Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa pe r i o do 2 0 0 7 - 2 0 1 0 Monza, 20.12.2007 per l’ASL Provincia di Milano 3 Direttore Generale: FIRMATO per le Organizzazioni Sindacali CIVEMP (SIMET e SIVEMP): FIRMATO CGIL medici FIRMATO CISL medici: FIRMATO AUPI: FIRMATO SINAFO: FIRMATO CGIL non medici: FIRMATO 1 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 I N D I CE CA P O I D U R A T A E V A L I D IT À CA P O I I I L S I S T E MA D I R E L A Z I O N I S I N D A C A L I CA P O I I I N O R ME D I G A R A N Z I A D E I S E R V I Z I P U B B L I C I E S S E N Z I A L I CA P O I V CRITERI PER LE POLITICHE DELL’ORARIO DI LAVORO CA P O V R A P P O R T O D I L A V O R O A D I M P E G N O R I DO T T O CA P O VI P R O N T A D I S P ON I B I L I T À CA P O VI I D I S P O S I Z IO N I P A R T I C O L A R I CA P O VI I I F O R M A Z I O N E E A G G I O R N A ME N T O CA P O I X INCARICHI DIRIGENZIALI CA P O X L I B E R A P R O F E S S I O N E I N T R A M U R A R IA C A P O XI C O S T I T U Z IO N E D E I F O N D I C A P O XI I R E T R I B U Z I O N E D I R I S U L T A T O E P R E MI O P E R L A Q U A L I T À D E L L A P R E ST A ZI O N E I N D I V I D UA L E C A P O XI I I N O R ME F I N A L I A L L E G A T O 1 C O N T I N GE N T E P E R S O N A L E E S O N E R A T O D A L L O S C I O P E R O A L L E G A T O 2 F E S T I V IT À S A N T O P A T R O N O A L L E G A T O 3 R E G O L A M E N T O P E R L ’ A C C E S S O A L L ’ IM P E G N O R I D O T T O AL L EG AT O 4 REG O L AM ENT O P RO N T A D I SP O N I BI L I T A’ A L L E G A T O 5 R E G O L A M E N T O C O MI T A T O P A R I O P P O R T U N I T À A L L E G A T O 6 R E G O L A M E N T O F O R MA Z I O N E E A G G I O R N A M E N T O P E R S ON A L E 2 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 A L L E G A T O 7 R E G O L A M E N T O I N C A R IC H I D I R I G E N Z I A L I S I S T E MA D I V A L U T A Z I O N E D E L L E P R E S T A Z I O N I A L L E G A T O 8 R E G O L A M E N T O S U L L A L I B E R A P R O F E S S I O N E I N T R A MU R A R I A A L L E G A T O 9 F O N D I B I E N N I O E C O N O M IC O 2 0 0 2 - 2 0 0 3 E B I E N N IO 2 0 0 4 - 2 0 0 5 3 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 CA P O I D U R A T A E V A L ID I T À ART.1 Campo di applicazione Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di Lavoro (d’ora in poi CCIL) si applica a tutti i dirigenti dell’area della dirigenza medica e veterinaria e dell’area della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa dell’Azienda Sanitaria Locale – Provincia di Milano 3 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che ad impegno ridotto. ART.2 1. 2. 3. 4. 5. Il presente CCIL ha durata quadriennale, fatte salve le clausole già espresse dal CCNL 2002/2005 e quelle che deriveranno dalla contrattazione nazionale per il quadriennio 2006/2009. Gli effetti del presente CCIL e le procedure in esso contenute decorreranno dal giorno successivo alla data di stipula, salvo diversa prescrizione prevista dal CCIL medesimo. Quanto disposto dal presente contratto resta in vigore fino all’approvazione del successivo CCIL. La determinazione dei fondi per gli anni successivi al 2005 è oggetto di informazione preventiva. È prevista una verifica annuale della ripartizione dei fondi e dell’applicazione complessiva del presente CCIL. Se una delle parti in sede di verifica annuale dovesse evidenziare disfunzioni, debitamente documentate, nell’applicazione di alcuni istituti definiti dal presente CCIL, potrà chiedere l’apertura di un tavolo di contrattazione al solo scopo di ridefinire l’istituto. CA P O I I I L S I S T E MA D E L L E R E L A Z I O N I S I N D A C A L I ART.3 1. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto Finalità Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei rispettivi ruoli e responsabilità, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di 4 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 contemperare l’esigenza di incrementare e mantenere elevati i livelli di efficienza e qualità dei servizi erogati all’utenza con l’interesse dei dirigenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e sviluppi professionali. 2. Il sistema delle relazioni sindacali deve mirare alla costruzione di un rapporto fortemente qualificato tra Amministrazione e OO.SS., fondato sui principi di correttezza, trasparenza e informazione reciproca, che abbia come finalità comune il perseguimento degli obiettivi istituzionali nel quadro dell’autonomia gestionale, Amministrativa dell’Azienda, dei Distretti e il contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela contrattuale dei dirigenti e l’interesse degli utenti. ART.4 Il sistema delle relazioni sindacali Il sistema delle relazione sindacali si articola, ai sensi dell’art. 3 del CCNL quadriennio 2002/2005, in: • contrattazione collettiva integrativa • informazione • concertazione • consultazione • commissioni paritetiche 2. Il sistema presuppone una precisa individuazione dei confini tra le materie oggetto di contrattazione, informazione, concertazione, consultazione, nonché di verifica e controllo per un trasparente e proficuo espletamento dei rispettivi ruoli. 1. ART.5 Composizione Composizione delle delegazioni Le delegazioni trattanti dell’Azienda, in sede decentrata, sono costituite ai sensi dell’art. 10 del CCNL 8.6.2000. ART.6 Contrattazione collettiva integrativa La Contrattazione Collettiva Integrativa avviene sulle specifiche materie previste dall’art. 4 del CCNL quadriennio 2002/2005 nel rispetto delle modalità dallo stesso previste. 5 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ART.7 Informazione, concertazione, consultazione e commissioni paritetiche Le parti, con riferimento agli istituti dell’informazione, concertazione, consultazione e commissioni paritetiche, danno atto che le stesse si svolgeranno nell’ambito delle materie previste dall’art. 6 del CCNL che si intende espressamente richiamato. 2. Per le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa, concertazione o consultazione, l’informazione è preventiva. 1. ART.8 Modalità del confronto sindacale Il confronto con le rappresentanze sindacali avviene previa convocazione scritta anche per via e-mail (di norma entro 15 giorni dall’incontro) da parte dell’Amministrazione agli indirizzi segnalati dai delegati sindacali. 2. Gli argomenti all’ordine del giorno vengono proposti dalle parti che stabiliscono la priorità di discussione sulla base delle esigenze preventivamente concordate. 3. Il materiale oggetto di trattativa, in relazione a tutti gli istituti contrattuali, dovrà essere fornito in forma scritta e, ove possibile, anche su supporto informatico almeno 5 giorni prima dell’incontro. 4. Per ogni incontro sindacale verrà redatto, a cura della delegazione trattante di parte pubblica, un verbale di sintesi. 1. ART.9 Stipulazione dei contratti decentrati I contratti decentrati non possono comportare né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli fissati dal CCNL, salvo per quanto riguarda eventuali risorse aggiuntive nei limiti di legge. 2. Per l’Amministrazione l’applicazione dell’accordo è subordinata al parere favorevole del Collegio Sindacale. 3. Le ipotesi d’intesa sulle materie della contrattazione decentrata, sono formalizzate in appositi contratti che, sottoscritti dai componenti della delegazione trattante di parte aziendale e sindacale, trovano attuazione con le decorrenze indicate dalle parti. 4. Qualora intervengano dubbi interpretativi sullo stato di applicazione di un 1. 6 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 accordo, ciascuna delle parti interessate può inviare all’altra formale richiesta scritta. Tale richiesta deve contenere una sintetica descrizione degli elementi di fatto e di diritto sulla quale si fonda, dovendo comunque far riferimento a questioni interpretative di rilevanza generale. 5. Nel più breve tempo possibile le parti si incontreranno per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. ART.10 1. 2. 3. 4. 5. 6. Permessi sindacali retribuiti La richiesta dei permessi per l’attività sindacale e la comunicazione della partecipazione alle trattative con l’Amministrazione e alle Commissioni paritetiche, deve pervenire all’Azienda e al Responsabile dell’U.O. di appartenenza del dirigente, tramite la struttura sindacale, almeno 3 giorni prima del permesso richiesto o in casi eccezionali 24 ore prima. Se esistono eccezionali motivate esigenze di servizio l’Amministrazione comunica per iscritto all’organizzazione sindacale e all’interessato la mancata concessione del permesso. L’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata di norma entro 3 giorni al Servizio Personale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto e utilizzato il permesso. I permessi sindacali sono equiparati, ai fini del trattamento giuridico ed economico, a tutti gli effetti al servizio prestato e sono retribuiti con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCIL si richiama il CCNL e i CCNQ vigenti. Il monte ore dei permessi sindacali viene definito e trasmesso alle OO.SS. all’inizio di ogni anno. CA P O I I I NORME DI GARANZIA DEI DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI ESSENZIALI ART. 11 Principi generali Le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali che fondano le disposizioni contenute nel presente Contratto sono le seguenti: a) la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero. b) l’ accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto del servizio sanitario nazionale, sottoscritto in data 20 settembre 2001 7 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 c) l’accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale, sottoscritto in data 25 settembre 2001 d) l’accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, sottoscritto in data 26 settembre 2001. ART. 12 Criteri da rispettare in caso di sciopero a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, la durata massima di un’intera giornata (24 ore); b) gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore; c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento; d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non comprometteranno le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro; e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue preavviso. f) non saranno effettuate azioni di sciopero: a. nel mese di agosto; b. nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; c. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo; d. gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi nel caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità o di calamità naturale. g) limitatamente al personale della dirigenza, nel caso in cui, l’astensione collettiva si svolga con forme di sciopero “virtuale” che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell’astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dall’organizzazione sindacale che indice l’azione di sciopero. I dirigenti che aderiscono allo sciopero virtuale devono comunicare formalmente la propria adesione al Servizio Personale entro tre giorni dalla data di effettuazione dello stesso. h) Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero aziendali che coinvolgono i servizi pubblici essenziali, individuati con il presente accordo, sono tenute a darne comunicazione all’Azienda con preavviso non inferiore a 10 giorni. 8 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ART. 13 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Adempimenti dell’Amministrazione I responsabili dei Centri di Responsabilità individuano, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, il personale incluso nei contingenti tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie quindi esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione. Nel caso sia possibile procedere alla sostituzione, si provvede all’inserimento di un nuovo dipendente nel contingente di personale esonerato dallo sciopero. Quest’ultimo non potrà avvalersi della facoltà di sostituzione. Nel caso di proclamazione di sciopero il Servizio Personale, ricevuta la comunicazione ufficiale , è tenuto a darne immediata informazione a tutti i Responsabili di Centro di Responsabilità dell’Azienda con l’indicazione precisa della data e della durata dello sciopero. I Responsabili di Centro di Responsabilità devono mettere in atto, con il personale esonerato dallo sciopero, tutte le azioni previste per garantire i servizi minimi essenziali stabilite dal presente accordo. Il personale esonerato non può in alcun caso sostituire il personale che ha aderito allo sciopero nello svolgimento delle attività ordinaria dallo stesso normalmente effettuata. I Responsabili di Centro di Responsabilità, anche attraverso dirigenti dagli stessi delegati: a) dovranno garantire la comunicazione all’utenza con appositi cartelli almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, indicando che nel corso dell’agitazione sindacale non si assicura l’erogazione delle prestazioni e dei servizi normalmente erogati. b) potranno disporre per utenti che hanno prenotato, l’effettuazione di apposite comunicazioni, preferibilmente a mezzo posta, entro 5 giorni dallo sciopero, con le quali si informa che in occasione dell’azione sindacale non si assicura la prestazione richiesta. Il ricorso a forme alternative di avviso deve essere giustificato da situazioni imprevedibili. c) dare comunicazione agli utenti con prenotazione, in occasione degli scioperi locali o aziendali, tassativamente dovranno 5 giorni prima dello sciopero. 9 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ART. 14 I dipendenti, non inseriti nei contingenti minimi, non assenti per ferie programmate, riposo compensativo o altra assenza autorizzata, che aderiscono allo sciopero non hanno alcun obbligo di comunicare preventivamente all’Azienda la propria adesione. Pertanto, i dipendenti assenti nella giornata di sciopero sono considerati aderenti allo stesso e il Servizio Personale procederà ad effettuare la relativa trattenuta stipendiale. Non è possibile effettuare giornate di ferie o recuperi orari coincidenti con la data dello sciopero, salvo che gli stessi non siano stati programmati ed autorizzati almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero . 1. 2. ART. 15 2. CA P O I V C R I T E R I P E R L E P O L I T I C H E D E L L ’O R A R I O D I L A V O R O ART.16 2. 3. 4. Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda all’ accordo sui servizi pubblici essenziali e alle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale delle diverse aree del servizio sanitario nazionale, del 20, 25 e 26 settembre 2001 e alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, nonché alle disposizioni contrattuali vigenti in materia. Il contingente di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali è riportato nell’allegato 1 1. 1. Adesione dei dipendenti Regole generali L’orario di lavoro dei dirigenti è di 38 ore settimanali, comprensivo delle 4 ore destinate ad attività non assistenziali regolamentate dal presente CCIL, ed è articolabile in modo flessibile per rispondere alle esigenze della struttura nella quale il dirigente è inserito; Il dirigente deve garantire la sua presenza in servizio durante le giornate di apertura della struttura presso cui lavora concordando con il proprio Responsabile le eventuali assenze; In ragione della suddetta flessibilità ed in ragione del diretto collegamento tra impegno orario e raggiungimento degli obiettivi (dato che il sistema di direzione per obiettivi in Azienda ha carattere annuale con verifiche intermedie semestrali) l’orario di lavoro dei dirigenti può essere definito anche con articolazioni orarie settimanali diverse purché nell’arco del semestre venga rispettato l’orario concordato con il Responsabile nel rispetto del limite minimo contrattuale; L’eventuale superamento dell’orario di lavoro, di 38 ore settimanali, è ritenuto 10 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 5. 6. 7. 8. funzionale al raggiungimento degli obiettivi assegnati, pertanto compensato attraverso la retribuzione di risultato; Per le assenze pari o superiori alla giornata lavorativa non può essere utilizzato il recupero compensativo, salvo i riposi compensativi previsti da sistemi di turnazione e quelli per le ore rese in regime di pronta disponibilità; Semestralmente (al 30.06 e 31.12 di ogni anno) o alla data di scadenza del rapporto di lavoro si procederà all’azzeramento delle eventuali ore rese oltre le 38 ore settimanali ed alle decurtazioni economiche previste per i dirigenti che non hanno reso le ore contrattualmente dovute – fatte salve le eventuali implicazioni relative alla conferma dell’incarico dirigenziale -; Per tutti i dirigenti e, particolarmente per quelli con rapporto di lavoro non esclusivo, devono essere definiti i volumi prestazionali richiesti e la previsione oraria necessaria per la realizzazione di detti programmi; inoltre, specificatamente, per i dirigenti con rapporto non esclusivo questa previsione deve essere chiara e stabile nel tempo ed eventuali richieste di prestazioni oltre l’orario concordato dovranno avere carattere di eccezionalità e concordate con l’interessato. La pausa mensa, non inferiore a 30 minuti, dovrà essere evidenziata a cartellino, salvo autorizzazione scritta da parte del responsabile gerarchico. ART.17 1. 2. 3. 4. 5. 6. La rilevazione dell'orario di lavoro avviene tramite badge magnetico. Tutti i dirigenti sono tenuti ad effettuare (salvo autorizzazione del Responsabile) la timbratura d’inizio e termine del servizio presso la sede alla quale sono stati assegnati. In caso di smarrimento o di impossibilità di utilizzo del badge il dirigente dovrà compilare l’apposito modulo giustificativo e farlo autorizzare dal proprio responsabile. La rilevazione quantitativa dell'orario è effettuata dal Servizio Personale. La verifica dell'orario dovuto è effettuata per ogni dirigente dal proprio responsabile. Mensilmente il Servizio Personale elabora tabulato di presenza in servizio. Il tabulato, debitamente corretto e firmato dal responsabile, dovrà essere restituito con sollecitudine, possibilmente entro 6 giorni dalla data della consegna, al Servizio Personale. Per il buon funzionamento del sistema, tutte le assenze programmate dovranno essere preventivamente inviate al Servizio Personale per la necessaria registrazione. ART. 18 1. 2. Controllo dell’orario di lavoro Registri per la mobilità del personale sul territorio Allo scopo di poter rilevare la presenza del personale che svolge la propria attività sul territorio (o che, comunque, si trasferisce da una sede all'altra per motivi di servizio), si utilizza l’apposito registro di mobilità per le uscite dalla sede principale di lavoro e il rientro nella stessa. Per il personale che si reca in più punti del territorio (esempio: personale addetto alla 11 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 3. 4. 5. 6. medicina preventiva, etc.) è sufficiente indicare sui registri l'attività principale (esempio: visite domiciliari, sopralluoghi, ispezioni, etc.) in quanto l'attività dettagliata dovrà risultare dai piani di lavoro concordati con il Responsabile. Gli addetti all'Ufficio Personale sono autorizzati a prendere visione dei registri presso tutti i recapiti e a riferire alla Direzione sulla loro regolare compilazione. I registri dovranno essere conservati a cura del responsabile (distretto, dipartimento, unità operativa) per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni. Il personale sanitario dei Distretti, in considerazione del tipo di servizio che viene espletato in diverse sedi, è autorizzato a compilare solo il registro dalla sede di partenza. I punti dove sono ubicati i registri sono gli stessi dove sono presenti gli orologi per la timbratura del cartellino. ART.19 Ferie Al fine della programmazione e per consentire una corretta registrazione delle assenze, le richieste di ferie dovranno pervenire, debitamente controfirmate dal responsabile, al Servizio Personale almeno 10 giorni prima del godimento del periodo di astensione dal lavoro. ART. 20 1. 2. 3. Santo Patrono E’ considerato giorno festivo, nelle giornate indicate nell’allegato elenco, la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio – allegato 2 -. Nel caso in cui il giorno del Santo Patrono non possa essere fruito, lo stesso potrà essere recuperato a giornata intera entro e non oltre il 31.12 di ciascun anno. In nessun caso il giorno del Santo Patrono può essere monetizzato. ART. 21 Permessi retribuiti 1. I permessi retribuiti a domanda del dirigente sono concessi secondo le modalità previste dall’art.23 del CCNL quadriennio 1994-1997 e successive integrazioni. 2. I suddetti permessi possono essere fruiti in ragione di giornate intere o di mezze giornate. 3. Nel caso di utilizzo della mezza giornata di permesso non è possibile associare ad essa il recupero compensativo. 4. Si stabilisce inoltre che: 12 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 CA P O V in caso di permesso retribuito per nascita del figlio i tre giorni consecutivi si intendono lavorativi e decorrono dalla data di nascita del figlio fatto salvo il caso in cui il dipendente nella giornata abbia prestato servizio; in caso di permesso retribuito per lutto, i tre giorni consecutivi si intendono lavorativi e decorrono dalla data dell’evento fatto, salvo il caso in cui il dipendente nella giornata abbia prestato servizio (in questo caso è il dipendente a decidere da quale giornata fare decorrere i permessi); i tre giorni, in questo caso, devono essere fruiti nei sette giorni successivi all’evento; Il permesso per matrimonio può essere richiesto entro trenta giorni dalla data dell’evento e deve essere fruito nell’anno solare coincidente con la data del matrimonio; per i dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto con articolazione orizzontale dell’orario le tre giornate sono confermate; per i dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto con articolazione verticale dell’orario i tre giorni sono ridotti proporzionalmente al numero di giornate di lavoro effettuate. Il dirigente che fruisce di un permesso retribuito per mezza giornata non può effettuare nella stessa giornata prestazioni di lavoro straordinario, fatte salve le ore rese in regime di pronta disponibilità ; R A P P O R T O D I L A V O R O A D I MP E G N O R I D O T T O ART. 22 Accesso al regime ad impegno ridotto 1. I dirigenti nei casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere l’accesso ad un regime di impegno di orario ridotto. 2. I casi in cui è possibile chiedere l’impegno ridotto sono riconducibili a: a. b. assistenza ai figli sino agli 8 anni età; assistenza ai parenti di cui agli artt. 89 e 90 ai sensi del DPR 384/90 e ai gravi motivi individuati dal regolamento interministeriale n.278 del 21.07.2000 per l’area medica e veterinaria; 3. L’accesso al regime di impegno ridotto, anche per quanto concerne la decorrenza, è concordato dall’Azienda con il dirigente entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, 13 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 nei tempi e nei modi previsti dal regolamento allegato al presente CCIL allegato 3 CA P O VI P RO N T A D I SP O N I BI L I T À ART. 23 regolamento 1. La pronta disponibilità è regolamentata dall’accordo allegato n. 4 2. Al fine della formulazione di una proposta per l’applicazione degli artt. 7 e 9 del D.lgs 66 del 8.4.2003(riposo giornaliero e riposo settimanale), è costituito un tavolo tecnico con l’Amministrazione e i rappresentanti delle OOSS del personale del comparto. CA P O VI I D IS P O S I Z I O N I P A R T I C O L A R I ART. 24 1. 2. Pari opportunità In Azienda è attivo un Comitato Pari Opportunità i cui provvedimenti di costituzione e approvazione regolamento sono allegati al presente CCIL – allegato 5. Il Comitato Pari Opportunità è legittimato, ai sensi dell’art.8 del CCNL quadriennio 1998/2001, ad attivare il confronto sindacale, nelle forme contrattualmente previste, attraverso la segnalazione di particolari problemi o la formulazione di specifiche proposte. ART. 25 Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Preso atto che in azienda, con deliberazione n. 132 del 24.2.2005, è stato costituito il Comitato Mobbing, si stabilisce di avviare la procedura di adesione e integrazione di tale comitato con i componenti designati dalle OOSS della dirigenza e da un pari numero di rappresentanti dell’azienda. ART. 26 1. 2. Mensa L’Azienda, tenuto conto della estensione del territorio e della carenza di mense aziendali, si impegna a garantire a tutti i dirigenti il diritto al servizio sostitutivo mensa di cui all’art.24 del CCNL del 10.2.2004, mediante rilascio di ticket del valore nominale di euro 5,16 di cui euro 1,03 a carico del dipendente o mediante forme alternative quali, ad esempio, la stipula di specifiche convenzioni. Il servizio sostitutivo mensa è garantito al dirigente personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e ad impegno ridotto nelle giornate lavorative nelle quali: a) Effettua una prestazione lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore 14 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 3. 4. 5. 6. 7. pomeridiane; b) Effettua una prestazione lavorativa superiore alle quattro ore; c) Effettua una pausa non inferiore a trenta minuti (con decurtazione automatica) nella fascia oraria compresa tra le 12.00 e le 14.30 Per il personale che effettua una prestazione lavorativa giornaliera superiore alle sei ore, tenuto conto che la pausa è obbligatoria per la mensa, ex art. 8 D.lgs n.66 del 8 aprile 2003, e deve essere effettuata dopo le sei ore il programma rilevazione presenze decurterà automaticamente 30 minuti per la pausa; in questo caso, il ticket viene attribuito indipendentemente dall’effettuazione delle timbrature nella fascia oraria 12.00-14.30. L’Azienda, in ragione delle motivazioni di estensione territoriale e di carenza di mense proprie, può stipulare convenzioni con le Aziende Ospedaliere Pubbliche operanti sul territorio o con mense aziendali gestite sia da soggetti pubblici che privati. Il dirigente può procedere al ritiro dei buoni mensa, spettanti per ogni trimestre, entro il trentesimo giorno dalla scadenza del trimestre. In ogni caso non può essere distribuito al singolo dirigente più di un carnet di ticket per mese solare. Il personale della ASL provincia di Milano 3 in posizione di comando presso altre amministrazioni riceve i buoni pasto dall’ente ove presta servizio, previo accordo tra le Aziende. L’importo dovrà essere variato qualora dovessero intervenire nuove disposizioni contrattuali o legislative in materia. ART.27 1. 2. 3. Sicurezza nei nei luoghi di lavoro In considerazione del principio irrinunciabile della piena applicazione delle norme di prevenzione sulla sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, si ritiene prioritario fornire piena agibilità, in termini di documentazioni e strumenti, ai rappresentanti dei lavoratori (RLS) e avviare una corretta formazione e informazione sui rischi per il personale e gli utenti. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, tutti gli operatori dovranno essere dotati dei dispositivi individuali di protezione necessari allo svolgimento dell’attività, in particolare coloro i quali operano nel servizio di Pronta Disponibilità. Particolare attenzione deve essere rivolta al personale che eroga le proprie prestazione in situazioni disagiate o di particolare rischio quali, ad esempio, gli operatori dell’assistenza domiciliare. C A P O V I I I F O R MA Z I O N E E A G G I O R N A M E N T O D E L P E R S O N A L E ART.28 1. Formazione e aggiornamento Le iniziative da sviluppare devono costituire un supporto culturale e professionale per 15 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. gli operatori quale presupposto indispensabile per un reale miglioramento dei servizi e delle prestazioni erogate in relazione all’evoluzione dei bisogni di salute del cittadino e della comunità. Nell’ambito dei processi di riforma delle Aziende Sanitarie, la formazione costituisce leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dirigenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati. Le parti riconoscono nella Formazione del personale lo strumento insostituibile per sostenere i processi d'innovazione organizzativa, di qualificazione dei servizi e di crescita professionale del lavoro. Lo strumento della pianificazione, almeno annuale, della formazione e il ricorso in via prioritaria e prevalente alla formazione interna sono i due elementi distintivi che devono contraddistinguere il fare formazione in questa Azienda. L’informazione è uno strumento importante ma non può mai sostituire la formazione. E’ solo con quest’ultimo strumento, caratterizzato da un percorso di apprendimento, ripetuto periodicamente e misurabile con opportuni strumenti di valutazione, che si può pensare ad un reale miglioramento professionale degli operatori e conseguentemente ad un innalzamento della qualità dell’assistenza. È garantita, a tutto il personale, la piena informazione e una adeguata pubblicità per tutte le attività e le opportunità di formazione professionale. Il regolamento che definisce le regole di accesso e di utilizzo della Formazione in Azienda è allegato al presente CCIL allegato 6 L’azienda si impegna a mettere in atto tutte le azioni necessarie affinché i propri dirigenti sanitari possano rispettare i crediti formativi previsti dalla normativa vigente. CA P O I X I N C A R IC H I D I R I G E N Z I A L I ART.29 Regole generali I criteri, i modi e i tempi per l’affidamento, la valutazione e la revoca degli incarichi dirigenziali sono stabiliti nel regolamento allegato al presente contratto allegato 7 . CA P O X L I B E R A P R O F E S S I O N E I N T R A M U R A R IA ART.30 Regole generali L’esercizio della attività libero professionale intra muraria è stata definita in apposito regolamento, allegato al presente CCIL – allegato 8 -, concordato con la delegazione di parte sindacale, e recepito da questa Azienda con provvedimento n.733 del 7.9.2000. 16 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 C A P O XI C O ST I T U ZI O N E D E I F O N D I ART.31 Costituzione fondi II fondi contrattuali del biennio economico 2002-2003 e del biennio economico 2003-2004 sono riportati nell’allegato n. 9 C A P O XI I R E T R I B U Z I O N E D I R IS U L T A T O E P R E M I O P E R L A Q U A L I T À D E L L A P R E ST A ZI O NE I ND I V I D U A L E ART. 32 1. Il sistema di erogazione della Retribuzione di Risultato in questa Azienda Sanitaria Locale deve essere teso ad un duplice obiettivo: • • 2. supportare il più ampio sistema di Direzione per Obiettivi e, di conseguenza, rappresentare una leva di gestione del personale indirizzata alla realizzazione delle strategie aziendali; premiare il contributo dato dal singolo dirigente all’organizzazione. Al fine di realizzare questo duplice obiettivo entrano in gioco: • • ART.33 1. Obiettivo del sistema da un lato il meccanismo e gli organi aziendali che regolano la definizione e la valutazione degli obiettivi; dall’altro lato il sistema di valutazione delle prestazioni individuali previsto dal regolamento aziendale relativo agli incarichi dirigenziali. Regole Generali L’erogazione della Retribuzione di Risultato segue le regole di seguito riportate: (a) la Retribuzione di Risultato si eroga in rapporto all’effettivo servizio prestato con l’esclusione di tutti i periodi di assenza eccetto: Ferie Infortunio sul lavoro Assenze ex art.33 l. 104/92 e L.118/71 Permessi retribuiti Permessi sindacali Aggiornamento obbligatorio Primi 30 giorni di malattia nel corso dell’anno 17 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 (b) (c) (d) (e) ART.34 Il premio viene erogato anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato; Il premio viene erogato in proporzione alle ore dovute per il personale a tempo definito e a regime di impegno ridotto; In caso di distacco sindacale la R.d.R. non è erogata. Ogni dirigente accede al fondo di retribuzione di risultato della propria area contrattuale. Il sistema Si stabilisce, in accordo con gli obiettivi generali, di strutturare un sistema basato su due elementi: ART.35 1. il grado di raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza; la valutazione delle prestazioni individuali ottenuta. Retribuzione di Risultato: la parte collegata agli obiettivi Al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza è destinata una quota pari al 90% del fondo della retribuzione di risultato che viene erogata secondo il seguente meccanismo: Percentuale di raggiungimento degli obiettivi Da A 0 60 61 70 71 80 81 90 91 95 96 100 2. Percentuale di retribuzione di risultato erogata 0 40 75 85 90 100 Il grado di raggiungimento degli obiettivi è certificato dal Comitato Budget e Valutazione. Questa quota di fondo viene erogata totalmente senza che si realizzino residui. ART.36 Retribuzione di Risultato: la parte collegata alla valutazione delle prestazioni 18 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 1. Il restante 10% della retribuzione di risultato viene erogato ai dirigenti secondo le seguenti regole: • • • possono accedere a questa quota solo i dirigenti che appartengono a strutture nelle quali il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato pari o superiore al 60%; possono accedere alla quota solo i dirigenti che hanno ottenuto una valutazione positiva nel sistema di valutazione delle prestazioni individuali – almeno pari a 81 punti su 200 -; la quota del 10% è collegata alla valutazione ricevuta attraverso il sistema di valutazione delle prestazioni individuali secondo il seguente schema: Punteggio ottenuto nella valutazione delle prestazioni da 50 a 80 da 81 a 90 da 91 a 100 da 101 a 110 da 111 a 120 da 121 a 130 da 131 a 135 da 136 a 140 da 141 a 145 da 146 a 149 da 150 a 200 • • ART.37 1. Percentuale di retribuzione di risultato erogata 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 la cifra residua della quota del 10%, fino al limite massimo pari al 40% della quota stessa, non viene distribuita automaticamente – ovvero operando una riassegnazione con lo stesso sistema di quote indicate al punto precedente - ma confluisce in un fondo che sarà distribuito dal Comitato di Direzione secondo il sistema indicato all’articolo successivo del presente CCIL. nel caso di ulteriori residui, ad esempio eccedenti il 40% oppure in assenza di dirigenti in possesso delle caratteristiche necessarie per avere attribuito il premio individuale, gli stessi vengono attribuiti con una rassegnazione, sulla base delle percentuali ottenute nella valutazione delle prestazioni. Retribuzione di Risultato: il premio individuale Con i residui della quota del 10% della retribuzione di risultato viene costituito uno specifico fondo per l’attribuzione di un premio per la prestazione individuale. 19 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 2. Il premio viene erogato, nel rispetto delle aree contrattuali di provenienza, secondo le regole previste per il premio per la prestazione individuale dal precedente CCNL delle diverse aree contrattuali – ad eccezione del limite dallo stesso previsto del 7% del personale dirigenziale - e secondo le seguenti ulteriori regole: ART.38 1. 2. Il premio deve essere erogato con precisa indicazione delle motivazioni che hanno determinato la scelta del dirigente il premio può essere erogato solo ai dirigenti che hanno ottenuto una valutazione positiva superiore ai 130 punti; il premio può essere erogato solo ai dirigenti che operano in strutture che hanno ottenuto una percentuale di raggiungimento degli obiettivi superiore al 60%; il premio erogato al singolo dirigente non può essere superiore a 1.500 Euro; l’atto di attribuzione del premio individuale deve essere inviato alle Organizzazioni Sindacali di categoria prima della relativa adozione, quale informazione preventiva. I tempi di erogazione La retribuzione di risultato viene erogata in una unica soluzione nel mese di aprile dell’anno successivo secondo le modalità previste dal presente documento agli articoli 38 e 39. Il premio per la prestazione individuale viene erogato, in un’unica soluzione, nel mese di luglio dell’anno successivo. ART.39 Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria 1. L’indennità di polizia giudiziaria di cui all’art. 52 del CCNL 3.11.2005, è attribuita dal 1.1.2007, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e a condizione dell’effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall’art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. 2. L’indennità cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma 1. C A P O XI I I N O R M E F I N A L I ART.40 Norma di rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente CCIL si fa riferimento al CCNL vigente pro-tempore e ad ogni altra normativa in materia vigente. 20 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ALLEGATO N. 1 CONTINGENTE PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO CONTINGENTI DI PERSONALE ESONERATO DALLO SCIOPERO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA: VETERINARIA Viene individuato il seguente contingente in regime di pronta disponibilità: PSAL DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA ASL DESIO-SESTO MONZA-VIMERCATE medici 1 DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA SIAN tecnici medici 1 1,5 1,5 SISP tecnici medici 1 1,5 1,5 SIAOA SSA-SIAPZ veterinari veterinari DESIO-SESTO 1 1 MONZA-VIMERCATE 1 1 SIS tecnici tecnici ASV 1 1 0,5 1,5 1,5 TUTTI I TOTALE SERVIZI tecnici 1 1 1,5 1,5 Servizio Dipendenze Viene individuato il seguente contingente per garantire la somministrazione dei farmaci: Ser.T. MONZA n.1 medico n.1 infermiere Ser.T. DESIO n.2 medici Ser.T. CARATE n.2 medici Ser.T. SESTO SAN GIOVANNI n.2 medici Ser.T. TREZZO n.2 medici Servizio Farmaceutico Viene individuato il seguente personale per la consegna dei farmaci salvavita: n. 1 Farmacista 21 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Assistenza Domiciliare Integrata Nel solo caso che lo sciopero riguardi i lavoratori sia del settore pubblico che privato del comparto sanità o in caso di sciopero generale, viene individuato il contingente necessario a garantire gli interventi programmati. Erogazione di assegni e di indennità Erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge. Tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese. Viene individuato il seguente contingente: n.1 dirigente amministrativo n.1 assistente amministrativo o collaboratore professionale amministrativo 22 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ALLEGATO N. 2 SANTO PATRONO COMUNE Carate Veduggio Renate Briosco Besana Brianza SANTO PATRONO FESTEGG. 07-dic 11-nov 07-ago 07-dic 2° Dom Ott Verano B. Triuggio Albiate Sovico Macherio 28-lug 3° Dom Set 09-ago 4° Dom Ott Ultima Dom Ago Biassono Lissone Vedano al 4° Dom Set 3° Dom Ott 07-ott COMUNE VIMERCATE Agrate Brianza Aicurzio lun lun lun lun Arcore Basiano Bellusco Bernarreggio Burago M. Busnago Camparada Caponago lun Carnate lun lun succ. a 1° Cavenago Brianza SANTO PATRONO COMUNE DESIO Barlassina Bovisio masc. SANTO PATRONO FESTEGG. 1° Dom Ott 31-gen Ultima Dom Set lun Lun 4° Dom Set 1° Dom Ott Lun lun 3° Dom Sett. 03-set lun lun Cesano M. Giussano 2° Dom Set 2° o 3° Dom Set 2° Dom Set Ultima Dom Lug 2a Dom luglio lun lun lun lun lun Lentate Meda Muggiò Nova Seregno 3° Dom Ott 08.09 3° Dom Sett 21.09 Ultimo Lun Apr lun Seveso Varedo 1° Dom Mag 2° Dom di Ott lun lun 16-feb 16-set 31-gen - 1° Dom Nov 2° Dom di Set Ultima Dom di Lug lun lun lun lun lun Lambro CINISELLO Bresso Sesto S. G. 07-dic 07-dic 07-dic Concorezzo Cornate d’Adda Correzzana Cologno M. Cormano 07-dic 07-dic Grezzago Lesmo 11-nov 2° Dom Lug Cusano MONZA 07-dic 24-giu Masate Mezzago 27-dic 15 Ag se fest il 16 Villasanta Brugherio FESTEGG. 03-ago 02-ago 30-nov lun Dom. ott. 1° Dom Ott 2° Dom Ott lun lun Ornago Pozzo d’Adda Roncello Ronco Briantino Sulbiate Trezzano Rosa Trezzo sull’Adda Usmate Vaprio d’Adda 2° Dom Ott 17-gen 07-dic 2° Don Ott 4 Sett. 05-lug 07-ago 1° Dom Lug 29-giu 05-feb lun lun lun 23 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ALLEGATO 3 REGOLAMENTO Per l’accesso all’impegno ridotto dell’area della dirigenza MedicaVeterinaria e dell’area della dirigenza Ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico e Amministrativo Contratto Art. 1 - Campo di applicazione e finalità Sono stati sottoscritti i CCNL relativi all’impegno ridotto delle due aree dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, reso possibile sulla base dell’ art. 64 per l’area della dirigenza medicoveterinaria e dell’art. 66 per l’area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo dei CCNL dell’08.06.2000. L’impegno ridotto per i dirigenti dell’area medico-veterinaria e per gli altri dirigenti sanitari è consentito solo per esigenze familiari e sociali, mentre per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo può essere consentito anche per l’esercizio dell’attività liberoprofessionale. Art. 2 - Procedura di accesso al regime a impegno ridotto I dirigenti dell’area medico e veterinaria e i dirigenti dell’area sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativo in casi in cui risulti comprovata una particolare esigenza familiare o sociale con rapporto di lavoro esclusivo possono chiedere l’accesso ad un regime di impegno di orario ridotto. I casi in cui possono chiedere l’impegno ridotto sono riconducibili a : 1° assistenza ai figli sino agli 8 anni età; 2° assistenza ai parenti di cui agli artt. 89 e 90 ai sensi del DPR 384/90 e ai gravi motivi individuati dal regolamento interministeriale n.278 del 21.07.2000 per l’area medica e veterinaria; 3° assistenza ai parenti di cui agli artt. 21 e 22 ai sensi del DPR 384/90 e ai gravi motivi individuati dal regolamento interministeriale n.278 del 21.07.2000 per ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo; (Accordo Integrazione CCI del 19.12.2005) “Al cessare della condizione che ha consentito al dirigente di accedere ad un regime di impegno di orario ridotto lo stesso dovrà rientrare a tempo pieno. Nel caso dovesse subentrare una diversa motivazione a quella che ha consentito l’accesso al regime, il dirigente per ottenere l’impegno ridotto dovrà presentare nuova domanda. Il dirigente è tenuto a dare comunicazione del termine della condizione al Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione. 24 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Le richieste di accesso all’impegno ridotto, saranno accolte, nei limiti dei contingenti fissati, in ordine di presentazione delle domande” Annualmente l’Amministrazione verificherà la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all’accesso all’impegno ridotto e ne darà l’informazione alle OO.SS. della dirigenza. L’accesso al regime di impegno ridotto anche per quanto concerne la decorrenza è concordato dall’Azienda con il dirigente entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, utilizzando il modulo appositamente predisposto e indicati come allegato 1, allegato 2, allegato 3, allegato 4. L’Ufficio Organizzazione e Sviluppo entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del dirigente, trasmette la domanda: 1. al Direttore Competente; 2. comunica tramite lettera al Responsabile della Struttura Organizzativa la richiesta del dirigente; Il Direttore Competente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta convoca e concorda con il dirigente la richiesta avanzata e trasmette all’Ufficio Organizzazione e Sviluppo il modulo firmato da entrambi le parti indicato come: • • Allegato 3 in caso di accoglimento della richiesta avanzata dal dirigente; Allegato 4 in caso di non accoglimento della richiesta avanzata dal dirigente; L’Ufficio Organizzazione e Sviluppo entro 3 giorni dall’autorizzazione del Direttore Competente provvede; 1. In caso di accoglimento della richiesta predispone il provvedimento e il relativo contratto individuale di lavoro; 2. Informa il dirigente in caso di non accoglimento della richiesta; Il dirigente che ha richiesto l’accesso all’impegno ridotto informa il direttore o responsabile della struttura di appartenenza dell’avvenuta trasformazione. La percentuale per i dirigenti dell’area medico e veterinaria non deve essere superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale. • La percentuale è incrementabile al 2% massimo (totale 5%) in presenza di situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura 25 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 della percentuale di base, ripartita tra le varie discipline in modo equilibrato previa informazione alle OO.SS. La percentuale per i dirigenti dell’area ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, non deve essere superiore al 4% della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale. • La percentuale è incrementabile al 2% massimo (totale 6%) in presenza di situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base, ripartita tra le varie discipline in modo equilibrato previa informazione alle OO.SS. Se le richieste dell’ulteriore 2% , eccedono i contingenti fissati, viene data la precedenza: 1° ai dirigenti che assistono il coniuge o il proprio convivente o parenti sino al I° grado, portatori di handicap non inferiore al 70% ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o anziani non autosufficienti; 2° ai genitori con figli minori, in relazione al numero dei figli, correlato allo stato di salute degli stessi e in caso di parità con riferimento alla minore età; Art. 3 - Orario di lavoro dei dirigenti con impegno ridotto L’accesso all’impegno ridotto dei dirigenti può essere : da un minimo del 30% = 26,36’ a un massimo del 50% = 19 ore della prestazione lavorativa; In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno. L’impegno ridotto può essere realizzato con: a) articolazione orizzontale (tutti i giorni lavorativi); b) articolazione verticale (alcuni giorni della settimana, del mese o alcuni periodi dell’anno); c) articolazione dell’orario misto (con combinazione delle due modalità orizzontale e verticale). In presenza di particolari esigenze, il dirigente può concordare con l’azienda ulteriore modalità di articolazione della prestazione lavorativa che soddisfi le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie individuate con le stesse procedure dell’art. 4, in base alla 26 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 tipologia del regime orario giornaliero, settimanale, mensile, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro e della situazione degli organici nei diversi ruoli e discipline. La modifica della tipologia di articolazione della prestazione (articolazione orizzontale o verticale) avviene in accordo con l’azienda. L’Impegno ridotto non può essere richiesto per periodi non inferiore ad 1 anno. La durata all’impegno ridotto deve essere determinata al momento della richiesta da parte del dirigente. Il rientro a tempo pieno può essere anticipato: a) su richiesta del dirigente; b) su richiesta dell’azienda; a cessare delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui all’art. 2 – comma 3 – dei relativi CCNL dell’08.06.2000 (tenendo conto delle esigenze organizzative dell’azienda); L’azienda su richiesta del responsabile della struttura, può valutare la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. I – comma 59 – della legge 662/96 (utilizzando il risparmio di spesa) a condizioni che la somma delle frazioni di orario rese, siano corrispondenti al completamento del tempo pieno e che consentano la relativa disponibilità organica ai sensi del D.L. 61/2000 - art.6 comma I -. Accesso consentito dei dirigenti all’impegno ridotto I dirigenti possono accedere all’impegno ridotto solo dopo i sei mesi dall’assunzione. Non è consentito l’accesso all’impegno ridotto ai dirigenti: • che sono titolari di incarico di direzione di struttura complessa; • oppure titolari di incarico di direzione di struttura semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa; E’ consentito l’accesso all’impegno ridotto ai dirigenti: • che sono titolari di incarico di direzione di struttura semplice che è articolazione interna di struttura complessa; • incarichi di natura professionale; 27 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. F) punto 18 bis della legge 488/1999. Art. 4 - Trattamento economico-normativo per i dirigenti a impegno ridotto Per l’applicazione degli istituti normativi si applicano le disposizioni di legge e contrattuali stabilite per il rapporto a tempo pieno, compreso la formazione; Il dirigente con l’accesso a impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere il lavoro supplementare, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata, riferita a periodi non superiori ad 1 mese, da utilizzare nell’arco di più di 1 settimana; Il lavoro supplementare è previsto solo per esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà derivanti dall’assenza di personale non prevedibili ed improvvise. • Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale corrispondente al 15% e i relativi oneri sono a carico del fondo di cui all’art. 51 del CCNL dell’08.06.2000; Il dirigente con l’accesso a impegno ridotto di tipo verticale, previo suo consenso, può effettuare lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di 20 ore annue. • Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 50%. Tali ore non possono superare le 20 ore annue. Trattamento economico dei dirigenti a impegno ridotto Il trattamento economico anche accessorio dei dirigenti a impegno ridotto è proporzionato alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le: • • • • • • • Competenze fisse e periodiche Indennità integrativa speciale La retribuzione individuale di anzianità L’indennità di specificità medica e rischio radiologico La retribuzione di posizione I dirigenti a impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto a un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno I dirigenti a impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nella settimana o nell’anno e il relativo 28 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 • • • • • • • trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera Per l’impegno ridotto di tipo verticale, le assenze per malattia e altre assenze previste dal CCNL si applica il criterio di proporzionalità E’ comunque riconosciuto per intero per l’impegno ridotto di tipo verticale, il periodo di astensione obbligatorio dal lavoro previsto dalla legge 1204/71, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo e il relativo trattamento economico Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità, i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi Il preavviso si calcola con riferimento ai periodi lavorativi per l’impegno ridotto di tipo verticale I dirigenti sia di tipo verticale o orizzontale non possono svolgere servizio di pronta disponibilità E’ sospesa l’attività libero-professionale intramuraria per tutta la durata dell’impegno a orario ridotto Al dirigente che rientra dell’impegno ridotto viene ripristinato l’intero trattamento economico, nonché la retribuzione minima contrattuale, fatto salvo il ripristino da parte dell’azienda dell’incarico precedentemente ricoperto. Si applicano le disposizioni contenute nel decreto lgs m.61/2000 per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto. Art. 5 - Utilizzo dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti L’utilizzo dei risparmi, avviene con le modalità previste dall’art. 1 – comma 59 - della legge 662/96. La quota del 20% destinata a incentivi di personale viene accreditata al fondo di cui all’art. 52 del CCNL dell’08.06.2000 . La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione delle risorse, tenendo in particolare conto del maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell’unità operativa cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto. Art. 6 - Incompatibilità E’ previsto il recesso nei confronti del dirigente a regime di impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di lavoro esclusivo svolgendo attività libero- professionale extramuraria. In caso contrario si applica la procedura prevista dall’art. 36 e seguenti del CCNL del 05/12/96. Accesso all’impegno ridotto per attività libero professionale dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo. Art. 8 - Impegno ridotto per attività libero professionali 29 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Per i dirigenti dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo, l’accesso ad impegno ridotto, può essere consentito anche per svolgere una attività professionale esterna mediante l’iscrizione ad albi professionali. In questo caso la prestazione lavorativa è ridotta al 50% di quella a tempo pieno. La percentuale consentita di accesso all’impegno ridotto per i dirigenti che hanno chiesto di svolgere attività libero professionale è pari all’ 1% della dotazione organica complessiva dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo. L’accesso all’impegno ridotto non è consentito ai dirigenti che sono titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice che non sia articolazione interna di struttura complessa e ai dirigenti che non hanno raggiunto i cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso la stessa azienda senza ricongiunzione con altri precedenti servizi. L’accesso all’impegno ridotto avviene con le procedure dell’art.3 comma 3 , indicando l’attività professionale che si intende svolgere . L’azienda può motivatamente rinviare l’accesso all’impegno ridotto, per un periodo non superiore a 6 mesi nel caso in cui esso comporti in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dirigente grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. L’azienda comunque è tenuta ad individuare entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, le attività che non sono comunque consentite ai dirigenti che hanno chiesto di svolgere attività libero professionale . Nel caso di conflitto di interesse tra attività esterna del dirigente con quelle specifica di servizio, l’azienda può negare l’accesso all’impegno ridotto oppure lo revoca se il dirigente rientra a tempo pieno. Il dirigente deve comunicare entro 15 giorni all’azienda nella quale presta servizio l’eventuale inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. Art. 9 - Utilizzo dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti ammessi all’esercizio di attività professionali Per i dirigenti che hanno ottenuto l’accesso al regime di impegno ridotto per l’esercizio di attività professionale esterna fermo rimanendo quanto previsto dall’art. 5, con decorrenza dalla data di inizio, è sospesa l’attribuzione della quota di € 1.497.,73 prevista dall’art.11 comma 3 del CCNL 08/06/2000 e la restante retribuzione di risultato di parte variabile è ridotta del 50%. Per i dirigenti che hanno ottenuto l’impegno ridotto per l’esercizio di attività professionale, possono revocare entro 31 dicembre di ciascun anno la loro opzione all’impegno ridotto. Il trattamento economico viene ripristinato per intero dal 1 gennaio successivo, mentre la retribuzione di posizione fatto salvo la quota di € 1.497.,73 viene ripristinata dalla stessa data. 30 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ALLEGATO 4 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA Il servizio di pronta disponibilità del Dipartimento di Prevenzione medica e del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria presenta la necessità di essere rivisitato alla luce delle diverse modifiche organizzative intervenute in questi ultimi anni. In particolare il Dipartimento di Prevenzione è stato oggetto di un profondo processo di cambiamento organizzativo, soprattutto in termini strutturali, che deve essere sostenuto e assecondato, anche, attraverso la modifica dei meccanismi operativi che lo hanno contraddistinto. Così come la struttura organizzativa del Dipartimento, ora Dipartimenti, è stata, a suo tempo, ridefinita e riorientata in un’ottica tecnico specialistica, abbandonando la logica territoriale, anche il servizio di pronta disponibilità deve essere ridisegnato in tale direzione. Si passa, quindi, dall’attuale sistema organizzativo, su base territoriale, a un sistema per Servizi, al fine di garantire una corrispondenza più diretta tra prestazioni svolte in attività ordinaria e quelle svolte in regime di pronta disponibilità, al fine, anche, di assicurare un maggiore livello di professionalità delle prestazioni erogate. Non solo, la struttura dei Dipartimenti e dell’Area della Prevenzione ha assunto una forte connotazione di integrazione tra i diversi servizi. Questa dimensione deve trovare una sua corrispondenza anche nel servizio di pronta disponibilità. A tal fine si deve prevedere un accorpamento delle prestazioni afferenti a servizi diversi (es. Servizio Medicina Preventiva di Comunità e Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche si alternano nelle turnazioni rispettivamente con Servizio Igiene e Sanità Pubblica o con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e con il Servizio di Sanità Animale). Occorre, inoltre, garantire nell’espletamento delle attività la collaborazione tra operatori dei diversi Servizi in turno, per assicurare integrazione e tempestività degli interventi, anche in caso di più interventi richiesti contemporaneamente (es. collaborazione del personale in turno non appartenente al Servizio attivato). Regole Generali Il servizio di pronta disponibilità è articolato per turni settimanali secondo le seguenti modalità: da lunedì a venerdì, dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo; sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8 alle ore 8 del giorno successivo. Il servizio di pronta disponibilità è attività istituzionale obbligatoria del solo personale a tempo indeterminato e determinato dei Dipartimenti di Prevenzione Medica e Veterinaria. Sarà, in via prioritaria, inserito nei turni il personale dei Dipartimenti di 31 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Prevenzione Medica e Veterinaria che ha volontariamente espresso la propria disponibilità. I turni di pronta disponibilità sono settimanali (da lunedì sera a lunedì mattina). L’operatore: - non può effettuare due turni consecutivi di pronta disponibilità; - di norma, non effettua più di un turno completo di pronta disponibilità al mese; - non può effettuare più di due turni settimanali completi al mese. Le suddette disposizioni possono essere oggetto di deroga solo nei periodi estivi (luglioagosto) e durante il periodo delle festività natalizie. Il personale neoassunto, così come definito nelle procedure aziendali specifiche, può essere inserito nel servizio di pronta disponibilità solo subordinatamente ad una valutazione di idoneità motivata ed espressa in forma scritta dal Direttore di Servizio. L’utilizzo di personale a tempo parziale orizzontale nei turni di pronta disponibilità, di cui all’art.22 comma 2 del CCNL quadriennio 2002 – 2005, è consentito, previo consenso scritto dell’interessato - da intendersi anche come accettazione dei turni allo stesso attribuiti -. L’utilizzo di personale a tempo parziale verticale, con articolazione dell’orario settimanale, nei turni di pronta disponibilità, di cui all’art.22 comma 3 del CCNL quadriennio 2002 – 2005, è consentito solo nelle giornate di riposo contrattualmente previste (sabato, domenica e festivi – il c.d. “mezzo turno”) purchè risulti in servizio il giorno in cui deve cominciare il turno di pronta disponibilità. L’utilizzo di personale a tempo parziale verticale, con articolazione dell’orario almeno mensile, nei turni di pronta disponibilità, di cui all’art.22 comma 3 del CCNL quadriennio 2002 – 2005, è consentito nelle giornate o periodi nei quali il dipendente deve prestare servizio, secondo l’articolazione di tempo parziale prescelta. Il dipendente può essere inserito nei turni di pronta disponibilità anche nelle giornate di riposo contrattualmente previste (sabato, domenica e festivi) purchè comprese nelle giornate o periodi nei quali il dipendente deve prestare servizio, secondo l’articolazione di tempo parziale prescelta. Per il personale inserito nel sistema di pronta disponibilità dovrà essere prevista, nel piano di formazione aziendale, adeguata formazione sulla gestione degli interventi in emergenza. Il Servizio di Pronta Disponibilità per per il Dipartimento di Prevenzione Medica Per l’intero territorio si prevede un turno settimanale composto da tre medici, uno appartenente al Servizio ISP, uno al Servizio PSAL, uno al Servizio IAN. I medici del Servizio MPC partecipano ai turni del Servizio ISP e del Servizio IAN; il Direttore di Servizio comunica i nominativi dei medici interessati ai Direttori competenti prima dell’avvio del nuovo sistema. Per il personale tecnico, sono individuati due ambiti territoriali corrispondenti alle U.OO. di Desio - Sesto e alle U.OO. di Monza - Vimercate. In ciascun ambito territoriale si propone la turnazione settimanale di tre tecnici, uno appartenente al Servizio ISP, uno al Servizio PSAL e uno al Servizio IAN, raddoppiata nel fine settimana (dal venerdì alle ore 17.00 al lunedì alle 8.00) e festivi, in modo da garantire la presenza in tale periodo 32 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 relativamente critico di un tecnico per Servizio per ciascuna delle U.O. previste in ogni Servizio. Il personale tecnico del Servizio MPC partecipa alla turnazione del Servizio ISP. In considerazione delle recenti disposizioni regionali (DGR n. 7/18853 del 30.09.2004) sulla revisione e riordino del sistema di sorveglianza, notifica e controllo delle malattie infettive, si ritiene necessario l’inserimento in pronta disponibilità del personale infermieristico (Assistenti Sanitarie e Infermieri), che supporta, anche durante il normale orario di lavoro, le attività di competenza del Servizio ISP e del Servizio IAN in tale settore. In via sperimentale, per l’intero territorio e per il fine settimana (dal venerdì alle ore 17.00 al lunedì alle 8.00) e festivi è garantita la presenza di una unità di personale infermieristico (Assistenti Sanitarie o Infermieri). Tale personale è inserito nella programmazione effettuata a cura del Servizio ISP. Il Servizio di Pronta Disponibilità per il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Sono individuati due ambiti territoriali corrispondenti alle U.OO. di Sesto – Ornago e alle U.OO. di Monza - Desio. In ciascun ambito territoriale si prevede, in via sperimentale, un turno settimanale composto da due veterinari, uno appartenente ai Servizi Sanità Animale o Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e l’altro al Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale, e da un tecnico. Come accade in regime ordinario, i tecnici effettueranno in pronta disponibilità prestazioni tipiche dei diversi Servizi veterinari. Le attività di visita necroscopica nell’ambito del servizio di pronta disponibilità Le attività di visita necroscopica vengono scorporate dal servizio di pronta disponibilità, con l’organizzazione di una specifica turnazione, remunerata a prestazione. Tale separazione è essenziale per procedere alla riorganizzazione del servizio di pronta disponibilità su base specialistica (organizzazione per Servizi). Devono essere considerate le visite necroscopiche richieste in orario di pronta disponibilità nel solo fine settimana (dal venerdì alle ore 17.00 al lunedì alle ore 8.00) e festivi. L’attività è organizzata in due ambiti territoriali (Monza – Vimercate; Desio – Sesto). La prestazione è remunerata mediante compenso lordo d’importo pari a € 30,00, comprensivo anche del rimborso chilometrico. L’adesione alla specifica turnazione per le visite necroscopiche è su base volontaria. La turnazione non dovrà sovrapporsi a quella del servizio di pronta disponibilità. L’organizzazione dei turni per l’effettuazione delle visite necroscopiche è affidata al Servizio ISP che individua uno specifico referente. Il centralino inoltra tutte le richieste d’intervento ricevute, al medico competente per area territoriale, individuato sulla base dei turni fissati dal referente del Servizio ISP. Il Direttore del Servizio ISP trasmette mensilmente il prospetto validato delle prestazioni di visita necroscopica effettuate dal personale medico al Servizio Personale ed al Servizio Contabilità e Finanza per il relativo pagamento. 33 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Modalità operative Vengono istituite le figure del medico e del veterinario coordinatore del servizio di pronta disponibilità. La funzione di coordinatore del servizio di pronta disponibilità è svolta a rotazione mensile da ciascun Servizio del DPM e del DPV; essi sono individuati tra quelli inseriti nel turno di pronta disponibilità. Il centralino dovrà inoltrare al dirigente coordinatore, medico o veterinario, tutte le richieste d’intervento e/o segnalazioni ricevute, distinguendo, in base a una semplice casistica, le competenze mediche dalle competenze veterinarie. Evento segnalato Malattie infettive o diffusive negli animali Reperimento animali morti, morie di animali Identificazione di animali Animali vaganti Incidenti durante il trasporto di animali Inconvenienti igienici in allevamento o in ricoveri di animali Contaminazione alimenti di origine animale (carne, latte, uova, pesce, formaggi, miele, gelati) Evento segnalato Contaminazione di acqua potabile Contaminazione di altri alimenti (verdure, frutta, bevande, cereali, piatti pronti, conserve vegetali,olio, vino, ecc.) Tossinfezioni alimentari Insetti infestanti Rinvenimento di cadavere e problematiche relative a regolamento di Polizia mortuaria Malattie infettive nell’uomo Inconvenienti igienico sanitari dell’abitato (es. intossicazioni da monossido di carbonio) Interventi per emergenze connesse ad eventi atmosferici, incendi boschivi, allagamenti ecc.. Dispersione o potenziale dispersione (contenitori sospetti) di sostanze pericolose all’aperto (aria, acqua, suolo) da incidenti durante il trasporto di sostanze pericolose o in impianto produttivo in ambienti confinati Competenza Veterinario Coordinatore in turno Competenza Medico Coordinatore in turno Infortunio sul Lavoro Incidente (scoppio, esplosione, incendio, crollo, ecc.): in impianto produttivo, deposito con o senza dispersione di sostanze pericolose all’esterno in insediamenti civili mezzi di trasporto Il servizio di pronta disponibilità è attivato su chiamata telefonica da organi di polizia quali Carabinieri, Polizia Locale e di Stato, dalla Regione, dai Comuni, dagli uffici periferici del Ministero della Salute, dalla Procura della Repubblica e da altri Enti e Servizi, nonché da operatori economici e da comuni cittadini, tramite il centralino unico di riferimento, attualmente individuato nella Centrale Unica d’Ascolto (NUMERO VERDE 840500092), gestita dalla C.R.I. di Monza. L’operatore del centralino unico di riferimento, una volta ricevuta la richiesta di intervento, è tenuto a comunicare senza ritardo tale richiesta al medico o al veterinario coordinatore del servizio di pronta disponibilità, dapprima chiamando al cellulare di servizio e, successivamente, in mancanza di risposta, al numero telefonico dell’abitazione e/o cellulare personale. Il dirigente medico o veterinario coordinatore che riceve la comunicazione individua ed informa il 34 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 dirigente medico o veterinario del servizio competente all’intervento, diverso da quello di appartenenza. Evento segnalato Malattie infettive o diffusive negli animali Reperimento animali morti, morie di animali Identificazione di animali Incidenti durante il trasporto di animali, animali vaganti Insetti infestanti Inconveniente igienico in allevamenti o in ricoveri animali Contaminazione di acqua potabile Contaminazione alimenti di origine animale Contaminazione di alimenti non di origine animale Tossinfezioni alimentari Intossicazioni da funghi Segnalazione di morsicatura d’animale Rinvenimento di cadavere e problematiche relative a regolamento di Polizia mortuaria Servizio competente Sanità Animale Sanità Animale Sanità Animale Sanità Animale Igiene e Sanità Pubblica Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Igiene degli Alimenti di Origine Animale Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (guardia igienica micologica) Igiene e Sanità Pubblica Igiene e Sanità Pubblica Malattie infettive o diffusive tali da richiedere immediati provvedimenti Inconvenienti igienico sanitari dell’abitato (es. intossicazioni da monossido di carbonio) Interventi per emergenze connesse ad eventi meteorici, incendi boschivi, allagamenti, ecc.. Dispersione o potenziale dispersione (contenitori sospetti) di sostanze pericolose all’aperto (aria, acqua, suolo) da incidenti durante il trasporto di sostanze pericolose o in impianto produttivo Igiene e Sanità Pubblica Dispersione o potenziale dispersione (contenitori sospetti) di sostanze pericolose in ambiente confinato (insediamenti civili) Infortunio sul Lavoro Incidente (scoppio, esplosione, incendio, crollo, ecc.): in impianto produttivo, deposito con o senza dispersione di sostanze pericolose all’esterno in insediamenti civili mezzi di trasporto Igiene e Sanità Pubblica Igiene e Sanità Pubblica Igiene e Sanità Pubblica Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Igiene e Sanità Pubblica NOTA: Per ognuno degli eventi indicati nelle tabelle deve essere definita, ove non esistente, e comunicata al personale la specifica procedura o il protocollo operativo. La definizione e comunicazione della procedura o protocollo operativo deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall’adozione del presente regolamento. La comunicazione deve avvenire attraverso specifico incontro di Servizio con il personale interessato. Spetta a quest’ultimo Dirigente attivato il compito di valutare, sotto la propria responsabilità, la necessità d’intervenire, nonché allertare il personale tecnico e/o infermieristico in servizio di pronta disponibilità e coordinare, sul luogo dell’intervento, le attività, informare e coinvolgere autorità, enti e strutture interessate all’urgenza/emergenza. Nel caso di situazioni che richiedono l’intervento di più Servizi afferenti a un solo Dipartimento, il coordinamento degli interventi e le relative responsabilità sono in capo al medico o al veterinario coordinatore del servizio di pronta disponibilità. In attesa che la Direzione Sanitaria aziendale definisca uno specifico protocollo in accordo con le Aziende Ospedaliere, il Trattamento Sanitario Obbligatorio, in regime di pronta 35 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 disponibilità, è attribuito, in via prioritaria, al personale medico inserito nei turni del Servizio ISP. Nel caso il medico sia impegnato in altro intervento, potrà essere attribuito, da parte del medico coordinatore, ad un medico di un altro servizio in turno di pronta disponibilità. Quest’ultima modalità di intervento è estesa anche alle certificazioni previste dalle normative nel tempo vigenti durante l’apertura dei seggi elettorali. il Direttore di Servizio è incaricato della programmazione dei turni di Servizio. Il Direttore del Servizio ISP individua, inoltre, il medico incaricato della programmazione dei turni per l’attività di visita necroscopica nell’ambito del servizio di pronta disponibilità e ne comunica il nominativo alla Segreteria centralizzata dei servizi. Il Direttore di Servizio predispone i turni di Servizio, li trasmette agli interessati e alla Segreteria centralizzata dei Servizi presso la sede dei Dipartimenti – Via Novara 3 – Desio, con cadenza trimestrale. La programmazione deve essere trasmessa utilizzando il mezzo più opportuno (fax, e-mail, posta interna), con congruo anticipo, almeno entro il 15 del mese precedente quello d’inizio dei turni programmati. Ogni variazione relativa ai turni già programmati e comunicati alla Segreteria centralizzata dei Servizi dei Dipartimenti dovrà essere inoltrata alla stessa non appena definita e comunque entro la mattina del giorno precedente la data del turno variato. Sarà cura della Segreteria centralizzata dei Servizi del Dipartimenti inoltrare il prospetto dei turni al centralino unico di riferimento e al dirigente medico e veterinario coordinatore del servizio di pronta disponibilità e comunicare ogni successiva variazione in merito. Al fine di garantire la rintracciabilità del personale in servizio di pronta disponibilità, ogni dirigente in turno disporrà dell’elenco dei numeri di telefono dei cellulari utilizzati in servizio di pronta disponibilità (tutti i Servizi coinvolti) e del numero di telefono dell’abitazione e/o cellulare del personale turnante per il proprio Servizio. Nell’organizzazione dei turni dei Servizi SSA e SIAPZ si tenderà prioritariamente a programmare la presenza nei due ambiti territoriali di personale veterinario appartenente ai due servizi. Per la sola definizione del primo turno con il nuovo regolamento dovranno essere fatti appositi incontri di Servizio con gli operatori per condividere il nuovo sistema e definire le situazioni particolari. Il personale in turno è dotato di: - telefoni cellulari aziendali; - mezzi idonei ad una efficace localizzazione del luogo d’intervento; - borsa o altro dispositivo che contenga: 1. la modulistica necessaria per l’espletamento delle attività; 2. il materiale occorrente per effettuare eventuali sequestri; 3. ogni altro materiale, definito da ciascun Servizio in base alle procedure in uso, necessario alle attività da svolgere in orario extraservizio che possa essere custodito direttamente; 4. la scheda contenente l’elenco del materiale contenuto nella borsa e la scheda contenente l’elenco del materiale depositato nell’armadio di cui al punto successivo. Presso ogni sede di U.O. sono messe a disposizione le attrezzature, i presidi ed apparecchiature individuate dal Direttore di Servizio quali ad esempio farmaci , vaccini, alcuni DPI, attrezzature di campionamento e/o di misurazione per i quali non sia conveniente o possibile la custodia diretta da parte del personale in turno. Le attrezzature 36 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 e le apparecchiature sono custodite in apposito armadio debitamente individuato e segnalato ed esclusivamente adibito a tale scopo. Il dirigente medico di turno ha in dotazione le chiavi di accesso alla struttura dell’U.O. di riferimento. È istituito il registro del materiale; esso deve essere sottoscritto da ogni operatore al termine del turno di pronta disponibilità; la firma apposta sul registro certifica il regolare funzionamento e l’esistenza di tutti i dispositivi in dotazione al personale in pronta disponibilità. L’operatore reperibile deve verificare preliminarmente la disponibilità, completezza ed integrità delle dotazioni, accertarsi del regolare funzionamento del telefono cellulare in dotazione e richiedere all’Ufficio Tecnico aziendale l’intervento sostitutivo in caso di riscontro di anomalie che non consentano il suo regolare uso. Sarà cura del subentrante nel turno recuperare il cellulare dal collega. La dotazione utilizzata durante gli interventi di reperibilità viene, non appena possibile, reintegrata a cura dell’operatore che l’ha utilizzata. Il personale che effettua interventi in servizio di pronta disponibilità è tenuto a: - raggiungere il posto di lavoro nel più breve tempo possibile ovvero non oltre il tempo necessario, attenendosi alle norme del codice della strada, per raggiungere il luogo di lavoro dal domicilio ufficialmente comunicato al Servizio Personale; in ragione della più ampia distribuzione territoriale della pronta disponibilità, l’operatore deve informare il dirigente di turno in caso di ritardo (incidenti stradali, traffico intenso, difficoltà nella ricerca del luogo dell’intervento, etc…); - compilare al termine dell’intervento una relazione sullo stesso da inviare al Direttore di servizio competente; quest’ultimo disporrà, se del caso, il successivo inoltro del rapporto ai Dirigenti interessati dal prosieguo delle azioni avviate dal personale reperibile e/o a quelli sovraordinati. - curare, da parte del dirigente attivato in pronta disponibilità, la registrazione delle segnalazioni alle quali non ha fatto seguito un intervento sul posto, indicandone la motivazione e inviarne riepilogo, al termine del proprio turno, al Direttore di servizio competente. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla base della distanza che intercorre fra il domicilio ufficialmente comunicato al Servizio Personale e il luogo di intervento. Le ore di lavoro rese in regime di pronta disponibilità sono calcolate dall’attivazione dell’intervento al rientro a domicilio dell’operatore; Si confermano le modalità organizzative del servizio di pronta disponibilità del Servizio Impiantistica e Sicurezza e precisamente: - il turno è articolato settimanalmente secondo l’orario stabilito per i Dipartimenti; - il turno è assicurato da un tecnico per l’intero ambito territoriale della ASL; - il servizio è attivato su richiesta del primo livello, ossia dal dirigente medico o veterinario coordinatore in turno, mediante chiamata al numero di cellulare aziendale in dotazione; - i motivi della richiesta d’intervento attengono a: 1. Ascensori: malfunzionamenti, operazioni di manutenzione, eventi di natura elettrica che coinvolgono, o potrebbero coinvolgere, l’impianto ascensore; 2. Apparecchi di sollevamento: uso scorretto o improprio, malfunzionamenti, operazioni di manutenzione, con conseguenti effetti quali ribaltamento, cadute di carico o di persone, relativo ad attrezzature quali apparecchi di sollevamento (gru 37 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 di tutti i tipi), ponti sviluppabili ed idroestrattori; 3. Impianti elettrici: uso scorretto o improprio, malfunzionamenti, operazioni di manutenzione, relativamente a tutti i tipi di impianti elettrici, con conseguenti effetti quali elettrocuzione, episodi di incendio o scoppio anche dovuti a fenomeni atmosferici (scariche atmosferiche/sovratensioni); - per quanto non diversamente specificato valgono le modalità operative sopra richiamate (comunicazioni turni, rapporto d’intervento, dotazioni per il personale, …) Si conferma altresì l’istituzione del servizio di guardia micologica con attivazione nelle 24 ore per il periodo stagionale di maggior crescita dei funghi, a servizio dei presidi ospedalieri pubblici e privato compresi nel territorio di competenza dell’ASL, secondo le modalità organizzative definite annualmente con apposito atto deliberativo. Verifiche Il Comitato Interdipartimentale effettua con frequenza annuale una valutazione del numero e della tipologia degli interventi effettuati in pronta disponibilità, al fine di disporre le variazioni organizzative e funzionali che si rendessero eventualmente necessarie. A tal fine presso la Segreteria centralizzata dei Servizi sono raccolti e archiviati tutti i rapporti e le registrazioni di segnalazioni trasmesse ai Direttori di Servizio. In ragione del carattere di sperimentazione della presente proposta si prevede una verifica trimestrale, anche con le OO.SS. di categoria e con la R.S.U., della compatibilità economica e della funzionalità complessiva del Servizio di Pronta Disponibilità. In caso si verifichi una incompatibilità economica oppure problemi nel funzionamento del sistema si provvederà a definire una proposta di modifica. Norma finale Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nei CCIL e nei CCNL nel tempo vigenti. SISTEMA ORGANIZZATIVO PROPOSTO DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICA PSAL Medici ASL SIAN Tecnici Medici 1 Medici Tecnici 1 DESIO - SESTO MONZA - VIMERCATE 1,5 1,5 TOTALE Tecnici 1 1,5 ASV 1 0,5 1,5 1,5 4 SIS SISP Tecnici 1,5 4 4 0,5 Nota 0,5 Tecnici /ASV = nel fine settimana e festivi DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA SIAOA SSA - SIAPZ Veterinari Veterinari Tutti i Servizi TOTALE Tecnici DESIO - MONZA 1 1 1 SESTO - VIMERCATE 1 2 1 2 1 2 TOTALE DPV N. Veterinari N. Medici N. tecnici 4 DPM 4 6 N. ASV 2 TOTALE 6 3 10 0,5 13,5 3 12 0,5 19,5 38 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 4,5 4,5 4,5 13,5 REGOLAMENTO PRONTA DISPONIBILITA’ DISPONIBILITA’ DIPARTIMENTO DIPENDENZE Per garantire la continuità assistenziale e la somministrazione dei farmaci sostitutivi, così come previsto dalle disposizioni vigenti, si stabilisce di istituire la pronta disponibilità per i medici che operano presso presso la sede che assicura l’apertura per tutti i giorni dell’anno. La pronta disponibilità è attivata per n. 1 medico nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 7.00 alle ore 11.00. 11.00 39 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ALLEGATO 5 Regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato Pari Opportunità ASL 3 di Monza Articolo 1 Costituzione Ai sensi della normativa vigente, nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 3, è costituito il Comitato per le Pari Opportunità. Articolo 2 Composizione Il Comitato per le Pari Opportunità è così composto: • • da cinque membri titolari designati dal Direttore Generale (e cinque membri supplenti) da cinque membri titolari designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali del comparto della dirigenza e del comparto dei livelli firmatarie dei CC.CC.NN.LL (e cinque membri supplenti). Assolve le funzioni di Segretario del Comitato un dipendente di ruolo, designato dal Direttore Generale, inquadrato nella posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore amministrativo. L’attività del Comitato è svolta nell’ambito del normale orario di lavoro e dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio, indennità chilometriche, ove previste e dovute. Articolo 3 Compiti 40 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni: • • • • • • • • • formulare piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici ed individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento delle atte a consentirne la effettiva parità; esprimere parere, su richiesta dell’Azienda, sugli atti di indirizzo generale riguardanti le politiche, l’ordinamento e la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi di organizzazione e ristrutturazione dell’Azienda; formulare proposte in ordine a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: accesso, progressione di carriera, figure professionali attribuzione di incarichi e responsabilità assegnazione alle strutture mobilità, mansioni, aggiornamento e formazione professionale orari di lavoro del personale, orari dei servizi all’utenza altre materie che hanno valenza sulla condizione delle donne promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive CEE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali; valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli; promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’Azienda; relazionare almeno una volta all’anno, entro il 31 marzo di ogni anno, al Direttore Generale e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi nazionali di lavoro in merito all’attività svolta nell’anno precedente e al programma previsto per l’anno in corso; pubblicizzare periodicamente tra le lavoratrici ed i lavoratori dell’Azienda il lavoro svolto ed i risultati emersi; assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali L’Azienda mette a disposizione del Comitato la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell’attività del Comitato. N.B. Le Azioni Positive, di cui al primo punto sopra citato, rappresentano una strategia destinata a stabilire l’uguaglianza delle opportunità tra uomo e donna e hanno in particolare (come previsto dalla L. 125 del 10.4.91) lo scopo di: a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione professionale, nell’accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, attraverso l’orientamento professionale e gli strumenti della formazione; 41 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali dove sono sottorappresentate, ai livelli di responsabilità; e) favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi; Articolo 4 Modalità di Funzionamento a) Il Comitato dura in carica per la durata di un quadriennio dalla data di insediamento, e comunque fino alla costituzione del nuovo Comitato, così come previsto dall’art. 7 del C.C.N.L. del comparto Sanità, pubblicato sulla G.U.R.I. il 19.4.99. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato. b) Il Direttore Generale dell’Azienda insedia e presiede la prima riunione del Comitato per l’elezione del Presidente. Il Presidente è eletto con quorum non inferiore alla metà dei componenti del Comitato stesso. Il Presidente del Comitato così eletto, designa un vice presidente. c) Le sedute del Comitato sono valide purchè alla riunione intervengano almeno sei dei suoi componenti. d) Il Comitato deve essere convocato dal Presidente e la convocazione, con l’indicazione dei punti di discussione, deve avvenire in forma scritta e consegnata almeno 3 giorni (lavorativi) prima della seduta, e almeno 24 ore prima nei casi di convocazione d’urgenza. e) Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese. f) Esaurita la discussione sull’argomento, il Presidente pone ai voti la decisione che deve essere assunta a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. g) Delle sedute del Comitato verrà tenuto un apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Gli originali dei verbali saranno custoditi, con gli eventuali allegati, dal Segretario. h) Il Comitato è sciolto con provvedimento del Direttore Generale quando, convocato per quattro volte consecutive, non raggiunga il quorum richiesto per la validità delle sedute. i) I Componenti del Comitato che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con provvedimento del Direttore Generale su segnalazione del Presidente del Comitato stesso. 42 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 j) Qualora un componente titolare non potesse essere presente ad una riunione del Comitato per giustificato motivo, il Presidente dovrà convocare il relativo membro supplente. k) Qualora un componente venisse a mancare per dimissioni o decadenza, viene integrato dallo stesso organo che lo aveva designato precedentemente. l) I componenti del Comitato devono astenersi dalle riunioni quando il Comitato deve discutere su argomenti concernenti interessi propri e di parenti ed affini entro il quarto grado. m) Il Presidente, qualora impossibilitato a partecipare, può incaricare il Vice Presidente a presiedere la riunione. Articolo 5 Collaborazioni e Risorse Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato: • promuove indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi analoghe finalità; • promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti; • si avvale della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente; • si avvale delle strutture dell’Azienda in relazione alle loro competenze; • utilizza il fondo messo a disposizione dell’Azienda, eventuali altri assegnati dalla CEE o dallo Stato. Inoltre l’Amministrazione fornirà al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi. Articolo 6 Rapporto tra Comitato e Contrattazione decentrata Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato formeranno oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Azienda Sanitaria ed Organizzazioni 43 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Sindacali. 44 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ALLEGATO 6 ASL3 MONZA AZIENDA ASL N. 3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IL REGOLAMENTO 45 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 PREMESSA: Per gestire i progressivi mutamenti e l’evoluzione scientifica e tecnologica, emerge come fattore preponderante la preparazione delle persone che operano nel S.S.N. E’ ormai patrimonio comune ritenere che solo operatori qualificati sono in grado di rispondere ai bisogni del cliente-utente; è proprio in un ottica di efficacia ed efficienza che l’ Azienda Sanitaria si è attivata istituendo un organismo preposto alla formazione permanente ed all’ attività di ricerca e che di queste attività sia il custode ed il promotore. Nel seguente regolamento sono indicate le disposizioni e gli istituti di aggiornamento e formazione continua; vengono definite le attribuzioni assegnate agli organismi che concorrono al processo formativo e le loro responsabilità amministrative e sono precisate le modalità di partecipazione alle attività formative ed ai diversi istituti di aggiornamento. Scopo di questi chiarimenti è di focalizzare l’attenzione del personale sull’importanza della formazione continua e di superare la settorialità e l’occasionalità degli interventi formativi, per passare, gradatamente, ad una formazione sistematica, organica e metodologicamente corretta per favorire la crescita continua delle professionalità operanti nell’Azienda in sintonia con gli obiettivi ed i bisogni aziendali da sviluppare ed organizzare al suo interno. Val la pena ricordare come in un’ottica di razionalizzazione, anche le risorse destinate alla formazione ed all’aggiornamento del personale non siano infinite, pertanto introducendo il concetto di corresponsabilità, deve essere obiettivo comune di tutti gli attori aziendali partecipare a tale processo. ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO A carattere generale: Legge 23.12.1978, n. 833 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 – e successive modificazioni e integrazioni. D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 - e successive modificazioni e integrazioni. Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 L.R. n. 6 del 2005 – Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizionj legislative. D.L. 229/99 – Norme per la razionalizzazione del S.S.N. Direttiva 13/12/2001: Formazione e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni. Contratto dell’area della Dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale - quadriennio 2002-2005. Contratto dell’area della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale - quadriennio 2002-2005. Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità - quadriennio 2002-2005. Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina – (ECM) Programma CPD). Regionale di Sviluppo Continuo Professionale – (ECM – Per materie specifiche, le indicazioni relative alla normativa di riferimento sono contenute nei singoli articoli. ART. 2 ORGANI PER LA FORMAZIONE Gli Organi preposti alla formazione sono : • La Direzione Generale. • Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione. • I Dirigenti Responsabili Attribuzioni: 47 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 • La Direzione Generale a) fornisce le linee di indirizzo e le strategie di sviluppo dell’Azienda; b) approva il programma di formazione annuale; c) stabilisce il budget previsto per le attività formative e di aggiornamento; d) delibera le richieste di aggiornamento tecnico-scientifico ed autorizza il relativo rimborso spese; e) autorizza la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale formazione continua fuori sede e gli eventuali rimborsi; f) autorizza la partecipazione alle iniziative d’aggiornamento facoltativo fuori sede; g) gestisce il fondo stanziato per le attività d’aggiornamento effettuate fuori sede. • Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione – organismo di staff della Direzione Generale dell’Azienda; a) rileva i fabbisogni di formazione facendo riferimento alle linee di sviluppo dell’Azienda, alle proposte dei Dirigenti Responsabili, nonché alle domande del personale dipendente ed alle esigenze del personale medico convenzionato; b) elabora e propone alla Direzione Generale il piano di formazione aziendale sulla base delle linee generali di indirizzo stabilite in sede di contrattazione aziendale; c) organizza e valuta l’attuazione del piano di formazione aziendale; d) verifica i risultati degli interventi formativi con la predisposizione di strumenti atti allo scopo; e) gestisce, per le iniziative in sede, i fondi destinati alla formazione, 48 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 all’aggiornamento, alla attività didattica ed alla ricerca; f) verifica l’utilizzo dei fondi destinati a progetti finalizzati e preventivamente approvati; g) predispone e verifica progetti di formazione e aggiornamento di tutto il personale medico convenzionato in collaborazione con i Comitati Aziendali dei M.M.G. e dei P.L.S. e con il coinvolgimento degli animatori di formazione; h) supporta le attività burocratico-amministrative di competenza del Servizio Personale e del Servizio Contabilità e Finanza; i) predispone la relazione finale delle attività formative svolte; j) conserva ed è responsabile della struttura didattica e del suo funzionamento; k) sviluppa progetti formativi per il personale neo-assunto in collaborazione con i diversi Responsabili; l) fornisce pacchetti formativi e corsi specifici a clienti esterni; m) autorizza l’acquisizione di riviste e testi, in quanto strettamente collegata all’aggiornamento del personale; n) si avvale di un Comitato Scientifico costituito da professionisti ed esperti di documentata capacità ed esperienza nel campo della formazione. Il Comitato Scientifico assicura la corrispondenza tra le attività previste nel piano di formazione ed i fabbisogni formativi delle categorie professionali per le quali l’azienda organizza gli interventi di formazione. Cura in particolare la interdisciplinarietà del modello seguito, le analisi di efficacia e di efficienza formativa, l’implementazione delle attività educazionali medesime. Si avvale, altresì, di Responsabili Scientifici per ogni evento o attività formativa organizzata. Il Responsabile Scientifico è un professionista con documentata esperienza e capacità nell’ambito degli specifici contenuti e nelle professioni sanitarie per le quali viene organizzata l’attività formativa. 49 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 o) convoca gruppi di lavoro composti da personale convenzionato che si occupa delle attività di formazione e aggiornamento; p) gestisce l’accreditamento dei progetti formativi aziendali e degli eventi per la formazione continua nei sistemi ECM nazionale e ECM-CPD regionale; q) propone ai Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario, Sociale, la suddivisione del fondo secondo una ripartizione che preveda una quota per il personale dirigente e per il personale del comparto, calcolata sulla base del numero dei dipendenti afferenti a ciascun Direttore e del budget assegnato alle due aree; r) cura, da un punto di vista contabile, i budget assegnati ai Direttori predisponendo per gli stessi, con cadenza almeno trimestrale, un prospetto riassuntivo sulle attività di formazione esterne. Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione si può avvalere di figure professionali interne dell’Azienda, con funzione di consulenza, per problemi o progetti formativi specifici. • I Dirigenti Responsabili: a) accolgono le domande di aggiornamento del personale tenendo conto delle priorità connesse agli obiettivi generali, delle modalità di svolgimento e del fondo finanziario stabiliti dall’Azienda, degli obiettivi della struttura da loro diretta, nonché delle attitudini personali e culturali degli operatori garantendo, a rotazione, a tutto il personale dipendente, almeno un’intervento formativo tenendo conto anche degli obblighi e della necessità volontaria premiata, relativi all’acquisizione dei crediti formativi; b) propongono al Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, temi di aggiornamento, per loro prioritari, in armonia con gli obiettivi e le linee di sviluppo della struttura da loro diretta. c) attivano procedure specifiche e adoperano mezzi adeguati in ordine alla diffusione e alla pubblicizzazione del piano di formazione aziendale per garantire una informazione capillare a tutti gli operatori dei loro Servizi ed al fine di favorirne la partecipazione alle singole iniziative. 50 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ART .3 FORMAZIONE CONTINUA La formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal S.S.N. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti, sia in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalle Commissioni nazionali e regionali per la formazione continua. ART. 4 PERSONALE DESTINATARIO La partecipazione alle attività di formazione continua è un dovere di tutti i dipendenti dell’Azienda e del personale medico convenzionato (MMG 51 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 e PLS), mediante le diverse modalità previste dal presente regolamento, poiché costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale e per garantire un servizio qualificato al cittadino. ART. 5 EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO L’ECM è un programma nazionale che rifacendosi alla formazione continua, indica la formazione come strumento per mantenere le competenze professionali e le abilità cliniche e tecniche di tutti gli operatori sanitari adeguate al progresso scientifico e tecnologico. Il fine è quello di garantire efficacia, appropriatezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie con una conseguente elevazione della qualità dell’assistenza sanitaria ed evidenti ricadute positive sul cittadino e sul S.S.N. La Commissione nazionale per la formazione continua definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per l’organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale, nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. Il Ministero della Salute e le Regioni hanno convenuto di procedere ad un approfondimento congiunto sui criteri per l’accreditamento del provider. Pertanto la Regione Lombardia ha promosso un modello che si accorda con l’impianto nazionale denominato CPD (Continous Professional Development), ma pensato: - per semplificare il sistema in un’ottica di valorizzazione dei professionisti. Con riferimento a questo aspetto la formazione diventa una necessità (necessità volontaria premiata) la quale inserita in una logica di valutazione degli esiti lavorativi deve portare alla costruzione di un sistema volontario di accreditamento professionale. - per valorizzare le esperienze lavorative che quotidianamente si creano nell’ambito in cui si esercita la propria professionalità. 52 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 - per razionalizzare l’impegno economico ed organizzativo con la necessità di “manutenzione del sapere, del saper applicato” dei professionisti della salute. Il processo CPD costituisce l’effettivo strumento per migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e di comportamenti degli operatori sanitari partecipi al progresso scientifico e tecnologico, con l’obiettivo di garantire assistenza di qualità prestata dal S.S.N.. ART.6 FORMAZIONE MANAGERIALE La formazione manageriale è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione e per l’esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi. In sede di prima applicazione, tale formazione si consegue, dopo l’assunzione dell’incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi specifici per i direttori e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell’area di sanità pubblica che vengono attivati a livello regionale da SDS IREF. ART. 7 ONERI FORMAZIONE MANAGERIALE Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato. Accordi regionali, a cui l’Azienda farà riferimento, possono prevedere un contributo economico per sostenere il dipendente nella frequenza. ART. 8 53 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione in collaborazione con il Servizio di Medicina Generale, Pediatria ed Assistenza Specialistica e dei Distretti e con il coinvolgimento di Comitati Aziendali istituiti in questa Azienda si preoccupa della pianificazione, dell’organizzazione, dell’attuazione e valutazione delle attività interne di aggiornamento obbligatorio per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo quanto stabilito dagli accordi collettivi nazionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta in materia di aggiornamento obbligatorio e formazione permanente. L’Azienda al termine di ciascun corso rilascia un attestato relativo alla materia dell’iniziativa frequentata, a titolo di credito didattico determinato dall'effettiva presenza del partecipante, oggettivata con apposizione della firma su apposito modello, dalla compilazione del questionario di gradimento e dal superamento della verifica di apprendimento. ART. 9 ISTITUTI La normativa evidenzia la coesistenza dei seguenti istituti: • per il personale dipendente: - formazione continua obbligatoria; aggiornamento professionale facoltativo; aggiornamento tecnico-scientifico; attività di didattica e di ricerca finalizzata; congedi non retribuiti per la formazione; • per il personale medico convenzionato: 54 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 - formazione continua. ART. 10 FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA La formazione comprende diverse tipologie ed attività riconducibili a specifiche categorie: - formazione interna all’Azienda - formazione esterna all’Azienda - formazione individuale Formazione interna all’Azienda Attraverso la quale il dipendente partecipa ad attività programmate dall’Azienda di appartenenza, da altra Azienda o a progetti interaziendali che coniughino obiettivi di crescita professionale del singolo con obiettivi di interesse aziendale ed inerenti anche aspetti di programmazione sanitaria regionale e/o di piano sanitario nazione. La costituzione di reti di Azienda è ritenuta una tra le condizioni essenziali per raggiungere obiettivi condivisi e per consentire scambi di esperienze fra diverse realtà. Formazione esterna all’Azienda Attraverso la quale il dipendente partecipa ad attività formative realizzate con obiettivi di interesse istituzionale. Formazione individuale Il dipendente individua e partecipa, su scelta individuale, o attua autonomamente, attività di formazione rivolta alla propria crescita professionale. 55 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Per ciascuna delle categorie di formazione indicate vengono riportate tipologie di attività formative a queste riconducibili: Formazione interna all’Azienda: . . Partecipazione a congressi; Partecipazione a corsi residenziali Attività di formazione “sul campo”: . partecipazioni a commissioni e/o comitati . audit clinico . partecipazione a gruppi di miglioramento . attività di addestramento . attività di ricerca Formazione esterna all’Azienda: . . . . . . Partecipazione a congressi; Partecipazione a corsi residenziali Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro Partecipazione ad attività di progetto Partecipazione a corsi lunghi di formazione residenziale Attività di formazione manageriale certificata Formazione individuale: . . . . . Partecipazione a congressi; Partecipazione a corsi residenziali Attività scientifica . Relazioni a congressi . Articoli su riviste . Attività di referaggio Attività didattica Autoformazione ART. 11 56 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI FORMAZIONE CONTINUA ESTERNA Ogni dipendente può partecipare, in linea generale, ogni anno, ad una sola iniziativa di formazione continua fuori sede con rimborso spese. Tendenzialmente, per ogni iniziativa esterna, è ammessa la partecipazione di un solo dipendente per Struttura Organizzativa, salva la sussistenza di particolari finalità, debitamente dimostrate dal Dirigente Responsabile che giustifichi la partecipazione di un maggior numero di dipendenti. I Direttori Generale, Amministrativo, Sanitario, Sociale autorizzano i dipendenti a loro afferenti a partecipare alle iniziative. Le autorizzazioni verranno comunicate al richiedente, mediante invio della fotocopia della richiesta, debitamente autorizzata. I costi sono a carico dell’Azienda e vengono, quindi, rimborsate le eventuali spese di iscrizione, di viaggio, di pernottamento e l’indennità di missione se ed in quanto dovuta e nei limiti massimi previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti. ART. 12 ATTIVITA’ FORMATIVE ALL’ESTERO Per la partecipazione ad attività di aggiornamento e formazione all’estero si riconosce solo il permesso retribuito o l’assenza retribuita per l’intera durata dell’iniziativa, oltre ai giorni necessari per il viaggio, senza alcun rimborso spese, ad esclusione dell’aggiornamento tecnico-scientifico di cui all’art. 20. ART. 13 FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA (criteri generali di ammissione) 57 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 L’ammissione alle iniziative di subordinata ai seguenti criteri generali: formazione continua obbligatoria è 1. attinenza della proposta con il profilo professionale, la qualifica e l’incarico ricoperto dal dipendente; 2. congruità della richiesta rispetto all’area di appartenenza del dipendente; 3. adeguatezza della richiesta in termini di numero di dipendenti partecipanti; 4. verifica del rispetto del criterio di rotazione tra i dipendenti delle singole Strutture Organizzative. Per le attività formazione continua fuori sede saranno privilegiate quelle iniziative che si configurano come corsi rispetto a quelle che si svolgono sotto forma di congressi o convegni. Per quanto riguarda i corsi si darà la preferenza a quelli che prevedono una verifica finale dell’apprendimento. La partecipazione in qualità di docente, relatore o presentatore di comunicazione scientifica costituisce titolo di prelazione. Nel caso il dipendente venga remunerato per tale prestazione non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute e deve osservare le modalità procedurali indicate all’art. 23 del presente regolamento. ART. 14 INIZIATIVE FORMATIVE IN SEDE (formulazione richieste) La partecipazione alle iniziative formative in sede può avvenire secondo le seguenti modalità: 1. convocazione da parte dell’Azienda; 2. proposta/parere del Dirigente Responsabile; 3. adesione individuale. 58 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 In questo caso la richiesta di partecipazione ai corsi organizzati dell’Azienda, compilata su apposito modulo debitamente compilato e firmato dal Dirigente Responsabile, deve pervenire al Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione entro il termine stabilito per le singole iniziative. Le iniziative sono gratuite e la frequenza obbligatoria. ART. 15 FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA (frequenza) Il dipendente è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione continua obbligatoria organizzate all’interno dell’Azienda. ART. 16 FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA (riconoscimento orario attivita’) La formazione continua obbligatoria, è considerata normale attività di servizio. Per le iniziative non organizzate dall’Azienda, è previsto un limite massimo di 10 giorni annui, salvo diverse indicazioni da parte del Direttore Competente. La frequenza alle attività di formazione continua obbligatoria organizzate dall’Azienda, avviene, preferibilmente, in orario di servizio. La partecipazione alle iniziative interne viene rilevata dalle timbrature di presenza in servizio e dalla firma apposta dal dipendente sul modulo di 59 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 presenza. E’ escluso il riconoscimento del lavoro straordinario in occasione delle iniziative di formazione di giornata intera. Per il personale a tempo parziale è riconosciuto l’orario rilevato dalle timbrature fino al limite di 7.12 ore giornaliere. Le disposizioni dell’art. 26 del regolamento di formazione, relativo al personale a tempo parziale, si riferiscono alle sole iniziative di aggiornamento esterne all’azienda. La partecipazione ad iniziative fuori sede viene calcolata rilevata in base alle ore risultanti dal programma dell’iniziativa ed ha il seguente valore orario forfettario: - iniziative della durata fino a 4 ore: ½ gg.; iniziative della durata oltre le 4 ore: 1 gg.. Lo stesso criterio varrà per i corsi effettuati di sabato e domenica e per i corsi effettuati fuori dall’orario di servizio. A titolo esemplificativo: il dipendente con un dovuto giornaliero di ore 7.12 che frequenta un corso pomeridiano dalle ore 15 alle ore 18, avrà riconosciuto il dovuto per mezza giornata lavorativa (di ore 3.36) come attività di formazione, mentre l’altra mezza giornata (di ore 3.36) dovrà, invece, prestare servizio. Possono essere autorizzati complessivamente 1 o 2 giorni di viaggio per raggiungere e lasciare la località di effettuazione dell’iniziativa d’aggiornamento secondo le distanze dalla propria sede di lavoro come di seguito indicato: - 1 giorno complessivo per distanze da 400 a 600 km. - 2 giorni complessivi per distanze superiori a 600 km. e isole 60 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 sempre che non vengano autorizzati viaggi aerei in quanto ritenuti più convenienti per l’Azienda. ART. 17 FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA IN SEDE (attestazioni) L’unico ufficio deputato al rilascio degli attestati di partecipazione ai corsi d’aggiornamento, è il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione. Ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento obbligatorio è rilasciato, dal medesimo Ufficio, un certificato di partecipazione solo ai dipendenti che hanno preso parte a non meno del 90% o del 100% dell’impegno orario complessivo, ovvero a non meno del 90% o del 100% della durata delle singole giornate formative in relazione alle specifiche categorie di formazione. Al dipendente che per motivate esigenze di servizio documentate dal Dirigente Responsabile, supera il limite della assenze tollerabili si può rilasciare l’attestato di frequenza, ma non i crediti formativi previsti per tale iniziativa. ART. 18 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO Rientrano nelle attività di aggiornamento professionale facoltativo tutte quelle iniziative (corsi, convegni, congressi, seminari, giornate di studio, ecc.) selezionate dagli interessati e organizzati da Enti Pubblici Sanitari o altre Istituzioni anche in ambito extra Regionale, comunque connesse all’attività di servizio. Questo istituto non prevede alcun rimborso. 61 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ART. 19 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FACOLTATIVO (assenze e permessi ) L’attività di aggiornamento facoltativo può essere svolta con il ricorso alle voci contrattuali delle diverse aree. Il personale di ruolo del comparto ha diritto: - ad 8 giorni all’anno di permesso retribuito per attività di formazione che possono essere fruiti in ragione di giornate intere o mezze giornate e non in ragione oraria. Il personale non di ruolo del comparto ha diritto: - a 10 giornate annue di assenza non retribuita. Il personale dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria di ruolo può fruire di: - 8 giornate annue di assenza retribuita; 4 ore settimanali previste per l’aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, alla ricerca finalizzata, ecc.. Il personale dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria non di ruolo può fruire di: - 10 giornate annue di assenza non retribuita; 4 ore settimanali (utilizzabili solo se già maturate). Il personale dell’area della Dirigenza non Medica di ruolo può fruire di: - 8 giornate annue di assenza retribuita; 4 ore settimanali previste per l’aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, alla ricerca finalizzata, ecc. 62 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Il personale Dirigenza non Medica non di ruolo può fruire di: - 10 giornate annue di assenza non retribuita; 4 ore settimanali (utilizzabili solo se già maturate). Anche le assenze retribuite possono essere fruite in ragione di giornate intere o mezze giornate e non in ragione oraria. Le ore previste dalla riserva oraria se utilizzate in frazioni di giornata consentono di aver riconosciuto il dovuto giornaliero (esempio: un dipendente con dovuto giornaliero di ore 7.36 - entrata in Azienda ore 08.00 - uscita ore 13.00 – che utilizza la riserva oraria per frequentare la Scuola di specializzazione dalle 13.30 alle 19.00, avrà riconosciute 5 ore di servizio e 2 ore e 36 minuti di riserva oraria). ART. 20 AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO Rientrano nelle attività di aggiornamento tecnico-scientifico, tutte quelle iniziative che hanno finalità teorico-pratica, addestrativa e richiedono un distacco del dipendente per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 6 mesi presso Istituti, Laboratori e Organismi di Ricerca Nazionale ed Internazionale. Può essere richiesto dal personale di ruolo laureato o in possesso di un diploma professionale, quando sussiste l’esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento del Servizio. ART. 21 AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO (modalità di partecipazione) 63 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 La partecipazione avviene usufruendo dell’istituto del Comando finalizzato, su disposizione dell’Azienda che stabilisce se ed in quale misura e per quale durata al dipendente competono gli assegni e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione. A conclusione del Comando il dipendente dovrà far pervenire al Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, l’attestato di frequenza in fotocopia, la documentazione delle spese sostenute in originale, una dettagliata relazione dell’esperienza effettuata, vistata dal Dirigente Responsabile. ART. 22 ATTIVITA’ DI DIDATTICA E DI RICERCA FINALIZZATA. La partecipazione del personale dipendente all’attività didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di aggiornamento professionale obbligatorio del personale organizzati in sede. Non rientrano tra le attività di docenza disciplinate dal presente regolamento le prestazioni rese a favore di terzi, siano essi cittadini, aziende, associazioni, enti, Università, scuole e società scientifiche ovvero quelli regolamentati da specifiche deliberazioni dell’Azienda. L’attività di didattica effettuata per enti esterni è disciplinata e trattata dal Servizio Personale. In questo caso l’Azienda provvederà a specifica autorizzazione in base ad una valutazione sulla congruità della richiesta con l’attività e gli impegni istituzionali del dipendente. Di norma il personale è ammesso all’attività di docenza interna secondo la modalità del tipo a “chiamata diretta”; privilegiando la competenza specifica nelle discipline oggetto delle iniziative. I docenti vi concorrono in attuazione di un processo metodologico e di contenuti fissati in coerenza con le finalità delle singole iniziative o dei progetti di formazione. 64 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 I docenti proposti dal Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, sono nominati dal Direttore Generale. L’attività didattica, se svolta fuori orario di servizio, è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di € 25.82, se l’attività in questione è svolta in orario di servizio, il compenso orario di cui sopra è di € 5.16 salvo casi particolari e diversamente regolamentati. Presso il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione verrà formalizzato un archivio dei docenti interni con le indicazioni delle possibili aree di interesse e materie di competenza. ART. 23 RELATORE AI CORSI Per la partecipazione a corsi, convegni, congressi in qualità di relatore o di presentatore di comunicazione scientifica, si dispone che: - se il dipendente viene remunerato per la sua prestazione deve dare preventiva comunicazione all’Azienda utilizzando la modulistica all’uopo predisposta dal Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione; in tale fattispecie non è previsto il rimborso delle spese sostenute, ma sono riconosciuti i giorni di partecipazione; - se il dipendente non viene remunerato, si autorizza il giorno di permesso retribuito con riserva di valutazione del riconoscimento delle spese sostenute. ART. 24 INIZIATIVE FUORI SEDE (Modalità di gestione) Le modalità, gli strumenti e le responsabilità specifiche per la gestione degli istituti della formazione continua obbligatoria, aggiornamento 65 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 professionale facoltativo, aggiornamento tecnico-scientifico, nonché l’istruzione e l’autorizzazione dell’istanza di partecipazione da parte del personale dipendente, sono indicate nella “Procedura per l’autorizzazione di attività di formazione esterna” for. 1 rev. 0 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. ART. 25 AUTORIZZAZIONE Qualunque attività o progetto o proposta relativa alla formazione o all’aggiornamento del personale di cui al presente regolamento deve essere inoltrata preventivamente e tempestivamente agli Organi indicati nel presente Regolamento. Coloro i quali intraprendano iniziative senza la preventiva autorizzazione, non saranno rimborsati a sanatoria delle spese sostenute. ART. 26 TEMPO PARZIALE Al dipendente a tempo parziale che partecipa ad una iniziativa d’aggiornamento esterna all’Azienda, viene riconosciuto l’impegno orario previsto per i dipendenti a tempo pieno e precisamente: - iniziative della durata fino a 4 ore: il dovuto di ½ giornata che per il personale del comparto sarà di 3.16 e per il personale della dirigenza sarà di 3.48 - iniziative della durata oltre le 4 ore: il dovuto di 1 giorno che per il personale del comparto sarà di 7.12 e per il personale della dirigenza sarà di 7.36 66 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ART. 27 RIPETIZIONE INIZIATIVE I Dirigenti Responsabili sensibilizzano il personale assegnato alla propria struttura, in ordine all’importanza della formazione permanente quale strumento di sviluppo personale e professionale. I Dirigenti Responsabili favoriscono le attività di aggiornamento fornendo a tutto il personale, a rotazione, la possibilità di partecipare ai programmi di aggiornamento. I Dirigenti Responsabili che intendono inviare lo stesso operatore ad iniziative che riguardano argomenti sui quali è già stato aggiornato, ovvero intendano farlo partecipare a corsi interni su materie o aspetti già trattati, sono tenuti a presentare motivata relazione sulle ragioni di tale scelta. ART. 28 RIMBORSO SPESE Il rimborso delle spese è “ad personam”, pertanto, la documentazione deve essere individuale. LE SPESE DI ISCRIZIONE relative ai corsi obbligatori effettuati fuori sede di norma vengono anticipate dal partecipante (in tale fattispecie le fatture o ricevute dovranno essere intestate al dipendente) e successivamente rimborsate allo stesso, o pagate dall’Azienda a corso ultimato. Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, a seguito dell'approvazione della domanda, può provvedere anticipatamente ad effettuare il pagamento della quota d’iscrizione, a fronte di emissione di fattura o ricevuta da parte dell’Ente Organizzatore. Le fatture o le ricevute d’iscrizione, dovranno essere intestate all’Azienda ASL 3 Provincia di Milano – P.I./C.F. 02734330968 – Viale Elvezia, n. 2 Monza, sgravate dell’IVA a’ sensi della legge n. 537 del 67 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 24.12.1993, comma 10, art. 14, e dovranno indicare la causale del pagamento e le generalità del dipendente. Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione si riserva, altresì, la facoltà di recuperare, dal dipendente, la quota d’iscrizione pagata qualora lo stesso, per motivi personali, non partecipa all’iniziativa. LE SPESE DI VIAGGIO sono rimborsabili per l’utilizzo di mezzi pubblici, con esclusione del taxi. L’utilizzo dell’auto propria è consentito: a) in ogni caso a personale disabile; b) nel caso 2 o più dipendenti frequentino lo stesso corso, seminario, convegno, congresso ed usino lo stesso automezzo per raggiungere la sede; c) nel caso in cui la sede di svolgimento del corso sia difficilmente raggiungibile con mezzi pubblici; e comunque nel caso in cui le due fattispecie di cui sopra prevedano una percorrenza (andata e ritorno) non superiore complessivamente a 500 km:, Per le missioni che comportino una percorrenza di oltre 500 km. di andata e ritorno, il dipendente può essere autorizzato, previa richiesta preventivamente autorizzata da questo Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione ad utilizzare il proprio automezzo in caso di urgenza o quando ciò risulti vantaggioso per l’Azienda o quando, comunque, si possano ottenere abbreviazioni della durata della trasferta. In tutti questi casi vengono rimborsati i pedaggi autostradali e la cifra equivalente alla percorrenza chilometrica moltiplicata ad 1/5 del costo della benzina verde praticato nel tempo, dalla Società AGIP. Il dipendente deve indicare sul modulo del rimborso spese viaggio, il numero dei chilometri percorsi. I dipendenti che abbiano avuto il nulla osta all’uso del proprio automezzo per recarsi alla sede del corso, avranno riconosciuta la copertura 68 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 assicurativa “casko”: LE AUTO DI SERVIZIO NON DEVONO ESSERE UTILIZZATE PER RECARSI ALLA SEDE DELL’INIZIATIVA D’AGGIORNAMENTO. L’utilizzo dell’aereo, anch’esso preventivamente autorizzato dal Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario, Sociale è consentito solo in caso d’urgenza o quando ciò risulti vantaggioso per l’azienda o si possano ottenere abbreviazioni nella durata della trasferta o quando, salvo il caso d’urgenza, il viaggio di andata abbia un percorso superiore a 800 km. o come destinazione le isole. RIMBORSO DELLE SPESE DI VITTO: è stabilito che per incarichi di missione della durata tra le 8 e le 12 ore compete il rimborso di un solo pasto nei limiti di € 22.26 mentre per incarichi di missione di durata superiore a 12 ore al personale compete la consumazione di due pasti giornalieri, nei limiti di complessive € 44.26. NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI PER LA CONSUMAZIONE DEL PASTO, I TICKET RESTAURANT DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE DELLA CONVENZIONE. Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione dell’originale del biglietto, fattura o ricevuta fiscale (lo scontrino fiscale è ritenuto valido purché sia identificabile oltre la Ragione Sociale e Partita IVA dell’esercente, la data e la descrizione del servizio fruito). Non vengono rimborsati gli acquisti personali e le consumazioni al di fuori dei pasti. RIMBORSO PER LE SPESE DI SOGGIORNO: per incarichi di missione di durata superiore a 12 ore, al personale compete il rimborso, mediante presentazione di fattura o ricevuta fiscale, unicamente delle spese per il pernottamento in albergo e uno o due pasti giornalieri, nei limiti di € 22.26 per un pasto e di complessive € 44.26 per due pasti. Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione provvederà a pagare, nei tempi amministrativi dell’Azienda, attraverso il Servizio Contabilità e Finanza, le spese alberghiere autorizzate relative a pernottamenti 69 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 superiori alle 3 giornate, a fronte di emissione di fattura o notula da parte della struttura ricettiva. ART. 29 CONFRONTO E VERIFICA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione convoca ogni 6 mesi i rappresentanti, individuati o delegati, delle RSU dell’Azienda per una verifica sugli istituti di aggiornamento e sulle attività di formazione del personale nell’ASL. ART. 30 RISERVA ORARIA PER ATTIVITA’ NON ASSISTENZIALI La riserva oraria per attività non assistenziali prevista dai CCCCNNLL va resa compatibile con le esigenze funzionali del settore operativo e non può comportare una mera riduzione dell’orario di lavoro. L’Azienda auspica la promozione di progetti di valutazione e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni e favorisce qualsiasi proposta orientata al miglioramento delle attività ed alla razionalizzazione delle risorse. Le ore di attività non assistenziale previste per i Dirigenti delle diverse aree sono concesse secondo i seguenti criteri: a) effettiva presenza in servizio, soggetta ai provvedimenti previsti per il normale orario di lavoro; b) attività programmate e definite nell’ambito di ciascun centro di responsabilità in ordine agli obiettivi, alle modalità di attuazione e alle esperienze nonché alla sede in cui si intendono svolgere iniziative esterne. Le ore possono essere fruite per le seguenti attività: 70 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 a) b) c) d) e) studio e ricerca sul posto di lavoro; sperimentazione di nuovi modelli organizzativi; tirocini presso Servizi di altre AASSLL, Enti, Istituzioni, ecc.; didattica; partecipazione ad esperienze di formazione permanente e aggiornamento facoltativo in aggiunta ad assenze retribuite; f) formazione manageriale; g) formazione post-universitaria; h) supervisione clinica. Tali ore, possono essere cumulate in ragione d’anno, non possono essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Per lo svolgimento di tali attività non è previsto un concorso di spese da parte dell’azienda. Per la fruizione delle ore in sede occorre presentare al proprio Dirigente Responsabile una richiesta. Tale richiesta, può essere inoltrata dal singolo operatore o, in particolare per quanto riguarda la ricerca finalizzata, da piccoli gruppi formati da operatori appartenenti anche ad UU.OO. diverse. La competenza dell’autorizzazione a fruire della suddetta riserva oraria è del Dirigente Responsabile della struttura di appartenenza. La mancata fruizione di ore di riserva oraria deve essere comunicata al Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione da parte del Dirigente Responsabile, in caso contrario, la quota di ore dell’orario settimanale di lavoro, destinata ad attività non assistenziali, sarà considerata regolarmente fruita. Le attività esterne da ricondurre a riserva oraria deve essere richiesta utilizzando il modello predisposto che dovrà essere inviato al Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione con il numero delle ore da fruire, e successivamente deve essere trasmessa la documentazione relativa alla partecipazione fuori sede (attestato o certificazione). Non verranno riconosciute ore programmate non adeguatamente documentate. 71 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Nel caso di richiesta di fruizione delle ore in via anticipata rispetto alla maturazione delle stesse, l’Azienda autorizza fino ad un massimo di 80 o 90 ore annue comprensive di quelle già autorizzate. ART. 31 CONGEDO NON RETRIBUITO PER LA FORMAZIONE Per “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. ART. 32 DESTINATARI Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio, i dipendenti che hanno almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 Dicembre di ciascun anno. ART. 33 RICHIESTA Per la concessione dei congedi, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare, almeno 30 giorni prima 72 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 dell’inizio delle attività, al Servizio Personale, specifica richiesta contenente adeguata certificazione che documenti l’iniziativa formativa che s’intende svolgere. Nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui all’art. 32, si adottano i criteri contenuti nella contrattazione integrativa di cui all’art 4, comma 2, punto V del CCNL 7/04 /1999. ART. 34 DURATA Si può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedo non retribuito per la formazione, per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. ART. 35 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO Durante il periodo di congedo per la formazione, il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e gli altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal comma 4, art 5 della legge 53 del 2000, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzioni del congedo medesimo. Il lavoratore può. comunque, procedere al riscatto del periodo di congedo per la formazione, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. ART. 36 CASI DI NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA L’Azienda può non accogliere la richiesta di congedo non retribuito per 73 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 la formazione ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni. ART. 37 RIVISTE E TESTI Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione è l’organo che autorizza l’acquisto di riviste e testi. La Direzione Strategica stabilisce, annualmente, l’entità del fondo destinato all’acquisto di testi e riviste e lo comunica al Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione che predispone, per i Responsabili dei Centri di Responsabilità, apposita nota corredata della necessaria modulistica, al fine di ricevere l’elenco delle riviste e dei testi ritenuti utili per le strutture gestite dagli stessi. Il Responsabile del Centro di Responsabilità comunica al Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione gli abbonamenti e i testi che intende, rispettivamente, attivare ed acquistare tenuto conto della spesa storica e dei limiti di incremento e decremento forniti dalla Direzione Strategica. Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, raccolte le indicazioni dei Responsabili, predispone apposito elenco che trasmette al Servizio Logistica affinché provveda a richiedere i relativi preventivi di spesa. Acquisita la suddetta informazione, provvede a completare l’elenco con i costi indicati dal Servizio Logistica e comunica telefonicamente al Responsabile del C.d.R. interessato, gli eventuali splafonamenti dei limiti economici predeterminati. Copia dell’elenco completo, distinto per C.d.R., viene anche trasmesso, all’Ufficio Controllo di Gestione. Il Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione a 74 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 negoziazione avvenuta e accertato che l’importo totale di ciascun C.d.R., rientra nella cifra pattuita con la Direzione Strategica, trasmette l’elenco delle riviste e dei testi al Servizio Logistica affinchè provveda all’acquisto di quanto richiesto. Nel caso, invece, in cui detti costi dovessero superare i limiti fissati nella scheda di budget negoziata con la Direzione Strategica, invita il Responsabile del C.d.R. interessato a rientrare nei limiti fissati nella scheda stessa. Copia dell’elenco suddiviso per C.d.R. viene infine trasmesso, per opportuna conoscenza, a tutti i Responsabili dei Centri di Responsabilità i quali, avranno il compito, per quanto riguarda le riviste, di accertare che le stesse pervengano regolarmente e in caso contrario segnalarlo con l’apposito modulo trasmesso dal Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione. ART. 38 COMUNICAZIONI Ogni Responsabile di Centro di Responsabilità che organizzi attività di informazione per il proprio personale all’interno della normale attività di servizio, deve darne comunicazione al Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione. Questa Azienda valuta favore-volmente ogni attività informativa, anche rivolta al personale degli altri Servizi dell’Azienda, posta in essere con lo scopo di aumentare le conoscenze e far acquisire nuove informazioni utili alle funzioni del Servizio di appartenenza. A queste riunioni potrebbero aderire, se autorizzati Responsabile, tutti i dipendenti interessati al tema trattato. dal proprio La partecipazione non è riconosciuta come attività di formazione, pertanto non dà diritto al rilascio dell’attestato in quanto non considerato aggiornamento a’ sensi dell’art. 46 del DPR 761/79. ART. 39 NORMA FINALE 75 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 L’applicazione del Regolamento è sottoposta a verifica annuale. Eventuali modifiche o emendamenti possono essere proposti da una delle parti. Per le materie e gli istituti non disciplinati dal presente Regolamento, si demanda direttamente a quanto previsto dai CCCCNNLL e dalla normativa vigente. Il presente Regolamento conserva la sua efficacia fino alla stesura ed all’approvazione del successivo Regolamento. Il presente Regolamento conserva la sua efficacia fino alla stesura ed all’approvazione del successivo Regolamento. 76 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ALLEGATO N. 7/a Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Monza REGOLAMENTO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO, VALUTAZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELL’AREA MEDICA E VETERINARIA E DELL’AREA SANITARIA. AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE 77 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Art.1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica a tutti i dirigenti dipendenti di questa Azienda siano essi a tempo indeterminato o determinato. 2. La normativa generale di riferimento del presente regolamento è la seguente: • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area relativa alla Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale. • Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286; • Decreto Legislativo 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni – nel testo d’ora in poi indicato come D. L.vo 502/92 -; • Decreto Legislativo 03.02.1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni – nel testo d’ora in poi indicato come D. L.vo 29/93 -; 3. Per Direttore Competente, nel presente regolamento, si intende il Direttore – Generale, Amministrativo, Sanitario o Sociale o di struttura complessa - dal quale dipende la struttura di assegnazione del dirigente. 4. Con la dizione “Dirigenti Sanitari”, nel presente regolamento, si intendono tutti i dirigenti del ruolo sanitario – medici, veterinari, psicologi, farmacisti, etc…5. Con la dizione Comitato di Direzione si intende il Comitato composto dal Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Sociale. Art.2 Principi generali 1. L’attività dei dirigenti è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall’autonomia tecnico- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono, fissati dalla Direzione dell’Azienda e/o dai Responsabili di Dipartimento. 2. Il dirigente, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del conseguimento dei risultati. 3. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle 78 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali della Direzione o del Dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l’adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. 4. Ad ogni dirigente dell’Azienda sono assegnati i compiti e le funzioni associati all’incarico dirigenziale affidato. 5. Ai Dirigenti Responsabili di Strutture che dipendono direttamente da uno dei Direttori – Generale, Amministrativo, Sanitario e Sociale - l’assegnazione, di cui al comma 4, avviene da parte del Direttore Competente. 6. Per tutti gli altri Dirigenti dell’Azienda l’assegnazione avviene da parte del Responsabile della struttura, di cui al comma 5, o di un suo delegato con atto formale. 7. La retribuzione di posizione fissa di ciascun dirigente dell’Azienda non è modificabile. 8. A ciascun incarico dirigenziale è associata una retribuzione di posizione variabile graduata nelle diverse fasce indicate nel successivo art.3. 9. La retribuzione di posizione di parte variabile associata a ciascun incarico dirigenziale assorbe quanto già percepito, allo stesso titolo, dal singolo dirigente quale minimo contrattuale. ART. 3 Tipologie di incarico dirigenziale 1. Le tipologie di incarico conferibili ai dirigenti della Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3 sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa • b) incarico di direzione di struttura semplice • c) dirigente responsabile di struttura complessa – fascia A – dirigente responsabile di struttura semplice – fascia B – incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo • dirigente con incarico di natura professionale con compiti o attività di rilevanza aziendale ritenuti assimilabili ai dirigenti responsabili di struttura semplice– si intende un dirigente con elevata assunzione di responsabilità, anche di tipo decisionale, elevata autonomia negli 79 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 interventi e nelle attività professionali, con caratteristiche di processi e prodotti gestiti di elevata complessità, oltre che competenze specialistico-funzionali e professionali elevate – fascia B – d) • dirigente con incarico di natura professionale con rilevante competenza professionale o specialistico-funzionale – si intende un dirigente con coordinamento di équipe o la responsabilità di funzioni aziendali o interne ad articolazioni organizzative oppure che abbia rilevanti competenze specialistico – funzionali oltre che un buon grado di autonomia gestionale e decisionale – fascia C1 – • dirigente con incarico di natura professionale con incarichi di rilevanza all’interno della struttura di appartenenza – si intende un dirigente che all’interno della struttura in cui opera assume anche la funzione di referente per funzioni particolari o che abbia in gestione prodotti, processi caratterizzati da una media complessità oltre che buone competenze specialistico–funzionali – fascia C2 – • dirigente con incarico di natura professionale che ha maturato 5 anni di anzianità di servizio e che ha superato con valutazione positiva la verifica di cui agli artt. 8 e 8bis del presente regolamento ed al quale sono attribuiti la gestione di prodotti, processi caratterizzati da una media complessità oltre che buone competenze specialistico–funzionali – fascia C3 – incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di servizio – fascia di ingresso • dirigente con incarico di natura professionale con competenze specialistico – funzionali o professionali di base e che non ha diretta assunzione di responsabilità, escluse ovviamente quelle insite nel profilo di appartenenza, oltre che la gestione di processi e prodotti di bassa complessità – fascia D – 3. Le retribuzioni di posizione complessive su tredici mensilità per i dirigenti appartenenti alle diverse fasce individuate al comma 1 sono quelle indicate nella seguente tabella con decorrenza 01.01.2007. FASCIA fascia A fascia B fascia C1 fascia C2 fascia C3 fascia D PROFILO MED/VET 12.600,00 12.350,00 10.700,00 9.000,00 6.000,00 4.125,00 DIR. SAN. 12.100,00 11.350,00 9.350,00 8.100,00 6.000,00 4.000,00 AMM.VI/TECN./PROF. 15.250,00 9.500,00 7.600,00 6.750,00 5.500,00 3.500,00 4. I dirigenti inquadrati in fascia D che al 30.10.2007 hanno maturato i 5 anni di anzianità ed hanno avuto una verifica positiva ai sensi degli artt.8 e 8 bis del 80 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 presente regolamento vengono inquadrati in fascia C2 con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale. 5. I dirigenti che alla maturazione dei 5 anni di anzianità ottengano una verifica positiva ai sensi degli artt.8 e 8 bis del presente regolamento, vengono inquadrati in fascia C3 con decorrenza dalla data di adozione del relativo e specifico provvedimento. Il Fondo del disagio della dirigenza sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale viene ridotto, in via definitiva di un importo pari a 30.000 che vengono destinati all’incremento del fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e struttura complessa della dirigenza sanitaria. Art.4 Criteri generali per l’Affidamento degli incarichi dirigenziali. 1. Il conferimento di un incarico dirigenziale viene effettuato dal Direttore Generale su segnalazione del Direttore Competente. 2. Per il conferimento di un incarico dirigenziale, per il quale ricorra una procedura di selezione interna all’Azienda – di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento -, che si è reso disponibile, il Responsabile della Struttura, previa approvazione del Direttore Competente, individua prioritariamente il profilo atteso del candidato cui affidare l’incarico dirigenziale. 3. Il profilo atteso, di cui al comma precedente, deve contenere i requisiti di carattere formale – posizione funzionale, anzianità di servizio, titolo di studio, specializzazione, disciplina di inquadramento – ed i requisiti di carattere sostanziale – esperienza professionale, formazione e aggiornamento, pubblicazioni, etc. – ritenuti necessari per il conferimento dell’incarico. Tra i requisiti può essere indicato, motivandolo, la appartenenza ad una specifica struttura aziendale. 4. L’Ufficio Organizzazione e Sviluppo fornisce al Responsabile della Struttura ed al Direttore Competente, sulla base dei dati contenuti nell’Anagrafe del Personale, costantemente aggiornata con cadenza annuale mediante richiesta scritta al dipendente, le informazioni necessarie alla individuazione della persona in possesso dei requisiti di cui al comma 2. 5. La procedura di conferimento degli incarichi procede successivamente secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del presente regolamento. 6. Il dirigente non può dimettersi dall’incarico dirigenziale conferitogli, salvo il caso in cui la Direzione Generale, per motivate ed eccezionali ragioni, accolga la richiesta del dirigente di essere sollevato dall’incarico dirigenziale conferitogli. 81 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Art.5 Affidamento degli incarichi dirigenziali di Responsabile di struttura semplice o di natura professionale. 1. Alla dirigenza si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del presidente della repubblica 10.12.1997 n.483. 2. Ai dirigenti sanitari, all’atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale – quelli previsti all’art.3 comma 1 lett. d -, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. 3. Il dirigente responsabile della struttura affida i compiti professionali al dirigente sanitario neo-assunto, di cui al comma 2, e assegna le funzioni collegate all’incarico. A tale fine il dirigente responsabile della struttura, in collaborazione con il competente Servizio della Direzione Generale, predispone e assegna al dirigente, in modo formale, un programma scritto di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. 4. Ai dirigenti sanitari, dopo cinque anni di anzianità di servizio, possono essere conferiti incarichi di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo. 5. Gli incarichi dirigenziali, ai dirigenti delle diverse aree contrattuali dipendenti della ASL provincia di Milano 3, sono conferiti dal Direttore Generale, con atto scritto e motivato, su proposta del Direttore competente. 6. Gli incarichi dirigenziali, di cui al comma 4, sono conferiti solo a seguito di verifica positiva di cui all’art.8 del presente regolamento. 7. Nel conferimento degli incarichi le aziende tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art.8 del presente regolamento – per i dirigenti sanitari; b) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all’art.8bis del presente regolamento – per i dirigenti dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo -; c) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; d) dell’area e della disciplina di appartenenza; e) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o 82 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; f) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate ai sensi dell’art.9 del presente regolamento; g) del criterio della rotazione ove applicabile. 8. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di natura professionale o di direzione di struttura semplice avviene dopo il superamento del periodo di prova. Art.6 Affidamento complessa. incarichi di direzione di struttura 1. Gli incarichi di direzione di struttura complessa, per i dirigenti sanitari, sono conferiti a seguito di avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Una apposita Commissione – nominata dal Direttore Generale e composta secondo quanto previsto dal DPR 484/97 e dal D. lgs. 502/92 – seleziona, rispetto a coloro i quali hanno presentato domanda, una rosa di candidati idonei, scelta sulla base del profilo atteso di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, da sottoporre al Direttore Generale. 3. Per il conferimento di un incarico dirigenziale, secondo la procedura indicata ai commi 1 e 2, prioritariamente, il Direttore Competente individua il profilo atteso del candidato cui affidare l’incarico dirigenziale. 4. Il profilo atteso, di cui al comma precedente, deve contenere i requisiti di carattere formale – posizione funzionale, anzianità di servizio, titolo di studio, specializzazione, disciplina di inquadramento – ed i requisiti di carattere sostanziale – esperienza professionale, formazione e aggiornamento, pubblicazioni, etc. – ritenuti necessari per il conferimento dell’incarico. Questi requisiti debbono essere specificati nell’avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. 5. L’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d del DPR 484/97, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso. 6. Per i dirigenti, per i quali la normativa vigente prevede il conseguimento dell’attestato, cui è già stato affidato in Azienda un incarico di direzione di struttura complessa, l’attestato dovrà essere conseguito nel primo corso utile attivato dalla Regione 7. Gli incarichi dirigenziali di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure 83 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 previste dall’art. 17 bis del dlgs. 502/1992. Il direttore di dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento. Il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. 8. Gli incarichi dirigenziali di direttore di distretto sono conferiti sulla base dei requisiti previsti dall’art. 3 sexies del dlgs 502/1992. L’incarico è attribuito dal Direttore Generale ad un dirigente dell’azienda. 9. I criteri per il rinnovo dell’incarico di responsabile di struttura complessa sono quelli previsti dall’art.5 comma 8 integrati da elementi di valutazione che tengano conto delle capacità gestionali, con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l’utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell’ambito dell’organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti. 10. Il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per i dirigenti dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo avviene secondo le modalità previste dal presente regolamento all’art.4 ed all’art.5 integrati dagli elementi di cui al comma 9 e 11 del presente articolo. 11. Ai dirigenti dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo sono conferibili incarichi di direzione di struttura complessa solo se gli stessi hanno maturato almeno cinque anni di anzianità nel profilo di dirigente, di cui al comma 5 dell’art.5. Il Direttore Competente dovrà, inoltre, individuare il profilo ideale del candidato cui affidare l’incarico dirigenziale. Art.7 Durata degli incarichi dirigenziali 1. Gli incarichi dirigenziali dell’art.5 del presente regolamento sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di tre anni comunicata all’atto del conferimento, con facoltà di rinnovo. 2. Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata di sei anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve. 3. In caso di cessazione dell’attività dell’Azienda per disposizione normativa regionale o nazionale, gli incarichi dirigenziali conferiti da questa Azienda cessano di produrre i loro effetti dalla data di costituzione delle nuove Aziende, salvo il caso in cui gli stessi vengano confermati o prorogati dalla Direzione Aziendale subentrante. 4. La revoca dell’incarico dirigenziale non prevede termini di preavviso e decorre dalla data indicata nel provvedimento di revoca. 5. Modificazioni al Piano di Organizzazione di questa Azienda Sanitaria Locale, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge nazionale e regionale in tal senso previste, comportano la revoca degli incarichi dirigenziali interessati dalle modifiche dalla data di attuazione delle stesse. Al dirigente deve essere conferito un incarico 84 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 dirigenziale di fascia al minimo immediatamente inferiore a quello revocato. Il dirigente mantiene la retribuzione di posizione relativa all’incarico revocato fino al conferimento del nuovo incarico. Art.8 Verifica dei dirigenti sanitari ai quali è stato affidato un incarico dirigenziale 1. Per i dirigenti sanitari è previsto un processo di verifica triennale che ha come oggetto principale la professionalità espressa e raggiunta dal singolo dirigente. 2. La verifica viene effettuata da un collegio tecnico nominato dal Direttore Generale composto secondo quanto dispone il D. lgs.502/92 all’art.15 comma 5. 3. L’organismo di cui al comma 2 procede alla verifica: • delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i singoli dirigenti sanitari con cadenza triennale; • dei dirigenti sanitari titolari di incarico di direzione di struttura, alla scadenza dell’incarico loro conferito; • dei dirigenti sanitari di nuova assunzione – fascia D – ai fini dell’eventuale conferimento di incarico, al termine del primo quinquennio di servizio. 4. L’esito positivo della verifica costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli incarichi di maggiore rilievo, professionali o gestionali. 5. L’esito della verifica viene inviato al Comitato di Direzione e, successivamente, inserito nel fascicolo personale del dirigente. 6. Per i dirigenti sanitari della Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3, ai quali è stato affidato un incarico dirigenziale con decorrenza 01.01.2000 la prima verifica avverrà tra il 01.01.2003 ed il 31.03.2003 e avrà come periodo di riferimento il triennio 01.01.2000 – 31.12.2002. Per i dirigenti sanitari della Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3, ai quali è stato affidato un incarico dirigenziale nel corso dell’anno 2000, la prima verifica avrà come termine il 31.12.2003. Il triennio di riferimento ai fini della verifica è quello che decorre dalla data di conferimento dell’incarico. La verifica deve essere effettuata entro il 31.03.2004. Il processo si ripete con le stesse scadenze mensili per gli anni successivi. 7. Il personale dirigente sanitario in servizio che matura i cinque anni di anzianità previsti dall’art.5 comma 5 del presente regolamento sarà soggetto a verifica entro i quattro mesi successivi dalla data di maturazione dell’anzianità. 85 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Art.8 bis Verifica dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo ai quali è stato affidato un incarico dirigenziale 1. Per i dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo è previsto un processo di verifica triennale che ha come oggetto principale la professionalità espressa e raggiunta dal singolo dirigente. 2. La verifica viene effettuata da un collegio tecnico nominato dal Direttore Generale composto da tre membri esperti della materia. 3. L’organismo di cui al comma 2 procede alla verifica: • delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i singoli dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo con cadenza triennale; • dei dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo titolari di incarico di direzione di struttura, alla scadenza dell’incarico loro conferito; • dei dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo di nuova assunzione ai fini dell’eventuale conferimento di incarico di struttura complessa, al termine del primo quinquennio di servizio. 4. L’esito positivo della verifica costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli incarichi di maggiore rilievo, professionali o gestionali. 5. L’esito della verifica viene inviato al Comitato di Direzione e, successivamente, inserito nel fascicolo personale del dirigente. 6. Per i dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo della Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3, ai quali è stato affidato un incarico dirigenziale con decorrenza 01.01.2000 la prima verifica avverrà tra il 01.01.2003 ed il 31.03.2003 e avrà come periodo di riferimento il triennio 01.01.2000 – 31.12.2002. Per i dirigenti dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo della Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 3, ai quali è stato affidato un incarico dirigenziale nel corso dell’anno 2000, la prima verifica avrà come termine il 31.12.2003. Il triennio di riferimento ai fini della verifica è quello che decorre dalla data di conferimento dell’incarico. La verifica deve essere effettuata entro il 31.03.2004. Il processo si ripete con le stesse scadenze mensili per gli anni successivi. 7. Il personale dirigente dei ruoli professionale tecnico ed amministrativo in servizio che matura i cinque anni di anzianità previsti dal comma 3 del presente articolo sarà soggetto a verifica entro i quattro mesi successivi dalla data di maturazione 86 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 dell’anzianità. Art.9 Valutazione dei dirigenti ai quali è stato affidato un incarico dirigenziale 1. La valutazione dei dirigenti è annuale. Il periodo preso a riferimento della valutazione ha come termine il 31.12 di ogni anno. La valutazione viene effettuata entro il 31.03 dell’anno successivo. 2. La valutazione si fonda su due sistemi indipendenti: a) da un lato la valutazione delle prestazioni del dirigente; b) dall’altro la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. 3. I due sistemi sono improntati ai principi previsti dai CCNL e dal D. L.vo 286/99: • trasparenza dei criteri e dei risultati; • informazione adeguata e partecipazione comunicazione ed il contraddittorio; del valutato, anche attraverso la • diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi. 4. Il sistema di cui al comma 2 lett. a) è teso a misurare, in estrema sintesi, il contributo dato dal singolo dirigente nella struttura in cui opera. Lo strumento di valutazione sarà sviluppato dall’Ufficio Organizzazione e Sviluppo, sulla base e nel rispetto di quanto indicato nei CCNL vigenti, e costituirà parte integrante del presente regolamento, previa concertazione con le OO.SS.. 5. Ogni Responsabile di Struttura dovrà presentare, per i dirigenti a lui sottoposti, una proposta di valutazione delle prestazioni del singolo dirigente – in qualità di organo di valutazione di prima istanza -. 6. La proposta di valutazione viene inviata al Direttore Competente, che opera quale organismo di valutazione di seconda istanza. Per le strutture che dipendono direttamente da uno dei Direttori, l’organismo di seconda istanza è rappresentato dal Comitato di Direzione con l’esclusione del Direttore Competente che ha effettuato la proposta di valutazione. 7. Il sistema di cui al comma 2 lett. b) è rivolto a misurare: • il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’interno del sistema di Direzione per Obiettivi; 87 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 • i risultati di gestione del dirigente responsabile di struttura – attraverso le analisi dei dati forniti dall’Ufficio Programmazione e Controllo -. 8. L’organismo preposto alla valutazione degli elementi del comma 7 è il Nucleo di Valutazione o l’organo che lo sostituirà con l’applicazione in Azienda del D. L.vo 286/99; 9. L’organismo del comma 8 può, se deve acquisire ulteriori elementi per la valutazione, convocare il Responsabile della Struttura cui è stato assegnato l’obiettivo. 10. La valutazione effettuata dall’organismo, di cui al comma 8, viene inviata al Direttore Competente o al Comitato di Direzione, se la struttura è alle dirette dipendenze di uno dei quattro Direttori, affinché gli stessi abbiano tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del Dirigente. 11. Prima della formulazione di un giudizio negativo, rispetto alla valutazione della prestazione e/o rispetto al raggiungimento degli obiettivi, è previsto un contraddittorio nel quale si acquisiscono le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di sua fiducia. 12. L’organo di seconda istanza invia, successivamente, i documenti relativi alla valutazione del dirigente al Direttore Generale per la decisione finale. 13. I documenti relativi alla valutazione e l’atto del Direttore Generale sono inviati all’U.O. Personale per l’archiviazione nel fascicolo personale. 14. L’esito della valutazione incide sulla erogazione della retribuzione di risultato secondo le regole definite in sede di contrattazione integrativa aziendale. Art.10 Revoca degli incarichi dirigenziali 1. Alla revoca dell’incarico provvede, con atto scritto e motivato, il Direttore Generale. 2. La revoca deve essere comunicata al dirigente interessato e produce i suoi effetti dalla data indicata nel provvedimento di revoca. 3. Ai fini della revoca dell’incarico dirigenziale si tiene conto dei seguenti elementi: a) valutazione delle prestazioni di cui all’art.9 comma 2 lett. a); b) valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.9 comma 2 lett. b); c) rispetto del codice di comportamento di cui al D.M. Ministero della Funzione Pubblica 31.03.1994. 4. Nel caso di giudizio negativo risultante da una valutazione degli elementi di cui al 88 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 comma 3 si procede alla revoca dell’incarico dirigenziale affidato con conseguente conferimento di incarico di fascia economica immediatamente inferiore a quella in atto; 5. Delle verifiche del collegio tecnico, di cui all’art.8 ed all’art.8 bis si tiene conto nella valutazione, prevista al comma precedente, solo se le stesse sono già intervenute. 6. Nel caso di particolare gravità del giudizio negativo oppure di reiterato giudizio negativo risultante da una valutazione complessiva degli elementi di cui al comma 3 si procede alla revoca dell’incarico dirigenziale affidato con conseguente conferimento di incarico di fascia economica inferiore a quella in atto – quindi non obbligatoriamente di fascia immediatamente inferiore -; 7. Sono fatte salve le ipotesi previste dal CCNL e dagli artt.2118 e 2119 del Codice Civile per il recesso da parte dell’Azienda. 8. Per il Responsabile di struttura complessa il caso di verifica negativa, di cui all’art.8 e all’art.8 bis comporta la revoca dell’incarico in atto e il conferimento di un incarico di fascia inferiore – responsabile di struttura semplice o incarico di natura professionale -. Art.11 Sostituzioni 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento (maternità, aspettativa, comando, etc.) del Direttore di Dipartimento, la sua sostituzione è affidata dal Direttore Generale ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, su proposta del Direttore di Dipartimento stesso, previa approvazione del Direttore Competente. 2. Nei casi di assenza o di impedimento del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dal Direttore Generale ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all’inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, secondo i seguenti criteri: • il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione: dirigente con incarico di fascia B – C1 – C2. • il sostituto è, di norma, il dirigente, appartenente alla struttura stessa, titolare dell’incarico di fascia più alta. • in caso di pluralità di dirigenti con incarico di fascia più alta si provvede ad una valutazione comparata dei loro curriculum. 3. Nei casi di assenza o impedimento da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura semplice, - se il massimo livello dirigenziale è rappresentato dall’incarico di struttura semplice - la sostituzione è affidata al dirigente con incarico di natura professionale, indicato all’inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura semplice. 4. Nel caso in cui l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del 89 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure d’assunzione di cui al DPR 483 e 484/1997 ovvero quelle di cui all’art.3 sexies e all’art 17 bis del dlgs 502/1992 oppure le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. La nomina del sostituto è effettuata con atto scritto e motivato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Competente. 5. Nel caso in cui l’assenza del dirigente di struttura sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale o direttore sanitario, amministrativo o sociale della stessa o di altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, si ricorre alla sostituzione, di cui al comma 4 del presente articolo, e, contemporaneamente, si procede all’attivazione delle procedure per l’assunzione di altro dirigente con incarico a tempo determinato, per la durata dell’aspettativa concessa, ai sensi del DPR 483 e 484/1997 ovvero l’attivazione delle procedure di cui all’art.3 sexies e all’art 17 bis del dlgs 502/1992 oppure le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento. 6. La sostituzione, nel caso di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, può durare sei mesi, prorogabili fino ad un massimo di un anno. 7. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto a tempo determinato per la sostituzione del dirigente interessato – applicazione comma 5 del presente articolo - segue le stesse regole contrattuali e legislative stabilite per tutti i contratti a tempo determinato. La disciplina dell’incarico segue le regole indicate nel presente regolamento. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere del termine, in caso di mancato rinnovo, ed anticipatamente, in caso di rientro del titolare prima del termine. 8. Nel caso di assenza o impedimento del dirigente con incarico di responsabile di struttura semplice che sia articolazione interna di struttura complessa, l’incarico è assunto ad interim dallo stesso responsabile della struttura complessa. 9. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano quali mansioni superiori e non danno diritto ad alcun emolumento. Qualora la sostituzione, nei casi di cui ai commi 1 – 2 – 3 – 4 - 5, si protragga continuativamente oltre due mesi, al dirigente compete l’indennità prevista dal CCNL. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L’indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il supplente mantiene la retribuzione di posizione variabile corrispondente alla posizione dirigenziale di provenienza. 10. Ove non si possa fare ricorso alle sostituzioni di cui al presente articolo, la struttura temporaneamente priva di titolare può essere affidata dal Direttore Generale ad altro dirigente dell’Azienda con incarico di fascia corrispondente o superiore. 11. Le sostituzioni provvisorie dei dirigenti con incarico di natura professionale, in attesa della conclusione delle procedure per il conferimento definitivo dell’incarico secondo le regole indicate nel presente regolamento, sono disposte dal Responsabile della Struttura Complessa dove si è creata la vacanza. La sostituzione non si configura quale mansione superiore e non dà diritto ad alcun emolumento. Il supplente mantiene la retribuzione di posizione variabile corrispondente alla posizione dirigenziale di 90 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 provenienza. 12. Nel caso di nomina di supplente, al di fuori delle ipotesi disciplinate dal presente articolo, tramite procedura esterna per la sostituzione di un dirigente, al supplente nominato, sia esso già dipendente o meno della Azienda, si garantisce, per quanto riguarda la retribuzione di posizione variabile, il solo minimo contrattuale, secondo le tabelle allegate ai diversi CCNL. 13. Le procedure indicate nel presente articolo trovano piena applicazione a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento Art.12 Trasferimento ad altro incarico dirigenziale 1. Al dirigente può essere affidato un incarico dirigenziale, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento in termini di conferimento degli incarichi, diverso da quello precedentemente assegnato nei seguenti casi: a) richiesta da parte dell’Azienda per attribuzione di incarico dirigenziale di fascia uguale o superiore. b) richiesta dal Dirigente stesso per l’attribuzione di un incarico dirigenziale fascia uguale o inferiore, solo per eccezionali motivazioni. 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo occorre: • indicare le motivazioni di carattere organizzativo, tecnico o produttivo alla base della modifica all’incarico; • verificare l’esistenza della posizione dirigenziale; • acquisire il consenso del dirigente interessato, 3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo occorre: • verificare l’esistenza della posizione dirigenziale richiesta unitamente ai pareri dei Responsabili delle strutture di provenienza e destinazione del Dirigente; • acquisire la decisione del Direttore Generale, in merito alla modifica richiesta. 4. Le procedure di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono comunque avvenire nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento. Art.13 Contratto individuale di lavoro dei dirigenti neo-assunti 91 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 1. Con ogni dirigente neo assunto deve essere stipulato un contratto individuale di lavoro. 2. Nel contratto individuale dei dirigenti dovranno, tra gli altri, essere indicati i seguenti elementi: • incarico conferito e relativa tipologia; • obiettivi generali da conseguire – che saranno oggetto della verifica di cui all’art.8 ed all’art.8 bis - (in apposito allegato); • durata dell’incarico, che è sempre a termine; • modalità di effettuazione delle verifiche, valutazioni e soggetti deputati alle stesse (attraverso la fornitura di copia del presente regolamento); • il trattamento economico corrispondente all’incarico dirigenziale conferito; • indennità di esclusività del rapporto nella misura spettante. Art.13 bis Contratto individuale di lavoro dei dirigenti ai quali è già stato conferito un incarico dirigenziale 1. Il conferimento o la conferma degli incarichi dirigenziali nelle diverse tipologie di cui all’art.3 comporta la stipulazione di un contratto che definisca tutti gli aspetti connessi all’incarico conferito. 2. Eventuali modifiche, al di fuori delle ipotesi di cui all’art.12 comma 1 lett. b, sono preventivamente comunicate al dirigente per il relativo esplicito assenso. 3. Nel caso di incarico di Dirigente di struttura complessa le modifiche danno sempre luogo alla stipula di un nuovo contratto individuale. 4. Per i dirigenti della Azienda Sanitaria Locale provincia di Milano 3 ai quali è già stato conferito un incarico dirigenziale, ad eccezione di quelli indicati al comma 5 del presente articolo, la stipula del contratto individuale di lavoro avverrà solo nel caso di conferma, modifica o conferimento di nuovo incarico dirigenziale. 5. Il contratto individuale deve essere sempre stipulato nel caso di assunzione per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa, anche se il dirigente è già in servizio presso l’Azienda o nel caso di conferimento di incarico di direttore di Dipartimento. Art.14 Disposizioni finali 92 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 1. Tutti i rapporti di lavoro relativi al personale dell’area dirigenziale che verranno costituiti a seguito dell’utilizzo delle graduatorie, di concorso o avviso pubblico, formalmente approvate e in corso di validità ai sensi di legge, comporteranno il conferimento, ai candidati che stipuleranno il contratto individuale d lavoro, di un incarico dirigenziale di fascia D, salvo diversa disposizione. 2. Per particolari esigenze organizzative o funzionali allo stesso dirigente possono essere affidati più incarichi dirigenziali. In questo caso al dirigente compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico di fascia più alta. Il processo di Valutazione e di Verifica, di cui agli artt. 8, 8 bis e 9 del presente regolamento, viene effettuato, anch’esso, solo sull’incarico dirigenziale di fascia più alta. 3. La creazione di nuove posizioni dirigenziali, proposta con nota motivata dal Direttore Competente, può avvenire solo previa autorizzazione del Direttore Generale. La graduazione della posizione avviene secondo la metodologia utilizzata per la graduazioni delle posizioni individuate nel provvedimento di questa Azienda n.958 del 10.12.1999. 4. Entro il 30.06.2000 ogni dirigente Responsabile di Struttura deve indicare con nota scritta, nel rispetto di quanto indicato all’art.11 il proprio sostituto e comunicarlo al Direttore Generale, per l’adozione dei necessari provvedimenti. Il provvedimento di individuazione viene, successivamente, inviato al Direttore Competente, all’Ufficio Organizzazione e Sviluppo e all’Unità Operativa Personale. Se non interviene diversa comunicazione, entro il 31.12.2000 il sostituto è confermato nella funzione per l’anno successivo. La sostituzione viene confermata di anno in anno salvo diversa disposizione del Responsabile. 93 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ALLEGATO 7/b ASL Provincia di Milano n.3 Sistema di Valutazione delle Prestazioni Personale Dirigenziale ____________________________________________________ Sistema delle Valutazioni delle Prestazioni dell’Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 94 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Oggetto La valutazione esistente attualmente in azienda si fonda su tre sistemi tra loro indipendenti: 1. valutazione delle prestazioni del dirigente 2. valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 3. valutazione della professionalità L’esito della valutazione di cui ai punti 1 e 2 incide sulla erogazione della retribuzione di risultato, sulla valutazione annuale e sul procedimento di verifica dei dirigenti. L’esito della valutazione di cui al punto 3 incide soltanto sul procedimento di verifica dei dirigenti. Il problema, allora, è trovare un meccanismo sufficientemente oggettivo per integrare i sistemi di cui ai punti 1,2,3 in un unico processo di valutazione che consenta al valutatore di conoscere contemporaneamente aspetti diversi ma complementari del dirigente, al fine di individuare le eventuali aree critiche esistenti o i possibili sviluppi professionali/formativi del valutato. Il sistema è stato strutturato in modo differente per le sei famiglie professionali esistenti in azienda: Dirigenti di struttura complessa e strutture semplici che non siano articolazioni interne di strutture complesse: FASCIA A e B Dirigenti di struttura semplice: FASCIA B Dirigenti Professional con compiti o attività di rilevanza aziendale ritenuti assimilabili ai dirigenti responsabili di struttura semplice: FASCIA B Dirigenti Professional con competenze specialistiche: FASCIA C1 Dirigenti Professional con incarichi di rilevanza all’interno della struttura di appartenenza: FASCIA C2 dirigente con incarico di natura professionale che ha maturato 5 anni di anzianità di servizio e che ha superato con valutazione positiva la verifica di cui agli artt. 8 e 8bis del presente regolamento ed al quale sono attribuiti la gestione di prodotti, processi caratterizzati da una media complessità oltre che buone competenze specialistico–funzionali – FASCIA C3 – Dirigenti con incarico di natura professionale di base : FASCIA D Scheda di Valutazione La nuova scheda di valutazione prenderà, quindi, in esame due aspetti della vita lavorativa del dirigente, cioè: 1. la prestazione 2. la professionalità La scheda di valutazione è pertanto divisa in due parti come di seguito indicato. • • La prima parte, relativa alla valutazione della prestazione, è caratterizzata da: 5 elementi descrittivi espressamente indicati che individuino gli aspetti fondamentali delle diverse tipologie di prestazione. una riduzione della scala di valori da attribuire alle singole descrizioni per graduare il giudizio del valutatore con indicazione della soglia di valutazione sotto la quale la stessa deve considerarsi 95 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 • negativa. una riduzione dei fattori di valutazione per agevolare la compilazione corretta della scheda. La seconda parte (valutazione complessiva) contiene un commento generale non solo sulla prestazione del singolo dirigente, ma anche sulla professionalità espressa dallo stesso nell’anno di riferimento. Ciò consente al valutato di confrontarsi con il proprio valutatore prima dell’attivazione del procedimento di verifica (che ha come oggetto la professionalità raggiunta) e al valutatore di esprimere osservazioni sull’andamento dei compiti assegnati, ad intervalli annuali. Punteggi Al Responsabile del Centro di Responsabilità è richiesto di ricostruire, relativamente all’anno di riferimento, i risultati attesi tipici dell’area di responsabilità presidiata dal suo collaboratore e di indicarne, in sintesi, il livello di raggiungimento in base a una scala continua di 4 livelli, che mostrano il grado di frequenza, in alcuni casi, e l’adeguatezza, in altri, con cui il valutato esprime il comportamento in questione. Per ognuno dei 4 livelli è prevista l’assegnazione di un punteggio che varia in ordine crescente in una scala da 1 a 4; il punteggio di sintesi assegnato a ogni singola caratteristica è ottenuto con la media aritmetica del punteggio calcolato su ogni singolo fattore. Tale risultato sarà arrotondato al primo decimale (ad es. 2,675 sarà 2,7 mentre 2.445 sarà 2,4), e successivamente moltiplicato per 10. La sommatoria dei valori assegnati ad ogni singola caratteristica darà, pertanto, un punteggio compreso in un intervallo tra 50 e 200 che corrisponderà al punteggio complessivo del valutato. Il dirigente otterrà una valutazione negativa con punteggio pari o inferiore a 80 punti. A partire da 81 fino a 149 punti, il punteggio viene suddiviso in 9 fasce in corrispondenza delle quali la retribuzione di risultato cresce progressivamente di 10 punti percentuali. L’intervallo compreso tra 150 e 200 attribuisce il 100% del risultato. Da 50 a 80 Valutazione negativa Da 81 a 90 10% di retribuzione di risultato Da 91 a 100 20% di retribuzione di risultato Da 101 a 110 30% di retribuzione di risultato Da 111 a 120 40% di retribuzione di risultato Da 121 a 130 50% di retribuzione di risultato Da 131 a 135 60% di retribuzione di risultato 96 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Da 136 a 140 70% di retribuzione di risultato Da 141 a 145 80% di retribuzione di risultato Da 146 a 149 90% di retribuzione di risultato Da 150 a 200 100% di retribuzione di risultato Descrizione valori I valori da 1 a 4 rappresentano delle frequenze di realizzazione di alcuni comportamenti da parte dei dirigenti valutati, indicate in forma crescente. Per espressa scelta sono stati esclusi le frequenze di comportamento limite – configurati da avverbi come MAI e SEMPRE – considerato che difficilmente esse si possono realizzare e che, comunque, possono essere sufficientemente descritte dai valori estremi indicati nella scala scelta. Il valore 1 corrispondente a RARAMENTE indica una frequenza alquanto ridotta nella presenza di un determinato comportamento (al fine di agevolare il processo di valutazione possiamo indicare una frequenza orientativa pari a circa il 20%); Il valore 2 corrispondente a TALVOLTA indica una frequenza non costante in un determinato comportamento, comunque superiore al valore 1, (al fine di agevolare il processo di valutazione possiamo indicare una frequenza orientativa pari a circa il 40%); Il valore 3 corrispondente a FREQUENTEMENTE indica una frequenza abbastanza costante in un determinato comportamento, comunque inferiore al valore 4 (al fine di agevolare il processo di valutazione possiamo indicare una frequenza orientativa pari a circa il 60%); Il valore 4 corrispondente a SPESSO indica una frequenza prossima alla totalità dei casi in un determinato comportamento (al fine di agevolare il processo di valutazione possiamo indicare una frequenza orientativa pari a circa il 80%). Soggetti Si ricorda che il valutatore, di norma, è il Responsabile del Centro di Responsabilità, salvo specifica delega ad un suo collaboratore diretto, comunque, con incarico dirigenziale di fascia superiore ai soggetti valutati e che abbia diretta conoscenza del valutato. Il valutatore di seconda istanza è il Responsabile del Centro di Responsabilità o il Responsabile gerarchicamente superiore al valutatore di prima istanza. Per i Responsabili di C. di R. che dipendono direttamente da uno dei quattro Direttori – Generale, Sanitario, Sociale ed Amministrativo – la valutazione sarà effettuata dal Direttore competente. La firma del Direttore Generale per la scheda dei Responsabili di Struttura complessa è prevista ancora al solo scopo di presa visione della stessa. 97 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 La valutazione deve essere comunicata attraverso un colloquio con il valutato. Al valutato deve essere concessa l’opportunità di esprimere le sue considerazioni relative alla valutazione, nella parte della scheda a ciò dedicata. Si sottolinea che il valutato deve apporre la firma, per esteso, nell’apposito spazio indicato sulla scheda. La firma in calce del valutato ha solo una funzione di presa visione e non di accettazione della valutazione. Al termine della valutazione, una copia della scheda compilata deve essere consegnata al valutato. Tempi La valutazione viene effettuata, attraverso le schede fornite dal Servizio Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione, una sola volta nel corso dell’anno, nel periodo compreso tra il 01 gennaio ed il 28 febbraio. Il periodo oggetto della valutazione è quello riferito all’anno precedente. Rimangono invariate le scadenze del procedimento di verifica del dirigente (quinquennale, quindicennale, termine incarico dirigenziale). 98 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ALLEGATO 8 REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA DEL PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA’ DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO DELL’ ASL N.3 - PROVINCIA DI MILANO. ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO - Art. 4, D.L.VO 502/1992; - Contratti collettivi Nazionali di Lavoro per la Dirigenza Medica e non Medica; - Art. 1, Legge 23.12.96 n. 662; - Decreto Ministero della Sanità 11.6.1997 - Decreto Ministero della Sanità 31.7.1997 (G.U. del 5.8.97) - Decreto Ministero della Sanità 31.7.1997( G.U. del 2.9.97) - Legge 7.8.1997 n. 272 - Decreto Ministero della Sanità 28.11.1997 - L. 448/98 - Circolare del Ministero delle Finanze 25.3.1999 n. 69/E. - Decreto Legislativo n. 229 del 19.06.1999 - Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 27.03.2000 ( Atto di Indirizzo e Coordinamento ) - Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 229/99 ART. 2 - PRINCIPI GENERALI L’ Azienda Sanitaria Locale n. 3 della provincia di Milano si propone di utilizzare l’ istituto della libera professione intramuraria al fine di ampliare, in considerazione di una maggiore utilizzazione delle proprie strutture e apparecchiature, la gamma dei servizi offerti ai cittadini, conseguire risorse finanziarie aggiuntive, nonché migliorare l’efficacia complessiva e la qualità dei servizi erogati. L’attività libero-professionale, autorizzata preventivamente dall’Azienda, non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell’Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da assicurare l’integrale assolvimento dei compiti d’istituto e la piena funzionalità dei Servizi. Gli operatori interessati dovranno garantire l’erogazione delle stesse tipologie di prestazione erogate dal SSN, fatto salvo quanto disposto dall’ art 11 comma 1 dell’ Atto di Indirizzo e Coordinamento approvato con DPCM del 27.03.2000, in merito alle attività libero professionali dei dirigenti sanitari del Dipartimento di prevenzione. Non è quindi possibile erogare particolari prestazioni, previste dal S.S.N., solo in regime di attività libero-professionale, o prestazioni di esclusiva competenza dell’Azienda, né variarne il contenuto quali/quantitativo. L’attività libero - professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un impegno superiore al 50 % dell’orario di servizio effettivamente prestato. La produttività conseguita nell’ ambito dell’ attività istituzionale non può essere inferiore 99 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 a quella resa in regime di libera professione intramuraria e pertanto qualora si volesse ulteriormente incrementare l’attività libero professionale intramuraria, fatti salvi i limiti di orario suindicati, si dovrà proporzionalmente incrementare l’attività istituzionale. Le attività libero professionali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal servizio sanitario nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, compresa quella veterinaria integrando l’attività istituzionale. Per la loro peculiarità le attività dei veterinari possono essere rese anche fuori dalle strutture aziendali veterinarie e presso terzi richiedenti con modalità analoghe a quelle indicate all’ art. 15 quinquies comma 2 lett d) del Dlgs n°502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Il medico veterinario può essere pertanto autorizzato a svolgere per conto dell’azienda, all’esterno delle strutture aziendali prestazioni richieste alla azienda stessa da aziende pubbliche o private e da soggetti privati, purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte. Le condizioni di incompatibilità si verificano nell’ipotesi di esercizio di attività liberoprofessionale individuale in favore di soggetti pubblici e privati da parte dei medici e veterinari che svolgono nei confronti degli stessi soggetti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di polizia giudiziaria. L’ incompatibilità con le funzioni svolte è accertata per ciascun dirigente dal Direttore Generale dell’Azienda. L’attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza Il professionista che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Consiglio dei Sanitari e delle OO.SS. della dirigenza, ad esercitare l’attività in altra struttura dell’azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, a condizione che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina stessa. Il professionista che, da almeno un biennio alla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento approvato con DPCM del 27 marzo 2000, svolgeva attività libero professionale in una disciplina equipollente può essere autorizzato dal direttore generale, sentito il Consiglio dei Sanitari e delle OO.SS. della dirigenza a continuare la predetta attività fino al 30 giugno 2001, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina. Al fine di favorire l’esercizio della libera professione, nell’interesse della maggiore fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, fermo restando che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale compete alla Direzione Generale, viene istituita una apposita Commissione Tecnica paritetica composta da: Direttore amministrativo o suo 100 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 delegato, Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, Servizi Sanitari di Base, Attività Socio Sanitarie Integrate, un rappresentante sindacale della dirigenza medica, un rappresentante sindacale della dirigenza veterinaria, un rappresentante sindacale dirigenza non medica e uno delle OO.SS. del Comparto. A tale commissione, oltre ai compiti di cui all’art. 54 comma 6 del CCNL dell’area della dirigenza medico-veterinaria, spetta il compito di proporre specifici settori di diffusione dell’attività libero professionale, inoltre valuta ed esprime parere sulle richieste di nuove attività in L.P. Il Direttore Generale concorda con i singoli interessati, i volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionali, al fine di garantire che l’attività libero-professionale comporti, altresì, la riduzione delle liste d’attesa per l’attività istituzionale, nel rispetto di un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni. Al fine di incrementare una proficua attività di aggiornamento professionale, a garanzia dello sviluppo professionale del personale e della qualità delle prestazioni, può essere destinata a tale scopo una quota parte delle entrate della libera professione, in misura non inferiore al 5%. La ripartizione di tali proventi all’interno della Unità Operativa interessata verrà definita in virtù di successivi accordi all’interno delle equipes. Le Direzioni interessate provvedono a rendere noto nella forma pubblica ritenuta più opportuna, lo specifico tariffario delle prestazioni libero-professionali e le relative tariffe dovranno essere comunicate all’utente, all’atto della richiesta della prestazione; provvedono, inoltre, a far esporre gli orari della libera professione prestata dal personale autorizzato, le modalità di prenotazione della prestazione, assicurando una adeguata informazione al cittadino utente per l’accesso alle prestazioni libero-professionali, con particolare riferimento alla scelta del professionista / equipe e delle strutture. Nelle strutture dove si svolge l’attività L.P. dovrà essere fornita al pubblico l’informazione dei tempi di attesa distintamente per l’attività in L.P. e per quella svolta in regime ordinario. Art. 3 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative dell’attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in equipe, erogate in regime ambulatoriale e di diagnostica strumentale, in regime di consulenza, nonché in regime di attività professionale a pagamento richiesta da terzi all’azienda. L’esercizio della libera professione può essere distinto in: 1. attività libero-professionale individuale caratterizzata dalla scelta diretta, da parte dell’utente, del singolo professionista, cui viene richiesta la prestazione, 2. attività libero professionale a pagamento, svolte in equipe all’interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente singolo o 101 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’equipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate ; 3. partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; 4. partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all’azienda ( utenti, singoli, associati, aziende o enti), anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d’attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le équipes dei servizi interessati ; Esclusivamente per le discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, si considerano prestazioni erogate in regime libero professionale, ai sensi del punto 4), anche le prestazioni richieste ad integrazione delle attività istituzionali dalle aziende ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenze d’organico, in accordo con le equipe interessate. Spetterà all’azienda individuare le attività libero professionali richieste da terzi configurabili come attività integrative delle attività istituzionali nel rispetto della normativa vigente e previa intesa con le OO.SS della Dirigenza. La libera professione può essere esercitata nelle seguenti forme a) in regime ambulatoriale b) prestazioni di consulenza c) attività professionali, sia individuali che d’equipe rese su richiesta e a favore dell’ Azienda, per l’erogazione di prestazione alla stessa commissionate da enti o altri soggetti giuridici, anche attraverso forme di rappresentanza ART. 4 : CATEGORIE PROFESSIONALI INTERESSATE Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale della dirigenza del ruolo sanitario ed in particolare ai: -medici -odontoiatri -veterinari -farmacisti -biologi -chimici -fisici -psicologi, nonché al restante personale sanitario, cui è consentito dalla normativa, nonché al personale di supporto e al personale che collabora ad assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale. Tutto il personale coinvolto in attività libero-professionale deve operare fuori orario di servizio. Nel caso in cui le modalità organizzative non lo consentano, e previa 102 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 autorizzazione da parte della Direzione Generale, verrà calcolato un debito orario aggiuntivo, nella misura seguente: - n. 1 ora di lavoro ogni 150.000 lire percepite in libera professione dai dirigenti del ruolo sanitario. - n. 1 ora di lavoro ogni 50.000 lire percepite in libera professione dal personale di supporto del comparto. ART. 5 : CONDIZIONI - SPAZI - OPERATORI POTENZIALI Gli spazi da destinare all’ attività libero – professionale intramuraria, sono di norma gli stessi spazi che vengono utilizzati per le attività istituzionali, in fasce orarie in cui non si svolgono attività di istituto. Gli spazi utilizzabili per l’attività libero-professionale diversi da quelli destinati alle attività istituzionali non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati alle attività di istituto. Le Direzioni interessate, ciascuna per il proprio settore di competenza, effettueranno una ricognizione degli spazi attualmente disponibili e ritenuti idonei, al fine di consentire lo svolgimento delle attività libero professionali. Le modalità per le turnazioni del personale saranno organizzate a cura delle Direzioni interessate, sentito anche il consiglio dei sanitari, per le modalità di utilizzazione degli ambulatori e delle relative apparecchiature. Nei casi in cui non sia possibile reperire in misura esauriente idonei spazi interni per lo svolgimento della attività libero – professionale intramuraria prestata in regime ambulatoriale l’ Azienda provvederà temporaneamente a reperire gli spazi necessari alla libera - professione all’esterno presso altre strutture sanitarie pubbliche e private non accreditate, con le quali stipulare apposite convenzioni. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali e comunque limitatamente alle prestazioni ambulatoriali e fino al 31.7.2003, il Direttore Generale prevede specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo, ad utilizzare per lo svolgimento della libera professione, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda, studi professionali privati, nel rispetto delle norme che regolano l’attività libero professionale intramuraria. L’autorizzazione dovrà contenere i seguenti elementi: 1. volume prestazioni presunte; 2. impegno orario; 3. definizione tariffe; 4. identificazione esatta della sede sostitutiva dello spazio aziendale; 5. definizione delle quote di spettanza dell’azienda e del professionista; 6. modalità di riscossione da parte del professionista su bollettario dell’azienda e di versamento delle quote alla stessa spettanti entro un termine prestabilito . I professionisti autorizzati alla libera professione presso i propri studi 103 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 professionali assumono le funzioni di agenti contabili dell’azienda nonché la diretta responsabilità, in relazione agli obblighi previsti dalla normativa fiscale vigente. E’ fatto pure obbligo al professionista di dotarsi di adeguata garanzia assicurativa professionale per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, al fine di liberare l’azienda di qualsiasi obbligazione al riguardo. ART. 6 : PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI Le prenotazioni vengono effettuate dal personale addetto anche a mezzo telefono. L’addetto alle prenotazioni dovrà: -registrare l’utente, riportandone i dati anagrafici e fiscali, l’indirizzo e recapito telefonico; -consegnare allo stesso un apposito promemoria con eventuali istruzioni; -comunicare la tariffa delle prestazioni; Una copia della prenotazione deve essere consegnata anche al dirigente interessato. Il personale individuato per lo svolgimento dell’attività di prenotazione tiene la relativa lista d’attesa. ART. 7 : GOVERNO DELLE LISTE D’ATTESA La Direzione Sanitaria e la Direzione Sociale verificano, per le rispettive aree di competenza, le liste d’attesa allo scopo di garantire la vigilanza di cui ai commi 3-4-5 art.1 D.M. 31.7.1997 - G.U. del 5.8.97. ART. 8 : CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE Le tariffe sono definite dall’ Amministrazione, d’intesa con i dirigenti interessati e vengono verificate annualmente. Tali tariffe potranno essere modificate su richiesta scritta degli interessati e non possono essere comunque determinate con importo inferiore rispetto alla tariffa minima tra quelle riportate nei tariffari dell’Ordine, della Regione o del Ministero. Questa tariffa deve essere maggiorata del 15% per le corrispondenti prestazioni, salvo per quelle prestazioni che non sono rese in regime istituzionale, a pagamento, dalla ASL per le quali può essere applicato il minimo del tariffario del relativo Ordine. Le tariffe delle prestazioni libero professionali di cui all’art.3 del presente regolamento, n.1 e n.2, sono definite dall’azienda nel rispetto dei vincoli suindicati, in contraddittorio con i dirigenti interessati. La tariffa, per l’attività di cui alla lettera c) dello stesso articolo, è definita dall’azienda, previo accordo con i soggetti interessati. Devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Amministrazione per l’effettuazione della prestazione e pertanto nella quantificazione si deve tener 104 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 conto: a) dei costi di produzione diretti sostenuti dall’azienda per singola prestazioni quali: • costo dei materiali consumati • costo delle apparecchiature utilizzate (manutenzione e ammortamento d’uso ) • costo degli altri fattori di produzione attribuiti alla unità produttiva che non vengono direttamente utilizzati nella produzione della singola prestazione, riferibili al funzionamento generale. b) del compenso per l’attività professionale del singolo sanitario dirigente o dell’equipe scelta dal paziente e della quota per il personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l’attività professionale intramuraria e che non può effettuarla in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza c) della quota per il personale di supporto d) della quota per il personale che collabora per l’ esercizio della libera professione e) della percentuale destinata all’Azienda, per: ° copertura dei costi indiretti sostenuti ° l’attività di formazione e aggiornamento professionale, quale ulteriore sviluppo delle attività istituzionali, nei limiti percentuali del 5% ( vedi art. 8 punto 1 lettera b ). Gli adempimenti relativi alla determinazione dei criteri per la individuazione delle tariffe e le modalità per la loro ripartizione sono adottati previa intesa con le OO.SS del personale della dirigenza sanitaria e sentito il Consiglio dei Sanitari. 1. Modalità per la ripartizione dei proventi per attività resa in regime ambulatoriale : La tariffa, riferita alla singola prestazione o a gruppi integrati di prestazione, comprende: a) l’onorario del professionista o dei professionisti. b) qualora l’attività si svolga in equipe, può essere prevista una quota del 5 %, destinata ad attività di formazione ed aggiornamento professionale, quale ulteriore sviluppo delle attività istituzionali per il libero professionista e per l’equipe della dirigenza sanitaria che ha contribuito ad effettuare le prestazioni. c) quota del 10 % da destinare al personale di supporto del comparto che partecipa direttamente fuori orario di servizio. d) quota del 5 % da destinare al personale del comparto che collabora in orario di 105 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 servizio, per assicurare l’esercizio dell’attività libero – professionale intramuraria. La percentuale confluisce in un fondo di incentivazione, da ripartire tra coloro che hanno partecipato indirettamente allo svolgimento della libera professione, secondo criteri da definire in sede di contrattazione collettiva decentrata. e) quota del 5 % della massa dei proventi dell’attività libero professionale al netto della quota spettante all’azienda, quale fondo aziendale da destinare al personale della dirigenza sanitaria che non può effettuare l’attività libero professionale intramuraria in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza; una quota dell’1% viene destinata al personale del comparto che non può partecipare alla attività L.P.(personale che opera in strutture dove non è prevista l’attività libero professionale). f) quota del 10% a favore dell’Amministrazione, a copertura dei costi sostenuti. Le eventuali eccedenze, verranno destinate ad attività di formazione aggiornamento professionale. ed Il personale del comparto che partecipa, fuori dell’orario di lavoro, all’attività di supporto dell’attività libero – professionale, ha diritto, a carico della gestione separata dell’ attività libero professionale intramuraria, di cui all’art. 3, comma 6, della legge 23.12.1994, n.724, a specifici compensi da determinare con atto regolamentare, previa contrattazione con le OO.SS. di categoria. In caso di mancata partecipazione all’attività da parte del personale di supporto, la quota percentuale del 10 % prevista per tale categoria verrà attribuita al dirigente sanitario o ripartita tra i membri dell’equipe. 2. Attività in regime ambulatoriale di diagnostica strumentale e per piccoli interventi. La tariffa viene definita analogamente a quanto indicato al precedente capoverso, con la seguente precisazione: - per l’attività di diagnostica strumentale vanno aggiunti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall’Azienda per la specifica prestazione ( comprensivi del costo dei materiali utilizzati, dei costi di manutenzione e ammortamento delle attrezzature utilizzate, dei costi di funzionamento della struttura e dei costi generali dell’Azienda ). - per l’attività relativa ai piccoli interventi, vanno aggiunti i costi diretti ed indiretti per la specifica prestazione determinati mediante percentualizzazione sull’onorario, da definire in sede di determinazione delle tariffe. Quando nel corso di una prestazione, di cui ai punti precedenti, emerga la necessità di una eventuale prestazione aggiuntiva strumentale, per quest’ultima viene applicata la tariffa per l’attività resa ai sensi dell’art.3, lett.c) del presente regolamento. 106 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Analogamente si procede per le altre attività professionali autonome rese su richiesta ed in favore dell’azienda, di cui all’ art.3 lettera c) del presente regolamento 3. Libera professione d’equipe Le prestazioni erogabili sono corrispondenti alle tipologie precedenti. Le tariffe sono fissate con i criteri della libera professione. Le modalità di ripartizione della quota dell’equipe fra i suoi componenti aventi diritto, verrà concordata dai componenti stessi dell’equipe, fermo restando l’obiettivo di salvaguardare un criterio di equità nella distribuzione dei carichi di lavoro. L’ attività libero – professionale d’equipe è caratterizzata dalla richiesta da parte dell’utente di una prestazione libero - professionale rivolta genericamente all’ equipe, senza scelta nominativa del dirigente sanitario erogatore. L’ attività libero – professionale d’equipe è svolta con gli stessi(o superiori) standards qualitativi dell’attività resa in regime istituzionale. ART. 9 : ATTIVITA’ DI SUPPORTO La partecipazione, fuori dell’orario di lavoro, ad attività di supporto professionale è volontaria. dell’attività libero - Il personale di supporto è individuato dall’Azienda attraverso una adeguata pubblicità, se possibile, con il criterio della rotazione, fra tutti coloro che si rendono disponibili, di norma, in relazione all’appartenenza al servizio interessato o al servizio affine. Il personale che ha ottenuto trasferimenti in altri servizi o strutture, su propria richiesta per motivi di salute o per motivi familiari, non può effettuare l’attività di supporto alla libero - professione intramuraria nella struttura di provenienza, salvo che: • non vi sia altro personale del comparto che ha dato la propria adesione; del • nel caso in cui le prestazioni da erogare siano di competenza esclusiva suddetto personale. Il personale che ha rapporto di lavoro a tempo parziale non può di supporto alla libera - professione intramuraria. esercitare l’attività In caso di oggettiva ed accertata impossibilità a far fronte alle esigenze con personale dipendente, l’azienda potrà ricorrere ad acquisire personale mediante contratti di diritto privato anche con cooperative di servizi. ART. 10 : PROCEDURA I dirigenti sanitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con 107 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31.12.1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 229 del 19.06.1999, abbiano optato per l’esercizio della libera professione intramuraria, sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. Il Dirigente Sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non può più chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Ai fini dell’ attuazione del Decreto Legislativo n. 229 del 19.06.1999, i dirigenti sanitari interessati dovranno esprimere la propria opzione secondo le modalità stabilite nell’apposito avviso predisposto dall’ amministrazione. I dirigenti che intendono iniziare lo svolgimento dell’attività intramuraria devono: • • • • presentare richiesta all’Amministrazione, negli appositi moduli indicare disciplina, tipologia di prestazione, giornate, orario settimanale sede in cui si intende espletare l’attività le figure professionali del comparto di cui intendono avvalersi Le richieste, acquisito il parere dei dirigenti delle Unità Operative interessate, verranno inviate alla Direzione Generale la quale, sentito il parere espresso dalla commissione tecnica, di cui all’art. 2 ultimo capoverso, provvederà ad autorizzare o negare l’esercizio dell’attività libero-professionale, entro 60 giorni. Il termine verrà abbreviato in 30 giorni nei casi di particolare urgenza. L ’autorizzazione verrà comunicata, oltre che all’interessato e alla Unità Operativa di appartenenza, anche ai settori competenti in materia (Personale, Contabilità, Ragioneria). L’autorizzazione consentirà l’inizio dell’attività. Al fine di consentire la liquidazione dei compensi, le Direzioni e i responsabili dei servizi interessati dovranno trasmettere mensilmente alla U.O. Economico Finanziaria un elenco nominativo del personale operante in regime di libera professione intramuraria, che riporti quantità e tipologia delle prestazioni effettuate, nonché la ripartizione delle quote spettanti al dirigente sanitario o all’equipe ed al personale del comparto di supporto o che collabora all’esercizio della libera professione intramuraria. L’U.O. Economico Finanziaria, esperiti i necessari controlli, provvederà a comunicare alla U.O. Amministrazione del Personale i compensi spettanti. La richiesta di variazione delle giornate e degli orari in cui svolgere la libera - professione intramuraria deve essere inoltrata alle Direzioni interessate, le quali, entro 60 giorni dalla stessa, previa verifica della compatibilità con l’attività istituzionale, provvederà a rilasciare o a negare l’autorizzazione e a darne comunicazione ai settori interessati. In caso di indisponibilità di personale dipendente tecnico, sanitario, ed amministrativo di supporto, lo stesso sarà messo a disposizione infermieristico 108 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 dall’Amministrazione, previa verifica dei necessari requisiti principi di cui all’art. 9 del presente regolamento. professionali, nel rispetto dei ART.11: DOVERI DEL PERSONALE ESERCITANTE LA LIBERA PROFESSIONE. Nel rispetto del principio della netta separazione tra l’attività istituzionale svolta a favore del S.S.N. e l’attività libero- professionale, quest’ultima viene svolta in orari diversi da quelli stabiliti e programmati per l’attività ordinaria. Il personale interessato, prima di iniziare l’attività libero - professionale, dovrà segnalare la sua astensione dal servizio timbrando in uscita. Nell’ ipotesi di problemi tecnico-organizzativi collegati all’operazione di timbrature, potranno essere previste e autorizzate eccezioni a tali regole. Nel caso in cui la prestazione a pagamento possa essere erogata, per motivi organizzativi e logistici, esclusivamente in orario di servizio, all’operatore interessato (od equipe) verrà calcolato un debito orario aggiuntivo, nella misura indicata all’articolo 4 del presente regolamento. Il personale del comparto che non partecipa all’attività L.P. non può astenersi dal collaborare, nell' ambito della attività istituzionale, allo svolgimento della libera professione intramuraria. Il personale che partecipa all’attività libero-professionale intramuraria, è soggetto agli stessi doveri del personale dipendente ed è responsabile, ciascuno per il proprio ambito di competenza, del buon andamento dell’attività tramite: • il rispetto dei turni di lavoro stabiliti preventivamente • l’espletamento delle prestazioni così come prenotate dall’utenza. Inoltre, in caso di impossibilità della prestazione, i informare telefonicamente l’utente. prenotatori provvederanno ad Nello svolgimento dell’attività libero- professionale intramuraria non è consentito l’uso del ricettario del servizio sanitario nazionale. ART. 12 : ESCLUSIVITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO Il rapporto di lavoro esclusivo implica la possibilità per i dirigenti del ruolo sanitario di poter esercitare la libera - professione intramuraria, secondo i criteri e i limiti indicati nel presente regolamento. I Dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria, resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento da emanarsi, ai sensi dell’art. 72, comma 9 109 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 della legge 448/1998, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’azienda di appartenenza. La violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti, che andranno ad integrare il costituendo fondo per l’esclusività del rapporto, previsto dall’articolo 72, comma 6 della legge 448/1998. ART. 13: OPZIONE DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO PER IL RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO. Le categorie professionali autorizzate ad esercitare il diritto di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo e di conseguenza per la libera –professione extramuraria, sono esclusivamente le seguenti: - medici - odontoiatri - veterinari - psicologi, in quanto svolgenti funzioni psico-terapeutiche. Si richiede, a tale fine, che gli psicologi presentino idonea consistente nell’attestazione/certificato rilasciati dal competente psicologi, di abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica. documentazione, ordine degli L’ opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo può essere esercitata dai dirigenti del ruolo sanitario, in servizio alla data 31.12.1998, nonché dai dirigenti del ruolo sanitario, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 229/1999 abbiano optato per la libera professione extramuraria. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31.12.1998 sono tenuti a comunicare al Direttore Generale l’opzione in ordine al rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo. In assenza di comunicazione, si intende che il dirigente abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo. Il rapporto di lavoro non esclusivo comporta per i dirigenti del ruolo sanitario sanitario la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. I dirigenti del ruolo sanitario, che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo possono esercitare la libera professione extramuraria, attenendosi alla normativa vigente in tema di incompatibilità. L’ opzione effettuata per il rapporto di lavoro non esclusivo può essere revocata tramite comunicazione al Direttore Generale. La revoca dell’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo verrà comunicata, oltre che all’interessato e all’U.O. di appartenenza, anche ai settori competenti in materia. 110 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 (Personale, Contabilità, Ragioneria ) ART. 14 : CONSULENZE E CONSULTI 1) ATTIVITA’ DI CONSULENZA: A) L’attività di Consulenza richiesta all’azienda da soggetti terzi costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 55 lett c) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 8.6.00, da esercitarsi al di fuori dell’impegno di servizio. L’attività di consulenza, effettuata nei servizi sanitari di altra Azienda, Istituzione o ente o presso Istituzioni Pubbliche o Private non sanitarie o Istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, è riservata ai dirigenti che hanno optato per il rapporto lavoro esclusivo. L’attività di consulenza, se esercitata fuori orario di lavoro, è considerata attività libero professionale intramuraria a tutti gli effetti e sottoposta alla disciplina dettata per tale attività. L’attività di consulenza è regolata da appositi accordi tra l’Azienda e l’istituzione interessata, previo assenso delle OO.SS. della dirigenza sanitaria, nel rispetto del principio della rotazione e compatibilità della consulenza con i fini istituzionali. La quota destinata alla copertura spese di gestione convenzione sarà stabilita nelle convenzioni stesse. L’accordo deve prevedere: a) quantità presunta e tipologia delle prestazioni b) tariffe delle prestazioni c) modalità di pagamento della prestazione d) numero degli operatori distinti per profilo e posizione funzionale e) i limiti orari minimi e massimi dell’impegno del dirigente, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro, f) il compenso dovuto al dirigente, nel caso di attività esercitata fuori orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese, ove l’attività abbia luogo in orario di lavoro, fuori dalla struttura di appartenenza, g) le modalità di attribuzione degli eventuali compensi e rimborsi spese, h) la durata delle convenzioni, B) Attività professionali in strutture di altra azienda del SSN o di non accreditate richieste da singoli utenti. altre strutture sanitarie 111 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Le attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in equipe in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da convenzione Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate di volta in volta dall’azienda con le modalità stabilite dalla convenzione, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa contrattuale e dal presente regolamento Gli onorari per le prestazioni sono di regola riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l’ attività, con bollettari forniti dall’azienda; la struttura dedotte le quote di propria spettanza, ai sensi della convenzione, versa settimanalmente all’azienda ed al dirigente le quote spettanti 2) CONSULTI Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso fuori dall’orario di lavoro. I consulti sono resi dal dirigente con le modalità stabilite dal direttore generale, con apposito atto regolamentare, previo assenso delle OO.SS. della dirigenza sanitaria. I dirigenti sanitari possono essere autorizzati dall’azienda ad effettuare, al di fuori dell’orario di servizio e su richiesta del paziente, il consulto direttamente al domicilio del medesimo in presenza di determinati presupposti quali: - peculiarità della prestazione - rapporto fiduciario già esistente tra paziente e sanitario in relazione all’attività intramuraria esercitata - occasionalità della prestazione L’onorario del consulto, fissato dall’azienda d’intesa con il dirigente interessato, deve essere riscosso dal dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all’azienda che provvede successivamente ad attribuire una quota al dirigente stesso, ai sensi della normativa contrattuale. Il dirigente che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettino messo a disposizione dall’Azienda. Analoga regolamentazione è stabilita per le consulenze saltuarie e occasionali che non comportano alcun intervento da parte dell’azienda nello svolgimento della prestazione. Rientra nell’attività di consulenza disciplinata dal presente articolo l’attività di certificazione medico-legale resa per conto dell’INAIL a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici. Sono escluse dalla presente regolamentazione le specifiche disposizioni di legge, richieste da enti pubblici. consulenze, previste da 112 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 Si rinvia, per quanto non espressamente indicato in tema di consulenze e C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria e dirigenza sanitaria in vigore. consulti, ai ART. 15: ATTIVITA’ PROFESSIONALE A PAGAMENTO RICHIESTA DA TERZI ALL’AZIENDA L’ attività professionale a pagamento, di cui all’ art. 55 comma 1 punto d) del Nuovo CCNL Dirigenza Medica E Veterinaria, richiesta da terzi ( utenti, singoli, associati, aziende o enti) all’azienda è svolta fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno della Azienda. Per questo tipo di attività l’azienda procederà successivamente a definire, ai sensi dell’art. 57 comma 9 del nuovo CCNL Dirigenza Medica: - i casi in cui l’attività professionale a pagamento può a richiesta del dirigente essere considerata come attività libero professionale intramuraria ovvero considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse aggiuntive previste dal CCNL Dirigenza medica e veterinaria L’ Azienda procederà altresì ad indicare, ai sensi dell’art. 57 comma 10 del CCNL, d’intesa con le OO.SS della Dirigenza: - i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro - entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l’attività abbia luogo fuori dall’ orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese dallo stesso sostenuto ove l’attività abbia luogo nell’orario di lavoro ma fuori dalla struttura di appartenenza - le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese, ai sensi delle disposizioni contrattuali - la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50% della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi del comma 2, lettera d), del Dlgs 19.06.1999. n° 229 - la garanzia del rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni ART. 16: FATTURAZIONE - RISCOSSIONE La fatturazione avviene con le seguenti modalità: L’utente versa l’importo dovuto alla cassa dell’Azienda, di norma prima che la prestazione venga effettuata, scegliendo una tra le seguenti modalità: - in contanti - assegno bancario intestato al tesoriere dell’Azienda previa presentazione di idonea documentazione di riconoscimento 113 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 La cassa rilascia regolare ricevuta emessa a carico del cliente, su bollettario dell’Azienda. L’Azienda emette la relativa fattura a norma di legge, su richiesta, eventualmente inviandola al domicilio dell’utente, previa informazione alla cassa, per evitare possibili doppie registrazioni della stessa fattura. Nel caso in cui la cassa dell’azienda sia chiusa, l’ utente versa l’importo direttamente nelle mani del professionista, il quale rilascerà regolare ricevuta su bollettario dell’ azienda e verserà detto importo alla cassa entro 2 giorni dalla data dell’incasso. ART. 17: TRATTAMENTO ECONOMICO - ASSICURAZIONE I compensi derivanti dalle attività libero-professionali sono di norma corrisposti agli interessati con le stesse modalità adottate per il pagamento del restante trattamento economico, entro il secondo mese successivo alla effettiva acquisizione dell’introito da parte dell’Azienda e con voce distinta dello stipendio. I redditi relativi ai compensi per l’attività libero professionale intramuraria percepiti dai dipendenti del S.S.N. sono assimilati a quelli del lavoro dipendente ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 69/E del 25 marzo 1999. La gestione dell’attività ambulatoriale in libera - professione, è soggetta alle norme di cui all’art. 3, commi 6,7 della L. 23.12.1994, n.724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione. Le prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria sono esenti da I.V.A. ai sensi dell’ art. 10, n. 18 D.P.R. 633/72. I Dirigenti Sanitari, che intendono esercitare la libera professione intramuraria, hanno l’obbligo di provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, prima dell’inizio della attività. Si rinvia a successivi accordi con le OO.SS della Dirigenza, l’applicazione di quanto disposto all’art. 24 comma 1 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria. In attesa che entri a regime la quanto disposto dall’art. 24 del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, qualora il Dirigente Sanitario interessato ne faccia richiesta, l’Azienda provvederà a richiedere alle Compagnie Assicuratrici l’estensione della garanzia anche per l’attività L.P., recuperando il premio al dipendente interessato. ART. 18 : CONTROLLO L’ attività libero - professionale intramuraria è soggetta a controllo da parte della Azienda, tramite il proprio servizio ispettivo ( Delibera n. 451 del 1.6.1998 ) che provvede, in particolare, ai sensi del comma 62 dell’art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662, all’ accertamento dell’osservanza delle disposizioni sulle incompatibilità. L’Azienda, tramite gli uffici preposti al controllo di gestione, verifica con cadenza 114 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 semestrale i risultati sotto il profilo della gestione complessiva, al fine dell’inserimento di elementi correttivi ed innovativi che si dovessero rendere necessari. Sarà oggetto dei verifica: • l’attività libero professionale esercitata, con particolare riguardo al volume della medesima, in connessione con gli effetti complessivamente risultanti da tale attività aggiuntiva; • costante monitoraggio dell’andamento dell’attività istituzionale in rapporto all’attività libero professionale effettuata; • controllo delle modalità di individuazione del personale di supporto. ART. 19: NORME DI RINVIO E FINALI: Si ricorda l’applicazione dell’art.3, comma 8, L. 724/1994, nella parte in cui prevede la tenuta del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Viene fatto riferimento, per quanto non indicato nel presente regolamento, alle normative elencate all’art. 1 dello stesso, fatte salve eventuali modifiche legislative o contrattuali in materia. E’ inoltre istituita, con modalità da stabilire, apposita commissione per la verifica degli effetti indotti dall’attività L.P. sulla qualità dei servizi resi all’utenza. 115 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ALLEGATO 9 ALLEGATO AL CCIA DIRIGENZA FONDI CONTRATTUALI BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 E BIENNIO ECONOMICO 2003-2004 FONDI ANNO 2002 CONTRATTO CCNL DIRIGENZA PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002/2003 FONDO PER L'INDENNITA' SPEC.MED.,RETR. POSIZIONE ED EQUIPARAZIONE Art. 54 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003 2.834.039,04 Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005: Integraz.Art. 37 e 38 c.5 esclusivi anno 2002 Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2002 97.509,10 5.058,84 TOTALE FONDO ANNO 2002 2.936.606,98 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZ.LAVORO, RETRIB.RISULT.E QUALPREST.IND Art. 55 e 56 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DIRIGENZA MEDICA: FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. art. 56 TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003 472.306,45 FONDO DISAGIO ART. 55 TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003 119.610,00 DIRIGENZA VETERINARIA: FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. ART. 56 TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003 214.575,08 116 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 FONDO DISAGIO ART. 55 TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003 62.558,61 FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL. Art. 49 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO SANITARO TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003 Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005: Integraz.Art.37 c.4 esclusivi anno 2002 Integraz.Art.38 c.4 non esclusivi anno 2002 670.165,92 26.839,02 1.516,67 TOTALE FONDO ANNO 2002 698.521,61 FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE Art. 51 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO SANITARIO TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003 177.629,46 FONDO TRATT.ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO Art.50 CCNL 3.11.2005 DIRIG. RUOLO SAN.PROF.TECN. TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003 24.672,10 FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL. Art. 49 CCNL 3.11.2005 DIRIG.RUOLO PROF./TECN./AMM.VO TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003 Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005: Integraz.Art.39 c.5 anno 2002 Prof./tec. Integraz.Art.40 c.5 anno 2002 Amm.vi TOTALE FONDO ANNO 2002 322.397,22 4.067,70 11.046,10 337.511,02 FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE Art. 51 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO PROF./TECN./AMM.VO TOTALE FONDO ANNO 2002 DELIB.N.303 DEL 16/06/2003 116.392,90 117 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 ANNO 2003 FONDO PER L'INDENNITA' SPEC.MED.,RETR. POSIZIONE ED EQUIPARAZIONE Art. 54 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA. TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004 Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005: Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2002 Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2002 Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2003 Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2003 2.860.668,38 TOTALE FONDO ANNO 2003 3.204.699,18 97.509,10 5.058,84 229.677,80 11.785,06 FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL. Art. 49 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO SANITARIO. TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004 Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005: Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2002 Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2002 Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2003 Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2003 680.418,99 TOTALE FONDO ANNO 2003 776.738,92 26.839,02 1.516,67 66.122,57 1.841,67 FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL. Art. 49 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE/TECNICO/AMMINISTRATIVO. TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004 Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005: Integraz.Art.39 c.5 anno 2002 Prof./tec. Integraz.Art.40 c.5 anno 2002 Amm.vi Integraz.Art.39 c.5 dir prof/tecn anno 2003 Integraz.Art. 40 c.5 dir amm anno 2003 323.893,05 TOTALE FONDO ANNO 2003 374.082,15 4.067,70 11.046,10 9.560,20 25.515,10 118 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZ.LAVORO, RETRIB.RISULT.E QUALPREST.IND ART. 55 e 56 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DIRIGENZA MEDICA: FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. ART. 56 TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004 472.306,45 FONDO DISAGIO ART. 55 TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004 Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005: Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 € 4,54 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01 Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 € 4,42 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01 119.610,00 6.810,00 6.630,00 Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 per straordinario € 7,48 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01 TOTALE FONDO ANNO 2003 11.220,00 144.270,00 DIRIGENZA VETERINARIA: FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. ART. 56 TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004 214.575,08 FONDO DISAGIO ART. 55 TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004 Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005: Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 € 4,54 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01 Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 € 4,42 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01 62.558,61 1.579,92 1.538,16 Incr.da 1/1/03 art.55 c.3 per straordinario € 7,48 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01 2.603,04 TOTALE FONDO ANNO 2003 68.279,73 FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE Art. 51 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO SANITARIO TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004 177.629,46 FONDO TRATT.ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO Art.50 CCNL 3.11.2005 DIRIG. RUOLO SAN.PROF.TECN. TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004 Aumenti I° biennio CCNL 3/11/2005: 119 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 24.672,10 Incr.da 1/1/03 art.50 c.3 € 0,93 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01 680,76 Incr.da 1/1/03 art.50 c.3 straordinario € 9,48 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01 6.939,36 Risorse reg.li art.53 c.2 trat.econ.q.ta parte € 5,06 x 12 per n. 61 dip.al 31/12/01 3.703,92 Risorse reg.li art.53 c.2 trat.econ.q.ta parte € 13,04 x 12 per n. 27 dip.al 31/12/01 4.224,96 TOTALE FONDO ANNO 2003 40.221,10 FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE Art. 51 CCNL 3.11.2005 DIRIGENZA RUOLO PROF./TECN./AMM.VO TOTALE FONDO ANNO 2003 DELIB.N. 329 DEL 26/05/2004 116.392,90 Fondi anno 2004 FONDO PER L'INDENNITA' SPEC.MED.,RETR. POSIZIONE ED EQUIPARAZIONE Art. 54 CCNL 3.11.2005 e art. 10 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA. FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04 Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2002 Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2003 Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2002 Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2003 Decurtazione conglobamenti art. 41 c. 2 e 3 CCNL 3.11.2005 2.860.668,38 97.509,10 229.677,80 5.058,84 11.785,06 - 858.762,90 TOTALE FONDO ANNO 2004 2.345.936,28 FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL. Art. 49 CCNL 3.11.2005 e art. 9 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA RUOLO SANITARIO. FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04 Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2002 Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2003 Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2002 Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2003 Decurtazione conglobamenti art. 41 c. 2 e 3 CCNL 3.11.2005 TOTALE FONDO ANNO 2004 - 680.418,99 26.839,02 66.122,57 1.516,67 1.841,67 355.888,10 420.850,82 FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL. Art. 49 CCNL 3.11.2005 e art. 9 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE/TECNICO/AMMINISTRATIVO. 120 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04 Integraz.Art.39 c.5 dir prof/tecn anno 2002 Integraz.Art.39 c.5 dir prof/tecn anno 2003 Integraz.Art. 40 c.5 dir amm anno 2002 Integraz.Art. 40 c.5 dir amm anno 2003 Decurtazione conglobamenti art. 41 c. 2 e 3 CCNL 3.11.2005 - TOTALE FONDO ANNO 2004 323.893,05 4.067,70 9.560,20 11.046,10 25.515,10 144.656,38 229.425,77 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZ.LAVORO, RETRIB.RISULT.E QUALPREST.IND Art. 55 e 56 CCNL 3.11.2005 e art. 11 e 12 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DIRIGENZA MEDICA: FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04 472.306,45 Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3 CCNL 3.11.2005 - TOTALE FONDO ANNO 2004 124.970,37 347.336,08 FONDO DISAGIO FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04 119.610,00 Incr.da 1/1/03 art.51 € 4,54 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01 6.810,00 Incr.da 1/1/03 art.52 € 4,42 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01 6.630,00 Incr.da 1/1/03 per straordinario € 7,48 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01 11.220,00 TOTALE FONDO ANNO 2004 144.270,00 DIRIGENZA VETERINARIA: FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04 214.575,08 Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3 CCNL 3.11.2005 - 33.833,75 121 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 TOTALE FONDO ANNO 2004 180.741,33 FONDO DISAGIO FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04 62.558,61 Incr.da 1/1/03 art.51 € 4,54 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01 1.579,92 Incr.da 1/1/03 art.52 € 4,42 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01 1.538,16 Incr.da 1/1/03 per straordinario € 7,48 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01 2.603,04 TOTALE FONDO ANNO 2004 68.279,73 FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE Art. 51 CCNL 3.11.2005 e art. 11 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA RUOLO SANITARIO FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04 177.629,46 Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3 CCNL 3.11.2005 TOTALE FONDO ANNO 2004 - 54.005,58 123.623,88 FONDO TRATT.ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO Art. 50 CCNL 3.11.2005 e art. 10 CCNL 5.7.2006 DIRIG. RUOLO SANITARIO/PROF.TEC.AMM.VO FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04 24.672,10 Incr.da 1/1/03 art.47 € 0,93 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01 680,76 Incr.da 1/1/03 straordinario € 9,48 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01 6.939,36 Risorse reg.li art.53 trat.econ.q.ta parte € 5,06 x 12 per n. 61 dip.al 31/12/01 3.703,92 Risorse reg.li art.42 e 43 trat.econ.q.ta parte € 13,04 x 12 per n. 27 dip.al 31/12/01 4.224,96 TOTALE FONDO ANNO 2004 40.221,10 122 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE Art. 51 CCNL 3.11.2005 e art. 11 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA RUOLO PROF./TECN./AMM.VO FONDO ANNO 2003 Delibera n.329 del 26/05/04 116.392,90 Decurtazione conglob.art.42 e 43 c.2 e 3 CCNL 3.11.2005 TOTALE FONDO ANNO 2004 - 16.638,11 99.754,79 Fondi anno 2005 FONDO PER L'INDENNITA' SPEC.MED.,RETR. POSIZIONE ED EQUIPARAZIONE Art. 54 CCNL 3.11.2005 e art. 10 CCNL 5.7.2006. DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05 Aumenti I° biennio: Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2002 Integraz.Art.37 e 38 c.5 esclusivi anno 2003 Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2002 Integraz.Art.39 e 40 c.5 non esclusivi anno 2003 Decurtazione conglobamenti art. 41 CCNL 3.11.2005 Aumenti II° biennio: Incrementi art. 5 c.8 e art.6 c. 8 CCNL 5.7.2006 2.860.668,38 97.509,10 229.677,80 5.058,84 11.785,06 - 858.762,90 2.345.936,28 156.256,83 2.502.193,11 Integraz.RIA cessati 6.879,67 Diminuzione Riduzione passaggio rapp. non escl. 2.065,83 TOTALE FONDO 2005 2.511.138,61 FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL. Art. 49 CCNL 3.11.2005 e art. 9 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA RUOLO SANITARIO. FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05 Aumenti I° biennio: Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2002 Integraz.Art.37 c.5 esclusivi anno 2003 Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2002 Integraz.Art.38 c.2 non esclusivi anno 2003 Decurtazione conglobamenti art. 41 CCNL 3.11.2005 680.418,99 26.839,02 66.122,57 1.516,67 1.841,67 - 355.888,10 123 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 TOTALE FONDO ANNO 2004 420.850,82 Aumenti II° biennio: Incrementi art. 3 anno 2004/2005 56.837,00 477.687,82 Diminuzione Riduzione passaggio rapp. non escl. 1.162,07 TOTALE FONDO 2005 478.849,89 FONDO PER RETR. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE E STRUTT.COMPL. Art. 49 CCNL 3.11.2005 e art. 9 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA RUOLO PROFESSIONALE/TECNICO/AMMINISTRATIVO. FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05 323.893,05 Aumenti I° biennio: Integraz.Art.39 c.4 dir prof/tecn anno 2002 Integraz.Art.39 c.4 dir prof/tecn anno 2003 4.067,70 9.560,20 Integraz.Art. 40 c.4 dir amm anno 2002 Integraz.Art. 40 c.4 dir amm anno 2003 Decurtazione conglobamenti art. 41 CCNL 3.11.2005 TOTALE FONDO ANNO 2004 11.046,10 25.515,10 - 144.656,38 229.425,77 Aumenti II° biennio: Incrementi art. 5 anno 2004/2005 dir prof/tecn Incrementi art. 6 anno 2004/2005 dir amm 12.047,48 20.840,97 Integraz.RIA cessati 1.582,49 TOTALE FONDO 2005 263.896,71 FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZ.LAVORO, RETRIB.RISULT.E QUALPREST.IND Art. 55 e 56 CCNL 3.11.2005 e art. 11 e 12 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DIRIGENZA MEDICA: FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. 124 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05 472.306,45 Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3 - 124.970,37 TOTALE FONDO ANNO 2005 347.336,08 FONDO DISAGIO FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05 119.610,00 Incr.da 1/1/03 art.51 € 4,54 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01 6.810,00 Incr.da 1/1/03 art.52 € 4,42 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01 6.630,00 Incr.da 1/1/03 per straordinario € 7,48 x 12 per n.125 dip.al 31/12/01 11.220,00 TOTALE FONDO ANNO 2005 144.270,00 DIRIGENZA VETERINARIA: FONDO RETRIB. DI RISULTATO E QUAL.PREST.IND. FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05 214.575,08 Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3 - TOTALE FONDO ANNO 2005 33.833,75 180.741,33 FONDO DISAGIO FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05 62.558,61 Incr.da 1/1/03 art.51 € 4,54 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01 1.579,92 Incr.da 1/1/03 art.52 € 4,42 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01 1.538,16 Incr.da 1/1/03 per straordinario € 7,48 x 12 per n.29 dip.al 31/12/01 2.603,04 TOTALE FONDO ANNO 2005 68.279,73 125 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3 FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE Art. 51 CCNL 3.11.2005 e art. 11 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA RUOLO SANITARIO FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05 177.629,46 Decurtazione conglob.art.41 c.2 e 3 - TOTALE FONDO ANNO 2005 54.005,58 123.623,88 FONDO TRATT.ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO Art. 50 CCNL 3.11.2005 e art. 10 CCNL 5.7.2006 DIRIG. RUOLO SANITARIO/PROF.TEC.AMM.VO FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05 24.672,10 Incr.da 1/1/03 art.47 € 0,93 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01 680,76 Incr.da 1/1/03 straordinario € 9,48 x 12 per n.61 dip.al 31/12/01 6.939,36 Risorse reg.li art.53 trat.econ.q.ta parte € 5,06 x 12 per n. 61 dip.al 31/12/01 3.703,92 Risorse reg.li art.42 e 43 trat.econ.q.ta parte € 13,04 x 12 per n. 27 dip.al 31/12/01 4.224,96 TOTALE FONDO ANNO 2005 40.221,10 FONDO PER LA RETRIBUZ.RISULTATO E QUALITA' PREST.INDIVIDUALE Art. 51 CCNL 3.11.2005 e art. 11 CCNL 5.7.2006 DIRIGENZA RUOLO PROF./TECN./AMM.VO FONDO ANNO 2004 Delibera n.270 del 03/05/05 116.392,90 Decurtazione conglob.art.42 e 43 c.2 e 3 - TOTALE FONDO ANNO 2005 16.638,11 99.754,79 126 Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro dell’ area della Dirigenza medica e veterinaria e dell’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano n.3