*# &wwreffiwffiMffiwffiffiwwffi Cessione d'azienda e rettifica del valore dell'arruiamento di Flavio Dezzani e Luca Dezzani L'azienda è un insieme organico di elementi, comprensivi dell'awiamento, i cui valori - in caso di cessione - possono formare oggetto di rettifÌca fiscale. ll tipico valore che forma oggetto di rettifica è I'awiamento, sia ai fini delI'imposta di registro che ai fìni lres. La rettifica dell'awiamento ai fini dell'imposta di registro è vincolante ai fini lres? i;lliffil*i.,i",,au consiste neuavendita di un complesso di beni dalla cedente alla cessionaria. La cedente deve individuare gli elementi patrimoniali (attività e passività) oggetto di cessione, che presentano uno specifico costo storico o valore di acquisizione. Nella contabilità della cedente, la differenza tra il valore attribuito agli elementi patrimoniali, che deve trovare riscontro nell'atto di vendita, e la somma dei singoli valori contabili (o di libro) dei beni ceduti determina la plusvalenza da cessione. Patrimonio netto a valori di vendita Patrimonio netto a valori contabili (o fiscali) Plusvalenzada cessione Nella contabilità dell'acquirente, gli elementi patrimoniali (ad esempio, fabbricati industriali, impianti, eccetera) devono essere iscritti al valore di cessione e non al valore di libro (costo fiscale e fondo di ammortamento) che gli stessi beni avevano nella contabilità della cedente; per l'acquirente, quindi, I'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali cominci a da zero. La cessioned'azienda- secondoI'art.86, comma 2, e l'art. 101, comma 1, del Tuir - determina una plusvalenza o una minusvalenza. Nel caso di plusvalenza, viene precisato quanto segue: "Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di awiamento, realizzate unitariamente mediante cessionea titolo oneroso". 2. Scritture contabili del cedente Le scritture contabili del cedente sono rappresentate con riferimento al seguente esempio: 40t20r0 il fisco APPROFON D I M ENTO - Bilancio Elementi Costo fiscalmente riconosciuto patrimoniali Fabbricati industriali Fondo ammortame nto fabbricati Impianti e macchinari Fondo ammortamento impianti 3.000 (1.000) -----:--2.000 di vendita 2.700 t.700 (700) e maichinari 1.000 Att-rezzalura Fondo ammortamento Valori 1.300 ó00 (400) aLtrezzaLura )oo Awiamento MaLerieprime 500 Prodotti finiti 800 Crediti Fondo svalutazione crediti 1.200 (60) 1.140 Totale attivo ;.5;; Trattamento di tine rapporto lavoro Debiti Totale passivo Patrimonio netto conferito Nell'esempio proposto, la plusvalenza atnmortta a € 1.500 ed è determinata come differenza tra il valore di realizzo (€ 2.500) e I'ultimo costo fiscalmentericonosciuto(€ 1.000). A norma dell'art. 8ó del Tuir, la plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda concorne a for. mare tl reddtto imponibile della società cedente. A seconda della modalità di assoggettamento a tassazione della plusvalenza, si possóno avere i seguenticasi: 1. tassazione per l'intero importo nell'esercizio del realizzot 2. t";*;;i;tt"-Fr""i"oata in quote cosranti in non p_iùdi cinque esercizi, se l'azienda è posseduta da non meno di tre anni (comma 4 dell'art. 8ó del Tuir). Se la cedente iscrive la plusvalenza nel Conto economiio dell'esercizio di realizzo e - sotto il profilo fiscale - tale plusvalenzaviene frazionata in sede di dichiarazione dei redditi in cinque esercizi, la cedente deve procedere all'iscrizione il fisco 800 r.140 3.ó00 7.O40 ====== 3.600 940 940 4.540 4.540 1.000 2.500 nel Conto economico delle imposte sul la cui contropartita è rappresentata da: debiti tributari (entro l'esercizio successivo), per le imposte relative a 1i5 dellà plusvalenza; fondo imposte, per le imposte relative ai 415 della plusvalenza. La plusvalenza derivantq dalla cessione d'azienda rientra neila base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (ad esempio, Ires), mentre è irrilevante ai fini Irap (circ. Agenzia delle Entrate 26 maggio 2009,n.27lE)1. Di seguito vengono riportate le scritture contabili della società cedente, utilizzando i dati dell'esempio precedentemente esposto. t Qrru.rto sopra trovava applicazione anche nel previgente regime. Infatti, l'art. Il, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 7997' n. 446 labrogato dall'art. l, comina 50, lettera f), n. 3, della L. 24 dicembre 2007, n.2441, disponeva che: "Ai fini della determinazione della base imponibile ... concorrono ... le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentaìi non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda ...". BiIancio-APPROFONDIMENTO G43g Diversi Fondo ammortamento fabbricati Fondo ammortamento impianti e macchinari Fondo ammortam ento.attî ezzatura Fondo svalutazione crediti Trattamento di fine rapporto Debiti Credito verso cessionario 9.200 1.000 700 400 ó0 3.ó00 940 2.500 a a a a a a a Fabbricati industriali Impianti e macchinari 3.000 1.700 ó00 400 800 1.200 1.500 Rimanenze materie prime Rimanenze prodotti finiti Crediti Plusvalenza da cessione Nelle scritture contabili del cedente non figura la voce "Alviamento", in quanto il medesimo è stato prodotto internam ente dall' azienda. Il valore dell'awiamento (€ 500) è stato concordato tra le parti e - per il cedente - concorre a formare la plusvalenza da cessione pari a € 1.500. La scrittura relativa del credito è la seguente: j ,,oo Credito verso cessionario Detennínazíone dcîle ìmposte sul reddìto relatív e alln plusv alenzs. Per ipotesi: 1. ricorrono i requisiti tempoiali previsti dall'art. 8ó del Tuir per il frazionamento della tassazione della plusvalenza in cinque esercizi a Plusvalenza 1/5di 1.500= 300 4/5di 1.500= 1.200 I partire da quello di realizzo della plusvalenza medesima; 2. la cessioneviene effettuata nel 2010; 3. la tassazione viene indicata con aliquota del 30o/o. fmposte sul reddito 2010 Ires 30o/o= 9O fmposte differite esercizi successivi Ires 30o/o= 360 La scrittura contabile della società cedente, limitatamente alle imposte sul red.dito relative alla plusvalenza,è la seguente: Imposte sul reddito a a a Debiti rributari Fondo imposte 90 -"1 ===::: 3; Scritture contabili dell'acquirente L'acquirente(o cessionario)dell'aziendaiscrive nelle proprie scritture contabili gli elementipa- trimoniali ai valori indicati nell'atto di acquisto, compreso il valore dell'alwiamenLo,che assumono riìevanzafiscale. Le scritture contabili sono le sesuenti: 40t2010 il fisco I e+se APPROFONDIMENTO - Bilancio Diversi Fabbricati industriali Impianti e macchinari Attrezzatura 2.700 1.300 materre pnme Rimanenze prodotti finiti Crediti 800 1.1,40 a a a Trattamento di fine rapporto Debiti Debito verso cedente 2.500 Debito verso cedente 4. Rettifica fìscale dei valori cessione dell'azienda di I valori di cessione dell'azienda possono essere rettificati ai fini delle seguentiimposte: o imposta di registro; . Ires. Il tipico elemento costitutivo dell'azienda che forma oggetto di lrequente rettifica fiscale è l'avviamento. Tale valore può essererettificato sia ai fini dell'imposta di registro, sia ai fini Ires. In numerosi casi, gli Uffici fiscali rettificano dapprima il valore dell'awiamento ai fini delI'imposta di registro e successivamentetale valore viene assunto ai fini Ires per determinare l'ammontare della plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda. Con sent. n. 411,7del22 maîzo 2}02,la Corte di Cassazioneritenne - per la prima volta - vinco' lanti i valori deflnlti per I'imposta di regi' stro ai fini dell'imposta sui redditi:. ' Si riporta lo stralcio della Cass.,sez. trib., 22 marzo 20O2 (27 settembre2001), n. 4117 - Pres. Cantillo, Rel. Altieri, in banca dati'lhsconlind' : "Per.quanto concerne larrlevarlza del valore ritenuto congruo ai fini dell'imposta di registro per l'accefiamento, ai fini dellimposizione sul reddito d'impresa, di plusvalenze conseguenti alla cessione di azienda e riferite all'alwiamento, occorre, innanzitutto, considerare che, pur non essendo espressamenteprevisto dalle leggi d imposta un vincolo giuridico ad un valore divenuto definitivo ai fini dell'applicaziqne di un altro tributo, né esistendo nell'ordinamento fiscale italiano (a differenza di altri ordinamenti) una disciplina generale sull'àccefiamento di valore di beni o di atti economici ai fini dell'imposizione fiscale, il fisco 40t2010 3.ó00 940 2.500 tale vincolo deriva, comunque, dai principi costituzionali. Nella sentenza3l ottobre 1995,-n. 473,la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla compatibilità coi principi costituzionali della possibilità che un bene subisca una diversa valutazione ai fini dell'imposta di registro e deìI'IN\,TM, applicate per un trasferimento del bene stesso, 'II principio di uguaglianza impone ... ha affermato che che se il valore dello stesso immobile viene riconosciuto per ragioni obiettive nei confronti di un debitore d'imposta, esso non può esserediverso ove si tratti di un contribuente di un'altra imposta connessa e nello stesso contesto, che pur si riferisce al trasferimento dello stessobene. Il principio della capacità contributiva esige che la medesima situazione di fatto non può che essererivelatrice della stessacapacità contributiva e quindi dell'analogo prelievo fiscale'. Tali principi sono stati riconosciuti anche dalla giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza 29 nl'arzo 1'99O,n. 2575, questa Corte, sempre in relazione all'ammissibilità di una diversa valutazione del bene trasferito ai fini delf imposta di registro e dell'INVIM, ha osservato che l'art. 97 della Costituzione impone all'Amministrazione finanziana, in osservanza del dovere di imparzialità, una unifor-rnevalutazione del bene il cui trasferimento è colpito 'apparendo stridente a chiunque col più da diversi tributi elementare senso di giustizia che un medesimo bene, in un medesimo momento e contesto ... possa avere agli effetti fiscali due valori diversi, a seconda del contribuente dal quale ciascuna imposta è dol'uta'. La Corte ritiene che tale principio debba essereapplicato anche nella specie, nella quale si tratta di un medesimo cespite, l'alwiamento, il cui valore deve esseredeterrninato da diversi organi della stessaAmministrazione nello stesso contesto temporale e in relazione ad uno stesso atto economico (trasferimento di azienda), per il quale le singole leggi d'imposta non impongono speciali e divergenti criteri per la determinazione deì valore dell'awiamento' Inlatti, sial'art. 54, comma quinto, del D.P.R. 22 dicembre 198ó, n. 917 ai fini della tassazione diretta delle plusvalenze conseguite mediante cessione a titolo oneroso; sia l'art. 51, quarto comma, della legge di registro (D.P.R. 26 Bilancio - APPRO FON D I M ENTO Nel tempo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è rimasta costante. Si segnala, da ultimo, l'ordinanza della Cassazionen. 18705 del 9 giugno 2010, depositata il 13 agosto 2010 (Pres. Lupi, Rel. D'Alessandro)3: "Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di accertamento del reddito d'impresa, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applièazione dell'imposta di.registro può essere legittimamente utilizzato dall'Amministrazione hnanziaira come dato presuntivo ai fini dell'accertamento di una plusvalenza patrimoniale reafizzata à seguito di cessione dell'azienda, restando a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, mediante la prova, desumibile dalle scriitture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad vn prezzo inferiore (Cass. 4057107,21055/05). La circostanzache il valore nella specie accertato derivi da accertamento con adesione dell'acquirente non muta evidentemente i termini della questione, restando salva la possibilità per il venditore di offrire la prova contraria". Recentemente, la Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. III, con sent. n. 202 del 17 maggio 2010, non ha condiviso l'orientamento della Cassazione,con la sesuentemotivazionea: aprile 1986,n. 131) sí limitano a stabilire che alla determinazione del valore dell'azienda trasferita concorre anche I'awiamento". 3 ln" il fisco' n.34/2OlO,fascicolon. l, pag. 5512. Si riporta lo stralcio della Comm. trib. prov. Milano, Sez. IlI, n. 202 del 17 maggio 2010, in " íl fiscd' n. 35l2OlO, îascicolo n. l, pag. 5709, cfo. F. Garganese, Valore di avtt"iamento ai fini dell'imposta. di registro: effetti sull'accertamento della plusualenza, in " il fiscd' n. 3512010,fascicolo n.2, pag. 5755: "La richiesta dell'ufficio di pretendere per il venditore la plusvalenza calcolata sul valore dell'atto di compravendita, definito ai fini dell'imposta di registro in capo all'acquirente, per il Collegio giudicante, non regge affatto. La tassazione di un atto di compravendita, è cosa ben diversa se anàlízzata dal punto di vista del compratore, o di chi vende I'attività commerciale. 'negozio giuridico' È pur vero che il preso in esame dallîfficio è url tuttuno e, quindi, dowebbe essere, in linea generale, confermato'quanto dichiarato dalle pani'. Ma anche se il va.loreenunciato nell'atto venisserettificato dall'ufficio accertatore, ben diversi sarebbero gli interessi economici delle due parti contraenti,.in quanto, per il maggior valore della posta 'arwiamento' (che è quella che lufficio rettifica nella stragrande maggioranza dei casi) vengono applicate due tassazioni diverse,.una per ì'acquirente e l'altra per il venditore. 6435 | "fl valore di awiamento. e, in generale, dell'azienda, calcolato ai fini del registro, non può essere assunto 'tout court' quale elemento di prova nell'ambito degli accertamenti ai fini dell'imposta sui redditi, particolarmente se frutto di attività di accertamento e definizione nei confronti dell'acquirente e non dell'alienante. L'Amministrazione frnanziaria non può fondare l'accertamento su meri indizi senza avere riguardo al contenuto delle scritture contabili ed all'effettiva situazione economica del contribuente". ' La maggior imposta che l'acquirente va a corrispondere all'erario, sul maggior valore definito con l'ufficio, è limiIata ad una percentuale proporzionale del 3o/o,oitre interessi e taÌvolta sanzioni. Aliquota totalmente diversa è riser-vata invece al venditore, e più elevata, di non poco, e tra l'altro progressiva a quella del 3ak richiesta all'acquirente. Ecco pèr cui, nel caso in esame, pafie acquirente ha concordato il tutto con l'ufficio e nulla ha definito Darte venditrice. 'un Pur essendo I'atto di compravendita unicum' fra le parti interessate, per il Collegio giudicante, ognuna delle 'libera' due è di definire con l'amministrazione finanziaria, il vaiore dell'a'"r,u.iamento, che costituisce plusvalenza da assoggettare ad IRPEF, per parte venditrice. Per i contraenti l'atto di compravendita è inteso come 'universitas' dei beni aziendali, compreso l'ar,viamento: tutto questo ha una doppia sfaccettatura, la cui configurazione pofia ad un carico fiscale che è di peso diverso, e alquanto differente, fra le parti stesse. Ogni parte è libera di chiudere come r,rrole con l'ufficio accertatore la propria posizione e, per la Sezione giudi cante la definizione del valore eseguita sulla posta'alviamento' da parte del compratore, non peò pregiudicare parte venditrice. In detto caso, sul medesimo atto, possiamo avere due valori: uno per l'acquirente e l'altro per il venditore. Quindi detto valore, calcoiato ai fini del registro non può essere assunto'tout court'quale elemento di prova nell'ambito degli accertamenti ai fini dell'imposta sui redditi. L'ufficio, ai fini dei registro, passa dalla tassazione del valore venale ad una tassazione matematica, non valida certamente per il venditore perché non tiene conto delle scritture contabili, degti atti aventi data certa, delle risultanze derivanti da ispezioni ed altro ancora; tiene invece conto degli utili futuri, aspetti questi che non interessano più parte venditrice. Nel caso in esame, per il Coìlegio, l'operato dell'ufficio è costituito da meri indizi o da presunzioni che non hanno i requisiti della gravità, precisione e concordanza, non validi per il venditore. Gli accefiamenti presuntivi basati sull'applicazione automatica della definizione di maggiori valori ai fini del registro, non possono trovare validità anche sul vefsante delle imposte dirette. La forza del venditore, rispetto al compratore sta appunto nel fatto che il primo individua nelle scritture contabili in suo possesso (contabilità ordinaria o.semplificata) o in altri elementi gli strrrmenti a disposizione per la propria difesa, aspetti questi che tante volte l'ufficio non considera". 40t2010 il fisco