PARLAMENTO EUROPEO
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2004
2009
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
24.6.2005
PE 360.093v01-00
EMENDAMENTI 942-1154
Progetto di relazione
(PE 355.744v04-00)
Evelyne Gebhardt
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel
mercato interno
Proposta di direttiva (COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD))
Testo proposto dalla Commissione
Emendamenti del Parlamento europeo
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 942
Articolo 19
1.
In deroga all'articolo 16 e a titolo
eccezionale, uno Stato membro può
prendere nei confronti di un prestatore
stabilito in un altro Stato membro misure
relative ad uno dei settori seguenti:
a)
la sicurezza dei servizi, compresi gli
aspetti legati alla sanità pubblica;
b
l'esercizio di una professione
sanitaria;
c)
la tutela dell'ordine pubblico, in
particolare gli aspetti legati alla protezione
dei minori.
2.
Le misure di cui al paragrafo 1 sono
prese esclusivamente nel rispetto della
procedura di assistenza reciproca prevista
all'articolo 37 e se sono soddisfatte le
condizioni seguenti:
a)
le disposizioni nazionali a norma
delle quali è preso il provvedimento non
AM/572702IT.doc
soppresso
PE 360.093 v02-00
1
sono oggetto di un'armonizzazione
comunitaria relativa ai settori di cui al
paragrafo 1;
b)
la misura deve proteggere
maggiormente il destinatario rispetto a
quella che prenderebbe lo Stato membro
d'origine in virtù delle sue disposizioni
nazionali;
c)
lo Stato membro d'origine non ha
preso misure o ha preso misure
insufficienti rispetto a quelle di cui
all'articolo 37, paragrafo 2;
d)
la misura deve essere proporzionata.
3.
I paragrafi 1 e 2 non incidono
sull'applicazione delle disposizioni che
garantiscono la libera circolazione dei
servizi o che permettono deroghe a detta
libertà previste dalle norme comunitarie.
Or. nl
Justification
Dit artikel is overbodig als mijn amendementen bij de artikelen16, 17 en 18 aangenomen
worden.
Emendamento presentato da Véronique De Keyser, Mia De Vits, Maria Matsouka
Emendamento 943
Articolo 19
1.
In deroga all'articolo 16 e a titolo
eccezionale, uno Stato membro può
prendere nei confronti di un prestatore
stabilito in un altro Stato membro misure
relative ad uno dei settori seguenti:
soppresso
a)
la sicurezza dei servizi, compresi gli
aspetti legati alla sanità pubblica;
b)
l'esercizio
sanitaria;
di
una
professione
c)
la tutela dell'ordine pubblico, in
particolare gli aspetti legati alla protezione
dei minori.
2.
Le misure di cui al paragrafo 1
PE 360.093 v02-00
2/145
AM/572702IT.doc
possono essere prese esclusivamente nel
rispetto della procedura di assistenza
reciproca prevista all'articolo 37 e se sono
soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
le disposizioni nazionali a norma
delle quali è preso il provvedimento non
sono
oggetto
di
un'armonizzazione
comunitaria relativa ai settori di cui al
paragrafo 1;
b)
la
misura
deve
proteggere
maggiormente il destinatario rispetto a
quella che prenderebbe lo Stato membro
d'origine in virtù delle sue disposizioni
nazionali;
c)
lo Stato membro d'origine non ha
preso misure o ha preso misure
insufficienti rispetto a quelle di cui
all'articolo 37, paragrafo 2;
d)
la misura deve essere proporzionata.
3.
I paragrafi 1 e 2 non incidono
sull'applicazione delle disposizioni che
garantiscono la libera circolazione dei
servizi o che permettono deroghe a detta
libertà previste dalle norme comunitarie.
Or. fr
Justification
Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser
vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et
d'y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront
essaimer sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à des conditions favorisant le
dumping social.
Il convient de supprimer les articles renvoyant au principe de pays d'origine.
Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article16.
Etant donné l'amendement prévoyant la suppression du principe de pays d'origine de l'art. 16,
des derogations au principe du pays d'origine doivent aussi être supprimées pour des raisons
de cohérence.
ακολουθεί τη λογική των αιτιολογήσεων για τις τροπολογίες του άρθρου 16.
PE 360.093 v02-00
3/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer
Emendamento 944
Articolo 19
1. In deroga all'articolo 16 e a titolo
eccezionale, uno Stato membro può
prendere nei confronti di un prestatore
stabilito in un altro Stato membro misure
relative ad uno dei settori seguenti:
soppresso
a) la sicurezza dei servizi, compresi gli
aspetti legati alla sanità pubblica;
b) l'esercizio di una professione sanitaria;
c) la tutela dell'ordine pubblico, in
particolare gli aspetti legati alla protezione
dei minori.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono
prese esclusivamente nel rispetto della
procedura di assistenza reciproca prevista
all'articolo 37 e se sono soddisfatte le
condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a norma delle
quali è preso il provvedimento non sono
oggetto di un'armonizzazione comunitaria
relativa ai settori di cui al paragrafo 1;
b) la misura deve proteggere maggiormente
il destinatario rispetto a quella che
prenderebbe lo Stato membro d'origine in
virtù delle sue disposizioni nazionali;
c) lo Stato membro d'origine non ha preso
misure o ha preso misure insufficienti
rispetto a quelle di cui all'articolo 37,
paragrafo 2;
d) la misura deve essere proporzionata.
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono
sull'applicazione delle disposizioni che
garantiscono la libera circolazione dei
servizi o che permettono deroghe a detta
libertà previste dalle norme comunitarie.
Or. en
Justification
This amendment is consistent with the provisions proposed for Articles 2 and 14
PE 360.093 v02-00
4/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Marco Rizzo
Emendamento 945
Articolo 19
Deroghe al principio del paese d'origine
per casi individuali
soppresso
1. In deroga all'articolo 16 e a titolo
eccezionale, uno Stato membro può
prendere nei confronti di un prestatore
stabilito in un altro Stato membro misure
relative ad uno dei settori seguenti:
a) la sicurezza dei servizi, compresi gli
aspetti legati alla sanità pubblica;
b) l'esercizio di una professione sanitaria;
c) la tutela dell'ordine pubblico, in
particolare gli aspetti legati alla protezione
dei minori.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono
prese esclusivamente nel rispetto della
procedura di assistenza reciproca prevista
all'articolo 37 e se sono soddisfatte le
condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a norma delle
quali è preso il provvedimento non sono
oggetto di un'armonizzazione comunitaria
relativa ai settori di cui al paragrafo 1;
b) la misura deve proteggere maggiormente
il destinatario rispetto a quella che
prenderebbe lo Stato membro d'origine in
virtù delle sue disposizioni nazionali;
c) lo Stato membro d'origine non ha preso
misure o ha preso misure insufficienti
rispetto a quelle di cui all'articolo 37,
paragrafo 2;
d) la misura deve essere proporzionata.
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono
sull'applicazione delle disposizioni che
garantiscono la libera circolazione dei
servizi o che permettono deroghe a detta
libertà previste dalle norme comunitarie.
Or. en
PE 360.093 v02-00
5/145
AM/572702IT.doc
Justification
The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the
countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set
up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU
in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those
countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general
interest.
The articles referring to the country of origin principle should be deleted.
Emendamento presentato da Jacques Toubon
Emendamento 946
Articolo 19, titolo
Deroghe al principio del paese d'origine per
casi individuali
Deroghe al principio del reciproco
riconoscimento della legislazione del
prestatore di servizi per casi individuali
Or. fr
Justification
Amendement de coordination avec le nouvel article 16.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer
Emendamento 947
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)
a)
la sicurezza dei servizi, compresi gli
aspetti legati alla sanità pubblica;
a)
la sicurezza dei servizi, compresi gli
aspetti legati alla sanità pubblica nonché la
commercializzazione di prodotti
farmaceutici e le norme di qualità nel
settore dell'assistenza sanitaria;
Or. en
PE 360.093 v02-00
6/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Andreas Schwab
Emendamento 948
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)
a) la sicurezza dei servizi, compresi gli
aspetti legati alla sanità pubblica;
a) la sicurezza dei servizi, compresi gli
aspetti legati alla sanità pubblica, alla
commercializzazione dei medicinali e
all'approvvigionamento di tutto il territorio
nonché la garanzia della qualità del
sistema delle casse mutue pubbliche,
finanziate esclusivamente con contributi
obbligatori;
Or. de
Justification
Obwohl beispielsweise der Beruf des "Apothekers" in Deutschland schon heute
zulassungsfrei ist, besteht dennoch eine gewisse Verunsicherung darüber, ob durch die
vorliegende Richtlinie der Grauimport von in Deutschland zuzulassenden Medikamenten
erleichtert wird. Um dies zu verhindern, gilt es den Bezug zur Warenverkehrsfreiheit deutlich
zu machen.
Das System der gesetzlichen Krankenversicherung, das gemäß Art. 152 EGV der Kompetenz
der Mitgliedstaaten vorbehalten ist, bietet zweifellos erhebliche Wachstumschancen für den
Binnenmarkt für Dienstleistungen. Es ist jedoch der Kompetenz der Mitgliedstaaten
vorbehalten, für jene Bereiche des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung, die
ausschließlich über Zwangsbeiträge finanziert werden, Qualitätssicherungsmaßnahmen zu
ergreifen, die zur Rechtfertigung der Zwangsbeiträge erforderlich und verhältnismäßig, also
nicht diskriminierend sind.
Emendamento presentato da André Brie, Marco Rizzo
Emendamento 949
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)
c) la tutela dell'ordine pubblico, in
particolare gli aspetti legati alla protezione
dei minori.
c) la tutela dell'ordine pubblico, compresa la
protezione dei consumatori e in particolare
gli aspetti legati alla protezione dei minori.
Or. en
Justification
The case-by-case derogation is only justified by imperative requirements in the general
interest. It must therefore be clarified that consumer protection is part of the general interest
and as such included in this provision.
PE 360.093 v02-00
7/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 950
Articolo 19, paragrafo 2
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese
esclusivamente nel rispetto della procedura
di assistenza reciproca prevista all'articolo
37 e se sono soddisfatte le condizioni
seguenti:
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese
esclusivamente se sono soddisfatte le
condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a norma delle
quali è preso il provvedimento non sono
oggetto di un’armonizzazione comunitaria
relativa ai settori di cui al paragrafo 1;
a) le disposizioni nazionali a norma delle
quali è preso il provvedimento non sono
oggetto di un’armonizzazione comunitaria
relativa ai settori di cui al paragrafo 1;
b) la misura deve proteggere maggiormente
il destinatario rispetto a quella che
prenderebbe lo Stato membro d'origine in
virtù delle sue disposizioni nazionali;
b) la misura deve proteggere maggiormente
il destinatario rispetto a quella che sarebbe
possibile in virtù del principio del paese
d'origine;
c) lo Stato membro d'origine non ha preso
misure o ha preso misure insufficienti
rispetto a
d) la misura deve essere proporzionata.
d) la misura deve essere proporzionata.
Or. de
Justification
Die Kontrollbefugnisse der Behörden vor Ort dürfen nicht durch ein langwieriges Verfahren
wie das in Art. 37 eingeschränkt werden. Dies ist praxisfremd. Meist fehlt bereits das
Kontrollinteresse. Befugnisse der Behörden des Herkunftslandes sollen nur ergänzend zu
denen der Behörden vor Ort hinzutreten. Insbesondere wenn eine gegenwärtige Gefahr für
hochrangige Rechtsgüter wie die öffentliche Sicherheit oder Gesundheit oder dem Schutz von
Minderjährigen droht, darf das Eingreifen der Behörden vor Ort nicht verzögert werden.
Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki
Emendamento 951
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)
PE 360.093 v02-00
8/145
AM/572702IT.doc
c) la tutela dell'ordine pubblico, in
particolare gli aspetti legati alla protezione
dei minori.
c) la tutela dell'ordine pubblico, compresa la
protezione dei consumatori e in particolare
gli aspetti legati alla protezione dei minori.
Or. en
Justification
The case-by-case derogation is only justified by imperative requirements in the general
interest. It must therefore be clarified that consumer protection is part of the general interest
and as such included in this provision.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 952
Articolo 19, titolo
Deroghe al principio del paese d'origine per
casi individuali
Deroghe al principio del mercato interno
per casi individuali
Or. en
Emendamento presentato da Simon Coveney
Emendamento 953
Articolo 20, lettera b)
b)
limiti alle possibilità di detrazione
fiscale o alla concessione di aiuti finanziari a
causa del fatto che il prestatore è stabilito in
un altro Stato membro o in funzione del
luogo di esecuzione della prestazione;
b)
limiti alla concessione di aiuti
finanziari a causa del fatto che il prestatore è
stabilito in un altro Stato membro o in
funzione del luogo di esecuzione della
prestazione;
Or. en
Justification
Taxation should be completely excluded from the scope of this directive.
PE 360.093 v02-00
9/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 954
Articolo 21
1. Gli Stati membri provvedono affinché al
destinatario non vengano imposti obblighi
discriminatori fondati sulla sua nazionalità
o sul suo luogo di residenza.
soppresso
2. Gli Stati membri provvedono affinché le
condizioni generali di accesso a un servizio
che il prestatore mette a disposizione del
pubblico non contengano condizioni
discriminatorie fondate sulla nazionalità o
sul luogo di residenza del destinatario,
ferma restando la possibilità di prevedere
condizioni d’accesso differenti direttamente
giustificate da criteri obiettivi.
Or. de
Justification
Die Frage der Diskriminierung der Dienstleistungsempfänger durch die
Dienstleistungserbringer ist bereits in ausreichendem Maße Gegenstand von
gemeinschaftsrechtlichen Regelungen, z.B. der Antidiskriminierungsrichtlinien oder der
Richtlinien zu den unlauteren Geschäftspraktiken. Einer weiteren, noch dazu so pauschalen
und deshalb unsachgemäßen Regelung bedarf es nicht. Sie greift unverhältnismäßig hart in
die Privatautonomie der Vertragsparteien ein und hat außerdem keinen unmittelbaren Bezug
zur Vollendung des Binnenmarktes für Dienstleistungen.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Jacques Toubon
Emendamento 955
Articolo 21
1. Gli Stati membri provvedono affinché al
destinatario non vengano imposti obblighi
discriminatori fondati sulla sua nazionalità o
PE 360.093 v02-00
1. Gli Stati membri provvedono affinché al
destinatario non vengano imposti obblighi
discriminatori fondati esclusivamente sulla
10/145
AM/572702IT.doc
sul suo luogo di residenza.
sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le
condizioni generali di accesso a un servizio
che il prestatore mette a disposizione del
pubblico non contengano condizioni
discriminatorie fondate sulla nazionalità o
sul luogo di residenza del destinatario, ferma
restando la possibilità di prevedere
condizioni d'accesso differenti direttamente
giustificate da criteri obiettivi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le
condizioni generali di accesso a un servizio
che il prestatore mette a disposizione del
pubblico non contengano condizioni
discriminatorie fondate esclusivamente sulla
nazionalità o sul luogo di residenza del
destinatario, ferma restando la possibilità di
prevedere condizioni d'accesso differenti
direttamente giustificate da criteri obiettivi.
Or. en
Justification
Article 21 contains ambiguities which could have far-reaching consequences that would
contradict the Directive´s aim of, inter alia, fostering competition in the provision of services
for the benefit of Community citizens. Whilst the Directive attempts to tackle – quite rightly –
any form of discrimination, including on price, it clearly is not the objective of the Directive
to ban differentiation where this is rooted in the normal functioning of markets, or artificially
to harmonise prices.
Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki, Bill Newton Dunn
Emendamento 956
Articolo 21, paragrafo 2
1. Gli Stati membri provvedono affinché al
destinatario non vengano imposti obblighi
discriminatori fondati sulla sua nazionalità o
sul suo luogo di residenza.
1. Gli Stati membri provvedono affinché al
destinatario non vengano imposti obblighi
discriminatori fondati esclusivamente sulla
sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le
condizioni generali di accesso a un servizio
che il prestatore mette a disposizione del
pubblico non contengano condizioni
discriminatorie fondate sulla nazionalità o
sul luogo di residenza del destinatario, ferma
restando la possibilità di prevedere
condizioni d'accesso differenti direttamente
giustificate da criteri obiettivi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le
condizioni generali di accesso a un servizio
che il prestatore mette a disposizione del
pubblico non contengano condizioni
discriminatorie fondate esclusivamente sulla
nazionalità o sul luogo di residenza del
destinatario, ferma restando la possibilità di
prevedere condizioni d'accesso differenti
direttamente giustificate da criteri obiettivi.
Or. en
PE 360.093 v02-00
11/145
AM/572702IT.doc
Justification
Whilst this Directive is not intended artificially to harmonise prices across the European
Union in particular where market conditions vary from country to country, Article 21 and the
corresponding Recital 50, as presently drafted, contain ambiguities which could have farreaching consequences for the services sector. They would deprive service providers of the
flexibility required to set prices that fully reflect competition in the market. They would de
facto impose a form of price regulation: no longer anchored in market realities, prices would
be likely to drift upwards. Consumer choice would suffer as a result.
This Directive is not intended artificially to harmonise prices across the European Union, in
particular where market conditions vary from country to country. But Article 21 and the
corresponding Recital 50, as drafted, contain ambiguities which could have far-reaching
consequences for some services sectors. They would deprive businesses of the flexibility
required to set prices that fully reflect competition in the market and could de facto lead to
imposing a form of price regulation. Consumer choice may suffer. This amendment will
clarify the current wording, prevent unintended consequences, and ensure consistent
transposition by the member states.
Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda
Emendamento 957
Articolo 21, paragrafo 2
2. Gli Stati membri provvedono affinché le
condizioni generali di accesso a un servizio
che il prestatore mette a disposizione del
pubblico non contengano condizioni
discriminatorie fondate sulla nazionalità o
sul luogo di residenza del destinatario,
ferma restando la possibilità di prevedere
condizioni d'accesso differenti direttamente
giustificate da criteri obiettivi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le
condizioni generali di accesso a un servizio
che il prestatore mette a disposizione del
pubblico non contengano condizioni
discriminatorie fondate sulla nazionalità o
sul luogo di residenza del destinatario. Ciò
non osta a che il prestatore di servizi
preveda condizioni d'accesso differenti o si
rifiuti di prestare i servizi a motivo delle
diverse condizioni del mercato, della
distanza, delle caratteristiche tecniche della
prestazione o dell'obbligo di ottemperare ad
obblighi di legge diversi rispetto a quelli del
paese di origine del prestatore. Il presente
articolo non esclude l'applicazione del
principio di libertà contrattuale.
Or. es
Justification
Trata de clarificar que este artículo no trata de obligar a los proveedores de servicios a
facilitar sus servicios en toda la UE. Una empresa que desee ofrecer sus servicios de una
manera transfronteriza normalmente necesita de un consejo legal especializado en relación a
las especificidades legales del otro mercado además de recursos humanos, técnicos y
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logísticos adecuados. Por lo tanto, los proveedores de servicios deben tener la posibilidad de
limitar sus actividades a un área geográfica específica.
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 958
Articolo 22
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
destinatari possano ottenere nello Stato
membro in cui risiedono le seguenti
informazioni:
soppresso
a)
informazioni sui requisiti applicati
negli altri Stati membri in materia di
accesso alle attività di servizi e alla loro
esercizio, in particolare quelli relativi alla
tutela dei consumatori;
b)
informazioni sui mezzi di ricorso
esperibili in caso di controversia tra un
prestatore e un destinatario;
c)
l'indirizzo delle associazioni o
organizzazioni, compresi gli Eurosportelli e
i centri di scambio della rete extragiudiziale
europea (EEJ-net), presso le quali i
prestatori o i destinatari possono ottenere
assistenza pratica.
2. Gli Stati membri possono affidare il
compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli
unici o ad altri organismi quali gli
Eurosportelli, i centri di scambio della rete
extragiudiziale europea (EEJ-net), le
associazioni di consumatori o gli
Euro Info Centre.
Entro la data prevista all’articolo 45 gli
Stati membri comunicano i nomi e gli
indirizzi degli organismi designati alla
Commissione che li trasmette a tutti gli
Stati membri.
PE 360.093 v02-00
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3. Per comunicare le informazioni di cui al
paragrafo 1, l'organismo interpellato dal
destinatario si rivolge all'organismo dello
Stato membro interessato. Quest'ultimo
deve comunicare le informazioni richieste
con la massima sollecitudine. Gli Stati
membri provvedono affinché tali organismi
si assistano reciprocamente e si adoperino
per instaurare forme efficaci di
cooperazione.
4. La Commissione adotta, conformemente
alla procedura di cui all'articolo 42,
paragrafo 2 le misure d’applicazione dei
paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità
tecniche degli scambi di informazioni fra
organismi di Stati membri diversi e, in
particolare, l’interoperabilità dei sistemi di
informazione.
Or. de
Justification
Die Vorschrift ist unpraktikabel. Der Verwaltungsapparat müsste unnötig aufgebläht werden,
ohne dass ein echtes Interesse der Dienstleistungsempfänger zu erkennen wäre. Ein
Informationsdefizit der Dienstleistungsempfänger ist in der Praxis bislang nicht aufgetreten.
Die für den Dienstleistungsempfänger notwendigen Informationen kann er schon jetzt direkt
bei dem Dienstleitungserbringer oder bei den europäischen Verbraucherberatungsstellen
usw. erfragen. Da keine Notwendigkeit für die Vorschrift besteht, ist sie unter
Subsidiaritätsgesichtspunkten abzulehnen.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 959
Articolo 22, paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
destinatari possano ottenere nello Stato
membro in cui risiedono le seguenti
informazioni:
a)
informazioni sui requisiti applicati
negli altri Stati membri in materia di
PE 360.093 v02-00
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
destinatari possano ottenere, attraverso gli
sportelli unici
14/145
AM/572702IT.doc
accesso alle attività di servizi e al loro
esercizio, in particolare quelli relativi alla
tutela dei consumatori;
b)
informazioni sui mezzi di ricorso
esperibili in caso di controversia tra un
prestatore e un destinatario;
- informazioni generali sui mezzi di ricorso
esperibili in caso di controversia tra un
prestatore e un destinatario;
c)
l'indirizzo delle associazioni o
organizzazioni presso le quali i prestatori o i
destinatari possono ottenere assistenza
pratica.
- l'indirizzo delle associazioni o
organizzazioni, compresi gli Eurosportelli e
i centri di scambio della rete extragiudiziale
europea (EEJ-net), presso le quali i
prestatori o i destinatari possono ottenere
assistenza pratica.
Or. en
Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki
Emendamento 960
Articolo 22, paragrafo 1, lettere c bis) e c ter) (nuove)
c bis) se del caso, la consulenza delle
autorità competenti include una guida
semplice passo per passo. Le informazioni
sono fornite in un linguaggio semplice e
comprensibile;
c ter) le informazioni e l'assistenza sono
fornite in modo chiaro e univoco e sono
facilmente accessibili a distanza, anche per
via elettronica, e sono tenute aggiornate.
Dietro sua richiesta, le informazioni e
l'assitenza sono fornite al consumatore su
supporto cartaceo o, in caso di servizi
prestati esclusivamente per via elettronica,
in una forma tale da poter essere
facilmente convertita in una forma
cartacea.
Or. en
Justification
One should not assume that all consumers have easy access to Internet. As a consequence, a
flexible approach shall prevail. Also, the consumer should be able to get information and
assistance on paper and to transfer it to paper easily.
PE 360.093 v02-00
15/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud
Emendamento 961
Articolo 22, paragrafo 1, lettera c quater) (nuova)
c quater) I consumatori devono poter fruire
di un'assistenza giuridica che permetta loro
di interpretare e comprendere tutte le
informazioni e le disposizioni giuridiche
che li riguardano.
Or. fr
Justification
Les consommateurs, et notamment les plus faibles, doivent obtenir une information plus fiable
et détaillée leur permettant d'apprécier pleinement les situations juridiques diverses.
Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud
Emendamento 962
Articolo 22, paragrafo 1, lettera c quinquies) (nuova)
c quinquies) Deve essere tenuto a
disposizione dei consumatori un registro,
facilmente accessibile, che specifica
l'affidabilità dei prestatori di servizi nonché
gli abusi che avrebbero potuto commettere.
Or. fr
Justification
La confiance des citoyens européens doit se développer grâce à des garanties quant à la
protection dont ils peuvent bénéficier, ainsi l'information la plus large possible quant aux
fournisseurs de prestations de services ne peut que renforcer la confiance et la sécurité.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Jacques
Toubon
Emendamento 963
Articolo 22, paragrafo 2
PE 360.093 v02-00
16/145
AM/572702IT.doc
2. Stati membri possono affidare il compito
di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o
ad altri organismi quali gli Eurosportelli, i
centri di scambio della rete extragiudiziale
europea (EEJ-net), le associazioni di
consumatori o gli Euro Info Centre.
soppresso
Entro la data prevista all’articolo 45 gli
Stati membri comunicano i nomi e gli
indirizzi degli organismi designati alla
Commissione, che li trasmette a tutti gli
Stati membri
Or. en
Justification
Reducing the administrative burden.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 964
Articolo 22, paragrafo 2 bis (nuovo)
2bis Gli Stati membri provvedono affinché
entro il 31.12.2008 i prestatori possano
rivolgersi a punti di contatto, detti
"interlocutori unici"presso i quali sia
possibile espletare tutte le procedure e
formalità tipicamente connesse con
l'esercizio della libera prestazione dei
servizi nello Stato membro interessato, in
particolare per quanto riguarda la
registrazione, il diritto applicabile alle
attività commerciali e industriali, i contratti
di lavoro, il distacco di dipendenti, le
eventuali casse per assicurazioni o ferie
retribuite, le rappresentanze professionali e
i centri di controllo per il lavoro nero, i
rapporti di lavoro o le imprese illegali ecc.
Questi interlocutori unici dispongono
inoltre di ulteriori informazioni per quanto
riguarda il diritto applicabile ai prestatori,
in particolare per quanto riguarda il
PE 360.093 v02-00
17/145
AM/572702IT.doc
regime fiscale, l'autorità finanziaria
competente per il prestatore, le norme di
attuazione e le normative generali
sull'esercizio di determinate attività (per
esempio regolamenti edilizi), i codici di
condotta, gli eventuali divieti di pubblicità, i
centri di verifica di pesi e misure nonché le
associazioni professionali libere e non
statali, anche se l'adesione ad esse non è
prescritta dalla legge ma rientra nelle
consuetudini del luogo della prestazione.
Or. de
Justification
Im ursprünglichen Entwurf zur Richtlinie war ein Einheitlicher Ansprechpartner in Art 6
vorgesehen. Art 6 ist jedoch im Niederlassungskapitel angesiedelt und betrifft, wie auch aus
den erläuternden Materialien der Kommission hervorgeht, nur die Niederlassung.
Im Bereich der Dienstleistungsfreiheit war ursprünglich das Herkunftslandprinzip
vorgesehen, wodurch sich ein Grossteil der Amtswege im Zielland erübrigt hätte. Da dies nun
immer mehr aufgeweicht wird und ohnedies zahlreiche administrative Hürden verbleiben, ist
es zweckmäßig, den Dienstleistungserbringern durch einheitliche Ansprechpartner das
Tätigwerden in anderen Ländern zu erleichtern.
Gerade Klein- und Mittelbetriebe wurden bislang allein von der Vorstellung für die Ausübung
einfacher Tätigkeiten in anderen Ländern mit bis zu sechs Stellen Kontakt aufnehmen zu
müssen und mit diesen amtliche Korrespondenz führen zu müssen, von der Ausübung der
Dienstleistungsfreiheit abgehalten.
Ein Einheitlicher Ansprechpartner im Bereich der Dienstleistungsfreiheit ist daher der
Schlüssel, um die Ausübung der Dienstleistungsfreiheit der breiten Masse der Unternehmer
zu ermöglichen und wäre in der Praxis wohl der größte und offensichtlichste Vorteil dieser
Richtlinie.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Jacques
Toubon
Emendamento 965
Articolo 22, paragrafo 3
3. Per comunicare le informazioni di cui al
PE 360.093 v02-00
soppresso
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AM/572702IT.doc
paragrafo 1, l'organismo competente
interpellato dal destinatario si rivolge
all'organismo competente dello Stato
membro interessato. Quest'ultimo
comunica le informazioni richieste con la
massima sollecitudine. Gli Stati membri
provvedono affinché tali organismi si
assistano reciprocamente e si adoperino per
instaurare forme efficaci di cooperazione.
Or. en
Justification
Reducing the administrative burden.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 966
Articolo 22, paragrafo 3
3. Per comunicare le informazioni di cui al
paragrafo 1, l'organismo interpellato dal
destinatario si rivolge all'organismo dello
Stato membro interessato. Quest'ultimo deve
comunicare le informazioni richieste con la
massima sollecitudine. Gli Stati membri
provvedono affinché tali organismi si
assistano reciprocamente e si adoperino per
instaurare forme efficaci di cooperazione.
3. Per comunicare le informazioni di cui al
paragrafo 1, l'organismo interpellato dal
destinatario si rivolge, se necessario,
all'organismo dello Stato membro
interessato. Quest'ultimo deve comunicare le
informazioni richieste con la massima
sollecitudine. Gli Stati membri provvedono
affinché tali organismi si assistano
reciprocamente e si adoperino per instaurare
forme efficaci di cooperazione.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Jacques
Toubon
Emendamento 967
Articolo 22, paragrafo 4
4. La Commissione adotta, conformemente
alla procedura di cui all'articolo 42,
paragrafo 2 le misure d’applicazione dei
paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità
tecniche degli scambi di informazioni fra
organismi di Stati membri diversi e, in
particolare, l’interoperabilità dei sistemi di
PE 360.093 v02-00
soppresso
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AM/572702IT.doc
informazione.
Or. en
Justification
Reducing the administrative burden.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 968
Articolo 22, paragrafo 4
4. La Commissione adotta, conformemente
alla procedura di cui all'articolo 42,
paragrafo 2 le misure d’applicazione dei
paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità
tecniche degli scambi di informazioni fra
organismi di Stati membri diversi e, in
particolare, l’interoperabilità dei sistemi di
informazione.
4. La Commissione adotta, conformemente
alla procedura di cui all'articolo 42,
paragrafo 2 le misure d’applicazione dei
paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità
tecniche degli scambi di informazioni fra
organismi di Stati membri diversi e, in
particolare, l’interoperabilità dei sistemi di
informazione. Tali misure non possono
pregiudicare in nessun caso le disposizioni
nazionali degli Stati membri per quanto
concerne l'uso delle lingue nelle relazioni
con l'amministrazione statale.
Or. nl
Justification
Het is belangrijk de regels inzake taalgebruik die gelden binnen een lidstaat en voor de
vaststelling waarvan lidstaten bevoegd zijn, te vrijwaren. Dit belet niet dat tussen de lidstaten
desgewenst vrijwillig afgesproken kan worden in welke taal onderling gecommuniceerd wordt
voor de uitvoering van deze richtlijn.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 969
Articolo 22 bis (nuovo)
Articolo 22 bis
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AM/572702IT.doc
Assistenza ai prestatori di servizi
1. Gli Stati membri provvedono affinché,
entro il 31 dicembre 2008, sia possibile per
un prestatore di servizi completare tutte le
procedure e formalità necessarie,
conformemente alla presente direttiva, per
esercitare le attività di servizio in un altro
Stato membro, con lo sportello unico.
2. Gli articoli da 6 a 8 si applicano in
conformità.
Or. en
Emendamento presentato da Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 970
Articolo 23
1. Gli Stati membri non possono
subordinare al rilascio di un’autorizzazione
l’assunzione degli oneri finanziari delle
cure non ospedaliere fornite in un altro
Stato membro se gli oneri relativi a tali
cure, qualora queste ultime fossero state
dispensate sul loro territorio, sarebbero
stati assunti dal loro sistema di sicurezza
sociale;
soppresso
le condizioni e le formalità a cui gli Stati
membri sottopongono sul loro territorio la
concessione di cure non ospedaliere, quali
in particolare l’obbligo di consultare un
medico generico prima di uno specialista o
le modalità di copertura di determinate
cure dentistiche, possono essere opposte al
paziente, al quale le cure non ospedaliere
sono state fornite in un altro Stato membro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché
l’autorizzazione per l’assunzione da parte
del loro sistema di sicurezza sociale degli
oneri finanziari delle cure ospedaliere
fornite in un altro Stato membro non sia
negata qualora tali cure figurino fra le
prestazioni previste dalla legislazione dello
Stato membro di affiliazione e non possano
essere dispensate al paziente entro un
termine accettabile, dal punto di vista
medico, tenuto conto del suo attuale stato di
PE 360.093 v02-00
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AM/572702IT.doc
salute e del probabile decorso della
malattia.
3. Gli Stati membri provvedono affinché
l’assunzione da parte del loro sistema di
sicurezza sociale degli oneri finanziari delle
cure sanitarie fornite in un altro Stato
membro non sia inferiore a quella prevista
dal loro sistema di sicurezza sociale per
cure analoghe fornite sul territorio
nazionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i
propri regimi di autorizzazione per
l’assunzione degli oneri finanziari delle
cure fornite in un altro Stato membro siano
conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.
Or. nl
Justification
Regelingen inzake de vergoeding van de kosten voor grensoverschrijdende gezondheids-zorg
horen niet thuis in deze richtlijn. Deze problematiek wordt beter geregeld door een wijziging
van Verordening 1408/71, temeer daar artikel 23 louter een codificatie is van de rechtspraak
van het Hof van Justitie.
La directive est motivée par des considérations liées au seul marché intérieur. Ses
dispositions, et la volonté de faire prévaloir dans le domaine de la santé les règles du marché
ne pourraient qu'avoir un effet déstabilisant sur l'offre de soins. L'offre de soins doit en effet
continuer à pouvoir être régulée selon des règles spécifiques à chaque Etat membre, les
systèmes de régulation en place dans les Etats membres (planification territoriale,
autorisations), ayant pour objectif d'assurer à chaque citoyen, où qu'il se trouve sur le
territoire national un égal accès aux soins.
En outre, dans la mesure où les dispositions de cette proposition impliquerait un droit de
regard renforcé de la CJCE et de la Commission en matière d'organisation des soins de santé
par les Etats, cette proposition de directive apparaît en contradiction avec le principe même
de subsidiarité en la matière, tel qu'il résulte de l'article 152-5 du Traité des Communautés
européennes.
Il y a dès lors lieu de transférer ces dispositions dans le règlement 1408/71 sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale, qui constitue l'instrument juridique le plus
adapté.
Emendamento presentato da Maria Matsouka
Emendamento 971
Articolo 23
soppresso
1. Gli Stati membri non possono
PE 360.093 v02-00
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AM/572702IT.doc
subordinare al rilascio di un’autorizzazione
l’assunzione degli oneri finanziari delle
cure non ospedaliere fornite in un altro
Stato membro se gli oneri relativi a tali
cure, qualora quest’ultime fossero state
dispensate sul loro territorio, sarebbero
stati assunti dal loro sistema di sicurezza
sociale;
Le condizioni e le formalità a cui gli Stati
membri sottopongono sul loro territorio la
concessione di cure non ospedaliere, quali
in particolare l’obbligo di consultare un
medico generico prima di uno specialista o
le modalità di copertura di determinate
cure dentistiche, possono essere opposte al
paziente, al quale le cure non ospedaliere
sono state fornite in un altro Stato membro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché
l’autorizzazione per l’assunzione da parte
del loro sistema di sicurezza sociale degli
oneri finanziari delle cure ospedaliere
fornite in un altro Stato membro non sia
negata qualora tali cure figurino fra le
prestazioni previste dalla legislazione dello
Stato membro di affiliazione e non possano
essere dispensate al paziente entro un
termine accettabile, dal punto di vista
medico, tenuto conto del suo attuale stato di
salute e del probabile decorso della
malattia.
3. Gli Stati membri provvedono affinché
l’assunzione da parte del loro sistema di
sicurezza sociale degli oneri finanziari delle
cure sanitarie fornite in un altro Stato
membro non sia inferiore a quella prevista
dal loro sistema di sicurezza sociale per
cure analoghe fornite sul territorio
nazionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i
propri regimi di autorizzazione per
l’assunzione degli oneri finanziari delle
cure fornite in un altro Stato membro siano
PE 360.093 v02-00
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AM/572702IT.doc
conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.
Or. el
Justification
Οι τομείς της υγείας και της εργατικής νομοθεσίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας οδηγίας. Συνοχή με τις αρχικές αιτιολογικές σκέψεις.
Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer, Ian Hudghton
Emendamento 972
Articolo 23
1. Gli Stati membri non possono
subordinare al rilascio di un’autorizzazione
l’assunzione degli oneri finanziari delle
cure non ospedaliere fornite in un altro
Stato membro nei casi in cui gli oneri
relativi a tali cure, qualora quest’ultime
fossero state dispensate sul loro territorio,
sarebbero stati assunti dal loro sistema di
sicurezza sociale;
soppresso
Le condizioni e le formalità a cui gli Stati
membri sottopongono sul loro territorio la
concessione di cure non ospedaliere, quali
in particolare l’obbligo di consultare un
medico generico prima di uno specialista o
le modalità di copertura di determinate
cure dentistiche, possono essere imposte al
paziente, al quale le cure non ospedaliere
sono state fornite in un altro Stato membro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché
l’autorizzazione per l’assunzione da parte
del loro sistema di sicurezza sociale degli
oneri finanziari delle cure ospedaliere
fornite in un altro Stato membro non sia
negata qualora tali cure figurino fra le
prestazioni previste dalla legislazione dello
Stato membro di affiliazione e non possano
essere dispensate al paziente entro un
termine accettabile, dal punto di vista
medico, tenuto conto del suo attuale stato
di salute e del probabile decorso della
malattia.
3. Gli Stati membri provvedono affinché
l’assunzione da parte del loro sistema di
sicurezza sociale degli oneri finanziari delle
PE 360.093 v02-00
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cure sanitarie fornite in un altro Stato
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AM/572702IT.doc
membro non sia inferiore a quella prevista
dal loro sistema di sicurezza sociale per
cure analoghe fornite sul territorio
nazionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i
propri regimi di autorizzazione per
l’assunzione degli oneri finanziari delle
cure fornite in un altro Stato membro siano
conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.
Or. en
Justification
Health care services should not be covered by this Directive. A more appropriate instrument
should address the patient mobility issue
Emendamento presentato da Marco Rizzo
Emendamento 973
Articolo 23
Assunzione degli oneri finanziari delle cure
sanitarie
soppresso
1. Gli Stati membri non possono
subordinare al rilascio di
un’autorizzazione l’assunzione degli oneri
finanziari delle cure non ospedaliere
fornite in un altro Stato membro nei casi
in cui gli oneri relativi a tali cure, qualora
quest’ultime fossero state dispensate sul
loro territorio, sarebbero stati assunti dal
loro sistema di sicurezza sociale;
Le condizioni e le formalità a cui gli Stati
membri sottopongono sul loro territorio la
concessione di cure non ospedaliere, quali
in particolare l’obbligo di consultare un
medico generico prima di uno specialista o
le modalità di copertura di determinate
cure dentistiche, possono essere imposte al
paziente, al quale le cure non ospedaliere
sono state fornite in un altro Stato membro.
2. Gli Stati membri provvedono affinché
l’autorizzazione per l’assunzione da parte
del loro sistema di sicurezza sociale degli
oneri finanziari delle cure ospedaliere
fornite in un altro Stato membro non sia
PE 360.093 v02-00
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AM/572702IT.doc
negata qualora tali cure figurino fra le
PE 360.093 v02-00
27/145
AM/572702IT.doc
prestazioni previste dalla legislazione dello
Stato membro di affiliazione e non possano
essere dispensate al paziente entro un
termine accettabile, dal punto di vista
medico, tenuto conto del suo attuale stato
di salute e del probabile decorso della
malattia.
3. Gli Stati membri provvedono affinché
l’assunzione da parte del loro sistema di
sicurezza sociale degli oneri finanziari delle
cure sanitarie fornite in un altro Stato
membro non sia inferiore a quella prevista
dal loro sistema di sicurezza sociale per
cure analoghe fornite sul territorio
nazionale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i
propri regimi di autorizzazione per
l’assunzione degli oneri finanziari delle
cure fornite in un altro Stato membro siano
conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.
Or. en
Justification
A horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with
health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and
improvement of patient mobility.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer
Emendamento 974
Articolo 23, paragrafo 1
1. Gli Stati membri non possono subordinare
al rilascio di un’autorizzazione l’assunzione
degli oneri finanziari delle cure non
ospedaliere fornite in un altro Stato membro
nei casi in cui gli oneri relativi a tali cure,
qualora quest’ultime fossero state dispensate
sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal
loro sistema di sicurezza sociale;
PE 360.093 v02-00
1. Gli Stati membri non possono subordinare
al rilascio di un’autorizzazione l’assunzione
degli oneri finanziari delle cure non
ospedaliere ricevute in un altro Stato
membro e che non comportano il ricovero
ospedaliero nei casi in cui gli oneri relativi a
tali cure, qualora quest’ultime fossero state
dispensate sul loro territorio, sarebbero stati
assunti dal loro sistema di sicurezza sociale;
28/145
AM/572702IT.doc
Le condizioni e le formalità a cui gli Stati
PE 360.093 v02-00
Le condizioni e le formalità a cui gli Stati
29/145
AM/572702IT.doc
membri sottopongono sul loro territorio la
concessione di cure non ospedaliere, quali
in particolare l’obbligo di consultare un
medico generico prima di uno specialista o
le modalità di copertura di determinate
cure dentistiche, possono essere imposte al
paziente, al quale le cure non ospedaliere
sono state fornite in un altro Stato membro.
membri sottopongono sul loro territorio la
concessione di tali cure possono essere
imposte al paziente, al quale tali cure sono
state fornite in un altro Stato membro.
Or. en
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer
Emendamento 975
Articolo 23, paragrafo 2
2. Gli Stati membri provvedono affinché
l’autorizzazione per l’assunzione da parte
del loro sistema di sicurezza sociale degli
oneri finanziari delle cure ospedaliere
fornite in un altro Stato membro non sia
negata qualora tali cure figurino fra le
prestazioni previste dalla legislazione dello
Stato membro di affiliazione e non possano
essere dispensate al paziente entro un
termine accettabile, dal punto di vista
medico, tenuto conto del suo attuale stato
di salute e del probabile decorso della
malattia.
soppresso
Emendamento presentato da Andreas Schwab
Emendamento 976
Articolo 23, paragrafo 3
3. Gli Stati membri provvedono affinché
l’autorizzazione per l’assunzione da parte
del loro sistema di sicurezza sociale degli
oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite
in un altro Stato membro non sia negata
qualora tali cure figurino fra le prestazioni
previste dalla legislazione dello Stato
membro di affiliazione e non possano essere
dispensate al paziente entro un termine
accettabile, dal punto di vista medico, tenuto
conto del suo attuale stato di salute e del
PE 360.093 v02-00
3. Gli Stati membri provvedono affinché
l’autorizzazione per l’assunzione da parte
del loro sistema di sicurezza sociale degli
oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite
in un altro Stato membro non sia negata
qualora tali cure figurino fra le prestazioni
previste dalla legislazione dello Stato
membro di affiliazione e non possano essere
dispensate al paziente entro un termine
accettabile, dal punto di vista medico, tenuto
conto del suo attuale stato di salute e del
probabile decorso della malattia.
30/145
AM/572702IT.doc
probabile decorso della malattia.
PE 360.093 v02-00
L'assunzione degli oneri è limitata alle
31/145
AM/572702IT.doc
spese effettivamente sostenute per le cure.
Or. de
Justification
Dieser Antrag dient der Klarstellung, dass die Kostenerstattung natürlich auf die tatsächlich
entstandenen Kosten der erhaltenen Behandlung begrenzt ist. Sind die Kosten in dem Staat, in
dem die Behandlung stattfindet, geringer, hat ein Patient keinen Anspruch auf den höheren
Betrag.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer
Emendamento 977
Articolo 23, paragrafo 3
3. Gli Stati membri provvedono affinché
l’assunzione da parte del loro sistema di
sicurezza sociale degli oneri finanziari delle
cure sanitarie fornite in un altro Stato
membro non sia inferiore a quella prevista
dal loro sistema di sicurezza sociale per cure
analoghe fornite sul territorio nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché
l’assunzione da parte del loro sistema di
sicurezza sociale degli oneri finanziari delle
cure sanitarie fornite in un altro Stato
membro non sia inferiore a quella prevista
dal loro sistema di sicurezza sociale per cure
analoghe fornite sul territorio nazionale.
L'assunzione degli oneri finanziari è
limitata ai costi effettivi delle cure sanitarie
ricevute.
Or. en
Emendamento presentato da Andreas Schwab
Emendamento 978
Articolo 23, paragrafo 3bis (nuovo)
3bis. Per "cure ospedaliere" si intendono
cure mediche nello Stato membro di
affiliazione del paziente, prestate in una
struttura medica perché richiedono che il
paziente venga ospitato nella struttura o
perché possono essere prestate solo in una
struttura medica in quanto si tratta di cure
altamente specialistiche o possono
PE 360.093 v02-00
32/145
AM/572702IT.doc
comportare seri rischi per il paziente. La
denominazione, l’organizzazione e le
modalità di finanziamento della struttura in
cui vengono prestate sono indifferenti ai
fini della qualifica come cure ospedaliere;
Or. de
Justification
Die von der Kommission vorgeschlagene Definition der Krankenhausversorgung beruht im
Wesentlichen auf dem Merkmal einer „Unterbringung über Nacht“. Es gibt jedoch auch
andere Fälle, in denen die Behandlung in einem Krankenhaus erfolgen kann, entweder weil
sie nur in einer medizinischen Einrichtung erfolgen kann, weil sie hoch spezialisiert ist oder
weil sie eine ernsthafte Gefährdung für den Patienten darstellen kann.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer
Emendamento 979
Articolo 23, paragrafo 4
4. Gli Stati membri provvedono affinché i
propri regimi di autorizzazione per
l’assunzione degli oneri finanziari delle cure
sanitarie fornite in un altro Stato membro
siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i
propri regimi di autorizzazione per
l’assunzione degli oneri finanziari delle cure
sanitarie fornite in un altro Stato membro
diverse da quelle di cui al paragrafo 1 siano
conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13.
Or. en
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer
Emendamento 980
Articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo)
4a. Il presente articolo riguarda
esclusivamente l'assunzione degli oneri
finanziari delle cure sanitarie e lascia
impregiudicata la competenza degli Stati
membri in materia di organizzazione e
finanziamento dei rispettivi sistemi di
assistenza sanitaria.
PE 360.093 v02-00
33/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Jacques Toubon, Marianne Thyssen
Emendamento 981
Articolo 24
1. Quando un prestatore distacca un
lavoratore sul territorio di un altro Stato
membro per fornire un servizio, lo Stato
membro di distacco procede, sul suo
territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle
indagini necessarie per garantire il rispetto
delle condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva
96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto
comunitario, provvedimenti nei confronti
del prestatore che non vi si conforma.
soppresso
Tuttavia, lo Stato membro di distacco non
può imporre al prestatore o al lavoratore
distaccato da quest'ultimo, per le questioni
di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti
obblighi:
a) l'obbligo di ottenere un’autorizzazione
dalle sue autorità competenti o di essere
registrato presso di esse o altro obbligo
equivalente;
b) l'obbligo di presentare una
dichiarazione, tranne le dichiarazioni
relative ad un’attività di cui all’allegato
della direttiva 96/71/CE che possono essere
mantenute fino al 31 dicembre 2008;
c) l'obbligo di disporre di un
rappresentante sul suo territorio;
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
condizioni ivi applicabili.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine provvede affinché il
prestatore prenda tutte le misure necessarie
per poter comunicare alle sue autorità
competenti e a quelle dello Stato membro di
distacco, entro due anni dopo la fine del
distacco, le seguenti informazioni:
a) l'identità del lavoratore distaccato;
b) la qualifica e le mansioni che gli sono
attribuite;
c) l’indirizzo del destinatario;
d) il luogo di distacco;
PE 360.093 v02-00
34/145
AM/572702IT.doc
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) le condizioni di occupazione e di lavoro
del lavoratore distaccato.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine assiste lo Stato membro
di distacco per garantire il rispetto delle
condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva
96/71/CE e comunica di propria iniziativa
allo Stato membro di distacco le
informazioni di cui al primo comma
qualora venga a conoscenza di fatti precisi
che indichino eventuali irregolarità del
prestatore in materia di condizioni di
occupazione e di lavoro.
Or. fr
Justification
Pour des raisons de sécurité juridique, les éléments ayant trait au détachement des
travailleurs devraient être exclu de cette directive et régis entièrement par la directive
96/71/CE en vigueur.
Aangezien de dienstenrichtlijn niet van toepassing is op richtlijn 96/71/EG betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers verdient het de voorkeur de in artikel 24 van het
voorstel opgenomen bepalingen, te verwerken in de bestaande specifieke richtlijn.
Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer, Ian Hudghton
Emendamento 982
Articolo 24
1. Quando un prestatore distacca un
lavoratore sul territorio di un altro Stato
membro per fornire un servizio, lo Stato
membro di distacco procede, sul suo
territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle
indagini necessarie per garantire il rispetto
delle condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva
96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto
comunitario, provvedimenti nei confronti
del prestatore che non vi si conforma.
soppresso
Tuttavia, lo Stato membro di distacco non
può imporre al prestatore o al lavoratore
distaccato da quest'ultimo, per le
PE 360.093 v02-00
35/145
AM/572702IT.doc
questioni
PE 360.093 v02-00
36/145
AM/572702IT.doc
di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti
obblighi:
a) l'obbligo di ottenere un’autorizzazione
dalle sue autorità competenti o di essere
registrato presso di esse o altro obbligo
equivalente;
b) l'obbligo di presentare una
dichiarazione, tranne le dichiarazioni
relative ad un’attività di cui all’allegato
della direttiva 96/71/CE che possono essere
mantenute fino al 31 dicembre 2008;
c) l'obbligo di disporre di un
rappresentante sul suo territorio;
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
condizioni ivi applicabili.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine provvede affinché il
prestatore prenda tutte le misure necessarie
per poter comunicare alle sue autorità
competenti e a quelle dello Stato membro di
distacco, entro due anni dalla fine del
distacco, le seguenti informazioni:
a) l'identità del lavoratore distaccato;
b) la qualifica e le mansioni che gli sono
attribuite;
c) l’indirizzo del destinatario;
d) il luogo di distacco;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) le condizioni di occupazione e di lavoro
del lavoratore distaccato.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine assiste lo Stato membro
di distacco per garantire il rispetto delle
condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva
96/71/CE e comunica di propria iniziativa
allo Stato membro di distacco le
informazioni di cui al primo comma
qualora venga a conoscenza di fatti precisi
che indichino eventuali irregolarità del
prestatore in materia di condizioni di
occupazione e di lavoro.
PE 360.093 v02-00
37/145
AM/572702IT.doc
Or. en
PE 360.093 v02-00
38/145
AM/572702IT.doc
Justification
This Directive is not appropriate to address the issue of posting of workers, which is dealt
with under existing Directive 96/71/EC. Treating this issue in the context of the present
Directive would be counter-productive and jeopardize labour law instead of bringing
improvements concerning the scope and the provisions of the Directive on posting of workers.
Emendamento presentato da Maria Matsouka
Emendamento 983
Articolo 24
1. Quando un prestatore distacca un
lavoratore sul territorio di un altro Stato
membro per fornire un servizio, lo Stato
membro di distacco procede, sul suo
territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle
indagini necessarie per garantire il rispetto
delle condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva
96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto
comunitario, provvedimenti nei confronti
del prestatore che non vi si conforma.
soppresso
Tuttavia, lo Stato membro di distacco non
può imporre al prestatore o al lavoratore
distaccato da quest'ultimo, per le questioni
di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti
obblighi:
a) l'obbligo di ottenere un’autorizzazione
dalle sue autorità competenti o di essere
registrato presso di esse o altro obbligo
equivalente;
b) l'obbligo di presentare una
dichiarazione, tranne le dichiarazioni
relative ad un’attività di cui all’allegato
della direttiva 96/71/CE che possono essere
mantenute fino al 31 dicembre 2008;
c) l'obbligo di disporre di un
rappresentante sul suo territorio;
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
PE 360.093 v02-00
39/145
AM/572702IT.doc
condizioni ivi applicabili.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine provvede affinché il
prestatore prenda tutte le misure necessarie
per poter comunicare alle sue autorità
competenti e a quelle dello Stato membro di
distacco, entro due anni dalla fine del
distacco, le seguenti informazioni:
a) l'identità del lavoratore distaccato;
b) la qualifica e le mansioni che gli sono
attribuite;
c) l’indirizzo del destinatario;
d) il luogo di distacco;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
f) le condizioni di occupazione e di lavoro
del lavoratore distaccato.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine assiste lo Stato membro
di distacco per garantire il rispetto delle
condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva
96/71/CE e comunica di propria iniziativa
allo Stato membro di distacco le
informazioni di cui al primo comma
qualora venga a conoscenza di fatti precisi
che indichino eventuali irregolarità del
prestatore in materia di condizioni di
occupazione e di lavoro.
Or. el
Justification
Οι τομείς της υγείας και της εργατικής νομοθεσίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας οδηγίας. Συνοχή με τις αρχικές αιτιολογικές σκέψεις.
PE 360.093 v02-00
40/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 984
Articolo 24, paragrafo 1, primo comma
1. Quando un prestatore distacca un
lavoratore sul territorio di un altro Stato
membro per fornire un servizio, lo Stato
membro di distacco procede, sul suo
territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle
indagini necessarie per garantire il rispetto
delle condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva 96/71/CE
e adotta, nel rispetto del diritto comunitario,
provvedimenti nei confronti del prestatore
che non vi si conforma.
1. Quando un prestatore impiega un
lavoratore in un altro Stato membro per
fornire un servizio, lo Stato membro di
prestazione del servizio procede, sul suo
territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle
indagini necessarie per garantire il rispetto
delle condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva 96/71/CE
e adotta, nel rispetto del diritto comunitario,
provvedimenti nei confronti del prestatore
che non vi si conforma.
Or. en
Justification
The amendmentis designed to ensure that the provisions of this article apply not only to cases
where a worker is posted but also to other cases where a worker is recruited in the Member
State where the service is provided. It also specifies that the definition of a worker is
governed by the national provisions of the Member State where the service is provided.
Emendamento presentato da Toine Manders
Emendamento 985
Articolo 24, paragrafo 1, primo comma
1. Quando un prestatore distacca un
lavoratore sul territorio di un altro Stato
membro per fornire un servizio, lo Stato
membro di distacco procede, sul suo
territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle
indagini necessarie per garantire il rispetto
delle condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva 96/71/CE
e adotta, nel rispetto del diritto comunitario,
provvedimenti nei confronti del prestatore
che non vi si conforma.
1. Quando un prestatore distacca un
lavoratore sul territorio di un altro Stato
membro per fornire un servizio, lo Stato
membro di distacco procede, sul suo
territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle
indagini necessarie per garantire il rispetto
delle condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva 96/71/CE
e adotta, nel rispetto del diritto comunitario,
provvedimenti nei confronti del prestatore
che non vi si conforma.
Ove necessario, la Commissione può
obbligare lo Stato membro ad adottare
opportune misure.
Or. en
PE 360.093 v02-00
41/145
AM/572702IT.doc
Justification
This amendment aims to ensure compliance with the employment and working conditions and
other general conditions, to prevent situations now present in certain Member States of, e.g.,
poor housing conditions for posted workers.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer
Emendamento 986
Articolo 24, paragrafo 1, primo comma
1. Quando un prestatore distacca un
lavoratore sul territorio di un altro Stato
membro per fornire un servizio, lo Stato
membro di distacco procede, sul suo
territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle
indagini necessarie per garantire il rispetto
delle condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva 96/71/CE
e adotta, nel rispetto del diritto comunitario,
provvedimenti nei confronti del prestatore
che non vi si conforma.
1. Quando un prestatore distacca un
lavoratore sul territorio di un altro Stato
membro per fornire un servizio, lo Stato
membro di prestazione del servizio procede,
sul suo territorio, alle verifiche, alle
ispezioni e alle indagini necessarie per
garantire il rispetto delle condizioni di
occupazione e di lavoro applicabili a norma
della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto
del diritto comunitario, provvedimenti nei
confronti del prestatore che non vi si
conforma.
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 987
Articolo 24, paragrafo 1, primo comma bis) (nuovo)
La definizione di lavoratore è disciplinata
dalle disposizioni nazionali dello Stato
membro di prestazione del servizio.
Or. en
Justification
The amendment is designed to ensure that the provisions of this article apply not only to cases
where a worker is posted but also to other cases where a worker is recruited in the Member
State where the service is provided. It also specifies that the definition of a worker is
governed by the national provisions of the Member State where the service is provided.
PE 360.093 v02-00
42/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Marco Rizzo
Emendamento 988
Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma
Tuttavia, lo Stato membro di distacco non
può imporre al prestatore o al lavoratore
distaccato da quest'ultimo, per le questioni
di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti
obblighi:
soppresso
a) l'obbligo di ottenere un’autorizzazione
dalle sue autorità competenti o di essere
registrato presso di esse o altro obbligo
equivalente;
b) l'obbligo di presentare una
dichiarazione, tranne le dichiarazioni
relative ad un’attività di cui all’allegato
della direttiva 96/71/CE che possono essere
mantenute fino al 31 dicembre 2008;
c) l'obbligo di disporre di un
rappresentante sul suo territorio;
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
condizioni ivi applicabili.
Or. en
Justification
Provided the rules imposed conform to requirements of the Treaty, it is reasonable to allow a
Member State to grant or withhold authorisations for economic activities conducted on its
territory. The point of the single internal market is to prevent discrimination between, in this
case, service providers established in any part of the Community. This measure is
disproportionate to this goal.
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 989
Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma
Tuttavia, lo Stato membro di distacco non
può imporre al prestatore o al lavoratore
distaccato da quest'ultimo, per le questioni
di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti
obblighi:
PE 360.093 v02-00
Tuttavia, lo Stato membro di prestazione del
servizio non può imporre al prestatore o al
lavoratore, per le questioni di cui all’articolo
17, punto 5), i seguenti obblighi:
43/145
AM/572702IT.doc
Or. en
Justification
The amendment is designed to ensure that the provisions of this article apply not only to cases
where a worker is posted but also to other cases where a worker is recruited in the Member
State where the service is provided. It also specifies that the definition of a worker is
governed by the national provisions of the Member State where the service is provided.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer
Emendamento 990
Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma
Tuttavia, lo Stato membro di distacco non
può imporre al prestatore o al lavoratore
distaccato da quest'ultimo, per le questioni di
cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti
obblighi:
Tuttavia, lo Stato membro di prestazione del
servizio non può imporre al prestatore o al
lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le
questioni di cui all’articolo 17, punto 5), i
seguenti obblighi:
Or. en
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József
Szájer
Emendamento 991
Articolo 24, paragrafo 1, lettera b)
b) l'obbligo di presentare una dichiarazione,
tranne le dichiarazioni relative ad un’attività
di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE
che possono essere mantenute fino al 31
dicembre 2008;
b) l'obbligo di presentare una dichiarazione,
tranne le dichiarazioni relative ad un’attività
di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE.
Tuttavia, ciò non riguarda le dichiarazioni
direttamente collegate all'osservanza di
condizioni specifiche di occupazione quali
le dichiarazioni per i fondi per ferie se
possono essere presentate dopo l'inizio
della prestazione del servizio;
Or. en
PE 360.093 v02-00
44/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 992
Articolo 24, paragrafo 1, lettera b)
b) l'obbligo di presentare una dichiarazione,
tranne le dichiarazioni relative ad un’attività
di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE
che possono essere mantenute fino al 31
dicembre 2008;
b) l'obbligo di presentare una dichiarazione,
tranne le dichiarazioni relative ad un’attività
di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE
che possono essere mantenute purché non
debbano essere presentate prima dell'inizio
della prestazione di servizio;
Or. en
Justification
The amendment allows Member States to maintain declarations for the particularly sensitive
construction sector. It also clarifies that the authorities in the Member State where the
service is provided may require demand declarations for specific purposes, for instance in
order to be able to calculate and fix contributions to holiday fund schemes which exist in
several Member States.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer
Emendamento 993
Articolo 24, paragrafo 1, lettera c)
c) l'obbligo di disporre di un rappresentante
sul suo territorio;
c) l'obbligo di disporre di un rappresentante
stabilito sul suo territorio;
Or. en
Emendamento presentato da Cecilia Malmström, Anneli Jäätteenmäki, Alexander Lambsdorff
Emendamento 994
Articolo 24, paragrafo 1, lettera c)
c) l'obbligo di disporre di un rappresentante
sul suo territorio;
c) l'obbligo di disporre di un rappresentante
stabilito sul suo territorio;
Or. en
PE 360.093 v02-00
45/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 995
Articolo 24, paragrafo 1, lettera d)
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
condizioni ivi applicabili.
soppresso
Or. de
Justification
Die von der Richtlinie 96/71/EG geregelten Tatbestände sollten im Sinne einer
überschaubaren einheitlichen Regelung in jener Richtlinie verbleiben. Ein Katalog von
Einzelnen Regelungsbereichen ist nicht zweckmäßig und führt zu einer Konkurrenz von
Rechtsnormen. Weiters ist die Bekanntgabe von wesentlichen Fakten betreffend die
Arbeitnehmerentsendung, nämlich Ort und Dauer der Beschäftigung, Namen und
Sozialversicherungsnummer der Arbeitnehmer spätestens zu Beginn der
Dienstleistungserbringung notwendig, um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung effektiv
bekämpfen zu können.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József
Szájer
Emendamento 996
Articolo 24, paragrafo 1, lettera d)
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
condizioni ivi applicabili.
PE 360.093 v02-00
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
condizioni ivi applicabili che, per le loro
caratteristiche e finalità, si trovano di
norma nel luogo di stabilimento. Ciò non
riguarda l'obbligo di possedere e
conservare nel luogo di distacco i
documenti che, per le loro caratteristiche e
finalità, sono redatti nel luogo di
prestazione del servizio, quali le schede
orario o i documenti relativi agli aspetti
sanitari e di sicurezza propri del luogo in
cui il servizio viene prestato.
46/145
AM/572702IT.doc
Or. en
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 997
Articolo 24, paragrafo 1, lettera d)
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
condizioni ivi applicabili.
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sul suo territorio o alle condizioni
ivi applicabili che, per le loro
caratteristiche e finalità, si trovano di
norma nel luogo di stabilimento. Ciò non
riguarda l'obbligo di possedere e
conservare nel luogo di distacco i
documenti che, per le loro caratteristiche e
finalità, sono redatti nel luogo di
prestazione del servizio, quali le schede
orario o i documenti relativi agli aspetti
sanitari e di sicurezza propri del luogo in
cui il servizio viene prestato.
Or. en
Justification
The amendment clarifies that the authorities in Member State where the service is provided
can require that certain documents such as time sheets must be kept at the place where the
service is provided.
Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki, Alexander Lambsdorff
Emendamento 998
Articolo 24, paragrafo 1, lettera d)
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
condizioni ivi applicabili.
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
condizioni ivi applicabili che, per le loro
caratteristiche e finalità, si trovano di
norma nel luogo di stabilimento.
Or. en
PE 360.093 v02-00
47/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Cecilia Malmström
Emendamento 999
Articolo 24, paragrafo 1, lettera d)
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
condizioni ivi applicabili.
d) l'obbligo di possedere e di conservare i
documenti sociali sul suo territorio o alle
condizioni ivi applicabili che, per le loro
caratteristiche e finalità, si trovano di
norma nel luogo di stabilimento.
Or. en
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József
Szájer
Emendamento 1000
Articolo 24, paragrafo 2, cappello
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine provvede affinché il
prestatore prenda tutte le misure necessarie
per poter comunicare alle sue autorità
competenti e a quelle dello Stato membro di
distacco, entro due anni dalla fine del
distacco, le seguenti informazioni:
2. Lo Stato membro d’origine provvede
affinché il prestatore prenda tutte le misure
necessarie per poter comunicare alle sue
autorità competenti e a quelle dello Stato
membro di prestazione del servizio e
conservarle a loro disposizione, fino a due
anni dopo la fine del distacco, le seguenti
informazioni:
Or. en
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 1001
Articolo 24, paragrafo 2, cappello
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine provvede affinché il
prestatore prenda tutte le misure necessarie
per poter comunicare alle sue autorità
competenti e a quelle dello Stato membro di
distacco, entro due anni dalla fine del
distacco, le seguenti informazioni:
PE 360.093 v02-00
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine provvede affinché il
prestatore prenda tutte le misure necessarie
per poter comunicare alle sue autorità
competenti e a quelle dello Stato membro di
prestazione del servizio e conservarle a loro
disposizione, fino a due anni dopo la fine
del distacco, le seguenti informazioni:
48/145
AM/572702IT.doc
Or. en
Justification
Technical clarifications.
Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff, Cecilia Malmström, Anneli Jäätteenmäki
Emendamento 1002
Articolo 24, paragrafo 2, lettera f)
f) le condizioni di occupazione e di lavoro
del lavoratore distaccato.
f) le condizioni di occupazione e di lavoro
del lavoratore distaccato applicabili a
norma della direttiva 96/71/CE.
Or. en
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 1003
Articolo 24, paragrafo 2, lettera f)
f) le condizioni di occupazione e di lavoro
del lavoratore distaccato.
f) le condizioni di occupazione e di lavoro
del lavoratore applicabili a norma della
direttiva 96/71/CE.
Or. en
Justification
Technical clarifications.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József
Szájer
Emendamento 1004
Articolo 24, paragrafo 2, lettera f)
f) le condizioni di occupazione e di lavoro
del lavoratore distaccato.
f) le condizioni di occupazione e di lavoro
del lavoratore distaccato applicabili a
norma della direttiva 96/71/CE.
Or. en
PE 360.093 v02-00
49/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 1005
Articolo 24, paragrafo 2, ultimo comma
Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine assiste lo Stato membro di
distacco per garantire il rispetto delle
condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva 96/71/CE
e comunica di propria iniziativa allo Stato
membro di distacco le informazioni di cui al
primo comma qualora venga a conoscenza di
fatti precisi che indichino eventuali
irregolarità del prestatore in materia di
condizioni di occupazione e di lavoro.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine assiste lo Stato membro di
prestazione del servizio per garantire il
rispetto delle condizioni di occupazione e di
lavoro contemplate dalla direttiva 96/71/CE
e comunica di propria iniziativa allo Stato
membro di prestazione del servizio le
informazioni di cui al primo comma qualora
venga a conoscenza di fatti precisi che
indichino eventuali irregolarità del prestatore
in materia di condizioni di occupazione e di
lavoro.
Or. en
Justification
Technical clarifications.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József
Szájer
Emendamento 1006
Articolo 24, paragrafo 2, ultimo comma
Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine assiste lo Stato membro di
distacco per garantire il rispetto delle
condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva 96/71/CE
e comunica di propria iniziativa allo Stato
membro di distacco le informazioni di cui al
primo comma qualora venga a conoscenza di
fatti precisi che indichino eventuali
irregolarità del prestatore in materia di
condizioni di occupazione e di lavoro.
Lo Stato membro d’origine assiste lo Stato
membro di distacco per garantire il rispetto
delle condizioni di occupazione e di lavoro
applicabili a norma della direttiva 96/71/CE
e comunica di propria iniziativa allo Stato
membro di prestazione del servizio le
informazioni di cui al primo comma qualora
venga a conoscenza di fatti precisi che
indichino eventuali irregolarità del prestatore
in materia di condizioni di occupazione e di
lavoro.
Or. en
PE 360.093 v02-00
50/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 1007
Articolo 24, paragrafo 2 bis (nuovo)
2bis. Nei casi di cui al paragrafo 1 lo Stato
membro d'origine provvede affinché le
imprese di fornitura di lavoro temporaneo
informino i loro dipendenti che vengono
distaccati ed occupati in un altro Stato
membro in merito alle condizioni minime di
lavoro ivi applicabili contemplate dalla
direttiva 96/71/CE nonché all'importo che
fatturano all'impresa utilizzatrice in
relazione al lavoratore in questione.
Or. en
Justification
The new paragraph 2a ensures that temporary work agencies must inform their employees
about their rights under the legislation of the Member State where the service is provided and
must inform them about the price they charge regarding the hiring out of this worker in order
to enable the worker to contest disproportionate differences between his salary and the prices
charged to the user companies which helps to avoid abusive practices by temporary work
agencies in some Member States.
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 1008
Articolo 24, paragrafo 2 ter (nuovo)
2ter. Gli Stati membri provvedono affinché
i lavoratori, compresi i prestatori di lavoro
temporaneo, possano facilmente accedere
ai mezzi di risoluzione giudiziaria ed extragiudiziale delle controversie per esercitare i
loro diritti sia nello Stato membro d'origine
che nello Stato membro di prestazione del
servizio.
Or. en
Justification
The amendment requires Member State to ensure that workers, in particular temporary
workers, have easy access to justice and extra-judicial dispute settlement mechanisms.
PE 360.093 v02-00
51/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József
Szájer
Emendamento 1009
Articolo 24, paragrafo 2 quater (nuovo)
2quater. Lo Stato membro d'origine ha il
diritto di imoprre l'obbligo di ottenere
un'autorizzazione prima di distaccare il
lavoratore al prestatore che non abbia
ottemperato alle condizioni di occupazione
e di lavoro applicabili a norma della
direttiva 96/71/CE.
Or. en
Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer, Ian Hudghton
Emendamento 1010
Articolo 25
1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2,
quando un prestatore distacca un
lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul
territorio di un altro Stato membro per
fornirvi un servizio, lo Stato membro di
distacco non può imporre al prestatore o al
lavoratore distaccato da quest'ultimo
l'obbligo di disporre di un documento
d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un
permesso di lavoro che consenta l'accesso a
un posto di lavoro o di ottemperare ad altre
condizioni equivalenti.
soppresso
2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità
per gli Stati membri di imporre l’obbligo di
un visto di breve durata nei confronti di
cittadini di paesi terzi che non godono del
regime di equivalenza reciproca di cui
all’articolo 21 della Convenzione di
applicazione dell’accordo di Schengen.
3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine provvede affinché il
prestatore distacchi il lavoratore solo se
questi risiede sul suo territorio
conformemente alla normativa nazionale
ed ha una occupazione regolare sul suo
PE 360.093 v02-00
52/145
AM/572702IT.doc
territorio.
PE 360.093 v02-00
53/145
AM/572702IT.doc
Lo Stato membro d’origine non considera il
distacco ai fini della fornitura di un
servizio in un altro Stato membro come
un'interruzione del soggiorno o
dell'attività del lavoratore distaccato e
non rifiuta la riammissione del lavoratore
distaccato sul suo territorio in forza della
normativa nazionale.
Lo Stato membro d’origine comunica allo
Stato membro di distacco, su richiesta di
quest'ultimo e con la massima
sollecitudine, le informazioni e le garanzie
per quanto concerne il rispetto delle
disposizioni di cui al primo comma e
applica sanzioni adeguate nel caso in cui
tali disposizioni non vengano rispettate.
Or. en
Justification
This Directive is not appropriate to address the issue of posting of workers, which is dealt
with under existing Directive 96/71/EC. Treating this issue in the context of the present
Directive would be counter-productive and jeopardize labour law instead of bringing
improvements concerning the scope and the provisions of the Directive on posting of workers
Emendamento presentato da Jacques Toubon
Emendamento 1011
Articolo 25
1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2,
quando un prestatore distacca un
lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul
territorio di un altro Stato membro per
fornirvi un servizio, lo Stato membro di
distacco non può imporre al prestatore o al
lavoratore distaccato da quest'ultimo
l'obbligo di disporre di un documento
d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un
permesso di lavoro che consenta l'accesso a
un posto di lavoro o di ottemperare ad altre
condizioni equivalenti.
soppresso
2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità
per gli Stati membri di imporre l’obbligo di
un visto di breve durata nei confronti di
cittadini di paesi terzi che non godono del
regime di equivalenza reciproca di cui
PE 360.093 v02-00
54/145
AM/572702IT.doc
all’articolo 21 della Convenzione di
applicazione dell’accordo di Schengen.
3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine provvede affinché il
prestatore distacchi il lavoratore solo se
questi risiede sul suo territorio
conformemente alla normativa nazionale
ed ha una occupazione regolare sul suo
territorio.
Lo Stato membro d’origine non considera il
distacco ai fini della fornitura di un
servizio in un altro Stato membro come
un'interruzione del soggiorno o dell'attività
del lavoratore distaccato e non rifiuta la
riammissione del lavoratore distaccato sul
suo territorio in forza della normativa
nazionale.
Lo Stato membro d’origine comunica allo
Stato membro di distacco, su richiesta di
quest'ultimo e con la massima
sollecitudine, le informazioni e le garanzie
per quanto concerne il rispetto delle
disposizioni di cui al primo comma e
applica sanzioni adeguate nel caso in cui
tali disposizioni non vengano rispettate.
Or. fr
Justification
Pour des raisons de sécurité juridique, les éléments ayant trait au détachement des
travailleurs devraient être exclu de cette directive et régis entièrement par la directive
96/71/CE en vigueur. La directive sur les services est sans préjudice des directives
sectorielles existantes
Emendamento presentato da Maria Matsouka
Emendamento 1012
Articolo 25
1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2,
quando un prestatore distacca un
lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul
territorio di un altro Stato membro per
fornirvi un servizio, lo Stato membro di
distacco non può imporre al prestatore o al
lavoratore distaccato da quest'ultimo
l'obbligo di disporre di un documento
PE 360.093 v02-00
soppresso
55/145
AM/572702IT.doc
d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un
permesso di lavoro che consenta l'accesso a
un posto di lavoro o ad altre condizioni
equivalenti.
2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità
per gli Stati membri di imporre l’obbligo di
un visto di breve durata nei confronti di
cittadini di paesi terzi che non godono del
regime di equivalenza reciproca di cui
all’articolo 21 della Convenzione di
applicazione dell’accordo di Schengen.
3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine provvede affinché il
prestatore distacchi il lavoratore solo se
questi risiede sul suo territorio
conformemente alla normativa nazionale
ed ha una occupazione regolare sul suo
territorio.
Lo Stato membro d’origine non considera il
distacco ai fini della fornitura di un
servizio in un altro Stato membro come
un'interruzione del soggiorno o dell'attività
del lavoratore distaccato e non rifiuta la
riammissione del lavoratore distaccato sul
suo territorio in forza della normativa
nazionale.
Lo Stato membro d’origine comunica allo
Stato membro di distacco, su richiesta di
quest'ultimo e con la massima
sollecitudine, le informazioni e le garanzie
per quanto concerne il rispetto delle
disposizioni di cui al primo comma e
applica sanzioni adeguate nel caso in cui
tali disposizioni non vengano rispettate.
Or. el
Justification
Οι τομείς της υγείας και της εργατικής νομοθεσίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρούσας οδηγίας. Συνοχή με τις αρχικές αιτιολογικές σκέψεις.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
PE 360.093 v02-00
56/145
AM/572702IT.doc
Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer
Emendamento 1013
Articolo 25, paragrafo 1
1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2,
quando un prestatore distacca un lavoratore,
cittadino di un paese terzo, sul territorio di
un altro Stato membro per fornirvi un
servizio, lo Stato membro di distacco non
può imporre al prestatore o al lavoratore
distaccato da quest'ultimo l'obbligo di
disporre di un documento d'ingresso, di
uscita o di soggiorno o di un permesso di
lavoro che consenta l'accesso a un posto di
lavoro o ad altre condizioni equivalenti.
1. Quando un prestatore distacca un
lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul
territorio di un altro Stato membro per
fornirvi un servizio, lo Stato membro di
distacco non può imporre al prestatore o al
lavoratore distaccato da quest'ultimo
l'obbligo di disporre di un documento
d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un
permesso di lavoro che consenta l'accesso a
un posto di lavoro o ad altre condizioni
equivalenti. Tuttavia, gli Stati membri
possono imporre ai cittadini dei paesi terzi
l'obbligo di presentarsi alle autorità
competenti dello Stato membro di
prestazione del servizio al momento del loro
ingresso o successivamente.
Or. en
Justification
Clarification that reporting obligations for third country nationals are not prohibited.
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 1014
Articolo 25, paragrafo 2
2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità
per gli Stati membri di imporre l’obbligo di
un visto di breve durata nei confronti di
cittadini di paesi terzi che non godono del
regime di equivalenza reciproca di cui
all’articolo 21 della Convenzione di
applicazione dell’accordo di Schengen.
2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità
per gli Stati membri di imporre l’obbligo di
un visto o di un permesso di soggiorno nei
confronti di cittadini di paesi terzi che non
godono del regime di equivalenza reciproca
di cui al titolo 2, capo IV della Convenzione
di applicazione dell’accordo di Schengen. Il
paragrafo 1 lascia impregiudicata la
possibilità, per gli Stati membri, di imporre
ai cittadini di paesi terzi di presentarsi alle
autorità competenti dello Stato membro di
prestazione del servizio al momento del loro
ingresso o successivamente.
Or. en
Justification
This amendment seeks to make sure that Member States where a service is provided can
PE 360.093 v02-00
57/145
AM/572702IT.doc
require a declaration to be made in the case of the posting of third country nationals.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József
Szájer
Emendamento 1015
Articolo 25, paragrafo 2
2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità
per gli Stati membri di imporre l’obbligo di
un visto di breve durata nei confronti di
cittadini di paesi terzi che non godono del
regime di equivalenza reciproca di cui
all’articolo 21 della Convenzione di
applicazione dell’accordo di Schengen.
2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità
per gli Stati membri di imporre l’obbligo di
un visto o di un permesso di soggiorno nei
confronti di cittadini di paesi terzi che non
godono del regime di equivalenza reciproca
di cui al titolo 2, capo IV della Convenzione
di applicazione dell’accordo di Schengen.
Or. en
Justification
Legal clarification.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Othmar Karas, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer
Emendamento 1016
Articolo 25, paragrafo 3, primo comma
Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato
membro d’origine provvede affinché il
prestatore distacchi il lavoratore solo se
questi risiede sul suo territorio
conformemente alla normativa nazionale ed
ha un'occupazione regolare sul suo territorio.
Lo Stato membro d’origine provvede
affinché il prestatore distacchi il lavoratore
solo se questi risiede sul suo territorio
conformemente alla normativa nazionale ed
ha un'occupazione regolare su base
permanente sul suo territorio.
Or. en
PE 360.093 v02-00
58/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling,
Emendamento 1017
Articolo 26
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori mettano a disposizione del
destinatario le informazioni seguenti:
soppresso
a) il nome, l'indirizzo della località nella
quale il prestatore è stabilito e tutti i dati
necessari per entrare rapidamente in
contatto e comunicare con il prestatore, se
del caso per via elettronica;
b) nel caso in cui il prestatore sia iscritto in
un registro commerciale o altro registro
pubblico simile, l’indicazione di tale
registro e del numero di immatricolazione o
degli equivalenti mezzi di identificazione
che figurano nel registro;
c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un
regime di autorizzazione, l’indirizzo
dell'autorità competente o dello sportello
unico;
d) nel caso in cui il prestatore eserciti
un'attività soggetta all'IVA, il numero di
identificazione di cui all'articolo 22,
paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE;
e) per quanto riguarda le professioni
regolamentate, gli ordini professionali o gli
organismi affini presso i quali il prestatore
è iscritto, la qualifica professionale e lo
Stato membro nel quale è stata ottenuta;
f) le clausole e le condizioni generali
qualora il prestatore ne faccia uso;
g) le clausole contrattuali relative alle
norme applicabili al contratto e/o relative
alla giurisdizione competente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le
informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta
del prestatore:
PE 360.093 v02-00
59/145
AM/572702IT.doc
a) siano comunicate dal prestatore di
propria iniziativa;
b) siano facilmente accessibili al
destinatario sul luogo della prestazione o di
stipulazione del contratto;
c) siano facilmente accessibili al
destinatario per via elettronica tramite un
indirizzo comunicato dal prestatore;
d) figurino in tutti i documenti di
informazione che i prestatori forniscono al
destinatario per presentare
dettagliatamente i servizi offerti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori, su richiesta del destinatario,
comunichino le seguenti informazioni
supplementari:
a) le principali caratteristiche del servizio;
b) il costo del servizio o, se non è possibile
indicare un prezzo esatto, il metodo di
calcolo del prezzo per permettere al
destinatario di verificarlo, o un preventivo
sufficientemente dettagliato;
c) lo statuto e la forma giuridica del
prestatore;
d) per quanto riguarda le professioni
regolamentate, un riferimento alle norme
professionali in vigore nello Stato membro
d'origine e dei mezzi per prenderne visione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le
informazioni richieste al prestatore, di cui
al presente capo, siano rese disponibili o
comunicate con chiarezza e senza
ambiguità e in tempo utile prima della
conclusione del contratto o, in assenza di
contratto scritto, prima della prestazione
del servizio.
5. Gli obblighi in materia di informazione
di cui al presente capo si aggiungono ai
requisiti già previsti dal diritto comunitario
PE 360.093 v02-00
60/145
AM/572702IT.doc
e non impediscono agli Stati membri di
prevedere informazioni supplementari per i
prestatori stabiliti sul loro territorio.
6. La Commissione può, conformemente
alla procedura di cui all’articolo 42,
paragrafo 2, precisare il contenuto delle
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del
presente articolo in funzione delle
particolarità di talune attività e precisare le
modalità pratiche di applicazione delle
disposizioni del paragrafo 2.
Or. de
Justification
Dieselben bzw. ähnliche Informationspflichten sind bereits in den verschiedensten
Gemeinschaftsrechtsakten vorgesehen, z.B. für Vertragsabschlüsse oder Reiseverträge. Es ist
nicht sinnvoll, pauschal weitere bzw. überschneidende Informationspflichten für alle
Dienstleistungen zu normieren. Die Bewältigung der Fülle an Informationspflichten bedeutet
gerade für mittelständische Unternehmen einen enormen finanziellen Aufwand. Dem steht bei
der großen Mehrheit von Dienstleistungen kein praktisches Bedürfnis gegenüber. Sollten bei
einzelnen Dienstleistungen besondere Informationsbedürfnisse bestehen, so können sie in
eigenständigen Rechtsakten vorgesehen werden.
Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer
Emendamento 1018
Articolo 26, paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori mettano a disposizione del
destinatario le informazioni seguenti:
1. La Commissione e gli Stati membri
provvedono affinché i prestatori mettano a
disposizione del destinatario, dello sportello
unico europeo e degli sportelli unici negli
Stati membri ospitanti le informazioni
seguenti:
Or. en
Justification
This amendment is consistent with the provisions proposed for Article 6
PE 360.093 v02-00
61/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Mia De Vits
Emendamento 1019
Articolo 26, paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori mettano a disposizione del
destinatario le informazioni seguenti:
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori mettano d'ufficio a disposizione
del destinatario le informazioni seguenti:
Or. en
Justification
Par un déplacement du paragraphe 3a et b vers par. 1, on montre que des informations aussi
essentielles que les principales caractéristiques du service et/ ou le prix de ce service (art.
26.3a et b) doivent être fournies d'office au consommateur. Ceci est justifié par la place
centrale attribuée au droit de l'information du consommateur comme déposé dans l'art. 153
du Traité.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1020
Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)
a) il nome, l'indirizzo della località nella
quale il prestatore è stabilito e tutti i dati
necessari per entrare rapidamente in contatto
e comunicare con il prestatore, se del caso
per via elettronica;
a) il nome, qualora si tratti di persona
giuridica lo status giuridico, l'indirizzo della
località nella quale il prestatore è stabilito e
tutti i dati necessari per entrare rapidamente
in contatto e comunicare con il prestatore, se
del caso per via elettronica;
Or. nl
Justification
Het is beter en bovendien niet moeilijk, dat de dienstverrichter bij zijn naam ook systematisch
melding maakt van de rechtsvorm indien het om een rechtspersoon gaat.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer
Emendamento 1021
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c)
PE 360.093 v02-00
62/145
AM/572702IT.doc
c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un
regime di autorizzazione, l’indirizzo
dell'autorità competente o dello sportello
unico;
soppresso
Or. en
Justification
Avoiding over-regulation and reducing bureaucratic burdens for service providers.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1022
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c)
c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un
regime di autorizzazione, l’indirizzo
dell'autorità competente o dello sportello
unico;
c) il fatto che si disponga di tale(i)
autorizzazione(i), se e nel modo in cui ciò è
spiegato nelle condizioni di autorizzazione
o in altre condizioni per lo svolgimento
dell'attività;
Or. nl
Justification
Overbodige administratieve rompslomp moet vermeden worden. De dienstverrichter kan niet
altijd instaan voor bijvoorbeeld wijziging van de bevoegdheid, de coördinaten en andere
kenmerken van de 'bevoegde instantie'. De verplichte vermelding moet beperkt en
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer
Emendamento 1023
Articolo 26, paragrafo 1, lettera e)
e) per quanto riguarda le professioni
regolamentate, gli ordini professionali o gli
organismi affini presso i quali il prestatore
è iscritto, la qualifica professionale e lo
Stato membro nel quale è stata ottenuta;
soppresso
Or. en
PE 360.093 v02-00
63/145
AM/572702IT.doc
Justification
Avoiding over-regulation and reducing bureaucratic burdens for service providers.
Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda
Emendamento 1024
Articolo 26, paragrafo 1, lettera e)
e) per quanto riguarda le professioni
regolamentate, gli ordini professionali o gli
organismi affini presso i quali il prestatore è
iscritto, la qualifica professionale e lo Stato
membro nel quale è stata ottenuta;
e) per quanto riguarda le professioni
regolamentate, gli ordini professionali o gli
organismi affini presso i quali il prestatore è
iscritto, il numero di iscrizione, la qualifica
professionale e lo Stato membro nel quale è
stata ottenuta;
Or. es
Justification
Entre las obligaciones de información recogidas en el artículo 26 está también la de
comunicar el colegio profesional en el que esté inscrito el prestador, pero no le obliga a
informar de su número de colegiado. La aportación del número de colegiación por parte del
prestador de servicios dotará de una mayor seguridad jurídica al destinatario del servicio,
quien podrá comprobar de forma sencilla la inscripción real del prestador de servicios en el
correspondiente colegio profesional.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1025
Articolo 26, paragrafo 1, lettera f)
f) le clausole e le condizioni generali
qualora il prestatore ne faccia uso;
soppresso
Or. nl
Justification
Dit wordt beter overgelaten aan de specifieke regels van het contractueel recht,
consumentenbescherming, e.a. In BtoB-relaties (business to business) zijn algemene
voorwaarden soms onderhandelbaar en dus van een andere orde dan in BtoC-relaties
(business to consumer), waar deze praktijk eerder uitzonderlijk is.
PE 360.093 v02-00
64/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1026
Articolo 26, paragrafo 1, lettera g)
g) le clausole contrattuali relative alle
norme applicabili al contratto e/o relative
alla giurisdizione competente.
soppresso
Or. nl
Justification
Ofwel wordt contractueel een keuze gemaakt inzake het toepasselijke recht, ofwel niet. Als het
gebeurt, kan dit al dan niet individueel onderhandeld zijn. Als het niet gebeurt, is het veelal zo
dat ook de dienstverlener hiervan onvoldoende kennis heeft en veelal niet in staat is hierover
vooraf een rechtszeker beeld op te hangen (zeker niet in grensoverschrijdende situaties).
Alleen al deze verschillende mogelijkheden geven aan dat de bepaling van artikel 26, lid 1, g)
zeer moeilijk na te leven is. Derhalve is het beter ze te schrappen
Emendamento presentato da Mia De Vits
Emendamento 1027
Articolo 26, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova)
g bis) le principali caratteristiche del
servizio;
Or. fr
Justification
Par un déplacement du paragraphe 3a et b vers par. 1, on montre que des informations aussi
essentielles que les principales caractéristiques du service et/ ou le prix de ce service (art.
26.3a et b) doivent être fournies d'office au consommateur. Ceci est justifié par la place
centrale attribuée au droit de l'information du consommateur comme déposé dans l'art. 153
du Traité.
Emendamento presentato da Mia De Vits
Emendamento 1028
Articolo 26, paragrafo 1, lettera g ter) (nuova)
g ter) il costo del servizio o, se non è
possibile indicare un prezzo esatto, il
metodo di calcolo del prezzo per
permettere al destinatario di verificarlo, o
PE 360.093 v02-00
65/145
AM/572702IT.doc
un preventivo
PE 360.093 v02-00
66/145
AM/572702IT.doc
sufficientemente dettagliato;
Or. fr
Justification
Par un déplacement du paragraphe 3a et b vers par. 1, on montre que des informations aussi
essentielles que les principales caractéristiques du service et/ ou le prix de ce service (art.
26.3a et b) doivent être fournies d'office au consommateur. Ceci est justifié par la place
centrale attribuée au droit de l'information du consommateur comme déposé dans l'art. 153
du Traité.
Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda
Emendamento 1029
Articolo 26, paragrafo 1, lettera g quater) (nuova)
g quater) ove sia obbligatoria la
sottoscrizione di un'assicurazione di
responsabilità professionale o di una
garanzia equivalente, i dati di cui
all'articolo 27, paragrafo 1, segnatamente i
dati dell'organismo assicurativo o garante,
la copertura professionale e territoriale,
nonché una certificazione che si è a
conoscenza dei pagamenti corrispondenti
all'organismo assicurativo.
Or. es
Justification
En la Unión Europea, diversos colegios u organizaciones profesionales recogen en sus
Estatutos internos la obligatoriedad de sus miembros de suscribir una póliza de seguro
profesional como garantía respecto a sus clientes, constituyendo en muchas ocasiones un
requisito fundamental para el ejercicio de la profesión. Dado que es el artículo 26 el que
establece las obligaciones de información, a efectos sistemáticos, parece recomendable que
sea en dicho artículo donde quede establecida la obligación de informar al destinatario sobre
la suscripción del seguro y sobre los datos relativos al mismo.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer
Emendamento 1030
Articolo 26, paragrafi da 2 a 6
PE 360.093 v02-00
67/145
AM/572702IT.doc
2.
Gli Stati membri provvedono
affinché le informazioni di cui al paragrafo
1, a scelta del prestatore:
soppresso
a) siano comunicate dal prestatore di
propria iniziativa;
b) siano facilmente accessibili al
destinatario sul luogo della prestazione o di
stipulazione del contratto;
c) siano facilmente accessibili al
destinatario per via elettronica tramite un
indirizzo comunicato dal prestatore;
d) figurino in tutti i documenti di
informazione che i prestatori forniscono al
destinatario per presentare
dettagliatamente i servizi offerti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori, su richiesta del destinatario,
comunichino le seguenti informazioni
supplementari:
a) le principali caratteristiche del servizio;
b) il costo del servizio o, se non è possibile
indicare un prezzo esatto, il metodo di
calcolo del prezzo per permettere al
destinatario di verificarlo, o un preventivo
sufficientemente dettagliato;
c) lo status e la forma giuridici del
prestatore;
d) per quanto riguarda le professioni
regolamentate, un riferimento alle norme
professionali in vigore nello Stato membro
d'origine e dei mezzi per prenderne visione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le
informazioni richieste al prestatore in
conformità del presente capo siano rese
disponibili o comunicate con chiarezza e
senza ambiguità e in tempo utile prima
della conclusione del contratto o, in
assenza di contratto scritto, prima della
prestazione del servizio.
5. Gli obblighi in materia di informazione
di cui al presente capo si aggiungono ai
requisiti già previsti dal diritto comunitario
e non impediscono agli Stati membri di
prevedere informazioni supplementari per i
prestatori stabiliti sul loro territorio.
6. La Commissione può, conformemente
PE 360.093 v02-00
68/145
AM/572702IT.doc
alla procedura di cui all’articolo 42,
paragrafo 2, precisare il contenuto delle
informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del
presente articolo in funzione delle
particolarità di talune attività e precisare le
modalità pratiche di applicazione delle
disposizioni del paragrafo 2.
Or. en
Justification
Avoiding over-regulation and reducing bureaucratic burdens for service providers.
Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki
Emendamento 1031
Articolo 26, paragrafo 2, lettera c)
c) siano facilmente accessibili al destinatario
per via elettronica tramite un indirizzo
comunicato dal prestatore;
c) siano facilmente accessibili al destinatario
per via elettronica tramite un indirizzo
comunicato dal prestatore; in tal caso, a
richiesta del consumatore, le informazioni
sono comunicate su supporto cartaceo o, in
caso di servizi prestati esclusivamente per
via elettronica, in una forma tale da poter
essere facilmente convertita in una forma
cartacea.
Or. en
Justification
One should not assume that all consumers have easy access to Internet. As a consequence, a
flexible approach shall prevail. Also, the consumer should be able to get information and
assistance on paper and to transfer it to paper easily.
Emendamento presentato da André Brie, Marco Rizzo
Emendamento 1032
Articolo 26, paragrafo 2, lettera c)
c) siano facilmente accessibili al destinatario
per via elettronica tramite un indirizzo
comunicato dal prestatore;
PE 360.093 v02-00
c) siano facilmente accessibili al destinatario
per via elettronica tramite un indirizzo
comunicato dal prestatore; in tal caso, a
richiesta del consumatore, le informazioni
sono comunicate su supporto cartaceo o, in
69/145
AM/572702IT.doc
caso di servizi prestati esclusivamente per
via elettronica, in una forma tale da poter
essere facilmente convertita in una forma
cartacea.
Or. en
Justification
One should not assume that all consumers have easy access to Internet. As a consequence, a
flexible approach shall prevail. Also, the consumer should be able to get information and
assistance on paper and to transfer it on paper easily.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1033
Articolo 26, paragrafo 2, lettera c)
c) siano facilmente accessibili al destinatario
per via elettronica tramite un indirizzo
comunicato dal prestatore;
c) siano facilmente accessibili al destinatario
per via elettronica tramite un indirizzo
comunicato dal prestatore o facilmente
reperibile per il pubblico;
Or. nl
Justification
Wie een opgegeven elektronisch adres kan raadplegen, kan het ook zelf vinden als het volgens
de veel gebruikte methodes kenbaar en voor het publiek toegankelijk is gemaakt.
Emendamento presentato da Jacques Toubon
Emendamento 1034
Articolo 26, paragrafo 3, primo comma
3. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori, su richiesta del destinatario,
comunichino le seguenti informazioni
supplementari:
3. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino le seguenti
informazioni supplementari:
Or. fr
Justification
Dans cette directive, tout est fait pour faciliter les démarches des prestataires. Il faut dès lors
PE 360.093 v02-00
70/145
AM/572702IT.doc
rétablir un équilibre en faveur de l'information du destinataire de services, notamment sur les
informations concernant le prestataire, ses assurances, et les garanties après-vente, le tout
devant être fourni spontanément par le prestataire et non pas à la demande du destinataire.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1035
Articolo 26, paragrafo 3, frase iniziale
3. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori, su richiesta del destinatario,
comunichino le seguenti informazioni
supplementari:
3. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori, su richiesta del destinatario,
comunichino oppure, per quanto attiene
alle lettere c) e d), mettano a disposizione le
seguenti informazioni supplementari:
Or. nl
Justification
Het volstaat dat de statuten, die overigens doorgaans gepubliceerd zijn, kunnen worden
geraadpleegd. Het is niet verantwoord, gelet op het horizontaal karakter van deze richtlijn, ze
zelfs bij een dienstaanbieding of verrichting van de meest geringe omvang, te moeten ter
beschikking stellen. Het spontaan verstrekken van informatie over de rechtsvorm kan
opgelegd worden, en wel in de bepaling van artikel 26, lid 1, a) waarvoor eveneens een
amendement is ingediend.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1036
Articolo 26, paragrafo 3, lettera a)
a) le principali caratteristiche del servizio;
soppresso
Or. nl
Justification
Moeilijk uitvoerbaar en controleerbaar. Maakt deel uit van het contract.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1037
Articolo 26, paragrafo 3, lettera d)
PE 360.093 v02-00
71/145
AM/572702IT.doc
d) per quanto riguarda le professioni
regolamentate, un riferimento alle norme
professionali in vigore nello Stato membro
d'origine e dei mezzi per prenderne visione.
d) per quanto riguarda le professioni
regolamentate, il nome dell'ordine
professionale o organismo equivalente in
cui sia iscritto il prestatore.
Or. nl
Justification
Het is niet nodig, en niet altijd mogelijk, dat de dienstverrichter op zijn verantwoordelijk-heid
instaat voor het verstrekken of beschikbaar houden van de in lid 3, d) bedoelde gegevens.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1038
Articolo 26, paragrafo 4
4. Gli Stati membri provvedono affinché le
informazioni richieste al prestatore, di cui al
presente capo, siano rese disponibili o
comunicate con chiarezza e senza
ambiguità e in tempo utile prima della
conclusione del contratto o, in assenza di
contratto scritto, prima della prestazione
del servizio.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le
informazioni richieste al prestatore, di cui al
presente capo, siano rese disponibili o
comunicate con chiarezza e al momento
utile.
Or. nl
Justification
Deze richtlijn laat het contractenrecht van de lidstaten onverlet. Het is ook beter in deze
paragraaf niet expliciet naar het contract te verwijzen.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1039
Articolo 26, paragrafo 6
6. La Commissione può, conformemente alla
procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2,
precisare il contenuto delle informazioni di
cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in
funzione delle particolarità di talune attività
e precisare le modalità pratiche di
applicazione delle disposizioni del
PE 360.093 v02-00
6. La Commissione può, conformemente alla
procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2,
precisare il contenuto delle informazioni di
cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in
funzione delle particolarità di talune attività
e precisare le modalità pratiche di
applicazione delle disposizioni del
72/145
AM/572702IT.doc
paragrafo 2.
paragrafo 2. Tali misure non possono
pregiudicare in nessun caso le disposizioni
nazionali degli Stati membri per quanto
concerne l'uso delle lingue nelle relazioni
con l'amministrazione statale, in pratiche
riguardanti i consumatori o altre pratiche
commerciali.
Or. nl
Justification
Het is belangrijk de regels inzake taalgebruik die gelden binnen een lidstaat en voor de
vaststelling waarvan lidstaten bevoegd zijn, te vrijwaren.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos
Hatzidakis,Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer,
Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Jacques Toubon
Emendamento 1040
Articolo 27, paragrafo 1 (nuovo)
Le disposizioni del presente Capo si
applicano esclusivamente alle attività
transfrontaliere.
Or. en
Emendamento presentato da Jacques Toubon
Emendamento 1041
Articolo 27, paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori, i cui servizi presentano un rischio
particolare per la salute o per la sicurezza o
un particolare rischio finanziario per il
destinatario, siano coperti da
un'assicurazione di responsabilità
professionale adeguata rispetto alla natura e
alla portata del rischio o da altre forme di
garanzia o di indennizzo equivalenti o
essenzialmente comparabili quanto a
finalità.
PE 360.093 v02-00
1. Senza pregiudizio del disposto della
direttiva relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, gli Stati membri
provvedono affinché i prestatori, i cui servizi
presentano un rischio diretto e particolare
per la salute o per la sicurezza del
destinatario o di terzi, ovvero per la
sicurezza finanziaria o giuridica del
destinatario, siano tenuti a sottoscrivere
un'assicurazione di responsabilità
professionale adeguata rispetto alla natura e
alla portata del rischio o a prevedere altre
forme di garanzia equivalenti o
73/145
AM/572702IT.doc
fondamentalmente comparabili per quanto
PE 360.093 v02-00
74/145
AM/572702IT.doc
riguarda la loro finalità.
Or. fr
Justification
Il s'agit d'assurer la cohérence des dispositions relatives aux assurances et garanties
professionnelles avec celles de la directive sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles et en particulier ses dispositions applicables à la libre prestation de services
(notamment les articles 7§1, 50§1 et l'annexe VII 1 f).
Emendamento presentato da Mia De Vits
Emendamento 1042
Articolo 27, paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori, i cui servizi presentano un rischio
particolare per la salute o per la sicurezza o
un particolare rischio finanziario per il
destinatario, siano coperti da
un'assicurazione di responsabilità
professionale adeguata rispetto alla natura e
alla portata del rischio o da altre forme di
garanzia o di indennizzo equivalenti o
essenzialmente comparabili quanto a
finalità.
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori, i cui servizi presentano un rischio
particolare per la salute o per la sicurezza o
un particolare rischio finanziario per il
destinatario ovvero un rischio per
l'ambiente, siano coperti da un'assicurazione
di responsabilità professionale adeguata
rispetto alla natura e alla portata del rischio o
da altre forme di garanzia o di indennizzo
equivalenti o essenzialmente comparabili
quanto a finalità.
Or. fr
Justification
Afin de garantir une protection optimale au consommateur, il est indispensable que
l'obligation d'une assurance soit également étendue vers des services qui provoquent des
risques environnementaux. En plus, aussi en vue de garantir une meilleure protection du
destinataire du service, il faut que le prestataire même soit obligé à communiquer les
informations essentielles d'une telle assurance et qu'aussi les Etats membres font le
nécessaire.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos
Hatzidakis,Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer,
Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Jacques Toubon
Emendamento 1043
Articolo 27, paragrafo 1
PE 360.093 v02-00
75/145
AM/572702IT.doc
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori, i cui servizi presentano un rischio
particolare per la salute o per la sicurezza o
un particolare rischio finanziario per il
destinatario, siano coperti da
un'assicurazione di responsabilità
professionale adeguata rispetto alla natura e
alla portata del rischio o da altre forme di
garanzia o di indennizzo equivalenti o
essenzialmente comparabili quanto a
finalità.
1. Gli Stati membri possono prescrivere che
i prestatori, i cui servizi presentano un
rischio diretto e particolare per la salute o
per la sicurezza del destinatario o di un
terzo o per la sicurezza finanziaria del
destinatario, siano tenuti a sottoscrivere
un'assicurazione di responsabilità
professionale adeguata rispetto alla natura e
alla portata del rischio o a fornire altre
forme di garanzia o di indennizzo
equivalenti o essenzialmente comparabili
quanto a finalità. L'assicurazione o la
garanzia di responsabilità professionale
copre anche i rischi che tali servizi
presentano allorché sono prestati in altri
Stati membri.
Or. en
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 1044
Articolo 27, paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori, i servizi dei quali presentano un
rischio particolare per la salute o per la
sicurezza o un particolare rischio finanziario
per il destinatario, siano coperti da
un'assicurazione di responsabilità
professionale adeguata rispetto alla natura e
alla portata del rischio o da altre forme di
garanzia o di indennizzo equivalenti o
essenzialmente comparabili quanto a
finalità.
1. Gli Stati membri possono esigere che i
prestatori, i servizi dei quali presentano un
rischio particolare per la salute o per la
sicurezza o un particolare rischio finanziario
per il destinatario, siano coperti da
un'assicurazione di responsabilità
professionale adeguata rispetto alla natura e
alla portata del rischio o da altre forme di
garanzia o di indennizzo equivalenti o
essenzialmente comparabili quanto a
finalità.
Or. de
Justification
Eine pauschale Ermächtigung der Kommission, verpflichtende
Berufshaftpflichtversicherungen zu harmonisieren und auf Europäischer Ebene einzuführen,
ist verfehlt. Die besonderen berufsbedingten Risiken und ihre Versicherbarkeit sind stark mit
den nationalen Bedingungen des jeweiligen Berufes verbunden. Deshalb sollte es den
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ob sie eine verpflichtende Berufshaftpflichtversicherung
verlangen. Aus Verbraucherschutzgründen sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben,
eine vergleichbare Versicherung auch von grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringern
PE 360.093 v02-00
76/145
AM/572702IT.doc
zu verlangen.
PE 360.093 v02-00
77/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Mia De Vits
Emendamento 1045
Articolo 27, paragrafo 2
Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario, su
richiesta di quest'ultimo, le informazioni
sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al
paragrafo 1, in particolare il nome e
l’indirizzo dell'assicuratore o del garante e la
copertura geografica.
Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino d'ufficio al
destinatario le informazioni
sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al
paragrafo 1, in particolare il nome e
l’indirizzo dell'assicuratore o del garante e la
copertura geografica.
Or. fr
Justification
Afin de garantir une protection optimale au consommateur, il est indispensable que
l'obligation d'une assurance soit également étendue vers des services qui provoquent des
risques environnementaux. En plus, aussi en vue de garantir une meilleure protection du
destinataire du service, il faut que le prestataire même soit obligé à communiquer les
informations essentielles d'une telle assurance et qu'aussi les Etats membres font le
nécessaire.
Emendamento presentato da Jacques Toubon
Emendamento 1046
Articolo 27, paragrafo 2
2. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario, su
richiesta di quest'ultimo, le informazioni
sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al
paragrafo 1, in particolare il nome e
l’indirizzo dell'assicuratore o del garante e la
copertura geografica.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario le
informazioni sull'assicurazione o sulle
garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare
il nome e l’indirizzo dell'assicuratore o del
garante e la copertura geografica.
Or. fr
Justification
Dans cette directive, tout est fait pour faciliter les démarches des prestataires. Il faut dès lors
rétablir un équilibre en faveur de l'information du destinataire de services, notamment sur les
informations concernant le prestataire, ses assurances, et les garanties après-vente, le tout
devant être fourni spontanément par le prestataire et non pas à la demande du destinataire.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld,
PE 360.093 v02-00
78/145
AM/572702IT.doc
Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher
Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská,
Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1047
Articolo 27, paragrafo 2
2. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario, su
richiesta di quest'ultimo, le informazioni
sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al
paragrafo 1, in particolare il nome e
l’indirizzo dell'assicuratore o del garante e
la copertura geografica.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario, su
richiesta di quest'ultimo, le informazioni
sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al
paragrafo 1.
Or. en
Justification
Reduces unnecessary wording.
Durch die Forderung an die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass dem
Dienstleistungsempfänger Information über die jeweilige Versicherung und Sicherheiten
zukommen, reguliert die Richtlinie zu viele Details. Durch die Bestätigung, dass eine
Versicherung abgeschlossen wurde, sind die Konsumenten ausreichend geschützt. Die MS
sollen weitere Informationserfordernisse festlegen dürfen.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1048
Articolo 27, paragrafo 3, primo comma
3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro
territorio, gli Stati membri non esigono
un'assicurazione professionale o una
garanzia finanziaria se il prestatore è già
coperto da una garanzia equivalente o
essenzialmente comparabile, quanto a
finalità, (inserire) in un altro Stato membro
in cui è già stabilito.
3. Quando un prestatore si stabilisce nel loro
territorio, gli Stati membri non esigono
un'assicurazione professionale o una
garanzia finanziaria se il prestatore è già
coperto da una garanzia equivalente o
essenzialmente comparabile, quanto a
finalità e alla copertura fornita per il
rischio assicurato, il capitale assicurato o il
massimale della garanzia finanziaria e le
eventuali esclusioni della copertura, in un
altro Stato membro in cui è già stabilito.
Or. nl
PE 360.093 v02-00
79/145
AM/572702IT.doc
Justification
Deze wijziging zorgt voor een betere bescherming van de afnemers.
Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud
Emendamento 1049
Articolo 27, paragrafo 3, primo comma
3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro
territorio, gli Stati membri non esigono
un'assicurazione professionale o una
garanzia finanziaria se il prestatore è già
coperto da una garanzia equivalente o
essenzialmente comparabile, quanto a
finalità, in un altro Stato membro in cui è già
stabilito.
3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro
territorio o esercita una prestazione di
servizi, gli Stati membri non esigono
un'assicurazione professionale o una
garanzia finanziaria se il prestatore è già
coperto da una garanzia equivalente o
essenzialmente comparabile, quanto a
finalità, in un altro Stato membro in cui è già
stabilito.
Or. fr
Justification
La proposition de la Commission faut uniquement référence aux prestataires établis et non à
ceux qui effectuent juste une prestation de services. Or, il paraît important d'exiger pour les
deux cas une assurance professionnelle ou une garantie financière prévue pour les
professions à risque. Ne pas le faire établirait une distorsion entre les prestataires établis sur
le territoire (les nationaux) et les prestataires qui ne restent sur le territoire que pour une
période déterminée correspondant à la durée nécessaire à la réalisation du services.
Emendamento presentato da Heide Rühle and Pierre Jonckheer
Emendamento 1050
Articolo 27, paragrafo 3, primo comma
3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro
territorio, gli Stati membri non esigono
un'assicurazione professionale o una
garanzia finanziaria se il prestatore è già
coperto da una garanzia equivalente o
essenzialmente comparabile, quanto a
finalità, in un altro Stato membro in cui è già
stabilito.
PE 360.093 v02-00
3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro
territorio, gli Stati membri non esigono
un'assicurazione professionale o una
garanzia finanziaria se il prestatore è già
coperto da una garanzia equivalente o
essenzialmente comparabile, quanto a
finalità, copertura fornita per il rischio
assicurato, importo assicurato o massimale
per la garanzia finanziaria nonché
80/145
AM/572702IT.doc
eventuali esclusioni dalla copertura, in un
altro Stato membro in cui è già stabilito.
Or. en
Justification
This amendment brings more certainty concerning the coverage of the provider in terms of
insurance and financial guarantee
Emendamento presentato da Mia De Vits
Emendamento 1051
Articolo 27, paragrafo 3, secondo comma
Nel caso in cui l'equivalenza sia solo
parziale, gli Stati membri possono esigere
una garanzia complementare per coprire gli
aspetti che non lo siano.
Nel caso in cui l'equivalenza sia solo
parziale, gli Stati membri esigono una
garanzia complementare per coprire gli
aspetti che non lo siano.
Or. fr
Justification
Afin de garantir une protection optimale au consommateur, il est indispensable que
l'obligation d'une assurance soit également étendue vers des services qui provoquent des
risques environnementaux. En plus, aussi en vue de garantir une meilleure protection du
destinataire du service, il faut que le prestataire même soit obligé à communiquer les
informations essentielles d'une telle assurance et qu'aussi les Etats membres font le
nécessaire.
Emendamento presentato da Jacques Toubon
Emendamento 1052
Articolo 27, paragrafo 4 bis (nuovo)
4bis Uno Stato membro può inoltre
prevedere un meccanismo di garanzia
professionale specifico per una determinata
professione, tenuto conto dei rischi
particolari cui quest'ultima è esposta, al
quale tutti i prestatori sono in tal caso
tenuti ad aderire.
Or. fr
PE 360.093 v02-00
81/145
AM/572702IT.doc
Justification
Ill importe de préserver dans ce dispositif les prescriptions établies pour certaines
professions présentant des risques particuliers et tenues de ce fait, soit par la loi soit par leur
ordre professionnel, de s'affilier à une caisse commune les garantissant contre les
conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne
Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 1053
Articolo 27, paragrafo 5
5. Nell’ambito dell’applicazione del
paragrafo 1, la Commissione può,
conformemente alla procedura di cui
all’articolo 42, paragrafo 2, stabilire un
elenco dei servizi che presentano le
caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei
criteri comuni per definire il carattere
appropriato, in funzione della natura e
della portata del rischio, dell’assicurazione
o delle garanzie precisate in detto
paragrafo.
soppresso
Or. en
Justification
Eine pauschale Ermächtigung der Kommission, verpflichtende
Berufshaftpflichtversicherungen zu harmonisieren und auf Europäischer Ebene einzuführen,
ist verfehlt. Die besonderen berufsbedingten Risiken und ihre Versicherbarkeit sind stark mit
den nationalen Bedingungen des jeweiligen Berufes verbunden. Deshalb sollte es den
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ob sie eine verpflichtende Berufshaftpflichtversicherung
verlangen. Aus Verbraucherschutzgründen sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben,
eine vergleichbare Versicherung auch von grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringern
zu verlangen.
Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda
Emendamento 1054
Articolo 27, paragrafo 5
5. Nell’ambito dell’applicazione del
paragrafo 1, la Commissione può,
PE 360.093 v02-00
5. Nell’ambito dell’applicazione del
paragrafo 1, la Commissione deve,
82/145
AM/572702IT.doc
conformemente alla procedura di cui
all’articolo 42, paragrafo 2, stabilire un
elenco dei servizi che presentano le
caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei
criteri comuni per definire il carattere
appropriato, in funzione della natura e della
portata del rischio, dell’assicurazione o delle
garanzie precisate in detto paragrafo.
conformemente alla procedura di cui
all’articolo 42, paragrafo 2, stabilire un
elenco dei servizi che presentano le
caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei
criteri comuni per definire il carattere
appropriato, in funzione della natura e della
portata del rischio, dell’assicurazione o delle
garanzie precisate in detto paragrafo.
Or. es
Justification
En la Unión Europea, diversos colegios u organizaciones profesionales recogen en sus
Estatutos internos la obligatoriedad de sus miembros de suscribir una póliza de seguro
profesional como garantía respecto a sus clientes, constituyendo en muchas ocasiones un
requisito fundamental para el ejercicio de la profesión. Es razonable y conveniente, por
tanto, pedir a la Comisión la realización de una lista en la que se hagan públicos los
servicios profesionales que requerirán de seguro obligatorio para su ejercicio, con el ánimo
de dar una mayor protección a los destinatarios y una mayor seguridad jurídica a los
prestadores de servicios.
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 1055
Articolo 28
1.
Gli Stati membri provvedono
affinché i prestatori comunichino al
destinatario, su sua richiesta, informazioni
sull'esistenza o meno di una garanzia post
vendita, sul suo contenuto e sugli elementi
essenziali necessari alla sua applicazione,
soprattutto in termini di durata e di
copertura territoriale.
soppresso
2.
Gli Stati membri provvedono
affinché le informazioni di cui al paragrafo
1 figurino in tutta la documentazione
informativa dei prestatori che presenta in
modo dettagliato i loro servizi.
3.
I paragrafi 1 e 2 non incidono
sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie.
PE 360.093 v02-00
83/145
AM/572702IT.doc
Or. de
Justification
Für Verbraucherverträge und das auf sie anwendbare Gewährleistungsrecht gilt das
Herkunftslandprinzip schon nach dem Kommissionsentwurf nicht. Nimmt man, wie dies der
Antragsteller unterstützt, das Internationale Privatrecht aus dem Anwendungsbereich des
Herkunftslandprinzips aus, so besteht auch in Beziehung unter Geschäftsleuten (B2B) kein
Unterschied zum status quo. Die Informationsverpflichtung ist damit in der Sache überflüssig.
Sie ist zudem kompetenzrechtlich zweifelhaft und entspricht jedenfalls nicht dem
Subsidiaritätsprinzip.
Emendamento presentato da Mia De Vits
Emendamento 1056
Articolo 28
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario, su
sua richiesta, informazioni sull'esistenza o
meno di una garanzia post vendita, sul suo
contenuto e sugli elementi essenziali
necessari alla sua applicazione, soprattutto
in termini di durata e di copertura
territoriale.
soppresso
2. Gli Stati membri provvedono affinché le
informazioni di cui al paragrafo 1 figurino
in tutta la documentazione informativa dei
prestatori che presenta in modo dettagliato
i loro servizi.
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono
sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie.
Or. fr
Justification
L'article 28 comme proposé devrait être supprimé et les dispositions concernant l'existence et
le contenu des garanties après-vente doivent être transférées aux articles 26, 1, h et 26, 3,d.
On croit en effet qu'il convient de mettre à charge du prestataire la communication d'office de
l'existence d'une garantie après-vente (et non à la demande du destinataire).
PE 360.093 v02-00
84/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Jacques Toubon
Emendamento 1057
Articolo 28, paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario, su
sua richiesta, informazioni sull'esistenza o
meno di una garanzia post vendita, sul suo
contenuto e sugli elementi essenziali
necessari alla sua applicazione, soprattutto in
termini di durata e di copertura territoriale.
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario
informazioni sull'esistenza o meno di una
garanzia post vendita, sul suo contenuto e
sugli elementi essenziali necessari alla sua
applicazione, soprattutto in termini di durata
e di copertura territoriale.
Or. fr
Justification
Dans cette directive, tout est fait pour faciliter les démarches des prestataires. Il faut dès lors
rétablir un équilibre en faveur de l'information du destinataire de services, notamment sur les
informations concernant le prestataire, ses assurances, et les garanties après-vente, le tout
devant être fourni spontanément par le prestataire et non pas à la demande du destinataire.
Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud
Emendamento 1058
Articolo 28, paragrafo 1
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario, su
sua richiesta, informazioni sull'esistenza o
meno di una garanzia post vendita, sul suo
contenuto e sugli elementi essenziali
necessari alla sua applicazione, soprattutto in
termini di durata e di copertura territoriale.
1. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario
informazioni sull'esistenza o meno di una
garanzia post vendita, sul suo contenuto e
sugli elementi essenziali necessari alla sua
applicazione, soprattutto in termini di durata
e di copertura territoriale.
Or. fr
Justification
La communication d'informations aux destinataires doit être automatique.
Emendamento presentato da Marco Rizzo
Emendamento 1059
Articolo 28, paragrafo 2 bis (nuovo)
PE 360.093 v02-00
85/145
AM/572702IT.doc
2bis) Laddove il servizio in questione debba
essere offerto al grande pubblico, lo Stato
membro nel quale deve essere prestato il
servizio provvede affinché le informazioni
di cui al paragrafo 1 siano comunicate in
una forma e in un linguaggio tali da non
richiedere una conoscenza specialistica del
servizio che sarà prestato e da poter essere
compresi da chiunque sappia leggere e
scrivere.
Or. en
Justification
Information is of no use if it cannot be understood, and consumers have a right to clear
information written in laypersons' terms.
Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud
Emendamento 1060
Articolo 28, paragrafo 3
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono
sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie.
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono
sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie e
dalla legislazione dello Stato membro
ospitante.
Or. fr
Justification
La défense des consommateurs doit pouvoir exister à un double niveau, à la fois par la voie
des instruments communautaire mais aussi par les législations nationales.
Emendamento presentato da Jacques Toubon
Emendamento 1061
Articolo 28, paragrafo 3
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono
sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie.
PE 360.093 v02-00
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono
sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie e
dalla legislazione del paese ospitante.
86/145
AM/572702IT.doc
Or. fr
Justification
Certaines garanties après-vente ne sont pas coordonnées par des instruments
communautaires et restent extrêmement différentes d'un Etat à l'autre. Il y dès lors lieu d'en
tenir compte et d'assurer leur maintien.
Emendamento presentato da Benoît Hamon and Mia De Vits
Emendamento 1062
Articolo 29
1. Gli Stati membri sopprimono i divieti
totali delle comunicazioni commerciali per
le professioni regolamentate.
soppresso
2. Gli Stati membri provvedono affinché le
comunicazioni commerciali provenienti
dalle professioni regolamentate rispettino le
regole professionali conformi al diritto
comunitario riguardanti, in particolare,
l'indipendenza, la dignità e l'integrità della
professione nonché il segreto professionale
in funzione della specificità di ciascuna
professione.
Or. fr
Justification
L'interdiction de la publicité pour certaines professions réglementées, comme d'ailleurs celle
de certains produits particulièrement sensibles tels que les médicaments, est une mesure qui
tends à préserver certains secteurs, par exemple le secteur des soins de santé ou celui des
professions judiciaires, d'une surenchère commerciale nuisible au sérieux et à la rigueur
nécessaire à une bonne dispensation des soins ou à une bonne administration de la justice. En
tout état de cause, la réglementation de la "communication commerciale" de ces secteurs
particulièrement sensibles doit faire l'objet d'un examen attentif dans le cadre d'un débat
spécifique et ne peut être ainsi abrogée dans le cadre d'une directive horizontale, à la suite
d'une analyse superficielle.
Emendamento presentato da Marco Rizzo
Emendamento 1063
Articolo 29, paragrafo 1
1) Gli Stati membri sopprimono i divieti
PE 360.093 v02-00
soppresso
87/145
AM/572702IT.doc
totali delle comunicazioni commerciali per
le professioni regolamentate.
Or. en
Justification
The regulation of commercial communications by certain professions has long been
considered necessary by some Member States as contributing to the protection of the
consumer as well as to the integrity and dignity of the professions themselves. The extent to
which this is the case in any given Member State will depend on a number of factors including
aspects of national culture and tradition. It is inappropriate for the Commission to attempt to
establish such a broad interpretation of its responsibility to further the internal market that it
begins to interfere in matters which are rightly in the exclusive competence of the Member
States.
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 1064
Articolo 30, paragrafo 1, lettera b)
b) i prestatori che forniscono servizi di
certificazione, di accredito, di controllo
tecnico, di test o di prove nella misura in cui
ciò sia giustificato per garantirne
l'indipendenza e l'imparzialità.
b) i prestatori che forniscono servizi di
certificazione, di accredito, di controllo
tecnico, di test o di prove nella misura in cui
ciò sia giustificato per garantirne
l'indipendenza, l'imparzialità, la competenza
professionale e l'esperienza.
Or. de
Justification
Vielfach sind die Dienstleistungen "Prüfen", "Überwachen" und "Zertifizieren" in den
Mitgliedstaaten inhaltlich sehr unterschiedlich ausgestaltet (dies gilt weniger im Bereich
Herstellung von Produkten als mehr im Bereich Betrieb von Anlagen, z. B. Überwachung von
Anlagen, Kraftwerke, Umweltschutz...).
Auch weichen die Anforderungen an die Kompetenz von Stellen und Personen für die
jeweiligen Tätigkeiten in den Mitgliedstaaten stark voneinander ab. Hinzu kommt noch, dass
technische Regeln, Gesetze, Verordnungen etc. oft nur in der jeweiligen nationalen Sprache
formuliert und verfügbar sind und somit die Dienstleistung wegen sprachlicher Fragen und
Verständnisfragen nicht qualitativ hochwertig erbracht werden können, und das in den
Bereichen Sicherheit, Umwelt und Gesundheit.
PE 360.093 v02-00
88/145
AM/572702IT.doc
Hier müssen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, neben der Frage der Unabhängigkeit
auch Anforderungen an Know How und Erfahrung zu stellen. Übergeordnet sind dies die
Normen der Reihe EN 45000 / ISO 17000.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos
Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut
Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas
Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 1065
Articolo 30, paragrafo 3
3. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario, su
sua richiesta, informazioni sulle loro attività
e collaborazioni pluridisciplinari e sulle
misure prese per evitare i conflitti di
interesse. Queste informazioni figurano in
tutta la documentazione informativa con la
quale i prestatori presentano in modo
dettagliato i loro servizi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino al destinatario, su
sua richiesta, informazioni sulle loro attività
e collaborazioni pluridisciplinari e sulle
misure prese per evitare i conflitti di
interesse.
Or. en
Justification
De eis om in elk informatiedocument op te nemen welke maatregelen genomen zijn voor het
voorkomen van belangenconflicten bij multidisciplinaire activiteiten, is overdreven en
administratief een te zware belasting.
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 1066
Articolo 30, paragrafo 4
4. Nella relazione di cui all'articolo 41, gli
Stati membri precisano i prestatori soggetti
ai requisiti di cui al paragrafo 1, il
contenuto dei requisiti e le ragioni per le
quali li ritengono giustificati.
soppresso
Or. de
PE 360.093 v02-00
89/145
AM/572702IT.doc
Justification
Die zahlreichen Berichtspflichten (Art. 9 Abs. 2, 15 Abs. 4, 30 Abs. 4, Art. 41) bürden den
nationalen Verwaltungen eine in ihrer Summe enorme bürokratische Mehrbelastung auf,
ohne dass dadurch eine effektive Erleichterung für den grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehr zu erwarten wäre. Eine Modernisierung der einzelstaatlichen
Regulierungssysteme kann ist am Besten mit einer insgesamt schlanken Staatsverwaltung zu
erreichen. Deshalb sollten aufwendige Berichtspflichten so weit wie möglich beschränkt
werden.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1067
Articolo 31
Politica della qualità dei servizi
soppresso
1. Gli Stati membri, in collaborazione con
la Commissione, adottano misure di
accompagnamento volte ad incoraggiare i
prestatori a garantire, su base volontaria, la
qualità dei servizi, in particolare:
a) facendo certificare le loro attività o
facendole valutare da organismi
indipendenti,
b) elaborando una carta di qualità propria
o aderendo alle carte o ai marchi di qualità
messi a punto da organismi professionali a
livello comunitario.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le
informazioni sul significato e i criteri di
attribuzione dei marchi e di altri attestati di
qualità relativi ai servizi siano facilmente
accessibili ai destinatari e ai prestatori.
3. Gli Stati membri, in collaborazione con
la Commissione, adottano misure di
accompagnamento volte ad incoraggiare gli
ordini professionali e le camere di
commercio e artigianato degli Stati membri
a collaborare a livello comunitario per
promuovere la qualità dei servizi, in
particolare facilitando il riconoscimento
della qualità dei prestatori.
4. Gli Stati membri, in collaborazione con
la Commissione, adottano misure di
accompagnamento volte ad incoraggiare lo
PE 360.093 v02-00
90/145
AM/572702IT.doc
sviluppo della comunicazione critica
relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in
particolare lo sviluppo a livello comunitario
di prove o collaudi comparativi e della
comunicazione dei loro risultati.
5. Gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano lo sviluppo di norme
volontarie europee intese ad agevolare la
compatibilità fra servizi forniti da prestatori
di Stati membri diversi, l’informazione del
destinatario e la qualità dei servizi.
Or. nl
Justification
Kwaliteitsbeleid van deze orde kan desgewenst gevoerd of aangemoedigd worden in een of
ander actieprogramma, maar is niet op zijn plaats in deze kaderwet.
Emendamento presentato da Bill Newton Dunn
Emendamento 1068
Articolo 31, paragrafo 5
5. Gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano lo sviluppo di norme
volontarie europee intese ad agevolare la
compatibilità fra servizi forniti da prestatori
di Stati membri diversi, l’informazione del
destinatario e la qualità dei servizi.
5. Gli Stati membri possono incoraggiare i
prestatori a sviluppare, se del caso, la
compatibilità dei servizi, dell'informazione
del destinatario sui medesimi e della qualità
della prestazione degli stessi tra Stati
membri diversi.
Or. en
Justification
This wording is ambiguous and should not be misconstrued to provide a basis for creating
EU-wide regulatory or disciplinary standards.
Emendamento presentato da Béatrice Patrie
Emendamento 1069
Articolo 31, paragrafo 5
PE 360.093 v02-00
91/145
AM/572702IT.doc
5. Gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano lo sviluppo di norme
volontarie europee intese ad agevolare la
compatibilità fra servizi forniti da prestatori
di Stati membri diversi, l’informazione del
destinatario e la qualità dei servizi.
5. Gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano lo sviluppo di norme
volontarie europee intese ad agevolare la
compatibilità fra servizi forniti da prestatori
di Stati membri diversi, l’informazione del
destinatario e la qualità dei servizi,
eccettuati i servizi che rientrano nei bisogni
sociali e societali, per i quali lo sviluppo di
norme può soltanto corroborare la
legislazione.
Or. fr
Justification
Il convient d'exclure du champ d'application de la norme volontaire l'ensemble des services
qui répondent à des besoins socio et sociétaux pour lesquels la loi doit fixer les normes.
Emendamento presentato da Heide Rühle and Pierre Jonckheer
Emendamento 1070
Articolo 31, paragrafo 5bis (nuovo)
5bis. Le iniziative su base volontaria
assunte in applicazione del presente
articolo lasciano impregiudicato il diritto
per gli Stati membri di fissare, nei limiti del
campo d'applicazione stabilito dal trattato e
a condizione che siano non discriminanti e
proporzionate, norme e regole vincolanti a
tutela dell'interesse pubblico o ai fini del
perseguimento di obiettivi in conformità del
trattato.
Or. en
Justification
Voluntary actions should not prevent public authorities from adopting protective rules
regarding the public interest or any policy goal.
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 1071
Articolo 32
PE 360.093 v02-00
92/145
AM/572702IT.doc
Articolo 32
soppresso
Risoluzione delle controversie
1. Gli Stati membri adottano i
provvedimenti generali necessari affinché i
prestatori forniscano un indirizzo postale,
di fax o di posta elettronica al quale tutti i
destinatari, compresi quelli residenti in un
altro Stato membro, possono presentare
direttamente un reclamo o chiedere
informazioni sul servizio fornito.
2. Gli Stati membri adottano i
provvedimenti generali necessari affinché i
prestatori rispondano ai reclami di cui al
paragrafo 1 con la massima sollecitudine e
diano prova di buona volontà per trovare
soluzioni adeguate.
3. Gli Stati membri adottano i
provvedimenti generali necessari affinché i
prestatori siano tenuti a provare che gli
obblighi di informazione previsti dalla
presente direttiva sono rispettati e che le
informazioni sono esatte.
4. Qualora per l’esecuzione di una
decisione giudiziaria sia necessaria una
garanzia finanziaria, gli Stati membri
riconoscono le garanzie equivalenti
costituite presso un prestatore o un
organismo stabilito in un altro Stato
membro.
5. Gli Stati membri adottano i
provvedimenti generali necessari affinché i
prestatori, soggetti ad un codice di condotta
o membri di un'associazione o di un
organismo professionale che prevede il
ricorso ad un meccanismo di
regolamentazione extragiudiziario, ne
informino il destinatario facendone
menzione in tutti i documenti che
presentano in modo dettagliato uno dei loro
servizi e indichino in che modo è possibile
PE 360.093 v02-00
93/145
AM/572702IT.doc
reperire informazioni dettagliate sulle
caratteristiche e le condizioni di ricorso a
tale meccanismo.
Or. de
Justification
Die Vorschrift überschneidet sich in Teilen mit bereits existierendem sekundärem
Gemeinschaftsrecht. Allgemeine Regelungen zur außergerichtlichen Streitbeilegung gehören
systematisch nicht in eine Rahmenrichtlinie für Dienstleistungen, sondern in einen für alle
Verbraucherverträge geltenden Rechtsakt. Eine Kohärenz des Europäischen
Verbraucherschutzes kann andernfalls nicht gewährleistet werden. Die
Dienstleistungsrichtlinie sollte nicht mit Vorschriften überfrachtet werden, die nicht im
unmittelbaren Zusammenhang mit der Erbringung von grenzüberschreitenden
Dienstleistungen stehen.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 1072
Articolo 32, paragrafo 1
1. Gli Stati membri adottano i
provvedimenti generali necessari affinché i
prestatori forniscano un indirizzo postale,
di fax o di posta elettronica al quale tutti i
destinatari, compresi quelli residenti in un
altro Stato membro, possono presentare un
reclamo o chiedere informazioni sul
servizio fornito.
soppresso
Or. en
Justification
Unnecessary provision as the essential information are already given according to Article 26.
Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki
Emendamento 1073
Articolo 32, paragrafo 1
PE 360.093 v02-00
94/145
AM/572702IT.doc
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
generali necessari affinché i prestatori
forniscano un indirizzo postale, di fax o di
posta elettronica al quale tutti i destinatari,
compresi quelli residenti in un altro Stato
membro, possono presentare un reclamo o
chiedere informazioni sul servizio fornito.
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
generali necessari affinché i prestatori
forniscano un indirizzo postale, di fax o di
posta elettronica ed un numero di telefono
al quale tutti i destinatari, compresi quelli
residenti in un altro Stato membro, possono
presentare un reclamo o chiedere
informazioni sul servizio fornito. I prestatori
forniscono il loro domicilio legale se questo
non coincide con il loro indirizzo abituale
per la corrispondenza.
Or. en
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 1074
Articolo 32, paragrafo 2
2. Gli Stati membri adottano i
provvedimenti generali necessari affinché i
prestatori rispondano ai reclami di cui al
paragrafo 1 con la massima sollecitudine e
diano prova di buona volontà per trovare
soluzioni adeguate.
soppresso
Or. en
Justification
Unnecessary provision as the essential information are already given according to Article 26.
Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki
Emendamento 1075
Articolo 32, paragrafo 2
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
generali necessari affinché i prestatori
rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1
con la massima sollecitudine e diano prova
di buona volontà per trovare soluzioni
PE 360.093 v02-00
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
generali necessari affinché i prestatori
rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1
con la massima sollecitudine e diano prova
di buona volontà per trovare soluzioni
95/145
AM/572702IT.doc
adeguate.
PE 360.093 v02-00
soddisfacenti.
96/145
AM/572702IT.doc
Or. en
Emendamento presentato da Bill Newton Dunn
Emendamento 1076
Articolo 33, paragrafo 1
1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta
di un'autorità competente di un altro Stato
membro, le informazioni relative a condanne
penali, sanzioni, provvedimenti
amministrativi o disciplinari e alle decisioni
relative alla bancarotta fraudolenta presi
dalle loro autorità competenti nei confronti
di un prestatore che siano di natura tale da
mettere in questione la sua capacità di
esercitare la sua attività o la sua affidabilità
professionale.
1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta
di un'autorità competente di un altro Stato
membro, le informazioni relative a condanne
penali, sanzioni, provvedimenti
amministrativi o disciplinari e alle decisioni
relative alla bancarotta fraudolenta presi
dalle loro autorità competenti nei confronti
di un prestatore direttamente pertinenti ai
fini della competenza o dell'affidabilità
professionale del prestatore.
Or. en
Justification
It is important to include the professional bodies, which exercise a regulatory role.
Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris
Emendamento 1077
Articolo 33, paragrafo 1
1. Gli Stati membri comunicano, su
richiesta di un'autorità competente di un
altro Stato membro, le informazioni relative
a condanne penali, sanzioni, provvedimenti
amministrativi o disciplinari e alle decisioni
relative alla bancarotta fraudolenta presi
dalle loro autorità competenti nei confronti
di un prestatore che siano di natura tale da
mettere in questione la sua capacità di
esercitare la sua attività o la sua affidabilità
professionale.
1. Gli Stati membri comunicano in modo
proattivo le informazioni relative a
condanne penali, sanzioni, provvedimenti
amministrativi o disciplinari e alle decisioni
relative alla bancarotta fraudolenta presi
dalle loro autorità competenti nei confronti
di un prestatore che siano di natura tale da
mettere in questione la sua capacità di
esercitare la sua attività o la sua affidabilità
professionale.
Or. en
PE 360.093 v02-00
97/145
AM/572702IT.doc
Justification
Competent authorities must be proactive in disseminating information to their counterparts in
all Member States where they have taken action against an individual who is unfit or unsafe
to practise.
Emendamento presentato da André Brie and Marco Rizzo
Emendamento 1078
Articolo 33, paragrafo 1
1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta
di un'autorità competente di un altro Stato
membro, le informazioni relative a condanne
penali, sanzioni, provvedimenti
amministrativi o disciplinari e alle decisioni
relative alla bancarotta fraudolenta presi
dalle loro autorità competenti nei confronti
di un prestatore che siano di natura tale da
mettere in questione la sua capacità di
esercitare la sua attività o la sua affidabilità
professionale.
1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta
di un'autorità competente di un altro Stato
membro, le informazioni relative a condanne
penali, sanzioni, provvedimenti
amministrativi o disciplinari e alle decisioni
relative alla bancarotta fraudolenta presi
dalle loro autorità competenti nei confronti
di un prestatore che siano di natura tale da
mettere in questione la sua capacità di
esercitare la sua attività o la sua affidabilità
professionale. Tali informazioni sono messe
a disposizione del pubblico mediante
opportuni mezzi.
Or. en
Emendamento presentato da Bill Newton Dunn
Emendamento 1079
Articolo 33, paragrafo 1bis (nuovo)
1bis. Le richieste ai sensi del paragrafo 1
sono debitamente motivate, in particolare
specificando la ragione per cui sono chieste
tali informazioni.
Or. en
Justification
It is important to include the professional bodies, which exercise a regulatory role.
Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud
Emendamento 1080
PE 360.093 v02-00
98/145
AM/572702IT.doc
Articolo 33, paragrafo 3
PE 360.093 v02-00
99/145
AM/572702IT.doc
3. Il paragrafo 1 si applica nel rispetto dei
diritti garantiti negli Stati membri alle
persone che subiscono condanne o sanzioni,
in particolare in materia di protezione dei
dati a carattere personale.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto
dei diritti garantiti negli Stati membri alle
persone che subiscono condanne o sanzioni,
in particolare in materia di protezione dei
dati a carattere personale. Le informazioni
in questione che abbiano carattere pubblico
devono essere accessibili ai consumatori.
Or. en
Justification
L'information apportée aux consommateurs doit être la plus complète possible, et la plus
claire possible. Ainsi sans porter atteinte au principe de protections des données à caractère
personnel, il convient de pouvoir porter à la connaissance des consommateurs les
informations à caractère public.
Emendamento presentato da Bill Newton Dunn
Emendamento 1081
Articolo 33, paragrafo 3
3. Il paragrafo 1 si applica nel rispetto dei
diritti garantiti negli Stati membri alle
persone che subiscono condanne o sanzioni,
in particolare in materia di protezione dei
dati a carattere personale.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto
delle disposizioni relative alla protezione
dei dati a carattere personale e dei diritti
garantiti negli Stati membri alle persone che
subiscono condanne o sanzioni, anche da
parte di associazioni professionali.
Or. en
Justification
It is important to include the professional bodies, which exercise a regulatory role.
Emendamento presentato da Evelyne Gebhardt, Lasse Lehtinen, Mia De Vits
Emendamento 1082
Articolo 33 bis (nuovo)
Articolo 33bis
Diritto transfrontaliero di adire le vie legali
I soggetti interessati di un servizio
commissionato all'interno della zona UE,
PE 360.093 v02-00
100/145
AM/572702IT.doc
quali società e relativi dipendenti o
un'associazione che li rappresenti, hanno il
diritto di promuovere un'azione giudiziaria
contro un cliente che non ottemperi alla
presente direttiva.
Or. en
Justification
This amendment represents an important right for companies which operate honestly within
the law, strengthening their position in respect to unfair competition. Outsourcing projects
and purchases related to public services that come within the remit of the services directive
will benefit considerably from an effective control system. In practice, this system will act as a
tool, which will in long run harmonise the quality of services within the Community.
Emendamento presentato da Evelyne Gebhardt, Lasse Lehtinen, Mia De Vits
Emendamento 1083
Articolo 33 ter (nuovo)
Articolo 33ter
Responsabilità transfrontaliera dei clienti
A chiunque commissioni un servizio
all'interno della zona UE incombe la
responsabilità di far sì che gli appaltatori e
i subappaltatori ottemperino alle norme
della presente direttiva.
Or. en
Justification
This amendment means that someone ordering or commissioning a service - whether a
private company or a public body - is considered to ultimately responsible for ensuring that
subcontractors or service providers carry out their duties in line with the requirements of the
directive at all stages of entire subcontracting chain. A services directive with a client
liability would bring the whole labour market into legal daylight.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer
Emendamento 1084
Capo V, titolo
Controllo
PE 360.093 v02-00
Cooperazione amministrativa
101/145
AM/572702IT.doc
Or. en
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only the Member State of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the necessitities
of adminstrative control. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member State
of origin and the Member State of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member States'
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member States who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki
Emendamento 1085
Articolo 34, paragrafo 1
1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri
di vigilanza e di controllo del prestatore in
relazione alle attività interessate, previsti
dalle loro legislazioni nazionali, siano
esercitati anche qualora il servizio sia fornito
in un altro Stato membro.
1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri
di vigilanza e di controllo del prestatore
previsti dalle loro legislazioni nazionali,
siano esercitati anche qualora il servizio sia
fornito in un altro Stato membro.
Or. en
Justification
The Member State of origin will be responsible for supervising that service providers
established on their territory meet all the requirements for being able to exercise the service
activity.
But it behove to the authorities of the country of destination to carry out the necessary
controls on the basis of their own national implementation mechanisms and legal provisions
including any administrative, civil or criminal sanctions provided for.
Emendamento presentato da Andreas Schwab
Emendamento 1086
Articolo 34, paragrafo 1
1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri
di vigilanza e di controllo del prestatore
in relazione alle attività interessate,
previsti dalle loro legislazioni nazionali,
siano esercitati anche qualora il
PE 360.093 v02-00
1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri
di vigilanza e di controllo dei prestatori,
sia locali che europei, in relazione alle
attività interessate, previsti dalle loro
legislazioni nazionali, siano
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AM/572702IT.doc
effettivamente esercitati. Ciò vale
soprattutto per i servizi transfrontalieri;
in questo caso le autorità degli Stati
membri hanno l'obbligo di attuare una
cooperazione stretta e improntata alla
fiducia.
servizio sia fornito in un altro Stato
membro.
Or. de
Justification
Die Kontrolle von Dienstleistern ausschließlich durch die Behörden des Herkunftslandes
wirkt zumindest aus heutiger Sicht ziemlich realitätsfremd. Wichtig ist vielmehr, die
Zusammenarbeit der Behörden aus den einzelnen Mitgliedstaaten endlich zu verbessern.
Dabei dürfen vor allem die Sorgfaltspflichten beim Umgang mit den Informationen von
Dienstleistern nicht verletzt werden.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos
Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut
Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas
Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1087
Articolo 34, paragrafo 1
1. Gli Stati membri garantiscono che i
poteri di vigilanza e di controllo del
prestatore in relazione alle attività
interessate, previsti dalle loro legislazioni
nazionali, siano esercitati anche qualora il
servizio sia fornito in un altro Stato
membro.
1. La responsabilità del controllo del prestatore
incombe congiuntamente allo Stato membro
d'origine ed allo Stato membro in cui il
prestatore si è spostato temporaneamente per
prestarvi un servizio (Stato membro di
destinazione).
Or. en
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a new defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
PE 360.093 v02-00
103/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt
Emendamento 1088
Articolo 34, paragrafo 1
1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri
di vigilanza e di controllo del prestatore in
relazione alle attività interessate, previsti
dalle loro legislazioni nazionali, siano
esercitati anche qualora il servizio sia
fornito in un altro Stato membro.
1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri
di vigilanza e di controllo del prestatore in
relazione alle attività interessate, previsti
dalle loro legislazioni nazionali, siano
esercitati anche qualora il servizio sia fornito
in un determinato Stato membro da un
prestatore di un altro Stato membro.
Or. de
Justification
Eine wirksame Kontrolle der Dienstleistungserbringer – insbesondere im Hinblick auf die
Verbraucher – ist nur möglich, wenn die Behörden des Landes, in dem die Leistung erbracht
wird, diese Kontrolle nach eigenem Recht ausüben.
Emendamento presentato da Andreas Schwab
Emendamento 1089
Articolo 34, paragrafo 2
2. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino alle rispettive
autorità competenti tutte le informazioni
necessarie al controllo delle loro attività.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino alle rispettive
autorità competenti nello Stato membro
d'origine o nello Stato membro ospitante
tutte le informazioni necessarie al
controllo delle loro attività. Gli Stati
membri si impegnano a trattare tutte le
informazioni applicando la diligenza e
rispettando l'obbligo di riservatezza o
segretezza, quali sono osservati nello
Stato membro d'origine del prestatore.
Or. de
PE 360.093 v02-00
104/145
AM/572702IT.doc
Justification
Die Kontrolle von Dienstleistern ausschließlich durch die Behörden des Herkunftslandes
wirkt zumindest aus heutiger Sicht ziemlich realitätsfremd. Wichtig ist vielmehr, die
Zusammenarbeit der Behörden aus den einzelnen Mitgliedstaaten endlich zu verbessern.
Dabei dürfen vor allem die Sorgfaltspflichten beim Umgang mit den Informationen von
Dienstleistern nicht verletzt werden.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1090
Articolo 34, paragrafo 2
2. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori comunichino alle rispettive autorità
competenti tutte le informazioni necessarie al
controllo delle loro attività.
soppresso
Or. en
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only the Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the necessities
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a new defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Toine Manders
Emendamento 1091
Articolo 34, paragrafo 2 bis (nuovo)
2bis) Gli Stati membri informano la
Commissione dei casi in cui sono stati
presentati reclami gravi e giustificati o in
cui uno Stato membro viola palesemente gli
obblighi stabiliti nella presente direttiva. Se
del caso, la Commissione adotta opportuni
provvedimenti per assicurare che lo Stato
PE 360.093 v02-00
105/145
AM/572702IT.doc
membro in causa ottemperi ai suoi
obblighi. In alternativa, la Commissione
può assumere una decisione che impone
una sanzione pecuniaria allo Stato membro
in causa; l'importo di detta sanzione può
essere dissuasivo e la decisione della
Commissione che impone la sanzione
pecuniaria può essere impugnata dinanzi
alla Corte di giustizia delle Comunità
europee.
Or. en
Justification
In case of non-respect of the Directive the Commission can impose a fine after a reasonable
and justified complaint or after an evident breach by a Member state of the provisions of this
directive. The amount of the fine shall be dissuasive and can be appealed before the European
Court of Justice
Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki
Emendamento 1092
Articolo 34, paragrafo 2ter (nuovo)
2ter) I paragrafi 1 e 2 non impongono allo
Stato membro d'origine l'obbligo di
effettuare verifiche e controlli fattuali nel
territorio dello Stato membro di prestazione
del servizio.
Or. en
Justification
The Member State of origin will be responsible for supervising that service providers
established on their territory meet all the requirements for being able to exercise the service
activity.
But it behove to the authorities of the country of destination to carry out the necessary
controls on the basis of their own national implementation mechanisms and legal provisions
including any administrative, civil or criminal sanctions provided for.
Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki
Emendamento 1093
Articolo 34, paragrafo 2quater (nuovo)
PE 360.093 v02-00
106/145
AM/572702IT.doc
2quater) Le autorità competenti dello Stato
membro di prestazione del servizio possono
effettuare verifiche, ispezioni ed indagini
sul posto a condizione che tali verifiche,
ispezioni o indagini siano oggettivamente
giustificate e non discriminatorie.
Or. en
Justification
The Member State of origin will be responsible for supervising that service providers
established on their territory meet all the requirements for being able to exercise the service
activity.
But it behove to the authorities of the country of destination to carry out the necessary
controls on the basis of their own national implementation mechanisms and legal provisions
including any administrative, civil or criminal sanctions provided for.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1094
Articolo 35, paragrafo 1
1. Conformemente all'articolo 16, gli Stati
membri si prestano assistenza reciproca e si
adoperano per instaurare forme di
collaborazione efficaci onde garantire il
controllo dei prestatori e dei loro servizi.
1. Gli Stati membri si prestano assistenza
reciproca e si adoperano per instaurare
forme di collaborazione efficaci onde
garantire il controllo dei prestatori e dei loro
servizi.
Or. nl
Justification
De samenwerking mag zich niet uitsluitend beperken tot de werkingssfeer van artikel 16.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1095
Articolo 35, paragrafo 1
PE 360.093 v02-00
107/145
AM/572702IT.doc
1. Conformemente all'articolo 16, gli Stati
membri si prestano assistenza reciproca e si
adoperano quanto più possibile per
instaurare forme di collaborazione efficaci
onde garantire il controllo dei prestatori e
dei loro servizi.
1. Spetta allo Stato membro di destinazione
controllare l'attività del prestatore sul suo
territorio. Tale controllo è esercitato dallo
Stato membro di destinazione in conformità
dei paragrafi 2 e 3.
Or. en
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1096
Articolo 35, paragrafo 2
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri
designano uno o più punti di contatto
comunicandone l'indirizzo agli altri Stati
membri e alla Commissione.
2. Lo Stato membro di destinazione:
- può effettuare nel suo territorio verifiche,
ispezioni ed indagini che siano necessarie
per controllare il servizio prestato;
- effettua verifiche, ispezioni ed indagini su
richiesta dello Stato membro d'origine;
- laddove non si applichi l'articolo 16, può
adottare nei confronti del prestatore
qualsiasi provvedimento previsto dal suo
diritto interno, in conformità del diritto
comunitario.
Or. en
PE 360.093 v02-00
108/145
AM/572702IT.doc
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1097
Articolo 35, paragrafo 3
3. Gli Stati membri forniscono con la
massima sollecitudine e per via elettronica
le informazioni richieste da altri Stati
membri o dalla Commissione.
3. Laddove si applichi l'articolo 16, le
verifiche, ispezioni o indagini di cui al
paragrafo 2 soddisfano le condizioni
seguenti:
Qualora vengano a conoscenza di un
comportamento illegale di un prestatore o
di atti precisi che possano causare
pregiudizio grave in uno Stato membro,
essi ne informano al più presto lo Stato
membro d'origine.
a) constano esclusivamente di constatazioni
fattuali e non danno luogo ad alcun altro
provvedimento nei confronti del prestatore,
fatte salve le eventuali deroghe per casi
individuali di cui all’articolo 19;
Qualora vengano a conoscenza di un
comportamento illegale di un prestatore
che possa fornire i propri servizi in altri
Stati membri o di atti precisi che potrebbero
causare pregiudizio grave alla salute o alla
sicurezza delle persone, essi ne informano
al più presto gli Stati membri e la
Commissione.
b) non sono discriminatorie e non sono
motivate dal fatto che il prestatore è
stabilito in un altro Stato membro;
c) sono oggettivamente giustificate da un
motivo imperativo di interesse generale e
sono proporzionate rispetto al fine
perseguito.
Or. en
PE 360.093 v02-00
109/145
AM/572702IT.doc
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris
Emendamento 1098
Articolo 35, paragrafo 3, terzo comma
Qualora vengano a conoscenza di un
comportamento illegale di un prestatore che
possa fornire i propri servizi in altri Stati
membri o di atti precisi che possano causare
pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza
delle persone, essi ne informano al più
presto gli Stati membri e la Commissione.
Qualora vengano a conoscenza di un
comportamento illegale di un prestatore o di
atti precisi che possano causare pregiudizio
grave alla salute o alla sicurezza delle
persone, essi ne informano al più presto gli
Stati membri e la Commissione.
Or. en
Justification
A decision to communicate information on unlawful contact, or specific acts, that could cause
serious damage to the health or safety or persons, should not be based on a judgement about
whether the individual ‘is likely to provide services in other Member States' since the
competent authority will not be in a position make such a judgement and also because the
individual may hold registration in more than one Member State.
Emendamento presentato da André Brie, Marco Rizzo
Emendamento 1099
Articolo 35, paragrafo 3, terzo comma
Qualora vengano a conoscenza di un
comportamento illegale di un prestatore che
possa fornire i propri servizi in altri Stati
membri o di atti precisi che potrebbero
causare pregiudizio grave alla salute o alla
sicurezza delle persone, essi ne informano al
più presto gli Stati membri e la
Commissione.
PE 360.093 v02-00
Qualora vengano a conoscenza di un
comportamento illegale di un prestatore che
possa fornire i propri servizi in altri Stati
membri o di atti precisi che potrebbero
causare pregiudizio grave alla salute o alla
sicurezza delle persone ovvero agli interessi
economici o giuridici dei consumatori, essi
ne informano al più presto gli Stati membri e
110/145
AM/572702IT.doc
la Commissione.
Or. en
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1100
Articolo 35, paragrafo 3 bis (nuovo)
3bis. Se dopo aver effettuato le verifiche,
ispezioni e indagini di cui al paragrafo 2 lo
Stato membro di destinazione constata che
un prestatore non ha ottemperato agli
obblighi che gli incombevano, può
prescrivere al prestatore di depositare una
cauzione o imporgli misure interinali.
Or. en
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1101
Articolo 35, paragrafo 4
4. Lo Stato membro d’origine fornisce le
informazioni relative ai prestatori stabiliti
sul suo territorio richieste da un altro Stato
membro, e in particolare conferma il loro
PE 360.093 v02-00
soppresso
111/145
AM/572702IT.doc
stabilimento sul suo territorio e il fatto che
ivi esercitano legalmente le loro attività.
Esso procede alle verifiche, ispezioni e
indagini richieste da un altro Stato membro
e informa quest'ultimo dei risultati e, se del
caso, dei provvedimenti presi.
Or. en
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1102
Articolo 35, paragrafo 5
5. In caso di difficoltà a soddisfare una
richiesta di informazioni, lo Stato membro
in causa avverte al più presto lo Stato
membro richiedente al fine di trovare una
soluzione.
soppresso
Or. en
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
PE 360.093 v02-00
112/145
AM/572702IT.doc
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1103
Articolo 35, paragrafo 6
6. Gli Stati membri provvedono affinché i
registri nei quali i prestatori sono iscritti e
che possono essere consultati dalle autorità
competenti sul loro territorio siano altresì
consultabili, alle stesse condizioni, dalle
competenti autorità equivalenti di altri Stati
membri.
soppresso
Or. en
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Authors: Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1104
Articolo 36, paragrafo 1
Assistenza reciproca in caso di spostamento
temporaneo del prestatore
Responsibilità dello Stato membro d'origine
1. Nei settori di cui all'articolo 16, nel caso
in cui un prestatore si sposti
temporaneamente in un altro Stato membro
in cui non è stabilito per prestarvi un
servizio, le autorità competenti di tale Stato
1. Spetta allo Stato membro d'origine
provvedere al controllo del prestatore nel
suo territorio, in particolare tramite misure
di controllo nel luogo di stabilimento del
prestatore, nonché applicare le sue norme
PE 360.093 v02-00
113/145
AM/572702IT.doc
membro partecipano al controllo del
prestatore conformemente al paragrafo 2.
di diritto interno anche nel caso in cui il
prestatore svolga le sue attività in un altro
Stato membro. Lo Stato membro d'origine
esercita tale controllo in conformità del
paragrafo 2.
Or. en
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Authors: Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1105
Articolo 36, paragrafo 2
2. Su richiesta dello Stato membro
d’origine, le autorità competenti di cui al
paragrafo 1 procedono alle verifiche,
ispezioni e indagini sul posto necessarie per
garantire l’efficacia del controllo dello
Stato membro d'origine ed intervengono
nei limiti delle competenze loro attribuite
nel proprio Stato membro.
2. Lo Stato membro d'origine:
Di loro iniziativa, dette autorità competenti
possono procedere a verifiche, ispezioni e
indagini sul posto, purché esse soddisfino
le condizioni seguenti:
- procede alle verifiche, ispezioni e indagini
richieste da un altro Stato membro e
informa quest'ultimo dei risultati e, se del
caso, dei provvedimenti presi.
a) constano esclusivamente di constatazioni
fattuali e non danno luogo ad alcun altro
provvedimento nei confronti del prestatore,
fatte salve le eventuali deroghe per casi
individuali di cui all’articolo 19;
- qualora si applichi l'articolo 16, prende
tutti i provvedimenti necessari per far sì che
i prestatori stabiliti nel suo territorio
ottemperino alle sue norme di diritto
interno,
PE 360.093 v02-00
114/145
AM/572702IT.doc
b) non sono discriminatorie e non sono
motivate dal fatto che il prestatore è
stabilito in un altro Stato membro;
- e adotta ogni misura necessaria per
perseguire e sanzionare le violazioni delle
sue norme di diritto interno anche nel caso
in cui il prestatore svolge le sue attività in
un altro Stato membro
c) sono oggettivamente giustificate da un
motivo imperativo di interesse generale e
sono proporzionate rispetto al fine
perseguito.
- fornisce le informazioni relative ai
prestatori stabiliti sul suo territorio
richieste da un altro Stato membro ed in
particolare conferma che un prestatore è
stabilito nel suo territorio e vi esercita le
proprie attività legalmente.
Or. en
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Diana Wallis
Emendamento 1106
Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma
2. Di loro iniziativa, dette autorità
competenti possono procedere a verifiche,
ispezioni e indagini sul posto, purché esse
soddisfino le condizioni seguenti:
2. Di loro iniziativa, dette autorità
competenti possono procedere a verifiche,
ispezioni e indagini sul posto, purché esse
soddisfino tutte le condizioni seguenti:
Or. en
Justification
The formulation as proposed by the Commission does not explicitly mention that the three
conditions should be met jointly. The lack of this specification could leave field for free
interpretation.
Emendamento presentato da Michał Tomasz Kamiński
Emendamento 1107
Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma
PE 360.093 v02-00
115/145
AM/572702IT.doc
Di loro iniziativa, dette autorità competenti
possono procedere a verifiche, ispezioni e
indagini sul posto, purché esse soddisfino le
condizioni seguenti:
Di loro iniziativa, dette autorità competenti
possono procedere a verifiche, ispezioni e
indagini sul posto, purché esse soddisfino
tutte le condizioni seguenti:
Or. en
Justification
The formulation as proposed by the Commission does not explicitly mention that the three
conditions should be met jointly. The lack of this specification could leave field for free
interpretation.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1108
Articolo 36, paragrafo 2, lettera a)
a) consistano esclusivamente in
constatazioni fattuali e non diano luogo ad
alcun altro provvedimento nei confronti del
prestatore, salvo le deroghe per casi
individuali di cui all’articolo 19;
a) consistano esclusivamente in
constatazioni fattuali e non diano luogo ad
alcun altro provvedimento nei confronti del
prestatore;
Or. nl
Justification
Als artikel 19 wordt geschrapt is dit artikel zijn betekenis kwijt.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 1109
Articolo 36, paragrafo 2 bis (nuovo)
2bis. Fino all'entrata in vigore di una
convenzione europea per la creazione di un
quadro giuridico per il riconoscimento e
l'esecuzione in materia amministrativa
PE 360.093 v02-00
116/145
AM/572702IT.doc
queste autorità competenti possono inoltre,
alle condizioni di cui al paragrafo 2,
esigere, dopo aver constatato gravi
infrazioni , il deposito di un congruo
importo o, in via sussidiaria, emettere
provvedimenti d'urgenza qualora sussista
un sospetto motivato che una successiva
azione giudiziaria sia destinata
all'insuccesso.
Gli Stati membri e la Commissione
promuovono l'adozione di misure, in
particolare convenzioni e regolamenti a
livello europeo, intese alla creazione di un
quadro giuridico per il riconoscimento e
l'esecuzione in materia amministrativa.
Or. de
Justification
Für das Funktionieren der Richtlinie ist es unerlässlich, dass allfällige Sanktionen der
Gewerbe- und der Arbeitsmarktaufsicht direkt vollstreckt werden können, auch wenn der
Zuwiderhandelnde sich nicht auf dem Hoheitsgebiet der die Sanktionen verhängenden
Behörde befindet. Dies kann nur durch umfassende
Verwaltungsvollstreckungsübereinkommen sichergestellt werden. Das Fehlen eines solchen
Instruments birgt die Gefahr, dass Verwaltungsübertretungen bewusst in Kauf genommen
werden, da in manchen Fällen ohnehin keine Rechtsdurchsetzung zu erwarten ist. Dies könnte
zu unlauterem Wettbewerb führen. Bis zum Inkrafttreten solcher Übereinkommen muss die
Behörde im Zielland über geeignete Mittel verfügen, um solchen Regelverstößen wirksam
begegnen zu können.
Emendamento presentato da Authors: Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1110
Articolo 36, paragrafo 2 ter (nuovo)
2ter. Lo Stato membro d'origine non può
rifiutare di adottare misure di controllo o di
esecuzione sul suo territorio a causa del
fatto che il servizio è stato prestato [o ha
provocato danni] in un altro Stato membro.
Or. en
PE 360.093 v02-00
117/145
AM/572702IT.doc
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1111
Articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3
Assistenza reciproca in caso di deroga al
principio del paese d’origine per casi
individuali
Meccanismo di allarme
1. Qualora uno Stato membro intenda
prendere una delle misure di cui
all'articolo 19, si applica la procedura di
cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente
articolo, fatte salve le procedure
giudiziarie.
1. Lo Stato membro che venga a
conoscenza di specifici atti o circostanze
gravi che possano arrecare pregiudizio
grave alla salute o alla sicurezza delle
persone sul suo territorio o in altri Stati
membri ne informa al più presto lo Stato
membro d'origine, gli altri Stati membri
interessati e la Commissione.
2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1
chiede allo Stato membro d'origine di
prendere misure nei confronti del
prestatore in questione, fornendo tutte le
informazioni pertinenti sul servizio in
causa e le circostanze specifiche. Lo Stato
membro d'origine verifica con la massima
sollecitudine se il prestatore esercita
legalmente le sue attività nonché i fatti
all'origine della richiesta. Esso comunica
al più presto allo Stato membro che ha
presentato la richiesta le misure prese o
previste o, se del caso, i motivi per i quali
non è stata presa alcuna misura.
2. Per dare esecuzione al paragrafo 1, la
Commissione promuove l'instaurazione di
una rete europea di autorità degli Stati
membri e partecipa alla gestione della
medesima.
3. Dopo la comunicazione dello Stato
membro d'origine di cui al paragrafo 2,
secondo comma, lo Stato membro che ha
3. La Commissione predispone e aggiorna
regolarmente, secondo la procedura di cui
all'articolo 42, gli orientamenti relativi alla
PE 360.093 v02-00
118/145
AM/572702IT.doc
presentato la richiesta notifica alla
Commissione e allo Stato membro d'origine
la sua intenzione di prendere misure,
precisando le ragioni seguenti:
gestione della rete di cui al paragrafo 1.
a) le ragioni per le quali ritiene che le
misure prese o previste dallo Stato membro
d'origine siano insufficienti;
b) le ragioni per le quali ritiene che le
misure che prevede di prendere rispettino le
condizioni di cui all'articolo 19.
4. Le misure possono essere prese solo dopo
quindici giorni lavorativi dalla notifica di
cui al paragrafo 3.
soppresso
5. Senza pregiudizio della facoltà per lo
Stato membro che ha presentato la
richiesta di prendere le misure in questione
allo scadere del termine di cui al paragrafo
4, la Commissione esamina al più presto la
conformità al diritto comunitario delle
misure notificate. Qualora giunga alla
conclusione che la misura non è conforme
al diritto comunitario, la Commissione
adotta una decisione per chiedere allo Stato
membro interessato di non prendere le
misure previste, o di sospendere
immediatamente le misure prese.
soppresso
6. In caso di urgenza, lo Stato membro che
prevede di prendere una misura può
derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e
4. In questo caso, le misure sono notificate
con la massima sollecitudine alla
Commissione e allo Stato membro
d'origine, specificando i motivi che
giustificano l'urgenza.
soppresso
Or. en
Justification
The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin
should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites
fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of
administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state
of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient
administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states
activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who
PE 360.093 v02-00
119/145
AM/572702IT.doc
do not comply with these provisions to the Court of Justice.
Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer
Emendamento 1112
Articolo 37
Assistenza reciproca in caso di deroga al
principio del paese d’origine per casi
individuali
soppresso
1. Qualora uno Stato membro intenda
prendere una delle misure di cui
all'articolo 19, si applica la procedura di
cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente
articolo, fatte salve le procedure
giudiziarie.
2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1
chiede allo Stato membro d'origine di
prendere misure nei confronti del
prestatore in questione, fornendo tutte le
informazioni pertinenti sul servizio in
causa e le circostanze specifiche.
Lo Stato membro d'origine verifica con la
massima sollecitudine se il prestatore
esercita legalmente le sue attività nonché i
fatti all'origine della richiesta.
Esso comunica al più presto allo Stato
membro che ha presentato la richiesta le
misure prese o previste o, se del caso, i
motivi per i quali non è stata presa alcuna
misura.
3. Dopo la comunicazione dello Stato
membro d'origine di cui al paragrafo 2,
secondo comma, lo Stato membro che ha
presentato la richiesta notifica alla
Commissione e allo Stato membro d'origine
la sua intenzione di prendere misure,
precisando le ragioni seguenti:
a) le ragioni per le quali ritiene che le
misure prese o previste dallo Stato membro
d'origine siano insufficienti;
b) le ragioni per le quali ritiene che le
misure che prevede di prendere rispettino le
condizioni di cui all'articolo 19.
4. Le misure possono essere prese solo dopo
quindici giorni lavorativi dalla notifica di
cui al paragrafo 3.
PE 360.093 v02-00
120/145
AM/572702IT.doc
5. Senza pregiudizio della facoltà per lo
Stato membro che ha presentato la
richiesta di prendere le misure in questione
allo scadere del termine di cui al paragrafo
4, la Commissione esamina al più presto la
conformità al diritto comunitario delle
misure notificate.
Qualora giunga alla conclusione che la
misura non è conforme al diritto
comunitario, la Commissione adotta una
decisione per chiedere allo Stato membro
interessato di non prendere le misure
previste o di sospendere immediatamente le
misure prese.
6. In caso di urgenza, lo Stato membro che
prevede di prendere una misura può
derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e
4. In questo caso, le misure sono notificate
con la massima sollecitudine alla
Commissione e allo Stato membro
d'origine, specificando i motivi che
giustificano l'urgenza.
Or. en
Justification
This amendment is consistent with the deletion of Article 19.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1113
Articolo 37
Assistenza reciproca in caso di deroga al
principio del paese d’origine per casi
individuali
soppresso
1. Qualora uno Stato membro intenda
prendere una delle misure di cui
all'articolo 19, si applica la procedura di
cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente
articolo, fatte salve le procedure
giudiziarie.
2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1
chiede allo Stato membro d'origine di
prendere misure nei confronti del
PE 360.093 v02-00
121/145
AM/572702IT.doc
prestatore in questione, fornendo tutte le
informazioni pertinenti sul servizio in
causa e le circostanze specifiche.
Lo Stato membro d'origine verifica con la
massima sollecitudine se il prestatore
esercita legalmente le sue attività nonché i
fatti all'origine della richiesta. Esso
comunica al più presto allo Stato membro
che ha presentato la richiesta le misure
prese o previste o, se del caso, i motivi per i
quali non è stata presa alcuna misura.
3. Dopo la comunicazione dello Stato
membro d'origine di cui al paragrafo 2,
secondo comma, lo Stato membro che ha
presentato la richiesta notifica alla
Commissione e allo Stato membro d'origine
la sua intenzione di prendere misure,
precisando le ragioni seguenti:
a) le ragioni per le quali ritiene che le
misure prese o previste dallo Stato membro
d'origine siano insufficienti;
b) le ragioni per le quali ritiene che le
misure che prevede di prendere rispettino le
condizioni di cui all'articolo 19.
4. Le misure possono essere prese solo dopo
quindici giorni lavorativi dalla notifica di
cui al paragrafo 3.
5. Salvo la facoltà per lo Stato membro di
prendere le misure in questione dopo il
termine di cui al paragrafo 4, la
Commissione esamina al più presto la
conformità al diritto comunitario delle
misure notificate.
Qualora giunga alla conclusione che la
misura non è conforme al diritto
comunitario, la Commissione adotta una
decisione per chiedere allo Stato membro
interessato di non prendere le misure
previste, o di sospendere immediatamente le
misure prese.
6. In caso di urgenza, lo Stato membro che
prevede di prendere una misura può
derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e
4. In questo caso, le misure sono notificate
con la massima sollecitudine alla
Commissione e allo Stato membro
d'origine, specificando i motivi che
giustificano l'urgenza.
Or. nl
PE 360.093 v02-00
122/145
AM/572702IT.doc
Justification
Artikel 37 moet worden geschrapt als gevolg van de wijziging van het toepassingsgebied van
het oorsprongslandbeginsel.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1114
Articolo 37 bis (nuovo)
Articolo 37 bis
Controllo relativo all'assistenza reciproca
1. In collaborazione con gli Stati membri,
la Commissione segue attentamente il
funzionamento dell'assistenza reciproca al
fine di identificare gli Stati membri che non
ottemperano ai loro obblighi in materia. La
Commissione adotta tempestivamente
opportuni provvedimenti in conformità del
trattato, in particolare per mezzo di
procedure per infrazione per ovviare a tali
carenze.
2. Ogni due anni la Commissione, sulla
scorta di relazioni presentate dagli Stati
membri, redige una relazione specifica
destinata al Parlamento ed al Consiglio,
sull'ottemperanza agli obblighi in materia
di assistenza reciproca, in cui sono indicati
i problemi di cooperazione incontrati e le
soluzioni trovate.
Or. en
Emendamento presentato da Edit Herczog
Emendamento 1115
Articolo 37 ter (nuovo)
Articolo 37 ter
Misure di accompagnamento
1. La Commissione, collaborando con gli
Stati membri, instaura un sistema
PE 360.093 v02-00
123/145
AM/572702IT.doc
elettronico per lo scambio di informazioni
tra gli Stati membri
2. Gli Stati membri, collaborando con la
Commissione, adottano misure di
accompagnamento per agevolare lo
scambio di funzionari preposti
all'attuazione dell'assistenza reciproca e la
formazione di detti funzionari, compresa la
formazione linguistica e informatica.
3. La Commissione valuta la necessità di
istituire un programma pluriennale ai fini
dell'organizzazione dei relativi scambi di
funzionari e della formazione.
Or. en
Justification
In order to ensure thatadministrative cooperation will function effectively, this amendment
provides for accompanying measures, the exchange of officials and training of such officials.
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 1116
Articolo 38
La Commissione adotta, conformemente
alla procedura di cui all’articolo 42,
paragrafo 2, le misure di applicazione
necessarie per l’attuazione del presente
capo aventi per oggetto la fissazione dei
termini di cui agli articoli 35 e 37 e le
modalità pratiche degli scambi di
informazioni per via elettronica fra punti di
contatto, segnatamente le disposizioni
sull’interoperabilità dei sistemi di
informazione.
La Commissione provvede a garantire
l’interoperabilità dei sistemi elettronici di
informazione tra gli Stati membri. Si
applica l’articolo 42, paragrafo 2.
Or. de
Justification
Für eine effektive Verwaltungszusammenarbeit ist die Interoperabilität der elektronischen
Informationssysteme von besonderer Bedeutung. Dies rechtfertigt eine entsprechende
Durchführungsermächtigung der Kommission.
PE 360.093 v02-00
124/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Andreas Schwab
Emendamento 1117
Articolo 38, paragrafo 1 bis (nuovo)
D'intesa con la Commissione gli Stati
membri adottano misure di
accompagnamento per promuovere lo
scambio di funzionari incaricati
dell'assistenza reciproca e provvedono a
che essi partecipino ad azioni di formazione
periodiche, compresa la formazione
linguistica e informatica.
Or. de
Emendamento presentato da Andreas Schwab
Emendamento 1118
Articolo 38, paragrafo 1ter (nuovo)
D'intesa con la Commissione gli Stati
membri adottano misure di
accompagnamento per promuovere la
collaborazione di organizzazioni
professionali nell'attuazione degli scambi e
delle azioni di formazione.
Or. de
Emendamento presentato da Andreas Schwab
Emendamento 1119
Articolo 38, paragrafo 1quater (nuovo)
Il Consiglio elabora un programma
d'azione per organizzare lo scambio e la
formazione professionale di funzionari per
il periodo dal … al … .
Or. de
PE 360.093 v02-00
125/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen
Emendamento 1120
Articolo 39
Codici di condotta comunitari
soppresso
1. Gli Stati membri, in collaborazione con
la Commissione, adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare
l'elaborazione, nel rispetto del diritto
comunitario, di codici di condotta
comunitari, in particolare nei settori
seguenti:
a) contenuto e modalità delle
comunicazioni commerciali relative alle
professioni regolamentate in funzione delle
caratteristiche specifiche di ciascuna
professione;
b) norme deontologiche delle professioni
regolamentate intese a garantire, in
funzione delle caratteristiche specifiche di
ciascuna professione, l'indipendenza,
l'imparzialità e il segreto professionale;
c) condizioni di esercizio delle attività di
agenti immobiliari.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i
codici di condotta di cui al paragrafo 1
siano accessibili a distanza, per via
elettronica e trasmessi alla Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori precisino, su richiesta del
destinatario, o nella documentazione
informativa dei loro servizi, gli eventuali
codici di condotta ai quali sono soggetti
nonché l'indirizzo al quale tali codici
possono essere consultati per via
elettronica, con indicazione delle versioni
linguistiche disponibili.
4. Gli Stati membri adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare gli
ordini, organismi o associazioni
professionali ad applicare a livello
nazionale codici di condotta adottati a
livello comunitario.
Or. en
PE 360.093 v02-00
126/145
AM/572702IT.doc
Justification
The envisaged system of European code of conducts seems to be unworkable.
Dit artikel gaat, zeker in combinatie met artikel 40, lid 2, b) verder dan nodig en is voor
sommige beroepen onuitvoerbaar. Bovendien is dit niet noodzakelijk om de interne markt
voor diensten van gereglementeerde beroepen tot stand te brengen. Het volstaat dat na
verloop van tijd onderzocht wordt of een communautair initiatief wenselijk is en dit
desgevallend te nemen in een daartoe aangepast actieprogramma.
Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer
Emendamento 1121
Articolo 39, paragrafo 1, cappello
1. Gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione, adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare
l'elaborazione, nel rispetto del diritto
comunitario, di codici di condotta
comunitari, in particolare nei settori
seguenti:
1. Sino all'entrata in vigore delle misure di
armonizzazione di cui agli articoli 5, 6, 9,
15 e 16 della presente direttiva, gli Stati
membri, in collaborazione con la
Commissione, adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare
l'elaborazione, nel rispetto del diritto
comunitario, di codici di condotta
comunitari, in particolare nei settori
seguenti:
Or. en
Justification
This amendment is consistent with provisions proposed for Articles 5, 6, 9, 15 and 16.
Emendamento presentato da Bill Newton Dunn
Emendamento 1122
Articolo 39, paragrafo 1, cappello
1. Gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione, adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare
l'elaborazione, nel rispetto del diritto
comunitario, di codici di condotta
comunitari, in particolare nei settori
seguenti:
1. Gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione, adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare
l'elaborazione, a livello comunitario, di
codici di condotta intesi ad agevolare la
prestazione transfrontaliera di servizi o lo
stabilimento di un prestatore in un altro
Stato membro, nel rispetto del diritto
comunitario, in particolare nei settori
seguenti:
Or. en
PE 360.093 v02-00
127/145
AM/572702IT.doc
Justification
In line with the principle of subsidiarity, Community-level codes should apply to issues
relating to the cross-border provision of services. There is no legal basis for the development
of Community-level codes to apply in purely domestic situations - this could create conflicts
with existing local codes of conduct.
Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda
Emendamento 1123
Articolo 39, paragrafo 1, cappello
1. Gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione, adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare
l'elaborazione, nel rispetto del diritto
comunitario, di codici di condotta a livello
comunitario, in particolare nei settori
seguenti:
1. Gli Stati membri, in collaborazione con la
Commissione, adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare
l'elaborazione di codici di condotta a livello
comunitario, specialmente da parte degli
ordini, e organismi o associazioni
professionali, nel rispetto del diritto
comunitario, in particolare nei settori
seguenti:
Or. es
Justification
Dado que una gran mayoría de colegios, organismos y asociaciones profesionales tienen ya
códigos de conducta y que éstos son, en muchos aspectos, coincidentes, y dado que dichos
colegios, organismos y asociaciones profesionales, agrupando ya a una gran cantidad de
profesionales y siendo, por tanto, una buena plataforma de negociación, son los que mejor
conocen las necesidades, el funcionamiento y la problemática de las profesiones a las que
representan, resulta conveniente que desde la directiva se les otorgue un papel relevante en
la elaboración de los códigos de conducta.
Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda
Emendamento 1124
Articolo 39, paragrafo 1 bis (nuovo)
1bis) I codici di condotta elaborati in
conformità del disposto del paragrafo 1
sono trasmessi alla Commissione, per
approvazione.
Or. es
PE 360.093 v02-00
128/145
AM/572702IT.doc
Justification
Si resulta conveniente que los códigos sean remitidos a la Comisión para su mero
conocimiento, el dictamen positivo de la Comisión acerca de un texto definitivo acordado a
nivel comunitario reforzará la posición de dichos códigos.
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 1125
Articolo 39, paragrafo 2
2. Gli Stati membri provvedono affinché i
codici di condotta di cui al paragrafo 1
siano accessibili a distanza, per via
elettronica e trasmessi alla Commissione.
soppresso
Or. de
Justification
Da es sich bei der Dienstleistungsrichtlinie um eine Rahmenrichtlinie handelt, sollten auch
die Vorschriften zu den Verhaltenskodizes nur allgemeine Grundsätze vorgeben und keine
weitergehenden Detailregelungen. Dies würde die Dienstleistungsrichtlinie überfrachten.
Zudem stellen die Informationspflichten eine zusätzliche bürokratische Bürde für den
Dienstleistungserbringer dar. Ein entsprechendes Regelungsbedürfnis für alle betroffenen
Dienstleistungen ist jedoch nicht ersichtlich.
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 1126
Articolo 39, paragrafo 3
3. Gli Stati membri provvedono affinché i
prestatori precisino, su richiesta del
destinatario, o nella documentazione
informativa dei loro servizi, gli eventuali
codici di condotta ai quali sono soggetti
nonché l'indirizzo al quale tali codici
possono essere consultati per via
elettronica, con indicazione delle versioni
linguistiche disponibili.
soppresso
Or. de
PE 360.093 v02-00
129/145
AM/572702IT.doc
Justification
Da es sich bei der Dienstleistungsrichtlinie um eine Rahmenrichtlinie handelt, sollten auch
die Vorschriften zu den Verhaltenskodizes nur allgemeine Grundsätze vorgeben und keine
weitergehenden Detailregelungen. Dies würde die Dienstleistungsrichtlinie überfrachten.
Zudem stellen die Informationspflichten eine zusätzliche bürokratische Bürde für den
Dienstleistungserbringer dar. Ein entsprechendes Regelungsbedürfnis für alle betroffenen
Dienstleistungen ist jedoch nicht ersichtlich.
Emendamento presentato da Bill Newton Dunn
Emendamento 1127
Articolo 39, paragrafo 4
4. Gli Stati membri adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare gli
ordini e gli organismi o associazioni
professionali ad applicare a livello
nazionale i codici di condotta comunitari.
soppresso
Or. en
Justification
In line with the principle of subsidiarity, Community-level codes should apply to issues
relating to the cross-border provision of services. There is no legal basis for the development
of Community-level codes to apply in purely domestic situations - this could create conflicts
with existing local codes of conduct.
Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda
Emendamento 1128
Articolo 39, paragrafo 4
4. Gli Stati membri adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare gli
ordini e gli organismi o associazioni
professionali ad applicare a livello
nazionale i codici di condotta comunitari.
4. Gli Stati membri adottano le misure di
accompagnamento necessarie affinché gli
ordini e gli organismi o associazioni
professionali applichino a livello nazionale i
codici di condotta comunitari e affinché i
prestatori adeguino comunque il loro
comportamento a detti codici.
Or. es
PE 360.093 v02-00
130/145
AM/572702IT.doc
Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud
Emendamento 1129
Articolo 39, paragrafo 4
4. Gli Stati membri adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare gli
ordini e gli organismi o associazioni
professionali ad applicare a livello nazionale
i codici di condotta comunitari.
4. Gli Stati membri devono adottare misure
di accompagnamento volte a incoraggiare gli
ordini e gli organismi o associazioni
professionali ad applicare a livello
nazionale, come standard minimo, i codici
di condotta comunitari.
Ciò non osta all'applicazione di requisiti
più rigorosi, in materia di codici di
condotta, da parte degli organismi o
associazioni professionali.
Or. fr
Justification
Il convient d'imposer aux Etats Membres la prise de mesures visant à accompagner et
encourager, les ordres professionnels et les organismes ou associations à mettre en oeuvre au
niveau national des codes de conduite adaptés au niveau communautaire. Ceci doit se faire
dans le souci permanent de tirer vers le haut les garanties pour les consommateurs.
Emendamento presentato da Andreas Schwab
Emendamento 1130
Articolo 39, paragrafo 4
4) Gli Stati membri adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare gli
ordini professionali e gli organismi o
associazioni ad applicare a livello nazionale
codici di condotta adottati a livello
comunitario.
4) Gli Stati membri adottano misure di
accompagnamento volte a incoraggiare gli
ordini professionali e gli organismi o
associazioni ad applicare a livello nazionale,
in quanto standard minimo, codici di
condotta adottati a livello comunitario.
Tale adozione non osta in alcun modo a
che gli ordini professionali applichino
requisiti più rigorosi mediante i loro codici
di condotta.
Or. de
PE 360.093 v02-00
131/145
AM/572702IT.doc
Justification
Europäische Kodizes sind per Definition eine Kompromisslösung. Standesorganisationen
sollten die Möglichkeit haben, Standards zu erhöhen und durch bessere Qualität
konkurrenzfähiger zu werden. Konsumentenfreundliche Lösungen, die zu einer wieder
erkennbaren Marke geworden sind und Vertrauen durch positive Erfahrungen beim
Konsumenten erworben haben, sollten nicht durch niedrigere europäische Standards
gefährdet werden.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos
Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut
Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas
Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 1131
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)
b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i
giochi con poste in denaro, le lotterie e le
transazioni relative a scommesse, alla luce
di una relazione della Commissione e di
un’ampia consultazione delle parti
interessate;
soppresso
Or. en
Justification
The deletion of letter (b) is a consequence of amending Article 17 number 16(a) (new). The
harmonisation of security services seems to be necessary to enhance the cross border provision of
such services.
Emendamento presentato da Janelly Fourtou
Emendamento 1132
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)
b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i
giochi con poste in denaro, le lotterie e le
transazioni relative a scommesse, alla luce
di una relazione della Commissione e di
un’ampia consultazione delle parti
interessate;
soppresso
Or. fr
PE 360.093 v02-00
132/145
AM/572702IT.doc
Justification
Amendement de coordination avec l'exclusion explicite du secteur des jeux du champ de la
directive.
Emendamento presentato da Marco Rizzo
Emendamento 1133
Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)
b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i
giochi con poste in denaro, le lotterie e le
transazioni relative a scommesse, alla luce
di una relazione della Commissione e di
un’ampia consultazione delle parti
interessate;
soppresso
Or. en
Justification
Gambling involves by definition questions of public health, public order and morality and is
therefore, with the exception of responsibilities accorded to it under Article 152 of the Treaty,
entirely outside the competence of the Community institutions and must remain a matter for
the Member States to regulate as they see fit. It is therefore inappropriate to give it as an
example in this recital.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos
Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut
Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas
Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 1134
Articolo 40, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)
c bis) i servizi di sicurezza;
Or. en
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab,
PE 360.093 v02-00
133/145
AM/572702IT.doc
Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 1135
Articolo 40, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)
c ter) il riconoscimento e l'esecuzione in
materia amministrativa;
Or. en
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 1136
Articolo 40, paragrafo 1, lettera c quater) (nuova)
c quater) l'integrazione nella presente
direttiva del sistema di cooperazione tra i
regimi pubblici di assicurazione sanitaria;
Or. en
Emendamento presentato da Andreas Schwab
Emendamento 1137
Articolo 40, paragrafo 1, lettera c quinquies) (nuova)
c quinquies) la prestazione di servizi nel
settore della sanità.
Or. de
Justification
Zur Erreichung der mit der "Lissabon-Strategie" verfolgten Ziele muss man das mit der
Öffnung des Marktes verbundene Wachstumspotential nutzen. Eine Öffnung des Marktes ist in
diesem besonders sensiblen Bereich der mitgliedstaatlichen Gesundheitsversorgung nur nach
einer vorhergehenden Harmonisierung/hinreichenden Angleichung möglich.
Emendamento presentato da Bill Newton Dunn
Emendamento 1138
Articolo 40, paragrafo 2
PE 360.093 v02-00
134/145
AM/572702IT.doc
2. Al fine di garantire il buon
funzionamento del mercato interno dei
servizi, la Commissione esamina la
necessità di prendere iniziative
complementari o di presentare proposte
relative alle questioni seguenti:
soppresso
a) le questioni che, essendo state oggetto di
deroghe per casi individuali, hanno rivelato
la necessità di un’armonizzazione a livello
comunitario;
b) le questioni di cui all'articolo 39 per le
quali i codici di condotta non hanno potuto
essere applicati prima della data di
trasposizione o sono insufficienti ad
assicurare il buon funzionamento del
mercato interno;
c) gli aspetti messi in luce dalla procedura
di valutazione reciproca prevista
dall'articolo 41;
d) la tutela dei consumatori e i contratti
transfrontalieri.
Or. en
Justification
As with the justification for the amendment to Article 39 and in line with the principle of
subsidiarity, Community-level codes should apply only to issues relating to the cross-border
provision of services. There is no legal basis for the development of Community-level codes to
apply in purely domestic situations - this could create conflicts with existing local codes of
conduct. Therefore the same logic should apply to action taken by the Commission in terms
of its ability to legislate under Article 40.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1139
Articolo 40, paragrafo 2, lettera a)
a) le questioni che, essendo state oggetto di
deroghe per casi individuali, hanno rivelato
la necessità di un’armonizzazione a livello
PE 360.093 v02-00
a) le questioni che hanno rivelato la
necessità di un’armonizzazione a livello
comunitario;
135/145
AM/572702IT.doc
comunitario;
Or. nl
Justification
Artikel 40, lid 2, a) moet gedeeltelijk worden geschrapt als gevolg van de wijziging van het
toepassingsgebied van het oorsprongslandbeginsel.
Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte
Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,
Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita
Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander
Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon
Emendamento 1140
Articolo 40, paragrafo 2, lettera b)
b) le questioni di cui all'articolo 39 per le
quali i codici di condotta non hanno potuto
essere applicati prima della data di
recepimento o sono insufficienti ad
assicurare il buon funzionamento del
mercato interno;
soppresso
Or. en
Justification
Consequence of the deletion of Article 39.
Emendamento presentato da Marianne Thyssen
Emendamento 1141
Articolo 40, paragrafo 2, lettera b)
b) le questioni di cui all'articolo 39 per le
quali i codici di condotta non hanno potuto
essere applicati prima della data di
trasposizione o sono insufficienti ad
assicurare il buon funzionamento del
mercato interno;
b) le regole concernenti l'etica
professionale e le condizioni della
comunicazione commerciale per le
professioni regolamentate, tenuto conto
delle caratteristiche specifiche di ciascuna
professione;
Or. nl
PE 360.093 v02-00
136/145
AM/572702IT.doc
Justification
Dit artikel gaat, zeker in combinatie met artikel 39 verder dan nodig en is voor sommige
beroepen onuitvoerbaar. Bovendien is dit niet noodzakelijk om de interne markt voor diensten
van gereglementeerde beroepen tot stand te brengen. Het volstaat dat na verloop van tijd
onderzocht wordt of een communautair initiatief wenselijk is en dit desgevallend te nemen in
een daartoe aangepast actieprogramma.
Emendamento presentato da Joachim Wuermeling
Emendamento 1142
Articolo 41
Valutazione reciproca
soppresso
1. Entro il [data di trasposizione], gli Stati
membri presentano una relazione alla
Commissione contenente le informazioni di
cui ai seguenti articoli:
a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi
di autorizzazione;
b) articolo 15, paragrafo 4, relativo ai
requisiti da valutare;
c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle
attività pluridisciplinari.
2. La Commissione trasmette le relazioni di
cui al paragrafo 1 agli Stati membri che,
entro un termine di sei mesi, comunicano le
loro osservazioni su ciascuna relazione.
Entro lo stesso termine, la Commissione
consulta le parti interessate su tali
relazioni.
3. La Commissione trasmette le relazioni e
le osservazioni degli Stati membri al
comitato di cui all’articolo 42, paragrafo 1,
che può formulare osservazioni.
4. Alla luce delle osservazioni di cui ai
paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio, entro il
31 dicembre 2008, una relazione di sintesi
accompagnata, se del caso, da proposte
complementari.
Or. de
PE 360.093 v02-00
137/145
AM/572702IT.doc
Justification
Die zahlreichen Berichtspflichten (Art. 9 Abs. 2, 15 Abs. 4, 30 Abs. 4, Art. 41) bürden den
nationalen Verwaltungen eine in ihrer Summe enorme bürokratische Mehrbelastung auf,
ohne dass dadurch eine effektive Erleichterung für den grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverkehr zu erwarten wäre. Eine Modernisierung der einzelstaatlichen
Regulierungssysteme kann ist am Besten mit einer insgesamt schlanken Staatsverwaltung zu
erreichen. Deshalb sollten aufwendige Berichtspflichten so weit wie möglich beschränkt
werden.
Emendamento presentato da Mia De Vits
Emendamento 1143
Articolo 41
Valutazione reciproca
soppresso
1. Entro il [data di recepimento], gli Stati
membri presentano una relazione alla
Commissione contenente le informazioni di
cui ai seguenti articoli:
a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi
di autorizzazione;
b) articolo 15, paragrafo 4, relativo ai
requisiti da valutare;
c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle
attività pluridisciplinari.
2. La Commissione trasmette le relazioni di
cui al paragrafo 1 agli Stati membri che,
entro un termine di sei mesi, comunicano le
loro osservazioni su ciascuna relazione.
Entro lo stesso termine, la Commissione
consulta le parti interessate su tali
relazioni.
3. La Commissione trasmette le relazioni e
le osservazioni degli Stati membri al
comitato di cui all’articolo 42, paragrafo 1,
che può formulare osservazioni.
4. Alla luce delle osservazioni di cui ai
paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio, entro il
31 dicembre 2008, una relazione di sintesi
accompagnata, se del caso, da proposte
complementari.
Or. fr
PE 360.093 v02-00
138/145
AM/572702IT.doc
Justification
Pour des raisons de cohérence, cet article doit être supprimé : en effet, une suppression de
l'art. 15 vide l'art. 41 de substance.
Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer
Emendamento 1144
Articolo 41, paragrafo 1
1. Entro il [data di recepimento], gli Stati
membri presentano una relazione alla
Commissione contenente le informazioni di
cui ai seguenti articoli:
1. Entro il [data di recepimento], gli Stati
membri presentano una relazione alla
Commissione contenente le informazioni di
cui ai seguenti articoli:
a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi
di autorizzazione;
a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi
di autorizzazione;
b) articolo 15, paragrafo 4, relativo ai
requisiti da valutare;
b) articolo 15, paragrafo 4, relativo
all'armonizzazione dei requisiti;
c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle
attività pluridisciplinari.
c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle
attività pluridisciplinari.
cbis) articolo5, paragrafo 1, relativo
all'armonizzazione delle procedure;
cter) articolo 6, paragrafo 1, relativo agli
sportelli unici;
cquater) articolo 16, paragrafo 1, relativo
alle disposizioni riguardanti la libera
circolazione dei servizi.
Or. en
Justification
This amendment is consistent with the provisions proposed for Articles 5, 6, 15 and 16.
Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud
Emendamento 1145
Articolo 41, paragrafo 2
2. La Commissione trasmette le relazioni di
cui al paragrafo 1 agli Stati membri che,
entro un termine di sei mesi, comunicano le
loro osservazioni su ciascuna relazione.
2. La Commissione trasmette le relazioni di
cui al paragrafo 1 agli Stati membri che,
entro un termine di sei mesi, comunicano le
loro osservazioni su ciascuna relazione.
Entro lo stesso termine, la Commissione
consulta le parti interessate su tali relazioni.
Entro lo stesso termine, la Commissione
consulta le parti interessate, segnatamente le
PE 360.093 v02-00
139/145
AM/572702IT.doc
parti sociali, su tali relazioni.
Or. fr
Justification
Dans la démarche qui est celle de l'Union, il convient de donner toute leur place aux
partenaires sociaux dans cette procédure d'évaluation, et ainsi leur permettre d'avoir
l'information la plus complète possible.
Emendamento presentato da Evelyne Gebhardt
Emendamento 1146
Articolo 41, paragrafo 4
4. Alla luce delle osservazioni di cui ai
paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio, entro il
31 dicembre 2008, una relazione di sintesi
accompagnata, se del caso, da proposte
complementari.
4. Alla luce delle osservazioni di cui ai
paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio, [entro
un anno dalla data di recepimento], una
relazione di sintesi accompagnata, se del
caso, da proposte complementari.
Or. en
Justification
For the sake of coherence with the amendment to Article 45, which establishes a four-year
deadline for the transposition of this Directive.
Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Stefano Zappalà
Emendamento 1147
Articolo 41, paragrafo 4
4. Alla luce delle osservazioni di cui ai
paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio, entro il
31 dicembre 2008, una relazione di sintesi
accompagnata, se del caso, da proposte
complementari.
PE 360.093 v02-00
4. Alla luce delle osservazioni di cui ai
paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio, entro il
31 dicembre 2008, una relazione di sintesi
accompagnata, se del caso, da proposte
complementari, nella quale si dovrebbe
specificare in che modo si è tenuto conto
delle condizioni stabilite nell'articolo 15,
paragrafo 3.
140/145
AM/572702IT.doc
Or. es
Justification
El procedimiento de evaluación y las posibles iniciativas de seguimiento por parte de la
Comisión deberían llevarse a cabo con la adecuadas claridad y transparencia.
La procedura di calutazione e le possibili iniziative seguite dalla Commissione devono essere
intraprese con sufficiente chiarezza e trasparenza.
Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer
Emendamento 1148
Articolo 42, paragrafo 3 bis (nuovo)
3bis. Il comitato può proporre
emendamenti dell'elenco dei servizi
figurante nell'allegato I della presente
direttiva. Le proposte del comitato sono
esaminate conformemente all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a) della presente
direttiva.
Or. en
Justification
This amendment is consistent with the provisions proposed for Article 2 of this Directive.
Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer
Emendamento 1149
Articolo 43
Successivamente alla relazione di sintesi di
cui all’articolo 41, paragrafo 4, la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio, ogni tre anni, una
relazione sull'applicazione della presente
direttiva, accompagnata, se del caso, da
proposte per adattarla.
Successivamente alla relazione di sintesi di
cui all’articolo 41, paragrafo 4, la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio, ogni due anni, una
relazione sull'applicazione della presente
direttiva, accompagnata, se del caso, da
proposte per adattarla.
Or. en
PE 360.093 v02-00
141/145
AM/572702IT.doc
Justification
Reports by the Commission should be presented more frequently in order to ensure a more
effective follow-up, in particular regarding the harmonisation measures.
Emendamento presentato da Béatrice Patrie
Emendamento 1150
Articolo 46
La presente direttiva entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
La presente direttiva entra in vigore nella
stessa data dello strumento quadro sui
servizi di interesse generale, ossia il giorno
successivo alla loro pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Or. fr
Justification
L'application du projet de directive sur les services dans le marché intérieur est subordonné
aux dispositions définissant le champ ainsi que les modalités de fonctionnement et de
financement des services d'intérêt général.
Emendamento presentato da Heide Rühle and Pierre Jonckheer
Emendamento 1151
Allegato I (nuovo)
Conformemente all'articolo 2 la presente
direttiva contempla esclusivamente i
seguenti settori:
1. SERVIZI ALLE IMPRESE
Servizi informatici e affini
Servizi del settore immobiliare
Servizi di noleggio/leasing senza operatori
Servizi pubblicitari
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio
dell'opinione pubblica
Servizi di consulenza gestionale
Servizi attinenti alla consulenza gestionale
Manutenzione e riparazione di attrezzature
(escluse le imbarcazioni marittime, gli aerei
e le altre attrezzature di trasporto)
PE 360.093 v02-00
142/145
AM/572702IT.doc
Servizi di pulizia degli edifici
Servizi fotografici
Servizi d'imballaggio
Stampa, pubblicazione
Servizi congressuali
2. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
Servizi dei commissionari
Servizi di vendita all'ingrosso
Servizi di commercio al dettaglio
Franchising
3. SERVIZI ATTINENTI AL TURISMO E
AI VIAGGI
Servizi di agenzie di viaggio e operatori
turistici, alberghi e ristoranti (incluso il
catering)
Servizi delle guide turistiche
Or. en
Justification
This amendment is consistent with the provisions proposed for Article 2 and proposes a list of
sectors to be included in the scope of this Directive. Any sector which is not in this list should
not be covered by this Directive
Emendamento presentato da Stephen Hughes
Emendamento 1152
Allegato I A (nuovo)
SERVIZI ALLE IMPRESE
Servizi informatici e affini
Servizi di ricerca e sviluppo
Servizi del settore immobiliare
Servizi di noleggio/leasing senza operatori
Atri servizi alle imprese
Servizi pubblicitari
Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio
dell'opinione pubblica
Servizi di consulenza gestionale
PE 360.093 v02-00
143/145
AM/572702IT.doc
Servizi attinenti alla consulenza gestionale
Servizi per le prove tecniche e le analisi
Servizi connessi con l'agricoltura, la caccia
e la silvicoltura
Servizi connessi con la pesca
Servizi connessi con il settore minerario
Servizi connessi con il settore
manifatturiero
Servizi connessi con l'erogazione di energia
Investigazione
Servizi attinenti alla consulenza scientifica
e tecnica
Manutenzione e riparazione di attrezzature
(escluse le imbarcazioni marittime, gli aerei
e le altre attrezzature di trasporto)
Servizi di pulizia degli edifici
Servizi fotografici
Servizi d'imballaggio
Servizi di stampa e pubblicazione
Servizi congressuali
Or. en
Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff
Emendamento 1153
Allegato I A (nuovo)
Edilizia e servizi di ingegneria connessi,
come
- lavori di edilizia generale per edifici
- lavori di edilizia generale per l'ingegneria
civile
- lavori di installazione e montaggio
- lavori di completamento e di finitura degli
edifici
Servizi di investigazione e di sicurezza
Agenzie di lavoro interinale
PE 360.093 v02-00
144/145
AM/572702IT.doc
Or. en
Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff
Emendamento 1154
Allegato I B (nuovo)
Servizi per le cure sanitarie
Professioni di consulenza giuridica
Servizi farmaceutici
Servizi che rientrano nei livelli D ed E di
cui all'articolo 11 della direttiva (.../.../CE)
relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali.
Or. en
PE 360.093 v02-00
145/145
AM/572702IT.doc
Scarica

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