Organizzazione Nazioni Unite, Organizzazione Mondiale Sanità,
Unione Europea, Consiglio d’Europa,
Repubblica Italiana, Regione Emilia-Romagna
Istituzioni e violenza:
documenti sulla lotta
contro la violenza alle donne
Assessorato alle Politiche Sociali. Immigrazione.
Progetto Giovani. Cooperazione Internazionale
2
QUADERNO N. 1
SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA
Istituzioni e violenza: documenti sulla
lotta alla violenza contro le donne
a cura di Carmela Grezzi
Assessorato alle Politiche Sociali. Immigrazione.
Progetto Giovani. Cooperazione Internazionale
3
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Le presentazioni dei documenti sono di Carmela Grezzi
FOTO DI COPERTINA: PAOLO DONATI, Il bucato
PROGETTO EDITORIALE: SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA E ADOLESCENZA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VIALE A. MORO, 21 - BOLOGNA TEL. 051/6397497 FAX 051/6397075
E-MAIL: [email protected]
http://www.regione.emilia-romagna.it/infanzia
C OORDINAMENTO ,
REDAZIONE , VIDEOIMPAGINAZIONE E GRAFICA :
DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE IL
QUADERNO
N.
2 “FAMIGLIE
IMPRESE CITTÀ, DALLA LEGGE
NUOVI SCENARI DI CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI CURA E DI LAVORO”
S TAMPATO
PRESSO LA
S TAMPERIA
DELLA
A LESSANDRO F INELLI
- ATTI
R EGIONE E MILIA -R OMAGNA
53
DEL
2000
DEL CONVEGNO REGIONALE
NEL
F EBBRAIO 2003
I testi delle traduzioni non sono ufficiali. È possibile la riproduzione citando la fonte.
Un vivo ringraziamento a quanti hanno dato un contributo per la realizzazione di questo quaderno:
- le operatrici della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna per la gratuita opera di
supervisione sulle traduzioni;
- Annalisa Bruno, Neva Cocchi, Giovanna Palmieri per la collaborazione nella traduzione dei testi;
- Sandra Benedetti, Clara Cicognani per gli aggiornamenti;
- il Comune di Riccione, in particolare la Dott.ssa Ninfa Renzini della “Commissione per le pari
opportunità fra uomo e donna” e l’associazione “La voce delle donne” per aver permesso l’utilizzo
del materiale fatografico pubblicato.
4
Indice
PRESENTAZIONE
GIANLUCA BORGHI
Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto Giovani.
Cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna
DI
pag. 9
PARTE I - IL CONTESTO INTERNAZIONALE
A DOCUMENTI EMANATI DA ORGANIZZAZIONI A LIVELLO MONDIALE
Presentazione
pag. 13
Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne.
1993 ONU
pag. 19
Piattaforma d’azione approvata dalla IV Conferenza mondiale sulle
donne (Area critica D - la violenza contro le donne). 1995 ONU
pag. 25
Risoluzione dell’Assemblea mondiale della Sanità “Prevenzione
della violenza: una priorità della sanità pubblica”. 1996 OMS
pag. 35
Risoluzione dell’Assemblea generale “Prevenzione del crimine e
misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne”
e “Le strategie modello e le misure pratiche sulla eliminazione
della violenza contro le donne”, allegate alla Risoluzione. 1998 ONU
pag. 39
Sintesi del Protocollo facoltativo (firmato al 31/7/2001 da 72 Paesi),
relativo alla “Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne”. 1999 ONU
pag. 53
Risoluzione della sessione speciale dell’Assemblea generale
“Donne 2000: uguaglianza tra i sessi, sviluppo e pace per
il ventunesimo secolo” (Introduzione e area critica D la violenza contro le donne). 2000 ONU
pag. 57
B DOCUMENTI EMANATI DA ORGANIZZAZIONI EUROPEE
Presentazione
pag. 65
Risoluzione sulla violenza contro le donne. 1986 UE
pag. 71
Gruppo di esperte nominate dal Comitato Guida per l’eguaglianza
fra donne e uomini (CDEG) del Consiglio d’Europa: Sintesi del “Piano
d’azione per combattere la violenza contro le donne”. 1997 UE
pag. 87
Risoluzione sulla “Necessità di organizzare una campagna a livello
dell’Unione Europea per la totale intransigenza nei confronti della
violenza contro le donne”. 1997 UE
pag. 102
Risoluzione sulla violenza contro le donne e “Programma Daphne”.
1999 UE
pag. 111
5
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Decisione N. 293/2000/CE relativa a un “Programma d’azione
comunitario sulle misure preventive intese a combattere la violenza
contro i bambini, i giovani e le donne” (2000-2003). 2000 UE
pag. 114
Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati
membri sulla salvaguardia delle donne dalla violenza.
2002 CONSIGLIO D’EUROPA
pag. 125
PARTE II - IL
CONTESTO NAZIONALE
A LEGGI E DIRETTIVE
Presentazione
DELLO
STATO
ITALIANO
pag. 143
Legge 15 febbraio 1996, n. 66
“Norme contro la violenza sessuale”
pag. 147
Direttiva Presidente del Consiglio “Azioni volte a promuovere
l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere
e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”,
G.U. 21 maggio 1997
pag. 153
Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno
di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”
pag. 161
Legge 5 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle
relazioni familiari”
pag. 169
B DOCUMENTI ASSUNTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Presentazione
pag. 177
Progetto regionale “Oltre la strada - Interventi prostituzione e tratta”
(sintesi). Dal 1996 RER
pag. 181
6
Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna,
ANCI - Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna e le Associazioni
operanti nel territorio regionale sul tema della violenza contro
le donne. 2000 RER
pag. 187
Piano Sanitario Regionale 1999-2001, Salute Donna,
2.1. “Abuso e Maltrattamento”. 1999 RER
pag. 189
CD ROM per la scuola “La casa sul filo. Identità,
differenza e relazioni di genere”. 2000 RER
pag. 193
“La fiducia tradita. Storie dette e
raccontate di partner violenti” di Carmine Ventimiglia. 2002 RER
pag. 195
BIBLIOGRAFIA
pag. 197
PRESENTAZIONE
7
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
8
Con questo primo quaderno la Regione Emilia-Romagna inaugura un
percorso che vorremmo caratterizzato da appuntamenti periodici scanditi da
pubblicazioni contenenti materiali assemblati per aree tematiche, tutte afferenti
al settore delle politiche sociali, o ad esso collegate, nel tentativo di sostenere
gli interventi di coloro i quali, sia nei settori pubblici che in quelli privati, assieme
al vasto universo dell’associazionismo e del volontariato, operano attraverso
interventi che spesso possono rendersi più efficaci e produttivi se sostenuti da
informazioni offerte in maniera organica ed aggiornata.
Il materiale che presentiamo in questa prima veste rappresenta il tentativo di organizzare in forma compiuta e sistematica la vasta produzione
legislativa in materia di azioni volte a contrastare la violenza alle donne, dando così risalto ad un impegno che la Regione ha espresso particolarmente in
questi ultimi dieci anni in un settore estremamente delicato non sempre ritenuto prioritario nelle agende della politica internazionale e nazionale.
La progressiva consapevolezza politica maturata nella nostra Regione, sicuramente frutto
re buoni livelli di collaborazione utili ad indagare ed
esplorare con maggior incisività un’area che per la
sua delicatezza merita un’attenzione che va costantemente mantenuta attiva e perfezionata.
Per un approccio più organico e sistematico
al tema della violenza contro le donne e aderendo
ad un esplicito invito delle Nazione Unite di tradurre
le proprie Risoluzioni sul tema della violenza contro le donne, ci è parso necessario documentare la
produzione legislativa che particolarmente negli ultimi anni si è resa più inten-
NATALINO GASPARINI, Mauritania
anche dell’azione tenace delle Associazioni operanti
sul territorio regionale, ha consentito di raggiunge-
sa, anche se va ricordato il fatto che fino a pochissimo tempo fa il fenomeno
della violenza esercitata contro le donne non è mai stato considerato nelle
decisioni prese dai principali organismi internazionali in tema di diritti umani
fondamentali e di discriminazione.
Basti ricordare a questo proposito che la “Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne”, approvata nel 1979 e
ratificata dai due terzi dei Paesi aderenti all’ONU, non menziona affatto il tema
9
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
della violenza. Solo successivamente a tale periodo, il problema è stato oggetto di numerose analisi e deliberazioni da parte dei più rilevanti organismi
internazionali ed europei: esse, pur non essendo ancora adeguatamente tradotte e divulgate, costituiscono appunto l’oggetto del presente lavoro.
Ciò che proponiamo all’attenzione dei lettori dunque è un materiale che
non solo raccoglie i documenti dell’ONU – opportunamente tradotti in italiano
- ma più in generale i principali documenti assunti da istituzioni di diversi livelli
territoriali sul tema sulla violenza di genere che colpisce le donne in ogni parte
del mondo, con modi ed espressioni che in parte si differenziano e in parte si
sovrappongono.
Di tali violenze sappiamo sempre di più, perché negli ultimi anni 15-20 è
stato superato, sotto la spinta della denuncia e dell’analisi del movimento
delle donne, come è noto a tutti, quel livello di assuefazione, accettazione,
connivenza che considerava normale, o comunque appartenente alla sfera
privata e familiare, qualsiasi evento accadesse tra le mura domestiche mentre, come sappiamo da tutte le ricerche realizzate all’estero, in Italia e anche
nella regione Emilia-Romagna, è proprio tra le pareti della casa che maggiormente si consumano gran parte delle violenze commesse ai danni delle donne.
Anche se si dispone di una maggiore consapevolezza sul tema, ogni
conoscenza in più sull’argomento ci rafforza nella convinzione di dovere intervenire, come istituzioni pubbliche preposte a sostenere i soggetti in difficoltà e
a promuoverne l’uscita da condizioni di vita inaccettabili, in modo non episodico
e marginale.
La Regione Emilia-Romagna, in accordo con gran parte dei Comuni
medio-grandi, ha fatto propria da molti anni la convinzione di dover contrastare con determinazione una mentalità prevaricatrice che porta anche nel
nostro territorio a registrare la presenza di un numero consistente di uomini
che esprimono comportamenti violenti verso le donne, siano esse mogli o
partner o ex-partner.
È con questa convinzione che abbiamo realizzato, soprattutto negli
ultimi anni, molte e differenti iniziative di ricerca, di formazione, di
sensibilizzazione della pubblica opinione, di sostegno diretto alle donne vittime di violenza. Una caratteristica comune a tutte le iniziative, tanto quelle
gestite direttamente dalla Regione quanto quelle assunte dagli Enti locali, è
che esse sono state realizzate in un rapporto di collaborazione e confronto
costante con le associazioni antiviolenza della regione, in sintonia con quanto
auspicato e raccomandato da autorevoli Enti, come si può constatare dalla
lettura dei documenti qui presentati.
Di questi impegni ne da ragione in particolare un capitolo di questo
testo quello che raccoglie i documenti approvati dalla Regione Emilia-Romagna;
10
PRESENTAZIONE
in esso si può facilmente riconoscere i differenti piani in cui si collocano le
azioni messe in campo: dal supporto e protezione alle vittime al lavoro con gli
aggressori, dalla formazione attraverso la diffusione nelle scuole e tra gli insegnanti di strumenti di natura anche didattica sulla differenza di genere, alla
ricerca condotta su un campione di uomini violenti, dalla informazione e
sensibilizzazione fino alle definizione di un Protocollo d’intesa tra la Regione
Emilia-Romagna, l’Associazione dei Comuni dell’Emilia-Romagna, l’Unione delle
Province dell’Emilia-Romagna e le Associazioni che operano sul territorio regionale sul tema della violenza alle donne.
Quest’ultimo documento rappresenta uno strumento fondamentale
perché tutte le istanze che lo hanno sottoscritto ritengono opportuno uno
sviluppo delle iniziative pubbliche e private utili a contrastare il fenomeno della
violenza: a livello preventivo, conoscitivo e divulgativo.
Ripartire dunque dallo stato dell’arte in materia di legislazione internazionale, europea, nazionale e regionale sul tema della violenza alle donne
significa onorare un punto del Protocollo affinché la conoscenza e la divulgazione, punti a cui il Protocollo stesso guarda con interesse, divengano le più
capillari possibili, anche attraverso questo quaderno.
Infine un ringraziamento particolare va a Carmela Grezzi che ha maggiormente collaborato alla raccolta del materiale pubblicato.
Gianluca Borghi
Assessore alle Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto Giovani.
Cooperazione internazionale della Regione Emilia-Romagna
11
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
12
PARTE PRIMA
IL CONTESTO INTERNAZIONALE
A Documenti emanati da organizzazioni a livello mondiale
13
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
14
Presentazione di alcuni recenti documenti
emanati da organismi che operano a livello
mondiale sul tema della violenza contro le
donne. Affinità e differenze
Il tema della violenza contro le donne non ha trovato specifica menzione
negli atti internazionali concernenti i diritti umani in genere, né in quelli riguardanti in modo specifico le donne, fino a pochi anni fa. Anche le Nazioni Unite e
le sue articolazioni organizzative, fino a venti anni fa non avevano neppure
citato il problema della violenza contro le donne, tanto che un documento
molto importante relativo alle Pari Opportunità, la Cedaw (Convenzione per
l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne), approvata
nel 1979, firmata attualmente da 131 Paesi, non contempla “espressamente
la violenza come una forma di discriminazione, o come un’ostacolo ad un
godimento paritario delle donne di diritti e libertà”1 .
La violenza era assente non certo perché non vi fossero sue manifestazioni anche di estrema gravità, ma perché essa era considerata “normale” o,
tutt’al più, nelle sue manifestazioni estreme, espressione di patologia degli
aggressori, quando non di patologia delle donne stesse vittime di violenza
(masochismo, malinteso spirito di sacrificio, ecc).
“La rivoluzione epistemologica che ci ha permesso una lettura diversa
della violenza è stata resa possibile dai profondi mutamenti operati da alcuni
movimenti politici, che si sono riattivati prima negli Stati Uniti e poi in Europa a
partire dagli anni ’60: il femminismo, il movimento per i diritti civili e
l’antimilitarismo”2. Il tema della violenza alle donne entra nel dibattito e nei
documenti dei più importanti organismi internazionali a metà degli anni ‘80,
dopo che le denunce delle organizzazioni femministe ne avevano fatto un
argomento di attenzione anche per i media. Ma è soprattutto nell’ultimo decennio che si assiste ad una presa di posizione precisa ed articolata dei maggiori organismi internazionali, con Risoluzioni, nomina di Gruppi di studio, Rapporti di Commissioni ed altro. Dei numerosi documenti emanati da organizzazioni internazionali, ne sono stati selezionati in questa sezione sei, dando la
preferenza a quelli più recenti. Tra gli esclusi, si segnalano due documenti
Ivanka Corti, presidente della CEDAW, in “La violenza domestica: un fenomeno sommerso”a
cura dell’ADMI (Associazione Donne Magistrato Italiane, F.Angeli, Milano,
2
Patrizia Romito in “Violenza alle donne e risposta delle istituzioni”, a cura di P.Romito, F.
Angeli, Milano, 2000.
1
15
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: il primo è una descrizione in Internet3
delle attività OMS sulla violenza contro le donne, in cui tra l’altro si specificano
gli obiettivi di una ricerca che si sta svolgendo in diversi Paesi-campione, cui
forse in un prossimo futuro parteciperà anche l’Italia, su salute delle donne e
violenza domestica. Il secondo, “Gender and Health a Technical Paper”4, inserisce la differenza di genere tra i determinanti sociali della salute ed esplora, in
tutti gli ambiti sanitari, l’impatto della differenza di genere sulla salute delle
donne. Questi documenti testimoniano di un impegno dell’OMS sugli aspetti
specifici della salute femminile che fino a pochi anni fa era carente.
mento molto importante poiché è il primo in cui un’organizzazione internazionale di massimo livello si esprime, com’è detto nella stessa Dichiarazione,
su “una chiara e completa definizione del concetto di violenza contro le donne” e con “una chiara affermazione sui diritti che
devono essere applicati per garantire l’eliminazione
della violenza verso le donne in tutte le sue forme”.
Soltanto dopo tale Dichiarazione, altre organizzazioni internazionali si sono pronunciate sul tema con
altrettanta chiarezza, come si vedrà più oltre.
La Dichiarazione parte da alcune premesse, tra
cui se ne segnalano alcune particolarmente significative:
· esiste l’urgente necessità di applicare alle donne i diritti rispetto all’uguaglianza, sicurezza, libertà, integrità e dignità;
· la violenza non rispetta, indebolisce e annulla il godimento dei diritti
umani e delle fondamentali libertà da parte delle donne;
· la violenza è una manifestazione della storica sperequata relazione di
potere tra uomini e donne, che costituisce uno dei processi sociali cruciali
attraverso cui le donne sono costrette ad una posizione subordinata rispetto agli uomini;
· il movimento delle donne ha giocato un ruolo decisivo nella crescente
attenzione alla natura, gravità e dimensione del problema.
I sei articoli della Dichiarazione riguardano la definizione di violenza ed
atti violenti, l’elenco dei diritti umani che vengono calpestati da comportamenti violenti, le azioni raccomandate agli Stati per combattere il fenomeno,
3
4
16
“WHO activities to end violence against women” al sito www.who.int/frh-whd/
“Gender and health a Technical Paper” al sito www.who.int/frh-whd/
ANNA MARIA CAPICCHIONI, Donna con bimbo africana
Dei documenti qui presentati, il primo “Dichiarazione dell’Assemblea generale dell’ONU sull’eliminazione della violenza conto le donne” è un docu-
PRESENTAZIONE DI ALCUNI RECENTI DOCUMENTI EMANATI DA
ORGANISMI CHE OPERANO A LIVELLO MONDIALE...
le azioni poste a carico delle agenzie dell’ONU.
Anche il secondo documento, che riporta integralmente la parte della
“Piattaforma per l’azione” approvata dalla IV Conferenza mondiale sulla donna di Pechino nel 1995 è molto rilevante, perché, come afferma I. Tetford,
curatrice della “Guida su questioni di salute nella Conferenza di Pechino”, tale
“Conferenza è stata la più grande riunione internazionale di donne mai tenutasi. La risultante Dichiarazione e Piattaforma d’Azione sono il prodotto di un
lungo dibattito fra circa 5.000 delegate governative di 189 Paesi. Nelle ultime
ore della Conferenza, malgrado riserve espresse da diversi Paesi e dalla Santa
Sede, la Dichiarazione e Piattaforma d’Azione sono state adottate all’unanimità”. Nella Piattaforma d’azione sono individuati dodici temi problematici, di
cui uno è quello della violenza sulle donne. Il documento sostanzialmente
riprende i contenuti della Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza
contro le donne del 1993 che è stata descritta precedentemente, con alcuni
concetti aggiuntivi che riguardano:
nella parte relativa alle considerazioni introduttive
· inserimento nell’elenco delle manifestazioni di violenza delle violazioni dei
diritti delle donne in situazioni di conflitto armato, in particolare omicidio,
stupro sistematico, schiavitù sessuale ed altre forme di violenza altrettanto abberranti;
· la violenza contro le donne è esacerbata dalla pressione sociale, in particolare dalla vergogna di denunciare certe azioni, dalla mancanza di accesso a informazioni legali, aiuto o protezione, dall’assenza di leggi che proibiscano in modo efficace le azioni violente… dagli sforzi inadeguati delle autorità pubbliche per promuovere la consapevolezza e applicare le leggi
esistenti;
· l’uguaglianza, la collaborazione tra uomini e donne e il rispetto per la
dignità umana devono permeare tutti i livelli del processo di socializzazione;
· la mobilitazione di gruppi maschili è indispensabile alla lotta contro la
violenza;
· l’effettiva soppressione del traffico di donne e bambine per il mercato del
sesso è un problema urgente per la comunità internazionale.
Nella stessa Piattaforma si richiede, infine:
· al Segretario generale dell’ONU di fornire tutto l’appoggio e i mezzi necessari al Responsabile speciale ONU per la violenza contro le donne;
· ai governi ed organizzazioni internazionali di impegnarsi per l’applicazione
delle Direttive ONU sulle donne rifugiate;
. ai Paesi di origine, transito e destinazione delle donne e bambine soggette al traffico a fini di prostituzione, matrimoni o lavori forzati, di prendere
misure appropriate per affrontarne le cause profonde, di incrementare la
cooperazione allo scopo di smantellare le reti nazionali, regionali e interna-
17
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
zionali di traffico, di destinare risorse per assistere le vittime del traffico, di
approvare misure legislative di proibizione del turismo sessuale.
Nel terzo documento presentato, la Risoluzione dell’Assemblea mondiale della Sanità “Prevenzione della violenza: una priorità della sanità pubblica”
del 1996 troviamo il riconoscimento dell’OMS del tema della violenza come
problema cruciale per la salute delle donne. Esso quindi va riconosciuto, conosciuto e combattuto, a livello locale, nazionale ed internazionale: ciò che
l’Organismo internazionale si impegna, con la Risoluzione, a promuovere.
Infatti, nel documento si riconosce, tra l’altro, che:
- la violenza ha gravi implicazioni immediate, future e a lungo termine per
la salute;
- la violenza ha conseguenze crescenti per i servizi di assistenza sanitaria;
- gli operatori sanitari sono spesso tra i primi a vedere le vittime di violenza
e inoltre godono di una speciale posizione nella comunità per aiutare le
persone a rischio;
- l’OMS ha la responsabilità di fornire direzione e assistenza agli Stati membri
nello sviluppo di programmi di sanità pubblica per prevenire la violenza
inflitta a sé o agli altri.
Da tale riconoscimento discendono:
- l’affermazione della violenza come problema primario di sanità pubblica a
livello mondiale;
- la raccomandazione agli Stati membri:
1) di valutare il problema,
2) di trasmettere all’OMS le informazioni in loro possesso sul problema e
sul loro modo di affrontarlo;
- la richiesta al Direttore generale OMS di attivare interventi di sanità pubblica indirizzati al problema della violenza (descrizione del fenomeno, valutazione dell’efficacia di programmi preventivi, divulgazione nei media e gestione delle conseguenze, ricerca sulla violenza come una priorità della
ricerca sanitaria, collaborazione tra OMS e Governi nella programmazione
e monitoraggio dei programmi di prevenzione e cura);
- la richiesta al Direttore generale OMS di presentare un Piano d’azione
sulla prevenzione della violenza nella sanità pubblica.
Due anni dopo, nel 1998, è di nuovo l’Assemblea generale ONU ad intervenire con una Risoluzione (n.52/86) su “Prevenzione dei reati e misure di
giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne”, con l’allegato “Strategie modello e misure pratiche per l’eliminazione della violenza contro le
donne nel campo della prevenzione del crimine e della giustizia penale”.
Tale risoluzione, che è stata preceduta da un lungo lavoro di proposta e
di richiesta di pareri ai singoli Stati da parte della Commissione ONU sulla
prevenzione dei delitti e di giustizia penale, raccoglie le principali acquisizioni
18
PRESENTAZIONE DI ALCUNI RECENTI DOCUMENTI EMANATI DA
ORGANISMI CHE OPERANO A LIVELLO MONDIALE...
analitiche e le proposte maturate negli ultimi anni in sede di organismi facenti
parte del sistema ONU, compresa la Conferenza sulle donne di Pechino, sul
tema della violenza contro le donne.
La parte della Risoluzione in senso stretto è composta da una serie di
raccomandazioni ed inviti agli Stati membri o altri enti, di cui le principali trattano:
· l’invito agli Stati a rivedere le proprie leggi e le proprie politiche riguardo
alle questioni penali per verificarne l’impatto sulle donne ed eventualmente
modificarle, in modo da assicurare alle donne un trattamento equo da
parte del sistema giudiziario penale;
· l’invito agli Stati a sviluppare politiche per promuovere la sicurezza delle
donne in casa e in genere nella società;
· l’invito agli organismi del sistema ONU affinché coordinino le loro attività
sul problema dalla violenza contro le donne;
· l’invito agli Stati e alle organizzazioni internazionali affinché curino la pubblicazione e la divulgazione dei vari documenti, linee-guida ed altri emanati
dall’ONU;
· l’invito all’Assemblea generale ONU affinché adotti le allegate “Strategie
modello e misure pratiche” come linee-guida per i Governi, nei loro sforzi
per affrontare, sul piano della giustizia penale, le varie manifestazioni di
violenza contro le donne;
· l’invito alla Commissione sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia
penale affinché continui a considerare l’eliminazione della violenza contro
le donne una delle priorità del programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine.
L’allegato “Strategie modello e misure pratiche per l’eliminazione della
violenza contro le donne” contiene proposte molto dettagliate e esaurienti
rispetto a diversi ambiti tematici: la legislazione, gli atti e procedure giudiziarie,
le procedure di polizia, il sistema di sentenze e pene, i servizi sociali e sanitari,
la formazione, la ricerca, la prevenzione.
Ad esempio, rispetto ai servizi sociali e sanitari, si propone di:
· attivare e finanziare una rete di comunicazione delle strutture e servizi
accessibili per l’emergenza e per il ricovero temporaneo di donne e bambini soggetti o a rischio di violenza;
· attivare e finanziare servizi di consulenza, di accoglienza telefonica, gruppi di sostegno per le donne vittime di violenza e i loro figli;
· progettare programmi di prevenzione sull’abuso di alcool e stupefacenti,
dato il frequente abuso di tali sostanze nei casi di violenza;
· attivare unità specializzate con vari profili professionali la cui formazione li
renda adatti ad affrontare la complessità dei casi di violenza.
Esso si presenta e dichiaratamente vuole costituire un “manuale di buo-
19
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
ne prassi” da cui gli Stati dovrebbero attingere per realizzare politiche efficaci
contro la violenza sulle donne. Le frasi finali di tale documento, infatti raccomandano di:
· favorire la traduzione nelle lingue locali e la diffusione delle “strategie
modello e misure pratiche” ed utilizzarle come linee-guida per le iniziative
nel proprio territorio;
· rivedere e monitorare periodicamente, a livello nazionale ed internazionale, l’andamento del fenomeno rispetto alle indicazioni delle suddette strategie e misure.
Nell’anno successivo, il 1999, sempre in ambito ONU viene approvato
un Protocollo facoltativo (nel senso che ogni Stato può decidere se aderirvi o
no, e fino al 30 luglio 2001 vi hanno aderito 72 Stati (tra cui l’Italia e quasi
tutti gli Stati dell’Unione europea), con lo scopo di riaffermare la determinazione degli Stati firmatari di assicurare il pieno ed uguale godimento da parte
delle donne di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e di intraprendere
azioni efficaci per prevenire la violazione di tali diritti e libertà.
Pur essendo un documento che non tratta esclusivamente della violenza, ma di tutte le forme di discriminazione e privazione di diritti umani fondamentali che le donne subiscono, esso potrà avere un ruolo significativo sul
terreno specifico della violenza, in quanto costituisce uno strumento in più a
disposizione delle donne per affermare i propri diritti lesi da manifestazioni di
violenza.
Il Protocollo permette e disciplina la presentazione di reclami da parte di
singole persone o gruppi appartenenti a Paesi che hanno sottoscritto il Protocollo stesso, relativi a discriminazioni e violazione dei diritti umani che le donne subiscono.
Il sesto, ed anche ultimo in ordine cronologico, documento presentato è
stato estratto dalla Risoluzione che l’Assemblea generale dell’ONU ha approvato in occasione della sessione speciale denominata “Pechino + 5” perché
ha inteso fare il punto sulla condizione delle donne in riferimento alle dodici
aree critiche individuate per la Conferenza di Pechino del 1995. Rispetto la
tema specifico di cui ci occupiamo, nel punto D del documento allegato alla
Risoluzione, se ne parla evidenziando una maggiore sensibilità e maggiori
iniziative rispetto al passato, ma anche come un problema che è ben lontano
dall’essere risolto.
I sei documenti sinteticamente descritti rendono molto bene lo “stato
dei fatti” rispetto al problema presente a livello mondiale della violenza contro
le donne; un caso a sé è il Protocollo facoltativo che può essere utilizzato
anche per denunciare situazioni di violenza, ma non è specifico.
Pur presentando diverse differenziazioni - dovute alle maggiori acquisizioni
ottenute negli ultimi anni, alle diverse “missioni” degli organismi emananti, a
20
PRESENTAZIONE DI ALCUNI RECENTI DOCUMENTI EMANATI DA
ORGANISMI CHE OPERANO A LIVELLO MONDIALE...
manifestazioni di violenza che sono esplose ultimamente, come la tratta - i
documenti sono attraversati da alcuni concetti di fondo comuni.
Il primo di tali concetti è che la violenza colpisce le donne nei loro diritti
fondamentali – vita, libertà, sicurezza, diritto a scegliere il partner, ecc. - in
quanto esseri umani, pertanto combattere la violenza non è tanto “stare
dalla parte delle donne”, quanto un problema di difesa dei diritti umani universali.
Un altro concetto trasversale è che la violenza sia una espressione culturale, una mentalità, a sua volta frutto della storica relazione di potere tra
uomini e donne, sperequata a vantaggio degli uomini, che non accettano un
confronto col genere femminile su un piano di parità.
Un terzo aspetto comune è l’ammissione della grave inadeguatezza
delle risposte istituzionali sul tema: sul piano normativo e procedurale, dei
servizi socio-sanitari, del mondo della scuola, ecc. e del fatto che tale inadeguatezza o complicità o connivenza impedisce fortemente alle donne di denunciare le violenze di cui sono vittime. Anche comune è il riconoscimento del
grande ruolo che viene tuttora svolto sul piano teorico ed operativo dal movimento delle donne, che pertanto va riconosciuto dalle istituzioni a livello politico e sostenuto a livello finanziario.
A fronte di tali concetti trasversali, tra i documenti si possono leggere
delle specificazioni, tra cui:
· l’accento sulla lotta alla violenza come difesa dei diritti umani fondamentali nella Risoluzione ONU del 1993;
· la esplicitazione delle nuove esplosioni di violenza contro le donne nelle
situazioni di conflitti armati – stupri etnici, gravidanze forzate – e nella
riduzione in schiavitù di bambine e ragazze per il commercio sessuale nella
Piattaforma di Pechino;
· l’esplicitazione delle conseguenze della violenza sulla salute delle donne
nella Dichiarazione dell’OMS;
· l’accento sugli aspetti legislativi, giudiziari e penali nella Risoluzione ONU
del 1998;
· la possibilità di presentare reclami da parte di singole donne o di gruppi di
esse per denunciare inadempimenti nei rispettivi Paesi.
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
22
Dichiarazione sull’eliminazione della violenza
contro le donne
ADOTTATA NELLA
48A
SESSIONE
ONU - 20
DICEMBRE
1993
L’Assemblea generale,
Riconoscendo l’urgente necessità dell’universale applicazione alle donne dei diritti e dei principi rispetto alla parità, sicurezza, libertà, integrità e
dignità di tutte le persone umane;
Rilevando che tali diritti e principi sono contenuti in alcuni atti internazionali, compresa la dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione
internazionale sui diritti politici e civili, la Convenzione internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme
di discriminazione contro le donne, e la Convenzione contro le tortura ed altri
trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti;
Riconoscendo che l’implementazione effettiva della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne dovrebbe
contribuire all’eliminazione della violenza e che la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, punto fermo della presente risoluzione,
rafforzerà e completerà tale processo;
Constatato che la violenza contro le donne è un ostacolo al
raggiungimento degli obiettivi dell’uguaglianza, dello sviluppo e della pace, come
riconosciuto nelle Strategie lungimiranti per il progresso delle donne di Nairobi,
che consiglia un insieme di misure per combattere la violenza contro le donne
e per la piena realizzazione della Convenzione sull’eliminazione di tute le forme di discriminazione contro le donne;
Dichiarando che la violenza contro le donne viola, indebolisce ed annulla il godimento dei diritti umani e delle fondamentali libertà da parte delle
donne, e preoccupati per il costante fallimento della difesa e promozione di
tali diritti e libertà in relazione alla violenza contro le donne;
Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione
della storica sperequata relazione di potere tra uomini e donne, che ha condotto al dominio su e alla discriminazione contro le donne da parte degli
uomini e al blocco del loro progresso, e che la violenza contro le donne è uno
dei processi sociali cruciali attraverso cui le donne sono costrette ad una
posizione subordinata rispetto agli uomini;
Preoccupata che alcuni gruppi di donne, come le donne appartenenti a
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
minoranze, donne indigene, rifugiate, migranti, donne che vivono in zone
rurali o isolate, donne povere, donne ricoverate in istituzioni o detenute, bambine, donne disabili, donne anziane e donne in situazione di conflitti armati,
risultano particolarmente vulnerabili alla violenza;
Richiamando la risoluzione del Consiglio economico e sociale 1990/15
del 24 maggio 1990, nel cui allegato era riconosciuto che la violenza contro le
donne nella famiglia e nella società era diffusa ed attraversava confini di reddito, classe e cultura, e che vi si deve opporre con urgenti ed effettivi passi per
eliminare la sua incidenza;
Richiamando anche la risoluzione del consiglio economico e sociale 1991/
18 del 30 maggio 1991, in cui il Consiglio raccomandava l’elaborazione di uno
schema di strumento internazionale che dovrebbe trattare esplicitamente il
problema della violenza contro le donne;
Accogliendo favorevolmente il ruolo che il movimento delle donne ha
giocato nella crescente attenzione alla natura, gravità e dimensione del problema della violenza contro le donne;
Allarmata dal fatto che le opportunità delle donne di conquistare la
parità in campo legislativo, sociale, politico ed economico nella società sono
limitate, tra l’altro, dalla violenza continua ed endemica;
Convinta che alla luce di quanto sopra, vi sia la necessità di una chiara e
completa definizione del concetto di violenza contro le donne, di una chiara
affermazione sui diritti che devono essere applicati per garantire l’eliminazione della violenza contro le donne in tutte le sue forme, di un impegno da parte
degli Stati rispetto alle loro responsabilità, e di un impegno della comunità
internazionale verso l’eliminazione della violenza sulle donne;
Solennemente proclama la seguente Dichiarazione sull’eliminazione della
violenza contro le donne e raccomanda di compiere ogni sforzo perché essa
sia conosciuta e rispettata:
Articolo 1 Ai fini della presente Dichiarazione, l’espressione “violenza contro
le donne” comprende ogni atto di violenza contro le donne che provoca, o
potrebbe provocare, un danno fisico, sessuale o psicologico o una sofferenza
alle donne, incluse le minacce di compiere simili atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichino in pubblico o in privato.
Articolo 2 La violenza contro le donne comprende, ma non si limita esclusivamente, i seguenti atti:
a) Violenza fisica, sessuale e psicologica nell’ambito della famiglia, incluse le
percosse, l’abuso sessuale delle bambine in casa, la violenza derivante da
cause legate alla dote, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche tradizionali che arrecano danno alle donne, la violenza
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DICHIARAZIONE SULL’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE,
ONU 1993
extra-coniugale e la violenza derivante dallo sfruttamento;
b) Violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella comunità, inclusi
lo stupro, l’abuso sessuale, le molestie sessuali e l’intimidazione sul posto
di lavoro, nelle istituzioni educative ed altro, lo sfruttamento e la prostituzione coatta;
c) Violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata dallo Stato,
ovunque essa si verifichi.
Articolo 3 Le donne hanno diritto all’uguale godimento e salvaguardia di tutti
i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o altri campi. Tali diritti includono, tra l’altro:
a) Il diritto alla vita
b) Il diritto all’uguaglianza
c) Il diritto alla libertà e sicurezza della persona
d) Il diritto ad uguale tutela da parte della legge
e) Il diritto di essere liberi da ogni forma di discriminazione
f) Il diritto alle migliori misure possibili di salute fisica e mentale
g) Il diritto a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro
h) Il diritto a non essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizione
crudele, inumano o degradante.
Articolo 4 Gli Stati dovrebbero condannare la violenza contro le donne e non
dovrebbero appellarsi ai costumi locali, alle tradizioni o a considerazioni religiose per evitare i loro obblighi rispetto alla sua eliminazione. Gli Stati dovrebbero perseguire con tutti i mezzi idonei e senza ritardi una politica di eliminazione della violenza contro le donne e a tal fine dovrebbero:
a) Considerare, dove ciò non è stato fatto, di ratificare o aderire alla Convenzione per la eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le
donne o muovendo riserve verso tale Convenzione;
b) Astenersi dal praticare violenza contro le donne;
c) Esercitare la dovuta diligenza per prevenire, indagare, e, in accordo con la
legislazione nazionale, punire gli atti di violenza contro le donne sia che
vengano perpetrati dallo Stato o da privati;
zionale per punire e riparare i torti causati alle donne che hanno subìto violenza; ad esse dovrebbe essere garantito
l’accesso alle procedure giudiziarie e, in
base alla legislazione nazionale, a giuste
ed effettive risposte per i danni ricevuti;
ELVIRA RAZZI, Pittrice
d) Inasprire le sanzioni penali, civili, amministrative e di lavoro nella legislazione na-
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
gli Stati dovrebbero anche informare le donne dei loro diritti nell’adire le vie
legali;
e) Considerare la possibilità di elaborare piani d’azione nazionali per promuovere la difesa delle donne contro ogni forma di violenza o per includere
provvedimenti con tali obiettivi in piani già esistenti, tenendo conto, della
cooperazione che può essere fornita da organizzazioni non governative,
specialmente quelle impegnate nel settore;
f) Sviluppare, in generale, approcci preventivi e tutte le misure di natura legale, politica, amministrativa e culturale che promuovono la tutela delle donne da ogni forma di violenza e garantiscono che non avvenga una seconda vittimizzazione delle donne causata da leggi, pratiche e altri interventi;
g) Lavorare per garantire, nella massima misura fattibile delle risorse disponibili, e, ove necessario, nel contesto della cooperazione internazionale, che
donne vittime di violenza e, se del caso, i loro bambini abbiano assistenza
specializzata, come riabilitazione, assistenza per accudire e mantenere i
figli, trattamento, consulenza, servizi sociali e sanitari, interventi e programmi come le strutture di supporto; inoltre dovrebbero adottare tutti i
provvedimenti idonei a garantire la loro sicurezza e la loro riabilitazione
fisica e psichica;
h) Inserire nel budget governativo adeguate risorse per gli interventi relativi
all’eliminazione della violenza contro le donne;
i) Prendere provvedimenti per garantire che gli ufficiali delle forze di legge e i
responsabili dell’attivazione di politiche per prevenire, indagare, e punire la
violenza alle donne siano formati e sensibilizzati sulle esigenze delle donne;
j) Adottare tutte le misure idonee, specialmente in campo educativo, a modificare i modelli di comportamento sociali e culturali di donne e uomini e
per eliminare pregiudizi, pratiche tradizionali e ogni altra pratica basata
sull’idea dell’inferiorità o superiorità dell’uno o l’altro sesso, e su ruoli stereotipati dell’uomo e della donna;
k) Promuovere ricerche, raccogliere dati e compilare statistiche, specialmente sulla violenza domestica, relativamente alla diffusione delle diverse forme di violenza contro le donne e incoraggiare la ricerca sulle cause, natura, gravità e conseguenze della violenza contro le donne nonché sull’efficacia delle misure realizzate per prevenire e rimediare alla violenza; tali
statistiche e conclusioni delle ricerche dovranno essere pubblicate;
l) Adottare provvedimenti diretti all’eliminazione della violenza contro donne
particolarmente vulnerabili ad essa;
m) Includere, nelle relazioni presentate circa gli atti rilevanti relativi ai diritti
umani delle Nazioni Unite, informazioni pertinenti sulla violenza alle donne
e sulle misure adottate per realizzare la presente Dichiarazione;
26
DICHIARAZIONE SULL’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE,
ONU 1993
n) Incoraggiare lo sviluppo di idonee linee-guida di supporto
nell’implementazione dei principi essenziali della presente Dichiarazione;
o) Riconoscere l’importante ruolo del movimento delle donne e delle organizzazioni non governative in tutto il mondo per la crescente consapevolezza e ricerca di rimedi al problema della violenza contro le donne;
p) Facilitare e valorizzare l’operato del movimento delle donne e delle organizzazioni non governative e cooperare con esse a livello locale, regionale
e nazionale;
q) Incoraggiare le organizzazione intergovernative di cui sono membri ad
inserire la violenza alle donne nei loro programmi.
Articolo 5 Gli organi e le agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite
dovrebbero, nei rispetti settori di competenza, contribuire alla ricognizione e
realizzazione dei diritti e principi essenziali di questa Dichiarazione e a tal fine
dovrebbero, tra l’altro:
a) Promuovere la cooperazione internazionale e regionale al fine di stabilire le
strategie regionali di lotta alla violenza, di scambio di esperienze e di finanziare programmi relativi alla eliminazione della violenza contro le donne;
b) Promuovere incontri e seminari con lo scopo di creare o accrescere la
consapevolezza tra le persone del problema della violenza;
c) Favorire il coordinamento e lo scambio nel sistema delle Nazioni Unite tra
organismi che trattano dei diritti umani per affrontare la situazione effettivamente;
d) Includere nelle analisi preparate da organizzazioni del sistema delle Nazioni
Unite su tendenze e problemi sociali, come le relazioni periodiche sulla
situazione sociale mondiale, l’esame delle tendenze sulla violenza contro
le donne;
e) Incoraggiare il coordinamento tra organizzazioni ed organismi del sistema
delle Nazioni Unite ad inserire il problema della violenza nei programmi in
corso, specialmente in riferimento a gruppi di donne particolarmente vulnerabili alla violenza;
f) Promuovere la formulazione di linee-guida o manuali relativi alla violenza
alle donne, tenendo conto delle misure menzionate sopra;
g) Considerare il problema dell’eliminazione della violenza verso le donne in
conformità ai loro incarichi rispetto all’implementazione di strumenti per i
diritti umani;
h) Cooperare con le organizzazioni non governative sulla violenza alle donne.
Articolo 6 Nessuna cosa nella presente Dichiarazione influenzerà alcun provvedimento più favorevole alla eliminazione della violenza alle donne che pos-
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
sa essere contenuto nella legislazione di uno Stato o in qualche Convenzione
internazionale, trattato o altro strumento in possesso di uno Stato.
28
La violenza contro le donne
Piattaforma d’Azione della IV Conferenza
Mondiale sulle Donne
Iniziative per la Parità, lo Sviluppo e la Pace
ONU, PECHINO 1995
...omissis...
D. La violenza contro le donne
113. La violenza contro le donne è un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi dell’uguaglianza, dello sviluppo e della pace. La violenza contro le donne
viola, indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei diritti umani e
delle libertà fondamentali. II costante fallimento dell’azione di protezione e
promozione di tali diritti e libertà nel caso della violenza contro le donne, è
materia di grave preoccupazione in tutti gli Stati e deve essere affrontato. La
conoscenza delle sue cause e delle sue conseguenze, così come della misura
della sua diffusione e delle iniziative per combatterla, sono aumentate in modo
significativo dopo la Conferenza di Nairobi. In tutte le società, in misura maggiore o minore, le donne e le bambine sono soggette a violenza fisica, sessuale e psicologica secondo schemi che superano le barriere del reddito, della
classe e cultura. La condizione inferiore delle donne e le loro condizioni economiche possono essere sia una causa, sia una conseguenza della violenza
contro le donne.
114. L’espressione “violenza contro le donne” significa qualsiasi atto di violenza contro le donne che provoca, o potrebbe provocare, un danno fisico,
sessuale o psicologico o una sofferenza alle donne, incluse le minacce di
compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si
verifichino in pubblico o in privato. Per tanto, la violenza contro le donne
comprende ma non si limita esclusivamente a:
a) Violenza fisica, sessuale e psicologica nell’ambito della famiglia, incluse le
percosse, l’abuso sessuale delle bambine in casa, la violenza derivante da
cause legate all’eredità, lo stupro coniugale, la mutilazione genitale femminile
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
e altre pratiche tradizionali che arrecano danno alle donne, la violenza extraconiugale e la violenza derivante dallo sfruttamento;
b) Violenza fisica, sessuale e psicologica che si verifica nella comunità, inclusi
lo stupro, l’abuso sessuale, la molestia sessuale, e l’intimidazione sul posto di
lavoro, nelle istituzioni educative e altrove, lo sfruttamento e la prostituzione
forzata;
c) Violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata e tollerata dallo Stato,
ovunque essa si verifichi.
115. Altri atti di violenza contro le donne includono le violazioni dei diritti delle
donne in situazioni di conflitto armato, in particolare omicidio, stupro sistematico, schiavitù sessuale, gravidanza forzata.
115bis. Atti di violenza contro le donne includono anche il terrorismo, la
sterilizzazione forzata e l’aborto forzato, l’uso coercitivo, forzato di mezzi
anticoncezionali, la soppressione del feto di sesso femminile, la selezione
prenatale del sesso e l’infanticidio della figlia.
116. Alcuni gruppi di donne, come ad esempio le donne che appartengono a
minoranze, le rifugiate, le emigrate, le donne che vivono in condizioni di povertà in comunità rurali o isolate, le donne rinchiuse in situazioni o in centri di
detenzione, le figlie, le donne disabili, le donne anziane e le donne in situazioni
di conflitto armato, sono particolarmente vulnerabili alla violenza.
117. Le donne profughe, rimpatriate, lavoratrici emigranti, le donne che vivono in condizioni di povertà e donne che vivono in aree sotto occupazione
straniera o dove si verificano atti di terrorismo sono anche particolarmente
vulnerabili alla violenza.
118. Le minacce di violenza, che si verificano in casa, nella comunità o perpetrati o tollerati dallo Stato, generano paura e insicurezza nella vita delle don-
ALESSANDRA CARENZA, Amiche
ne, e rappresentano ostacoli al raggiungimento della parità, per lo sviluppo e
per la pace. La paura della violenza, inclusa la molestia sessuale, è una barrie-
30
ra permanente alla mobilità delle donne e limita il loro accesso alle risorse e
alle attività fondamentali. Alti costi sociali, economici e sanitari per l’individuo e per la società
sono associati alla violenza contro le donne. La
violenza contro le donne è uno dei meccanismi
sociali per mezzo dei quali le donne sono costrette a una posizione subordinata rispetto agli
uomini. In molti casi la violenza contro le donne
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. PIATTAFORMA D’AZIONE DELLA IV
CONFERENZA MONDIALE SULLE DONNE, ONU 1995
e le bambine si verifica nelle famiglie o in casa, dove la violenza è spesso
tollerata. L’abuso fisico e sessuale e lo stupro delle bambine e delle donne da
parte di membri della famiglia e altri conviventi, così come la diffusone dell’abuso coniugale e extra-coniugale, sono spesso riferiti solo in parte e sono
per ciò difficili da valutare in termini quantitativi. Anche quando tale violenza è
riferita alle autorità, spesso non si riesce a proteggere la vittima e a punire i
colpevoli.
119. La violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni storicamente ineguali tra gli uomini e le donne che hanno condotto alla denominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e costituisce
un ostacolo al pieno progresso delle donne. La violenza contro le donne nel
corso della loro vita deriva essenzialmente da fattori culturali, in particolare
dagli effetti dannosi di alcune pratiche tradizionali o consuetudinarie e da atti di
estremismo legato alla razza, al sesso, alla lingua, alla religione, che perpetuano la condizione di inferiorità accordata alle donne nella famiglia, nel posto
di lavoro, nella comunità e nella società. La violenza contro le donne è esacerbata dalla pressione sociale, in particolare dalla vergogna di denunciare
certe azioni che sono state condotte contro le donne, la mancanza di accesso a informazioni legali, aiuto o protezione, la assenza di leggi che proibiscano
in modo efficace le azioni di violenza contro le donne, la mancata riforma
delle leggi esistenti, gli sforzi inadeguati da parte delle autorità pubbliche per
promuovere la consapevolezza e applicare le leggi esistenti, e l’assenza di
mezzi educativi e di altra natura per affrontare il problema delle cause che
rappresentano lo stupro e la schiavitù sessuale, così come l’uso delle donne e
delle bambine come oggetti sessuali, inclusa la pornografia, sono fattori che
contribuiscono alla perdurante presenza di tale violenza, influenzando negativamente la comunità in generale e i bambini e i giovani in particolare.
120. Sviluppare un approccio generale e multidisciplinare per ciò che concerne l’obiettivo ambizioso di promuovere famiglie, comunità e Stati che siano
liberi dalla violenza contro le donne è necessario e possibile. L’uguaglianza, la
collaborazione tra uomini e donne e il rispetto per la dignità umana devono
permeare tutti i livelli del processo di socializzazione. I sistemi educativi devono promuovere il rispetto di sé e il rispetto reciproco, e la cooperazione tra
donne e uomini.
121. L’assenza di dati specifici relativi a donne e uomini e di statistiche riguardanti la diffusione della violenza, rendono difficile l’elaborazione di programmi
e la verifica dei cambiamenti. La mancanza di documentazione e di ricerca
sulla violenza domestica, le molestie sessuali, e la violenza contro le donne e
31
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
le bambine in privato e in pubblico, incluso il luogo di lavoro, ostacolano gli
sforzi per delineare specifiche strategie di intervento. L’esperienza di molti
Paesi indica che le donne e gli uomini possono essere coinvolti nella lotta
contro la violenza in tutte le sue forme e che efficaci misure possono essere
assunte per affrontare sia le cause sia le conseguenze della violenza. La mobilitazione di gruppi maschili è indispensabile alla lotta contro la violenza contro le donne.
122. Le donne possono essere particolarmente vulnerabili a tutti i tipi di violenza perpetrate da persone in posizione di potere in situazioni di conflitto o di
pace. L’insegnamento a tutti i funzionari di nozioni di diritto umanitario e umano, e la punizione dei responsabili di tali violenze può contribuire ad assicurare
che esse non siano perpetrate da funzionari pubblici in cui le donne dovrebbero poter riporre fiducia, inclusi gli ufficiali di polizia, le guardie carcerarie e i
membri delle forze di sicurezza.
123. La effettiva soppressione del traffico di donne e bambine per il mercato
del sesso è un problema urgente per la comunità internazionale. La applicazione della Convenzione del 1949 per la Soppressione del traffico di persone
e dello sfruttamento della prostituzione di altri, deve essere riesaminata e
rafforzata. L’uso delle donne nella prostituzione internazionale e i canali del
traffico clandestino sono divenuti vitali per il crimine organizzato. L’Ufficiale
Responsabile di riferire sulla violenza contro le donne, che ha valutato questi
atti come elementi aggiuntivi nella violazione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali delle donne e delle bambine, è invitato ad affrontare con urgenza, sulla base del suo mandato, il problema del traffico internazionale di donne finalizzato al mercato del sesso, così come i problemi relativi alla prostituzione forzata, lo stupro, l’abuso sessuale e il turismo sessuale. Le donne e le
bambine che sono vittime di questo commercio internazionale corrono un
crescente pericolo di ulteriore violenza, così come di gravidanze indesiderate
e malattie trasmesse per contagio sessuale, inclusa l’infezione di HIV/AIDS.
124. Nell’affrontare il problema della violenza contro le donne, i Governi e le
altri parti interessate devono promuovere una strategia attiva e di alto profili
allo scopo di introdurre il punto di vista delle donne in tutte le politiche e i
programmi, in modo che, prima che le decisioni siano prese, un’analisi possa
essere condotta sui loro effetti sulle donne e sugli uomini rispettivamente.
Obiettivo strategico D.1
Prendere misure integrate per prevenire e eliminare la violenza contro le donne.
Iniziative da assumere
32
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. PIATTAFORMA D’AZIONE DELLA IV
CONFERENZA MONDIALE SULLE DONNE, ONU 1995
125. Dai Governi:
(a) Condannare la violenza contro le donne e non invocare alcuna abitudine,
tradizione o argomentazione religiosa per esimersi dai propri obblighi rispetto
alla sua eliminazione in conformità con la Dichiarazione sulla eliminazione della
violenza contro le donne;
(b) Evitare forme di violenza contro le donne e vigilare per prevenire, indagare e, secondo quanto stabilito dalle leggi nazionali, punire gli atti di violenza
contro le donne, sia che questi siano stati perpetrati dallo Stato, sia da privati
cittadini;
(c) Applicare o inasprire le sanzioni penali, amministrative o di lavoro nelle
legislazioni nazionali per punire e risarcire i torti provocati alle donne e alle
bambine che sono soggette a qualsiasi forma di violenza, sia in casa, che nel
luogo di lavoro, che nella società;
(d) Adottare e/o applicare e periodicamente riesaminare e analizzare le leggi
in modo da assicurare la loro efficacia per eliminare la violenza contro le
donne, sottolineando le prevenzione della violenza e la punizione dei colpevoli; prendere misure per assicurare la protezione delle donne vittime della violenza, il risarcimento per i danni subiti, la guarigione delle vittime e la riabilitazione dei colpevoli;
(e) Lavorare attivamente per ratificare le norme e strumenti relativi alla violenza contro le donne, inclusi quelli inseriti nella Dichiarazione universale dei
diritti umani, nell’Accordo internazionale sui diritti civili e politici, nell’Accordo
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e la Convenzione contro
la tortura e altre punizioni crudeli, inumane e degradanti;
(f) Applicare le norme contenute nella Convenzione per la eliminazione di
tutte le forme di discriminazione contro le donne tenendo in considerazione la
raccomandazione generale n. 19 adottata dal Comitato per la eliminazione
della violenza contro le donne nella sua undicesima sessione;
(g) Promuovere una politica attiva e di alto profilo per il riconoscimento a tutti
i livelli della prospettiva basata sulle differenze tra sessi in tutte le politiche e i
programmi relativi alla violenza contro le donne, e incoraggiare attivamente,
sostenere e applicare misure e programmi per far crescere la consapevolezza e la comprensione delle cause, delle conseguenze e dei meccanismi della
violenza contro le donne tra quanti sono responsabili per la applicazione di tali
politiche, tra i quali gli ufficiali di polizia, i lavoratori del settore giudiziario,
medico e sociale, e quanti sono impegnati con le minoranze, gli immigrati, i
rifugiati, e sviluppare strategie che assicurino che nuovi atti di violenza contro
le donne già vittime della violenza non si verifichino a causa di leggi insensibili
ai problemi delle donne o di pratiche giudiziarie;
(h) Fornire alle donne vittime della violenza accesso ai meccanismi della giustizia e, secondo le leggi di ciascun Paese, a giusti e efficaci rimedi per il danno
33
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
subito, informare le donne dei loro diritti per ottenere risarcimenti attraverso
tali meccanismi;
(i) Approvare e consolidare le leggi contro i colpevoli di pratiche e atti di
violenza contro le donne, così come la mutilazione genitale femminile, la soppressione del feto femminile e selezione prenatale, l’infanticidio e la violenza
derivante da questioni di eredità, e dare vigoroso sostegno agli sforzi delle
organizzazioni non governative e di comunità per eliminare tali pratiche;
(j) Formulare ed applicare piani di azione, a tutti i livelli appropriati, per eliminare la violenza contro le donne;
(k) Adottare tutte le misure appropriate, soprattutto nel campo dell’istruzione, per modificare i modelli di comportamento degli uomini e delle donne, e
per eliminare pregiudizi, le pratiche tradizionali e tutte le altre pratiche basate
sull’idea dell’inferiorità o superiorità di un sesso, o su ruoli stereotipati degli
uomini e delle donne;
(I) Creare o rafforzare i meccanismi istituzionali in modo che le donne e le
bambine possano riferire e presentare accuse in caso di atti di violenza contro
di loro in un ambiente sicuro e confidenziale, libero dalla paura di punizioni o
vendette;
(l) Garantire l’accesso delle donne disabili ad informazioni e servizi sul tema
della violenza contro le donne;
(m) Creare, finanziare e migliorare o sviluppare, secondo le esigenze, la formazione di personale giudiziario, legale, medico, sociale, insegnanti, agenti di
polizia e ufficiali di immigrazione, in modo da evitare abusi di potere che conducano alla violenza contro le donne e sensibilizzare tale personale circa la
natura discriminatoria di atti e di minacce di violenza, in modo da assicurare il
loro corretto trattamento delle donne;
(n) Adottare, quando necessario, e rinforzare le leggi esistenti che puniscono
la polizia, le forze di sicurezza e gli altri agenti dello Stato colpevoli di atti di
violenza contro le donne nel corso dello svolgimento dei propri doveri; e
riesaminare le leggi esistenti e prendere efficaci misure contro i colpevoli di tali
violenze;
(o) Includere, nella presentazione di relazioni, come stabilito nelle normative
delle Nazioni Unite sui diritti umani, informazioni sulla violenza contro le donne
e le misure prese per applicare la Dichiarazione delle Nazioni Unite per la
eliminazione della violenza contro le donne;
(p) Cooperare e assistere il Responsabile Speciale delle Nazioni Unite sulla
violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, nello svolgimento del
suo mandato e fornire tutte le informazioni richieste, e cooperare con tutti gli
altri organismi competenti, così come il Responsabile Speciale sulla tortura e
sull’esecuzione sommaria, extragiudiziale e arbitraria, in relazione alla violenza contro le donne;
34
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. PIATTAFORMA D’AZIONE DELLA IV
CONFERENZA MONDIALE SULLE DONNE, ONU 1995
(q) Raccomandare alla Commissione sui Diritti Umani di rinnovare il mandato
del Responsabile Speciale sulla violenza contro le donne al termine del periodo
di scadenza nel 1997 e, se ritenuto opportuno, aggiornarlo e rafforzarlo.
126. Dai Governi, inclusi i governi locali e le organizzazioni di base, le organizzazioni non governative, le istituzioni educative, il settore pubblico e privato,
in particolare le aziende e i mezzi di comunicazione di massa, secondo le
circostanze:
(a) Fornire centri di rifugio generosamente finanziati e sostegno alle bambine
e alle donne vittime della violenza, così come servizi di assistenza medica e
psicologica e aiuto legale gratuito o a basso costo, dove necessario, e assistenza in modo che le donne siano in grado di trovare i mezzi necessari al
sostentamento;
(b) Dar vita a servizi linguisticamente e culturalmente accessibili per le donne
emigranti e le bambine, incluse le donne lavoratrici emigranti, che sono vittime di violenza provocate da discriminazione sessuale;
(c) Riconoscere la vulnerabilità alla violenza e ad altre forme di abuso delle
donne emigranti, incluse le donne lavoratrici emigranti, il cui stato legale nel
Paese ospitante dipende dai datori di lavoro che possono sfruttare tale situazione;
(d) Sostenere le iniziative delle organizzazioni femminili e delle organizzazioni
non governative in tutto il mondo per rendere noto il problema della violenza
contro le donne e contribuire alla sua eliminazione;
(e) Organizzare, sostenere e finanziare le campagne di formazione ed educazione fondate sulla comunità allo scopo di rendere noto il problema della
violenza contro le donne inteso come una violazione del diritto delle donne al
godimento dei propri diritti umani, e mobilitare le comunità locali perché si
avvalgano di metodi sensibili ai problemi delle donne e tradizionali per la risoluzione dei conflitti;
(f) Riconoscere, sostenere e finanziare il ruolo fondamentale delle istituzioni
intermedie, come i centri primari di assistenza sanitaria, centri di pianificazione familiare, servizi di assistenza scolastici, servizi di protezione delle madri e
dell’infanzia, centri per le famiglie emigranti ecc., nel settore dell’informazione
e dell’istruzione in relazione alla violenza;
(g) Organizzare e finanziare campagne di informazione, programmi di istruzione e di formazione per bambine e bambini, donne e uomini, in particolare
quelli che si trovano in una posizione di rischio elevato, circa gli effetti negativi,
sociali e personali, della violenza nella famiglia, nella comunità e nella società,
insegnare loro come comunicare senza violenza in modo che possano imparare a proteggersi e a proteggere gli altri da tale violenza;
(h) Diffondere informazioni sulla assistenza disponibile alle donne e alla fami-
35
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
glie vittime della violenza;
(i) Fornire e finanziare l’assistenza psicologica e la riabilitazione per i colpevoli
di atti di violenza e promuovere la ricerca per sviluppare ulteriormente gli
sforzi relativi a tale assistenza psicologica e riabilitazione, in modo da prevenire il ripetersi di tale violenza;
(j) Incrementare la consapevolezza circa la responsabilità dei mezzi di comunicazione di massa nel promuovere immagini non stereotipate di donne e di
uomini, così come nell’eliminare i modelli che generano violenza, e incoraggiare quanti sono responsabili per il contenuto dei mezzi di comunicazione di
massa a stabilire linee di condotta e codici di comportamento; incrementare
inoltre la consapevolezza del ruolo importante che i mezzi di comunicazione
di massa svolgono nell’informare e educare il pubblico circa le cause e le
conseguenze della violenza contro le donne e nello stimolare il dibattito pubblico su questo tema.
127. Dai Governi, datori di lavoro, associazioni sindacali, organizzazioni di
base e giovanili e organizzazioni non-governative, secondo le circostanze:
(a) Sviluppare programmi e procedure per eliminare le molestie sessuali e
altre forme di violenza contro le donne in tutte le istituzioni educative, luoghi
di lavoro e altrove;
(b) Sviluppare programmi e procedure per educare e stimolare la consapevolezza che agli atti di violenza contro le donne costituiscono reato e una violazione dei diritti umani delle donne;
(c) Sviluppare programmi di assistenza psicologica e di sostegno per le bambine, le adolescenti e le giovani donne che sono state o sono coinvolte in
relazioni fondate sull’abuso, in particolare per quelle che vivono in casa o nelle
istituzioni dove tale abuso si verifica;
(d) Adottare misure speciali per eliminare la violenza contro le donne, particolarmente quelle in situazioni di vulnerabilità, come le donne giovani, le rifugiate, le profughe all’interno del proprio Paese, le donne disabili e le donne emigranti, inclusa la applicazione delle leggi per le donne lavoratrici emigranti sia
nei Paesi di origine sia in quelli di destinazione.
128. Dal Segretario Generale delle Nazioni Unite:
Fornire al Responsabile Speciale tutta l’assistenza necessaria, in particolare
personale e risorse per svolgere tutte le funzioni del suo mandato, specialmente nel condurre e seguire lo sviluppo delle missioni intraprese
separatamente o insieme con altri responsabili speciali e gruppi di lavoro, e
assistenza adeguata per periodiche consultazioni con i Comitati sulla Eliminazione della discriminazione contro le donne e altri organismi.
36
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. PIATTAFORMA D’AZIONE DELLA IV
CONFERENZA MONDIALE SULLE DONNE, ONU 1995
129. Dai Governi, organizzazioni internazionali e organizzazioni non-governative:
Incoraggiare la diffusione e la applicazione delle Direttive UNHCR sulla protezione delle donne rifugiate e le Direttive UNHCR sulla prevenzione e risposta
alla violenza sessuale contro i rifugiati.
Obiettivo strategico D.2
Adottare misure speciali aver eliminare il traffico di donne e per assistere le
donne vittime della violenza derivante dalla prostituzione e dal traffico di donne.
131. Dai Governi dei Paesi di origine, transito e destinazione, dalle organizzazioni regionali e internazionali, secondo le circostanze:
(a) Considerare la ratifica e l’applicazione delle convenzioni internazionali sul
traffico di persone e sulla schiavitù;
(b) Prendere appropriare misure per affrontare le cause profonde, inclusi i
fattori esterni, che incoraggiano il traffico di donne e di bambine per la prostituzione, matrimoni forzati e lavori forzati allo scopo di eliminare il traffico di
donne, incluso il rafforzamento delle leggi in vigore allo scopo di fornire una
migliore protezione ai diritti delle donne e delle bambine e di punire i colpevoli
per mezzo di sanzioni penali e civili;
(c) Incrementare la cooperazione e le azioni concertate da tutte le autorità
preposte al mantenimento della legalità e le istituzioni, allo scopo di smantellare le reti nazionali, regionali e internazionali di traffico;
(d) Allocare risorse per fornire programmi creati per assistere le vittime del
traffico di donne per la formazione professionale, l’assistenza legale e sanitaria confidenziale, e prendere le misure necessarie per cooperare con le organizzazioni non-governative, e fornire aiuto sociale, medico e psicologico alle
vittime del traffico di donne;
37
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
38
Prevenzione della violenza:
una priorità della sanità pubblica
OMS 1996
La 49a Assemblea mondiale della Sanità1,
Rilevando con grande preoccupazione il drammatico incremento mondiale dell’incidenza dei danni volontari che colpiscono persone di tutte le età e
di entrambi i sessi, ma specialmente donne e bambini;
Sottoscrivendo la richiesta della Dichiarazione del summit mondiale per
lo sviluppo sociale per l’introduzione e l’implementazione di specifiche politiche e programmi di sanità pubblica e servizi sociali per prevenire la violenza
ed alleviarne gli effetti;
Sottoscrivendo le raccomandazioni fatte alla Conferenza su popolazione e sviluppo (Cairo, 1994) e alla quarta Conferenza mondiale sulle donne
(Pechino, 1995) per combattere urgentemente il problema della violenza contro
le donne e le ragazze e per capire le sue conseguenze sulla salute;
Richiamando la Dichiarazione per l’eliminazione della violenza contro le
donne delle Nazioni Unite;
Rilevando la richiesta della comunità scientifica nella Dichiarazione di
Melbourne adottata dalla terza conferenza internazionale sulla prevenzione e
controllo delle azioni violente (1996) per incrementare la cooperazione internazionale finalizzata a garantire la sicurezza degli abitanti della terra;
Riconoscendo le gravi implicazioni immediate, future e a lungo termine
per la salute e lo sviluppo psicologico e sociale che la violenza comporta per
gli individui, le famiglie, le comunità e i paesi;
Riconoscendo le conseguenze crescenti della violenza per i servizi di
assistenza sanitaria ovunque e i suoi lesivi effetti sulle limitate risorse del
sistema sanitario per i paesi e le comunità;
Riconoscendo che gli operatori sanitari sono spesso tra i primi a vedere
le vittime di violenza, possedendo una peculiare capacità tecnica e avvantaggiandosi di una speciale posizione nella comunità per aiutare le persone a
rischio;
Riconoscendo che l’OMS, principale agenzia per il coordinamento degli
impegni internazionali nella pubblica sanità, ha la responsabilità di fornire dire-
39
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
zione e assistenza agli Stati membri nello sviluppo di programmi di sanità
pubblica per prevenire la violenza inflitta a sé o agli altri;
1. DICHIARA che la violenza è un problema primario di sanità pubblica a livello
mondiale;
2. RACCOMANDA agli Stati membri di valutare il problema della violenza nel
proprio territorio e di trasmettere all’OMS le loro informazioni su questo problema e sul loro approccio ad esso;
3. INVITA il Direttore Generale, all’interno delle risorse disponibili, ad attivare
interventi di pubblica sanità indirizzati al problema della violenza che:
(1) descriveranno i diversi tipi di violenza, definiranno la loro dimensione ed
analizzeranno le cause e le conseguenze della violenza utilizzando anche una
“prospettiva di genere” nell’analisi;
(2) valuteranno i tipi e l’efficacia di misure e programmi per prevenire la violenza ed alleviarne gli effetti, con particolare attenzione alle iniziative territoriali e di base;
(3) promuoveranno azioni per combattere questo problema a livello internazionale e locale comprese misure per:
(a) fare progressi nel riconoscimento, nella presentazione nei media e
nella gestione delle conseguenze della violenza;
(b) promuovere la più ampia partecipazione intersettoriale nella prevenzione e gestione della violenza;
(c) incoraggiare la ricerca sulla violenza come una priorità per la ricerca
nella sanità pubblica;
(d) preparare e divulgare raccomandazioni su programmi di prevenzione
della violenza in nazioni, Stati e comunità in tutto il mondo;
(4) garantiranno la attiva e coordinata partecipazione di idonei programmi
tecnici dell’OMS;
(5) rafforzeranno la collaborazione dell’organizzazione con governi, autorità
locali ed altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite nella programmazione, implementazione e monitoraggio di programmi di prevenzione e cura;
4. INVITA INOLTRE il Direttore Generale a presentare una relazione alla 99a
sessione del Comitato esecutivo con la descrizione dei progressi raggiunti ed
a presentare un piano d’azione per avanzare verso un approccio alla prevenzione della violenza nella sanità pubblica basato scientificamente.
1
40
60a riunione plenaria, 25 maggio 1996 - Commissione B, quarto rapporto
Prevenzione del crimine e misure di giustizia
penale per eliminare la violenza contro le donne
ONU 1998
L’Assemblea Generale,
Considerando la risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, nella quale
ha promulgato la Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le
donne, e richiamando la definizione di violenza contro le donne contenuta
negli articoli 1 e 2 della Dichiarazione,
Condannando fortemente tutte le forme di violenza contro le donne,
Sottolineando che l’applicazione effettiva della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne contribuirà ad
eliminare la violenza contro le donne e che l’attuazione della Dichiarazione
rafforzerà e completerà tale processo,
Richiamando la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d’azione adottata dalla Quarta conferenza mondiale sulle donne ed in particolare la determinazione dei Governi a prevenire ed eliminare ogni forma di violenza contro
le donne e le ragazze,
Riconoscendo la necessità di applicare completamente la Dichiarazione
di Pechino e la Piattaforma d’azione nel campo della prevenzione del crimine e
della giustizia penale e di sviluppare nuove strategie e misure pratiche in tale
campo,
Richiamando la Risoluzione 1997/44 del 11 aprile 1997 della Commissione sui Diritti Umani sulla eliminazione della violenza contro le donne,
Accogliendo con favore il rinnovo, da parte della Commissione sui Diritti
Umani, del mandato del Relatore Speciale (Special Rapporteur) sulla violenza
contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze,
Richiamando le conclusioni e le raccomandazioni del Relatore Speciale,
sottolineate dalla Commissione sui Diritti Umani nella sua risoluzione 1997/
44, e cioè che gli Stati hanno un compito attivo nel promuovere e proteggere
i diritti umani delle donne e che perciò devono prestare l’attenzione necessaria alla prevenzione della violenza contro le donne,
Riaffermando la risoluzione 1996/12 del 23 luglio 1996 del Consiglio
economico e sociale, sulla eliminazione della violenza contro le donne,
41
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Manifestando profonda preoccupazione per gli alti costi sociali, sanitari
ed economici, per l’individuo e per la società, associati alla violenza contro le
donne,
Considerando che le agenzie, che si occupano di giustizia penale, dovrebbero lavorare fianco a fianco con i professionisti di altri settori, compresi i
servizi sociali e sanitari, e con i membri della comunità che si occupano della
violenza contro le donne,
Riconoscendo il valido contributo dato dalle organizzazioni non governative, dalle organizzazioni per la uguaglianza tra i sessi e dalle organizzazioni
sociali per giungere all’eliminazione della violenza contro le donne,
1. Raccomanda agli Stati Membri di rivedere e valutare le proprie leggi, i propri
principi legali, le proprie procedure, le proprie politiche e le proprie misure
pratiche riguardo le questioni penali, per stabilire se, conformemente al proprio sistema legale, abbiano un impatto negativo sulle donne e, se effettivamente lo hanno, per modificarli in modo da assicurare alle donne un trattamento equo da parte del sistema giudiziario penale;
2. Raccomanda inoltre agli Stati Membri di intraprendere strategie, di sviluppare politiche e diffondere materiale informativo in modo da promuovere la
sicurezza delle donne in casa e in genere nella società; di prevedere tra l’altro
strategie specifiche di prevenzione del crimine che riflettano le reali condizioni
di vita delle donne, che si interessino delle loro differenti esigenze in aree
come lo sviluppo sociale, i programmi di educazione alla prevenzione e di
progettazione ambientale;
3. Si raccomanda ancora agli Stati Membri di promuovere una attiva e visibile
politica di integrazione della prospettiva di genere nello sviluppo e nell’attuazione di quelle politiche e di quei programmi rivolti alla prevenzione del crimine
e alla giustizia penale; ciò può contribuire all’eliminazione della violenza contro
le donne nella misura in cui, prima che vengano emessi i giudizi, possa essere
fatta un’analisi per garantire che tali giudizi non si basino su alcun ingiusto
pregiudizio di genere;
4. Invita la Commissione sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale, tramite il Centro per la prevenzione internazionale del crimine del
Segretariato e gli istituti compresi nella rete del programma delle Nazioni
Unite sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia criminale, a cooperare con
tutti gli organismi, gli organi e le altre istituzioni del sistema delle Nazioni Unite
e a coordinare le proprie attività sulle questioni concernenti la violenza contro
le donne e l’eliminazione dei pregiudizi di genere nell’amministrazione della
42
PREVENZIONE DEL CRIMINE E MISURE DI GIUSTIZIA PENALE
PER ELIMINARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, ONU 1998
giustizia penale;
RENZO MAGRI, Momenti di Namibia
5. Invita le istituzioni facenti parte del programma delle Nazioni Unite a continuare a formarsi nel campo
della violenza contro le donne e a consolidare e divulgare a livello nazionale le informazioni sui modelli di
intervento e i programmi di prevenzione che si sono
rivelati vincenti;
6. Richiede alla Commissione di assicurarsi che Le strategie per affrontare le violenze domestiche: un manuale delle risorse venga pubblicato in tutte le lingue
ufficiali delle Nazioni Unite, secondo la disponibilità dei fondi regolari o straordinari, e riconosce il contributo dato in merito dal Canada;
7. Invita i Governi, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non
governative, a tradurre, quando necessario, Strategie per combattere la violenza domestica: un manuale delle risorse nella lingua locale e a garantire la
sua ampia diffusione nei programmi di formazione ed educazione;
8. Prende nota del rapporto della Segreteria Generale sulla eliminazione della
violenza contro le donne, compresa la revisione della bozza sulle misure pratiche, sulle strategie e sulle iniziative nel campo della prevenzione del crimine
e della giustizia penale per la eliminazione della violenza contro le donne,
basata sulle osservazioni fatte dagli Stati Membri, dagli organi delle Nazioni
Unite, tramite le agenzie specializzate e le istituzioni associate, dalle organizzazioni intergovernative e da quelle non governative;
9. Adotta Le strategie modello e le misure pratiche sulla Eliminazione della
violenza contro le donne nell’ambito della prevenzione del crimine e della
giustizia penale, annesse alla presente risoluzione, come un modello delle
linee guida che i Governi devono seguire nei loro sforzi per affrontare, sul
piano della giustizia penale, le varie manifestazioni della violenza contro le
donne;
10. Raccomanda agli Stati Membri di lasciarsi guidare da Le strategie modello
e le misure pratiche per intraprendere e sviluppare strategie e misure pratiche
che permettano di eliminare la violenza contro le donne e di promuovere la
parità delle donne all’interno del sistema giudiziario penale;
11. Richiede alla Commissione sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia
43
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
penale, tramite il Centro per la prevenzione internazionale del crimine del
Segretariato, di aiutare gli Stati Membri, qualora ne facciano richiesta, ad
applicare Le strategie modello e le misure pratiche;
12. Invita la Commissione sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale a continuare a considerare l’eliminazione della violenza contro le donne
una delle priorità dell’assistenza tecnica e formativa del Programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sulla giustizia penale;
13. Richiede al Segretario Generale di garantire l’ampia diffusione de Le strategie modello e le misure pratiche, con l’obiettivo di promuoverne l’uso;
14. Inoltre chiede al Segretario Generale di trasmettere Le strategie modello
e le misure pratiche a tutte le organizzazioni e le agenzie della Nazioni Unite,
come la Commissione sulla Condizione delle Donne, il Comitato per la Eliminazione della Discriminazione contro le Donne, la Commissione sui Diritti Umani,
compresa la Sottocommissione sulla Prevenzione della Discriminazione e sulla Protezione delle Minoranze, e il Relatore Speciale della Commissione dei
Diritti Umani sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, e invita quelle organizzazioni e quelle istituzioni a sviluppare strategie e
misure pratiche nelle loro aree di competenza per l’eliminazione della violenza
contro le donne;
15. Invita il Consiglio economico e sociale ad includere in una delle sue prossime sessioni, nell’ambito della discussione sui diritti umani delle donne, il tema
della violenza sulle donne;
16. Richiede al Segretario Generale di sottoporre all’Assemblea Generale nella
sua cinquantaduesima sessione, tramite il Consiglio economico e sociale, un
rapporto sulla attuazione della presente risoluzione.
ALLEGATI
Le strategie modello e le misure pratiche per l’eliminazione della
violenza contro le donne nel campo della prevenzione del crimine
e della giustizia penale
1. La natura multi sfaccettata della violenza contro le donne comporta l’adozione di strategie diverse per le differenti manifestazioni della violenza e per i
vari contesti in cui tali manifestazioni avvengono. Le misure pratiche, le strategie e le iniziative descritte di seguito possono essere introdotte nell’ambito
della prevenzione del crimine e della giustizia penale per affrontare il problema
44
PREVENZIONE DEL CRIMINE E MISURE DI GIUSTIZIA PENALE
PER ELIMINARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, ONU 1998
della violenza contro le donne. A meno che non sia specificato altrimenti, il
termine “donne” comprende anche quello di “bambine”.
2. Riprendendo la definizione di violenza contro le donne contenuta nella Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne e ribadita nella
Piattaforma d’azione adottata dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne,
Le strategie modello e le misure pratiche per l’eliminazione della violenza
contro le donne nel campo della prevenzione del crimine e della giustizia penale prendono origine dalle misure adottate dai Governi nella Piattaforma
d’azione, tenendo a mente che alcuni gruppi di donne sono particolarmente
vulnerabili alla violenza.
3. Le strategie modello e le misure pratiche in particolare riconoscono la
necessità di una politica attiva nell’estendere la prospettiva di genere a tutte le
politiche e ai programmi che in qualche modo hanno attinenza con la violenza
contro le donne e nel raggiungere l’uguaglianza tra i sessi e il giusto e pari
accesso alla giustizia, così come nel sostenere l’obiettivo dell’equilibrio di genere a livello di quelle sfere decisionali che si occupano dell’eliminazione della
violenza contro le donne. Le strategie modello e le misure pratiche dovrebbero essere utilizzate come linee guida, in conformità con i più importanti
strumenti internazionali quali la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione contro le donne, la Convenzione sui diritti dei bambini e la
Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, con l’obiettivo di favorire
la loro giusta ed efficace applicazione.
4. Le strategie modello e le misure pratiche dovrebbero essere seguite dagli
Stati Membri e da altre organismi, senza pregiudizi rispetto al principio dell’uguaglianza dei sessi di fronte alla legge, e con lo scopo di agevolare l’opera
dei Governi nel trattare le varie manifestazioni di violenza contro le donne
all’interno del sistema giudiziario penale.
5. Le strategie modello e le misure pratiche hanno l’obiettivo di promuovere
l’uguaglianza de iure e de facto tra uomini e donne. Le strategie modello e le
misure pratiche non comportano un trattamento preferenziale per le donne,
ma cercano di garantire che ogni ineguaglianza o forma di discriminazione che
le donne affrontano nell’avere accesso alla giustizia, specialmente nei casi di
atti di violenza, venga eliminata.
I. LEGGE PENALE
6. Si raccomanda agli Stati Membri di:
45
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
a) Rivedere, valutare e revisionare periodicamente i propri codici, leggi e
procedure, in particolare la propria legislazione penale, per assicurarne la
validità e l’efficacia nell’eliminare la violenza contro le donne e nel rimuovere quei provvedimenti che permettano o condonino la violenza contro le
donne.
b) Rivedere, valutare e correggere le proprie leggi civili e penali, nel quadro
del proprio sistema legale nazionale, per assicurare che tutti gli atti di violenza contro le donne siano proibiti e, se così non è, per fare in modo che
lo siano.
c) Rivedere, valutare e revisionare le proprie leggi penali per assicurare
che:
i. Alle persone portate in tribunale per motivi giudiziari riguardanti crimini
violenti o a coloro che sono accusati di tali crimini venga limitato l’uso e
il possesso delle armi, nell’ambito del quadro del proprio sistema giudiziario penale.
ii. Sia possibile, nell’ambito del proprio sistema giudiziario penale, proibire agli individui di molestare, intimidire o minacciare le donne.
II. PROCEDURE PENALI
7. Si raccomanda agli Stati Membri di rivedere, valutare e revisionare le proprie procedure penali in modo da assicurare che:
a) la polizia abbia, previa autorizzazione giudiziaria, se previsto dalle leggi
nazionali, mezzi adeguati per irrompere negli edifici, per compiere arresti,
per confiscare le armi nei casi di violenza contro le donne;
b) la responsabilità principale per dare inizio ad un procedimento penale
ricada sui pubblici ministeri e non sulle donne che sono state vittime di
violenza;
c) le donne vittime di violenza abbiano un’opportunità di testimoniare in
tribunale uguale a quella di ogni altro testimone e che esistano misure per
facilitare tale testimonianza e proteggere la privacy delle donne;
d) le regole e i principi di difesa non discriminino le donne e che le arringhe
di difesa, basate sui concetti di onore e provocazione, non permettano agli
uomini accusati di violenza contro le donne di sfuggire alle proprie responsabilità penali;
e) gli uomini che hanno commesso azioni violente contro le donne mentre
erano volontariamente sotto l’influenza di alcol o droghe non vengano per
questo sollevati dalle loro responsabilità penali;
f) prove di precedenti atti di violenza, abuso e sfruttamento da parte dell’uomo violento siano messe agli atti durante il processo, conformemente
ai principi della legislazione penale nazionale;
46
PREVENZIONE DEL CRIMINE E MISURE DI GIUSTIZIA PENALE
PER ELIMINARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, ONU 1998
g) i tribunali, conformemente alla Costituzione dello Stato, abbiano l’autorità di dare protezione ed emanare ordini di restrizione nei casi di violenza
contro le donne, ivi compreso l’allontanamento dell’uomo violento dal domicilio, la proibizione di futuri contatti, dentro o fuori il domicilio, con la
vittima e le altre parti coinvolte, e di imporre un’ammenda qualora questi
ordini non vengano rispettati;
h) se necessario vengano prese delle misure per garantire la sicurezza
delle vittime e delle loro famiglie e per proteggerle dalle intimidazioni e dalle
ritorsioni;
i) vengano presi in considerazione i rischi per la sicurezza nelle decisioni
riguardanti le sentenze di non custodia o semi-custodia, la concessione
della libertà su cauzione, la concessione della libertà su parola o la concessione della libertà condizionata;
III. POLIZIA
8. Si raccomanda agli Stati Membri, nel rispetto dei propri sistemi giudiziari
nazionali di:
a) Garantire che le legge vigenti, i codici e le procedure riguardanti la violenza contro le donne siano costantemente rinforzati in modo tale che
tutti gli atti di violenza contro le donne siano riconosciuti e trattati in maniera appropriata dal sistema giudiziario penale;
b) Adottare tecniche investigative che non siano umilianti per le donne
vittime di violenza e che minimizzino l’intrusione nella loro vita privata, nel
rispetto degli standard per la raccolta delle prove;
c) Assicurarsi che i provvedimenti giudiziari, ivi inclusi la decisione sull’arresto, sulla detenzione e su qualsiasi forma di rilascio dell’uomo violento,
tengano conto della necessità di garantire la sicurezza della vittima e dei
suoi familiari, dal punto di vista sociale e non, e che questi provvedimenti
prevengano inoltre il verificarsi di ulteriori violenze;
d) Dare alla polizia pieni poteri di intervento immediato negli episodi di
violenza contro le donne;
e) Assicurarsi che l’esercizio dei poteri da parte della polizia si svolga secondo le legge e i codici di condotta e che la polizia possa essere ritenuta
responsabile nei casi di infrazione;
f) Incoraggiare le donne ad entrare nelle forze di polizia, anche a livello
operativo.
IV. SENTENZE E CARCERE
9. Si raccomanda agli Stati Membri, nella misura necessaria, di:
47
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
a) Rivedere, valutare e revisionare gli indirizzi delle sentenze e le procedure in modo da assicurare che raggiungano l’obiettivo di:
i. Ritenere gli aggressori responsabili delle loro azioni di violenza contro
le donne;
ii. Bloccare i comportamenti violenti;
iii. Considerare anche l’impatto delle sentenze imposte agli uomini violenti, sulle vittime e sugli altri membri della famiglia;
iv. Stabilire pene comparabili a quelle di altri crimini violenti;
b) Assicurarsi che ad ogni donna vittima di violenza sia notificato qualsiasi
rilascio dal carcere del proprio aggressore qualora si ritenga che la sicurezza della vittima in tale circostanza sia più importante dell’invasione della
privacy dell’aggressore;
c) Tenere conto durante il processo della gravità delle offese fisiche e psicologiche e del grado di vittimizzazione quando queste pratiche siano permesse dalla legge;
d) Rendere disponibile per il tribunale, tramite la legislazione, un gran numero di disposizioni di sentenza per proteggere le vittime, oltre che le altre
persone coinvolte e la stessa società, da ulteriori violenze;
e) Garantire che il giudice che emette la sentenza sia spinto a raccomandare un trattamento specifico per l’aggressore al momento della pronuncia della condanna;
f) Garantire che ci siano misure adatte per eliminare la violenza contro le
donne detenute, qualsiasi sia il motivo per cui si trovano in carcere;
g) Stabilire programmi di cura per gli aggressori, differenti per diversi profili
di uomini violenti e per diversi tipi di violenze commesse;
h) Proteggere la sicurezza delle vittime e dei testimoni, prima, durante e
dopo il processo penale.
V. ASSISTENZA E SOSTEGNO ALLE VITTIME
10. Si raccomanda agli Stati Membri, in modo appropriato di:
a) Rendere disponibile alle donne vittime di violenza le informazioni sui
propri diritti, sui rimedi e su come ottenerli, così come le informazioni su
come prendere parte ai procedimenti penali;
b) Sostenere e assistere le donne vittime di violenze nel presentare e
portare avanti una denuncia formale;
c) Garantire che le donne vittime di violenza ricevano, tramite provvedimenti formali o informali, immediata e giusta riparazione del danno subito,
incluso il diritto di volere il risarcimento o l’indennità da parte dell’aggressore o dello Stato;
d) Fornire ai tribunali meccanismi e procedure che siano accessibili e sensi-
48
PREVENZIONE DEL CRIMINE E MISURE DI GIUSTIZIA PENALE
PER ELIMINARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, ONU 1998
bili ai bisogni delle donne vittime di violenza e che assicurino il giusto corso
processuale dei casi;
e) Stabilire un sistema di archiviazione per la protezione giuridica e gli
ordini di restrizione, quando questi siano permessi dalla legge nazionale, in
modo che la polizia o i funzionari dei Tribunali penale possano facilmente
determinare se un tale provvedimento sia in atto o meno.
VI. SERVIZI SOCIALI E SANITARI
11. Si raccomanda agli Stati Membri, in collaborazione con il settore privato,
importanti associazioni professionali, fondazioni, organizzazioni locali e non
governative, comprese le organizzazioni che si battono per la parità tra uomini e donne e gli istituti di ricerca, di:
a) Attivare, finanziare e coordinare una rete di comunicazione sostenibile
delle strutture e dei servizi accessibili per l’emergenza e per il ricovero
temporaneo per quelle donne e i loro bambini che rischiano di essere o
sono stati vittime di violenza;
b) Attivare, finanziare e coordinare servizi quali: linee di appoggio telefonico gratuite, servizi di consulenza professionale multi-disciplinare e di intervento d’emergenza, nonché gruppi di sostegno per aiutare le donne vittime di violenza e i loro figli;
c) Progettare e sponsorizzare dei programmi per mettere in guardia contro e prevenire l’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti, dato il frequente
abuso di tali sostanze nei casi di violenza contro le donne;
d) Favorire un migliore dialogo tra i servizi sanitari, sia cliniche private che
pronto soccorsi, e gli studi legali penali, con l’obiettivo di riportare, schedare e affrontare meglio gli atti di violenza contro le donne;
e) Sviluppare delle procedure modello per aiutare tutti coloro che fanno
parte del sistema giudiziario penale ad occuparsi delle donne vittime di
violenza;
f) Attivare, quando possibile, delle unità specializzate composte da persone con vari profili professionali la cui formazione li renda particolarmente
adatti ad affrontare le complessità e le sensibilità della vittima nei casi di
violenza contro le donne.
VII. FORMAZIONE
12. Si raccomanda agli Stati Membri in collaborazione con le organizzazioni
non governative, comprese le organizzazioni che si battono per la uguaglianza tra i sessi, e con le più importanti associazioni professionali, di :
a) Provvedere a o favorire l’attivazione di moduli formativi di
49
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
sensibilizzazione sulle questioni di genere e su quelle interculturali per la
polizia, per i funzionari della giustizia penale e per i professionisti coinvolti
nel sistema giudiziario penale che hanno a che fare con l’inaccettabilità
della violenza contro le donne, i suoi impatti e le sue conseguenze e che
sostengono la necessità di un’adeguata risposta alla questione della violenza contro le donne;
b) Garantire un’adeguata formazione, sensibilizzazione ed educazione della
polizia, dei funzionari della giustizia penale e dei professionisti coinvolti nel
sistema giudiziario penale, riguardo ai più importanti strumenti dei diritti
umani;
c) Sostenere le associazioni professionali a sviluppare, per i professionisti
che lavorano all’interno del sistema giudiziario penale, standard pratici e
comportamentali applicabili, che promuovano la giustizia e l’uguaglianza
per le donne.
VIII. RICERCA E VALUTAZIONE
13. Si raccomanda agli Stati Membri e agli enti che fanno parte della rete del
Programma delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e la giustizia
penale, alle più importanti agenzie delle Nazioni Unite, ad altre organizzazioni
internazionali, istituti di ricerca e organizzazioni non governative, comprese
quelle che lottano per l’uguaglianza tra i sessi, di:
a) Sviluppare studi ufficiali sulla natura e la diffusione della violenza contro
le donne;
b) Raccogliere dati e informazioni in base al sesso, da analizzare ed utilizzare nella valutazione dei bisogni, nel prendere le decisioni e nello stabilire
le linee guida politiche nel campo della prevenzione del crimine e della giustizia penale, in particolare riguardo a:
i. le diverse forme di violenza contro le donne, le loro cause e le loro
conseguenze;
ii. come la privazione economica e lo sfruttamento siano connessi alla
violenza contro le donne;
iii. la relazione tra la vittima e il l’aggressore;
iv. gli effetti riabilitativi o antirecidivi di vari tipi di intervento sia sul singolo aggressore sia sulla riduzione della violenza contro le donne in genere;
v. l’utilizzo di armi, droga e alcol, in particolare nei casi di violenza domestica contro le donne;
vi. la relazione che intercorre tra l’avere subito violenze e il diventare di
conseguenza una persona violenta;
c) Monitorare e pubblicare relazioni annuali sui casi di violenza contro le
50
PREVENZIONE DEL CRIMINE E MISURE DI GIUSTIZIA PENALE
PER ELIMINARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, ONU 1998
donne, sulle percentuali di arresti e permessi d’uscita, sui processi e sulle
cause degli accusati;
d) Valutare l’efficienza e l’efficacia del sistema giudiziario penale nel soddisfare i bisogni delle donne vittime di violenza.
IX. MISURE DI PREVENZIONE DEL CRIMINE
14. Si raccomanda agli Stati Membri, in collaborazione con il settore privato,
tra cui importanti associazioni professionali, fondazioni, organizzazioni locali
e non governative, organizzazioni che si battono per la uguaglianza tra i sessi
e istituti di ricerca, di:
a) Favorire una reale ed effettiva consapevolezza sociale, l’educazione
pubblica e l’adozione di programmi scolastici in grado di prevenire la violenza contro le donne grazie alla promozione dei concetti di uguaglianza,
cooperazione, reciproco rispetto e condivisione delle responsabilità tra
uomini e donne;
b) Sviluppare un approccio multi disciplinare e sensibile alle questioni di
genere all’interno di strutture pubbliche e private rispetto all’eliminazione
della violenza contro le donne; in particolare tramite la collaborazione tra
coloro che si occupano dell’applicazione della legge e le strutture specializzate nella protezione delle donne vittime di violenza;
c) Avviare programmi avanzati per gli aggressori o le persone identificabili
come potenziali aggressori per favorire la risoluzione pacifica dei conflitti,
la gestione e il controllo della rabbia e la modificazione del comportamento
rispetto ai ruoli sessuali e nelle relazioni private;
d) Avviare programmi avanzati di informazione per le donne, comprese le
vittime di violenza, sui ruoli sessuali, sui diritti umani delle donne e sugli
aspetti sociali, economici, legali e sanitari della violenza contro le donne, in
modo da dare alle donne tutti gli strumenti necessari per proteggere se
stesse da qualsiasi tipo di violenza;
e) Sviluppare e diffondere informazioni sulle differenti forme di violenza
contro le donne e sulla disponibilità di programmi che affrontino il problema, compresi programmi sulla risoluzione pacifica dei conflitti, appositamente studiati a seconda del tipo di pubblico a cui sono indirizzati, come
ad esempio istituzioni educative di tutti i livelli;
f) Sostenere le iniziative delle organizzazioni per la parità tra i sessi e delle
organizzazioni non governative il cui lo scopo è quello di far aumentare la
consapevolezza sociale sul problema della violenza contro le donne e di
contribuire alla sua eliminazione.
15. Si raccomanda agli Stati Membri e ai mezzi di informazione, alle associazioni dei media, agli organi di autoregolamentazione dei media, alle scuole e
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
ad altri partner importanti, di contribuire, nel rispetto della libertà di informazione, a mettere in pratica delle campagne di sensibilizzazione pubblica, delle
misure e dei meccanismi adeguati, come codici etici e misure di
autoregolamentazione sulla violenza nei mezzi d’informazione, il cui obiettivo
sia la promozione del rispetto dei diritti delle donne così come la dissuasione
dal discriminare e dallo stereotipare le donne stesse.
X. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
16. Si raccomanda agli Stati Membri e agli organismi e le istituzioni delle
Nazioni Unite di:
a) Scambiarsi informazioni riguardanti i modelli di intervento e i programmi
per la prevenzione che si sono rivelati vincenti nell’eliminazione della violenza contro le donne e di compilare delle guide di tali modelli;
b) Collaborare e cooperare a livello regionale e internazionale con le più
importanti istituzioni per prevenire la violenza contro le donne e favorire
l’adozione di misure che portino effettivamente l’aggressore davanti alla
giustizia, tramite meccanismi di cooperazione e assistenza internazionali,
in conformità con le leggi nazionali;
c) Contribuire a sostenere il Fondo di sviluppo per le Donne delle Nazioni
Unite nelle sue iniziative volte all’eliminazione della violenza contro le donne.
17. Si raccomanda agli Stati Membri di:
a) Limitare il numero delle riserve alla Convenzione per l’eliminazione di
tutte le forme di discriminazione contro le donne a quelle formulate nella
maniera più precisa e minuziosa possibile e a quelle che non siano incompatibili con l’obiettivo e i propositi della Convenzione stessa;
b) Condannare qualsiasi violazione dei diritti umani delle donne in casi di
conflitto armato, di riconoscerle come violazioni di diritti umani e di leggi
umanitarie internazionali e pretendere una risposta particolarmente efficace a tipi di violazioni quali l’omicidio, lo stupro sistematico, la schiavitù
sessuale e la gravidanza forzata;
c) Lavorare attivamente per la ratifica o l’accessione della Convenzione
per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne da
parte di quegli Stati che non l’hanno ancora firmata in modo da raggiungere la ratifica mondiale entro l’anno 2000;
d) Dare massima considerazione all’integrazione della “prospettiva di genere” nella redazione dello statuto del Tribunale Penale Internazionale, soprattutto in relazione alle donne che sono vittime di violenza;
e) Collaborare con e appoggiare il Relatore Speciale della Commissione dei
Diritti Umani sulla violenza contro le donne, cause e conseguenze, nel-
52
PREVENZIONE DEL CRIMINE E MISURE DI GIUSTIZIA PENALE
PER ELIMINARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, ONU 1998
l’esercizio dei suoi compiti e delle sue mansioni, per fornire tutte le informazioni richieste e per rispondere alle visite e alle comunicazioni del Relatore
Speciale.
XI. ATTIVITÀ DI FOLLOW UP
18. Si raccomanda agli Stati Membri, agli organismi delle Nazioni Unite, dipendenti dalla disponibilità dei finanziamenti straordinari, a tutte le istituzioni che
fanno parte della rete del Programma delle Nazioni Unite sulla Prevenzione
del Crimine e della Giustizia Penale, ad altre organizzazioni internazionali, tra
le quali quelle che lottano per la parità sessuale, di:
a) Favorire la traduzione di Le strategie modello e le misure pratiche nelle
lingue locali e di garantirne la diffusione nei programmi di educazione e
formazione;
b) Utilizzare Le strategie modello e le misure pratiche come una base, un
riferimento politico e una guida pratica per tutte le iniziative volte ad eliminare la violenza contro le donne;
c) Assistere i Governi, qualora lo richiedano, nel rivedere, valutare e revisionare i propri sistemi giudiziari penali, compresa la legislazione penale,
sulle basi di Le strategie modello e le misure pratiche;
d) Sostenere le iniziative di cooperazione tecnica delle organizzazioni che
fanno parte della rete di connessione del Programma delle Nazioni Unite
sulla Prevenzione del Crimine e della Giustizia Penale, volte ad eliminare la
violenza contro le donne;
e) Sviluppare progetti e programmi coordinati a carattere nazionale, regionale e sub-regionale che rendano effettive Le strategie modello e le
misure pratiche;
f) Rivedere e monitorare periodicamente, a livello nazionale e internazionale, i progressi fatti dai progetti, dai programmi e dalle varie iniziative per
eliminare la violenza contro le donne nel contesto de Le strategie modello
e le misure pratiche.
53
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
54
Sintesi del Protocollo facoltativo relativo alla
“Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme
di discriminazione contro le donne”
ONU 1999
Che cosa contiene? Il progetto del protocollo facoltativo incorpora i tratti
salienti delle procedure ONU di reclamo già esistenti.
Comprende anche alcune regole di altri trattati ONU, che si sono sviluppate
poiché le loro procedure di reclamo sono state usate.
Premessa La premessa è la parte introduttiva del Protocollo nella quale vengono illustrati i contenuti e gli obiettivi.
Esso si riferisce ai principi di eguaglianza e di non discriminazione come compresi nello Statuto ONU, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e in altri
documenti ufficiali sui diritti umani, inclusa la Convenzione per l’eliminazione di
tutte le forme di discriminazione contro le donne.
Esso riafferma la determinazione degli Stati interessati che adottano il protocollo di assicurare il pieno ed eguale godimento da parte delle donne di tutti i
diritti umani e delle libertà fondamentali e di intraprendere azioni efficaci per
prevenire la violazione di tali diritti e libertà.
Articolo 1 Stabilisce che gli Stati che aderiscono al Protocollo facoltativo
riconoscono la competenza del Comitato a ricevere e ad esaminare comunicazioni inerenti il Protocollo.
Articolo 2 Stabilisce una procedura di comunicazioni che permette sia a individui che a gruppi di individui di sottoporre reclami individuali al Comitato.
Possono inoltre essere rimesse comunicazioni nell’interesse di individui o gruppi
di individui, col loro consenso, a meno che non possa essere spiegato perché
quel consenso non sia stato ricevuto.
Articolo 3 Stabilisce che una comunicazione sarà considerata dal Comitato
solo se riguarda un paese che ha aderito al Protocollo. Inoltre, una comunicazione deve essere presentata per iscritto e non può essere anonima.
55
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Articolo 4 Stabilisce criteri di ammissione delle comunicazioni. Prima che un
reclamo sia considerato, il Comitato deve determinare che tutti i possibili
ricorsi nazionali sono stati tentati e che la lagnanza non è, ne è stata esaminata dal Comitato o è stata o è in corso di esame da parte di un’ altra
procedura di indagine o risoluzione internazionale. In aggiunta, un reclamo
sarà ammissibile solo a patto che sia compatibile con i contenuti della Convenzione; non è un abuso di diritto rimettere a giudizio una comunicazione; le
asserzioni dei richiedenti possono essere convalidate e le prove presentate
possono essere sopravvenute dopo che lo Stato interessato ha ratificato il
Protocollo.
Articolo 5 Dopo il ricevimento di una comunicazione e prima della decisione
finale in merito ad essa, il Comitato ha la possibilità di contattare lo Stato
interessato con una richiesta urgente affinché lo Stato interessato prenda
provvedimenti per proteggere la vittima o le vittime da un danno irreparabile.
Articolo 6 Stabilisce la procedura di comunicazione.
Dove una comunicazione è stata trovata ammissibile, il Comitato porterà
confidenzialmente una comunicazione all’attenzione dello Stato interessato,
purché il reclamo abbia consentito la divulgazione allo Stato interessato. Lo
Stato interessato ha sei mesi per fornire una spiegazione scritta o una dichiarazione in merito al reclamo.
Articolo 7 Delinea le modalità di svolgimento dell’esame del reclamo. Il Comitato esaminerà e considererà tutte le informazioni presentate nel reclamo in
un incontro a porte chiuse. Le valutazioni e le raccomandazioni del Comitato
saranno trasmesse alle parti implicate. Lo Stato interessato ha sei mesi per
considerare le valutazioni del Comitato e predisporre una risposta scritta comprendente i rimedi adottati. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni
allo Stato interessato, inserendole in successive relazioni.
Articolo 8 Stabilisce una procedura di inchiesta che permette al Comitato di
iniziare un’indagine confidenziale da parte di uno o più dei suoi membri se ha
ricevuto informazioni attendibili di gravi e sistematiche violazioni da parte di
uno Stato interessato dei diritti stabiliti nella Convenzione. Dove autorizzato
e col consenso dello Stato medesimo, il Comitato può visitare il territorio
dello Stato interessato. Ogni sentenza, commento o raccomandazione sarà
trasmessa allo Stato interessato che potrà rispondere entro sei mesi.
Articolo 9 Stabilisce una procedura di follow-up per il Comitato. Dopo il periodo di sei mesi citato nell’art. 8, lo Stato interessato può essere invitato a
56
SINTESI “CONVENZIONE PER L’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI
DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE”, ONU 1999
fornire al Comitato i particolari di tutte le azioni riparatrici intraprese dopo
l’inchiesta. Particolari possono anche essere forniti nel rapporto dello Stato
interessato al Comitato secondo quanto indicato nell’art. 18, della Convenzione.
Articolo 10 Prevede una clausola opzionale. Alla ratifica del Protocollo facoltativo, uno Stato interessato ha l’opzione di rifiutare di riconoscere la competenza del Comitato di iniziare e condurre un’inchiesta come stabilito negli artt.
8 e 9. Comunque, questa dichiarazione può essere ritirata in un secondo
tempo.
Articolo 11 Richiede allo Stato interessato di assicurare la protezione di quelle comunicazioni sottomesse a giudizio.
Articolo 12 Una ricapitolazione delle attività del Comitato relative al Protocollo sarà inclusa sotto l’art. 21 della Convenzione.
Articolo 13 Stabilisce la necessità che gli Stati interessati pubblicizzino ampiamente la Convenzione e il suo Protocollo e forniscano l’accesso alle valutazioni e alle raccomandazioni del Comitato.
Articolo 14 Richiede che il Comitato sviluppi le proprie regole procedurali nelle
quali i rapporti con comunicazioni ed inchieste siano considerati in accordo
con il Protocollo facoltativo.
Articolo 15 Governa la possibilità per gli Stati di firmare, ratificare o accedere
al Protocollo. Ogni Stato interessato che è aderente alla Convenzione può
diventarlo del Protocollo.
Articolo 16 Stabilisce che un minimo di dieci paesi devono avere ratificato o
accettato il Protocollo prima che il Protocollo diventi operativo. Il Protocollo
diventerà operativo tre mesi dopo la ratifica o l’adesione del decimo stato.
Articolo 17 Procura che non ci siano riserve al Protocollo.
Articolo 18 Stabilisce le procedure per apportare variazioni al Protocollo.
Ogni Stato interessato può suggerire emendamenti da inviare al Segretario
generale delle ONU per essere comunicate a tutti gli Stati interessati al Protocollo. Se richiesta da un minimo di un terzo degli Stati interessati, può essere
convocata una conferenza per discutere e votare ogni emendamento. Col
supporto di una maggioranza di due terzi un emendamento diventa operativo
57
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
ed è vincolante per gli Stati che lo hanno accettato.
Articolo 19 Prevede per gli Stati sottoscrittori la possibilità di ritirarsi dal
Protocollo per mezzo di una notifica scritta al Segretario generale.
Il ritiro non ha effetto sulle comunicazioni rimesse prima della data effettiva
dello stesso.
Articolo 20 Stabilisce che il segretario generale delle ONU dovrà informare gli
Stati relativamente a firme, ratifiche e adesioni, alla data in cui il Protocollo
diventa operativo e a tutti gli emendamenti e i ritiri.
Articolo 21 Procura che il Protocollo sia depositato negli archivi delle ONU, sia
disponibile in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo e sia inviato a
tutti gli Stati Membri dal Segretario generale.
58
22a sessione speciale dell’Assemblea Generale
relativa a “Donne 2000: uguaglianza fra i sessi,
sviluppo e pace per il ventunesimo secolo”
INTERVENTI E INIZIATIVE ULTERIORI PER DARE ATTUAZIONE ALLA DICHIARAZIONE E
ALLA PIATTAFORMA DI INTERVENTO DI PECHINO
Documento finale non rivisto, nella versione adottata dall’assemblea plenaria della sessione speciale
1. Introduzione
1. I governi riuniti nella Sessione speciale dell’Assemblea generale hanno ribadito l’impegno nei confronti degli obiettivi contenuti nella Dichiarazione di Pechino e nella Piattaforma di intervento adottate durante la Quarta conferenza
mondiale sulle donne del 1995, e contenute nel Rapporto della Conferenza.
La Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma di intervento hanno fissato come
obiettivi l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace ed hanno stabilito un programma
per dare maggiori poteri alle donne. I governi hanno esaminato e valutato i
progressi compiuti ed hanno individuato gli ostacoli e le sfide da affrontare
attualmente per realizzare la Piattaforma di intervento. Hanno riconosciuto
che gli obiettivi e gli impegni assunti nella piattaforma di intervento non sono
stati realizzati appieno, ed hanno concordato ulteriori interventi ed iniziative a
livello locale, nazionale, regionale ed internazionale per accelerare l’attuazione e garantire la piena realizzazione degli impegni assunti ai fini dell’uguaglianza fra i sessi, dello sviluppo e della pace.
2. La Piattaforma di intervento di Pechino ha individuato 12 settori critici nei
quali intervenire in via prioritaria per l’avanzamento e l’acquisizione di poteri
da parte delle donne. La Commissione sulla situazione della donna ha esaminato i progressi compiuti in ciascuno di tali settori di interesse, e, a partire dal
1996, ha adottato conclusioni e raccomandazioni comuni al fine di accelerarne l’attuazione. La Piattaforma di intervento, unitamente a tali conclusioni e
raccomandazioni, costituisce il fondamento di un ulteriore progresso in direzione del raggiungimento dell’uguaglianza fra i sessi, dello sviluppo e della
pace nel ventunesimo secolo.
59
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
2bis. L’obiettivo della Piattaforma di intervento, pienamente in linea con le
finalità ed i principi della Carta dell’ONU e del diritto internazionale, è
l’acquisizione di poteri da parte di tutte le donne. La piena realizzazione di tutti
i diritti e delle libertà fondamentali di tutte le donne è essenziale ai fini
dell’acquisizione di poteri da parte di tutte le donne. È necessario tenere conto
dell’importanza delle specificità nazionali e regionali e del diverso contesto
storico, culturale e religioso, ma gli Stati hanno il dovere, indipendentemente
dal sistema politico, economico e culturale rispettivo, di promuovere e tutelare tutti i diritti e le libertà fondamentali. Ciascun Stato ha la responsabilità
sovrana di dare attuazione alla Piattaforma nonché alle iniziative e agli interventi ulteriori contenuti nel presente documento, anche attraverso la legislazione nazionale e la definizione di strategie, politiche, programmi e priorità di
sviluppo, in conformità con tutti i diritti e le libertà fondamentali, e la rilevanza
ed il pieno rispetto dei diversi valori religiosi ed etici dei diversi contesti culturali
e delle opinioni filosofiche dei singoli e delle rispettive comunità che dovrebbero contribuire a che tutte le donne possano godere appieno dei diritti fondamentali così da raggiungere uguaglianza, sviluppo e pace.
Nella Piattaforma di intervento si evidenzia che le donne hanno problemi comuni, che possono essere affrontati solo operando insieme ed in collaborazione con l’altro sesso in direzione dell’obiettivo comune dell’uguaglianza fra i
sessi in tutto il mondo. La Piattaforma rispetta e tiene conto delle diverse
situazioni e condizioni in cui vivono le donne e riconosce che alcune donne
incontrano ostacoli particolari alla piena realizzazione delle proprie potenzialità.
La Piattaforma di intervento riconosce che le donne incontrano ostacoli alla
piena uguaglianza ed all’avanzamento a causa di fattori quali la razza, l’età, la
lingua, l’appartenenza ad un gruppo etnico, la cultura, la religione o l’esistenza
di handicap, a causa dell’essere indigene o per altre situazioni. Molte donne
incontrano specifici ostacoli connessi alla condizione familiare, in particolare
perché operano in famiglie monogenitoriali, ed alle condizioni socioeconomiche,
fra cui il fatto di risiedere in zone rurali, isolate o economicamente depresse.
Esistono inoltre ostacoli ulteriori per le donne rifugiate, per altre donne profughe, anche all’interno di un Paese, e per quanto concerne le donne immigrate
e migranti, ivi comprese le lavoratrici migranti. Molte donne vengono colpite
in misura particolare da calamità naturali, da patologie gravi e infettive e da
varie forme di violenza contro le donne.
…omissis…
D. Violenza contro le donne
10. Obiettivi raggiunti. Si concorda ampiamente sul fatto che la violenza
60
“DONNE 2000: UGUAGLIANZA FRA I SESSI, SVILUPPO E PACE
PER IL VENTUNESIMO SECOLO”, ONU 2000
contro donne e bambine, sia in pubblico sia in privato, è un tema connesso ai
diritti dell’uomo. Si concorda sul fatto che la violenza contro le donne praticata o ammessa dallo Stato o da suoi rappresentanti configuri una violazione
dei diritti dell’uomo. Si concorda inoltre sul fatto che gli Stati abbiano il dovere
di prendere ogni misura necessaria per la prevenzione, l’indagine e la repressione di atti di violenza ad opera dello Stato o di privati, e di fornire protezione
alle vittime. C’è una maggiore sensibilità ed un maggiore impegno nei confronti della prevenzione e della repressione della violenza contro donne e
bambine, compresa la violenza domestica, che viola e compromette o vanifica
il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, attraverso, fra l’altro, il
miglioramento della normativa, delle politiche e dei programmi. Sono stati
innescati processi di riforma da parte dei governi, con la messa in atto di
meccanismi quali commissioni interministeriali, definizione di linee-guida e protocolli, programmi nazionali, multidisciplinari e coordinati per la lotta alla violenza. Alcuni governi hanno inoltre introdotto o modificato norme di legge per
tutelare donne e bambine da ogni forma di violenza e perseguire i responsabili. Si riconosce in misura crescente, a tutti i livelli, che tutte le forme di violenza
contro le donne ne colpiscono gravemente lo stato di salute. I soggetti che
forniscono assistenza sanitaria hanno un ruolo significativo da svolgere in tale
contesto. Sono stati compiuti alcuni progressi nel fornire servizi per donne e
minori oggetto di abusi: servizi di assistenza legale, centri di accoglienza,
personale delle forze dell’ordine, membri
della magistratura, personale sanitario e
assistenti sociali. Sono stati messi a punto materiali didattici per le donne e campagne di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica, oltre a studi sulle radici della violenza. Sono sempre più numerosi gli studi e le ricerche specializzate sui ruoli ses-
PAOLO DONATI, Senza titolo 3
servizi sanitari e di consulenza specifici, servizi di assistenza telefonica e unità
di polizia appositamente addestrate. Sono in corso interventi educativi per il
suali, in particolare sul ruolo maschile, e su tutte le forme di violenza contro le
donne nonché sulla situazione in cui si trovano a vivere i bambini che crescono in famiglie dove si verificano episodi di violenza e sugli effetti dovuti a
quest’ultima. Sono state messe a punto forme efficaci di cooperazione fra
organizzazioni governative e non governative nel settore della prevenzione
della violenza contro le donne. Ha svolto un ruolo importante il sostegno
attivo della società civile, in particolare di organizzazioni femminili e organismi
non governativi, fra l’altro nel promuovere campagne di sensibilizzazione e
nel fornire servizi di sostegno per donne vittime di violenza. I tentativi di
eliminare pratiche tradizionali dannose fra cui la mutilazione genitale femmini-
61
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
le, che è una forma di violenza contro le donne, hanno trovato il sostegno
delle politiche nazionali, regionali ed internazionali. Molti governi hanno introdotto programmi di educazione e assistenza oltre a disposizioni di legge che
puniscono pratiche del genere. Inoltre, queste forme di sostegno comprendono la nomina di un Ambasciatore speciale per l’eliminazione della mutilazione genitale femminile da parte dell’United Nations Population Fund (UNFPA).
11. Ostacoli Le donne continuano ad essere vittime di varie forme di violenza. L’insufficiente comprensione delle cause alla base di tutte le forme di violenza contro donne e bambine ostacola gli sforzi finalizzati ad eliminare questo tipo di violenza. Mancano programmi di ampia portata che riguardino i
responsabili, anche per quanto riguarda programmi che consentano a questi
ultimi di risolvere i problemi senza il ricorso alla violenza. L’insufficienza delle
informazioni sulla violenza impedisce ulteriormente la definizione di strategie
e analisi fondate. Atteggiamenti socioculturali di natura discriminatoria e
disuguaglianze economiche contribuiscono a relegare la donna in un ruolo
subordinato a livello sociale. Ciò fa sì che donne e bambine siano vulnerabili
nei confronti di molte forme di violenza, come le violenze fisiche, sessuali e
psicologiche che si verificano nell’ambito familiare: aggressioni fisiche, abusi
sessuali ai danni delle figlie, violenza legata al patrimonio recato in dote dalla
donna, violenza sessuale nel matrimonio, mutilazione genitale femminile ed
altre pratiche tradizionali dannose per le donne, violenza extraconiugale e
violenza legata allo sfruttamento. In molti Paesi sono ancora limitati gli approcci coordinati e multidisciplinari di risposta alla violenza che comprendano il
sistema sanitario, il luogo di lavoro, i media, il sistema di istruzione e quello
giudiziario. La violenza domestica, fra cui la violenza sessuale nel matrimonio,
continua ad essere considerata un fatto privato in alcuni Paesi. L’insufficiente
conoscenza delle conseguenze della violenza domestica, delle modalità di
prevenzione e dei diritti delle vittime è tuttora una realtà. Nonostante i miglioramenti compiuti, in molti Paesi restano deboli le misure giuridiche e legislative, soprattutto nel settore della giustizia penale, tese ad eliminare varie forme di violenza contro donne e bambine fra cui la violenza domestica e la
pornografia infantile. Anche le strategie di prevenzione restano frammentarie
e sporadiche, e mancano programmi in materia. Si osserva inoltre che in
alcuni Paesi sono sorti problemi legati all’impiego di nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per quanto concerne il traffico di donne e
minori e tutte le forme di sfruttamento economico e sessuale.
…omissis…
62
PARTE PRIMA
IL CONTESTO INTERNAZIONALE
B DOCUMENTI EMANATI DA ISTITUZIONI EUROPEE
63
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
64
Presentazione
Anche a livello europeo, come a livello degli organismi internazionali,
durante l’ultimo decennio c’è stata una svolta rispetto al tema della violenza
contro le donne, che è diventato oggetto di programmi, risoluzioni,
finanziamenti e prese di posizione.
Tra i vari documenti emanati ne vengono qui presentati alcuni, particolarmente indicativi dal punto di vista del livello istituzionale da cui provengono
(es. Parlamento europeo, Commissioni) e per il livello di approfondimento dei
contenuti. Anche in questo caso, sono stati tralasciati per ragioni di spazio
documenti pure rilevanti, come ad esempio le “Proposte per un’azione sulla
violenza contro le donne nell’Unione europea” dell’EWL (European women’s
lobby), la più grande organizzazione di ONG sulla violenza alle donne in ambito europeo. Le proposte sono indirizzate all’Unione europea e, per suo tramite, agli Stati che la compongono e contengono sostanzialmente una richiesta
di maggiore impegno politico sui temi posti dalla commissione ONU sullo status
della donna: violenza contro le donne / donne e diritti umani / donne e conflitti armati / bambine e ragazze.
La Risoluzione del Parlamento europeo del 1986, primo documento
ufficiale dell’Unione europea sul tema, è caratterizzato da una impostazione
che rimarrà costante ogni volta che in sede di Parlamento o di altri organismi
dell’Unione si affronterà il tema della violenza contro le donne. In base a tale
comune impostazione il tema verrà affrontato sempre come un problema
molto complesso e articolato:
1. che ha origine in una molteplicità di cause anche interagenti tra di loro,
2. che si esprime in una molteplicità di espressioni concrete,
3. che va fronteggiato con una molteplicità di interventi in grado di incidere
sui diversi ambiti e livelli in cui esso si manifesta.
Già da questo primo documento risulta chiara la posizione dell’Unione
europea in merito ad alcuni concetti che saranno sviluppati negli anni successivi:
· le manifestazioni di violenza contro le donne sono una violazione dei
diritti umani;
· necessità di conoscenza scientifica sul fenomeno e di campagne di
sensibilizzazione;
· necessità di impostare le leggi sulla violenza sessuale come delitti contro
la persona, e di riconoscere lo stupro all’interno del matrimonio;
65
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
· necessità di formazione specifica sul tema per gli operatori (polizia, settore socio-sanitario, scuola ecc.) che possono trovarsi a contatto con
vittime di violenza sessuale o domestica;
· necessità di sostenere i centri di accoglienza, consulenza, strutture residenziali e linee di soccorso telefonico;
· necessità di sostenere economicamente le donne che decidano di uscire
da relazioni con partner violenti;
· necessità di interventi articolati e specifici sulla violenza verso i minorenni;
· necessità di attivare interventi contro le tratta delle donne;
· importanza di una impostazione educativa basata sul rispetto reciproco
tra i due sessi, sull’eliminazione degli stereotipi sessuali, su una adeguata
educazione sessuale.
porto Piano d’azione per combattere la violenza contro le donne del Gruppo di esperte
nominato dal Consiglio d’Europa, del 1997, per
la sua vastità e completezza relativamente a
tutti gli aspetti che anche la letteratura scientifica e i documenti politici individuano come
fattori che causano, interagiscono, influenzano o seguono al fenomeno della violenza. La
vastità del Rapporto, di circa 100 pagine scritte in un linguaggio essenziale e
molto denso di concetti ha comportato la necessità di riportare solo una
sintesi per dare un’idea del contenuto del Rapporto, che, nell’insieme, costituisce una “summa” di idee, proposte di buone prassi, suggerimenti sulle iniziative che si possono attivare sulla tematica. Esso contiene anche alcuni argomenti trasversali, come ad esempio il glossario o l’elenco dei possibili comportamenti da considerare violenti, rispetto ai quali è stato fatto un lavoro di
chiarificazione molto utile per chi si interessa di questo settore. È lecito supporre che, anche quando non menzionato esplicitamente, questo documento
abbia costituito una linea-guida per quanti, a livello europeo, nazionale e locale, hanno preso posizione sul tema della violenza contro le donne dal 1997 in
avanti.
Nel Piano d’azione per combattere la violenza contro le donne sono
contenute moltissime proposte e indicazioni pratiche, tra cui si segnala la
richiesta ai governi di prendere iniziative su quattro livelli:
1. cambiamenti legislativi e risultati politici;
2. educazione e sensibilizzazione;
3. garanzia per le donne vittime di violenza di un adeguato supporto e
66
GAETANO COVEZZI, Buskers
Anche se non ha il carattere “ufficiale” degli altri documenti presentati in
queste sezione, è apparso opportuno riportare una sintesi del poderoso Rap-
PRESENTAZIONE
assistenza;
4. ricerca e monitoraggio.
Il terzo documento qui riportato è una Risoluzione del Parlamento europeo su “Necessità di organizzare una campagna a livello dell’Unione europea
per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne” (16/7/
1997).
Il documento è composto da due parti: la prima consiste in 26 punti in
cui il tema della violenza viene analizzato e che costituisce una premessa alla
seconda parte, composta da 40 punti (affermazioni, esortazioni, inviti alla
Commissione europea ecc.).
Nella Risoluzione sono richiamati, sia pure in modo schematico, i concetti più frequentemente ricorrenti e più importanti del Piano d’azione elaborato dal gruppo di esperte nominate dal Consiglio d’Europa. Nel documento si
trova infatti un richiamo a:
· definizione di violenza espressa alla Conferenza ONU di Pechino;
· il concetto di violenza come espressione dello squilibrio di rapporti di
potere tra i sessi;
· la necessità che qualsiasi discussione sulla violenza debba avvenire a
partire dal punto di vista della donna e con l’obiettivo di conferirle dei poteri;
· le violazioni dei diritti dell’individuo nel mondo sono, in grande maggioranza, relative a donne e bambini;
· la violenza maschile ai danni della donna è tuttora giudicata in base alla
cultura tradizionale;
· il sollecito agli Stati membri e alla Commissione a varare un programma
per le scuole sugli effetti della violenza a sfondo sessuale e sugli strumenti
per risolvere i conflitti senza violenza;
· la violenza è ancora in gran parte sommersa perché mancano adeguati
strumenti giuridici, sociali, economici, a tutela delle vittime;
· l’importanza di una specifica formazione degli operatori pubblici che lavorano con donne vittime di violenze ed in particolare dei giudici;
· la richiesta di maggior impegno da parte degli Stati membri sui programmi indirizzati agli uomini violenti, le cui prime realizzazioni concrete sono
valutate positivamente;
· le conseguenze negative di lunga durata per le donne stesse e per i loro
figli;
· l’invito agli Stati membri ed alla Commissione di riservare una attenzione
particolare alle donne migranti e a quelle che chiedono asilo politico, vittime di violenza;
· la richiesta agli Stati membri di intensificare gli sforzi contro la prostituzione forzata con interventi a sostegno delle donne per aiutarle ad affrancarsi
67
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
e reinserirsi nella società;
· il sollecito a finanziare servizi indipendenti di supporto, di linee telefoniche
di soccorso;
· l’esortazione a raccogliere, elaborare, divulgare i dati sulle donne che
hanno subìto violenza, sugli aggressori, sul tipo e sul luogo delle aggressioni, sulle reazioni delle donne, sulle misure adottate dalle autorità e sul loro
esito;
· la raccomandazione che le iniziative locali siano basate su un approccio
“pluriorganizzativo” che coinvolga polizia, autorità ed enti locali, come pure
organizzazioni di donne e ONG, di cui si sottolinea il ruolo nella lotta alla
violenza e la necessità che siano appoggiate finanziariamente dagli enti
pubblici;
· la richiesta di finanziare una campagna europea flessibile, che coinvolga
governi, agenzie, organizzazioni di donne e ONG, sulla difesa di chi è sopravvissuto agli abusi, sulla prevenzione della violenza e il trattamento
degli aggressori, nonché sul concetto di come la violenza ai danni della
donna influenzi tutti i cittadini dell’unione, in particolare i bambini esposti ad
un ambiente familiare violento, con l’obiettivo di contribuire a modificare
l’atteggiamento della società in modo da rendere intollerabile a livello individuale, collettivo e istituzionale, la violenza ai danni delle donne.
I due documenti successivi sono decisioni con cui il Parlamento europeo ha varato il Programma d’azione comunitaria contro la violenza su bambini, giovani e donne per il periodo 2000-2003.
In essi vengono ribadite alcune posizioni già espresse in precedenti
pronunciamenti, ma sono da evidenziare alcuni aspetti:
· invito alla Commissione e agli Stati membri ad adoperarsi in sede ONU
per trasformare la Dichiarazione di Pechino in una Convenzione vincolante
per i firmatari;
· invita Consiglio, Commissione e Stati a sensibilizzare la cittadinanza sul
tema e ad agire verso gli autori delle violenze;
· invita gli Stati a fornire assistenza alle vittime di violenza, finanziando
servizi indipendenti;
· ricorda che le procedure giuridiche dissuadono le donne dal porgere denuncia, ed invita a rimuovere gli ostacoli ad ottenere tutela giuridica;
· sottolinea il ruolo indispensabile delle ONG ed esorta gli Stati a sostenerne lo sviluppo;
· deplora che organismi dell’UE abbiano modificato la base giuridica del
programma Daphne ed auspica un’interpretazione estensiva del concetto
di salute, in cui è ora inserito il programma Daphne;
· individua come azioni specifiche da finanziare nell’ambito del Programma
Daphne le azioni finalizzate alla creazione di reti pluridisciplinari, allo scam-
68
PRESENTAZIONE
bio di buone prassi e alla collaborazione trasnazionale; individua inoltre le
azioni finalizzate a favorire nell’opinione pubblica una maggiore consapevolezza rispetto alla violenza, a sviluppare studi, ricerche, reti informative.
I cinque documenti presentati esprimono in modo netto la posizione
che l’Unione Europea ha raggiunto sulla tematica della violenza contro le
donne e della strategia per contrastarla. Tale strategia, che è alla base dei
provvedimenti presi e viene proposta agli Stati membri, ai vari livelli di governo centrale, regionale e locale, verte essenzialmente sui seguenti punti:
- considerare la violenza maschile sulle donne un prodotto della
ineguaglianza di genere e del predominio maschile;
- agire contemporaneamente sui diversi livelli che ne consentono la sopravvivenza, livelli che possono essere in estrema sintesi indicati nel modo
seguente:
. prevenzione,
. servizi di assistenza alle vittime e di riabilitazione,
. formazione e istruzione,
. aspetti sanitari,
. statistiche e ricerche,
. legislazione e pratica giuridica;
- dare riconoscimento e sostegno anche finanziario alle ONG e alle organizzazioni di donne impegnate su tali tematiche;
- promuovere la collaborazione tra tali organizzazione della società civile
e i livelli politici e tecnici delle istituzioni.
Si presenta infine la recente Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla salvaguardia delle donne dalla violenza.
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
70
Risoluzione sulla violenza contro le donne
UE, DOC. A2-44/86, 11
GIUGNO
1986
(1)
Il Parlamento europeo
- visti gli articoli 100 e 235 del Trattato,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in particolare gli artt. 3
e 8,
- vista la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, in particolare gli
artt. 7 e 17,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione dei traffici di
persone e dello sfruttamento della prostituzione,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, in particolare
l’art. 8 a),
- viste le attività del Consiglio d’Europa in materia di violenza intrafamiliare,
- vista la sua risoluzione dell’11 febbraio 1981 sulla condizione della donna
nella Comunità europea (2),
- vista la sua risoluzione del 17 gennaio 1984 sulla situazione della donna in
Europa (3),
- vista la proposta di risoluzione della on. Dury sulle molestie sessuali nei
luoghi di lavoro (doc. B2-1269/85),
- vista la proposta di risoluzione della on. Fuillet e altri sui ricatti sessuali sul
luogo di lavoro (doc. B2-1506/85),
- vista la proposta di risoluzione della on. Llorca Vilaplana su un metodo
pedagogico che garantisca lo sviluppo delle relazioni uomo-donna (doc. B21662/85),
- visti la relazione della commissione per i diritti della donna e il parere della
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A2-44/86),
A) considerando che le costituzioni della maggior parte degli Stati membri
contengono articoli che sanciscono l’inviolabilità della persona umana, la tutela della vita privata dei singoli, le garanzie di libertà individuale e/o tutela della
dignità e della volontà umana, e considerando inoltre che gli artt. 3 e 8 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e gli artt. 7 e 17 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici implicano tale tutela,
B) considerando che il rispetto dei diritti dell’uomo deve permeare la forma-
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
zione generale dell’individuo ed essere parte integrante della nozione di dignità umana e che tutte le forme di violenza fisica e psichica contro la persona
configurano una violazione dei diritti umani,
C) considerando che, nonostante il riconoscimento di questi diritti fondamentali, le donne sono oggetto di varie forme specifiche di violenza che costituiscono una violazione della libertà e dignità individuale e del diritto
all’autodeterminazione,
D) considerando che tali violazioni non possono più considerarsi semplicemente distorsioni incidentali delle relazioni tra individui, poggiando piuttosto
su un complesso di cause psicologiche, sociologiche e sociali riconducibili alla
sovente ancor debole posizione economica della donna e alla sua conseguente corte dipendenza, che determina impari rapporti di potere tra uomini e
donne nella società,
E) deplorando la mancata adozione da parte del Consiglio dei progetti di
direttiva ancora fermi in materia di lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo, congedo parentale, piani previdenziali aziendali e parità di trattamento
delle lavoratrici autonome, che contribuirebbero a migliorare le condizioni economiche delle donne ampliandone le possibili scelte professionali e sociali, e
ad agevolare un’equa suddivisione delle responsabilità professionali e familiari
all’interno della coppia,
F) sottolineando che una più stretta attività di sorveglianza della Commissione sull’attuazione da parte degli Stati membri dell’attuale legislazione comunitaria in materia di parità di retribuzione e di trattamento, unita a maggiori
sollecitazioni agli stessi affinché pongano in atto la raccomandazione sulle
azioni positive nonché a una migliore pubblicità delle misure intese a promuovere le pari opportunità ivi previste, contribuirebbe ad alleviare la situazione
delle donne,
G) reiterando alla Commissione la propria richiesta, già espressa in tre occasioni, di proporre una direttiva che preveda, per l’imposta sul reddito, una
parità di trattamento basata sulla tassazione individuale di uomini e donne,
incluse le donne coniugate, ciò che migliorerebbe le condizioni finanziarie delle
donne occupate aumentandone il rispetto di sé,
H) considerando che richiedere una politica contro la violenza ai danni delle
donne rientra nella politica di emancipazione volta a eliminare le inuguaglianze
e a conseguire la parità fra i sessi,
I) considerando il fatto che l’assai più consistente presenza maschile ai posti
di potere all’interno della società (per esempio nella polizia e nel sistema
giudiziario) accentua notevolmente la difficoltà di modificare l’atteggiamento
nei confronti dei ruoli sociali, culturali ed economici rispettivi dell’uomo e della
donna e quindi nei confronti del problema della violenza contro le donne,
J) considerando che il fenomeno sociale della violenza specificamente rivolta
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RISOLUZIONE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE,
UE 1986
contro le donne potrà altresì ridimensionarsi attraverso l’eliminazione, fin dal
ciclo di insegnamento primario, degli schemi preconcetti in fatto di ruoli sociali, culturali ed economici, comportando in tal modo un’integrazione potenzialmente migliore nel sistema economico,
K) considerando inoltre che una politica contro la violenza sessuale deve
essere accompagnata da azioni culturali, sociali ed educative di grande respiro che abbiano come obiettivo il rispetto dell’individuo contro ogni violenza e
discriminazione sessuale, etica e religiosa,
L) sottolineando che l’intera dimensione di questo problema sociale non sempre
si manifesta attraverso dati attendibili o scientifici perché le rilevazioni in questo settore o non esistono o sono disponibili soltanto in forma frammentaria
negli Stati membri,
M) sottolineando che questo problema sociale sta assumendo aspetti drammatici e gravissimi, quale la violenza di gruppo,
Considerazioni generali
1. fa appello al Consiglio affinché con urgenza prenda atto della gravità dei
problemi sollevati nella presente risoluzione e inviti i governi nazionali a promuovere un’inchiesta che consenta la compilazione di statistiche e di raccolte
di dati che consentano una piena valutazione delle dimensioni della violenza
contro la donna nei suoi vari aspetti nonché dell’efficacia delle varie soluzioni
idonee a combattere il fenomeno;
2. chiede l’organizzazione di campagne di informazione negli Stati membri
sulla base delle statistiche e delle raccolte di dati effettuate, per risvegliare la
coscienza pubblica in merito all’esistenza e alle dimensioni del fenomeno della
violenza contro la donna e per dare adeguata pubblicità agli organismi di
assistenza alle vittime di questa violenza, cosicché quanti siano testimoni di
atti del genere possano rendersi conto dell’importanza di farli conoscere e
possano sapere a chi rivolgersi a questo scopo;
3. chiede inoltre una campagna di informazione sessuale negli Stati membri,
anche utilizzando le esistenti strutture finalizzate all’informazione sessuale e
al controllo delle nascite;
Violenza sessuale
4. chiede un riesame della distinzione giuridica tra stupro e atti di libidine
violenta, le cui conseguenze possono essere altrettanto penose per le vittime;
5. chiede una revisione, ove necessario, della legislazione sulla violenza sessuale, onde minimizzare il ruolo della discrezionalità dei giudici, che l’esperienza pratica ha dimostrato portare a conclusioni non in linea con quanto soste-
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
nuto dall’accusa;
6. chiede una revisione, ove necessario, della legislazione sulla violenza sessuale nel senso che l’ammissibilità di testimonianze relative al passato sessuale della vittima venga sottoposta ai più rigidi controlli;
7. chiede che i magistrati e gli avvocati siano ampiamente istruiti sulla violenza sessuale allo scopo di sradicare atteggiamenti sessisti e sorpassati, che,
come la ricerca ha dimostrato, ancora prevalgono tra di essi, spesso a detrimento della vittima della violenza sessuale;
8. chiede che i paesi in cui stupro e atti di libidine violenta sono giuridicamente
definiti come offesa al pudore adeguino le rispettive legislazioni, qualificando
entrambi i delitti come violenza contro la persona e vietando al tempo stesso
ogni riferimento ai costumi delle vittime di tali atti nonché al loro passato, non
potendo tali asserzioni del resto servire in nessun caso come prove a discarico per gli autori delle azioni perseguite;
9. propone che la legislazione in materia di buon costume in quanto normativa a se stante venga abrogata e che le varie forme di violenza sessuale
vengano ricomprese in altri articoli dei testi legislativi penali o civili;
10. chiede il riconoscimento giuridico, in quei paesi in cui ancora non esista,
dello stupro all’interno del matrimonio, e chiede inoltre lo stesso trattamento
in sede giudiziaria della costrizione a compiere atti sessuali sia all’interno che
fuori dal matrimonio;
11. chiede di considerare la violenza sessuale, singola o di gruppo, un reato
perseguibile in tutti i casi, non solo dalla parte lesa, ma anche dall’autorità
pubblica; chiede inoltre che si consenta alle associazioni e ai movimenti femminili di costituirsi parte civile nei processi di violenza sessuale, ove la parte
lesa lo richieda;
12. chiede con urgenza l’estensione del principio antidiscriminatorio nelle pertinenti normative o disposizioni di legge in modo da ricomprendere in tale
nozione, oltre alla discriminazione basata sul sesso o sullo stato civile, anche
quella basata sulla preferenza sessuale;
13. invita le autorità nazionali a provvedere a migliorare la formazione professionale dei funzionari di polizia che si occupano di segnalazioni e denunce di
violenza sessuale affinché le vittime di tali atti di violenza siano ascoltate con
serietà; chiede inoltre una maggiore cooperazione tra forze di polizia, uomini
di legge, medici, psicologi, autorità e organizzazioni volontarie specializzate
nell’assistenza alle vittime di tali azioni violente, così come l’elaborazione comune di linee, direttrici per adeguate misure di assistenza, affinché la formazione professionale, le strutture ricettive e la cooperazione siano basate sui
seguenti principi:
a) addestramento di base e superiore degli organi di polizia concentrato
sull’atteggiamento nei confronti della sessualità e sul trattamento delle
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RISOLUZIONE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE,
UE 1986
vittime di reati sessuali, in particolare quando le vittime siano donne; alla
polizia deve essere fatto obbligo di intervenire attivamente ove se ne richieda l’aiuto; in sede di formazione professionale occorre bandire gli atteggiamenti sessisti; il sessismo all’interno delle forze di polizia (atteggiamenti sessisti nei confronti delle donne poliziotto, figure di nudi sulle pareti
degli uffici di polizia, commenti di natura discriminatoria nei confronti di
donne lesbiche e prostitute) dovrebbe essere evidenziato e vigorosamente combattuto;
b) in ogni singola unità operativa uno o più funzionari di polizia devono
occuparsi dei delitti di natura sessuale; in caso di carenza di personale, si
deve poter far ricorso a funzionari di altre unità specialmente addestrati;
c) come regola di base, la denuncia di reati sessuali dovrebbe essere raccolta da un funzionario di polizia specializzato, di sesso femminile; la vittima che si presenta per la denuncia dovrà essere informata del fatto che
essa può, ove lo desideri, essere ascoltata da un funzionario di sesso
femminile a meno che non preferisca parlare a un funzionario di sesso
maschile;
d) per le donne appartenenti a gruppi di minoranza, le cui tradizioni religiose o culturali vietano l’incontro e/o la conversazione con un uomo, dovrebbe essere prevista la possibilità di effettuare tali segnalazioni o denunce in un colloquio alla presenza di interpreti e di un funzionario specializzato, tutti di sesso femminile;
e) deve essere accolta la richiesta da parte della vittima di far partecipare
al colloquio una persona di fiducia da lei scelta;
f) si dovrebbe distribuire alle donne che vengono per la denuncia un opuscolo informativo che illustri sia le procedure legali sia gli aspetti medico
sanitari e fornisca i dati relativi a organismi come i centri di assistenza
contro lo stupro;
g) qualora vi sia un rapporto di natura intima tra aggressore e vittima, il
funzionario di polizia che raccoglie la denuncia deve innanzitutto rendere la
donna ben edotta sulle conseguenze di un procedimento penale per l’aggressore; occorre quindi appurare se la donna desideri effettivamente procedere nei riguardi di quest’ultimo, in modo che la pubblica accusa ne sia al
corrente; la donna non deve tuttavia subire pressioni affinché ritiri la denuncia;
h) il funzionario cui è stato affidato il caso deve informare la vittima sull’andamento dell’inchiesta; non appena avviata l’azione penale tale compito
deve essere esercitato dalla pubblica accusa;
i) i funzionari di polizia preposti ai reati sessuali dovrebbero essere permanentemente collegati con un servizio medico o un ospedale; per garantire
una stretta collaborazione tra polizia (eventualmente un servizio medico o
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
un ospedale) e altri organi assistenziali e gruppi femminili di soccorso, funzionari di polizia specializzati dovrebbero essere incaricati dei contatti con
queste organizzazioni;
j) la pubblicità sull’esistenza di un’istruzione giudiziaria dovrebbe poter essere limitata al minimo su richiesta della vittima di aggressioni sessuali,
onde non esporla a difficoltà relazionali nel suo luogo di lavoro o nei confronti del suo ambiente;
14. per quanto concerne la registrazione e l’organizzazione dei dati relativi
alle denunce di donne vittime di violenza, invita gli organi di polizia a garantire
la registrazione separata di denunce e segnalazioni affinché, pur rientrando
nelle statistiche penali generali, le dimensioni totali del fenomeno della violenza contro le donne possano emergere in modo ottimale dagli schedari di
polizia; chiede più dettagliate valutazioni mediche e psicologiche dei colpevoli
di reati sessuali prima che essi vengano liberati dalla prigione o dai centri di
reclusione, onde diminuire la possibilità che commettano ulteriori violenze;
15. dato che le linee di condotta relative alla violenza sessuale devono essere
fondate su profonde ricerche e data la mancanza di dati empirici, nell’Europa
occidentale, sugli illeciti sessuali, chiede agli Stati membri e alla Commissione
di finanziare la raccolta di tali dati e di queste ricerche;
16. deplora l’atteggiamento di alcuni giudici che sminuiscono e umiliano le
vittime di stupro e di atti di libidine violenta insinuando che esse hanno in
qualche modo incoraggiato i loro aggressori oppure comminando a questi
ultimi pene estremamente clementi o sospendendo le pene stesse, anche nei
casi in cui l’accusato ha riconosciuto la sua colpa;
17. chiede misure nel settore della pianificazione, dell’edilizia e dei trasporti
pubblici - per es. spazi pubblici ben illuminati - per una maggiore sicurezza
generale di cui verrebbero in particolare a beneficiare donne e persone anziane, nonché la creazione di una fitta rete di trasporti pubblici economici ventiquattr’ore su ventiquattro, come in particolare il finanziamento pubblico di un
servizio notturno di taxi che potrebbe essere utilizzato dalle donne al prezzo
dei trasporti pubblici (esperimenti pilota condotti in Germania hanno dimostrato l’impellente necessità di un simile tipo di trasporto, flessibile e sicuro);
18. chiede che in tutta la Comunità vengano condotti ulteriori studi sulle
misure idonee a combattere la violenza contro le donne, in particolare sugli
effetti dell’azione civile come mezzo per prevenire ulteriori violenze;
Violenza nella sfera privata
19. invita le autorità nazionali ad avviare un programma di formazione professionale per quanti, per la loro attività professionale, possano trovarsi a
contatto con vittime di violenze nell’ambito domestico (insegnanti, operatori
sociali, lavoratori del settore medico e paramedico, polizia) per aiutarli a rico-
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RISOLUZIONE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE,
UE 1986
noscere i segni di questa violenza, e chiede la creazione di una rete speciale
attraverso cui tutte le parti coinvolte possano utilmente mettere in comune le
informazioni e le esperienze per trovare tempestivamente la soluzione per
ogni singolo caso;
20. invita le autorità nazionali a creare le premesse legislative e finanziarie
affinché i centri di accoglienza possano offrire una qualificata consulenza e
assistenza personale;
21. ritiene che, al fine di non turbare la sensibilità della vittima, occorra prevedere la possibilità di rilasciare dichiarazioni sotto giuramento al giudice istruttore e chiede che siano adottate tutte le misure idonee a garantire la protezione della vittima (interrogatorio a porte chiuse e altro);
22. ritiene che la vittima debba essere resa edotta dalla polizia o dal pubblico
ministero in merito al procedimento civile;
23. raccomanda l’adozione di misure di aiuto finanziario speciale a favore
delle donne economicamente dipendenti, onde permettere loro di beneficiare
dell’assistenza legale, in particolare dell’avvocato di loro scelta, in caso di
procedimenti giudiziari; soltanto in questo modo si porrà fine alle disuguaglianze
socio-economiche delle donne nei confronti dei diritti della difesa da un lato e
d’altro lato, alle eventuali pressioni negative esercitate dal resto della famiglia
o dall’ambiente;
24.
a) invita i governi degli Stati a prevedere stanziamenti di fondi o un rafforzamento del sostegno finanziario per le strutture ricettive per le vittime della
violenza sessuale e intrafamiliare,
b) fa rilevare che le donne appartenenti ai gruppi di minoranza (donne migranti, mogli di lavoratori migranti) sono particolarmente vulnerabili quando
sono vittime di tale violenza e chiede la creazione e la pubblicizzazione di
servizi di accoglienza separati dove tali donne possano ricevere una consulenza nella loro lingua,
c) chiede la creazione nei bilanci nazionali di posti destinate a finanziare l’opera dei gruppi femminili di autodifesa e di autoassistenza all’interno dei quali le
donne possano avere la possibilità di acquistare maggiore fiducia e sicurezza
in se stesse,
d) chiede la creazione, laddove esse non esistano, e l’estensione generalizzata di linee di soccorso telefonico per garantire l’anonimato a chi lo desideri,
anche a eventuali testimoni,
e) chiede una sovvenzione per i gruppi di autoassistenza per le lesbiche,
poiché quest’ultime sono sovente vittime della violenza e delle aggressioni
maschili;
25. invita gli organi statali e locali responsabili per l’edilizia a garantire una
maggiore disponibilità di “rifugi” a breve termine, per periodi anche solo di una
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
o due notti, per le donne e i bambini che hanno bisogno temporaneo di un
tetto;
26. per quanto riguarda la disponibilità di “rifugi”, invita le autorità in materia di
edilizia a riconoscere:
a) necessità di fornire adeguate strutture ricettive atte ad accogliere una
famiglia per ogni 10.000 abitanti,
b) il fatto che i “rifugi” costituiscono una sistemazione d’emergenza temporanea e non dovrebbero essere considerati una “sistemazione permanente”,
c) il diritto di tutte le donne percosse ad avere un nuovo alloggio permanente in buone condizioni allorché si sentono pronte a lasciare la protezione di un “rifugio”,
d) il diritto delle donne a poter ritornare nella propria abitazione senza la
presenza del coniuge violento,
e) necessità di provvedimenti, specialmente di diritto civile, che facciano
sopportare all’autore delle violenze i disagi materiali,
f) assistenza e aiuto per tutte le donne maltrattate, senza riguardo allo
stato civile e al numero dei figli,
g) il diritto dei figli di tali donne di poter essere accolti nel sistema scolastico
e di ricevere l’assistenza che consenta loro di superare le loro difficoltà
emotive,
h) la necessità di fornire informazioni alle donne sui loro diritti in materia di
alloggio e di rifugi nella loro area;
27. chiede un’adeguata informazione delle donne sui loro diritti - in particolare
sulla possibilità di agire in sede civile - e la consulenza sulla possibile azione da
intraprendere allorché subiscono violenze (indirizzi e numeri di telefono di enti
assistenziali, ecc.); ritiene che tali informazioni, per raggiungere il massimo
numero di donne, dovrebbero essere disponibili attraverso ospedali, sale d’attesa di medici, servizi perinatali nonché tramite i mezzi di comunicazione locali;
28. deplora il fatto che molte donne debbano ritornare dai mariti violenti in
seguito alla loro condizione economicamente dipendente e all’incapacità di
trovare casa per se stesse e i propri figli; auspica che venga studiata la possibilità di introdurre una procedura semplice e rapida in base alla quale il coniuge
sia obbligato, dopo l’accertamento degli atti di violenza e la presentazione
della relativa denuncia, a corrispondere immediatamente un assegno alimentare a moglie e figli in attesa che venga pronunciata la sentenza nel quadro
della normale procedura di divorzio; in tale contesto ribadisce la sua richiesta
di uno studio sul valore economico e sociale del “lavoro casalingo” (4) e sottolinea con forza il diritto a un reddito autonomo, in modo da garantire che la
donna non sia più obbligata a ritornare a causa della sua dipendenza finanzia-
78
RISOLUZIONE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE,
UE 1986
ria;
29. chiede che le esigenze di tali donne, in particolare quando abbiano figli a
carico, siano specificamente previste nei programmi di formazione professionale; chiede inoltre misure positive urgenti per il loro inserimento nel mondo
del lavoro;
30. ribadisce le sue raccomandazioni circa la disponibilità di metodi
contraccettivi affidabili e chiede un rinnovato impegno per garantire la più
ampia informazione e intelligibilità di tali metodi, affinché i bambini possano
essere desiderati e venire al mondo laddove siano veramente ben accolti;
31. ribadisce l’importanza di dar vita a iniziative e di creare strutture atte a
favorire l’informazione sulla contraccezione, la prevenzione-tutela della procreazione e la vita sessuale;
Violenza sessuale nei confronti di minori
32. sollecita un’informazione quanto più possibile ampia dell’opinione pubblica
sugli effetti a lungo termine della violenza sessuale nei confronti dei minori in
modo che coloro che siano testimoni di tali atti siano pienamente consapevoli
della propria responsabilità morale di intervenire e di informare le competenti
autorità sociali e mediche;
33.
a) chiede che già nella scuola elementare vengano impartite informazioni
adeguate sui differenti tipi di abusi di cui i bambini possono rimanere vittime e
che li rendano altresì consapevoli dell’assistenza che i medici possono recar
loro allorché divengono oggetto di abusi di varia natura e auspica che, qualora
tale prassi non sia già seguita gli alunni delle scuole vengano regolarmente
sottoposti a esami medici;
b) ritiene che nella scuola a tutti i livelli vadano impartite informazioni sulla
violenza sessuale nel quadro più ampio dell’educazione sessuale; ritiene in
tale contesto che la disponibilità e un’adeguata pubblicità di un “telefono amico” per minori costituisca uno strumento efficace di assistenza alle giovani
vittime di violenze sessuali e chiede l’introduzione di un numero telefonico
unico in tutti gli Stati membri della Comunità che i bambini dovrebbero trovare
pubblicizzato nelle scuole;
c) sottolinea i problemi particolari dei minori d’età che, allorché sono vittime di
violenza, possono fuggire da casa con il rischio di prostituzione e/o iniziazione
alla droga e sollecita informazioni in merito ad apposite strutture ricettive, ed
eventualmente anche un sostegno finanziario per i gruppi di autoassistenza
nel quadro di provvedimenti appropriati;
34. chiede la creazione di un Organismo internazionale incaricato di coordinare gli sforzi in materia di lotta contro la scomparsa e la tratta di minori e la
creazione di un’apposita rete perfezionata, rapida e accessibile a tutti (so-
79
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
prattutto ai posti di frontiera e negli aeroporti internazionali) per la diffusione
di informazioni e di immagini fotografiche;
35. ritiene decisamente che allorché un genitore o un tutore sia stato condannato per violenza sessuale nei confronti di un bambino affidato alle sue
cure egli debba essere immediatamente privato della potestà parentale sul
medesimo e su tutti gli altri bambini lui affidati; in attesa di una soluzione
permanente, all’aggressore deve essere intimato di abbandonare il tetto sotto il quale tali bambini vivono; in casi estremi, ove l’aggressore rifiuti di lasciare l’abitazione, chiede che i bambini siano accolti in centri specializzati;
36. invita quegli Stati membri che non l’abbiano ancora fatto a sottoscrivere
e a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino;
Molestie sessuali
37. chiede alla Commissione di condurre uno studio:
a) che dia una valutazione dei costi sostenuti dagli enti socioprevidenziali
degli Stati membri per malattie o assenze dal lavoro dovute a ricatti sessuali nell’ambito lavorativo (malattie psicosomatiche, nevrosi ecc.),
b) che analizzi la relazione intercorrente fra le cadute di produttività nelle
aziende pubbliche o private dove tali casi si verificano e il ricatto sessuale
nella sfera professionale;
38. premesso che le molestie sessuali possono venire considerate come una
forma di mancato rispetto del principio della parità di trattamento per quanto
riguarda l’accesso all’impiego e alle carriere nonché le condizioni di lavoro,
invita la Commissione a esaminare le legislazioni nazionali in materia di lavoro
e di lotta alla discriminazione al fine di determinare l’applicabilità a tali casi e,
laddove la legislazione esistente sia da ritenersi inadeguata, di proporre una
direttiva volta a completarla;
39. invita il Consiglio dei ministri, che esaminerà il tema della legislazione del
lavoro, a compiere tutti i passi necessari per armonizzare le norme di legge
sul ricatto sessuale e sul lavoro nei vari Stati membri della Comunità e, in
attesa di tale armonizzazione, invita le autorità nazionali a cercare di pervenire a una definizione giuridica di molestia sessuale affinché le vittime abbiano
una base chiaramente definita su cui sporgere denuncia; invita altresì a esaminare in qual misura le legislazioni nazionali del lavoro prevedano la possibilità di intervenire mediante sanzioni contro gli atti di molestia sessuale; dovrebbe inoltre essere prevista la creazione di appositi “uffici reclami”;
40. invita i governi degli Stati, le commissioni per l’uguaglianza delle opportunità e i sindacati a svolgere campagne d’informazione concertate volte a
creare un’adeguata consapevolezza dei diritti individuali di tutti i lavoratori,
per illustrare la natura discriminatoria delle molestie sessuali e per informare le
vittime di tali molestie sulle possibili azioni legali che possono intraprendere e
80
RISOLUZIONE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE,
UE 1986
chiede che, nel quadro delle lezioni di educazione sessuale e scienze sociali, il
comportamento sul luogo di lavoro venga affrontato sotto tale profilo;
41. raccomanda ai sindacati di considerare le molestie sessuali sul luogo di
lavoro insieme come dispregio della dignità della persona e violazione del
principio della parità di opportunità nella vita professionale in vista dell’elaborazione di precisi codici di condotta per difendere le vittime di tali molestie e
per imporre adeguate sanzioni a quanti sfruttano le possibilità offerte da un
ambiente di lavoro per abusare di impiegate e colleghe, sulla base della definizione proposta dalla Confederazione britannica dei sindacati (TUC) (5);
42. condanna nel modo più energico le molestie sessuali nelle relazioni professionali ove la condizione di dipendenza della donna acquista maggior rilievo
in quanto paziente che necessita di assistenza professionale, come, per esempio, nel settore medico e paramedico, dove la necessità di consulenza e
assistenza specializzata induce talune donne a un’accentuata dipendenza:
a) invita le autorità responsabili in materia di istruzione a tener conto di
tale dimensione nella formazione del personale medico e paramedico affinché esso divenga consapevole dell’inammissibilità di determinati comportamenti nell’ambito di tali relazioni e stabilisca come norma precipua di
condotta l’altrui rispetto,
b) invita le autorità sanitarie di quegli Stati membri in cui ciò non sia ancora
prassi usuale a considerare se non sia eventualmente raccomandabile la
presenza di una terza persona e ciò su richiesta della vittima e/o previo il
suo accordo;
43. al fine di tutelare l’individuo che desideri denunciare molestie sessuali,
invita
- a sostenere adeguatamente i gruppi assistenziali che dovrebbero essere
autorizzati a sporgere querela a loro proprio nome e per conto della persona interessata,
- a nominare “consulenti per denunce” nell’ambito delle associazioni professionali mediche e paramediche cui rivolgersi per ottenere consigli circa
la procedura da seguire;
Donne appartenenti a minoranze
44. ribadisce la necessità che venga riconosciuto il diritto del singolo a ottenere permessi di soggiorno in quanto la condizione giuridica della donna migrante non può dipendere da quella del marito o del padre;
45. sottolinea la necessità del rispetto da parte delle popolazioni immigrate
della legislazione vigente nel paese ospitante per quanto riguarda l’obbligo
scolastico e l’età minima per il matrimonio: invita le autorità del paese ospitante, pur garantendo il rispetto delle tradizioni culturali delle popolazioni immigranti, ad applicare pienamente tale legislazione che è di particolare impor-
81
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
tanza per la situazione delle ragazze e delle giovani donne della seconda
generazione;
46. invita le autorità sanitarie nazionali a fare tutto quanto in loro potere per
garantire che le donne immigrate possano avvalersi di adeguate informazioni
mediche nella propria lingua, concernenti soprattutto la pianificazione familiare, la gravidanza e il parto, i farmaci pericolosi ed è decisamente favorevole
all’utilizzazione di materiale documentario e audiovisivo nella presentazione di
tali informazioni;
47. condanna la pratica dell’escissione e dell’infibulazione cui sono sottoposte
le donne presso taluni gruppi di immigrati residenti negli Stati membri; fa
urgente appello alle autorità degli Stati interessati perché emanino e diano
energica esecuzione a provvedimenti di legge volti a vietare tali pratiche, e
soprattutto a rendere edotte le donne appartenenti a tali gruppi in merito agli
effetti nefasti di tale barbaro costume;
Profughe
48. persistendo il mancato riconoscimento della persecuzione basata sul sesso
tra le ragioni per invocare protezione a titolo della Convenzione di Ginevra
sulla condizione dei profughi, invita i governi degli Stati membri a riconoscere
la violenza sessuale nei confronti delle donne come una “persecuzione per
appartenenza a un particolare gruppo sociale” a norma della Convenzione di
Ginevra, affinché tali donne possano così acquisire la condizione formale di
profugo; le richieste di asilo dovrebbero poi essere esaminate da funzionari di
sesso femminile;
Tratta delle donne
49. invita i governi ad adottare alla prossima riunione del Consiglio una dichiarazione in cui si annunci un’azione comune in materia di lotta contro la tratta
delle donne che preveda, in via prioritaria, programmi preventivi volti a creare
possibilità alternative di reddito per le donne (e quindi anche per le loro famiglie) e il ricorso all’azione penale contro coloro che praticano la tratta delle
donne;
50. invita le autorità degli Stati membri a indagare sulla misura in cui tale
problema esiste nei loro paesi e a scambiare quindi reciprocamente le informazioni così ottenute per poi pubblicizzare i risultati di tali indagini, aumentando la consapevolezza dell’opinione pubblica sul problema, agevolando la cooperazione fra autorità nazionali (squadra del buon costume, autorità di immigrazione, polizia per gli stranieri) nel combatterlo e individuando chi regge le
fila di tale tratta delle donne; auspica inoltre la creazione di adeguate strutture
assistenziali e ricettive per le vittime di tale “commercio”, che le pongano al
riparo da azioni ritorsive, fra l’altro mediante l’introduzione di una linea telefo-
82
RISOLUZIONE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE,
UE 1986
nica di emergenza con la quale le donne possano venire assistite nella propria
lingua madre; ritiene inoltre assolutamente necessario che le donne possano
sporgere denuncia, senza rischiare l’espulsione;
51. invita i governi degli Stati membri da cui parte la “domanda” di donne a
diffondere tramite i loro ambasciatori nei “paesi di approvvigionamento” avvertimenti, consigli e materiale informativo e ad appoggiare finanziariamente
centri di consulenza locali;
52. invita gli Stati membri a definire chiaramente, nel rispettivo ambito la
nozione di sessuoturismo, a bandire ogni struttura operante nel settore e a
concludere appositi accordi con gli altri paesi; invita inoltre le autorità degli
Stati a vietare ogni forma di sessuoturismo e di attività promozionale o pubblicitaria a essa connessa;
53. sollecita con urgenza tutti quegli Stati membri che non l’abbiano ancora
fatto a sottoscrivere e a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite per la
soppressione della tratta di persone e dello sfruttamento della prostituzione
altrui, senza che tuttavia le relative politiche e legislazioni finiscano per volgersi contro le interessate;
Prostituzione
54. richiama l’attenzione sull’ipocrisia di quelle società che condannano e perseguono le prostitute senza prevedere sanzioni per i loro “clienti” che sono in
definitiva responsabili della diffusione di tale fenomeno e che possono uscirne
“puliti” e impuniti;
55. esorta le autorità nazionali negli Stati membri, stante l’esistenza della
prostituzione, ad adottare i necessari provvedimenti normativi per:
a) depenalizzare l’esercizio di tale professione,
b) garantire alle prostitute i diritti dei quali godono gli altri cittadini,
d) rafforzare le misure nei confronti dei responsabili di coercizione o di
violenza alle prostitute, soprattutto coloro che obbligano le donne a praticare la prostituzione per il proprio
tornaconto finanziario,
e) dar sostegno ai gruppi di autoassistenza di prostitute e sensibilizzare la polizia e il potere giudiziario alla
necessità di una più efficace tutela delle prostitute che
intendano sporgere querela contro protettori, in modo
che esse si sentano meno minacciate da questi ultimi,
f) la politica degli Stati membri con riguardo alla prostituzione va collocata nel quadro della politica di emancipazione; al riguardo è necessario che le stesse inte-
ANTONIO COSI, Buongiorno signora maestra
c) proteggere l’indipendenza, la salute e la sicurezza di quanti esercitano
tale professione,
83
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
ressate si pongano quali interlocutrici in sede di definizione di tali politiche;
56. poiché l’esistenza della prostituzione costituisce ancora una forma di
sfruttamento delle donne; invita le autorità degli Stati membri a adottare le
misure sociali e giuridiche necessarie per:
a) prevenire socialmente la prostituzione delle donne giovani e facilitare il
reinserimento al lavoro e la riabilitazione sociale delle prostitute,
b) sanzionare severamente coloro che incitano le bambine e le adolescenti
alla prostituzione;
57. insiste presso le autorità degli Stati membri perché concedano aiuti alle
organizzazioni impegnate a evitare la prostituzione femminile o aiutino le
donne che già la praticano ad abbandonare tale professione;
58. chiede di dedicare una particolare attenzione al problema della prostituzione connessa con la droga diffusa spesso fra ragazze molto giovani e chiede la creazione di programmi d’aiuto speciale:
a) per aiutarle a interrompere la loro tossicodipendenza,
b) per formarle a un’altra attività lavorativa;
Prostituzione infantile
59. chiede che venga rapidamente elaborato uno studio per fare il punto su
questo drammatico fenomeno in ogni Stato membro;
Pornografia
60. chiede di indagare sulla misura in cui si ricorre a violenze o a coercizioni
nei confronti delle donne per indurle a cooperare alla produzione di materiale
pornografico e chiede che siano applicate adeguate sanzioni contro i responsabili di tali coercizioni o violenze;
61. chiede sia perseguita con severità la pornografia che si serve di bambini e
adolescenti;
62. chiede un atteggiamento responsabile da parte dei mezzi di comunicazione nel ritrarre determinati ruoli sessuali e violenze e invita autorità e organismi nazionali a rafforzare la partecipazione femminile negli organi di controllo;
63. esprime preoccupazione per il crescente numero di scene di stupro e di
libidine violente nei moderni videoclips e fa appello ai servizi di comunicazione
di massa, e segnatamente ai produttori di programmi televisivi, affinché bandiscano detti clips da circuiti televisivi;
64. ribadisce la sua richiesta (6) di convocare una conferenza che esamini i
problemi concernenti la disponibilità e la distribuzione di materiale pornografico attraverso strumenti audiovisivi, con particolare attenzione alle “videocassette pornografiche miranti a esaltare la sofferenza e la violenza connessa
con il sesso” e alla “discriminazione delle donne: mezzi di divulgazione che
84
RISOLUZIONE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE,
UE 1986
degradano la donna a mero oggetto di consumo sessuale”;
65. chiede che negli Stati in cui non esiste ancora sia istituito un sistema di
licenze per esercizi commerciali che si occupano di pornografia;
Raccomandazioni di azione nel campo dell’istruzione
66. raccomanda l’introduzione di corsi di preparazione alla vita adulta per
ragazzi e giovani - la cui attuazione deve essere soggetta a costante sorveglianza - comprendenti i seguenti aspetti:
- sviluppo del senso di rispetto dell’esistenza e della dignità umana come
elemento costruttivo dei rapporti tra i due sessi,
- l’attuazione di un programma educativo attraverso l’utilizzazione di filmati e di discussioni a scuola e al posto di lavoro per aiutare ragazze e
donne a individuare e a valutare situazioni pericolose e a farvi fronte,
- introduzione nelle scuole di corsi speciali di autodifesa per le ragazze,
- corsi generali di “abilità pratiche”, in modo che i giovani di entrambi i sessi
siano egualmente preparati alle esigenze pratiche della conduzione domestica e all’indipendenza economica,
- preparazione alle relazioni adulte attraverso un’adeguata reciproca comprensione dei sessi, basata sull’accettazione fondamentale della uguaglianza
di tutti gli individui, per creare mutua responsabilità e rispetto fra individui,
- un’adeguata educazione sessuale, che tratti gli aspetti biologici, fisiologici, culturali e filosofici della materia, affinché i giovani siano pienamente
consapevoli della propria capacità di procreare e dei modi per controllarla,
nonché della complementarietà dei due sessi in quanto partner nella funzione procreativa e della conseguente responsabilità di ambo i partner,
- preparazione alla vita di coppia e al ruolo di genitori con una piena comprensione delle conseguenze emotive, affettive e pratiche della nascita di
figli e l’accettazione del comune onere per i genitori;
- maggiore sollecitudine nelle eliminazioni degli stereotipi sessuali dai testi
scolastici per evitare una visione distorta dei rispettivi ruoli sociali di uomini
e donne;
67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per i diritti della donna al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamentari degli Stati membri e al Consiglio d’Europa.
in G.U. delle Comunità europee n. C 176/73 del 14.7.1986
in G.U. n. C 50 del 9.3.1981, pag. 35
(3)
in G.U. n. C 46 del 20.2.1984, pag. 42
(4)
Risoluzione del 17 gennaio 1984, par. 76.
(5)
Cfr. motivazione contenuta nella relazione di cui al doc. A2-44/86 (par. 3.4).
(6)
Risoluzione sul mercato di videocassette che rappresentano atti di violenza e raccapriccianti, approvata il 24 maggio 1984 (G.U. C 172 del 2.7.1984, p. 174).
(1)
(2)
85
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
86
Piano d’azione per combattere
la violenza contro le donne
COMITATO GUIDA PER L’EGUAGLIANZA FRA DONNE E UOMINI (CDEG)
CONSIGLIO D’EUROPA 1997
Sintesi preparata da Sheila Henderson
PARTE PRIMA: INTRODUZIONE E SINTESI DEI RISULTATI
Introduzione
Questo rapporto presenta un “Piano d’azione per combattere la violenza contro le donne” che si basa sul lavoro intrapreso fra il 1994 e il 1996
da un gruppo di esperti insediato dal Comitato guida per l’eguaglianza fra
donne e uomini (CDEG) del Consiglio d’Europa.
I Ministri presenti alla 3a Conferenza ministeriale europea sull’Eguaglianza fra uomini e donne (ottobre 1993) concordarono che il Piano d’azione per indirizzare le “Strategie per l’eliminazione della violenza contro le
donne nella società” , contenuto nelle Dichiarazione e nelle Risoluzioni, avrebbe
dovuto essere esteso in futuro, e questo intento costituì la base del lavoro
del Gruppo.
Il Gruppo raccolse da diversi paesi informazioni relativamente alla violenza contro le donne e commissionò uno studio legale comparato. Sulla
base di detta informativa, questo rapporto presenta un quadro degli indirizzi
correnti, dei risultati della ricerca e traccia delle conclusioni e delle raccomandazioni che sono sviluppate nel Piano d’azione per combattere la violenza
contro le donne, predisponendo un’una ampia struttura a livello di governo
per indirizzare i risultati.
La prima parte di questo rapporto, perciò, contestualizza il Piano riassumendo le informazioni correnti e descrivendo brevemente i risultati della
ricerca condotta dal gruppo di specialisti al fine di identificare le azioni necessarie. La seconda parte sviluppa quindi, da tali premesse, un coerente Piano
d’azione che si prevede possa essere adottato e reso effettivo negli Stati
Membri.
87
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
I principali risultati
Il Gruppo di esperti, comprendente rappresentanti di una serie di stati
membri del Consiglio d’Europa, intraprese una serie di consultazioni con diverse organizzazioni (agenzie governative, ONG e gruppi di donne) con lo
scopo di comprendere i loro punti di vista su un campione di aspetti della
violenza contro le donne e di identificare la strada da percorrere e molte delle
loro valutazioni in relazione agli sviluppi che saranno presi in considerazione
nella seconda parte di questo rapporto, nel Piano d’azione. E’ importante,
comunque, collocare il Piano nel suo contesto fornendo in primo luogo informazioni relativamente alla natura e all’estensione della violenza contro le
donne e agli interessi correnti che riguardano gli sviluppi. Questa sezione sarà
perciò focalizzata sulle conclusioni correnti e sui risultati del Gruppo nelle seguenti aree:
- la natura della violenza contro le donne;
- la misura del problema;
- il lavoro intrapreso;
- i problemi e le difficoltà attuali.
Questi risultati forniranno la base informativa e il contesto nell’ambito
del quale possa essere considerata l’azione che viene percepita come necessaria.
La natura della violenza contro le donne
Al fine di muoversi verso un Piano d’azione, è chiaramente importante
condividere una comprensione comune del punto in discussione, dal momento che è ampiamente documentato che la definizione di violenza contro le
donne è stata il centro di notevole dibattimento per molti anni. Il Gruppo, nel
corso della ricerca, ha identificato una varietà di tentativi di definizione nei
documenti internazionali, e servendosi di esempi dall’Asia, dall’Africa, dall’America e dalle Nazioni Unite, rilevò variazioni nell’espressione della natura della
violenza contro le donne, nella tipologia delle azioni coinvolte, negli effetti di
tali azioni e nelle localizzazioni della violenza.
Il Gruppo ha ravvisato difficoltà nel giungere ad una tale percezione
comune nei termini, per esempio, della varietà degli atti che spesso si estendono oltre un certo limite, potendo essere compresi in differenti forme di
violenza sessuale, e della vasta gamma di esperienze di chi ha subito abusi; si
è però rilevato che le definizioni contengono anche numerosi punti in comune,
che sono stati evidenziati. Perciò, nonostante le differenze, un certo numero
di elementi relativi alla violenza contro le donne emerge ripetutamente dalla
ricerca, aiutando il processo di definizione, e tali elementi possono essere
sintetizzati come segue:
- il maggior numero di abusi contro donne e ragazze è perpetrato da
88
PIANO D’AZIONE PER COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, CE 1997
uomini e tale abuso è endemico in molte società;
- l’abuso su donne e ragazze può avvenire in diversi lunghi, fra i quali sono
compresi case, eventi sociali, istituzioni e posti pubblici;
- è coinvolta una varia tipologia di perpetratori, e mentre la maggior parte
sono uomini conosciuti dalle donne, molti incidenti coinvolgono anche lontani conoscenti o stranieri, e ogni definizione deve tenere conto della gamma di relazioni che possono essere coinvolte. Ciò può comprendere familiari, mariti, ex mariti, parenti, amici, conoscenti, superiori e sconosciuti;
- un’ampia gamma di comportamenti possono essere implicati nell’abuso,
compresa la violenza fisica, sessuale e psicologica;
- la violenza contro donne e ragazze è usata per affermare il controllo ed
è collegata alla disparità della distribuzione del potere fra i sessi nella società. E’ inoltre perpetrata attraverso la disuguaglianza nell’accesso alle risorse (finanziarie e di altro tipo) e la sua legittimazione per mezzo di
disuguaglianze strutturali;
- la violenza contro donne e ragazze è anche collegata alle relazioni di
potere internazionali e alle disuguaglianze fra paesi;
- una tale violenza può sembrare comprendere comportamenti come per
esempio, percosse e lesioni fisiche, abusi sessuali, sfruttamento sessuale,
violenza psicologica, una gamma di pratiche tradizionali/culturali dannose,
rapimento, molestia, intimidazione, commercio di donne e prostituzione;
- sulla base di questa informazione comune, perciò, la natura del problema
diventa chiara. La violenza contro le donne può sembrare, nel contesto
sopra descritto, includere una vasta gamma di violenze fisiche, sessuali,
psicologiche, economiche e strutturali.
Il gruppo ha concluso che, nell’ambito di questa struttura globale, è
impossibile identificare una lista esaustiva, poiché il genere della violenza può
prendere anche molti aspetti specifici, e può accadere in molti contesti e in
molte relazioni, comportando una serie di conseguenze sulle donne e creando e sostenendo più ampie disuguaglianze. Tutte le differenti manifestazioni di
violenza contro le donne devono essere tenute in considerazione nel tentativo di formulare un Piano d’azione, e il Gruppo alla fine ha concluso che, qualsiasi forma assuma, la violenza è chiaramente riconosciuta dalla comunità
internazionale come una fondamentale violazione dei diritti delle donne. Ciò
costituisce il punto di partenza per il Piano d’azione che è stato sviluppato.
La misura del problema
Avendo identificato la serie e la natura dei comportamenti che sembrano costituire violenza contro le donne e svariate forme che essa può assumere, il Gruppo ha anche raccolto le informazioni che erano disponibili relativamente alla misura del problema.
89
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
È ampiamente riconosciuto a livello internazionale che è molto difficile
valutare la portata e la gamma della violenza contro le donne, poiché la sua
natura comporta che essa spesso avvenga in privato e sia frequentemente
non denunciata e non registrata. Il Gruppo ha trovato che questa diffusa
mancanza di informazione correlata all’incidenza e alla prevalenza delle varie
forme di violenza contro le donne persista e che ci siano anche, nella sua
valutazione, notevoli difficoltà all’interno e fra i paesi.
Queste difficoltà comprendono la mancanza di coerenza nella definizione del problema, le conseguenti differenze nella definizione di categorie di
violenza contro le donne, e i problemi sopra identificati, quali le scarse denuncie e registrazioni ( come risultato, per esempio, di vergogna, paura, autoaccusa, carenza di servizi o paura delle risposte). Sono state inoltre rilevate
delle variazioni fra differenti tipi di violenza contro le donne nel livello di informazione disponibile (per esempio, con più informazione relativamente alla
violenza domestica e agli abusi sessuali sui minori che non rispetto al commercio e alla mutilazione dei genitali femminili) come verrà chiarito di seguito.
Comunque, nonostante queste difficoltà, Il Gruppo è stato ancora una
volta in grado di identificare alcune informazioni correnti relative alla prevalenza di differenti forme di violenza contro le donne (riconoscendo nel frattempo
che era improbabile che queste valutazioni comprendessero tutte le donne
che ne avevano avuto esperienza), e ha individuato quanto segue:
Violenza e aggressione sessuale
Benché sia stata individuata l’esistenza di chiare differenze nel livello di
denuncia della violenza fra paesi (come risultato, ad esempio, di differenti
livelli di consapevolezza, fiducia e tabù), è stato rilevato che molti paesi hanno visto un incremento nel livello di violenze denunciate negli ultimi 10 anni,
con un decremento nella proporzione di verdetti di colpevolezza. Per esempio, alcuni diagrammi del Regno Unito mostrano che il numero di violenze
registrate è aumentato drammaticamente dalla metà degli anni 80, con la
diminuzione del numero di uomini perseguiti, e con solo una piccola proporzione di processi con esito favorevole.
Gli studi di prevalenza disponibili hanno trovato che il 20-25% di donne
ha sperimentato violenza o tentativi di violenza in un qualche momento della
loro vita, e l’UNICEF nel 1997 suggerisce che da una su cinque a una su sette
donne saranno vittime di violenza durante la loro vita. Un recente studio
canadese ha confermato i precedenti risultati che solo una piccola parte di
donne denunci tale violenza.
Violenza domestica
Il Gruppo ha trovato di nuovo delle variazioni nella denuncia e nella
90
PIANO D’AZIONE PER COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, CE 1997
registrazione della violenza domestica e differenze nelle statistiche utilizzate
per misurarle, ma ha individuato, durante gli ultimi dieci anni e particolarmente
durante gli anni ‘90, un globale incremento nelle denuncie per violenza domestica e nella domanda di servizi.
Gli studi di prevalenza disponibili sono coerenti nel suggerire che almeno circa il 25% delle donne fa l’esperienza di violenza domestica da parte di
un marito/compagno o ex marito/compagno, un risultato confermato dalla
più recente ricerca in Canada e dall’UNICEF (1997), che suggerisce che da un
quarto alla metà di tutte le donne hanno subito abusi fisici da parte di un
partner intimo.
Abuso sessuale sulle giovani
Come per le altre forme di violenza sopra discusse, è stato trovato un
incremento anche nella denuncia degli abusi sessuali sulle giovani (benché le
difficoltà specifiche riscontrate nelle denuncie ufficiali da parte dei bambini contribuiscano ad abbassarne il numero complessivo). Alcune ricerche suggeriscono che solo il 5% di tali incidenti sono riportati ad un’agenzia riconosciuta
dalla legge.
Gli studi di prevalenza variano nella proporzione di ragazze che hanno
sperimentato violenza, riflettendo l’utilizzo di diverse metodologie, ma i picchi
nei diagrammi suggeriscono una proporzione del 59%. In questa area si è
riscontrata la presenza di pochi processi, con solo una minuscola parte di
incidenti conclusisi con un processo. Di recente un ricerca nel Regno Unito
attira l’attenzione sull’alto numero di bambini che ogni anno subiscono abuso,
con la stima che una bambina e giovane donna su due sperimenti qualche
forma di abuso sessuale prima dei 18 anni.
Molestia sessuale
La misura della prevalenza (frequenza) della molestia sessuale è più
difficile da individuare, poiché, in molti paesi, non è considerata un’infrazione
criminale. Questa è anche un’area nella quale la denuncia è tradizionalmente
bassa, e le raffigurazioni disponibili hanno tentato di focalizzare solo la molestia sul luogo di lavoro, ignorando problemi come, per esempio, atti di esibizionismo (di cui, secondo la ricerca, il 63% delle donne può aver avuto esperienza) e l’uso di telefonate ingiuriose (che due donne su tre possono aver
ricevuto), così come altre forme di molestia nei luoghi pubblici.
Gli studi disponibili sulla frequenza, comunque, suggeriscono incidenze
che variano dal 45% al 81% e ancora, proprio considerata la scarsa denuncia, confermano la misura del problema. Una gran parte di donne restringono
le loro attività precisamente perché preoccupate per la propria sicurezza.
91
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Mutilazione degli organi sessuali femminili
In molti paesi si è riscontrata una scarsa misurazione di questa forma
di violenza contro le donne, e non sono stati individuati studi sulla sua frequenza. Comunque, solo nel Regno Unito, è stato ipotizzato che almeno
10.000 ragazze e giovani donne siano a rischio di mutilazione dei genitali
(FGM), e l’ UNICEF suggerisce che FGM sia comune al minimo in 28 paesi,
con circa 130 milioni di donne e ragazze che hanno subito tale mutilazione.
Commercio e industria del sesso
Come per la molestia sessuale e FGM, si è rilevato che il commercio di
donne e ragazze e l’industria del sesso sono meno riconoscibili e studiate
degli altri aspetti precedentemente discussi. La ricerca suggerisce, comunque,
che negli anni recenti ci sia stato un incremento in queste forme di violenza
contro le donne, sia all’interno Europa (particolarmente commercio dall’est
all’ovest), sia verso l’Europa da altri luoghi.
C’ è stato anche, nell’industria del sesso, un maggior uso della tecnologia, con la crescita, per esempio, di sesso televisivo, sesso virtuale e pornografia tramite l’uso di computer. Sono stati trovati anche esempi di differente
applicazione legislativa nei confronti della prostituzione forzata e del commercio di donne e un certo numero di paesi europei sono stati segnalati
perché vi è un numero molto alto di uomini che cercano rapporti sessuali con
donne e bambini obbligati a ciò.
Altre forme di violenza
Infine, si è trovato che altre forme di violenza contro le donne sono
sotto-indagate da un capo all’altro di una serie di paesi; tali forme di violenza
comprendono, per esempio, “abusi rituali”, abusi sessuali perpetrati da persone in posizioni autorevoli (ad. es.: sacerdoti, terapisti) violenza organizzata
da militari, polizia e forze armate e “delitti d’onore”, il che pone in evidenza
che tutte queste forme di violenza devono necessariamente essere incluse
nelle strategie che sono state sviluppate.
Perciò, da tutte le informazioni esaminate, benché sia stato rilevato
che la violenza contro le donne è caratterizzata da una generale carenza di
indagine, il Gruppo è stato in grado di concludere che il problema, nei suoi
molteplici aspetti, è uno dei più importanti in Europa, rispetto al quale le istanze registrate costituiscono solo la punta dell’iceberg, e che almeno una donna
su due ha sperimentato come minimo un incidente di violenza.
È stato inoltre rinvenuto che alcune donne possono anche trovarsi a
dover affrontare ulteriori problemi che rendono più difficoltoso il loro ricorso a
servizi di supporto e aggravano la loro esperienza di violenza. Questi gruppi
comprendono, per esempio, donne nomadi e profughe (che possono essere
92
PIANO D’AZIONE PER COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, CE 1997
a rischio a causa degli uomini della loro comunità, della comunità ospite e delle
forze armate) e che possono avere una conoscenza limitata della lingua,
della cultura e dell’offerta di servizi, o il cui stato di residenti può essere legato
a quello dei loro mariti. E’ stato anche rilevato che i problemi di linguaggio
affliggono le vittime del commercio sessuale, che possono, per di più, avere
documenti falsi.
Le donne e le ragazze disabili (che possono incontrare delle difficoltà
nell’essere credute, possono avere dei problemi di comunicazione o delle
difficoltà nel raggiungere l’accesso fisico ai servizi di supporto) possono anche
incontrare barriere che si frappongono all’aiuto, così come le donne di colore
o appartenenti a minoranze etniche ( le quali possono trovare una carenza di
materiale tradotto e di risorse appropriate aggravata dal razzismo delle agenzie). Le donne delle aree rurali possono dover affrontare l’isolamento geografico dai servizi, e le donne che versano in condizioni di povertà possono
essere limitate nel loro ricorso ai servizi di supporto dalla mancanza di dena-
GIUSEPPE FAUSTO, Sempre donne
ro. Le lesbiche, per di più, possono dover affrontare ulteriori discriminazioni e
inappropriate prese in carico da parte dei fornitori di servizi.
Benché, in comune con altri aspetti di violenza contro le donne, anche
tutti questi problemi siano caratterizzati da
informazioni limitate, le loro implicazioni devono essere riconosciute, così come saranno tutti tenuti in considerazione con
l’azione che si richiede di intraprendere per
affrontare la violenza.
Infine, citando esempi da Grecia, Finlandia, Turchia, Irlanda e Regno Unito, il
Gruppo ha concluso che, in tutto il mondo, abusi fisici, sessuali ed emotivi
affliggono le donne in tutte le classi e in tutte le società. Gli effetti di questa
violenza, la mancanza di supporto disponibile e il ruolo dei mezzi di informazione e dell’educazione nel mantenimento della situazione sembravano essere tutti comuni, come lo erano esempi di tradizioni culturali, religione e governi perpetuando e passando sopra alla violenza e fallendo, in molti casi, nell’intraprendere azioni appropriate o nel predisporre provvedimenti appropriati
per l’alto numero di donne in questa situazione.
I risultati dimostrano il bisogno pressante di sviluppare un’azione per
affrontare la situazione. Prima di presentare il Piano d’azione, comunque,
devono essere presi in considerazione alcuni dei lavori correnti che sono stati
intrapresi e le conclusioni del Gruppo in relazione agli ostacoli correnti per
rispondere alla violenza contro le donne che sono stati illustrati, saranno anch’essi necessariamente tenuti in considerazione nell’identificazione della strada
da intraprendere.
93
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Lavoro intrapreso
Espresso nel corrente e recente lavoro, lo sviluppo di questo piani d’azione dovrebbe essere considerato nel contesto generale di un maggior riconoscimento, durante le due decadi passate, del problema della violenza contro
le donne. Il lavoro corrente essendo intrapreso da una serie di organizzazioni
e agenzie, incluso il Consiglio d’ Europa, altri organismi internazionali, singoli
governi nazionali ed organizzazioni locali, e benché sia impossibile elencare
tutte le iniziative separatamente, è importante evidenziare la gamma di sviluppi che sta avendo luogo a identificare alcuni esempi di buone regole.
A livello inter governativo, il problema è diventato preminente negli anni
recenti e il Consiglio d’Europa ha intrapreso una gamma di lavori, producendo,
per esempio, una serie di raccomandazioni e risoluzioni durante gli anni 1980
e 1990 su problemi come la violenza nell’ambito familiare, lo sfruttamento
sessuale, la pornografia, la prostituzione, il commercio, la violenza sessuale e
la prostituzione forzata. Molte delle raccomandazioni fatte sono state collegate alla promozione dei diritti di quelle donne che hanno subito violenza ad
avere assistenza e tutela legale, così come a porre in risalto problemi quali il
diritto al rispetto e la necessità di protezione ed educazione.
Le Nazioni Unite hanno inoltre intrapreso un lavoro in relazione alla
violenza contro le donne con la Conferenza Mondiale di Nairobi sulle Donne
del 1985, portando all’insediamento di un “Gruppo di esperti sulla violenza
nella famiglia”, e al riconoscimento della violenza legata al sesso come di una
violazione dei diritti umani delle donne alla Conferenza delle Nazioni Unite sui
Diritti Umani del 1993 a Vienna. Inoltre, nel 1994, è stato nominato uno
speciale organismo ufficiale sulla violenza contro le donne con il compito di
analizzare e documentare il problema in tutto il mondo. Alcune regioni hanno
inoltre introdotto convenzioni internazionali sulla violenza contro le donne e la
4a Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle Donne, tenutasi a Pechino nel
1995, ha adottato una piattaforma globale per l’azione e ha chiesto ai governi di intraprendere passi per prevenire, eliminare e rispondere alla violenza
contro le donne.
La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
contro le donne (CEDAW) è stata ratificata, come quella del 1997, da 160
paesi di tutto il mondo, riconoscendo la necessità di una riforma sociale e
legale.
Sviluppi hanno inoltre avuto luogo in singoli paesi, compreso, per esempio, lo sviluppo di un progetto locale e nazionale che fornisce supporto alle
donne che hanno subito violenza (spesso tramite uno specialista ONG), lo
sviluppo di una sistemazione in cui trovare rifugio e sostegno, lo sviluppo di
linee telefoniche di aiuto e di contatti per i momenti di crisi, e lo sviluppo di
altre forme di assistenza specialistica alla donne violentate. Un crescente nu-
94
PIANO D’AZIONE PER COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, CE 1997
mero di organizzazioni ha anche intrapreso una campagna di lavoro per alzare il livello di coscienza che è servita per alzare il profilo del problema (per es.:
la campagna pubblica di presa di coscienza della Tolleranza Zero, adattata da
un modello canadese e adottata largamente nel Regno Unito).
Nei termini di provvedimenti legislativi e sviluppo di politiche, molti paesi
hanno anche inserito il problema della violenza contro le donne nella loro
legislazione e ci sono un certo numero di istanze di “buona pratica” nel lavoro
legale e politico che possono essere identificate. Tale lavoro comprende, ad
esempio, degli appunti (memoranda) politici nei Paesi Bassi nel 1982 e nel
1990, lo sviluppo di programmi di ricerca in Norvegia, la recente ricognizione
sulla violenza nel matrimonio in Belgio, Finlandia, Slovenia, Inghilterra e Galles
e Germania, l’introduzione della coercizione sessuale come un crimine in Portogallo e la revisione della legge spagnola nel 1996. Inoltre, in Germania e in
Portogallo, le donne che denunciano violenza devono essere intervistate solo
da funzionari donne, e la Germania Vittima Act riconosce diritti civili per i
danni.
Molti paesi scandinavi forniscono ora accesso a un aiuto legale per le
donne violentate e molti paesi hanno introdotto un addestramento specifico
per gli ufficiali di polizia, con alcune forze che hanno al loro interno ufficiali
donne specializzate, e nel Regno unito e in Finlandia sono state formate un
certo numero di unità contro la violenza domestica. Ci sono stati inoltre cambiamenti nel ruolo dell’evidenza nei casi di violenza (per es. in Danimarca,
Germania, Svezia e Regno Unito) e rappresentanza legale gratuita è stata
resa disponibile in Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Norvegia. La violenza
psicologica è stata riconosciuta nella legge delle Grecia, di Cipro e dell’Irlanda
e in Norvegia e in Finlandia i processi per violenza domestica possono ora
andare avanti anche se una denuncia viene ritirata.
In relazione ad altre forme di violenza, il Gruppo ha anche rilevato che
la Slovenia e il Regno Unito hanno intrapreso l’addestramento della polizia
relativamente agli abusi sessuali sui bambini ed operano ora in molti settori
tramite gruppi di specialisti. In alcuni paesi (ad es. Francia e Spagna) la molestia sessuale viene ora considerata un crimine e in Germania e in Svezia sono
state introdotte nuove leggi sul commercio e sul turismo del sesso.
Tutte queste iniziative rappresentano passi importanti nel riconoscimento e nello sviluppo di risposte legali e politiche alla violenza contro le
donne. Appare inoltre chiaro, comunque, dalla ricerca corrente, che molto
rimane da fare per muoversi verso l’eliminazione della violenza contro le donne. I paesi rimangono a livelli differenti sia nella ricognizione dei problemi, sia
nella focalizzazione di come affrontare tale violenza, così come nella natura e
nella qualità dei loro servizi per le donne e dei livelli di coscienza o comprensione.
95
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Ci sono chiaramente ampie variazioni nella natura e nell’applicabilità
della legislazione, e più specifici problemi correnti comprendono, per esempio,
problemi come l’impatto di differenti definizioni, pratiche legali umilianti (per
esempio nell’esame incrociato delle donne), differenze nella disposizione a
concedere attenuanti, variazioni nelle sentenze, limitazioni nella protezione
delle donne e accessi differenziati ai servizi di supporto. La maggioranza dei
paesi europei non hanno leggi specifiche relativamente all’abuso sessuale sui
bambini, e pochi paesi hanno leggi sulla molestia sessuale.
Perciò, benché una legislazione sia stata emanata in un certo numero
di paesi nel mondo, la maggior parte della violenza legata al sesso rimane non
riconosciuta e non viene punita, dimostrando con chiarezza il bisogno di iniziative come il Piano d’azione per incoraggiare e guidare azioni di sviluppo per
affrontarla.
Il Piano d’azione presentato nella seconda sezione cerca di prender
atto del fatto che i paesi si trovano a differenti livelli di sviluppo e di fornire
quindi una base comune. Le raccomandazioni che vengono fatte devono perciò essere considerate all’interno del contesto globale di questi più generali
sviluppi internazionali e le misure suggerite devono giocare un ruolo chiave in
quelle iniziative che sono intraprese per continuare a perseguire il problema in
futuro.
Il Piano deve inoltre, comunque, prendere in considerazione una gamma di problemi correnti e di difficoltà nel fornire una risposta coerente ed
appropriata alla violenza contro le donne, che saranno considerati di seguito.
PARTE SECONDA:
PIANO D’AZIONE
PER COMBATTERE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Introduzione al Piano d’azione
Questo Piano d’azione propone una serie di misure ritenute necessarie
al fine di combattere la violenza contro le donne, come è stata descritta nella
prima parte del documento. Ogni tentativo di affrontare il problema richiederà
chiaramente un’azione coerente da parte di una gamma di soggetti, inclusi
organismi governativi, governi nazionali ecc.
Questo Piano si focalizza specificatamente su quelle azioni :
che devono essere intraprese dai governi,
che possono essere viste come principi guida comuni per tutti i paesi.
Per combattere la violenza contro le donne vengono richieste ai governi azioni su quattro livelli:
1) cambiamenti legislativi e risultati politici,
2) educazione e presa di coscienza,
96
PIANO D’AZIONE PER COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, CE 1997
3) garanzia per le donne che hanno subito violenza di un adeguato supporto e assistenza,
4) ricerca e monitoraggio.
Cambiamenti legislativi e risultati politici
È per mezzo delle leggi e delle politiche di intervento dei governi nazionali che viene costruita la struttura portante di tutte le azioni intraprese e da
intraprendere per combattere la violenza contro le donne.
I governi dovrebbero perciò considerare la necessità di:
- adottare un chiaro livello di definizione del problema, che rifletta la gamma di comportamenti coinvolti, fisici, sessuali e psicologici, in vari ambienti,
da parte di vari perpetratori;
- sviluppare e adottare un chiaro livello di definizione delle particolari forme
di violenza, basate sui livelli di conoscenza esistenti nelle varie aree (violenza domestica, molestie sessuali, commercio di donne, mutilazione degli
organi genitali femminili...);
- riconoscere tutte le forme di violenza contro le donne come un problema
di violazione dei diritti umani;
- ratificare i trattati internazionali sul commercio di persone e sulla schiavitù;
- individuare una responsabilità politica nell’azione per combattere la violenza contro le donne;
- creare un organismo nazionale o di un gruppo di consiglieri esperti, di
saggi con la responsabilità del lavoro per combattere la violenza;
- applicare questo Piano d’azione, accompagnato da una strategia per
calare le raccomandazioni nello specifico contesto nazionale;
- inasprire le sanzioni, per riflettere la gravità del crimine, senza dispense o
scappatoie, centrando l’attenzione sugli uomini perpetratori e non sulle
donne violentate;
- prevedere misure legislative contro la violenza in tutte le sue forme (anche molestie sessuali, prostituzione, commercio di donne e mutilazione
dei genitali femminili), far rispettare la legislazione esistente e promuovere
lo sviluppo di leggi e di servizi per affrontare problemi specifici collegati ai
bisogni delle donne che abbiano sperimentato diverse forme di violenza;
- prevedere misure legislative adeguate per garantire alle donne la possibilità di avere protezione e risarcimenti morali e materiali (assistenza legale,
aiuto per la lingua, rifugio per le donne nomadi, ecc.);
- la legislazione deve focalizzare la violenza come un crimine;
- promuovere lo sviluppo della legislazione per punire ogni rappresentante
di organismi statali che abbia perpetrato atti di violenza contro le donne
nel corso del suo mandato;
97
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
- stabilire procedure tali da proteggere, rispettare e tutelare la dignità di
donne e bambini (es. tribunali appositi, tutela dell’anonimato, evitare interrogatori umilianti, rendere trasparenti le procedure e facile l’accesso ai
servizi di supporto...);
- garantire effettiva protezione e vero aiuto per consentire alle donne di
lasciare uomini violenti e per promuovere i diritti di cittadinanza delle donne;
- sviluppare la sicurezza sociale e la legislazione sull’accoglienza per permettere alle donne una vita indipendente e sicura senza essere intrappolate
nella violenza e nell’abuso;
- regolamentare i mass media e creare codici di condotta in relazione alla
rappresentazione della violenza, al fine di eliminare rappresentazioni razziste e sessiste, violenza gratuita, sensazionalismi;
- verifica della legislazione del lavoro e responsabilità dei datori di lavoro di
eliminare la violenza contro le donne nel loro ambiente;
- eliminare discriminazioni e garantire l’accesso a posizioni di responsabilità;
- promuovere in tutte le politiche governative una focalizzazione sull’eguaglianza, in modo tale che ogni intervento in ogni area sia coerente con
l’obiettivo generale di combattere la violenza contro le donne.
Educazione e presa di coscienza
Anche l’educazione ha un ruolo chiave per combattere la violenza contro le donne, sia a breve termine per indirizzare la risposta pubblica al problema, sia a lungo termine per promuovere il cambiamento e il superamento di
quei pregiudizi e modi di pensare che sono sottesi alle disuguaglianze strutturali.
I singoli educatori hanno un ruolo fondamentale in molti settori e a vari
livelli, e i governi hanno un ruolo generale nel definire la struttura dell’educazione nazionale e pubblica.
I Governi dovrebbero quindi considerare i seguenti aspetti:
- assumere un ruolo guida per considerare la lotta contro la violenza sulle
donne come una priorità nazionale, da perseguire promuovendo l’eguaglianza e la sicurezza delle donne e lo sviluppo di una chiara pubblica affermazione del fatto che nessun livello di violenza è accettabile;
- utilizzare, per tal fine, una vasta gamma di mezzi di comunicazione indirizzando l’azione contro varie forme di violenza contro le donne;
- focalizzare l’attenzione sulle responsabilità dei perpetratori;
- sviluppare una chiara informazione finalizzata a sfatare i miti e a promuovere i fatti, a superare i tabù e a incoraggiare una risposta appropriata
per le donne in cerca di aiuto;
98
PIANO D’AZIONE PER COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, CE 1997
- promuovere la diffusione delle informazioni e la presa di coscienza su
tutti i tipi di supporti disponibili, a livello nazionale e locale, per le donne che
hanno subito violenza: diritti legali, servizi disponibili, mezzi per accedervi...;
- diffondere il più possibile tali informazioni, usando tutti i mezzi di comunicazione disponibili, per raggiungere anche le donne disabili e quelle appartenenti a minorità linguistiche;
- sviluppare programmi di addestramento per tutta la gamma di persone
coinvolte a diversi livelli nel venir incontro ai bisogni delle donne che hanno
subito violenza (per es.: giudici, poliziotti, operatori sociali, medici, infermieri, operatori dei servizi di pronto intervento, educatori, membri del clero, funzionari dei servizi di immigrazione...); i temi da affrontare: definizione di violenza nelle sue varie forme, l’impatto sulle donne e ragazze, i costi
della violenza, i bisogni di coloro che sono coinvolti e le risposte appropriate;
- prevedere programmi di educazione per gli uomini violenti, però solo in
aggiunta e non in alternativa ad altre sanzioni;
- sviluppare le possibilità di educazione e di addestramento per le donne e
promuovere misure legislative tali da aprire loro nuove opportunità economiche aumentando le loro possibilità di scegliere, di migliorare il proprio
stato, di accedere alle risorse;
- promuovere, attraverso tutto il sistema educativo, tutti gli aspetti dell’eguaglianza.
Garanzia per le donne che hanno subito violenza di un adeguato
supporto e assistenza
Accanto ai due aspetti sopra esaminati, è anche essenziale assicurare
alle donne e ragazze che hanno subito violenza la possibilità di accedere,
individualmente, ai servizi e ai supporti adeguati che affronteranno la complessità dei loro bisogni assicurando loro protezione e sicurezza.
I governi dovrebbero perciò considerare di:
- esaminare, a livello nazionale, l’offerta di servizi: la disponibilità, la natura, la rispondenza ai bisogni, le barriere che possono impedire la fornitura
o il ricevimento di servizi da parte delle donne che hanno subito violenza;
- sviluppare, di concerto con i livelli locali, iniziative per affrontare le lacune
individuate e per assicurare che servizi di supporto siano disponibili in tutte
le aree (es. urbane e rurali);
- identificare risorse finalizzate per intraprendere il lavoro necessario per
implementare il Piano d’azione e un piano nazionale per assicurare che i
servizi siano equipaggiati per affrontare gli ulteriori bisogni emergenti dall’innalzato profilo del problema;
- sviluppare linee-guida per tutti i servizi coinvolti e adeguato addestra-
99
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
mento per il personale, come indicato nel punto relativo all’educazione e
alla presa di coscienza;
- richiedere a tutti i fornitori di servizi di affrontare la violenza contro le
donne e di sviluppare degli specifici piani di servizio per indirizzare la natura
delle loro risposte. Ciò potrebbe includere, per es., i servizi di polizia, i
servizi legali, sanitari, la sicurezza sociale, i servizi educativi ecc.;
- riconoscere il valore dell’esperienza dei servizi specificatamente focalizzati
sui bisogni e sui diritti delle donne e sviluppare un lavoro in collaborazione
con tali organizzazioni, per quanto concerne la lotta alla violenza contro le
donne;
- fornire supporto finanziario e di altro tipo alle organizzazioni specializzate al fine di consentire l’implementazione di nuovi sviluppi (come ad es.
linee telefoniche per chiedere aiuto, apertura 24 ore su 24), ed estendere
le rete di supporto disponibile per tali organizzazioni, assicurando che i
servizi chiave non siano dipendenti da raccolte di fondi o donazioni
caritatevoli, ma ricevano stabili e continui finanziamenti;
- sviluppare ulteriori schemi di supporto per vittime e testimoni, e supportare
quei servizi impegnati nell’affrontare forme di violenza non pienamente
riconosciute;
- sviluppare di una dotazione sufficiente di luoghi di rifugio, dopo aver stabilito, sulla base dell’esperienza, un numero minimo nazionale di posti;
- sviluppare e supportare nuovi servizi man mano che nuovi bisogni vengono individuati.
Ricerca e monitoraggio
È infine necessario che il lavoro intrapreso in ciascuna delle precedenti
aree sia regolarmente riesaminato e i progressi monitorati. Solo attraverso la
promozione di nuove ricerche e osservazioni sarà possibile cambiare la situazione attuale e assicurare nuovi sviluppi ed iniziative.
I governi dovrebbero perciò considerare:
- lo sviluppo di meccanismi di consultazione con le donne violentate e con
le organizzazioni femminili, utilizzando le informazioni così ottenute per
sviluppare futuri piani e programmi;
- la richiesta ai servizi di fornire informazioni statistiche per valutare l’estensione della violenza contro le donne e della richiesta di aiuto;
- lo sviluppo di un supporto nazionale per garantire la raccolta di dati coerenti e confrontabili con quelli disponibili a livello europeo;
- la raccolta, a livello nazionale, dei dati relativi al numero di richieste di
supporto, all’aiuto cercato e ai risultati; la pubblicazione e la diffusione dei
dati nazionali relativi all’uso dei servizi;
- il monitoraggio, da parte del gruppo di esperti la cui creazione è stata
100
PIANO D’AZIONE PER COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, CE 1997
prima raccomandata, dell’implementazione del Piano d’azione e del piano
nazionale, comprendente rapporti regolari sui progressi compiuti;
- lo sviluppo di nuove ricerche in particolari aree di bisogni non conosciuti,
compreso il lavoro con specifici gruppi di donne che possono avere particolari richieste di servizi e possono essere state tenute ai margini nel precedente lavoro;
- la valutazione di nuove iniziative e programmi intrapresi per combattere
la violenza contro le donne;
- la continua identificazione dei bisogni emergenti tramite il processo di
ricerca e il monitoraggio degli sviluppi nella natura della violenza contro le
donne e delle misure per affrontarla, così come lo sviluppo di una regolare
revisione della legislazione alla luce di tali cambiamenti.
Conclusioni
La violenza contro le donne è un serio ostacolo al raggiungimento dell’eguaglianza delle donne, ed è al tempo stesso un prodotto delle esistenti
diseguaglianze all’interno e fra diverse società.
C’è chiaramente il bisogno di vedere il problema nel suo generale contesto sociale, e da parte delle comunità di assumere responsabilità collettive
per rispondere e condannare tutte le forme di violenza contro le donne.
Tutti i paesi e tutti gli individui devono diventare intolleranti nei confronti
della violenza contro le donne e devono riconoscerla come un delitto.
Le misure previste nel Piano d’azione costituiscono il punto di partenza
per le azioni richieste a breve e a lungo termine per iniziare questo processo.
Questo rapporto ha evidenziato chiaramente il bisogno che i governi
adottino delle misure effettive per affrontare le cause e le conseguenze della
violenza contro le donne.
L’accettazione e l’implementazione di questo Piano d’azione deve essere un primo passo essenziale per tutti i paesi nel loro impegno per e nel loro
sviluppo di tali misure.
101
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
102
Risoluzione sulla “Necessità di organizzare una
campagna a livello dell’Unione europea per la
totale intransigenza nei confronti della violenza
contro le donne”
UE 1997
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta di risoluzione dell’on. D. Martin sulla necessità di organizzare una campagna su scala europea per la totale intransigenza nei confronti
della violenza contro le donne (B4-0047/94),
- visti la Convenzione dell’ONU del 1979 sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti delle donne e la dichiarazione dell’ONU del 1993
sull’eliminazione della violenza contro le donne,
- visti la relazione della Conferenza mondiale di Vienna del 1993 sui diritti
umani e il piano d’azione della Conferenza dell’ONU sulla donna del 1995,
- viste le dichiarazioni e le risoluzioni della terza Conferenza ministeriale europea del Consiglio d’Europa sulla parità tra uomo e donna nonché le sue raccomandazioni del 1985 e 1990 sulla violenza all’interno della famiglia,
- viste le eccellenti relazioni della sig.ra Coomaraswamy, relatrice speciale
dell’ONU, sulla violenza nei confronti delle donne,
- visto il IV programma d’azione per la parità tra uomo e donna (1996-2000)
(COM(95)0381),
- vista la sua risoluzione dell’11 giugno 1986 sulla violenza contro le donne(1),
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1993 sulla pornografia(2),
- vista la sua risoluzione del 6 maggio 1994 sulle violazioni delle libertà e dei
diritti fondamentali delle donne(3),
- vista la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulla tratta degli esseri umani(4),
- visto l’articolo 148 del suo regolamento,
- vista la relazione per la commissione per i diritti della donna (A4- 0250/97),
A. considerando che, in base agli articoli 1, 3 e 5 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo, ogni forma di violenza nei confronti della donna che possa
essere interpretata come minaccia alla sua vita, alla sua libertà e alla sicurez-
103
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
za della sua persona o che costituisca tortura o trattamento crudele, inumano o degradante non è conforme alla Dichiarazione universale e che quindi,
laddove gli Stati membri non attuino un’adeguata politica che prevenga e
sanzioni la violenza nei confronti delle donne, essi non soddisfano gli obblighi
internazionali loro incombenti ai sensi della Dichiarazione universale,
B. considerando che il programma d’azione della Conferenza ONU di Pechino
ha definito la violenza ai danni della donna “qualsiasi atto di violenza attinente
al sesso che risulta o può risultare in danni fisici, sessuali o psichici o in sofferenze per la donna, comprese le minacce di atti simili, le costrizioni o le privazioni arbitrarie della libertà”,
C. considerando che le violenze nei confronti delle giovani e delle donne adulte, commesse da uomini all’interno della famiglia, sul posto di lavoro o nella
società comprendono tra l’altro i maltrattamenti, le percosse, le mutilazioni
genitali e sessuali, l’incesto, le molestie sessuali, gli abusi sessuali, la tratta
delle donne e lo stupro,
D. considerando che la violenza nei confronti delle donne viola il diritto alla
vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all’integrità fisica e psichica della
vittima e si frappone pertanto allo sviluppo di una società democratica,
E. considerando che la violenza ai danni della donna in generale è senza
dubbio legata allo squilibrio nei rapporti di potere tra i sessi in ambito sociale,
economico, religioso e politico, benché la legislazione nazionale e internazionale proclami la parità,
F. considerando che, in base alle statistiche dell’ONU, le vittime di violazioni
dei diritti dell’individuo nel mondo sono, in grande maggioranza, donne e bambini,
G. ben consapevole del fatto che nell’Unione è diffusa e persistente la violenza nei confronti delle donne tra le pareti domestiche e che esse non dispongono affatto o in misura insufficiente di strumenti giuridici a livello nazionale
cui ricorrere per difendersi contro gli uomini violenti,
H. considerando che ogni forma di violenza a sfondo sessuale rientrante nell’ambito della definizione CEDAW (Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne) dovrebbe essere considerata
reato,
I. considerando che, ai sensi delle disposizioni della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, le parti
firmatarie della Convenzione sono inoltre specificamente tenute ad agire contro singoli individui, imprese e organizzazioni che commettano violenze nei
confronti delle donne,
J. considerando che la maggior parte dei casi di sevizie non viene denunciata
alle autorità di polizia soprattutto per mancanza di adeguati strumenti giuridici, sociali ed economici a tutela delle vittime, con il risultato che la violenza ai
104
...TOTALE INTRANSIGENZA
NEI CONFRONTI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, UE 1997
danni della donna continua ad essere un delitto in massima parte sommerso,
K. considerando che nella maggior parte degli Stati membri mancano statistiche e ricerche comparabili sui casi di violenza nei confronti delle donne all’interno e all’esterno della famiglia o sugli effetti delle varie strategie nel prevenire la violenza e sui costi economici e sociali connessi,
L. considerando che le statistiche esistenti dimostrano che la violenza è
endemica nelle nostre società e colpisce quotidianamente le donne,
M. considerando che gli uomini autori delle sevizie appartengono a tutte le
fasce di età e provengono da qualunque ambiente, cultura e classe sociale,
N. considerando che la violenza maschile ai danni della donna è tuttora circondata da pregiudizi, per esempio che la violenza tra le mura domestiche
sarebbe una questione privata o che le violenze dell’uomo nei confronti della
donna sarebbero da imputare al comportamento di quest’ultima,
O. considerando che non sono stati effettuati studi particolareggiati sui costi e
le conseguenze sociali della violenza maschile ai danni della donna, soprattutto per quanto riguarda i costi finanziari di strutture di alloggio, servizi sociali,
assistenza sanitaria, protezione di polizia, spese legali e assicurative,
P. considerando che le violenze sessuali di cui sono vittime le donne hanno
riflessi fisici e psichici estremamente dannosi per esse e che occorre promuovere la creazione di adeguate strutture assistenziali,
Q. considerando che i risultati di un recente studio effettuato su richiesta delle
autorità olandesi evidenziano che i “costi” annui complessivi delle violenze nei
confronti delle donne nei soli Paesi Bassi possono essere stimati in un importo
superiore ai 145 milioni di ECU,
R. considerando che dalle risposte provenute dagli Stati membri risulta che il
principale progresso realizzato nel corso dell’ultimo decennio sul piano della
legislazione per quanto riguarda la violenza maschile ai danni della donna
risiede soprattutto nel fatto che la maggior parte degli Stati membri ha previsto e sanzionato la violenza sessuale anche all’interno del matrimonio,
S. considerando che vi è tuttora una scarsa consapevolezza circa le esigenze
specifiche delle donne vittime della violenza tra coloro che con tali donne
lavorano, come il personale di polizia, gli operatori sociali e i giuristi così come
tra i legislatori e gli altri funzionari ed organismi pubblici,
T. considerando che le vittime sottoposte a violenza continuata cadono spesso
in uno stato di soggezione e di incapacità a ogni reazione,
U. considerando che occorre sviluppare la ricerca per quanto riguarda la valenza
della pornografia e della prostituzione ai fini della violenza maschile ai danni
della donna,
V. considerando che le mutilazioni sessuali non debbono essere tollerate e
che esse costituiscono atti criminali,
W. considerando che lo stupro viene utilizzato come strumento attivo di
105
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
guerra ed è annoverato fra i crimini contro l’umanità dagli statuti del tribunale
penale internazionale ad hoc sui crimini perpetrati nell’ex Jugoslavia,
X. considerando che l’alcool costituisce un fattore concomitante in
numerosissimi casi di violenza nei confronti delle donne,
Y. considerando che la violenza nei confronti delle donne tra le mura domestiche e nelle nostre società influisce direttamente e indirettamente sui bambini
e può spesso creare un ciclo di violenze e abusi che si perpetua nelle generazioni,
Z. considerando che la violenza nei confronti delle donne esercita conseguenze negative di lunga durata sull’equilibrio emotivo e mentale dei bambini,
1. sollecita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi presso le Nazioni
Unite affinché la dichiarazione di Pechino diventi una convenzione vincolante
per tutti i firmatari;
2. ritiene che la violenza a sfondo sessuale rifletta non solo una disparità dei
3. sottolinea l’importanza di eliminare il silenzio che circonda la violenza nella
società e in particolare il tabù sulla discussione concernente le violenze all’interno
della famiglia; fa presente che qualsiasi discussione sulla violenza nei confronti della
donna deve avvenire dal suo punto di vista
con l’obiettivo di conferirle dei poteri;
4. esorta gli Stati membri che ancora non
lo abbiano fatto a considerare un atto criminale, sulla base della definizione CEDAW, la violenza ai danni della donna e
ad attuare una politica conforme agli obblighi stabiliti nella Convenzione;
5. sollecita gli Stati membri a introdurre una legislazione specifica al di fuori del
diritto penale in senso stretto, volta a proteggere le vittime di violenze a
sfondo sessuale come per esempio, nel diritto di famiglia, procedure semplificate di divorzio, la custodia dei figli e risarcimenti finanziari, nonché a introdurre leggi speciali contro gli atti dei “molestatori ombra”;
6. chiede alla Commissione di effettuare uno studio comparativo sui sistemi
nazionali e privati di sicurezza sociale o assicurativi negli Stati membri nei quali
detti sistemi offrono una tutela incompleta o ridotta alle vittime di violenze a
sfondo sessuale;
7. invita gli Stati membri e la Commissione, nelle loro strategie, a riservare
particolare attenzione alla posizione delle donne migranti vittime di violenze a
sfondo sessuale;
8. sottolinea l’importanza che riveste la formazione di tutti coloro che lavora-
106
NATALINO GASPARINI, La mondina
rapporti di potere tra i sessi nella nostra società ma costituisca anche un
terribile ostacolo agli sforzi volti a superare la disparità tra uomo e donna;
...TOTALE INTRANSIGENZA
NEI CONFRONTI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, UE 1997
no con le donne vittime di violenza, che si tratti di polizia, organi giudiziari e
assistenza sanitaria o di strutture di alloggio e servizi sociali; è dell’avviso che
tale formazione debba essere obbligatoria per i giudici chiamati ad esaminare
casi di violenza a sfondo sessuale;
9. esprime preoccupazione per il fatto che spesso si trascura il legame tra
violenza all’interno delle mura domestiche e tutela dei figli e che molte donne
si trovano quindi esposte a continui abusi in quanto le decisioni dei tribunali
autorizzano i contatti tra un partner o un ex partner violento e i figli; rileva
che in tali casi le misure a tutela dei figli dovrebbero anche tutelare il genitore
non responsabile di abusi;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a indagare sul legame tra violenza sulle donne e violenza sui bambini nonché sul ciclo di abusi cui ciò potrebbe
condurre e che si perpetua nelle generazioni;
11. rammenta con preoccupazione che le procedure giuridiche di molti Stati
membri spesso scoraggiano le donne dallo sporgere denuncia contro l’aggressore; sollecita gli Stati membri a rivedere il funzionamento delle procedure giuridiche e ad attivarsi per eliminare gli ostacoli che impediscono alle donne di ottenere tutela giuridica;
12. rileva che, quantunque le molestie sessuali sul lavoro implichino con notevole frequenza abusi di potere da parte dei superiori, la donna è anche soggetta a molestie da parte di colleghi e clienti ed è più vulnerabile alle molestie
qualora si tratti di un’occupazione precaria o di un’attività che richieda trasferte;
13. sollecita la Commissione e gli Stati membri a prendere l’iniziativa di varare
un programma destinato alle scuole e teso ad aumentare la consapevolezza
tra ragazzi e ragazze circa gli effetti della violenza a sfondo sessuale, nonché
a sviluppare strumenti di collaborazione per risolvere i conflitti, al fine di contrastare quegli atteggiamenti e quei comportamenti che tendono tra l’altro a
considerare il corpo della donna come una merce e che inevitabilmente conducono verso la violenza;
14. esorta gli Stati membri a intensificare i loro sforzi contro le organizzazioni
e gli individui implicati nella tratta delle donne che spesso sfocia nella prostituzione forzata, a istituire programmi speciali e a introdurre misure specifiche
per sostenere chiunque sia vittima di sfruttamento sessuale forzato;
15. chiede che i programmi previsti dalla Commissione contro il traffico di
donne a scopo di sfruttamento sessuale e contro la violenza sulle donne non
si limitino ad azioni di informazione e di prevenzione della prostituzione ma
prevedano anche il sostegno alle iniziative di reinserimento delle vittime;
16. esorta gli Stati membri a riconoscere che, quando la violenza e la costrizione avvengano in collegamento con la prostituzione e la pornografia, è
necessario intervenire legalmente contro i colpevoli e li sollecita a intrapren-
107
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
dere azioni incisive per dare sostegno alle donne e aiutarle ad affrancarsi da
tali situazioni;
17. sollecita gli Stati membri ad attivarsi per conseguire una strategia efficace
contro la pornografia infantile, con specifico riferimento alla sua presenza su
Internet;
18. si compiace delle iniziative adottate in taluni Stati membri per mettere a
punto, oltre a sanzioni effettive, programmi destinati ai responsabili delle violenze che si prefiggano di responsabilizzare gli uomini per le proprie azioni, e
chiede un maggior impegno da parte degli Stati membri ad adottare tali iniziative;
19. sollecita la Comunità europea e gli Stati membri ad esaminare con urgenza il ruolo dell’alcool nelle violenze sulla donna;
20. sollecita gli Stati membri a sostenere e finanziare fattivamente e senza
indugio servizi indipendenti per chi sia scampato a violenze, fra cui ricoveri e
centri di accoglienza, nonché a istituire organismi che garantiscano la cooperazione tra agenzie nel sostenere le donne e i figli a carico a ricostruirsi una
vita;
21. sostiene l’importanza di linee telefoniche di soccorso affidabili e aperte 24
ore su 24 che siano gratuite o tutt’al più costino quanto una conversazione
locale, quale prima risorsa di informazione e sostegno a favore delle donne
che sono o sono state vittima di violenza;
22. esorta gli Stati membri ad accordarsi su una base comune per la raccolta
di statistiche sulla violenza ai danni della donna che includano informazioni
sulla donna, sul suo aggressore, sul tipo di aggressione e sul luogo in cui si è
compiuta, sulla successiva reazione della donna, sulle misure adottate dalle
autorità e sul loro esito;
23. riconosce tuttavia che tali statistiche non possono mai riflettere i veri
livelli di violenza, in quanto molti eventi, compresi l’abuso psicologico, le minacce e l’intimidazione, passano completamente sotto silenzio;
24. chiede agli Stati membri che nei casi più gravi di incapacità ad agire delle
vittime sia consentito ad associazioni femminili od organismi appropriati di
potersi costituire in giudizio a difesa delle vittime;
25. è dell’avviso che vi dovrebbe essere una registrazione sistematica di tutti
i casi di violenza ai danni della donna, indipendentemente se notificata dapprima alla polizia, ai servizi sanitari e sociali, ai ricoveri e alle linee telefoniche di
soccorso o alle organizzazioni di donne, ed esorta gli Stati membri ad elaborare una relazione annuale sugli sviluppi registrati nella violenza ai danni della
donna sulla base delle statistiche e delle informazioni raccolte;
26. sostiene l’importanza di un approccio coordinato per affrontare il problema della violenza ai danni della donna a livello nazionale e si compiace pertanto dei passi intrapresi da alcuni Stati membri per introdurre una strategia
108
...TOTALE INTRANSIGENZA
NEI CONFRONTI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, UE 1997
interministeriale contro la violenza tesa a scongiurarla e ad affrontarne le
conseguenze;
27. raccomanda caldamente che le iniziative locali siano basate su un approccio “pluriorganizzativo” che coinvolga polizia, autorità ed enti locali, così
come organizzazioni di donne e ONG;
28. sottolinea l’imprescindibile ruolo svolto dalle organizzazioni non governative nella lotta alla violenza contro le donne e invita pertanto gli Stati membri
ad appoggiarle attivamente dando vita a un congruo quadro finanziario che
ne promuova lo sviluppo;
29. chiede che siano stanzianti fondi nell’ambito del Quinto programma quadro in materia di ricerca per una ricerca sui costi della violenza maschile ai
danni della donna in termini di assistenza sanitaria, strutture di alloggio, servizi
sociali, spese legali e giornate perdute di lavoro, nonché in termini di misure
necessarie ad assistere i bambini che, come dimostra la ricerca, spesso sono
testimoni di questi episodi di violenza e ne subiscono conseguenze negative;
30. sollecita il Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni ad accordarsi su misure normative in materia di richieste d’immigrazione e asilo, per
garantire che
- le donne minacciate o perseguitate a causa del loro sesso siano accolte
nell’Unione, tenendo conto delle raccomandazioni dell’ACNUR;
- le donne di paesi terzi non vengano espulse in caso di separazione da un
coniuge violento se non sussistono altri motivi;
31. esorta la Commissione a esperire, in cooperazione con gli Stati membri,
la possibilità di concedere anche un’altra cittadinanza alle donne cui sia stata
conferita una nuova identità a motivo delle persecuzioni subite da parte di un
uomo;
32. invita il Consiglio a garantire l’inserimento delle disposizioni in materia di
diritti delle donne negli accordi dell’Unione con i paesi terzi e ad assicurarne il
rispetto;
33. insiste affinché il 1999 sia proclamato Anno europeo contro la violenza
nei confronti della donna;
34. sollecita la Commissione a studiare il successo delle campagne già intraprese in vari Stati membri allo scopo di individuare e recepire elementi di
“migliore prassi” utilizzabili in una campagna a livello europeo da avviare nel
corso del previsto Anno europeo contro la violenza nei confronti della donna;
35. sollecita la Commissione a proporre una specifica linea di bilancio per
l’Anno europeo e la campagna a livello europeo onde garantire l’assegnazione
di risorse sufficienti che assicurino una campagna visibile che coinvolga i governi, le agenzie, le organizzazioni delle donne e altre ONG;
36. sottolinea che tale campagna a livello europeo dovrebbe basarsi sulla
“migliore prassi”, sul ruolo esercitato dalle organizzazioni delle donne nella
109
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
messa a punto di tali campagne nonché sull’esigenza di una campagna flessibile che consenta variazioni locali, regionali e nazionali su una tematica centrale;
37. chiede che la campagna preveda immagini, messaggi e pubblicità positivi
e di alto profilo che ritraggano le donne come sopravvissute alle violenze e
non come vittime;
38. insiste affinché la campagna verta sulla difesa di chi è sopravvissuto agli
abusi, così come sulla prevenzione della violenza e il trattamento degli aggressori, e sottolinei attraverso una pubblicità di alto profilo che la violenza ai
danni della donna influenza tutti i cittadini dell’Unione, in particolare i bambini
esposti a un ambiente familiare violento;
39. si augura che una siffatta campagna si adoperi per modificare l’atteggiamento della società in modo da rendere del tutto intollerabile, a livello individuale, collettivo e istituzionale, la violenza ai danni delle donne;
40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.
GU
GU
(3)
GU
(4)
GU
(1)
(2)
110
C
C
C
C
176 del 14.7.1986, pag. 73
20 del 24.1.1994, pag. 546
205 del 25.7.1994, pag. 489
32 del 5.2.1996, pag. 88
Risoluzione sulla violenza contro le donne
e programma Daphne
UE 1999
Il Parlamento europeo,
- vista la Giornata internazionale della Donna, celebrata l’8 marzo 1999,
- vista la campagna europea 1999 contro la violenza,
- viste le sue precedenti risoluzioni sulla violenza e sulle violazioni dei diritti
umani, subite dalle donne, dagli adolescenti e dai bambini, basate sulle relazioni della commissione per i diritti della donna,
- vista la Convenutone ONU del 1979 sull’abolizione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione di Vienna del 1993 sull’abolizione della violenza contro
le donne, la Conferenza mondiale del 1994 del Cairo sulla popolazione e lo
sviluppo, nonché la Dichiarazione e il programma d’azione approvati alla Quarta
conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino il 15 settembre 1995,
- vista la sua dichiarazione scritta 4/98 sulla proclamazione del 1999 come
anno europeo della lotta contro la violenza nei confronti delle donne (1), firmata da 360 deputati del Parlamento europeo,
- vista la proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d’azione comunitario (programma Daphne
2000-2004) concernente misure volte a prevenire la violenza sui bambini,
sugli adolescenti e sulle donne (COM(99)0082),
A. considerando le gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali delle
donne che si producono costantemente in tutto il mondo,
B. considerando che il programma d’azione delle Nazioni Unite, adottato a
Pechino, definisce violenza contro le donne qualsiasi atto di violenza che si
traduce, o può tradursi, in lesioni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche,
inclusa la minaccia di esercitare tali atti, la costrizione o la privazione arbitraria
della libertà,
C. considerando che la violenza nei confronti di donne giovani e adulte avviene perlopiù in seno alla famiglia, sul luogo di lavoro o nella società e include,
111
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
fra l’altro, maltrattamenti, percosse, la mutilazione dei genitali e sessuale,
l’incesto, molestie sessuali, abusi sessuali, la tratta di donne e lo stupro,
D. considerando che tutte le forme di violenza basate sul genere e rientranti
nella definizione della Convenzione ONU del 1979 dovrebbero essere ritenute
reati,
E. ricordando il ruolo essenziale che ha svolto nel caso dell’iniziativa Daphne,
in particolare, adottando una linea di bilancio specifica (B3-4109) per finanziare misure volte a combattere la violenza contro le donne, gli adolescenti e
i bambini,
F. considerando la proposta di decisione del Consiglio concernente il programma Daphne (2000-2004), basata sull’articolo 235 del Trattato CE (futuro articolo 308) (COM(98)0335), nonché il cambiamento della base giuridica
a favore dell’articolo 129 (futuro articolo 152) (salute), proposto con notevole ritardo dalla Commissione,
G. considerando che il programma Daphne dovrebbe contribuire a proteggere
da atti di violenza bambini, adolescenti e donne che sono vittime e vittime
potenziali della violenza, nonché a incentivare l’informazione e la perizia a
livello comunitario, al fine di prevenire ad attenuare le conseguenze della violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne,
H. prendendo atto del fatto che la proposta modificata riprende taluni emendamenti del progetto di relazione della sua commissione competente,
1. ribadisce con fermezza il principio secondo cui i diritti delle donne sono
parte integrante e inalienabile dei diritti umani universali, come ha riconosciuto
la Conferenza di Vienna del 1993 sui diritti umani;
2. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi in sede ONU per
trasformare la Dichiarazione di Pechino in una Convenzione vincolante per
tutti i suoi firmatari;
3. invita gli Stati membri a cooperare strettamente al fine di combattere le
attività della criminalità organizzata internazionale nel settore della tratta di
donne e di adolescenti per lo sfruttamento sessuale,
4. esorta gli Stati membri ad adoperarsi per mettere a punto una strategia
efficiente e conforme alla decisione 276/1999/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che adotta un piano d’azione comunitario pluriennale per favorire un utilizzo più sicuro di Internet, per contrastarne i contenuti illeciti e nocivi
sulle reti mondiali e al progetto di piano d’azione comune di lotta contro la
pornografia infantile su Internet (13673/98);
5. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare la
cittadinanza nei confronti della violenza endemica nella nostra società e a
intraprendere tutte le iniziative necessarie nei riguardi degli autori di violenze;
6. invita gli Stati membri a fornire assistenza immediata e attiva ai superstiti
112
RISOLUZIONE SULLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE E PROGRAMMA DAPHNE, UE 1999
di violenze, a finanziare servizi indipendenti che offrano loro rifugio e protezione e a creare organi incaricati di assicurare la cooperazione fra le agenzie,
per sostenere le donne e i bambini dipendenti nella ricostruzione della propria
vita;
7. ricorda con preoccupazione che in molti Stati membri le procedure giuridiche spesso dissuadono le donne dal tradurre i propri aggressori dinanzi alla
giustizia, invita gli Stati membri a riesaminare la gestione delle procedure
giuridiche e a intervenire per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di ottenere tutela giuridica;
8. pone l’accento sull’importanza di un approccio coordinato per esaminare
su scala nazionale il problema della violenza nei confronti delle donne e dei
bambini e, di conseguenza, plaude alle iniziative adottate in taluni Stati membri per introdurre una strategia che concerne vari servizi governativi, al fine di
prevenire la violenza e affrontarne la conseguenze;
9. sottolinea il ruolo indispensabile delle organizzazioni non governative nella
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e dei bambini e, pertanto,
esorta gli Stati membri a sostenere attivamente lo sviluppo di tali organizzazioni e a creare a tal fine un quadro finanziario adeguato;
10. condanna la pratica delle mutilazioni sessuali e plaude agli sforzi di taluni
Stati membri volti a perseguire in giudizio i responsabili;
11. deplora fermamente il fatto che la Commissione abbia ceduto all’opposizione di taluni Stati membri e modificato, nell’ultimissima fase della procedura, la base giuridica del programma Daphne, sostituendo l’articolo 235 con
l’articolo 129 del trattato;
12. ritiene che il programma Daphne rappresenti un importante passo avanti
nella lotta contro la violenza e apporti un valore aggiunto alle azioni locali,
regionali e nazionali messe a punto su scala europea;
13. insiste affinché le iniziative previste nel programma attuale, comprese
quelle attinenti alla tratta di donne, agli abusi sessuali e alla scomparsa di
bambini, siano riprese nella proposta modificata dalla Commissione, il che
implica un’interpretazione più estensiva del concetto di salute, ovvero uno
stato di benessere fisico, mentale e sociale tale quale definito dall’OMS;
14. invita il Consiglio e la Commissione ad intraprendere tutte le iniziative
necessarie per assicurare che il programma Daphne entri effettivamente in
vigore il 1° gennaio 2000;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei
paesi candidati e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
(1)
GU C 138 del 4.5.1998, pag. 184
113
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
114
Programma d’azione comunitaria sulle misure
preventive intese a combattere la violenza
contro i bambini, i giovani e le donne
(2000-2003, programma Daphne)
DECISIONE N. 293/2000/CE, PARLAMENTO
24 GENNAIO 2000
EUROPEO E
CONSIGLIO,
IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo
152,
- vista la proposta della Commissione(1),
- visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
- visto il parere del Comitato delle regioni(3),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(4),
considerando quanto segue:
(1) La violenza fisica, sessuale e psicologica contro i bambini, i giovani e le
donne lede il loro diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e
all’integrità fisica ed emotiva e costituisce una minaccia grave alla salute fisica
e psichica delle vittime; gli effetti di tale violenza sono così diffusi nella Comunità
da rappresentare un grande flagello sanitario.
(2) È importante riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo
termine, che la violenza reca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini
di salute, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone
coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici che essa comporta per
la società nel suo complesso.
(3) L’Organizzazione mondiale della sanità definisce la salute come uno stato
di benessere fisico, mentale e sociale completo, che non consiste soltanto
nell’assenza di malattie o infermità; a norma dell’articolo 3, lettera p), del
trattato, l’azione della Comunità deve comportare un contributo alla
realizzazione di un livello elevato di protezione della salute.
(4) Questi principi sono riconosciuti nella convenzione delle Nazioni Unite del
1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, nella convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti del fanciullo, nella
dichiarazione di Vienna del 1993 sull’eliminazione della violenza contro le don-
115
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
ne, nella dichiarazione e nella piattaforma d’azione adottate nel 1995 dalla
Quarta conferenza mondiale sulle donne a Pechino, nella dichiarazione e nel
piano d’azione contro il commercio sessuale e lo sfruttamento dei minori,
adottati nel 1996 alla conferenza di Stoccolma, e nella dichiarazione di Lisbona del 1998 sulle politiche e i programmi per i giovani emanata dalla Conferenza mondiale dei Ministri della gioventù.
(5) L’Unione europea ha agito nell’ambito della giustizia e degli affari interni, in
particolare mediante l’azione comune del 24 febbraio 1997 per la lotta contro
la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini(5); i risvolti
penalistici della violenza sono di competenza degli Stati membri.
(6) Nelle risoluzioni del 18 gennaio 1996 sulla tratta degli esseri umani(6), del
19 settembre 1996 sui minorenni vittime di violenze(7), del 12 dicembre 1996
su misure per la protezione dei minori nell’Unione europea(8), del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello dell’UE per la
totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne(9) e del 16
dicembre 1997 sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale(10) il
Parlamento europeo ha invitato la Commissione a preparare e ad applicare
programmi d’azione per combattere tale violenza.
(7) Nella comunicazione del 24 novembre 1993 su un quadro d’azione nel
campo della sanità pubblica la Commissione ha individuato, fra l’altro, la prevenzione delle lesioni personali come importante area d’azione nel campo
della sanità pubblica; in questo ambito, l’8 febbraio 1999 è stata adottata la
decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad
un programma d’azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali(11).
(8) Favorendo l’acquisizione di conoscenze più approfondite e una più ampia
diffusione delle informazioni sulla violenza contro i bambini, i giovani e le donne e sviluppando iniziative complementari ai programmi ed azioni già esistenti
a livello comunitario, pur evitando duplicati superflui, il programma contribuirà
in modo incisivo a ridurre lo sfruttamento e ad assicurare un alto livello di
tutela della salute umana, nei suoi aspetti fisici, psichici e sociali, e un’elevata
qualità della vita.
(9) Un’azione diretta contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne
è essenzialmente parte dell’attività degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.
(10) La Comunità può recare un valore aggiunto alle iniziative degli Stati
membri dirette a prevenire la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e
abusi sessuali, perpetrata contro i bambini, i giovani e le donne attraverso la
divulgazione e lo scambio di informazioni ed esperienze, la promozione di un
approccio innovativo, la fissazione di priorità comuni, lo sviluppo di eventuali
reti, la selezione di progetti a livello comunitario e la motivazione e mobilita-
116
MISURE PREVENTIVE INTESE A COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO I BAMBINI, I GIOVANI E LE DONNE, CE 2000
zione di tutti i soggetti interessati.
(11) Questo programma può recare un valore aggiunto individuando e promuovendo le buone pratiche, incoraggiando l’innovazione e favorendo lo scambio delle pertinenti esperienze maturate nelle diverse azioni intraprese negli
Stati membri, ivi compreso lo scambio d’informazioni sulle diverse normative
e sui risultati conseguiti.
(12) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui
all’articolo 5 del trattato, gli obiettivi delle misure proposte possono essere
realizzati meglio a livello comunitario; la presente decisione non va al di là di
quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
(13) In questo campo è necessario promuovere una collaborazione attiva
fra la Commissione, gli Stati membri e le organizzazioni non governative
(ONG), in particolare quelle che si occupano del benessere e della qualità della
vita dei bambini, dei giovani e delle donne, come vanno incoraggiate le sinergie
fra tutte le politiche e le misure pertinenti promuovendo la cooperazione fra
ONG, altre organizzazioni e autorità nazionali, regionali e locali.
(14) Allo scopo di raggiungere gli obiettivi del programma e sfruttare le risorse disponibili nel modo più efficiente, i settori in cui intervenire devono essere
scelti attentamente selezionando i progetti che offrono un maggiore valore
aggiunto comunitario e mostrano come sperimentare e divulgare idee
innovative ai fini della prevenzione della violenza nell’ambito di un approccio
pluridisciplinare.
(15) Dovrebbe essere promossa la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal presente programma, nonché con tutte le parti interessate a impedire la violenza.
(16) Dovrebbero essere adottate disposizioni per consentire la partecipazione al programma dei paesi candidati nella fase di preadesione, secondo le
condizioni stabilite nei relativi accordi, in particolare gli accordi di associazione
e i relativi protocolli aggiuntivi.
(17) Per aumentare il valore e l’impatto del programma, occorrerebbe effettuare una valutazione costante delle azioni intraprese, con particolare riguardo alla loro efficacia e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nonché al fine di
introdurre gli adeguamenti eventualmente necessari.
(18) Questo programma dovrebbe avere durata quadriennale affinché le azioni
da realizzare dispongano di un tempo sufficiente per raggiungere gli obiettivi
stabiliti.
(19) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione(12).
(20) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una
117
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
dotazione finanziaria di massima che costituisce il riferimento principale, a
norma del punto 33 dell’accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul
miglioramento della procedura di bilancio(13).
DECIDONO:
Articolo 1 Istituzione del programma
1. È adottato un programma d’azione comunitaria contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2003.
2. L’obiettivo del presente programma è contribuire a garantire un elevato
livello di tutela della salute fisica e psichica proteggendo i bambini, i giovani e le
donne dalla violenza (anche sotto forma di sfruttamento e abusi sessuali),
attraverso la prevenzione della violenza e il sostegno a coloro che ne sono
vittime, in particolare al fine di prevenire in futuro la loro esposizione alla
violenza. Esso mira anche ad aiutare e ad incoraggiare le organizzazioni non
governative (ONG) e le altre organizzazioni attive in questo settore. Il programma contribuisce così al benessere sociale.
3. Le azioni da realizzare nel quadro del programma allegato intendono promuovere:
a) azioni transnazionali finalizzate alla creazione di reti pluridisciplinari, allo
scambio d’informazioni e di migliori pratiche e alla cooperazione a livello
comunitario;
b) azioni transnazionali volte ad accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica;
c) azioni complementari.
Articolo 2 Attuazione
1. La Commissione assicura, in stretta cooperazione con gli Stati membri,
l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, a norma dell’articolo
5.
2. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, coopera con le
istituzioni e le organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e della
protezione contro la violenza sui bambini, sui giovani e sulle donne e nel
sostegno alle vittime. Essa incoraggia, in particolare, la cooperazione
transnazionale fra le ONG e le autorità nazionali, regionali e locali.
3. La Commissione tiene conto delle attività svolte in questo campo a livello
nazionale, regionale e locale. Essa assicura parimenti un approccio equilibrato
fra i diversi gruppi obiettivo.
4. Le azioni intraprese coinvolgono un numero consistente di Stati membri.
118
MISURE PREVENTIVE INTESE A COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO I BAMBINI, I GIOVANI E LE DONNE, CE 2000
Articolo 3 Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma quadriennale (20002003) è pari a EUR 20 milioni.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti
delle prospettive finanziarie.
3. Il contributo comunitario varia secondo la natura dell’azione. Esso non può
superare l’80 % del costo totale dell’azione.
Articolo 4 Coerenza e complementarità
La Commissione assicura la coerenza e la complementarità fra le azioni comunitarie da attuare nel quadro del programma e quelle realizzate nell’ambito
di altri programmi e misure comunitari, compresi gli sviluppi futuri nel campo
della sanità.
Articolo 5 Misure di attuazione
1. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione concernenti i
punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di gestione di cui
all’articolo 6, paragrafo 2:
a) il programma annuale di lavoro per l’attuazione delle misure contemplate nel programma, comprese le implicazioni finanziarie e i criteri di selezione,
b) l’equilibrio generale fra le varie componenti del programma,
c) la procedura di coordinamento con i programmi e le azioni direttamente
rilevanti per il conseguimento dell’obiettivo del presente programma,
d) le disposizioni cui improntare la cooperazione con i paesi terzi e le
organizzazioni internazionali di cui all’articolo 8,
e) le procedure di controllo e valutazione del programma.
2. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione concernenti
tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui
all’articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 6 Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell’articolo 8 della
stessa.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è
fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli
articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell’articolo 8 della
stessa.
119
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 7 Partecipazione dei paesi EFTA-SEE, dei paesi associati dell’Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia
Il programma è aperto alla partecipazione:
- dei paesi EFTA-SEE, secondo le condizioni stabilite nell’accordo SEE;
- dei paesi associati dell’Europa centrale e orientale, secondo le condizioni
stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei
rispettivi consigli d’associazione;
- di Cipro, finanziata mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese;
- di Malta e della Turchia, finanziate mediante stanziamenti supplementari, ai
sensi delle disposizioni del trattato.
Articolo 8 Cooperazione internazionale
Fatto salvo l’articolo 300 del trattato, durante l’attuazione del presente programma, è incoraggiata la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori contemplati dal programma, nonché con tutte quelle che si occupano di prevenzione e protezione contro ogni
forma di violenza.
Articolo 9 Monitoraggio e valutazione
1. In sede di attuazione della presente decisione, la Commissione adotta le
misure necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione continua del
programma, tenendo conto degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo
1 e all’allegato.
2. Nel secondo anno del programma la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione di valutazione.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione finale sulla conclusione del programma.
4. La Commissione include nelle relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le informazioni relative al finanziamento comunitario nei vari campi di azione e alla
complementarità con le altre azioni di cui all’articolo 4, nonché i risultati delle
valutazioni. Le relazioni sono inoltre presentate al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni.
Articolo 10 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2000.
120
MISURE PREVENTIVE INTESE A COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO I BAMBINI, I GIOVANI E LE DONNE, CE 2000
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La Presidente
N. FONTAINE
Il Presidente
J. GAMA
GU C 259 del 18.8.1998, pag. 2, GU C 89 del 30.3.1999, pag. 42 e GU C 162 del 9.6.1999,
pag. 11
(2)
GU C 169 del 16.6.1999, pag. 35
(3)
GU C 89 del 30.3.1999, pag. 42
(4)
Parere del Parlamento europeo del 16 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 497),
posizione comune del Consiglio del 13 settembre 1999 (GU C 317 del 4.11.1999, pag. 1).
Decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1999 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 dicembre 1999
(5)
GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2
(6)
GU C 32 del 5.2.1996, pag. 88
(7)
GU C 320 del 28.10.1996, pag. 190
(8)
GU C 20 del 20.1.1997, pag. 170
(9)
GU C 304 del 6.10.1997, pag. 55
(10)
GU C 14 del 19.1.1998, pag. 39
(11)
GU L 46 del 20.2.1999, pag. 1
(12)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23
(13)
GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1
(1)
ALLEGATO
OBIETTIVI E AZIONI SPECIFICHE
I. AZIONI TRANSNAZIONALI FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI
RETI PLURIDISCIPLINARI, ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E
DI MIGLIORI PRATICHE E ALLA COOPERAZIONE A LIVELLO
COMUNITARIO
Obiettivo:
Assistere e incoraggiare la collaborazione tra le organizzazioni non governative
(ONG) e le altre organizzazioni, comprese le autorità pubbliche, impegnate
contro la violenza
1. Sostegno alla creazione e al potenziamento di reti pluridisciplinari e
promozione e sostegno della cooperazione fra le ONG e la varie organizzazioni
e organismi pubblici a livello nazionale, regionale e locale, allo scopo di
migliorare, per ambo le parti, il livello di conoscenza e la comprensione dei
rispettivi ruoli e di facilitare lo scambio delle informazioni pertinenti.
2. Promozione e scambio di migliori pratiche compresi progetti pilota a livello
comunitario, sulla prevenzione della violenza e sul sostegno e la protezione
dei bambini, dei giovani e delle donne.
Le reti svolgono in particolare attività dirette ad affrontare i problemi connessi
alla violenza, le quali:
1) creino un quadro comune per l’analisi della violenza, comprese la
121
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
definizione dei vari tipi di violenza, le sue cause e tutte le sue conseguenze;
2) quantifichino l’impatto effettivo che i vari tipi di violenza hanno in Europa
sulle vittime e sulla società al fine di definire una risposta adeguata;
3) valutino tipo ed efficacia delle misure e delle pratiche per prevenire e
individuare la violenza, anche sotto forma di sfruttamento e abuso sessuale,
e a offrire sostegno alle vittime della violenza, in particolare al fine di
prevenire in futuro la loro esposizione alla violenza.
II. AZIONI TRANSNAZIONALI VOLTE AD ACCRESCERE LA
CONSAPEVOLEZZA DELL’OPINIONE PUBBLICA
Obiettivo:
Favorire una maggiore consapevolezza dell’opinione pubblica riguardo alla
violenza e alla prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne,
comprese le vittime della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento
sessuale, lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale e altri abusi sessuali
1. Sostegno a campagne di informazione in cooperazione con gli Stati membri
e di progetti pilota a valore aggiunto europeo, nonché di attività dirette ad
accrescere la consapevolezza della popolazione, in particolare, dei bambini e
dei giovani, degli educatori e delle altre categorie di persone interessate, nonché
dei mezzi di informazione sui potenziali rischi della violenza e sui mezzi per
scongiurarli, compresa la conoscenza della legislazione, l’educazione sanitaria
e la formazione nell’ambito della lotta alla violenza.
2. Sviluppo di una fonte di informazioni a livello comunitario in grado di assistere
e informare le ONG e gli enti pubblici con i dati divulgabili raccolti da fonti
governative, non governative e accademiche, relativi al settore della violenza,
della sua prevenzione, del sostegno alle vittime e degli strumenti per prevenirla,
nonché divulgazione delle informazioni su tutte le misure e i programmi in
materia sviluppati sotto gli auspici della Comunità. Ciò dovrebbe rendere
possibile l’integrazione dei dati in tutti i sistemi d’informazione attinenti.
3. Studi nel campo della violenza e degli abusi sessuali e sugli strumenti per
prevenirli con lo scopo, fra l’altro, di individuare le procedure e le politiche più
efficaci per prevenire la violenza e dare sostegno a chi ne è stato vittima, in
particolare al fine di prevenire in futuro l’esposizione alla violenza, e con lo
scopo di studiarne i costi sociali ed economici al fine di definire adeguate
risposte al fenomeno.
4. Miglioramento della consapevolezza, della denuncia e degli atteggiamenti
legati alle conseguenze della violenza.
III. AZIONI COMPLEMENTARI
Nell’esecuzione del programma, la Commissione può, ai sensi degli articoli 2 e
122
MISURE PREVENTIVE INTESE A COMBATTERE
LA VIOLENZA CONTRO I BAMBINI, I GIOVANI E LE DONNE, CE 2000
5 della decisione, far ricorso ad organismi di assistenza tecnica il cui
finanziamento è compreso all’interno della dotazione di bilancio globale del
programma. Essa può servirsi di esperti alle stesse condizioni. Inoltre, la
Commissione potrà organizzare seminari, convegni o altri incontri di esperti,
in grado di facilitare l’esecuzione del programma, e migliorare le attività
d’informazione, di pubblicazione e di diffusione.
123
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
124
Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato
dei Ministri agli Stati membri sulla salvaguardia
delle donne dalla violenza
1
CONSIGLIO D’EUROPA
COMITATO DEI MINISTRI
(Adottata dal Comitato dei Ministri il 30 aprile 2002 al 794° incontro dei Vice Ministri)
In base all’articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa, il Comitato
dei Ministri:
nel ribadire che la violenza contro le donne è il risultato di uno squilibrio di
potere tra uomini e donne e che porta a gravi discriminazioni nei confronti del
sesso femminile, sia nella società che all’interno della famiglia;
nell’affermare che la violenza contro le donne viola e mette in pericolo, se
non vanifica, il godimento dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali;
nell’osservare che la violenza contro le donne rappresenta una violazione
della loro integrità fisica, psicologica e/o sessuale;
nel rilevare con preoccupazione che le donne sono spesso soggette a
numerose discriminazioni riguardanti il loro sesso e le loro origini ed anche
vittime d’usanze e pratiche che non rispettano i diritti umani e le libertà fondamentali;
nel considerare che la violenza nei confronti delle donne è contraria ai
principi di uguaglianza e di pace e costituisce un ostacolo alla sicurezza e alla
democrazia dei cittadini in Europa;
nell’osservare con preoccupazione l’entità della violenza nei confronti delle
donne all’interno della famiglia, indipendentemente dalla tipologia, e in tutti gli
strati sociali;
nel considerare urgente contrastare questo fenomeno che colpisce tutte
le società europee e preoccupa tutti i suoi membri;
nel richiamare la Dichiarazione Finale adottata nel Secondo Consiglio del
Summit Europeo (Strasburgo 1997), nel quale i capi di Stato e di governo
degli stati Membri hanno affermato la loro determinazione nel combattere la
violenza nei confronti delle donne e qualsiasi tipo di sfruttamento sessuale
delle donne;
In conformità con l’articolo 10.2c del Regolamento Interno dei Vice Ministri, la Svezia si
riserva il diritto di ottemperare o meno a quanto previsto nel paragrafo 54 della presente
raccomandazione
1
125
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
viste le disposizioni della Convenzione Europea sui Diritti Umani (1950) e
la relativa giurisprudenza che salvaguardia, inter alia, il diritto alla vita e il
diritto a non subire torture, trattamenti inumani, degradanti o punizioni, il
diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto ad un processo equo;
nel considerare la Carta Sociale Europea (1961) e la Carta Sociale Europea riaggiornata (1996), in particolare le disposizioni in essa contenute in
materia di uguaglianza tra donne e uomini per quanto attiene l’occupazione e
il Protocollo Aggiuntivo della Carta Sociale Europea che prevede un sistema di
interrogazioni comuni;
nel richiamare le seguenti Raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli
Stati membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione n. R (79) 17 riguardante la protezione dei bambini da maltrattamenti; Raccomandazione n. R
(85) 4 sulla violenza nella famiglia; Raccomandazione n. R (85) 11 sulla
posizione della vittima nell’ambito del diritto e dei procedimenti penali; Raccomandazione n. R (87) 21 sull’assistenza alle vittime e la prevenzione alla
vittimizzazione; Raccomandazione n. R (90) 2 sui provvedimenti sociali riguardanti la violenza all’interno della famiglia; Raccomandazione n. R (91) 11
sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e il mercato di
bambini e di giovani adulti; Raccomandazione n. R (93) 2 sugli aspetti medico-sociali dell’abuso di minori; Raccomandazione n. R (2000) 11 sulle azioni
contro la tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale e Raccomandazione Rec (2001) 16 sulla tutela dei bambini contro lo sfruttamento sessuale;
a
nel richiamare anche le Dichiarazioni e le Risoluzioni adottate nella 3 Conferenza Ministeriale Europea sulla Uguaglianza tra Donne e Uomini, promossa
dal Consiglio d’Europa (Roma, 1993);
nel tenere presente la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla Eliminazione
della Violenza contro le Donne (1993), la Convenzione delle Nazioni Unite
sull’Eliminazione di qualsiasi forma di Discriminazione contro le Donne (1979),
la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Transnazionale Organizzata e il relativo Protocollo per prevenire, sopprimere e punire la tratta di
persone in particolare di donne e bambini (2000), la Piattaforma d’Azione
adottata dalla Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne (Pechino, 1995) e la
risoluzione Ulteriori azioni ed iniziative per completare la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d’Azione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioa
ni Unite (23 sessione straordinaria New York 5-9 giugno 2000);
tenendo presente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia
(1989) e il relativo Protocollo Facoltativo sul commercio di bambini, la prostituzione e la pornografia minorile (2000);
tenendo anche in considerazione la Convenzione n. 182 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, riguardante la Proibizione e l’azione imme-
126
... SALVAGUARDIA DELLE DONNE DALLA VIOLENZA, CE 2002
diata per l’eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile (1999) e la
Raccomandazione (R 190) sulle peggiori forme di lavoro minorile (1999);
nel richiamare i principi base del diritto umanitario internazionale ed in para
ticolare la 4 Convenzione di Ginevra inerente la protezione dei civili in tempo
di guerra (1949) ed il primo ed il secondo protocollo aggiuntivo;
riferendosi anche all’inserimento dei crimini connessi al genere e alla violenza sessuale nello Statuto della Corte Penale Internazionale (Roma, 17
luglio 1998),
raccomanda che i governi degli stati membri:
I. Rivedano i loro ordinamenti e le loro politiche nell’ottica di:
1. garantire alle donne il riconoscimento, il godimento, l’esercizio e la salvaguardia dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali;
2. adottare misure adeguate, laddove necessario, per garantire alle donne
il libero e reale esercizio dei loro diritti economici e sociali;
3. assicurare che tutte le azioni siano coordinate a livello nazionale ed
incentrate sui bisogni delle vittime e che le istituzioni statali competenti e le
organizzazioni non governative (ONG), siano impegnate nell’elaborazione
e attuazione delle necessarie misure, in particolare quelle menzionate in
questa raccomandazione;
4. supportare a tutti i livelli l’opera delle ONG impegnate nella lotta contro
la violenza sulle donne e creare una cooperazione attiva con queste ONG,
ivi incluso il necessario supporto finanziario e logistico;
II. Riconoscano che gli stati devono operare con dovuta diligenza per prevenire, indagare e punire gli atti di violenza, sia che questi atti siano perpetrati
dallo stato che da persone private, oltre che garantire protezione alle vittime;
III. Riconoscano che la violenza maschile nei confronti delle donne sia un
problema strutturale e sociale prioritario, fondato su relazioni di potere ineguali tra donne e uomini e incoraggino pertanto la partecipazione attiva degli
uomini in azioni volte a lottare contro la violenza sulle donne;
IV. Incoraggino tutte le istituzioni competenti che si occupano di violenza nei
confronti delle donne (polizia, medici ed operatori sociali), a redigere dei piani
d’azione coordinati a medio e lungo termine, inerenti attività di prevenzione
della violenza e di salvaguardia delle vittime;
V. Promuovano la ricerca, la raccolta di dati e la creazione di reti a livello
nazionale ed internazionale;
127
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
VI. Promuovano la creazione di programmi d’istruzione superiore e centri di
ricerca anche a livello universitario, inerenti le problematiche dell’uguaglianza,
in particolare riferite alla violenza contro le donne;
VII. migliorino le interazioni fra la comunità scientifica, le ONG del settore, i
rappresentanti politici, gli enti legislativi, sanitari, dell’istruzione, sociali e gli
organi di polizia al fine di mettere a punto azioni coordinate contro la violenza;
VIII. adottino e attuino le azioni descritte nell’appendice di questa raccomandazione, adeguandole alle situazioni nazionali e, a tal fine, considerino di creare una piano d’azione nazionale per contrastare la violenza nei confronti delle
donne;
IX. informino il Consiglio d’Europa sull’applicazione data, a livello nazionale,
alle disposizioni di questa raccomandazione.
Appendice alla Raccomandazione Rec (2002)5
Definizione
1. Ai fini della presente raccomandazione il termine “violenza contro le donne” è da intendersi come qualsiasi atto di violenza basata sul genere, che
determina o può determinare un danno fisico, sessuale o psicologico o di
sofferenza inflitto alle donne, incluso le minacce di tali atti, la coercizione, la
privazione arbitraria della libertà, sia nella vita privata che pubblica. Ciò include, anche se non in forma esaustiva, quanto segue:
a. la violenza che si verifica nella famiglia o nell’unità domestica, inter alia,
l’aggressione fisica o mentale, l’abuso fisico, emotivo o psicologico, la violenza carnale e l’abuso sessuale, l’incesto, lo stupro tra coniugi, partner
fissi o occasionali e conviventi, crimini commessi in nome dell’onore, la
mutilazione genitale o sessuale femminile e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, come i matrimoni forzati;
b. la violenza all’interno della comunità, compreso, inter alia, lo stupro,
l’abuso sessuale, la molestia sessuale o l’intimidazione al lavoro, nelle istituzioni o in altri contesti, le tratte di donne ai fini di sfruttamento sessuale,
economico e di turismo sessuale;
c. la violenza perpetrata o non punita dallo stato o dai suoi rappresentanti;
d. la violazione dei diritti umani delle donne in situazioni di conflitti armati, in
particolare l’essere prese in ostaggio, la migrazione forzata, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata, la tratta ai fini di
128
... SALVAGUARDIA DELLE DONNE DALLA VIOLENZA, CE 2002
sfruttamento sessuale ed economico.
Misure generali inerenti la violenza contro le donne
2. È responsabilità e interesse degli stati, così come una priorità delle politiche
nazionali, salvaguardare il diritto della donna a non essere soggetta alla violenza di qualsiasi tipo e da parte di qualsiasi persona. A tal fine, gli stati non
possono far riferimento alle usanze, alla religione o alle tradizioni, per non
ottemperare a tale obbligo.
3. Gli stati membri dovrebbero introdurre, sviluppare e/o migliorare, laddove
necessario, le politiche nazionali contro la violenza affinché siano fondate:
a. sulla massima sicurezza e tutela delle vittime;
b. sull’emancipazione delle donne fatte vittime, attraverso un supporto
ottimale e strutture d’assistenza per evitare un’ulteriore vittimizzazione;
c. sull’adeguamento del diritto penale e civile, inclusa la procedura giudiziaria;
d. sulla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e l’educazione dei bambini e
degli adolescenti;
e. sulla garanzia dipercorsi formativi speciali per i professionisti che si occupano di violenza contro le donne;
f. sulla prevenzione in tutti i settori interessati.
4. In questo ambito, sarà necessario istituire, laddove possibile, a livello nazionale, e in collaborazione, quando necessario, con autorità regionali e/o
locali, un’istituzione governativa di coordinamento o un ente incaricato dell’attuazione delle misure per la lotta alla violenza contro le donne, così come
un monitoraggio costante e una valutazione di qualsiasi riforma legale o nuova forma di intervento in materia di violenza, unitamente alle ONG e alle
istituzioni accademiche o di altro tipo.
5. La ricerca, la raccolta di dati e la creazione di reti a livello nazionale ed
internazionale dovrebbero essere sviluppate al fine di rilevare:
a. le statistiche per genere, quelle integrate e gli indicatori comuni in grado
di valutare meglio l’entità della violenza contro le donne;
b. le conseguenze che, a medio e lungo termine, le lesioni personali hanno
provocato alle vittime;
c. le conseguenze della violenza su coloro che ne sono testimoni, inter
alia, in ambito familiare;
d. i costi sanitari, sociali ed economici della violenza nei confronti delle
donne;
e. la valutazione dell’efficacia dei sistemi giudiziari e legali per la lotta con-
129
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
tro la violenza sulle donne;
f. le cause della violenza contro le donne, come, ad esempio, le ragioni che
portano gli uomini ad essere violenti e le ragioni per le quali la società non
interviene punendo tale violenza;
g. l’elaborazione di criteri di benchmarking in materia di violenza.
Informazione, sensibilizzazione dell’opinione pubblica, educazione e training
Gli stati membri dovrebbero:
6. predisporre e diffondere al grande pubblico informazioni adeguate, inerenti
ai diversi tipi di violenza e alle relative conseguenze sulle vittime, ivi inclusi dati
statistici integrati, mediante l’utilizzo di tutti i media esistenti (stampa, radio,
televisione, ecc.);
7. mobilitare l’opinione pubblica, organizzando o supportando conferenze e
campagne d’informazione al fine di sensibilizzare la società sul problema e
sugli effetti devastanti della violenza sulle vittime e sulla società in generale,
consentendo così una discussione aperta, senza pregiudizio o idee preconcette, sul tema della violenza nei confronti delle donne;
8. inserire nei programmi di formazione di base del personale delle forze di
polizia, del personale giudiziario e degli operatori in ambito medico e sociale,
degli elementi riguardanti il trattamento della violenza domestica, ed anche di
altre forme di violenza che colpiscono le donne;
9. inserire, nei programmi di formazione professionale del personale di cui
sopra, informazioni e repertori osservativi e realazionali utili per individuare e
gestire situazioni di crisi e migliorare le modalità di accoglienza, di ascolto e di
consulenza alle vittime;
10. incentivare la partecipazione del personale di cui sopra a programmi di
training specializzati e rilasciare riconoscimenti specifici;
11. sensibilizzare la formazione dei giudici al tema della violenza nei confronti
delle donne;
12. incentivare le libere professioni a sviluppare strategie contro l’abuso sessuale che potrebbe essere commesso da persone che sono in posizioni di
potere;
130
... SALVAGUARDIA DELLE DONNE DALLA VIOLENZA, CE 2002
13. organizzare compagne di sensibilizzazione sulla violenza maschile verso
le donne, mettendo in risalto il fatto che gli uomini dovrebbero essere responsabili delle loro azioni e incoraggiandoli ad analizzare e eliminare i meccanismi
di violenza adottando comportamenti diversi;
14. introdurre ed alimentare un approccio di genere nei programmi d’educazione sui diritti umani, ed incentivare i programmi di educazione sessuale che
attribuiscano un’importanza particolare all’uguaglianza di genere e al rispetto
reciproco;
15. garantire che sia i ragazzi che le ragazze ricevano un’educazione di base
che elimini i pregiudizi e gli stereotipi sociali e culturali in relazione ai sessi e che
comprenda una formazione basata anche su tecniche difensive, con un’attenzione rivolta in particolare ai giovani in difficoltà a scuola, formare tutti i
docenti affinché contemplino il concetto di uguaglianza di genere nei loro insegnamenti;
16. prevedere nei curricula scolatici informazioni specifiche sui diritti dei bambini, su strategie di ascolto, nonché indicazioni circa possibili istituzioni alle
quali riferirsi per cercare aiuto e persone alle quali potersi affidare con fiducia.
Media
Gli stati membri dovrebbero:
17. sollecitare i media affinché promuovano un’immagine non stereotipata
delle donne e degli uomini, basata sul rispetto per la persona e per la dignità
umana ed evitino, per quanto possibile, di proporre programmi associati alla
violenza e al sesso. Gli stessi criteri dovrebbero essere tenuti in considerazione anche nelle nuove tecnologie dell’informazione;
18. invitare i media a partecipare a campagne d’informazione volte a
sensibilizzare il grande pubblico sul tema della violenza contro le donne;
19. sollecitare gli enti che si occupano di formazione a preparare i professionisti del settore dei mass media e a sensibilizzarli rispetto alle possibili conseguenze di programmi che associano violenza e sesso;
20. favorire l’elaborazione di codici di deontologia professionale dei mass
media che tengano in considerazione il problema della violenza contro le donne e, in materia di organizzazioni garanti dei media, esistenti o in via di crea-
131
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
zione, favorire l’inserimento di competenze inerenti alle tematiche della violenza contro le donne e alla discriminazione sessuale.
Pianificazione locale, regionale e urbana
Gli stati membri dovrebbero:
21. sollecitare i rappresentanti politici, nell’ambito della pianificazione locale,
regionale o urbana, a considerare il bisogno di aumentare la sicurezza delle
donne e di prevenire il verificarsi di atti violenti in luoghi pubblici;
22. per quanto possibile, adottare tutti i provvedimenti necessari al riguardo,
in particolare per quanto attiene l’illuminazione pubblica, l’organizzazione dei
trasporti pubblici e dei servizi di taxi, la progettazione e la pianificazione di
parcheggi e di edifici residenziali.
Assistenza e salvaguardia delle vittime (accoglienza, trattamento e counselling)
Gli stati membri dovrebbero:
23. assicurare che le vittime, senza discriminazione alcuna, ricevano un’assistenza immediata e totale, con uno sforzo coordinato, multidisciplinare e
professionale, sia che sporgano denuncia o meno, comprendente esami e
trattamenti medici e medico legali, unitamente ad un supporto psicologico e
sociale post-trauma; questa assistenza dovrebbe essere data in maniera
confidenziale, gratuita ed essere facilmente disponibile;
24. in particolare, assicurare che tutti i servizi e gli interventi legali a favore
delle vittime di violenza domestica siano forniti, su richiesta, anche alle donne
immigrate;
25. adottare tutte le misure necessarie per garantire che la raccolta di prove
e d’informazioni sia effettuata secondo protocolli e modalità standard;
26. fornire documentazione idonea alle vittime, informandole in maniera chiara
e comprensibile sui loro diritti, sui servizi che hanno ricevuto e sulle azioni che
possono pensare di intraprendere, indipendentemente dal fatto che sporgano
denuncia, ed anche sulle possibilità nel continuare a ricevere supporto psicologico, medico, sociale e assistenza legale;
27. promuovere la cooperazione tra la polizia, i servizi sanitari e sociali e il
132
... SALVAGUARDIA DELLE DONNE DALLA VIOLENZA, CE 2002
sistema giudiziario, al fine di garantire tali azioni coordinate, e sollecitare e
supportare la creazione di una efficiente rete di organizzazioni non governative;
28. favorire la creazione di servizi d’emergenza quali centri d’ascolto telefonici gratuiti e in grado di assicurare l’anonimato alle vittime e/o a persone esposte o minacciate da situazioni di violenza, attraverso regolare monitoraggio
delle telefonate, valutando i dati ottenuti e comunque garantendo sempre gli
standard di segretezza dei dati;
29. garantire che la polizia e altri enti preposti dalla legge ricevano, trattino e
forniscano consulenza alle vittime in maniera adeguata, fondata sul rispetto e
la dignità degli esseri umani e gestiscano le denunce in maniera confidenziale;
le vittime dovrebbero essere sentite in tempi rapidi, da personale specializzato, in locali adeguati, tali da permettere un rapporto di confidenza tra la vittima e il funzionario di polizia e assicurare, per quanto possibile, che le vittime
di violenze, se lo desiderano, siano ascoltate da un funzionario donna;
30. a tal fine è necessario aumentare il numero di funzionari di polizia di sesso
femminile a tutti i livelli di responsabilità;
31. garantire che i bambini siano adeguatamente trattati con modi comprensivi da personale specializzato (in fase di accoglienza iniziale, presso il dipartimento del pubblico ministero, in tribunale) e che l’assistenza sia svolta con
modalità adeguate al loro sviluppo lungo tutto il corso dell’indagine;
32. prendere le misure necessarie per assicurare il sostegno psicologico e
morale dei bambini che sono vittime di violenza, creando strutture adeguate
e staff preparato a gestire il bambino dal contatto iniziale al suo recupero;
questi servizi dovrebbero essere forniti gratuitamente;
33. adottare tutte le misure necessarie affinché le vittime non subiscano
un’ulteriore violenza o qualsiasi tipo di trattamento che non sia sensibile all’appartenenza di genere da parte del personale di polizia, sanitario e sociale
responsabile dell’assistenza, così come da parte del personale giudiziario.
Diritto penale, diritto civile e procedimenti giudiziari
Diritto penale
Gli stati membri dovrebbero:
133
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
34. garantire che il diritto penale stabilisca che qualsiasi atto di violenza contro una persona, in particolare violenza fisica o sessuale, costituisca una violazione della libertà ed integrità fisica, psicologica e/o sessuale di quella persona e non solo una violazione della moralità, dell’onore o della decenza;
35. prevedere misure idonee e sanzioni negli ordinamenti nazionali, rendendo
possibile così l’adozione di azioni concrete, per contrastare a tutti i livelli il
fenomeno della violenza alle donne, contro i fautori della violenza e punire il
danno fatto alle donne che sono vittime di violenza. In particolare modo, la
legge nazionale dovrebbe:
- punire la violenza sessuale e lo stupro tra coniugi, partner fissi od occasionali e conviventi;
- punire qualsiasi atto di violenza sessuale commesso tra persone non
consenzienti, anche se non mostrano segni di resistenza;
- punire la penetrazione sessuale di qualsiasi natura o con qualsiasi mezzo
di una persona non consenziente;
- punire qualsiasi abuso alla vulnerabilità di una donna incinta, senza difesa,
malata, con handicap fisico o mentale o con minori a carico;
- punire qualsiasi tipo di abuso di potere di un fautore ed in particolare di un
adulto nei confronti di un bambino.
Diritto Civile
Gli Stati membri dovrebbero:
36. garantire che, nei casi in cui gli atti di violenza siano stati provati, le
vittime ricevano un compenso adeguato per qualsiasi danno subito: pecuniario, fisico, psicologico, morale o sociale, corrispondente al grado di gravità e
con l’addebito delle spese legali incorse;
37. prevedere la creazione di sistemi di finanziamento per compensare le
vittime.
Procedimenti giudiziari
Gli Stati Membri dovrebbero:
38. garantire che tutte le vittime di violenze siano in grado di intentare un’azione
ed anche, laddove possibile, ricorrere ad organizzazioni pubbliche o private
con personalità giuridica in grado di agire in loro difesa, sia insieme alle vittime,
sia in nome di quest’ultime;
134
... SALVAGUARDIA DELLE DONNE DALLA VIOLENZA, CE 2002
39. adottare le disposizioni necessarie per permettere al Pubblico Ministero di
avviare i procedimenti penali;
40. incentivare i Pubblici Ministeri a considerare la violenza contro le donne e i
bambini come un fattore aggravante o determinante nel decidere se procedere o meno anche nell’interesse pubblico;
41. adottare tutti i provvedimenti necessari atti ad assicurare che, in tutte le
fasi del procedimento, sia preso in considerazione lo stato fisico e psicologico
delle vittime e che quest’ultime possano ricevere cure mediche e psicologiche;
42. prevedere la creazione di condizioni speciali per ascoltare le vittime o i
testimoni delle violenze, al fine di evitare la ripetizione di prove testimoniali e
diminuire gli effetti traumatizzanti dei procedimenti;
43. garantire che le regole del procedimento impediscano interrogatori
ingiustificati e/o umilianti per le vittime o i testimoni di violenze, prendendo in
debita considerazione i traumi subiti da quest’ultime al fine di evitarne degli
ulteriori;
44. laddove necessario, garantire misure idonee atte a proteggere efficacemente le vittime contro le minacce e i possibili atti di vendetta;
45. adottare misure specifiche atte a garantire il rispetto dei diritti dei bambini
durante i procedimenti;
46. assicurare che i bambini siano accompagnati a tutte le udienze dal loro
rappresentante legale o da un adulto di loro scelta, a meno che il tribunale non
esprima un motivato parere negativo rispetto a quella persona;
47. assicurare che i bambini siano messi in grado di intentare un’azione attraverso un loro rappresentante legale, un’organizzazione pubblica o privata o
un adulto da loro scelto e approvato dalle autorità competenti e, se necessario, abbiano accesso all’assistenza legale gratuita;
48. stabilire che, in caso di reati sessuali e crimini, qualsiasi prescrizione non
abbia inizio fino al giorno in cui la vittima non raggiunge la maggior età;
49. stabilire, in casi eccezionali, l’eliminazione del segreto professionale nel
caso di persone che possano aver appreso di episodi di violenza contro i
135
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
bambini nello svolgimento del proprio lavoro, in seguito a esami o ad informazioni fornite in via confidenziale.
Programmi d’intervento per i fautori di violenza
Gli stati membri dovrebbero:
50. organizzare programmi d’intervento finalizzati ad invitare i fautori di violenze ad adottare una modalità di comportamento non violento, aiutandoli ad
essere consapevoli dei loro atti e a riconoscerne la responsabilità;
51. dare la possibilità ai fautori di seguire programmi d’intervento, non come
alternativa ad una sentenza, ma quale misura aggiuntiva volta a prevenire la
violenza; la partecipazione a tali programmi dovrebbe essere offerta su base
volontaria;
52. considerare la creazione di centri d’intervento statali specializzati per
uomini violenti e supportare centri di sostegno promossi dalle ONG e dalle
associazioni, facendo ricorso alle risorse disponibili;
53. assicurare la cooperazione e il coordinamento tra i programmi d’intervento indirizzati agli uomini e quelli che si occupano di tutela delle donne.
Misure aggiuntive per la violenza sessuale
Una banca dati genetica
Gli stati membri dovrebbero:
54. considerare la creazione di banche dati nazionali ed europee con il profilo
genetico di tutti i fautori di violenza sessuale, identificati e non, al fine di mettere in atto una politica efficace per prendere i responsabili e prevenire il ripetersi degli atti di violenza. Tali banche dovrebbero rifarsi agli standard previsti
dalla legislazione nazionale e dal Consiglio d’Europa in tale ambito.
Misure aggiuntive riguardanti la violenza all’interno della famiglia
Gli stati membri dovrebbero:
55. classificare tutte le forme di violenza all’interno della famiglia come reati
penali;
136
... SALVAGUARDIA DELLE DONNE DALLA VIOLENZA, CE 2002
56. rivedere e/o aumentare le sanzioni, laddove necessario, per violenze e
aggressioni commesse all’interno della famiglia, indipendentemente dal membro della famiglia coinvolto;
57. non considerare l’adulterio come una giustificazione per la violenza in
ambito familiare;
58. prevedere la possibilità di prendere misure al fine di:
a. consentire alle forze di polizia di entrare nella residenza di una persona
in pericolo, arrestare il colpevole ed assicurare che egli o ella compaiano di
fronte al giudice;
b. permettere alla magistratura di adottare misure ad interim volte a proteggere le vittime, quali il divieto del colpevole di contattare, comunicare o
avvicinare la vittima e di soggiornare o entrare in aree definite,
c. fissare un protocollo obbligatorio d’intervento in modo tale che i servizi
di polizia medici e sociali possano seguire la stessa procedura;
d. promuovere servizi di protezione proattiva e contattare la vittima non
appena che la polizia fa rapporto;
e. garantire una cooperazione fluida tra tutte le istituzioni competenti,
quali autorità di polizia, tribunali e servizi di protezione delle vittime, al fine
di garantire alla vittima di adottare tutte le misure legali per ricevere l’assistenza e adire le vie legali contro il colpevole entro i tempi stabiliti e senza
avere un contatto obbligatorio con il colpevole;
f. punire qualsiasi inadempienza delle misure imposte ai colpevoli dalle autorità.
59. considerare, laddove necessario, di assicurare alle donne immigrate che
sono state/sono vittime di violenza familiare un diritto di residenza indipendente, al fine di consentire loro di abbandonare i loro mariti violenti senza
dover lasciare il paese ospite.
Misure aggiuntive riguardanti le molestie sessuali
Gli stati membri dovrebbero:
60. adottare le misure necessarie atte a proibire qualsiasi condotta di natura
sessuale, o altri comportamenti basati sul sesso, che colpiscono la dignità
delle donne al lavoro, ivi inclusi i comportamenti di superiori e colleghi: qualsiasi atteggiamento di natura sessuale in cui il colpevole fa uso di una posizione
di autorità, in qualsiasi luogo si verifichino (incluso situazioni di relazioni di
vicinato, relazioni tra studenti e insegnanti, molestie telefoniche, ecc.) è com-
137
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
preso. Tali situazioni costituiscono una violazione della dignità delle persone;
61. promuovere la sensibilizzazione, l’informazione e la prevenzione delle
molestie sessuali nel posto di lavoro o in relazione al lavoro o in qualsiasi altra
situazione e adottare le misure necessarie per proteggere le donne e gli uomini da tale comportamento.
Misure aggiuntive riguardanti la mutilazione genitale
Gli stati membri dovrebbero:
62. punire qualsiasi mutilazione di organi genitali di donna o ragazza, sia con il
suo consenso che senza; per mutilazione sessuale s’intende la cucitura del
clitoride, la mutilazione, la clitoridectomia e l’infibulazione;
63. punire qualsiasi persona che ha deliberatamente partecipato, facilitato o
incoraggiato qualsiasi forma di mutilazione genitale femminile, con o senza il
consenso della persona; tali atti saranno puniti anche se compiuti solo in
parte;
64. organizzare campagne d’informazione e di prevenzione volte ai gruppi di
popolazione interessate, in particolare immigrati e rifugiati, sui rischi alla salute delle vittime e le sanzioni penali per i colpevoli;
65. sensibilizzare i medici, in particolare i dottori responsabili delle visite pre e
post-nascita e del controllo della salute dei bambini;
66. predisporre la conclusione o la concretizzazione di accordi bilaterali riguardanti la prevenzione e la proibizione di mutilazione dei genitali femminili e
la persecuzione dei fautori;
67. considerare la possibilità di garantire una speciale protezione alle donne
che appartengono al gruppo minacciato per motivi di appartenenza di genere.
Misure aggiuntive riguardanti la violenza nelle situazioni di conflitto e
post-conflitto
Gli stati membri dovrebbero:
68. punire qualsiasi forma di violenza contro le donne e i bambini in situazione
di conflitto, in accordo con le normative del diritto umanitario internazionale,
138
... SALVAGUARDIA DELLE DONNE DALLA VIOLENZA, CE 2002
sia che si verifichino sotto forma di umiliazione, tortura, schiavitù sessuale o
morte in seguito a tali azioni;
69. punire lo stupro, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di gravità paragonabile,
come violazione intollerabile dei diritti umani, come crimine contro l’umanità
e, nel caso sia commessa in occasione di conflitti armati, come crimine di
guerra;
70. garantire la protezione ai testimoni, nei tribunali nazionali e nelle corti
penali internazionali, di genocidi, crimini contro l’umanità e crimini di guerra e
dare loro domicilio legale, perlomeno durante il procedimento;
71. garantire l’assistenza sociale e legale a tutte le persone chiamate a testimoniare, nei tribunali nazionali o nelle corti penali, per genocidi, crimini contro
l’umanità e crimini di guerra;
72. fornire lo status di rifugiato o una protezione sussidiaria per questioni di
persecuzione legate al sesso e/o dare un titolo di soggiorno, a titolo umanitario, alle donne vittime di violenza durante i conflitti;
73. supportare e finanziare le ONG che forniscono consulenza e assistenza
alle vittime di violenza durante i conflitti e in situazioni post-conflitto;
74. nelle situazioni di post-conflitto, promuovere la trattazione di tematiche
specifiche riferite alle donne nella ricostruzione e nel processo di rinnovo politico delle zone colpite dal conflitto;
75. a livello nazionale ed internazionale, garantire che qualsiasi intervento
nelle aree colpite dai conflitti sia fatto da personale che ha ricevuto una formazione su problematiche legate all’appartenenza di genere;
76. supportare e finanziare programmi di assistenza alle vittime di conflitti
che hanno un approccio rivolto all’attenzione verso l’appartenenza di genere,
e contribuire alla ricostruzione e agli sforzi di rimpatrio dopo un conflitto.
Misure aggiuntive riguardanti la violenza negli ambienti istituzionali
Gli Stati membri dovrebbero:
77. punire qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata
139
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
o non punita dallo stato o dai suoi funzionari, ovunque si verifichi e in particolare in prigioni o in centri di detenzione, istituti psichiatrici, ecc.;
78. punire qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale o psicologica perpetrata
in situazioni in cui la responsabilità dello stato o di una terza parte può essere
invocata, ad esempio nelle scuole residenziali, nelle case di riposo ed altri
istituti.
Misure aggiuntive riguardanti la mancanza di libertà di scelta nella riproduzione
Gli stati membri dovrebbero:
79. proibire la sterilizzazione o l’aborto forzati, la contraccezione imposta
con coercizione, e la selezione prenatale per sesso, e adottare tutte le misure
necessarie a tal fine.
Misure aggiuntive negli omicidi per questioni d’onore
Gli stati membri dovrebbero:
80. punire tutte le forme di violenza contro le donne e i bambini commesse
secondo il principio di “omicidi per questioni d’onore”;
81. adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli “omicidi per questioni
d’onore”, ivi comprese le campagne d’informazione volte a gruppi di popolazione e a professionisti interessati, in particolare giudici e personale legale;
82. punire chiunque abbia deliberatamente partecipato, facilitato o incoraggiato “omicidi per questioni d’onore”;
83. supportare le ONG e altri gruppi che lottano contro tali pratiche.
Misure aggiuntive riguardanti i matrimoni forzati e prematuri
Gli stati membri dovrebbero:
84. proibire i matrimoni forzati, conclusi senza il consenso della persona coinvolta;
85. adottare le misure necessarie per impedire e interrompere le pratiche
connesse al commercio dei bambini.
140
PARTE SECONDA
IL CONTESTO NAZIONALE
A Leggi e direttive dello Stato italiano
141
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
142
Leggi e direttive dello stato italiano
L’Italia, fino a pochissimi anni fa, ha “brillato per la sua assenza” nelle
sedi internazionali in cui il tema della violenza contro le donne veniva affrontato. La situazione italiana non veniva citata, né in bene né in male, perché
proprio sconosciuta. Inoltre, il tema è stato ignorato anche dalla politica interna italiana, ulteriore sintomo dell’atteggiamento negativo che il sistema politico italiano ha nei confronti delle donne(1). Basti pensare alla tendenza in atto
da anni che vede progressivamente diminuire, fino a essere irrisoria, la percentuale di donne elette nelle istituzioni, a tutti i livelli. Solo negli ultimi tempi
rispetto al tema della violenza c’è stata una inversione di tendenza, anche se
limitata prevalentemente agli aspetti legislativi.
Il punto di partenza in ordine cronologico è costituito dalla legge n. 66
del 15/2/1996 “Norme contro la violenza sessuale”. Dopo circa vent’anni
dalla prima presentazione di un disegno di legge sulla violenza sessuale, si
arrivò ad un patto trasversale tra parlamentari donne per far approvare una
legge, molto discussa dal movimento delle donne prima e dopo l’approvazione, e la cui applicazione ha prodotto sentenze molto criticate (v. la polemica
legge e ordine... estranea al dibattito di tutte le prece(2)
denti legislature” , sposta lo stupro da reato contro la
morale a reato contro la persona, e annulla la distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine (entrambe
le acquisizioni sono state richieste agli Stati membri
dall’Unione europea, come si è visto), col corollario di
“domande odiose” cui le donne dovevano rispondere
nei processi per stupro. Un aspetto fondamentale di
valutazione è legato al suo utilizzo dato che sappiamo
dalla letteratura di settore come la percentuale di de-
SIDONIA GUARINO, Lavoro al tombolo
sulla cd. sentenza dei jeans). La legge, che prevede un rilevante innalzamento
delle pene, rispondendo così anche a “una domanda di penalità e di richiesta di
143
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
nunce sia infinitamente inferiore al numero di stupri tentati o realizzati tanto
da far dire che questa rappresenti una delle “leggi-manifesto, cioè di appello
morale, simboliche e ineffettive”(3).
Il secondo documento riportato è stato approvato dal Governo italiano il 7/3/1997, su proposta dell’allora Ministro per le Pari Opportunità Anna
Finocchiaro: la direttiva “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e
responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità
sociale a donne e uomini”. E’ il documento con il quale il Governo traduce le
indicazioni della Conferenza di Pechino del 1995 in obiettivi ed interventi calibrati
sulla realtà italiana. Tutti gli obiettivi indicati:
· acquisizione di poteri e responsabilità,
· integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative,
· analisi dei dati e valutazione di impatto,
· formazione a una cultura della differenza di genere,
· politiche di sviluppo e di promozione dell’occupazione,
· professionalità e imprenditoria femminile,
· politiche dei tempi, degli orari e dell’organizzazione del lavoro,
· prevenzione e tutela della salute,
· prevenzione e repressione della violenza,
· cooperazione e relazioni internazionali,
hanno un impatto anche sul problema della violenza, in quanto indirizzati al
superamento del ruolo subalterno della donna nella società, ma in specifico
l’obiettivo 9 “contiene misure che impegnano il governo e le istituzioni italiane
a prevenire e contrastare decisamente tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, dai maltrattamenti familiari al traffico di
donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale. Viene sottolineata l’importanza di un osservatorio nazionale di monitoraggio della legge contro la violenza sessuale …e la necessità di un’indagine statistica nazionale sulla violenza
domestica”(4).
Il terzo documento allegato alla presente sezione è la legge n. 269 del
3/8/1998 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in
schiavitù”, legge che appartiene pienamente al tema della violenza sulle donne, sia perché le vittime sono in gran parte bambine e ragazze – basti pensare al fenomeno emergente della schiavitù sessuale in mano alla malavita organizzata - sia perché riguarda comunque comportamenti di violenza maschile che hanno origine dallo stesso contesto di dominio maschile, tanto sulle
donne quanto sui bambini.
La legge prevede pene per chi induce, sfrutta o usa la prostituzione di
minorenni, come pure per chi partecipa sotto qualsiasi veste al mercato della
pornografia in cui siano implicati minorenni. Le norme contro lo sfruttamento
144
LEGGI E DIRETTIVE DELLO STATO ITALIANO
sessuale di minorenni valgono anche contro cittadini italiani che lo mettano in
atto all’estero (turismo sessuale). Anche la legge 269/98 viene considerata
una legge “manifesto” ma è troppo recente per poter dire di averlo verificato.
Rispetto alla violenza intrafamiliare, l’Italia, a differenza di molti altri
Paesi anche occidentali, disponeva già di uno specifico articolo di legge, il n.
572 del Codice penale italiano, dal titolo “Maltrattamenti in famiglia o verso i
fanciulli”, che “avrebbe permesso di sanzionare la violenza domestica” sotto
forma sia di violenze fisiche che di violenze psicologiche, purché fossero atti
continuativi, compiuti allo scopo di “sopraffare o umiliare la vittima” . Il condizionale indica che la legge è stata pochissimo applicata, perché le forze dell’ordine, cui in casi estremi si rivolge la donna per ottenere protezione, non
mettono in moto la procedibilità d’ufficio, ed anzi diverse donne hanno dichiarato di essere state dissuase a presentare denuncia dalle forze dell’ordine (4).
Del resto sappiamo da specifiche ricerche che anche quando in Italia si arriva
alla denuncia, il loro esito è raramente grave per gli autori delle violenze.
Maggiori speranze di appoggio alle vittime di violenza da parte del sistema giudiziario sono riposte in un altro provvedimento legislativo, che è
stato approvato in extremis nella passata legislatura: la legge 154/2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. Questa legge costituisce “uno
strumento orientato a garantire nell’immediatezza gli interessi della donna
che subisce violenze e che intende recidere la relazione per lei insostenibile.
Viene così raccolta una richiesta di strumenti, previsti per legge, di intervento
pronto e urgente ...infatti la legge impone l’allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare per ordine del giudice”(5).
(1)
V. A.Finocchiaro “Impegni e azioni del Governo italiano in “Zero Tolerance”, Atti della
Conferenza nazionale, Comune di Bologna, 1999.
(2)
M. Virgilio, “La violenza alle donne: risposte delle istituzioni dopo la legge contro le violenza
sessuale” in “Violenza alle donne e risposte delle istituzioni”, a cura di P. Romito, F. Angeli,
Milano 2000.
(3)
Cfr. V. Tola, “Risposte istituzionali alla violenza contro le donne in Italia” in “Violenze alle
donne e risposte delle istituzioni”, a cura di P. Romito, F. Angeli, Milano, 2000.
(4)
Cfr. E. Bascelli e P. Romito “L’intervento della polizia nei casi di maltrattamento domestico”
in “Violenza alle donne e risposta delle istituzioni”, op.cit.
(5)
Cfr. M. Virgilio, “L’effettività della legge: dentro e fuori il processo” in “Zero Tolerance”, op.
cit.
145
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
146
Norme contro la violenza sessuale
Legge 15 febbraio 1996 n.66, Norme contro la violenza sessuale
(PUBBLICATA
NELLA
GAZZETTA UFFICIALE
DEL
20
FEBBRAIO
1996 N. 42)
Art. 1.
1. Il capo I del Titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e
543 del codice penale sono abrogati.
Art. 2.
1. Nella Sezione II del Capo III del Titolo XII del Libro secondo del codice
penale, dopo l’articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies
introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.
Art. 3.
1. Dopo l’articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:
“Art.609-bis (violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa
al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad
altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due
terzi”.
Art. 4.
1. Dopo l’articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 3 della
presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 609-ter (circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da sei a
dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609bis sono commessi:
147
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri
strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il
colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.
Art. 5.
1. Dopo l’articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della
presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 609-quater (atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita
dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo,
compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il
genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato
o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo
609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni
tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona
offesa non ha compiuto gli anni dieci”.
Art. 6.
1. Dopo l’articolo 609-quater del codice penale, introdotto dall’articolo 5 della
presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 690-quinquies (corruzione di minorenne). - Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere,
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Art. 7.
1. Dopo l’articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall’articolo 6
della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 609-sexies (ignoranza dell’età della persona offesa). - Quando i delitti
previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono com-
148
NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE, I 1996
messi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del
delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria
scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa”.
Art. 8.
1. Dopo l’articolo 609-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 7 della
presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 609-septies (querela di parte). - I delitti previsti dagli articoli 609-bis,
609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.
Si procede tuttavia d’ufficio:
1) se il fatto di cui all’articolo 609-bis
è commesso nei confronti di persona
che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione,
di vigilanza o di custodia;
3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
LOREDANA BACCI, Noi siamo sempre quelli
Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.
servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere
d’ufficio;
5) se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo
comma”.
Art. 9.
1. Dopo l’articolo 609-septies del codice penale, introdotto dall’articolo 8,
comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
“ Art. 609-octies (violenza sessuale di gruppo). - La violenza sessuale di
gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di
violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.
Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste
dall’articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima impor-
149
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
tanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono
le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma
dell’articolo 112".
Art. 10.
1. Dopo l’articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall’articolo 9 della
presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 609-nonies (pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per
alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609quinquies e 609-octies comporta:
1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa”.
Art. 11.
1. Dopo l’articolo 609-nonies del codice penale, introdotto dall’articolo 10
della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 609-decies (comunicazione al tribunale per i minorenni). - Quando si
procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto
previsto dall’articolo 609-quater, il procuratore della repubblica ne dà notizia
al tribunale per i minorenni.
Nei casi previsti dal primo comma l’assistenza affettiva e psicologica della
persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne
e ammesse dall’autorità giudiziaria che procede.
In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l’autorità giudiziaria in
ogni stato e grado del procedimento”.
Art. 12.
1. Dopo il Titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente:
“Titolo II-bis - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza
- Art. 734-bis (divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa
da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche
150
NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE, I 1996
attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della
persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei
mesi”.
Art. 13.
1. All’articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
“1-bis. - Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni
sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1".
2. All’articolo 393 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
“2-bis. - Con la richiesta di incidente probatorio di cui all’articolo 392, comma
1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti”.
Art. 14.
1. All’articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
“3-bis. - La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno
diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell’articolo 393, comma
2-bis”.
2. All’articolo 398 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto
il seguente:
“5-bis. - Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di
anni sedici, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le
modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando
le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale,
avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o,
in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore.
Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con
mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una
indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede
con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio
è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti”.
151
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Art. 15.
1. All’articolo 472 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
“3-bis. - Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo
comma, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte
aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse
anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la
parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande
sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto”.
Art. 16.
1. L’imputato per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e
609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad
accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle
patologie medesime.
Art. 17.
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole:
“per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice
penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al Titolo XII del
libro II del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “per i reati di cui agli
articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la
persona, di cui al titolo XII del libro secondo del codice penale”.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
152
Direttiva del Presidente del Consiglio
“Azioni volte a promuovere l’attribuzione
di poteri e responsabilità alle donne, a
riconoscere e garantire libertà di scelte
e qualità sociale a donne e uomini”.
(PUBBLICATA
NELLA
GAZZETTA UFFICIALE 21
MAGGIO
1997, N. 116)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5, comma 2, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro
per le pari opportunità conferita con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 luglio 1996; Visti la dichiarazione e il programma di azione adottati
dalla quarta conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995);
Visto il quarto programma d’azione a medio termine per la parità e le pari
opportunità tra donne e uomini (1996-2000) dell’Unione europea; Visto il
documento approvato dalla Commissione nazionale per la parità e le pari
opportunità tra uomo e donna nel dicembre 1996;
Considerato che nei Paesi occidentali e in Italia le donne hanno ormai
raggiunto alti livelli di scolarità e accedono in elevata percentuale alle professioni di alta qualificazione e ad impieghi che comportano assunzione di responsabilità; che, nonostante resti elevato il tasso di disoccupazione e persistano aree di segregazione, la linea di tendenza è verso l’integrazione delle
donne nel mercato del lavoro e verso lo sviluppo di una consistente realtà di
imprenditorialità femminile;
Considerato che tuttavia perdura la marginalità femminile nelle sedi di
direzione e di decisione, nell’ambito delle professioni, delle aziende, della pubblica amministrazione, delle istituzioni politiche;
Ritenuto che le cause di tale fenomeno vanno ricercate sia nelle modalità di funzionamento dei luoghi della decisione, che risultano spesso estranee
alla cultura e allo stile di vita delle donne, sia nella distribuzione asimmetrica
del carico delle responsabilità familiari tra i due sessi, sia nella permanenza di
meccanismi di esclusione, e che su tali fenomeni occorre intervenire con un
azione coerente e concertata dei pubblici poteri;
153
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Ritenuto che l’esperienza sociale dei lavori delle donne fa emergere l’esigenza
di una valorizzazione del lavoro di cura come connotato primario della qualità
della convivenza civile e delle relazioni tra le persone, la necessità di un diverso uso del tempo a fondamento di un moderno stato sociale, l’opportunità di
una redistribuzione del tempo-lavoro di cura, anche come fonte di lavoro e di
cittadinanza;
Ritenuto che nelle sedi formative vanno promossi percorsi culturali finalizzati all’acquisizione di una identità di genere, all’educazione, alla convivenza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra donne e uomini;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della Sanità ha definito la
salute come complessivo benessere psicofisico della persona e non come
semplice assenza di malattie; che questa concezione della salute va assunta
come principio ispiratore delle politiche sociali e sanitarie, sia per rispondere ai
bisogni di salute di tutta la popolazione, sia per garantire la salute riproduttiva
delle donne;
Considerato che i movimenti delle donne, portatori dell’idea di differenza di genere, sono stati elemento propulsivo nella redazione del programma
di azione di Pechino;
Considerato che nella quarta conferenza mondiale sulle donne sono
stati individuati numerosi obiettivi strategici per l’uguaglianza, lo sviluppo e la
pace; che i governi si sono impegnati a realizzare azioni conseguenti in relazione alle specificità delle singole realtà nazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997;
Su proposta del Ministro per le pari opportunità;
Indirizza ai Ministri la seguente direttiva:
I Ministri, nell’esercizio delle rispettive competenze e con le iniziative di
volta in volta necessarie, perseguiranno i seguenti obiettivi, nell’ambito degli
obiettivi strategici indicati nella dichiarazione e nel programma di azione della
quarta conferenza mondiale sulle donne, allo scopo di promuovere l’acquisizione
di poteri e responsabilità da parte delle donne, di integrare il punto di vista
della differenza di genere in tutte le politiche generali e di settore, di promuovere nuove politiche dell’occupazione, dei tempi di vita e dell’organizzazione
del lavoro, di riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne
e uomini.
1. Acquisizione di poteri e responsabilità (empowerment)
obiettivo strategico G.1.
L’obiettivo consiste nel perseguimento delle condizioni per una presenza diffusa delle donne nelle sedi in cui si assumono decisioni rilevanti per la vita
della collettività, e si esplica nelle seguenti Azioni.
154
AZIONI VOLTE A PROMUOVERE L’ATTRIBUZIONE DI
POTERI E RESPONSABILITÀ ALLE DONNE..., I 1997
1.1. Assicurare una presenza significativa delle donne, valorizzandone competenze ed esperienze, negli organismi di nomina governativa e in tutti gli
incarichi di responsabilità dell’amministrazione pubblica.
FRANCESCO LA CORTE, Donne del sud in pellegrinaggio
1.2. Analizzare gli effetti dei sistemi elettorali vigenti, a livello europeo, nazionale e locale, sulla rappresentanza politica delle donne negli organismi elettivi.
1.3. Analizzare l’impatto dei sistemi e dei percorsi formativi, di aggiornamento, dei modelli organizzativi del settore pubblico, sull’acquisizione di incarichi di
responsabilità da parte delle donne nell’ambito della riforma della pubblica
amministrazione e proporre gli opportuni adeguamenti.
2. Integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative (mainstreaming) - obiettivo strategico H.1.
L’obiettivo consiste nel rafforzamento e
adeguamento dei meccanismi istituzionali del
mainstreaming, e si esplica nelle seguenti Azioni.
2.1. Assicurare un coordinamento strutturale
e permanente dell’azione dei ministeri, al fine
di riesaminare normative, politiche e programmi, verificare lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nella presente direttiva e studiare eventuali proposte innovative.
2.2. Assumere iniziative, adottare regolamenti e altri atti necessari alla piena
e tempestiva attuazione della presente direttiva.
2.3. Verificare lo stato di attuazione delle normative in materia di parità, e in
particolare della legge 10 aprile 1991, n. 125(1), anche al fine di valutare
l’adeguatezza degli strumenti istituzionali; avviare, con l’apporto della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e del Comitato nazionale
di parità e pari opportunità nel lavoro, un processo di riforma finalizzato alla
costruzione di un sistema articolato preposto all’attuazione del mainstreaming.
3. Analisi dei dati e valutazione di impatto obiettivo strategico H.3.
L’obiettivo consiste nella produzione e diffusione di dati e informazioni
disaggregati per sesso, nonché nella valutazione di impatto equitativo di genere delle politiche governative, e si esplica nelle seguenti Azioni.
3.1. Valutare l’impatto equitativo della riforma dello Stato sociale, con particolare riferimento ai rapporti tra i sessi e le generazioni.
3.2. Adottare il metodo della valutazione di impatto sulle strutture e le relazioni di genere prima dell’adozione di qualunque azione di governo.
3.3. Realizzare un libro bianco sul lavoro, che analizzi in particolare l’influenza
della differenza di genere sulle trasformazioni dei lavori e sulle tipologie di
lavoro nelle diverse fasce d’età e nei diversi settori e zone del Paese.
155
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
3.4. Contribuire allo sviluppo, anche per il tramite dell’ISTAT e del Sistema
statistico nazionale, la progettazione, la rilevazione e l’elaborazione delle statistiche con disaggregazioni per sesso e per età; dare priorità alle caratteristiche proprie di ciascun sesso nella programmazione della ricerca, nella rilevazione
dei dati e nell’analisi.
3.5. Promuovere ricerche mirate a fare emergere le problematiche connesse
alla differenza di genere, in particolare fondandosi su dati delle statistiche
ufficiali.
4. Formazione a una cultura della differenza di genere obiettivo strategico B.4.
L’obiettivo consiste nel recepire, nell’ambito delle proposte di riforma
della scuola, dell’università, della didattica, i saperi innovativi delle donne, nel
promuovere l’approfondimento culturale e l’educazione al rispetto della differenza di genere, e si esplica nelle seguenti Azioni.
4.1. Promuovere l’introduzione, negli insegnamenti curricolari, dello studio dei
diritti fondamentali delle donne, secondo le enunciazioni delle Convenzioni e
dei Documenti delle Nazioni unite.
4.2. Favorire e incrementare la conoscenza del percorso delle donne nella
storia e del loro contributo, e di quello dei movimenti femminili e femministi,
allo sviluppo e al progresso della società, anche mediante la promozione di
progetti didattici di carattere disciplinare o interdisciplinare, di iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti e mediante la produzione di materiali
didattici.
4.3. Promuovere iniziative formative orientate al rispetto delle differenze e
alla soluzione pacifica delle controversie e dei conflitti.
4.4. Promuovere, anche mediante percorsi articolati, l’educazione alla
sessualità, alla consapevolezza e alla valorizzazione della differenza di genere, a rapporti tra i sessi fondati sull’affettività, sulla reciprocità e sulla condivisione
di responsabilità.
4.5. Consultare nell’iter di discussione sulle proposte di riforma della scuola e
dell’università le associazioni delle ricercatrici, delle pedagogiste, delle insegnanti, delle studentesse.
4.6. Favorire le condizioni per l’accesso delle donne alla ricerca e alle cattedre
universitarie.
5. Politiche di sviluppo e di promozione dell’occupazione obiettivo strategico F.5.
L’obiettivo consiste nel rafforzare le strutture produttive legate alla innovazione, nell’investire nei settori della qualità della vita, della formazione,
della cultura, della salvaguardia del territorio e dell’ambiente, e si esplica nelle
156
AZIONI VOLTE A PROMUOVERE L’ATTRIBUZIONE DI
POTERI E RESPONSABILITÀ ALLE DONNE..., I 1997
seguenti Azioni.
5.1. Valutare l’impatto equitativo di genere nella scelta dei settori di sviluppo e
dei programmi di investimento.
5.2. Quantificare le ricadute sull’occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione e di formazione professionale.
5.3. Finanziare incentivi per l’occupazione femminile nelle aree di crisi e del
Mezzogiorno, dove la disoccupazione delle donne è particolarmente elevata.
5.4. Assumere il patto territoriale e gli altri strumenti di contrattazione a
livello locale come momenti privilegiati per definire e perseguire obiettivi strategici per l’occupazione femminile.
5.5. Adottare programmi finalizzati alla formazione mirata, alla transizione
scuola-lavoro, alla promozione di competenze femminili nell’ambito di lavori
socialmente utili e del settore nonprofit, alla sperimentazione di itinerari professionali di alta specializzazione.
5.6. Sperimentare, anche con azioni pilota, iniziative volte a contrastare il
lavoro sommerso, anche attraverso attività formative per la creazione di
lavoro indipendente, valorizzando nuove competenze femminili.
6. Professionalità e imprenditorialità femminile obiettivo strategico F.2.
L’obiettivo consiste nel promuovere nuovo sviluppo attraverso la
valorizzazione del potenziale di innovazione costituito dalla professionalità e
dall’imprenditorialità femminile, e si esplica nelle seguenti Azioni.
6.1. Potenziare e incentivare tutte le iniziative tese a creare occupazione e in
particolare promuovere autoimprenditorialità, anche mediante l’utilizzazione
e il potenziamento della legislazione a favore della creazione di impresa e la
piena applicazione della normativa sul prestito d’onore per giovani.
6.2. Sostenere le esperienze del privato-sociale definendo standard di qualità
delle prestazioni ed elaborando nuovi sistemi di regolazione appropriati alla
diversificazione e innovazione delle tipologie di lavoro.
6.3. Realizzare un monitoraggio permanente sull’accesso delle donne ai fondi
strutturali europei, garantire trasparenza nella informazione e nella gestione,
promuovere iniziative volte alla piena utilizzazione dei finanziamenti anche
attraverso misure di sostegno alla progettazione; realizzare un monitoraggio
permanente sull’imprenditorialità femminile e sulla formazione professionale,
anche allo scopo di potenziare la ricerca e la sperimentazione su percorsi
professionali innovativi.
7. Politiche dei tempi, degli orari e dell’organizzazione del lavoro obiettivo strategico F.6.
L’obiettivo consiste nel realizzare politiche dei tempi e dei cicli di vita
157
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
che consentano a donne e uomini di svolgere, in fasi diverse dell’esistenza, gli
impegni di lavoro, di cura, di formazione culturale e professionale; consiste
altresì nel promuovere politiche di organizzazione del lavoro che valorizzino
la differenza di genere e non determinino discriminazioni in base al sesso,
nell’accesso al lavoro e nello sviluppo della carriera, e si esplica nelle seguenti
Azioni.
7.1. Promuovere, in sede di concertazione tra governo e parti sociali, l’adozione di politiche degli orari di lavoro flessibili, tali da adattarsi alle diverse
esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, nei diversi periodi di vita, con possibilità di optare per moduli di orario ridotto e di rientrare nel modulo del tempo
pieno senza penalizzazioni di carriera.
7.2. Avviare uno studio in sede interministeriale allo scopo di analizzare anche in seguito alla risoluzione approvata dal Parlamento europeo in materia
di riduzione e adattamento del tempo di lavoro - i costi e i benefìci in termini
finanziari, di benessere e coesione sociale, di politiche orientate alla riduzione
dell’orario di lavoro.
7.3. Definire e proporre, nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza
all’Unione europea, una nuova disciplina del lavoro notturno per donne e uomini che preveda garanzie per lavoratrici e lavoratori sui limiti di svolgimento
dei turni di notte e sulla tutela della salute, e che garantisca una tutela rafforzata alle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento ferma restando la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903(2).
7.4. Definire e proporre una nuova disciplina dei congedi parentali volta a
riconoscere a entrambi i genitori il diritto individuale di assentarsi, oltre il periodo perinatale, per motivi inerenti alla salute o ad altre esigenze delle figlie e
dei figli.
7.5. Definire e proporre una nuova disciplina generale sui congedi formativi e
promuoverne l’applicazione anche attraverso la contrattazione nel settore
pubblico, in modo da garantire alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di
fruire di periodi di assenza dal lavoro da dedicare alla formazione permanente
e all’aggiornamento professionale.
7.6. Favorire le azioni volte alla riforma delle normative che regolano i tempi
di vita e di lavoro nelle città.
7.7. Sviluppare e rendere periodiche le indagini sull’uso del tempo, anche al
fine di misurare il valore economico del lavoro non retribuito e di valutare
l’asimmetria dei ruoli all’interno delle famiglie.
7.8. Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura, anche mediante iniziative nel
campo della sicurezza e della tutela della persona.
7.9. Promuovere, anche in relazione all’accesso ai finanziamenti pubblici,
azioni positive che prevedano modifiche dell’organizzazione del lavoro volte
a valorizzare le risorse umane, in particolare nell’ambito della pubblica ammi-
158
AZIONI VOLTE A PROMUOVERE L’ATTRIBUZIONE DI
POTERI E RESPONSABILITÀ ALLE DONNE..., I 1997
nistrazione.
7.10. Analizzare i processi di riorganizzazione o privatizzazione delle aziende
pubbliche, anche dotandosi di appositi strumenti di osservazione, per realizzare un monitoraggio degli itinerari professionali e di carriera femminili.
7.11. Promuovere la piena applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 125(3),
in particolare nella parte riguardante le azioni in giudizio contro le discriminazioni
indirette.
8. Prevenzione e tutela della salute - obiettivi strategici C.1-C.5.
L’obiettivo consiste nella tutela della salute delle donne e degli uomini,
intesa come complessivo benessere psicofisico, e nella promozione di iniziative volte a sostenere la realizzazione del desiderio di maternità e ad assicurare una procreazione libera e responsabile, e si esplica nelle seguenti Azioni.
8.1. Valorizzare, nel Piano sanitario nazionale, le azioni dirette alla tutela della
salute della donna in tutte le fasi della vita.
8.2. Promuovere il piano socio-assistenziale nazionale, realizzando
preventivamente una valutazione di impatto equitativo secondo il genere.
8.3. Incentivare nel progetto obiettivo specifico per la salute materno-infantile, le azioni mirate ai fattori di rischio, alla diagnosi precoce, alla prevenzione,
alla salute riproduttiva.
8.4. Favorire lo sviluppo di una umanizzazione del parto, mediante
l’adeguamento delle strutture e la disponibilità del personale, per creare un
luogo ove si verifichi la sintesi razionale tra servizio sanitario pubblico e rispetto della persona.
8.5. Predisporre un testo unico sulla maternità, anche allo scopo di armonizzare le normative di settore e di accrescere i livelli di tutela delle categorie
meno protette.
8.6. Sviluppare le indagini e le rilevazioni orientate a evidenziare le differenze
di genere nella salute, con particolare riferimento a fattori di rischio, prevenzione, cronicità, disabilità, salute riproduttiva.
9. Prevenzione e repressione della violenza obiettivi strategici D.1-D.3.
L’obiettivo consiste nel promuovere efficaci iniziative di contrasto della
violenza nelle relazioni personali e della prostituzione coatta, e si esplica nelle
seguenti Azioni.
9.1. Sviluppare e dare periodicità, definendo nuove metodologie di indagine,
alle rilevazioni statistiche sui fenomeni di violenza sessuale e abusi sessuali,
anche in ambito familiare, maltrattamenti, molestie sessuali nel luogo di lavoro.
9.2. Realizzare un osservatorio permanente sul fenomeno della violenza sul-
159
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
le donne e sulle o sui minori, anche allo scopo di effettuare un monitoraggio e
una verifica della nuova normativa in materia di reati di violenza sessuale e di
analizzare la giurisprudenza in materia di reati sessuali e di maltrattamenti in
famiglia.
9.3. Predisporre una nuova normativa che introduca provvedimenti cautelari
urgenti in caso di violenza domestica.
9.4. Promuovere strategie efficaci di contrasto della prostituzione coatta, in
particolare la realizzazione di campagne di informazione e l’adozione di misure di protezione e di ricerca di occasioni di lavoro per le donne che vogliano
sottrarsi al racket della prostituzione e allo sfruttamento sessuale.
10. Cooperazione e relazioni internazionali obiettivi strategici E.1-E.4.
L’obiettivo consiste nello sviluppo di una politica estera tesa alla pace,
alla cooperazione e al pieno rispetto dei diritti umani, in cui le differenze di
genere nelle diverse culture siano occasione di ascolto reciproco e di reale
confronto, e si esplica nelle seguenti Azioni.
10.1. Sviluppare iniziative volte al riconoscimento e all’effettivo rispetto dei
diritti umani delle donne e delle bambine.
10.2. Valorizzare il contributo delle donne nelle relazioni internazionali e per la
soluzione pacifica dei conflitti, utilizzando in particolare le competenze femminili presenti nelle aree di crisi.
10.3. Sviluppare nuove forme di cooperazione volte alla piena valorizzazione
dell’autonomia delle donne in tutte le sfere della società e dell’economia, con
particolare riguardo al ruolo che le donne possono assumere nella lotta alla
povertà.
11. La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
12. La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Riportata alla voce Lavoro.
Riportata alla voce Lavoro.
(3)
Riportata alla voce Lavoro.
(1)
(2)
160
“Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del
turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.
Legge 3 agosto 1998, n. 269
(PUBBLICATA
NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N. 185
DEL
10
AGOSTO
1998)
Art. 1. (Modifiche al codice penale)
1. In adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto
1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e
sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall’Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo
l’articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Art. 2. (Prostituzione minorile)
1. Dopo l’articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: “Art. 600-bis. (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla prostituzione una persona di
età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni
a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici
anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La
pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore
degli anni diciotto”.
2. Dopo l’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente: “Art. 25-bis - (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati
a carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio,
qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzio-
161
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
ne, ne dà immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può
proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i
minorenni adotta i provvedimenti utili all’assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede d’ufficio.
2. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia,
sia vittima di uno dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo
comma, del codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza
le misure di cui al comma 1 e, prima di confermare i provvedimenti adottati
nell’interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli affari
esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza”.
Art. 3. (Pornografia minorile)
1. Dopo l’articolo 600-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 2, comma
1, della presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 600-ter. - (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli anni
diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da
lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa
commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con
qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga
notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo,
consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto,
è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire
dieci milioni”.
Art. 4. (Detenzione di materiale pornografico)
1. Dopo l’articolo 600-ter del codice penale, introdotto dall’articolo 3 della
presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o
dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o
162
NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE,
DELLA PORNOGRAFIA, DEL TURISMO SESSUALE ..., I 1998
con la multa non inferiore a lire tre milioni”.
Art. 5. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
1. Dopo l’articolo 600-quater del codice penale, introdotto dall’articolo 4 della
presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 600-quinquies. - (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile). - Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla
fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da lire trenta milioni a lire trecento milioni”.
Art. 6. (Circostanze aggravanti ed attenuanti)
1. Dopo l’articolo 600-quinquies del codice penale, introdotto dall’articolo 5
della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 600-sexies. - (Circostanze
aggravanti ed attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, primo comma, e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla
metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi
previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata
dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore
adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il
secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da
persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di
pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in
danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la
pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi
previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà
per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto
riacquisti la propria autonomia e libertà”.
Art. 7. (Pene accessorie)
1. Dopo l’articolo 600-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della
presente legge, è inserito il seguente:
“Art. 600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti
previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre
ordinata la confisca di cui all’articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai predetti articoli, nonché
la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione
per le emittenti radio-televisive”.
163
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Art. 8. (Tutela delle generalità e dell’immagine del minore)
1. All’articolo 734-bis del codice penale, prima delle parole: “609-bis” sono
inserite le seguenti: “600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies,”.
Art. 9. (Tratta di minori)
1. All’articolo 601 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni
diciotto al fine di indurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a
venti anni”.
Art. 10. (Fatto commesso all’estero)
1. L’articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 604. - (Fatto commesso all’estero) - Le disposizioni di questa sezione,
nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero
in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi il cittadino straniero
è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del
Ministro di grazia e giustizia”.
Art. 11. (Arresto obbligatorio in flagranza)
1. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo
le parole: “articolo 600” sono inserite le seguenti: “, delitto di prostituzione
minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia
minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previ-
Art. 12. (Intercettazioni)
1. All’articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera
f), è aggiunta la seguente:
“f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale”.
Art. 13. (Disposizioni processuali)
1. Nell’articolo 33-bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 169 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
al comma 1, lettera c), dopo le parole: “578,
comma 1,” sono inserite le seguenti: “da
600-bis a 600-sexies puniti con la reclusio-
164
LOREDANA BACCI, La treccia e il treccino
sto dall’articolo 600-quinquies”.
NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE,
DELLA PORNOGRAFIA, DEL TURISMO SESSUALE ..., I 1998
ne non inferiore nel massimo a cinque anni,”.
2. All’articolo 190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: “1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale, se l’esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici”.
3. All’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: “Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600-ter, 600-quinquies,”.
4. All’articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: “ipotesi di reato previste dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600bis, 600-ter, 600-quinquies,”.
5. All’articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: “delitti previsti dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600ter, 600-quinquies,”.
6. All’articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti:
“4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene
necessario, le modalità di cui all’articolo 398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice
penale, l’esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua
o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un
impianto citofonico”.
7. All’articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
“delitti previsti dagli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis, 600-ter, 600quinquies,”.
Art. 14. (Attività di contrasto)
1. Nell’ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di
livello almeno provinciale dell’organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia
giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o
per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di
criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria,
al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di
intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all’articolo 5
della presente legge. Dell’acquisto è data immediata comunicazione all’autori-
165
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
tà giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla
conclusione delle indagini.
2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di
telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, motivata a pena
di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies
del codice penale commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi
di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di
copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad
esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le
attività di cui al comma 1 anche per via telematica.
3. L’autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l’emissione o
disporre che sia ritardata l’esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o
sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori,
ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e
600- quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. L’autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d’uso, agli organi
di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività di
contrasto di cui al presente articolo.
Art. 15. (Accertamenti sanitari)
1. All’articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le
parole: “per i delitti di cui agli articoli” sono inserite le seguenti: “600-bis,
secondo comma,”.
Art. 16. (Comunicazioni agli utenti)
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi
esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla
data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole
destinazioni, la seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai sensi
166
NORME CONTRO LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE,
DELLA PORNOGRAFIA, DEL TURISMO SESSUALE ..., I 1998
dell’articolo ... della legge ... n. ... - La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche
se gli stessi sono commessi all’estero”.
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al
centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due
milioni a lire dieci milioni.
Art. 17. (Attività di coordinamento)
1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento
delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento
sessuale e dall’abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta
ogni anno al Parlamento una relazione sull’attività svolta ai sensi del comma
3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla
vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto
vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies
del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente
legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti
previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione,
della sanità, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia
e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali,
sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
167
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
c) partecipa, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa
di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19982000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell’interno, in virtù dell’accordo adottato dai Ministri di giustizia
europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso
la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria,
avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata
dalla presente legge.
6. Il Ministero dell’interno istituisce altresi presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di
coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L’unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti
delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Art. 18. (Abrogazione di norme)
1. All’articolo 4, numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni, le parole: “di persona minore degli anni 21 o” sono soppresse.
Art. 19. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
168
“Misure contro la violenza
nelle relazioni familiari”
Legge n. 154 del 5 Aprile 2001
(PUBBLICATA
NELLA
GAZZETTA UFFICIALE N. 98
DEL
28
APRILE
2001)
Art. 1. (Misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
“2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al
giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie
di cui all’articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura
cautelare sia successivamente revocata”.
2. Dopo l’articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
“Art. 282-bis. – (Allontanamento dalla casa familiare). – 1. Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prescrive all’imputato di lasciare
immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona
offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non
avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa,
in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro.
In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per
effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il
giudice determina la misura dell’assegno tenendo conto delle circostanze e
dei redditi dell’obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento.
Può ordinare, se necessario, che l’assegno sia versato direttamente al
beneficiario da parte del datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla re-
169
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
tribuzione a lui spettante. L’ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non
sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se
assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque
efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma
3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l’ordinanza prevista dall’articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economicopatrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le
condizioni dell’obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza
riprende.
6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del
convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena
previsti dall’articolo 280”.
Art. 2. (Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:
“Titolo IX-bis.
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 342-bis.
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)
Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio, su
istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui
all’articolo 342-ter.
Art. 342-ter.
(Contenuto degli ordini di protezione)
Con il decreto di cui all’articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove
occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in
particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d’origine, ovvero al
domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei
luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequenta-
170
MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI, I 2001
re i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l’intervento dei servizi sociali del
territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che
abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di
altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui
al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e
termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata
direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola
dalla retribuzione allo stesso spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta
esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può
essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il
tempo strettamente necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove
sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice
provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della forza pubblica e dell’ufficiale sanitario”.
Art. 3. (Disposizioni processuali)
1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
“CAPO V-bis.
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI
Art. 736-bis.
(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).
Nei casi di cui all’articolo 342-bis del codice civile, l’istanza si propone, anche
dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione
monocratica.
Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del
ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno
agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo
della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio
personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni,
può adottare immediatamente l’ordine di protezione fissando l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici
giorni ed assegnando all’istante un termine non superiore a otto giorni per la
171
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza il giudice conferma, modifica o revoca l’ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l’ordine di protezione o rigetta il
ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca
l’ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma,
è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma
dell’articolo 739. Il reclamo non sospende l’esecutività dell’ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale,
sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa
parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in
quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti”.
Art. 4. (Trattazione nel periodo feriale dei magistrati)
1. Nell’articolo 92, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: “procedimenti cautelari,”
sono inserite le seguenti: “per l’adozione di ordini di protezione contro gli
abusi familiari,”.
Art. 5. (Pericolo determinato da altri familiari)
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili,
anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro
componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero
nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o
dal convivente. In tal caso l’istanza è proposta dal componente del nucleo
familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.
Art. 6. (Sanzione penale)
1. Chiunque elude l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall’articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l’ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.
Art. 7. (Disposizioni fiscali)
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all’azione civile contro la
violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari
diretti a ottenere la corresponsione dell’assegno di mantenimento previsto
dal comma 3 dell’articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell’articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall’imposta di
172
MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI, I 2001
bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di
copia nonché dall’obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell’articolo
9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
Art. 8. (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano
quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o
nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale
ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel
relativo procedimento si è svolta l’udienza di comparizione dei coniugi davanti
al presidente prevista dall’articolo 706 del codice di procedura civile ovvero,
rispettivamente, dall’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella
legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi
procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati
nell’articolo 342-ter del codice civile.
2. L’ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia
qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione
personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l’ordinanza contenente
provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall’articolo
708 del codice di procedura civile e dall’articolo 4 della legge 1º dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni.
173
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
174
PARTE SECONDA
IL CONTESTO NAZIONALE
B DOCUMENTI ASSUNTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
175
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
176
I documenti approvati
dalla Regione Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna ha espresso da molti anni posizioni di consapevolezza politica rispetto alla portata del tema della violenza contro le
donne e, nell’ultimo decennio, ha fatto un percorso importante su queste
tematiche, in collaborazione con i governi locali e con le associazioni del settore.
In questa regione, infatti, tanto l’Amministrazione regionale quanto gli
Enti locali da oltre dieci anni hanno iniziato a ricevere costanti proposte e
sollecitazioni da un insieme di associazioni che, pur nella varietà di finalità
statutarie, tradizioni, metodi di lavoro si sono costituite come una vera e
propria rete che lavora in modo sinergico sia sul piano operativo che sul piano
dell’elaborazione culturale e della proposta politica. Con esse la Regione ha
aperto un confronto, a partire dagli anni fine ottanta ed inizio novanta, che ha
già prodotto una nutrita serie di interventi e iniziative, tra questi si citano:
· inserimento in una legge regionale di sostegno alle scelte e competenze
genitoriali (L.R. 27/89) di riferimenti alla violenza contro le donne;
· costruzione di una rete regionale (obiettivo almeno una Casa in ogni
provincia) di Case-rifugio con relativo Centro di consulenza;
· l’avvio del Centro di documentazione sulla violenza contro le donne a
Bologna;
· rilevazioni di dati statistici sulle donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza
(riferite agli anni 1991-92 e all’anno 1995);
· convegno “Dove rimane il segno: uscire dalla violenza è possibile”- 1993;
· due cicli di formazione per operatrici e volontarie dei centri antiviolenza
realizzati negli anni 1995 e 1996;
· diversi progetti di formazione rivolti al mondo della scuola ed a categorie
di operatori che incontrano la violenza;
· la ricerca “Indagini conoscitive sulle violenze alle donne in EmiliaRomagna” relative a dati del 1997, e la presentazione dei risultati in un
convegno del settembre 1998;
· varie ricerche, con relative iniziative divulgative – convegni, pubblicazioni
- nell’ambito del progetto regionale “Città sicure”;
· adozione da parte della Regione Emilia-Romagna della direttiva di Governo “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle
177
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e
uomini” (Delibera del Consiglio regionale n. 919/98);
· progetto regionale “Prostituzione”, ora “Oltre la strada”, attivato dal 1996,
con interventi a sostegno delle donne rese schiave dalla tratta;
· progetto regionale “Contrastare la violenza alle donne”;
· piano sanitario regionale 1999-2001 e progetto “Salute donna”, nella
parte relativa ad “Abuso e maltrattamento”; questa è la prima volta che in
un piano sanitario regionale si menziona la violenza contro le donne.
· protocollo d’intesa istituzioni-associazioni con l’impegno a lavorare su 4
aree prioritarie;
· progetto di ricerca sugli uomini violenti, concretizzatosi nel 2002 con
l’uscita del volume “La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di partner
violenti” di Carmine Ventimiglia;
· progetto di ricerca di aggiornamento dei dati statistici sui centri antiviolenza
“Violenze contro le donne e percorsi di uscita dalla violenza”, 2002, a cura
di Giuditta Creazzo;
· corso di formazione per operatrici e volontarie di Case e Centri
antiviolenza;
· progetto “La casa sul filo” - percorsi di formazione all’identità di genere;
· progetto di sostegno alle scelte di autonomia delle donne che hanno
subito violenza;
. corso di formazione rivolto alle figure professionali dell’area sanitaria e
sociale che impattano donne che hanno subito violenza.
Tra le molte iniziative realizzate, che testimoniano della forte convinzione con cui la Regione Emilia-Romagna affronta il problema, sono stati qui
inseriti alcuni tra i progetti più significativi e recenti:
1. il progetto “Oltre la strada”, avviato in forma autonoma dalla Regione
nel 1996;
2. il Protocollo d’intesa tra istituzioni e associazioni sul tema della violenza
contro le donne;
3. il Piano per la Salute Donna nella parte relativa ad “Abuso e maltrattamento”;
4. la presentazione del CD ROM per la scuola “La casa sul filo. Identità,
differenza e relazioni di genere”;
5. la presentazione del volume “La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di partner violenti” di Carmine Ventimiglia.
Il primo documento affronta vari aspetti del fenomeno della prostituzione di strada, tra cui la prostituzione coatta e riduzione in schiavitù di ragazze (in grande maggioranza) e ragazzi, che costituisce una parte del problema
“violenza alle donne” di inaudita ferocia e portata, come si apprende dai casi
riportati ormai quotidianamente sulla stampa.
178
I DOCUMENTI APPROVATI
DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Partendo dalla premessa che “la prostituzione coinvolge in maniera
maggioritaria le donne e che nell’occuparsi del fenomeno vi è da parte della
Regione Emilia-Romagna la forzata accettazione di uno stato di fatto inaccettabile sul piano dei valori, essendo in gioco i diritti delle persone e le libertà
essenziali”, si descrive uno scenario di riferimento all’interno del quale il problema della tratta di donne, anche minorenni, da destinare alla prostituzione,
assume toni di pesante drammaticità.
Muovendo dall’assunto che questo mondo è raggiungibile, sono individuate delle azioni con cui contrastare il fenomeno, tra cui “azioni volte a
facilitare la ricerca di alternative per chi intende abbandonare il mercato del
sesso, favorendone una collocazione occupazionale non precaria” ed “azioni
STEFANO COACCI, Castelluccio oggi come ieri
volte a contrastare le forme di violenza fondandole sul riconoscimento delle
persone e dei loro diritti, …sulla moltiplicazione delle occasioni concrete per
sottrarsi alla violenza e per favorire la repressione delle persone o delle organizzazioni che praticano la violenza”: il progetto, che si è articolato
territorialmente in 10 progetti locali (quasi tutti di Comuni capoluogo di provincia), si è poi collegato al Tavolo nazionale di coordinamento sulla prostituzione e
la tratta, ed ha ricevuto finanziamenti dall’Unione europea.
Il secondo documento riporta integralmente il testo
del Protocollo firmato il 13 gennaio 2000 da Regione
Emilia-Romagna, l’ANCI-Emilia-Romagna, l’UPI-EmiliaRomagna e le associazioni del settore sul tema della
violenza alle donne. Con tale azione si è inteso dare
visibilità e riconoscimento alle associazioni che in questo campo specifico svolgono un ruolo peculiare e fondamentale di denuncia,
di proposta politica, di operatività concreta. Esso costituisce tanto un punto
d’arrivo, in quanto vi sono ribaditi i concetti che hanno guidato l’azione regionale relativamente a tale grave problema sociale, quanto un punto di partenza poiché vi si individuano ambiti e modalità d’intervento validi per un brevemedio periodo. Con la firma del Protocollo d’intesa si attiva il “Progetto di
contrasto alla violenza contro le donne in Emilia-Romagna” che include azioni,
progetti, iniziative riconducibili alle cinque aree d’intervento individuate a livello
internazionale come maggiormente significative e prioritarie:
- supporto e protezione delle vittime;
- lavoro con gli aggressori;
- formazione;
- ricerca;
- informazione e sensibilizzazione.
Il terzo documento è costituito dalla parte “Abuso e maltrattamento”
179
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
del Piano per la Salute 1999-2001 “Salute donna”.
Per la prima volta, un Piano sanitario regionale menziona la violenza
contro le donne, che pure, abbiamo visto dai documenti OMS e da altri documenti comporta manifestazioni e conseguenze dannose molto forti e persistenti, per lo più ignorate finora dal mondo. Il Patto di solidarietà per la salute
in Emilia-Romagna”, Piano sanitario 1999-2001, nel progetto speciale “Famiglia/Infanzia/Età evolutiva” a pag. 118 cita, tra le aree di intervento prioritario: ”Aiuto e sostegno alle donne che hanno subito violenza”. In questo ambito, l’impegno è quello di promuovere una riflessione approfondita sulle esperienze in corso, che senza la pretesa di prefigurare modelli, consenta tuttavia
di comprendere tutte le implicazioni connesse alle diverse forme di aiuto,
avendo attenzione alla specificità dei singoli interventi da attuare”. Tale indicazione, viene sviluppata nel Piano ”Salute donna”. In esso viene per sommi
capi descritta la situazione epidemiologica internazionale ed italiana. Per quanto
riguarda, invece, l’obiettivo generale si afferma che “l’eliminazione per gradi
del fenomeno della violenza contro le donne implica il contemporaneo
coinvolgimento di strutture, operatori e programmi relativi a diversi ambiti:
politico, educativo, sociale e sanitario. Una strategia di rete pertanto diventa
strumento indispensabile”. Nello specifico dell’ambito socio-sanitario, la parola–chiave è stato il concetto di riconoscimento, che viene declinato tra gli
obiettivi, tra le azioni e tra gli indicatori di risultato.
Non ultimo, con il CD ROM per la scuola, “La casa sul filo. Identità,
differenza e relazioni di genere”, Regione Emilia-Romagna e Commissione
Pari Opportunità Mosaico hanno inteso realizzare uno strumento per l’educazione alla differenza/relazione femminile-maschile considerata come forma di
prevenzione dei fenomeni di violenza di genere.
Il CD ROM ruota attorno a 33 parole chiave. Raggruppamenti per ordine
semantico delle parole chiave sono introdotti da una narrazione filmata: testimonianze di bambini, bambine, uomini e donne raccolte in anni di lavoro
educativo da un lato e di sostegno alle vittime di violenza dall’altro.
Fino ad oggi il fenomeno della violenza contro le donne è stato analizzato secondo un approccio di genere al femminile e dalla prospettiva delle vittime. Con la ricerca “La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di partner
violenti”, la cui prefazione è l’ultimo dei documenti presentati, Regione EmiliaRomagna e Comune di Modena hanno inteso avviare un’indagine rivolta anche all’universo maschile, con la consapevolezza che il fenomeno della violenza vada letto non solo nella sua dimensione legale. I risultati di questo lavoro
ci confortano nel ritenere che occorre anche istruire percorsi finalizzati ad
intervenire sulle cause alla base delle violenze maschili, prevedendo forme e
modalità che non si esauriscano nella logica della criminalizzazione.
180
Progetto regionale “Oltre la strada”
INTERVENTI
PROSTITUZIONE E TRATTA
Il contesto
Il fenomeno della prostituzione e della tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale ha avuto anche nella regione Emilia-Romagna una evoluzione simile a quella di molti territori italiani: una progressiva presenza in
strada, fino a divenire quasi totalizzante, di donne straniere (con le nigeriane,
le albanesi, le moldave ed ucraine quali gruppi prevalenti) molte delle quali
vittime di sfruttamento sessuale; una residuale persistenza in strada di prostitute italiane, parte delle quali tossicodipendenti; una forte evoluzione della
prostituzione “invisibile” praticata sempre più in appartamenti e in club privè,
night club, saune e massaggi; una notevole accentuazione del conflitto sociale nei quartieri e nei territori dove persiste una forte prostituzione di strada.
Tale fenomeno ha determinato anche in Emilia-Romagna situazioni di
disagio diversificato (insicurezza sociale percepita dalle comunità locali, problema della salute pubblica, storie di violenza e traffico di donne immigrate
clandestine con la necessità di inserirle in programmi di protezione sociale).
Oltre la Strada:
gli interventi della Regione Emilia-Romagna su prostituzione e tratta
In tale scenario la Regione Emilia-Romagna, Assessorato Politiche Sociali, Immigrazione, Progetto Giovani, Cooperazione Internazionale, raccogliendo le istanze dei territori ha promosso, a partire dall’anno 1996, il “Progetto regionale Prostituzione” (successivamente modificato in progetto “Oltre la strada”) coordinato dalla regione e gestito da una rete di soggetti pubblici e privati emiliano-romagnoli in grado di offrire supporto, accoglienza ed
accompagnamento a chi si prostituisce o a chi intende uscire da percorsi
prostitutivi.
181
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
La rete regionale
La rete territoriale è uno dei punti di forza del progetto “Oltre la Strada”: essa è costituita da 12 tra Enti locali e territoriali con funzione di soggetti
attuatori: Comuni di Piacenza, Reggio nell’Emilia, Parma, Fidenza, Modena,
Bologna, Zola Predosa (Bo), Ferrara; Aziende USL di Rimini e di Cesena,
Consorzi per i Servizi Sociali di Imola e Ravenna, Cervia, Russi e Az.USL.
Nell’ottica della concertazione tra pubblico e privato al progetto partecipano
inoltre altri 62 soggetti (terzo settore, sindacati, centri di formazione, enti
pubblici) che compongono quelle reti, presenti su ogni territorio, in grado di
garantire il supporto, la gestione e l’accompagnamento degli interventi. Oltre
a questa rete di sostegno e di enti partecipanti gli Enti attuatori si avvalgono
anche della collaborazione di una rete informale di volontari e famiglie affidatarie.
Per ciascun territorio sono state inoltre attivate collaborazioni stabili con il
mondo del lavoro, la Magistratura, le Prefetture, le Questure e le altre Forze
dell’Ordine.
Le azioni
Il progetto regionale “Oltre la Strada” si articola in interventi tesi a
migliorare le condizioni di vita delle persone che esercitano l’attività prostituiva,
sia coatta che volontaria, e a favorire l’uscita dalle condizioni di sfruttamento.
Riduzione del danno
L’attività di prevenzione sanitaria svolta dalle unità di strada è di fondamentale
importanza perché assume una duplice valenza: si tratta infatti di un intervento che opera non solo nella logica della riduzione del danno ma anche
come strategia prioritaria per la costruzione di contatti e relazioni con il target,
nonché per la creazione delle condizioni necessarie all’avvio di un eventuale
percorso di protezione e integrazione sociale.
Le azioni svolte dalle unità di strada (con presenza di educatori/educatrici,
mediatrici culturali, educatrici pari) sono l’accompagnamento ai servizi sociosanitari territoriali, la prevenzione sanitaria (attraverso la distribuzione di materiale informativo e di profilassi) e l’informazione presso i punti di ascolto
(Drop-in center).
Percorsi di accoglienza e di inclusione sociale
Dal 2000, con l’entrata in vigore dell’art. 18 del D.lgs 286/98 che disciplina i
programmi di assistenza e protezione sociale, la Regione Emilia-Romagna, in
collaborazione con la rete territoriale, ha dato continuità al lavoro svolto negli
anni precedenti. Attraverso un progetto specifico, co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità - Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono
state infatti attivate azioni a favore di donne e minori vittime della tratta e
182
OLTRE LA STRADA, RER dal 1996
dello sfruttamento a fini sessuali.
Non appena una persona è presa in carico viene predisposto un programma
individuale di protezione e integrazione sociale che prevede, innanzitutto, il
suo inserimento in uno spazio di accoglienza riservato e tutelato e, successivamente, l’attivazione di una serie di altri interventi che faciliteranno il suo
progressivo percorso verso l’autonomia e l’inclusione sociale. Le azioni svolte
dagli Enti Locali si articolano ad esempio in accoglienza in case di fuga, prima e
seconda accoglienza; accompagnamento ai servizi e sostegno medico e psicologico; formazione scolastica, professionale e linguistica; azioni di orientamento, counselling e laboratori motivazionali; inserimento lavorativo (formazione pratica in impresa, borse lavoro, inserimenti in azienda, avvio all’impresa individuale); assistenza legale, ricongiungimenti familiari e rimpatri assistiti.
Numero Verde contro la Tratta
Dal luglio 2000 la Regione Emilia-Romagna è titolare di una postazione locale
del Numero Verde contro la tratta (800.290.290) finanziato dal Dipartimento
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il servizio
offre informazioni e consulenza a persone che si prostituiscono e alle vittime
della tratta, agli operatori pubblici e privati e alla popolazione in generale.
Azioni trasversali
- Centro Risorse Accoglienza [C.R.A.] come punto di riferimento per la gestione delle richieste di accoglienza nel caso necessitino trasferimenti da un
territorio all’altro e per la raccolta e il coordinamento delle informazioni riguardanti la disponibilità alloggiativa di ciascun ente della rete.
- Sperimentazioni di modelli di accoglienza diversificati e specializzati.
- Interventi di comunità finalizzati alla sensibilizzazione della cittadinanza al
fenomeno e alla negoziazione dei conflitti sociali.
- Valutazione sia a livello locale che trasversale, per la messa a punto delle
procedure e delle metodologie operative al fine di migliorare l’efficacia ed
l’efficienza delle azioni progettuali e degli obiettivi raggiunti e da raggiungere.
Informazione, formazione, ricerche e diffusione
- Realizzazione di ricerche: indagine “Prostituzione tra dinamiche di mercato
e percorsi individuali” una ricerca qualitativa sulla prostituzione femminile di
strada, realizzata in tre città campione (Modena, Bologna e Ravenna). Ricerca nazionale sull’applicazione dell’art. 18 con analisi comparativa europea nel
quadro di un progetto Stop.
- Pubblicazioni, materiali, rassegne stampa e pagine web per la diffusione di
conoscenze e aggiornamenti sul tema della prostituzione e della tratta.
- Osservatorio regionale sul fenomeno della prostituzione e tratta.
183
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
- Osservatorio sulla prostituzione minorile, centro di documentazione e banca dati specializzati, gestiti dalla Azienda USL di Rimini.
- Giornate di lavoro su temi e problematiche di interesse comune (prostituzione e tratta, inter-culturalità, lavoro di rete, lavoro di mediazione sociale),
gruppi di discussione su esperienze e metodologie di lavoro, consulenze specialistiche con alcuni esperti che garantiscono, sia attraverso lezioni in aula
che attraverso contatti on-line, assistenza tecnica e supervisione rispetto a
problematiche di natura legale (applicazione della normativa concernente
l’art.18), psicologica (la gestione della presa in carico e dell’accoglienza), fiscale e rendicontuale.
- Progetti di formazione a favore di formatori albanesi sulla tratta nell’ambito
degli interventi di cooperazione decentrata nei Paesi di origine, realizzati in
collaborazione con il Comune di Ferrara, l’Associazione On the Road e con
il “Tavolo di Scutari”.
- Convegni nazionali ed internazionali a cui partecipano rappresentanti italiani
e stranieri del mondo accademico, politico, pubblico e privato che, a vario
titolo, si occupano di prostituzione e tratta.
Gli strumenti
Comitato Tecnico di Coordinamento
Il lavoro di rete del progetto “Oltre la Strada” ha portato alla costituzione del
Comitato Tecnico di Coordinamento ovvero di un gruppo di lavoro che riunisce i Referenti istituzionali di tutti gli Enti locali (Comuni, Aziende USL e Consorzi). Tale organismo, che si incontra mensilmente, garantisce il coordinamento e la sinergia progettuale di tutte le attività (accoglienza, accompagnamento ai servizi, formazione, orientamento ed inserimento professionale)
che ogni singolo Ente svolge sul proprio territorio.
Reti locali
Ogni Ente che partecipa al progetto regionale attiva nel proprio territorio di
competenza una rete di risorse locali che coinvolge i servizi sanitari (Ospedali,
Consultori Familiari, Centri Analisi Mediche, Ser.T, ecc.), i soggetti del privato
sociale, la Polizia Municipale, gli Uffici Stranieri delle Questure. Tale articolazione della rete locale, composta da funzionari/e, assistenti sociali, psicologi/
ghe, operatori/trici, volontari/e ed altri attori, che a vario titolo operano nel
progetto, garantisce una maggiore capillarità dei programmi di sostegno alle
donne straniere vittime di tratta a fine di sfruttamento sessuale e a favore
delle persone che si prostituiscono.
Misure di accompagnamento trasversali
Il lavoro trasversale delle misure di accompagnamento, affidato all’Associa-
184
OLTRE LA STRADA, RER dal 1996
zione On the Road (TE), coinvolge tutti gli attori della rete e consiste in una
serie di attività di formazione, aggiornamento e accompagnamento. Obiettivo di tali misure non è la semplice trasmissione di conoscenze e informazioni
ma la condivisione di esperienze e modalità di lavoro, nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di migliorare il livello di sinergia tra i vari progetti
territoriali.
Alcuni dati in sintesi
Il progetto “Oltre la Strada” ha raggiunto annualmente in media i seguenti
obiettivi quantitativi:
-
oltre 11.000 contatti in strada;
circa 1300 accompagnamenti ai servizi sanitari, sociali e socio-ricreativi;
-
circa 300 nuove prese in carico;
500 programmi di protezione sociale in corso;
-
circa 150 programmi conclusi;
oltre 250 permessi di soggiorno ottenuti;
-
oltre 200 denunce di sfruttatori;
circa 190 percorsi di alfabetizzazione;
-
270 percorsi di orientamento;
circa 400 tra borse lavoro e inserimenti socio-lavorativi;
-
oltre 120 figure professionali coinvolte;
circa 100 volontari.
Per informazioni
Assessorato Politiche Sociali. Immigrazione.
Progetto Giovani. Cooperazione Internazionale.
Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna
Tel. ++39/51/639.71.56 - fax ++39/51/639.70.51
e.mail: [email protected]
Assessorato Politiche Sociali. Immigrazione. Progetto Giovani. Cooperazione Internazionale.
Servizio Politiche per l’Accoglienza e l’Integrazione sociale
Settore Prostituzione e Tratta
Viale Aldo Moro, 21 – 40127 Bologna
Tel. ++39/51/639.74.95 – 70.73 - Fax. ++39/51/639.70.74
e.mail: [email protected]
Comune di Piacenza
Assessorato Servizi Sociali e Assistenza Ambito “Servizi alla Persona”
Via Taverna, 39 - 29100 Piacenza
Tel: 0523/492711 Fax: 0523/492704
e.mail: [email protected]
Comune di Parma
Assessorato Politiche Sociali
Via Petrarca 13 - 43100 Parma
Tel: 0521/218573 Fax: 0521/285895
185
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
e.mail: [email protected]
Comune di Fidenza
Assessorato Servizi Sociali
Piazza Garibaldi 1 - 43036 Fidenza
Tel. 0524/517111 - fax 517239
e.mail: [email protected]
Comune di Reggio nell’Emilia
Assessorato all’Assistenza
P.zza Prampolini 1 - 42100 Reggio nell’Emilia
Tel: 0522/456711 Fax: 0522/436747
e.mail: [email protected]
Comune di Modena
Assessorato alle Politiche Sociali
Centro Stranieri - V.le Monte Kosica 26 - 41100 Modena
Tel: 059/248601 Fax: 059/248600
e.mail: [email protected]
Comune di Bologna
Settore Sicurezza Urbana
Piazza XX Settembre, 6 – 40128 Bologna
Tel: 051/6088211 Fax: 051/6088220
e.mail: [email protected]
Consorzio Servizi Sociali Imola
Viale D’Agostino, 2/a – 40026 Imola (BO)
Tel: 0542/604567 Fax: 0542/604562
e.mail: [email protected]
Comune di Zola Predosa (Ente capofila dei Comuni di Anzola Emilia, Calderara di Reno,
Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena)
P.zza della Repubblica, 1– 40069 Zola Predosa (BO)
Tel: 051/6161611 - Fax: 051/6161711
e.mail: [email protected]
Comune di Ferrara
Assessorato Servizi alla Persona, Sociali e Sanitari
Via Boccacanale di S.Stefano, 14 – 44100 Ferrara
Tel: 0532/206177 Fax: 0532/200800
e.mail: [email protected]
Azienda USL di Cesena
Via Fantaguzzi 35 - 47023 Cesena (FO)
Tel: 0547/21949 Fax: 0547/21184
e.mail: [email protected]
Azienda USL di Rimini
Via Coriano, 38 - 47900 Rimini
Tel: 0541/707039 - 0541/747603 Fax: 0541/707022
e.mail: [email protected]
Consorzio per i Servizi Sociali dei Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e Azienda USL
P.zza Caduti per la Libertà 21 - 48100 Ravenna
Tel: 0544/249150 Fax: 0544/249149
e.mail: [email protected]
186
Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna,
l’Associazione dei Comuni dell’Emilia-Romagna
(A.N.C.I. Emilia-Romagna), l’Unione delle Province
dell’Emilia-Romagna (U.P.I. Emilia-Romagna) e le
Associazioni operanti nel territorio regionale sul
tema della violenza contro le donne
La Regione Emilia-Romagna, l’ANCI-Emilia-Romagna e le Associazioni
operanti sul territorio regionale sul tema della violenza alle donne e della differenza di genere concordano nella valutazione circa la rilevanza della
problematica della violenza alle donne, considerandolo un grave problema
vo, delle istituzioni pubbliche e del mondo associativo.
La Regione Emilia-Romagna e l’ANCI- EmiliaRomagna riconoscono alle Associazioni che nel territorio
regionale operano sul tema della violenza contro le donne il merito di aver posto all’attenzione del mondo politico e più in generale della società tale grave problema
sociale. Dai primi anni ’90 ad oggi, infatti, è stata proprio
l’apertura e l’attività delle Case e centri antiviolenza a far
sì che la violenza e il maltrattamento familiare diventassero visibili e si cominciasse a modificare la percezione
sociale del fenomeno, nonché gli atteggiamenti e giudizi
rispetto ad esso.
OTTORINO TESTINI, La custodia del tempio
sociale emergente, che richiede di essere fronteggiato da un impegno congiunto, tanto sul piano politico quanto su quello operati-
La Regione Emilia-Romagna, l’ANCI-Emilia-Romagna e le Associazioni
antiviolenza, analizzando i risultati dell’indagine sulla violenza alle donne realizzata negli anni 1997-98 dalla Casa delle donne di Bologna in collaborazione
con tutte le altre associazioni esistenti in regione, nonché i risultati della prima
indagine ISTAT su violenze e molestie sessuali, ritengono opportuno uno sviluppo delle iniziative pubbliche e private per contrastare a tutti i livelli il fenomeno della violenza: a livello preventivo, conoscitivo, o di sostegno alle vittime di violenza.
187
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Per tali ragioni, si ritiene opportuna l’attivazione di un “Progetto di contrasto
alla violenza contro le donne in Emilia-Romagna”, in cui siano incluse azioni,
progetti o iniziative riconducibili alle cinque aree d’intervento individuate a livello internazionale come maggiormente significative e prioritarie, che abbia
come finalità:
· raccordare e mettere in rete quanto c’è di operante per combattere la
violenza, sia in ambito pubblico che privato;
· promuovere e stimolare l’assunzione di responsabilità rispetto al tema da
parte di tutti i settori coinvolti, soprattutto in ambito pubblico (servizi sociali e sanitari, mondo giudiziario, forze dell’ordine, ecc.)
· promuovere la realizzazione di interventi in ognuna delle aree tematiche
individuate a livello internazionale come necessarie per un approccio significativo al tema.
Tali tematiche si possono sintetizzare in:
· Supporto e protezione delle vittime
· Lavoro con gli aggressori
· Formazione
· Ricerca
· Informazione e sensibilizzazione.
Dato atto del ruolo attivo e propositivo che gli Enti locali hanno rivestito
in tale settore, si ritiene di grande rilevanza che essi continuino a rivestire tale
ruolo anche in futuro. Per tale ragione le specifiche iniziative del Progetto
saranno promosse, gestite, valutate, in collaborazione con gli Enti locali.
Si ritiene inoltre opportuno che tutte le fasi relative al Progetto “Contrastare la violenza contro le donne” vadano monitorate da uno specifico
gruppo di lavoro.
Tale gruppo sarà nominato entro due mesi dalla firma del presente
Protocollo e sarà composto da referenti delle Associazioni del settore, da
referenti degli Enti locali che realizzano interventi, da referenti della Regione
Emilia-Romagna, individuate in modo da assicurare una presenza tendenzialmente bilanciata alle due componenti pubblico-privata.
188
Salute Donna
PIANO SANITARIO REGIONALE 1999-2001
2. AREA DEL DISAGIO
2.1. Abuso e maltrattamento
Considerare la violenza contro le donne come un problema di salute pubblica
trova la sua giustificazione nelle caratteristiche peculiari del fenomeno stesso:
- alta incidenza e prevalenza in tutto il ciclo vitale della donna, in tutti gli
strati socio-economici e in tutte le culture,
- gravità delle conseguenze psicofisiche sia a breve sia a lungo termine.
Le forme della violenza sono diverse: l’aborto e l’infanticidio selettivi, gli stupri, le molestie sessuali, la violenza domestica, le mutilazioni genitali e la prostituzione coatta sono solo alcuni esempi.
Anche se la violenza di genere è una causa importante di morbilità e mortalità, di solito non è considerata come un problema di salute pubblica. La ricerca
della Banca mondiale (1994) stima che la violenza domestica sia responsabile della perdita di uno
su cinque giorni lavorativi delle donne in età riproduttiva.
Il sistema socio-sanitario ha un ruolo privilegiato nel riconoscimento della
donna che subisce violenza e nel suo invio a una struttura che la possa accogliere adeguatamente.
Le donne che subiscono violenza interagiscono con le operatrici/tori del sistema sociosanitario in alcuni momenti nel corso della vita: ricerca di metodi
anticoncezionali, controllo della gravidanza, assistenza nel parto, cure per le/
i loro bambine/i, malattie acute e croniche. L’esperienza all’estero ha dimostrato che questo contatto con i servizi è molto importante per la donna che
subisce violenza in quanto può rappresentare un primo passo verso un cambiamento della sua situazione.
Le donne che non possono o non vogliono cercare aiuto nelle forze dell’ordine o in altre istituzioni possono ammettere la presenza di violenza nelle loro
189
ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
vite se una operatrice/tore socio-sanitario interagisce con loro in un ambiente
accogliente, sicuro e in privato. Diversamente da quanto atteso, le ricerche
condotte in questo ambito hanno evidenziato che le donne ammettono la
situazione di violenza subita se ricevono domande dirette e non giudicanti.
2.1.1. Situazione epidemiologica
Nella letteratura l’aggettivo “sommerso” è sempre associato al fenomeno,
ad indicare appunto come la sua reale diffusione nel mondo sia ancora lontana dall’essere stimata.
I dati attualmente disponibili provengono per lo più da ricerche condotte nei
paesi occidentali industrializzati.
USA Almeno 1,8 milioni di donne vengono picchiate ogni anno negli USA (Straus
e Gelles, 1980). Su un campione di 2.143 coppie sposate o conviventi il 28%
riferisce almeno un episodio di violenza fisica (Straus e Gelles, 1986). La
prevalenza del maltrattamento durante la gravidanza varia dall’1 al 17%
(Campbell et al., 1992).
Canada Su un campione di 12.300 donne, il 28% riferisce episodi di violenza,
di cui il 20% durante la gravidanza. Una donna su 4 riferisce di aver subito
violenza dal partner attuale o precedente (Statistica Canada, 1990).
Olanda Su un campione di 1.016 donne tra i 20 e i 60 anni, il 20,8% ha subito
violenze fisiche all’interno di relazioni eterosessuali (Romkens, 1989).
Inghilterra Una donna su 10 riferisce di aver subito qualche forma di violenza
fisica all’interno di rapporti di coppia (Mirrlees-Black, 1995).
Per quanto riguarda l’Italia, non esistono ricerche di livello nazionale sulla violenza domestica; disponiamo invece di dati nazionali su violenze e molestie
sessuali, e di dati locali sulla violenza domestica.
La ricerca su violenze e molestie sessuali realizzata dall’ISTAT nel 1998 comprende un’ampia gamma di forme di aggressione sessuale contro le donne:
dalle molestie agli atti di esibizionismo, ai ricatti sessuali sul lavoro fino alla
violenza, tentata o consumata. È una ricerca di grande rilievo perché fornisce
dati raccolti su un campione rappresentativo della popolazione nazionale.
Da questa ricerca emerge che oltre la metà del campione ha subito almeno
un tipo di molestia sessuale nella sua vita, e che circa 4 donne su cento hanno
subito uno stupro tentato e/o consumato.
In Emilia-Romagna si riscontra la percentuale più alta di donne che hanno
subito almeno una forma di aggressione fisica o di violenza (59,7%), e il
5,5% ha subito uno stupro tentato e/o consumato.
Per quanto riguarda la violenza domestica, disponiamo dei dati raccolti dalle
Case e dai Centri antiviolenza della regione Emilia-Romagna, che hanno il
limite di essere riferiti non ad un campione rappresentativo di popolazione,
ma ad un gruppo autoselezionato costituito appunto dalle donne che vi si
190
SALUTE DONNA, RER 1999
sono rivolte. In totale nel solo 1997, si sono rivolte ai Centri denunciando
problemi di violenza 1.422 donne, che nell’88% dei casi hanno subito forme
diverse di violenza domestica, principalmente ad opera del partner o ex partner. Tra queste, 125 si sono rivolte ad un Pronto Soccorso, a psicologhe, 41 a
psichiatri e 29 a medici di base. Le donne che hanno problemi di violenza in
regione sono sicuramente molte di più e potrebbero anche presentare caratteristiche diverse.
Le conseguenze della violenza sulla salute delle donne sono state messe in
risalto inizialmente da psicologi e psichiatri, che notavano una relazione tra i
disturbi delle loro pazienti e le violenze, soprattutto sessuali, subite da queste
durante l’infanzia. Successivamente, la stessa osservazione è stata fatta da
urologi, ginecologi e gastroenterologi. L’OMS ha finanziato una ricerca, tuttora in corso, per studiare in tutti i continenti e in diverse culture gli effetti
sanitari che le varie forme di violenza producono sulle donne. L’Italia è stata
scelta quale paese campione per l’Europa.
Numerosi studi epidemiologici, e i primi risultati della ricerca dell’OMS, hanno
messo in evidenza la stretta relazione tra stato di salute e violenza subita; in
particolare si è dimostrata una più frequente associazione tra violenza e sintomi gastrointestinali.
In Italia una ricerca specifica ha rilevato su pazienti con disturbi cronici
gastrointestinali una prevalenza di violenza del 25%. Inoltre, nel gruppo di
donne oggetto della ricerca si registra una tendenza a manifestare più sintomi
se la violenza è stata perpetrata durante l’infanzia. I risultati clinici indicano la
necessità di poter rilevare la violenza subita, soprattutto per i bambini, attraverso segni indiretti fisici e comportamentali, e pertanto “ne deriva la necessità di informare ed insegnare ai medici specialisti, ma soprattutto ai medici di
base, a riconoscere i segni indiretti di una violenza subita”.
Tale necessità è stata evidenziata da una ricerca su medici di base, di Pronto
Soccorso ed altri operatori socio-sanitari di Bologna, da cui risulta che il 60%
dei medici di base, il 45% dei medici di Pronto Soccorso, e il 37% degli operatori di poliambulatorio dichiarano di non aver mai incontrato nella loro vita
professionale casi di vittime di violenza.
2.1.2. Le risorse
- Le Case e i Centri antiviolenza in Emilia-Romagna
Città
Casa o Centro antiviolenza
Bologna
Casa delle donne per non subire violenza
SOS Donna
UDI Gruppo giustizia
Associazione Telefono Donna
SOS Donna
Telefono donna - Centro donne e giustizia
Filo Donna
Cesena
Faenza
Ferrara
Forlì
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Imola
Modena
Parma
Piacenza
Ravenna
Reggio Emilia
Centro donne e giustizia
Associazione La cicoria
Centro donne e giustizia
Associazione Gruppo contro la violenza alle donne
Associazione Centro antiviolenza
Telefono rosa
Gruppo giustizia
Linea rosa
Casa delle donne
- Supporto psicoterapico in virtù della collaborazione fra la Casa delle donne
per non subire violenza di Bologna e l’Ambulatorio Donne presso la Clinica
Psichiatrica II dell’Università degli studi di Bologna.
- Gruppi selezionati di operatrici/tori sensibilizzati al problema (interesse personale e/o corsi di formazione realizzati negli anni scorsi a cura di Centri
antiviolenza o anche di enti pubblici).
2.1.3. Individuazione degli obiettivi e delle strategie di intervento
Obiettivo generale
L’eliminazione per gradi del fenomeno della violenza contro le donne implica il
contemporaneo coinvolgimento di strutture, operatori e programmi in diversi
ambiti: politico, educativo, sociale e sanitario.
Una strategia di rete diventa pertanto strumento indispensabile.
Nello specifico dell’ambito socio-sanitario si individuano quali obiettivi prioritari:
Obiettivi
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Azioni
Indicatori
• Riconoscere la
violenza contro
la donna
• Riconoscimento della reale diffusione del fenomeno, che implica la promozione di progetti
di ricerca specifici finalizzati all’individuazione
della sua incidenza e prevalenza
• Riconoscimento del fenomeno come problema di salute pubblica che richiede una formazione specifica delle/degli operatrici/tori sociosanitarie/i
• Riconoscimento della gravità delle conseguenze sulla salute psicofisica tramite ulteriori
progetti di ricerca all’interno dei servizi sociosanitari
• Riconoscimento delle strutture presenti sul
territorio che si occupano del fenomeno, al fine
di sviluppare un lavoro coordinato di rete
• N. di iniziative di formazione attivate per operatrici/tori
sanitarie/i
• N. di iniziative di formazione attivate dalle/dagli operatrici/tori della rete (sanitari,
sociale, enti locali, associazioni di volontariato)
• Implementare
la ricerca nell’ambito della
violenza domestica
• Sviluppo di ricerche per stabilire, fra tutte le
donne che subiscono violenza e che si presentano ai servizi socio-sanitari, in che proporzione si rivolgono ai diversi setting clinici (Pronto
Soccorso, consultori familiari, clinica ostetrica, medico di base, ecc.)
• Sviluppo di ricerche per tentare di stabilire il
profilo descrittivo dei sintomi tipici che presentano le donne che subiscono violenza domestica, nei diversi ambiti clinici (includendo salute mentale, conseguenze ostetriche e ginecologiche)
• N. di rapporti provenienti
dalle ricerche sul fenomeno
realizzate nelle varie Aziende sanitarie dell’EmiliaRomagna
LA CASA SUL FILO
Identità, differenza e relazioni di genere.
Un CD ROM per la scuola
È del 13 gennaio 2000 la firma, presso la Regione Emilia-Romagna, di
un Protocollo di Intesa tra Regione, Province, Comuni e Associazioni che si
occupano di violenza contro le donne in Emilia-Romagna.
Il Protocollo sostiene un progetto, Contrastare la violenza contro le donne,
articolato in cinque punti, dei quali uno, Prevenzione e sensibilizzazione è
stato affidato, nella elaborazione, alla Commissione Pari Opportunità Mosaico
Zona Bazzanese (consorzio per la gestione concordata di politiche di Pari
Opportunità di 7 Comuni dell’area nord ovest della Provincia di Bologna).
L’affidamento dell’incarico fa seguito all’impegno profuso da anni dalla
Commissione Pari Opportunità Mosaico nell’ambito dell’educazione alla differenza/relazione femminile-maschile attraverso il progetto pilota Alla scoperta
della differenza, ed è stato assolto attraverso la realizzazione di uno strumento per l’educazione alla differenza/relazione femminile-maschile intesa
come forma di prevenzione dei fenomeni di violenza di genere.
Il lavoro è stato realizzato da un gruppo misto formato da rappresentanti del gruppo di ricerca educativo, Progetto Alla scoperta della differenza,
e da operatrici di alcune associazioni che lavorano nell’ambito dell’accoglienza
e del sostegno a donne (e figlie e figli) vittime di violenza: Associazione
Nondasola, - Reggio Emilia, Associazione La Cicoria - Imola, Associazione
Casa delle donne per non subire violenza - Bologna, Associazione Donna
Giustizia - Ferrara, Associazione Linea Rosa - Ravenna.
Lo strumento consiste in un CD ROM pensato principalmente per le/gli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, nonché per chi lavora in ambito
educativo-formativo.
Il CD ROM ruota attorno a 33 parole chiave.
Raggruppamenti per ordine semantico delle parole chiave sono introdotti da una narrazione filmata: testimonianze di bambini, bambine, uomini e
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
donne raccolte in anni di lavoro educativo da un lato e di sostegno alle vittime
di violenza dall’altro.
Per ognuna delle parole chiave viene poi offerta una lettura esplicativa
organizzata su tre livelli: introduttivo, di approfondimento e relativo al problema della violenza di genere.
Ad ogni parola chiave sono poi connesse alcune utilities: un’antologia
di citazioni di autrici e autori vari, alcune proposte didattiche differenziate per
ordine e grado scolastici, una filmografia, una bibliografia tematica; una serie
di documenti legislativi (solo per alcune parole), un indirizzario. Il tutto corredato da grafica appropriata a veicolare i contenuti all’interno della scuola e
musiche composte appositamente.
A distanza di oltre un anno dalla prima presentazione e lungo il tragitto che
ha visto interessate buona parte delle realtà territoriali, facenti capo ai Comuni capoluogo di Provincia, lo strumento del CD ROM non solo è stato apprezzato, ma è divenuto immediatamente occasione di confronto fra una
metodologia didattica applicata al tema della differenza di genere. In questo
senso la richiesta di completare la presentazione nelle ultime restanti realtà
(Modena, Piacenza, Forlì), è obiettivo da realizzarsi entro l’anno 2003, per il
quale la Regione Emilia-Romagna ha già impegnato i fondi necessari a garantire tale divulgazione.
Per riceverne copia contattare: Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza,
Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro, 21- Bologna Tel. 051/6397497 Fax 051/6397075
E-mail: [email protected]
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La fiducia tradita
Storie dette e raccontate di partner violenti
Tra le diverse iniziative promosse dall’Assessorato alle Politiche sociali della
Regione Emilia-Romagna ricordiamo l’indagine, di Carmine Ventimiglia, appena conclusa e pubblicata, finalizzata a ricostruire gli scenari delle violenze
maschili nella relazione di coppia.
È stata una ricognizione, anche per chi l’ha svolta, complessa e in alcuni
momenti anche emotivamente forte, forse perché per la prima volta era
stata posta come centrale la figura maschile (che agisce violenza) e non
quella femminile (che ne è il bersaglio).
Sono state raccolte testimonianze sia indirette sia dirette. Si tratta di circa
mille pagine di storie vissute e raccontate, a partire dalle esperienze professionali, e non, di testimoni significativi e dai resoconti diretti di alcuni uomini e
di alcune donne direttamente coinvolti. Sono storie di difficoltà, di delusioni
ma anche di speranze e di ottimismo da parte di chi per professione e per
impegno sociale ha a che fare più o meno quotidianamente con le violenze
intrafamiliari e nella coppia.
Si parla di 70 interviste a testimoni significativi e di 23 contatti telefonici
con 4 donne (vittime) e 14 uomini (violenti). Le ricostruzioni operate confermano quanto già noto, anche in ambito internazionale, a tutti coloro che per
“vocazione” di ricerca, per competenze professionali o per responsabilità di
governo locale sono chiamati a confrontarsi con tali problematiche. Sono
ricostruzioni che attraversano trasversalmente, sia pure con spessori di
problematicità inevitabilmente diversi e diversamente connotabili, un po’ tutta
la dimensione delle “questioni” che sottendono i “disordini” violenti e disfunzionali
nelle relazioni di coppia a causa dei comportamenti maschili, e che producono
esiti complessi sia sul piano della rappresentazione sociale degli stessi sia sul
piano delle possibili politiche sociali da attivare.
Per informazioni: Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza, Regione EmiliaRomagna Viale A. Moro, 21- Bologna Tel. 051/6397497 Fax 051/6397075
E-mail: [email protected]
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ISTITUZIONI E VIOLENZA:
DOCUMENTI SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
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