Città di SEGRATE Provincia di MILANO CC / 033/ 2009 Data 25-6-2009 Oggetto: Edilizia Convenzionata: requisiti per l’accesso COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (Estratto del verbale della seduta del 25-6-2009) L’anno duemilanove, addì 25 del mese di giugno, alle ore 20:30, in Segrate e nella Casa Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta di 2 convocazione. Svolge le funzioni di Segretario l’Avv. Pasquale Criscuolo – Segretario Generale. Il Consigliere anziano, Dr. Marco Romanelli, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri: CONSIGLIERI ALESSANDRINI ADRIANO – SINDACO ROMANELLI MARCO – PRESIDENTE FLORIO MAURO CANDITO SAVERIO ZARDUS CLAUDIO MAGGI MICHELANGELO CASELLA FRANCESCO COLLE LORENZO SALVA' RICCARDO POTO GERARDO CHINDEMI GAETANO RICCARDI SIRTORI GIOVANNI TRAVAGLIA LAURA BOTTARI DOMENICO MOLINO ALESSANDRA FERRARI GIAN PIETRO RONCHI MARIA ASSUNTA REBELLATO MARTINO IAPICCA FRANCO FERRANTE GIUSEPPE MOSCHEO MIRIAM NICHETTI CARLUCCIO MARIO ANTONA ANGELO ROSA GIANFRANCO MONTI PAOLA LENISA CESARE CARPINELLI MICHELANGELO LATINO BIAGIO MICHELLI GIANFRANCO CRISTOFORI FERNANDO D’AURIA ENRICA PRESENTI ASSENTI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza, ricavato dalla registrazione effettuata durante il dibattito.. IL CONSIGLIO COMUNALE PRESO ATTO che in data 22 giugno 2009 prot. 146/segrcc e prot 147/segrcc sono stati presentati due emendamenti a firma del consigliere C.Lenisa, allegati, con relativo parere di regolarità tecnica del Direttore del settore competente; Che, dopo lunga discussione, il Presidente del Consiglio Comunale mette in votazione gli emendamenti presentati: emendamento prot 146/segrcc ottiene il seguente esito: con 3 voti favorevoli, n. 14 voti contrari (Casella, Ronchi, Romanelli, Salvà, Bottari, Sirtori, Rebellato, Zardus, Poto, Chindemi, Florio, Cristofori, Moscheo e Nichetti ) n. 3 astenuti (Carpinelli, Latino e Michelli)su n. 20 consiglieri presenti e n. 17 votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; RESPINTO emendamento prot 147/segrcc ottiene il seguente esito: con 5 voti favorevoli, n. 15 voti contrari (Casella, Ronchi, Romanelli, Salvà, Bottari, Sirtori, Rebellato, Zardus, Poto, Chindemi, Florio, Cristofori, Moscheo, Nichettie Ferrante) su n. 20 consiglieri presenti e votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; RESPINTO VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 16 febbraio 2005 con la quale veniva approvato il regolamento per la formazione della graduatoria per l’acquisto di alloggi di edilizia convenzionata; VISTA la deliberazione consiliare n. 73 del 12 settembre 2005 con la quale veniva approvata circolare interpretativa relativa al suddetto regolamento per la formazione della graduatoria per l’acquisto di alloggi in edilizia convenzionata redatta a fronte di note, comunicazioni e segnalazioni pervenute all’Ente in merito all’interpretazione di alcuni requisiti richiesti per l’accesso al bando per la formazione della graduatoria; VISTA la disposizione dirigenziale, Settore Territorio e Lavori Pubblici, n. 51 del 17 luglio 2006 con la quale è stata approvata la graduatoria per l’acquisto di alloggi di edilizia convenzionata; PRESO ATTO che il regolamento suddetto prevedeva l’aggiornamento della graduatoria allo scadere del secondo anno di vigenza e che tale termine è ad oggi decorso; PRESO ATTO, altresì, delle problematiche emerse durante la formazione della graduatoria approvata con la suddetta disposizione n. 51 del 17 luglio 2006 e delle problematiche relative alla gestione della stessa graduatoria espresse sia dagli operatori che dagli stessi soggetti interessati; RITENUTO, alla luce di quanto sopra, opportuno nonché doveroso, in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché ai principi di efficacia, efficienza ed economicità della stessa, semplificare le procedure di accesso all’edilizia convenzionata rendendone le agevolazioni connesse più facilmente fruibili da parte dei soggetti interessati; VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Direzione Territorio e Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato; VISTO lo Statuto Comunale vigente; CON n. 16 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Carpinelli, Latino e Rebellato), n. 1 astenuto (Lenisa) su n. 20 consiglieri presenti e n. 19 consiglieri votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; DELIBERA 1. di revocare la deliberazione consiliare n. 29 del 16 febbraio 2005 con la quale veniva approvato il regolamento per la formazione della graduatoria per l’acquisto di alloggi di edilizia convenzionata; 2. di dare atto che la graduatoria approvata con disposizione n. 51 del 17 luglio 2006 è da intendersi decaduta e pertanto priva di qualsiasi efficacia; 3. di approvare il documento allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente i requisiti necessari per l’accesso alle agevolazione di cui all’edilizia convenzionata, requisiti che dovranno essere posseduti sia al momento della richiesta di alloggio di edilizia convenzionata sia al momento della stipulazione dell’atto definitivo di trasferimento della proprietà dell’alloggio medesimo; 4. di sancire l’inalienabilità dell’alloggio di edilizia convenzionata per la durata di cinque anni dalla data di stipulazione dell’atto definitivo di trasferimento dell’alloggio medesimo; l’atto di trasferimento stipulato antecedentemente il decorso del quinquennio sarà affetto da nullità; 5. di dare mandato al Dirigente competente affinché adotti un provvedimento con il quale: • individui lo strumento più idoneo ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti da parte di chi ne faccia richiesta, che dovrà avere validità di un anno dalla data del rilascio; • preveda la trasmissione delle richieste di attestazione del possesso dei requisiti alle Autorità competenti ai fini del controllo della veridicità delle dichiarazioni in esse contenute; • preveda la comunicazione tempestiva all’Amministrazione comunale sia da parte dell’operatore che del soggetto richiedente della stipula del contratto preliminare di compravendita di un alloggio in edilizia convenzionata al fine di poter esercitare i controlli più opportuni; 6. di dare, altresì, mandato al Dirigente competente affinché proceda tempestivamente alla comunicazione della disponibilità di alloggi di edilizia convenzionata mediante affissioni pubbliche sul territorio e con ogni altro mezzo utile e necessario allo scopo. Successivamente, data l'urgenza, con n. 17 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Carpinelli, Latino e Rebellato) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000. Il Consiglio Comunale ha approvato. _______________________________ ALLEGATO “A” REQUISITI NECESSARI PER L’ACCESSO ALL’ EDILIZIA CONVENZIONATA a) Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza in altro Stato, avere in Italia la residenza da almeno quattro anni e svolgere un’attività lavorativa dimostrata con i versamenti dei contributi per un periodo complessivo di almeno 1 anno; b) Essere residenti nel Comune di Segrate o essere “equiparati” ai residenti o avere attività lavorativa nel Comune di Segrate. Per “equiparati” ai residenti si intendono coloro che abbiano avuto la residenza nel Comune di Segrate in epoche precedenti alla domanda oppure coloro che abbiano parenti entro il secondo grado residenti sul territorio comunale; c) Il soggetto richiedente e, comunque, i soggetti componenti il nucleo familiare del richiedente e che con lo stesso continueranno a coabitare anche nell’alloggio che verrà loro eventualmente assegnato e che di conseguenza continueranno a formare il nucleo familiare del richiedente, non dovranno essere titolari al momento della stipula dell’atto notarile di trasferimento dell’alloggio in edilizia convenzionata del diritto di proprietà, di superficie, di usufrutto di uso o di abitazione di altra unità immobiliare residenziale idonea alle necessità del nucleo familiare nell’ambito del territorio della Provincia di Milano. Si considera idonea alle esigenze della famiglia richiedente un’unità immobiliare che, esclusi i vani accessori, abbia un vano utile per ogni componente la famiglia con un minimo di due vani; non sia gravata da diritti di proprietà pro-quota, usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi; non sia stata dichiarata antigienica dal Comune o dall’Azienda Sanitaria Locale competente. Si definisce vano utile, secondo le indicazioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, il locale destinato a spazio di abitazione con superficie minima netta di calpestio pari a 8,00 mq. e rispondente ai requisiti igienico – sanitari previsti dallo stesso Regolamento. Non costituisce vano utile il vano accessorio definito nel suddetto regolamento ed individuato, a titolo esemplificativo, nei servizi igienici, spazi di disimpegno e ripostigli. Ai fini della verifica dell’idoneità dell’unità immobiliare, deve essere preso in considerazione il rapporto fra il numero di vani a disposizione ed il numero dei componenti il nucleo familiare, con un minimo di due vani. d) Avere una attestazione ISEE inferiore a € 75.000,00 ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, riferita all’ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data di rilascio dell’attestazione medesima. ISEE sta per Indicatore della Situazione Economica Equivalente: è uno strumento di valutazione della situazione economica che tiene conto oltre che del reddito anche dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, di eventuali mutui ed affitti, il tutto rapportato ai componenti del nucleo familiare ISEE. La valutazione della situazione economica patrimoniale del richiedente deve fare riferimento al nucleo familiare dello stesso e per nucleo familiare si intende quello anagrafico (ovvero la composizione familiare di cui allo stato di famiglia). Le coppie che intendono costituire nuovo nucleo familiare dovranno presentare attestazione ISEE congiunta che indichi il reddito di entrambi. Nel caso in cui uno od entrambi i componenti della coppia che si andrà a costituire non posseggano reddito proprio, dovranno certificare il reddito del nucleo familiare di provenienza; ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il reddito più alto. e) Il soggetto richiedente e, comunque, i soggetti componenti il nucleo familiare del richiedente e che con lo stesso continueranno a coabitare anche nell’alloggio che verrà loro eventualmente assegnato e che di conseguenza continueranno a formare il nucleo familiare del richiedente, non dovranno avere ottenuto l’assegnazione in proprietà, in diritto di superficie o in patto di futura vendita di un altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico ed essere titolare dei suddetti diritti al momento della stipula dell’atto notarile di trasferimento dell’alloggio in edilizia convenzionata. Qualora il richiedente sia il soggetto di un nucleo familiare dal quale intende separarsi per formarne uno proprio e lo stesso non sia stato titolare di assegnazioni come sopra descritte, non sarà soggetto ad alcun divieto. Il divieto, inoltre, non opera qualora l’alloggio non risulti più idoneo al nucleo familiare e siano trascorsi almeno cinque anni dall’assegnazione del diritto. Possono presentare richiesta per l’acquisizione degli alloggi anche “singoli” con proprio stato di famiglia, o componenti maggiorenni di una famiglia che intendano costituire un proprio nucleo familiare che può essere composto anche dallo stesso soggetto singolarmente. In tal caso l’attestazione dovrà essere prodotta facendo riferimento alla situazione economica patrimoniale del singolo richiedente e di coloro i quali andranno con lo stesso a costituire il nuovo nucleo familiare. Per quanto concerne la fattispecie del soggetto singolo che intenda costituire un nuovo nucleo familiare ma privo di reddito, ovvero nullatenente, si farà riferimento alla situazione economica patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza. Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. IL PRESIDENTE F.to. DR. MARCO ROMANELLI IL SEGRETARIO GENERALE F.to AVV. PASQUALE CRISCUOLO Si certifica che questa deliberazione verrà affissa in copia all’albo pretorio del Comune il giorno 2 luglio 2009 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 17 luglio 2009 Segrate, lì 2 luglio 2009 IL SEGRETARIO GENERALE F.to AVV. PASQUALE CRISCUOLO Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. Segrate, lì 2 luglio 2009 IL SEGRETARIO GENERALE AVV. PASQUALE CRISCUOLO CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 13 luglio 2009, ai sensi dell’art. 134 - 3° comma – del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. Segrate, lì IL SEGRETARIO GENERALE AVV. PASQUALE CRISCUOLO