Autorizzazione installazione e esercizio impianti di distribuzione carburanti Commercio Ambito di applicazione Per impianto di distribuzione carburanti si intende un unico complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione per uso di autotrazione con le annesse attrezzature. La differenza tra l’impianto ad uso pubblico e quello ad uso privato è che nel primo caso l’erogazione di carburante è destinata all’utenza veicolare generica, nel secondo caso per rifornire esclusivamente gli autoveicoli dell’impresa produttiva di beni e servizi titolare. Congiuntamente all'attività di distribuzione di carburanti possono essere esercitate le seguenti attività integrative: attività di vendita; attività di somministrazione di alimenti e bevande, vendita di quotidiani e periodici, vendita di tabacchi, lotterie e altre attività simili; servizi all'automobile e all'automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat. Tali attività possono essere intraprese nel rispetto delle normative e degli atti di programmazione e pianificazioni comunali di settore. Allo scopo devono essere attivati i relativi endoprocedimenti. Enti coinvolti Fino al 30 giugno 2001 in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, del D.Lgs. 32/98, ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell’efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l’autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l’erogato complessivo nell’anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti. Nel caso di chiusura di un impianto unico nel territorio comunale che dista più di 10 chilometri da altro impianto, l’autorizzazione potrà essere trasferita in capo al Comune. L’impianto trasferito è comunque conteggiato tra quelli chiusi volontariamente ai fini del rilascio dell’autorizzazione di un nuovo impianto. Qualora la domanda di nuovo impianto non sia in linea con quanto sopra indicato, la Regione esprime parere negativo vincolante, dandone tempestiva comunicazione al Comune, al richiedente ed agli altri enti coinvolti. Comune; Regione - ARPA; Ente proprietario della strada (ANAS, ufficio licenze e concessioni o amministrazione provinciale), nel caso di impianti da realizzarsi in fregio a Requisiti del richiedente strade statali o provinciali; ASL; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; Ufficio Tecnico di Finanza; Comuni ove sono ubicati gli impianti oggetto di eventuale chiusura volontaria; Soprintendenza ai beni culturali e/o enti interessati al rilascio di autorizzazioni, nel caso in cui, l’area su cui sorge il nuovo impianto sia sottoposta al vincolo paesaggistico. Il richiedente l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve: a) aver compiuto 18 anni di età; b) essere cittadino italiano, o ente italiano o degli Stati dell’Unione europea, oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società Italiane all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. L’autorizzazione non può essere rilasciata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro: a) che siano stati dichiarati falliti; b) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena di reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, al massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni; c) che siano sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della L. 1423/56, o siano stati dichiarati delinquenti abituali; d) che abbiano riportato nel quinquennio, precedente condanna per violazioni costituenti delitti, a termini del D.L. 271/57, convertito in legge, con modificazioni, con la L. 474/57 e successive modificazioni. L’accertamento delle summenzionate condizioni ostative al rilascio dell’autorizzazione è effettuata anche d’ufficio. L’impianto deve possedere i seguenti requisiti: Localizzazione in una zona nella quale è consentito lo svolgimento dell'attività di distributore di carburanti in base agli strumenti urbanistici vigenti; Conformità alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni (D.lgs 11/02/1998 n.32) ivi comprese le prescrizioni specifiche in materia di GPL/metano; Conformità dell'impianto alle norme e alle prescrizioni in materia edilizia, ovvero certificato di agibilità; Rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al D.P.R. 12/01/1998 n.37. I nuovi impianti erogano almeno i prodotti benzina e gasolio e sono dotati di dispositivi self-service pre e post-pagamento, di servizi o attivita' informative di interesse turistico, di almeno due servizi all'automobile e all'automobilista, nonché di un'attività commerciale con superficie di Tempi Modulistica Altra documentazione vendita non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 250 metri quadrati. 90 giorni Richiesta per nuovo impianto: Domanda di autorizzazione impianti carburanti; Comunicazione per modifica impianto esistente: Modello di comunicazione modifiche distribuzione carburante esistente L’istanza finalizzata alla richiesta di Autorizzazione per l’installazione di impianto stradale di distribuzione carburanti, ad uso pubblico o privato, va presentata allo sportello unico del Comune dove si intende realizzare l’impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva — autocertificazione — ai sensi della L 127/97: e corredata della seguente documentazione tecnica: 1. Perizia giurata redatta da un ingegnere o da altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, iscritto al relativo albo professionale attestante che la richiesta in esame rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici e artistici nonchè le norme di indirizzo programmatico delle Regioni e il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree determinati dal Comune ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 32/98 2. Planimetria in scala 1:100 3. Relazione tecnico-descrittiva 4. Fotocopia del documento di riconoscimento. Nel caso di impianti da realizzarsi su strade statali o provinciali, l’interessato dovrà inoltre provvedere ad inoltrare, l’ulteriore documentazione indicata ai sotto elencati punti: rilievo aero-fotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all’impianto; rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta e fermate di autolinee; rilievo come il precedente con inserito lo stato di progetto; una planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo dove sia evidenziata la superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione. Per la pratica edilizia bisogna allegare la documentazione tecnica finalizzata al rilascio del necessario titolo abilitativi edilizio (Permesso di costruire oppure DIA), in funzione del tipo di intervento edilizio che si deve o si intende realizzare. Per la pratica ASL, allegare la documentazione tecnica inerente la pratica sanitaria per attività insalubri ex DM Sanità del 5 settembre 1994. Per la pratica al Comando Provinciale dei VV. F, allegare il Mod. PIN 1 in duplice copia con elaborato grafico e relazione tecnica. Per l’Ente proprietario della Strada (Comune – Amministrazione Provinciale - Regione Calabria), ai fini dell’acquisizione del Nullaosta: planimetrie contenenti lo stralcio di PRG e lo stralcio della mappa catastale, piante, sezioni e schemi di collegamento dell’impianto da realizzare; Per la pratica Ufficio Tecnico di Finanza: le planimetrie contenenti lo stralcio di PRG e lo stralcio della mappa catastale, piante, sezioni e schemi di collegamento dell’impianto da realizzare; Per la richiesta di Autorizzazione di impianti ricadenti su zone e sottozone del PRG sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali, bisogna procedere attraverso la procedura di Variante allo strumento urbanistico secondo quanto prevede la normativa statale e regionale. Alla domanda vanno allegati: la perizia giurata redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale; la perizia deve assicurare anche la conformità del progetto ai requisiti ed alle caratteristiche delle nuove aree, individuate in attuazione dell’art. 2 del D.Lgs. 32/98 e successive modifiche; attestazione della disponibilità dell’area con sottoscrizione autenticata del proprietario; modelli Das (ex HTER 16) concernenti la dimostrazione che gli impianti destinati alla chiusura sono attivi e funzionanti o copia dell’autorizzazione alla sospensione dell’esercizio; copie delle concessioni – autorizzazioni degli impianti oggetto di trasferimento e concentrazione; disegni planimetrici dell’impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto. Nel caso di impianti da realizzarsi su strade statali o provinciali, l’interessato dovrà inoltre provvedere ad inoltrare, l’ulteriore documentazione indicata ai sotto elencati punti: rilievo aero-fotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata Oneri Iter del procedimento all’impianto; rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta e fermate di autolinee; rilievo come il precedente con inserito lo stato di progetto; una planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo dove sia evidenziata la superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione. Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un’analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge (progetto e relazione tecnica-illustrativa dello stesso) e di una “perizia giurata”, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni fiscali della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni e dei criteri, individuati dai Comuni, comprese le caratteristiche e i requisiti delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest’ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante. Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 32/98, l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono esercitati sulla base di una autorizzazione e non di una concessione; ciò comporta che tali attività non sono più soggette a scadenza, ma rimangono in vigore fino a che non intervenga un provvedimento di revoca dell’autorizzazione stessa. Dall’entrata in vigore del D.Lgs. 32/98, l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono esercitati sulla base di una autorizzazione e non di una concessione; ciò comporta che tali attività non sono più soggette a scadenza, ma rimangono in vigore fino a che non intervenga un provvedimento di revoca dell’autorizzazione stessa. Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un’analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge (progetto e relazione tecnicaillustrativa dello stesso) e di una “perizia giurata”, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni fiscali della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle Regioni e dei criteri, individuati dai Comuni, comprese le caratteristiche e i requisiti delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti, anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest’ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante. Fatta salva l’autonomia del Comune in ordine al procedimento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune dove si intende realizzare l’impianto e deve indicare con dichiarazione sostitutiva – autocertificazione – ai sensi della L. 127/97. Copia della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta, con timbro e data di ricevimento o dell’avviso di ricevimento da parte del Comune, deve essere trasmessa, a cura dell’interessato alla Regione, la quale provvederà a emettere il parere di conformità al piano e ad individuare le priorità cronologiche delle domande pervenute, in relazione alle norme di indirizzo programmatico regionale come previsto dal D.Lgs. 32/98. Nel caso di impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l’interessato dovrà inoltre provvedere ad inoltrare, all’ente proprietario della strada (ANAS, ufficio licenze e concessioni o amministrazione provinciale), con l’evidenziazione che trattasi di nuovo impianto stradale, copia della domanda recante il timbro di ricevuta del Comune e corredata della documentazione prevista, nonché della ulteriore documentazione indicata ai sotto elencati punti: • rilievo aero-fotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all’impianto; • rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell’impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie: incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta e fermate di autolinee; • rilievo come il precedente con inserito lo stato di progetto; • una planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo dove sia evidenziata la superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione. L’ente proprietario provvederà a comunicare al Comune e per conoscenza alla Regione ed al richiedente il proprio parere di conformità entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza stessa. La domanda dovrà essere corredata della documentazione prevista, pena l’inammissibilità della domanda stessa. Nel caso in cui il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 20 giorni, dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 32/98, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell’amministrazione competente, degli elementi richiesti, ovvero, se antecedente, dalla data indicata come termine per l’adempimento. In caso di mancata integrazione, il Comune decide in base alla documentazione in atti. Il termine non sarà interrotto da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima. Il Comune competente che ha ricevuto la domanda relativa a nuovi impianti deve provvedere a: • verificare la conformità della domanda alle disposizioni del Piano Regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici ed alle norme di indirizzo programmatico della Regione; • trasmettere copia della domanda all’ASL competente per territorio, per gli adempimenti di cui all’art. 1 comma 5 del sopraccitato decreto, l’ASL deve trasmettere al Comune, il preventivo parere di competenza; • richiedere alla Regione il parere di conformità al piano e l’individuazione delle priorità cronologiche delle domande pervenute, in relazione all’osservanza delle norme di indirizzo programmatico della rete; • acquisire il parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente attestante la conformità del progetto dell’impianto alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia; • acquisire il preventivo parere dell’Ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, attestante l’osservanza della normativa tributaria; • acquisire il nulla-osta dei Comuni ove sono ubicati gli impianti oggetto di eventuale chiusura volontaria; • acquisire il parere della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici, nel caso in cui, l’area interessata all’apertura del nuovo impianto sia sottoposta al vincolo paesaggistico. Gli enti coinvolti nella procedura, devono trasmettere i pareri di competenza, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune; la copia del parere dovrà essere trasmessa anche alla Regione ed al richiedente. Il Comune deve inoltre ricevere per l’emissione dell’autorizzazione petrolifera il previsto parere di conformità dell’Ente proprietario della strada (ANAS o Amministrazione Provinciale) previsto al precedente art. 7. I Comuni nei cui territori sono ubicati gli impianti per i quali il richiedente propone la volontaria chiusura per la realizzazione di un nuovo impianto di carburanti in un altro Comune possono procedere, sempre che sussistano le condizioni previste, alla diretta intestazione dell’autorizzazione che assiste l’impianto che viene chiuso, dandone comunicazione alla Regione. Trascorsi 90 giorni dalla data risultante dal protocollo del Comune, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Contestualmente all’autorizzazione petrolifera, il Comune rilascia la concessione edilizia ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 32/98. Laddove il dirigente (circolare Min. Interni 2 del 27 gennaio 2000) non emani l’autorizzazione o non comunichi un provvedimento di diniego nel termine previsto di 90 giorni dal ricevimento della domanda si intende formato il “silenzio assenso”. Il dirigente, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l’assenso illegittimamente formatosi, salvo che l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune stesso. La procedura sopra delineata si applica non solo ai casi di installazione degli impianti di distribuzione stradale di carburanti ma anche ai casi di potenziamento o ristrutturazione. Normativa di riferimento Trasferimento di titolarità Nell’ipotesi, invece, di trasferimento della titolarità di un impianto, l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 32/98 prevede che le parti interessate (entrambe, congiuntamente o disgiuntamente, spiega la circolare del Ministro dell’Industria) ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all’ufficio tecnico di finanza competente per territorio entro quindici giorni. Quest’ultimo ufficio si limiterà a prendere atto della voltura della titolarità dell’impianto senza dover esprimere alcun parere al riguardo. Ovviamente all’atto della voltura della licenza fiscale gli uffici tecnici di finanza avranno cura di accertare che ai propri atti non risultino precedenti di natura fiscale a carico del nuovo gestore dell’impianto che ostino al rilascio della licenza. La comunicazione di cui sopra deve essere corredata dell’atto di compravendita o della cessione del ramo d’azienda regolarmente registrato all’Ufficio del registro competente per territorio. Per quanto concerne le modalità di collaudo degli impianti, sia nuovi che potenziati o ristrutturati, esse restano invariate: pertanto sulla base della previgente normativa, della Commissione di collaudo dovrà essere chiamato a far parte un rappresentante dell’Ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull’idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 32/98 l’autorizzazione per l’installazione e per l’esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformi a quanto previsto entro il 31 dicembre 1998. Normativa nazionale D.Lgs. 11/02/98, n. 32, Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; DM Sanità 20 ottobre 1998, Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati; D.Lgs. 31/03/1998, n. 112; D.Lgs. 26 agosto 1999, n. 346, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 13 febbraio 1998, n.32, concernente la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n.59; Circ. Ministero dell’Interno 27/1/2000, n. 2 (U.A.R.A.L.) – Direzione generale dell’amministrazione civile. Normativa regionale Legge Regionale Calabria 17/3/1986 n. 9 (B.U. 24/3/1986 n. 14) Modifica degli articoli 3, 4, 6 e 15 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 5:Direttive regionali in materia di orari di negozi di attività di vendita al dettaglio di impianti stradali di distribuzione di carburante e dei pubblici servizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.