Avv. Giampaolo Teodori
Gli Istituti della
Partecipazione
nella Legge 241
riformata
Aspetti Generali delle novità
introdotte dalla L. 15/2005
Una riforma che fissa in maniera un po’
ondivaga principi espressi uniformemente
da anni in dottrina e giurisprudenza
Un esempio pratico di come
normativamente vengono collocati pesi e
contrappesi per contemperare le esigenze
di partecipazione e trasparenza nel
procedimento con le esigenze di
economicità e celerità dell’attività
amministrativa
Un “tagliando” ad una legge fondamentale
che in ogni caso introduce un modo più
moderno di “fare” amministrazione
Le linee di indirizzo generali della
Riforma:
L’adeguamento ai principi
dell’ordinamento comunitario: in
particolare il principio di proporzionalità
e di legittima aspettativa (art. 1)
L’estensione dell’applicazione del
diritto privato nell’attività non autoritativa
e negli Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento (per i quali non c’è più riserva di legge)
L’incentivazione della digitalizzazione
dell’attività amministrativa (art. 3 bis
 La estensione della dialettica
partecipativa CittadinoAmministrazione (art. 8 comunicazione
avvio del procedimento, art. 10 bis comunicazione
motivi ostativi accoglimento istanza)
Il consolidamento normativo dei
principi dottrinali e
giurisprudenziali riguardanti
l’invalidità, l’efficacia dell’atto e
l’autotutela amministrativa (Capo
IV bis)
La rimodulazione del diritto di
accesso
I primi errori interpretativi e le
ambiguità della normativa
La considerazione della P.A alla stessa
stregua del soggetto privato vedi articolo
Sole 24 Ore
Contra, Il rafforzamento della natura
procedimentale dell’accordo (art. 11 co. 4
bis) e l’applicazione dei procedimenti
iuspubblicistici per i soggetti privati
esercenti attività amministrative (art. 1 co. 1
ter)
La problematicità di talune
formulazioni e l’ambigua
scansione di taluni termini
temporali
Le esclusioni dal diritto di accesso ratione
materiae di cui all’art. 24 per legge o
previa emanazione di Regolamento
Governativo…
…la previsione dell’u.c. ove si garantisce
comunque il diritto di accesso quando gli
atti siano necessari per “curare e
difendere i propri interessi giuridici”
L’ambiguità di talune norme del Capo IV
Bis
La fattura redazionale della
normativa
L’assenza di un Testo Ufficiale della riforma
coordinato con la disciplina della L.241/1990
rimasta in vigore
la conseguente difficoltà dell’interprete nel
comprendere l’esatta portata della riforma e
conseguentemente la valenza applicativa
la necessità generale di proporre standard
sulle tecniche di redazione dei testi normativi:
il codice per la redazione dei testi normativi
I PRINCIPI DELL’ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA TRA
NOVITA’ E CONFERME:
L’ART. 1 N.T. DELLA LEGGE
I Principi Costituzionali ex art. 97 Cost.
Il Principio di Legalità
Classificazioni dottrinarie:
In senso debole
In senso forte
Il principio di imparzialità:
Supremazia e Terzietà della P.A.
Contemperamento di Interessi nella gestione della
“cosa” pubblica
Il principio di ragionevolezza ed Il principio di
buona amministrazione come canoni di razionalità
operativa che conoscono la loro patologia nella
fattispecie giurisdizionale dell’eccesso di potere
I Principi espressi nell’art. 1 della “241”:
I Criteri di economicità, efficacia e
pubblicità
Economicità come proporzione tra risorse impiegate
e risultati ottenuti
Efficacia rapporto tra risultati ottenuti e risorse
impiegate
Pubblicità come accessibilità all’attività
amministrativa
La formalizzazione del Criterio di
Trasparenza nella “241” N.T. come presa
d’atto dell’affermazione pregressa del
principio in giurisprudenza e dottrina
Trasparenza come obbligo della PA di motivare il
provvedimento, comunicare il responsabile e lo
stato dell’istruttoria, rendere possibile l’accesso
La Trasparenza come corollario al principio costituzionale
di imparzialità e come condizione del criterio della
pubblicità
Flessibilità dell’affermazione del Principio di Trasparenza
nell’ambito delle diverse tipologie di procedimenti
Es. rispetto delle procedure che garantiscono la par
condicio nelle attività di evidenza pubblica
Semplice individuazione delle ragioni di fatto e di diritto che
portano all’adozione di provvedimenti
La trasparenza come principio collocabile tra la
forma ed il merito dell’Atto
I Principi del Diritto Comunitario nella
nuova “241”
L’affermazione della supremazia del diritto
comunitario nell’attività amministrativa nazionale
Le caratterizzazioni del Diritto Comunitario
Le Fonti normative : la Costituzione Europea che
sancisce gli stessi principi del legislatore nazionale
La Giurisprudenza e la dottrina che hanno individuato
due Principi da aggiungere a quelli nazionali:
•Il principio di proporzionalità riferito alla corretta equazione
tra interesse pubblico ed interesse dei privati
•Il Principio di legittima aspettativa come forma di tutela del
privato nell’ambito delle posizioni di vantaggio attribuite dalla
P.A.
art 1 co I ter
Il rispetto dei principi dell’attività
amministrativa dei cd. “Munera” soggetti
privati esercenti funzioni pubbliche
Es. concessionari di servizi, Enti privatizzati, Associazioni
o Fondazioni private con attività di rilievo pubblicistico
Art. 1 Co I Bis “La PA nell’adozione di atti
di natura non autoritativa agisce secondo le
norme del diritto privato”
I legami di tale norma con gli Istituti della
partecipazione in particolare con l’art. 11 “Accordi
integrativi o sostitutivi del provvedimento”
Il legame con l’art. 21 sexies “Recesso dai Contratti”
La Partecipazione al procedimento
come conseguenza della
realizzazione del Principio di
trasparenza
Il Capo III della Legge 241
“Partecipazione al
procedimento amministrativo”
La Partecipazione in senso stretto e la
Partecipazione in senso esteso
Partecipazione “Esterna” del Cittadino
Partecipazione “Interna” come
collaborazione e coordinamento tra diverse
PA
Mezzi e strumenti per la Partecipazione
L’istituto principale della partecipazione
“interna” è la Conferenza dei Servizi assieme
agli Accordi tra PA, le Attività Consultive, le
Valutazioni Tecniche (Capo IV Semplificazione
dell’azione amministrativa)
L’importanza dello strumento digitale come
“mezzo” per la Partecipazione interna ed esterna
(Art. 3 bis)
La Giurisdizionalizzazione dell’attività
Amministrativa attraverso la dialettica
partecipativa
L’introduzione di istituti miranti ad
innestare un contraddittorio di
salvaguardia verso le storture di
un’Amministrazione che non “vuole
sentire ragioni”
L’estensione del concetto di Interesse
La valutabilità giudiziaria del “merito
amministrativo” ed il potere di
autotutela della PA come fenomeni della
mutazione culturale legata alla dialettica
PA e Cittadino
L’impulso all’Attività Amministrativa: l’Istanza
Caratteri
L’indicazione dell’Amministrazione e dell’Organo alla
quale viene rivolta
•La Motivazione con l’indicazione dell’interesse sotteso
•L’oggetto
•
Il Passaggio dall’Istanza alla Denuncia per gli
atti il cui rilascio dipenda “dall'accertamento dei
requisiti e presupposti di legge o di atti
amministrativi a contenuto generale e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o
specifici strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi…”: la Denuncia di inizio
attività ex art. 19 legge 241 modificata dalla L.
80 e la mancata sottoposizione al regime della
partecipazione di cui al Capo II.
TAR Veneto n. 3418/Sett. 2005
L’individuazione del Soggetto Agente
nella PA: il Responsabile del
Procedimento (Capo II)
Art. 6
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti
per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni
o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
Il Responsabile del Procedimento è il referente
dell’Amministrazione per quel che riguarda la
partecipazione
La Comunicazione di Avvio del
Procedimento (Art. 7)
L’obbligatorietà della Comunicazione e le
deroghe previste nell’art. 7
Le esigenze di celerità
La possibilità di adozione di misure cautelari
ante comunicaz.
Le tendenze dottrinarie e
giurisprudenziali pregresse
I procedimenti ad istanza di parte
La conoscenza aliunde del procedimento pendente
La partecipazione ininfluente
I Provvedimenti vincolati
Art. 8 modalità e contenuti della
Comunicazione di avvio del
procedimento
1.
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
l'amministrazione competente;
l'oggetto del procedimento promosso;
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2,
commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili
in caso di inerzia dell'amministrazione;
nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione
della relativa istanza;
l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
c.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma secondo mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta
valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione é prevista.
La Comunicazione di Avvio rappresenta una
informazione di garanzia verso il Cittadino per
una partecipazione effettiva al procedimento
Parallelismo con altri istituti del diritto
L’avviso di garanzia processualpenalistico
I principi attinenti le obbligazioni di diritto privato
Art. 1179 CC diligenza pater familias; art. 1175 CC
obbligo di correttezza; art. 1337 Buona Fede e tutela
dell’affidamento
La Giurisprudenza sulla Comunicazione di Avvio
del Procedimento dopo la L. 15
L’art. 21 Octies e la sua funzione dirompente in un
contesto garantista quale quello della riforma (rinvio)
(Art. 9) Il pregiudizio quale elemento
discriminante dell’intervento nel procedimento
da parte
dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati
Dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati

(Art. 10) I diritti dei partecipanti al procedimento
La visione degli atti
Le memorie scritte e i documenti da valutare da parte
della PA

La differenziazione dell’interesse del soggetto
dall’interesse generalizzato, la causalità diretta del
pregiudizio rispetto al procedimento, l’effettività del danno.
Il subprocedimento dell’accesso nella fase istruttoria e
partecipativa
La considerazione delle memorie e dei documenti nella
motivazione del provvedimento
Il Preavviso di rigetto dell’Istanza
(Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza) art. 10 bis
1.
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
del procedimento o l'autorità competente, prima
della formale adozione di un provvedimento
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i
termini per concludere il procedimento che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza
del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle procedure concorsuali e ai
procedimenti in materia previdenziale e
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali.
Caratteri e criticità della disciplina
la limitazione della comunicazione ai procedimenti ad
istanza di parte
la distinzione tra resp.le del procedimento e autorità
competente
l’interruzione dei termini del procedimento
la brevità del termine di produzione atti e memorie
La considerazione di tali atti nella motivazione del
provvedimento finale (Vd TAR Lazio sez. II n.
3433/2004)
L’esclusione della Comunicazione nell’ambito dei
concorsi pubblici ed ai procedimenti in materia
previdenziale ed assistenziale
La possibilità del superamento dei vizi
partecipativi a fronte delle fattispecie
dell’art. 21 octies co. II
“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione
dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato”
Le prime Sentenze sul contemperamento delle opposte
vedute normative
Tar Veneto n. 2760/2005 sulla necessità della partecipazione
nei procedimenti a contenuto discrezionale
Tar Lecce n. 2913/2005 sulla necessaria applicazione del
principio sostanziale e quindi no “caccia all’errore”
amministrativo da parte dell’interessato
CdS sez. IV n. 4836 sett. 2005 sull’eccezionalità della
deroga anche nei procedimenti vincolati
No inversione onere della prova verso l’interessato per
la dimostrazione della rilevanza della sua
partecipazione ma dimostrazione giudiziale
dell’irrilevanza della partecipazione in capo
all’Amm.ne.
Vuotezza della formula “palese”
Possibile schizofrenia dottrinale e giurisprudenziale fra
un garantismo eccessivo minante la celerità e il buon
andamento della PA ed un conservatorismo
burocratico da “porta sbattuta in faccia dopo che è
stata aperta” al cittadino.
“Electa una via non datur recursus ad alteram”
L’importanza dell’Organizzazione e dei Regolamenti
degli Enti per affrontare le novità e dare applicazione
alla “Amministrazione partecipata” (rinvio)
Gli Accordi Integrativi o Sostitutivi del
Provvedimento art. 11
La generalizzazione della possibilità per
l’Amministrazione di concludere Accordi a fronte delle
pregresse ipotesi normative tassative (espropriazione e
concessione di aree portuali)
Le due tipologie di Accordi:
Accordi Integrativi = infraprocedimentali
Accordi Sostitutivi = con valenza provvedimentale finale
La salvezza dei diritti dei terzi ed il perseguimento del
pubblico interesse
La possibilità di recesso unilaterale della PA per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse salvo
l’obbligo di indennizzo
La necessità dell’assenso del Privato (similitudine con
contratto accessivo all’instaurazione del rapp.to di
lavoro o contratto di appalto)
L’importanza della determinazione di spoliazione
dell’autoritarietà amministrativa a riguardo dei motivi
(art. 11 co. IV bis)
La giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo
u.c.
Il Recesso dai contratti della PA ex art. 21 sexies
Gli Accordi tra P.Amm.ni ex art. 15
Le problematiche emergenti:
l’esclusione degli Accordi per determinate categorie di
provvedimenti: il silenzio della legge
Es.le valutazioni nei concorsi o nelle gare d’appalto
La contrattazione del provvedimento: l’applicazione dei principi
del diritto civile
La possibilità di accordi nell’ambito della convalescenza degli atti
amministrativi
La conformità dell’accordo alla determinazione antecedente
Art. 12 I Provvedimenti attributivi di
vantaggi economici
La consolidazione del principio dell’evidenza pubblica per
quello che riguarda la loro erogazione e cioè
•Pubblicità
•Predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione
per la par condicio tra richiedenti
L’art. 13 Ambito di applicazione delle
norme sulla partecipazione
L’esclusione della partecipazione per
Gli atti normativi
Gli Atti amministrativi generali
Gli atti di pianificazione e programmazione
Tale esclusione consegue alla partecipatività insita nei procedimenti
di formazione della volontà politica, normativa e programmatica
dell’Ente
Restano tuttavia dubbi giurisprudenziali e problemi di definizione dei
confini di tali atti con gli atti applicativi potenzialmente lesivi e
assoggettati alla partecipazione ed impugnazione (es. Bandi di
concorso e lesività ex se)
(Art. 13 II co.) l’esclusione dalla partecipazione dei
procedimenti tributari nonché i procedimenti
in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la
protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
Relativi al cambiamento delle generalità per la protezione di coloro
che collaborano con la giustizia.
Gli Istituti della Partecipazione
e gli EE.LL.
La riforma del Titolo V della Costituzione
e l’affermazione del Principio di
Sussidiarietà
La centralità e la “residualità delle competenze”
dell’Ente Locale
La presenza dell’organo politico quale primaria
garanzia di partecipazione all’attività
amministrativa generale
L’Autonomia e la rilevanza dello Statuto e dei
Regolamenti dell’Ente ai fini della partecipazione
ai procedimenti
Gli istituti generali della partecipazione
nell’ambito del TUEELL: gli artt. 6-11
Art. 6 co II - Statuti
Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme
fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli
organi e le forme di garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresi', i criteri
generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra
comuni e province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso
dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi …
Art. 7 - Regolamenti
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Art. 8 – Partecipazione popolare
1.I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme
associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione
locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.
2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli
interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche'
procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere,
altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi',
previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di
esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni
elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203, e al decreto
legislativo 25 luglio 1999, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica
locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
Art. 9 Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale
Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla
provincia.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della
provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il
ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi
dall'elettore.
Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo, 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che
spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale
risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate
in favore o a carico dell'associazione.
Articolo 10 - Diritto di accesso e di informazione
Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di
quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata
dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti
amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei
procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato
degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi
agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Articolo 11 - Difensore civico
Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione
del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale,
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze
ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore
civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
La necessità dell’adeguamento Statutario e
Regolamentare alla riforma della 241: il
Regolamento del Comune di Bologna come
esempio di eccellenza
La necessità di adeguare le strutture
organizzative ad un procedimento
amministrativo “paragiudiziario”
Ogni Unità a rilevanza procedimentale dovrà
strutturarsi per l’interlocuzione con il Cittadino
Interessato
Lo Statuto del Comune di Roma
La Partecipazione “mediata” negli atti generali
L’esclusione di una Partecipazione all’Istruttoria diretta
La necessità di aggiornare il Regolamento dei
procedimenti amministrativi (è del 96)
La necessità di rinverdire il Regolamento
sull’accesso agli atti (è del 2003)
Si tratta di Atti che sostanzialmente non vanno
ultra legem in quanto a garanzia del Cittadino ma
restano nell’alveo degli obblighi generali di legge
nazionale
Le prospettive di un approccio Digitale
agli Istituti della Partecipazione
L’aggravamento delle procedure ai fini della
partecipazione implica la necessità di utilizzo di
mezzi di comunicazione Cittadino-PA più efficaci e
snelli
Il Codice della PA Digitale (decreto legislativo
dell'8 febbraio 2005, n. 82) quale fonte primaria per
quello che riguarda la gestione procedimentale On
Line
ART. 4 (Partecipazione al procedimento amministrativo
informatico)
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di
accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili
mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche
amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della
vigente normativa.
Le possibilità di Intervento nel
Procedimento On Line
Le Comunicazioni di Inizio del Procedimento
attraverso la posta elettronica certificata
L’intervento On Line nel procedimento
Il provvedimento amministrativo On Line
L’interoperatività ed interconnessione dei sistemi
della PA (SIC)
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art. 1