MIRANDOLA 21.2.2004
1

IL CONTESTO NORMATIVO ED
ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA
DEL
GAS
PRIMA
DELLA
LIBERALIZZAZIONE

IL CONTESTO NORMATIVO ED
ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA
DEL
GAS
DOPO
LA
LIBERALIZZAZIONE
2
1.1
LE FORME DI GESTIONE E LA NATURA
GIURIDICA DEGLI ESERCENTI (I)
La normativa nazionale assegnava la gestione del gas ai
Comuni quale servizio pubblico locale, con diritto di
esclusiva (R.D. 15.10.1925 n. 2578 “Approvazione del
Testo Unico della Legge sull’assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province”).
I Comuni potevano gestire i servizi pubblici locali:
- in economia
- in concessione
- a mezzo aziende municipalizzate comunali o
consortili (D.P.R. 4.10.1986 N. 902 “Approvazione
del nuovo regolamento delle aziende di servizi
dipendenti dagli enti locali”).
3
1.1
LE FORME DI GESTIONE E LA NATURA
GIURIDICA DEGLI ESERCENTI (II)
Con la Legge 8.6.90 n. 142 “Ordinamento
delle
autonomie
locali”
si
introduce
maggiore imprenditorialità nella gestione
dei servizi pubblici locali.
4
1.1
a)
b)
c)
LE FORME DI GESTIONE E LA NATURA
GIURIDICA DEGLI ESERCENTI (III)
in economia;
in concessione a terzi;
a mezzo di azienda speciale, anche per la
gestione di più servizi di rilevanza economica
ed imprenditoriale;
….. omissis…….
e)
a mezzo di società per azioni a prevalente
capitale pubblico locale.
5
1.1
LE FORME DI GESTIONE E LA NATURA
GIURIDICA DEGLI ESERCENTI (IV)
Nella riforma attuata con la Legge 142/90, assume un ruolo
fondamentale l’azienda speciale, che costituisce l’evoluzione
giuridico-istituzionale dell’azienda municipalizzata.
L’azienda speciale:
 è dotata di personalità giuridica e di un proprio statuto
 ha un proprio patrimonio
 ha autonomia imprenditoriale.
L’ente locale esercita il controllo sull’azienda attraverso il
conferimento del capitale in dotazione, la determinazione
degli indirizzi programmatici, l’approvazione dello statuto, la
nomina del Consiglio di Amministrazione.
6
1.2
LE FORME DI GESTIONE E LA NATURA
GIURIDICA DEGLI ESERCENTI (V)
Nel corso degli anni novanta, l’impianto della Legge
142/90 ha subito alcune modifiche, tra cui quella
relativa alla possibilità di costituire, per la gestione
dei servizi pubblici locali, società per azioni senza il
vincolo della maggioranza (L. 23.12.1992, n. 498,
“Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”)
o, con una successiva norma (L. 15.5.97 n. 127
“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo”), società a responsabilità limitata.
7
1.3
IL REGIME GIURIDICO DEI PREZZI
Il regime giuridico dei prezzi del gas era ed è,
quello di sorveglianza.
Prezzi amministrati: l’autorità
pubblica
controlla direttamente
il prezzo del prodotto
Prezzi sorvegliati:
l’autorità
pubblica
stabilisce i criteri per la
definizione del prezzo
8
1.4
L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA
ED IL GAS (I)
Con Legge 14.11.95, n. 481
viene istituita l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas
quale autorità indipendente
con funzioni di regolazione e
di controllo dei settori
dell’energia elettrica e del
gas.
9
1.4
L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA
ED IL GAS (II)
In particolare l’Autorità:
emana
direttive
riguardanti
l’erogazione
dei
servizi da parte degli esercenti
pubblicizza
e
diffonde
la
conoscenza
delle
condizioni di svolgimento dei servizi
valuta reclami e segnalazioni degli utenti
controlla che ciascun esercente adotti una carta
del servizio con indicazioni di standard.
10
2.1
LA LIBERALIZZAZIONE
Il D.Lgs. 23.5.2000, n. 164 “Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144”
recepisce una direttiva europea e dà il via alla
liberalizzazione del mercato del gas.
La liberalizzazione ha lo scopo di promuovere la
concorrenza, incrementare l’efficienza del settore
e migliorare la qualità del servizio.
11
2.2
LE ATTIVITA’ DELLA FILIERA DEL GAS
Le principali attività individuate nella filiera
del gas sono:
l’approvvigionamento
il trasporto
lo stoccaggio
la distribuzione
la vendita
12
2.3
LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA (I)
La distribuzione e la vendita sono le
due attività che hanno maggior
impatto sull’utente finale, cioè sul
singolo cittadino e sull’impresa.
La distribuzione è attività di servizio pubblico: è
affidata dai Comuni mediante gara per un periodo non
superiore a 12 anni.
Dal 1.1.2003 è separata l’attività della distribuzione da
quella della vendita.
13
2.3
LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA (II)
Il distributore opera sul territorio in regime di monopolio
legale (ovvero ottiene la concessione dall’ente locale di
riferimento), gestisce la rete di distribuzione e provvede
ad allacciare il cliente alla rete del gas, e a svolgere tutte
le operazioni connesse alla gestione dell’impianto gas, fino
al contatore.
Il distributore ha la possibilità di rifiutare l’allacciamento
al cliente nel caso in cui il suo impianto interno (la parte di
impianto che collega il contatore con le apparecchiature di
utilizzo del cliente) non sia in regola con le norme di
sicurezza.
Il distributore è anche responsabile di posa, manutenzione,
verifica e lettura periodica del contatore del cliente.
14
2.3
LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA (III)
Il venditore compra il gas all’ingrosso e lo vende al cliente
finale.
Per far giungere il gas acquistato al cliente finale, il
venditore ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di
trasporto nazionale e locale.
Il venditore, oltre a sostenere il costo di acquisto del gas
paga al gestore delle reti di trasporto l’uso della rete
secondo una tariffa che è fissata dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas.
Il venditore è colui che si propone al cliente per fornirgli il
gas, ed è il soggetto con cui il cliente stipula il contratto di
fornitura.
15
2.3 LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA (IV)
Dal 1° gennaio 2003, tutti i
consumatori sono diventati liberi di
acquistare il gas da fornitori sul
mercato.
In pratica il mercato del gas, prima
gestito in regime di monopolio, si è
avviato a divenire concorrenziale: più
operatori sul territorio venderanno il
gas proponendo offerte diverse in
regime quindi di concorrenza.
La liberalizzazione della vendita era iniziata, per i grandi
consumatori, fin dal 1.1.2001.
16
2.4
LA SICUREZZA
Il distributore effettua il solo trasporto del gas per conto delle
aziende di vendita, ed è obbligato ad offrire a tutti i venditori
condizioni identiche e senza discriminazioni.
Le imprese di distribuzione restano responsabili della
manutenzione, della sicurezza e dello sviluppo della rete stessa.
L’impianto, fino al contatore compreso, è gestito dal distributore
che è responsabile della sua sicurezza.
In caso di fughe di gas il cliente dovrà
contattare il numero telefonico indicato in
bolletta e sarà il distributore ad intervenire
con la squadra di pronto intervento.
Il cliente è comunque tenuto a rispettare la
normativa sulla sicurezza degli impianti
interni (la parte di impianto che collega il
contatore con le proprie apparecchiature di
utilizzo).
17
2.5
LA QUALITA’
La concorrenza fra venditori porterà nel tempo a
migliorare la qualità del servizio offerto.
Esistono comunque degli “standard” di qualità
minimi, che devono essere sempre rispettati.
Gli standard minimi di qualità commerciale (che
esprimono la tempestività dell’esercente nel
fornire alcune prestazioni richieste dai clienti)
sono definiti dall’Autorità per tutti i distributori
e venditori.
18
2.6
IL PREZZO DEL GAS
Il prezzo finale del gas è
determinato
da
diverse
componenti e solo per la parte
relativa alla vendita il prezzo
può
essere
stabilito
liberamente dal venditore.
Le altre parti che comprendono il costo sostenuto
per lo stoccaggio (il deposito del gas utilizzato come
riserva), il trasporto (sulle reti nazionali e regionali)
e la distribuzione (sulle reti locali) del gas sono
definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
19
2.7
LA TARIFFA ALL’UTENTE FINALE (I)
La tariffa all’utente finale è data da:
costo
materia
trimestralmente
l’energia e il gas
prima,
definita
dall’Autorità
per
quota per attività di distribuzione
quota per attività di vendita
20
2.8
LA TARIFFA ALL’UTENTE FINALE (II)
La quota per l’attività di distribuzione (o tariffa di
distribuzione) è regolamentata dall’A.E.E.G che ha definito un
nuovo sistema tariffario dal 1.7.2001, sostituendo il
meccanismo in vigore dal 1975, caratterizzato da tariffe
distinte per tipologia di uso del gas.
Ha validità di un anno termico (periodo compreso tra il 1°
luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo) ed è aggiornata
annualmente dalla società distributrice.
E’ costituita da una quota fissa e una quota variabile espressa
in euro per metro cubo, con valori decrescenti al crescere del
consumo (la quota variabile viene applicata secondo la fascia
di consumo di gas suddiviso per scaglioni di consumo, la quota
fissa viene attribuita mensilmente anche in caso di consumo
21
nullo).
2.9
LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI
DISTRIBUZIONE
La delibera n. 237/2000 dell’A.E.E.G ha fissato un metodo
per determinare i ricavi che l’esercente può conseguire, in
un anno termico, per l’attività di distribuzione del gas
metano.
Il metodo provvede a remunerare l’esercente per:
 il capitale investito (reti di distribuzione, impianti,
contatori)
 i costi di gestione (odorizzazione del gas, manutenzione
reti ed impianti, pronto intervento, ecc.).
22
2.10 COME SI CALCOLA
CONSUMO DEL GAS
IN
FATTURA
IL
Il consumo di gas effettuato in un
determinato periodo viene rilevato da un
misuratore (contatore).
A garanzia della correttezza della misura,
ogni misuratore gas è provvisto di un
certificato di conformità (il cd bollo metrico)
che attesta la rispondenza dello strumento di
misura ai criteri dettati dalla legge metrica
italiana.
Il consumo del gas rilevato dal misuratore, di norma due
volte l’anno, o calcolato in via presuntiva, viene addebitato
al cliente con l’emissione di una fattura (bolletta).
23
2.11
LA FATTURA GAS: ASPETTI GENERALI
La bolletta deve riportare in modo obbligatorio,
come qualsiasi altra fattura commerciale, la ragione
sociale del fornitore e del cliente, con i relativi dati
fiscali, la data e il numero della fattura.
La fattura riporta inoltre, di norma ben evidenziati,
l’importo da pagare e la data entro cui effettuare il
pagamento, che può avvenire tramite banca
(sportello o domiciliazione con addebito automatico
sul c/c), in posta, con bonifico oppure on-line,
utilizzando il web.
24
2.12
LE PRINCIPALI VOCI DELLA BOLLETTA
GAS
Le principali voci che compaiono in una bolletta gas sono:
a) la quota fissa, indipendente dal consumo,
che è relativa alla disponibilità del
servizio;
b) i consumi di gas effettuati o presunti, cui
vengono applicati i prezzi unitari vigenti
nel periodo;
c) le imposte, costituite principalmente dalle
accise e dall’IVA
d) il totale importo da pagare.
Viene inoltre evidenziato, ai fini IVA, il riepilogo dei diversi
importi imponibili con la distinta delle aliquote corrispondenti.
25
2.13
LE
TARIFFE
DI
VENDITA
QUALE
STRUMENTO DI PENETRAZIONE DEL
MERCATO
Come accennato, nel prezzo del gas sono comprese
componenti regolamentate (trasporto sulla rete
nazionale, distribuzione locale) o fissate dalla legge (le
imposte).
Viceversa la componente vendita è libera e pertanto,
soggetta alla libera concorrenza di mercato.
Il prezzo proposto al cliente finale sarà così
determinato dai livelli di consumo, dalle modalità di
prelievo (usi tecnologici o riscaldamento) o dalle
politiche commerciali che la società di vendita intende
attuare nei confronti di determinate categorie di
clienti.
26
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I soggetti del nuovo mercato del gas