PARLAMENTO EUROPEO ««« « « « « « « ««« 2004 2009 Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 24.6.2005 PE 360.093v01-00 EMENDAMENTI 942-1154 Progetto di relazione (PE 355.744v04-00) Evelyne Gebhardt sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno Proposta di direttiva (COM(2004)0002 – C6-0069/2004 – 2004/0001(COD)) Testo proposto dalla Commissione Emendamenti del Parlamento europeo Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 942 Articolo 19 1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti: a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica; b l'esercizio di una professione sanitaria; c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non AM/572702IT.doc soppresso PE 360.093 v02-00 1 sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1; b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali; c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 37, paragrafo 2; d) la misura deve essere proporzionata. 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà previste dalle norme comunitarie. Or. nl Justification Dit artikel is overbodig als mijn amendementen bij de artikelen16, 17 en 18 aangenomen worden. Emendamento presentato da Véronique De Keyser, Mia De Vits, Maria Matsouka Emendamento 943 Articolo 19 1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti: soppresso a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica; b) l'esercizio sanitaria; di una professione c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 PE 360.093 v02-00 2/145 AM/572702IT.doc possono essere prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1; b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali; c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 37, paragrafo 2; d) la misura deve essere proporzionata. 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà previste dalle norme comunitarie. Or. fr Justification Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et d'y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront essaimer sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne à des conditions favorisant le dumping social. Il convient de supprimer les articles renvoyant au principe de pays d'origine. Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article16. Etant donné l'amendement prévoyant la suppression du principe de pays d'origine de l'art. 16, des derogations au principe du pays d'origine doivent aussi être supprimées pour des raisons de cohérence. ακολουθεί τη λογική των αιτιολογήσεων για τις τροπολογίες του άρθρου 16. PE 360.093 v02-00 3/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer Emendamento 944 Articolo 19 1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti: soppresso a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica; b) l'esercizio di una professione sanitaria; c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1; b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali; c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 37, paragrafo 2; d) la misura deve essere proporzionata. 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà previste dalle norme comunitarie. Or. en Justification This amendment is consistent with the provisions proposed for Articles 2 and 14 PE 360.093 v02-00 4/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Marco Rizzo Emendamento 945 Articolo 19 Deroghe al principio del paese d'origine per casi individuali soppresso 1. In deroga all'articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative ad uno dei settori seguenti: a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica; b) l'esercizio di una professione sanitaria; c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori. 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un'armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1; b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali; c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a quelle di cui all'articolo 37, paragrafo 2; d) la misura deve essere proporzionata. 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull'applicazione delle disposizioni che garantiscono la libera circolazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà previste dalle norme comunitarie. Or. en PE 360.093 v02-00 5/145 AM/572702IT.doc Justification The country of origin principle of this article amounts to a legal incitement to relocate to the countries with the least demanding fiscal, social and environmental standards in order to set up 'mailbox companies' which could, from their company seat, extend their reach over the EU in conditions that would defy all competition. The result would be extreme pressure on those countries whose social, fiscal and environmental standards are more protective of the general interest. The articles referring to the country of origin principle should be deleted. Emendamento presentato da Jacques Toubon Emendamento 946 Articolo 19, titolo Deroghe al principio del paese d'origine per casi individuali Deroghe al principio del reciproco riconoscimento della legislazione del prestatore di servizi per casi individuali Or. fr Justification Amendement de coordination avec le nouvel article 16. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 947 Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica; a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica nonché la commercializzazione di prodotti farmaceutici e le norme di qualità nel settore dell'assistenza sanitaria; Or. en PE 360.093 v02-00 6/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Andreas Schwab Emendamento 948 Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica; a) la sicurezza dei servizi, compresi gli aspetti legati alla sanità pubblica, alla commercializzazione dei medicinali e all'approvvigionamento di tutto il territorio nonché la garanzia della qualità del sistema delle casse mutue pubbliche, finanziate esclusivamente con contributi obbligatori; Or. de Justification Obwohl beispielsweise der Beruf des "Apothekers" in Deutschland schon heute zulassungsfrei ist, besteht dennoch eine gewisse Verunsicherung darüber, ob durch die vorliegende Richtlinie der Grauimport von in Deutschland zuzulassenden Medikamenten erleichtert wird. Um dies zu verhindern, gilt es den Bezug zur Warenverkehrsfreiheit deutlich zu machen. Das System der gesetzlichen Krankenversicherung, das gemäß Art. 152 EGV der Kompetenz der Mitgliedstaaten vorbehalten ist, bietet zweifellos erhebliche Wachstumschancen für den Binnenmarkt für Dienstleistungen. Es ist jedoch der Kompetenz der Mitgliedstaaten vorbehalten, für jene Bereiche des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung, die ausschließlich über Zwangsbeiträge finanziert werden, Qualitätssicherungsmaßnahmen zu ergreifen, die zur Rechtfertigung der Zwangsbeiträge erforderlich und verhältnismäßig, also nicht diskriminierend sind. Emendamento presentato da André Brie, Marco Rizzo Emendamento 949 Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori. c) la tutela dell'ordine pubblico, compresa la protezione dei consumatori e in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori. Or. en Justification The case-by-case derogation is only justified by imperative requirements in the general interest. It must therefore be clarified that consumer protection is part of the general interest and as such included in this provision. PE 360.093 v02-00 7/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 950 Articolo 19, paragrafo 2 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente nel rispetto della procedura di assistenza reciproca prevista all'articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti: 2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono prese esclusivamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un’armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1; a) le disposizioni nazionali a norma delle quali è preso il provvedimento non sono oggetto di un’armonizzazione comunitaria relativa ai settori di cui al paragrafo 1; b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che prenderebbe lo Stato membro d'origine in virtù delle sue disposizioni nazionali; b) la misura deve proteggere maggiormente il destinatario rispetto a quella che sarebbe possibile in virtù del principio del paese d'origine; c) lo Stato membro d'origine non ha preso misure o ha preso misure insufficienti rispetto a d) la misura deve essere proporzionata. d) la misura deve essere proporzionata. Or. de Justification Die Kontrollbefugnisse der Behörden vor Ort dürfen nicht durch ein langwieriges Verfahren wie das in Art. 37 eingeschränkt werden. Dies ist praxisfremd. Meist fehlt bereits das Kontrollinteresse. Befugnisse der Behörden des Herkunftslandes sollen nur ergänzend zu denen der Behörden vor Ort hinzutreten. Insbesondere wenn eine gegenwärtige Gefahr für hochrangige Rechtsgüter wie die öffentliche Sicherheit oder Gesundheit oder dem Schutz von Minderjährigen droht, darf das Eingreifen der Behörden vor Ort nicht verzögert werden. Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki Emendamento 951 Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) PE 360.093 v02-00 8/145 AM/572702IT.doc c) la tutela dell'ordine pubblico, in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori. c) la tutela dell'ordine pubblico, compresa la protezione dei consumatori e in particolare gli aspetti legati alla protezione dei minori. Or. en Justification The case-by-case derogation is only justified by imperative requirements in the general interest. It must therefore be clarified that consumer protection is part of the general interest and as such included in this provision. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 952 Articolo 19, titolo Deroghe al principio del paese d'origine per casi individuali Deroghe al principio del mercato interno per casi individuali Or. en Emendamento presentato da Simon Coveney Emendamento 953 Articolo 20, lettera b) b) limiti alle possibilità di detrazione fiscale o alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione; b) limiti alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione; Or. en Justification Taxation should be completely excluded from the scope of this directive. PE 360.093 v02-00 9/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 954 Articolo 21 1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza. soppresso 2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi. Or. de Justification Die Frage der Diskriminierung der Dienstleistungsempfänger durch die Dienstleistungserbringer ist bereits in ausreichendem Maße Gegenstand von gemeinschaftsrechtlichen Regelungen, z.B. der Antidiskriminierungsrichtlinien oder der Richtlinien zu den unlauteren Geschäftspraktiken. Einer weiteren, noch dazu so pauschalen und deshalb unsachgemäßen Regelung bedarf es nicht. Sie greift unverhältnismäßig hart in die Privatautonomie der Vertragsparteien ein und hat außerdem keinen unmittelbaren Bezug zur Vollendung des Binnenmarktes für Dienstleistungen. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Jacques Toubon Emendamento 955 Articolo 21 1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati sulla sua nazionalità o PE 360.093 v02-00 1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati esclusivamente sulla 10/145 AM/572702IT.doc sul suo luogo di residenza. sua nazionalità o sul suo luogo di residenza. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate esclusivamente sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi. Or. en Justification Article 21 contains ambiguities which could have far-reaching consequences that would contradict the Directive´s aim of, inter alia, fostering competition in the provision of services for the benefit of Community citizens. Whilst the Directive attempts to tackle – quite rightly – any form of discrimination, including on price, it clearly is not the objective of the Directive to ban differentiation where this is rooted in the normal functioning of markets, or artificially to harmonise prices. Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki, Bill Newton Dunn Emendamento 956 Articolo 21, paragrafo 2 1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza. 1. Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti obblighi discriminatori fondati esclusivamente sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate esclusivamente sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi. Or. en PE 360.093 v02-00 11/145 AM/572702IT.doc Justification Whilst this Directive is not intended artificially to harmonise prices across the European Union in particular where market conditions vary from country to country, Article 21 and the corresponding Recital 50, as presently drafted, contain ambiguities which could have farreaching consequences for the services sector. They would deprive service providers of the flexibility required to set prices that fully reflect competition in the market. They would de facto impose a form of price regulation: no longer anchored in market realities, prices would be likely to drift upwards. Consumer choice would suffer as a result. This Directive is not intended artificially to harmonise prices across the European Union, in particular where market conditions vary from country to country. But Article 21 and the corresponding Recital 50, as drafted, contain ambiguities which could have far-reaching consequences for some services sectors. They would deprive businesses of the flexibility required to set prices that fully reflect competition in the market and could de facto lead to imposing a form of price regulation. Consumer choice may suffer. This amendment will clarify the current wording, prevent unintended consequences, and ensure consistent transposition by the member states. Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda Emendamento 957 Articolo 21, paragrafo 2 2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d'accesso differenti direttamente giustificate da criteri obiettivi. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del pubblico non contengano condizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario. Ciò non osta a che il prestatore di servizi preveda condizioni d'accesso differenti o si rifiuti di prestare i servizi a motivo delle diverse condizioni del mercato, della distanza, delle caratteristiche tecniche della prestazione o dell'obbligo di ottemperare ad obblighi di legge diversi rispetto a quelli del paese di origine del prestatore. Il presente articolo non esclude l'applicazione del principio di libertà contrattuale. Or. es Justification Trata de clarificar que este artículo no trata de obligar a los proveedores de servicios a facilitar sus servicios en toda la UE. Una empresa que desee ofrecer sus servicios de una manera transfronteriza normalmente necesita de un consejo legal especializado en relación a las especificidades legales del otro mercado además de recursos humanos, técnicos y PE 360.093 v02-00 12/145 AM/572702IT.doc logísticos adecuados. Por lo tanto, los proveedores de servicios deben tener la posibilidad de limitar sus actividades a un área geográfica específica. Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 958 Articolo 22 1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni: soppresso a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e alla loro esercizio, in particolare quelli relativi alla tutela dei consumatori; b) informazioni sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario; c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni, compresi gli Eurosportelli e i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica. 2. Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali gli Eurosportelli, i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), le associazioni di consumatori o gli Euro Info Centre. Entro la data prevista all’articolo 45 gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione che li trasmette a tutti gli Stati membri. PE 360.093 v02-00 13/145 AM/572702IT.doc 3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge all'organismo dello Stato membro interessato. Quest'ultimo deve comunicare le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. 4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 le misure d’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l’interoperabilità dei sistemi di informazione. Or. de Justification Die Vorschrift ist unpraktikabel. Der Verwaltungsapparat müsste unnötig aufgebläht werden, ohne dass ein echtes Interesse der Dienstleistungsempfänger zu erkennen wäre. Ein Informationsdefizit der Dienstleistungsempfänger ist in der Praxis bislang nicht aufgetreten. Die für den Dienstleistungsempfänger notwendigen Informationen kann er schon jetzt direkt bei dem Dienstleitungserbringer oder bei den europäischen Verbraucherberatungsstellen usw. erfragen. Da keine Notwendigkeit für die Vorschrift besteht, ist sie unter Subsidiaritätsgesichtspunkten abzulehnen. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 959 Articolo 22, paragrafo 1 1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere nello Stato membro in cui risiedono le seguenti informazioni: a) informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di PE 360.093 v02-00 1. Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere, attraverso gli sportelli unici 14/145 AM/572702IT.doc accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli relativi alla tutela dei consumatori; b) informazioni sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario; - informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario; c) l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica. - l'indirizzo delle associazioni o organizzazioni, compresi gli Eurosportelli e i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica. Or. en Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki Emendamento 960 Articolo 22, paragrafo 1, lettere c bis) e c ter) (nuove) c bis) se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una guida semplice passo per passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio semplice e comprensibile; c ter) le informazioni e l'assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco e sono facilmente accessibili a distanza, anche per via elettronica, e sono tenute aggiornate. Dietro sua richiesta, le informazioni e l'assitenza sono fornite al consumatore su supporto cartaceo o, in caso di servizi prestati esclusivamente per via elettronica, in una forma tale da poter essere facilmente convertita in una forma cartacea. Or. en Justification One should not assume that all consumers have easy access to Internet. As a consequence, a flexible approach shall prevail. Also, the consumer should be able to get information and assistance on paper and to transfer it to paper easily. PE 360.093 v02-00 15/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud Emendamento 961 Articolo 22, paragrafo 1, lettera c quater) (nuova) c quater) I consumatori devono poter fruire di un'assistenza giuridica che permetta loro di interpretare e comprendere tutte le informazioni e le disposizioni giuridiche che li riguardano. Or. fr Justification Les consommateurs, et notamment les plus faibles, doivent obtenir une information plus fiable et détaillée leur permettant d'apprécier pleinement les situations juridiques diverses. Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud Emendamento 962 Articolo 22, paragrafo 1, lettera c quinquies) (nuova) c quinquies) Deve essere tenuto a disposizione dei consumatori un registro, facilmente accessibile, che specifica l'affidabilità dei prestatori di servizi nonché gli abusi che avrebbero potuto commettere. Or. fr Justification La confiance des citoyens européens doit se développer grâce à des garanties quant à la protection dont ils peuvent bénéficier, ainsi l'information la plus large possible quant aux fournisseurs de prestations de services ne peut que renforcer la confiance et la sécurité. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Jacques Toubon Emendamento 963 Articolo 22, paragrafo 2 PE 360.093 v02-00 16/145 AM/572702IT.doc 2. Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali gli Eurosportelli, i centri di scambio della rete extragiudiziale europea (EEJ-net), le associazioni di consumatori o gli Euro Info Centre. soppresso Entro la data prevista all’articolo 45 gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione, che li trasmette a tutti gli Stati membri Or. en Justification Reducing the administrative burden. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 964 Articolo 22, paragrafo 2 bis (nuovo) 2bis Gli Stati membri provvedono affinché entro il 31.12.2008 i prestatori possano rivolgersi a punti di contatto, detti "interlocutori unici"presso i quali sia possibile espletare tutte le procedure e formalità tipicamente connesse con l'esercizio della libera prestazione dei servizi nello Stato membro interessato, in particolare per quanto riguarda la registrazione, il diritto applicabile alle attività commerciali e industriali, i contratti di lavoro, il distacco di dipendenti, le eventuali casse per assicurazioni o ferie retribuite, le rappresentanze professionali e i centri di controllo per il lavoro nero, i rapporti di lavoro o le imprese illegali ecc. Questi interlocutori unici dispongono inoltre di ulteriori informazioni per quanto riguarda il diritto applicabile ai prestatori, in particolare per quanto riguarda il PE 360.093 v02-00 17/145 AM/572702IT.doc regime fiscale, l'autorità finanziaria competente per il prestatore, le norme di attuazione e le normative generali sull'esercizio di determinate attività (per esempio regolamenti edilizi), i codici di condotta, gli eventuali divieti di pubblicità, i centri di verifica di pesi e misure nonché le associazioni professionali libere e non statali, anche se l'adesione ad esse non è prescritta dalla legge ma rientra nelle consuetudini del luogo della prestazione. Or. de Justification Im ursprünglichen Entwurf zur Richtlinie war ein Einheitlicher Ansprechpartner in Art 6 vorgesehen. Art 6 ist jedoch im Niederlassungskapitel angesiedelt und betrifft, wie auch aus den erläuternden Materialien der Kommission hervorgeht, nur die Niederlassung. Im Bereich der Dienstleistungsfreiheit war ursprünglich das Herkunftslandprinzip vorgesehen, wodurch sich ein Grossteil der Amtswege im Zielland erübrigt hätte. Da dies nun immer mehr aufgeweicht wird und ohnedies zahlreiche administrative Hürden verbleiben, ist es zweckmäßig, den Dienstleistungserbringern durch einheitliche Ansprechpartner das Tätigwerden in anderen Ländern zu erleichtern. Gerade Klein- und Mittelbetriebe wurden bislang allein von der Vorstellung für die Ausübung einfacher Tätigkeiten in anderen Ländern mit bis zu sechs Stellen Kontakt aufnehmen zu müssen und mit diesen amtliche Korrespondenz führen zu müssen, von der Ausübung der Dienstleistungsfreiheit abgehalten. Ein Einheitlicher Ansprechpartner im Bereich der Dienstleistungsfreiheit ist daher der Schlüssel, um die Ausübung der Dienstleistungsfreiheit der breiten Masse der Unternehmer zu ermöglichen und wäre in der Praxis wohl der größte und offensichtlichste Vorteil dieser Richtlinie. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Jacques Toubon Emendamento 965 Articolo 22, paragrafo 3 3. Per comunicare le informazioni di cui al PE 360.093 v02-00 soppresso 18/145 AM/572702IT.doc paragrafo 1, l'organismo competente interpellato dal destinatario si rivolge all'organismo competente dello Stato membro interessato. Quest'ultimo comunica le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. Or. en Justification Reducing the administrative burden. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 966 Articolo 22, paragrafo 3 3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge all'organismo dello Stato membro interessato. Quest'ultimo deve comunicare le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. 3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo interpellato dal destinatario si rivolge, se necessario, all'organismo dello Stato membro interessato. Quest'ultimo deve comunicare le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Jacques Toubon Emendamento 967 Articolo 22, paragrafo 4 4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 le misure d’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l’interoperabilità dei sistemi di PE 360.093 v02-00 soppresso 19/145 AM/572702IT.doc informazione. Or. en Justification Reducing the administrative burden. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 968 Articolo 22, paragrafo 4 4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 le misure d’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l’interoperabilità dei sistemi di informazione. 4. La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2 le misure d’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l’interoperabilità dei sistemi di informazione. Tali misure non possono pregiudicare in nessun caso le disposizioni nazionali degli Stati membri per quanto concerne l'uso delle lingue nelle relazioni con l'amministrazione statale. Or. nl Justification Het is belangrijk de regels inzake taalgebruik die gelden binnen een lidstaat en voor de vaststelling waarvan lidstaten bevoegd zijn, te vrijwaren. Dit belet niet dat tussen de lidstaten desgewenst vrijwillig afgesproken kan worden in welke taal onderling gecommuniceerd wordt voor de uitvoering van deze richtlijn. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 969 Articolo 22 bis (nuovo) Articolo 22 bis PE 360.093 v02-00 20/145 AM/572702IT.doc Assistenza ai prestatori di servizi 1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 31 dicembre 2008, sia possibile per un prestatore di servizi completare tutte le procedure e formalità necessarie, conformemente alla presente direttiva, per esercitare le attività di servizio in un altro Stato membro, con lo sportello unico. 2. Gli articoli da 6 a 8 si applicano in conformità. Or. en Emendamento presentato da Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 970 Articolo 23 1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un’autorizzazione l’assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro se gli oneri relativi a tali cure, qualora queste ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale; soppresso le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l’obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere opposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro. 2. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorizzazione per l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di PE 360.093 v02-00 21/145 AM/572702IT.doc salute e del probabile decorso della malattia. 3. Gli Stati membri provvedono affinché l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale. 4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l’assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13. Or. nl Justification Regelingen inzake de vergoeding van de kosten voor grensoverschrijdende gezondheids-zorg horen niet thuis in deze richtlijn. Deze problematiek wordt beter geregeld door een wijziging van Verordening 1408/71, temeer daar artikel 23 louter een codificatie is van de rechtspraak van het Hof van Justitie. La directive est motivée par des considérations liées au seul marché intérieur. Ses dispositions, et la volonté de faire prévaloir dans le domaine de la santé les règles du marché ne pourraient qu'avoir un effet déstabilisant sur l'offre de soins. L'offre de soins doit en effet continuer à pouvoir être régulée selon des règles spécifiques à chaque Etat membre, les systèmes de régulation en place dans les Etats membres (planification territoriale, autorisations), ayant pour objectif d'assurer à chaque citoyen, où qu'il se trouve sur le territoire national un égal accès aux soins. En outre, dans la mesure où les dispositions de cette proposition impliquerait un droit de regard renforcé de la CJCE et de la Commission en matière d'organisation des soins de santé par les Etats, cette proposition de directive apparaît en contradiction avec le principe même de subsidiarité en la matière, tel qu'il résulte de l'article 152-5 du Traité des Communautés européennes. Il y a dès lors lieu de transférer ces dispositions dans le règlement 1408/71 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui constitue l'instrument juridique le plus adapté. Emendamento presentato da Maria Matsouka Emendamento 971 Articolo 23 soppresso 1. Gli Stati membri non possono PE 360.093 v02-00 22/145 AM/572702IT.doc subordinare al rilascio di un’autorizzazione l’assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro se gli oneri relativi a tali cure, qualora quest’ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale; Le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l’obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere opposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro. 2. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorizzazione per l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia. 3. Gli Stati membri provvedono affinché l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale. 4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l’assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano PE 360.093 v02-00 23/145 AM/572702IT.doc conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13. Or. el Justification Οι τομείς της υγείας και της εργατικής νομοθεσίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Συνοχή με τις αρχικές αιτιολογικές σκέψεις. Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer, Ian Hudghton Emendamento 972 Articolo 23 1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un’autorizzazione l’assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro nei casi in cui gli oneri relativi a tali cure, qualora quest’ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale; soppresso Le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l’obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere imposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro. 2. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorizzazione per l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia. 3. Gli Stati membri provvedono affinché l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle PE 360.093 v02-00 24/145 AM/572702IT.doc cure sanitarie fornite in un altro Stato PE 360.093 v02-00 25/145 AM/572702IT.doc membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale. 4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l’assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13. Or. en Justification Health care services should not be covered by this Directive. A more appropriate instrument should address the patient mobility issue Emendamento presentato da Marco Rizzo Emendamento 973 Articolo 23 Assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie soppresso 1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un’autorizzazione l’assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro nei casi in cui gli oneri relativi a tali cure, qualora quest’ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale; Le condizioni e le formalità a cui gli Stati membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l’obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere imposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro. 2. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorizzazione per l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia PE 360.093 v02-00 26/145 AM/572702IT.doc negata qualora tali cure figurino fra le PE 360.093 v02-00 27/145 AM/572702IT.doc prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia. 3. Gli Stati membri provvedono affinché l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale. 4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l’assunzione degli oneri finanziari delle cure fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13. Or. en Justification A horizontal framework directive of this nature is not an appropriate instrument to deal with health services. It is therefore preferable to adopt specific legislation on health services and improvement of patient mobility. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 974 Articolo 23, paragrafo 1 1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un’autorizzazione l’assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere fornite in un altro Stato membro nei casi in cui gli oneri relativi a tali cure, qualora quest’ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale; PE 360.093 v02-00 1. Gli Stati membri non possono subordinare al rilascio di un’autorizzazione l’assunzione degli oneri finanziari delle cure non ospedaliere ricevute in un altro Stato membro e che non comportano il ricovero ospedaliero nei casi in cui gli oneri relativi a tali cure, qualora quest’ultime fossero state dispensate sul loro territorio, sarebbero stati assunti dal loro sistema di sicurezza sociale; 28/145 AM/572702IT.doc Le condizioni e le formalità a cui gli Stati PE 360.093 v02-00 Le condizioni e le formalità a cui gli Stati 29/145 AM/572702IT.doc membri sottopongono sul loro territorio la concessione di cure non ospedaliere, quali in particolare l’obbligo di consultare un medico generico prima di uno specialista o le modalità di copertura di determinate cure dentistiche, possono essere imposte al paziente, al quale le cure non ospedaliere sono state fornite in un altro Stato membro. membri sottopongono sul loro territorio la concessione di tali cure possono essere imposte al paziente, al quale tali cure sono state fornite in un altro Stato membro. Or. en Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 975 Articolo 23, paragrafo 2 2. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorizzazione per l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia. soppresso Emendamento presentato da Andreas Schwab Emendamento 976 Articolo 23, paragrafo 3 3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorizzazione per l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del PE 360.093 v02-00 3. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorizzazione per l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro non sia negata qualora tali cure figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione e non possano essere dispensate al paziente entro un termine accettabile, dal punto di vista medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della malattia. 30/145 AM/572702IT.doc probabile decorso della malattia. PE 360.093 v02-00 L'assunzione degli oneri è limitata alle 31/145 AM/572702IT.doc spese effettivamente sostenute per le cure. Or. de Justification Dieser Antrag dient der Klarstellung, dass die Kostenerstattung natürlich auf die tatsächlich entstandenen Kosten der erhaltenen Behandlung begrenzt ist. Sind die Kosten in dem Staat, in dem die Behandlung stattfindet, geringer, hat ein Patient keinen Anspruch auf den höheren Betrag. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 977 Articolo 23, paragrafo 3 3. Gli Stati membri provvedono affinché l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale. 3. Gli Stati membri provvedono affinché l’assunzione da parte del loro sistema di sicurezza sociale degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro non sia inferiore a quella prevista dal loro sistema di sicurezza sociale per cure analoghe fornite sul territorio nazionale. L'assunzione degli oneri finanziari è limitata ai costi effettivi delle cure sanitarie ricevute. Or. en Emendamento presentato da Andreas Schwab Emendamento 978 Articolo 23, paragrafo 3bis (nuovo) 3bis. Per "cure ospedaliere" si intendono cure mediche nello Stato membro di affiliazione del paziente, prestate in una struttura medica perché richiedono che il paziente venga ospitato nella struttura o perché possono essere prestate solo in una struttura medica in quanto si tratta di cure altamente specialistiche o possono PE 360.093 v02-00 32/145 AM/572702IT.doc comportare seri rischi per il paziente. La denominazione, l’organizzazione e le modalità di finanziamento della struttura in cui vengono prestate sono indifferenti ai fini della qualifica come cure ospedaliere; Or. de Justification Die von der Kommission vorgeschlagene Definition der Krankenhausversorgung beruht im Wesentlichen auf dem Merkmal einer „Unterbringung über Nacht“. Es gibt jedoch auch andere Fälle, in denen die Behandlung in einem Krankenhaus erfolgen kann, entweder weil sie nur in einer medizinischen Einrichtung erfolgen kann, weil sie hoch spezialisiert ist oder weil sie eine ernsthafte Gefährdung für den Patienten darstellen kann. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 979 Articolo 23, paragrafo 4 4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l’assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13. 4. Gli Stati membri provvedono affinché i propri regimi di autorizzazione per l’assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro diverse da quelle di cui al paragrafo 1 siano conformi agli articoli 9, 10, 11 e 13. Or. en Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 980 Articolo 23, paragrafo 4 bis (nuovo) 4a. Il presente articolo riguarda esclusivamente l'assunzione degli oneri finanziari delle cure sanitarie e lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e finanziamento dei rispettivi sistemi di assistenza sanitaria. PE 360.093 v02-00 33/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Jacques Toubon, Marianne Thyssen Emendamento 981 Articolo 24 1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma. soppresso Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi: a) l'obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente; b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un’attività di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008; c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio; d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, entro due anni dopo la fine del distacco, le seguenti informazioni: a) l'identità del lavoratore distaccato; b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite; c) l’indirizzo del destinatario; d) il luogo di distacco; PE 360.093 v02-00 34/145 AM/572702IT.doc e) la data di inizio e di fine del distacco; f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro. Or. fr Justification Pour des raisons de sécurité juridique, les éléments ayant trait au détachement des travailleurs devraient être exclu de cette directive et régis entièrement par la directive 96/71/CE en vigueur. Aangezien de dienstenrichtlijn niet van toepassing is op richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers verdient het de voorkeur de in artikel 24 van het voorstel opgenomen bepalingen, te verwerken in de bestaande specifieke richtlijn. Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer, Ian Hudghton Emendamento 982 Articolo 24 1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma. soppresso Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le PE 360.093 v02-00 35/145 AM/572702IT.doc questioni PE 360.093 v02-00 36/145 AM/572702IT.doc di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi: a) l'obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente; b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un’attività di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008; c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio; d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, entro due anni dalla fine del distacco, le seguenti informazioni: a) l'identità del lavoratore distaccato; b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite; c) l’indirizzo del destinatario; d) il luogo di distacco; e) la data di inizio e di fine del distacco; f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro. PE 360.093 v02-00 37/145 AM/572702IT.doc Or. en PE 360.093 v02-00 38/145 AM/572702IT.doc Justification This Directive is not appropriate to address the issue of posting of workers, which is dealt with under existing Directive 96/71/EC. Treating this issue in the context of the present Directive would be counter-productive and jeopardize labour law instead of bringing improvements concerning the scope and the provisions of the Directive on posting of workers. Emendamento presentato da Maria Matsouka Emendamento 983 Articolo 24 1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma. soppresso Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi: a) l'obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente; b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un’attività di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008; c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio; d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle PE 360.093 v02-00 39/145 AM/572702IT.doc condizioni ivi applicabili. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, entro due anni dalla fine del distacco, le seguenti informazioni: a) l'identità del lavoratore distaccato; b) la qualifica e le mansioni che gli sono attribuite; c) l’indirizzo del destinatario; d) il luogo di distacco; e) la data di inizio e di fine del distacco; f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro. Or. el Justification Οι τομείς της υγείας και της εργατικής νομοθεσίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Συνοχή με τις αρχικές αιτιολογικές σκέψεις. PE 360.093 v02-00 40/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 984 Articolo 24, paragrafo 1, primo comma 1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma. 1. Quando un prestatore impiega un lavoratore in un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di prestazione del servizio procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma. Or. en Justification The amendmentis designed to ensure that the provisions of this article apply not only to cases where a worker is posted but also to other cases where a worker is recruited in the Member State where the service is provided. It also specifies that the definition of a worker is governed by the national provisions of the Member State where the service is provided. Emendamento presentato da Toine Manders Emendamento 985 Articolo 24, paragrafo 1, primo comma 1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma. 1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma. Ove necessario, la Commissione può obbligare lo Stato membro ad adottare opportune misure. Or. en PE 360.093 v02-00 41/145 AM/572702IT.doc Justification This amendment aims to ensure compliance with the employment and working conditions and other general conditions, to prevent situations now present in certain Member States of, e.g., poor housing conditions for posted workers. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 986 Articolo 24, paragrafo 1, primo comma 1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di distacco procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma. 1. Quando un prestatore distacca un lavoratore sul territorio di un altro Stato membro per fornire un servizio, lo Stato membro di prestazione del servizio procede, sul suo territorio, alle verifiche, alle ispezioni e alle indagini necessarie per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e adotta, nel rispetto del diritto comunitario, provvedimenti nei confronti del prestatore che non vi si conforma. Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 987 Articolo 24, paragrafo 1, primo comma bis) (nuovo) La definizione di lavoratore è disciplinata dalle disposizioni nazionali dello Stato membro di prestazione del servizio. Or. en Justification The amendment is designed to ensure that the provisions of this article apply not only to cases where a worker is posted but also to other cases where a worker is recruited in the Member State where the service is provided. It also specifies that the definition of a worker is governed by the national provisions of the Member State where the service is provided. PE 360.093 v02-00 42/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Marco Rizzo Emendamento 988 Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi: soppresso a) l'obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle sue autorità competenti o di essere registrato presso di esse o altro obbligo equivalente; b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un’attività di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008; c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio; d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili. Or. en Justification Provided the rules imposed conform to requirements of the Treaty, it is reasonable to allow a Member State to grant or withhold authorisations for economic activities conducted on its territory. The point of the single internal market is to prevent discrimination between, in this case, service providers established in any part of the Community. This measure is disproportionate to this goal. Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 989 Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi: PE 360.093 v02-00 Tuttavia, lo Stato membro di prestazione del servizio non può imporre al prestatore o al lavoratore, per le questioni di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi: 43/145 AM/572702IT.doc Or. en Justification The amendment is designed to ensure that the provisions of this article apply not only to cases where a worker is posted but also to other cases where a worker is recruited in the Member State where the service is provided. It also specifies that the definition of a worker is governed by the national provisions of the Member State where the service is provided. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 990 Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma Tuttavia, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi: Tuttavia, lo Stato membro di prestazione del servizio non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo, per le questioni di cui all’articolo 17, punto 5), i seguenti obblighi: Or. en Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 991 Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un’attività di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008; b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un’attività di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE. Tuttavia, ciò non riguarda le dichiarazioni direttamente collegate all'osservanza di condizioni specifiche di occupazione quali le dichiarazioni per i fondi per ferie se possono essere presentate dopo l'inizio della prestazione del servizio; Or. en PE 360.093 v02-00 44/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 992 Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un’attività di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute fino al 31 dicembre 2008; b) l'obbligo di presentare una dichiarazione, tranne le dichiarazioni relative ad un’attività di cui all’allegato della direttiva 96/71/CE che possono essere mantenute purché non debbano essere presentate prima dell'inizio della prestazione di servizio; Or. en Justification The amendment allows Member States to maintain declarations for the particularly sensitive construction sector. It also clarifies that the authorities in the Member State where the service is provided may require demand declarations for specific purposes, for instance in order to be able to calculate and fix contributions to holiday fund schemes which exist in several Member States. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 993 Articolo 24, paragrafo 1, lettera c) c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio; c) l'obbligo di disporre di un rappresentante stabilito sul suo territorio; Or. en Emendamento presentato da Cecilia Malmström, Anneli Jäätteenmäki, Alexander Lambsdorff Emendamento 994 Articolo 24, paragrafo 1, lettera c) c) l'obbligo di disporre di un rappresentante sul suo territorio; c) l'obbligo di disporre di un rappresentante stabilito sul suo territorio; Or. en PE 360.093 v02-00 45/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 995 Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili. soppresso Or. de Justification Die von der Richtlinie 96/71/EG geregelten Tatbestände sollten im Sinne einer überschaubaren einheitlichen Regelung in jener Richtlinie verbleiben. Ein Katalog von Einzelnen Regelungsbereichen ist nicht zweckmäßig und führt zu einer Konkurrenz von Rechtsnormen. Weiters ist die Bekanntgabe von wesentlichen Fakten betreffend die Arbeitnehmerentsendung, nämlich Ort und Dauer der Beschäftigung, Namen und Sozialversicherungsnummer der Arbeitnehmer spätestens zu Beginn der Dienstleistungserbringung notwendig, um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung effektiv bekämpfen zu können. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 996 Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili. PE 360.093 v02-00 d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili che, per le loro caratteristiche e finalità, si trovano di norma nel luogo di stabilimento. Ciò non riguarda l'obbligo di possedere e conservare nel luogo di distacco i documenti che, per le loro caratteristiche e finalità, sono redatti nel luogo di prestazione del servizio, quali le schede orario o i documenti relativi agli aspetti sanitari e di sicurezza propri del luogo in cui il servizio viene prestato. 46/145 AM/572702IT.doc Or. en Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 997 Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili. d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili che, per le loro caratteristiche e finalità, si trovano di norma nel luogo di stabilimento. Ciò non riguarda l'obbligo di possedere e conservare nel luogo di distacco i documenti che, per le loro caratteristiche e finalità, sono redatti nel luogo di prestazione del servizio, quali le schede orario o i documenti relativi agli aspetti sanitari e di sicurezza propri del luogo in cui il servizio viene prestato. Or. en Justification The amendment clarifies that the authorities in Member State where the service is provided can require that certain documents such as time sheets must be kept at the place where the service is provided. Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki, Alexander Lambsdorff Emendamento 998 Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili. d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili che, per le loro caratteristiche e finalità, si trovano di norma nel luogo di stabilimento. Or. en PE 360.093 v02-00 47/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Cecilia Malmström Emendamento 999 Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili. d) l'obbligo di possedere e di conservare i documenti sociali sul suo territorio o alle condizioni ivi applicabili che, per le loro caratteristiche e finalità, si trovano di norma nel luogo di stabilimento. Or. en Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 1000 Articolo 24, paragrafo 2, cappello 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, entro due anni dalla fine del distacco, le seguenti informazioni: 2. Lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di prestazione del servizio e conservarle a loro disposizione, fino a due anni dopo la fine del distacco, le seguenti informazioni: Or. en Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 1001 Articolo 24, paragrafo 2, cappello 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di distacco, entro due anni dalla fine del distacco, le seguenti informazioni: PE 360.093 v02-00 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore prenda tutte le misure necessarie per poter comunicare alle sue autorità competenti e a quelle dello Stato membro di prestazione del servizio e conservarle a loro disposizione, fino a due anni dopo la fine del distacco, le seguenti informazioni: 48/145 AM/572702IT.doc Or. en Justification Technical clarifications. Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff, Cecilia Malmström, Anneli Jäätteenmäki Emendamento 1002 Articolo 24, paragrafo 2, lettera f) f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato. f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato applicabili a norma della direttiva 96/71/CE. Or. en Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 1003 Articolo 24, paragrafo 2, lettera f) f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato. f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore applicabili a norma della direttiva 96/71/CE. Or. en Justification Technical clarifications. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 1004 Articolo 24, paragrafo 2, lettera f) f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato. f) le condizioni di occupazione e di lavoro del lavoratore distaccato applicabili a norma della direttiva 96/71/CE. Or. en PE 360.093 v02-00 49/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 1005 Articolo 24, paragrafo 2, ultimo comma Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro. Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine assiste lo Stato membro di prestazione del servizio per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro contemplate dalla direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di prestazione del servizio le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro. Or. en Justification Technical clarifications. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 1006 Articolo 24, paragrafo 2, ultimo comma Nei casi di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di distacco le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro. Lo Stato membro d’origine assiste lo Stato membro di distacco per garantire il rispetto delle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE e comunica di propria iniziativa allo Stato membro di prestazione del servizio le informazioni di cui al primo comma qualora venga a conoscenza di fatti precisi che indichino eventuali irregolarità del prestatore in materia di condizioni di occupazione e di lavoro. Or. en PE 360.093 v02-00 50/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 1007 Articolo 24, paragrafo 2 bis (nuovo) 2bis. Nei casi di cui al paragrafo 1 lo Stato membro d'origine provvede affinché le imprese di fornitura di lavoro temporaneo informino i loro dipendenti che vengono distaccati ed occupati in un altro Stato membro in merito alle condizioni minime di lavoro ivi applicabili contemplate dalla direttiva 96/71/CE nonché all'importo che fatturano all'impresa utilizzatrice in relazione al lavoratore in questione. Or. en Justification The new paragraph 2a ensures that temporary work agencies must inform their employees about their rights under the legislation of the Member State where the service is provided and must inform them about the price they charge regarding the hiring out of this worker in order to enable the worker to contest disproportionate differences between his salary and the prices charged to the user companies which helps to avoid abusive practices by temporary work agencies in some Member States. Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 1008 Articolo 24, paragrafo 2 ter (nuovo) 2ter. Gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori, compresi i prestatori di lavoro temporaneo, possano facilmente accedere ai mezzi di risoluzione giudiziaria ed extragiudiziale delle controversie per esercitare i loro diritti sia nello Stato membro d'origine che nello Stato membro di prestazione del servizio. Or. en Justification The amendment requires Member State to ensure that workers, in particular temporary workers, have easy access to justice and extra-judicial dispute settlement mechanisms. PE 360.093 v02-00 51/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 1009 Articolo 24, paragrafo 2 quater (nuovo) 2quater. Lo Stato membro d'origine ha il diritto di imoprre l'obbligo di ottenere un'autorizzazione prima di distaccare il lavoratore al prestatore che non abbia ottemperato alle condizioni di occupazione e di lavoro applicabili a norma della direttiva 96/71/CE. Or. en Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer, Ian Hudghton Emendamento 1010 Articolo 25 1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2, quando un prestatore distacca un lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio di un altro Stato membro per fornirvi un servizio, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di disporre di un documento d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta l'accesso a un posto di lavoro o di ottemperare ad altre condizioni equivalenti. soppresso 2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l’obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui all’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. 3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi risiede sul suo territorio conformemente alla normativa nazionale ed ha una occupazione regolare sul suo PE 360.093 v02-00 52/145 AM/572702IT.doc territorio. PE 360.093 v02-00 53/145 AM/572702IT.doc Lo Stato membro d’origine non considera il distacco ai fini della fornitura di un servizio in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività del lavoratore distaccato e non rifiuta la riammissione del lavoratore distaccato sul suo territorio in forza della normativa nazionale. Lo Stato membro d’origine comunica allo Stato membro di distacco, su richiesta di quest'ultimo e con la massima sollecitudine, le informazioni e le garanzie per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma e applica sanzioni adeguate nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate. Or. en Justification This Directive is not appropriate to address the issue of posting of workers, which is dealt with under existing Directive 96/71/EC. Treating this issue in the context of the present Directive would be counter-productive and jeopardize labour law instead of bringing improvements concerning the scope and the provisions of the Directive on posting of workers Emendamento presentato da Jacques Toubon Emendamento 1011 Articolo 25 1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2, quando un prestatore distacca un lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio di un altro Stato membro per fornirvi un servizio, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di disporre di un documento d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta l'accesso a un posto di lavoro o di ottemperare ad altre condizioni equivalenti. soppresso 2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l’obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui PE 360.093 v02-00 54/145 AM/572702IT.doc all’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. 3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi risiede sul suo territorio conformemente alla normativa nazionale ed ha una occupazione regolare sul suo territorio. Lo Stato membro d’origine non considera il distacco ai fini della fornitura di un servizio in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività del lavoratore distaccato e non rifiuta la riammissione del lavoratore distaccato sul suo territorio in forza della normativa nazionale. Lo Stato membro d’origine comunica allo Stato membro di distacco, su richiesta di quest'ultimo e con la massima sollecitudine, le informazioni e le garanzie per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma e applica sanzioni adeguate nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate. Or. fr Justification Pour des raisons de sécurité juridique, les éléments ayant trait au détachement des travailleurs devraient être exclu de cette directive et régis entièrement par la directive 96/71/CE en vigueur. La directive sur les services est sans préjudice des directives sectorielles existantes Emendamento presentato da Maria Matsouka Emendamento 1012 Articolo 25 1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2, quando un prestatore distacca un lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio di un altro Stato membro per fornirvi un servizio, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di disporre di un documento PE 360.093 v02-00 soppresso 55/145 AM/572702IT.doc d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta l'accesso a un posto di lavoro o ad altre condizioni equivalenti. 2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l’obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui all’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. 3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi risiede sul suo territorio conformemente alla normativa nazionale ed ha una occupazione regolare sul suo territorio. Lo Stato membro d’origine non considera il distacco ai fini della fornitura di un servizio in un altro Stato membro come un'interruzione del soggiorno o dell'attività del lavoratore distaccato e non rifiuta la riammissione del lavoratore distaccato sul suo territorio in forza della normativa nazionale. Lo Stato membro d’origine comunica allo Stato membro di distacco, su richiesta di quest'ultimo e con la massima sollecitudine, le informazioni e le garanzie per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui al primo comma e applica sanzioni adeguate nel caso in cui tali disposizioni non vengano rispettate. Or. el Justification Οι τομείς της υγείας και της εργατικής νομοθεσίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Συνοχή με τις αρχικές αιτιολογικές σκέψεις. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, PE 360.093 v02-00 56/145 AM/572702IT.doc Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 1013 Articolo 25, paragrafo 1 1. Salvo la deroga di cui al paragrafo 2, quando un prestatore distacca un lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio di un altro Stato membro per fornirvi un servizio, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di disporre di un documento d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta l'accesso a un posto di lavoro o ad altre condizioni equivalenti. 1. Quando un prestatore distacca un lavoratore, cittadino di un paese terzo, sul territorio di un altro Stato membro per fornirvi un servizio, lo Stato membro di distacco non può imporre al prestatore o al lavoratore distaccato da quest'ultimo l'obbligo di disporre di un documento d'ingresso, di uscita o di soggiorno o di un permesso di lavoro che consenta l'accesso a un posto di lavoro o ad altre condizioni equivalenti. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre ai cittadini dei paesi terzi l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro di prestazione del servizio al momento del loro ingresso o successivamente. Or. en Justification Clarification that reporting obligations for third country nationals are not prohibited. Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 1014 Articolo 25, paragrafo 2 2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l’obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui all’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. 2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l’obbligo di un visto o di un permesso di soggiorno nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui al titolo 2, capo IV della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la possibilità, per gli Stati membri, di imporre ai cittadini di paesi terzi di presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro di prestazione del servizio al momento del loro ingresso o successivamente. Or. en Justification This amendment seeks to make sure that Member States where a service is provided can PE 360.093 v02-00 57/145 AM/572702IT.doc require a declaration to be made in the case of the posting of third country nationals. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 1015 Articolo 25, paragrafo 2 2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l’obbligo di un visto di breve durata nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui all’articolo 21 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. 2. Il paragrafo 1 non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre l’obbligo di un visto o di un permesso di soggiorno nei confronti di cittadini di paesi terzi che non godono del regime di equivalenza reciproca di cui al titolo 2, capo IV della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen. Or. en Justification Legal clarification. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Othmar Karas, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 1016 Articolo 25, paragrafo 3, primo comma Nel caso di cui al paragrafo 1, lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi risiede sul suo territorio conformemente alla normativa nazionale ed ha un'occupazione regolare sul suo territorio. Lo Stato membro d’origine provvede affinché il prestatore distacchi il lavoratore solo se questi risiede sul suo territorio conformemente alla normativa nazionale ed ha un'occupazione regolare su base permanente sul suo territorio. Or. en PE 360.093 v02-00 58/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Joachim Wuermeling, Emendamento 1017 Articolo 26 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti: soppresso a) il nome, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica; b) nel caso in cui il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico simile, l’indicazione di tale registro e del numero di immatricolazione o degli equivalenti mezzi di identificazione che figurano nel registro; c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un regime di autorizzazione, l’indirizzo dell'autorità competente o dello sportello unico; d) nel caso in cui il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE; e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta; f) le clausole e le condizioni generali qualora il prestatore ne faccia uso; g) le clausole contrattuali relative alle norme applicabili al contratto e/o relative alla giurisdizione competente. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore: PE 360.093 v02-00 59/145 AM/572702IT.doc a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa; b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione o di stipulazione del contratto; c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore; d) figurino in tutti i documenti di informazione che i prestatori forniscono al destinatario per presentare dettagliatamente i servizi offerti. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari: a) le principali caratteristiche del servizio; b) il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato; c) lo statuto e la forma giuridica del prestatore; d) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle norme professionali in vigore nello Stato membro d'origine e dei mezzi per prenderne visione. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste al prestatore, di cui al presente capo, siano rese disponibili o comunicate con chiarezza e senza ambiguità e in tempo utile prima della conclusione del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima della prestazione del servizio. 5. Gli obblighi in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario PE 360.093 v02-00 60/145 AM/572702IT.doc e non impediscono agli Stati membri di prevedere informazioni supplementari per i prestatori stabiliti sul loro territorio. 6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione delle particolarità di talune attività e precisare le modalità pratiche di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Or. de Justification Dieselben bzw. ähnliche Informationspflichten sind bereits in den verschiedensten Gemeinschaftsrechtsakten vorgesehen, z.B. für Vertragsabschlüsse oder Reiseverträge. Es ist nicht sinnvoll, pauschal weitere bzw. überschneidende Informationspflichten für alle Dienstleistungen zu normieren. Die Bewältigung der Fülle an Informationspflichten bedeutet gerade für mittelständische Unternehmen einen enormen finanziellen Aufwand. Dem steht bei der großen Mehrheit von Dienstleistungen kein praktisches Bedürfnis gegenüber. Sollten bei einzelnen Dienstleistungen besondere Informationsbedürfnisse bestehen, so können sie in eigenständigen Rechtsakten vorgesehen werden. Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer Emendamento 1018 Articolo 26, paragrafo 1 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti: 1. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario, dello sportello unico europeo e degli sportelli unici negli Stati membri ospitanti le informazioni seguenti: Or. en Justification This amendment is consistent with the provisions proposed for Article 6 PE 360.093 v02-00 61/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Mia De Vits Emendamento 1019 Articolo 26, paragrafo 1 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti: 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano d'ufficio a disposizione del destinatario le informazioni seguenti: Or. en Justification Par un déplacement du paragraphe 3a et b vers par. 1, on montre que des informations aussi essentielles que les principales caractéristiques du service et/ ou le prix de ce service (art. 26.3a et b) doivent être fournies d'office au consommateur. Ceci est justifié par la place centrale attribuée au droit de l'information du consommateur comme déposé dans l'art. 153 du Traité. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1020 Articolo 26, paragrafo 1, lettera a) a) il nome, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica; a) il nome, qualora si tratti di persona giuridica lo status giuridico, l'indirizzo della località nella quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore, se del caso per via elettronica; Or. nl Justification Het is beter en bovendien niet moeilijk, dat de dienstverrichter bij zijn naam ook systematisch melding maakt van de rechtsvorm indien het om een rechtspersoon gaat. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 1021 Articolo 26, paragrafo 1, lettera c) PE 360.093 v02-00 62/145 AM/572702IT.doc c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un regime di autorizzazione, l’indirizzo dell'autorità competente o dello sportello unico; soppresso Or. en Justification Avoiding over-regulation and reducing bureaucratic burdens for service providers. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1022 Articolo 26, paragrafo 1, lettera c) c) nel caso in cui l'attività sia soggetta a un regime di autorizzazione, l’indirizzo dell'autorità competente o dello sportello unico; c) il fatto che si disponga di tale(i) autorizzazione(i), se e nel modo in cui ciò è spiegato nelle condizioni di autorizzazione o in altre condizioni per lo svolgimento dell'attività; Or. nl Justification Overbodige administratieve rompslomp moet vermeden worden. De dienstverrichter kan niet altijd instaan voor bijvoorbeeld wijziging van de bevoegdheid, de coördinaten en andere kenmerken van de 'bevoegde instantie'. De verplichte vermelding moet beperkt en Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 1023 Articolo 26, paragrafo 1, lettera e) e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta; soppresso Or. en PE 360.093 v02-00 63/145 AM/572702IT.doc Justification Avoiding over-regulation and reducing bureaucratic burdens for service providers. Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda Emendamento 1024 Articolo 26, paragrafo 1, lettera e) e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta; e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, il numero di iscrizione, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata ottenuta; Or. es Justification Entre las obligaciones de información recogidas en el artículo 26 está también la de comunicar el colegio profesional en el que esté inscrito el prestador, pero no le obliga a informar de su número de colegiado. La aportación del número de colegiación por parte del prestador de servicios dotará de una mayor seguridad jurídica al destinatario del servicio, quien podrá comprobar de forma sencilla la inscripción real del prestador de servicios en el correspondiente colegio profesional. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1025 Articolo 26, paragrafo 1, lettera f) f) le clausole e le condizioni generali qualora il prestatore ne faccia uso; soppresso Or. nl Justification Dit wordt beter overgelaten aan de specifieke regels van het contractueel recht, consumentenbescherming, e.a. In BtoB-relaties (business to business) zijn algemene voorwaarden soms onderhandelbaar en dus van een andere orde dan in BtoC-relaties (business to consumer), waar deze praktijk eerder uitzonderlijk is. PE 360.093 v02-00 64/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1026 Articolo 26, paragrafo 1, lettera g) g) le clausole contrattuali relative alle norme applicabili al contratto e/o relative alla giurisdizione competente. soppresso Or. nl Justification Ofwel wordt contractueel een keuze gemaakt inzake het toepasselijke recht, ofwel niet. Als het gebeurt, kan dit al dan niet individueel onderhandeld zijn. Als het niet gebeurt, is het veelal zo dat ook de dienstverlener hiervan onvoldoende kennis heeft en veelal niet in staat is hierover vooraf een rechtszeker beeld op te hangen (zeker niet in grensoverschrijdende situaties). Alleen al deze verschillende mogelijkheden geven aan dat de bepaling van artikel 26, lid 1, g) zeer moeilijk na te leven is. Derhalve is het beter ze te schrappen Emendamento presentato da Mia De Vits Emendamento 1027 Articolo 26, paragrafo 1, lettera g bis) (nuova) g bis) le principali caratteristiche del servizio; Or. fr Justification Par un déplacement du paragraphe 3a et b vers par. 1, on montre que des informations aussi essentielles que les principales caractéristiques du service et/ ou le prix de ce service (art. 26.3a et b) doivent être fournies d'office au consommateur. Ceci est justifié par la place centrale attribuée au droit de l'information du consommateur comme déposé dans l'art. 153 du Traité. Emendamento presentato da Mia De Vits Emendamento 1028 Articolo 26, paragrafo 1, lettera g ter) (nuova) g ter) il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o PE 360.093 v02-00 65/145 AM/572702IT.doc un preventivo PE 360.093 v02-00 66/145 AM/572702IT.doc sufficientemente dettagliato; Or. fr Justification Par un déplacement du paragraphe 3a et b vers par. 1, on montre que des informations aussi essentielles que les principales caractéristiques du service et/ ou le prix de ce service (art. 26.3a et b) doivent être fournies d'office au consommateur. Ceci est justifié par la place centrale attribuée au droit de l'information du consommateur comme déposé dans l'art. 153 du Traité. Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda Emendamento 1029 Articolo 26, paragrafo 1, lettera g quater) (nuova) g quater) ove sia obbligatoria la sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità professionale o di una garanzia equivalente, i dati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, segnatamente i dati dell'organismo assicurativo o garante, la copertura professionale e territoriale, nonché una certificazione che si è a conoscenza dei pagamenti corrispondenti all'organismo assicurativo. Or. es Justification En la Unión Europea, diversos colegios u organizaciones profesionales recogen en sus Estatutos internos la obligatoriedad de sus miembros de suscribir una póliza de seguro profesional como garantía respecto a sus clientes, constituyendo en muchas ocasiones un requisito fundamental para el ejercicio de la profesión. Dado que es el artículo 26 el que establece las obligaciones de información, a efectos sistemáticos, parece recomendable que sea en dicho artículo donde quede establecida la obligación de informar al destinatario sobre la suscripción del seguro y sobre los datos relativos al mismo. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 1030 Articolo 26, paragrafi da 2 a 6 PE 360.093 v02-00 67/145 AM/572702IT.doc 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore: soppresso a) siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa; b) siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione o di stipulazione del contratto; c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore; d) figurino in tutti i documenti di informazione che i prestatori forniscono al destinatario per presentare dettagliatamente i servizi offerti. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari: a) le principali caratteristiche del servizio; b) il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato; c) lo status e la forma giuridici del prestatore; d) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle norme professionali in vigore nello Stato membro d'origine e dei mezzi per prenderne visione. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste al prestatore in conformità del presente capo siano rese disponibili o comunicate con chiarezza e senza ambiguità e in tempo utile prima della conclusione del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima della prestazione del servizio. 5. Gli obblighi in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non impediscono agli Stati membri di prevedere informazioni supplementari per i prestatori stabiliti sul loro territorio. 6. La Commissione può, conformemente PE 360.093 v02-00 68/145 AM/572702IT.doc alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione delle particolarità di talune attività e precisare le modalità pratiche di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2. Or. en Justification Avoiding over-regulation and reducing bureaucratic burdens for service providers. Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki Emendamento 1031 Articolo 26, paragrafo 2, lettera c) c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore; c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore; in tal caso, a richiesta del consumatore, le informazioni sono comunicate su supporto cartaceo o, in caso di servizi prestati esclusivamente per via elettronica, in una forma tale da poter essere facilmente convertita in una forma cartacea. Or. en Justification One should not assume that all consumers have easy access to Internet. As a consequence, a flexible approach shall prevail. Also, the consumer should be able to get information and assistance on paper and to transfer it to paper easily. Emendamento presentato da André Brie, Marco Rizzo Emendamento 1032 Articolo 26, paragrafo 2, lettera c) c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore; PE 360.093 v02-00 c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore; in tal caso, a richiesta del consumatore, le informazioni sono comunicate su supporto cartaceo o, in 69/145 AM/572702IT.doc caso di servizi prestati esclusivamente per via elettronica, in una forma tale da poter essere facilmente convertita in una forma cartacea. Or. en Justification One should not assume that all consumers have easy access to Internet. As a consequence, a flexible approach shall prevail. Also, the consumer should be able to get information and assistance on paper and to transfer it on paper easily. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1033 Articolo 26, paragrafo 2, lettera c) c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore; c) siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore o facilmente reperibile per il pubblico; Or. nl Justification Wie een opgegeven elektronisch adres kan raadplegen, kan het ook zelf vinden als het volgens de veel gebruikte methodes kenbaar en voor het publiek toegankelijk is gemaakt. Emendamento presentato da Jacques Toubon Emendamento 1034 Articolo 26, paragrafo 3, primo comma 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari: 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino le seguenti informazioni supplementari: Or. fr Justification Dans cette directive, tout est fait pour faciliter les démarches des prestataires. Il faut dès lors PE 360.093 v02-00 70/145 AM/572702IT.doc rétablir un équilibre en faveur de l'information du destinataire de services, notamment sur les informations concernant le prestataire, ses assurances, et les garanties après-vente, le tout devant être fourni spontanément par le prestataire et non pas à la demande du destinataire. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1035 Articolo 26, paragrafo 3, frase iniziale 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari: 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino oppure, per quanto attiene alle lettere c) e d), mettano a disposizione le seguenti informazioni supplementari: Or. nl Justification Het volstaat dat de statuten, die overigens doorgaans gepubliceerd zijn, kunnen worden geraadpleegd. Het is niet verantwoord, gelet op het horizontaal karakter van deze richtlijn, ze zelfs bij een dienstaanbieding of verrichting van de meest geringe omvang, te moeten ter beschikking stellen. Het spontaan verstrekken van informatie over de rechtsvorm kan opgelegd worden, en wel in de bepaling van artikel 26, lid 1, a) waarvoor eveneens een amendement is ingediend. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1036 Articolo 26, paragrafo 3, lettera a) a) le principali caratteristiche del servizio; soppresso Or. nl Justification Moeilijk uitvoerbaar en controleerbaar. Maakt deel uit van het contract. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1037 Articolo 26, paragrafo 3, lettera d) PE 360.093 v02-00 71/145 AM/572702IT.doc d) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle norme professionali in vigore nello Stato membro d'origine e dei mezzi per prenderne visione. d) per quanto riguarda le professioni regolamentate, il nome dell'ordine professionale o organismo equivalente in cui sia iscritto il prestatore. Or. nl Justification Het is niet nodig, en niet altijd mogelijk, dat de dienstverrichter op zijn verantwoordelijk-heid instaat voor het verstrekken of beschikbaar houden van de in lid 3, d) bedoelde gegevens. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1038 Articolo 26, paragrafo 4 4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste al prestatore, di cui al presente capo, siano rese disponibili o comunicate con chiarezza e senza ambiguità e in tempo utile prima della conclusione del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima della prestazione del servizio. 4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni richieste al prestatore, di cui al presente capo, siano rese disponibili o comunicate con chiarezza e al momento utile. Or. nl Justification Deze richtlijn laat het contractenrecht van de lidstaten onverlet. Het is ook beter in deze paragraaf niet expliciet naar het contract te verwijzen. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1039 Articolo 26, paragrafo 6 6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione delle particolarità di talune attività e precisare le modalità pratiche di applicazione delle disposizioni del PE 360.093 v02-00 6. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione delle particolarità di talune attività e precisare le modalità pratiche di applicazione delle disposizioni del 72/145 AM/572702IT.doc paragrafo 2. paragrafo 2. Tali misure non possono pregiudicare in nessun caso le disposizioni nazionali degli Stati membri per quanto concerne l'uso delle lingue nelle relazioni con l'amministrazione statale, in pratiche riguardanti i consumatori o altre pratiche commerciali. Or. nl Justification Het is belangrijk de regels inzake taalgebruik die gelden binnen een lidstaat en voor de vaststelling waarvan lidstaten bevoegd zijn, te vrijwaren. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Jacques Toubon Emendamento 1040 Articolo 27, paragrafo 1 (nuovo) Le disposizioni del presente Capo si applicano esclusivamente alle attività transfrontaliere. Or. en Emendamento presentato da Jacques Toubon Emendamento 1041 Articolo 27, paragrafo 1 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, i cui servizi presentano un rischio particolare per la salute o per la sicurezza o un particolare rischio finanziario per il destinatario, siano coperti da un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o da altre forme di garanzia o di indennizzo equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. PE 360.093 v02-00 1. Senza pregiudizio del disposto della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di terzi, ovvero per la sicurezza finanziaria o giuridica del destinatario, siano tenuti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o a prevedere altre forme di garanzia equivalenti o 73/145 AM/572702IT.doc fondamentalmente comparabili per quanto PE 360.093 v02-00 74/145 AM/572702IT.doc riguarda la loro finalità. Or. fr Justification Il s'agit d'assurer la cohérence des dispositions relatives aux assurances et garanties professionnelles avec celles de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et en particulier ses dispositions applicables à la libre prestation de services (notamment les articles 7§1, 50§1 et l'annexe VII 1 f). Emendamento presentato da Mia De Vits Emendamento 1042 Articolo 27, paragrafo 1 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, i cui servizi presentano un rischio particolare per la salute o per la sicurezza o un particolare rischio finanziario per il destinatario, siano coperti da un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o da altre forme di garanzia o di indennizzo equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, i cui servizi presentano un rischio particolare per la salute o per la sicurezza o un particolare rischio finanziario per il destinatario ovvero un rischio per l'ambiente, siano coperti da un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o da altre forme di garanzia o di indennizzo equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. Or. fr Justification Afin de garantir une protection optimale au consommateur, il est indispensable que l'obligation d'une assurance soit également étendue vers des services qui provoquent des risques environnementaux. En plus, aussi en vue de garantir une meilleure protection du destinataire du service, il faut que le prestataire même soit obligé à communiquer les informations essentielles d'une telle assurance et qu'aussi les Etats membres font le nécessaire. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis,Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Jacques Toubon Emendamento 1043 Articolo 27, paragrafo 1 PE 360.093 v02-00 75/145 AM/572702IT.doc 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, i cui servizi presentano un rischio particolare per la salute o per la sicurezza o un particolare rischio finanziario per il destinatario, siano coperti da un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o da altre forme di garanzia o di indennizzo equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. 1. Gli Stati membri possono prescrivere che i prestatori, i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del destinatario, siano tenuti a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o a fornire altre forme di garanzia o di indennizzo equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. L'assicurazione o la garanzia di responsabilità professionale copre anche i rischi che tali servizi presentano allorché sono prestati in altri Stati membri. Or. en Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 1044 Articolo 27, paragrafo 1 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, i servizi dei quali presentano un rischio particolare per la salute o per la sicurezza o un particolare rischio finanziario per il destinatario, siano coperti da un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o da altre forme di garanzia o di indennizzo equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. 1. Gli Stati membri possono esigere che i prestatori, i servizi dei quali presentano un rischio particolare per la salute o per la sicurezza o un particolare rischio finanziario per il destinatario, siano coperti da un'assicurazione di responsabilità professionale adeguata rispetto alla natura e alla portata del rischio o da altre forme di garanzia o di indennizzo equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. Or. de Justification Eine pauschale Ermächtigung der Kommission, verpflichtende Berufshaftpflichtversicherungen zu harmonisieren und auf Europäischer Ebene einzuführen, ist verfehlt. Die besonderen berufsbedingten Risiken und ihre Versicherbarkeit sind stark mit den nationalen Bedingungen des jeweiligen Berufes verbunden. Deshalb sollte es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ob sie eine verpflichtende Berufshaftpflichtversicherung verlangen. Aus Verbraucherschutzgründen sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, eine vergleichbare Versicherung auch von grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringern PE 360.093 v02-00 76/145 AM/572702IT.doc zu verlangen. PE 360.093 v02-00 77/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Mia De Vits Emendamento 1045 Articolo 27, paragrafo 2 Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l’indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino d'ufficio al destinatario le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l’indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica. Or. fr Justification Afin de garantir une protection optimale au consommateur, il est indispensable que l'obligation d'une assurance soit également étendue vers des services qui provoquent des risques environnementaux. En plus, aussi en vue de garantir une meilleure protection du destinataire du service, il faut que le prestataire même soit obligé à communiquer les informations essentielles d'une telle assurance et qu'aussi les Etats membres font le nécessaire. Emendamento presentato da Jacques Toubon Emendamento 1046 Articolo 27, paragrafo 2 2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l’indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l’indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica. Or. fr Justification Dans cette directive, tout est fait pour faciliter les démarches des prestataires. Il faut dès lors rétablir un équilibre en faveur de l'information du destinataire de services, notamment sur les informations concernant le prestataire, ses assurances, et les garanties après-vente, le tout devant être fourni spontanément par le prestataire et non pas à la demande du destinataire. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling,Charlotte Cederschiöld, PE 360.093 v02-00 78/145 AM/572702IT.doc Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1047 Articolo 27, paragrafo 2 2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l’indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su richiesta di quest'ultimo, le informazioni sull'assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1. Or. en Justification Reduces unnecessary wording. Durch die Forderung an die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass dem Dienstleistungsempfänger Information über die jeweilige Versicherung und Sicherheiten zukommen, reguliert die Richtlinie zu viele Details. Durch die Bestätigung, dass eine Versicherung abgeschlossen wurde, sind die Konsumenten ausreichend geschützt. Die MS sollen weitere Informationserfordernisse festlegen dürfen. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1048 Articolo 27, paragrafo 3, primo comma 3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, (inserire) in un altro Stato membro in cui è già stabilito. 3. Quando un prestatore si stabilisce nel loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e alla copertura fornita per il rischio assicurato, il capitale assicurato o il massimale della garanzia finanziaria e le eventuali esclusioni della copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Or. nl PE 360.093 v02-00 79/145 AM/572702IT.doc Justification Deze wijziging zorgt voor een betere bescherming van de afnemers. Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud Emendamento 1049 Articolo 27, paragrafo 3, primo comma 3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. 3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio o esercita una prestazione di servizi, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Or. fr Justification La proposition de la Commission faut uniquement référence aux prestataires établis et non à ceux qui effectuent juste une prestation de services. Or, il paraît important d'exiger pour les deux cas une assurance professionnelle ou une garantie financière prévue pour les professions à risque. Ne pas le faire établirait une distorsion entre les prestataires établis sur le territoire (les nationaux) et les prestataires qui ne restent sur le territoire que pour une période déterminée correspondant à la durée nécessaire à la réalisation du services. Emendamento presentato da Heide Rühle and Pierre Jonckheer Emendamento 1050 Articolo 27, paragrafo 3, primo comma 3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. PE 360.093 v02-00 3. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non esigono un'assicurazione professionale o una garanzia finanziaria se il prestatore è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità, copertura fornita per il rischio assicurato, importo assicurato o massimale per la garanzia finanziaria nonché 80/145 AM/572702IT.doc eventuali esclusioni dalla copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Or. en Justification This amendment brings more certainty concerning the coverage of the provider in terms of insurance and financial guarantee Emendamento presentato da Mia De Vits Emendamento 1051 Articolo 27, paragrafo 3, secondo comma Nel caso in cui l'equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esigere una garanzia complementare per coprire gli aspetti che non lo siano. Nel caso in cui l'equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri esigono una garanzia complementare per coprire gli aspetti che non lo siano. Or. fr Justification Afin de garantir une protection optimale au consommateur, il est indispensable que l'obligation d'une assurance soit également étendue vers des services qui provoquent des risques environnementaux. En plus, aussi en vue de garantir une meilleure protection du destinataire du service, il faut que le prestataire même soit obligé à communiquer les informations essentielles d'une telle assurance et qu'aussi les Etats membres font le nécessaire. Emendamento presentato da Jacques Toubon Emendamento 1052 Articolo 27, paragrafo 4 bis (nuovo) 4bis Uno Stato membro può inoltre prevedere un meccanismo di garanzia professionale specifico per una determinata professione, tenuto conto dei rischi particolari cui quest'ultima è esposta, al quale tutti i prestatori sono in tal caso tenuti ad aderire. Or. fr PE 360.093 v02-00 81/145 AM/572702IT.doc Justification Ill importe de préserver dans ce dispositif les prescriptions établies pour certaines professions présentant des risques particuliers et tenues de ce fait, soit par la loi soit par leur ordre professionnel, de s'affilier à une caisse commune les garantissant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité professionnelle. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 1053 Articolo 27, paragrafo 5 5. Nell’ambito dell’applicazione del paragrafo 1, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell’assicurazione o delle garanzie precisate in detto paragrafo. soppresso Or. en Justification Eine pauschale Ermächtigung der Kommission, verpflichtende Berufshaftpflichtversicherungen zu harmonisieren und auf Europäischer Ebene einzuführen, ist verfehlt. Die besonderen berufsbedingten Risiken und ihre Versicherbarkeit sind stark mit den nationalen Bedingungen des jeweiligen Berufes verbunden. Deshalb sollte es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, ob sie eine verpflichtende Berufshaftpflichtversicherung verlangen. Aus Verbraucherschutzgründen sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, eine vergleichbare Versicherung auch von grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringern zu verlangen. Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda Emendamento 1054 Articolo 27, paragrafo 5 5. Nell’ambito dell’applicazione del paragrafo 1, la Commissione può, PE 360.093 v02-00 5. Nell’ambito dell’applicazione del paragrafo 1, la Commissione deve, 82/145 AM/572702IT.doc conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell’assicurazione o delle garanzie precisate in detto paragrafo. conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 e dei criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell’assicurazione o delle garanzie precisate in detto paragrafo. Or. es Justification En la Unión Europea, diversos colegios u organizaciones profesionales recogen en sus Estatutos internos la obligatoriedad de sus miembros de suscribir una póliza de seguro profesional como garantía respecto a sus clientes, constituyendo en muchas ocasiones un requisito fundamental para el ejercicio de la profesión. Es razonable y conveniente, por tanto, pedir a la Comisión la realización de una lista en la que se hagan públicos los servicios profesionales que requerirán de seguro obligatorio para su ejercicio, con el ánimo de dar una mayor protección a los destinatarios y una mayor seguridad jurídica a los prestadores de servicios. Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 1055 Articolo 28 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sull'esistenza o meno di una garanzia post vendita, sul suo contenuto e sugli elementi essenziali necessari alla sua applicazione, soprattutto in termini di durata e di copertura territoriale. soppresso 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 figurino in tutta la documentazione informativa dei prestatori che presenta in modo dettagliato i loro servizi. 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie. PE 360.093 v02-00 83/145 AM/572702IT.doc Or. de Justification Für Verbraucherverträge und das auf sie anwendbare Gewährleistungsrecht gilt das Herkunftslandprinzip schon nach dem Kommissionsentwurf nicht. Nimmt man, wie dies der Antragsteller unterstützt, das Internationale Privatrecht aus dem Anwendungsbereich des Herkunftslandprinzips aus, so besteht auch in Beziehung unter Geschäftsleuten (B2B) kein Unterschied zum status quo. Die Informationsverpflichtung ist damit in der Sache überflüssig. Sie ist zudem kompetenzrechtlich zweifelhaft und entspricht jedenfalls nicht dem Subsidiaritätsprinzip. Emendamento presentato da Mia De Vits Emendamento 1056 Articolo 28 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sull'esistenza o meno di una garanzia post vendita, sul suo contenuto e sugli elementi essenziali necessari alla sua applicazione, soprattutto in termini di durata e di copertura territoriale. soppresso 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 figurino in tutta la documentazione informativa dei prestatori che presenta in modo dettagliato i loro servizi. 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie. Or. fr Justification L'article 28 comme proposé devrait être supprimé et les dispositions concernant l'existence et le contenu des garanties après-vente doivent être transférées aux articles 26, 1, h et 26, 3,d. On croit en effet qu'il convient de mettre à charge du prestataire la communication d'office de l'existence d'une garantie après-vente (et non à la demande du destinataire). PE 360.093 v02-00 84/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Jacques Toubon Emendamento 1057 Articolo 28, paragrafo 1 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sull'esistenza o meno di una garanzia post vendita, sul suo contenuto e sugli elementi essenziali necessari alla sua applicazione, soprattutto in termini di durata e di copertura territoriale. 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario informazioni sull'esistenza o meno di una garanzia post vendita, sul suo contenuto e sugli elementi essenziali necessari alla sua applicazione, soprattutto in termini di durata e di copertura territoriale. Or. fr Justification Dans cette directive, tout est fait pour faciliter les démarches des prestataires. Il faut dès lors rétablir un équilibre en faveur de l'information du destinataire de services, notamment sur les informations concernant le prestataire, ses assurances, et les garanties après-vente, le tout devant être fourni spontanément par le prestataire et non pas à la demande du destinataire. Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud Emendamento 1058 Articolo 28, paragrafo 1 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sull'esistenza o meno di una garanzia post vendita, sul suo contenuto e sugli elementi essenziali necessari alla sua applicazione, soprattutto in termini di durata e di copertura territoriale. 1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario informazioni sull'esistenza o meno di una garanzia post vendita, sul suo contenuto e sugli elementi essenziali necessari alla sua applicazione, soprattutto in termini di durata e di copertura territoriale. Or. fr Justification La communication d'informations aux destinataires doit être automatique. Emendamento presentato da Marco Rizzo Emendamento 1059 Articolo 28, paragrafo 2 bis (nuovo) PE 360.093 v02-00 85/145 AM/572702IT.doc 2bis) Laddove il servizio in questione debba essere offerto al grande pubblico, lo Stato membro nel quale deve essere prestato il servizio provvede affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano comunicate in una forma e in un linguaggio tali da non richiedere una conoscenza specialistica del servizio che sarà prestato e da poter essere compresi da chiunque sappia leggere e scrivere. Or. en Justification Information is of no use if it cannot be understood, and consumers have a right to clear information written in laypersons' terms. Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud Emendamento 1060 Articolo 28, paragrafo 3 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie. 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie e dalla legislazione dello Stato membro ospitante. Or. fr Justification La défense des consommateurs doit pouvoir exister à un double niveau, à la fois par la voie des instruments communautaire mais aussi par les législations nationales. Emendamento presentato da Jacques Toubon Emendamento 1061 Articolo 28, paragrafo 3 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie. PE 360.093 v02-00 3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull’applicabilità di regimi di garanzia postvendita previsti da altre norme comunitarie e dalla legislazione del paese ospitante. 86/145 AM/572702IT.doc Or. fr Justification Certaines garanties après-vente ne sont pas coordonnées par des instruments communautaires et restent extrêmement différentes d'un Etat à l'autre. Il y dès lors lieu d'en tenir compte et d'assurer leur maintien. Emendamento presentato da Benoît Hamon and Mia De Vits Emendamento 1062 Articolo 29 1. Gli Stati membri sopprimono i divieti totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. soppresso 2. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali provenienti dalle professioni regolamentate rispettino le regole professionali conformi al diritto comunitario riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale in funzione della specificità di ciascuna professione. Or. fr Justification L'interdiction de la publicité pour certaines professions réglementées, comme d'ailleurs celle de certains produits particulièrement sensibles tels que les médicaments, est une mesure qui tends à préserver certains secteurs, par exemple le secteur des soins de santé ou celui des professions judiciaires, d'une surenchère commerciale nuisible au sérieux et à la rigueur nécessaire à une bonne dispensation des soins ou à une bonne administration de la justice. En tout état de cause, la réglementation de la "communication commerciale" de ces secteurs particulièrement sensibles doit faire l'objet d'un examen attentif dans le cadre d'un débat spécifique et ne peut être ainsi abrogée dans le cadre d'une directive horizontale, à la suite d'une analyse superficielle. Emendamento presentato da Marco Rizzo Emendamento 1063 Articolo 29, paragrafo 1 1) Gli Stati membri sopprimono i divieti PE 360.093 v02-00 soppresso 87/145 AM/572702IT.doc totali delle comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. Or. en Justification The regulation of commercial communications by certain professions has long been considered necessary by some Member States as contributing to the protection of the consumer as well as to the integrity and dignity of the professions themselves. The extent to which this is the case in any given Member State will depend on a number of factors including aspects of national culture and tradition. It is inappropriate for the Commission to attempt to establish such a broad interpretation of its responsibility to further the internal market that it begins to interfere in matters which are rightly in the exclusive competence of the Member States. Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 1064 Articolo 30, paragrafo 1, lettera b) b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di accredito, di controllo tecnico, di test o di prove nella misura in cui ciò sia giustificato per garantirne l'indipendenza e l'imparzialità. b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di accredito, di controllo tecnico, di test o di prove nella misura in cui ciò sia giustificato per garantirne l'indipendenza, l'imparzialità, la competenza professionale e l'esperienza. Or. de Justification Vielfach sind die Dienstleistungen "Prüfen", "Überwachen" und "Zertifizieren" in den Mitgliedstaaten inhaltlich sehr unterschiedlich ausgestaltet (dies gilt weniger im Bereich Herstellung von Produkten als mehr im Bereich Betrieb von Anlagen, z. B. Überwachung von Anlagen, Kraftwerke, Umweltschutz...). Auch weichen die Anforderungen an die Kompetenz von Stellen und Personen für die jeweiligen Tätigkeiten in den Mitgliedstaaten stark voneinander ab. Hinzu kommt noch, dass technische Regeln, Gesetze, Verordnungen etc. oft nur in der jeweiligen nationalen Sprache formuliert und verfügbar sind und somit die Dienstleistung wegen sprachlicher Fragen und Verständnisfragen nicht qualitativ hochwertig erbracht werden können, und das in den Bereichen Sicherheit, Umwelt und Gesundheit. PE 360.093 v02-00 88/145 AM/572702IT.doc Hier müssen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, neben der Frage der Unabhängigkeit auch Anforderungen an Know How und Erfahrung zu stellen. Übergeordnet sind dies die Normen der Reihe EN 45000 / ISO 17000. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 1065 Articolo 30, paragrafo 3 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sulle loro attività e collaborazioni pluridisciplinari e sulle misure prese per evitare i conflitti di interesse. Queste informazioni figurano in tutta la documentazione informativa con la quale i prestatori presentano in modo dettagliato i loro servizi. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sulle loro attività e collaborazioni pluridisciplinari e sulle misure prese per evitare i conflitti di interesse. Or. en Justification De eis om in elk informatiedocument op te nemen welke maatregelen genomen zijn voor het voorkomen van belangenconflicten bij multidisciplinaire activiteiten, is overdreven en administratief een te zware belasting. Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 1066 Articolo 30, paragrafo 4 4. Nella relazione di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati. soppresso Or. de PE 360.093 v02-00 89/145 AM/572702IT.doc Justification Die zahlreichen Berichtspflichten (Art. 9 Abs. 2, 15 Abs. 4, 30 Abs. 4, Art. 41) bürden den nationalen Verwaltungen eine in ihrer Summe enorme bürokratische Mehrbelastung auf, ohne dass dadurch eine effektive Erleichterung für den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr zu erwarten wäre. Eine Modernisierung der einzelstaatlichen Regulierungssysteme kann ist am Besten mit einer insgesamt schlanken Staatsverwaltung zu erreichen. Deshalb sollten aufwendige Berichtspflichten so weit wie möglich beschränkt werden. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1067 Articolo 31 Politica della qualità dei servizi soppresso 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare: a) facendo certificare le loro attività o facendole valutare da organismi indipendenti, b) elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi professionali a livello comunitario. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato e i criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai destinatari e ai prestatori. 3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali e le camere di commercio e artigianato degli Stati membri a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori. 4. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo PE 360.093 v02-00 90/145 AM/572702IT.doc sviluppo della comunicazione critica relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati. 5. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l’informazione del destinatario e la qualità dei servizi. Or. nl Justification Kwaliteitsbeleid van deze orde kan desgewenst gevoerd of aangemoedigd worden in een of ander actieprogramma, maar is niet op zijn plaats in deze kaderwet. Emendamento presentato da Bill Newton Dunn Emendamento 1068 Articolo 31, paragrafo 5 5. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l’informazione del destinatario e la qualità dei servizi. 5. Gli Stati membri possono incoraggiare i prestatori a sviluppare, se del caso, la compatibilità dei servizi, dell'informazione del destinatario sui medesimi e della qualità della prestazione degli stessi tra Stati membri diversi. Or. en Justification This wording is ambiguous and should not be misconstrued to provide a basis for creating EU-wide regulatory or disciplinary standards. Emendamento presentato da Béatrice Patrie Emendamento 1069 Articolo 31, paragrafo 5 PE 360.093 v02-00 91/145 AM/572702IT.doc 5. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l’informazione del destinatario e la qualità dei servizi. 5. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l’informazione del destinatario e la qualità dei servizi, eccettuati i servizi che rientrano nei bisogni sociali e societali, per i quali lo sviluppo di norme può soltanto corroborare la legislazione. Or. fr Justification Il convient d'exclure du champ d'application de la norme volontaire l'ensemble des services qui répondent à des besoins socio et sociétaux pour lesquels la loi doit fixer les normes. Emendamento presentato da Heide Rühle and Pierre Jonckheer Emendamento 1070 Articolo 31, paragrafo 5bis (nuovo) 5bis. Le iniziative su base volontaria assunte in applicazione del presente articolo lasciano impregiudicato il diritto per gli Stati membri di fissare, nei limiti del campo d'applicazione stabilito dal trattato e a condizione che siano non discriminanti e proporzionate, norme e regole vincolanti a tutela dell'interesse pubblico o ai fini del perseguimento di obiettivi in conformità del trattato. Or. en Justification Voluntary actions should not prevent public authorities from adopting protective rules regarding the public interest or any policy goal. Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 1071 Articolo 32 PE 360.093 v02-00 92/145 AM/572702IT.doc Articolo 32 soppresso Risoluzione delle controversie 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano un indirizzo postale, di fax o di posta elettronica al quale tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare direttamente un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. 2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni adeguate. 3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte. 4. Qualora per l’esecuzione di una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un prestatore o un organismo stabilito in un altro Stato membro. 5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile PE 360.093 v02-00 93/145 AM/572702IT.doc reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo. Or. de Justification Die Vorschrift überschneidet sich in Teilen mit bereits existierendem sekundärem Gemeinschaftsrecht. Allgemeine Regelungen zur außergerichtlichen Streitbeilegung gehören systematisch nicht in eine Rahmenrichtlinie für Dienstleistungen, sondern in einen für alle Verbraucherverträge geltenden Rechtsakt. Eine Kohärenz des Europäischen Verbraucherschutzes kann andernfalls nicht gewährleistet werden. Die Dienstleistungsrichtlinie sollte nicht mit Vorschriften überfrachtet werden, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erbringung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen stehen. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 1072 Articolo 32, paragrafo 1 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano un indirizzo postale, di fax o di posta elettronica al quale tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. soppresso Or. en Justification Unnecessary provision as the essential information are already given according to Article 26. Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki Emendamento 1073 Articolo 32, paragrafo 1 PE 360.093 v02-00 94/145 AM/572702IT.doc 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano un indirizzo postale, di fax o di posta elettronica al quale tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano un indirizzo postale, di fax o di posta elettronica ed un numero di telefono al quale tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza. Or. en Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 1074 Articolo 32, paragrafo 2 2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni adeguate. soppresso Or. en Justification Unnecessary provision as the essential information are already given according to Article 26. Emendamento presentato da Anneli Jäätteenmäki Emendamento 1075 Articolo 32, paragrafo 2 2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni PE 360.093 v02-00 2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni 95/145 AM/572702IT.doc adeguate. PE 360.093 v02-00 soddisfacenti. 96/145 AM/572702IT.doc Or. en Emendamento presentato da Bill Newton Dunn Emendamento 1076 Articolo 33, paragrafo 1 1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di natura tale da mettere in questione la sua capacità di esercitare la sua attività o la sua affidabilità professionale. 1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore direttamente pertinenti ai fini della competenza o dell'affidabilità professionale del prestatore. Or. en Justification It is important to include the professional bodies, which exercise a regulatory role. Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris Emendamento 1077 Articolo 33, paragrafo 1 1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di natura tale da mettere in questione la sua capacità di esercitare la sua attività o la sua affidabilità professionale. 1. Gli Stati membri comunicano in modo proattivo le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di natura tale da mettere in questione la sua capacità di esercitare la sua attività o la sua affidabilità professionale. Or. en PE 360.093 v02-00 97/145 AM/572702IT.doc Justification Competent authorities must be proactive in disseminating information to their counterparts in all Member States where they have taken action against an individual who is unfit or unsafe to practise. Emendamento presentato da André Brie and Marco Rizzo Emendamento 1078 Articolo 33, paragrafo 1 1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di natura tale da mettere in questione la sua capacità di esercitare la sua attività o la sua affidabilità professionale. 1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di natura tale da mettere in questione la sua capacità di esercitare la sua attività o la sua affidabilità professionale. Tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico mediante opportuni mezzi. Or. en Emendamento presentato da Bill Newton Dunn Emendamento 1079 Articolo 33, paragrafo 1bis (nuovo) 1bis. Le richieste ai sensi del paragrafo 1 sono debitamente motivate, in particolare specificando la ragione per cui sono chieste tali informazioni. Or. en Justification It is important to include the professional bodies, which exercise a regulatory role. Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud Emendamento 1080 PE 360.093 v02-00 98/145 AM/572702IT.doc Articolo 33, paragrafo 3 PE 360.093 v02-00 99/145 AM/572702IT.doc 3. Il paragrafo 1 si applica nel rispetto dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, in particolare in materia di protezione dei dati a carattere personale. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, in particolare in materia di protezione dei dati a carattere personale. Le informazioni in questione che abbiano carattere pubblico devono essere accessibili ai consumatori. Or. en Justification L'information apportée aux consommateurs doit être la plus complète possible, et la plus claire possible. Ainsi sans porter atteinte au principe de protections des données à caractère personnel, il convient de pouvoir porter à la connaissance des consommateurs les informations à caractère public. Emendamento presentato da Bill Newton Dunn Emendamento 1081 Articolo 33, paragrafo 3 3. Il paragrafo 1 si applica nel rispetto dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, in particolare in materia di protezione dei dati a carattere personale. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati a carattere personale e dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, anche da parte di associazioni professionali. Or. en Justification It is important to include the professional bodies, which exercise a regulatory role. Emendamento presentato da Evelyne Gebhardt, Lasse Lehtinen, Mia De Vits Emendamento 1082 Articolo 33 bis (nuovo) Articolo 33bis Diritto transfrontaliero di adire le vie legali I soggetti interessati di un servizio commissionato all'interno della zona UE, PE 360.093 v02-00 100/145 AM/572702IT.doc quali società e relativi dipendenti o un'associazione che li rappresenti, hanno il diritto di promuovere un'azione giudiziaria contro un cliente che non ottemperi alla presente direttiva. Or. en Justification This amendment represents an important right for companies which operate honestly within the law, strengthening their position in respect to unfair competition. Outsourcing projects and purchases related to public services that come within the remit of the services directive will benefit considerably from an effective control system. In practice, this system will act as a tool, which will in long run harmonise the quality of services within the Community. Emendamento presentato da Evelyne Gebhardt, Lasse Lehtinen, Mia De Vits Emendamento 1083 Articolo 33 ter (nuovo) Articolo 33ter Responsabilità transfrontaliera dei clienti A chiunque commissioni un servizio all'interno della zona UE incombe la responsabilità di far sì che gli appaltatori e i subappaltatori ottemperino alle norme della presente direttiva. Or. en Justification This amendment means that someone ordering or commissioning a service - whether a private company or a public body - is considered to ultimately responsible for ensuring that subcontractors or service providers carry out their duties in line with the requirements of the directive at all stages of entire subcontracting chain. A services directive with a client liability would bring the whole labour market into legal daylight. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer Emendamento 1084 Capo V, titolo Controllo PE 360.093 v02-00 Cooperazione amministrativa 101/145 AM/572702IT.doc Or. en Justification The Commission proposal is based on the assumption that only the Member State of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the necessitities of adminstrative control. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member State of origin and the Member State of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member States' activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member States who do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki Emendamento 1085 Articolo 34, paragrafo 1 1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro. 1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro. Or. en Justification The Member State of origin will be responsible for supervising that service providers established on their territory meet all the requirements for being able to exercise the service activity. But it behove to the authorities of the country of destination to carry out the necessary controls on the basis of their own national implementation mechanisms and legal provisions including any administrative, civil or criminal sanctions provided for. Emendamento presentato da Andreas Schwab Emendamento 1086 Articolo 34, paragrafo 1 1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il PE 360.093 v02-00 1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo dei prestatori, sia locali che europei, in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano 102/145 AM/572702IT.doc effettivamente esercitati. Ciò vale soprattutto per i servizi transfrontalieri; in questo caso le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di attuare una cooperazione stretta e improntata alla fiducia. servizio sia fornito in un altro Stato membro. Or. de Justification Die Kontrolle von Dienstleistern ausschließlich durch die Behörden des Herkunftslandes wirkt zumindest aus heutiger Sicht ziemlich realitätsfremd. Wichtig ist vielmehr, die Zusammenarbeit der Behörden aus den einzelnen Mitgliedstaaten endlich zu verbessern. Dabei dürfen vor allem die Sorgfaltspflichten beim Umgang mit den Informationen von Dienstleistern nicht verletzt werden. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1087 Articolo 34, paragrafo 1 1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro. 1. La responsabilità del controllo del prestatore incombe congiuntamente allo Stato membro d'origine ed allo Stato membro in cui il prestatore si è spostato temporaneamente per prestarvi un servizio (Stato membro di destinazione). Or. en Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a new defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who do not comply with these provisions to the Court of Justice. PE 360.093 v02-00 103/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Dagmar Roth-Behrendt Emendamento 1088 Articolo 34, paragrafo 1 1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro. 1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un determinato Stato membro da un prestatore di un altro Stato membro. Or. de Justification Eine wirksame Kontrolle der Dienstleistungserbringer – insbesondere im Hinblick auf die Verbraucher – ist nur möglich, wenn die Behörden des Landes, in dem die Leistung erbracht wird, diese Kontrolle nach eigenem Recht ausüben. Emendamento presentato da Andreas Schwab Emendamento 1089 Articolo 34, paragrafo 2 2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino alle rispettive autorità competenti nello Stato membro d'origine o nello Stato membro ospitante tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività. Gli Stati membri si impegnano a trattare tutte le informazioni applicando la diligenza e rispettando l'obbligo di riservatezza o segretezza, quali sono osservati nello Stato membro d'origine del prestatore. Or. de PE 360.093 v02-00 104/145 AM/572702IT.doc Justification Die Kontrolle von Dienstleistern ausschließlich durch die Behörden des Herkunftslandes wirkt zumindest aus heutiger Sicht ziemlich realitätsfremd. Wichtig ist vielmehr, die Zusammenarbeit der Behörden aus den einzelnen Mitgliedstaaten endlich zu verbessern. Dabei dürfen vor allem die Sorgfaltspflichten beim Umgang mit den Informationen von Dienstleistern nicht verletzt werden. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1090 Articolo 34, paragrafo 2 2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività. soppresso Or. en Justification The Commission proposal is based on the assumption that only the Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the necessities fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a new defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Toine Manders Emendamento 1091 Articolo 34, paragrafo 2 bis (nuovo) 2bis) Gli Stati membri informano la Commissione dei casi in cui sono stati presentati reclami gravi e giustificati o in cui uno Stato membro viola palesemente gli obblighi stabiliti nella presente direttiva. Se del caso, la Commissione adotta opportuni provvedimenti per assicurare che lo Stato PE 360.093 v02-00 105/145 AM/572702IT.doc membro in causa ottemperi ai suoi obblighi. In alternativa, la Commissione può assumere una decisione che impone una sanzione pecuniaria allo Stato membro in causa; l'importo di detta sanzione può essere dissuasivo e la decisione della Commissione che impone la sanzione pecuniaria può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Or. en Justification In case of non-respect of the Directive the Commission can impose a fine after a reasonable and justified complaint or after an evident breach by a Member state of the provisions of this directive. The amount of the fine shall be dissuasive and can be appealed before the European Court of Justice Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki Emendamento 1092 Articolo 34, paragrafo 2ter (nuovo) 2ter) I paragrafi 1 e 2 non impongono allo Stato membro d'origine l'obbligo di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro di prestazione del servizio. Or. en Justification The Member State of origin will be responsible for supervising that service providers established on their territory meet all the requirements for being able to exercise the service activity. But it behove to the authorities of the country of destination to carry out the necessary controls on the basis of their own national implementation mechanisms and legal provisions including any administrative, civil or criminal sanctions provided for. Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki Emendamento 1093 Articolo 34, paragrafo 2quater (nuovo) PE 360.093 v02-00 106/145 AM/572702IT.doc 2quater) Le autorità competenti dello Stato membro di prestazione del servizio possono effettuare verifiche, ispezioni ed indagini sul posto a condizione che tali verifiche, ispezioni o indagini siano oggettivamente giustificate e non discriminatorie. Or. en Justification The Member State of origin will be responsible for supervising that service providers established on their territory meet all the requirements for being able to exercise the service activity. But it behove to the authorities of the country of destination to carry out the necessary controls on the basis of their own national implementation mechanisms and legal provisions including any administrative, civil or criminal sanctions provided for. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1094 Articolo 35, paragrafo 1 1. Conformemente all'articolo 16, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi. 1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi. Or. nl Justification De samenwerking mag zich niet uitsluitend beperken tot de werkingssfeer van artikel 16. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1095 Articolo 35, paragrafo 1 PE 360.093 v02-00 107/145 AM/572702IT.doc 1. Conformemente all'articolo 16, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano quanto più possibile per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi. 1. Spetta allo Stato membro di destinazione controllare l'attività del prestatore sul suo territorio. Tale controllo è esercitato dallo Stato membro di destinazione in conformità dei paragrafi 2 e 3. Or. en Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1096 Articolo 35, paragrafo 2 2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone l'indirizzo agli altri Stati membri e alla Commissione. 2. Lo Stato membro di destinazione: - può effettuare nel suo territorio verifiche, ispezioni ed indagini che siano necessarie per controllare il servizio prestato; - effettua verifiche, ispezioni ed indagini su richiesta dello Stato membro d'origine; - laddove non si applichi l'articolo 16, può adottare nei confronti del prestatore qualsiasi provvedimento previsto dal suo diritto interno, in conformità del diritto comunitario. Or. en PE 360.093 v02-00 108/145 AM/572702IT.doc Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1097 Articolo 35, paragrafo 3 3. Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. 3. Laddove si applichi l'articolo 16, le verifiche, ispezioni o indagini di cui al paragrafo 2 soddisfano le condizioni seguenti: Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave in uno Stato membro, essi ne informano al più presto lo Stato membro d'origine. a) constano esclusivamente di constatazioni fattuali e non danno luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, fatte salve le eventuali deroghe per casi individuali di cui all’articolo 19; Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore che possa fornire i propri servizi in altri Stati membri o di atti precisi che potrebbero causare pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone, essi ne informano al più presto gli Stati membri e la Commissione. b) non sono discriminatorie e non sono motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro; c) sono oggettivamente giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e sono proporzionate rispetto al fine perseguito. Or. en PE 360.093 v02-00 109/145 AM/572702IT.doc Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Christopher Heaton-Harris Emendamento 1098 Articolo 35, paragrafo 3, terzo comma Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore che possa fornire i propri servizi in altri Stati membri o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone, essi ne informano al più presto gli Stati membri e la Commissione. Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone, essi ne informano al più presto gli Stati membri e la Commissione. Or. en Justification A decision to communicate information on unlawful contact, or specific acts, that could cause serious damage to the health or safety or persons, should not be based on a judgement about whether the individual ‘is likely to provide services in other Member States' since the competent authority will not be in a position make such a judgement and also because the individual may hold registration in more than one Member State. Emendamento presentato da André Brie, Marco Rizzo Emendamento 1099 Articolo 35, paragrafo 3, terzo comma Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore che possa fornire i propri servizi in altri Stati membri o di atti precisi che potrebbero causare pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone, essi ne informano al più presto gli Stati membri e la Commissione. PE 360.093 v02-00 Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore che possa fornire i propri servizi in altri Stati membri o di atti precisi che potrebbero causare pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone ovvero agli interessi economici o giuridici dei consumatori, essi ne informano al più presto gli Stati membri e 110/145 AM/572702IT.doc la Commissione. Or. en Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1100 Articolo 35, paragrafo 3 bis (nuovo) 3bis. Se dopo aver effettuato le verifiche, ispezioni e indagini di cui al paragrafo 2 lo Stato membro di destinazione constata che un prestatore non ha ottemperato agli obblighi che gli incombevano, può prescrivere al prestatore di depositare una cauzione o imporgli misure interinali. Or. en Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1101 Articolo 35, paragrafo 4 4. Lo Stato membro d’origine fornisce le informazioni relative ai prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, e in particolare conferma il loro PE 360.093 v02-00 soppresso 111/145 AM/572702IT.doc stabilimento sul suo territorio e il fatto che ivi esercitano legalmente le loro attività. Esso procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Or. en Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1102 Articolo 35, paragrafo 5 5. In caso di difficoltà a soddisfare una richiesta di informazioni, lo Stato membro in causa avverte al più presto lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione. soppresso Or. en Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who PE 360.093 v02-00 112/145 AM/572702IT.doc do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1103 Articolo 35, paragrafo 6 6. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità equivalenti di altri Stati membri. soppresso Or. en Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Authors: Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1104 Articolo 36, paragrafo 1 Assistenza reciproca in caso di spostamento temporaneo del prestatore Responsibilità dello Stato membro d'origine 1. Nei settori di cui all'articolo 16, nel caso in cui un prestatore si sposti temporaneamente in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato 1. Spetta allo Stato membro d'origine provvedere al controllo del prestatore nel suo territorio, in particolare tramite misure di controllo nel luogo di stabilimento del prestatore, nonché applicare le sue norme PE 360.093 v02-00 113/145 AM/572702IT.doc membro partecipano al controllo del prestatore conformemente al paragrafo 2. di diritto interno anche nel caso in cui il prestatore svolga le sue attività in un altro Stato membro. Lo Stato membro d'origine esercita tale controllo in conformità del paragrafo 2. Or. en Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Authors: Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1105 Articolo 36, paragrafo 2 2. Su richiesta dello Stato membro d’origine, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l’efficacia del controllo dello Stato membro d'origine ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro. 2. Lo Stato membro d'origine: Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino le condizioni seguenti: - procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. a) constano esclusivamente di constatazioni fattuali e non danno luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, fatte salve le eventuali deroghe per casi individuali di cui all’articolo 19; - qualora si applichi l'articolo 16, prende tutti i provvedimenti necessari per far sì che i prestatori stabiliti nel suo territorio ottemperino alle sue norme di diritto interno, PE 360.093 v02-00 114/145 AM/572702IT.doc b) non sono discriminatorie e non sono motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro; - e adotta ogni misura necessaria per perseguire e sanzionare le violazioni delle sue norme di diritto interno anche nel caso in cui il prestatore svolge le sue attività in un altro Stato membro c) sono oggettivamente giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e sono proporzionate rispetto al fine perseguito. - fornisce le informazioni relative ai prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro ed in particolare conferma che un prestatore è stabilito nel suo territorio e vi esercita le proprie attività legalmente. Or. en Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Diana Wallis Emendamento 1106 Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma 2. Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino le condizioni seguenti: 2. Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino tutte le condizioni seguenti: Or. en Justification The formulation as proposed by the Commission does not explicitly mention that the three conditions should be met jointly. The lack of this specification could leave field for free interpretation. Emendamento presentato da Michał Tomasz Kamiński Emendamento 1107 Articolo 36, paragrafo 2, secondo comma PE 360.093 v02-00 115/145 AM/572702IT.doc Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino le condizioni seguenti: Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino tutte le condizioni seguenti: Or. en Justification The formulation as proposed by the Commission does not explicitly mention that the three conditions should be met jointly. The lack of this specification could leave field for free interpretation. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1108 Articolo 36, paragrafo 2, lettera a) a) consistano esclusivamente in constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le deroghe per casi individuali di cui all’articolo 19; a) consistano esclusivamente in constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore; Or. nl Justification Als artikel 19 wordt geschrapt is dit artikel zijn betekenis kwijt. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 1109 Articolo 36, paragrafo 2 bis (nuovo) 2bis. Fino all'entrata in vigore di una convenzione europea per la creazione di un quadro giuridico per il riconoscimento e l'esecuzione in materia amministrativa PE 360.093 v02-00 116/145 AM/572702IT.doc queste autorità competenti possono inoltre, alle condizioni di cui al paragrafo 2, esigere, dopo aver constatato gravi infrazioni , il deposito di un congruo importo o, in via sussidiaria, emettere provvedimenti d'urgenza qualora sussista un sospetto motivato che una successiva azione giudiziaria sia destinata all'insuccesso. Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'adozione di misure, in particolare convenzioni e regolamenti a livello europeo, intese alla creazione di un quadro giuridico per il riconoscimento e l'esecuzione in materia amministrativa. Or. de Justification Für das Funktionieren der Richtlinie ist es unerlässlich, dass allfällige Sanktionen der Gewerbe- und der Arbeitsmarktaufsicht direkt vollstreckt werden können, auch wenn der Zuwiderhandelnde sich nicht auf dem Hoheitsgebiet der die Sanktionen verhängenden Behörde befindet. Dies kann nur durch umfassende Verwaltungsvollstreckungsübereinkommen sichergestellt werden. Das Fehlen eines solchen Instruments birgt die Gefahr, dass Verwaltungsübertretungen bewusst in Kauf genommen werden, da in manchen Fällen ohnehin keine Rechtsdurchsetzung zu erwarten ist. Dies könnte zu unlauterem Wettbewerb führen. Bis zum Inkrafttreten solcher Übereinkommen muss die Behörde im Zielland über geeignete Mittel verfügen, um solchen Regelverstößen wirksam begegnen zu können. Emendamento presentato da Authors: Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1110 Articolo 36, paragrafo 2 ter (nuovo) 2ter. Lo Stato membro d'origine non può rifiutare di adottare misure di controllo o di esecuzione sul suo territorio a causa del fatto che il servizio è stato prestato [o ha provocato danni] in un altro Stato membro. Or. en PE 360.093 v02-00 117/145 AM/572702IT.doc Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1111 Articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3 Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d’origine per casi individuali Meccanismo di allarme 1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie. 1. Lo Stato membro che venga a conoscenza di specifici atti o circostanze gravi che possano arrecare pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone sul suo territorio o in altri Stati membri ne informa al più presto lo Stato membro d'origine, gli altri Stati membri interessati e la Commissione. 2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche. Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura. 2. Per dare esecuzione al paragrafo 1, la Commissione promuove l'instaurazione di una rete europea di autorità degli Stati membri e partecipa alla gestione della medesima. 3. Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha 3. La Commissione predispone e aggiorna regolarmente, secondo la procedura di cui all'articolo 42, gli orientamenti relativi alla PE 360.093 v02-00 118/145 AM/572702IT.doc presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti: gestione della rete di cui al paragrafo 1. a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro d'origine siano insufficienti; b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19. 4. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3. soppresso 5. Senza pregiudizio della facoltà per lo Stato membro che ha presentato la richiesta di prendere le misure in questione allo scadere del termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate. Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste, o di sospendere immediatamente le misure prese. soppresso 6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza. soppresso Or. en Justification The Commission proposal is based on the assumption that only th Member state of origin should be responsible for controlling the service provider. This does not meet the ecessitites fo adminstrative controll. Therefore it seems to be necessary to establish a system of administrative cooperation in Articles 34 to 37 a (new) defining the tasks of the Member state of origin and the Member state of destination as well as the mechanism for efficient administrative cooperation. There should be a regular evalution of the Member states activities in this field and an obligation for the Commission to bring those Member states who PE 360.093 v02-00 119/145 AM/572702IT.doc do not comply with these provisions to the Court of Justice. Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer Emendamento 1112 Articolo 37 Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d’origine per casi individuali soppresso 1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie. 2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche. Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura. 3. Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti: a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro d'origine siano insufficienti; b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19. 4. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3. PE 360.093 v02-00 120/145 AM/572702IT.doc 5. Senza pregiudizio della facoltà per lo Stato membro che ha presentato la richiesta di prendere le misure in questione allo scadere del termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate. Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste o di sospendere immediatamente le misure prese. 6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza. Or. en Justification This amendment is consistent with the deletion of Article 19. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1113 Articolo 37 Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d’origine per casi individuali soppresso 1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie. 2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del PE 360.093 v02-00 121/145 AM/572702IT.doc prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche. Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura. 3. Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti: a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro d'origine siano insufficienti; b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19. 4. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3. 5. Salvo la facoltà per lo Stato membro di prendere le misure in questione dopo il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate. Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste, o di sospendere immediatamente le misure prese. 6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza. Or. nl PE 360.093 v02-00 122/145 AM/572702IT.doc Justification Artikel 37 moet worden geschrapt als gevolg van de wijziging van het toepassingsgebied van het oorsprongslandbeginsel. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1114 Articolo 37 bis (nuovo) Articolo 37 bis Controllo relativo all'assistenza reciproca 1. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione segue attentamente il funzionamento dell'assistenza reciproca al fine di identificare gli Stati membri che non ottemperano ai loro obblighi in materia. La Commissione adotta tempestivamente opportuni provvedimenti in conformità del trattato, in particolare per mezzo di procedure per infrazione per ovviare a tali carenze. 2. Ogni due anni la Commissione, sulla scorta di relazioni presentate dagli Stati membri, redige una relazione specifica destinata al Parlamento ed al Consiglio, sull'ottemperanza agli obblighi in materia di assistenza reciproca, in cui sono indicati i problemi di cooperazione incontrati e le soluzioni trovate. Or. en Emendamento presentato da Edit Herczog Emendamento 1115 Articolo 37 ter (nuovo) Articolo 37 ter Misure di accompagnamento 1. La Commissione, collaborando con gli Stati membri, instaura un sistema PE 360.093 v02-00 123/145 AM/572702IT.doc elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri 2. Gli Stati membri, collaborando con la Commissione, adottano misure di accompagnamento per agevolare lo scambio di funzionari preposti all'attuazione dell'assistenza reciproca e la formazione di detti funzionari, compresa la formazione linguistica e informatica. 3. La Commissione valuta la necessità di istituire un programma pluriennale ai fini dell'organizzazione dei relativi scambi di funzionari e della formazione. Or. en Justification In order to ensure thatadministrative cooperation will function effectively, this amendment provides for accompanying measures, the exchange of officials and training of such officials. Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 1116 Articolo 38 La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l’attuazione del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui agli articoli 35 e 37 e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra punti di contatto, segnatamente le disposizioni sull’interoperabilità dei sistemi di informazione. La Commissione provvede a garantire l’interoperabilità dei sistemi elettronici di informazione tra gli Stati membri. Si applica l’articolo 42, paragrafo 2. Or. de Justification Für eine effektive Verwaltungszusammenarbeit ist die Interoperabilität der elektronischen Informationssysteme von besonderer Bedeutung. Dies rechtfertigt eine entsprechende Durchführungsermächtigung der Kommission. PE 360.093 v02-00 124/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Andreas Schwab Emendamento 1117 Articolo 38, paragrafo 1 bis (nuovo) D'intesa con la Commissione gli Stati membri adottano misure di accompagnamento per promuovere lo scambio di funzionari incaricati dell'assistenza reciproca e provvedono a che essi partecipino ad azioni di formazione periodiche, compresa la formazione linguistica e informatica. Or. de Emendamento presentato da Andreas Schwab Emendamento 1118 Articolo 38, paragrafo 1ter (nuovo) D'intesa con la Commissione gli Stati membri adottano misure di accompagnamento per promuovere la collaborazione di organizzazioni professionali nell'attuazione degli scambi e delle azioni di formazione. Or. de Emendamento presentato da Andreas Schwab Emendamento 1119 Articolo 38, paragrafo 1quater (nuovo) Il Consiglio elabora un programma d'azione per organizzare lo scambio e la formazione professionale di funzionari per il periodo dal … al … . Or. de PE 360.093 v02-00 125/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen Emendamento 1120 Articolo 39 Codici di condotta comunitari soppresso 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta comunitari, in particolare nei settori seguenti: a) contenuto e modalità delle comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione; b) norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione, l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale; c) condizioni di esercizio delle attività di agenti immobiliari. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica e trasmessi alla Commissione. 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili. 4. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini, organismi o associazioni professionali ad applicare a livello nazionale codici di condotta adottati a livello comunitario. Or. en PE 360.093 v02-00 126/145 AM/572702IT.doc Justification The envisaged system of European code of conducts seems to be unworkable. Dit artikel gaat, zeker in combinatie met artikel 40, lid 2, b) verder dan nodig en is voor sommige beroepen onuitvoerbaar. Bovendien is dit niet noodzakelijk om de interne markt voor diensten van gereglementeerde beroepen tot stand te brengen. Het volstaat dat na verloop van tijd onderzocht wordt of een communautair initiatief wenselijk is en dit desgevallend te nemen in een daartoe aangepast actieprogramma. Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer Emendamento 1121 Articolo 39, paragrafo 1, cappello 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta comunitari, in particolare nei settori seguenti: 1. Sino all'entrata in vigore delle misure di armonizzazione di cui agli articoli 5, 6, 9, 15 e 16 della presente direttiva, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta comunitari, in particolare nei settori seguenti: Or. en Justification This amendment is consistent with provisions proposed for Articles 5, 6, 9, 15 and 16. Emendamento presentato da Bill Newton Dunn Emendamento 1122 Articolo 39, paragrafo 1, cappello 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta comunitari, in particolare nei settori seguenti: 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, a livello comunitario, di codici di condotta intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario, in particolare nei settori seguenti: Or. en PE 360.093 v02-00 127/145 AM/572702IT.doc Justification In line with the principle of subsidiarity, Community-level codes should apply to issues relating to the cross-border provision of services. There is no legal basis for the development of Community-level codes to apply in purely domestic situations - this could create conflicts with existing local codes of conduct. Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda Emendamento 1123 Articolo 39, paragrafo 1, cappello 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta a livello comunitario, in particolare nei settori seguenti: 1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte degli ordini, e organismi o associazioni professionali, nel rispetto del diritto comunitario, in particolare nei settori seguenti: Or. es Justification Dado que una gran mayoría de colegios, organismos y asociaciones profesionales tienen ya códigos de conducta y que éstos son, en muchos aspectos, coincidentes, y dado que dichos colegios, organismos y asociaciones profesionales, agrupando ya a una gran cantidad de profesionales y siendo, por tanto, una buena plataforma de negociación, son los que mejor conocen las necesidades, el funcionamiento y la problemática de las profesiones a las que representan, resulta conveniente que desde la directiva se les otorgue un papel relevante en la elaboración de los códigos de conducta. Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda Emendamento 1124 Articolo 39, paragrafo 1 bis (nuovo) 1bis) I codici di condotta elaborati in conformità del disposto del paragrafo 1 sono trasmessi alla Commissione, per approvazione. Or. es PE 360.093 v02-00 128/145 AM/572702IT.doc Justification Si resulta conveniente que los códigos sean remitidos a la Comisión para su mero conocimiento, el dictamen positivo de la Comisión acerca de un texto definitivo acordado a nivel comunitario reforzará la posición de dichos códigos. Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 1125 Articolo 39, paragrafo 2 2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica e trasmessi alla Commissione. soppresso Or. de Justification Da es sich bei der Dienstleistungsrichtlinie um eine Rahmenrichtlinie handelt, sollten auch die Vorschriften zu den Verhaltenskodizes nur allgemeine Grundsätze vorgeben und keine weitergehenden Detailregelungen. Dies würde die Dienstleistungsrichtlinie überfrachten. Zudem stellen die Informationspflichten eine zusätzliche bürokratische Bürde für den Dienstleistungserbringer dar. Ein entsprechendes Regelungsbedürfnis für alle betroffenen Dienstleistungen ist jedoch nicht ersichtlich. Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 1126 Articolo 39, paragrafo 3 3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili. soppresso Or. de PE 360.093 v02-00 129/145 AM/572702IT.doc Justification Da es sich bei der Dienstleistungsrichtlinie um eine Rahmenrichtlinie handelt, sollten auch die Vorschriften zu den Verhaltenskodizes nur allgemeine Grundsätze vorgeben und keine weitergehenden Detailregelungen. Dies würde die Dienstleistungsrichtlinie überfrachten. Zudem stellen die Informationspflichten eine zusätzliche bürokratische Bürde für den Dienstleistungserbringer dar. Ein entsprechendes Regelungsbedürfnis für alle betroffenen Dienstleistungen ist jedoch nicht ersichtlich. Emendamento presentato da Bill Newton Dunn Emendamento 1127 Articolo 39, paragrafo 4 4. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini e gli organismi o associazioni professionali ad applicare a livello nazionale i codici di condotta comunitari. soppresso Or. en Justification In line with the principle of subsidiarity, Community-level codes should apply to issues relating to the cross-border provision of services. There is no legal basis for the development of Community-level codes to apply in purely domestic situations - this could create conflicts with existing local codes of conduct. Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda Emendamento 1128 Articolo 39, paragrafo 4 4. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini e gli organismi o associazioni professionali ad applicare a livello nazionale i codici di condotta comunitari. 4. Gli Stati membri adottano le misure di accompagnamento necessarie affinché gli ordini e gli organismi o associazioni professionali applichino a livello nazionale i codici di condotta comunitari e affinché i prestatori adeguino comunque il loro comportamento a detti codici. Or. es PE 360.093 v02-00 130/145 AM/572702IT.doc Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud Emendamento 1129 Articolo 39, paragrafo 4 4. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini e gli organismi o associazioni professionali ad applicare a livello nazionale i codici di condotta comunitari. 4. Gli Stati membri devono adottare misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini e gli organismi o associazioni professionali ad applicare a livello nazionale, come standard minimo, i codici di condotta comunitari. Ciò non osta all'applicazione di requisiti più rigorosi, in materia di codici di condotta, da parte degli organismi o associazioni professionali. Or. fr Justification Il convient d'imposer aux Etats Membres la prise de mesures visant à accompagner et encourager, les ordres professionnels et les organismes ou associations à mettre en oeuvre au niveau national des codes de conduite adaptés au niveau communautaire. Ceci doit se faire dans le souci permanent de tirer vers le haut les garanties pour les consommateurs. Emendamento presentato da Andreas Schwab Emendamento 1130 Articolo 39, paragrafo 4 4) Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini professionali e gli organismi o associazioni ad applicare a livello nazionale codici di condotta adottati a livello comunitario. 4) Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini professionali e gli organismi o associazioni ad applicare a livello nazionale, in quanto standard minimo, codici di condotta adottati a livello comunitario. Tale adozione non osta in alcun modo a che gli ordini professionali applichino requisiti più rigorosi mediante i loro codici di condotta. Or. de PE 360.093 v02-00 131/145 AM/572702IT.doc Justification Europäische Kodizes sind per Definition eine Kompromisslösung. Standesorganisationen sollten die Möglichkeit haben, Standards zu erhöhen und durch bessere Qualität konkurrenzfähiger zu werden. Konsumentenfreundliche Lösungen, die zu einer wieder erkennbaren Marke geworden sind und Vertrauen durch positive Erfahrungen beim Konsumenten erworben haben, sollten nicht durch niedrigere europäische Standards gefährdet werden. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 1131 Articolo 40, paragrafo 1, lettera b) b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un’ampia consultazione delle parti interessate; soppresso Or. en Justification The deletion of letter (b) is a consequence of amending Article 17 number 16(a) (new). The harmonisation of security services seems to be necessary to enhance the cross border provision of such services. Emendamento presentato da Janelly Fourtou Emendamento 1132 Articolo 40, paragrafo 1, lettera b) b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un’ampia consultazione delle parti interessate; soppresso Or. fr PE 360.093 v02-00 132/145 AM/572702IT.doc Justification Amendement de coordination avec l'exclusion explicite du secteur des jeux du champ de la directive. Emendamento presentato da Marco Rizzo Emendamento 1133 Articolo 40, paragrafo 1, lettera b) b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un’ampia consultazione delle parti interessate; soppresso Or. en Justification Gambling involves by definition questions of public health, public order and morality and is therefore, with the exception of responsibilities accorded to it under Article 152 of the Treaty, entirely outside the competence of the Community institutions and must remain a matter for the Member States to regulate as they see fit. It is therefore inappropriate to give it as an example in this recital. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 1134 Articolo 40, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) c bis) i servizi di sicurezza; Or. en Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, PE 360.093 v02-00 133/145 AM/572702IT.doc Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 1135 Articolo 40, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova) c ter) il riconoscimento e l'esecuzione in materia amministrativa; Or. en Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 1136 Articolo 40, paragrafo 1, lettera c quater) (nuova) c quater) l'integrazione nella presente direttiva del sistema di cooperazione tra i regimi pubblici di assicurazione sanitaria; Or. en Emendamento presentato da Andreas Schwab Emendamento 1137 Articolo 40, paragrafo 1, lettera c quinquies) (nuova) c quinquies) la prestazione di servizi nel settore della sanità. Or. de Justification Zur Erreichung der mit der "Lissabon-Strategie" verfolgten Ziele muss man das mit der Öffnung des Marktes verbundene Wachstumspotential nutzen. Eine Öffnung des Marktes ist in diesem besonders sensiblen Bereich der mitgliedstaatlichen Gesundheitsversorgung nur nach einer vorhergehenden Harmonisierung/hinreichenden Angleichung möglich. Emendamento presentato da Bill Newton Dunn Emendamento 1138 Articolo 40, paragrafo 2 PE 360.093 v02-00 134/145 AM/572702IT.doc 2. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei servizi, la Commissione esamina la necessità di prendere iniziative complementari o di presentare proposte relative alle questioni seguenti: soppresso a) le questioni che, essendo state oggetto di deroghe per casi individuali, hanno rivelato la necessità di un’armonizzazione a livello comunitario; b) le questioni di cui all'articolo 39 per le quali i codici di condotta non hanno potuto essere applicati prima della data di trasposizione o sono insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno; c) gli aspetti messi in luce dalla procedura di valutazione reciproca prevista dall'articolo 41; d) la tutela dei consumatori e i contratti transfrontalieri. Or. en Justification As with the justification for the amendment to Article 39 and in line with the principle of subsidiarity, Community-level codes should apply only to issues relating to the cross-border provision of services. There is no legal basis for the development of Community-level codes to apply in purely domestic situations - this could create conflicts with existing local codes of conduct. Therefore the same logic should apply to action taken by the Commission in terms of its ability to legislate under Article 40. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1139 Articolo 40, paragrafo 2, lettera a) a) le questioni che, essendo state oggetto di deroghe per casi individuali, hanno rivelato la necessità di un’armonizzazione a livello PE 360.093 v02-00 a) le questioni che hanno rivelato la necessità di un’armonizzazione a livello comunitario; 135/145 AM/572702IT.doc comunitario; Or. nl Justification Artikel 40, lid 2, a) moet gedeeltelijk worden geschrapt als gevolg van de wijziging van het toepassingsgebied van het oorsprongslandbeginsel. Emendamento presentato da Malcolm Harbour, Joachim Wuermeling, Charlotte Cederschiöld, Simon Coveney, Bert Doorn, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Hatzidakis, Christopher Heaton-Harris, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Andreas Schwab, Alexander Stubb, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon Emendamento 1140 Articolo 40, paragrafo 2, lettera b) b) le questioni di cui all'articolo 39 per le quali i codici di condotta non hanno potuto essere applicati prima della data di recepimento o sono insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno; soppresso Or. en Justification Consequence of the deletion of Article 39. Emendamento presentato da Marianne Thyssen Emendamento 1141 Articolo 40, paragrafo 2, lettera b) b) le questioni di cui all'articolo 39 per le quali i codici di condotta non hanno potuto essere applicati prima della data di trasposizione o sono insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno; b) le regole concernenti l'etica professionale e le condizioni della comunicazione commerciale per le professioni regolamentate, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione; Or. nl PE 360.093 v02-00 136/145 AM/572702IT.doc Justification Dit artikel gaat, zeker in combinatie met artikel 39 verder dan nodig en is voor sommige beroepen onuitvoerbaar. Bovendien is dit niet noodzakelijk om de interne markt voor diensten van gereglementeerde beroepen tot stand te brengen. Het volstaat dat na verloop van tijd onderzocht wordt of een communautair initiatief wenselijk is en dit desgevallend te nemen in een daartoe aangepast actieprogramma. Emendamento presentato da Joachim Wuermeling Emendamento 1142 Articolo 41 Valutazione reciproca soppresso 1. Entro il [data di trasposizione], gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui ai seguenti articoli: a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione; b) articolo 15, paragrafo 4, relativo ai requisiti da valutare; c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle attività pluridisciplinari. 2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni. 3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all’articolo 42, paragrafo 1, che può formulare osservazioni. 4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2008, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari. Or. de PE 360.093 v02-00 137/145 AM/572702IT.doc Justification Die zahlreichen Berichtspflichten (Art. 9 Abs. 2, 15 Abs. 4, 30 Abs. 4, Art. 41) bürden den nationalen Verwaltungen eine in ihrer Summe enorme bürokratische Mehrbelastung auf, ohne dass dadurch eine effektive Erleichterung für den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr zu erwarten wäre. Eine Modernisierung der einzelstaatlichen Regulierungssysteme kann ist am Besten mit einer insgesamt schlanken Staatsverwaltung zu erreichen. Deshalb sollten aufwendige Berichtspflichten so weit wie möglich beschränkt werden. Emendamento presentato da Mia De Vits Emendamento 1143 Articolo 41 Valutazione reciproca soppresso 1. Entro il [data di recepimento], gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui ai seguenti articoli: a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione; b) articolo 15, paragrafo 4, relativo ai requisiti da valutare; c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle attività pluridisciplinari. 2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni. 3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all’articolo 42, paragrafo 1, che può formulare osservazioni. 4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2008, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari. Or. fr PE 360.093 v02-00 138/145 AM/572702IT.doc Justification Pour des raisons de cohérence, cet article doit être supprimé : en effet, une suppression de l'art. 15 vide l'art. 41 de substance. Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer Emendamento 1144 Articolo 41, paragrafo 1 1. Entro il [data di recepimento], gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui ai seguenti articoli: 1. Entro il [data di recepimento], gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui ai seguenti articoli: a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione; a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione; b) articolo 15, paragrafo 4, relativo ai requisiti da valutare; b) articolo 15, paragrafo 4, relativo all'armonizzazione dei requisiti; c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle attività pluridisciplinari. c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle attività pluridisciplinari. cbis) articolo5, paragrafo 1, relativo all'armonizzazione delle procedure; cter) articolo 6, paragrafo 1, relativo agli sportelli unici; cquater) articolo 16, paragrafo 1, relativo alle disposizioni riguardanti la libera circolazione dei servizi. Or. en Justification This amendment is consistent with the provisions proposed for Articles 5, 6, 15 and 16. Emendamento presentato da Bernadette Vergnaud Emendamento 1145 Articolo 41, paragrafo 2 2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. 2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate, segnatamente le PE 360.093 v02-00 139/145 AM/572702IT.doc parti sociali, su tali relazioni. Or. fr Justification Dans la démarche qui est celle de l'Union, il convient de donner toute leur place aux partenaires sociaux dans cette procédure d'évaluation, et ainsi leur permettre d'avoir l'information la plus complète possible. Emendamento presentato da Evelyne Gebhardt Emendamento 1146 Articolo 41, paragrafo 4 4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2008, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari. 4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, [entro un anno dalla data di recepimento], una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari. Or. en Justification For the sake of coherence with the amendment to Article 45, which establishes a four-year deadline for the transposition of this Directive. Emendamento presentato da Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Stefano Zappalà Emendamento 1147 Articolo 41, paragrafo 4 4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2008, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari. PE 360.093 v02-00 4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2008, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari, nella quale si dovrebbe specificare in che modo si è tenuto conto delle condizioni stabilite nell'articolo 15, paragrafo 3. 140/145 AM/572702IT.doc Or. es Justification El procedimiento de evaluación y las posibles iniciativas de seguimiento por parte de la Comisión deberían llevarse a cabo con la adecuadas claridad y transparencia. La procedura di calutazione e le possibili iniziative seguite dalla Commissione devono essere intraprese con sufficiente chiarezza e trasparenza. Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer Emendamento 1148 Articolo 42, paragrafo 3 bis (nuovo) 3bis. Il comitato può proporre emendamenti dell'elenco dei servizi figurante nell'allegato I della presente direttiva. Le proposte del comitato sono esaminate conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva. Or. en Justification This amendment is consistent with the provisions proposed for Article 2 of this Directive. Emendamento presentato da Heide Rühle, Pierre Jonckheer Emendamento 1149 Articolo 43 Successivamente alla relazione di sintesi di cui all’articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da proposte per adattarla. Successivamente alla relazione di sintesi di cui all’articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni due anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da proposte per adattarla. Or. en PE 360.093 v02-00 141/145 AM/572702IT.doc Justification Reports by the Commission should be presented more frequently in order to ensure a more effective follow-up, in particular regarding the harmonisation measures. Emendamento presentato da Béatrice Patrie Emendamento 1150 Articolo 46 La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La presente direttiva entra in vigore nella stessa data dello strumento quadro sui servizi di interesse generale, ossia il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Or. fr Justification L'application du projet de directive sur les services dans le marché intérieur est subordonné aux dispositions définissant le champ ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement des services d'intérêt général. Emendamento presentato da Heide Rühle and Pierre Jonckheer Emendamento 1151 Allegato I (nuovo) Conformemente all'articolo 2 la presente direttiva contempla esclusivamente i seguenti settori: 1. SERVIZI ALLE IMPRESE Servizi informatici e affini Servizi del settore immobiliare Servizi di noleggio/leasing senza operatori Servizi pubblicitari Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica Servizi di consulenza gestionale Servizi attinenti alla consulenza gestionale Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aerei e le altre attrezzature di trasporto) PE 360.093 v02-00 142/145 AM/572702IT.doc Servizi di pulizia degli edifici Servizi fotografici Servizi d'imballaggio Stampa, pubblicazione Servizi congressuali 2. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE Servizi dei commissionari Servizi di vendita all'ingrosso Servizi di commercio al dettaglio Franchising 3. SERVIZI ATTINENTI AL TURISMO E AI VIAGGI Servizi di agenzie di viaggio e operatori turistici, alberghi e ristoranti (incluso il catering) Servizi delle guide turistiche Or. en Justification This amendment is consistent with the provisions proposed for Article 2 and proposes a list of sectors to be included in the scope of this Directive. Any sector which is not in this list should not be covered by this Directive Emendamento presentato da Stephen Hughes Emendamento 1152 Allegato I A (nuovo) SERVIZI ALLE IMPRESE Servizi informatici e affini Servizi di ricerca e sviluppo Servizi del settore immobiliare Servizi di noleggio/leasing senza operatori Atri servizi alle imprese Servizi pubblicitari Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica Servizi di consulenza gestionale PE 360.093 v02-00 143/145 AM/572702IT.doc Servizi attinenti alla consulenza gestionale Servizi per le prove tecniche e le analisi Servizi connessi con l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura Servizi connessi con la pesca Servizi connessi con il settore minerario Servizi connessi con il settore manifatturiero Servizi connessi con l'erogazione di energia Investigazione Servizi attinenti alla consulenza scientifica e tecnica Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aerei e le altre attrezzature di trasporto) Servizi di pulizia degli edifici Servizi fotografici Servizi d'imballaggio Servizi di stampa e pubblicazione Servizi congressuali Or. en Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff Emendamento 1153 Allegato I A (nuovo) Edilizia e servizi di ingegneria connessi, come - lavori di edilizia generale per edifici - lavori di edilizia generale per l'ingegneria civile - lavori di installazione e montaggio - lavori di completamento e di finitura degli edifici Servizi di investigazione e di sicurezza Agenzie di lavoro interinale PE 360.093 v02-00 144/145 AM/572702IT.doc Or. en Emendamento presentato da Alexander Lambsdorff Emendamento 1154 Allegato I B (nuovo) Servizi per le cure sanitarie Professioni di consulenza giuridica Servizi farmaceutici Servizi che rientrano nei livelli D ed E di cui all'articolo 11 della direttiva (.../.../CE) relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Or. en PE 360.093 v02-00 145/145 AM/572702IT.doc