Corso di aggiornamento sul diritto d’autore in biblioteca Antonella De Robbio Pavia, aprile 2008 Alcune premesse • Scarsa conoscenza in merito alle questioni correlate alla proprietà intellettuale, copyright o diritto d’autore da parte di tutti i soggetti: luoghi comuni, false credenze, ambiguità • Mancanza di strumenti adeguati per conoscere se un’opera è sotto tutela e quali sono i diritti che vi gravano (se d’autore o diritti connessi) • Tendenza generale al rafforzamento delle tutele di legge da parte dei governi per pressioni di lobby di mercato • Il delicato equilibrio tra rispetto dei diritti d’autore e diritti connessi e il diritto di accesso all’informazione è fortemente compromesso • Correnti del NO copyright peggiorano la situazione • Chi ne paga le conseguenze è l’ambito accademico scientifico: le produzioni intellettuali di ricerca e la didattica Le due mission delle università 1. la ricerca e i processi 2. la didattica e i processi di disseminazione delle correlati produzioni intellettuali – alla creazione dei entro i circuiti di contenuti per la didattica comunicazione – alla distribuzione dei scientifica materiali didattici disseminazione•Rielaborazione– alle nuove modalità di •Riutilizzo •Pubblicazioni in altre opere in altre forme fruizione di tali contenuti entro piattaforme elearning distribuzione Creazione di nuova conoscenza Tipologie di materiale • Preprint e letteratura grigia • Presentazioni a convegni, conferenze • Pubblicazioni: – – – – • • • • • Articoli di ricerca Monografie Saggi Pezzi per enciclopedie, dizionari, manuali…. Dispense e testi didattici Antologie Tesi Tesi di dottorato … • Open Access: self-archiving, repository • Open Access: – Riviste ad accesso aperto – Connessioni mondo brevettuale – Attenzione cessione diritti (mondo editoriale, SIAE…) – Contratti editoriali di tipo OA – Autore/ente pubblico? • Didattica: cessione diritti (rielaborazione, riproduzione,…) – Uso di altre opere, testi, … • Didattica: Il diritto d’autore nelle tesi è sempre dello studente • Dottorato fa parte della ricerca: normativa particolare! – Dda, reg. dottorato, deposito… Inoltre… • Software (brevettabilità?) • Banche dati • Numerose problematiche legate alla digitalizzazione delle collezioni – Diritto di riproduzione (copia digitale) – Distribuzione – Comunicazione al pubblico This diagram has been adapted from Evolution of Scientific Information. [From Allan Kent and Harold Lancour, eds., Encyclopedia of Library and Information Science (New York, 1979), s.v. ”Scientific Literature,” by K. Subramanyam, 394]. Proprietà intellettuale http://www.aib.it/aib/editoria/n17/0509ompi.htm Trattato A2K http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm Il diritto morale I diritti morali che agiscono sul corpus mysticum tutelano l’opera d’ingegno da atti che possano arrecare pregiudizio alla persona dell’autore riguardo a: • paternità dell’opera • integrità dell’opera: modifica, deformazione, decurtazioni • l’onore e la reputazione della figura dell’autore I diritti morali sono IMPRESCRITTIBILI, IRRINUNCIABILI, INALIENABILI e sono illimitati nel tempo in quanto durano per sempre (possono essere fatti valere anche dagli eredi) I diritti economici • • • • • • • • • • • • la pubblicazione la sua utilizzazione economica la riproduzione la trascrizione l’esecuzione, rappresentazione o recitazione la diffusione (messi a distanza) la comunicazione al pubblico (cavo o satellite) la distribuzione, messa in commercio la traduzione la pubblicazione dell’opera in una raccolta la rielaborazione il noleggio e il prestito Le violazioni: in breve • Al diritto di pubblicazione • Al diritto di comunicazione in pubblico • Al diritto di riproduzione: pirateria • Al diritto morale: PLAGIO • Concorrenza sleale (non rientra nel diritto d’autore) Diritti ed eccezioni • A ciascun diritto possono corrispondere una o + eccezioni o limitazioni dei diritti • Differenza tra eccezione e limitazione dei diritti • Le libere utilizzazioni sono state cassate • Diversi diritti economici possono avere regolamentazione delle eccezioni differenti • Le eccezioni sono stabilite dalla legge • I contratti superano quanto stabilito dalla legge (contratti e licenze) • Eccezioni possono riguardare: biblioteche, uso personale, categorie svantaggiate, ricerca, didattica Le eccezioni: restrizioni ai diritti esclusivi: artt.65-70 • eccezioni ad ogni autorizzazione e compenso riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento esecuzione , rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare) accesso e consultazione banche dati, riproduzione di software per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto) • limitazioni dei diritti: non richiedono autorizzazione, ma corresponsione di compenso Il prestito come eccezione Capo V - Eccezioni e limitazioni “Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non é soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non é dovuta alcuna remunerazione” [art. 69] – A) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; – B) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione." il prestito di programmi per elaboratore, delle opere multimediali e delle banche dati su supporto elettronico, è ammesso solo con autorizzazione del titolare dei diritti La copia privata Il concetto di copia privata è stato introdotto con la Legge 5 febbraio 1992, n. 93 ambito privato uso personale non a scopo di lucro non applicabile a opere multimediali, o alle banche dati (non ancora a Internet) risarcimento per la riproduzione domestica di audiocassette e viodeocassette produttori di apparecchi di fono-videoriproduzione e dei supporti corrispondono compensi alla SIAE sulla base di una quota percentuale sul prezzo di vendita La reprografia Cosa cambia con la legge 248/2000 • 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. • 2. E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale. • 3. E' vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico ed in genere ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione spettanti all'autore. 4. comma per i centri copia • 4. E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati. Accordo SIAE Centri Copia già siglato 5. comma per le biblioteche 5. Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'art.181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono Diritto di riproduzione • Per poter fotocopiare il materiale regolarmente acquistato - entro il limite del 15% - le biblioteche devono pagare una quota forfetaria alla SIAE • Tale quota per gli atenei italiani (77) ammonta a oltre 9 milioni di euro per il triennio 20022004 • Il solo ateneo di Padova paga una quota annua di 60mila euri (accordo 2007-2009) • Capitolato per affidamento servizio per riproduzione nelle biblioteche (SBA) a soggetto esterno (negozi di fornitura) Eccezioni per la ricerca? • all’art. 71-ter, eccezione per la ricerca che rientra nell’ambito del diritto di comunicazione e non di riproduzione. • 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza. Il concetto di Fair Use e il copyleft Play in the Joints • Il Fair Use (Equo Utilizzo) è proprio del sistema Copyright • Ad ogni Equo Utilizzo può corrispondere un Equo Compenso (bilanciamento copy-right / copy -left) • E’ fondamentalmente molto diverso dal sistema delle “eccezioni” previsto dal nostro ordinamento (libere utilizzazioni) • I quattro fattori su cui si gioca i Fair Use – carattere dell’utilizzo (scopi) – natura del materiale soggetto a utilizzo – ammontare e rilevanza della parte copiata rispetto all’intera opera – Impatto sul mercato del risultato dei tre fattori I diritti delle norme, statici e ancorati al passato, mal si adattano ai nuovi ambienti informativi, dove diritti nuovi emergono a seguito delle tecnologie digitali. 5 febbraio 2008 Risposta del Ministero dei Beni e le Attività Culturali all'interrogazione sulla "libertà di panorama" Lo strano caso del diritto di panorama Emendamento all’art. 70 • • • • 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.