Il seguente atto di citazione è stato effettuato su perizia dallo Studio Giansalvo.
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TRIBUNALE CIVILE DI NOVARA
Atto di citazione
St
Per …………………….., con ……………………………., in persona del suo
amministratore …………………………… e residente in Novara ……………….;
nonché da quest’ultima anche in qualità di garante della Società, tutti elettivamente
domiciliati in ........................................................., unitamente ai propri procuratori
io
ud
Avv.ti
……………………
e
............................................................
del
foro
di .................................................., che li rappresentano e difendono, unitamente e
disgiuntamente, in virtù di mandato a margine dell’originale del presente atto,
ATTORI
Contro ………………….
Nonché ………………………
CONVENUTE
Gi
PREMESSO CHE
1) …………………….. intrattiene con le convenuta banche (originariamente solo con
……………………..) una serie di rapporti di conto corrente così di seguito precisati:
an
a) conto ordinario n. 7514 con annessi una serie di conti anticipi e finanziamento per
…………………..
Vi conferiamo ampio mandato di
rappresentarci
e
difenderci,
unitamente e disgiuntamente,
nella procedura di cui al presente
atto, tanto in primo che in secondo
grado.
Vi muniamo di ogni facoltà di
legge, niuna esclusa o eccettuata,
comprese quelle di transigere e
conciliare, proporre domande
riconvenzionali
oppure
incidentali, opposizioni, reclami,
appelli,
deferire
giuramenti
decisori, fare istanza per sequestri
giudiziali e conservativi, chiamate
di terzi, con facoltà, altresì, di
nominare
altri
avvocati
e
procuratori con pari poteri.
Vi autorizziamo, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, art. 13, a
utilizzare i dati personali a Voi
riferiti per la difesa dei ns diritti, a
organizzarli in modo che gli stessi
risultino
correlati
all’incarico
conferitoVi ed al perseguimento
delle finalità di cui al mandato, a
comunicare ai Vs colleghi i dati
con l’obbligo di rispettare il
segreto
professionale
e
di
diffonderli, esclusivamente, nei
limiti
strettamente
pertinenti
all’incarico conferitoVi.
Ratifichiamo, sin da ora, il Vs
operato e quello dei Vs sostituti e
degli altri da Voi nominati.
Dichiariamo di aver ricevuto
l’informativa di cui all’art. 4 del
D.Lgs 28/2010
Eleggiamo domicilio in Novara
alla via Cavallotti, 11
Novara, 24 gennaio 2011
come meglio esplicitati nella ctp del dott. Giansalvo (doc. 1); b) conti anticipi nn.
3942; 3918; 3043 per i quali sussisterebbe legittimazione unicamente in capo al Banco
…………..
__________________
Popolare secondo quanto espresso con racc. del 25/11/2010 (doc2); si precisa, tuttavia,
……………..
sa
che le relative competenze sono state in ogni caso girocontate sul conto ordinario n.
__________________
7514 con ogni conseguenza di legge e soprattutto sull’ammontare del saldo contabile
finale;
2) Detti rapporti bancari di affidamento hanno avuto inizio anteriormente all’entrata in
Avv. …………….
________________________
lvo
vigore della cd Legge sulla Trasparenza Bancaria, così come desumibile dal formulario
contrattuale cd uso piazza che si produce (doc. 3); a tutt’oggi la banca ha
completamente disatteso la richiesta di produzione documentale;
Sono autentiche
3) il conto 7514 presenta al 24/1/2011 un presunto saldo debitore di € 454.458,25, che
si contesta, e per l’effetto delle anomalie di seguito esposte se ne chiede la rettifica con
St
contestuale restituzione dell’indebito contabilizzato negli anni dalla convenuta;
4) con note del 15/6/2010 (doc. 4) la correntista ha proceduto ad intimare formale
messa in mora e contestualmente ha richiesto l’esibizione di tutti i contratti di
apercredito debitamente sottoscritti, nonché di una serie di contabili;
io
ud
5) con laconica e ciclostilata risposta , richiamando peraltro erroneamente principi di
legge, la convenuta ha completamente respinto ogni addebito con racc. del 25/6/10
(doc. 5); declinando (erroneamente) ogni legittimazione sui conti sui conti 3942; 3918;
3043, le cui competenze come detto sono confluite nel tempo sull’attuale conto
ordinario;
6) a fronte del rifiuto di accedere alla richiesta di restituzione, anche solo ventilando
una disponibilità conciliativa, è stata ultimata una complessa e costosa CTP (doc. 1)
Gi
sulla scorta delle risultanze contabili rinvenienti dagli e/c (doc. 2A), nonché delle
clausole contrattuali contenute nel richiamato formulario uso piazza;
6) detta CTP ha determinato un credito complessivo della SOCIETA' nei
an
confronti della convenuta di € 276.069,19, di cui si chiede la restituzione fatta salva la
maggior o minor somma accertata all’esito dell’instaurando giudizio;
7) gli odierni esponenti dichiarano sin da ora la propria disponibilità ad una definizione
bonaria nonostante che le recentissime pronunce abbiano oltremodo fissato i principi
sa
che attengono alla questione controversa; in assenza di concreta e fattiva disponibilità
della convenuta si chiede l’ulteriore condanna art. 96 cpc.
Tanto premesso, gli odierni attori contestano i numerosi addebiti di competenze
lvo
effettuati dalla banca in relazione al complesso rapporto bancario di affidamento nella
sua evoluzione storico- contabile, poiché, nell’ambito di esso, risultano applicati
rispettivamente interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati e non
dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali, per i motivi che di seguito vengono
esposti, e per l’effetto chiedono la restituzione, previa rettifica del saldo contabile
2
finale, della somma prudenziale di € 276.069,19 più interessi legali sino al soddisfo e
rivalutazione monetaria, oltre spese di CTP, salva quella accertata all’esito
St
dell’instaurando giudizio; nonché la declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate;
nonché la rettifica e/o cancellazione dei dati sensibili indebitamente effettuata; nonché
la condanna ex art. 96 cpc; il tutto per i motivi di seguito esposti.
-I-
io
ud
Nullità della clausola di determinazione dell’interesse ultralegale mediante rinvio al
c.d. “uso piazza”
Dall’esame della documentazione contrattuale e contabile esibita si può agevolmente
riscontrare che in origine gli impugnati rapporti di conto corrente erano disciplinati da
un formulario contrattuale che rinvia alle condizioni praticate usualmente dalle
aziende di credito sulla piazza (art. 73).
La clausola di determinazione dell’interesse ultralegale mediante riferimento al
Gi
c.d. “uso di piazza” è invero nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del
lvo
sa
an
disposto di cui agli artt.12843 c.c., 1346 e 14182 c.c.Nel senso della dedotta invalidità a titolo nullità, per contrarietà al disposto degli artt.
12843 c.c. 14182 c.c., della clausola determinativa dell'interesse corrispettivo
ultralegale mediante il rinvio "alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di
credito sulla piazza", si è venuto a creare nel tempo un univoco orientamento della
Giurisprudenza: Cassazione Civile, Sez. I, 18 gennaio 2006 n. 870/06; Cass. Civile,
Sez. III, 02 ottobre 2003, n. 14684; Cassazione Civile, Sez. I, 6 dicembre 2002 n.
17338; Cass. Civ., Sez. I, 23 settembre 2002 n. 13823; Cass. Civ., Sez. I, 1°
febbraio 2002 n. 1287, Cass. Civ., Sez. I, 28 marzo 2002 n. 4490 e Cass. Civ., Sez.
I, 21 giugno 2002 n. 9080 Cass. Civ., Sezione III, 18 aprile 2001, n. 5675; Cass.
Civ., Sez. III, 21 novembre 2000 n. 15024; Cass. Civ., Sez. I, 19 luglio 2000, n.
9465; Cass. Civ., Sez. I, 14 gennaio 1999 n. 348; Cass. civ., Sez. III, 21 settembre
1998, n. 9448; Cass. civ., Sez. I, 23 giugno 1998 n. 6247; Cass. civ., Sez. I, 11
maggio 1998, n. 4735; Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 maggio 1998, n. 4696; Cass.
civ., Sez. III, 9 dicembre 1997, n.12456; Cass. civ., Sez. I, 29 novembre 1996, n.
10657; Cass. civ., Sez. I, 13 marzo 1996 n. 2103; Appello Lecce 9 febbraio 2002;
Appello Lecce 22 ottobre 2001, Appello Lecce 6 febbraio 2001; Appello Milano, 15
dicembre 1989; Tribunale Terni 18 marzo 2001; Tribunale Lecco 24 luglio 2000;
Tribunale Catania 29 luglio 1998; Tribunale Busto Arsizio 15 giugno 1998; Tribunale
Trani 27 febbraio 1998; Tribunale di Milano 29 gennaio 1998; Appello Milano, 11
febbraio 1997 n. 391; Tribunale Lecce 8 ottobre 1997; Tribunale Brindisi, 2 giugno
1997 n. 3147; Tribunale Genova, 24 gennaio 1997; Tribunale Lanciano 1 agosto 1995
n. 292; Pretura Torino, 19 maggio 1994; Tribunale Napoli, 25 marzo 1994; Tribunale
Napoli, 13 maggio 1994; Tribunale Pavia, 1 ottobre 1993; Tribunale Milano 6 luglio
1992; Pretura Pavia, 28 novembre 1992; Tribunale Biella 22 novembre 1991;
Tribunale Milano 20 maggio 1991; Tribunale Genova 9 maggio 1989; Tribunale
Roma, 22 giugno 1987; Tribunale Roma, 5 marzo 1987; Pretura Catania 30 luglio
1998; Pretura Verona 24 gennaio 1997, e numerosissime altre.
3
Il pagamento degli interessi ultralegali (comprensivi anche delle provvigioni di
massimo scoperto, giorni di valuta, spese e commissioni) non appare giustificato e si
St
versa in una ipotesi di pagamento dell'indebito (art. 2033 c.c.), da cui sorge il diritto
alla ripetizione nel limite prescrizionale di dieci anni, a decorrere dalla data di
chiusura dell’intero rapporto.
Ne consegue la piena legittimità della richiesta restitutoria.
io
ud
- II -
Violazione art 118 T.U.B. – violazione di legge sotto altro profilo ex artt. 1175, 1375,
1439 c.c.
Riservando ogni ulteriore contestazione all’eventuale esibizione di ulteriore
documentazione contrattuale, la CTP in atti, espletata sugli estratti periodici predisposti
dalla convenuta, ha accertato che la banca, sebbene si sia avvalsa del cd ius variandi ex
art. 118 T.U.B, ha di fatto violato la predetta norma applicandola con modalità non
Gi
prescritte al fine di consentire il recesso del correntista.
Ed infatti, la norma parla chiaramente di variazione anteriore all’applicazione
del costo variato.
an
Ma vi è di più.
Appurata le sopradetta violazione, di per sé assorbente ed ultimativa, la convenuta
banca, secondo i riscontri numerici forniti dalla CTP in atti, si è resa, altresì,
responsabile di una illecita condotta contrattuale nel prospettare mediante gli estratti
sa
conto costi e competenze mai concretamente rispettati.
In altri termini, vi è una discrasia fra tassi nominali comunicati e tassi effettivamente
praticati in danno dell’esponente, ciò anche per effetto del surrettizio meccanismo
anatocistico, che la convenuta non ha limitato ai soli tassi ultralegali ma a tutti gli
lvo
ulteriori costi del rapporto oggetto d’impugnazione.
Ne consegue che, anche sotto detto profilo, versandosi in materia di violazione di
norme imperative, nulla è dovuto alla convenuta a titolo di remunerazione del capitale
erogato all’infuori del tasso legale.
- III -
4
Illegittimità della pattuizione ed applicazione
della capitalizzazione trimestrale dell’interesse composto
St
Parimenti i contratti impugnati stabiliscono l’addebito di interessi composti o
anatocistici sugli interessi primari (art. 73: “gli interessi dovuti dal correntista …
producono a loro volta interessi nella stessa misura”), capitalizzati nei singoli periodi
trimestrali di contabilizzazione del rapporto (art. 72: “i conti che risultino, anche
io
ud
saltuariamente,
debitori
vengono
chiusi
contabilmente,
in
via
normale,
trimestralmente e cioè a fine marzo, giugno, settembre dicembre”).
Tale pattuizione è nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto
di cui agli artt. 1283 c.c., e 14182 c.c.
CASS. CIV., Sez. Unite, con la sentenza del 4 novembre 2004 n. 21095 ha dettato
definitivamente ai giuristi la retta strada da seguire nell’interpretazione dei contratti
bancari:
lvo
- IV -
sa
an
Gi
“L’evoluzione del quadro normativo - impressa dalla giurisprudenza e dalla
legislazione degli anni ‘90, in direzione della valorizzazione della buona fede come
clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del
consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell’usura
ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che ha
dato, a sua volta, occasione al revirement giurisprudenziale) relativamente a prassi
negoziali, come quella di capitalizzzione trimestrale degli interessi dovuti alle
banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta
dal contraente forte in danno della controparte più debole.. Ma ciò non vuole dire (e
il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero
percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris),
venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di fatto, le pattuizioni
anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte
dagli istituti di credito, in conformità a direttive (NUB) delle associazioni di
categoria (ABI), venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del
credito bancario e non aveva. quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema
connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio,
della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso
negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto
dell’articolo 1283 Cc), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e
successive.
Inammissibilità della provvigione di massimo scoperto (C.M.S.)
Dall’esame analitico degli estratti conto può evidenziarsi il costante addebito in c/c
dalla banca di c.d. Commissioni sul Massimo Scoperto trimestrale.
In realtà, NULLA è dovuto a tale titolo, poiché non pattuito ed in ogni caso per
difetto di causa (Trib. Tribunale Torino, 23 luglio 2003; Tribunale Roma, 28
5
novembre 2002; App. Lecce sentenza 22 ottobre 2001 in Foro It. 2002, I, 555 e ss;
Giur. It., I, 111 ss.; Contratti n. 4 del 2002).
App. Lecce sentenza 22 ottobre 2001 in Foro It. 2002, I, 555 e ss; Giur. It., I, 111
St
ss.; Contratti n. 4 del 2002).
Non essendo stato convenuto alcunché con gli odierni contraenti, deve pertanto
ritenersi che tale addebito deve ritenersi illegittimo ed inefficace per violazione
io
ud
degli artt. 12843, 1325 e 14182 c.c.-
Per quanto riguarda la ratio delle C.M.S., essa non può essere individuata in alcuna
fonte normativa, dal momento che il nostro ordinamento non fa mai riferimento alla
C.M.S., termine che, di fatto, è considerato una vera e propria integrazione del tasso
nominale di interesse, priva di una specifica giustificazione economico - tecnica1.
E’ da notare, tuttavia, che nei contratti di cessione di credito, mentre si cerca di
quantificare, forse in modo illegittimo, la misura del tasso d’interesse, nessuna
menzione è fatta della C.M.S., nonostante essa sia stata regolarmente applicata, né di
Gi
essa è fatto riferimento nelle N.U.B.
La previsione e/o applicazione della CMS nel contratto di c/c è priva di valida
giustificazione causale in quanto nel corso degli anni ha perso l’originaria funzione di
an
c.d. provvigione sul mancato utilizzo dell’affidamento accordato, divenendo una voce
di costo, avulsa da ogni logica contrattuale e sinallagmatica (cfr. Tribunale di Milano,
sentenza del 04 luglio 2002).
-V-
sa
Determinazione della valuta
Altro problema è quello dei c.d. giorni valuta che non sono altro che un espediente
usato dalla banca per allungare fittiziamente i giorni solari del prestito dell’utente
lvo
(quindi aumento degli interessi debitori in favore della banca), decurtando al contrario i
giorni in cui l’utente deposita il denaro (quindi diminuzione degli interessi creditori in
favore dell’utente).
Pertanto, la mancanza di espressa pattuizione di detti ulteriori interessi ultralegali
1
BURRASCA, Tecnica Bancaria5, Milano; DELL’AMORE, Economia delle aziende di credito, Istituto di Economia
Aziendale Università Bocconi di Milano, III, Le banche di deposito, 777).
6
(poiché vanno a maggiorare gli interessi ultralegali, per così dire, principali) ed il
contestuale rinvio ai cd usi piazza per la loro determinazione (art. 7 comm. 4),
St
comportano l’assorbimento degli stessi nel calcolo di tutti gli interessi ultralegali non
specificatamente convenuti nel tasso legale applicato all’intero rapporto.
Pertanto, ne consegue la ripetibilità piena anche di dette surrettizie voci di costo
prive di giustificazione causale.
io
ud
- VI -
Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) e necessità di C.T.U. contabile
Interessi ultralegali, provvigioni di massimo scoperto, giorni di valuta,
capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni costituiscono un insieme di
elementi di costo che, oltre ad essere illegittimi (in sé e per sé), sono
complessivamente superiori a quelli di mercato.
Pertanto, in generale, se le competenze della banca determinano un costo del denaro
Gi
superiore alla tollerabilità, ne deriva l'invalidità delle clausole contrattuali che hanno
determinato questo risultato contrario a norme di ordine pubblico.
Per tasso effettivo globale (T.E.G.) medio annuo del denaro si intende la
an
determinazione espressa in percentuale annua del costo effettivo globale che il cliente
sostiene per l’utilizzo di una somma di denaro concessagli in credito dalla banca.
Quindi: interessi ultralegali, C.M.S., spese per operazione, spese fisse di chiusura,
spese assicurative, spese revisione fido, giorni di perdita di valuta sulle operazioni di
sa
prelevamento e di versamento, interessi anatocistici calcolati su detti oneri e riferiti a
singoli trimestri (peraltro illegali), costituiscono il costo effettivo sopportato dal cliente
per il credito, costo che viene espresso in una percentuale annua media, riferita
all’intera durata del rapporto.
lvo
La C.T.U., la cui ammissione pertanto si invoca, ha la funzione di accertare,
qualificare e computare il dare – avere tra le parti dell’introducendo giudizio sulla base
della dedotta invalidità parziale del rapporto in esame e dell’applicazione in via
suppletiva della indicata disciplina legale, realizzando l’effettivo rendiconto della
gestione bancaria, che evidenzi in particolare la sproporzione tra denaro erogato dalla
7
banca e denaro incassato dalla stessa, evidenziando così il costo del credito bancario,
nel senso poc'anzi precisato.
St
VII
Illegittimità della segnalazione in centrale Rischi- risarcimento danno non
patrimoniale
La banca, in esecuzione della propria illecita condotta, ha completato l’opera
io
ud
segnalando gli attori alla Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia per importi
assolutamente inesistenti e per una categoria di rischio altrettanto inesatta. Pertanto,
l’indebita segnalazione equivale di fatto a mezzo coercitivo messo in opera al solo fine
di ottenere una definizione più sollecita della vertenza ed a condizioni “gradite”. Ciò
legittima senza dubbio la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale.
VIII
VIOLAZIONE DI LEGGE SOTTO ALTRO PROFILO
Gi
Oltre alla nullità della clausola che determina gli interessi ultralegali (art. 1419 c.c.) e
l'applicazione dell'anatocismo, si evidenzia come l’art. 1175 c.c. sancisce
solennemente che le parti, del rapporto obbligatorio, devono comportarsi secondo la
contraendo.
an
regola della correttezza e si devono un reciproco diritto - dovere di buona fede in
La buona fede è altresì prescritta dal codice al contegno delle parti sia durante la
preliminare fase delle trattative precontrattuali (cfr. art. 1337 c.c.), sia nella fase della
c.c.).
sa
interpretazione (cfr. art. 1366 c.c.) che nell’esecuzione del contratto (cfr. art. 1376
Infine l’art. 1338 c.c. impone l’obbligo della parte di mettere sull’avviso la
controparte circa le possibili cause di invalidità del contratto che si vuole concludere.
lvo
Il rapporto bancario impugnato viola, poi, le disposizioni di cui all’art. 12843 c.c.
anche, e specialmente, in riferimento a quanto disposto dalla Legge 108/1996, la quale
sancisce un principio generale che commina la nullità di ogni obbligazione che
preveda addebito di costi per interessi, spese e competenze eccedenti il c.d. tasso
di soglia ivi determinato.
8
°°°°°
Per tutto quanto sopra esposto, gli odierni esponenti, ut supra rappresentati e difesi,
St
CITANO
BANCA POPOLARE di NOVARA S.p.A. (p.i. 01848410039), in persona del legale
rappresentante p.t, con sede in via Negroni, 12 (28100) Novara; Nonché BANCO
POPOLARE Società Cooperativa (p.i. 03700430238), in persona del legale
io
ud
rappresentante p.t, con sede in P.zza Nogara, 2 (37121) Verona a comparire dinanzi
all’On.le Tribunale di Novara G.I. e Sezione designandi ai sensi dell’art. 168 bis
c.p.c., all’udienza del
03 giugno 2011,
ore di rito e con continuazione, con invito a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni
prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con
l’avvertimento che la costituzione oltre suddetto termine implica le conseguenze di cui
Gi
agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua
contumacia, per sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
dei motivi su esposti:
an
“Voglia l’On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento
1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli
artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., dell’art. 7, comma 3, delle condizioni
sa
generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati
relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle
condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per
l’effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi
lvo
ultralegali applicati nel corso degli interi rapporti e l’applicazione in via
dispositiva, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio
legale tempo per tempo vigente;
2. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Banca
Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del
9
complesso rapporto di conto corrente intercorso con la società attrice, con
ogni conseguenza sulla ripetibilità dell’indebito percetto
St
3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli
artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., dell’art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali
dei contratti impugnati relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi,
competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell’intero rapporto e, per
io
ud
l’effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione
di interessi il rapporti in esame;
4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli
artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul
massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa negoziale;
5. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli
artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali
Gi
applicati nel corso dell’intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra
la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva
valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
an
6. ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale
nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l’esatto
dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione
contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con
sa
eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi
computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle
singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
7. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti
lvo
bancarii;
8. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo
Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta
banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al
disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso
10
soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l’effetto, ai sensi degli artt.
1339 e 14192 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
St
9. per l’effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta banca,
previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme
illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e
rivalutazione monetaria, in favore dell’istante società, prudentemente
io
ud
quantificate in € 976.069,19, oltre spese di CTP, salva la maggior o minor
somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali a far data dalla
costituzione in mora;
10. ACCERTARE E DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la
illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita dalla convenuta in danno
degli istanti, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei
danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l’effetto ORDINARE la
Gi
cancellazione con efficacia retroattiva e CONDANNARLA al risarcimento del
danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla
PUBBLICAZIONE della rettifica sui principali giornali locali;
e
DICHIARARE,
quale
conseguenza
an
11. ACCERTARE
dell’accertata
responsabilità della banca, la inefficacia e/o nullità delle fideiussioni
rilasciate in suo favore e che nulla deve l’odierna attrice in qualità di garante
della Società;
sa
12. CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli
attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c., da determinarsi in
via equitativa;
13. CONDANNARE la banca convenuta ex art. 96 cpc
lvo
14. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese
e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari.
DICHIARAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 21 DICEMBRE 1999 N. 488
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 21 dicembre 1999 n. 488 sul contributo
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unificato per le spese degli atti giudiziari, il sottoscritto procuratore dichiara che il
presente giudizio ha valore di € 276.069,19
IN VIA ISTRUTTORIA
anche ai sensi dell’art. 210 c.p.c. e 1194 del T.U.b., che l’Ill.mo
St
CHIEDE,
Sig. G.I. voglia:
•
ORDINARE, anche ai sensi dell’art. 119 TUB, ad integrazione di quelli gia in
atti, l’acquisizione in originale di tutti i contratti di apercredito debitamente
io
ud
sottoscritti, delle fideiussioni ricevute, di tutti gli estratti conto sin dall’origine degli
impugnati rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto
altro inerente ai rapporti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo
rendiconto (che indichi, tra l’altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla
banca e dall’altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percetti dalla banca
con riferimento all’intero periodo del rapporto); nonché di Ordinare alla Banca d’Italia
di fornire una visura storica in ordine alla posizione contabile controversa.
Gi
DISPORRE perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti:
“con riferimento ai rapporti di apertura di credito mediante affidamento con
scopertura su c/c impugnati, a) CALCOLARE la durata solare dell’intera apertura di
an
credito tra le parti in causa; b) CALCOLARE la scopertura media in linea capitale;
c)CALCOLARE l’ammontare delle competenze complessivamente addebitate nel corso
degli interi rapporti; d) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo
con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i
sa
criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 6444 c.p.; e) DETERMINARE
l’effettivo dare – avere sino alla data di esecuzione della CTU, aggiungendo al
capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al tasso legale,
senza capitalizzazioni, con eliminazione delle non convenute c.m.s. trimestrali,
lvo
computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha
acquisito o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la
valuta del giorno dell’operazione effettuata dall’utente; il tutto con rivalutazione
monetari; nominando fin da ora come proprio CTP il Dott. Roberto Giansalvo con
studio in Lanciano (CH).
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Illimitate salvezze.
Si produce: ……………
St
lì - ……………..
Avv. .................................
Avv……………………
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esempio citazione - Studio Giansalvo