IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
NEL SISTEMA
DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO
Art. 155 c.c., IV comma:
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei
genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale
al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario , la
corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il
principio di proporzionalità da determinare considerando:
1. Le attuali esigenze del figlio;
2. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con
entrambi i genitori;
3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. Le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da
ciascun genitore…”
Quadro normativo di riferimento
• Art. 30 cost.: “..E’ dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal
matrimonio..”;
• Art. 147 c.c.: “..Il matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la
prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli..”
• Art. 148 c.c.: “..I coniugi devono adempiere
l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in
proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro
capacità di lavoro professionale o casalingo”
1.
2.
3.
4.
Diritto fondamentale della persona costituzionalmente
garantito (Cass. n. 7713 del 2000 – Lesione del diritto
come danno esistenziale e alla vita di relazione)
Dovere in senso ampio, non solo “bisogno alimentare”
(Cass. n. 12076 del 2013 – Mantenimento come
predisposizione di stabile organizzazione domestica idonea
a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione)
Diritto/dovere posto a carico di entrambi i genitori
secondo un criterio di proporzionalità (Ciascun genitore
provvede al mantenimento in base alle proprie risorse
economiche e capacità di lavoro. Complesso patrimoniale
della persona)
Obbligo gravante sui genitori per il solo fatto della
procreazione (Anche figli maggiorenni, aventi diritto 155
quinquies sino al raggiungimento dell’autosufficienza
economica. Versamento diretto dell’assegno laddove
ritenuto opportuno dal giudice – Trib. Padova, ord. 29.1.13;
Trib. Varese 22.7.11; Trib. Marsala 26.2.07; Trib. Messina
5.5.06) Legittimità intervento volontario figlio maggiorenne
nel giudizio di separazione (Cass. civ., Sez. I, n. 4296 del
2012)
Art. 155 c.c., IV comma:
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli
in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice
stabilisce, ove necessario , la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità da determinare considerando:
1. Le attuali esigenze del figlio;
2. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di
convivenza con entrambi i genitori;
3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. Le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura
assunti da ciascun genitore…”
Quale accordo?
• No per escludere l’obbligo di mantenimento di
un genitore;
• No per limitare la durata del mantenimento;
• No per derogare alla regola della
proporzionalità;
• No per assegno omnicomprensivo (Cass., Sez.
I, n. 9372 del 2012)
• Sì per determinare le modalità di adempimento
(m. diretto; suddivisione per capitoli di spesa; m.
misto; m. in unica soluzione – Cass. civ. n.
9500/87, Cass. civ. n. 11343/04, Trib. Reggio
Emilia 26.3.2007)
Criteri di ripartizione/determinazione
del mantenimento
Natura polivalente: sia per l’an, sia per il quantum dell’assegno.
1.
2.
3.
Attuali esigenze del figlio: criterio automatico;
Tenore di vita del figlio: criterio orientativo;
Tempi di permanenza presso ciascun genitore:
conseguenza della regola del m. diretto;
4. Risorse economiche di ciascun genitore: poste attive –
poste passive (costi abitativi, costi viaggio, oneri figli
generati da altra relazione) [Cass. civ. n. 4551/12;
Cass. civ. n. 23090/13];
5. Valenza compiti domestici e di cura: rilevanza del
sacrificio in termini di risorse personali e di tempo.
In più, valenza economica dell’assegnazione casa
coniugale (art. 155 quater c.c. – componente in natura
dell’obbligo di mantenimento) [Cass. civ. n. 4203/06]
Le spese straordinarie
• Contribuzione aggiuntiva.
Giurisprudenza:
- Spese straord.: carattere eccezionale e non prevedibile.
Periodicità, gravosità, necessità delle spese [Cass. civ.
n. 16664/12];
- Modalità di adempimento: diretto/indiretto;
- Suddivisione: percentuali paritarie o distinte;
- Assegno omnicomprensive: esclusione [Cass. civ. n.
9372/12];
- Necessità di accordo preventivo? [incerta prassi
giurisprudenziale] Protocolli d’intesa presso alcuni
Tribunali.
Art. 155 c.c. IV comma
“ciascuno dei genitori provvede al mantenimento del
figlio in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice
stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità..”
• Mantenimento Diretto: regola generale;
• Assegno: funzione riequilibratrice.
Tribunale Catania 25 Settembre 2009
“il mantenimento diretto dei figli svolge la proficua funzione
di far partecipare attivamente e concretamente alla vita
della prole anche il genitore con questa non stabilmente
convivente e ciò in linea con la riforma introdotta dalla l.
54/06 che, volendo assicurare, anche dopo la
separazione, la continuità del ruolo genitoriale ha
previsto, all’art. 155 c.c., che la corresponsione di un
assegno periodico sia imposta solo ‘ove necessaria’ al
fine di realizzare il principio di proporzionalità”
Posizione Minoritaria
Cass. civ., I Sez., 18 Giugno 2006, n.
18187
• Tutela dell’interesse esistenziale del
minore e tutela dell’interesse materiale;
• Affido condiviso e mantenimento diretto:
non opera l’automaticità;
• Potere discrezionale del giudice.
Negazione della bigenitorialità in
campo economico
[A] Principio del collocamento prevalente
presso uno dei genitori:
•
•
•
•
•
Cass., Sez. I, 4.11.2009, n. 23411;
Cass., Sez. I, n. 22502 del 2010;
Corte d’Appello Catania, 21.04.2009
Tribunale Messina, sez. I, 27.11.2012;
Tribunale Bari, 01.02.2008;
Negazione della bigenitorialità in
campo economico
[B] Mantenimento diretto non è regola generale:
La conflittualità esclude il m. diretto.
• Cass. civ. del 20.01.2012 n. 785:
“L’art. 155 riformato (…) dispone che ‘ il giudice fissi altresì la misura e
il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al
mantenimento…’, così conferendo allo stesso giudice un’ampia
discrezionalità (…)”
Eliminazione mantenimento diretto e conflitti:
“l’accentuata litigiosità dei genitori, quale circostanza idonea a
sollevare ulteriori conflitti in un contesto che al contrario esige una
condotta pienamente collaborativa”
Negazione della bigenitorialità in
campo economico
[C] Mantenimento ed esigenze del minore
• Cass. civ., Sez. I, n. 15566/11;
• Corte d’Appello Perugia, 18.08.2010 n. 336:
“il genitore non collocatario non può essere esonerato dal suo obbligo
di mantenimento dei figli a motivo delle tre cene settimanali e dei
fine settimana (tutti) in cui tiene con sé i minori, non riducendosi a
queste le esigenze dei figli che necessitano anche di una casa,
riscaldamento, vestiario, istruzione, occasioni di vita sociale e di
quant’altro necessario al loro mantenimento, istruzione educazione”
Negazione della bigenitorialità in
campo economico
[C] Mantenimento ed esigenze del minore
• Trib. Foggia, febbraio 2013: mantenimento
in forma diretta quando il genitore indica le
voci di spesa di cui intende farsi carico.
Non ostativa la convivenza prevalente;
Mantenimento diretto:
giurisprudenza minoritaria
• Tribunale Bologna, ord.za g.i., 18.01.2010:
“ritenuto che il fatto sopravvenuto della perdita del lavoro (il
sig. X è stato licenziato per soppressione del posto di
lavoro, art. 3 l. 604/66) giustifica la revoca dell’attuale
contributo ordinario, avuto altresì riguardo
all’apprezzabile durata dei tempi di permanenza del
minore presso il padre (sia pure non uguale a quella
della permanenza presso la madre) resta pertanto
l’obbligo di entrambi i genitori di contribuire in via diretta
al mantenimento del figlio”
Mantenimento diretto:
giurisprudenza minoritaria
(continua)
• Tribunale Catania, 25.09.2009, il
mantenimento diretto ha
• “la proficua funzione di far partecipare attivamente e
concretamente alla vita del figlio anche il genitore con
questi non stabilmente convivente”
e più oltre:
“è opportuno indicare le voci di spesa attraverso cui
realizzare il mantenimento diretto del coniuge non
collocatario (sicché per sottrazione si individuano le voci
a carico dell’altro)”
Mantenimento diretto:
quantificazione
• Tribunale Catania, 21.04.2006
“appare congruo, in relazione alle esigenze dei figli, al
tenore di vita dagli stessi goduto, ai tempi di permanenza
presso ciascun genitore, alle risorse economiche di
entrambi e alla valenza dei compiti domestici e di cura
da essi assunti (e in particolare, dalla madre, presso la
quale i figli sono collocati), nonché al godimento di fatto
della casa familiare (in comproprietà fra le parti) da parte
della F., disporre che il T. versi alla moglie, per il
mantenimento dei figli minori, un assegno mensile pari
ad euro 250,00 e che provveda alla contribuzione diretta
(mediante l’acquisto di beni o servizi per le esigenze dei
minori) per euro 150,00”
Caso particolare: contribuzione
diretta d’ufficio
• Cass. civ. n. 20139 del 3 settembre 2013:
condanna d’ufficio al pagamento di metà
rata mutuo - Modalità di adempimento
dell’obbligo di mantenimento.
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Mantenimento Diretto - Studio Legale Avvocato Rita Rossi