MIRANDOLA 21.2.2004 1 IL CONTESTO NORMATIVO ED ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA DEL GAS PRIMA DELLA LIBERALIZZAZIONE IL CONTESTO NORMATIVO ED ORGANIZZATIVO DEL SISTEMA DEL GAS DOPO LA LIBERALIZZAZIONE 2 1.1 LE FORME DI GESTIONE E LA NATURA GIURIDICA DEGLI ESERCENTI (I) La normativa nazionale assegnava la gestione del gas ai Comuni quale servizio pubblico locale, con diritto di esclusiva (R.D. 15.10.1925 n. 2578 “Approvazione del Testo Unico della Legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province”). I Comuni potevano gestire i servizi pubblici locali: - in economia - in concessione - a mezzo aziende municipalizzate comunali o consortili (D.P.R. 4.10.1986 N. 902 “Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali”). 3 1.1 LE FORME DI GESTIONE E LA NATURA GIURIDICA DEGLI ESERCENTI (II) Con la Legge 8.6.90 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” si introduce maggiore imprenditorialità nella gestione dei servizi pubblici locali. 4 1.1 a) b) c) LE FORME DI GESTIONE E LA NATURA GIURIDICA DEGLI ESERCENTI (III) in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; ….. omissis……. e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. 5 1.1 LE FORME DI GESTIONE E LA NATURA GIURIDICA DEGLI ESERCENTI (IV) Nella riforma attuata con la Legge 142/90, assume un ruolo fondamentale l’azienda speciale, che costituisce l’evoluzione giuridico-istituzionale dell’azienda municipalizzata. L’azienda speciale: è dotata di personalità giuridica e di un proprio statuto ha un proprio patrimonio ha autonomia imprenditoriale. L’ente locale esercita il controllo sull’azienda attraverso il conferimento del capitale in dotazione, la determinazione degli indirizzi programmatici, l’approvazione dello statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione. 6 1.2 LE FORME DI GESTIONE E LA NATURA GIURIDICA DEGLI ESERCENTI (V) Nel corso degli anni novanta, l’impianto della Legge 142/90 ha subito alcune modifiche, tra cui quella relativa alla possibilità di costituire, per la gestione dei servizi pubblici locali, società per azioni senza il vincolo della maggioranza (L. 23.12.1992, n. 498, “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”) o, con una successiva norma (L. 15.5.97 n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”), società a responsabilità limitata. 7 1.3 IL REGIME GIURIDICO DEI PREZZI Il regime giuridico dei prezzi del gas era ed è, quello di sorveglianza. Prezzi amministrati: l’autorità pubblica controlla direttamente il prezzo del prodotto Prezzi sorvegliati: l’autorità pubblica stabilisce i criteri per la definizione del prezzo 8 1.4 L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (I) Con Legge 14.11.95, n. 481 viene istituita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas quale autorità indipendente con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas. 9 1.4 L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (II) In particolare l’Autorità: emana direttive riguardanti l’erogazione dei servizi da parte degli esercenti pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi valuta reclami e segnalazioni degli utenti controlla che ciascun esercente adotti una carta del servizio con indicazioni di standard. 10 2.1 LA LIBERALIZZAZIONE Il D.Lgs. 23.5.2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144” recepisce una direttiva europea e dà il via alla liberalizzazione del mercato del gas. La liberalizzazione ha lo scopo di promuovere la concorrenza, incrementare l’efficienza del settore e migliorare la qualità del servizio. 11 2.2 LE ATTIVITA’ DELLA FILIERA DEL GAS Le principali attività individuate nella filiera del gas sono: l’approvvigionamento il trasporto lo stoccaggio la distribuzione la vendita 12 2.3 LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA (I) La distribuzione e la vendita sono le due attività che hanno maggior impatto sull’utente finale, cioè sul singolo cittadino e sull’impresa. La distribuzione è attività di servizio pubblico: è affidata dai Comuni mediante gara per un periodo non superiore a 12 anni. Dal 1.1.2003 è separata l’attività della distribuzione da quella della vendita. 13 2.3 LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA (II) Il distributore opera sul territorio in regime di monopolio legale (ovvero ottiene la concessione dall’ente locale di riferimento), gestisce la rete di distribuzione e provvede ad allacciare il cliente alla rete del gas, e a svolgere tutte le operazioni connesse alla gestione dell’impianto gas, fino al contatore. Il distributore ha la possibilità di rifiutare l’allacciamento al cliente nel caso in cui il suo impianto interno (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente) non sia in regola con le norme di sicurezza. Il distributore è anche responsabile di posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente. 14 2.3 LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA (III) Il venditore compra il gas all’ingrosso e lo vende al cliente finale. Per far giungere il gas acquistato al cliente finale, il venditore ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di trasporto nazionale e locale. Il venditore, oltre a sostenere il costo di acquisto del gas paga al gestore delle reti di trasporto l’uso della rete secondo una tariffa che è fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Il venditore è colui che si propone al cliente per fornirgli il gas, ed è il soggetto con cui il cliente stipula il contratto di fornitura. 15 2.3 LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA (IV) Dal 1° gennaio 2003, tutti i consumatori sono diventati liberi di acquistare il gas da fornitori sul mercato. In pratica il mercato del gas, prima gestito in regime di monopolio, si è avviato a divenire concorrenziale: più operatori sul territorio venderanno il gas proponendo offerte diverse in regime quindi di concorrenza. La liberalizzazione della vendita era iniziata, per i grandi consumatori, fin dal 1.1.2001. 16 2.4 LA SICUREZZA Il distributore effettua il solo trasporto del gas per conto delle aziende di vendita, ed è obbligato ad offrire a tutti i venditori condizioni identiche e senza discriminazioni. Le imprese di distribuzione restano responsabili della manutenzione, della sicurezza e dello sviluppo della rete stessa. L’impianto, fino al contatore compreso, è gestito dal distributore che è responsabile della sua sicurezza. In caso di fughe di gas il cliente dovrà contattare il numero telefonico indicato in bolletta e sarà il distributore ad intervenire con la squadra di pronto intervento. Il cliente è comunque tenuto a rispettare la normativa sulla sicurezza degli impianti interni (la parte di impianto che collega il contatore con le proprie apparecchiature di utilizzo). 17 2.5 LA QUALITA’ La concorrenza fra venditori porterà nel tempo a migliorare la qualità del servizio offerto. Esistono comunque degli “standard” di qualità minimi, che devono essere sempre rispettati. Gli standard minimi di qualità commerciale (che esprimono la tempestività dell’esercente nel fornire alcune prestazioni richieste dai clienti) sono definiti dall’Autorità per tutti i distributori e venditori. 18 2.6 IL PREZZO DEL GAS Il prezzo finale del gas è determinato da diverse componenti e solo per la parte relativa alla vendita il prezzo può essere stabilito liberamente dal venditore. Le altre parti che comprendono il costo sostenuto per lo stoccaggio (il deposito del gas utilizzato come riserva), il trasporto (sulle reti nazionali e regionali) e la distribuzione (sulle reti locali) del gas sono definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 19 2.7 LA TARIFFA ALL’UTENTE FINALE (I) La tariffa all’utente finale è data da: costo materia trimestralmente l’energia e il gas prima, definita dall’Autorità per quota per attività di distribuzione quota per attività di vendita 20 2.8 LA TARIFFA ALL’UTENTE FINALE (II) La quota per l’attività di distribuzione (o tariffa di distribuzione) è regolamentata dall’A.E.E.G che ha definito un nuovo sistema tariffario dal 1.7.2001, sostituendo il meccanismo in vigore dal 1975, caratterizzato da tariffe distinte per tipologia di uso del gas. Ha validità di un anno termico (periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo) ed è aggiornata annualmente dalla società distributrice. E’ costituita da una quota fissa e una quota variabile espressa in euro per metro cubo, con valori decrescenti al crescere del consumo (la quota variabile viene applicata secondo la fascia di consumo di gas suddiviso per scaglioni di consumo, la quota fissa viene attribuita mensilmente anche in caso di consumo 21 nullo). 2.9 LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI DISTRIBUZIONE La delibera n. 237/2000 dell’A.E.E.G ha fissato un metodo per determinare i ricavi che l’esercente può conseguire, in un anno termico, per l’attività di distribuzione del gas metano. Il metodo provvede a remunerare l’esercente per: il capitale investito (reti di distribuzione, impianti, contatori) i costi di gestione (odorizzazione del gas, manutenzione reti ed impianti, pronto intervento, ecc.). 22 2.10 COME SI CALCOLA CONSUMO DEL GAS IN FATTURA IL Il consumo di gas effettuato in un determinato periodo viene rilevato da un misuratore (contatore). A garanzia della correttezza della misura, ogni misuratore gas è provvisto di un certificato di conformità (il cd bollo metrico) che attesta la rispondenza dello strumento di misura ai criteri dettati dalla legge metrica italiana. Il consumo del gas rilevato dal misuratore, di norma due volte l’anno, o calcolato in via presuntiva, viene addebitato al cliente con l’emissione di una fattura (bolletta). 23 2.11 LA FATTURA GAS: ASPETTI GENERALI La bolletta deve riportare in modo obbligatorio, come qualsiasi altra fattura commerciale, la ragione sociale del fornitore e del cliente, con i relativi dati fiscali, la data e il numero della fattura. La fattura riporta inoltre, di norma ben evidenziati, l’importo da pagare e la data entro cui effettuare il pagamento, che può avvenire tramite banca (sportello o domiciliazione con addebito automatico sul c/c), in posta, con bonifico oppure on-line, utilizzando il web. 24 2.12 LE PRINCIPALI VOCI DELLA BOLLETTA GAS Le principali voci che compaiono in una bolletta gas sono: a) la quota fissa, indipendente dal consumo, che è relativa alla disponibilità del servizio; b) i consumi di gas effettuati o presunti, cui vengono applicati i prezzi unitari vigenti nel periodo; c) le imposte, costituite principalmente dalle accise e dall’IVA d) il totale importo da pagare. Viene inoltre evidenziato, ai fini IVA, il riepilogo dei diversi importi imponibili con la distinta delle aliquote corrispondenti. 25 2.13 LE TARIFFE DI VENDITA QUALE STRUMENTO DI PENETRAZIONE DEL MERCATO Come accennato, nel prezzo del gas sono comprese componenti regolamentate (trasporto sulla rete nazionale, distribuzione locale) o fissate dalla legge (le imposte). Viceversa la componente vendita è libera e pertanto, soggetta alla libera concorrenza di mercato. Il prezzo proposto al cliente finale sarà così determinato dai livelli di consumo, dalle modalità di prelievo (usi tecnologici o riscaldamento) o dalle politiche commerciali che la società di vendita intende attuare nei confronti di determinate categorie di clienti. 26