. A S. p. CAPITOLO 4 br i ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ li Le vicende delle notificazioni SOMMARIO se 4.1 Quando si possono fare le notificazioni. - 4.2 Documentazione della notificazione. - 4.3 Notificazione per pubblici proclami. - 4.4 Nullità, inesistenza e possibilità di○ sanatoria. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Es 4.1 Quando si possono fare le notificazioni ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ C op yr ig ht © L’art. 42 del vecchio codice di procedura civile del 1865 aggiungeva al dettato della norma attuale (art. 147 c.p.c.) la dicitura: «a pena di nullità», abolita, poi, dal codice del 1940 (quello oggi in vigore). Ciò, per una diversa concezione del significato dei termini orari. Anche in seguito, col nuovo testo, parte della giurisprudenza ha ritenuto che la notifica eseguita oltre l’orario di legge fosse affetta da nullità, alcuni la giudicavano addirittura inesistente. Questa restrittiva concezione interpretativa era dovuta al fatto che si riteneva privo dei poteri certificativi il notificatore che operava al di fuori dell’orario previsto. Per fortuna, con l’andare del tempo, si è fatto marcia indietro. Infatti, l’art. 148 c.p.c. che tratta della relazione di notifica, dispone la sola obbligatorietà della data. Del resto sarebbe ridicolo che le notificazioni fatte attraverso il messo comunale o l’ufficiale giudiziario fossero da ritenersi nulle o inesistenti se eseguite fuori orario, dove, invece, tale limitazione non è prevista per la notifica per posta. Se così fosse, sarebbe agevole verificare l’ingiusto e stravagante risultato derivante da una notifica fatta a mani del messo, che sarebbe nulla poiché ricevuta dal consegnatario fuori tempo massimo, laddove, la stessa notifica, eseguita attraverso il servizio postale, magari alla stessa ora, dovrebbe ritenersi valida. 109 . ○ ○ ○ ○ ○ A Capitolo 4 ○ Es se li br i S. p. A ben vedere, le ore in cui la notifica si può fare sono stabilite nell’interesse del destinatario e delle persone che sono con lui nei luoghi in cui la notificazione è consentita, per non arrecare disturbo in momenti, che, di consueto, sono dedicati alla famiglia, ai pasti e al riposo. Però, proprio perché l’interesse è di questo tipo, è in facoltà della persona o le persone che ne hanno la titolarità di rinunciarvi. Una notifica accettata fuori orario è valida e a pieno titolo. Magari, nella situazione, può accadere che il consegnatario domandi al messo di apporre l’ora accanto alla data, ma questo non fa alcuna differenza: una volta che l’atto viene ricevuto vuol dire che chi lo riceve ne ha l’interesse; semmai, l’indicazione dell’ora può essere richiesta per motivi particolari (mettiamo il caso che quel giorno il destinatario debba ricevere più atti e voglia che risulti la certificazione di quale di questi è arrivato per primo). In ogni caso, se il consegnatario ritiene di non dover ricevere niente fuori orario potrà legittimamente rifiutare l’atto, senza alcuna conseguenza a suo carico, e il messo sarà tenuto a ripassare nella fascia oraria consentita. In materia di «tempo delle notificazioni» si deve, in ultimo, segnalare che l’art. 147 c.p.c. di riferimento è stato oggetto di modifiche ad opera della L. 28-12-2005, n. 263 (applicabile dal 1° marzo 2006). Tali modifiche comportano, chiaramente, un ampliamento delle ore in cui è possibile effettuare le notificazioni. Normativa © Art. 147 c.p.c. (Testo antecedente le modifiche recate dalla L. 263/2005) Tempo delle notificazioni Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20. ht Art. 147 c.p.c. (Testo vigente) Tempo delle notificazioni Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. yr ig Art. 47 disp. att. c.p.c. Ora della notificazione Nella relazione di notificazione di cui all’art. 148 del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l’indicazione dell’ora nella quale la notificazione è stata eseguita. 4.2 Documentazione della notificazione ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Delle operazioni da lui svolte e di ciò che è stato affermato in sua presenza, il messo deve redigere una relazione. Questa non è altro che un’attività di documentazione a cui il notificante è tenuto nell’adempimento delle sue funzioni. Tale attività è regolata dall’art. C op La relata di notifica 110 . ○ ○ ○ ○ ○ ○ p. 148 c.p.c. che dispone come la certificazione dell’eseguita notificazione debba farsi attraverso una relazione dell’ufficiale giudiziario (leggi messo) da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. A Le vicende delle notificazioni S. Normativa br i Art. 148 c.p.c. Relazione di notificazione L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. ig ht © Es se li La relazione che, per attestare la completezza dell’atto Contestualità della compilache porta a conoscenza, deve essere collocata in calce zione della relata allo stesso (cioè in fondo, dopo la firma), è l’unico documento in cui possa trovare riscontro l’attività di notifica svolta dal messo: senza, costui, non avrebbe altro modo di attestare il compimento della propria attività. Inoltre, le risultanze della relazione non possono, per loro natura, essere integrate da successive dichiarazioni o da attestazioni aggiuntive riportate sul registro cronologico delle notifiche. Tutto ciò che è stato fatto deve risultare interamente e contestualmente nella relata. Però, a dire la verità, le relazioni, in effetti, sono due: la prima, diretta al destinatario, è quella sulla copia e avviene nel momento della consegna, è contestuale alle operazioni compiute dal notificatore e documenta tutto ciò che è stato fatto; la seconda, invece, viene apposta sull’originale e di solito non è compiuta in costanza dell’esecuzione delle operazioni di consegna o di deposito, ma in un momento successivo. Il suo contenuto ripete quello che c’è scritto sulla copia, cioè, riferisce di un fatto già avvenuto e documentato ed è destinata al soggetto che ha richiesto la notificazione. La conseguenza di quest’ultima considerazione è la seguente: se non viene compiuta la relazione attestante le operazioni eseguite dal messo, la notificazione non arriva a compimento, mentre, se non viene restituito l’originale con la relazione delle operazioni svolte la notificazione risulta comunque avvenuta, solo che il soggetto che l’ha richiesta non avrà la prova dell’avvenuta notificazione. yr Giurisprudenza op «Del resto, la prova della validità della notifica è data solo dalla relata, unico atto idoneo a fornire la certificazione dell’avvenuta notifica, della data di questa e della persona a cui la copia è stata consegnata» (Cass. 9 febbraio 1998, n. 1337). C «La relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall’ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso» (Cass. 9 febbraio 2001, n. 1856). 111 . ○ ○ ○ ○ ○ A Capitolo 4 ○ br i S. p. «La notifica della sentenza effettuata in modo irrituale perché la relata, anziché essere apposta in calce all’atto, sarebbe stata annotata sul frontespizio, non offre garanzie che la consegna dell’atto sia avvenuta nella sua integralità, e di conseguenza non produce l’effetto giuridico ad esso conseguente (prescrizione ai fini dell’impugnazione), onde deve ritenersi nulla la notificazione così eseguita, ai sensi del novellato art. 156, comma 2, c.p.c., perché l’atto manca dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo.» Aggiungendo poi «….laddove il legislatore ha statuito … sulla scorta della disciplina dell’art. 148 c.p.c. che l’Ufficiale Giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto, dunque ribadendo che proprio la regolare osservanza delle prescrizioni formali imposte dalla legge all’ufficiale giudiziario, in funzione del principio di recezione, è il fondamento degli effetti che scaturiscono dalla notifica, ed inoltre che la relazione — che la legge vuole sia apposta solo in calce alla copia dell’atto notificato e non in qualsiasi altra sede «topografica» del documento — ha la funzione garantistica di richiamare l’attenzione dell’Ufficiale Giudiziario alla regolare esecuzione dell’operazione di consegna della copia conforme dell’originale dell’atto…» (Cass. 21 marzo 2007, n. 6750). Es se li Abbiamo detto che la relata del messo fa piena prova fino a querela di falso, ma quali sono le attestazioni che sono coperte da questa fede privilegiata? Andiamo a vedere. Innanzi tutto bisogna distinguere le attestazioni riguardanti le attività da lui svolte, i fatti ai quali è stato presente e le dichiarazioni che ha ricevuto, che sono tutte coperte da pubblica fede; da quelle, quali ad esempio: le qualità della persona consegnataria dell’atto, l’effettività della residenza del destinatario, la veridicità delle dichiarazioni ricevute e, in genere, tutto ciò che il notificatore apprende da altri, su cui non ha modo di indagare o di verificare. Per queste ultime circostanze, che comunque sono assistite da una presunzione di veridicità, è ammessa la prova contraria da parte dell’interessato con qualsiasi mezzo di prova idoneo, senza bisogno di dover ricorrere alla querela per falso. yr ig ht © DOMANDA: se ci si reca presso l’abitazione del destinatario e al posto di lui trova una persona che si qualifica come moglie, ma nella realtà non lo è perché è solo la sua compagna e non è neanche convivente e, invece, sulla relata viene scritto che è la moglie, il messo deve rispondere di qualcosa? RISPOSTA: certamente no, poiché ha fatto diligentemente il suo lavoro. Non poteva certo indagare se quella persona era veramente la moglie e nemmeno poteva farsi mostrare documenti o altro a comprova di quello che gli era stato dichiarato. Ha scritto, giustamente, quello che gli è stato riferito. Il messo non è responsabile della verità di quello che gli viene detto, ma lo deve riportare fedelmente sulla relata. Semmai, sarà chi ha mentito a rispondere delle conseguenze che derivassero dalle contestazioni dell’interessato. Passiamo ora all’esecuzione delle modalità della relata. Intanto c’è da dire che non ha nessuna importanza che il messo stenda interamente per scritto, cioè di suo pugno, la relata, oppure si serva di timbri. L’importante non è il mezzo adoprato, ma il contenuto che ne risulta. Basta che vi siano state descritte le operazioni C op Contenuto della relata di notifica 112 . ○ ○ ○ ○ ○ ○ se li br i S. p. fatte. Per descrizione delle operazioni fatte si intende il resoconto del lavoro di notifica, per cui, non potrà essere invocata l’applicazione pura e semplice di un articolo per aversi la relata (non si deve scrivere, ad esempio: atto notificato ai sensi dell’art. 139, comma 2, ma deve essere specificato chi ha ritirato l’atto, la sua qualifica rispetto al destinatario, il luogo e tutto quanto occorre. La relata deve risultare in modo che siano descritte puntualmente le operazioni svolte per poter valutare, da parte di chi legge, le effettive modalità di consegna). Il discorso è diverso se la stampigliatura del timbro, quanto la grafia, risultino tanto alterate da non essere comprensibili. In tal caso la conseguenza di ciò è che non è dato conoscere quali operazioni siano state svolte, cioè, quali modalità di notifica siano state seguite. La giurisprudenza ha analizzato la questione ed ha ritenuto che la relata non sia valida ai fini di far decorrere il termine per impugnare l’atto. Inoltre, nella compilazione si deve avere riguardo al precetto contenuto nell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Ecco la norma: A Le vicende delle notificazioni Normativa Es Art. 46 disp. att. c.p.c. Forma degli atti giudiziari I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata. C op yr ig ht © Va detto, comunque, che l’inosservanza di tali prescrizioni costituisce una semplice irregolarità e non influisce sulla validità dell’atto; è sufficiente che le alterazioni e le cancellazioni non siano praticate in modo confusionario ed equivoco tale da non capirci più, perché così la relata è incomprensibile e dunque da considerare radicalmente nulla. Quali sono gli elementi della relazione di notifica? Ce lo dice l’art. 148 c.p.c.: la data e la sottoscrizione del messo, la persona consegnataria dell’atto e le sue qualità, il luogo della consegna. Nel caso, poi, in cui la consegna non sia avvenuta, devono risultare le ricerche (magari fatte sul luogo), anche quelle anagrafiche, eseguite dal messo, i motivi che non l’hanno consentita e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. È chiaro che non sempre è possibile notificare, talvolta può avvenire, ad esempio, che il destinatario si sia trasferito in altro Comune e non si può procedere presso l’abitazione con l’art. 140 c.p.c. perché non ci sta più, non si può neanche fare luogo all’art. 143 c.p.c. poiché si conosce il comune nel quale si è trasferito, ma, come abbiamo visto, non resta altro che inviare l’atto nel nuovo comune di residenza in quanto il potere di notifica 113 . ○ ○ ○ ○ ○ A Capitolo 4 ○ S. p. del messo vale solo all’interno del comune nel quale presta servizio. Dunque, tutte le volte che non si può notificare bisogna dichiarare nella relazione che la notifica è stata omessa e spiegarne i motivi. In tale circostanza, di dichiarazione di atto non notificato, si parla di «accesso negativo» o di «relata negativa». Tra gli elementi necessari per la notifica non si dice dell’ora, infatti non è obbligatoria, si mette solo se lo richiede la parte interessata. Vediamo ora i vari elementi partendo dalla sottoscrizione. i La sottoscrizione è essenziale, senza questa non esiste niente, infatti, una relazione pur fatta nel migliore dei modi che contenesse la minuziosa descrizione delle operazioni svolte, ma che non riportasse la firma del suo autore, non avrebbe alcun rilievo, mancherebbe la paternità dell’atto, con conseguente invalidazione dell’attestazione delle operazioni e dei fatti descritti. Si dovrebbe parlare di atto inesistente. Invece, non si parla di inesistenza nel caso in cui la mancanza della firma sulla copia dell’atto sia frutto di semplice dimenticanza in quanto la stessa compare sull’originale, qui saremmo di fronte ad una semplice nullità sanabile col raggiungimento dello scopo dell’atto. Passiamo ora alla data. Es se li br La sottoscrizione della relata di notifica … La data, apposta dal messo, è uno di quegli elementi che fa fede fino a querela di falso, però, ogni tanto, risulta sbagliata a causa di un errore materiale e magari, nonostante ciò, a volte, è ugualmente riconoscibile. Se poi c’è assoluta incertezza sul giorno, ma non sul mese, vuol dire che l’atto si riterrà notificato a partire dall’ultimo giorno di quel mese. Ancora, se nonostante tutte le deduzioni e gli sforzi di individuarla, non se ne arrivi ugualmente a capo, cioè, vi sia incertezza assoluta, la notificazione sarà da ritenersi nulla, a meno che, l’atto raggiunga ugualmente lo scopo cui è destinato (art. 160 c.p.c). ht © … la data … Anche il consegnatario deve essere ben indicato, un atto che non si sapesse a chi è stato consegnato sarebbe affetto da nullità. Quanto alle qualità della persona ci si deve attenere a quello che dice l’art. 139 c.p.c., per cui, il soggetto che riceve deve essere uno di quelli stabiliti dalla norma (familiare, addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda, portiere o vicino di casa). Ma, nell’ipotesi in cui il destinatario sia colui che ritira l’atto che cosa avviene se c’è discordanza sulla sua persona tra l’indicazione che appare dalla relazione e quella riportata sull’atto? È prevalente quella contenuta nella relazione poiché identifica la persona nei cui confronti il messo ha svolto la sua attività di ricerca e di consegna dell’atto. C op yr ig … l’indicazione del consegnatario … 114 . ○ ○ ○ ○ ○ A Le vicende delle notificazioni ○ i S. p. … e del luogo Per quanto riguarda la mancanza dell’indicazione del luogo della consegna la giurisprudenza sposa varie opinioni, tra loro contrastanti; io preferisco quella di coloro che ritengono che l’omessa indicazione del luogo costituisca soltanto una semplice irregolarità, poiché, a meno che non vi sia incertezza sul fatto che la relazione si riferisca all’atto notificato, deve presumersi che sia avvenuta nel luogo indicato nell’atto stesso. È ben possibile, in tali circostanze, che l’omissione sia dovuta ad una dimenticanza del notificatore. Che cosa succede in caso di discordanza tra originale e copia? Es se li br Anche riguardo a tale questione gli orientamenti della Discordanza tra la relata sull’originale dell’atto e quella giurisprudenza sono divergenti. L’opinione più diffusa è quella che vuole la prevalenza sulla copia della copia sull’originale poiché si considera che la funzione della notifica è principalmente quella di guidare l’atto verso un destinatario predefinito e, in via secondaria, quella di fornire la prova al soggetto che ha chiesto la notifica che questa è stata eseguita. Del resto, è la parte destinataria dell’atto a dover fare affidamento sul testo scritto che le è stato consegnato, che, a buon diritto, presume essere quello corrispondente a quanto si è inteso portare alla sua attenzione. Altri invece ritengono che sia prevalente la relata della persona a carico della quale si verifica la decadenza (nel caso in cui la difformità investa la data). Se la decadenza si rivolge verso il soggetto che ha chiesto la notifica si deve considerare la copia a lui restituita, invece, laddove la decadenza sia a carico del destinatario si deve avere riguardo alla copia a lui consegnata. © Giurisprudenza ig ht «Ai fini della validità della notificazione non è essenziale l’indicazione nella relata della qualità della persona cui l’atto è stato consegnato, ove diversa dal destinatario, né la veridicità intrinseca del contenuto delle dichiarazioni rese in proposito all’ufficiale notificatore al momento della notifica, non trattandosi di circostanza attinente all’attività svolta personalmente dall’ufficiale giudiziario od ai fatti da lui direttamente percepiti, e potendo quella qualità essere accertata anche ex post, ed anche in difformità e in contrasto con quanto risulta dichiarato all’ufficiale giudiziario e da lui riportato nella relata» (Cass. 26 novembre 1984, n. 6113). C op yr «In difetto di querela di falso, l’attestazione contenuta nella relazione dell’ufficiale giudiziario circa la data della notificazione può essere disattesa solo quando, dal contesto dell’atto medesimo, risulti in modo palese ed in equivoco la ricorrenza di un errore materiale; pertanto, ove l’atto da notificare sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario alla scadenza del termine utile, la mera apposizione dell’avviso — ultimo giorno —, non è di per sé sufficiente a far ritenere che la notificazione sia avvenuta nel medesimo, anziché in quello successivo indicato dall’ufficiale giudiziario nella relata» (Cass. 18 gennaio 1984, n. 418). 115 . ○ ○ ○ ○ A ○ ○ 4.3 Notificazione per pubblici proclami ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ p. Capitolo 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ Es se li br i S. Questo tipo di notificazione non interessa l’attività del messo comunale, ma se ne fa cenno per ragioni di completezza. Occorre innanzi tutto precisare che questa forma particolare viene impiegata ogni volta che la notificazione si presenti particolarmente difficile nei modi consueti, a causa del rilevante numero di destinatari o per la materiale difficoltà ad identificarli tutti. In ogni caso i destinatari devono però essere individuati, se non nominativamente, almeno riferendosi ad un unico rapporto già determinato a priori che li comprenda tutti. La trasmissione avviene nei modi più efficaci per portare l’atto a conoscenza dei destinatari (alla radio, con manifesti sui giornali etc. …) secondo l’intendimento del giudice competente. Una copia dell’atto deve poi essere depositata presso la casa comunale del comune dove ha sede l’ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede e un estratto dello stesso deve essere inserito nella «Gazzetta Ufficiale» (un tempo anche nel «Foglio degli annunzi legali della provincia», aboliti con L. 340/2000) del luogo dove risiedono i destinatari. Infine, l’ufficiale giudiziario deve depositare una copia dell’atto, con la relazione e tutta la documentazione dell’attività svolta, presso la cancelleria del giudice competente per il procedimento. Dal momento del deposito il procedimento di notifica è perfezionato e comincia a produrre i suoi effetti. Normativa yr ig ht © Art. 150 c.p.c. Notificazione per pubblici proclami Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L’autorizzazione è data con decreto steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace. C op Art. 50 disp. att. c.p.c. Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami L’istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell’art. 150 c.p.c. è fatta con ricorso steso in calce all’atto. Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso. 116 . ○ ○ ○ ○ ○ 4.4 Nullità, inesistenza e possibilità di sanatoria ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ p. ○ A Le vicende delle notificazioni ○ ○ ○ ○ br i S. Laddove la notifica non viene eseguita secondo le giuste modalità definite dalla legge, siamo di fronte ad una irregolarità, che può avere diversa rilevanza a seconda delle prescrizioni violate. In ogni caso, il fatto di non aver esattamente osservato le regole porta a conseguenze che incidono sulla validità dell’atto solo quando e nella maniera in cui lo stabilisce la legge; non basta una inosservanza qualsiasi del procedimento di notifica a generare conseguenze assolutamente dannose, ma è richiesto la violazione di certi e ben individuati adempimenti. Normativa se li Art. 156 c.p.c. Rilevanza della nullità Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. Può tuttavia essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato. Es Art. 160 c.p.c. Nullità della notificazione La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli artt. 156 e 157. yr ig ht © Le norme che precedono danno luogo ad un bilanciamento che opera sulla nullità, tale da far sì che questa non si compia rigidamente, ma in modo che vi sia un certo temperamento. Si parte dal principio della tassatività relativa delle nullità, nel senso che è la legge a stabilire in modo espresso quali sono i casi in cui la mancanza di un requisito della notifica rende nullo l’atto, ma, con il limite che, in ogni caso, nonostante la mancanza del requisito necessario, l’atto si sana col raggiungimento dello scopo cui è destinato. Si guariscono così quasi tutte le irregolarità. Premesso questo, è bene fare una distinzione tra nullità e inesistenza dell’atto. C op La nullità si ha quando l’atto è stato consegnato in modo Nullità della notifica … difforme dalle disposizioni di legge (si pensi alla notificazione fatta al portiere dello stabile senza che la relazione indichi che la notifica, prima, era stata inutilmente tentata presso l’abitazione; oppure, fatta ad un soggetto tra quelli menzionati dalla norma, quando la consegna avviene in un luogo diverso da quelli previsti dalla legge: come quando l’atto che viene notificato alla madre nella sua abitazione e non invece presso la casa, 117 . ○ ○ ○ ○ ○ A Capitolo 4 ○ p. l’ufficio o l’azienda del destinatario; o anche tutte le volte che dalla relata non si capisca a chi è stato consegnato l’atto poiché il nome del consegnatario è scritto talmente male sulla relata da non poter riconoscere di chi si tratta). In tutti questi casi la notifica si sana con il raggiungimento dello scopo dell’atto; cioè, basta che giunga a conoscenza del destinatario. Pertanto, una volta che l’atto vada in mano alla persona interessata, questa non potrà scalpitare affermando che la notifica è stata fatta in modo irregolare (mettiamo che sia stata eseguita nelle mani della sorella che, però, abita ad un altro indirizzo); di fatto, l’atto notificato è andato in mano al titolare, il quale se ha qualcosa da dire, dimostra di ben conoscere il suo contenuto. La notifica, seppur sia stata fatta in modo irregolare, una volta raggiunto lo scopo, produce nell’interessato quella stessa conoscenza legale che si crea quando tutto il procedimento notificatorio è correttamente osservato. Per quanto riguarda la data, invece, teniamo presente, che, laddove risulta irriconoscibile o addirittura mancante del tutto e non altrimenti ravvisabile in qualche altra parte dell’atto, né recuperabile sulla relata apposta sull’originale, allora si può dire che la notifica è nulla. Pertanto, non può essere riconosciuto validamente un termine dal quale decorre il tempo stabilito affinché l’atto possa essere impugnato. In questo caso l’invalidità non può essere sanata. Però, come abbiamo già detto spesso, se in qualche maniera la data può essere definita: ad esempio, non è leggibile il giorno, ma sono chiari il mese e l’anno, vuol dire che ci si dovrà riferire all’ultimo giorno di quel mese e la notifica sarà da considerarsi eseguita regolarmente a quella data. Diverso è il discorso sull’inesistenza della notifica. © Es se li br i S. … e sua sanatoria Si parla di inesistenza quando la notifica manca del tutto o sia stata fatta in modo tale da non essere riconoscibile nelle forme stabilite dal codice, cioè, eseguita secondo modalità non riscontrabili in alcuna disposizione. Del resto, la notifica è un atto amministrativo e gli atti amministrativi sono tipici, nel senso che vengono costruiti secondo un modello predisposto dalla legge (un determinato atto ha una sua fisionomia, possiede certi requisiti che gli sono propri e lo identificano in mezzo ad atti di diverso tipo); che cosa succede quando il modello tipico dell’atto è così stravolto da non poter più essere riconosciuto? È semplice, l’atto non viene assolutamente considerato come tale e dunque non esiste. Tra le ipotesi di inesistenza si può pensare alla mancanza della firma del messo sia sull’originale che sulla copia dell’atto (in tal caso non c’è chi si assume la paternità dell’atto), alla notificazione fatta a persona deceduta, o ancora, la notificazione indirizzata ad un condominio e fatta ad una persona che non ha niente a che vedere con l’amministratore. C op yr ig ht Inesistenza della notifica … 118 . ○ ○ ○ ○ ○ ○ br i S. p. A proposito della firma c’è da dire che una volta apposta deve essere leggibile e deve potersi identificare quale è l’ufficio di appartenenza del messo, come si legge nella sentenza della Cassazione sez. tributaria dell’11 novembre 2005, n. 22849: «La notificazione posta in esser dal messo notificatore … è priva, inoltre, di qualsiasi timbro di riconoscimento che attesti l’appartenenza ad un ufficio, e di una firma leggibile: anche se il nome è indicato nel testo, la firma di per sé non è leggibile. Di conseguenza non risulta se e da quale amministrazione dipenda il messo … né è possibile alcun riscontro né sulla qualità e sulla stessa persona del messo notificatore». L’inesistenza colpisce l’atto anche quando il messo ha notificato atti giudiziari, come ad esempio il ricorso per cassazione, in tale materia la competenza è dell’ufficiale giudiziario, per cui il messo ha operato senza averne il potere. A Le vicende delle notificazioni li Giurisprudenza se «Sono inesistenti le notifiche di atti giudiziari compiute dai messi speciali dell’amministrazione finanziaria: in considerazione della carenza di potere notificatorio di certi soggetti, assimilabili ai messi comunali … non si tratta di nullità sanabile con la costituzione in giudizio della parte» (Cass. sez. trib. 11 novembre 2005, n. 22849). Es «Orbene, l’atto di notifica n. 2930 del 15 aprile 1999 compilato dal Messo notificatore del Comune di Pisa sotto la dicitura «IL MESSO NOTIFICATORE» non reca alcuna sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione, che è certamente elemento costitutivo essenziale di un atto giuridico come l’atto di notifica, ne determina la giuridica inesistenza. Questa situazione è del tutto insuscettibile di sanatoria in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la quale è prevista solo per la sanatoria della nullità dagli artt. 157 e 160 c.p.c.» (Cass. 2 ottobre 2008, n. 24442). ig ht © La nullità è un vizio sanabile, che colpisce l’atto ma non … e sua non sanabilità lo rende irriconoscibile rispetto al modello stabilito dalla legge (la notifica fatta alla madre ad un indirizzo diverso da quello del destinatario è comunque fatta ad una persona che, in qualche maniera, ha un collegamento con lui); l’inesistenza, invece, è un vizio insanabile (la notifica eseguita in un luogo e nei confronti di una soggetto completamente estranei al destinatario dell’atto, ad esempio: la notifica fatta ad una persona con un nome simile a quello del destinatario presso tutto un altro indirizzo quando tra i due non corrono rapporti di alcun tipo) perché preclude l’identificazione di un determinato atto come tale, cioè lo rende irriconoscibile. yr Giurisprudenza C op «… con il principio della tassatività, viene evitato il rischio di una smodata dilatazione delle nullità verso irrilevanti imperfezioni, mentre con il principio del raggiungimento dello scopo si attua una duplice funzione, quella di comprendere, nel caso in cui l’atto non abbia raggiunto lo scopo, una serie di importanti nullità sfuggite all’indicazione del legislatore, e quella di evitare, invece, irrilevanti pronunce di nullità nel caso in cui lo scopo sia stato raggiunto. L’apprezzamento del giudice di merito sul raggiungi- 119 . ○ ○ ○ ○ ○ A Capitolo 4 ○ p. mento dello scopo e, quindi, sull’avvenuta sanatoria della notificazione, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato» (Cass. 14 dicembre 1973, n. 3396). S. «La notificazione effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell’ambito territoriale cui è addetto non è inesistente ma è nulla, per incompetenza dell’organo notificante, e tale nullità è sanabile ex tunc con la costituzione della parte intimata o con la rinnovazione dell’atto che il giudice deve disporre d’ufficio a norma dell’art. 291 c.p.c.» (Cass. Sez. Lav., 10 dicembre 1983, n. 7308). i «Si versa in ipotesi di inesistenza quando il procedimento notificatorio non si è concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare, di modo che essa debba ritenersi non compiuta, ma solo tentata, in quanto si è di fronte ad un atto del tutto inesistente, perché giammai entrato a far parte della realtà dell’ordinamento» (Cass. 29 maggio 1997, n. 4746). li br «Ai fini della validità della notificazione di un atto (ex art. 160 c.p.c.) per stabilire se vi è o meno incertezza assoluta sulla persona del suo destinatario, occorre esaminare l’intero contesto dell’atto stesso dalla intestazione alla relazione di notificazione, potendo in qualsiasi parte di esso trovarvi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune» (Cass., 10 febbraio 1999, n. 1126). se «La notificazione è qualificabile come inesistente quando la difformità dal modulo legale sia tale che il fenomeno verificatosi risulti inidoneo ad inserirsi nello sviluppo del processo, così come nel caso in cui la consegna dell’atto sia avvenuta a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, ovvero allorché non vi sia stata una qualsiasi consegna dell’atto da notificare» (Cass. Sez. 1, 13 aprile 2000, n. 4753). C op yr ig ht © Es «La notificazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 c.p.c. deve essere completa in tutti i suoi elementi, onde, se la parte ha nominato il procuratore indicando il domicilio dello stesso, deve ritenersi nulla la notificazione eseguita in detto luogo, ma effettuata a soggetto diverso dal procuratore costituito, e comunque senza indicazione del nome del predetto legale, giacché in tal modo non può aversi giuridica certezza che l’atto sia stato conosciuto da chi aveva il compito di valutare la linea difensiva da adottare; tale nullità deve ritenersi sanata ove l’atto abbia in ogni caso raggiunto il suo scopo» (Cass. Sez. Lav., 19 aprile 2000, n. 5148). 120