1 PROFILI GIURIDICI E REQUISITI PER IL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA Verona, 11 maggio 2012 Avvocato Emilio Sani Via Serbelloni, 4 - 20100 Milano Tel 02 763281 Avv. Emilio Sani [email protected] 2 Il D. Lgs 115/2008 Articolo 2 comma 1, lettera t) e l’articolo 10 Con il D. Lgs. 115/2008 (come modificato dal D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 56) si è introdotta, limitatamente agli impianti alimentati da fonte rinnovabile o cogenerazione ad alto rendimento, la figura dei sistemi efficienti di utenza, che devono avere le seguenti caratteristiche: 1)Essere alimentati da fonte rinnovabile o cogenerazione ad alto rendimento; 2)Avere potenza complessiva non superiore a 20 MWe; 3)Avere una collegamento privato diretto all’unità di consumo di un solo cliente finale; 4)Essere realizzati all’interno di un’area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente finale. La disciplina di tali sistemi efficienti di utenza sarà stabilita dall’autorità per l’energia elettrica, con comunque il vincolo normativo che “i corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11,Decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del decreto legge 14 novembre, n. 314 siano applicati esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione”. Cioè tale energia direttamente autoconsumata non sarà soggetta alle addizionali tariffarie che gravano sull’energia che passa attraverso la rete pubblica e sostanzialmente ricavo del produttore e costo del consumatore tenderanno maggiormente a coincidere. Avv. Emilio Sani [email protected] 3 I sistemi efficienti di utenza massimizzano i propri benefici se cumulati con il servizio dello scambio sul posto Per le fonti non programmabili come gli impianti fotovoltaici c’è il problema che la possibilità di massimizzare l’autoconsumo istantaneo di energia è limitata dai fattori ambientali. Durante l’inverno il pomeriggio non c’è produzione, si produce invece la domenica quando l’unità di consumo potrebbe non funzionare e così via. Per ovviare a questo il sistema dello scambio sul posto regolato dalla deliberazione 74/2008 dell’autorità per l’energia Elettrica e il gas, modificata dalla Deliberazione 186/2009 consente di compensare in termini di valori economici l’energia elettrica prodotta e immessa in rete con quella che viene prelevata dalla rete pubblica, quando il fabbisogno di energia non può essere assicurato dall’energia autoprodotta. Il ricorso a tali meccanismi appare necessario anche ai fini del finanziamento delle iniziative. Va infatti evitato che gli istituti finanziatori delle unità di produzione debbano fare fronte anche al rischio del disallineamento fra tempo di produzione e tempo di consumo, rischio di difficile valutazione. Avv. Emilio Sani [email protected] 4 I sistemi efficienti di utenza potrebbero consentire comunque anche un migliore sfruttamento delle opportunità offerte dalle tariffe incentivanti omnicomprensive (quarto conto energia 2013 e quinto conto energia) • Sia le tariffe omnicomprensive previste dal quarto conto energia per il 2013 (vedi Allegato 5 del D.M. 5 maggio 2011), sia le tariffe omnicomprensive previste dalla bozza di quinto conto energia prevedono che nel caso di energia autoconsumata vi sia una tariffa premio. Questo da un significativo vantaggio all’autoconsumo perché a fianco a una tariffa fissa e non indicizzata si accompagna il vantaggio dell’autoconsumo, che invece aumenta con l’aumentare del costo evitato di approvvigionamento. • Sarebbe però opportuno che fosse espressamente chiarito nella versione definitiva del quinto conto energia che per energia autoconsumata si intende anche l’energia prodotta da un terzo nel contesto di sistemi efficienti di utenza. Avv. Emilio Sani [email protected] 5 L’Autorità non fa la disciplina di attuazione Successivamente a tale norma per ben due volte la Autorità per l’Energia Elettrica ha tentato di portare avanti l’attuazione delle disposizioni normative in materia di sistemi efficienti di utenza.. L’ultimo documento di consultazione è stato preparato il 4 agosto 2011, ma ad oggi non è ancora sfociato in alcun provvedimento. Per l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas i sistemi efficienti di utenza pare si possono realizzare anche senza la disciplina di attuazione (si veda pagina 23 del documento per la consultazione del 4 agosto 2011). Chiare istruzioni sulla gestione di questa fase transitoria non sono state però preparate. Gli uffici locali dell’Agenzia delle Dogane rifiutano in molti casi di riconoscere i Sistemi efficienti di utenza, in cui le figure di produttore e consumatore non coincidono. L’Articolo 53 del Testo Unico Accise prevede infatti due schemi in cui inquadrare i rapporti: i) produzione per vendita e ii) produzione per autoconsumo. I sistemi efficienti di utenza non sono però automaticamente inquadrabili in alcuna di tali categorie. Nel documento di consultazione preparato il 4 Agosto 2011 per l’attuazione della disciplina in materia di sistemi efficienti di utenza l’Autorità per l’Energia Elettrica ha configurato l’applicabilità del sistema dello scambio sul posto anche ai sistemi efficienti di utenza (cfr. pagina 36 del documento di consultazione del 4 Agosto 2011). Ciò però solo a condizione che il cliente finale rimanga il titolare del punto di connessione alla rete elettrica e il produttore in forza di mandato gestisca per conto del consumatore: 1) l’acquisto da terzi di tutta l’energia che non viene consumata attraverso il collegamento diretto; 2) i relativi contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo. In questo schema proposto dal Documento di consultazione, gli incentivi tariffari saranno garantiti dal GSE al produttore e il produttore risulterà anche essere l’utente dello scambio sul posto. Il che significa che per accedere allo scambio sul posto il produttore dovrà essere anche il titolare della licenza di officina (ove richiesta) e delle autorizzazioni. Data la complessità della disciplina di cui sopra, si può ben immaginare il timore di complicazioni nei rapporti con il GSE e con il gestore di rete da parte degli operatori, in mancanza di una disciplina definitivamente approvata e concordata con l’Agenzia delle Dogane e con il GSE S.p.A.. Avv. Emilio Sani [email protected] 6 In conclusione sul perché ad oggi è mancato lo sviluppo di tali sistemi L’Autorità non ha provveduto alla approvazione della disciplina di attuazione. Per procedere comunque, bisognerebbe fare riferimento alle proposte dell’autorità, ma la loro mancata approvazione lascia ampi margini di aleatorietà così come il fatto che manca una concertazione fra l’Autorità per l’Energia Elettrica, l’Agenzia per le Dogane e il GSE S.p.A.. Gli Uffici tecnici di Finanza locali per le ragioni spiegate sono riottosi a riconoscere i sistemi efficienti di utenza. Nella documentazione da presentare al GSE (se si vuole cumulare il beneficio della scambio sul posto) il titolare del punto di connessione deve risultare il titolare dell’unità di consumo e non il produttore e non vi sono istruzioni specifiche del GSE in proposito Il timore di fare l’investimento senza poi ottenere le tariffe incentivanti per la mancanza dei documenti UTF o per problemi legati ai rapporti con il gestore di rete costituisce dunque oggi un freno fondamentale all’avvio di queste strutture. Avv. Emilio Sani [email protected] 7 In conclusione sul cosa è necessario sia fatto perché possano essere fatti L’autorità per l’energia elettrica e il Gas dovrebbe emettere la disciplina definitiva, con modalità che assicurino il concerto ufficiale della stessa con l’Agenzia delle Dogane e il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. Una qualsiasi disciplina che non sia preventivamente concordata con tali istituzioni rischia di aprire ancora una volta pericolose incertezze. Sarebbe utile poi una precisazione ufficiale circa il fatto che le tariffe premio per l’autoconsumo del quarto e quinto conto energia sono riferibili anche a quei sistemi efficienti di utenza dove il produttore e il cliente finale non coincidono. Avv. Emilio Sani [email protected] 8 Cosa rischia comunque di limitare in modo sostanziale l’applicabilità della disciplina In ogni caso permangono nella struttura attuale elementi che impediranno la diffusione della generazione distribuita in modo sostanziale: i. ii. iii. lo scambio sul posto è oggi limitato agli interventi fino a 200 Kw (e sarà incompatibile con gli incentivi tariffari per il fotovoltaico, cfr. Articolo 5 comma 6 del D.M. 5 Maggio 2011 e articolo 12 comma 5 bozza di quinto conto energia); i sistemi efficienti possono essere costruiti con un solo utente; nel documentazione di consultazione la servitù non è indicata fra i titoli idonei da possedersi e questo di fatto limita l’applicabilità solo a situazioni di immediata contiguità. Avv. Emilio Sani [email protected] 9 I limiti allo scambio sul posto • Per le fonti non programmabili il cumulo con lo scambio sul posto dei benefici dei sistemi efficienti di utenza è fondamentale all’equilibrio economico e alla possibilità di ottenere finanziamenti soprattutto in un quadro come quello attuale di progressiva scomparsa dei sistemi incentivanti. • Se lo scambio sul posto rimane limitato a 200 Kwp rimarrà estremamente limitata la possibilità per impianti fotovoltaici di avere sistemi efficienti di utenza sopra tale soglia e quindi di avere l’utilizzo di tale sistema negli insediamenti industriali o commerciali o terziari di una certa dimensione dove il costo dell’energia costituisce oggi un fattore assai penalizzante. Avv. Emilio Sani [email protected] 10 Il sistema monoutente necessità di correzioni Nel sistema attuale è necessario che l’utente finale sia uno solo, di conseguenza: • L’energia prodotta sul tetto del condominio potrà andare al condominio, ma non ai singoli condomini, anche se il condominio si impegna a asservire la produzione alle utenze dei condomini e a dare sempre prioritariamente la propria energia a tali unità di consumo (cfr. p. 13 del documento di consultazione del 4 Agosto 2011). • Un gestore non può costruire in una area industriale un impianto fotovoltaico e con lo stesso alimentare direttamente le varie utenze di terzi dell’area industriale, anche se tale impianto si impegna a asservire la propria produzione a tali impianti e a dare sempre prioritariamente la propria energia a tali unità di consumo. • Le limitazioni di cui sopra possono avere (non insuperabili) ragioni tecniche nella misura in cui ciascuno dei condomini o degli operatori di un’area industriale ha un proprio contatore e si approvvigiona di energia separatamente. • Sarebbe però possibile (se la legge lo autorizzasse espressamente) dare al produttore mandato per l’intero approvvigionamento dell’area industriale o di tutte le utenze del condominio, creando isole con un solo contatore di accesso alla rete pubblica per tutti i soggetti compresi nel condominio o nell’area industriale, lasciando che il gestore energetico per conto di tutti gestisca tutti i rapporti in entrata e in uscita dalla rete pubblica. I rapporti fra il gestore e i singoli utenti sarebbero poi di mero diritto privato. Con questo sistema le quantità di energia autoconsumata potrebbero aumentare esponenzialmente estendendo in modo significativo le possibilità di generazione distribuita e i ricavi di scala dei soggetti che offrono servizi energetici. A tutela degli utenti potrebbero poi essere previsti meccanismi di recesso che consentano agli utenti di ritornare a sistemi di approvvigionamento pubblico. Avv. Emilio Sani [email protected] 11 La nozione di disponibilità del sito • Oggi la nozione di disponibilità del sito per l’impianto di produzione si riferisce alla piena disponibilità. • Sembra però necessario che i collegamenti fra unità di consumo e produzione possano avvenire anche su aree in semplice servitù, altrimenti si richiede di fatto sempre un rapporto di immediata contiguità fra le due unità che, viste le esigenze insediative degli impianti fotovoltaici, rischia di limitare significativamente le possibilità di trovare aree idonee. Avv. Emilio Sani [email protected] 12 Brevissime note sui profili fiscali dello scambio sul posto • • Il 4 aprile 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fatto la risoluzione 4 aprile 2012, n. 32/E, con la quale ha ribadito che: il contributo dello scambio sul posto è rilevante ai fini iva per gli enti commerciali; il contributo non è invece rilevante ai fini iva per gli enti non commerciali per impianti sotto i 20 Kw, mentre lo è anche per gli enti non commerciali quando è sopra i 20 Kw; Avv. Emilio Sani [email protected]