Corso di aggiornamento sul
diritto d’autore in biblioteca
Antonella De Robbio
Pavia, aprile 2008
Alcune premesse
• Scarsa conoscenza in merito alle questioni correlate
alla proprietà intellettuale, copyright o diritto d’autore da
parte di tutti i soggetti: luoghi comuni, false credenze,
ambiguità
• Mancanza di strumenti adeguati per conoscere se
un’opera è sotto tutela e quali sono i diritti che vi
gravano (se d’autore o diritti connessi)
• Tendenza generale al rafforzamento delle tutele di
legge da parte dei governi per pressioni di lobby di
mercato
• Il delicato equilibrio tra rispetto dei diritti d’autore e diritti
connessi e il diritto di accesso all’informazione è
fortemente compromesso
• Correnti del NO copyright peggiorano la situazione
• Chi ne paga le conseguenze è l’ambito accademico
scientifico: le produzioni intellettuali di ricerca e la
didattica
Le due mission delle
università
1. la ricerca e i processi 2. la didattica e i processi
di disseminazione delle
correlati
produzioni intellettuali
– alla creazione dei
entro i circuiti di
contenuti per la didattica
comunicazione
– alla distribuzione dei
scientifica
materiali didattici
disseminazione•Rielaborazione– alle nuove modalità di
•Riutilizzo
•Pubblicazioni
in altre opere
in altre forme
fruizione di tali contenuti
entro piattaforme elearning
distribuzione
Creazione di nuova
conoscenza
Tipologie di materiale
• Preprint e letteratura
grigia
• Presentazioni a
convegni, conferenze
• Pubblicazioni:
–
–
–
–
•
•
•
•
•
Articoli di ricerca
Monografie
Saggi
Pezzi per enciclopedie,
dizionari, manuali….
Dispense e testi didattici
Antologie
Tesi
Tesi di dottorato
…
• Open Access: self-archiving,
repository
• Open Access:
– Riviste ad accesso aperto
– Connessioni mondo brevettuale
– Attenzione cessione diritti
(mondo editoriale, SIAE…)
– Contratti editoriali di tipo OA
– Autore/ente pubblico?
• Didattica: cessione diritti
(rielaborazione, riproduzione,…)
– Uso di altre opere, testi, …
• Didattica: Il diritto d’autore nelle tesi
è sempre dello studente
• Dottorato fa parte della ricerca:
normativa particolare!
– Dda, reg. dottorato, deposito…
Inoltre…
• Software (brevettabilità?)
• Banche dati
• Numerose problematiche legate alla
digitalizzazione delle collezioni
– Diritto di riproduzione (copia digitale)
– Distribuzione
– Comunicazione al pubblico
This diagram has been adapted from Evolution of Scientific Information. [From Allan Kent and Harold Lancour, eds.,
Encyclopedia of Library and Information Science (New York, 1979), s.v. ”Scientific Literature,” by K. Subramanyam, 394].
Proprietà intellettuale
http://www.aib.it/aib/editoria/n17/0509ompi.htm
Trattato A2K
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm
Il diritto morale
I diritti morali che agiscono sul corpus mysticum
tutelano l’opera d’ingegno da atti che possano
arrecare pregiudizio alla persona dell’autore
riguardo a:
• paternità dell’opera
• integrità dell’opera: modifica, deformazione,
decurtazioni
• l’onore e la reputazione della figura dell’autore
I diritti morali sono IMPRESCRITTIBILI,
IRRINUNCIABILI, INALIENABILI
e sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre
(possono essere fatti valere anche dagli eredi)
I diritti economici
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la pubblicazione
la sua utilizzazione economica
la riproduzione
la trascrizione
l’esecuzione, rappresentazione o recitazione
la diffusione (messi a distanza)
la comunicazione al pubblico (cavo o satellite)
la distribuzione, messa in commercio
la traduzione
la pubblicazione dell’opera in una raccolta
la rielaborazione
il noleggio e il prestito
Le violazioni: in breve
• Al diritto di pubblicazione
• Al diritto di comunicazione in pubblico
• Al diritto di riproduzione: pirateria
• Al diritto morale: PLAGIO
• Concorrenza sleale (non rientra nel diritto
d’autore)
Diritti ed eccezioni
• A ciascun diritto possono corrispondere una o +
eccezioni o limitazioni dei diritti
• Differenza tra eccezione e limitazione dei diritti
• Le libere utilizzazioni sono state cassate
• Diversi diritti economici possono avere
regolamentazione delle eccezioni differenti
• Le eccezioni sono stabilite dalla legge
• I contratti superano quanto stabilito dalla legge
(contratti e licenze)
• Eccezioni possono riguardare: biblioteche, uso
personale, categorie svantaggiate, ricerca,
didattica
Le eccezioni:
restrizioni ai diritti esclusivi:
artt.65-70
• eccezioni ad ogni autorizzazione e
compenso riassunto, citazione, riproduzione di
brani
a scopo di insegnamento
esecuzione , rappresentazione o recitazione di opere e
spettacoli nella scuola (cerchia familiare)
accesso e consultazione banche dati,
riproduzione di software per uso didattico
(temporanea e in ambito ristretto)
• limitazioni dei diritti: non richiedono
autorizzazione, ma corresponsione di compenso
Il prestito come eccezione
Capo V - Eccezioni e limitazioni
“Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello
stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di
promozione culturale e studio personale, non é
soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del
relativo diritto, al quale non é dovuta alcuna
remunerazione” [art. 69]
– A) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture
musicali;
– B) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o
meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del
diritto di distribuzione."
il prestito di programmi per elaboratore, delle opere
multimediali e delle banche dati su supporto
elettronico, è ammesso solo con autorizzazione del
titolare dei diritti
La copia privata
Il concetto di copia privata è stato introdotto con la
Legge 5 febbraio 1992, n. 93
ambito privato
uso personale
non a scopo di lucro
non applicabile a opere multimediali, o alle
banche dati (non ancora a Internet)
risarcimento per la riproduzione domestica
di audiocassette e viodeocassette
produttori di apparecchi di fono-videoriproduzione e
dei supporti corrispondono compensi alla SIAE sulla
base di una quota percentuale sul prezzo di vendita
La reprografia
Cosa cambia con la legge
248/2000
• 1. E' libera la riproduzione di singole opere o
brani di opere per uso personale dei lettori,
fatta a mano o con mezzi di riproduzione non
idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico.
• 2. E' libera la fotocopia da opere esistenti
nelle biblioteche, fatta per i servizi della
biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui
ai commi quarto e quinto, per uso personale.
• 3. E' vietato lo spaccio di dette copie nel
pubblico ed in genere ogni utilizzazione in
concorrenza con i diritti di utilizzazione
spettanti all'autore.
4. comma per i centri copia
•
4. E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva
ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per
cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine
di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I
responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel
proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,
apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle
opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali
apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del
presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri
posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso
accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta
al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli
articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Accordo SIAE Centri Copia già siglato
5. comma per le biblioteche
5. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche
pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui
al quarto comma, possono essere effettuate
liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma,
salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi
editoriali, con corresponsione di un compenso in forma
forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
dell'art.181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo
del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso è versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o
degli enti dai quali le biblioteche dipendono
Diritto di riproduzione
• Per poter fotocopiare il materiale
regolarmente acquistato - entro il limite del
15% - le biblioteche devono pagare una
quota forfetaria alla SIAE
• Tale quota per gli atenei italiani (77) ammonta
a oltre 9 milioni di euro per il triennio 20022004
• Il solo ateneo di Padova paga una quota
annua di 60mila euri (accordo 2007-2009)
• Capitolato per affidamento servizio per
riproduzione nelle biblioteche (SBA) a
soggetto esterno (negozi di fornitura)
Eccezioni per la ricerca?
• all’art. 71-ter, eccezione per la ricerca che rientra
nell’ambito del diritto di comunicazione e non di
riproduzione.
• 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di
attività privata di studio, su terminali aventi tale unica
funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al
pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli
archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali
contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli
derivanti da atti di cessione o da licenza.
Il concetto di Fair Use e il copyleft
Play in the Joints
• Il Fair Use (Equo Utilizzo) è proprio del sistema
Copyright
• Ad ogni Equo Utilizzo può corrispondere un Equo
Compenso (bilanciamento copy-right / copy -left)
• E’ fondamentalmente molto diverso dal sistema delle
“eccezioni” previsto dal nostro ordinamento (libere
utilizzazioni)
• I quattro fattori su cui si gioca i Fair Use
– carattere dell’utilizzo (scopi)
– natura del materiale soggetto a utilizzo
– ammontare e rilevanza della parte copiata rispetto
all’intera opera
– Impatto sul mercato del risultato dei tre fattori
I diritti delle norme, statici e ancorati al passato, mal si adattano ai nuovi ambienti
informativi, dove diritti nuovi emergono a seguito delle tecnologie digitali.
5 febbraio 2008
Risposta del Ministero
dei Beni e le Attività Culturali
all'interrogazione sulla
"libertà di panorama"
Lo strano caso del diritto di panorama
Emendamento all’art. 70
•
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•
•
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la
loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di
discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per
finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo
gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso
didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di
lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti
all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la
misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la
determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni
figurino sull'opera riprodotta.
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