Notificazioni: nullità e inesistenza
A cura di Marina Leogrande
Il quadro normativo
Gli articoli 156 e 160 c.p.c., applicabili sia agli atti del processo tributario che agli atti impositivi,
disciplinano la nullità della notificazione.
In sintesi, tali norme stabiliscono che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa
la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell’atto, o se vi è assoluta incertezza sulla persona
a cui è fatta o sulla data. Tuttavia, qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato, la nullità non
può mai essere pronunciata.
Dalla nullità si distingue l’inesistenza della notificazione, in particolare, in merito alle conseguenze
giuridiche che ne derivano.
Ma cerchiamo, innanzitutto, di capire quando si realizza l’uno o l’altro fenomeno.
Nullità e inesistenza: quando si realizzano
Dal combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c. emerge che la notificazione è nulla quando si
verificano tre ipotesi:
•
se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia,
•
se vi è assoluta incertezza sulla persona a cui è fatta,
•
se vi è assoluta incertezza sulla data.
In generale, la nullità può essere pronunciata quando l’atto manchi dei requisiti formali indispensabili
per il raggiungimento dello scopo. Ma non può essere pronunciata per inosservanza delle forme, se non
è comminata dalla legge.
In sostanza, la nullità si realizza quando la notificazione sia stata eseguita nei confronti del destinatario
tramite consegna in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano, comunque
un riferimento con il destinatario dell’atto.
Salvo che la legge non preveda la possibilità che sia dichiarata d’ufficio, soltanto la parte nel cui
interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza dello stesso requisito.
Deve farlo, però, nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
E’ nulla, quindi, la notificazione della cartella di pagamento qualora sia stata omessa la compilazione
della relata di notificazione (Cass., sent. n. 6613 del 15 marzo 2013), è nulla la notifica della cartella se
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manca la data di consegna nella copia per il destinatario (Cass., sent. n. 398 del 13 gennaio 2012), è nulla
la notifica dell'atto di appello se avviene presso lo studio del difensore domiciliatario deceduto. Infatti,
la morte del domiciliatario comporta il venir meno dell'elezione di domicilio, e gli atti, quindi, devono
essere consegnati personalmente alla parte (Cassazione, sent. n. 16673 del 20 luglio 2011).
Riguardo l’inesistenza, invece, la giurisprudenza ha, in più casi, stabilito che l'inesistenza può
configurarsi solamente quando la notifica "… sia eseguita in luogo e presso persona che non siano in alcun modo e
per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima, essendo riferibili a tutt'altro soggetto,
assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare"1 e, quindi, per effetto, “la notificazione si consideri non
compiuta ma solo tentata perché l’atto non è mai entrato a far parte dell’ordinamento”2.
La notificazione, pertanto, deve considerarsi inesistente quando è effettuata in un luogo o a persone che
non abbiano nessun riferimento o nessun collegamento con il destinatario della notificazione. L’atto
inesistente non produce alcun effetto giuridico.
Per fare alcuni esempi, la Commissione tributaria Provinciale di Vicenza, nelle sentenze nn. 33 e 37 del
luglio 2012 ha dichiarato l’inesistenza della notifica eseguita da un soggetto non abilitato, nel caso di
specie, l’agente di riscossione. Con la sentenza n. 61/22/10 del 15 aprile 2010, la Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, ha stabilito che “Qualora nell’originale dell’atto da notificare la relazione
sia priva delle sottoscrizioni dell’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla,
non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l’attestazione dell’attività
compiuta”.
Le diverse conseguenze giuridiche prodotte dalla nullità e dall’inesistenza
Una delle differenze più rilevanti che sussistono tra nullità e inesistenza è la possibilità di poter
applicare o meno la sanatoria.
Qualora la notificazione sia nulla, il vizio può essere sanato con il “raggiungimento dello scopo” che,
nella maggior parte dei casi, è dato dalla costituzione in giudizio del destinatario dell’atto. Tale sanatoria
trova applicazione anche se la costituzione è fatta allo scopo di sollevare il vizio di notifica in giudizio.
Infatti se il convenuto si costituisce in giudizio mostra di aver avuto piena conoscenza dell’atto, di
conseguenza egli ha potuto esercitare liberamente il suo diritto di difesa, sanando il vizio.
Tale sanatoria non trova applicazione qualora la notificazione sia inesistente.
1
2
Cassazione, sent. n. 10637 del 13 maggio 2011
Cassazione, sent. n.14487 del 21 giugno 2007
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Un’altra fondamentale differenza tra i due istituti riguarda la possibilità, o meno, di applicare gli articoli
291 e 350 del codice di procedura civile, i quali consentono al giudice, se la notificazione sia nulla, di
rinnovarla qualora rilevi un vizio che comporti la nullità della notificazione e se il convenuto non si sia
costituito, oppure qualora rilevi una irregolare rinnovazione del giudizio. In questa ipotesi il giudice
fissa un termine perentorio affinché l’attore possa rinnovarla.
Ulteriore differenza tra i due istituti riguarda poi il soggetto su cui grava l’onere di provare la
conoscenza dell’atto: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da
parte del destinatario si presume “iuris tantum”, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante
ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume “iuris tantum” la
conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a
provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell’atto3.
Infine, un importante elemento di distinzione tra i due istituti è che l’inesistenza giuridica denunciabile
in ogni tempo, mentre la nullità può essere fatta valere solo con gli ordinari mezzi di gravame.
L’applicazione della sanatoria anche agli atti impositivi
Un contrasto giurisprudenziale ha visto come protagonista l’applicazione, anche agli atti impositivi,
della sanatoria disposta dall’articolo 156 c.p.c., sicuramente applicabile al processo tributario.
Un primo orientamento4 sosteneva che all’avviso di accertamento, essendo un atto esplicativo della
potestà impositiva dell’Amministrazione finanziaria e non avendo natura processuale, non sarebbe stato
possibile applicare ai vizi della notifica il regime delle sanatorie proprie degli atti processuali.
A parere del secondo orientamento5, invece, la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di
accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale,
soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, in virtù del DPR n.
600/1973, art. 60. Pertanto, l'applicazione all'avviso di accertamento delle norme sulle notificazioni
contenute nel codice di procedura civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle
nullità e delle sanatorie da esso dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del
contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per
raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c..
3
Da ultimo, Cassazione, sent. n. 2907 del 7 febbraio 2013
Cass., sent. n. 5924 del 21 aprile 2001, e n. 3513 dell’11 marzo 2002
5
Da ultimo, Cassazione, sentenza n. 6613 del 15 marzo 2013
4
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Le Sezioni Unite, con la sentenza n.19854 del 5 ottobre 2004, hanno risolto la questione affermando
che “La natura sostanziale (dell'avviso di accertamento) non costituisce ostacolo insormontabile all'applicazione di
istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando, come nella specie, vi sia un espresso richiamo nella
disciplina tributaria. (….) Ciò posto, pur in difetto di un espresso richiamo, l'applicazione delle forme sulla notificazione
comporta, quale necessità logica, quella del regime delle nullità (in particolare, quella di origine giurisprudenziale sulla
differenza tra nullità e inesistenza) e quella sulle sanatorie, che costituisce una sorta di limite alla dichiarazione di nullità,
non essendovi alcun principio o ragione sistematica per ritenere che in materia di notificazione di atti di accertamento, pur
regolata dal codice di procedura civile, viga un regime diverso”.
5 aprile 2013
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