PROVINCIA DI LIVORNO
UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI
SEZIONE DI STUDI POLITICHE SOCIALI
GUIDA DELLE
COOPERATIVE
SOCIALI
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
GUIDA DELLE
COOPERATIVE
SOCIALI
Le Cooperative Sociali e i loro Consorzi
iscritti all’Albo Regionale
articolazione provinciale di Livorno
1
2
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
La Guida delle Cooperative e dei loro Consorzi è stata realizzata dall’Ufficio Qualità sociale, Unità di
servizio 4.1 - Provincia di Livorno - via Marradi 116, telefono 0586/264628-23-25 fax. 0586/264626,
e-mail: [email protected],
[email protected],
[email protected]
Stampa MEDIAPRINT Livorno
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
3
Sommario
I. Introduzione ..........................................................................................................
5
II. Presentazione della Guida ...................................................................................
6
III. Le Cooperative Sociali nel quadro normativo della L. 381/91............................
7
IV. L’iscrizione all’ “Albo delle Società Cooperative” .............................................
11
V. L’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ........................................................
13
VI. Le Cooperative Sociali e i Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle
Cooperative - articolazione provinciale di Livorno ...........................................
19
1.
2.
3.
4.
Zona Livornese ................................................................................................
Zona Bassa Val di Cecina Livornese ...............................................................
Zona Val di Cornia Livornese ..........................................................................
Zona Elba Livornese .......................................................................................
19
42
54
60
VII. Alcuni dati dell’O.P.S. della Provincia di Livorno .............................................
69
Appendice:
normativa .......................................................................................................
F.A.Q. ............................................................................................................
89
106
4
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
§. I
5
Introduzione
La Guida delle Cooperative Sociali conclude la serie di approfondimenti che l’Amministrazione provinciale di Livorno ha voluto dedicare ai soggetti del No profit locale.
La presente pubblicazione si propone di favorire la conoscenza a l’interesse verso la cooperazione sociale tra gli “addetti ai lavori" e non solo, per rappresentare in maniera più ampia
le caratteristiche di un interlocutore ormai indispensabile nella definizione delle politiche di
integrazione socio-sanitaria, di formazione e lavoro, di inclusione delle fasce deboli a rischio
di esclusione sociale, di sviluppo locale sostenibile, in altre parole, nella definizione delle
nuove politiche di welfare.
A Livorno la cooperazione sociale nasce ben prima della approvazione della legge 381, avvenuta nel 1991, anche se è indubbio che questo provvedimento ha contribuito alla affermazione del fenomeno anche nella nostra provincia.
La legge 381, il cui contenuto è frutto di una mediazione fra esperienze culturali e sociali
diverse, ha sicuramente ‘messo ordine’ e dato maggiore dignità al settore, poiché per la
prima volta definisce la cooperazione sociale che “ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini” offrendo servizi socio-sanitari ed educativi (le cooperative ‘di tipo a’) o svolgendo attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (le cooperative ‘di tipo
b’).
Come le precedenti Guide, anche in questo caso si è voluto offrire uno strumento di facile
consultazione e dall’impostazione semplice, che con l’aiuto delle Cooperative può essere
migliorato ed aggiornato.
Con questo lavoro ci auguriamo di poter fornire maggiori conoscenze sulla realtà della cooperazione sociale nella provincia di Livorno, in particolare di offrire una “fotografia” del fenomeno delineando le caratteristiche distintive delle cooperative sociali presenti nel territorio
provinciale.
La Vice presidente della Provincia di Livorno
Assessore alla Qualità sociale
Monica Giuntini
6
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
§. II Presentazione della Guida
La Guida delle Cooperative sociali nella Provincia di Livorno è rivolta a tutti i cittadini che
vogliono conoscere la realtà della Cooperazione sociale nella nostra Provincia, poiché intende offrire una mappatura delle società che operano sul territorio. Per questo nella strutturazione della Guida si è voluto, come già nelle precedenti Guide dedicate ai protagonisti del
Terzo Settore, lasciare spazio alle singole Cooperative, dando loro modo di “presentarsi”
attraverso una scheda sintetica che fornisse le indicazioni principali sulla loro attività.
Grazie all’attività di sportello che effettua quotidianamente l’Ufficio è stato possibile raccogliere le indicazioni e suggerimenti degli stessi utenti, a seguito delle quali è sembrato importante inserire nella guida una serie di informazioni utili sulla normativa di riferimento e
sull’ iscrizione all’Albo regionale di cui la Provincia è articolazione territoriale.
E’ doveroso ringraziare le Cooperative ed i Consorzi che rispondendo alla nostra richiesta
hanno permesso di raccogliere le informazioni necessarie, contribuendo in prima persona
alla realizzazione di questo prodotto che vuole essere strumento utile per tutti i cittadini.
Un ringraziamento particolare, infine, va alla dr.ssa Sonia Antonini, collaboratrice dell’Ufficio
Qualità sociale, che ha curato la stesura della Guida.
Provincia di Livorno
Unità di Servizio 4.1,
“Cultura, Istruzione, Sport e Attività Sociali”
Dirigente dr. Paolo Dini
Ufficio Qualità Sociale
Responsabile Dr.ssa Caterina Tocchini
Sig.ra Laura Cantini
Via Marradi 116, 57100 Livorno
Tel. 0586/264628/23/25 - Fax 0586/264626
e-mail: [email protected],
[email protected],
[email protected]
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
7
§. III Le Cooperative Sociali nel quadro normativo della L. 381/91
Negli ultimi decenni, in Italia, le cooperative sociali hanno assunto un ruolo di rilievo tra le
organizzazioni impegnate nel fornire prestazioni di interesse collettivo. Sviluppatesi nel corso degli anni ’80, rappresentano, oggi, una componente significativa dell’offerta di servizi
sociali, che erogano in maniera più rispondente alle effettive esigenze delle comunità locali
e, soprattutto, delle persone svantaggiate.
Le ragioni di questo sviluppo vanno ricercate:
™ nella crisi del modello pubblico di welfare e nella più generale crescita delle iniziative solidaristiche su base comunitaria;
™ nell’opportunità, consentita da tale formula, di gestire servizi aventi una certa complessità organizzativa, in modo imprenditoriale, democratico e trasparente, avvalendosi di una veste giuridica ad hoc. La cooperativa è, infatti, regolata da obblighi
amministrativi e da un sistema di garanzie verso terzi uguagliabile a quello delle
società di capitali oltre ad essere soggetta ad ispezioni da parte del Ministero del
Lavoro, circostanze ulteriormente rafforzate nei confronti delle cooperative sociali
disciplinate dalla l. 381/91;
™ in quei fermenti innovativi, presenti all’interno del movimento cooperativo, tesi a riscoprire e a comprendere in modo nuovo la sua vocazione storica: l’impresa sociale, infatti, non può limitarsi a soddisfare al meglio gli interessi degli associati, ma
deve avere lo scopo di estendere i propri benefici anche al di fuori della compagine
sociale;
™ nel freno alle nuove assunzioni nel pubblico impiego cui si è assistito nel corso degli anni ’80, al fine di optare per una gestione delegata dei servizi;
™ nella consapevolezza, avvertita soprattutto negli anni ’90, dei limiti del modello “tutto pubblico” di Stato sociale, che ha portato a considerare attentamente la cooperazione sociale come un’interessante e credibile formula per attuare politiche di
depubblicizzazione dei servizi alla comunità, più bilanciate a favore delle formazioni sociali intermedie. In tale contesto si è inserita, nel 1991, la legge 381, che ha
recepito e codificato, per la prima volta nel nostro ordinamento, un nuovo modello
di imprenditoria, germinato naturalmente dal tessuto statale: l’impresa sociale.
Le cooperative sociali sono disciplinate nel nostro ordinamento dalla Legge 381 dell’8 novembre 1991 “Disciplina delle cooperative sociali” che, definendo le finalità e individuando le modalità di realizzazione, fornisce precise e preziose indicazioni in merito alla natura
di tali imprese. La 381, infatti, costituisce una novità nel panorama normativo italiano, poiché
introduce una nuova tipologia d’impresa, un soggetto sui generis, definibile come impresa
sociale, che presenta una sorta di inversione speculare tra i fini e i vincoli/opportunità, rispetto all’impresa ordinaria. Essa è caratterizzata, al contempo, da natura pubblicistica per
quanto riguarda le finalità e da natura privatistica per ciò che concerne la forma organizzativa.
8
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Si delinea così un nuovo concetto di cooperativa: non più con lo scopo della crescita economica, ma con il fine del miglioramento del benessere sociale, seppur nel rispetto dei criteri di razionalità economica e d’efficiente impiego di tutte le risorse disponibili. Le cooperative
sociali, infatti, precisa l’articolo 1 della L. 381, hanno lo scopo principale e prevalente di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini attraverso:
a) La gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e educativi;
b) Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Lo scopo mutualistico è perciò integrato in un più ampio fine solidaristico: il perseguimento
dell’interesse generale alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, che
dunque va indicato nello statuto come il principale scopo sociale. E nell’oggetto sociale,
quindi, è da individuarsi l’attività economica prevista per il conseguimento di tale più vasto
obiettivo. Tale attività deve essere lecita e non contraria all’ordine pubblico, in caso contrario
la cooperativa è da ritenersi nulla. Anche qualora manchi, nell’atto costitutivo e nello statuto,
qualsiasi indicazione relativa all’oggetto sociale ne consegue inevitabilmente la nullità della
società. L’oggetto sociale, poi, deve essere determinato o determinabile, vale a dire esso
non deve essere formulato in modo eccessivamente vago e l’attività economica non deve
essere generica. Infine, l’oggetto sociale può essere costituito da più attività economiche
ma, benché plurimo, non deve in ogni caso prevedere tali e tante attività da doversi considerare indeterminato.
La definizione di cooperativa sociale si può così sintetizzare:
- piccola dimensione, raccordo con la comunità locale, territorialità;
- vicinanza al mondo del volontariato;
- propensione a sviluppare servizi sociali non tradizionali e non concorrenziali con i
servizi pubblici;
- capacità di integrare risorse umane ed economiche di diversa origine, per destinarle ad obiettivi sociali;
- possibilità di creare nuova occupazione;
- gestione e organizzazione di servizi sociali secondo criteri e modalità di impresa,
ma senza fini di lucro (impresa sociale);
- impresa ad elevata partecipazione dei soci.
Tipologie di cooperative sociali
La legge individua due tipologie di cooperative sociali:
x le cosiddette cooperative “di tipo A” destinate ad occuparsi della gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi.
La novità principale in relazione alle cooperative di tipo “A” si rinviene nella possibilità di operare anche nel campo dell’educazione e non solo in quello dei servizi sociali e sanitari.
Inoltre, all’articolo 10 è prevista la possibilità di integrare nella compagine sociale professionalità specialistiche (medici, psicologi, psicoterapeuti), in modo che essa sia in grado di offri-
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
9
re servizi integrati sia per aree di intervento sia per professionalità impiegate. Rientrano in
questa categoria le cooperative di assistenza domiciliare e quelle cosiddette di solidarietà
sociale;
x le cosiddette cooperative “di tipo B” destinate allo svolgimento d’attività produttive
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Elemento innovativo introdotto dalla legge risiede nel fatto di aver individuato tali organismi
come strumento privilegiato e specialistico per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e come soggetto titolato a svolgere una formazione professionale “sul campo”, a lavorare per una piena integrazione sociale delle persone in difficoltà e a favorire, laddove possibile, un loro successivo inserimento lavorativo esterno alla cooperativa stessa.
Sono persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, gli invalidi fisici, gli invalidi psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione.
Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari
sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del decreto
legislativo del Capo Provvisorio del Capo dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa
stessa. La condizione di persone svantaggiate deve risultare dalla documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Il terzo comma dell’articolo 4 ha ad oggetto l’esonero del pagamento delle contribuzioni obbligatorie previdenziali e assistenziali alle persone svantaggiate per le quali le cooperative
sono impegnate in attività di reinserimento lavorativo.
In proposito, gli uffici centrali dell’INPS hanno precisato che l’esonero contributivo, che
comprende anche la quota a carico del lavoratore, si applica alla data di decorrenza
dell’iscrizione nell’apposita sezione del registro prefettizio ai soci svantaggiati delle cooperative. In considerazione del fatto che questo tipo di cooperative sociali si propongono la duplice sfida di abilitare al lavoro soggetti svantaggiati e di produrre beni e servizi collocabili
sul mercato, la legge 381/91 prevede per esse alcune agevolazioni:
- gli enti pubblici possono, in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali “di tipo B” per la fornitura di
beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi;
- le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale
ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta
alle persone svantaggiate sono state ridotte a zero.
Tali agevolazioni permettono di trasformare persone diversamente destinate a pesare sulla
collettività (in termini di pensioni d’invalidità, di mancato gettito fiscale, di costi per l’ordine
pubblico e la giustizia) in lavoratori produttivi e capaci anche d’autonomia economica, con
evidente vantaggio per lo Stato.
10
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
La circolare 153/96 del Ministero del lavoro inoltre ritiene legittima, anche se in modo discutibile, la cooperativa polifunzionale o ad oggetto sociale plurimo, ossia quella che svolge
contemporaneamente le due attività, a condizione però che sussistano determinate condizioni, ovvero:
- che le tipologie di svantaggio e/o le aree d’intervento siano chiaramente indicate
nell’oggetto sociale della cooperativa;
- che le finalità della cooperativa siano tali da rendere necessario l’esercizio coordinato delle
attività sociosanitarie e d’inserimento lavorativo;
- che l’amministrazione della cooperativa permetta una netta separazione delle attività sociosanitarie da quelle di inserimento lavorativo, così da consentire le agevolazioni previste
per queste ultime.
I Consorzi
Le imprese consortili territoriali raggruppano le cooperative sociali al fine di affrontare il mercato razionalizzando risorse e strumenti. Attuano linee strategiche di politica
sociale.
I Consorzi di Cooperative Sociali presentano le seguenti caratteristiche:
• territorialità: il consorzio è costituito da cooperative operanti in un'area geografica
(provinciale) entro cui si sviluppa l'azione
• intersettorialità: aggrega cooperative che svolgono attività diverse , sia di servizi
sociali sia di inserimento lavorativo, evitando, come consorzio di assumere
una caratteristica specialistica.
• sperimentazione: grazie al coagulo di esperienze delle diverse cooperative il
consorzio può sperimentare nuove iniziative di cooperazione in nuovi settori.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
11
§. IV L’iscrizione all’“Albo delle Società Cooperative”
Il D.M. 23.6.2004 ha istituito l'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive, che con circolare attuativa del 6.12.2004, ne ha disciplinato le modalità di iscrizione.
Tale Albo, che ha sostituito i Registri Prefettizi e lo Schedario Generale della cooperazione,
è gestito con modalità informatiche dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di
Commercio.
Esso è suddiviso in due sezioni: la I dedicata alle Società cooperative a mutualità prevalente, in cui devono iscriversi le Cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512,
2513, e 2514, del Cod. Civ.; la II dedicata alle Società cooperative diverse da quelle a
mutualità prevalente: nella quale si iscrivono le Cooperative diverse da quelle a mutualità
prevalente.
Nell'ambito della I° sezione è stata creata un ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ad esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo direttamente dalla legge.
L’iscrizione all’Albo da parte di tutti gli enti interessati, è necessaria, oltre che ai fini anagrafici, quale presupposto per la fruizione dei benefici fiscali indicati all’art. 223-duodecies delle
norme di attuazione e transitorie del c.c. contenute nel R.D. 30 marzo 1942, n. 318, Sez. V,
Capo I, come modificate dall’art. 9 del
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6”.
Con riguardo alle Cooperative Sociali, l’iscrizione al nuovo Albo appare particolarmente
significativa anche per l’acquisizione di diritto della qualifica di ONLUS. ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, “Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”: infatti, il
comma 8, dell’art. 10, del D.Lgs. in parola dispone che “sono in ogni caso considerate Onlus, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità […] le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all’art. 8 della predetta legge n. 381
del 1991 che abbiano la base sociale formata per il100% da cooperative sociali […]”.
La Circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, n. 168/E, “Decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (Onlus)”, al capoverso 1.9, ha, poi, precisato che “La norma, in attuazione
della delega recata dall’articolo 3, comma 189, lettera b) della legge 662 del 1996, sancisce
l’automatica qualifica come Onlus dei seguenti soggetti: […]cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni”.
In conclusione, ad oggi sarà l’iscrizione della Cooperativa Sociale presso la Sezione
“Cooperative a mutualità prevalente di diritto”, dell’Albo delle società cooperative, a far acquisire di diritto alla medesima la qualifica di ONLUS. (e non, come a volte si è
erroneamente detto, l’iscrizione presso l’Albo regionale delle Cooperative Sociali).
12
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Modalità di iscrizione
Le Società Cooperative devono presentare la domanda all'ufficio del Registro delle Imprese
della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale della Cooperativa.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, deve essere inviata
per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata con supporto informatico e firma
digitale.
La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo informatico "C17 Modulo Albo Cooperative" scaricabile dal sito del Ministero delle Attività Produttive e presente nel programma Fedra.
Gli strumenti informatici necessari per la presentazione della domanda sono disponibili e
liberamente scaricabili dal sito di InfoCamere http://web.telemaco.infocamere.it.
Il modulo C17 deve essere allegato ad una domanda del Registro delle Imprese, seguendo le istruzioni allegate alla circolare ministeriale.
In particolare:
x per le società che abbiano già predisposto una domanda per un adempimento nel
Registro delle Imprese, il modulo C17 va allegato a tale domanda
x per le società che non abbiano già predisposto una domanda, il modulo C17 va allegato al modulo S2
x per le società di nuova costituzione, il modulo C17 deve essere allegato alla domanda di iscrizione S1.
I diritti da corrispondere sono di 40 euro.
Nella domanda occorre indicare la sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione:
x Sezione a "mutualità prevalente": Nell'ambito di questa sezione è stata creata un
ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come appunto le cooperative sociali.
x Sezione "cooperative diverse"
Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l'appartenenza ad
una delle categorie previste dall'art. 4 del decreto istitutivo.
Le cooperative sociali, inoltre, devono indicare nel modulo i caratteri distintivi delle cooperative stesse, come previsto dalla legge che le disciplina la L. 381/1991, sottoscrivendo gli
appositi riquadri.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
§. V
13
L’Albo regionale delle Cooperative Sociali
L'art. 9 della legge n. 381/91 ha demandato alle Regioni l'adozione di norme di attuazione le
quali dovevano definire: a) l'istituzione dell' Albo regionale delle Cooperative sociali b) le
modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari ed educativi; c) i criteri per le convenzioni fra le cooperative sociali i loro consorzi e gli Enti pubblici nonché l'adozione di
schemi di convenzioni-tipo; d) gli interventi a sostegno e per la promozione della cooperazione sociale.
Con la Legge n. 87 del 24 novembre 1997 titolata “Disciplina dei rapporti con le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale” la Regione Toscana
ha dato attuazione al citato art. 9 ed ha istituito l’Albo Regionale delle cooperative sociali e
dei Consorzi. L’albo regionale pur essendo unico è articolato per province ed è tenuto presso l’Amministrazione provinciale nel cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il
consorzio di cooperative.
Come indicato dalla legge 381/91 l’Albo è suddiviso in tre sezioni:
9 Sezione A: in cui possono iscriversi le Cooperative sociali che svolgono servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
9 Sezione B: in cui possono iscriversi le Cooperative Sociali che svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate;
9 Sezione C : in cui possono iscriversi i Consorzi costituiti come società cooperative
aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali.
Effetti dell’iscrizione
L’iscrizione della Cooperativa sociale nell’Albo regionale delle Cooperative Sociali e dei
Consorzi è:
· come esplicitamente dettato dal comma 3, dell’art. 3, della L.R. 87/’97, e dal comma 2,
dell’art. 5, della L. 381/’91, “condizione necessaria” per la stipula delle convenzioni
con gli Enti pubblici;
· come indicato all’art. 15, della L.R cit., inoltre, condizione necessaria per l’accesso al cd.
“Fondo di dotazione”, vale a dire per l’ottenimento di particolari contributi per l’acquisto di
beni materiali, immateriali e scorte specificamente individuati dalla norma:
a) acquisto di terreni o del diritto di superficie;
b) acquisto, costruzione, ristrutturazione dei fabbricati;
c) acquisto d’impianti, macchinari, automezzi ed attrezzature;
d) acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione della qualità;
e) marketing operativo e strategico;
f) spese per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
g) scorte nella misura massima del venti per cento dell’investimento totale.
· Infine, seppur la norma sembra esser riferita in generale a tutte le Cooperative sociali,
iscritte e non, è indubbio che le Cooperative sociali iscritte, proprio per la dimostrazione
14
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
costante della presenza di particolari “requisiti solidaristici”, avranno un ruolo più incisivo
in quella fase di programmazione e gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi,
nonché inerenti la formazione e l’occupazione, di cui al comma 2, dell’art. 2.
Procedure per l’iscrizione all’Albo Regionale
La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio la cooperativa o il consorzio ha la propria sede legale. La domanda deve indicare la sezione dell’albo nella quale è
richiesta l’iscrizione in conformità con gli scopi statutari.
I documenti che devono essere allegati sono gli stessi per tutte e tre le sezioni con una variazione che differisce per ogni tipo a seconda dell’attività:
Per tutti e tre i tipi occorrono:
1. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente
2. Certificato di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative (che ha sostituito il Registro Prefettizio)
3. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in data non inferiore ai tre mesi
4. Elenco dei soci, soci volontari e soci sovventori
5. Copia dell’ultimo bilancio approvato con nota integrativa e relazioni del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale
6. Dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare
assunzione di tutti i lavoratori e nel rispetto della normativa contrattuale vigente
Per le Cooperative di tipo A si richiede nello specifico:
1. Dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso da parte dei lavoratori, dei soci o dei dipendenti dei titoli di studio o degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente, ovvero, per le cooperative non
ancora attive, il possesso dei titoli di studio o degli attestati suddetti al momento
dell'inizio effettivo dell'attività.
2. Una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e di quelle in programma,
con l'indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza dei requisiti di effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica.
Per le Cooperative di tipo B si richiede invece:
1. Una dichiarazione del legale rappresentante che attesti, che il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro sia in misura non inferiore al trenta
per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa .
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
15
2. Una dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso di una certificazione, rilasciata dall’autorità competente, che attesti per ogni soggetto svantaggiato
la situazione di svantaggio e il periodo di durata, presunta, di tale situazione
3. Una relazione sull’attività svolta e quella in programma, le modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate in conformità con quanto previsto nei piani di inserimento oltre l’indicazione del possesso o meno della qualità di socio degli stessi.
Per i Consorzi (tipologia C) è richiesta insieme alla documentazione citata:
1. La dichiarazione, del legale rappresentante del consorzio, del possesso delle cooperative consorziate dei requisiti che le inquadrano in una delle due precedenti tipologie (A o B)
2. Una relazione sull'attività svolta e quella in programma, con l'indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza dei requisiti di effettiva autonomia tecnica,
organizzativa ed economica.
La domanda di iscrizione, indirizzata al Presidente della Provincia di Livorno – Ufficio Qualità Sociale – Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno, può essere presentata con tutti i documenti allegati, o personalmente all’Ufficio Protocollo oppure per raccomandata a/r.
Entro 60 giorni dalla domanda di iscrizione laddove sia stata accertata dall’Ufficio competente la presenza dei requisiti indicati agli artt. 4 e 5, della L.R. 87/’97, il Presidente emette il
Decreto d’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Cooperativa o del
Consorzio, indicando la specifica Sezione di riferimento (art. 7, c. 7, L.R. 87/’97). In caso
contrario emette decreto motivato di diniego di iscrizione (art. 7, c. 7, L.R. 87/’97).
Il termine di 60 giorni, entro il quale il Presidente della Provincia dovrà adottare il Decreto
d’iscrizione o di diniego, potrà essere prorogato per ulteriori 60 giorni per eventuali integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta in sede di domanda d’iscrizione.
Entro quest’ulteriore termine, l’Ufficio competente può richiedere pareri e dati conoscitivi di
vario genere utili ai fini dell’istruttoria (art. 7, cc. 8 e 9, L.R. 87/’97).
Entro 30 giorni dalla data di adozione, il decreto di iscrizione o di diniego deve
essere comunicato:
9 alla Cooperativa Sociale richiedente,
9 alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente di cui si
avvale il Ministero delle Attività Produttive per la gestione dell’Albo delle Società
cooperative (la legge regionale riporta ancora la Prefettura),
9 all’Ufficio provinciale del lavoro
9 ed al Presidente della Giunta regionale.
Il provvedimento di iscrizione nell’Albo, con l’indicazione della relativa sezione, è pubblicato
per estratto nel BURT. (Bollettino Ufficiale della Regione Toscana) (art. 7, c. 10, L.R.
87/’97).
Entro il mese di novembre di ogni anno, lo stesso BURT. pubblica l’elenco delle Cooperative
Sociali iscritte all’Albo alla data del 30 settembre (art. 3, c. 6, L.R. 87/’97).
16
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Revisione dell’albo
Al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione
all’albo regionale, le cooperative devono trasmettere - entro il 30 Giugno di ogni anno – il
modulo di revisione, allegando una relazione concernente l’attività svolta, l’andamento delle
convenzioni in essere, l’elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti, i risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite nel lavoro, nel caso in cui si tratti di cooperative iscritte nella sezione B dell’albo.
Cancellazione dall’albo
In base alle lett. che vanno dalla a) alla g, dell’art. 9, della L.R. 87/’97, la cancellazione di
una Cooperativa sociale (Consorzio, compreso) può avvenire a seguito di:
o
cancellazione dall’Albo delle Società cooperative (D.M. 23/06/’04. La Legge regionale riporta ancora la dicitura Registro prefettizio previsto dall’art. 13, del D.Lgs.
C.p.S. 1577/’47);
o
perdita di uno dei requisiti previsti dalla L. 381/’91 o dalla presente legge;
manifesta incapacità di perseguire le finalità tipiche della cooperazione sociale
come indicate in Legge nazionale e regionale;
o
pronuncia di un provvedimento di cui all’art. 10, della L. 575/’65, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall’art. 3 della L. 55/’90;
o
cessazione o sospensione dell’attività per oltre dodici mesi;
o
riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del 30%, come previsto
dall’art. 4, della L. 381/’91, e mancata reintegrazione di tale percentuale entro dodici mesi;
o
mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle variazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto di cui al comma 2, dell’art. 8
La cancellazione è disposta dal Presidente della Provincia con decreto motivato.
Quale diretta conseguenza della cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali,
si determina la risoluzione dei rapporti convenzionali intrattenuti tra la Cooperativa
Sociale e l’Ente pubblico (c. 5, art. 9).
Il comma 6, dell’art. 9, prevede una specifica ipotesi di cancellazione dall’Albo regionale delle Cooperative Sociali disposta direttamente dalla Regione: in particolar modo, ciò si verificherà laddove la Regione, avendo in corso un rapporto convenzionale con una Cooperativa,
svolga il controllo periodico di cui al comma 5, dell’art. 8 e ravvisi uno dei casi di cancellazione previsti dal comma 1, dell’art. 9. In questo caso sarà l’Amministrazione regionale a
darne comunicazione, oltre che al Presidente della Provincia che ha disposto l’iscrizione,
agli altri soggetti interessati.
Entro 30 giorni dall’emanazione, il Decreto di cancellazione deve essere notificato alla Cooperativa sociale interessata, alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente di cui si avvale il Ministero delle Attività Produttive per la gestione dell’Albo delle
Società cooperative (la Legge regionale riporta ancora la Prefettura), all’Ufficio provinciale
del lavoro ed alla Giunta regionale.
o
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
17
La cancellazione, a cura della Provincia, è pubblicata per estratto sul BURT. (cc. 4 e 5, art.
9).
Avverso il Decreto di cancellazione è ammesso (oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge), entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’atto da parte della Cooperativa sociale, il ricorso in opposizione al Presidente della Provincia, il quale deciderà entro 30
giorni dal ricevimento del ricorso stesso. (c. 1, art. 10, L.R. 87/’97).
La presentazione del ricorso sospende l’esecutività del provvedimento di cancellazione (c.
2, art. 10).
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
19
§. VI Le Cooperative Sociali e i Consorzi iscritti all’Albo Regionale
delle Cooperative - articolazione provinciale di Livorno
Zona LIVORNESE
Coop. di tipo A
Coop. di Tipo B
ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale
Coop. Soc. LIBURNIA SERVIZI
BLU CAMMELLO
CO.S.I.L. (Coop. Soc. Inserimento e Lavoro)
COMUNITA' IMPEGNO
Coop.va SAN BENEDETTO s.r.l.
Cooperativa "LA FENICE"
CENTRO MULTISERVIZI DISABILI -M.T.D.
TODARO-
Cooperativa sociale ARTIMBANCO
ALMA PACE
Cooperativa sociale SPAZI APERTI
Cooperativa sociale AXIS 0586
GIOCO CITTA'
Cooperativa LE ALI
HANDICAP E LAVORO (CO.HA.LA)
Cooperativa Sociale Giovanni Marcora
a.r.l.
I QUATTRO MORI
COLLECOOP
S.V.S. HUMANITAS
TORA TORA
Consorzi
CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA
CONSORZIO POLARIS
20
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Coop. Sociale “ACCOGLIENZA”
Decreto iscrizione
D.P. n. 48 del 21.10.02
Sede legale
via Piemonte, 62/A - 57124 LIVORNO
Telefax
0586/857333
e-mail
[email protected]
Servizi socio-sanitari
9 Servizio diurno
9 Affiancamento al SERT
Tipo di Attività
Servizi socio- assistenziali
9 Prevenzione droghe per alunni nelle scuole medie
inferiori
ƒ Minori e minori a rischio
ƒ Adulti con handicap
ƒ Malati di mente
utenti
ƒ Tossicodipendenti
ƒ Dimessi dal carcere
ƒ Alcolisti
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
21
Cooperativa sociale “ARTIMBANCO”
Decreto iscrizione
D.P. n. 44 del 13.09.06
Sede legale
Via Cecconi, 40 - 57126 LIVORNO
Telefono - fax - cell.
0586.500160 - 0586.587126 - 347-8857743
e-mail
[email protected]
Servizi socio educativi:
9 attività ricreative: corsi di recitazione
9 attività culturali: formazione, organizzazione di seminari ed
eventi
Tipo di Attività
9 attività di tempo libero Educazione degli adulti nel settore delle arti contemporanee
9 attività di carattere laboratoriale: laboratori di teatro
Utenti
ƒ
Minori
ƒ
Minori con handicap
ƒ
Adulti
ƒ
Adulti con handicap
22
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“BLU CAMMELLO”
Decreto iscrizione
D.P. n. 4 del 15.02.01
Sede legale
Scali del Teatro, 24
Telefax
0586.834329
e-mail
[email protected]
Tipo di Attività
Servizi socio-educativi:
9 attività culturali:attività artistica
9 attività laboratoriale: attività artigianale
utenti
Convenzioni
ƒ
ASL 6
Malati di mente
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“COMUNITA’ IMPEGNO”
Decreto iscrizione
DPGR n. 468 del 27.05.94
Sede legale
Via Leone, 60 - 57122 LIVORNO
Telefono - fax
0586.887769 - 0586.829817
e-mail
[email protected]
Servizi socio-sanitari
9 Assistenza domiciliare integrata
9 A.D.I .Alzheimer
Tipo di Attività
Servizi socio-educativi
9 Asilo nido
9 Attività di pre-doposcuola
9 Attività di carattere laboratoriale
9 Servizi educativi per disabili negli Istituti superiori
ƒ Minori
Utenti
ƒ Minori con handicap
ƒ Malati di mente
Convenzioni
ASL 6
Comune di Livorno
23
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
24
Coop. Sociale “HANDICAP E LAVORO” (CO.HA.LA)
Decreto iscrizione
DPGR n. 1752 del 15.12.94
Sede legale
Via di Montenero, 176 - 57125 LIVORNO
Telefono - fax
0586.579925 - 0586.579877
e-mail - sito web
[email protected] - www.cohala.it
Servizi socio-sanitari
9 Servizio diurno
9 Servizio residenziale
Tipo di Attività
Servizi socio-assistenziali
9 Educativa territoriale
9 Attività semi-residenziale
Servizi socio-educativi
9 Trasporto gratuito o agevolato
9 Atttività educativa presso le scuole di ogni ordine e grado
Utenti
Convenzioni
ƒ
Minori e minori con handicap
ƒ
Adulti con handicap
ƒ
Anziani e anziani non autosufficienti
x
x
x
x
x
ASL 5
Comune di Livorno
Istituti Superiori
A.T.L.
L.A.H.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“GIOCO CITTÀ”
Decreto iscrizione
D.P. n. 371 del 24.07.98
Sede legale
Via E. Sansoni, 4 - 57100 LIVORNO
Telefax
0586.880497
e-mail
[email protected]
Servizi socio-assistenziali:
9 educativa territoriale
Tipo di Attività
Servizi socio-educativi:
9 asilo nido
9 scuola materna a carattere comunale
9 attività ricreative: ludoteche, animazione in genere
Utenti
Convenzioni
ƒ
Minori
ƒ
Minori a rischio
ƒ
Minori con handicap
ƒ
Anziani
Comune di Livorno
25
26
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“I QUATTRO MORI”
Decreto iscrizione
D.P. n. 2355 del 24.04.97
Sede legale
Via del Porticciolo, 8 - 57125 LIVORNO
Telefono - fax
0586/896251 - 0586/886150
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
"LA FENICE" Società Cooperativa Sociale
Decreto iscrizione
D.P. n. 61 del 03.11.06
Sede legale
Via Cecconi, 40 - 57126 LIVORNO
Telefax
0584.359260
e-mail
[email protected]
Tipo di Attività
Servizi socio-assistenziali
9 attività residenziale
Utenti
Convenzioni
ƒ
Anziani e anziani non autosufficienti
Casa di Riposo “I Poggetti”
Istituto Iacopini
27
28
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“SPAZI APERTI” Cooperativa sociale
Decreto iscrizione
D.P. n. 45 del 13.09.06
Sede legale
Via Cecconi, 40 - 57126 LIVORNO
Telefono - fax
0586.951368 - 0586.260385
Servizi socio-sanitari:
9 servizio residenziale
Servizi socio assistenziali:
9 assistenza domiciliare
9 educativa territoriale
9 attività semi-residenziale
Tipo di Attività
Servizi socio educativi:
9 attività di pre-doposcuola
9 attività ricreative:centri estivi, animazione territoriale
9 attività di tempo libero: corsi musicali, artistico teatrali
9 attività di carattere laboratoriale: laboratori multimediali,
lab. artistico-culturali
ƒ Minori
Utenti
ƒ Anziani e anziani non autosufficienti
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
S.V.S. HUMANITAS
Decreto iscrizione
D.P. n. 63 del 15.11.01
Sede legale
via S. Giovanni, 30 - 57123 LIVORNO
Telefono - fax
0586.881367 0586.208453
Tipo di Attività
Servizi socio-assistenziali
9 assistenza domiciliare
Utenti
Convenzioni
ƒ
Adulti
ƒ
Anziani
Comune di Livorno
29
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
30
“TORA TORA”
Decreto iscrizione D.P. n. 420 del 11.11.98
Sede legale
via Falcone 95 - Vicarello - 57014 COLLESALVETTI
Mobile - fax
347.7982401 - 0586.965006
e-mail
[email protected]
Servizi socio educativi:
9 asilo nido
9 attività di pre-doposcuola
9 attività ricreative: centri estivi per bambini 6-12 anni; scuola di
infanzia estiva
Tipo di Attività
9 attività culturali: organizzazione di conferenze
9 attività di tempo libero: gestione centri CIAF – ludoteche
9 attività di carattere laboratoriale: con scuole primarie, secondarie e d’infanzia
Utenti
Convenzioni
ƒ
Minori, minori a rischio e minori con handicap
ƒ
Nomadi
Comune di Collesalvetti
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“ALMA PACE”
Decreto iscrizione D.P. n. 24 del 29.09.05
Sede legale
Viale A. Vespucci, 50 - Antignano - 57128 LIVORNO
Telefono - fax
0586.500160 - 0586.587126
e-mail
[email protected]
Tipo di Attività
Settore alberghiero
Lavoratori
svantaggiati
Invalidi fisici
31
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
32
“CENTRO MULTISERVIZI DISABILI - M.T.D. TODARO-”
Decreto iscrizione D.P. n. 46 del 15.07.03
Sede legale
S.L. Via M. L. King, 28 - 57128 LIVORNO
S.O. Via degli Acquaioli, 30/32 - 57124 LIVORNO
Telefax
0586.444446
e-mail
[email protected]
Tipo di Attività
Servizi informatici
Lavoratori
svantaggiati
Invalidi fisici
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“CO.S. IL.” - Cooperativa INSERIMENTO e LAVORO
Decreto iscrizione DPGR n. 1699 del 18.11.94
Sede legale
Via Cattaneo, 32 - 57100 LIVORNO
Telefax
0586.812277
e-mail
[email protected]
Tipo di Attività
Lavoratori
svantaggiati
9 Aree verdi
9 Servizi informatici
Invalidi psichici
33
34
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“COLLECOOP”
Decreto iscrizione D.P. n. 49 del 05.06.07
Sede legale
Via Nino Bixio, 100 - 57014 COLLESALVETTI
Mobile
348 5159768
e-mail
[email protected] - [email protected]
Tipo di Attività
Lavoratori
svantaggiati
Convenzioni ex
art. 5 L. 381/91
9 Pulizie
9 Manutenzione aree verdi
Invalidi fisici e psichici
Comune di Collesalvetti
R.E.A. (Rosignano Energia Ambiente)
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
35
Cooperativa Sociale “LE ALI”
Decreto iscrizione
n. 79 del 04.12.06
Sede legale
Via del Tempio, 8 - 57123 LIVORNO
Telefax
0586.899322 - 0586.211918
e-mail
[email protected]
9 Raccolta differenziata
9 Manutenzione aree verdi
9 Agricoltura
Tipo di Attività
9 Manutenzione edilizia
9 Impiantistica civile e industriale
9 Restauro
9 Ricerca
Lavoratori
svantaggiati
ƒ
Tossicodipendenti
ƒ
Condannati ex art. 47, 47 bis, 47 ter, 48 l. n. 354/75
ƒ
Detenuti che prestano la loro opera negli istituti penitenziari
C.T.P.
Convenzioni finaliz- Ministero di Giustizia: Casa reclusione Gorgona
zate agli inserimenti
Casa reclusione Massa
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
36
Coop. Soc. “LIBURNIA SERVIZI”
Decreto iscrizione DPGR n. 498 del 27.05.94
Sede legale
Via del Platano, 14 - 57125 LIVORNO
Telefax
0586.210169
e-mail
[email protected]
9 Pulizie
Tipo di Attività
9 Portierato
9 Archiviazione
Lavoratori
svantaggiati
Convenzioni
Soggetti in trattamento psichiatrico
x
ASL 6
x
Provincia di Livorno
x
Comune di Livorno
x
Istituto Tecnico Nautico
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“SAN BENEDETTO” Società Cooperativa Sociale
Decreto iscrizione DPGR n. 498 del 16.06.94
Sede legale
Via dell’Industria, 9 - 57122 LIVORNO
Telefono - fax
0586.888101 - 0586.892022
e-mail
[email protected]
9 Tipografia
Tipo di Attività
9 Rilegatura
9 Agenzia formativa
Lavoratori
svantaggiati
Ex tossicodipendenti
Convenzioni
Agenzia del territorio
37
38
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
COOPERATIVA AXIS 0586
Decreto iscrizione
D.P. n. 47 del 13.09.06
Sede legale
Via Cecconi, 40 - 57126 LIVORNO
Sede amministrativa
Via Queirolo 15 - 56100 PISA
Telefono - fax
e-mail
0586.951368 - 0586.260385
050.49008 - 050.2209145
[email protected]
9 Pulizie
Tipo di Attività
9 Facchinaggio
9 Aree verdi
Lavoratori
svantaggiati
Invalidi fisici
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Cooperativa Sociale “GIOVANNI MARCORA” a.r.l.
Decreto iscrizione D.P. n. 4 del 22.01.07
Sede legale
Via Mangini, 30 - 57124 LIVORNO
Sede operativa
Via delle Robinie, 67
Telefono - fax
0586 867620 - 0586 485591
e-mail
[email protected]
9 Pulizie
9 Trasporti
Tipo di Attività
9 Facchinaggio
9 Manutenzione aree verdi
9 Manutenzione edilizia
Lavoratori
svantaggiati
ƒ
Invalidi psichici
ƒ
Ex tossicodipendenti
39
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
40
“CONSORZIO SOCIALE COSTA TOSCANA”
Decreto iscrizione
D.P. n. 163 del 10.09.04
Sede legale
Via degli Acquaioli 30/32
Telefono - fax
0586.426188 - 0586.428895
e-mail
[email protected]
Attività
Attività di servizio e sostegno alle cooperative associate
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
41
“CONSORZIO POLARIS”
Decreto iscrizione
D.P. n. 47 del 13.09.06
Sede legale
Via Cecconi, 40 - 57126 LIVORNO
Telefono - fax
0586.951368 - 0586.260385
9 Sostegno e coordinamento dei propri associati
Tipo di Attività
9 Attività ed iniziative volte a favorire i propri associati al raggiungimento dei propri fini
9 Promozione della costituzione di nuove cooperative
42
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Zona BASSA VAL DI CECINA
Coop. di tipo A
TRE
CONTESTOINFANZIA (ex PREZZEMOLO
Società Coop.va Soc. )
IL VENTAGLIO
Coop. di tipo B
DUE
UNO
IL COSMO
COOP "SPAZIO LIBERO"
ECO COOP. IL CAVALLO
Eco-Progress Società Cooperativa Sociale
- Onlus
Consorzi
NUOVO FUTURO
CONSORZIO SOCIALE TIRRENO s.r.l.
Cooperativa sociale consortile a r.l.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
43
“CONTESTO INFANZIA”
Decreto iscrizione
D.P. n. 440 V del 22.09.99
Sede legale
via Collodi, 7 - 57013 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax
0586.792330 - 0586.766161
e-mail
[email protected]
Servizi socio-educativi:
9 asilo nido
Ambiti di Attività
9 Scuola materna comunale
9 Centri estivi per bambini da 7 a 14 anni
9 ludoteca
Utenti
minori
Convenzioni
Comuni della Bassa Val di Cecina:
Rosignano M.Mo, Cecina, Riparbella, Castagneto Carducci, Casale M.mo, Castellina M.ma
44
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“IL VENTAGLIO”
Decreto iscrizione
D.P. n. 162 del 10.09.04
Sede legale
Via Piave, 11 - 57024 DONORATICO (Castegneto C.cci)
Telefax
0565.775567
e-mail
[email protected]
Servizi socio educativi:
9 attività ricreative
Tipo di Attività
9 attività culturali
9 attività di carattere laboratoriale
Utenti
Adolescenti e giovani
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“TRE”
Decreto iscrizione
DPGR n. 1741 del 05.12.94
Sede legale
via G. Rossa, 51 - 57013 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax
0586.7920590 - 0586.793174
e-mail
[email protected]
Servizi socio-sanitari:
9 assistenza domiciliare integrata
9 servizio diurno
Tipo di Attività
Servizi socio-assistenziali
9 assistenza domiciliare
9 educativa territoriale
9 attività semiresidenziale
Servizi socio-educativi:
9 attività ricreative: gestione centri estivi marini e montani
Utenti
Convenzioni
ƒ
Minori e minori a rischio
ƒ
Minori e adulti con handicap
ƒ
Anziani e anziani non autosufficienti
ƒ
Malati di mente
ƒ
Extracomunitari minori
ASL 6 e Comune di Rosignano M.mo
45
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
46
“DUE”
Decreto iscrizione DPGR n. 1733 del 05.12.94
Sede legale
Via G. Rossa, 51 - 57016 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax
0586.790590 - 0586.793174
e-mail
[email protected]
Pulizie
Ristorazione
Tipo di Attività
Servizi amministrativi
Gestione parcheggi
Gestione spiagge attrezzate
Lavoratori
svantaggiati
Invalidi fisici
Invalidi psichici
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“UNO”
Decreto iscrizione
DPGR n. 1735 del 05.12.94
Sede legale
Via G. Rossa, 51 - 57016 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax
0586.790590 - 0586.793174
e-mail
[email protected]
Tipo di Attività
Tipografia
Rilegatura
Lavoratori
svantaggiati
Invalidi fisici
47
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
48
“IL COSMO”
Decreto iscrizione D.P. n. 162 del 10.09.04
Sede legale
Via Mascagni, 7/9 - 57013 ROSIGNANO M.mo
Telefax - mobile
0586.769255 - 320.1157451
e-mail - sito web
[email protected] - www.ilcosmo.it
9 Servizi culturali (gestione biblioteche,archivi, musei)
9 Servizi socio-educativi (gestione informa giovani, progetti sociali)
Tipo di Attività
9 Progetti didattici
9 Servizi di segreteria e organizzativi (gestione eventi, compresa la promozione e pubblicizzazione)
9 Gestione corsi culturali e di musica
Lavoratori
svantaggiati
Convenzioni
ƒ
ƒ
Invalidi fisici
Tossicodipendenti
Comune di Cecina
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
"SPAZIO LIBERO"
Decreto iscrizione D.P. n. 178 del 26.10.04
Sede legale
Via G. Rossa, 51 - 57013 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax
0586.769255 - 3939576411
e-mail
[email protected]
Tipo di Attività
Cattura di randagi
Lavoratori
svantaggiati
Invalidi psichici
49
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
50
“ECO COOP IL CAVALLO”
Decreto iscrizione
D.P. n. 37 del 16.04.05
Sede legale
Loc. Il Poderino, 165 - 57016 ROSIGNANO M.mo
Telefax
0586.764568
e-mail
[email protected]
pulizie
Tipo di Attività
facchinaggio
manutenzione di aree verdi
Invalidi fisici
Lavoratori
svantaggiati
Tossicodipendenti
alcolisti
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“ECO-PROGRESS” Società Cooperativa Sociale – Onlus
Decreto iscrizione
D.P. n. 5 del 22.01.07
Sede legale
Via dei Polveroni 9 - Loc. Vada -
Telefax
0586.785061
e-mail - sito web
[email protected]
Tipo di Attività
Lavoratori
svantaggiati
9 Pulizie
9 Manutenzione aree verdi
ƒ
Invalidi fisici
ƒ
soggetti in trattamento pschiatrico
ƒ
tossicodipendenti
ƒ
detenuti
51
52
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
CONSORZIO “NUOVO FUTURO”
Decreto iscrizione
D.P. n. 2997 del 06.05.96
Sede legale
Via G. Rossa, 51 - 57013 ROSIGNANO Solvay
Telefono - fax
0586.790590 - 0586.793174
e-mail
[email protected]
Tipo di Attività
Sostegno alle cooperative associate (soprattutto sotto il profilo amministrativo)
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“CONSORZIO SOCIALE TIRRENO” s.r.l.
Cooperativa sociale consortile
Decreto iscrizione
D.P. n. 163 del 10.09.04
Sede legale
Via G. Rossa, 51 - 57013 ROSIGNANO M.mo
Telefono - fax
0586.790590 - 0586.793174
e-mail
[email protected]
Tipo di Attività
Servizi socio-assistenziali
53
54
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Zona Val di Cornia
Coop. di tipo A
CUORE
IL GRANAIO Coop.va soc. a r.l.
IL QUADRIFOGLIO
Coop. di tipo B
Coop. Sociale GIOVANILE DI LAVORO
NUOVA PROPOSTA
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
55
“CUORE ” Cooperativa Sociale ONLUS
Decreto iscrizione D.P. n. 260 V del 27.05.99
Sede legale
Via G. Bruno 51/A - 57025 PIOMBINO
Telefono - fax
0565.227212 - 0565.226350
e-mail
[email protected]
Servizi socio-sanitari
9 Assistenza domiciliare integrata
Servizi socio-assistenziali
9 Assistenza domiciliare
Tipo di Attività
9
Attività residenziale
9
Attività semi residenziale
Servizi socio-educativi
9 Asilo nido
Utenti
Convenzioni
ƒ
Minori con handicap
ƒ
adulti con handicap
ƒ
anziani non autosufficienti
ƒ
malati di mente
x
x
x
x
x
x
Asl 6
Comune di Portoferraio
Comune di Piombino
ATI con Coop.va di Vittorio (Gestione RSA di Campiglia
M.ma)
Comune di San Vincenzo
ATM - Piombino
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
56
“IL GRANAIO” Cooperativa soc. a r.l.
Decreto iscrizione
D.P. n. 12 del 15.02.05
Sede legale
Via Trento e Trieste, 49 - 57025 PIOMBINO
Sede amministrativa
Via Concia di Terra,18 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono - fax
0565.944963
Tipo di Attività
Servizi socio-educativi
Conduzione di centro giovani
Utenti
minori
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
57
“IL QUADRIFOGLIO”
Decreto iscrizione DPGR n. 1749 del 15.12.94
Sede legale
Via II Giugno, 1 - 57025 PIOMBINO
Telefax
0565.227424
e-mail
[email protected]
Servizi socio-assistenziali:
9 assistenza domiciliare
Tipo di Attività
Servizi socio-educativi:
9 agenzia formativa
9 assistenza specialistica negli Istituti superiori per alunni disabili
Utenti
ƒ
Minori
ƒ
Minori e adulti con handicap
ƒ
Anziani
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
58
Coop. Sociale “GIOVANILE DI LAVORO”
Decreto iscrizione DPGR n. 1700 del 18.11.94
Sede legale
Via Giordano Bruno 51/B - 57025 PIOMBINO
Telefono - fax
0565.226651 - 0565.262958
e-mail
[email protected]
Tipo di Attività
Lavoratori
svantaggiati
Convenzioni ex
art. 5 L. 381/91
9
Realizzazione e manutenzione giardini
9
Raccolta differenziata
9
Produzione e vendita piante
9
Pulizie civili e industriali
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
x
x
x
x
x
x
x
Invalidi fisici, psichici e sensoriali
Ex tossicodipendenti
Alcolisti
Detenuti
ASIU S.p.a.
Comune di Piombino
Comune di Campiglia M.ma
Comune di San Vincenzo
Comune di Sassetta
ASL 6
Coop.va di Vittorio
Convenzioni finaASIU S.p.a
lizzate agli inseComune di Piombino
rimenti
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“NUOVA PROPOSTA” Cooperativa Sociale s.r.l.
Decreto iscrizione D.P. n. 396 del 11.09.98
Sede legale
Via Lucca, 4 - 57025 PIOMBINO
Telefax
0565.226440
e-mail
[email protected]
9 Pulizie
9 Trasporti
Tipo di Attività
9 Raccolta differenziata
9 Manutenzione aree verdi
9 Ricerca
Lavoratori
svantaggiati
ƒ Invalidi fisici
ƒ Invalidi psichici
59
60
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
ZONA ELBA
Coop. di tipo A
ALTA MAREA a R.L. ONLUS
ARCA
NESOS - Soc. Coop. Sociale - Onlus
Coop. di tipo B
Coop.va Soc. ARCA ELBA a r.l.
Coop. Soc. C.I.S.S.E. s. r.l.
COOP SOCIALE SAN GIACOMO a r.l.
Consorzi
LA ROSA DEI VENTI - Soc. Coop.va Consortile
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“ALTA MAREA” a r.l. ONLUS
Decreto iscrizione
D.P. n. 372 del 24.07.98
Sede legale
via Concia di Terra, 18 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono
0565/944963 - 0565.944233
e-mail
[email protected]
Servizi socio-sanitari: servizio diurno
Tipo di Attività
Servizi socio-assistenziali: attività semiresidenziale
Servizi socio-educativi: attività di pre doposcuola
Utenti
Convenzioni
ƒ
minori a rischio
ƒ
anziani non autosufficienti
ƒ
malati di mente
ASL 6
61
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
62
“ARCA”
Decreto iscrizione D.P. n. 372 del 24.07.98
Sede legale
Via Manganaro, 7 A
Sede operativa
Viale Teseo Tesei, 67 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono
0565/914908
e-mail
[email protected]
Servizi socio-assistenziali:
9 educativa territoriale
9 centro socio ricreativo per minori
Tipo di Attività
Servizi socio-educativi:
9 attività ricreative: campi solari
9 attività culturali:biblioteca
9 attività di tempo libero:piscina per disabili
9 altro: sportello immigrati, sportello donna
Utenti
Convenzioni
ƒ
Minori e minori a rischio
ƒ
Minori e adulti con handicap
ƒ
Extracomunitari adulti e minori
ƒ
Senza fissa dimora
ƒ
Donne
ASL e Comuni
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
“NESOS” - Soc. Coop. Sociale - Onlus
Decreto iscrizione D.P. n. 14 del 03.03.06
Sede legale
Via Provinciale Est, s.n.c.- Loc.tà SAN GIUSEPPE
57036 PORTO AZZURRO
Telefax - cell.
0565.95239 - 346.1248492
e-mail
[email protected]
Tipo di Attività
Servizi socio-sanitari
Assistenza domiciliare integrata
Servizio diurno
Servizi socio- assistenziali
Assistenza educativa territoriale
Servizi socio-educativi
Asilo nido
Utenti
Minori e minori a rischio
63
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
64
Coop.va Soc. “ARCA ELBA” a r.l.
Decreto iscrizione D.P. n. 25 del 21.05.03
Sede legale
Loc. Albereto, 125 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono - fax
0565.914731 - 0565. 944233
Tipo di Attività
Lavoratori
svantaggiati
Convenzioni
9
Pulizie
9
Facchinaggio
9
Manutenzione aree verdi
9
Servizi informatici
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
x
x
x
Invalidi fisici
Soggetti in trattamento psichiatrico
Tossicodipendenti
alcolisti
Comune di Portoferraio
Elbana Servizi Ambientali
ASL 6
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Coop. Soc. “C.I.S.S.E”. s. r.l.
Decreto iscrizione DPGR n. 80 del 15.02.95
Sede legale
Piazzetta Douchoquè,4 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono - fax
0565.916989 - 0565.934232
e-mail
[email protected]
9 Pulizie
9 Trasporti
Tipo di Attività
9 Raccolta differenziata
9 Manutenzione aree verdi
9 Rilegatura
Lavoratori
svantaggiati
convenzioni
ƒ
Invalidi fisici
ƒ
Invalidi psichici
x
x
x
x
x
Comune di Portoferraio
Comune di Marciana
Comune di Marciana Marina
Comune di Campo Elba
Ente Parco
65
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
66
COOP SOCIALE “SAN GIACOMO” a r.l.
Decreto iscrizione D. P. n. 149 del 29.07.04
Sede legale
Via Forte San Giacomo, 1 - 57036 PORTO AZZURRO
Telefax
0565.95444
e-mail
[email protected]
9 pulizie
9 aree verdi
9 agricoltura
Tipo di Attività
9 manutenzione edilizia
9 ristorazione
9 commercio
9 servizi informatici
Lavoratori
svantaggiati
Convenzioni
detenuti
x
Direzione casa di reclusione Porto Azzurro
x
ASL 6
x
Parco Nazionale Arcipelago Toscano
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
67
“LA ROSA DEI VENTI” - Soc. Coop.va Consortile
Decreto iscrizione
D.P. n. 23 del 06.09.05
Sede legale
via Concia di Terra, 18 - 57037 PORTOFERRAIO
Telefono - fax
0565.944963 - 0565.944233
e-mail
[email protected]
Perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione
Attività
umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di
servizi socio-sanitari ed educativi
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
697
§.VII Alcuni dati dell’O.P.S. della Provincia di Livorno
La Cooperazione Sociale in Italia
Il 12 ottobre 2007 l’Istat ha reso disponibili i dati relativi alle cooperative sociali attive in Italia
al 31 dicembre 2005. A tale data le cooperative sociali attive sono 7.363, + 19,5% rispetto
alla precedente rilevazione del 2003 e + 33,5% rispetto invece alla prima rilevazione del
2001. Più del 70% delle cooperative sociali è nato dopo il 1991. Nel 59% dei casi (4.345 unità) si tratta di cooperative che erogano servizi socio-sanitari ed educativi (cooperative di tipo
A) e nel 32,8% (2.419 cooperative) di unità che si occupano di inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati (cooperative di tipo B).Le cooperative ad oggetto misto, che svolgono
sia attività di tipo A sia di tipo B sono 315 (4,3%). I consorzi sono 284 (3,9%).Nelle cooperative sociali sono impiegati circa 244 mila lavoratori retribuiti e 34 mila non retribuiti (30 mila
volontari, 3 mila volontari del servizio civile e circa 700 religiosi). Il 71,2% delle risorse umane è costituito da donne. Le cooperative sociali realizzano una produzione di circa 6,4 miliardi di euro. Le cooperative di tipo A si attestano a circa 951 mila euro per unità, quelle di
tipo B e ad oggetto misto dispongono in media di meno di 700 mila euro, mentre i consorzi
presentano un valore medio superiore a 2 milioni di euro.
Tra le cooperative di tipo A, il settore di attività relativamente più diffuso è l’assistenza sociale, il servizio più frequentemente offerto è l’assistenza domiciliare e la categoria di utenza
più comune è costituita dai minori. Tra le cooperative di tipo B, l’inserimento lavorativo riguarda soprattutto i disabili (invalidi fisici, psichici e sensoriali).
Nel 2005, la maggior parte delle cooperative sociali è localizzata nel Mezzogiorno (33,8%
pari a 2.487 unità). Seguono il Nord-ovest con il 26,9% (1.979 unità), il Nord-est con il
19,9% (1.466) ed il Centro con il 19,4% (1.431). Rispetto al 2003 la quota relativa di cooperative rimane sostanzialmente stabile nel Nord-ovest, è in lieve diminuzione nel Nord-est e
al Centro e aumenta nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda la distribuzione regionale, nel
2005 il maggior numero di cooperative sociali ha sede in Lombardia (1.191 unità, pari al
16,2% del totale nazionale); seguono il Lazio (719), e la Sicilia (589); la Toscana con 417
unità ha mantenuto stabile la sua % rispetto al totale nazionale pari al 5,7%.
Alcuni dati relativi alla Provincia di Livorno
Le Cooperative sociali e i Consorzi iscritti all’Albo regionale articolazione della Provincia di
Livorno sono 45.
Su di un totale di 45 Cooperative, 20 sono di "tipo A" (svolgono, cioè, ai sensi della L.
381/'91, attività socio-sanitarie socio-assistenziali ed educative), 20 sono di "tipo B" (si occupano, cioè, tramite lo svolgimento di attività "diverse", dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) e 5 sono di "tipo C" (sono Consorzi territoriali).
Seguono alcuni grafici che rendono visibile la tipologia nonché la distribuzione delle cooperative nel territorio provinciale
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
870
Le Cooperative i Consorzi del
territorio provinciale
Totale settore A
Totale settore B
Totale settore C
11%
45%
44%
Comuni in cui è presente almeno una Cooperativa.
TIPOLOGIA
COMUNI
A
B
Consorzio
Totale
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%
v.a.
%
1
5
0
0
0
0
2,2
Collesalvetti
1
5
1
5
0
0
Livorno
10
50
8
40
2
40
Piombino
3
15
2
10
0
0
Portoferraio
2
10
2
10
1
20
Porto azzurro
1
5
1
5
0
0
Rosignano M.mo
2
10
6
30
2
40
1
2
20
5
5
2
10
PROVINCIA DI
LIVORNO
20
100
20
100
5
100
45
Castagneto C.cci
4,4
44,4
11,1
11,1
4,4
22,2
100,0
717
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Tipologia A
Tipologia B
Tipologia C
10
8
6
00
11
0
3
22
2
0
1
11
2
2
0
C
as
ta
gn
et
o
C
.c
ci
C
ol
le
sa
lv
et
ti
Li
vo
rn
o
P
io
m
bi
no
P
or
to
fe
rra
P
io
or
to
az
R
zu
os
rro
ig
na
no
M
.m
o
1
2
Periodo di costituzione
Nel complesso, le cooperative sociali attive nel 2007 sono di recente costituzione. Più dei
due terzi (80%) si è formata a partire dal 1991 (anno di pubblicazione della legge di settore),
con la quota che raggiunge il valore massimo nel periodo 1996-2000 (35%).
Tipologia Prima del 1986 1986-1990
v.a.
v%
v.a. v %
15
5
A
3
1
15
15
B
3
3
20
0
Consorzi
1
0
TOTALE
7
16
4
9
PERIODO DI COSTITUZIONE
1991-1995
1996-2000
2001-2005
v.a.
v%
v.a. v % v.a.
v%
10
35
20
2
7
4
10
20
30
2
4
6
0
20
40
0
1
2
4
9
12
27
12
27
2006-2007
v.a. v %
15
3
10
2
20
1
6
13
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
v.a. v % v.a. v % v.a. v % v.a. v % v.a. v % v.a. v %
Prima del 19861986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2007
PERIODO DI
COSTITUZIONE
A
B
Consorzi
totale
v.a.
20
20
5
45
v%
100
100
100
100
IL QUADRIFOGLIO
Coop. Soc. C.I.S.S.E. s. r.l.
NUOVO FUTURO
I QUATTRO MORI
GIOCO CITTA'
ARCA
NUOVA PROPOSTA
Coop.va SAN BENEDETTO s.r.l.
TORA TORA
CUORE
12
13
15
17
19
23
24
25
26
27
28
396 del 11.09.98
419 del 11.11.98
420 del 11.11.98
260 V del 27.05.99
ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale n. 43 del 15.07.03
n. 63 del 15.11.01
n. 29 del 20.06.02
n. 30 del 20.06.02
n. 440 V del 22.09.99
n.
n.
n.
n.
n. 372 del 24.07.98
n. 371 del 24.07.98
n. 2355 del 24.04.97
n. 2997 del 06.05.96
n. 1749 del 15.12.94
n. 80 del 15.02.95
n. 1741 del 05.12.94
n. 1733 del 05.12.94
n. 1735 del 05.12.94
n. 1699 del 18.11.94
Livorno
Livorno
Castegneto C.cci
Portoferraio
Rosignano M.mo
Piombino
Piombino
Livorno
Collesalvetti
Portoferraio
Livorno
Livorno
Rosignano M.mo
Piombino
Portoferraio
Livorno
Rosignano M.mo
Rosignano M.mo
Rosignano M.mo
Livorno
Piombino
Livorno
Livorno
Comune
Indirizzo
57100 via Piemonte, 62/A
57123 Via S. Giovanni, 30
57024 via Piave, 11
57037 via Concia di Terra, 18
57013 via Collodi, 7
57025 Via G. Bruno 51/A
57025
57122
57014
57037
S.L. Viale Teseo Tesei, 67 Via
Manganaro 7/A - c/o Studio
Commerciale Cucchiarelli
Cavallin
Via Lucca, 4
Via dell'Industria, 9
via Falcone 95 - Vicarello
57125 Via E.Rossi, 55
57100 Via del Porticciolo, 8
57016 Via G. Rossa,51
57016 Via G. Rossa, 51
57016 Via G. Rossa, 51
57016 Via G. Rossa, 51
S.L. Via Bonomo, 10
57100
S.O. Via di Montenero, 176
57025 Via 2 Giugno, 1
57037 Piazzetta Douchoquè,4
57100 Via Cattaneo, 32
57025 Via Giordano Bruno 51/B
57100 Via del Leone, 60
57125 Via del Platano, 14
cap
A
A
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
C
A
B
A
A
B
B
B
B
A
B
sett.
0586/857333
0586.881367
0565/775567
0565/944963
0586/792330
0565/226440
0586.888101
347.7982401
0565/227212
226350
0565/914908
0565/227424
0565/916989
0586/790590
791489
0586/896251
0586/829543
338/8214408
0586/579925
0586/790590
0586/790590
0586/792664
0586/812297
0565/226651
0586.887769
0586.210169
Tel.
0586.208453
0565.775567
0565.944233
0586.766161
0565.226350
0565.226440
0586.892022
0586.965006
[email protected]
0586.829543
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]; [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
e-mail
0586/886150
0586/790590
0565/227424
0565/934232
0586/579877
0586/793174
0586/793175
0586/793174
0586/812297
0565/262958
586829817
0586.210169
Fax
00724210497
01233240496
01379950494
01379430497
01252290497
1271950493
01238770497
00816440499
01234340493
01220130494
01237470495
00829400498
00607790490
00834460495
00773820493
01120980493
01121000499
01120990492
00470160490
00440830495
00435140496
00793280496
C.F. -- P.IVA
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
37
33
34
35
29
CONTESTO INFANZIA (ex
PREZZEMOLO Società Coop.va Soc.
)
S.V.S. HUMANITAS
IL VENTAGLIO
ALTA MAREA a r.l. ONLUS
HANDICAP E LAVORO (CO.HA.LA) n. 1752 del 15.12.94
9
10
11
7
n. 1700 del 18.11.94
COMUNITA' IMPEGNO
Coop. Soc. LIBURNIA SERVIZI
Coop. Sociale GIOVANILE DI
LAVORO
CO.S.I.L. (Coop. Soc. Inserimento e
Lavoro)
TRE
DUE
UNO
3
4
6
Nominativo
burt
Provvedimento di
iscrizione
n. 468 del 27.05.94
n. 498 del 16.06.94
L’Albo Regionale articolazione provinciale di Livorno delle Cooperative Sociali e dei
loro Consorzi
8
n. 162 del 10.09.04
n. 163 del 10.09.04
n. 178 del 26.10.04
n. 12 del 15.02.05
IL COSMO
CONSORZIO SOCIALE COSTA
TOSCANA
COOP "SPAZIO LIBERO"
IL GRANAIO Coop.va soc. a r.l.
44
45
46
47
NESOS - Soc. Coop. Sociale - Onlus n. 14 del 03.03.06
Cooperativa sociale ARTIMBANCO n. 44 del 13.09.06
Cooperativa sociale SPAZI APERTI n. 45 del 13.09.06
Cooperativa sociale AXIS 0586
CONSORZIO POLARIS
Cooperativa "LA FENICE"
Cooperativa LE ALI
51
52
53
54
55
56
57
Collesalvetti
Rosignano M.mo
n. 5 del 22.01.07
n. 49 del 05.06.07
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
Livorno
n. 4 del 22.01.07
n. 79 del 04.12.06
n. 61 del 03.11.06
n. 46 del 13.09.06
n. 47 del 13.09.06
Livorno
Porto Azzurro
Livorno
Portoferraio
Rosignano M.mo
Piombino
Rosignano M.mo
Livorno
Rosignano M.mo
Porto Azzurro
Livorno
Livorno
Portoferraio
Rosignano M.mo
57014 Via Nino Bixio, 100
57016 Via dei Polveroni 9 - Loc. Vada
57124 Via Mangini, 30
B
B
B
B
A
Via Cecconi, 40 - c/o Centro
57126 medico Exagon Via Aurelia, 119
55048 Torre del Lago - Viareggio
57100 Via del Tempio, 8
B
C
A
A
A
B
C
B
A
B
C
B
B
A
B
B
C
57126 Via Cecconi, 40
57126 Via Cecconi, 40
57126 Via Cecconi, 40
57126 Via Cecconi, 40
57036 Via Provinciale Est, s.n.
57128 Viale A. Vespucci, 50 - Antignano
57037 via Concia di Terra, 18
57016 Loc. Il Poderino, 165
57025 Via Trento e Trieste, 49
57013 Via G. Rossa, 51
57121 Via degli Acquaioli 30/32
57016 Via Mascagni, 7/9
57036 Via Forte San Giacomo, 1
57128 S.L. Via M. L. KIng, 28
57124 S.O. Via degli Acquaioli, 30/32
57100 Scali del Teatro, 24
57037 Loc. Albereto, 125
57013 Via G. Rossa,51
348 5159768
0586 785061
0586 867620
348.9019600
0584.359260
0586.802120
0586.802120
0586.802120
347.8857743
0586.500160
339.5963044
0565 944963
0586.764568
0586.790590
791489
0565 49045
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected];
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0586 785061
0586 485591
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected];
0586. 211918
[email protected]
p
@
0584.359602
0586.802120
0586.802120
0586.802120
0586.587126
0565. 944233 [email protected]
0586.764568
0586.793174
0585.428895
0586.769255
0586.426188
0565.95444
0565.95444
0586.834329
0586.769255
320.1157451
0586.834329
0586.444446
0565.914731
0565.914731
339.1996482
0586.444446
0586.793174
0586.790590
791489
00826330490
01547030492
01539220499
01761740503
01537730499
01528510496
01435490493
01494910498
01393250494
00973110497
01260410533
01448220499
001433800435
01236010490
01343110498
01405910496
01365090495
1301600498
01539460491
01160180509
7
Senza burt COLLECOOP
Senza burt
Cooperativa Sociale Giovanni
Marcora a.r.l.
Eco-Progress Società Cooperativa
Senza burt
Sociale - Onlus
ALMA PACE
50
n. 24 del 29.09.05
LA ROSA DEI VENTI - Soc. Coop.va
n. 23 del 06.09.05
Consortile
49
Senza burt ECO COOP. IL CAVALLO
n. 37 del 16.04.05
COOP SOCIALE SAN GIACOMO a r.l. n. 149 del 29.07.04
41
43
n. 25 del 21.05.03
42
Coop.va Soc. ARCA ELBA a r.l.
39
n. 44 del 15.07.03
CENTRO MULTISERVIZI DISABILI n. 46 del 15.07.03
M.T.D. TODAROBLU CAMMELLO
n. 4 del 15.02.01
CONSORZIO SOCIALE TIRRENO
s.r.l. Cooperativa sociale
consortile a r.l.
38
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
784
Distribuzione nel territorio
È evidente che il maggior numero delle Cooperative si trovano nel capoluogo provinciale.
Nel resto delle zone sociosanitarie solo alcuni Comuni sono sede di almeno una Cooperativa.
Cooperative di tipo A
10
10
8
6
4
2
0
3
1
2
2
1
C
as
ta
gn
et
o
C
C
.c
ol
ci
le
sa
lv
et
ti
Li
vo
rn
o
Pi
om
bi
no
Po
r to
fe
rra
Po
io
rto
az
R
os
zu
ig
rro
na
no
M
.m
o
1
Cooperative di tipo B
8
8
6
4
2
0
6
2
1
vo
rn
o
Pi
om
bi
Po
no
r to
fe
rra
Po
io
rto
az
R
os
zu
ig
rro
na
no
M
.m
o
2
Li
C
ol
le
sa
lv
e
tti
1
2
Consorzi
2
2
1
1,5
1
0,5
0
Livorno
Portoferraio
Rosignano
M.mo
757
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Composizione sociale e n.ro dei lavoratori delle Coop.ve di tipo A
Composizione sociale
Nominativo
composizione sociale
a.c.
COMUNITA' IMPEGNO
TRE
HANDICAP E LAVORO (CO.HA.LA)
IL QUADRIFOGLIO
I QUATTRO MORI
GIOCO CITTA'
ARCA
TORA TORA
CUORE
CONTESTOINFANZIA
S.V.S. HUMANITAS
IL VENTAGLIO
ALTA MAREA a r.l. ONLUS
ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale
BLU CAMMELLO
IL GRANAIO Coop.va soc. a r.l.
NESOS - Soc. Coop. Sociale - Onlus
Cooperativa sociale ARTIMBANCO
Cooperativa sociale SPAZI APERTI
Cooperativa "LA FENICE"
tot
43
113
66
n.d.
n.d
32
17
9
50
23
106
13
24
8
16
14
14
10
10
6
1980
1994
1984
1994
1986
1997
1997
1997
1998
1998
1997
2001
2001
1983
1997
2001
2005
2006
2006
2006
f.
42
96
56
3
2
3
3
29
15
6
47
23
88
2
20
4
8
13
12
2
6
2
17
7
4
8
1
2
7
4
4
Nominativo
m
f.
tot.
m
f.
43
95
35
n.d.
n.d.
30
10
3
50
23
27
3
18
0
8
2
1
15
5
42
80
30
2
11
3
28
52
55
3
27
10
3
47
23
26
3
18
30
63
58
0
0
13
5
5
47
29
0
1
32
0
7
2
1
12
5
4
46
29
62
23
1
30
1
21
4
2
1
2
1
4
1
1
2
3
2
1
4
2
1
1
2
3
COLLABORAZIONI
cons
lavoro
a t. indet. a t.det. altro ulenz continuate autonomo
a
occasionale
19
11
116
41
1
4
72
21
5
5
tot.
3
p.g. priv. ass. coop. soc.
LAVORATORI
DIPENDENTI
SOCI
COMUNITA' IMPEGNO
TRE
HANDICAP E LAVORO (CO.HA.LA)
IL QUADRIFOGLIO
I QUATTRO MORI
GIOCO CITTA'
ARCA
TORA TORA
CUORE
CONTESTOINFANZIA
S.V.S. HUMANITAS
IL VENTAGLIO
ALTA MAREA a r.l. ONLUS
ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale
BLU CAMMELLO
IL GRANAIO Coop.va soc. a r.l.
NESOS - Soc. Coop. Sociale - Onlus
Cooperativa sociale ARTIMBANCO
Cooperativa sociale SPAZI APERTI
Cooperativa "LA FENICE"
m.
1
17
10
10
5
3
8
5
35
29
2
22
1
2
2
2
11
6
1
1
6
0
10
2
11
2
3
1
4
2
7
17
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
876
Composizione sociale e n.ro dei lavoratori delle Coop.ve di tipo B
Nominativo
Coop. Soc. LIBURNIA SERVIZI
Coop. Sociale GIOVANILE DI LAVORO
CO.S.I.L. (Coop. Soc. Inserimento e Lavoro)
DUE
UNO
Coop. Soc. C.I.S.S.E. s. r.l.
NUOVA PROPOSTA
Coop.va SAN BENEDETTO s.r.l.
Coop.va Soc. ARCA ELBA a r.l.
CENTRO MULTISERVIZI DISABILI M.T.D. TODAROCOOP SOCIALE SAN GIACOMO a r.l.
IL COSMO
COOP "SPAZIO LIBERO"
ECO COOP. IL CAVALLO
ALMA PACE
Cooperativa sociale AXIS 0586
Cooperativa LE ALI
Cooperativa Sociale Giovanni Marcora a.r.l.
Eco-Progress Società Cooperativa Sociale Onlus
COLLECOOP
a.c.
1985
1980
tot
36
94
m.
4
42
f.
32
49
1982
1994
1994
1986
1997
1985
2001
20
95
11
17
13
16
26
13
26
9
8
12
14
19
6
69
2
9
2002
2000
1997
2003
1989
2002
2005
2006
5
57
13
13
15
9
13
10
4
54
1
7
9
4
8
10
1
3
12
6
6
3
2
1986
14
12
2
2002
2006
24
25
10
17
14
6
composizione sociale
p.g. pubbl. p.g. priv. ass.
1
1
coop. soc.
1
1
1
2
7
2
2
1
2
Eco-Progress Società Cooperativa Sociale Onlus
COLLECOOP
Cooperativa Sociale Giovanni Marcora a.r.l.
DUE
UNO
Coop. Soc. C.I.S.S.E. s. r.l.
NUOVA PROPOSTA
Coop.va SAN BENEDETTO s.r.l.
Coop.va Soc. ARCA ELBA a r.l.
CENTRO MULTISERVIZI DISABILI M.T.D. TODAROCOOP SOCIALE SAN GIACOMO a r.l.
IL COSMO
COOP "SPAZIO LIBERO"
ECO COOP. IL CAVALLO
ALMA PACE
Cooperativa sociale AXIS 0586
Cooperativa LE ALI
CO.S.I.L. (Coop. Soc. Inserimento e Lavoro)
Coop. Soc. LIBURNIA SERVIZI
Coop. Sociale GIOVANILE DI LAVORO
Nominativo
6
3
4
2
0
3
6
5
1
1
0
2
15
3
8
0
1
7
5
3
4
3
4
1
1
1
3
3
1
1
1
6
2
5
1
3
2
10
2
5
4
0
0
0
3
1
3
1
0
0
2
17
0
21
4
1
0
2
1
2
1
10
2
1
2
11
2
1
3
11
2
6
1
2
2
1
3
2
7
2
9
1
3
1
2
3
1
3
12
3
1
10
LAVORATORI SVANTAGGIATI
SOCI
DIPENDENTI
tot. m f. tot. m
f. t. indea t.det. altro
11
4
7
2
1
3
23 13 10 12
7
5
23
12
1
15
1
10
3
0
10
0
0
3
0
0
2
80
6
3
2
2
0
2
1
8
1
1
2
1
16
5
1
2
SOCI
tot.
m
25
28
7
13
2
2
9
1
2
1
64
1
2
8
0
1
0
0
1
0
0
2
1
0
2
26
1
10
0
3
0
6
1
1
10
1
5
2
2
1
1
3
5
1
16
1
1
4
11
1
3
6
8
2
2
7
1
1
1
1
23
1
2
1
LAVORATORI NORMO DOTATI
DIPENDENTI
f.
tot. m
f. a t. indet. a t.det. altro
25
11
1
10
7
4
21
22
3
19
36
14
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
7
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
788
Composizione sociale e n.ro dei lavoratori dei Consorzi
Nominativo
a.c.
NUOVO FUTURO
CONSORZIO SOCIALE TIRRENO s.r.l.
Cooperativa sociale consortile
CONSORZIO SOCIALE COSTA
TOSCANA (ex Consorzio Sociale
Livornese)
LA ROSA DEI VENTI - Soc. Coop.va
Consortile
CONSORZIO POLARIS
1980
DIPENDENTI
m
f. a t. indet. a t.det.
2
1
3
tot. soci tot.
3
3
1999
3
35
2003
27
2004
2006
5
5
3
32
22
13
Tipologia degli utenti e ambiti delle attività delle Cooperative di Tipo A
altro
extracomunitari
adulti
extracomunitari
minori
dimessi dal carcere
x
x
senza fissa dimora
x
x
x
x
x
x
nomadi
x
x
x
x
x
tossicodipendenti
x
x
x
x
x
malati di mente
x
x
x
anziani non autosuff
x
anziani
x
x
x
adulti h
minori con h
COMUNITA' IMPEGNO
TRE
HANDICAP E LAVORO (CO.HA.LA)
IL QUADRIFOGLIO
I QUATTRO MORI
GIOCO CITTA'
ARCA
TORA TORA
CUORE
CONTESTOINFANZIA (ex
PREZZEMOLO Società Coop.va Soc. )
S.V.S. HUMANITAS
IL VENTAGLIO
ALTA MAREA a R.L. ONLUS
ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale
BLU CAMMELLO
IL GRANAIO Coop.va soc. a r.l.
NESOS - Soc. Coop. Sociale - Onlus
Cooperativa sociale ARTIMBANCO
Cooperativa sociale SPAZI APERTI
Cooperativa "LA FENICE"
minori a rischio
Nominativo
minori
Tipologia utenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
797
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Utenti
altro
senza fissa dimora
extracomunitari minori
extracomunitari adulti
dimessi dal carcere
nomadi
tossicodipendenti
malati di mente
anziani non autosuff
anziani
adulti h
minori con h
minori a rischio
minori
0
2
4
6
8
10
12
14
Cooperativa "LA FENICE"
Cooperativa sociale SPAZI APERTI
Cooperativa sociale ARTIMBANCO
BLU CAMMELLO
IL GRANAIO Coop.va soc. a r.l.
NESOS - Soc. Coop. Sociale - Onlus
ACCOGLIENZA Soc. Coop. Sociale
COMUNITA' IMPEGNO
TRE
HANDICAP E LAVORO
(CO.HA.LA)
IL QUADRIFOGLIO
I QUATTRO MORI
GIOCO CITTA'
ARCA
TORA TORA
CUORE
CONTESTOINFANZIA
S.V.S. HUMANITAS
IL VENTAGLIO
ALTA MAREA a R.L. ONLUS
Nominativo
x
x
assistenza domiciliare integrata
x
x
x
x
x
servizio diurno
x
x
x
x
servizio residenziale
x
x
altro
x
x
x
x
assist. domiciliare
x
x
x
x
x
educativa territoriale
x
x
attività residenziale
x
x
x
x
x
attività semi - residenziale
x
x
x
servizio pensionato
servizio mensa in strutture
educative
scuola materna a carattere comunale
x
x
x
x
x
x
x
non hanno compilato la scheda
altro
x
asilo nido
x
x
x
x
attività di pre-doposcuola
x
x
trasporto gratuito o agevolato
servizio perottamento
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Servizi Socio-Educativi
attività ricreative
Servizi Socio
Assistenziali
x
attività culturali
Servizi Socio-Sanitari
x
x
x
x
x
x
x
x
attività di carattere laboratoriale
x
x
altro
x
x
x
x
80
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
attività di tempo libero
817
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Servizi Socio-Sanitari
2
altro
3
servizio residenziale
5
servizio diurno
assistenza domiciliare integrata
4
Servizi Socio Assistenziali
2
altro
attività semi residenziale
attività residenziale
6
1
6
educativa territoriale
assist. domiciliare
4
882
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Servizi Socio-Educativi
6
attività di carattere laboratoriale
4
attività di tempo libero
attività culturali
5
attività ricreative
trasporto gratuito o agevolato
7
1
attività di pre-doposcuola
4
servizio pernottamento
servizio pensionato
servizio mensa in strutture educative
scuola materna a carattere comunale
asilo nido
2
6
3
2
1
2
1
4
2
invalidi psichici
1
1
6
3
2
10
2
12
invalidi sensoriali
1
soggetti in trattamento psichiatrico
1
2
1
14
tossicodipendenti
*
5
3
1
1
2
1
1
1
2
minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare
alcolisti
ex degenti di istituti psichiatrici
La Cooperativa non ha ancora iniziato l'attività per motivi burocratici (ha sottoscritto vari protocolli)
Eco-Progress Società Cooperativa Sociale Onlus
COLLECOOP
Cooperativa Sociale Giovanni Marcora a.r.l.
IL COSMO
COOP "SPAZIO LIBERO"
ECO COOP. IL CAVALLO
ALMA PACE
Cooperativa sociale AXIS 0586
Cooperativa LE ALI
COOP SOCIALE SAN GIACOMO a r.l.
3
18
2
2
22
UNO
Coop. Soc. C.I.S.S.E. s. r.l.
NUOVA PROPOSTA
Coop.va SAN BENEDETTO s.r.l.
Coop.va Soc. ARCA ELBA a r.l.
CENTRO MULTISERVIZI DISABILI M.T.D. TODARO-
18
invalidi fisici
DUE
CO.S.I.L. (Coop. Soc. Inserimento e Lavoro)
Coop. Soc. LIBURNIA SERVIZI
Coop. Sociale GIOVANILE DI LAVORO
Nominativo
condannati ex art. 47, 47 bis, 47
ter, 48 L. n. 354/75
*
1
3
1
*
detenuti che prestano attività
all'interno
TIPOLOGIA LAVORATORI SVANTAGGIATI
5
detenuti ammessi al lavoro esterno
(art. 21 L. 354/75)
27
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
837
Tipologia dei lavoratori svantaggiati e ambiti delle attività delle Cooperative di tipo B
e
so x d
In
gg eg
In va
l
v
m
e
e
a
tti nt In li idi f
in
or
in i d va di isi
i
tra i is lidi ps ci
co in e
tta titu se ich
nd tà
m ti ns ici
an la
en ps o
na vo
to ic ria
de d ti rat
h l
t
o
e
ss psi iat i
te ete x iva
c
i
nu n a
co hi rici
ti uti rt. in s
di atr
am c 47 itu
pe ic
nd o
m he , 4 az
es pr 7 io
e
si es bis ni alc nti
al tan , 4 di ol
la o 7 dif ist
vo a te fic i
ro ttiv r, o.
es ità 48 ..
te al L.
rn l ' i . .
o nte
(a r
rt. n o
21
..
n. cooperative
884
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Lavoratori svantaggiati
14
12
10
8
6
4
2
0
13
8
7
4
1
0
3
4
2
0
1
x
x
x
x
x
x
x
pulizie
IL COSMO
COOP "SPAZIO LIBERO"
ECO COOP. IL CAVALLO
x
ALMA PACE
Cooperativa sociale AXIS 0586
x
Cooperativa LE ALI
Cooperativa Sociale Giovanni Marcora
a.r.l.
x
Eco-Progress Società Cooperativa Sociale Onlus
x
COLLECOOP
COOP SOCIALE SAN GIACOMO a r.l.
CO.S.I.L. (Coop. Soc. Inserimento e
Lavoro)
4 DUE
UNO
Coop. Soc. C.I.S.S.E. s. r.l.
NUOVA PROPOSTA
Coop.va SAN BENEDETTO s.r.l.
Coop.va Soc. ARCA ELBA a r.l.
CENTRO MULTISERVIZI DISABILI M.T.D. TODARO-
Coop. Sociale GIOVANILE DI LAVORO
Coop. Soc. LIBURNIA SERVIZI
Nominativo
trasporti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
facchinaggio
x
x
x
x
x
x
aree verdi
x
x
raccolta
differenziata
x
x
x
x
x
x
x
agricoltura
manutenzione
edilizia
impiantistica
civile
impiantistica
industriale
x
x
x
x
x
tipografia
x
rilegatura
x
restauro
settore
alberghiero
x
AMBITI DI ATTIVITA'
x
x
x
x
x
x
x
x
x
commercio
servizi
informatici
ricerca
x
altro
x
x
x
x
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
857
ristorazione
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
886
Ambiti di attività
servizi informatici
7%
ricerca
3%
altro 7%
pulizie
18%
commercio 2%
ristorazione 3%
trasporti
5%
settore alberghiero
2%
restauro 2%
facchinaggio
7%
rilegatura 3%
tipografia 3%
impiantistica
industriale 2%
raccolta
differenziata
7%
impiantistica civile
2%
manutenzione
edilizia 5%
agricoltura
3%
aree verdi
20%
Appendice
Normativa
F.A.Q.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
89
L. 8 novembre 1991, n. 381 (1).
Disciplina delle cooperative sociali (1/a) (1/circ).
1. Definizione.
1.
Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (1/b).
2.
Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme
relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3.
La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di “cooperativa
sociale”.
2. Soci volontari.
1.
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.
2.
I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può
superare la metà del numero complessivo dei soci.
3.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro
subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo
dei premi e delle prestazioni relative.
4.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità
dei soci.
5.
Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri
connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
3. Obblighi e divieti.
1.
Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'artico-
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
90
lo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (2),
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2.
Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta
la cancellazione dalla “sezione cooperazione sociale” prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
(2), come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3.
Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (2), debbono aver luogo
almeno una volta all'anno.
4. Persone svantaggiate.
1.
Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla
detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (3),
come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per
le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (2), e successive modificazioni.
2.
Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei
lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della
cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione
proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3.
Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle
persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
5. Convenzioni.
1.
Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità
europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in
materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
91
2.
Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte
all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati
membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero
dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3.
Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4.
Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da
condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto (3/a).
6. Omissis
7. Regime tributario.
1.
Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 637 (5).
2.
Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad
immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3.
[Aggiunge il n. 41-bis) alla tabella A, parte II, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riportato alla
voce Valore aggiunto (Imposta sul).]
8. Consorzi.
1.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
92
9. Normativa regionale.
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2.
Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di
professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3.
Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono
posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.
10. Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di
consulenza.
1.
Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (7).
11. Partecipazione delle persone giuridiche.
1.
Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o
private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
12. Disciplina transitoria.
1.
2.
Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono
uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge,
possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite
dall'atto costitutivo.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283.
(1/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 novembre 1997, n. 221; Circ. 17 marzo
1998, n. 64; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 28 aprile 1998, n. 90; Circ. 21 luglio 1998, n. 160;
Circ. 15 aprile 1999, n. 89; Circ. 1 ottobre 1999, n. 183;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 15 luglio 1998, n. 92/98; Circ. 27 luglio 1998,
n. 100/98;
Ministero delle finanze: Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16
luglio 1998, n. 188/E;
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
93
I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 8 novembre 1996, n. 78.
(1/b) Vedi, anche, l'art. 51, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(2) Riportato al n. A/IV.
(3) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.
(3/a) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata alla voce Comunità europee.
(3/b) Riportato al n. A/IV.
(5) Riportato alla voce Successioni e donazioni (Imposte sulle).
(7) Riportata alla voce Lavoro.
LEGGE REGIONALE 24 novembre 1997, n. 87
Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale.
26.11.1997 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 42
1 Finalità e oggetto
1.
La Regione Toscana riconosce e valorizza il ruolo delle cooperative sociali che operano con
carattere di solidarietà per la promozione umana e per l’integrazione sociale dei cittadini.
2.
La presente legge, in attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina
delle cooperative sociali", detta norme:
a) per l’istituzione dell’albo regionale delle cooperative sociali;
b) per la fissazione dei criteri cui devono uniformarsi i rapporti convenzionali tra enti pubblici
e cooperative sociali aventi sede legale nel territorio della Regione Toscana;
c) per la determinazione delle modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con
quelle dei servizi pubblici di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario, educativo
nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell’occupazione, ai sensi
della LR 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati";
d) per l’istituzione della Consulta regionale per la cooperazione sociale di cui all’art. 13;
e) per la definizione delle misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.
2 Attività di programmazione e di raccordo fra enti pubblici e cooperative sociali
1.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, della LR 29 giugno 1994, n. 49 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e dell’art. 24 della LR n. 72/97, il piano sanitario regionale e il piano
integrato sociale regionale definiscono gli interventi per il sostegno e la valorizzazione delle
cooperative sociali, nonché il loro apporto al perseguimento delle finalità della Regione e del
sistema delle autonomie locali nei settori delle politiche sociali, sanitarie ed educative.
2.
I piani di cui al comma 1 assicurano, altresì, la partecipazione delle cooperative sociali alle
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
94
attività di programmazione ed alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e delle iniziative inerenti la formazione e l’occupazione.
3 Albo regionale
1.
È istituito l’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi costituiti come società cooperative ai sensi dell’art. 8 della legge n. 381/91 che hanno sede legale nel territorio della Regione.
2.
L’albo regionale è articolato per province ed è tenuto presso l’Amministrazione provinciale nel
cui territorio ha sede legale la cooperativa ovvero il consorzio di cooperative.
3.
L’iscrizione all’albo e’ condizione necessaria per la stipula delle convenzioni di cui agli articoli
11 e seguenti.
4.
L’albo regionale di cui al comma 1 e’ suddiviso in tre sezioni così distinte:
a) sezione "A", nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari
ed educativi;
b) sezione "B", nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
c) sezione "C", nella quale sono iscritti consorzi costituiti come società cooperative la cui
base sociale è formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali
iscritte all’albo.
5.
L’iscrizione nella sezione "cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui all’art. 13 del
DLgs C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 "Provvedimenti per la cooperazione" come modificato dall’art. 6 della legge 381/91, non comporta l’automatica iscrizione all’albo regionale.
6.
Entro il mese di novembre di ogni anno, il Bollettino Ufficiale della Regione pubblica l’elenco
delle cooperative sociali iscritte all’albo alla data del trenta settembre.
4 Requisito generale per l’iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell’albo
1.
Possono chiedere l’iscrizione nelle sezioni "A" o "B" dell’albo regionale le cooperative sociali i
cui statuti attestino esplicitamente l’assenza di fini di lucro e prevedano finalità solidaristiche
per il perseguimento dell’interesse generale della comunità, esclusivamente attraverso
l’esercizio di una delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 381/91.
5 Requisiti specifici per l’iscrizione nelle sezioni "A" e "B" dell’albo
1.
Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "A" dell’albo devono possedere i
seguenti requisiti:
‰ effettiva autonomia tecnica, organizzativa ed economica, in relazione alla tipologia di attività da svolgere, specificatamente illustrata nella relazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. b);
‰
possesso da parte dei soci lavoratori e dei dipendenti dei titoli di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa regionale e nazionale vigente;
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
‰
95
essere state costituite almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda
d’iscrizione.
2.
Le cooperative sociali che intendono iscriversi nella sezione "B" dell’albo devono possedere i
seguenti requisiti:
‰
presenza idonea di soci lavoratori, soci volontari o dipendenti quanto a numero e professionalità, al fine di garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;
‰
presenza, finalizzata al loro inserimento lavorativo, di un numero di persone svantaggiate
tale da rispettare il rapporto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.
3.
L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali di cui ai commi 1 e 2 è comunque condizionata all’applicazione, per i lavoratori, della normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 2 e
5, della legge n. 381/91.
4.
Non sono comunque iscrivibili nell’albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento delle attività di formazione professionale di cui alla LR 31
agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale", e successive modificazioni, nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore della
istruzione di ciascun ordine e grado o al settore sanitario.
6 Consorzi di cooperative
1.
Per l’iscrizione alla sezione "C" dell’albo, i consorzi di cooperative devono essere costituiti da
cooperative sociali in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5. Gli statuti dei consorzi
devono prevedere i requisiti di cui all’art. 4.
7 Procedure per l’iscrizione all’albo regionale
1.
La domanda di iscrizione all’albo regionale, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio, è presentata al Presidente della Provincia nel cui territorio la cooperativa, ovvero il consorzio, ha la propria sede legale. La domanda deve indicare la sezione
dell’albo nella quale è richiesta l’iscrizione in conformità con gli scopi statutari.
2.
Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;
b) certificato di iscrizione al registro prefettizio di cui all’art. 3, comma 5;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio di data non anteriore a mesi tre;
d) elenco dei soci, dei soci volontari e dei soci sovventori;
e) copia dell’ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428, 2429 del codice civile, in
conformità di quanto dispone l’art. 2416 dello stesso;
f) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente.
3.
Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizione nella sezione "A" dell’albo, oltre
96
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
a quanto previsto dal comma 2, devono allegare:
a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante il possesso da parte
dei lavoratori, dei soci o dei dipendenti della cooperativa dei titoli di studio o degli attestati di
cui all’art. 5, comma 1, lett. b) ovvero, per le cooperative non ancora attive, il possesso dei titoli di studio o degli attestati suddetti al momento dell’inizio effettivo dell’attività;
b) una relazione concernente le modalità organizzative delle attività svolte nell’anno precedente e di quelle in programma, con l’indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all’art. 5, comma 1, lett. a).
4.
Qualora la cooperativa non sia ancora attivata, i documenti di cui al comma 2, lett. f) e al
comma 3, lett. a) e b) del presente articolo possono essere sostituiti da un dettagliato progetto relativo all’attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che si intende utilizzare.
5
Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione "B" dell’albo, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono allegare alla domanda:
a) una dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante:
a.1 il numero delle persone svantaggiate inserite o da inserire nel lavoro, in misura non
inferiore al trenta per cento dei lavoratori della cooperativa;
a.2 il possesso di apposita certificazione rilasciata dalla autorità competente, attestante,
per ognuna delle persone svantaggiate inserite, la situazione di svantaggio ed il periodo di presunta durata di tale situazione;
b) una relazione concernente:
b.1. la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità a quanto previsto dai piani di inserimento;
b.2. l’indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate,
con riferimento a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 381/91.
6.
I consorzi di cooperative devono presentare domanda ai sensi del comma 1. A tale domanda
devono essere allegati i documenti di cui al comma 2, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del consorzio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all’art. 6.
7.
Il Presidente della Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accertati i
requisiti previsti dall’art. 5, adotta il provvedimento di iscrizione della cooperativa o del consorzio nell’albo regionale, indicando la sezione in cui la cooperativa stessa è iscritta. Nel caso
in cui non sussistano i requisiti richiesti, entro lo stesso termine, il Presidente della Provincia
adotta il provvedimento motivato di diniego.
8.
Il termine di cui al comma 7 può essere prorogato per ulteriori sessanta giorni per eventuali
integrazioni o rettifiche della documentazione prodotta.
9.
Entro il termine di cui al comma 8, la Provincia può richiedere pareri e dati conoscitivi utili ai
fini dell’istruttoria.
10.
I provvedimenti di cui al comma 7 sono comunicati alla cooperativa richiedente o al consorzio, alla Prefettura competente, all’Ufficio provinciale del lavoro e al Presidente della Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla data della loro adozione. Il provvedimento di iscrizione
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
97
nell’albo, con l’indicazione della relativa sezione, è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8 Revisione dell’albo
1.
La Provincia nel cui territorio hanno sede legale le cooperative sociali ed i loro consorzi può
chiedere agli stessi, al fine della verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale nonché in previsione della sua revisione annuale, una relazione concernente l’attività svolta, l’andamento delle convenzioni in essere, l’elenco nominativo dei soci lavoratori o dipendenti, i risultati conseguiti dalle persone svantaggiate inserite
nel lavoro, nel caso in cui si tratti di cooperative iscritte nella sezione "B" dell’albo predetto.
2.
Le cooperative sociali ed i loro consorzi devono comunicare al Presidente della Provincia in
cui hanno sede legale, entro trenta giorni dall’avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti le modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo.
3.
La Provincia è tenuta a svolgere verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e
6. A tal fine i soggetti convenzionati con le cooperative sociali ai sensi della presente legge
devono inviare alla Provincia, entro il termine del trenta giugno di ogni anno, una relazione
concernente l’andamento della convenzione. La Giunta regionale invia alla Provincia competente per territorio, entro trenta giorni dal ricevimento, il verbale compilato a seguito
dell’ispezione prevista ai sensi dell’art. 10, comma 7, del DLgs C.P.S. n. 1577/47 come modificato ed integrato dall’art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 381/91.
4.
Il Presidente della Provincia, effettuate le verifiche di cui al comma 3, trasmette al Presidente
della Giunta regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, l’elenco delle cooperative sociali per la quali la verifica abbia avuto esito positivo al fine della successiva pubblicazione ai
sensi dell’art. 3, comma 4. Il Presidente della Provincia inoltre, sulla base delle risultanze acquisite, entro lo stesso termine, invia alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della
gestione dell’albo di sua competenza, sui rapporti instaurati dalle cooperative sociali e dai
consorzi ai sensi della presente legge, nonché sugli aspetti problematici ritenuti più rilevanti.
5.
Per verificare il permanere dei requisiti di cui all’art. 5, in base ai quali è stata disposta
l’iscrizione all’albo regionale, gli enti pubblici convenzionati svolgono periodici controlli circa
l’autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria, il possesso da parte degli operatori, dei titoli
di studio e degli attestati professionali richiesti dalla normativa vigente, la presenza di un
numero di persone svantaggiate non inferiore a quanto previsto dall’art. 4 della legge 381/91,
e l’applicazione per tutti i soci lavoratori e dipendenti del contratto nazionale di lavoro vigente
per il settore, nonché del rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori e dei soci volontari.
6.
Nel caso in cui l’ente pubblico convenzionato riscontri irregolarità o il mancato possesso di uno o più
dei requisiti richiesti per l’iscrizione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della
Provincia, il quale provvederà ad attivare la procedura per la cancellazione dall’albo regionale.
7.
È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere direttamente alle verifiche sulla
permanenza dei requisiti delle cooperative e dei consorzi iscritti all’albo, anche in via sostitutiva, in caso di mancato rispetto degli adempimenti.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
98
9 Cancellazione dall’albo
1.
La cancellazione dall’albo regionale di una cooperativa o di un consorzio è disposta dal Presidente della Provincia nei seguenti casi:
a) cancellazione dal registro prefettizio previsto dall’art. 13 del DLgs C.P.S. n. 1577/47;
b) perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 o dalla presente legge;
c) manifesta incapacità di perseguire le finalità di cui all’art. 1 della legge n. 381/91 ed all’art.
5, commi 1 e 2, della presente legge;
d) pronuncia di un provvedimento di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall’art. 3 della legge 19 marzo 1990, n.
55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale";
e) cessazione, o sospensione dell’attività per oltre dodici mesi;
f) riduzione del numero dei soggetti svantaggiati al di sotto del trenta per cento, previsto
dall’art. 4, comma 2, della legge n. 381/91 e mancata reintegrazione di tale percentuale
entro dodici mesi;
g) mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 8, comma 2.
2.
La procedura di cancellazione, oltre che d’ufficio, può essere iniziata a seguito di proposta di
ogni ente pubblico interessato.
3.
Il Presidente della Provincia, qualora abbia accertato il verificarsi di una delle condizioni di
cui al comma 1, dispone la cancellazione dall’albo della cooperativa o del consorzio, entro
trenta giorni dall’accertamento, con decreto motivato.
4.
Del provvedimento di cancellazione è data comunicazione, entro trenta giorni dall’adozione
dell’atto, alla cooperativa o consorzio interessato, alla Prefettura di competenza, all’Ufficio
provinciale del lavoro e alla Giunta regionale.
5.
La cancellazione dall’albo, pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione a cura
della Provincia, comporta per gli enti pubblici operanti nel territorio regionale l’obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
6.
Qualora, nell’esercizio del potere di cui all’art. 8, comma 5, la Regione abbia verificato
l’esistenza di uno dei motivi di cancellazione previsti dal comma 1, dispone la cancellazione
dall’albo della cooperativa o del consorzio entro trenta giorni dall’accertamento e ne dà comunicazione ai soggetti di cui al comma 4, oltre che al Presidente della Provincia interessata.
7.
Ai fini della cancellazione della cooperativa o del consorzio dal registro prefettizio, il Presidente della Provincia esprime il parere di cui all’art. 11, ultimo comma, del DLgs C.P.S. n.
1577/47, come modificato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 381/91.
10 Ricorso in opposizione
1.
Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall’Albo regionale è ammesso il ricorso in opposizione rispettivamente al Presidente della Provincia competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
2.
La presentazione del ricorso sospende l’esecutività del provvedimento di cancellazione.
3.
Il Presidente della Provincia decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
99
11 Contenuti delle convenzioni
1.
In attuazione dell’art. 9, comma 2, della legge n. 381/91, al fine di rendere uniformi sul territorio regionale i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative sociali iscritte nelle sezioni "A" e "B"
dell’albo, nonché i consorzi iscritti nella sezione "C" dello stesso, il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in conformità
di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, della LR 72/97, adotta schemi di convenzione-tipo,
nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi.
2.
La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "A", deve contenere:
3.
4.
a) le linee guida e gli obiettivi del progetto-programma con l’individuazione dei servizi oggetto di convenzione;
b) l’indicazione del responsabile del servizio, numero, attribuzioni, titoli di studio e professionali degli operatori nonché il numero, le professionalità, le attribuzioni dei soci volontari
impiegati nel servizio nei limiti di cui all’art. 2, comma 5, della legge n. 381/91 e
l’indicazione del referente per la parte pubblica;
c) i beni immobili e strumentazione necessari al servizio messi a disposizione dall’ente contraente o dalla cooperativa sociale;
d) i tempi di esecuzione, la durata della convenzione, il regime delle inadempienze con conseguente possibile recesso delle parti nonché la clausola di rinnovo previo accertamento
della presenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
e) la determinazione del corrispettivo commisurato al costo effettivo del servizio determinato
e dettagliato in sede di offerta con indicate le modalità di pagamento e di verifica degli
adempimenti contrattuali, nonché l’indicazione degli interessi legali di mora per ritardato
pagamento;
f) le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento delle prestazioni, con particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla corretta assunzione del personale impiegato ed alla tutela degli utenti;
g) l’impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente relativa
all’organizzazione delle attività oggetto della convenzione, con particolare riferimento agli
standard di funzionamento ed ai parametri di professionalità del personale da utilizzare;
h) l’impegno, altresì, alla applicazione dei contratti vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale delle cooperative sociali, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.
Gli enti pubblici, nelle deliberazioni concernenti l’approvazione dell’avviso per la gestione dei
servizi, devono evidenziare le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla cooperazione
sociale, la scelta dei criteri di selezione, l’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte.
La convenzione-tipo di cui al comma 1, per le cooperative di tipo "B", oltre alla clausole del
capitolato di oneri, deve contenere:
a) le linee guida ed il progetto-programma con l’indicazione del numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro, le caratteristiche dello svantaggio, i piani individuali di inseri-
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
100
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
mento correlati alle prestazioni lavorative assegnate, i ruoli ed i profili professionali di riferimento, le eventuali figure di sostegno ritenute necessarie;
le misure di sicurezza adottate in relazione al posto di lavoro e al tipo di svantaggio delle
persone inserite;
l’indicazione dell’eventuale impiego di volontari nell’attività connessa al recupero e
all’inserimento lavorativo;
l’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività oggetto della convenzione e del
referente per la parte pubblica;
la descrizione della fornitura o del servizio;
i tempi di esecuzione delle prestazioni, la durata ed i termini della convenzione, il regime
delle inadempienze e i casi di risoluzione della convenzione, i termini per la disdetta, il diritto di recesso, nonché la clausola di rinnovo previo accertamento dell’esistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia;
la determinazione del corrispettivo commisurato all’effettivo costo della fornitura oggetto
della convenzione, le modalità di pagamento e di verifica degli adempimenti contrattuali,
nonché l’indicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento;
le modalità di verifica e vigilanza sull’inserimento dei soggetti svantaggiati e sulla qualità
dei beni o servizi forniti;
l’impegno della cooperativa al rispetto della normativa nazionale e regionale riguardante
l’organizzazione delle attività oggetto della convenzione; l’impegno all’applicazione dei vigenti contratti di lavoro per gli operatori, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti e del personale volontario.
5.
Le clausole di cui al comma 4 possono essere inserite nei bandi di gara di appalto e nel capitolato di oneri per le forniture di beni e servizi d’importo superiore alla soglia comunitaria assoggettate alla normativa di cui all’art. 20, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee - legge comunitaria 1994".
6.
I rapporti convenzionali tra l’ente pubblico e la cooperativa devono essere caratterizzati da
reciproca autonomia organizzativa. L’ente affida in gestione il servizio e la cooperativa provvede all’organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori che concorrono alla realizzazione del servizio stesso.
7.
Al fine di garantire, attraverso la continuità, un elevato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti e continuative possono aver durata pluriennale, previo inserimento di clausole di revisione periodica del prezzo.
8.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono essere stipulate anche con i consorzi di
cooperative iscritti all’albo regionale. Le attività ed i servizi che sono acquisiti dal consorzio
devono essere realizzati da cooperative socie iscritte all’albo regionale.
9.
Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi del presente articolo, le cooperative
incaricate della esecuzione delle stesse, sottostanno ai criteri che hanno presieduto
all’affidamento.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
10.
101
Gli enti pubblici titolari delle convenzioni con cooperative sociali iscritte all’albo sono tenuti a
verificare l’andamento della convenzione per gli aspetti previsti dalla normativa vigente, ed in
particolare la tenuta amministrativa del personale e la sicurezza degli impianti, dei beni mobili
ed immobili. A tale scopo l’ente pubblico può richiedere alla cooperativa convenzionata, in
qualsiasi momento, copia della documentazione afferente lo svolgimento dell’attività.
12 Criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi. Modalità per la valutazione delle offerte)
1.
2.
L’ Ente pubblico che intende affidare in gestione ad una cooperativa sociale di tipo "A" o ad
un consorzio di tipo "C" un servizio socio-assistenziale, sanitario ed educativo tramite la stipula di una convenzione di cui all’art. 9, comma 2, della legge 381/91, deve procedere, attraverso apposito avviso di selezione fra le cooperative iscritte nella sezione "A" o "C" dell’albo regionale, invitando a presentare una offerta quelle che risultano in grado di erogare il servizio
oggetto di affidamento ed in possesso dei requisiti attinenti alle capacità tecnico/organizzative
ed economico/finanziarie, individuati dall’Ente pubblico e riportate nell’avviso di selezione
stesso.
I servizi di cui al comma 1 sono affidati, tramite convenzione, alla cooperativa che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili
in relazione all’attività, quali il merito tecnico, la qualità del progetto, le sue modalità di gestione, la formulazione di un piano concernente la sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626 e il prezzo. L’elemento prezzo non può avere un peso superiore al cinquanta per cento del punteggio complessivo previsto fino all’emanazione dell’apposita direttiva regionale di cui al comma 4.
3.
Al fine di conseguire obiettivi di risparmio sulla spesa ed al fine di costruire un sistema di responsabilità condivise tra soggetti istituzionali e soggetti sociali ai sensi dell’art. 24 della LR
72/97, tra gli elementi di valutazione dell’offerta concorrono i seguenti standard di qualità dei
servizi:
a) il legame della cooperativa con il territorio nel quale viene eseguito un determinato progetto inserito nel piano zonale di assistenza sociale nei modi e nelle forme di cui all’art.
11, comma 2, della LR 72/97;
b) l’incidenza della presenza di soci volontari impiegati nel servizio;
c) la ricollocazione di operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto della convenzione e
rimasti inoccupati.
4.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta una direttiva con la quale sono definiti
gli standard di qualità dei servizi di cui alla presente legge ed il punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei principi di buona amministrazione.
Per l’assegnazione delle convenzioni, devono essere presentate almeno tre offerte da parte
di cooperative sociali, salvo che nell’albo non sia presente un numero tale di soggetti qualificati.
5.
6.
Qualora, per l’erogazione di servizi socio sanitari ed educativi si faccia ricorso a strutture gestite direttamente da cooperative iscritte all’albo, si procede ad affidare direttamente alle
stesse le prestazioni con la corresponsione della retta giornaliera o del corrispettivo per il servizio fornito, stabiliti dalla normativa regionale o da direttive dell’Ente che affida il servizio.
102
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
7.
Le convenzioni con le cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n.
381/91, si stipulano, di norma, previa presentazione di un progetto per la fornitura di beni o la
gestione di servizi, che abbia come fine l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, in
deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, nei limiti di cui
all’art. 5 della predetta legge, come modificato dall’art. 20 della legge 52/96.
8.
Nel caso in cui vengano presentate più proposte per fornitura di beni o servizi, la scelta della
cooperativa con cui stipulare la convenzione deve avvenire previa valutazione del progetto di
inserimento lavorativo, predisposto per le persone svantaggiate, del merito tecnico/organizzativo del progetto o della proposta presentata e del valore dell’eventuale apporto
dei soci volontari. La direttiva regionale di cui al comma 4, determina il punteggio da attribuire
a gli elementi richiamati.
9.
Per la determinazione dei corrispettivi, si fa riferimento ai dati oggettivi di costo del lavoro derivanti dalla applicazione per i soci lavoratori o dipendenti del contratto nazionale di lavoro
delle cooperative sociali, così come certificato da appositi provvedimenti emanati dal Ministero del Lavoro o dalle sue articolazioni regionali. Il costo del lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma
3, della legge 381/91, è scorporato per i lavoratori svantaggiati degli oneri sociali non a carico
della cooperativa. Analogamente, ai fini della determinazione dei corrispettivi, è fatto riferimento ai listini delle Camere di commercio circa i dati di costo delle attrezzature e del materiale necessario all’espletamento dei servizi o alla fornitura di beni.
10.
Nel caso in cui i consorzi stipulino le convenzioni ai sensi dell’art. 11, comma 8, le cooperative sociali incaricate della realizzazione delle stesse sottostanno ai criteri che precedono.
11.
Nel caso in cui si proceda all’appalto per la fornitura di beni o servizi, ai sensi dell’art. 5,
comma 4, della legge n. 381/91, nei bandi di gara e nei capitolati di oneri deve essere prevista, quale elemento per l’aggiudicazione, la valutazione del programma di recupero e di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, insieme agli altri parametri di qualità e di costo
da valutare, ai fini della individuazione dell’offerta più vantaggiosa.
13 Consulta regionale sulla cooperazione sociale
1.
La Commissione regionale per le politiche sociali, nei modi e nelle forme di cui all’art. 63 della
LR 72/97, svolge le funzioni della Commissione regionale per la cooperazione sociale, già istituita ai sensi della LR 28 gennaio 1994, n. 13, per le materie proprie delle attività socioassistenziali.
2.
Alla data di entrata in vigore della presente legge sono dichiarate decadute le cariche e cessate le funzioni residue determinate ai sensi dell’art. 63, comma 11, della LR 72/97 della
Commissione regionale per la cooperazione sociale di cui alla LR 13/94.
3.
Per lo svolgimento delle attività in materie diverse da quelle socio-assistenziali e per l’affidamento
dei compiti di cui all’art. 14, è istituita la Consulta regionale sulla cooperazione sociale.
4.
Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, nomina a far parte della Consulta
coloro che sono stati designati a norma dei commi 5, 6 e 7 nonché il segretario, di cui al
comma 8.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
103
5.
La Giunta regionale nomina quali membri componenti della Consulta tre esperti esterni appartenenti alle Università e agli Istituti di ricerca operanti in Toscana.
6
Le Associazioni regionali delle cooperative più rappresentative, aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’art. 35
del DLgs n. 1577/47 e successive modificazioni, designano tre membri effettivi, aventi una
comprovata esperienza nel settore.
7
Le Organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori, maggiormente rappresentative, designano unitariamente tre rappresentanti.
8
Un funzionario del ruolo unico regionale assegnato al Dipartimento diritto alla salute e delle
politiche di solidarietà della Giunta regionale assicura le funzioni di segreteria.
9.
I componenti della Consulta durano in carica per l’intera legislatura regionale e restano in carica fino all’elezione della nuova Consulta. Il Presidente è’ eletto nell’ambito dei membri della
Consulta con la maggioranza dei due terzi. Il Presidente convoca le riunioni, almeno ogni tre
mesi e, quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei membri, oppure l’Assessore competente, nel termine massimo di venti giorni dall’istanza.
10.
La Consulta approva un regolamento per il proprio funzionamento.
14 Compiti della Consulta
1.
La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esamina la presenza e lo sviluppo delle cooperative sociali nel territorio della Regione
Toscana;
b) verifica lo stato dei rapporti fra cooperative sociali e le pubbliche amministrazioni, per
l’insieme delle questioni che attengono al settore ed, in particolare, per ciò che riguarda le
modalità di stipula delle convenzioni;
c) esegue il monitoraggio sulla situazione del mercato del lavoro del settore, della formazione professionale e degli andamenti occupazionali;
d) svolge rilievi ed analisi circa gli standard qualitativi e l’efficienza dei servizi;
2.
Il Consiglio regionale e la Giunta possono chiedere alla Consulta pareri circa le iniziative in
materia di cooperazione sociale.
15 Fondo di dotazione
1.
La Regione Toscana concorre ad agevolare l’accesso al credito delle cooperative sociali iscritte
all’albo regionale della Toscana che realizzino investimenti in beni materiali, immateriali e scorte.
2.
I finanziamenti, concessi dalle banche ad un tasso d’interesse non superiore a quello di riferimento per il credito industriale, cui si applica un contributo in conto interessi, si riferiscono a
spese di investimento, finalizzate all’esercizio dell’attività delle cooperative sociali. Tali spese
riguardano:
a) l’acquisto di terreni o del diritto di superficie;
b) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di fabbricati;
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
104
c)
d)
e)
f)
g)
3.
l’acquisto di impianti, macchinari, automezzi e attrezzature;
l’acquisto di brevetti, licenze, marchi, software, spese per la certificazione di qualità;
marketing operativo e strategico;
spese per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza;
scorte nella misura massima del venti per cento dell’investimento totale.
Ai fini di cui al presente articolo, è istituito presso la FIDI Toscana S.p.A. un apposito fondo di
dotazione, disciplinato con specifica direttiva approvata dal Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, che stabilisce le modalità per l’ammissione ai contributi, i criteri di assegnazione
e le modalità di rendicontazione della gestione del fondo. Gli incentivi di cui al presente comma non possono cumularsi con altri contributi pubblici concessi allo stesso fine, in virtù dei
rapporti convenzionali di cui alla presente legge.
16-Sistema informativo
1.
La Giunta regionale, nell’ambito dell’osservatorio sociale regionale di cui all’art. 64 della LR n.
72/97, garantisce l’afflusso dei dati relativi agli interventi effettuati dalle cooperative sociali in
campo socio-assistenziale in attuazione della presente legge.
2.
A tal fine le cooperative sociali forniscono tutte le informazioni richieste dalla Regione, anche
utilizzando gli strumenti informativi appositamente predisposti.
17.Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione
1.
La Giunta regionale, con i provvedimenti di approvazione e finanziamento dei corsi di formazione rivolti agli operatori impegnati nei servizi socio-sanitari ed educativi, può prevedere una
percentuale dei posti da riservare a soci lavoratori e dipendenti delle cooperative sociali regolarmente iscritte nella sezione "A" dell’albo regionale.
18 Norma finanziaria
1.
Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione dell’art. 15 si fa fronte con le seguenti variazioni
da apportare agli stati di previsione del bilancio dell’esercizio 1997, competenza e cassa, per
analogo importo:
Spesa in diminuzione:
Capitolo 50060 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento, artt. 38 e 87 della LR 6 maggio 1977, n. 28) L. 1.000.000.000
Spesa di nuova istituzione:
Capitolo 02194 Costituzione presso la FIDI Toscana del fondo di dotazione per le cooperative
sociali ( art.15 della LR) L. 1.000.000.000
2.
Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi al 1997, si provvede con legge annuale di bilancio.
19 Norme transitorie
1.
Le domande di iscrizione all’albo di cui all’art. 5 della LR n. 13/94, già presentate alla data di
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
105
entrata in vigore della presente legge e non ancora definite, sono trasmesse alla Provincia
ove ha sede legale l’organizzazione richiedente, entro trenta giorni dalla data suddetta. La
Provincia provvede alla conclusione dell’istruttoria ed all’emanazione dei relativi provvedimenti nel termine di novanta giorni dall’acquisizione delle domande stesse.
2.
Tutta la documentazione riguardante le cooperative iscritte all’albo regionale istituito con LR
n. 13/94 è trasmessa alle Province territorialmente competenti ai sensi della presente legge.
3.
Nell’anno 1998, in sede di revisione dell’albo ai sensi dell’art. 8, le Province sono tenute alla
verifica della rispondenza degli statuti a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, diffidando le cooperative che non abbiano adeguato i propri statuti ad uniformarsi entro il termine di centoventi giorni dalla diffida. Trascorso inutilmente tale termine, la cooperativa inadempiente viene cancellata dall’albo con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.
20 Abrogazione
1. È abrogata la LR 28 gennaio 1994, n. 13 "Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli enti
pubblici che operano nell’ambito regionale". Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi e dei
rapporti già instaurati ai sensi della predetta legge.
106
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
F.A.Q.
1- Cos’è una cooperativa?
La cooperativa è una società formata da persone fisiche o giuridiche, caratterizzata dallo
scopo mutualistico, cioè dall’intento di fornire beni, servizi e occasioni di lavoro ai soci, a
condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che otterrebbero dal mercato. Diversi, i tipi di
vantaggio che possono ad esempio consistere in una maggiore retribuzione, oppure
nell’acquisto di beni a un prezzo più basso. Inoltre, a differenza di quanto accade in altre
forme societarie, l’accumulazione del capitale è destinata prevalentemente a reinvestimenti
dell’azienda; è indivisibile; i soci sono suoi gestori, e il patrimonio costituito è affidato a nuove generazioni di soci.
Una cooperativa è un’impresa che vede la partecipazione attiva dei soci alle decisioni imprenditoriali: i soci incidono tutti ugualmente sulle scelte dell’impresa, perché nella cooperativa non esiste la distinzione titolare/dipendente. Le stesse cariche societarie sono ricoperte
in maggioranza dagli associati.
In questa prospettiva le società mutualistiche godono di particolari benefici fiscali e agevolazioni tributarie, purché lo statuto preveda:
• determinate limitazione alla possibilità di remunerazione del capitale;
• l’indivisibilità delle riserve;
• la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
• che l’attività societaria venga svolta prevalentemente con i soci.
La cooperazione trova le proprie radici nel valore dell’imprenditorialità associata, ricerca il
proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fine il miglioramento delle condizioni, materiali e sociali dei propri soci e della società nel suo complesso.
Una cooperativa abbraccia e mette al primo posto le persone rispetto al denaro e il lavoro
rispetto al capitale.
Una cooperativa, nel rispetto dei principi di democrazia, equità, uguaglianza, trasparenza, si
impegna alla loro applicazione attraverso criteri e regole di comportamento, che costituiscono punti di riferimento per tutti i soggetti coinvolti in una cooperativa e, in primo luogo, per
chi è chiamato a gestirla.
I principi e i valori su cui si fondano le cooperative - autosufficienza, autoresponsabilità, eguaglianza e solidarietà - sono considerati, sotto il profilo sociale, tanto importanti da ricevere tutela e riconoscimento costituzionale, laddove l’articolo 45 recita: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e la finalità”.
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
107
2 - Su quali principi e valori si fonda una cooperativa?
La cooperazione trova le proprie radici nel valore dell’imprenditorialità associata, ricerca il
proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fine il miglioramento delle condizioni, materiali e sociali dei propri soci e della società nel suo complesso.
Una cooperativa abbraccia e mette al primo posto le persone rispetto al denaro e il lavoro
rispetto al capitale.
Una cooperativa, nel rispetto dei principi di democrazia, equità, uguaglianza, trasparenza, si
impegna alla loro applicazione attraverso criteri e regole di comportamento, che costituiscono punti di riferimento per tutti i soggetti coinvolti in una cooperativa e, in primo luogo, per
chi è chiamato a gestirla.
I principi e i valori su cui si fondano le cooperative - autosufficienza, autoresponsabilità, eguaglianza e solidarietà - sono considerati, sotto il profilo sociale, tanto importanti da ricevere tutela e riconoscimento costituzionale, laddove l’articolo 45 recita: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e la finalità”.
3- Cosa è una "cooperativa sociale"?
L’art. 1 della legge 381/91 definisce le cooperative sociali come imprese aventi “lo scopo di
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione
sociale dei cittadini”. Le società cooperative, quindi, organizzano le proprie risorse per il
perseguimento di finalità sociali e della promozione umana, da realizzare attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi o favorendo, mediante lo svolgimento di attività
produttive, l’inserimento nel mondo lavorativo di persone svantaggiate.
4- Cosa distingue una cooperativa sociale da un’altra cooperativa?
Le cooperative hanno uno scopo mutualistico specifico ossia soddisfare un bisogno dei soci
a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato: assicurare ai soci il lavoro
(Cooperazione di produzione e lavoro), beni di consumo (Cooperazione di consumo), bisogno di abitazione (Cooperazione edilizia), ecc. Le cooperative sociali, invece, perseguono
una mutualità più ampia; l’interesse perseguito, infatti, non riguarda solo i soci della cooperativa bensì l’intera collettività in particolare quella parte di comunità che manifesta problemi
di carattere sociale e inserimento nel mondo del lavoro.
5 - Quali sono i tipi di "cooperative sociali" esistenti?
L’art. 1 della L.381/91 suddivide tali cooperative in due categorie:
a) A. quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) B. quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività agricole, industriali, commerciali
o di servizi sono invece, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate.
108
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
c) C. quelle definite miste, possedendo entrambi i caratteri delle due precedenti
6 - Quali attività svolge una cooperativa sociale di tipo a)?
Le Cooperative Sociali di tipo A gestiscono servizi socio-sanitari educativi e possono farlo
sia direttamente sia in convenzione con enti pubblici. Possono gestire servizi sociali (progetti di reinserimento sociale, centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anziani, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, ecc), sanitari (strutture sanitarie, assistenza domiciliare ad anziani ecc.), educativi (centri educativi per ragazzi, centri ludici, animazione di strada, formazione per operatori sociali, ecc.).
7 - Quali attività svolge una cooperativa sociale di tipo b) ?
Le Cooperative Sociali di tipo B possono svolgere tutte le attività produttive - commerciali,
artigianali, industriali o agricole - che siano finalizzate soprattutto all’inserimento lavorativo di
soggetti socialmente svantaggiati (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati psichici, portatori di handicap, minori a rischio di devianza, ecc.).
8 - Come riescono a coesistere solidarietà ed imprenditorialità nelle coop.soc.?
Le cooperative sociali sono vere e proprie strutture imprenditoriali che, tuttavia, non hanno
come obbiettivo primario la realizzazione del profitto economico bensì ricercano la solidarietà sociale che è un bene della collettività.
Per raggiungere questa finalità, le risorse di cui dispone una cooperativa sociale devono, al
pari di una società commerciale, essere organizzate imprenditorialmente, ottimizzandone,
sotto l’aspetto economico, dell’efficacia e dell’efficienza, l’impiego e prestando la massima
attenzione alla qualità del servizio fornito, soprattutto in considerazione del disagio sociale in
cui versano gli utenti di tale servizio. Generalmente, l'utente non coincide con il cliente in
quanto i servizi, nella maggior parte dei casi, sono commissionati dalla Pubblica Amministrazione.
9 - Socio di cooperativa sociale e socio di associazione di volontariato... cosa li distingue?
Le organizzazioni di volontariato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali si avvalgono prevalentemente dell'opera volontaria dei propri soci, che generalmente dedicano una
parte del loro tempo libero alle attività dell'organizzazione.
I soci delle Cooperative sociali, partecipando ad una vera e propria impresa, svolgono, invece, un'attività lavorativa, conseguentemente quali soci lavoratori possono essere definiti professionisti del sociale” cui si applicano le norme che regolano la legge 142/2001 sul lavoro
in cooperativa
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
109
10 - Gli extracomunitari possono essere soci svantaggiati di cooperative sociali? Ai
sensi dell’art. 4 della legge n. 381/1991?
La legge 381/1991 elenca, in maniera dettagliata, le persone da considerare socialmente
svantaggiate al cui inserimento nel mondo lavorativo devono essere finalizzate le cooperative del tipo B, in particolare: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative
alla detenzione. Come facilmente verificabile, gli extracomunitari non sono esplicitamente
previsti nel novero delle persone socialmente svantaggiate. Tuttavia, lo stesso articolo contempla una ipotesi residuale poiché stabilisce che l’elenco possa essere ulteriormente ampliato su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
11 - Un consorzio di cooperative sociali può prestare servizi a non consorziati? E secondo quale riferimento normativo?
Il consorzio, indipendentemente che sia o meno composto di cooperative sociali, oltre che
intervenire nei rapporti interni agli imprenditori consorziati, ha la possibilità, se il "contratto di
consorzio" lo prevede, di svolgere attività esterna, ma deve istituire (articolo 2612 del Codice civile) un ufficio destinato a svolgere tale attività. In tal caso è prevista l’iscrizione del
consorzio al Registro delle imprese.
La materia è comunque disciplinata dal Libro V, Titolo X (Dei consorzi con attività esterna)
Sezione II, dall’articolo 2612 all’articolo 2615 bis del Codice civile
12 - E' possibile costituire un consorzio tra cooperative sociali e non? E qual'è la
normativa di riferimento?
In tema di cooperative sociali l’art. 8 della Legge 08-11-1991, n. 381 dispone che:" Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali."
Non si presenta quindi alcun limite alla possibilità di costituire un consorzio di cooperative
sociali, stante la normativa sopra riportata
13 - Come si acquisisce la qualifica di socio di cooperativa?
Lo status di socio di una cooperativa si acquisisce solo a seguito di domanda di ammissione
e di deliberazione conforme del Consiglio di Amministrazione, verificati i requisiti del richiedente. Una volta avvenuta l’ammissione questa deve essere annotata nel libro dei soci (art.
2525 C.C.).
Tale procedura permette al socio di acquisire una serie di diritti e obblighi nei confronti della
cooperativa, che risultano essere strettamente personali e non possono essere trasmessi
liberamente da un soggetto all’altro, senza l’adesione della cooperativa.
110
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Tale evento potrebbe infatti avvenire per eredità o per cessione della quota, ma sempre subordinatamente alla domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione da parte
dell’erede o dell’acquirente e alla successiva accettazione di tale domanda.
Nel caso di cooperativa edilizia non può quindi essere “aggiunto” un nuovo socio in base ad
una quota posseduta dal coniuge o in base all’assegnazione di alloggio attribuita al medesimo.
14- come trasformare una coop.va in piccola coop.va sociale?
La piccola società cooperativa consente di ridurre la base sociale, composta solo da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto.
La sua costituzione quale piccola cooperativa sociale è subordinata allo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi che permettano l’inserimento nell’ambito
lavorativo di persone svantaggiate (o che vedano la persone svantaggiate destinatarie dei
servizi tipo A), dove per persone svantaggiate si intendono i soggetti indicati nell’art. 4 della
legge 381/91 Per quanto risulti possibile il passaggio da cooperativa di produzione e lavoro
a piccola cooperativa sociale di tipo B, tramite opportune modificazioni dell’atto costitutivo,
al momento attuale tale trasformazione non appare consigliabile, considerata la prossima
entrata in vigore (dal 1 gennaio 2004) della nuova disciplina del Codice Civile in ambito societario, che non prevede più la figura della piccola società cooperativa (l. 30/2003), bensì
quella della società cooperativa di minori dimensioni ai sensi dell’art. 2522 C.C..
15 - Quali sono i presupposti per la partecipazione a progetti regionali?
Come esplicitamente stabilito dalla legge n. 381 del 1991 le convezioni stipulate dagli enti
pubblici a favore delle società cooperative sociali, possono essere stipulate solamente con
soggetti iscritti all’albo, istituito a livello regionale, come previsto dall’art. 9 comma 1 della
legge citata. Pertanto se una società cooperativa non risulta iscritta in tale albo, automaticamente viene esclusa dalla possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, in quanto
manca di uno dei requisiti fondamentali previsti dalla legge.
16 - Come trasformare una coop.va in una coop. sociale di tipo A?
Acquisire la denominazione di società cooperativa sociale significa innanzitutto provvedere
alla modificazione dell’atto costitutivo della cooperativa, inserendo le clausole richieste dalla
legge 381/91 per le cooperative di tipo A).
Per quanto attiene l’attività teatrale, si ritiene che questa possa rientrare tra le fattispecie
indicate nella legge 381/1991 che prevede la costituzione di cooperative sociali, sia nel caso
di inserimento in ambito lavorativo di persone disabili (cooperativa sociale di tipo B), sia nel
caso di fornitura un servizio a persone disabili; (cooperativa sociale di tipo A).
Fra i vantaggi che si potrebbero ottenere, si segnala:
- riduzione di un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie dovute per gli immobili destinati all’esercizio delle attività sociali (art. 7 l. 381/91);
- ammissione alle gare per progetti in convenzione con la regione (art. 9 l. 381/91);
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
111
- far partecipare come soci anche persone giuridiche sia pubbliche che private, nel caso in
cui nel loro statuto siano previsti finanziamenti per le attività della cooperativa sociale cui
intendono partecipare (art. 11 l. 381/91).
17 - Può una coop. sociale realizzare e vendere beni non attinenti all'att. soc.?
Come previsto dalla legge 381/1991 art. 1 comma 1), le cooperative sociali possono svolgere attività commerciali solo nel caso in cui queste siano finalizzate all’inserimento in ambito
lavorativo di persone svantaggiate o quando siano finalizzate a fornire beni e servizi a soggetti svantaggiati (servizi socio-sanitari ed educativi).
Nel caso in cui una cooperativa sociale, cui è stata affidata la gestione di un cimitero comunale, voglia provvedere anche alla realizzazione e alla vendita di loculi cimiteriali, tale attività
si inquadrerà nella tipologia descritta solamente se determinerà nuove possibilità lavorative
per persone svantaggiate, come classificate nell’art. 4 della legge citata.
Nel caso ciò non avvenga la cooperativa potrebbe perdere la qualificazione di cooperativa
sociale, considerato che le descritte attività, manifatturiera e commerciale non rientrano tra
gli scopi mutualistici che le cooperative sociali devono porsi. Unica possibile deroga potrebbe aversi nel caso in cui l’attività di costruzione e vendita rimanga del tutto marginale rispetto all’attività sociale svolta.
18 - Definizione del soggetto svantaggiato nelle cooperative sociali di tipo B
L'art. 4 della Legge n. 381/91 ha stabilito quali sono le persone svantaggiate per le quali è
previsto l'inserimento lavorativo nelle coop.ve di tipo B di cui all'art. 1.
L'art. 2 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro - G.U. n. 235 del 9/10/2003) alla lettera K considera tale qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza,
nel mercato del lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002, nonché ai sensi dell'art. 4, comma I, della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Ora il richiamato art. 2 lettera f) del regolamento CE nell'individuare le persone che sono
considerate svantaggiate adotta alcuni criteri che consentono di considerare tali una diversa
e svariata tipologia che va molto oltre quelle che sono le previsioni dell'art. 4 della 381.
In proposito si chiede a quale legge o disposizione si dovrà fare riferimento per individuare
le persone svantaggiate al fine dell'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di tipo B.
E' bene precisare subito che la legge 381/91 sulle cooperative sociali è legge speciale e
come tale ogni riferimento possibile all'oggetto di tale normativa deve essere sempre individuato all'interno del suo articolato o all'interno di modificazioni successive della stessa norma. In tal senso il richiamo effettuato dal D.lgs. 276/2003 recepisce al proprio interno ulteriori figure di svantaggiati oltre a quelli individuati dalla lg.381/91 ma non anche tale recepimento appare modificativo della legge sulle cooperative sociali, che continuerà ad individuare la sua applicazione esclusivamente alle figure individuate all'interno del proprio art. 4.
112
Provincia di Livorno - GUIDA DELLE COOPERATIVE SOCIALI
Finito di stampare
nel mese di dicembre
presso
Media Print, Livorno
Scarica

Guida delle Cooperative sociali