IL COPYRIGHT E IL DOCUMENT DELIVERY IN BIBLIOSAN TECHNICAL WORKSHOP Bologna, 5 luglio 2005 Angela Aceti Biblioteca ISPESL Monte Porzio Catone Roma DOCUMENT DELIVERY È UN SERVIZIO CHE HA LO SCOPO DI: RECUPERARE FORNIRE SCAMBIARE DOCUMENTI NON REPERIBILI PRESSO LA PROPRIA BIBLIOTECA CON ALTRE BIBLIOTECHE … … PER SODDISFARE AL MEGLIO LE RICHIESTE DEGLI UTENTI - RICERCATORI DOCUMENT DELIVERY DIGITALIZZAZIONE TRASMISSIONE RICEZIONE STAMPA CANCELLAZIONE TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO La trasmissione avviene 1. In formato cartaceo: per posta per fax 2. In formato elettronico (PDF, Ariel, HTML): per e-mail per caricamento sul web per indirizzo di rete a cui collegarsi RICEZIONE DEL DOCUMENTO FORMATO CARTACEO Trasmissione del documento originale attraverso fax Stampa del documento su carta Ricezione di una sola copia RICEZIONE DEL DOCUMENTO FORMATO ELETTRONICO Download sul proprio computer Stampa su carta Obbligo di cancellazione del documento dal proprio computer ITER DEL DOCUMENTO A. BIBLIOTECA MITTENTE: riproduce e trasmette il documento B. FORNITORE DEL SERVIZIO “NILDE” : trasmette e memorizza temporaneamente il documento C. BIBLIOTECA DESTINATARIA: riceve e stampa il documento D. UTENTE FINALE: riceve il documento e lo utilizza per fini di ricerca e studio IL COPYRIGHT COPYRIGHT significa DIRITTO DI COPIA È QUEL DIRITTO LEGALMENTE RICONOSCIUTO A COLUI IL QUALE ABBIA REALIZZATO UN’OPERA DI INGEGNO O DI ARTE DIRITTO D’AUTORE LEGISLAZIONE ITALIANA Legge del 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Successive modificazioni: Legge del 22 novembre 1973 n. 866 … protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione … Roma, 26 ottobre 1961. Legge del 16 maggio 1977 n. 306 Ratifica ed esecuzione della Convenzione Universale per il diritto d’autore adottata a Parigi il 24 luglio 1971. Legge del 20 giugno 1978 n. 399 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche … DIRITTO D’AUTORE LEGISLAZIONE ITALIANA Legge del 5 febbraio 1992 n. 93 Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro. Legge del 18 agosto 2000 n. 248 Nuove norme di tutela del Diritto d’Autore. Decreto Legislativo del 9 aprile 2003 n. 68 Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del Diritto d’Autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Ultimo aggiornamento D.lgs. del 31 gennaio 2005 n. 7 convertito in Legge del 31 marzo 2005 n. 43 Legge n. 633/41 e successive modifiche Art. 68 1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico. 2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. Legge n. 633/41 e successive modifiche Art. 68 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del 15 per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Legge n. 633/41 e successive modifiche Art. 68 4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che, mediante gli apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all’ art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall’ ISTAT per i libri. Legge n. 633/41 e successive modifiche Art. 68 5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all’interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell’art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle Biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le Biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato. 6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettante all’autore. Legge n. 633/41 e successive modifiche Art. 68-bis 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. NILDE temporaneo privo di rilievo economico transitorio POSSIBILI ACCORDI TRA SIAE ED ALTRI ENTI A PAGAMENTO CATEGORIA PARAMETRO UNIVERSITÁ numero di iscritti ENTI TERRITORIALI numero di cittadini BIBLIOTECHE numero di volumi posseduti Agoglia P. La SIAE e il diritto d’Autore, in Diritto d’autore …, a cura di Antonella De Robbio. Roma: AIB, 2001, pp. 23-28. BIBLIOSAN & COPYRIGHT Come fare per rendere BIBLIOSAN un’eccezione alla normativa vigente e svincolarlo, così, dal pagamento dei Diritti d’Autore? Proposta di Accordo tra SIAE & BIBLIOSAN PUNTI DI FORZA DI BIBLIOSAN CARATTERISTICHE Progetto del Ministero della Salute Strutture coinvolte: Istituti di Ricerca Scientifica - 35 IRCCS - 10 IZS - ISS - ISPESL - ASSR Proposta di Accordo tra SIAE & BIBLIOSAN PUNTI DI FORZA DI BIBLIOSAN OBIETTIVI Istituti appartenenti al settore della ricerca. Scambio di documentazione scientifica tra le Biblioteche e gli Enti di Ricerca Biomedica Italiani. Documentazione per esclusivo uso interno. Attività di supporto alla ricerca scientifica. Attività senza fine di lucro (servizio gratuito). Scopo comune: prevenzione, assistenza, cura e ricerca per la salute del malato e del cittadino. CONCLUSIONI Chiediamo al Ministero della Salute, nell’autorevole persona del Direttore Generale Dr. Giovanni Zotta, un aiuto per giungere ad un Accordo con la SIAE, che sia favorevole al progetto BIBLIOSAN. GRAZIE