CJE/03/42
20 maggio 2003
Sentenza della Corte di giustizia nei procedimenti C-469/00 e C-108/01
Ravil SARL/Bellon Import SARL, Biraghi SpA e Consorzio del Prosciutto di Parma,
Salumificio S. Rita SpA/Asda Stores Ltd, Hygrade Foods Ltd
La Corte conferma l'ampiezza della protezione concessa dalla
normativa comunitaria al formaggio "Grana Padano" e al
"Prosciutto di Parma"
Il mantenimento della qualità e della reputazione del formaggio "Grana Padano" e del
"prosciutto di Parma" giustifica che si proceda rispettivamente alla grattugiatura e
all'affettamento dei prodotti, nonché al loro confezionamento nella zona di produzione
Un regolamento del 1992 istituisce una protezione comunitaria delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. Per poter beneficiare di una denominazione di
origine protetta (DOP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme a un disciplinare che ne
dà una definizione dettagliata.
La Commissione ha adottato, nel 1996, un regolamento relativo alla registrazione delle indicazioni
geografiche e delle DOP. Esso reca la registrazione, in particolare, del formaggio italiano "Grana Padano"
e del prosciutto italiano "Prosciutto di Parma". Il disciplinare della DOP "Grana Padano" fa riferimento
esplicitamente alla normativa italiana che richiede che la grattugiatura e il confezionamento siano
effettuati nella zona di produzione. Il disciplinare della DOP "Prosciutto di Parma" richiede
esplicitamente che l'affettamento e il confezionamento avvengano nella zona di produzione, facendo
riferimento, su tale punto, anch'esso alla normativa italiana.
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La società francese Ravil importa, grattugia, preconfeziona e distribuisce in Francia, tra l'altro, il
formaggio "Grana Padano", che commercializza con la denominazione "Grana Padano râpé frais". La
società italiana Biraghi, produttore del formaggio "Grana Padano" in Italia, e la società francese
Bellon, importatore e distributore esclusivo dei prodotti della Biraghi per la Francia, chiedono che la
Ravil cessi qualsiasi commercializzazione, facendo valere dinanzi ai giudici francesi che la normativa
italiana subordina l'uso della denominazione Grana Padano alla condizione che la grattugiatura e il
confezionamento siano effettuati nella zona di produzione. La Cour de cassation francese ha
sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla compatibilità della normativa
italiana con il diritto comunitario (procedimento C-469/00).
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I supermercati Asda, nel Regno Unito, vendono prosciutto recante la denominazione "Prosciutto di
Parma"; la Asda lo acquista presso la Hygrade, che, a sua volta, acquistail prosciutto disossato ma
non affettato presso un produttore italiano membro del Consorzio del Prosciutto di Parma. La
Hygrade affetta il prosciutto e lo confeziona ermeticamente nel Regno Unito. Il Consorzio del
Prosciutto di Parma ha avviato nel Regno Unito un procedimento giudiziario contro la Asda e la
Hygrade chiedendo che esse cessino la loro attività, affermando che essa sarebbe incompatibile con i
regolamenti vigenti per il "Prosciutto di Parma". La House of Lords ha sottoposto alla Corte di
giustizia una questione pregiudiziale sull'interpretazione dei regolamenti comunitari sulla DOP
(procedimento C-108/01).
La Corte sottolinea, innanzi tutto, che il disciplinare determina l'ampiezza della tutela uniforme che il
regolamento del 1992 introduce nella Comunità. Questo regolamento non si oppone a che siano
determinate talune regole tecniche particolari, che si applicano alle operazioni che portano a diverse
presentazioni sul mercato di uno stesso prodotto, al fine di soddisfare i criteri di qualità e offrire la
garanzia di un'origine geografica certa.
Di conseguenza, la grattugiatura, l'affettamento e il confezionamento del prodotto possono essere
subordinati a una condizione di realizzazione di queste operazioni nella zona di produzione, qualora le
condizioni corrispondenti siano previste nel disciplinare.
Ma la Corte constata anche che tali condizioni restringono le correnti di esportazione del formaggio
recante la DOP "Grana Padano" e del prosciutto recante la DOP "Prosciutto di Parma". Infatti, solo il
formaggio "Grana Padano" grattugiato e confezionato nella zona di produzione così come il "Prosciutto di
Parma" affettato e confezionato nella zona di produzione conservano il loro diritto alle loro rispettive
DOP. Queste condizioni costituiscono quindi misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa,
vietate dal principio della libera circolazione delle merci previsto dal Trattato CE.
Possono esse essere giustificate?
La Corte fa presente che il Trattato CE prevede deroghe alla libera circolazione delle merci per motivi
quali la protezione della proprietà industriale e commerciale.
Essa rileva che la normativa comunitaria manifesta una tendenza generale alla valorizzazione della qualità
dei prodotti nell'ambito della politica agricola comune, al fine di favorire la reputazione dei prodotti
grazie, in particolare, all'uso di DOP. Queste DOP costituiscono diritti di proprietà industriale e
commerciale che conferiscono ai beneficiari una protezione contro un uso abusivo delle dette
denominazioni da parte di terzi che intendano approfittare della reputazione da esse acquisita. In tal modo
esse mirano a garantire che il prodotto interessato proviene da una zona geografica determinata e presenta
talune caratteristiche particolari molto apprezzate dai consumatori.
Di conseguenza, le condizioni stabilite dai disciplinari del formaggio "Grana Padano" e del "Prosciutto di
Parma" sono conformi al diritto comunitario a condizione che siano necessarie e proporzionate ai fini
della protezione delle DOP "Grana Padano" e "Prosciutto di Parma".
La Corte sottolinea che la grattugiatura del formaggio nonché l'affettamento del prosciutto e il loro
confezionamento costituiscono operazioni importanti che possono nuocere alla qualità,
all'autenticità e, di conseguenza, alla reputazione della DOP se questi requisiti non sono rispettati.
Infatti, i disciplinari del formaggio "Grana Padano" e del "Prosciutto di Parma" stabiliscono
controlli e interventi dettagliati e rigorosi al fine di preservare la reputazione di questi due prodotti.
Le DOP di questi prodotti non sarebbero tutelate in maniera comparabile da un obbligo, imposto agli
operatori stabiliti al di fuori della zona di produzione, di informare i consumatori, mediante
un'adeguata etichettatura, del fatto che la grattugiatura, l'affettamento e ilconfezionamento sono
avvenuti al di fuori di tale zona. Non esistono misure alternative meno restrittive per raggiungere
l'obiettivo perseguito.
Tuttavia, la Corte constata che la tutela conferita da una DOP non si estende di solito a operazioni quali
l'affettamento, la grattugiatura e il confezionamento del prodotto. La Corte sottolinea che queste
operazioni sono vietate ai terzi al di fuori della zona di produzione solo se una condizione in tal
senso è prevista esplicitamente nel disciplinare. Il principio di certezza del diritto richiede una
pubblicità adeguata dei detti divieti - menzione nel regolamento del 1996 - al fine di portarli a
conoscenza dei terzi. In assenza di una tale pubblicità, questi divieti non possono essere fatti valere
dinanzi a un giudice nazionale.
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