha ricevuto l’importo dell’operazione nel rispetto della disciplina concordata. In tale ultimo caso la Banca del beneficiario è responsabile nei confronti del suo Cliente della corretta esecuzione dell’operazione di pagamento. 2. Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma precedente, essa rimborsa senza indugio al pagatore medesimo l’importo dell’operazione di pagamento e ripristina la situazione del conto corrente come se l’operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. 3. Nei casi di cui al comma precedente, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo in essere l’esecuzione inesatta fermi restando il diritto di rettifica di cui all’art. 12 e la responsabilità della Banca ai sensi dell’ottavo comma del presente articolo. 4. Fatti salvi gli artt. 12 e 17 della presente sezione, quando il Cliente risulta essere beneficiario di un’operazione di pagamento, la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione medesima solo se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra di avere eseguito correttamente l’operazione e che il relativo importo è pervenuto alla Banca. In tale caso la Banca mette a disposizione del Cliente l’importo dell’operazione o lo accredita immediatamente sul conto del Cliente medesimo. 5. Fatti salvi gli artt. 12, 15 e 17 della presente sezione, quando l’operazione di pagamento è disposta dal Cliente in qualità di beneficiario, la Banca: a) è responsabile della corretta trasmissione dell’ordine alla Banca del pagatore; b) trasmette senza indugio l’ordine al prestatore dei servizi di pagamento del pagatore; c) è responsabile del rispetto dei tempi di disponibilità e di decorrenza della valuta concordati nel documento di sintesi. 6. Fatti salvi gli artt. 12 e 17 della presente sezione, quando il Cliente risulta essere pagatore di un’operazione di pagamento disposta da un terzo in qualità di beneficiario, la Banca è responsabile solo se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dimostra di avere eseguito correttamente l’operazione. In tale caso la Banca è tenuta a rimborsare al Cliente l’importo dell’operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un’operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l’operazione di pagamento e informarlo del risultato. 8. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese e interessi ad esso imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. 9. Nei confronti di clienti diversi da consumatori e microimprese la responsabilità della Banca ai sensi dei commi precedenti ricorre solo nell’ipotesi di dolo o colpa grave. Art. 15 – Responsabilità per identificativi unici inesatti 1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico. 2. Se l’identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente articolo, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. La Banca del 7 Per addebito diretto si intende «un servizio di pagamento per l’addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo» (art. 1, lett. v, del d.lgs. n.11 del 2010). Per consumatore si intende «la persona fisica di cui all’art. 1, comma 1, lett. a, del d.lgs. 206 del 2005», vale a dire del codice del consumo (cfr. art. 1, comma 1, lett. a. del d.lgs. n.11 del 2010), a tenor del quale si tratta della «persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». 8 Pag. 4 di 12 pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. In tale caso il Cliente è tenuto a rimborsare alla Banca le spese indicate nel documento di sintesi. 3. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo le abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico. 4. Il Cliente dovrà prestare particolare attenzione nell’utilizzo dell’identificativo unico, assicurandosi che lo stesso sia esatto. L’esecuzione di un ordine in conformità con l’identificativo unico fornito dalla Banca comporta la presunzione del corretto adempimento dell’ordine da parte della Banca stessa ed esclude la sua responsabilità in caso di mancata o inesatta esecuzione dell’operazione. La presunzione di corretta esecuzione e l’esclusione della responsabilità operano anche qualora il Cliente abbia fornito alla propria banca informazioni aggiuntive rispetto all’identificativo unico. Art. 16 – Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario 1. Nel caso in cui un’operazione di pagamento autorizzata e disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell’importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’operazione di pagamento; b) l’importo dell’operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presente il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso. Su richiesta della Banca, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l’esistenza di tali condizioni. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’operazione di pagamento eseguita. 2. Ai fini della lett. b) del precedente comma, il pagatore non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca. 3. Il pagatore può chiedere il rimborso di cui ai commi precedenti entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. Per i clienti diversi dai consumatori prevalgono specifici accordi con cui gli stessi rinuncino a chiedere il rimborso o convengano termini inferiori per effettuare la relativa richiesta salvo che il Cliente non consumatore utilizzi l’addebito diretto SDD B2B nel qual caso il rimborso non è previsto. La richiesta è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo; essa si considera efficace per la Banca quando quest’ultima abbia ricevuto la comunicazione effettuata in forma cartacea. 4. La Banca rimborsa l’intero importo dell’operazione, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giorni lavorativi bancari dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore a quali enti e con quali modalità egli può presentare reclamo o ricorso ove non accetti la giustificazione fornita. 5. Il diritto al rimborso è escluso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) il pagatore ha dato l’autorizzazione direttamente alla propria Banca; b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento limitatamente al caso in cui l’operazione del pagatore è stata data prima dell’esecuzione dell’operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dalla Banca o dal beneficiario almeno quattro settimane prima dell’esecuzione. 6. Nel caso in cui un’operazione di pagamento autorizzata, disposta su iniziativa del Cliente in qualità di beneficiario, sia già stata eseguita, la Banca ha diritto di recuperare dal Cliente stesso, anche mediante addebito in conto di sua iniziativa, l’importo dell’operazione della quale il pagatore abbia ottenuto il rimborso, in conformità alla normativa vigente. Art. 17 – Esclusione della responsabilità 1. Le responsabilità previste nella presente sezione a carico delle banche non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge. Art. 18 – Sanzioni 1. Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti in materia di servizi di pagamento dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dal D.Lgs. 11 del 27 gennaio 2010, di recepimento della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, sono applicabili alla Banca le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 ed all’art. 144 del D.Lgs. 385/1993. Sezione IV – Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull’italia e sull’estero Art. 1 – Oggetto e limiti del servizio La presente sezione regola i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull’Italia e sull’estero non disciplinati dalla precedente sezione IV. 1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del cedente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull’estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio internazionale vigenti in materia. 2. Sono a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da: a) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni, che sulle distinte di accompagnamento; b) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie; c) smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; d) casi di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti od ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi. 3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà a curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. 4. La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l’incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento. 5. La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese relative o derivanti dall’espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate. 6. La Banca non provvede ad inviare gli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui agli articoli 52 della legge Cambiaria e 47 della Legge Assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi. Art. 2 – Modalità di presentazione degli effetti cambiari 1. Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario o all’emittente un avviso con l’invito a recarsi ai propri sportelli per l’accettazione o per il pagamento e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, sia essa firmata o meno. Art. 3 – Effetti cambiari recanti clausola “senza spese”, “senza protesto” 1. Nel caso di effetti con clausola “senza spese”, “senza protesto” o altra equivalente, non firmata a termine di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto. Art. 4 – Ordine di proroga di scadenza effetti 1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l’effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all’art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto. Art. 5 – Pagamento mediante assegni 1. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di Banca, la Banca incaricata dell’incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati. Art. 6 – Pagamento di effetti, documenti ed assegni a favore dell’estero 1. Quanto agli effetti, documenti ed assegni a favore dell’estero, stilati in euro o in divisa estera, la Banca (o il corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto se l’importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. 2. Quest’ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto, in caso di mancata accettazione o di mancato pagamento; in assenza di tali istruzioni specifiche, la Banca non è responsabile qualora il protesto non venga levato. Art. 7 – Mancato ritiro di documenti da parte del debitore 1. Nel caso di mancato ritiro di documenti – accompagnati o no da effetti – da parte del debitore, nessun obbligo incombe alla Banca, in mancanza di precise e tempestive istruzioni del mittente, di ritirare e immagazzinare la merce alla quale si riferiscono i documenti, né di provvedere ad alcunché nei riguardi della merce; tuttavia la Banca ha la facoltà di curare di propria iniziativa il ritiro o l’immagazzinamento della merce o di provvedere a quanto altro ritenesse opportuno, a suo insindacabile giudizio e secondo le circostanze. Art. 8 – Servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’estero 1. I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull’estero sono svolti dalla Banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull’ltalia. Quando le leggi o le prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l’accettazione o l’incasso sono diverse, si applicano le leggi e le prassi dei Paesi esteri. 2. In particolare, le banche estere incaricate della presentazione per l'accettazione non assumono di norma alcuna responsabilità circa l'autenticità delle firme di accettazione ed i poteri dei firmatari. 3. Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell’incasso di effetti, documenti ed assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento del trassato soltanto se l’importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di rimessa. In caso di mancata accettazione o di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espressa istruzione in tal senso. 4. Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile la Banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile. Art. 9 – Sconto o negoziazione di effetti, documenti e assegni 1. La presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti documenti ed assegni scontati o negoziati, o sui quali sia stato fatto, in qualunque forma, un anticipo è eseguita dalla Banca – direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non – secondo le norme di cui innanzi. 2. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare i relativi importi alla Banca se, per fatti o circostanze non imputabili alla stessa: a) la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; b) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; c) la Banca non sia in grado di conoscere l’esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo. NORME CHE REGOLANO L’USO DELLA TESSERA BANCOMAT E PAGOBANCOMAT SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto 1. L’uso congiunto della carta di debito, di seguito denominata Carta, e del “Codice Personale Segreto”, di seguito denominato PIN (Personal Identification Number), identifica e legittima il titolare della Carta medesima, di seguito denominato cliente, ad utilizzare con modalità elettroniche i Servizi disciplinati nelle apposite Sezioni e costituisce esplicito consenso, da parte del cliente, all’esecuzione della relativa operazione di pagamento. 2. L’utilizzo della Carta deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate, o comunque individuate, dai Marchi indicati nelle Sezioni di questo contratto, entro i limiti d’importo, con le modalità ed alle condizioni economiche indicate nel presente contratto e nel documento di sintesi allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale; in ogni caso, l’utilizzo della Carta deve avvenire entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente, qualora inferiore al limite d’importo. Il cliente, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti d’importo previsti dal presente contratto. 3. I limiti di importo possono essere modificati dalla Banca con le modalità previste dall’art. 20. Peraltro tali limiti possono essere modificati anche senza preavviso in relazione ad esigenze di sicurezza. 4. In relazione a determinate tipologie di operazioni indicate a fronte, i Servizi possono essere utilizzati mediante l’uso della sola Carta ovvero con altre specifiche modalità indicate dalla Banca. Art. 2 – Rilascio della Carta 1. La Carta resta di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. 2. Ad ogni Carta viene assegnato un PIN, che viene elaborato con modalità che ne rendono impossibile la conoscenza da parte della Banca e consegnato al cliente in un plico sigillato. Pag. 5 di 12 3. Soltanto dopo la sottoscrizione del presente contratto, la Banca può consegnare personalmente al cliente sia la Carta che il PIN. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, e a spese di quest’ultimo, la Banca può provvedere alla spedizione della Carta e del PIN in plichi separati. 4. La Banca ha facoltà di inviare la Carta al cliente a mezzo posta anche in caso di sostituzione di quella in scadenza. Art. 3 – Obblighi a carico della Banca 1. La Banca ha l’obbligo di: a) assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della Carta (ad es. PIN) non siano accessibili a soggetti diversi dal cliente, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest’ultimo ai sensi dei successivi articoli 4 e 5; b) astenersi dall’inviare la Carta salvo il caso in cui sia il cliente a richiederlo espressamente in forma scritta, a meno che la Carta già consegnata al cliente debba essere sostituita; c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il cliente possa eseguire la comunicazione di al successivo articolo 5, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco della Carta, di chiedere la riattivazione della stessa o l’emissione di una nuova ove la Banca non abbia già provveduto; ove richiesto dal cliente, la Banca gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui all’articolo 5 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima; d) impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del cliente di cui all’articolo 5. Art. 4 – Obblighi a carico del cliente 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare la Carta con l’ordinaria diligenza e nel rispetto delle regole stabilite in questo contratto. E’ inoltre tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN; quest’ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa. 2. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni ed a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova. 3. Il cliente è tenuto ad apporre la propria firma nell’apposito spazio sul retro della Carta, se presente, all'atto della ricezione della stessa. Art. 5 – Smarrimento, furto o appropriazione indebita della Carta e/o del PIN 1. In caso di smarrimento, furto o appropriazione indebita della Carta ovvero della Carta unitamente al PIN, il cliente è tenuto a comunicarlo senza indugio, non appena ne viene a conoscenza, alla Banca e a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel materiale informativo consegnato al cliente, unitamente alla Carta, all’atto della sottoscrizione del contratto, comunicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta stessa e cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del cliente medesimo. Quest’ultimo è tenuto altresì a denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. 2. Nel corso della telefonata, l’operatore del Numero Verde comunicherà al cliente il numero di blocco. Successivamente, e comunque entro due giorni lavorativi bancari da quello della telefonata al Numero Verde, il cliente dovrà confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di invio), telegramma o fax, fornendo, non appena possibile, copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. 3. Nel caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla Banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. 4. Appena ricevuta la segnalazione di cui sopra, la Banca provvede al blocco della Carta senza che il cliente debba sostenere alcuna spesa per il predetto blocco. 5. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della Carta, la Banca, su richiesta del cliente, provvederà alla sostituzione della Carta. In tale caso, il cliente è tenuto a corrispondere l’importo indicato nel documento di sintesi, che viene addebitato ed evidenziato nell’estratto conto. In tali casi il cliente è obbligato a restituire alla Banca la Carta debitamente invalidata (tagliata a metà). 6. La segnalazione di cui al presente articolo è opponibile alla Banca: - dalla data ed ora della comunicazione del numero di blocco da parte dell’operatore del Numero Verde, alla espressa condizione che il blocco sia stato confermato alla Banca dal cliente, nel caso e con le modalità prescritte dal secondo comma; - dalle ore 9.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della segnalazione, nel caso previsto dal terzo comma, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca ed i suoi corrispondenti anche non bancari. Art. 6 – Comunicazione del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. Il cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla Banca entro il termine di tredici mesi, decorrente dalla data di addebito. 2. Il termine di tredici mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione le informazioni relative alle operazioni di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi. 3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla Banca. Art. 7 – Responsabilità della Banca per le operazioni di pagamento non autorizzate 1. Fatto salvo l’art. 6 del presente contratto, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa immediatamente al cliente l’importo dell’operazione medesima. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode – tra cui ad es. la mancata comunicazione della denuncia di smarrimento, furto o appropriazione indebita ai sensi dell’art. 5 - la Banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al cliente. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal cliente la restituzione dell’importo rimborsato. Art. 8 – Responsabilità del cliente per l’utilizzo non autorizzato della Carta 1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 5. 2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all’obbligo di cui all’art. 3 lett. c). 3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l’utilizzo della Carta, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 5, il cliente medesimo può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro, la perdita derivante dall’utilizzo indebito della carta conseguente al suo furto o smarrimento. 4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui agli articoli 4 e 5 con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3. Art. 9 – Addebito in conto e prova delle operazioni 1. L’addebito in conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dall’apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l’operazione. 2. L’ordine di pagamento impartito tramite la Carta è irrevocabile in quanto contestualmente eseguito. 3. Qualora il cliente neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. 4. Dell’addebito delle operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall’apparecchiatura al momento dell’operazione, fatto salvo il caso in cui l’apparecchiatura informi preventivamente il titolare dell’impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il titolare decida di eseguire comunque l’operazione, nonché la documentazione della Banca. Inoltre, può costituire elemento di prova ogni altro mezzo non documentale. 5. Nel caso di operazioni eseguite con le modalità previste al comma 4 dell’art. 1, le operazioni stesse potranno risultare anche in forma elettronica in funzione dell’apparecchiatura utilizzata. 6. La Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, qualora debba procedere alla rettifica o all’eliminazione della registrazione effettuata, è tenuta a ricostituire la posizione contabile del cliente e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita. 7. Le modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l’operazione come indicato nel documento di sintesi. Art. 10 – Poteri di rappresentanza 1. Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla Banca i soggetti autorizzati a rappresentarlo nel ritiro della Carta ed il PIN, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’uso della Carta e del PIN medesimi da parte di tali soggetti. 2. Su richiesta del cliente, la Carta può essere rilasciata ed intestata ad altro soggetto appositamente delegato –che diviene a sua volta cliente- previa sottoscrizione anche da parte di quest’ultimo del presente contratto. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la Carta deve essere rilasciata ed intestata ad una persona fisica autorizzata ad operare sul conto corrente, ovvero ad altra persona appositamente delegata – che diviene a sua volta cliente - previa sottoscrizione anche da parte di quest’ultima del presente contratto. 3. In caso di variazione del soggetto autorizzato, fermo restando quanto disposto dall’art. 18, la Banca procederà al rilascio di una nuova Carta e del relativo PIN. In caso di revoca o perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi, la Carta non può essere utilizzata e deve essere restituita alla Banca. 4. La revoca ovvero la perdita dell’autorizzazione ad operare di cui ai precedenti commi sono opponibili alla Banca trascorsi tre giorni dal ricevimento della comunicazione. Art. 11 – Limiti dell’utilizzo della Carta 1. La Banca ha la facoltà di bloccare l’utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza della Carta; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso il superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto corrente); c) nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. 2. Nei casi di cui al comma 1 la Banca informa il cliente anche telefonicamente del blocco della Carta motivando tale decisione. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento. 3. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, la Banca provvede a riattivarla o ad emetterne una nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata. Art. 12 – Erogazione dei Servizi 1. La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui all’art. 1, comma 2, negli orari indicati nelle Sezioni o eventualmente comunicati dalla Banca al cliente, salvo i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti anche non bancari. 2. La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle apparecchiature di cui all’art. 1, comma 2, sospendere o abolire i Servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza e/o alla sicurezza dei Servizi medesimi. Art. 13 – Invio di corrispondenza alla Banca 1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente dirette alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti. 2. Il cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile. Art. 14 – Invio della corrispondenza alla clientela 1. L'invio al cliente di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della Banca - anche relative alle presenti condizioni – incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal cliente nel documento di sintesi allegato. In ogni momento il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. Art. 15 – Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti Pag. 6 di 12 1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull’estratto del conto corrente utilizzato come “conto di pagamento”, regolato dalle disposizioni della Sezione II del contratto di conto corrente (Conto Corrente Bancario). 2. Prima dell’esecuzione di un’operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla Banca informazioni chiare e dettagliate sulle spese e/o commissioni da corrispondere. La Banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo. 3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato. Art. 16 – Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione 1. La Banca mette a disposizione del cliente, su supporto cartaceo e mensilmente, l’informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi del presente contratto. Tale stampa movimenti è gratuita. Se il cliente è un non consumatore diverso dalle microimprese, la Banca addebiterà sul conto le spese per l’informativa obbligatoria previste nel documento di sintesi. 2. Se il cliente richiede alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi. Art. 17 – Recesso della Banca 1. La Banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto o dai singoli Servizi in qualsiasi momento con preavviso scritto di due mesi e senza alcun onere per il cliente. Quest’ultimo è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. 2. In presenza di giusta causa o giustificato motivo la Banca ha diritto di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. 3. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della Banca. Art. 18 – Recesso del cliente ed obbligo di restituzione della Carta 1. Il Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato. In caso di recesso non solo del cliente, ma anche della Banca, la commissione annuale relativa all’utilizzo della Carta verrà rimborsata in modo proporzionale. 2. Il Cliente è inoltre tenuto a restituire alla Banca la Carta ed il materiale di cui al comma precedente: � in caso di richiesta dovuta a motivi diversi da quelli del precedente art. 17, oppure di recesso dal presente contratto o da quello di conto corrente da parte della Banca, entro il termine da questa indicato; � alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del presente contratto; � in caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 10; � contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente. 3. La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal suo legale rappresentante. 4. In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca dovrà procedere al blocco della carta. 5. L’uso della Carta che non è stata restituita ai sensi del precedente art. 17 e del presente articolo, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d’importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito. Art. 19 – Spese e commissioni 1. Le spese e le commissioni applicate alla clientela sono indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto e saranno addebitate sul conto corrente indicato in frontespizio. 2. Ai clienti non consumatori diversi dalle microimprese si applicano le spese relative alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa di trasparenza sui servizi di pagamento, nella misura indicata nel documento di sintesi. Art. 20 – Modifica delle condizioni 1. Ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo, nonchè le clausole contrattuali di cui al presente atto. 2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest’ultimo ai sensi del precedente art. 14, con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. 4. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo). 5. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. “a pacchetto”), a tutte le modifiche si applica l’art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.). 6. La modifica del tasso di cambio in senso favorevole al cliente è applicata con effetto immediato e senza preavviso. La variazione del tasso di cambio in senso sfavorevole al cliente può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso solo se la modifica dipende esclusivamente dalla variazione del tasso di cambio di riferimento convenuto. Art. 21 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela 1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – è tenuto ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 4. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. 5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione. 6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità -prima di adire l'Autorità Giudiziaria- di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4. Art. 22 – Oneri fiscali 1. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al rapporto posto in essere con il cliente sono a carico dello stesso. Art. 23 – Durata del contratto 1. Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato. Art. 24 – Lingua adottata, legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente. 2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. 3. Per qualunque controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca, salva l’ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo Art. 25 - Sanzioni 1. Nel caso di inosservanza da parte della Banca degli obblighi di trasparenza previsti per l’esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal d.lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla Banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e all’art. 32 d.lsg. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all’art. 145 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.). 2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall’art. 32 d.lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell’attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal d.lgs. 11/2010. Art. 26 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili, in quanto compatibili, le norme contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza. SEZIONE II –SERVIZIO ATM BANCOMAT ITALIA Art. 27 – Servizio di prelevamento bancomat 1. Il Servizio “ATM Bancomat Italia” consente al cliente di prelevare denaro contante in Italia – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti d’importo e con le modalità indicate nel documento di sintesi – presso sportelli automatici (ATM) situati in Italia, contraddistinti dal Marchio “Bancomat”, digitando il PIN. 2. L’operazione di prelevamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno di esecuzione dell’operazione stessa. Art. 28 – Orari 1. Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite: - durante l’orario di apertura al pubblico, qualora l’apparecchio sia situato all’interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico; - negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM). Art. 29 – Utilizzo errato della Carta 1. In caso di utilizzo errato della Carta rispetto alle istruzioni di cui all’art. 27 o comunque difforme dalle presenti disposizioni, o per motivi di sicurezza, lo sportello automatico Bancomat può trattenere la Carta ed il cliente è tenuto a contattare la sua Banca. Art. 30 – Difettoso funzionamento degli sportelli automatici (ATM) 1. In caso di difettoso funzionamento degli sportelli automatici (ATM), il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Art. 31 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali). SEZIONE III – SERVIZIO POS PAGOBANCOMAT ITALIA Art. 32 – Servizio di pagamento POS PagoBancomat Italia 1. Il Servizio “POS PagoBANCOMAT Italia” consente al cliente di disporre pagamenti nei confronti dei soggetti convenzionati in Italia – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i limiti di importo e con le modalità indicate nel documento di sintesi – a valere sul conto corrente del cliente medesimo, mediante qualunque apparecchiatura (POS) contrassegnata o comunque individuata dal Marchio PagoBANCOMAT. 2. L’operazione di pagamento viene addebitata sul conto corrente con valuta del giorno di esecuzione dell’operazione stessa. Art. 33 – Orari 1. Il Servizio funziona negli orari di apertura al pubblico dei soggetti convenzionati, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato. Art. 34 – Difettoso funzionamento Pag. 7 di 12 1. In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. Art. 35 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente sezione sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali). SEZIONE IV – SERVIZI ATM CIRRUS INTERNAZIONALE/POS MAESTRO INTERNAZIONALE Art. 36 – Servizi di prelevamento e pagamento tramite circuiti internazionali 1. La Carta consente al cliente di prelevare contante – in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti nel documento di sintesi - a valere sul suo conto corrente, presso tutti gli sportelli automatici (ATM) contrassegnati con il simbolo CIRRUS, esistenti nei paesi aderenti al Servizio. 2. La Carta consente altresì di effettuare, mediante ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti - in presenza di fondi disponibili sul conto corrente ed entro i massimali di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti nel documento di sintesi - nei confronti degli esercizi che hanno installato appositi terminali nei punti di vendita (POS) contrassegnati dal simbolo Maestro. 3. La Carta, se abilitata alla tecnologia contact-less, consente di effettuare –presso gli esercenti che espongono il marchio Maestro Paypass- operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta stessa. Le operazioni effettuate in tale modalità: - se hanno importo pari o inferiore ad euro 25 possono essere effettuate senza digitazione del P.I.N. o firma della memoria di spesa - se hanno importo superiore ad euro 25 sono convalidate mediante la digitazione del P.I.N. o firma della memoria di spesa. L’elenco completo degli esercenti dotati di POS per la lettura contact-less è consultabile sul sito internet www.mastercard.it/PayPass. 4. Il Servizio funziona di norma negli orari vigenti nei singoli paesi e con i vincoli orari del centro autorizzativo. Art. 37 – Ubicazione delle apparecchiature 1. L’ubicazione degli ATM e dei POS è determinata dagli enti installatori, i quali si riservano la facoltà di modificare tale ubicazione, nonché di sospendere od abolire i Servizi. Art. 38 – Moneta 1. Gli ATM ed i POS esteri effettuano le suddette operazioni nella moneta avente corso legale nel paese in cui sono installati. Art. 39 – Valuta addebito e tasso di cambio 1. Agli addebiti relativi alle operazioni effettuate con la Carta vengono applicati la valuta del giorno in cui avviene l’operazione ed il tasso di cambio previsto nel documento di sintesi. 2. La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l’operazione così come indicato nel documento di sintesi. Art. 40 – Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo estero 1. Il cliente ha la possibilità di richiedere, sottoscrivendo un’apposita appendice al presente contratto, l’attivazione del servizio “Blocco/sblocco della carta di debito per utilizzo estero” che gli permette– tramite invio di un messaggio SMS alla banca- di bloccare o sbloccare l’operatività internazionale della propria carta. Il suddetto blocco non produce però effetti sul servizio Maestro PayPass, che pertanto continua a rimanere attivo anche in caso di attivazione del Servizio. Art. 41 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali), Sezione II (Servizio ATM Bancomat Italia) e Sezione III (Servizio POS PagoBancomat Italia). SEZIONE V – VERSAMENTO DI VALORI - CD. CASSA CONTINUA Art. 42 – Servizio di versamento valori in cassa continua 1. Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici della cd. cassa continua della Banca abilitati a tale servizio, banconote, monete, assegni bancari, postali e circolari, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 43 – Orari 1. Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici di cassa continua ubicati all’interno dei locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel documento di sintesi o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo. Art. 44 – Obblighi del cliente 1. I valori devono essere inseriti nell’apposita busta, disponibile presso gli sportelli della Banca, che il cliente stesso immette nella feritoia dello sportello automatico di cassa continua predisposta ad incamerare i valori versati. 2. Il cliente deve inserire nella busta, insieme ai valori, la distinta di versamento datata e firmata sulla quale devono essere chiaramente indicati il numero e l’intestazione del conto corrente, la dipendenza presso cui è intrattenuto il rapporto ed il dettaglio del contante, nonché gli estremi degli assegni versati. Il cliente è tenuto altresì a trattenere presso di sé, sino al ricevimento dell’estratto conto, la “copia per il cliente” della distinta di versamento e lo scontrino eventualmente rilasciato dall’apparecchiatura. 3. Il cliente può immettere nella busta esclusivamente banconote e assegni. Prima di immettere gli assegni nell’apparecchiatura, il cliente deve verificare l’integrità del titolo nonché la completezza e l’esattezza dei dati. I titoli formalmente irregolari non possono essere accettati. Art. 45 – Contabilizzazione 1. L’apertura del mezzo di custodia nel quale affluiscono le buste è effettuata giornalmente, esclusi i giorni non lavorativi. I valori che sono contenuti in ogni busta vengono verificati da un cassiere insieme con un altro dipendente della Banca e indicati nel verbale sottoscritto dagli incaricati di cui sopra. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 16, la Banca dà notizia dell’accreditamento sul conto corrente tramite l’estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare. 3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori, la Banca risponde verso il cliente solo dell’idoneità dell’impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore. Art. 46 – Valuta accredito 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 42, l’importo del contante versato è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 42, per l’accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 47 – Irregolarità delle banconote o dei titoli 1. La Banca, qualora dovesse riscontrare irregolarità di qualsiasi genere nelle banconote o nei titoli immessi nella busta o differenze tra l’accertata consistenza dei valori e le indicazioni risultanti dalle distinte di versamento, ne darà comunicazione scritta al cliente e procederà alla registrazione del versamento per il solo importo accertato. Art. 48 – Esclusione di responsabilità della Banca 1. La Banca nell’espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l’ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico di cassa continua. Art. 49 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente. SEZIONE VI – VERSAMENTO DI VALORI TRAMITE ATM Art. 50 – Servizio di versamento valori tramite ATM 1. Il Servizio consente al cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici (ATM) abilitati a tale servizio, banconote, assegni bancari, postali e circolari, esclusivamente in Euro, che saranno accreditati sul conto corrente secondo le norme che seguono e quelle che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 51 – Orari 1. Il Servizio funziona tutti i giorni a qualsiasi ora, salvo per gli sportelli automatici ubicati all’interno di locali nei quali sia previsto un orario di apertura al pubblico. Gli ordini impartiti oltre il limite temporale giornaliero (cd. cut off) indicato nel documento di sintesi o in un giorno non lavorativo bancario si intendono ricevuti il primo giorno lavorativo bancario successivo. Art. 52 – Obblighi del cliente 1. Il cliente è tenuto a verificare la regolarità, l’integrità e l’autenticità dei valori, nonché l’esattezza dei dati su di essi riportati, prima di effettuare l’operazione di versamento. Art. 53 – Banconote sospette di falsità o di provenienza illecita 1. Il cliente prende atto che gli sportelli automatici (ATM) trattengono le eventuali banconote sospette di falsità o di provenienza illecita, che non saranno conteggiate nel versamento. In tal caso, la Banca provvederà a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione al cliente stesso. Nel caso di versamento di banconote che presentino indici di anomalia, oppure logore o danneggiate o comunque non negoziabili (non pagabili presso la Banca d’Italia), le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad un’ulteriore verifica da parte della Banca. In tali casi il cliente autorizza sin d’ora la Banca a riaddebitare l’importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità. Art. 54 – Irregolarità degli assegni 1. Per il caso di utilizzo del servizio di versamento assegni, qualora la Banca riscontrasse irregolarità sugli assegni presentati o differenze tra l’importo riportato sul titolo e quello indicato all’atto del versamento, ne darà pronta comunicazione al cliente e procederà alla registrazione dell’operazione limitatamente all’importo accertato. Gli assegni irregolari saranno restituiti al cliente tramite lo sportello presso il quale è aperto il conto corrente, salvo che la restituzione non possa aver luogo per disposizione di legge o di regolamento o per provvedimento della Pubblica Autorità emanato ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. 2. Nell’esecuzione dell’incarico di incasso degli assegni versati, la Banca non risponde per i seguenti eventi, ove non imputabili alla stessa: cause di forza maggiore, sciopero anche del proprio personale, eventi naturali, disposizioni di legge inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento o da atti di autorità nazionali ed estere, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria. Art. 55 - Contabilizzazione 1. La Banca, verificata l’autenticità dei valori, provvede alla contabilizzazione sul conto corrente. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 16, la Banca dà notizia dell’accreditamento sul conto corrente tramite l’estratto conto inviato al cliente. Tale documento dà prova del versamento e del suo ammontare. 3. Sino al ritiro e alla verifica dei valori la Banca risponde verso il cliente solo dell’idoneità dell’impianto, salvo il caso fortuito o di forza maggiore. Art. 56 – Valuta accredito 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 50, l’importo delle banconote versate è accreditato in conto con valuta del giorno del versamento. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 50, per l’accredito degli assegni versati, salvo buon fine, si fa rinvio alle norme che regolano il rapporto di conto corrente. Art. 57 – Errato utilizzo del Servizio 1. In caso di utilizzo errato da parte del cliente rispetto alle modalità indicate dalla Banca o per motivi di sicurezza o per il difettoso funzionamento dello sportello automatico (ATM), la Banca può annullare l’operazione restituendo la Carta senza concludere l’operazione di versamento. Art. 58 – Esclusione di responsabilità della Banca 1. La Banca nell’espletamento del Servizio non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi, derivanti da cause ad essa non imputabili e comunque da impedimenti od ostacoli che non possano essere superati con l’ordinaria diligenza, con particolare riguardo ai termini di presentazione dei titoli consegnati per mezzo dello sportello automatico (ATM). Art. 59 - Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali) e le norme che regolano il rapporto di conto corrente. SEZIONE VII – SERVIZIO “SELF SERVICE” Art. 60 - Servizio “Self service” 1. Il Servizio “Self service” consente al cliente di effettuare, presso gli sportelli automatici (ATM) a ciò abilitati, operazioni inerenti il conto corrente, quali per esempio interrogazioni, ordini di bonifico o Pag. 8 di 12 giroconto, ricarica cellulari, pagamento bollette, pagamento canone TV, prenotazioni di libretti, di moduli di assegni bancari, di valuta estera e di assegni circolari, disposizioni permanenti di addebito in conto, le quali ultime potranno essere effettuate anche presso terminali telematici all’uopo abilitati, installati presso società esterne. Art. 61 – Orari 1. Le operazioni da effettuarsi tramite gli sportelli automatici (ATM) sono consentite: - durante l’orario di apertura al pubblico, qualora l’apparecchio sia situato all’interno di sportelli bancari o di altri locali aperti al pubblico; - negli orari di funzionamento in circolarità del Servizio, fatte salve eventuali interruzioni temporanee di servizio imputabili al centro applicativo e/o autorizzativo delegato, per tutti gli altri sportelli automatici (ATM). Art. 62 – Presupposti per l’esecuzione delle operazioni 1. La Banca darà esecuzione alle richieste di operazioni a condizione che il conto corrente sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti, e che non sussistano ragioni che ne impediscono l’utilizzazione. In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente alla mancata esecuzione delle operazioni. Art. 63 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, incluse le valute applicate e i tempi di esecuzione degli ordini di pagamento, si rinvia alle norme che regolano il rapporto di conto corrente; sono altresì applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali), Sezione II (Servizio Bancomat - ATM Italia) e Sezione III (Servizio Pago Bancomat - POS Italia). SEZIONE VIII – SERVIZIO FASTPAY Art. 64 – Servizio di pagamento per pedaggi autostradali 1. Il Servizio di pagamento di pedaggi autostradali consente al cliente di effettuare, presso le barriere autostradali dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi, raggruppati mensilmente. 2. La contabilizzazione in conto corrente dell’importo dei pedaggi effettuati dal cliente avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pedaggi. 3. Il cliente prende atto che la Banca è irrevocabilmente autorizzata ad accreditare alle Società od Enti di cui al primo comma, l’importo dei pedaggi sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente sulle apparecchiature elettroniche installate presso i varchi autostradali. Art. 65 – Modalità e limiti di utilizzo del Servizio 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio secondo le modalità e con il limite di importo indicato nel documento di sintesi. 2. Il cliente prende altresì atto che, per l’utilizzo del Servizio, non è prevista la digitazione del PIN e che la Carta potrà essere utilizzata di volta in volta per un solo autoveicolo, non essendo, pertanto, consentito convalidare il transito di altro veicolo, anche se a seguito del primo. Art. 66 – Esclusione di responsabilità della Banca 1. Resta esclusa ogni responsabilità della Banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento del Servizio per cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, il mancato o irregolare funzionamento delle apparecchiature, sciopero anche del proprio personale, o altre cause di forza maggiore. 2. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra cliente e Società od Enti convenzionati in ordine ai pedaggi pagati utilizzando il Servizio. Art. 67 – Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente Sezione, sono applicabili le norme contenute nella Sezione I (Disposizioni generali). SEZIONE IX – SERVIZIO INFOSMS Art. 68 - Il titolare della carta di debito (di seguito titolare) utilizzando il telefono abilitato invia i propri messaggi S.M.S. di richiesta al numero della banca sopra riportato. Il titolare che invia al numero telefonico della banca uno dei messaggi S.M.S. indicati dalla sintassi predisposta dalla banca sopra indicata deve utilizzare un telefono di sua proprietà, abilitato all’invio di messaggi S.M.S., il cui numero di utenza corrisponde a quello indicato quale “numero telefonico del titolare”. Art. 69 - Qualora venga superato il numero massimo di messaggi informativi previsti entro il periodo indicato a fronte, il titolare prende atto che il servizio sarà automaticamente sospeso e verrà ripristinato all’inizio del mese o dell’anno successivo, a seconda del periodo prescelto. Art. 70 - Le istruzioni per l’utilizzo dei servizi abilitati o richiesti alle quali il titolare dovrà strettamente attenersi sono indicate a fronte e potranno essere aggiornate dalla banca dandone comunicazione al titolare anche mediante messaggi S.M.S.. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospendere o abolire i servizi in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi. Art. 71 - Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disfunzioni del terminale telefonico il titolare è tenuto a non inviare ulteriori messaggi S.M.S.. Art. 72 - Il titolare autorizza la banca a registrare automaticamente gli accessi effettuati ai vari Servizi. Tali registrazioni sono direttamente imputabili al titolare e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite (informazioni, Blocco/Sblocco, Alert utilizzo bancomat). Art. 73 - La banca si riserva la facoltà di recedere dai servizi abilitati secondo le modalità previste dall’art. 8 del contratto di carta di debito. Art. 74 - Il titolare ha facoltà di recedere dai servizi abilitati secondo le modalità previste dall’art. 9 del contratto di carta di debito. Art. 75. - Ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla Banca la facoltà di modificare le condizioni economiche, nonché le clausole contrattuali di cui al presente atto. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest’ultimo ai sensi dell’14 del contratto di carta di debito, con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo). Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. “a pacchetto”), a tutte le modifiche si applica l’art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.). Art. 76 - Il titolare si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi secondo quanto previsto dalle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi . La banca addebiterà gli importi relativi ai servizi sul conto corrente indicato nel presente contratto, intestato o cointestato al titolare. Art. 77 - Per tutto quanto non disciplinato nel presente atto integrativo si fa espresso rinvio alle norme previste nel contratto di carta di debito ed alle condizioni generali del contratto di conto corrente di corrispondenza, già sottoscritti dal titolare. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INTERNET BANKING SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela 1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. 2. Le presenti condizioni generali trovano applicazione in quanto le successive Sezioni del contratto non dispongano diversamente. Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio Reclami della clientela 1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. 3 bis. Il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it 4. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. 5. Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli – se non vi ha già dato corso - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela 1. La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nelle singole Sezioni del presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. 2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi. 3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. 4. Il cliente, salva la disciplina specifica prevista per i singoli servizi attivati, ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima. Art. 4 - Invio della corrispondenza alla clientela 1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni della banca - anche relative alle presenti condizioni - incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell’ art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l’opzione esercitata dal cliente ed esplicitata nel documento di sintesi. In ogni momento il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio. Art. 5 - Invio di corrispondenza alla banca 1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente dirette alla banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti. 2. Il cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca siano compilati in modo chiaro e leggibile. Art. 6 - Durata del contratto 1. Il presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti, è stipulato a tempo indeterminato. At. 7 - Lingua adottata, legge applicabile e foro competente 1. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente. 2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Pag. 9 di 12 3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via alternativa l’Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca oppure la direzione generale della banca oppure la Filiale dove è instaurato il presente rapporto. Salva l’ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo. SEZIONE II - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI INTERNET BANKING Art.1 - Oggetto 1. Il servizio di internet banking denominato INBANK™ (di seguito "servizio") permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet, informazioni sui rapporti che il cliente, in qualità di intestatario o di cointestario di conto corrente, intrattiene con la banca e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei limiti dell'importo massimo complessivo giornaliero e dell’importo massimo per singola operazione sopra indicati e, comunque, entro il limite del saldo disponibile. Il servizio di INBANK consente di visualizzare la situazione del proprio conto corrente e di altri rapporti in essere con la banca (conto titoli, mutuo, ecc) e di impartire disposizioni a valere sui propri rapporti, nei limiti dell’importo massimo giornaliero sopra indicato, e comunque entro il saldo disponibile del conto corrente. 2. Al fine di limitare il rischio di perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di INBANK la banca e il cliente concordano l’importo massimo giornaliero per le operazioni di pagamento: Bonifico Italia/Estero e Stipendio eseguite tramite il servizio INBANK. Art.2 - Attivazione del servizio 1. L’attivazione del servizio presuppone la sottoscrizione del contratto di conto corrente di corrispondenza e, limitatamente all’opzione “Trading”, del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione e i documenti ad esso allegati, previsti dalla vigente normativa in materia di prestazione dei servizi di investimento. Art. 3- Consegna e custodia codici 1. La banca fornisce al cliente l'indirizzo del servizio nella rete Internet. La banca consegna al cliente un codice cliente (user id cliente) e un codice di accesso (password iniziale), personali e riservati. Il codice di accesso (password iniziale) è utilizzabile esclusivamente per effettuare il primo collegamento al servizio; successivamente il cliente dovrà introdurre una password segreta a combinazione alfanumerica, di sua scelta, inconoscibile dalla banca. 2. L’attivazione della funzione di acquisto e vendita di strumenti finanziari, se viene attivata l’opzione Trading, avviene successivamente al primo collegamento al servizio Inbank, nel modo descritto nell’articolo precedente, tramite il medesimo codice di accesso (password iniziale) successivamente il cliente dovrà introdurre una ulteriore password segreta per l’opzione Trading (PIN Trading), a combinazione numerica, di sua scelta, inconoscibile dalla banca. 3. La banca consegna al cliente personalmente sia il codice cliente che il codice di accesso con la sottoscrizione del presente contratto. Dietro espressa richiesta scritta del cliente, ed a rischio del medesimo, la banca può provvedere alla spedizione dei due codici riservati. 4. In fase di sottoscrizione del contratto o successivamente, allo scopo di innalzare periodicamente i livelli di sicurezza del servizio, la banca ha il potere di imporre al cliente l’adozione di strumenti di sicurezza suppletivi (ad esempio sistemi che generano password da utilizzare istantaneamente per un arco di tempo limitato). 5. Il cliente è tenuto a custodire segretamente i codici, che devono rimanere riservati. Il cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici medesimi assumendosi la responsabilità di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito degli stessi. In particolare, il cliente, nel proprio interesse, non deve conservare insieme i codici identificativi ( fra cui user id e password), con avvertenza a non annotarli su un unico supporto. 6. Dopo cinque tentativi di utilizzo con codice di accesso (password) errati, viene inibita la possibilità di effettuare ogni ulteriore tentativo e l’utenza sarà bloccata. L’operatività sarà ripristinata su richiesta del cliente, con la riattivazione da parte della banca del codice di accesso (password iniziale). Per motivi di sicurezza il cliente è obbligato a variare periodicamente la password segreta a combinazione alfanumerica almeno ogni novanta giorni, con facoltà del cliente di variare comunque in ogni momento la password. 7. In caso di smarrimento o sottrazione degli strumenti che generano le password o dei codici identificativi, il cliente deve: a) bloccare tempestivamente i servizi di internet banking secondo le istruzioni fornite dalla banca; b) informare tempestivamente la filiale della banca ove è radicato il rapporto e fare denuncia all’autorità, come indicato nel successivo art. 6. 8. La denuncia di smarrimento o sottrazione sarà opponibile alla banca solo dopo trascorse 5 ore lavorative, dal ricevimento della stessa. 9. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di diligenza nella conservazione dei codici identificativi, del dovere di bloccare tempestivamente i servizi di internet banking e/o di denunciare tempestivamente lo smarrimento e/o il furto dei codici identificativi o dei generatori di password a lui consegnati. 10. Il cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito, comunque e da chiunque effettuato, dai codici identificativi o dei generatori di password a lui consegnati. Art. 4 - Erogazione del servizio 1. Il cliente è tenuto a seguire rigorosamente le modalità operative descritte nel presente contratto ed illustrate dalla banca, aggiornate costantemente sul sito internet www.inbank.it . E’ obbligo del cliente accedere con regolarità al portale www.inbank.it e ivi, in particolare, alle pagine che danno informazione e formazione permanente sui corretti comportamenti da tenere nel tempo e alle novità tecniche organizzative che vengono introdotte dalla banca per mantenere costantemente un adeguato livello di sicurezza del servizio. 2. Il cliente autorizza la banca a non dare corso ad alcuna operazione: a) che venisse richiesta con modalità, in tutto o in parte, differenti rispetto a quelle indicate nel contratto; b) che il sistema bloccasse per ragioni di sicurezza, chiedendo la conferma espressa da parte del cliente appositamente contattato con canali di comunicazione alternativi. 3. La banca assicura il regolare funzionamento dei servizi e si riserva la facoltà di sospenderli o abolirli in qualsiasi momento, in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei servizi medesimi. Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dei servizi di INBANK per cause ad essa non imputabili. In caso di malfunzionamento dei servizi, alterazione di informazioni o disposizioni, disfunzioni della rete internet, inesattezze e incompletezze o intempestività dei dati forniti il cliente è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni. 4. Il cliente autorizza espressamente la banca a predisporre e mantenere attivi sistemi di registrazione in via continuativa e automatica delle operazioni, delle comunicazioni e delle conversazioni fra loro intercorrenti telefonicamente (indipendentemente dai protocolli utilizzati per la trasmissione dei dati) e/o sulla rete internet nell’ambito dell’utilizzo dei servizi di Internet banking. 5. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura dei servizi di Internet banking, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della banca, delle registrazioni di cui al precedente comma 4 e, più in generale, delle registrazioni digitali dei dati scambiati effettuate dalla banca stessa. Tali registrazioni, unitamente a quelle delle operazioni disposte tramite i Servizi stessi, sono direttamente imputabili al cliente e forniscono piena prova sia delle richieste di informazioni, sia delle disposizioni impartite sul proprio conto corrente personale. Art. 5 - Sospensione del servizio 1. La banca può bloccare l’utilizzo di INBANK - ed eventualmente operazioni in corso di esecuzione- per giustificati motivi connessi con un o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza del servizio; b) il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) nel caso in cui lo strumento preveda una concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento. 2. Nei casi di cui al comma precedente, la banca informa il cliente del blocco del servizio INBANK, motivando tale decisione. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento. 3. Al venir meno delle ragioni che hanno comportato il blocco del servizio di INBANK, la banca provvede a riattivare il servizio. Art. 6 – Utilizzo, obblighi a carico del cliente e della banca. 1. Il cliente è tenuto ad utilizzare il servizio di internet banking in conformità ai termini stabiliti nel presente contratto. Il cliente non appena riceve i codici identificati/credenziali di accesso a lui consegnati per l’accesso al servizio, deve adottare le misure idonee a garantirne la sicurezza della custodia e la riservatezza dell’utilizzo. 2. In caso di furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dei codici identificativi/credenziali di accesso al servizio, il cliente, come previsto all’art. 3 comma 7, deve darne senza indugio comunicazione, anche telefonica con successiva conferma a mezzo lettera raccomandata A.R., alla banca, denunciando altresì l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel caso di impossibilità di contattare la banca telefonicamente, il cliente è tenuto comunque a segnalare nel più breve tempo possibile l’accaduto alla banca, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R., telegramma o fax o con gli altri mezzi messi a disposizione, fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Altresì, il cliente, nel caso di cui siano venute meno le ragioni che hanno comportato il blocco del servizio di INBANK, di cui al precedente art. 5, potrà richiedere la riattivazione del servizio ove la banca non vi abbia provveduto. Qualora richiesto dal cliente, la banca gli fornisce mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi la comunicazione medesima. 3. La banca è tenuta ad assicurare che: a) i codici identificativi/credenziali di accesso, che consentono l’utilizzo dei servizi di internet banking non sono accessibili a soggetti diversi dal titolare legittimato ad utilizzarli, salvi gli obblighi in capo a quest’ultimo, indicati nel comma 1 del presente articolo; b) il cliente, attenendosi agli adeguati strumenti messi a disposizione dalla banca, possa comunicare senza indugio alla stessa il furto, l’appropriazione indebita o l’utilizzo non autorizzato di strumenti tecnici di accesso al servizio non appena ne viene a conoscenza; c) opererà per impedire qualsiasi utilizzo del servizio di internet banking successivo alla comunicazione: di furto, di appropriazione indebita o di utilizzato non autorizzato, effettuata dal cliente. 4. Sono a carico della banca i rischi connessi alla spedizione dei relativi dispositivi personalizzati di accesso al servizio di internet banking 5. L’utilizzo dei servizi di INBANK effettuato dal cliente dopo l’estinzione dei propri rapporti bancari cui è collegato è da considerarsi illecito, ferme restando le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono. Art. 7 - Comunicazione del cliente di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto 1. Il cliente, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica per iscritto senza indugio tale circostanza alla banca entro il termine di tredici mesi, decorrenti dalla data di addebito . 2. Il termine di tredici mesi non opera se la banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’operazione di pagamento, secondo la disciplina in materia di trasparenza delle condizioni e dei requisiti informativi. 3. Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quanto l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal cliente alla banca. Art. 8 - Responsabilità della banca per le operazioni di pagamento non autorizzate 1. Fatto salvo l’art. 7 della presente Sezione, nel caso in cui un’operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca rimborsa immediatamente al cliente l’importo dell’operazione medesima. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato il conto corrente, la banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo. 2. In caso di motivato sospetto di frode, tra cui ad esempio la mancata comunicazione della denuncia di frode alla competente autorità ai sensi dell’art. 6, la banca può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al cliente. 3. Il rimborso di cui al comma 1 non preclude la possibilità per la banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dal cliente la restituzione dell’importo rimborsato. Art. 9 - Responsabilità del cliente per l’utilizzo non autorizzato 1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo dei propri codici cliente personali e riservati indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 6 2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo indebito dei propri codici cliente personali e riservati quando la banca non ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 5 e 6. 3. Salvo il caso in cui il cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei propri codici identificativi personalizzati che consentono l’accesso al proprio rapporto bancario, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell’art. 6, il cliente medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante da utilizzo indebito dei propri codici identificativi personalizzati. Pag. 10 di 12 4. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno degli obblighi di cui agli artt. 3 e 6 con dolo o colpa grave, il cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 150 euro di cui al comma 3. Art. 10 - Irrevocabilità dell’ordine di pagamento 1. Si considera irrevocabile l’ordine di pagamento impartito direttamente dal cliente e ricevuto dalla banca. 2. La banca stabilisce il limite, fissato in prossimità della fine della giornata operativa, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 3. Se si tratta di ordini di pagamento per i quali è concordato che l’esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il cliente ha messo i fondi a disposizione della propria banca, la revoca degli stessi è consentita non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. 4. Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per la banca, l’ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Nel documento di sintesi allegato al presente contratto è stabilito il limite (cd. cut off) oltre il quale gli ordini di pagamento pervenuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. 5. Dell’esecuzione delle operazioni fa prova la comunicazione della banca. 6. Le modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in euro è determinata in base al cambio di riferimento per l’operazione come indicato nel documento di sintesi. Art. 11 - Rifiuto dell’ordine di pagamento 1. Laddove tutte le condizioni del presente contratto siano soddisfatte, la banca non può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di pagamento autorizzato dal cliente, salvo che detta esecuzione non sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. 2. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. 3. Il cliente ha l’onere di costituire la provvista necessaria per esercitare efficacemente ed effettivamente il proprio potere di disposizione sul conto. Non costituisce, pertanto, rifiuto l’impossibilità per la banca di eseguire l’ordine di pagamento per mancanza di provvista. 4. La comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata anche per via telefonica, con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l’esecuzione dell’operazione di pagamento. 5. Un ordine di pagamento che non sia stato eseguito per motivi obiettivamente giustificati, è considerato come non ricevuto. Pertanto, il pagamento potrà essere eseguito solo in presenza di un nuovo ordine dato dal cliente nel rispetto di tutte le condizioni necessarie per la sua corretta esecuzione. 6. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la banca può addebitare sul conto corrente del cliente le spese della comunicazione di cui al comma 2, così come previste nel documento di sintesi. Art. 12 - Identificativi unici inesatti 1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all’identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall’identificativo unico. 2. Se l’identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile, ai sensi del precedente comma, della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’operazione di pagamento. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul proprio conto corrente le spese sostenute per il recupero dei fondi come previste nel documento di sintesi. 3. La banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’operazione di pagamento in conformità con l’identificativo unico fornito dall’ordinante anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla sua banca informazioni ulteriori rispetto all’identificativo unico. Art. 13 - Registrazioni delle operazioni e richiesta documenti 1. Le operazioni di pagamento compiute vengono registrate sull’estratto del conto corrente utilizzato come “conto di pagamento”, regolato dalle disposizioni proprie del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente. 2. Prima dell’esecuzione di un’operazione di pagamento, il cliente ha diritto di richiedere alla banca informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese da corrispondere. La banca mette a disposizione tali informazioni tramite il foglio informativo. 3. In qualsiasi momento del rapporto, il cliente può chiedere, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente contratto e del documento di sintesi aggiornato. Art. 14 - Comunicazione al cliente di informazioni su una singola operazione 1. La banca mette a disposizione del cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole e mensilmente, l’informativa periodica relativa ad ogni operazione di pagamento eseguita ai sensi del presente contratto. Tale stampa movimenti è gratuita. Se il cliente è un non consumatore diverso dalle microimprese, la banca addebiterà sul conto le spese per l’informativa obbligatoria previste nel documento di sintesi. 2. Se il cliente richiede alla banca informazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste nel comma 1 oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli concordati, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca il rimborso delle spese così come previste nel documento di sintesi. Art. 15 – Recesso dal contratto 1. Ferma restando la facoltà della banca di procedere al blocco del servizio per ragioni di sicurezza come previsto agli artt. 3 e 5 del presente contratto, il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente. 2. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta. 3. In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale. Art. 16 - Costo dei servizi 1. Il cliente si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi utilizzati secondo quanto previsto nelle condizioni economiche indicate nel documento di sintesi allegato al presente contratto. La banca addebiterà gli oneri relativi sul conto corrente indicato nel presente contratto. Ai clienti non consumatori diversi dalle microimprese si applicano le spese relative alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa di trasparenza sui servizi di pagamento, nella misura indicata nel documento di sintesi. Art. 17 - Modifica delle condizioni 1. Ai sensi dell’art. 126 sexies del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare le condizioni di cui al precedente articolo e le clausole contrattuali di cui alla presente Sezione. 2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere comunicate al cliente per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con quest’ultimo ai sensi dell’art. 4 della Sezione I (Condizioni Generali), con un preavviso di due mesi dalla data prevista per la loro applicazione. 3. Le modifiche così comunicate si intendono accettate dal cliente a meno che questi non comunichi alla banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarle. In questo caso, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intende accettata e che il cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. 4. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del consumo). 5. Se la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i servizi di pagamento rispetto a quelle relative al conto corrente (ad es. nel caso di conti correnti cd. “a pacchetto”), a tutte le modifiche si applica l’art. 118 del D.lgs. 385/93 (T.U.B.). 6. Le modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole al cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso; quelle in senso sfavorevole al cliente sono applicate con effetto immediato e senza preavviso quando esse dipendono esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti. Tale comunicazione sarà effettuata nell’estratto conto successivo alla variazione. Art. 18- Esclusione della responsabilità 1. Le responsabilità poste dagli articoli precedenti in capo alla banca non si applicano in caso di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge. Art. 19 - Sanzioni 1. Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l’esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal d.lgs. 11 del 2010 di recepimento della direttiva PSD, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 d.lgs. 385/93 (T.U.B.) e all’art. 32 d.lsg. 11/2010 e irrogate secondo la procedura di cui all’art. 145 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.). 2. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dall’art. 32 d.lgs. 11/2010 in materia di servizi di pagamento, ferma l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell’attività di prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 146, comma 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal d.lgs. 11/2010. SEZIONE III - INBANK - FUNZIONE CBI Art. 1 - Servizi accessori funzione CBI 1. Il servizio consente di trasmettere istruzioni o ricevere informazioni per la gamma di operazioni previste dagli standard CBI, suddivise in obbligatorie e facoltative a seconda che tutte le banche aderenti al servizio siano, rispettivamente, tenute o solo facoltizzate a prenderle in carico nei confronti della propria clientela. 2. Il cliente è tenuto a concordare con ciascuna banca passiva le operazioni per la cui esecuzione intende utilizzare il servizio tra quelle che la singola banca passiva è in grado di eseguire e ad autorizzarle ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, assumendosi la responsabilità dell’autenticità, dell’esattezza e della completezza delle medesime istruzioni. 3. A tal fine il cliente deve utilizzare, nei confronti delle banche diverse dalla presente banca attiva, lo schema di lettera allegato al presente contratto e, dopo aver ottenuto la disponibilità ad eseguire il servizio da parte della singola banca passiva, può avviare lo scambio dei flussi elettronici con la medesima banca. 4. Il cliente è tenuto a far pervenire i flussi elettronici previsti al primo comma, almeno entro 6 ore lavorative precedenti al termine massimo previsto dai contratti stipulati dal cliente stesso con le singole banche passive per l’erogazione dei servizi elettronici relativi agli incassi ed ai pagamenti. 5. Il cliente garantisce l’autenticità delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, si impegna a non revocarle nonché ad accettare i flussi elettronici ad esso inviati. 6. Ai sensi del presente articolo, si considerano ore lavorative quelle intercorrenti tra le ore 7.00 e le ore 18.00 dei giorni della settimana dal lunedì al venerdì. 7. Le informazioni contabili concernenti i rapporti in essere presso la banca attiva e le banche passive sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello di registrazione in conto e vengono quotidianamente poste a disposizione del cliente al più tardi entro le ore 8.00, alla condizione che le banche passive abbiano fatto pervenire in tempo utile le proprie informazioni. 8. Nel caso di flussi elettronici rispetto ai quali la banca attiva opera anche come banca passiva si applicano le norme riportate nel successivo allinea. 9. La banca si impegna ad eseguire, secondo quanto previsto dalle norme che regolano il rapporto di conto corrente di cui il cliente è titolare ed i connessi servizi elettronici di incasso e di pagamento, le istruzioni ricevute mediante il servizio in conformità ai dati ed alle informazioni contenuti nei flussi elettronici inviati dal cliente medesimo. 10. La banca resta estranea ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad essa pervenute. 11. La banca si impegna ad inviare gli “esiti” in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del cliente prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea. 12. La “conferma di ricezione” deve essere inviata o messa a disposizione dalla banca nel corso dell’arco temporale di un’ora dalla ricezione dei relativi flussi dispositivi. Sezione IV - INBANK - FUNZIONE Art. 1 - Servizi accessori funzione trading 1. Il servizio Trading consente al cliente l’accesso diretto all’area finanziaria e permette di effettuare l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari sulla Borsa italiana - Mercato Telematico Azionario (MTA) e su altri mercati i cui riferimenti saranno comunicati successivamente. Il servizio è operativo negli orari indicati nel prospetto Condizioni economiche, ad esclusione dei periodi di tempo necessari agli interventi di chiusura delle procedure di elaborazione dei dati giornalieri della banca e di manutenzione ordinaria. Gli ordini inseriti oltre orario apertura di borsa verranno recepiti ed inoltrati sul mercato il primo giorno di contrattazione successivo. La banca, in caso di indisponibilità del servizio per motivi tecnici, provvederà a segnalare al cliente che l’ordine inviato non è stato preso in carico (messaggio di “non eseguito”). Pag. 11 di 12 Sezione V - INBANK - FUNZIONE PAGOLIGHT Art. 1 - Servizi accessori funzione pagolight 1. Il servizio PagoLIGHT consente al cliente di disporre pagamenti o altri addebiti, a valere sul proprio conto corrente, entro l’importo massimo mensile concesso dalla banca e con le modalità sopra indicate, ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente. 2. Il cliente che invia al numero di utenza della banca sopra riportato uno dei messaggi SMS sopra indicati nelle “modalità di richiesta”, deve utilizzare un telefono di sua proprietà, abilitato all’invio dei messaggi SMS, il cui numero di utenza corrisponde a quello indicato quale “Nr. di utenza principale “. Il cliente rimane responsabile della custodia e del corretto utilizzo dell’apparecchio cellulare e del relativo numero di utenza telefonica. NORME CHE REGOLANO IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA: “TOKEN” Art. 1 Oggetto – viene consegnato, previa sottoscrizione del presente contratto, un dispositivo hardware – denominato ”Token” – dotato di display ed in grado di generare con cadenza regolare di 60 secondi codici numerici monouso (di seguito password). Il Token ha le dimensioni di un portachiavi ed è contrassegnato da un codice matricola numerico. Lo stesso viene consegnato dalla banca al titolare della stazione INBANK, che potrà utilizzarlo personalmente o in caso di titolare di azienda consegnarlo a sua volta ai soggetti autorizzati dal titolare ad effettuare operazioni previste nell’ambito del servizio INBANK. Art.2 Determinazione dell’uso – il Token potrà essere utilizzato personalmente dal titolare della stazione INBANK, dalle persone autorizzate dallo stesso titolare ad operare come sottoutenti, nonché dai soggetti abilitati con la procura speciale per servizi elettronici, al fine di acquisire le password da digitare per le operazioni previste dal servizio INBANK. Sarà cura del titolare della stazione INBANK fornire ai propri sottoutenti le adeguate informazioni sull’utilizzo del token. E’ espressamente vietato ogni diverso utilizzo, così come la consegna del dispositivo a terzi per qualsiasi ragione. Art 3 Durata del contratto – il presente contratto avrà durata dalla data di consegna del Token fino alla restituzione alla banca per cessazione di funzionamento del dispositivo medesimo. Alla cessazione, il titolare della stazione INBANK, potrà richiedere, qualora disponga dei necessari requisiti, il rilascio di un nuovo Token previa sottoscrizione del relativo contratto. Art.4 Attivazione del Token – il Token viene attivato dalla banca nei termini sopra indicati, previa sottoscrizione del presente contratto. Il Token viene consegnato nello stato di conservazione e nelle condizioni idonee all’uso determinato tra la banca e il cliente. Art.5 Conservazione del Token – il cliente ha l’obbligo di custodire e conservare il Token con diligenza, separatamente dagli altri codici identificativi del servizio di INBANK, e di servirsene appropriatamente per l’uso cui è destinato astenendosi da qualunque intervento sullo stesso. Per garantire il corretto funzionamento del Token dovranno essere in ogni caso adottati i seguenti accorgimenti: - temperatura di utilizzo da 0 a 40 gradi centigradi; - umidità massimo 95 %. Art.6 Smarrimento o sottrazione del Token - in caso di smarrimento o sottrazione del Token, il cliente è tenuto a darne immediatamente comunicazione alla banca, inoltre il cliente è tenuto a farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Art.7 Recesso del cliente - il cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla banca. Art.8 Recesso della banca - la banca si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni, dandone comunicazione scritta al cliente. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art. 33, comma 3 del D.Lgs. n. 206/2005, la banca ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al cliente. Art.9 Restituzione del Token - Il token dovrà essere sempre restituito alla banca: - nel caso di recesso del cliente; - in caso recesso della banca; - in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi previsti dall’art. 5; - cessazione del funzionamento o malfunzionamento del Token. Art.10 Condizioni economiche – per l’utilizzo del Token il titolare si impegna a corrispondere il prezzo dei servizi secondo quanto previsto dalle indicate condizioni economiche. Il pagamento del canone avverrà con addebito sul conto corrente indicato per il servizio INBANK. Art.11 Rinvio – per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel contratto di INBANK. NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO INFOB@NKING Art. 1 – Il cliente richiede ed accetta espressamente di ricevere le comunicazioni previste dagli artt. 118, 119, 126 sexies del D. Lgs. 385/93 e dalle relative disposizioni di attuazione adottando la forma elettronica quale tecnica di comunicazione a distanza su tutti i contratti nei quali ha effettuato o effettuerà tale scelta, alle condizioni di seguito previste. Potranno altresì essere inviate con le medesime modalità, a tutti gli effetti di legge, anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni inerenti il rapporto. Resta in ogni caso valida ed efficace, anche nei confronti degli eventuali cointestatari, ogni altra comunicazione, corrispondenza o notifica eventualmente inviata in forma cartacea dalla banca al cliente presso l’indirizzo indicato nel frontespizio del contratto o, in caso di variazione, all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Art. 2 - Quando il rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni effettuate dalla banca, con le seguenti modalità, ad uno solo dei cointestatari sono operanti, a tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la scelta o la modifica della tecnica di comunicazione a distanza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l’obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari. Art. 3 – Le comunicazioni inerenti il rapporto sono inviate, con la periodicità prevista dalla legge o dai rispettivi contratti, mediante accesso riservato al documento nella specifica sezione protetta del sito Internet indicato della banca (servizio INBANK.it). A tal fine, al cliente sono attribuite le credenziali di autenticazione rappresentate da un codice per l’identificazione personale associato ad una parola chiave alfanumerica, conosciuta solamente dal cliente. La parola chiave deve essere modificata dal cliente al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi. Il cliente ha l’obbligo di custodire con la massima riservatezza le credenziali di autenticazione, che valgono quale sottoscrizione autografa del cliente, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante da un loro utilizzo non corretto o abusivo. Art. 4 – La banca non può addebitare al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica (art. 127 bis TUB). Art. 5 – Le comunicazioni contrattuali disciplinate dal presente accordo sono fornite tramite supporto durevole non modificabile, che consente al cliente la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione del documento su proprio supporto. Fermi restando gli obblighi di legge in materia di conservazione dei documenti, le comunicazioni contrattuali saranno consultabili dal cliente con le presenti modalità per un periodo massimo di un anno. Art. 6 – I termini per l’esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e per la contestazione dell’estratto conto decorrono dal momento della ricezione della comunicazione. Per ricezione si intende la possibilità per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione. Il cliente ha l’onere di provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni oggetto del presente accordo. Per rendere più agevole e tempestiva la comunicazione, la banca invia all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato un avviso, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate al cliente. Il cliente ha la facoltà di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica, non solo con comunicazione cartacea inviata alla banca, ma anche accedendo direttamente al sito Internet di quest’ultima (servizio INBANK.it). Resta inteso che l’eventuale mancato invio o ricezione dell’avviso di cui sopra non pregiudica l’efficacia delle comunicazioni, come disciplinata nel comma precedente. E’ onere del cliente informare la banca , con le modalità poc'anzi convenute, di eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica. In caso contrario, la banca continuerà a inviare l’avviso di cui al comma 2 all’indirizzo originariamente indicato senza incorrerere in alcuna responsabilità per omessa informazione, a prescindere da variazioni dalla stessa conosciute, ma mai formalmente comunicate dal cliente. Art. 7 – In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione o del servizio, tramite comunicazione scritta alla banca. La modifica sarà efficace trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta e saranno salvi gli effetti delle comunicazioni nel frattempo inviate con le presenti modalità. Art. 8 – In presenza di giustificato motivo, la banca può revocare, modificare o sospendere la tecnica di comunicazione, anche senza preavviso. Art. 9 – Resta esclusa ogni responsabilità della banca per interruzioni, sospensioni, irregolare o mancato funzionamento dell’accesso alla rete Internet o al sito della banca da parte del cliente. In caso di perdurante difficoltà o impossibilità di accesso al sito della banca, il cliente è tenuto a darne tempestiva notizia alla banca. Art. 10 – Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo integrativo, continuano ad applicarsi le norme relative alle condizioni generali e particolari dei singoli contratti e servizi intercorrenti tra la banca ed il cliente. Pag. 12 di 12