DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE
INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E
DELLA PROFESSIONE OSTETRICA
La disciplina dettata dal CCNL
integrativo area dirigenza SPTA del
10.2.2004 e a regime dal CCNL
17.10.2008
Marta Branca
11 marzo 2011
FONTI:
L. 10.8.2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonché della professione di ostetrica
CCNL integrativo area dirigenza SPTA 10.2.2004, artt. 41 e
42
CCNL 3 novembre 2005 (Definizione dell’assetto retributivo
dei dirigenti delle professioni sanitarie)
L. 1.2.2006, n. 43, art. 6, comma 1 definisce l’articolazione del
personale laureato appartenente alle professioni sanitarie (tra cui il
“professionista dirigente”)
CCNL area dirigenza SPTA 17.10.2008, artt. 7-8
Disposizioni regionali di istituzione della nuova qualifica unica
di dirigente delle professioni sanitarie, operando con modifiche
compensative delle piante organiche
DPCM 25.1.2008 di definizione della disciplina concorsuale
Legge 10 agosto 2000 n. 251
Articolo 7 Disposizioni transitorie
1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le
aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed
ostetrica e il servizio sociale professionale (L.27/2006) e possono attribuire
l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento
dei corsi universitari di cui all’art. 5 della presente legge l’incarico, di durata
triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da
stipulare, nel limite numerico indicato dall’art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs.
502/92, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 229/99, dal Direttore Generale con un
appartenente alle professioni di cui all’art. 1 della presente legge nonché con
un appartenente al servizio sociale professionale, attraverso idonea procedura
selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione
professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo
comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di
dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa
vigente.
…………………………..
Legge 10.8.2000 n. 251
Art. 7 continua
Con specifico atto di indirizzo del Comitato di settore per il Comparto
sanità sono emanate le direttive all’Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione,
nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza
SPTA del SSN, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi
del presente comma nonché delle modalità di conferimento, revoca e
verifica dell’incarico.
2. Le Aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità
analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla L.
42/99, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della
funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di
direzione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., prevede la partecipazione
al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente
contratto.
D.Lgs. 502/1992, art. 15 septies : Contratti a tempo determinato
COMMA1. I direttori generali possono conferire incarichi per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della
dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del
trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due
anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.
Continua: D.Lgs. 502/1992, art. 15 septies
COMMA 2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere
possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente,
contratti a tempo determinato, in numero non superiore al
cinque per cento della dotazione organica della dirigenza
sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della
dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per
l’attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a
profili diversi da quello medico, a esperti di provata
competenza che non godano del trattamento di quiescenza e
che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici
requisiti coerenti con le esigenze che determinano il
conferimento dell’incarico.
Continua: D.Lgs. 502/1992, art. 15 septies
3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri
stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio
sanitario nazionale.
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di
servizio.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base
di direttive regionali, comportano l’obbligo per l’azienda di
rendere contestualmente indisponibili posti di organico della
dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari.
Art. 15 septies D.Lgs. 502/1992:
CARATTERISTICHE GENERALI
 strumento derogatorio del principio del pubblico
concorso
strumento transitorio privo di stabilizzazione
 vincolato ad una percentuale molto ridotta della
dotazione organica
 due fattispecie differenti (commi 1 e 2)
 fondato sull’ intuitu personae
 non praticabile per i pensionati
 modalità applicative secondo le leggi regionali
incarichi provvisori
durata tre anni rinnovabili
Quindi: FASE TRANSITORIA
conferiti dal DG
previa selezione
partecipazione al
Collegio di direzione
per gli infermieri in
applicazione diretta
della legge
per i tecnici sanitari
secondo le norme
regionali
ART. 41: norma
programmatica di
ISTITUZIONE DELLA
QUALIFICA UNICA DELLA
NUOVA DIRIGENZA
CCNL integrativo del
10.2.2004 (prorogato da
CCNL II biennio 5.7.2006)
ART. 42: Disciplina provvisoria
Per le Aziende che attuano la disciplina
transitoria della L. 251/2000
trattamento economico dirigenti amministrativi neo assunti
disciplina dei fondi e relative relazioni sindacali
“congelamento” posti di organico di dirigenti sanitari o di
comparto per poi trasformarli
atto di organizzazione aziendale sulle attribuzioni
conferimento incarico ai sensi dell’art. 15 septies del D.Lgs.
502/92 e s.m.i., per tre anni, rinnovabile
procedura selettiva: * DAI o diploma formazione manageriale
(conseguito in corsi di perfezionamento e
simili, rilasciato da Università o altre
istituzioni pubbliche o equiparate)
* esperienza prof.le non inferiore a 5 anni
di servizio a T.I. nella cat. D/DS
Art. 42, comma 6
Conferimento in via
provvisoria incarico dirigenza
delle aree tecniche,
riabilitative e della
prevenzione ai sensi dell’art. 7,
comma 2, L. 251/00.
Si applicano tutte le disposizioni
sopra richiamate.
Attribuzioni dirigenza delle professioni sanitarie e
regolazione rapporti funzionali e organizzativi con la
dirigenza medica e SPTA (disciplina pregressa)
Previste dal regolamento ministeriale
istitutivo della disciplina concorsuale (vd. art.
6, comma 2, l. 251/2000)
In mancanza
Atto di organizzazione dell’Azienda
previa consultazione obbligatoria delle
OO.SS. firmatarie CCNL 10.2.2004
DPCM 25 gennaio 2008 con cui è stato
reso esecutivo l’Accordo Stato Regioni
del 15 novembre 2007 concernente la
disciplina per l’accesso alla qualifica
unica di dirigente delle professioni
sanitarie
Istituzione dei posti della nuova figura
dirigenziale sulla base delle esigenze
organizzative mediante modifiche
compensative della dotazione organica
complessiva aziendale, senza ulteriori
oneri rispetto a quelli definiti dalle
Regioni.
Entrata a regime dell’istituzione della qualifica unica di Dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione ostetrica (CCNL SPTA
17.10.2008, art. 8)
Linee di indirizzo
regionali che
indicano altresì, ove
necessario, le
modalità e i limiti
della copertura dei
relativi oneri.
Individuazione di
specifici fondi
contrattuali
Si applica il trattamento
economico e di posizione della
dirigenza amministrativa. No
esclusività.
Attribuzioni dirigenza delle professioni sanitarie e
regolazione rapporti funzionali e organizzativi con la
dirigenza medica e SPTA attraverso regolamento interno
Relazioni sindacali per l’entrata a regime
della dirigenza delle professioni
Spostamento di risorse tra fondi
(da fondi dirigenza sanitaria a fondi propri della nuova dirigenza)
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (art. 4, comma 2, lett.
b) punto 5, CCNL 3.11.2005)
Trasformazione dotazione
organica
Regolamento su attribuzioni e
rapporti interni
CONSULTAZIONE
(art.6, comma 1, lett. c)
CCNL 3.11.2005 e art. 8,
comma 1, CCNL
17.10.2008)
Le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione, sul piano funzionale ed
organizzativo, dei rapporti interni con le altre professionalità della dirigenza sanitaria,
saranno definite dall’azienda, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze degli altri
dirigenti già previste dalla normativa nazionale vigente, nell’ambito di apposito
regolamento, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo indicato
nell’art. 6, comma 3 del d.lgs. 502 del 1992 e nel decreto del Ministero dell’università,
ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001…. nonché delle attività affidate in
concreto a tali dirigenti.
Art. 8 CCNL 17.10.2008
Le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente articolo dovranno
consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni
dirigenziali, garantendo il rispetto dell’unicità della responsabilità dirigenziale per gli
aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza. In
particolare, a tale ultimo fine, dovranno essere evitate sovrapposizioni e duplicazioni di
competenze ed attribuzioni che, sul piano organizzativo, possano ostacolare od impedire un
regolare avvio e funzionamento dei nuovi servizi nonché l’ottimale organizzazione
aziendale. Il regolamento di cui al presente comma dovrà essere stato adottato
dall’Azienda prima di procedere all’assunzione dei dirigenti di nuova istituzione.”
CAMBIAMENTO
CULTURALE
www.aranagenzia.it
[email protected]
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